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Decisione

80.2021.119

Procedura: ricorso, ricevibilità, firma manoscritta originale, termine per sanatoria

30 agosto 2021Italiano5 min

- con scritto del 5 maggio

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.119

80.2021.120

Lugano

30 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 5 maggio 2021 contro la decisione del 21 aprile 2021 in materia di IC e IFD

2019.

Fatti

Fatti

- con scritto del 5 maggio

2021, indirizzato all’RS 1, i coniugi RI 1 e RI 2 hanno contestato la decisione

del 21 aprile 2021, con cui lo stesso Ufficio aveva dichiarato irricevibile un

reclamo, da loro interposto contro la decisione di tassazione IC e IFD per il

periodo fiscale 2019;

- in seguito alla richiesta,

loro rivolta dall’autorità di tassazione, di voler confermare l’intenzione di

interporre ricorso alla Camera di diritto tributario, con scritto del 29 maggio

2021 i contribuenti hanno acconsentito alla trasmissione del ricorso a questa

Camera;

- l’Ufficio di tassazione ha

trasmesso il ricorso, con i relativi allegati, alla Camera di diritto

tributario, in data 2 giugno 2021;

- con lettera del 4 giugno

2021, la Camera ha ritornato il ricorso ai contribuenti, invitandoli a

firmarlo;

- non avendo dato seguito

all’invito, con scritto del 7 luglio 2021, la Camera ha attribuito ai

ricorrenti un termine di dieci giorni per presentare un ricorso firmato,

avvertendoli che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- gli insorgenti non hanno

dato seguito neppure a questo ulteriore invito.

Diritto

- conformemente

all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio

2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice

unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di

rilevante importanza;

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata;

- l’art. 227 cpv. 1 LT per

l’imposta cantonale e l’art. 140 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta

stabiliscono che il contribuente può impugnare con ricorso scritto, entro 30

giorni dalla notifica, la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione,

davanti alla Camera di diritto tributario;

- come sottolineato dalla

dottrina, essenzialmente per ragioni di sicurezza, gli atti di reclamo e di

Considerandi

ricorso devono essere spediti in forma cartacea nei termini di legge e portare

la firma originale del contribuente o del suo rappresentante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 40 e 43 ad art. 132 LIFD, p.

1157; Casanova/Dubey, in:

Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral

direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 19 ad art. 132, p. 1727);

- in effetti, secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza della forma scritta

presuppone che l’atto ricorsuale sia munito di una firma manoscritta originale,

condizione che non è adempiuta da una trasmissione via fax (DTF 121 II 255

consid. 3; inoltre la sentenza 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.3);

- in ragione di quanto

esposto, lo scritto presentato dai ricorrenti non adempie i requisiti formali

previsti dalla legge, perché non munito della loro firma;

- per non incorrere in un

formalismo eccessivo, che sarebbe in contrasto con l’art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza

TF 2C_694/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2.3), la Camera di diritto

tributario ha invitato a ben due riprese i ricorrenti a sanare il vizio del

loro ricorso, avvertendoli nel secondo caso che altrimenti quest’ultimo sarebbe

stato dichiarato irricevibile;

- gli insorgenti non hanno

tuttavia provveduto a inviare il loro ricorso firmato;

- in queste circostanze, lo

stesso deve essere dichiarato irricevibile;

- se anche la Camera di

diritto tributario avesse potuto entrare nel merito del ricorso, è peraltro

dubbio che l’esito sarebbe stato favorevole ai ricorrenti;

- con la decisione

impugnata, infatti, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il

reclamo dei contribuenti, per inosservanza del termine di reclamo;

- l’art. 206 cpv. 1 LT per

l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta

stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di

tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può

reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica;

- quando l’Ufficio di

tassazione ha dichiarato irricevibile un reclamo, la Camera di diritto

tributario non può entrare nel merito delle censure contro la tassazione del

ricorrente, ma si deve limitare ad esaminare la legittimità della decisione con

cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il gravame;

- nel caso in esame, il

ricorso del 5 maggio 2021, interposto dai contribuenti contro la decisione con

cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il loro reclamo, non si

confronta con la questione della tempestività del reclamo né invoca un

eventuale motivo di restituzione dei termini, ma si concentra esclusivamente

sul merito della tassazione contestata;

- in queste circostanze, se

anche il ricorso fosse stato sottoscritto dai ricorrenti, difficilmente la

Camera di diritto tributario avrebbe potuto annullare la decisione impugnata;

- visto l’esito del ricorso,

la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

segretaria: