80.2021.119
Procedura: ricorso, ricevibilità, firma manoscritta originale, termine per sanatoria
30 agosto 2021Italiano5 min
- con scritto del 5 maggio
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.119
80.2021.120
Lugano
30 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 maggio 2021 contro la decisione del 21 aprile 2021 in materia di IC e IFD
2019.
Fatti
Fatti
- con scritto del 5 maggio
2021, indirizzato all’RS 1, i coniugi RI 1 e RI 2 hanno contestato la decisione
del 21 aprile 2021, con cui lo stesso Ufficio aveva dichiarato irricevibile un
reclamo, da loro interposto contro la decisione di tassazione IC e IFD per il
periodo fiscale 2019;
- in seguito alla richiesta,
loro rivolta dall’autorità di tassazione, di voler confermare l’intenzione di
interporre ricorso alla Camera di diritto tributario, con scritto del 29 maggio
2021 i contribuenti hanno acconsentito alla trasmissione del ricorso a questa
Camera;
- l’Ufficio di tassazione ha
trasmesso il ricorso, con i relativi allegati, alla Camera di diritto
tributario, in data 2 giugno 2021;
- con lettera del 4 giugno
2021, la Camera ha ritornato il ricorso ai contribuenti, invitandoli a
firmarlo;
- non avendo dato seguito
all’invito, con scritto del 7 luglio 2021, la Camera ha attribuito ai
ricorrenti un termine di dieci giorni per presentare un ricorso firmato,
avvertendoli che altrimenti sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- gli insorgenti non hanno
dato seguito neppure a questo ulteriore invito.
Diritto
- conformemente
all’art. 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio
2006, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice
unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di
rilevante importanza;
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata;
- l’art. 227 cpv. 1 LT per
l’imposta cantonale e l’art. 140 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta
stabiliscono che il contribuente può impugnare con ricorso scritto, entro 30
giorni dalla notifica, la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione,
davanti alla Camera di diritto tributario;
- come sottolineato dalla
dottrina, essenzialmente per ragioni di sicurezza, gli atti di reclamo e di
Considerandi
ricorso devono essere spediti in forma cartacea nei termini di legge e portare
la firma originale del contribuente o del suo rappresentante (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2ª ediz., Zurigo 2009, n. 40 e 43 ad art. 132 LIFD, p.
1157; Casanova/Dubey, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral
direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 19 ad art. 132, p. 1727);
- in effetti, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, l’esigenza della forma scritta
presuppone che l’atto ricorsuale sia munito di una firma manoscritta originale,
condizione che non è adempiuta da una trasmissione via fax (DTF 121 II 255
consid. 3; inoltre la sentenza 2C_610/2010 del 21 gennaio 2010, consid. 2.3);
- in ragione di quanto
esposto, lo scritto presentato dai ricorrenti non adempie i requisiti formali
previsti dalla legge, perché non munito della loro firma;
- per non incorrere in un
formalismo eccessivo, che sarebbe in contrasto con l’art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza
TF 2C_694/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2.3), la Camera di diritto
tributario ha invitato a ben due riprese i ricorrenti a sanare il vizio del
loro ricorso, avvertendoli nel secondo caso che altrimenti quest’ultimo sarebbe
stato dichiarato irricevibile;
- gli insorgenti non hanno
tuttavia provveduto a inviare il loro ricorso firmato;
- in queste circostanze, lo
stesso deve essere dichiarato irricevibile;
- se anche la Camera di
diritto tributario avesse potuto entrare nel merito del ricorso, è peraltro
dubbio che l’esito sarebbe stato favorevole ai ricorrenti;
- con la decisione
impugnata, infatti, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il
reclamo dei contribuenti, per inosservanza del termine di reclamo;
- l’art. 206 cpv. 1 LT per
l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica;
- quando l’Ufficio di
tassazione ha dichiarato irricevibile un reclamo, la Camera di diritto
tributario non può entrare nel merito delle censure contro la tassazione del
ricorrente, ma si deve limitare ad esaminare la legittimità della decisione con
cui l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il gravame;
- nel caso in esame, il
ricorso del 5 maggio 2021, interposto dai contribuenti contro la decisione con
cui l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il loro reclamo, non si
confronta con la questione della tempestività del reclamo né invoca un
eventuale motivo di restituzione dei termini, ma si concentra esclusivamente
sul merito della tassazione contestata;
- in queste circostanze, se
anche il ricorso fosse stato sottoscritto dai ricorrenti, difficilmente la
Camera di diritto tributario avrebbe potuto annullare la decisione impugnata;
- visto l’esito del ricorso,
la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: