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Decisione

80.2021.124

Reddito dell’attività lucrativa dipendente: acquisto a prezzo di favore delle azioni della società datrice di lavoro, valutazione della società sulla base del solo valore di sostanza, inosservanza della Circolare 28 della CSI

29 aprile 2024Italiano31 min

firma collettiva a due con il direttore generale, con __________ o con __________;

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.124

80.2021.125

Lugano

29 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RI

2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 31 maggio 2021 contro la decisione del 12 maggio 2021 in materia di IC e IFD

2017.

Fatti

Fatti

A. La __________

(CHE-108.034.629), è stata iscritta a registro di commercio in data 9 novembre

1977. Lo scopo della società consiste nella gestione, la consulenza

patrimoniale ed i servizi a ciò collegati. Partecipare ad altre imprese.

Esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che

siano in relazione con il proprio scopo e acquistare immobili nel rispetto

della legislazione vigente.

RI 1 ha svolto i seguenti

ruoli nella società

·

dal 25 maggio 2001 al 16 giugno 2003 vicedirettore con firma

collettiva a due con il direttore generale, con __________ o con __________;

·

dal 16 giugno 2003 al 15 ottobre 2003 direttore sostituto con

firma collettiva a due con il direttore generale, con __________ o con __________;

·

dal 15 ottobre 2003 al 25 gennaio 2007 direttore sostituto con

firma collettiva a due con un membro, con il direttore generale o con il

direttore;

·

dal 25 gennaio 2007 al 24 giugno 2007 direttore sostituto con

firma collettiva a due con il presidente, con il direttore generale, con il

direttore o con un direttore sostituto;

·

dal 24 giugno 2011 al 21 novembre 2011 direttore sostituto con

firma collettiva a due con il presidente, con il direttore generale, con il

direttore o con un direttore sostituto;

·

dal 21 novembre 2011 al 3 ottobre 2017 membro e direttore

sostituto con firma collettiva a due con il presidente o con un direttore

sostituto;

·

dal 3 ottobre 2017 al 5 settembre 2019 vicepresidente e direttore

sostituto con firma collettiva a due con il presidente o con un direttore

sostituto;

·

dal 5 settembre 2019 ad oggi vicepresidente con firma collettiva

a due.

Il capitale della società

è di fr. 300'000.- ed è suddiviso in 10'000 azioni nominative da

fr. 30.- l’una.

Con contratto del 27

settembre 2017, la __________, __________, per conto di __________, __________,

ha venduto a RI 1 2'000 azioni al portatore di nominali fr. 30.-,

rappresentanti il 20 % del capitale sociale e dei diritti di voto. Il prezzo di

acquisto è stato stabilito in fr. 630'000.-, pari a fr. 315.- per

azione.

B. L’Ufficio

circondariale di tassazione Lugano-Città (in seguito: UT) ha richiesto a RI 1 e

RI 2, Lugano, in data 12 dicembre 2018, la copia del contratto di acquisto

delle suddette azioni al fine di definire la loro tassazione.

In data 8 gennaio 2019 la

stessa autorità ha rilevato che “il prezzo definito nella transazione

risulta essere inferiore al valore venale della società”, calcolato “sulla

base dei metodi di calcolo per la valutazione dei titoli non quotati sanciti

nella circolare n. 28 pubblicata dalla Conferenza svizzera delle imposte” (in

seguito: CSI). Ha quindi sostenuto che “la differenza positiva tra il

valore venale delle azioni e il loro prezzo di acquisto costituisce un

vantaggio valutabile in denaro tassabile secondo lo stesso principio

d’imposizione delle azioni di collaboratore ai sensi degli articoli 16b LT e

17b LIFD”.

Allo scopo di verificare

la sussistenza di una tale imposizione l’autorità fiscale ha richiesto la

seguente documentazione:

-

metodo di calcolo utilizzato per

il valore delle azioni pattuito nella transazione;

-

bilancio e conto economico

intermedio della __________ per il periodo dal 1.1. alla data di acquisto delle

azioni/quote sociali;

-

patti parasociali tra azionisti

e/o eventuali accordi scritti supplementari tra venditore ed acquirente

presenti prima e dopo la transazione;

-

eventuali altre informazioni e

documentazione a sostegno che il valore delle azioni determinato rappresenta il

valore venale della società.

Con scritto del 21 gennaio

2019, RI 1 ha contestato di aver conseguito un reddito imponibile con

l’acquisto della partecipazione in questione. Ha in particolar modo proposto le

seguenti considerazioni:

a.

Il venditore era ed è una terza

parte non correlata, trattandosi di persona fisica, intermediato da fiduciaria

statica italiana ai soli fini fiscali italiani, con la quale non avevo e non ho

legame di parentela alcuno e non condividevo e non condivido beni di qualsiasi

natura.

b.

Contemporaneamente e allo stesso prezzo,

sono state trasferite 1'500 azioni tra altri due azionisti, con un

trasferimento complessivo pari quindi al 35% del capitale azionario di __________,

sicuramente qualificabile quale sostanziale sotto ogni punto di vista.

c.

La transazione non è avvenuta con

requisiti d’urgenza per improvvise esigenze di liquidità del venditore, ma

quale naturale uscita dall’azionariato, dopo oltre dieci anni dall’acquisizione

della prima partecipazione, a fronte del mutato contesto operativo della

società.

d.

Non esistevano e non esistono

patti parasociali o accordi supplementari con il venditore.

e.

La transazione è stata negoziata

durante l’estate 2017, sulla base del patrimonio netto della società al 30

giugno dello stesso anno (CHF 4.6 milioni).

f.

L’immobile di proprietà della

società dal febbraio 2011, adibito a uso ufficio proprio, è iscritto a bilancio

al prezzo d’acquisto (CHF 5 milioni). Senza successivi ammortamenti. È

stata quindi applicata una correzione pari al 20% di tale valore (CHF 1

milione) per tenere conto dell’aleatorietà del mercato immobiliare locale,

soprattutto per usi commerciali. A titolo informativo, l’incognita circa

l’effettivo valore dell’immobile è stata ampiamente confermata dagli

infruttiferi tentativi di vendita proseguiti per tutto il 2018.

g.

La transazione è stata interamente

e immediatamente regolata tramite bonifico bancario, garantendo quindi al

venditore la liquidazione di un investimento per sua natura illiquido. È ampiamente

riconosciuto che la liquidità di un investimento contribuisca a determinare il

prezzo di mercato. In altri termini, a parità di altre condizioni (valore

contabile, redditività, ecc.), un investimento non liquidabile a breve-medio

termine sconta una penalizzazione rispetto a uno liquidabile. È stata quindi

concordata una correzione pari al 15% del patrimonio netto precedentemente

rettificato (CHF 3.6 milioni) per tenere conto del suddetto fattore di

liquidità.

h.

L’utilizzo del patrimonio netto al

30.09.2017, noto solo dopo la conclusione della transazione, non avrebbe

portato a risultati significativamente diversi.

Il contribuente ha

concluso che il prezzo pattuito corrispondeva al valore di mercato delle azioni

e ha allegato il bilancio della __________ al 30 giugno e 30 settembre 2017.

C. Con decisione del 27

febbraio 2019, l’UT ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD

2017, nella quale ha aggiunto al reddito dell’attività dipendente del marito

(fr. 279’754.-), corrispondente allo stipendio netto erogato dalla __________,

un importo di fr. 290'000.-, con la seguente motivazione:

L’incremento patrimoniale conseguito con l’acquisto di

azioni da parte di collaboratori è imponibile come reddito derivante dall’attività

lucrativa. Esso corrisponde alla differenza tra il valore venale dei titoli ed

il minor prezzo pagato al momento della sottoscrizione. Nello specifico il

reddito viene determinato come alle risultanze del calcolo seguente:

Valore fiscale dei titoli oggetto di transazione

(2'000 azioni) fr. 920'000.- Prezzo d’acquisto fr. 630'000.- Reddito

imponibile fr. 290'000.-.

D. Con reclamo dell’11

marzo 2019, i contribuenti hanno impugnato la decisione di tassazione del 27

febbraio 2019, contestando l’imposizione del reddito proveniente dall’acquisto

delle azioni della __________ e riproponendo le stesse argomentazioni dello

scritto del 21 gennaio 2019. A loro avviso, il prezzo pattuito con il venditore

di fr. 315.- corrispondeva al valore venale delle azioni acquistate nel

settembre 2017. Ipotizzare un valore venale superiore sarebbe stato “contrario

a qualsiasi logica commerciale e opera di pura fantasia negoziale”. Richiamando

il punto 2.5 della circolare 28 della Conferenza svizzera delle imposte, i

reclamanti chiedevano anche che il prezzo pattuito fosse utilizzato per

stabilire il valore della partecipazione in __________ (3'000 azioni) ai fini

dell’imposta sulla sostanza 2017.

E. Con decisione del 12

maggio 2021, l’UT ha respinto il reclamo. L’autorità fiscale ha ricordato che l’acquisto

di azioni, da parte di un dipendente, ad un prezzo inferiore rispetto al valore

venale, è imponibile quale reddito dell’attività lucrativa dipendente e che “anche

prestazioni di terzi sono riconducibili al reddito del lavoro, se il

contribuente ne beneficia in relazione al rapporto di lavoro”. Per quanto

riguarda il valore della partecipazione, secondo il fisco non era condivisibile

la svalutazione del 20% del valore dell’immobile aziendale giustificata dalla “aleatorietà

del mercato immobiliare commerciale”, in quanto “un importante fattore

straordinario come un (presunto) significativo calo del valore della sostanza

fissa data dall’immobile aziendale avrebbe necessariamente imposto la presa a

carico di un ammortamento straordinario, elemento che però né il CdA né il revisore

hanno attuato”. Né sarebbe stato giustificato “uno sconto del 15% come «fattore

liquidità» su un bene mobiliare… per il solo fatto che l’azionista

minoritario renda liquida la sua quota minoritaria (su una società che comunque

ancora nel 2017 ha distribuito dividendi)”. L’UT sottolineava anche che “malgrado

la diminuzione della cifra d’affari negli anni, nessun goodwill è stato preso

in considerazione dalle parti ai fini valutativi, e ciò malgrado il permanere

di una cifra d’affari di Fr. 2,7 Mio. (2017) e di costi del personale

del 70% circa della cifra d’affari”.

Secondo l’autorità fiscale,

il valore determinante della partecipazione doveva corrispondere (almeno) al

valore di sostanza della __________ al 30.06.2017.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono

l’annullamento della decisione dopo reclamo e che “si proceda alla tassazione

come ai dati forniti. In via subordinata essi chiedono che l’importo di

fr. 160'000.- “di quota di partecipazione ai dividendi del 2017” venga

dedotto dall’importo di CHF 290'000 “della ripresa fatta dall’autorità

tributaria”.

Subito dopo l’acquisto

delle suddette azioni la società avrebbe distribuito un dividendo di

fr. 600'000.- e poi un dividendo di fr. 200'000.-, sicché RI 1 avrebbe

percepito un importo di fr. 160'000.- in proporzione alla sua

partecipazione. Tale reddito sarebbe stato “regolarmente dichiarato e

interamente tassato”. Secondo gli insorgenti, dell’importo di fr. 290'000.–

“di reddito (presunto)” farebbero “di sicuro parte i CHF 160'000 di

reddito reale ed effettivo”, che subirebbero pertanto una doppia tassazione.

I ricorrenti negano poi

che un’eventuale differenza tra il prezzo di acquisto e il valore venale delle

azioni costituisca reddito dell’attività lucrativa dipendente. Il venditore si sarebbe

liberato della totalità delle sue azioni al prezzo concordato perché “la

società stava affondando e avrebbe cessato la propria attività di lì a poco”.

L’utile della società era infatti calato di anno in anno, addirittura il 2019

aveva riportato una perdita di fr. 201'000) e, “a metà del 2019 (meno di due

anni dopo la transazione) la Società ha totalmente cessato la propria

attività”. Alla luce di ciò i ricorrenti sostengono che “i parametri per

la valutazione aziendale cambiano drasticamente, in quanto al (presunto) valore

di sostanza si deve sostituire il valore di liquidazione”. Le stesse

istruzioni della CSI prevedrebbero “una valutazione sulla base di valori di

liquidazione non a partire unicamente dall’iscrizione a RC della volontà di

liquidazione, ma già a partire dal momento in cui gli obiettivi dell’attività

secondo lo scopo sociale non vengono più perseguiti, come nel presente caso con

la totale cessazione dell’attività”.

In seguito, i ricorrenti argomentano

che l’immobile di proprietà della società, sito in __________, Lugano, sarebbe

in vendita da circa due anni, ma non si sarebbe trovato alcun acquirente o

inquilino interessato. L’ultima offerta ricevuta “da un

professionista/immobiliarista locale” sarebbe di fr. 3'650'000.-”,

oltre il 30% in meno del costo d’investimento. I ricorrenti contestano

l’affermazione dell’autorità fiscale, secondo cui sarebbe stato necessario iscrivere

un ammortamento straordinario da parte del Consiglio di amministrazione o dal

revisore. A quel tempo la società era sottoposta a revisione limitata, il cui

scopo, secondo i ricorrenti, “non è quella di verificare ogni anno gli

elementi che potrebbero condurre ad un ridimensionamento del valore dei

cespiti, cosa di regola fatto solo ed unicamente in una revisione ordinaria, ma

è solo di esprimersi in merito all’eventuale rischio per terzi legato alla

sopravvalutazione dell’attivo”. La società disponeva peraltro di “una

riserva di ben oltre CHF 3'200'000.-” e il venditore, membro del

Consiglio di amministrazione, “non aveva nessun motivo per commettere un  «suicidio»

economico ammettendo pubblicamente che il valore delle sue quote era più basso

rispetto al (presunto) valore di sostanza”. I ricorrenti escludono poi che

la perdita di valore dell’immobile sia intervenuta successivamente alla data compravendita

delle azioni. La diminuzione di valore sarebbe stata riconducibile al primo

Scudo fiscale italiano e daterebbe quindi del 2009. Le stesse Istruzioni della

CSI permetterebbero “già di per sé una deduzione del 15% per imposte latenti

qualora il valore di stima sia simile al valore di mercato teorico”, cosa

che dovrebbe valere a maggior ragione a valori di liquidazione.

Da ultimo, i ricorrenti

sostengono che le parti coinvolte nella compravendita delle azioni erano consapevoli

che il valore dell’immobile era sceso e che la società stava per cessare la sua

attività ed avevano stabilito il prezzo delle azioni su questi presupposti.

G. Nelle sue

osservazioni del 9 giugno 2021, l’autorità fiscale propone di respingere il

ricorso. Ritiene in particolar modo che, in caso di cessione di una

partecipazione, non sia possibile scendere sotto il valore di sostanza per la

valorizzazione della società stessa, e propone le seguenti considerazioni:

Infatti in caso di vendita fra

terzi indipendenti sarebbe logico presumere che il venditore fissi il prezzo

almeno al valore minimo del proprio investimento che corrisponde appunto al

valore di sostanza della società, non si spiegherebbe infatti una rinuncia ad

un valore oggettivo senza contropartita.

Accettare un pagamento sotto

il valore di sostanza senza una motivazione, un patto parasociale o accordi

particolari tra le parti che siano oggettivamente comprovati e valutabili,

presterebbe il fianco a valutazioni arbitrarie.

H. Con scritto del 29

giugno 2021, i ricorrenti hanno trasmesso copia di un atto pubblico del 21

giugno 2021, attestante la costituzione di diritto di compravendita cedibile

dell’immobile di proprietà di __________ sito in __________, Lugano.

Diritto

1. 1.1.

Secondo gli articoli 16

LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi,

periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della

legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei

comuni (LAID).

Come ha ripetutamente

sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio

il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz

der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e,

di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è

completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista

esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di

redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385

consid. 4a).

Le eccezioni, in un

sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere

interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020

consid. 3.2). Nell’elenco delle stesse rientra l’incremento patrimoniale

derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale

(art. 24 lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID;

art. 23 lett. a LT).

1.2.

Per gli articoli 17 cpv. 1

LIFD e 16 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti i proventi di un’attività

dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi

accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni,

premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi

valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri

vantaggi valutabili in denaro.

Secondo la consolidata

giurisprudenza della Suprema Corte, la nozione di reddito dell’attività

lucrativa dipendente deve essere interpretata in senso ampio. Non vi rientra

dunque solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma

ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività

una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza

dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione

in considerazione della sua attività (sentenza 2A.381/2006 e 2A.382/2006 del 29

novembre 2006 consid. 2.1, in: RDAF 2007 II 106; ASA 78 p. 95, e riferimenti).

1.3.

Anche prestazioni di terzi

sono riconducibili al reddito del lavoro, se il contribuente ne beneficia in

relazione al rapporto di lavoro, anche se non vi era alcun obbligo in tal

senso. È questo il caso dell’acquisto di azioni da una terza persona ad un

prezzo di favore, laddove la differenza fra il valore venale e il prezzo di

acquisto inferiore è imponibile come reddito (cfr. la sentenza del TF

2C_357/2014 e 2C_358/2014 del 23 maggio 2014, in StE 2016 B 22.2 n. 33, consid.

2.1 e dottrina citata).

Nel caso in cui il gerente

di una società anonima abbia acquistato dall’azionista delle azioni della SA,

sua datrice di lavoro, ad un prezzo di favore, per stabilire se abbia

beneficiato di una donazione o di un reddito imponibile si deve verificare

l’esistenza di un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro. Assodato

che questo è presente, soprattutto alla luce dell’interesse dell’azionista a

garantire che l’amministratore continui a gestire con successo la società, si

deve concludere per l’esistenza di un reddito dell’attività lucrativa

dipendente, anche se la devoluzione non è stata fatta dalla stessa società

datrice di lavoro (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton

Argovia del 29 marzo 2007, in StE 2008 B 22.1 n. 5).

1.4.

Dal 1° gennaio 2013 sono

in vigore gli articoli 17a cpv. 1 LIFD, 7c cpv. 1 LAID e 16a

cpv. 1 LT, secondo cui sono considerate partecipazioni vere e proprie di

collaboratore:

a. le azioni, i

buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società

cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua

società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;

b. le opzioni per

l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.

È considerato datore di

lavoro la società, la società del gruppo o lo stabilimento d’impresa, in cui è

impiegato il collaboratore. Sono considerati datori di lavoro anche i

cosiddetti datori di lavoro di fatto. Si pensi ad esempio al caso nel quale il

collaboratore di una società-figlia estera viene inviato presso la

società-madre svizzera, la quale si assume i costi del collaboratore. In questo

caso, la società-madre svizzera viene considerata quale datore di lavoro di fatto

(Circolare n. 37 del 22.7.2013 dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni, Imposizione delle partecipazioni di collaboratore, n. 2.2, p. 3).

Se la partecipazione è

consegnata al collaboratore non dal datore di lavoro ma da una persona fisica

(ad es. se proviene dal portafoglio di un azionista) non si tratta di una

partecipazione di collaboratore in senso stretto secondo l’articolo 17a

LIFD. Si giustifica, per calcolare il vantaggio valutabile in denaro,

l’applicazione per analogia delle disposizioni concernenti le partecipazioni di

collaboratore (Circolare n. 37 cit., n. 2.3, p. 3 s.).

Considerandi

2.

2.1.

Come ricordato, RI 1 è

stato vicedirettore, direttore sostituto e membro con firma collettiva della __________

dal 2001. In particolare dal 21 novembre 2011 al 3 ottobre 2017 è stato

direttore sostituto e membro con firma collettiva a due, e dal 3 ottobre 2017

fino al 5 settembre 2019 è stato vicepresidente e direttore sostituto con firma

collettiva a due.

Dal 25 giugno 2012 al 16

aprile 2021, la società aveva un capitale azionario di fr. 300'000.-,

costituito da 10’000 azioni al portatore del valore nominale di fr. 30.- cadauna.

In data 27 settembre 2017

è stato sottoscritto un contratto di compravendita di azioni tra la __________

(per conto di __________, __________) e RI 1. A RI 1 sono state vendute 2'000

azioni al portatore della __________ al prezzo complessivo di

fr. 630'000.-.

2.2

Nella decisione impugnata,

l’autorità di tassazione ha ritenuto che il ricorrente abbia beneficiato di un

reddito d’attività lucrativa dipendente, nella misura in cui ha acquistato per

fr. 630’000.-, 2’000 azioni della __________, il cui valore venale

ammontava a fr. 960’000.-.

Gli insorgenti contestano

la decisione dell’autorità fiscale, ritenendo in particolar modo che il prezzo

pattuito con il venditore riflette il valore venale delle azioni della __________

e sottolineando come lo svolgimento della trattativa intervenuta fra le parti

induca piuttosto a ritenere le condizioni contrattuali favorevoli al venditore.

Gli insorgenti censurano poi il calcolo del valore venale delle azioni, su cui

si fonda la decisione contestata, lamentando in particolar modo la circostanza

che l’Ufficio di tassazione non abbia tenuto conto del fatto che la società avrebbe

totalmente cessato la sua attività a metà dell’anno 2019 e che “i parametri per

la valutazione aziendale cambiano drasticamente, in quanto al (presunto) valore

di sostanza si deve sostituire il valore di liquidazione”. Inoltre, il prezzo

della partecipazione sarebbe stato condizionato dal valore dell’immobile

appartenente alla società, nettamente inferiore rispetto al prezzo di acquisto

ed al valore contabile dello stesso.

3.

3.1.

Come anticipato, secondo

la giurisprudenza, nella nozione di reddito dell’attività lucrativa dipendente non

rientra solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto,

ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività

una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza

dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione

in considerazione della sua attività (v. supra, consid. 1.2). Vi può

essere pertanto reddito del lavoro anche laddove una persona acquisti azioni ad

un prezzo di favore.

Ora, il presupposto è

chiaramente che il prezzo di acquisto delle azioni, da parte di un lavoratore

dipendente, sia inferiore rispetto al valore venale delle stesse. Deve essere

dapprima verificato il valore venale delle azioni cedute.

3.2

Nel diritto tributario, il

valore venale è il valore oggettivo di mercato di un bene. Tale valore

corrisponde al prezzo che si può presumibilmente ottenere vendendo il bene in

normali relazioni d’affari, ossia il prezzo che un acquirente imparziale sarebbe

disposto a pagare in circostanze normali (sentenza TF 2C_1057/2018 del 7 aprile

2020.

consid. 4.1, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

Nel caso di titoli non

quotati in borsa per i quali non esistono quotazioni ufficiali o che non sono scambiati

o lo sono solo raramente, il valore di mercato deve essere determinato sulla

base dei principi di valutazione che consentono la determinazione più

affidabile del valore. Direttive corrispondenti sono contenute nella Circolare

n. 28 della CSI (Istruzioni per la valutazione dei titoli non quotati ai fini

dell'imposta sulla sostanza; versione del 28 agosto 2008, valida per le

valutazioni con data di bilancio a partire dal 1° gennaio 2008; cfr. www.steuerkonferenz.ch). Inoltre, il

16.

dicembre 2010, la CSI ha pubblicato un commentario alle istruzioni, che da

allora viene pubblicato annualmente in una versione modificata (cfr.

www.steuerkonferenz.ch, loc. cit.). Lo scopo delle Istruzioni è di rendere

uniforme in Svizzera la valutazione dei titoli nazionali ed esteri non

negoziati in borsa ai fini dell'imposta sulla sostanza. Le Istruzioni sono

finalizzate all'armonizzazione fiscale tra i Cantoni (cifra 1, cpv. 1). Secondo

le Istruzioni, per la valutazione si deve distinguere in base al tipo di impresa.

Le Istruzioni non

rientrano né nel diritto federale né nel diritto intercantonale, ma

costituiscono semplici ordinanze amministrative Non stabiliscono alcun diritto

né alcun obbligo, ma prevedono unicamente regole amministrative interne per

l’operato dell’amministrazione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza consolidata

del Tribunale federale, Istruzioni sono considerate un metodo affidabile per

determinare il valore venale, in quanto esprimono le considerazioni

generalmente rilevanti per la determinazione del prezzo delle azioni non

quotate in borsa. Di conseguenza, almeno per quanto riguarda l'imposta sulla

sostanza, si ritiene che le Istruzioni debbano essere applicate in generale per

determinare il valore venale dei titoli non quotati in borsa, ma che una deroga

a questa ordinanza amministrativa sia giustificata se ciò consente di meglio

stabilire il valore venale. una migliore comprensione del valore di mercato lo

richiede (sentenza 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.2.1, con riferimenti

a dottrina e giurisprudenza).

Queste regole trovano

applicazione essenzialmente anche quando si tratta di determinare il valore

venale delle azioni dei collaboratori ai fini del calcolo dell’imposta sul

reddito (sentenza 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.3).

3.3

Secondo la cifra 2

capoverso 4 delle Istruzioni, il valore venale dei titoli non quotati per i

quali non è nota la quotazione corrisponde al valore intrinseco. In generale

viene calcolato in base alle regole di valutazione previste dalle Istruzioni

secondo il principio di continuità aziendale. Se tali titoli sono stati oggetto

di un significativo trasferimento di proprietà tra terzi indipendenti, il

valore venale corrisponde allora al prezzo di acquisto. Il riferimento al

prezzo di acquisto è conforme alla giurisprudenza, secondo cui una stima basata

su regole di valutazione schematiche deve cedere il passo se il valore venale

può essere ricavato con sufficiente certezza da transazioni effettive a prezzi

che rappresentano il valore venale.

Il valore delle azioni non

quotate è determinato in particolare dagli utili passati e previsti, dalla

redditività della società e da altri fattori quali il patrimonio della società,

la liquidità della società e la stabilità dell’attività aziendale. Il valore

venale delle azioni deve quindi essere generalmente determinato sulla base del

valore di sostanza e del valore di reddito. Coerentemente con questi principi,

le Istruzioni prevedono che il valore dell’impresa, determinante per stabilire

il valore venale delle azioni di società commerciali, industriali e di servizi,

deve essere stabilito, se non vi è stato un trasferimento di proprietà tra

terzi indipendenti, secondo il cosiddetto metodo pratico, ponderando due volte

il valore di reddito capitalizzato e una volta il valore di sostanza

(Istruzioni, cifra 34 e seguenti).

Il valore di reddito si

ricava dall'utile netto degli esercizi presi in considerazione, che possono

essere o due o tre a dipendenza del modello scelto (Istruzioni, cifra 35). La

base per la determinazione del valore patrimoniale netto è il bilancio annuale,

che tiene conto di tutte le attività e passività (punto 11 e seguenti). Per

quanto concerne il valore di sostanza, ci si basa sui conti annuali, prendendo

in considerazione attivi e passivi nella loro completezza (sentenza 2C_1057/2018

del 7 aprile 2020 consid. 4.2.2).

4.

4.1.

Nel caso in esame, l’autorità

di tassazione ha fondato la sua stima del valore venale delle azioni sul solo valore

della sostanza risultante dal bilancio al 30 giugno 2017, che era stato preso in

considerazione dal ricorrente per la compravendita delle azioni. Il capitale

proprio della società a tale data ammontava infatti a fr. 4'636'576.-,

arrotondato a fr. 4'600'000.-, pari a fr. 460.- per azione

(fr. 4'600'000.-/10'000 azioni). Secondo questo metodo di calcolo il

valore venale della partecipazione acquistata sarebbe stato di

fr. 920'000.- (2'000 azioni x fr. 460.-).

4.2

Il criterio di calcolo

adottato dall’autorità di tassazione non può essere condiviso, in quanto non è conforme

con la citata giurisprudenza del Tribunale federale, che esige che il valore

venale delle azioni sia determinato sulla base del valore di sostanza e del

valore di reddito, come peraltro previsto dalle stesse Istruzioni della CSI.

D’altronde, dagli atti

dell’autorità fiscale risulta che quest’ultima aveva intrapreso una valutazione

della società applicando i criteri previsti dalle Istruzioni della CSI e quindi

ponderando il valore di reddito e il valore di sostanza.

In particolare, il valore

di reddito era stato stabilito prendendo in considerazione l’utile degli

esercizi 2015, 2016 e 2017:

708’500 + 320’200 + 171’400

= 400’033

3.

Il valore di reddito,

applicando il tasso di capitalizzazione del 7%, era stato così definito in fr.

5'714’762.-.

Il valore di sostanza,

sulla base del bilancio al 31.12.2017, corrispondeva a fr. 3'946'863.–.

Il valore aziendale era stato

determinato ponderando una volta il valore di reddito e una volta il valore di

sostanza, per giungere al seguente risultato:

5'714’762 + 3'946’863

= 4'830’812

2.

Il valore della

partecipazione acquistata (20%) ammontava pertanto a fr. 966'162.–.

Non è noto perché l’UT si

sia infine discostato dal calcolo in questione ed abbia optato per la stima

basata sul solo valore di sostanza. La questione non necessita tuttavia di

essere ulteriormente approfondita. Anche la valutazione intrapresa tenendo

conto pure del valore di reddito solleva infatti delle perplessità.

4.3

4.3.1

In primo luogo, non si

comprende perché il fisco cantonale abbia determinato il valore di reddito

considerando l’utile di tre esercizi anziché di due.

4.3.2

Secondo la cifra 7 delle

Istruzioni della CSI, i conti annuali servono come base per stabilire il valore

di reddito. Per determinare tale valore, sono a disposizione due modelli:

·

modello 1: i conti annuali (n) e (n-1) servono da base per il

calcolo;

·

modello 2: i conti annuali (n), (n-1) e (n-2) servono da base per

il calcolo.

Ogni Cantone sceglie uno

dei due modelli come standard cantonale. La società stimata ha il diritto di

richiedere l’applicazione dell’altro modello presso il Cantone competente per

la stima. La società rimane poi legata al modello scelto per i cinque anni

seguenti.

Nel commentario alle

Istruzioni (edizione 2023, consultabile sul sito internet http://www.steuerkonferenz.ch), in

merito alla cifra 7, relativamente alla possibilità di scelta tra i due modelli

di valutazione, viene indicato come la possibilità di optare per uno dei due

modelli non debba avere come scopo quello di aumentare oppure di ridurre il

valore venale da determinare. Per questa ragione, tale possibilità non è

concessa ai detentori dei diritti di partecipazione. La società dovrebbe per

contro essere in grado di scegliere costantemente il metodo di stima che si

rivela essere il più appropriato alla sua situazione reale. Se la società non

fa uso del suo diritto di scelta, si reputa che la stessa abbia optato per il

modello standard del Cantone di sede. Il detentore della totalità dei diritti

di partecipazione non dispone di per sé di alcun diritto di scelta in relazione

al modello di stima, fintantoché non riesce a stabilire che il modello

utilizzato conduce ad un valore venale oggettivamente insostenibile. Se il

detentore riesce ad apportarne la prova, il metodo di stima può essere rivisto,

con la collaborazione della società, secondo la cifra 5 delle Istruzioni, che

disciplina i rapporti fra i rappresentanti della società e l’autorità fiscale.

Il Canton Ticino ha

adottato come standard cantonale il modello 1 (v. Commentario alle Istruzioni,

versione 2023, p. 14; v. anche Bortolotto/Bernardoni,

La valutazione dei titoli per l’imposta cantonale – Analisi della Circolare n.

28.

della Conferenza svizzera delle imposte, in NF 2017, p. 206).

La cifra 8 delle

Istruzioni prevede che il valore di reddito si ottenga capitalizzando l’utile

netto degli esercizi determinanti aumentato oppure diminuito delle riprese

oppure dalle deduzioni menzionate alla cifra 9. Nel modello 1 l’utile netto

dell’ultimo esercizio (n) è preso in considerazione due volte. Nel modello 2,

gli utili netti di ciascuno dei tre esercizi (n, n -1 e n – 2) sono presi in

considerazione un’unica volta.

4.3.3

Tornando

al caso in esame, il valore di reddito della __________ è stato determinato

dall’autorità fiscale prendendo in considerazione una sola volta l’utile netto

degli ultimi tre esercizi:

esercizio

risultato

2015.

708’500

2016.

320’200

2017.

171’400

Se avesse applicato il

modello standard adottato dal Canton Ticino, il valore di reddito sarebbe stato

nettamente inferiore, proprio perché non sarebbe stato preso in considerazione

il risultato dell’esercizio 2015, definito dalla stessa autorità come anno

“molto positivo”, mentre sarebbe stato preso in considerazione due volte il

risultato dell’ultimo esercizio:

320’200 + (2 x

171’400)

= 221’000

3.

Applicando il tasso di

capitalizzazione del 7%, il valore di reddito sarebbe stato commisurato in fr. 3'157’143.-.

4.4

4.4.1

C’è un altro aspetto del

calcolo intrapreso dall’autorità fiscale che merita un approfondimento.

4.4.2

Una volta stabiliti il

valore di reddito (fr. 1'633'905.-) e il valore di sostanza (fr. 3'946’863.-)

della società (situazione di bilancio al 31 dicembre 2017), l’UTPG ha definito

il valore delle azioni, procedendo alla ponderazione dei due valori citati presi

in considerazione una volta sola.

Secondo la cifra 34 della

Circolare CSI, tuttavia, il valore aziendale risulta dalla media ponderata tra

il valore di reddito raddoppiato, da una parte, e il valore di sostanza

determinato secondo il principio di continuazione dell’esercizio, dall’altra,

in base alla seguente formula:

valore aziendale =

2.

x Valore di

reddito + Valore di sostanza

3.

4.4.3

La CSI ammette tuttavia

che, se la creazione del valore della società è ottenuta unicamente dal lavoro

di una persona (azionista di maggioranza), poiché l’azienda non ha altri

dipendenti – a parte qualcuno che si occupi di questioni amministrative e

logistiche – essa sarà inalienabile o difficilmente alienabile a terzi.

Pertanto in questi casi si giustifica di valutare il caso, ponderando un’unica

volta – e non due – il valore di reddito della società (cfr. Commentario,

versione 2023, p. 11; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2016.93 del 21 giugno

2016).

Tuttavia, la società

oggetto della transazione in esame non sembra rientrare nella casistica

descritta.

4.4.4

Ne consegue che il valore

aziendale dovrebbe essere determinato considerando due volte il valore di

reddito e una volta il valore di sostanza, come segue:

(3’157’143 x 2) + 3'946'863

= 3'420’383

3.

Il valore venale della

partecipazione acquistata (20%) ammonterebbe in tal caso a fr. 684'076.-.

4.5

Come si vede, solo

modificando il calcolo intrapreso dall’autorità fiscale stessa, per conformarlo

ai criteri previsti dalla giurisprudenza e dalla prassi, il valore venale della

partecipazione si avvicina sensibilmente al prezzo pattuito dai contraenti. La

differenza si ridurrebbe infatti a 54'000 franchi.

4.6

Ci si potrebbe ancora

chiedere se il valore venale non debba essere ulteriormente ridotto per tener

conto della questione della stima del più importante attivo della società. Come

visto, i ricorrenti sostengono infatti che il prezzo delle azioni sarebbe stato

condizionato dal valore dell’immobile di Lugano, che sarebbe stato iscritto a

bilancio ad un valore superiore rispetto al valore venale al momento della

vendita.

In sé, secondo le Istruzioni

della CSI, i fondi edificati e non edificati che servono all’impresa sono presi

in considerazione in base al valore di stima ufficiale, ma al minimo al valore

contabile. Se la stima ufficiale corrisponde al valore venale, è concessa una

deduzione per imposte latenti del 15% (cifra 19).

Nel Canton Ticino,

l’autorità fiscale applica i valori di stima stabiliti in base alla Legge sulla

stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, con il

risultato che ne scaturisce una valutazione estremamente favorevole ai

contribuenti (Bortolotto/Bernardoni,

op. cit., p. 208). Ne consegue che il fisco ticinese non tiene conto di

eventuali imposte latenti, poiché il valore di stima ufficiale è, di regola,

inferiore al valore venale (ibidem).

Ora, l’immobile che

apparteneva alla __________ AG al momento della vendita della partecipazione era

iscritto a bilancio al valore di fr. 5'012'577.-, corrispondente al prezzo di

acquisto. Il valore di stima ufficiale della quota di proprietà per piani in

questione era tuttavia di fr. 1'135'844.-, importo cui si aggiungeva il valore

di stima ufficiale dei parcheggi (fr. 50'684.-).

Siccome le Istruzioni

della CSI stabiliscono che il valore contabile rappresenta il valore minimo da

considerare per gli immobili aziendali, l’autorità fiscale cantonale non poteva

applicare il valore di stima ufficiale. Ci si domanda peraltro se non potesse ammettere

la deduzione per imposte latenti del 15%.

Indipendentemente dalla

risposta a quest’ultima domanda, il valore contabile dell’immobile è tale da

indurre a concludere che il valore venale della partecipazione acquistata sia

verosimilmente inferiore rispetto a quello stabilito poc’anzi, in applicazione

delle Istruzioni della CSI.

4.7

Alla luce delle

considerazioni che precedono, non è provato che il prezzo di acquisto delle

azioni, da parte di RI 1, sia inferiore rispetto al valore venale delle stesse.

L’eventuale differenza non sarebbe in ogni caso tale da giustificare l’ipotesi

del conseguimento di un reddito del lavoro da parte del ricorrente.

Di conseguenza, non è

necessario confrontarsi con le altre questioni sollevate con il ricorso. Il

reddito dell’attività lucrativa dipendente, aggiunto dall’autorità di

tassazione, è stralciato.

5.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Non si

attribuiscono ripetibili ai ricorrenti, non rappresentati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 12 maggio 2021 è riformata nel senso

che il reddito dell’attività lucrativa dipendente principale di RI 1 è ridotta

a fr. 279'754.–.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: