80.2021.124
Reddito dell’attività lucrativa dipendente: acquisto a prezzo di favore delle azioni della società datrice di lavoro, valutazione della società sulla base del solo valore di sostanza, inosservanza della Circolare 28 della CSI
29 aprile 2024Italiano31 min
firma collettiva a due con il direttore generale, con __________ o con __________;
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.124
80.2021.125
Lugano
29 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 31 maggio 2021 contro la decisione del 12 maggio 2021 in materia di IC e IFD
2017.
Fatti
Fatti
A. La __________
(CHE-108.034.629), è stata iscritta a registro di commercio in data 9 novembre
1977. Lo scopo della società consiste nella gestione, la consulenza
patrimoniale ed i servizi a ciò collegati. Partecipare ad altre imprese.
Esercitare tutte le attività commerciali, finanziarie o di altro genere che
siano in relazione con il proprio scopo e acquistare immobili nel rispetto
della legislazione vigente.
RI 1 ha svolto i seguenti
ruoli nella società
·
dal 25 maggio 2001 al 16 giugno 2003 vicedirettore con firma
collettiva a due con il direttore generale, con __________ o con __________;
·
dal 16 giugno 2003 al 15 ottobre 2003 direttore sostituto con
firma collettiva a due con il direttore generale, con __________ o con __________;
·
dal 15 ottobre 2003 al 25 gennaio 2007 direttore sostituto con
firma collettiva a due con un membro, con il direttore generale o con il
direttore;
·
dal 25 gennaio 2007 al 24 giugno 2007 direttore sostituto con
firma collettiva a due con il presidente, con il direttore generale, con il
direttore o con un direttore sostituto;
·
dal 24 giugno 2011 al 21 novembre 2011 direttore sostituto con
firma collettiva a due con il presidente, con il direttore generale, con il
direttore o con un direttore sostituto;
·
dal 21 novembre 2011 al 3 ottobre 2017 membro e direttore
sostituto con firma collettiva a due con il presidente o con un direttore
sostituto;
·
dal 3 ottobre 2017 al 5 settembre 2019 vicepresidente e direttore
sostituto con firma collettiva a due con il presidente o con un direttore
sostituto;
·
dal 5 settembre 2019 ad oggi vicepresidente con firma collettiva
a due.
Il capitale della società
è di fr. 300'000.- ed è suddiviso in 10'000 azioni nominative da
fr. 30.- l’una.
Con contratto del 27
settembre 2017, la __________, __________, per conto di __________, __________,
ha venduto a RI 1 2'000 azioni al portatore di nominali fr. 30.-,
rappresentanti il 20 % del capitale sociale e dei diritti di voto. Il prezzo di
acquisto è stato stabilito in fr. 630'000.-, pari a fr. 315.- per
azione.
B. L’Ufficio
circondariale di tassazione Lugano-Città (in seguito: UT) ha richiesto a RI 1 e
RI 2, Lugano, in data 12 dicembre 2018, la copia del contratto di acquisto
delle suddette azioni al fine di definire la loro tassazione.
In data 8 gennaio 2019 la
stessa autorità ha rilevato che “il prezzo definito nella transazione
risulta essere inferiore al valore venale della società”, calcolato “sulla
base dei metodi di calcolo per la valutazione dei titoli non quotati sanciti
nella circolare n. 28 pubblicata dalla Conferenza svizzera delle imposte” (in
seguito: CSI). Ha quindi sostenuto che “la differenza positiva tra il
valore venale delle azioni e il loro prezzo di acquisto costituisce un
vantaggio valutabile in denaro tassabile secondo lo stesso principio
d’imposizione delle azioni di collaboratore ai sensi degli articoli 16b LT e
17b LIFD”.
Allo scopo di verificare
la sussistenza di una tale imposizione l’autorità fiscale ha richiesto la
seguente documentazione:
-
metodo di calcolo utilizzato per
il valore delle azioni pattuito nella transazione;
-
bilancio e conto economico
intermedio della __________ per il periodo dal 1.1. alla data di acquisto delle
azioni/quote sociali;
-
patti parasociali tra azionisti
e/o eventuali accordi scritti supplementari tra venditore ed acquirente
presenti prima e dopo la transazione;
-
eventuali altre informazioni e
documentazione a sostegno che il valore delle azioni determinato rappresenta il
valore venale della società.
Con scritto del 21 gennaio
2019, RI 1 ha contestato di aver conseguito un reddito imponibile con
l’acquisto della partecipazione in questione. Ha in particolar modo proposto le
seguenti considerazioni:
a.
Il venditore era ed è una terza
parte non correlata, trattandosi di persona fisica, intermediato da fiduciaria
statica italiana ai soli fini fiscali italiani, con la quale non avevo e non ho
legame di parentela alcuno e non condividevo e non condivido beni di qualsiasi
natura.
b.
Contemporaneamente e allo stesso prezzo,
sono state trasferite 1'500 azioni tra altri due azionisti, con un
trasferimento complessivo pari quindi al 35% del capitale azionario di __________,
sicuramente qualificabile quale sostanziale sotto ogni punto di vista.
c.
La transazione non è avvenuta con
requisiti d’urgenza per improvvise esigenze di liquidità del venditore, ma
quale naturale uscita dall’azionariato, dopo oltre dieci anni dall’acquisizione
della prima partecipazione, a fronte del mutato contesto operativo della
società.
d.
Non esistevano e non esistono
patti parasociali o accordi supplementari con il venditore.
e.
La transazione è stata negoziata
durante l’estate 2017, sulla base del patrimonio netto della società al 30
giugno dello stesso anno (CHF 4.6 milioni).
f.
L’immobile di proprietà della
società dal febbraio 2011, adibito a uso ufficio proprio, è iscritto a bilancio
al prezzo d’acquisto (CHF 5 milioni). Senza successivi ammortamenti. È
stata quindi applicata una correzione pari al 20% di tale valore (CHF 1
milione) per tenere conto dell’aleatorietà del mercato immobiliare locale,
soprattutto per usi commerciali. A titolo informativo, l’incognita circa
l’effettivo valore dell’immobile è stata ampiamente confermata dagli
infruttiferi tentativi di vendita proseguiti per tutto il 2018.
g.
La transazione è stata interamente
e immediatamente regolata tramite bonifico bancario, garantendo quindi al
venditore la liquidazione di un investimento per sua natura illiquido. È ampiamente
riconosciuto che la liquidità di un investimento contribuisca a determinare il
prezzo di mercato. In altri termini, a parità di altre condizioni (valore
contabile, redditività, ecc.), un investimento non liquidabile a breve-medio
termine sconta una penalizzazione rispetto a uno liquidabile. È stata quindi
concordata una correzione pari al 15% del patrimonio netto precedentemente
rettificato (CHF 3.6 milioni) per tenere conto del suddetto fattore di
liquidità.
h.
L’utilizzo del patrimonio netto al
30.09.2017, noto solo dopo la conclusione della transazione, non avrebbe
portato a risultati significativamente diversi.
Il contribuente ha
concluso che il prezzo pattuito corrispondeva al valore di mercato delle azioni
e ha allegato il bilancio della __________ al 30 giugno e 30 settembre 2017.
C. Con decisione del 27
febbraio 2019, l’UT ha notificato ai coniugi RI 1 e RI 2 la tassazione IC/IFD
2017, nella quale ha aggiunto al reddito dell’attività dipendente del marito
(fr. 279’754.-), corrispondente allo stipendio netto erogato dalla __________,
un importo di fr. 290'000.-, con la seguente motivazione:
L’incremento patrimoniale conseguito con l’acquisto di
azioni da parte di collaboratori è imponibile come reddito derivante dall’attività
lucrativa. Esso corrisponde alla differenza tra il valore venale dei titoli ed
il minor prezzo pagato al momento della sottoscrizione. Nello specifico il
reddito viene determinato come alle risultanze del calcolo seguente:
Valore fiscale dei titoli oggetto di transazione
(2'000 azioni) fr. 920'000.- Prezzo d’acquisto fr. 630'000.- Reddito
imponibile fr. 290'000.-.
D. Con reclamo dell’11
marzo 2019, i contribuenti hanno impugnato la decisione di tassazione del 27
febbraio 2019, contestando l’imposizione del reddito proveniente dall’acquisto
delle azioni della __________ e riproponendo le stesse argomentazioni dello
scritto del 21 gennaio 2019. A loro avviso, il prezzo pattuito con il venditore
di fr. 315.- corrispondeva al valore venale delle azioni acquistate nel
settembre 2017. Ipotizzare un valore venale superiore sarebbe stato “contrario
a qualsiasi logica commerciale e opera di pura fantasia negoziale”. Richiamando
il punto 2.5 della circolare 28 della Conferenza svizzera delle imposte, i
reclamanti chiedevano anche che il prezzo pattuito fosse utilizzato per
stabilire il valore della partecipazione in __________ (3'000 azioni) ai fini
dell’imposta sulla sostanza 2017.
E. Con decisione del 12
maggio 2021, l’UT ha respinto il reclamo. L’autorità fiscale ha ricordato che l’acquisto
di azioni, da parte di un dipendente, ad un prezzo inferiore rispetto al valore
venale, è imponibile quale reddito dell’attività lucrativa dipendente e che “anche
prestazioni di terzi sono riconducibili al reddito del lavoro, se il
contribuente ne beneficia in relazione al rapporto di lavoro”. Per quanto
riguarda il valore della partecipazione, secondo il fisco non era condivisibile
la svalutazione del 20% del valore dell’immobile aziendale giustificata dalla “aleatorietà
del mercato immobiliare commerciale”, in quanto “un importante fattore
straordinario come un (presunto) significativo calo del valore della sostanza
fissa data dall’immobile aziendale avrebbe necessariamente imposto la presa a
carico di un ammortamento straordinario, elemento che però né il CdA né il revisore
hanno attuato”. Né sarebbe stato giustificato “uno sconto del 15% come «fattore
liquidità» su un bene mobiliare… per il solo fatto che l’azionista
minoritario renda liquida la sua quota minoritaria (su una società che comunque
ancora nel 2017 ha distribuito dividendi)”. L’UT sottolineava anche che “malgrado
la diminuzione della cifra d’affari negli anni, nessun goodwill è stato preso
in considerazione dalle parti ai fini valutativi, e ciò malgrado il permanere
di una cifra d’affari di Fr. 2,7 Mio. (2017) e di costi del personale
del 70% circa della cifra d’affari”.
Secondo l’autorità fiscale,
il valore determinante della partecipazione doveva corrispondere (almeno) al
valore di sostanza della __________ al 30.06.2017.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 chiedono
l’annullamento della decisione dopo reclamo e che “si proceda alla tassazione
come ai dati forniti. In via subordinata essi chiedono che l’importo di
fr. 160'000.- “di quota di partecipazione ai dividendi del 2017” venga
dedotto dall’importo di CHF 290'000 “della ripresa fatta dall’autorità
tributaria”.
Subito dopo l’acquisto
delle suddette azioni la società avrebbe distribuito un dividendo di
fr. 600'000.- e poi un dividendo di fr. 200'000.-, sicché RI 1 avrebbe
percepito un importo di fr. 160'000.- in proporzione alla sua
partecipazione. Tale reddito sarebbe stato “regolarmente dichiarato e
interamente tassato”. Secondo gli insorgenti, dell’importo di fr. 290'000.–
“di reddito (presunto)” farebbero “di sicuro parte i CHF 160'000 di
reddito reale ed effettivo”, che subirebbero pertanto una doppia tassazione.
I ricorrenti negano poi
che un’eventuale differenza tra il prezzo di acquisto e il valore venale delle
azioni costituisca reddito dell’attività lucrativa dipendente. Il venditore si sarebbe
liberato della totalità delle sue azioni al prezzo concordato perché “la
società stava affondando e avrebbe cessato la propria attività di lì a poco”.
L’utile della società era infatti calato di anno in anno, addirittura il 2019
aveva riportato una perdita di fr. 201'000) e, “a metà del 2019 (meno di due
anni dopo la transazione) la Società ha totalmente cessato la propria
attività”. Alla luce di ciò i ricorrenti sostengono che “i parametri per
la valutazione aziendale cambiano drasticamente, in quanto al (presunto) valore
di sostanza si deve sostituire il valore di liquidazione”. Le stesse
istruzioni della CSI prevedrebbero “una valutazione sulla base di valori di
liquidazione non a partire unicamente dall’iscrizione a RC della volontà di
liquidazione, ma già a partire dal momento in cui gli obiettivi dell’attività
secondo lo scopo sociale non vengono più perseguiti, come nel presente caso con
la totale cessazione dell’attività”.
In seguito, i ricorrenti argomentano
che l’immobile di proprietà della società, sito in __________, Lugano, sarebbe
in vendita da circa due anni, ma non si sarebbe trovato alcun acquirente o
inquilino interessato. L’ultima offerta ricevuta “da un
professionista/immobiliarista locale” sarebbe di fr. 3'650'000.-”,
oltre il 30% in meno del costo d’investimento. I ricorrenti contestano
l’affermazione dell’autorità fiscale, secondo cui sarebbe stato necessario iscrivere
un ammortamento straordinario da parte del Consiglio di amministrazione o dal
revisore. A quel tempo la società era sottoposta a revisione limitata, il cui
scopo, secondo i ricorrenti, “non è quella di verificare ogni anno gli
elementi che potrebbero condurre ad un ridimensionamento del valore dei
cespiti, cosa di regola fatto solo ed unicamente in una revisione ordinaria, ma
è solo di esprimersi in merito all’eventuale rischio per terzi legato alla
sopravvalutazione dell’attivo”. La società disponeva peraltro di “una
riserva di ben oltre CHF 3'200'000.-” e il venditore, membro del
Consiglio di amministrazione, “non aveva nessun motivo per commettere un «suicidio»
economico ammettendo pubblicamente che il valore delle sue quote era più basso
rispetto al (presunto) valore di sostanza”. I ricorrenti escludono poi che
la perdita di valore dell’immobile sia intervenuta successivamente alla data compravendita
delle azioni. La diminuzione di valore sarebbe stata riconducibile al primo
Scudo fiscale italiano e daterebbe quindi del 2009. Le stesse Istruzioni della
CSI permetterebbero “già di per sé una deduzione del 15% per imposte latenti
qualora il valore di stima sia simile al valore di mercato teorico”, cosa
che dovrebbe valere a maggior ragione a valori di liquidazione.
Da ultimo, i ricorrenti
sostengono che le parti coinvolte nella compravendita delle azioni erano consapevoli
che il valore dell’immobile era sceso e che la società stava per cessare la sua
attività ed avevano stabilito il prezzo delle azioni su questi presupposti.
G. Nelle sue
osservazioni del 9 giugno 2021, l’autorità fiscale propone di respingere il
ricorso. Ritiene in particolar modo che, in caso di cessione di una
partecipazione, non sia possibile scendere sotto il valore di sostanza per la
valorizzazione della società stessa, e propone le seguenti considerazioni:
Infatti in caso di vendita fra
terzi indipendenti sarebbe logico presumere che il venditore fissi il prezzo
almeno al valore minimo del proprio investimento che corrisponde appunto al
valore di sostanza della società, non si spiegherebbe infatti una rinuncia ad
un valore oggettivo senza contropartita.
Accettare un pagamento sotto
il valore di sostanza senza una motivazione, un patto parasociale o accordi
particolari tra le parti che siano oggettivamente comprovati e valutabili,
presterebbe il fianco a valutazioni arbitrarie.
H. Con scritto del 29
giugno 2021, i ricorrenti hanno trasmesso copia di un atto pubblico del 21
giugno 2021, attestante la costituzione di diritto di compravendita cedibile
dell’immobile di proprietà di __________ sito in __________, Lugano.
Diritto
1. 1.1.
Secondo gli articoli 16
LIFD e 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi,
periodici e unici. Analoga formulazione è prevista dall’art. 7 cpv. 1 della
legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei
comuni (LAID).
Come ha ripetutamente
sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio
il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz
der Gesamtreineinkommensbesteuerung”). L’art. 16 cpv. 1 LIFD (e,
di riflesso, l’art. 15 cpv. 1 LT) contiene dunque una clausola generale, che è
completata, agli articoli da 17 a 23 LIFD (da 16 a 22 LT), da una lista
esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di
redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385
consid. 4a).
Le eccezioni, in un
sistema caratterizzato da un’imposta generale sul reddito, devono essere
interpretate restrittivamente (sentenza TF 2C_32/2020 dell’8 giugno 2020
consid. 3.2). Nell’elenco delle stesse rientra l’incremento patrimoniale
derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale
(art. 24 lett. a LIFD; art. 7 cpv. 4 lett. c LAID;
art. 23 lett. a LT).
1.2.
Per gli articoli 17 cpv. 1
LIFD e 16 cpv. 1 LT, sono imponibili tutti i proventi di un’attività
dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi
accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni,
premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi
valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri
vantaggi valutabili in denaro.
Secondo la consolidata
giurisprudenza della Suprema Corte, la nozione di reddito dell’attività
lucrativa dipendente deve essere interpretata in senso ampio. Non vi rientra
dunque solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma
ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività
una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza
dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione
in considerazione della sua attività (sentenza 2A.381/2006 e 2A.382/2006 del 29
novembre 2006 consid. 2.1, in: RDAF 2007 II 106; ASA 78 p. 95, e riferimenti).
1.3.
Anche prestazioni di terzi
sono riconducibili al reddito del lavoro, se il contribuente ne beneficia in
relazione al rapporto di lavoro, anche se non vi era alcun obbligo in tal
senso. È questo il caso dell’acquisto di azioni da una terza persona ad un
prezzo di favore, laddove la differenza fra il valore venale e il prezzo di
acquisto inferiore è imponibile come reddito (cfr. la sentenza del TF
2C_357/2014 e 2C_358/2014 del 23 maggio 2014, in StE 2016 B 22.2 n. 33, consid.
2.1 e dottrina citata).
Nel caso in cui il gerente
di una società anonima abbia acquistato dall’azionista delle azioni della SA,
sua datrice di lavoro, ad un prezzo di favore, per stabilire se abbia
beneficiato di una donazione o di un reddito imponibile si deve verificare
l’esistenza di un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro. Assodato
che questo è presente, soprattutto alla luce dell’interesse dell’azionista a
garantire che l’amministratore continui a gestire con successo la società, si
deve concludere per l’esistenza di un reddito dell’attività lucrativa
dipendente, anche se la devoluzione non è stata fatta dalla stessa società
datrice di lavoro (cfr. la sentenza del Tribunale amministrativo del Canton
Argovia del 29 marzo 2007, in StE 2008 B 22.1 n. 5).
1.4.
Dal 1° gennaio 2013 sono
in vigore gli articoli 17a cpv. 1 LIFD, 7c cpv. 1 LAID e 16a
cpv. 1 LT, secondo cui sono considerate partecipazioni vere e proprie di
collaboratore:
a. le azioni, i
buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società
cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua
società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
b. le opzioni per
l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.
È considerato datore di
lavoro la società, la società del gruppo o lo stabilimento d’impresa, in cui è
impiegato il collaboratore. Sono considerati datori di lavoro anche i
cosiddetti datori di lavoro di fatto. Si pensi ad esempio al caso nel quale il
collaboratore di una società-figlia estera viene inviato presso la
società-madre svizzera, la quale si assume i costi del collaboratore. In questo
caso, la società-madre svizzera viene considerata quale datore di lavoro di fatto
(Circolare n. 37 del 22.7.2013 dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni, Imposizione delle partecipazioni di collaboratore, n. 2.2, p. 3).
Se la partecipazione è
consegnata al collaboratore non dal datore di lavoro ma da una persona fisica
(ad es. se proviene dal portafoglio di un azionista) non si tratta di una
partecipazione di collaboratore in senso stretto secondo l’articolo 17a
LIFD. Si giustifica, per calcolare il vantaggio valutabile in denaro,
l’applicazione per analogia delle disposizioni concernenti le partecipazioni di
collaboratore (Circolare n. 37 cit., n. 2.3, p. 3 s.).
Considerandi
2.
2.1.
Come ricordato, RI 1 è
stato vicedirettore, direttore sostituto e membro con firma collettiva della __________
dal 2001. In particolare dal 21 novembre 2011 al 3 ottobre 2017 è stato
direttore sostituto e membro con firma collettiva a due, e dal 3 ottobre 2017
fino al 5 settembre 2019 è stato vicepresidente e direttore sostituto con firma
collettiva a due.
Dal 25 giugno 2012 al 16
aprile 2021, la società aveva un capitale azionario di fr. 300'000.-,
costituito da 10’000 azioni al portatore del valore nominale di fr. 30.- cadauna.
In data 27 settembre 2017
è stato sottoscritto un contratto di compravendita di azioni tra la __________
(per conto di __________, __________) e RI 1. A RI 1 sono state vendute 2'000
azioni al portatore della __________ al prezzo complessivo di
fr. 630'000.-.
2.2
Nella decisione impugnata,
l’autorità di tassazione ha ritenuto che il ricorrente abbia beneficiato di un
reddito d’attività lucrativa dipendente, nella misura in cui ha acquistato per
fr. 630’000.-, 2’000 azioni della __________, il cui valore venale
ammontava a fr. 960’000.-.
Gli insorgenti contestano
la decisione dell’autorità fiscale, ritenendo in particolar modo che il prezzo
pattuito con il venditore riflette il valore venale delle azioni della __________
e sottolineando come lo svolgimento della trattativa intervenuta fra le parti
induca piuttosto a ritenere le condizioni contrattuali favorevoli al venditore.
Gli insorgenti censurano poi il calcolo del valore venale delle azioni, su cui
si fonda la decisione contestata, lamentando in particolar modo la circostanza
che l’Ufficio di tassazione non abbia tenuto conto del fatto che la società avrebbe
totalmente cessato la sua attività a metà dell’anno 2019 e che “i parametri per
la valutazione aziendale cambiano drasticamente, in quanto al (presunto) valore
di sostanza si deve sostituire il valore di liquidazione”. Inoltre, il prezzo
della partecipazione sarebbe stato condizionato dal valore dell’immobile
appartenente alla società, nettamente inferiore rispetto al prezzo di acquisto
ed al valore contabile dello stesso.
3.
3.1.
Come anticipato, secondo
la giurisprudenza, nella nozione di reddito dell’attività lucrativa dipendente non
rientra solo la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto,
ma ogni prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività
una relazione economica tale da far apparire la prestazione come la conseguenza
dell’attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione
in considerazione della sua attività (v. supra, consid. 1.2). Vi può
essere pertanto reddito del lavoro anche laddove una persona acquisti azioni ad
un prezzo di favore.
Ora, il presupposto è
chiaramente che il prezzo di acquisto delle azioni, da parte di un lavoratore
dipendente, sia inferiore rispetto al valore venale delle stesse. Deve essere
dapprima verificato il valore venale delle azioni cedute.
3.2
Nel diritto tributario, il
valore venale è il valore oggettivo di mercato di un bene. Tale valore
corrisponde al prezzo che si può presumibilmente ottenere vendendo il bene in
normali relazioni d’affari, ossia il prezzo che un acquirente imparziale sarebbe
disposto a pagare in circostanze normali (sentenza TF 2C_1057/2018 del 7 aprile
2020.
consid. 4.1, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Nel caso di titoli non
quotati in borsa per i quali non esistono quotazioni ufficiali o che non sono scambiati
o lo sono solo raramente, il valore di mercato deve essere determinato sulla
base dei principi di valutazione che consentono la determinazione più
affidabile del valore. Direttive corrispondenti sono contenute nella Circolare
n. 28 della CSI (Istruzioni per la valutazione dei titoli non quotati ai fini
dell'imposta sulla sostanza; versione del 28 agosto 2008, valida per le
valutazioni con data di bilancio a partire dal 1° gennaio 2008; cfr. www.steuerkonferenz.ch). Inoltre, il
16.
dicembre 2010, la CSI ha pubblicato un commentario alle istruzioni, che da
allora viene pubblicato annualmente in una versione modificata (cfr.
www.steuerkonferenz.ch, loc. cit.). Lo scopo delle Istruzioni è di rendere
uniforme in Svizzera la valutazione dei titoli nazionali ed esteri non
negoziati in borsa ai fini dell'imposta sulla sostanza. Le Istruzioni sono
finalizzate all'armonizzazione fiscale tra i Cantoni (cifra 1, cpv. 1). Secondo
le Istruzioni, per la valutazione si deve distinguere in base al tipo di impresa.
Le Istruzioni non
rientrano né nel diritto federale né nel diritto intercantonale, ma
costituiscono semplici ordinanze amministrative Non stabiliscono alcun diritto
né alcun obbligo, ma prevedono unicamente regole amministrative interne per
l’operato dell’amministrazione. Tuttavia, secondo la giurisprudenza consolidata
del Tribunale federale, Istruzioni sono considerate un metodo affidabile per
determinare il valore venale, in quanto esprimono le considerazioni
generalmente rilevanti per la determinazione del prezzo delle azioni non
quotate in borsa. Di conseguenza, almeno per quanto riguarda l'imposta sulla
sostanza, si ritiene che le Istruzioni debbano essere applicate in generale per
determinare il valore venale dei titoli non quotati in borsa, ma che una deroga
a questa ordinanza amministrativa sia giustificata se ciò consente di meglio
stabilire il valore venale. una migliore comprensione del valore di mercato lo
richiede (sentenza 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.2.1, con riferimenti
a dottrina e giurisprudenza).
Queste regole trovano
applicazione essenzialmente anche quando si tratta di determinare il valore
venale delle azioni dei collaboratori ai fini del calcolo dell’imposta sul
reddito (sentenza 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.3).
3.3
Secondo la cifra 2
capoverso 4 delle Istruzioni, il valore venale dei titoli non quotati per i
quali non è nota la quotazione corrisponde al valore intrinseco. In generale
viene calcolato in base alle regole di valutazione previste dalle Istruzioni
secondo il principio di continuità aziendale. Se tali titoli sono stati oggetto
di un significativo trasferimento di proprietà tra terzi indipendenti, il
valore venale corrisponde allora al prezzo di acquisto. Il riferimento al
prezzo di acquisto è conforme alla giurisprudenza, secondo cui una stima basata
su regole di valutazione schematiche deve cedere il passo se il valore venale
può essere ricavato con sufficiente certezza da transazioni effettive a prezzi
che rappresentano il valore venale.
Il valore delle azioni non
quotate è determinato in particolare dagli utili passati e previsti, dalla
redditività della società e da altri fattori quali il patrimonio della società,
la liquidità della società e la stabilità dell’attività aziendale. Il valore
venale delle azioni deve quindi essere generalmente determinato sulla base del
valore di sostanza e del valore di reddito. Coerentemente con questi principi,
le Istruzioni prevedono che il valore dell’impresa, determinante per stabilire
il valore venale delle azioni di società commerciali, industriali e di servizi,
deve essere stabilito, se non vi è stato un trasferimento di proprietà tra
terzi indipendenti, secondo il cosiddetto metodo pratico, ponderando due volte
il valore di reddito capitalizzato e una volta il valore di sostanza
(Istruzioni, cifra 34 e seguenti).
Il valore di reddito si
ricava dall'utile netto degli esercizi presi in considerazione, che possono
essere o due o tre a dipendenza del modello scelto (Istruzioni, cifra 35). La
base per la determinazione del valore patrimoniale netto è il bilancio annuale,
che tiene conto di tutte le attività e passività (punto 11 e seguenti). Per
quanto concerne il valore di sostanza, ci si basa sui conti annuali, prendendo
in considerazione attivi e passivi nella loro completezza (sentenza 2C_1057/2018
del 7 aprile 2020 consid. 4.2.2).
4.
4.1.
Nel caso in esame, l’autorità
di tassazione ha fondato la sua stima del valore venale delle azioni sul solo valore
della sostanza risultante dal bilancio al 30 giugno 2017, che era stato preso in
considerazione dal ricorrente per la compravendita delle azioni. Il capitale
proprio della società a tale data ammontava infatti a fr. 4'636'576.-,
arrotondato a fr. 4'600'000.-, pari a fr. 460.- per azione
(fr. 4'600'000.-/10'000 azioni). Secondo questo metodo di calcolo il
valore venale della partecipazione acquistata sarebbe stato di
fr. 920'000.- (2'000 azioni x fr. 460.-).
4.2
Il criterio di calcolo
adottato dall’autorità di tassazione non può essere condiviso, in quanto non è conforme
con la citata giurisprudenza del Tribunale federale, che esige che il valore
venale delle azioni sia determinato sulla base del valore di sostanza e del
valore di reddito, come peraltro previsto dalle stesse Istruzioni della CSI.
D’altronde, dagli atti
dell’autorità fiscale risulta che quest’ultima aveva intrapreso una valutazione
della società applicando i criteri previsti dalle Istruzioni della CSI e quindi
ponderando il valore di reddito e il valore di sostanza.
In particolare, il valore
di reddito era stato stabilito prendendo in considerazione l’utile degli
esercizi 2015, 2016 e 2017:
708’500 + 320’200 + 171’400
= 400’033
3.
Il valore di reddito,
applicando il tasso di capitalizzazione del 7%, era stato così definito in fr.
5'714’762.-.
Il valore di sostanza,
sulla base del bilancio al 31.12.2017, corrispondeva a fr. 3'946'863.–.
Il valore aziendale era stato
determinato ponderando una volta il valore di reddito e una volta il valore di
sostanza, per giungere al seguente risultato:
5'714’762 + 3'946’863
= 4'830’812
2.
Il valore della
partecipazione acquistata (20%) ammontava pertanto a fr. 966'162.–.
Non è noto perché l’UT si
sia infine discostato dal calcolo in questione ed abbia optato per la stima
basata sul solo valore di sostanza. La questione non necessita tuttavia di
essere ulteriormente approfondita. Anche la valutazione intrapresa tenendo
conto pure del valore di reddito solleva infatti delle perplessità.
4.3
4.3.1
In primo luogo, non si
comprende perché il fisco cantonale abbia determinato il valore di reddito
considerando l’utile di tre esercizi anziché di due.
4.3.2
Secondo la cifra 7 delle
Istruzioni della CSI, i conti annuali servono come base per stabilire il valore
di reddito. Per determinare tale valore, sono a disposizione due modelli:
·
modello 1: i conti annuali (n) e (n-1) servono da base per il
calcolo;
·
modello 2: i conti annuali (n), (n-1) e (n-2) servono da base per
il calcolo.
Ogni Cantone sceglie uno
dei due modelli come standard cantonale. La società stimata ha il diritto di
richiedere l’applicazione dell’altro modello presso il Cantone competente per
la stima. La società rimane poi legata al modello scelto per i cinque anni
seguenti.
Nel commentario alle
Istruzioni (edizione 2023, consultabile sul sito internet http://www.steuerkonferenz.ch), in
merito alla cifra 7, relativamente alla possibilità di scelta tra i due modelli
di valutazione, viene indicato come la possibilità di optare per uno dei due
modelli non debba avere come scopo quello di aumentare oppure di ridurre il
valore venale da determinare. Per questa ragione, tale possibilità non è
concessa ai detentori dei diritti di partecipazione. La società dovrebbe per
contro essere in grado di scegliere costantemente il metodo di stima che si
rivela essere il più appropriato alla sua situazione reale. Se la società non
fa uso del suo diritto di scelta, si reputa che la stessa abbia optato per il
modello standard del Cantone di sede. Il detentore della totalità dei diritti
di partecipazione non dispone di per sé di alcun diritto di scelta in relazione
al modello di stima, fintantoché non riesce a stabilire che il modello
utilizzato conduce ad un valore venale oggettivamente insostenibile. Se il
detentore riesce ad apportarne la prova, il metodo di stima può essere rivisto,
con la collaborazione della società, secondo la cifra 5 delle Istruzioni, che
disciplina i rapporti fra i rappresentanti della società e l’autorità fiscale.
Il Canton Ticino ha
adottato come standard cantonale il modello 1 (v. Commentario alle Istruzioni,
versione 2023, p. 14; v. anche Bortolotto/Bernardoni,
La valutazione dei titoli per l’imposta cantonale – Analisi della Circolare n.
28.
della Conferenza svizzera delle imposte, in NF 2017, p. 206).
La cifra 8 delle
Istruzioni prevede che il valore di reddito si ottenga capitalizzando l’utile
netto degli esercizi determinanti aumentato oppure diminuito delle riprese
oppure dalle deduzioni menzionate alla cifra 9. Nel modello 1 l’utile netto
dell’ultimo esercizio (n) è preso in considerazione due volte. Nel modello 2,
gli utili netti di ciascuno dei tre esercizi (n, n -1 e n – 2) sono presi in
considerazione un’unica volta.
4.3.3
Tornando
al caso in esame, il valore di reddito della __________ è stato determinato
dall’autorità fiscale prendendo in considerazione una sola volta l’utile netto
degli ultimi tre esercizi:
esercizio
risultato
2015.
708’500
2016.
320’200
2017.
171’400
Se avesse applicato il
modello standard adottato dal Canton Ticino, il valore di reddito sarebbe stato
nettamente inferiore, proprio perché non sarebbe stato preso in considerazione
il risultato dell’esercizio 2015, definito dalla stessa autorità come anno
“molto positivo”, mentre sarebbe stato preso in considerazione due volte il
risultato dell’ultimo esercizio:
320’200 + (2 x
171’400)
= 221’000
3.
Applicando il tasso di
capitalizzazione del 7%, il valore di reddito sarebbe stato commisurato in fr. 3'157’143.-.
4.4
4.4.1
C’è un altro aspetto del
calcolo intrapreso dall’autorità fiscale che merita un approfondimento.
4.4.2
Una volta stabiliti il
valore di reddito (fr. 1'633'905.-) e il valore di sostanza (fr. 3'946’863.-)
della società (situazione di bilancio al 31 dicembre 2017), l’UTPG ha definito
il valore delle azioni, procedendo alla ponderazione dei due valori citati presi
in considerazione una volta sola.
Secondo la cifra 34 della
Circolare CSI, tuttavia, il valore aziendale risulta dalla media ponderata tra
il valore di reddito raddoppiato, da una parte, e il valore di sostanza
determinato secondo il principio di continuazione dell’esercizio, dall’altra,
in base alla seguente formula:
valore aziendale =
2.
x Valore di
reddito + Valore di sostanza
3.
4.4.3
La CSI ammette tuttavia
che, se la creazione del valore della società è ottenuta unicamente dal lavoro
di una persona (azionista di maggioranza), poiché l’azienda non ha altri
dipendenti – a parte qualcuno che si occupi di questioni amministrative e
logistiche – essa sarà inalienabile o difficilmente alienabile a terzi.
Pertanto in questi casi si giustifica di valutare il caso, ponderando un’unica
volta – e non due – il valore di reddito della società (cfr. Commentario,
versione 2023, p. 11; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2016.93 del 21 giugno
2016).
Tuttavia, la società
oggetto della transazione in esame non sembra rientrare nella casistica
descritta.
4.4.4
Ne consegue che il valore
aziendale dovrebbe essere determinato considerando due volte il valore di
reddito e una volta il valore di sostanza, come segue:
(3’157’143 x 2) + 3'946'863
= 3'420’383
3.
Il valore venale della
partecipazione acquistata (20%) ammonterebbe in tal caso a fr. 684'076.-.
4.5
Come si vede, solo
modificando il calcolo intrapreso dall’autorità fiscale stessa, per conformarlo
ai criteri previsti dalla giurisprudenza e dalla prassi, il valore venale della
partecipazione si avvicina sensibilmente al prezzo pattuito dai contraenti. La
differenza si ridurrebbe infatti a 54'000 franchi.
4.6
Ci si potrebbe ancora
chiedere se il valore venale non debba essere ulteriormente ridotto per tener
conto della questione della stima del più importante attivo della società. Come
visto, i ricorrenti sostengono infatti che il prezzo delle azioni sarebbe stato
condizionato dal valore dell’immobile di Lugano, che sarebbe stato iscritto a
bilancio ad un valore superiore rispetto al valore venale al momento della
vendita.
In sé, secondo le Istruzioni
della CSI, i fondi edificati e non edificati che servono all’impresa sono presi
in considerazione in base al valore di stima ufficiale, ma al minimo al valore
contabile. Se la stima ufficiale corrisponde al valore venale, è concessa una
deduzione per imposte latenti del 15% (cifra 19).
Nel Canton Ticino,
l’autorità fiscale applica i valori di stima stabiliti in base alla Legge sulla
stima ufficiale della sostanza immobiliare del 13 novembre 1996, con il
risultato che ne scaturisce una valutazione estremamente favorevole ai
contribuenti (Bortolotto/Bernardoni,
op. cit., p. 208). Ne consegue che il fisco ticinese non tiene conto di
eventuali imposte latenti, poiché il valore di stima ufficiale è, di regola,
inferiore al valore venale (ibidem).
Ora, l’immobile che
apparteneva alla __________ AG al momento della vendita della partecipazione era
iscritto a bilancio al valore di fr. 5'012'577.-, corrispondente al prezzo di
acquisto. Il valore di stima ufficiale della quota di proprietà per piani in
questione era tuttavia di fr. 1'135'844.-, importo cui si aggiungeva il valore
di stima ufficiale dei parcheggi (fr. 50'684.-).
Siccome le Istruzioni
della CSI stabiliscono che il valore contabile rappresenta il valore minimo da
considerare per gli immobili aziendali, l’autorità fiscale cantonale non poteva
applicare il valore di stima ufficiale. Ci si domanda peraltro se non potesse ammettere
la deduzione per imposte latenti del 15%.
Indipendentemente dalla
risposta a quest’ultima domanda, il valore contabile dell’immobile è tale da
indurre a concludere che il valore venale della partecipazione acquistata sia
verosimilmente inferiore rispetto a quello stabilito poc’anzi, in applicazione
delle Istruzioni della CSI.
4.7
Alla luce delle
considerazioni che precedono, non è provato che il prezzo di acquisto delle
azioni, da parte di RI 1, sia inferiore rispetto al valore venale delle stesse.
L’eventuale differenza non sarebbe in ogni caso tale da giustificare l’ipotesi
del conseguimento di un reddito del lavoro da parte del ricorrente.
Di conseguenza, non è
necessario confrontarsi con le altre questioni sollevate con il ricorso. Il
reddito dell’attività lucrativa dipendente, aggiunto dall’autorità di
tassazione, è stralciato.
5.
Visto l’esito del
ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Non si
attribuiscono ripetibili ai ricorrenti, non rappresentati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 12 maggio 2021 è riformata nel senso
che il reddito dell’attività lucrativa dipendente principale di RI 1 è ridotta
a fr. 279'754.–.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: