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Decisione

80.2021.126

Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, pretesa inabitabilità, onere della prova, documentazione relativa a un periodo fiscale successivo

23 novembre 2021Italiano11 min

2019, i contribuenti RI 1 e RI 2 facevano valere un reddito ed una sostanza imponibili

Source ti.ch

Incarto n.

80.2021.126

Lugano

23 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI

1

RI

2

tutti

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 18 maggio 2021 contro la decisione del 5 maggio 2021 in materia di IC

2019.

Fatti

Fatti

A. Per l’anno fiscale

2019, i contribuenti RI 1 e RI 2 facevano valere un reddito ed una sostanza imponibili

pari a fr. 0.-.

B. Con decisione di

tassazione del 10 febbraio 2021, lRS 1 (in seguito UT) accertava, ai soli fini

di IC, un reddito imponibile complessivo di fr. 16’700.- (determinante per

l’aliquota: fr. 969'300.-) ed una sostanza imponibile totale di fr. 949'000.-

(determinante per l’aliquota: fr. 11'486'000.-) con la seguente motivazione:

“5.2

Il valore locativo delle abitazioni secondarie corrisponde al valore di mercato

delle pigioni della zona. L’agevolazione fiscale prevista per le abitazioni

primarie non può essere ammessa.

5.5

Spese per acqua, fognatura, illuminazione, manutenzione giardino,

riscaldamento, portineria, sgombero neve, ecc. non deducibili

28

Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone

(imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettati

alla fonte (imposta cantonale e imposta federale): elementi che possono essere

stati rettificati o valutati secondo dati accertati o presunti”.

C. Con reclamo in lingua

tedesca del 4 marzo 2021 (poi tradotto in italiano il 16 marzo 2021), RA 1 – a

nome e per conto di RI 1 e RI 2 – censuravano la ripresa del valore locativo

dell’abitazione secondaria sita a __________, sostenendo l’inabitabilità

dell’edificio.

D. Con decisione di

tassazione dopo reclamo del 5 maggio 2021, l’UT, accogliendo parzialmente il

reclamo, accertava, ai soli fini di IC, un reddito imponibile di fr. 16'700.- (determinante

per l’aliquota: fr. 969'300.-) ed una sostanza imponibile pari a fr. 832'000.-

(determinante per l’aliquota: fr. 10'450'000.-), il tutto con la motivazione

seguente:

“28 Il 4 marzo 2021 avete presentato reclamo,

tramite la vostra rappresentante, fiduciaria RA 1, contestando la mancata

deduzione del debito ipotecario e chiedendo che venisse azzerato il valore

locativo. Visto che il reclamo era scritto in tedesco ed in Canton Ticino

abbiamo solo una lingua ufficiale, l’italiano, abbiamo richiesto una

traduzione, che abbiamo ottenuto il 16 marzo. Il 23 marzo 2021 abbiamo

richiesto di spedirci entro il 12 aprile l’attestazione dell’ufficio tecnico del

comune di __________. Entro il termine richiesto non avete consegnato la

documentazione necessaria a confermare che lo stabile era inabitabile. Quindi

per l’autorità fiscale la casa era regola[r]mente utilizzabile e si ritiene

corretto imporre il valore locativo. Per quanto riguarda la mancata deduzione

del debito ipotecario il reclamo viene ammesso. Il reclamo viene quindi

parzialmente ammesso”.

E. Il 18 maggio 2021 i

ricorrenti hanno impugnato la suddetta decisione con ricorso, spedito

erroneamente all’RS 1. Il memoriale è poi stato esibito alla Camera di diritto

tributario l’8 giugno 2021. I contribuenti censurano nuovamente la ripresa del

valore locativo dell’abitazione secondaria di __________, sostenendo l’inabitabilità

della stessa. A comprova della loro tesi allegano le fatture relative alla “tassa

acqua di cantiere per licenza edilizia 2020” e due fatture intermedie per

la fornitura di energia elettrica. Inoltre, i ricorrenti producono due

fotografie “attuali” della casa di __________. Gli insorgenti

sottolineano infine, che “il comune di __________ finora non ha ritenuto

opportuno di prelevare la tassa di soggiorno”.

F. Con osservazioni del

14 giugno 2021, l’autorità fiscale si riconferma nella propria decisione di

tassazione dopo reclamo e chiede di imporre il valore locativo della residenza

secondaria, rimettendosi tuttavia al giudizio della Camera di diritto

tributario.

G. Con scritto datato 19

ottobre 2021, inviato mediante posta raccomandata, la Camera di diritto

tributario si è rivolta ai ricorrenti, attribuendo loro un termine di 15 giorni

per produrre ogni documento rispettivamente fotografia comprovanti che

l’edificio sito a __________ non era, nel 2019, oggettivamente abitabile.

H. Il termine di 15

giorni assegnato ai ricorrenti, nonostante l’avvenuta notifica dello scritto in

data 21 ottobre 2021, è scaduto infruttuosamente.

Diritto

1. 1.1.

Giusta l’art. 20 cpv. 1

lett. b LT e l’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD, di identico tenore, è

imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo

di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso

proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a

titolo gratuito.

1.2.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, l’uso proprio (“Eigengebrauch”) non è

fiscalmente rilevante, se un immobile non può essere utilizzato a causa di

circostanze esterne oggettive, come ad esempio se una casa di vacanza, priva di

riscaldamento, sia abitabile soltanto durante un certo periodo dell’anno (cfr.

sentenza del TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 con

riferimenti). Non è neppure imponibile il valore locativo, nell’ipotesi in cui

l’oggetto resta vuoto, poiché – nonostante seri sforzi intrapresi – non può

essere locato o venduto (cfr. sentenze del TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 e rif.; n.

2C_182/2015 del 3 novembre 2015, consid. 4.2; n. 2C_773/2009 del 23 aprile

2010, consid. 2.2.1; DTF 72 I 223 consid. 3).

L’uso proprio assume

invece rilevanza fiscale, se il proprietario non abita, di fatto,

nell’immobile, ma si riserva tale diritto, senza però esercitarlo. In tal modo,

egli detiene comunque l’immobile, giacché potrebbe occuparlo in qualsiasi

momento (cfr. sentenze del TF n.

2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 con riferimenti e n. 2C_773/2009

del 23 aprile 2010, consid. 2.2.1). Per l’imposizione del valore locativo non è

decisivo domandarsi se l’immobile è effettivamente utilizzato, bensì se lo

stesso è a disposizione per l’uso proprio e se sussiste la facoltà di godimento

(cfr. sentenza del TF n. 2C_182/2015 del 3 novembre 2015, consid. 4.2).

1.3.

Ad esempio, in una

sentenza del 3 novembre 2015, il Tribunale federale ha confermato la decisione

con cui l’autorità cantonale aveva assoggettato all’imposta il valore locativo

durante i due mesi e mezzo trascorsi fra l’acquisto, da parte del contribuente,

di una casa d’abitazione ed il suo trasloco in questa nuova dimora. Tenuto

conto del rigore della giurisprudenza che riguarda l’imposizione del valore

locativo, l’Alta Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse già dal momento

dell’acquisto il godimento della nuova abitazione e che potesse usarla, anche

parzialmente, nel lasso di tempo trascorso fino all’uscita dell’appartamento

precedentemente occupato, di cui era inquilino (sentenza del TF n. 2C_182/2015

del 3 novembre 2015, consid. 4.3).

Considerandi

2.

2.1.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti

fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte

le indagini necessarie (artt. 204 cpv. 1 LT e 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre

2007; Berger,

Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p.

190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di

collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1

LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di

fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al

contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta (artt. 200 LT e 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in

particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (cfr. ad

esempio sentenze del TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1 e n.

2A.502/2005 del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442).

2.2

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista

dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel

senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che

fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la

prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Si

ricorda, in questo contesto, che, secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, le regole appena citate implicano che sia a carico del contribuente

l’onere di provare fatti che riducono l’ammontare del valore locativo. Il contribuente

sopporta quindi la conseguenza dell’assenza di prove, che si traduce nel

mantenimento del valore locativo più elevato (cfr. ad esempio sentenza del TF

n. 2C_1087/2018 del 29 luglio 2019 consid. 4.1 con giurisprudenza ivi citata e,

Merlino, in: Noel/Aubry Girardin

[a cura di], Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, n. 98 ad art. 21

LIFD).

3.

3.1.

Nella

fattispecie, i ricorrenti contestano la sussistenza di un valore locativo

imponibile riguardo all’immobile di __________. Secondo gli stessi, la

proprietà, acquistata nel 2018, sarebbe stata, per tutto il 2019, inabitabile e

quindi, né locata né utilizzata personalmente, necessitando infatti quest’ultima

di importanti lavori di ristrutturazione. Tali lavori sarebbero dovuti iniziare

nell’estate del 2021, ovvero dopo aver ottenuto la relativa licenza edilizia,

che non sarebbe stata rilasciata sino al 2021.

Tuttavia,

a suffragio della loro tesi i contribuenti, in sede di reclamo, non apportavano

alcuna prova. Unicamente con il ricorso, gli insorgenti allegano delle

fotografie dell’appartamento, la “tassa acqua di cantiere per licenza

edilizia 2020” e due fatture per “fornitura di energia elettrica”.

Ciò nonostante, i documenti prodotti dagli insorgenti non sono idonei a

comprovare la sussistenza di circostanze esterne oggettive, che secondo la

giurisprudenza potrebbero comportare l’esenzione del valore locativo. In primo

luogo, infatti, le fotografie allegate al ricorso, come affermato dai

ricorrenti, rappresentano “la condizione attuale della proprietà”. Tuttavia,

portano la data del 29 aprile 2021. In secondo luogo, si evidenzia che

la “tassa acqua di cantiere per licenza edilizia 2020” si riferisce al

periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 e quindi non al

periodo sub judice, motivo per il quale non è atta a comprovare quanto

sostenuto dai ricorrenti. Ad ogni modo, anche nel caso in cui la fattura si

riferisse al 2019, la stessa non proverebbe l’inabitabilità della struttura.

Tale documento dimostra anche che la licenza edilizia è stata concessa nel

corso del 2020 e non più tardi, come potrebbe sembrare dal ricorso, nel quale

si afferma che il “permesso di costruzione per la ristrutturazione non è

stato rilasciato fino al 2021”. Infine, anche le due fatture relative alla

fornitura di energia elettrica, oltre a riferirsi agli anni 2020 e 2021, non

provano l’inabitabilità dell’edificio sito a __________, semmai unicamente un

basso consumo di energia elettrica.

3.2

I ricorrenti inoltre non

hanno prodotto né la domanda di costruzione, né la relativa licenza edilizia né

tantomeno ulteriore documentazione concernente i lavori di ristrutturazione

all’appartamento. Tali documenti avrebbero potuto – eventualmente – comprovare

lo stato precario dell’appartamento e di conseguenza, la sua inabitabilità.

Pertanto, anche per questo

motivo, i signori __________ non hanno rispettato la ripartizione dell’onere

della prova di cui si è detto, ovvero non hanno dimostrato la sussistenza di

circostanze oggettive atte a ridurre l’ammontare del valore locativo.

3.3

Ad abundantiam, esaminando

la dichiarazione di imposta 2019 e i relativi allegati, appare perlomeno curiosa

l’indicazione dei ricorrenti secondo cui, nel corso del 2019, sarebbero stati

effettuati dei lavori al giardino per complessivi fr. 3'219.-, ritenuta

l’asserita inabitabilità dell’edificio.

3.4

Per il resto, i ricorrenti

non contestano la misura del valore locativo in quanto tale.

4.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, non avendo i ricorrenti prodotto alcun documento

atto a giustificare la non imposizione del valore locativo, la decisione di

imposizione dell’UT appare legittima. Pertanto, il ricorso è respinto. Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LA Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: