80.2021.126
Reddito della sostanza immobiliare: valore locativo, pretesa inabitabilità, onere della prova, documentazione relativa a un periodo fiscale successivo
23 novembre 2021Italiano11 min
2019, i contribuenti RI 1 e RI 2 facevano valere un reddito ed una sostanza imponibili
Source ti.ch
Incarto n.
80.2021.126
Lugano
23 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI
1
RI
2
tutti
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 maggio 2021 contro la decisione del 5 maggio 2021 in materia di IC
2019.
Fatti
Fatti
A. Per l’anno fiscale
2019, i contribuenti RI 1 e RI 2 facevano valere un reddito ed una sostanza imponibili
pari a fr. 0.-.
B. Con decisione di
tassazione del 10 febbraio 2021, lRS 1 (in seguito UT) accertava, ai soli fini
di IC, un reddito imponibile complessivo di fr. 16’700.- (determinante per
l’aliquota: fr. 969'300.-) ed una sostanza imponibile totale di fr. 949'000.-
(determinante per l’aliquota: fr. 11'486'000.-) con la seguente motivazione:
“5.2
Il valore locativo delle abitazioni secondarie corrisponde al valore di mercato
delle pigioni della zona. L’agevolazione fiscale prevista per le abitazioni
primarie non può essere ammessa.
5.5
Spese per acqua, fognatura, illuminazione, manutenzione giardino,
riscaldamento, portineria, sgombero neve, ecc. non deducibili
28
Aliquote maggiorate, tenuto conto degli elementi imponibili fuori Cantone
(imposta cantonale), fuori dalla Svizzera (imposta federale) o assoggettati
alla fonte (imposta cantonale e imposta federale): elementi che possono essere
stati rettificati o valutati secondo dati accertati o presunti”.
C. Con reclamo in lingua
tedesca del 4 marzo 2021 (poi tradotto in italiano il 16 marzo 2021), RA 1 – a
nome e per conto di RI 1 e RI 2 – censuravano la ripresa del valore locativo
dell’abitazione secondaria sita a __________, sostenendo l’inabitabilità
dell’edificio.
D. Con decisione di
tassazione dopo reclamo del 5 maggio 2021, l’UT, accogliendo parzialmente il
reclamo, accertava, ai soli fini di IC, un reddito imponibile di fr. 16'700.- (determinante
per l’aliquota: fr. 969'300.-) ed una sostanza imponibile pari a fr. 832'000.-
(determinante per l’aliquota: fr. 10'450'000.-), il tutto con la motivazione
seguente:
“28 Il 4 marzo 2021 avete presentato reclamo,
tramite la vostra rappresentante, fiduciaria RA 1, contestando la mancata
deduzione del debito ipotecario e chiedendo che venisse azzerato il valore
locativo. Visto che il reclamo era scritto in tedesco ed in Canton Ticino
abbiamo solo una lingua ufficiale, l’italiano, abbiamo richiesto una
traduzione, che abbiamo ottenuto il 16 marzo. Il 23 marzo 2021 abbiamo
richiesto di spedirci entro il 12 aprile l’attestazione dell’ufficio tecnico del
comune di __________. Entro il termine richiesto non avete consegnato la
documentazione necessaria a confermare che lo stabile era inabitabile. Quindi
per l’autorità fiscale la casa era regola[r]mente utilizzabile e si ritiene
corretto imporre il valore locativo. Per quanto riguarda la mancata deduzione
del debito ipotecario il reclamo viene ammesso. Il reclamo viene quindi
parzialmente ammesso”.
E. Il 18 maggio 2021 i
ricorrenti hanno impugnato la suddetta decisione con ricorso, spedito
erroneamente all’RS 1. Il memoriale è poi stato esibito alla Camera di diritto
tributario l’8 giugno 2021. I contribuenti censurano nuovamente la ripresa del
valore locativo dell’abitazione secondaria di __________, sostenendo l’inabitabilità
della stessa. A comprova della loro tesi allegano le fatture relative alla “tassa
acqua di cantiere per licenza edilizia 2020” e due fatture intermedie per
la fornitura di energia elettrica. Inoltre, i ricorrenti producono due
fotografie “attuali” della casa di __________. Gli insorgenti
sottolineano infine, che “il comune di __________ finora non ha ritenuto
opportuno di prelevare la tassa di soggiorno”.
F. Con osservazioni del
14 giugno 2021, l’autorità fiscale si riconferma nella propria decisione di
tassazione dopo reclamo e chiede di imporre il valore locativo della residenza
secondaria, rimettendosi tuttavia al giudizio della Camera di diritto
tributario.
G. Con scritto datato 19
ottobre 2021, inviato mediante posta raccomandata, la Camera di diritto
tributario si è rivolta ai ricorrenti, attribuendo loro un termine di 15 giorni
per produrre ogni documento rispettivamente fotografia comprovanti che
l’edificio sito a __________ non era, nel 2019, oggettivamente abitabile.
H. Il termine di 15
giorni assegnato ai ricorrenti, nonostante l’avvenuta notifica dello scritto in
data 21 ottobre 2021, è scaduto infruttuosamente.
Diritto
1. 1.1.
Giusta l’art. 20 cpv. 1
lett. b LT e l’art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD, di identico tenore, è
imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo
di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso
proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a
titolo gratuito.
1.2.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’uso proprio (“Eigengebrauch”) non è
fiscalmente rilevante, se un immobile non può essere utilizzato a causa di
circostanze esterne oggettive, come ad esempio se una casa di vacanza, priva di
riscaldamento, sia abitabile soltanto durante un certo periodo dell’anno (cfr.
sentenza del TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 con
riferimenti). Non è neppure imponibile il valore locativo, nell’ipotesi in cui
l’oggetto resta vuoto, poiché – nonostante seri sforzi intrapresi – non può
essere locato o venduto (cfr. sentenze del TF n. 2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 e rif.; n.
2C_182/2015 del 3 novembre 2015, consid. 4.2; n. 2C_773/2009 del 23 aprile
2010, consid. 2.2.1; DTF 72 I 223 consid. 3).
L’uso proprio assume
invece rilevanza fiscale, se il proprietario non abita, di fatto,
nell’immobile, ma si riserva tale diritto, senza però esercitarlo. In tal modo,
egli detiene comunque l’immobile, giacché potrebbe occuparlo in qualsiasi
momento (cfr. sentenze del TF n.
2C_1039/2015 del 28 aprile 2016, consid. 3.3 con riferimenti e n. 2C_773/2009
del 23 aprile 2010, consid. 2.2.1). Per l’imposizione del valore locativo non è
decisivo domandarsi se l’immobile è effettivamente utilizzato, bensì se lo
stesso è a disposizione per l’uso proprio e se sussiste la facoltà di godimento
(cfr. sentenza del TF n. 2C_182/2015 del 3 novembre 2015, consid. 4.2).
1.3.
Ad esempio, in una
sentenza del 3 novembre 2015, il Tribunale federale ha confermato la decisione
con cui l’autorità cantonale aveva assoggettato all’imposta il valore locativo
durante i due mesi e mezzo trascorsi fra l’acquisto, da parte del contribuente,
di una casa d’abitazione ed il suo trasloco in questa nuova dimora. Tenuto
conto del rigore della giurisprudenza che riguarda l’imposizione del valore
locativo, l’Alta Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse già dal momento
dell’acquisto il godimento della nuova abitazione e che potesse usarla, anche
parzialmente, nel lasso di tempo trascorso fino all’uscita dell’appartamento
precedentemente occupato, di cui era inquilino (sentenza del TF n. 2C_182/2015
del 3 novembre 2015, consid. 4.3).
Considerandi
2.
2.1.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (artt. 204 cpv. 1 LT e 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre
2007; Berger,
Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p.
190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di
collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1
LIFD, le autorità di tassazione accertano con il contribuente le condizioni di
fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al
contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta (artt. 200 LT e 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in
particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (cfr. ad
esempio sentenze del TF n. 2C_51/2010 del 23 agosto 2010 consid. 3.1 e n.
2A.502/2005 del 2 febbraio 2006 consid. 2, in: StR 61 p. 442).
2.2
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista
dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel
senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che
fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la
prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Si
ricorda, in questo contesto, che, secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, le regole appena citate implicano che sia a carico del contribuente
l’onere di provare fatti che riducono l’ammontare del valore locativo. Il contribuente
sopporta quindi la conseguenza dell’assenza di prove, che si traduce nel
mantenimento del valore locativo più elevato (cfr. ad esempio sentenza del TF
n. 2C_1087/2018 del 29 luglio 2019 consid. 4.1 con giurisprudenza ivi citata e,
Merlino, in: Noel/Aubry Girardin
[a cura di], Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, n. 98 ad art. 21
LIFD).
3.
3.1.
Nella
fattispecie, i ricorrenti contestano la sussistenza di un valore locativo
imponibile riguardo all’immobile di __________. Secondo gli stessi, la
proprietà, acquistata nel 2018, sarebbe stata, per tutto il 2019, inabitabile e
quindi, né locata né utilizzata personalmente, necessitando infatti quest’ultima
di importanti lavori di ristrutturazione. Tali lavori sarebbero dovuti iniziare
nell’estate del 2021, ovvero dopo aver ottenuto la relativa licenza edilizia,
che non sarebbe stata rilasciata sino al 2021.
Tuttavia,
a suffragio della loro tesi i contribuenti, in sede di reclamo, non apportavano
alcuna prova. Unicamente con il ricorso, gli insorgenti allegano delle
fotografie dell’appartamento, la “tassa acqua di cantiere per licenza
edilizia 2020” e due fatture per “fornitura di energia elettrica”.
Ciò nonostante, i documenti prodotti dagli insorgenti non sono idonei a
comprovare la sussistenza di circostanze esterne oggettive, che secondo la
giurisprudenza potrebbero comportare l’esenzione del valore locativo. In primo
luogo, infatti, le fotografie allegate al ricorso, come affermato dai
ricorrenti, rappresentano “la condizione attuale della proprietà”. Tuttavia,
portano la data del 29 aprile 2021. In secondo luogo, si evidenzia che
la “tassa acqua di cantiere per licenza edilizia 2020” si riferisce al
periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 e quindi non al
periodo sub judice, motivo per il quale non è atta a comprovare quanto
sostenuto dai ricorrenti. Ad ogni modo, anche nel caso in cui la fattura si
riferisse al 2019, la stessa non proverebbe l’inabitabilità della struttura.
Tale documento dimostra anche che la licenza edilizia è stata concessa nel
corso del 2020 e non più tardi, come potrebbe sembrare dal ricorso, nel quale
si afferma che il “permesso di costruzione per la ristrutturazione non è
stato rilasciato fino al 2021”. Infine, anche le due fatture relative alla
fornitura di energia elettrica, oltre a riferirsi agli anni 2020 e 2021, non
provano l’inabitabilità dell’edificio sito a __________, semmai unicamente un
basso consumo di energia elettrica.
3.2
I ricorrenti inoltre non
hanno prodotto né la domanda di costruzione, né la relativa licenza edilizia né
tantomeno ulteriore documentazione concernente i lavori di ristrutturazione
all’appartamento. Tali documenti avrebbero potuto – eventualmente – comprovare
lo stato precario dell’appartamento e di conseguenza, la sua inabitabilità.
Pertanto, anche per questo
motivo, i signori __________ non hanno rispettato la ripartizione dell’onere
della prova di cui si è detto, ovvero non hanno dimostrato la sussistenza di
circostanze oggettive atte a ridurre l’ammontare del valore locativo.
3.3
Ad abundantiam, esaminando
la dichiarazione di imposta 2019 e i relativi allegati, appare perlomeno curiosa
l’indicazione dei ricorrenti secondo cui, nel corso del 2019, sarebbero stati
effettuati dei lavori al giardino per complessivi fr. 3'219.-, ritenuta
l’asserita inabitabilità dell’edificio.
3.4
Per il resto, i ricorrenti
non contestano la misura del valore locativo in quanto tale.
4.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, non avendo i ricorrenti prodotto alcun documento
atto a giustificare la non imposizione del valore locativo, la decisione di
imposizione dell’UT appare legittima. Pertanto, il ricorso è respinto. Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LA Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: