80.2021.127
Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, collegamenti idonei con mezzi pubblici, non deduzione per uso dell’automobile per motivi familiari, abbonamento pagato dal datore di lavoro
19 gennaio 2022Italiano25 min
e RI 2 (__________), con i loro figli __________ (__________), __________ __________)
Source ti.ch
Incarto n.
80.2021.127
Lugano
19 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici,
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 giugno 2021 contro le decisioni del 12 maggio 2021 in materia di IC
2017 e 2018.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 (__________)
e RI 2 (__________), con i loro figli __________ (__________), __________ __________)
e __________ (__________) sono domiciliati a __________. Il marito svolge la professione
di maestro elettricista (a __________) e, parallelamente, ricopre la carica di
Municipale presso il Comune di __________. La moglie svolge la funzione di
avvocato indipendente a __________ ed è giurista, in misura del 60%, presso __________,
con sede a __________.
B.
a.
Periodo fiscale 2017
Nella
dichiarazione fiscale IC/IFD 2017 del 30 settembre 2017 i contribuenti
dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 72'815.– ed una sostanza
imponibile complessiva di fr. 0.–.
Per quanto qui di
interesse, i coniugi chiedevano in deduzione l’importo di fr. 15'576.– quali
spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro del signor RI 1 e di fr.
11'664.– della moglie.
b. Periodo fiscale 2018
Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 2018 dell’8 ottobre 2019, i contribuenti dichiaravano un reddito
imponibile complessivo di fr. 110'516.– ed una sostanza imponibile complessiva
di fr. 0.–.
Per quanto qui di
interesse, i coniugi chiedevano in deduzione l’importo di fr. 15’222.– quali
spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro del signor RI 1 e di fr.
10’627.– della moglie.
C.
a. Periodo fiscale
2017
Con decisione di
tassazione IC/IFD 2017 datata 1° luglio 2020, l’RS 1 (in seguito UT) stabiliva
un reddito imponibile per l’IC di fr. 83'800.– e per l’IFD di fr. 107'900.–. La
sostanza, ai soli fini IC, veniva determinata in fr. 0.–. In particolare,
venivano riconosciute in deduzione le sole spese di trasporto del contribuente
(fr. 15'576.–) mentre con riguardo alla moglie, l’UT osservava quanto segue:
“Deduzione non ammessa considerato il possibile
utilizzo del mezzo di trasporto pubblico gratuito come indicato dal relativo
certificato di salario nell’apposita finca “F” e così come previsto in merito
alle prestazioni accessorie al salario per il personale delle imprese facenti
parte dell’__________ (__________). Per questo motivo viene concesso unicamente
il costo dell’abbonamento di CHF 1'890.–, essendo una componente dello
stipendio, e dedotto alla cifra 2.1.”
b. Periodo fiscale 2018
Con decisione di
tassazione IC/IFD 2018 datata 1° luglio 2020, l’UT accertava un reddito
imponibile per l’IC di fr. 112'500.– e per l’IFD di fr. 136'700.–. Ai soli fini
IC, la sostanza veniva determinata in fr. 0.–. Anche per tale anno fiscale, veniva
riconosciuta unicamente la deduzione delle spese di trasporto del marito. In
riferimento alla moglie, l’autorità fiscale le riconosceva, così come per
l’anno 2017, unicamente la deduzione del costo dell’abbonamento dei mezzi
pubblici pari a fr. 1'890.–.
D. Con
due distinti reclami, entrambi datati 16 luglio 2020, i coniugi __________
contestavano le predette decisioni di tassazione e meglio, il mancato
riconoscimento della deduzione del veicolo privato della moglie. I ricorrenti
sostenevano che, lavorando la signora RI 2 a __________ al 60% per __________SA,
quest’ultima doveva recarsi almeno 4 volte alla settimana presso il luogo di lavoro
con il veicolo per conseguire il reddito da attività lucrativa dipendente. In
particolare, i reclamanti affermavano quanto segue:
“Come spiegato nella tassazione e come comprovato
dagli estratti delle presenze sul lavoro, impossibile per la contribuente non
utilizzare il mezzo privato, in quanto madre di tre figli di cui uno alle
scuole elementari di __________, una alle scuole medie di __________ e la più
grande al liceo di __________ e abitando a __________ è impossibile gestire
famiglia e lavoro senza utilizzare il veicolo privato (che fa almeno 30'000 km
all’anno), ma utilizzando i mezzi pubblici. Per es. al mattino la ragazza che
frequenta la scuola media parte da __________ alle 7:30 e il treno da __________
per __________ parte alle 7:39, dunque impossibile poter prendere il treno
prima che escono i ragazzi. Il treno successivo è alle 8:39 troppo tardi per
poter fare tutte le ore giornaliere (almeno 6), inoltre bisogna rientrare ad
orari precisi a casa e il treno non lo permette, da ultimo in ogni caso è
impossibile pure partire da __________ con il mezzo pubblico.”
Infine, dichiaravano che,
per circa il 10/20%, l’autoveicolo veniva anche utilizzato al fine di
conseguire il reddito dell’attività indipendente della moglie.
E.
a. Periodo fiscale
2017
Con decisione di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2017 del 12 maggio 2021, l’autorità fiscale commisurava
il reddito imponibile per l’IC in fr. 82’100.– e per l’IFD in fr. 106’800.–,
nonché ai soli fini IC la sostanza imponibile complessiva in fr. 0.–. In
particolare, l’UT ammetteva parzialmente il reclamo dei contribuenti, ovvero,
per quanto qui di interesse, venivano riconosciute, quali spese per l’utilizzo
del veicolo privato della moglie fr. 1'750.– “limitatamente per i giorni in
cui la presenza in sede di __________ inizia prima delle 08:00 del mattino (27
giorni). Questo dopo aver preso visione e analizzato gli orari dei mezzi
pubblici da e per __________. Si fa notare che la necessità dell’uso dell’auto
per motivi organizzativi privati (come indicato nel reclamo) non entra in
considerazione per la concessione della deduzione”.
b. Periodo fiscale 2018
Con decisione di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2018 del 12 maggio 2021, l’UT commisurava il
reddito imponibile per l’IC in fr. 111'600.– e per l’IFD in fr. 136'700.– e, ai
soli fini IC, la sostanza imponibile complessiva veniva determinata in fr. 0.–.
Nello specifico, il reclamo veniva parzialmente ammesso, e meglio venivano
riconosciute le spese per l’utilizzo del veicolo privato della moglie per fr.
972.–, “limitatamente per i giorni in cui la presenza in sede a __________
inizia prima delle 08:00 del mattino (15 giorni). Questo dopo aver preso
visione e analizzato gli orari dei mezzi pubblici da e per __________. Si fa
notare che la necessità dell’uso dell’auto per motivi organizzativi privati
(come indicato nel reclamo) non entra in considerazione per la concessione
della deduzione”.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i contribuenti insorgono contro le
decisioni su reclamo 2017 e 2018, contestando il mancato riconoscimento delle
deduzioni per l’utilizzo del veicolo privato della moglie (fr. 11'664.– per il
2017 e fr. 10'627.– per il 2018). I ricorrenti, in particolare, spiegano che l’abbonamento
di prima classe (di fr. 1'890.–), fornito dal datore di lavoro, __________, veniva
utilizzato quando la contribuente si doveva recare dalla sede di lavoro (__________)
alla sede principale (__________) oppure in altri luoghi (come __________). Per
quanto concerne la situazione familiare, rilevano che la contribuente, in virtù
di quanto disposto dall’art. 276 CC, aveva dovuto ridurre la percentuale
lavorativa dal 100% al 60% per occuparsi dei figli, pertanto “recarsi con i
mezzi pubblici sarebbe impossibile [per] poter far fronte al proprio obbligo di
cura e dunque conseguire il proprio reddito”. Gli insorgenti ritengono che “la
trasferta da __________ a __________ è di oltre un’ora e 30 minuti (solo
andata), ma partire o arrivare a casa in un orario in cui ci si può occupare
dei propri figli è praticamente impossibile, questo è facilmente verificabile
consultando l’orario di posta e treno.”
A mente dei contribuenti,
il lavoro della moglie, quale giurista consulente, non sarebbe un’attività lavorativa
con orari standard e richiederebbe quindi un’importante flessibilità.
Infine, i ricorrenti
rilevano che “anche se si volesse ammettere la fattibilità di prendere il
treno da __________, cosa che inoltre comporterebbe una perdita di tempo di un
certo rilievo, bisognerebbe riconoscere i km di trasferta da __________ a __________
di almeno 22 km al giorno e sommarli al costo reale (CHF 6'300)
dell’abbonamento generale di prima classe di cui dispone la lavoratrice. Il
tempo di trasferta inoltre come minimo raddoppia rispetto ad andare con la
macchina, dall’ora e mezza si passa tranquillamente le 3 ore. La contribuente è
riuscita pure ad avere nel corso del 2018 un parcheggio proprio vicino al luogo
di lavoro dal costo di CHF 80.– mensili”.
Pertanto i coniugi __________
postulano, in via principale, il riconoscimento delle spese per l’utilizzo
dell’autoveicolo privato della contribuente di fr. 11'664.– per il 2017 e di
fr. 10'627.– per il 2018 ed in via subordinata, la concessione della “deduzione
per le spese di trasferta tra __________ e la stazione di __________ (20 km al
giorno) per l’anno 2017 e per l’anno 2018, sommati al costo dell’abbonamento
generale di prima classe di cui dispone la coniuge del contribuente che
corrisponde a CHF 6'300.–“.
G. Con osservazioni
21/22 giugno 2021 l’UT conferma le proprie decisioni su reclamo del 12 maggio
2021, motivando in particolare che:
“I motivi famigliari addotti dai contribuenti atti a
giustificare l’uso della propria autovettura per recarsi al luogo di lavoro da
parte della moglie, non sono contemplati nei disposti di legge e nella
giurisprudenza, […].
Anche
la proposta in via subordinata dei contribuenti di ammettere in deduzione, in
aggiunta alle spese di trasferta tra __________ e la stazione di __________, il
costo dell’abbonamento generale di prima classe di cui dispone la coniuge non
può essere presa in considerazione in quanto l’abbonamento è stato concesso in
modo gratuito dal datore di lavoro – alla cifra 2.3 del certificato di salario
viene attestata una quota privata pari al 30% del prezzo di vendita come
prestazione accessoria al salario imponibile.”
H. Il 6 dicembre 2021,
la Camera si è rivolta ai contribuenti, assegnando loro un termine scadente il
21 dicembre 2021 per esprimersi riguardo alla “reformatio in peius” per
quanto attiene alla deduzione per le spese del veicolo privato della signora RI
2. In particolare, la Camera ha reso attenti i ricorrenti che “in merito
alla deduzione del costo dell’abbonamento, si rileva che dai certificati di
salario, si evincerebbe che la signora RI 2 abbia beneficiato del trasporto
pubblico gratuito dal domicilio al luogo di lavoro, […]. Pertanto, non vi sarebbe
più alcuno spazio per una deduzione fiscale del costo dell’abbonamento”.
Inoltre, in relazione alla deducibilità delle spese per l’utilizzo del veicolo
privato, la Camera ha sottolineato che da una semplice consultazione
dell’orario “Arcobaleno” si sarebbe potuto evincere una frequenza oraria (ed
anche ogni 30 minuti negli orari di punta) dei treni in partenza per e dal
luogo di lavoro. Di conseguenza, la Camera ha reso attenti i contribuenti che “in
queste circostanze, vi sono le condizioni perché non siano riconosciute le
deduzioni relative al costo dell’abbonamento generale pari a fr. 1'890.–
e delle spese del veicolo privato per le trasferte dal luogo del domicilio a
quello di lavoro nei giorni in cui la contribuente iniziava l’attività prima
delle ore 08.00”.
I. Con scritto del 20
dicembre 2021, i ricorrenti hanno esposto le loro osservazioni alla prospettata
“reformatio in peius”. I coniugi __________ hanno riconfermato
interamente le richieste formulate in sede di ricorso. In merito alla necessità
della contribuente di utilizzare il veicolo privato per recarsi al lavoro, gli
insorgenti hanno nuovamente evidenziato che l’autovettura era necessaria per conseguire
il reddito, “senza questa possibilità era impossibile recarsi a __________
al lavoro e dunque la contribuente avrebbe dovuto rinunciare alla propria
attività lavorativa”. In relazione all’importo dichiarato nel certificato
di salario dell’abbonamento generale dei mezzi pubblici, i ricorrenti hanno
sottolineato che quest’ultimo era stato dichiarato quale reddito e che il
valore era tuttavia molto più elevato.
Diritto
1. I ricorrenti
censurano con il loro gravame il mancato riconoscimento delle spese di
trasporto (della moglie) con l’autovettura privata per recarsi dal domicilio al
luogo di lavoro e viceversa di fr. 11'664.– per l’anno 2017 e di fr. 10'627.–
per l’anno 2018.
Considerandi
2.
2.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1.
LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD rientrano fra le spese professionali
deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.
2.2
Per il calcolo
dell’imposta cantonale, le spese di trasporto sono precisate dal Decreto
esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo
fiscale 2017 (del 30 novembre 2016), di uguale contenuto anche per quello
valido per l’anno 2018 (del 7 dicembre 2017). Secondo l’art. 3 cpv. 1 del
Decreto esecutivo del 30 novembre 2016, di medesimo contenuto quello del 7
dicembre 2017, sono considerate spese di trasporto quelle causate al
contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le
relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di
mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva,
b) per l’uso
della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di
controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del
mezzo di trasporto pubblico;
c) per l’uso di
una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile
privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente, se nessun
mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.
infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,
ecc.), è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con
targa di controllo su fondo bianco e fino a 60 cts. il km per le automobili
(art. 3 cpv. 2 del Decreto esecutivo del 30 novembre 2016, nonché del Decreto
esecutivo del 7 dicembre 2017).
3.
3.1.
La questione a sapere se
accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi
pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità:
l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare
la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così, se
si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non
c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo ad eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,
Vol. I, p. 682/83). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese
di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per
l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal
contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare
se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto
distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa
inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto
pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio
della professione (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_807/2011 del 9 luglio
2012, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata; Genini,
Deduzioni per spese professionali cumulate, in NF 9/2018, pag. 399 e segg.;
sentenza del TF n. 2C_745/2017 del 21 settembre 2017 in RDAF 2018 II p. 149 e
segg.). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i
relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali
criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono
spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des
Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in
particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del TF n. 2P.254/2002 del
12.
maggio 2003, consid. 4.2).
3.2
Nel caso che qui ci occupa
i ricorrenti sono domiciliati a __________ ed il luogo di lavoro della moglie,
presso la __________, si trova a __________, in __________. L’autorità fiscale
ha concesso in deduzione alla contribuente unicamente le spese per l’utilizzo
del veicolo privato per i giorni in cui la presenza della stessa in sede a __________
iniziava prima delle 08.00 (27 giorni nel 2017 e 15 giorni nel 2018).
3.3
Gli insorgenti fondano la
loro pretesa, più che sulla possibilità e sull’esigibilità in sé della
trasferta quotidiana da __________ a __________ e viceversa, sulla loro
peculiare situazione familiare, avendo gli stessi tre figli.
Le considerazioni dei
ricorrenti in merito alla necessità di rientrare al domicilio per accudire i
figli non giustificano tuttavia una deroga ai principi esposti, trattandosi di
questioni personali che non hanno rilevanza ai fini della presente decisione.
A questo proposito, il
Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la scelta di un
contribuente di affrontare, giornalmente, lunghi tragitti d’andata e ritorno
dal domicilio al luogo di lavoro per motivi personali (nella fattispecie per
essere più vicino al coniuge che soffre di depressione) concerne una scelta di
vita che come tale non può essere presa in considerazione ai fini fiscali (cfr.
sentenza del TF n. 2C_445/2008 del 26 novembre 2008, consid. 6.2.). Anche
questa Camera, basandosi sulla sentenza dell’Alta Corte appena citata, aveva
ritenuto che la volontà/necessità di rientrare al domicilio per prendersi cura
del figlio, nato nel 2016, non fosse rilevante fiscalmente (cfr. sentenza della
CDT n. 80.2018.206 del 30 gennaio 2019 consid. 3.6.). Inoltre, il Tribunale
federale, in una recente sentenza si è nuovamente espresso in tal senso e
meglio, ha condiviso la decisione dell’autorità di tassazione cantonale che,
negando al contribuente la deduzione per veicolo privato, aveva ritenuto
irrilevante ai fini fiscali l’opportunità del padre che, usufruendo del veicolo
privato per recarsi al lavoro, avrebbe potuto recuperare prima la figlia
dall’asilo (sentenza del TF n. 2C_187/2019 del 9 settembre 2019, consid. 6.3.).
3.4
3.4.1
Ora,
tornando al caso in esame, da una semplice consultazione dell’orario
“Arcobaleno” nei periodi sub judice, si evince la mancanza di un mezzo
pubblico idoneo al trasporto diretto da __________ a __________. Tuttavia,
l’Alta Corte ha già avuto modo di ammettere il cosid. “tragitto misto”, ovvero
quello che combina il veicolo privato ed il trasporto pubblico per il medesimo
tragitto (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_187/2019 dell’8 settembre 2019
consid. 6.3). Nei periodi litigiosi la frequenza dei treni in partenza da __________
era oraria (732, 832, per l’anno 2017 rispettivamente 731,
831,… per l’anno 2018). Inoltre, vi era un treno aggiuntivo alle 706.
In relazione ai treni di ritorno, l’orario “Arcobaleno” permette di appurare
che vi erano treni in partenza ogni ora (1251, 1351,…) e,
negli orari interessanti per la contribuente anche ogni 30 minuti (es. 1618
e 1722). Si rileva inoltre che il luogo di lavoro della moglie dista
pochi metri dalla stazione ferroviaria di __________. La durata del viaggio da __________
a __________ e viceversa sarebbe quindi stata di circa un’ora abbondante (10
minuti da __________ a __________ e viceversa + 40 minuti da __________ a __________
e viceversa). Erroneamente quindi i contribuenti sostengono che “il tempo di
trasferta […] come minimo raddoppia rispetto ad andare con la macchina”.
Infatti, il tragitto effettuato con l’automobile corrispondeva/corrisponde a
circa 40 minuti (cfr. https://www.tcs.ch/it/tools/calcolatore-d-itinerari.php).
3.4.2
Quando si tratta di
stabilire se sia possibile ed esigibile da un contribuente che intraprenda
quotidianamente la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, giurisprudenza e
dottrina considerano che un tragitto supplementare di un’ora è di principio
esigibile (cfr. sentenza del TF n. 2C_187/2019 consid. 6.2. con riferimenti
dottrinali ivi citati). Ritenuto quanto esposto al considerando precedente, la
coniuge avrebbe impiegato circa un’ora per recarsi dal domicilio al luogo di
lavoro e viceversa utilizzando il veicolo privato ed il mezzo pubblico rispetto
ai circa 40 minuti con solo la propria automobile. La durata supplementare del
viaggio sarebbe quindi rientrata nei parametri stabiliti dall’Alta Corte e
dalla dottrina.
3.4.3
Pertanto, alla luce dei
considerandi che precedono, si può ammettere che la località di __________ era
(ed è tutt’oggi) ben servita dai mezzi pubblici, ciò che permetteva
all’insorgente di potersi spostare sino a __________ e viceversa in circa 40
minuti e con una sufficiente frequenza di corse, sia al mattino sia alla sera
in particolare, nei cosid. “orari di punta”. Il riconoscimento della deduzione
delle spese di trasporto con il veicolo privato non può pertanto essere
giustificato con l’incompatibilità degli orari dei trasporti con quelli di
lavoro.
3.5
I
contribuenti giustificano la necessità dell’utilizzo del veicolo privato,
argomentando che l’automobile era indispensabile per poter accudire i figli (i
più piccoli di 9 rispettivamente 11 anni). Come si è già avuto modo di esporre,
la necessità di rientrare al domicilio per accudire i figli non giustifica
l’utilizzo del veicolo privato in sostituzione del mezzo pubblico. Di
conseguenza, la Camera non può condividere la motivazione addotta dai
ricorrenti e concedere così la deduzione delle spese per l’utilizzo del veicolo
privato.
Ad abundantiam, si
precisa tuttavia che le affermazioni contenute nei vari scritti dagli
insorgenti sollevano alcune perplessità. Ad esempio, gli stessi affermano che
la contribuente poteva “partire da casa attorno alle 7:45”, eppure dalla
documentazione allegata alle dichiarazioni di imposta, si evince che l’attività
lavorativa della signora RI 2 prendeva avvio molte volte prima delle 08.00 rispettivamente
alle 08.00 (ovvero solo 15 minuti dopo la partenza da __________) o dopo
le 09.00 (ossia molto tempo dopo la partenza da __________). Analoghe
considerazioni si devono intraprendere per il viaggio di rientro. I
contribuenti affermano che il figlio più piccolo rientrava alle 16.15, ma dai
documenti agli atti si deduce che la coniuge terminava molte volte la propria
giornata lavorativa attorno alle 16.00.
3.6
Non sono pertanto
adempiute le condizioni perché la contribuente possa dedurre le spese di
trasporto dal domicilio al luogo di lavoro mediante il proprio veicolo privato.
4.
4.1.
Si deve ricordare ancora che
RI 2 ha anche a disposizione un abbonamento generale dei mezzi di trasporto
pubblici, che le è offerto dallo stesso datore di lavoro.
Con
riferimento a questo aspetto, l’autorità fiscale ha concesso alla contribuente,
quale deduzione per spese di trasporto, l’importo di fr. 1'890.– “considerato
il possibile utilizzo del mezzo di trasporto pubblico gratuito come indicato
dal relativo certificato di salario nell’apposita finca “F” e così come
previsto in merito alle prestazioni accessorie al salario per il personale
delle imprese facenti parte dell’UTP (Unione dei trasporti pubblici). Per
questo motivo viene concesso unicamente il costo dell’abbonamento di CHF 1'890.–,
essendo una componente dello stipendio, e dedotto alla cifra 2.1.”.
Gli
insorgenti, per contro, sostengono nel ricorso che “l’abbonamento è
utilizzato quando la contribuente deve recarsi alla sede principale di __________
oppure quando vi sono riunioni a __________ o in altri luoghi. Per il resto se
l’abbonamento viene utilizzato è nel tempo libero”. Per questa ragione,
chiedono, in via subordinata, che venga ammessa la deduzione per il costo
dell’abbonamento generale della signora RI 2.
L’autorità
fiscale nelle proprie osservazioni al ricorso indica tuttavia, a differenza di
quanto affermato nelle decisioni dopo reclamo, che “il costo
dell’abbonamento generale non può essere preso in considerazione in quanto l’abbonamento
è stato concesso in modo gratuito dal datore di lavoro”.
4.2
Dalle
Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell’attestazione
delle rendite (modulo 11) allestite dall’Amministrazione federale delle
contribuzioni e dalla Conferenza svizzera delle imposte (valide fino al 2018),
risulta che il datore di lavoro deve crociare la casella “F” nel caso in cui al
proprio dipendente non deriva alcun costo per il tragitto dal domicilio al
luogo di lavoro, come, ad esempio, la messa a disposizione di un abbonamento
generale da utilizzare per scopi professionali. Se il dipendente riceve un
abbonamento generale senza la necessità di utilizzarlo a scopo professionale,
l’abbonamento generale è da dichiarare al suo valore di mercato alla cifra 2.3
del certificato di salario (cfr. p. 9 delle Istruzioni appena citate).
Considerato che il
dipendente può far valere in deduzione le spese di trasporto necessarie dal
domicilio al luogo di lavoro, allo scopo di evitare una deduzione non
giustificata di tali spese rispettivamente di evitare una doppia deduzione nel
certificato di salario e nella dichiarazione di imposta, l’autorità fiscale è
tenuta a sapere se il dipendente si assume queste spese o no. Di conseguenza,
la casella “F” deve essere sempre crociata nel caso in cui al dipendente non
sorgono costi del tragitto dalla sua abitazione al luogo di lavoro ovvero, nel
caso in cui i costi vengono rimborsati integralmente.
In presenza di un rimborso
parziale, l’importo risarcito deve essere invece aggiunto al salario. In tal
caso il dipendente può dedurre integralmente le spese per il tragitto nella sua
dichiarazione (Bosshard/Mösli, Der
neue Lohnausweis – Das Handbuch für die Praxis, Muri-Berna, 2007, p. 32 e s.).
4.3
Secondo le precitate Istruzioni
per la compilazione del certificato di salario e dell’attestazione delle
rendite (p. 7 e 8), negli appositi campi da 2.1. a 2.3. del certificato di
salario sono da indicare le prestazioni accessorie al salario che devono essere
valutate dal datore di lavoro (fringe benefits). Esse sono da dichiarare
nel certificato di salario di regola al loro valore di mercato rispettivamente
valore venale. Il valore di mercato corrisponde al prezzo usualmente pagato per
la prestazione o al prezzo della contrattazione. Se il dipendente è tenuto a
pagare personalmente una parte di queste spese o se le deve rimborsare al
datore di lavoro, occorre esporre unicamente la differenza assunta dal datore
di lavoro.
4.4
La Conferenza svizzera
delle imposte (CSI) ha approvato il 2/3 giugno 2015 una circolare intitolata “Prestazioni
accessorie al salario per il personale delle imprese facenti parte dell'UTP
(Unione dei trasporti pubblici)”, che concerne il trattamento fiscale delle
facilitazioni di viaggio per il personale (FVP) ed in particolar modo dell’Abbonamento
generale (AG) FVP.
In merito alla questione
sollevata con il ricorso in esame, così si esprime il documento della CSI:
La casella “F” del certificato di salario dev’essere
sempre barrata in caso di consegna di un AG FVP. Le collaboratrici e i
collaboratori che, causa la mancanza di un collegamento, all’inizio o alla fine
del lavoro possono compiere solo una parte del tragitto con i mezzi pubblici di
trasporto, possono far valere come spese professionali, senza altra
attestazione del caso [in francese: sans autre justificatif; in tedesco:
ohne weiteren Nachweis], i costi del veicolo privato per la metà dei giorni
di lavoro. Ciò vale in particolare per il personale viaggiante (macchinisti,
conducenti di autobus e tram), addetti al controllo, dipendenti dei posti
dirigenti o personale del servizio di manovra. Per queste categorie di
personale, alla cifra 15 va apposta la seguente osservazione: “Servizio
irregolare senza collegamento TP”.
4.5
Dai
certificati di salario rilasciati alla contribuente, si evince che la stessa
beneficia del trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro. D’altra
parte, alla cifra 15 degli stessi, non figura l’osservazione “servizio
irregolare senza collegamento TP”.
Pertanto,
si deve ritenere la contribuente in grado di sostenere il viaggio fino al luogo
di lavoro con i mezzi pubblici, senza eccezioni legate a particolari orari di
lavoro.
Per le stesse ragioni, non
vi è alcuno spazio per una deduzione fiscale del costo dell’abbonamento, non
sorgendo alla contribuente alcun costo di trasporto.
In queste circostanze, non
si giustifica neppure la deduzione dell’importo di fr. 1'890.– quale “componente
dello stipendio”, che è stata ammessa dall’autorità di tassazione.
L’importo di fr. 1'890.–, indicato nel certificato di salario, concerne infatti
il valore della prestazione accessoria al salario, consistente nel diritto di
utilizzare l’abbonamento generale nel tempo libero. A questo riguardo, la
decisione impugnata deve essere riformata a svantaggio dei contribuenti, come
prospettato loro nella lettera del 6 dicembre 2021, conformemente agli articoli
143.
cpv. 1 seconda frase LIFD e 230 cpv. 2 seconda frase LT.
L’unica
deduzione delle spese del veicolo privato, che può essere ammessa, concerne la
trasferta dal domicilio alla stazione di __________ e viceversa (18 km
complessivi, cfr. https://www.tcs.ch/it/tools/calcolatore-d-itinerari.php)
per 180 giorni nel 2017 e 164 giorni nel 2018.
5.
Ritenute le
considerazioni esposte, ne discende che nel caso in disamina non sono
riconosciute le deduzioni relative al costo dell’abbonamento generale pari a
fr. 1'890.– e delle spese del veicolo privato per le trasferte dal luogo del
domicilio a quello di lavoro nei giorni in cui la contribuente iniziava
l’attività prima delle ore 08.00 (fr. 1'750.– per l’anno 2017 e fr. 972.- per
il 2018). Tuttavia, per tenere conto della mancanza di un collegamento diretto
da __________ a __________, sono ammesse le deduzioni di fr. 1'944.– per l’anno
2017.
e di fr. 1'771.20 per il 2018, corrispondenti alle spese di viaggio con il
veicolo privato da __________ a __________ e viceversa (18 km x 0.60 cts. x 180
[anno 2017]/164 [2018]).
6.
Il ricorso è respinto.
Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
§ Di
conseguenza, le decisioni di tassazione IC dopo reclamo 2017 e 2018 sono
riformate nel senso che l’importo relativo alla deduzione per le “spese di
abbonamento mezzo pubblico coniuge” è stralciato e quello relativo alla
deduzione per “veicolo privato coniuge” ammonta a fr. 1'944.- per l’anno 2017 e
a fr. 1'771.20 per il 2018.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: