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Decisione

80.2021.127

Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, collegamenti idonei con mezzi pubblici, non deduzione per uso dell’automobile per motivi familiari, abbonamento pagato dal datore di lavoro

19 gennaio 2022Italiano25 min

e RI 2 (__________), con i loro figli __________ (__________), __________ __________)

Source ti.ch

Incarto n.

80.2021.127

Lugano

19 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici,

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’11 giugno 2021 contro le decisioni del 12 maggio 2021 in materia di IC

2017 e 2018.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 1 (__________)

e RI 2 (__________), con i loro figli __________ (__________), __________ __________)

e __________ (__________) sono domiciliati a __________. Il marito svolge la professione

di maestro elettricista (a __________) e, parallelamente, ricopre la carica di

Municipale presso il Comune di __________. La moglie svolge la funzione di

avvocato indipendente a __________ ed è giurista, in misura del 60%, presso __________,

con sede a __________.

B.

a.

Periodo fiscale 2017

Nella

dichiarazione fiscale IC/IFD 2017 del 30 settembre 2017 i contribuenti

dichiaravano un reddito imponibile complessivo di fr. 72'815.– ed una sostanza

imponibile complessiva di fr. 0.–.

Per quanto qui di

interesse, i coniugi chiedevano in deduzione l’importo di fr. 15'576.– quali

spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro del signor RI 1 e di fr.

11'664.– della moglie.

b. Periodo fiscale 2018

Nella dichiarazione

fiscale IC/IFD 2018 dell’8 ottobre 2019, i contribuenti dichiaravano un reddito

imponibile complessivo di fr. 110'516.– ed una sostanza imponibile complessiva

di fr. 0.–.

Per quanto qui di

interesse, i coniugi chiedevano in deduzione l’importo di fr. 15’222.– quali

spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro del signor RI 1 e di fr.

10’627.– della moglie.

C.

a. Periodo fiscale

2017

Con decisione di

tassazione IC/IFD 2017 datata 1° luglio 2020, l’RS 1 (in seguito UT) stabiliva

un reddito imponibile per l’IC di fr. 83'800.– e per l’IFD di fr. 107'900.–. La

sostanza, ai soli fini IC, veniva determinata in fr. 0.–. In particolare,

venivano riconosciute in deduzione le sole spese di trasporto del contribuente

(fr. 15'576.–) mentre con riguardo alla moglie, l’UT osservava quanto segue:

“Deduzione non ammessa considerato il possibile

utilizzo del mezzo di trasporto pubblico gratuito come indicato dal relativo

certificato di salario nell’apposita finca “F” e così come previsto in merito

alle prestazioni accessorie al salario per il personale delle imprese facenti

parte dell’__________ (__________). Per questo motivo viene concesso unicamente

il costo dell’abbonamento di CHF 1'890.–, essendo una componente dello

stipendio, e dedotto alla cifra 2.1.”

b. Periodo fiscale 2018

Con decisione di

tassazione IC/IFD 2018 datata 1° luglio 2020, l’UT accertava un reddito

imponibile per l’IC di fr. 112'500.– e per l’IFD di fr. 136'700.–. Ai soli fini

IC, la sostanza veniva determinata in fr. 0.–. Anche per tale anno fiscale, veniva

riconosciuta unicamente la deduzione delle spese di trasporto del marito. In

riferimento alla moglie, l’autorità fiscale le riconosceva, così come per

l’anno 2017, unicamente la deduzione del costo dell’abbonamento dei mezzi

pubblici pari a fr. 1'890.–.

D. Con

due distinti reclami, entrambi datati 16 luglio 2020, i coniugi __________

contestavano le predette decisioni di tassazione e meglio, il mancato

riconoscimento della deduzione del veicolo privato della moglie. I ricorrenti

sostenevano che, lavorando la signora RI 2 a __________ al 60% per __________SA,

quest’ultima doveva recarsi almeno 4 volte alla settimana presso il luogo di lavoro

con il veicolo per conseguire il reddito da attività lucrativa dipendente. In

particolare, i reclamanti affermavano quanto segue:

“Come spiegato nella tassazione e come comprovato

dagli estratti delle presenze sul lavoro, impossibile per la contribuente non

utilizzare il mezzo privato, in quanto madre di tre figli di cui uno alle

scuole elementari di __________, una alle scuole medie di __________ e la più

grande al liceo di __________ e abitando a __________ è impossibile gestire

famiglia e lavoro senza utilizzare il veicolo privato (che fa almeno 30'000 km

all’anno), ma utilizzando i mezzi pubblici. Per es. al mattino la ragazza che

frequenta la scuola media parte da __________ alle 7:30 e il treno da __________

per __________ parte alle 7:39, dunque impossibile poter prendere il treno

prima che escono i ragazzi. Il treno successivo è alle 8:39 troppo tardi per

poter fare tutte le ore giornaliere (almeno 6), inoltre bisogna rientrare ad

orari precisi a casa e il treno non lo permette, da ultimo in ogni caso è

impossibile pure partire da __________ con il mezzo pubblico.”

Infine, dichiaravano che,

per circa il 10/20%, l’autoveicolo veniva anche utilizzato al fine di

conseguire il reddito dell’attività indipendente della moglie.

E.

a. Periodo fiscale

2017

Con decisione di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2017 del 12 maggio 2021, l’autorità fiscale commisurava

il reddito imponibile per l’IC in fr. 82’100.– e per l’IFD in fr. 106’800.–,

nonché ai soli fini IC la sostanza imponibile complessiva in fr. 0.–. In

particolare, l’UT ammetteva parzialmente il reclamo dei contribuenti, ovvero,

per quanto qui di interesse, venivano riconosciute, quali spese per l’utilizzo

del veicolo privato della moglie fr. 1'750.– “limitatamente per i giorni in

cui la presenza in sede di __________ inizia prima delle 08:00 del mattino (27

giorni). Questo dopo aver preso visione e analizzato gli orari dei mezzi

pubblici da e per __________. Si fa notare che la necessità dell’uso dell’auto

per motivi organizzativi privati (come indicato nel reclamo) non entra in

considerazione per la concessione della deduzione”.

b. Periodo fiscale 2018

Con decisione di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2018 del 12 maggio 2021, l’UT commisurava il

reddito imponibile per l’IC in fr. 111'600.– e per l’IFD in fr. 136'700.– e, ai

soli fini IC, la sostanza imponibile complessiva veniva determinata in fr. 0.–.

Nello specifico, il reclamo veniva parzialmente ammesso, e meglio venivano

riconosciute le spese per l’utilizzo del veicolo privato della moglie per fr.

972.–, “limitatamente per i giorni in cui la presenza in sede a __________

inizia prima delle 08:00 del mattino (15 giorni). Questo dopo aver preso

visione e analizzato gli orari dei mezzi pubblici da e per __________. Si fa

notare che la necessità dell’uso dell’auto per motivi organizzativi privati

(come indicato nel reclamo) non entra in considerazione per la concessione

della deduzione”.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i contribuenti insorgono contro le

decisioni su reclamo 2017 e 2018, contestando il mancato riconoscimento delle

deduzioni per l’utilizzo del veicolo privato della moglie (fr. 11'664.– per il

2017 e fr. 10'627.– per il 2018). I ricorrenti, in particolare, spiegano che l’abbonamento

di prima classe (di fr. 1'890.–), fornito dal datore di lavoro, __________, veniva

utilizzato quando la contribuente si doveva recare dalla sede di lavoro (__________)

alla sede principale (__________) oppure in altri luoghi (come __________). Per

quanto concerne la situazione familiare, rilevano che la contribuente, in virtù

di quanto disposto dall’art. 276 CC, aveva dovuto ridurre la percentuale

lavorativa dal 100% al 60% per occuparsi dei figli, pertanto “recarsi con i

mezzi pubblici sarebbe impossibile [per] poter far fronte al proprio obbligo di

cura e dunque conseguire il proprio reddito”. Gli insorgenti ritengono che “la

trasferta da __________ a __________ è di oltre un’ora e 30 minuti (solo

andata), ma partire o arrivare a casa in un orario in cui ci si può occupare

dei propri figli è praticamente impossibile, questo è facilmente verificabile

consultando l’orario di posta e treno.”

A mente dei contribuenti,

il lavoro della moglie, quale giurista consulente, non sarebbe un’attività lavorativa

con orari standard e richiederebbe quindi un’importante flessibilità.

Infine, i ricorrenti

rilevano che “anche se si volesse ammettere la fattibilità di prendere il

treno da __________, cosa che inoltre comporterebbe una perdita di tempo di un

certo rilievo, bisognerebbe riconoscere i km di trasferta da __________ a __________

di almeno 22 km al giorno e sommarli al costo reale (CHF 6'300)

dell’abbonamento generale di prima classe di cui dispone la lavoratrice. Il

tempo di trasferta inoltre come minimo raddoppia rispetto ad andare con la

macchina, dall’ora e mezza si passa tranquillamente le 3 ore. La contribuente è

riuscita pure ad avere nel corso del 2018 un parcheggio proprio vicino al luogo

di lavoro dal costo di CHF 80.– mensili”.

Pertanto i coniugi __________

postulano, in via principale, il riconoscimento delle spese per l’utilizzo

dell’autoveicolo privato della contribuente di fr. 11'664.– per il 2017 e di

fr. 10'627.– per il 2018 ed in via subordinata, la concessione della “deduzione

per le spese di trasferta tra __________ e la stazione di __________ (20 km al

giorno) per l’anno 2017 e per l’anno 2018, sommati al costo dell’abbonamento

generale di prima classe di cui dispone la coniuge del contribuente che

corrisponde a CHF 6'300.–“.

G. Con osservazioni

21/22 giugno 2021 l’UT conferma le proprie decisioni su reclamo del 12 maggio

2021, motivando in particolare che:

“I motivi famigliari addotti dai contribuenti atti a

giustificare l’uso della propria autovettura per recarsi al luogo di lavoro da

parte della moglie, non sono contemplati nei disposti di legge e nella

giurisprudenza, […].

Anche

la proposta in via subordinata dei contribuenti di ammettere in deduzione, in

aggiunta alle spese di trasferta tra __________ e la stazione di __________, il

costo dell’abbonamento generale di prima classe di cui dispone la coniuge non

può essere presa in considerazione in quanto l’abbonamento è stato concesso in

modo gratuito dal datore di lavoro – alla cifra 2.3 del certificato di salario

viene attestata una quota privata pari al 30% del prezzo di vendita come

prestazione accessoria al salario imponibile.”

H. Il 6 dicembre 2021,

la Camera si è rivolta ai contribuenti, assegnando loro un termine scadente il

21 dicembre 2021 per esprimersi riguardo alla “reformatio in peius” per

quanto attiene alla deduzione per le spese del veicolo privato della signora RI

2. In particolare, la Camera ha reso attenti i ricorrenti che “in merito

alla deduzione del costo dell’abbonamento, si rileva che dai certificati di

salario, si evincerebbe che la signora RI 2 abbia beneficiato del trasporto

pubblico gratuito dal domicilio al luogo di lavoro, […]. Pertanto, non vi sarebbe

più alcuno spazio per una deduzione fiscale del costo dell’abbonamento”.

Inoltre, in relazione alla deducibilità delle spese per l’utilizzo del veicolo

privato, la Camera ha sottolineato che da una semplice consultazione

dell’orario “Arcobaleno” si sarebbe potuto evincere una frequenza oraria (ed

anche ogni 30 minuti negli orari di punta) dei treni in partenza per e dal

luogo di lavoro. Di conseguenza, la Camera ha reso attenti i contribuenti che “in

queste circostanze, vi sono le condizioni perché non siano riconosciute le

deduzioni relative al costo dell’abbonamento generale pari a fr. 1'890.–

e delle spese del veicolo privato per le trasferte dal luogo del domicilio a

quello di lavoro nei giorni in cui la contribuente iniziava l’attività prima

delle ore 08.00”.

I. Con scritto del 20

dicembre 2021, i ricorrenti hanno esposto le loro osservazioni alla prospettata

“reformatio in peius”. I coniugi __________ hanno riconfermato

interamente le richieste formulate in sede di ricorso. In merito alla necessità

della contribuente di utilizzare il veicolo privato per recarsi al lavoro, gli

insorgenti hanno nuovamente evidenziato che l’autovettura era necessaria per conseguire

il reddito, “senza questa possibilità era impossibile recarsi a __________

al lavoro e dunque la contribuente avrebbe dovuto rinunciare alla propria

attività lavorativa”. In relazione all’importo dichiarato nel certificato

di salario dell’abbonamento generale dei mezzi pubblici, i ricorrenti hanno

sottolineato che quest’ultimo era stato dichiarato quale reddito e che il

valore era tuttavia molto più elevato.

Diritto

1. I ricorrenti

censurano con il loro gravame il mancato riconoscimento delle spese di

trasporto (della moglie) con l’autovettura privata per recarsi dal domicilio al

luogo di lavoro e viceversa di fr. 11'664.– per l’anno 2017 e di fr. 10'627.–

per l’anno 2018.

Considerandi

2.

2.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1.

LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD rientrano fra le spese professionali

deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.

2.2

Per il calcolo

dell’imposta cantonale, le spese di trasporto sono precisate dal Decreto

esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo

fiscale 2017 (del 30 novembre 2016), di uguale contenuto anche per quello

valido per l’anno 2018 (del 7 dicembre 2017). Secondo l’art. 3 cpv. 1 del

Decreto esecutivo del 30 novembre 2016, di medesimo contenuto quello del 7

dicembre 2017, sono considerate spese di trasporto quelle causate al

contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le

relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di

mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva,

b) per l’uso

della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di

controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.– l’anno, ma al massimo il costo del

mezzo di trasporto pubblico;

c) per l’uso di

una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile

privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun

mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,

ecc.), è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con

targa di controllo su fondo bianco e fino a 60 cts. il km per le automobili

(art. 3 cpv. 2 del Decreto esecutivo del 30 novembre 2016, nonché del Decreto

esecutivo del 7 dicembre 2017).

3.

3.1.

La questione a sapere se

accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi

pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità:

l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare

la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così, se

si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non

c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia

obbligarlo ad eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,

Vol. I, p. 682/83). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese

di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per

l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal

contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare

se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è molto

distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività lucrativa

inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto

pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio

della professione (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_807/2011 del 9 luglio

2012, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata; Genini,

Deduzioni per spese professionali cumulate, in NF 9/2018, pag. 399 e segg.;

sentenza del TF n. 2C_745/2017 del 21 settembre 2017 in RDAF 2018 II p. 149 e

segg.). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i

relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali

criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono

spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des

Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in

particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del TF n. 2P.254/2002 del

12.

maggio 2003, consid. 4.2).

3.2

Nel caso che qui ci occupa

i ricorrenti sono domiciliati a __________ ed il luogo di lavoro della moglie,

presso la __________, si trova a __________, in __________. L’autorità fiscale

ha concesso in deduzione alla contribuente unicamente le spese per l’utilizzo

del veicolo privato per i giorni in cui la presenza della stessa in sede a __________

iniziava prima delle 08.00 (27 giorni nel 2017 e 15 giorni nel 2018).

3.3

Gli insorgenti fondano la

loro pretesa, più che sulla possibilità e sull’esigibilità in sé della

trasferta quotidiana da __________ a __________ e viceversa, sulla loro

peculiare situazione familiare, avendo gli stessi tre figli.

Le considerazioni dei

ricorrenti in merito alla necessità di rientrare al domicilio per accudire i

figli non giustificano tuttavia una deroga ai principi esposti, trattandosi di

questioni personali che non hanno rilevanza ai fini della presente decisione.

A questo proposito, il

Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che la scelta di un

contribuente di affrontare, giornalmente, lunghi tragitti d’andata e ritorno

dal domicilio al luogo di lavoro per motivi personali (nella fattispecie per

essere più vicino al coniuge che soffre di depressione) concerne una scelta di

vita che come tale non può essere presa in considerazione ai fini fiscali (cfr.

sentenza del TF n. 2C_445/2008 del 26 novembre 2008, consid. 6.2.). Anche

questa Camera, basandosi sulla sentenza dell’Alta Corte appena citata, aveva

ritenuto che la volontà/necessità di rientrare al domicilio per prendersi cura

del figlio, nato nel 2016, non fosse rilevante fiscalmente (cfr. sentenza della

CDT n. 80.2018.206 del 30 gennaio 2019 consid. 3.6.). Inoltre, il Tribunale

federale, in una recente sentenza si è nuovamente espresso in tal senso e

meglio, ha condiviso la decisione dell’autorità di tassazione cantonale che,

negando al contribuente la deduzione per veicolo privato, aveva ritenuto

irrilevante ai fini fiscali l’opportunità del padre che, usufruendo del veicolo

privato per recarsi al lavoro, avrebbe potuto recuperare prima la figlia

dall’asilo (sentenza del TF n. 2C_187/2019 del 9 settembre 2019, consid. 6.3.).

3.4

3.4.1

Ora,

tornando al caso in esame, da una semplice consultazione dell’orario

“Arcobaleno” nei periodi sub judice, si evince la mancanza di un mezzo

pubblico idoneo al trasporto diretto da __________ a __________. Tuttavia,

l’Alta Corte ha già avuto modo di ammettere il cosid. “tragitto misto”, ovvero

quello che combina il veicolo privato ed il trasporto pubblico per il medesimo

tragitto (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_187/2019 dell’8 settembre 2019

consid. 6.3). Nei periodi litigiosi la frequenza dei treni in partenza da __________

era oraria (732, 832, per l’anno 2017 rispettivamente 731,

831,… per l’anno 2018). Inoltre, vi era un treno aggiuntivo alle 706.

In relazione ai treni di ritorno, l’orario “Arcobaleno” permette di appurare

che vi erano treni in partenza ogni ora (1251, 1351,…) e,

negli orari interessanti per la contribuente anche ogni 30 minuti (es. 1618

e 1722). Si rileva inoltre che il luogo di lavoro della moglie dista

pochi metri dalla stazione ferroviaria di __________. La durata del viaggio da __________

a __________ e viceversa sarebbe quindi stata di circa un’ora abbondante (10

minuti da __________ a __________ e viceversa + 40 minuti da __________ a __________

e viceversa). Erroneamente quindi i contribuenti sostengono che “il tempo di

trasferta […] come minimo raddoppia rispetto ad andare con la macchina”.

Infatti, il tragitto effettuato con l’automobile corrispondeva/corrisponde a

circa 40 minuti (cfr. https://www.tcs.ch/it/tools/calcolatore-d-itinerari.php).

3.4.2

Quando si tratta di

stabilire se sia possibile ed esigibile da un contribuente che intraprenda

quotidianamente la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, giurisprudenza e

dottrina considerano che un tragitto supplementare di un’ora è di principio

esigibile (cfr. sentenza del TF n. 2C_187/2019 consid. 6.2. con riferimenti

dottrinali ivi citati). Ritenuto quanto esposto al considerando precedente, la

coniuge avrebbe impiegato circa un’ora per recarsi dal domicilio al luogo di

lavoro e viceversa utilizzando il veicolo privato ed il mezzo pubblico rispetto

ai circa 40 minuti con solo la propria automobile. La durata supplementare del

viaggio sarebbe quindi rientrata nei parametri stabiliti dall’Alta Corte e

dalla dottrina.

3.4.3

Pertanto, alla luce dei

considerandi che precedono, si può ammettere che la località di __________ era

(ed è tutt’oggi) ben servita dai mezzi pubblici, ciò che permetteva

all’insorgente di potersi spostare sino a __________ e viceversa in circa 40

minuti e con una sufficiente frequenza di corse, sia al mattino sia alla sera

in particolare, nei cosid. “orari di punta”. Il riconoscimento della deduzione

delle spese di trasporto con il veicolo privato non può pertanto essere

giustificato con l’incompatibilità degli orari dei trasporti con quelli di

lavoro.

3.5

I

contribuenti giustificano la necessità dell’utilizzo del veicolo privato,

argomentando che l’automobile era indispensabile per poter accudire i figli (i

più piccoli di 9 rispettivamente 11 anni). Come si è già avuto modo di esporre,

la necessità di rientrare al domicilio per accudire i figli non giustifica

l’utilizzo del veicolo privato in sostituzione del mezzo pubblico. Di

conseguenza, la Camera non può condividere la motivazione addotta dai

ricorrenti e concedere così la deduzione delle spese per l’utilizzo del veicolo

privato.

Ad abundantiam, si

precisa tuttavia che le affermazioni contenute nei vari scritti dagli

insorgenti sollevano alcune perplessità. Ad esempio, gli stessi affermano che

la contribuente poteva “partire da casa attorno alle 7:45”, eppure dalla

documentazione allegata alle dichiarazioni di imposta, si evince che l’attività

lavorativa della signora RI 2 prendeva avvio molte volte prima delle 08.00 rispettivamente

alle 08.00 (ovvero solo 15 minuti dopo la partenza da __________) o dopo

le 09.00 (ossia molto tempo dopo la partenza da __________). Analoghe

considerazioni si devono intraprendere per il viaggio di rientro. I

contribuenti affermano che il figlio più piccolo rientrava alle 16.15, ma dai

documenti agli atti si deduce che la coniuge terminava molte volte la propria

giornata lavorativa attorno alle 16.00.

3.6

Non sono pertanto

adempiute le condizioni perché la contribuente possa dedurre le spese di

trasporto dal domicilio al luogo di lavoro mediante il proprio veicolo privato.

4.

4.1.

Si deve ricordare ancora che

RI 2 ha anche a disposizione un abbonamento generale dei mezzi di trasporto

pubblici, che le è offerto dallo stesso datore di lavoro.

Con

riferimento a questo aspetto, l’autorità fiscale ha concesso alla contribuente,

quale deduzione per spese di trasporto, l’importo di fr. 1'890.– “considerato

il possibile utilizzo del mezzo di trasporto pubblico gratuito come indicato

dal relativo certificato di salario nell’apposita finca “F” e così come

previsto in merito alle prestazioni accessorie al salario per il personale

delle imprese facenti parte dell’UTP (Unione dei trasporti pubblici). Per

questo motivo viene concesso unicamente il costo dell’abbonamento di CHF 1'890.–,

essendo una componente dello stipendio, e dedotto alla cifra 2.1.”.

Gli

insorgenti, per contro, sostengono nel ricorso che “l’abbonamento è

utilizzato quando la contribuente deve recarsi alla sede principale di __________

oppure quando vi sono riunioni a __________ o in altri luoghi. Per il resto se

l’abbonamento viene utilizzato è nel tempo libero”. Per questa ragione,

chiedono, in via subordinata, che venga ammessa la deduzione per il costo

dell’abbonamento generale della signora RI 2.

L’autorità

fiscale nelle proprie osservazioni al ricorso indica tuttavia, a differenza di

quanto affermato nelle decisioni dopo reclamo, che “il costo

dell’abbonamento generale non può essere preso in considerazione in quanto l’abbonamento

è stato concesso in modo gratuito dal datore di lavoro”.

4.2

Dalle

Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell’attestazione

delle rendite (modulo 11) allestite dall’Amministrazione federale delle

contribuzioni e dalla Conferenza svizzera delle imposte (valide fino al 2018),

risulta che il datore di lavoro deve crociare la casella “F” nel caso in cui al

proprio dipendente non deriva alcun costo per il tragitto dal domicilio al

luogo di lavoro, come, ad esempio, la messa a disposizione di un abbonamento

generale da utilizzare per scopi professionali. Se il dipendente riceve un

abbonamento generale senza la necessità di utilizzarlo a scopo professionale,

l’abbonamento generale è da dichiarare al suo valore di mercato alla cifra 2.3

del certificato di salario (cfr. p. 9 delle Istruzioni appena citate).

Considerato che il

dipendente può far valere in deduzione le spese di trasporto necessarie dal

domicilio al luogo di lavoro, allo scopo di evitare una deduzione non

giustificata di tali spese rispettivamente di evitare una doppia deduzione nel

certificato di salario e nella dichiarazione di imposta, l’autorità fiscale è

tenuta a sapere se il dipendente si assume queste spese o no. Di conseguenza,

la casella “F” deve essere sempre crociata nel caso in cui al dipendente non

sorgono costi del tragitto dalla sua abitazione al luogo di lavoro ovvero, nel

caso in cui i costi vengono rimborsati integralmente.

In presenza di un rimborso

parziale, l’importo risarcito deve essere invece aggiunto al salario. In tal

caso il dipendente può dedurre integralmente le spese per il tragitto nella sua

dichiarazione (Bosshard/Mösli, Der

neue Lohnausweis – Das Handbuch für die Praxis, Muri-Berna, 2007, p. 32 e s.).

4.3

Secondo le precitate Istruzioni

per la compilazione del certificato di salario e dell’attestazione delle

rendite (p. 7 e 8), negli appositi campi da 2.1. a 2.3. del certificato di

salario sono da indicare le prestazioni accessorie al salario che devono essere

valutate dal datore di lavoro (fringe benefits). Esse sono da dichiarare

nel certificato di salario di regola al loro valore di mercato rispettivamente

valore venale. Il valore di mercato corrisponde al prezzo usualmente pagato per

la prestazione o al prezzo della contrattazione. Se il dipendente è tenuto a

pagare personalmente una parte di queste spese o se le deve rimborsare al

datore di lavoro, occorre esporre unicamente la differenza assunta dal datore

di lavoro.

4.4

La Conferenza svizzera

delle imposte (CSI) ha approvato il 2/3 giugno 2015 una circolare intitolata “Prestazioni

accessorie al salario per il personale delle imprese facenti parte dell'UTP

(Unione dei trasporti pubblici)”, che concerne il trattamento fiscale delle

facilitazioni di viaggio per il personale (FVP) ed in particolar modo dell’Abbonamento

generale (AG) FVP.

In merito alla questione

sollevata con il ricorso in esame, così si esprime il documento della CSI:

La casella “F” del certificato di salario dev’essere

sempre barrata in caso di consegna di un AG FVP. Le collaboratrici e i

collaboratori che, causa la mancanza di un collegamento, all’inizio o alla fine

del lavoro possono compiere solo una parte del tragitto con i mezzi pubblici di

trasporto, possono far valere come spese professionali, senza altra

attestazione del caso [in francese: sans autre justificatif; in tedesco:

ohne weiteren Nachweis], i costi del veicolo privato per la metà dei giorni

di lavoro. Ciò vale in particolare per il personale viaggiante (macchinisti,

conducenti di autobus e tram), addetti al controllo, dipendenti dei posti

dirigenti o personale del servizio di manovra. Per queste categorie di

personale, alla cifra 15 va apposta la seguente osservazione: “Servizio

irregolare senza collegamento TP”.

4.5

Dai

certificati di salario rilasciati alla contribuente, si evince che la stessa

beneficia del trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro. D’altra

parte, alla cifra 15 degli stessi, non figura l’osservazione “servizio

irregolare senza collegamento TP”.

Pertanto,

si deve ritenere la contribuente in grado di sostenere il viaggio fino al luogo

di lavoro con i mezzi pubblici, senza eccezioni legate a particolari orari di

lavoro.

Per le stesse ragioni, non

vi è alcuno spazio per una deduzione fiscale del costo dell’abbonamento, non

sorgendo alla contribuente alcun costo di trasporto.

In queste circostanze, non

si giustifica neppure la deduzione dell’importo di fr. 1'890.– quale “componente

dello stipendio”, che è stata ammessa dall’autorità di tassazione.

L’importo di fr. 1'890.–, indicato nel certificato di salario, concerne infatti

il valore della prestazione accessoria al salario, consistente nel diritto di

utilizzare l’abbonamento generale nel tempo libero. A questo riguardo, la

decisione impugnata deve essere riformata a svantaggio dei contribuenti, come

prospettato loro nella lettera del 6 dicembre 2021, conformemente agli articoli

143.

cpv. 1 seconda frase LIFD e 230 cpv. 2 seconda frase LT.

L’unica

deduzione delle spese del veicolo privato, che può essere ammessa, concerne la

trasferta dal domicilio alla stazione di __________ e viceversa (18 km

complessivi, cfr. https://www.tcs.ch/it/tools/calcolatore-d-itinerari.php)

per 180 giorni nel 2017 e 164 giorni nel 2018.

5.

Ritenute le

considerazioni esposte, ne discende che nel caso in disamina non sono

riconosciute le deduzioni relative al costo dell’abbonamento generale pari a

fr. 1'890.– e delle spese del veicolo privato per le trasferte dal luogo del

domicilio a quello di lavoro nei giorni in cui la contribuente iniziava

l’attività prima delle ore 08.00 (fr. 1'750.– per l’anno 2017 e fr. 972.- per

il 2018). Tuttavia, per tenere conto della mancanza di un collegamento diretto

da __________ a __________, sono ammesse le deduzioni di fr. 1'944.– per l’anno

2017.

e di fr. 1'771.20 per il 2018, corrispondenti alle spese di viaggio con il

veicolo privato da __________ a __________ e viceversa (18 km x 0.60 cts. x 180

[anno 2017]/164 [2018]).

6.

Il ricorso è respinto.

Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Di

conseguenza, le decisioni di tassazione IC dopo reclamo 2017 e 2018 sono

riformate nel senso che l’importo relativo alla deduzione per le “spese di

abbonamento mezzo pubblico coniuge” è stralciato e quello relativo alla

deduzione per “veicolo privato coniuge” ammonta a fr. 1'944.- per l’anno 2017 e

a fr. 1'771.20 per il 2018.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: