80.2021.128
Tentativo di sottrazione d’imposta: prescrizione dell’azione penale, dies a quo, conclusione della procedura di tassazione, intenzionalità
18 giugno 2024Italiano19 min
183 LIFD, e che la sua collaborazione sarebbe stata considerata quale “attenuante
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.128
80.2021.166
Lugano
18 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1 __________
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
·
ricorso del 7 luglio 2021 contro
la decisione del 2 giugno 2021 in materia di multa per tentativo di
sottrazione fiscale per i periodi fiscali 2006, 2007, 2008 e 2009;
·
istanza di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio.
Fatti
Fatti
A. __________ (__________)
è stato oggetto di una procedura condotta dalla Divisione affari penali ed
inchieste, in relazione alle società che “(…) negli anni dal 2003 al 2012
hanno gestito il postribolo denominato “__________” e il luogo d’incontri per
clienti e prostitute denominato “bar __________” entrambi siti a __________”.
Per i periodi fiscali dal 2006 al 2010 le procedure di tassazione (IFD/IC) sono
state oggetto di contenzioso sino al Tribunale federale (sentenza 2C_984/2019
del 3.3.2021).
B. Il 13.11.2015 l’Ufficio
delle procedure speciali, richiamati i contenuti del processo verbale finale
della Divisione affari penali e inchieste (DAPI), intimato alle parti il
15.6.2015, notificava a __________, le “notifiche di apertura” di un
procedimento per “tentativo di sottrazione (multa) d’imposta cantonale,
comunale e federale” per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, secondo gli art.
259 LT e 176 LIFD.
L’autorità informava il
contribuente che, nell’ambito della procedura di determinazione della multa,
poteva avvalersi del diritto di non rispondere, come previsto all’art. 266 LT e
183 LIFD, e che la sua collaborazione sarebbe stata considerata quale “attenuante
della penalità”.
Veniva assegnato un
termine di 30 giorni per la presentazione di “eventuali osservazioni”.
C.
a. Multa per
tentativo di sottrazione fiscale imposte dirette 2006
Con decisione del
25.11.2016 l’Ufficio delle procedure speciali, infliggeva una multa di fr.
161'700.- per tentativo di sottrazione per l’IFD, di fr. 196'300.- per
l’imposta cantonale e di fr. 166'855.- per l’imposta comunale (Comune di __________).
b. Multa per tentativo
di sottrazione fiscale imposte dirette 2007
Con decisione del
25.11.2016 l’Ufficio delle procedure speciali, infliggeva una multa di fr. 185’600.-
per tentativo di sottrazione per l’IFD, di fr. 235’800.- per l’imposta
cantonale e di fr. 194'535.- per l’imposta comunale (Comune di __________).
c. Multa per tentativo
di sottrazione fiscale imposte dirette 2008
Con decisione del
25.11.2016 l’Ufficio delle procedure speciali, infliggeva una multa di fr.
218’700.- per tentativo di sottrazione per l’IFD, di fr. 273’200.- per
l’imposta cantonale e di fr. 232’220.- per l’imposta comunale (Comune di __________).
d. Multa per tentativo
di sottrazione fiscale imposte dirette 2009
Con decisione del
25.11.2016 l’Ufficio delle procedure speciali, infliggeva una multa di fr.
125’700.- per tentativo di sottrazione per l’IFD, di fr. 242’800.- per
l’imposta cantonale e di fr. 206’380.- per l’imposta comunale (Comune di __________).
D. Con unico reclamo del
20.12.2016, __________ patrocinato dall’avv. __________, impugnava le decisioni
per tentativo di sottrazione fiscale IC/IFD/ICom 2006 – 2009, sollevando in via
preliminare la prescrizione decennale delle decisioni impugnate. Per il resto, negava
di essere il beneficiario economico o l’organo di fatto che aveva gestito il __________
e la __________.
E. a.
Decisione su reclamo 2006
Con decisione del
2.6.2021, l’Ufficio procedure speciali respingeva il reclamo.
In relazione all’eccezione
della prescrizione indicava che, secondo gli art. 267 cpv. 1 LT e 184 cpv. 1
LIFD, in vigore dal 1.1.2017, l’azione penale relativa al tentativo di
sottrazione d’imposta si prescrive sei anni dopo la chiusura definitiva del
procedimento durante il quale è stato commesso il tentativo di sottrazione. La
prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine è pronunciata
una decisione di prima istanza (art. 267 cpv. 2 LT e 184 cpv. 2 LIFD). Nel caso
di specie l’azione penale era stata aperta con raccomandata del 28.11.2012,
motivo per il quale la stessa era “ampiamente tempestiva”, considerato che il
procedimento di accertamento della tassazione IC/IFD 2006 si era definitivamente
concluso unicamente con la sentenza del Tribunale federale del 3.3.2021
(sentenza TF inc. 2C_984/2019). Alla stessa conclusione si giungeva anche
volendo applicare il vecchio diritto, in vigore sino al 31.12.2016 (in
applicazione congiunta con l’art. 333 cpv. 6 CP, entrato in vigore nel 2002 che
prolungava sistematicamente i termini di prescrizione dell’azione penale nel
diritto accessorio).
Nel
merito, argomentava che la multa era stata stabilita in base a quanto emerso nel
Rapporto della DAPI del 1.2.2016 e del processo verbale finale del 15.6.2015,
trasmessi a tutte le parti. Le conclusioni della DAPI erano state confermate
sia dalla CDT (sentenza CDT 80.2016.243-251) sia dal Tribunale federale
(sentenza 2C_984/2019 del 3.3.2021). Alla luce delle conclusioni della lunga
procedura di accertamento, la condizione oggettiva del reato di tentativo di
sottrazione d’imposta era realizzata. In merito alla commisurazione della multa
per il tentativo di sottrazione d’imposta, la stessa si determinava in base all’importo
d’imposta che si era tentato intenzionalmente di sottrarre. Per commisurare la
multa andavano presi in considerazione unicamente gli elementi costitutivi del
reddito che – intenzionalmente – non erano stati dichiarati o erano stati
falsamente dichiarati (Circolare n. 21 AFC del 7.4.1995, pag. 22).
Nel periodo fiscale 2006,
il reddito non dichiarato da __________ ammontava a fr. 1'316'556.-. Nella
commisurazione della pena, stabilita in una volta le imposte dovute sui redditi
non dichiarati, era stata presa in considerazione la colpa imputabile al
contribuente, come richiesto dall’art. 47 CP. La multa veniva pertanto
confermata in fr. 524'855.-.
b. Decisione su reclamo
2007-2009
Le decisioni su reclamo
per tentativo di sottrazione d’imposta relative ai periodi fiscali dal 2007 al
2009 (del 2.6.2021) avevano la medesima motivazione di quella per l’anno 2006.
Venivano pertanto confermati gli importi delle multe, pari a fr. 615'935.- per
il 2007, a fr. 724'120.- per il 2008, a fr. 574'880.- per il 2009.
F. Con quattro separati
ricorsi del 7.7.2021, __________, patrocinato dall’avv. __________, contesta le
decisioni su reclamo per tentativo di sottrazione d’imposta per i periodi
fiscali dal 2006 al 2009.
L’insorgente contesta che,
con la lettera del 28.11.2012 – con la quale veniva comunicata al ricorrente
l’apertura della procedura di ricupero d’imposta per gli anni dal 2001 al 2006 –
l’autorità fiscale abbia interrotto validamente la prescrizione dell’azione
penale.
Al caso in oggetto sarebbe
applicabile il nuovo diritto, in quanto più favorevole. Il termine di
prescrizione dell’azione penale sarebbe di sei anni ed il dies a quo
partirebbe dal periodo fiscale di riferimento. Questo termine sarebbe
interrotto se, prima della sua scadenza, viene emanata una decisione di prima
istanza.
Secondo il messaggio del
2.3.2012, in merito all’applicazione della LIFD e della LAID, per decisioni di
prima istanza sarebbero da intendere le decisioni di condanna del Tribunale di
primo grado o le decisioni di contravvenzione emesse dall’autorità fiscale
cantonale competente, rese al termine dell’istruzione. Nel caso di specie, la
notifica di apertura del ricupero d’imposta del 2012 non sarebbe equiparabile
ad una decisione di prima istanza nel senso voluto dalla legge e l’azione
penale risulterebbe pertanto prescritta. La decisione di prima istanza risalirebbe
al 25.11.2016. A questa data l’azione penale per i periodi fiscali 2006-2009,
applicando il nuovo diritto (più favorevole al contribuente) risulterebbe già
prescritta.
Nella denegata ipotesi in
cui non fosse accolta l’eccezione relativa alla prescrizione, l’insorgente
ritiene che la condizione soggettiva dell’intenzionalità non sia stata
accertata dall’autorità inferiore. Le dichiarazioni d’imposta del ricorrente sarebbero
inoltre state compilate dal suo commercialista, motivo per il quale non potrebbe
essere contestata l’intenzionalità.
Contestualmente al
gravame, l’insorgente postula l’ammissione al gratuito patrocinio e
all’assistenza giudiziaria, in quanto non disporrebbe né di sostanza né di
redditi, ritenuto come gli stessi sarebbero sottoposti a sequestro a seguito
dell’indagine fiscale avviata dalle autorità federali e cantonali. Alla
richiesta allega il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria.
G. Dopo aver trasmesso i
ricorsi di __________ all’autorità fiscale, con scritto 13.7.2021 l’Ufficio
giuridico della Divisione delle contribuzioni comunica che il contribuente ha
“ragguardevoli scoperti d’imposte cantonali, federali e comunali” a partire dal
periodo fiscale 2006.
H. Il 15.7.2021 la
Camera di diritto tributario, richiamato l’art. 231 cpv. 1 LT, ha richiesto al
contribuente il versamento di un anticipo di fr. 8'000.-, avvertendolo che, in
caso di mancato o ritardato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato
irricevibile. Il pagamento non è intervenuto.
I. Con osservazioni
30/31.8.2021, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede la
conferma delle decisioni impugnate e propone di negare la domanda di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio, in assenza di “fumus boni iuris”. Alle
stesse ha replicato l’insorgente, ribadendo le tesi ricorsuali.
Diritto
1. Il ricorrente
eccepisce, preliminarmente, la prescrizione dell’azione penale. In particolare
ritiene che alla fattispecie debba applicarsi il nuovo diritto in quanto più
favorevole. Il termine di prescrizione dell’azione penale sarebbe di sei anni
ed il “dies a quo” partirebbe dal periodo fiscale di riferimento. Di
diversa opinione l’autorità fiscale, la quale, ancora con osservazioni del
30.8.2021, ha ribadito che l’azione penale relativa al tentativo di sottrazione
d’imposta si prescrive sei anni dopo la chiusura definitiva del procedimento
durante il quale è stato commesso il tentativo di sottrazione. Il “lungo e
dispendioso” accertamento delle tassazioni IC/IFD 2006 – 2009 si sarebbe
concluso unicamente con la sentenza del TF 2C_984/2019 del 3.3.2021. Motivo per
il quale non sarebbe subentrata la prescrizione dell’azione penale.
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto concerne il
perseguimento penale per sottrazione fiscale, il nuovo diritto, entrato in
vigore il 1.1.2017 (FF 2012 2649) si applica al giudizio delle infrazioni
commesse nel corso dei periodi fiscali che precedono la sua entrata in vigore
se è più favorevole rispetto al diritto in vigore nel corso di tali periodi
fiscali (principio della lex mitior, art. 205f LIFD e art. 78f
LAID) (sentenze TF 2C_700/2022 del 25.11.2022, consid 4.1.; 2C_60/2020 del
27.4.2021, consid. 3.1.).
2.2
Trattandosi del tentativo
di sottrazione d’imposta, il termine di prescrizione (otto anni secondo il
vecchio diritto, sei anni secondo il nuovo diritto; art. 184 cpv. 1 lett. a
LIFD e art. 58 cpv. 1 LAID; sentenza TF 2C_444/2018 del 31.5.2019 consid.
4.2.), comincia a decorrere, in caso di controversia, dopo la chiusura
definitiva del procedimento in cui è stato commesso il tentativo di sottrazione
d’imposta (sentenza 2C_674/2021 del 27.4.2022, consid. 6.3.; sentenza
2C_116/2021 dell’8.7.2021 consid. 4.3.; Sieber/Malla,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022,
n. 13 ad art. 184 LIFD).
Motivo per il quale, al
tentativo di sottrazione fiscale va applicato il nuovo diritto.
2.3
Nel caso di specie, le
decisioni fiscali inerenti gli anni dal 2006 al 2009, come visto, sono state
oggetto di contenzioso sino al Tribunale federale (sentenza TF 2C_984/2019 del
3.3.2021). Per effetto dell’art. 61 LTF sono cresciute in giudicato lo stesso
giorno della loro pronuncia. Sicché il termine di prescrizione di 6 anni ha
iniziato a decorrere da questa data e non è ancora giunto a scadenza. Nel
frattempo, già con raccomandata del 13.11.2015 il fisco aveva notificato
l’avvio dell’azione penale e, con seguenti decisioni del 25.11.2016, l’autorità
fiscale aveva notificato al contribuente le multe per il tentativo di
sottrazione. Le decisioni su reclamo risalgono al giugno 2021. Sicché,
diversamente dall’opinione del ricorrente, non è intervenuta la prescrizione
dell’azione penale (Sieber/Malla,
op. cit., n. 18 ad. art. 184 LIFD).
3.
3.1.
Nella denegata ipotesi in
cui la l’eccezione di prescrizione non fosse accolta, il ricorrente sostiene che
la “condizione soggettiva dell’intenzionalità non è stata accertata
dall’autorità inferiore e neppure nelle decisioni evocate dalla medesima
autorità”. In particolare, le sue dichiarazioni fiscali sarebbero state
inoltrate al fisco dal suo commercialista, motivo per il quale non gli potrebbe
essere contestata alcuna intenzionalità. Nelle proprie osservazioni al gravame,
l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni indica che il
contribuente dimentica di aver personalmente sottoscritto le dichiarazioni
fiscali. L’autorità fiscale ha inoltre accertato le condizioni soggettive ed
oggettive del reato.
3.2
3.2.1
Secondo l’art. 176 cpv. 1
LIFD (di medesimo tenore dell’art. 259 cpv. 1 LT) chiunque tenta di sottrarre
un’imposta è punito con la multa.
Per quanto attiene all’elemento
oggettivo dell’infrazione, l’art. 176 LIFD dev’essere esaminato alla luce
dell’art. 175 LIFD (sottrazione d’imposta consumata). Gli elementi costitutivi
oggettivi sono pertanto l’esistenza di un comportamento illecito del
contribuente [che di fatto consiste nella violazione di un obbligo di
procedura, ed in particolare quello di compilare una dichiarazione d’imposta in
maniera conforme alla verità e completa] (a), la perdita finanziaria per la
collettività (b), l’esistenza di un legame di causalità tra le due prime
condizioni (c) (Sansonetti/Hostet-tler,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a
ed., Basilea 2017, n. 7 ss. ad art. 175 LIFD).
Ora, per quanto concerne
l’elemento soggettivo dell’infrazione, il tentativo di sottrazione d’imposta è
punibile unicamente se intenzionale, ma il dolo eventuale è sufficiente. La
prova del comportamento intenzionale dev’essere considerata come data quando
viene stabilito, con una sicurezza sufficiente, che il contribuente era
cosciente che le informazioni che ha dato erano sbagliate o incomplete (Sansonetti/Hostettler, op. cit., n. 7, n.
10-11 ad art. 176 LIFD). Il tentativo di sottrazione fiscale inizia, in
generale, con l’inoltro della dichiarazione d’imposta che contiene delle
informazioni inesatte (sentenza TF 2C_528/2011 del 17.1.2012).
3.2.2
Dalla disamina del
Rapporto della DAPI del 12.2016, nonché del processo verbale della DAPI del
15.6.2015, trasmessi anche al qui ricorrente ed al quale rimandano le decisioni
dell’Ufficio delle procedure speciali, risulta che l’autorità fiscale ha
esaminato le condizioni oggettive e soggettive della sottrazione d’imposta (e
del tentativo per gli anni dal 2006 al 2009). In particolare, per quanto
concerne la condizione oggettiva del reato è stato precisato che “per i
periodi dal 2006 al 2009 il contribuente non ha indicato la totalità dei suoi
redditi nelle proprie dichiarazioni fiscali”. Quest’aspetto emerge anche
dalla sentenza del TF 2C_984/2019 del 3.3.2021.
Per quanto concerne l’elemento
soggettivo, nel Rapporto del 1.2.2016 si può leggere che la stessa è data in
considerazione:
dell’entità dei fattori di reddito
e di sostanza occultati;
della redazione di pezze
giustificative e rendiconti contenutisticamente inesatti;
della necessità di adottare
diversi stratagemmi a sostegno delle scelte adottate;
della continuità dei reati
commessi;
della gravità dei reati commessi e
degli importi non dichiarati;
del fatto che __________ era a
stretto contatto di __________;
del mandato rilasciato a __________
(pagine 26-27).
Per tali ragioni __________
avrebbe agito intenzionalmente.
3.2.3
Per contestare l’esistenza
dell’intenzionalità, il ricorrente sostiene che le dichiarazioni d’imposta
sarebbero state compilate ed inoltrate al fisco dal suo commercialista.
L’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ricorda ad ogni modo
che il contribuente ha “(…) firmato personalmente tutte le dichiarazioni
d’imposta” (osservazioni 30.8.2021, p. 3).
Ora, anche in questa sede
si ricorda che è il contribuente ad avere la responsabilità dell’esattezza e
completezza della sua dichiarazione d’imposta (sentenza TF 2C_129/2018 del
24.9.2018, consid. 5.1.; sentenza TF 2C_710/2016 del 25.8.2016 consid. 6.2. e
riferimenti ivi citati).
3.2.4
Ne discende che, anche la
censura circa la mancata valutazione delle condizioni oggettive e soggettive
del tentativo di sottrazione fiscale, non trova esito positivo.
4.
4.1.
Da ultimo, l’insorgente
chiede di “azzerare la multa”, subordinatamente di ridurla di 2/3, per
tener conto della sua intenzione di collaborare con il fisco, occupandosi
direttamente “della vendita degli immobili” per estinguere il suo debito
fiscale.
4.2
Giusta
l’art. 176 cpv. 2 LIFD in caso di tentativo di sottrazione la multa è pari a
due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata
d’imposta. Secondo l’art. 175 cpv. 2 LIFD la multa equivale di regola
all’importo dell’imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta
a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell’imposta
sottratta. Di identico tenore gli art. 259 cpv. 2 LT e 258 cpv. 2 LT.
L’importo dell’imposta
sottratta costituisce il primo elemento per determinare la multa. La stessa
deve essere fissata secondo il grado di colpa dell’autore, tenendo contro anche
delle disposizioni della parte generale del codice penale, a meno che la LIFD
non contenga disposizioni in materia. Conformemente all’art. 106 cpv. 3 CP, la
multa dev’essere fissata tenendo conto della situazione dell’autore, affinché
la pena corrisponda all’errore commesso. Si applicano i principi che reggono la
determinazione della pena dell’art. 47 CP. In diritto penale fiscale, gli
elementi principali da prendere in considerazione sono l’importo dell’imposta
sottratta, la maniera di procedere, le motivazioni come anche le circostanze
personali ed economiche dell’autore. Le circostanze attenuanti previste
dall’art. 48 CP sono applicabili per analogia (sentenza TF 2C_12/2017 del
23.3.2018, consid. 7.2.).
4.3
Ora la multa è stata
fissata tenendo conto delle normative applicabili e della giurisprudenza del
Tribunale federale. Il contribuente, con quest’ultima richiesta, dimentica che
è stato oggetto di una procedura fiscale condotta dalla DAPI (che interviene
nei casi di gravi infrazioni fiscali, cfr. art.190 cpv. 1 LIFD) e che nei suoi
confronti sono state accertate dichiarazioni incomplete in relazione a
molteplici periodi fiscali, che comportano pertanto una colpa, nella
commisurazione della pena, non di minore importanza. La mancanza di sanzione
comporterebbe un trattamento di privilegiato per rapporto ad altri contribuenti
(cfr. anche sentenza TF 2C_12/2017 del 23.3.2018, consid. 7.3.2.).
Anche su quest’aspetto, la
censura non è quindi fondata.
5.
5.1.
Il ricorrente ha chiesto
di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio, ritenendone adempiuti i presupposti.
5.2
Giusta
l'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla
gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di
successo; ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un
legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Per giurisprudenza, sono da
ritenersi prive di probabilità di esito favorevole quelle conclusioni per le
quali le probabilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle di
insuccesso (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_849/2013 del 30 dicembre
2013.
consid. 4.1 con riferimenti). Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, nell’esame “prima facie” che
l’autorità competente è chiamata a svolgere per valutare l’esistenza di
sufficienti probabilità di successo, essa dispone di un potere di apprezzamento
sul quale il Tribunale federale interviene con riserbo (cfr. p. es. la sentenza
2C_236/2018 del 5.4.2018 consid. 2.2 con rinvii).
Secondo il diritto
cantonale, l’assistenza giudiziaria è concessa se la persona richiedente
comprova di essere indigente e se la procedura presenta possibilità di esito
favorevole per l’istante (art. 2 e 3 cpv. 3 della Legge sull’assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011 [LAG; RL 178.300]).
5.3
5.3.1
Per quanto concerne il primo
presupposto cui è subordinata la concessione dell’assistenza giudiziaria,
l’istante ritiene che il stato di indigenza sia palese, in particolar modo a
causa del sequestro di tutti i suoi beni.
5.3.2
Una persona è indigente
quando non è in grado di assumere le spese del processo senza intaccare i mezzi
necessari al sostentamento suo personale e della famiglia. Alla parte istante
incombe l'onere di indicare e dimostrare in modo completo - per quanto
possibile - la propria situazione economica, in particolare l'entità delle
proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese. Determinante è
la situazione finanziaria nel momento dell'inoltro della domanda. Solo le spese
effettivamente pagate possono essere incluse nel calcolo del minimo vitale. La
parte dei mezzi finanziari che eccede ciò che è necessario per coprire i
bisogni personali deve essere comparata ai costi prevedibili del procedimento.
Il gratuito patrocinio non è concesso quando la quota mensile disponibile
permette di coprire le spese giudiziarie e di rappresentanza entro un anno al
massimo per le cause relativamente semplici, ed entro due anni per le altre
cause (sentenza del Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid.
3.2
e giurisprudenza citata).
5.3.3
Nei procedimenti relativi
alla concessione o al rifiuto del gratuito patrocinio, il principio
inquisitorio è attenuato dall’obbligo di collaborare del richiedente. Alla
parte istante incombe l'onere di indicare e dimostrare in modo completo - per
quanto possibile - la propria situazione economica, in particolare l'entità
delle proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese (sentenza
5A_1025/2021 menzionata, consid. 3.3 e giurisprudenza citata).
Il giudice deve invitare
la parte non assistita da un rappresentante professionale, la cui domanda di
gratuito patrocinio è lacunosa, a completare le informazioni fornite e i
documenti prodotti per poter verificare se le condizioni per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono validamente soddisfatte. Il richiedente
assistito da un avvocato o con conoscenze giuridiche ha quindi un obbligo
accresciuto di collaborazione, poiché è a conoscenza delle condizioni
necessarie per la concessione del gratuito patrocinio e degli obblighi di
motivazione che gli spettano per dimostrare che tali requisiti sono
soddisfatti. Il giudice non è pertanto obbligato a concedergli un termine
suppletorio per completare la sua domanda di gratuito patrocinio lacunosa o
imprecisa (sentenza 5A_1025/2021 menzionata, consid. 3.4 e giurisprudenza
citata).
5.4
5.4.1
Ora, per decidere in
relazione allo stato di indigenza, determinante è la situazione finanziaria nel
momento dell’inoltro della domanda (sentenza 5A_1025/2021 menzionata, consid.
3.2).
5.4.2
Dalla documentazione
presentata dal ricorrente non si evince la sua situazione personale al momento
dell’inoltro della domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
Il “certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” non dà alcuna
indicazione in relazione alle entrate ed alle spese del ricorrente. Nello
spazio riservato alla compilazione da parte dell’autorità comunale, in casu
il Comune di __________, non è neppure stata crociata la casella relativa alla
conformità delle informazioni fornite dall’istante. Per il resto si rileva che
l’estratto dell’Ufficio di esecuzione di __________ risale al 18.12.2017, come
pure di medesima data è lo scritto della __________, con il quale viene negata
la richiesta di aumento del credito ipotecario. Nessuna informazione circa le
entrate ed i costi del contribuente vengono per il resto fornite.
Già solo per tale ragione
la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio andrebbe
respinta.
5.5
Indipendentemente dalla
questione della mancata comprova dell’indigenza del contribuente, occorre,
nella valutazione dell’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito
patrocinio altresì verificare se la posizione giuridica della parte istante
appare obiettivamente sostenibile rispettivamente non infondata sin dall’inizio
(DTF 138 III 217 consid. 2.2.4.). Ora per tutti i motivi passati in rassegna
nei precedenti considerandi, la causa appariva sin dall’inizio, votata
all’insuccesso.
6.
Il ricorso è
respinto.
L’istanza di
assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
La tassa di giustizia e le
spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente. Non vengono
assegnate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3’100.–
sono a carico del
ricorrente.
Non vengono assegnate
ripetibili.
4. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
cancelliera: