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Decisione

80.2021.128

Tentativo di sottrazione d’imposta: prescrizione dell’azione penale, dies a quo, conclusione della procedura di tassazione, intenzionalità

18 giugno 2024Italiano19 min

183 LIFD, e che la sua collaborazione sarebbe stata considerata quale “attenuante

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.128

80.2021.166

Lugano

18 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1 __________

rappr.

da RA 1

contro

RS

1

oggetto

·

ricorso del 7 luglio 2021 contro

la decisione del 2 giugno 2021 in materia di multa per tentativo di

sottrazione fiscale per i periodi fiscali 2006, 2007, 2008 e 2009;

·

istanza di assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio.

Fatti

Fatti

A. __________ (__________)

è stato oggetto di una procedura condotta dalla Divisione affari penali ed

inchieste, in relazione alle società che “(…) negli anni dal 2003 al 2012

hanno gestito il postribolo denominato “__________” e il luogo d’incontri per

clienti e prostitute denominato “bar __________” entrambi siti a __________”.

Per i periodi fiscali dal 2006 al 2010 le procedure di tassazione (IFD/IC) sono

state oggetto di contenzioso sino al Tribunale federale (sentenza 2C_984/2019

del 3.3.2021).

B. Il 13.11.2015 l’Ufficio

delle procedure speciali, richiamati i contenuti del processo verbale finale

della Divisione affari penali e inchieste (DAPI), intimato alle parti il

15.6.2015, notificava a __________, le “notifiche di apertura” di un

procedimento per “tentativo di sottrazione (multa) d’imposta cantonale,

comunale e federale” per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, secondo gli art.

259 LT e 176 LIFD.

L’autorità informava il

contribuente che, nell’ambito della procedura di determinazione della multa,

poteva avvalersi del diritto di non rispondere, come previsto all’art. 266 LT e

183 LIFD, e che la sua collaborazione sarebbe stata considerata quale “attenuante

della penalità”.

Veniva assegnato un

termine di 30 giorni per la presentazione di “eventuali osservazioni”.

C.

a. Multa per

tentativo di sottrazione fiscale imposte dirette 2006

Con decisione del

25.11.2016 l’Ufficio delle procedure speciali, infliggeva una multa di fr.

161'700.- per tentativo di sottrazione per l’IFD, di fr. 196'300.- per

l’imposta cantonale e di fr. 166'855.- per l’imposta comunale (Comune di __________).

b. Multa per tentativo

di sottrazione fiscale imposte dirette 2007

Con decisione del

25.11.2016 l’Ufficio delle procedure speciali, infliggeva una multa di fr. 185’600.-

per tentativo di sottrazione per l’IFD, di fr. 235’800.- per l’imposta

cantonale e di fr. 194'535.- per l’imposta comunale (Comune di __________).

c. Multa per tentativo

di sottrazione fiscale imposte dirette 2008

Con decisione del

25.11.2016 l’Ufficio delle procedure speciali, infliggeva una multa di fr.

218’700.- per tentativo di sottrazione per l’IFD, di fr. 273’200.- per

l’imposta cantonale e di fr. 232’220.- per l’imposta comunale (Comune di __________).

d. Multa per tentativo

di sottrazione fiscale imposte dirette 2009

Con decisione del

25.11.2016 l’Ufficio delle procedure speciali, infliggeva una multa di fr.

125’700.- per tentativo di sottrazione per l’IFD, di fr. 242’800.- per

l’imposta cantonale e di fr. 206’380.- per l’imposta comunale (Comune di __________).

D. Con unico reclamo del

20.12.2016, __________ patrocinato dall’avv. __________, impugnava le decisioni

per tentativo di sottrazione fiscale IC/IFD/ICom 2006 – 2009, sollevando in via

preliminare la prescrizione decennale delle decisioni impugnate. Per il resto, negava

di essere il beneficiario economico o l’organo di fatto che aveva gestito il __________

e la __________.

E. a.

Decisione su reclamo 2006

Con decisione del

2.6.2021, l’Ufficio procedure speciali respingeva il reclamo.

In relazione all’eccezione

della prescrizione indicava che, secondo gli art. 267 cpv. 1 LT e 184 cpv. 1

LIFD, in vigore dal 1.1.2017, l’azione penale relativa al tentativo di

sottrazione d’imposta si prescrive sei anni dopo la chiusura definitiva del

procedimento durante il quale è stato commesso il tentativo di sottrazione. La

prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine è pronunciata

una decisione di prima istanza (art. 267 cpv. 2 LT e 184 cpv. 2 LIFD). Nel caso

di specie l’azione penale era stata aperta con raccomandata del 28.11.2012,

motivo per il quale la stessa era “ampiamente tempestiva”, considerato che il

procedimento di accertamento della tassazione IC/IFD 2006 si era definitivamente

concluso unicamente con la sentenza del Tribunale federale del 3.3.2021

(sentenza TF inc. 2C_984/2019). Alla stessa conclusione si giungeva anche

volendo applicare il vecchio diritto, in vigore sino al 31.12.2016 (in

applicazione congiunta con l’art. 333 cpv. 6 CP, entrato in vigore nel 2002 che

prolungava sistematicamente i termini di prescrizione dell’azione penale nel

diritto accessorio).

Nel

merito, argomentava che la multa era stata stabilita in base a quanto emerso nel

Rapporto della DAPI del 1.2.2016 e del processo verbale finale del 15.6.2015,

trasmessi a tutte le parti. Le conclusioni della DAPI erano state confermate

sia dalla CDT (sentenza CDT 80.2016.243-251) sia dal Tribunale federale

(sentenza 2C_984/2019 del 3.3.2021). Alla luce delle conclusioni della lunga

procedura di accertamento, la condizione oggettiva del reato di tentativo di

sottrazione d’imposta era realizzata. In merito alla commisurazione della multa

per il tentativo di sottrazione d’imposta, la stessa si determinava in base all’importo

d’imposta che si era tentato intenzionalmente di sottrarre. Per commisurare la

multa andavano presi in considerazione unicamente gli elementi costitutivi del

reddito che – intenzionalmente – non erano stati dichiarati o erano stati

falsamente dichiarati (Circolare n. 21 AFC del 7.4.1995, pag. 22).

Nel periodo fiscale 2006,

il reddito non dichiarato da __________ ammontava a fr. 1'316'556.-. Nella

commisurazione della pena, stabilita in una volta le imposte dovute sui redditi

non dichiarati, era stata presa in considerazione la colpa imputabile al

contribuente, come richiesto dall’art. 47 CP. La multa veniva pertanto

confermata in fr. 524'855.-.

b. Decisione su reclamo

2007-2009

Le decisioni su reclamo

per tentativo di sottrazione d’imposta relative ai periodi fiscali dal 2007 al

2009 (del 2.6.2021) avevano la medesima motivazione di quella per l’anno 2006.

Venivano pertanto confermati gli importi delle multe, pari a fr. 615'935.- per

il 2007, a fr. 724'120.- per il 2008, a fr. 574'880.- per il 2009.

F. Con quattro separati

ricorsi del 7.7.2021, __________, patrocinato dall’avv. __________, contesta le

decisioni su reclamo per tentativo di sottrazione d’imposta per i periodi

fiscali dal 2006 al 2009.

L’insorgente contesta che,

con la lettera del 28.11.2012 – con la quale veniva comunicata al ricorrente

l’apertura della procedura di ricupero d’imposta per gli anni dal 2001 al 2006 –

l’autorità fiscale abbia interrotto validamente la prescrizione dell’azione

penale.

Al caso in oggetto sarebbe

applicabile il nuovo diritto, in quanto più favorevole. Il termine di

prescrizione dell’azione penale sarebbe di sei anni ed il dies a quo

partirebbe dal periodo fiscale di riferimento. Questo termine sarebbe

interrotto se, prima della sua scadenza, viene emanata una decisione di prima

istanza.

Secondo il messaggio del

2.3.2012, in merito all’applicazione della LIFD e della LAID, per decisioni di

prima istanza sarebbero da intendere le decisioni di condanna del Tribunale di

primo grado o le decisioni di contravvenzione emesse dall’autorità fiscale

cantonale competente, rese al termine dell’istruzione. Nel caso di specie, la

notifica di apertura del ricupero d’imposta del 2012 non sarebbe equiparabile

ad una decisione di prima istanza nel senso voluto dalla legge e l’azione

penale risulterebbe pertanto prescritta. La decisione di prima istanza risalirebbe

al 25.11.2016. A questa data l’azione penale per i periodi fiscali 2006-2009,

applicando il nuovo diritto (più favorevole al contribuente) risulterebbe già

prescritta.

Nella denegata ipotesi in

cui non fosse accolta l’eccezione relativa alla prescrizione, l’insorgente

ritiene che la condizione soggettiva dell’intenzionalità non sia stata

accertata dall’autorità inferiore. Le dichiarazioni d’imposta del ricorrente sarebbero

inoltre state compilate dal suo commercialista, motivo per il quale non potrebbe

essere contestata l’intenzionalità.

Contestualmente al

gravame, l’insorgente postula l’ammissione al gratuito patrocinio e

all’assistenza giudiziaria, in quanto non disporrebbe né di sostanza né di

redditi, ritenuto come gli stessi sarebbero sottoposti a sequestro a seguito

dell’indagine fiscale avviata dalle autorità federali e cantonali. Alla

richiesta allega il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria.

G. Dopo aver trasmesso i

ricorsi di __________ all’autorità fiscale, con scritto 13.7.2021 l’Ufficio

giuridico della Divisione delle contribuzioni comunica che il contribuente ha

“ragguardevoli scoperti d’imposte cantonali, federali e comunali” a partire dal

periodo fiscale 2006.

H. Il 15.7.2021 la

Camera di diritto tributario, richiamato l’art. 231 cpv. 1 LT, ha richiesto al

contribuente il versamento di un anticipo di fr. 8'000.-, avvertendolo che, in

caso di mancato o ritardato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato

irricevibile. Il pagamento non è intervenuto.

I. Con osservazioni

30/31.8.2021, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede la

conferma delle decisioni impugnate e propone di negare la domanda di assistenza

giudiziaria e di gratuito patrocinio, in assenza di “fumus boni iuris”. Alle

stesse ha replicato l’insorgente, ribadendo le tesi ricorsuali.

Diritto

1. Il ricorrente

eccepisce, preliminarmente, la prescrizione dell’azione penale. In particolare

ritiene che alla fattispecie debba applicarsi il nuovo diritto in quanto più

favorevole. Il termine di prescrizione dell’azione penale sarebbe di sei anni

ed il “dies a quo” partirebbe dal periodo fiscale di riferimento. Di

diversa opinione l’autorità fiscale, la quale, ancora con osservazioni del

30.8.2021, ha ribadito che l’azione penale relativa al tentativo di sottrazione

d’imposta si prescrive sei anni dopo la chiusura definitiva del procedimento

durante il quale è stato commesso il tentativo di sottrazione. Il “lungo e

dispendioso” accertamento delle tassazioni IC/IFD 2006 – 2009 si sarebbe

concluso unicamente con la sentenza del TF 2C_984/2019 del 3.3.2021. Motivo per

il quale non sarebbe subentrata la prescrizione dell’azione penale.

Considerandi

2.

2.1.

Per quanto concerne il

perseguimento penale per sottrazione fiscale, il nuovo diritto, entrato in

vigore il 1.1.2017 (FF 2012 2649) si applica al giudizio delle infrazioni

commesse nel corso dei periodi fiscali che precedono la sua entrata in vigore

se è più favorevole rispetto al diritto in vigore nel corso di tali periodi

fiscali (principio della lex mitior, art. 205f LIFD e art. 78f

LAID) (sentenze TF 2C_700/2022 del 25.11.2022, consid 4.1.; 2C_60/2020 del

27.4.2021, consid. 3.1.).

2.2

Trattandosi del tentativo

di sottrazione d’imposta, il termine di prescrizione (otto anni secondo il

vecchio diritto, sei anni secondo il nuovo diritto; art. 184 cpv. 1 lett. a

LIFD e art. 58 cpv. 1 LAID; sentenza TF 2C_444/2018 del 31.5.2019 consid.

4.2.), comincia a decorrere, in caso di controversia, dopo la chiusura

definitiva del procedimento in cui è stato commesso il tentativo di sottrazione

d’imposta (sentenza 2C_674/2021 del 27.4.2022, consid. 6.3.; sentenza

2C_116/2021 dell’8.7.2021 consid. 4.3.; Sieber/Malla,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4a ed., Basilea 2022,

n. 13 ad art. 184 LIFD).

Motivo per il quale, al

tentativo di sottrazione fiscale va applicato il nuovo diritto.

2.3

Nel caso di specie, le

decisioni fiscali inerenti gli anni dal 2006 al 2009, come visto, sono state

oggetto di contenzioso sino al Tribunale federale (sentenza TF 2C_984/2019 del

3.3.2021). Per effetto dell’art. 61 LTF sono cresciute in giudicato lo stesso

giorno della loro pronuncia. Sicché il termine di prescrizione di 6 anni ha

iniziato a decorrere da questa data e non è ancora giunto a scadenza. Nel

frattempo, già con raccomandata del 13.11.2015 il fisco aveva notificato

l’avvio dell’azione penale e, con seguenti decisioni del 25.11.2016, l’autorità

fiscale aveva notificato al contribuente le multe per il tentativo di

sottrazione. Le decisioni su reclamo risalgono al giugno 2021. Sicché,

diversamente dall’opinione del ricorrente, non è intervenuta la prescrizione

dell’azione penale (Sieber/Malla,

op. cit., n. 18 ad. art. 184 LIFD).

3.

3.1.

Nella denegata ipotesi in

cui la l’eccezione di prescrizione non fosse accolta, il ricorrente sostiene che

la “condizione soggettiva dell’intenzionalità non è stata accertata

dall’autorità inferiore e neppure nelle decisioni evocate dalla medesima

autorità”. In particolare, le sue dichiarazioni fiscali sarebbero state

inoltrate al fisco dal suo commercialista, motivo per il quale non gli potrebbe

essere contestata alcuna intenzionalità. Nelle proprie osservazioni al gravame,

l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni indica che il

contribuente dimentica di aver personalmente sottoscritto le dichiarazioni

fiscali. L’autorità fiscale ha inoltre accertato le condizioni soggettive ed

oggettive del reato.

3.2

3.2.1

Secondo l’art. 176 cpv. 1

LIFD (di medesimo tenore dell’art. 259 cpv. 1 LT) chiunque tenta di sottrarre

un’imposta è punito con la multa.

Per quanto attiene all’elemento

oggettivo dell’infrazione, l’art. 176 LIFD dev’essere esaminato alla luce

dell’art. 175 LIFD (sottrazione d’imposta consumata). Gli elementi costitutivi

oggettivi sono pertanto l’esistenza di un comportamento illecito del

contribuente [che di fatto consiste nella violazione di un obbligo di

procedura, ed in particolare quello di compilare una dichiarazione d’imposta in

maniera conforme alla verità e completa] (a), la perdita finanziaria per la

collettività (b), l’esistenza di un legame di causalità tra le due prime

condizioni (c) (Sansonetti/Hostet-tler,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a

ed., Basilea 2017, n. 7 ss. ad art. 175 LIFD).

Ora, per quanto concerne

l’elemento soggettivo dell’infrazione, il tentativo di sottrazione d’imposta è

punibile unicamente se intenzionale, ma il dolo eventuale è sufficiente. La

prova del comportamento intenzionale dev’essere considerata come data quando

viene stabilito, con una sicurezza sufficiente, che il contribuente era

cosciente che le informazioni che ha dato erano sbagliate o incomplete (Sansonetti/Hostettler, op. cit., n. 7, n.

10-11 ad art. 176 LIFD). Il tentativo di sottrazione fiscale inizia, in

generale, con l’inoltro della dichiarazione d’imposta che contiene delle

informazioni inesatte (sentenza TF 2C_528/2011 del 17.1.2012).

3.2.2

Dalla disamina del

Rapporto della DAPI del 12.2016, nonché del processo verbale della DAPI del

15.6.2015, trasmessi anche al qui ricorrente ed al quale rimandano le decisioni

dell’Ufficio delle procedure speciali, risulta che l’autorità fiscale ha

esaminato le condizioni oggettive e soggettive della sottrazione d’imposta (e

del tentativo per gli anni dal 2006 al 2009). In particolare, per quanto

concerne la condizione oggettiva del reato è stato precisato che “per i

periodi dal 2006 al 2009 il contribuente non ha indicato la totalità dei suoi

redditi nelle proprie dichiarazioni fiscali”. Quest’aspetto emerge anche

dalla sentenza del TF 2C_984/2019 del 3.3.2021.

Per quanto concerne l’elemento

soggettivo, nel Rapporto del 1.2.2016 si può leggere che la stessa è data in

considerazione:

­

dell’entità dei fattori di reddito

e di sostanza occultati;

­

della redazione di pezze

giustificative e rendiconti contenutisticamente inesatti;

­

della necessità di adottare

diversi stratagemmi a sostegno delle scelte adottate;

­

della continuità dei reati

commessi;

­

della gravità dei reati commessi e

degli importi non dichiarati;

­

del fatto che __________ era a

stretto contatto di __________;

­ del mandato rilasciato a __________

(pagine 26-27).

Per tali ragioni __________

avrebbe agito intenzionalmente.

3.2.3

Per contestare l’esistenza

dell’intenzionalità, il ricorrente sostiene che le dichiarazioni d’imposta

sarebbero state compilate ed inoltrate al fisco dal suo commercialista.

L’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ricorda ad ogni modo

che il contribuente ha “(…) firmato personalmente tutte le dichiarazioni

d’imposta” (osservazioni 30.8.2021, p. 3).

Ora, anche in questa sede

si ricorda che è il contribuente ad avere la responsabilità dell’esattezza e

completezza della sua dichiarazione d’imposta (sentenza TF 2C_129/2018 del

24.9.2018, consid. 5.1.; sentenza TF 2C_710/2016 del 25.8.2016 consid. 6.2. e

riferimenti ivi citati).

3.2.4

Ne discende che, anche la

censura circa la mancata valutazione delle condizioni oggettive e soggettive

del tentativo di sottrazione fiscale, non trova esito positivo.

4.

4.1.

Da ultimo, l’insorgente

chiede di “azzerare la multa”, subordinatamente di ridurla di 2/3, per

tener conto della sua intenzione di collaborare con il fisco, occupandosi

direttamente “della vendita degli immobili” per estinguere il suo debito

fiscale.

4.2

Giusta

l’art. 176 cpv. 2 LIFD in caso di tentativo di sottrazione la multa è pari a

due terzi della multa inflitta nel caso di sottrazione intenzionale e consumata

d’imposta. Secondo l’art. 175 cpv. 2 LIFD la multa equivale di regola

all’importo dell’imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta

a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell’imposta

sottratta. Di identico tenore gli art. 259 cpv. 2 LT e 258 cpv. 2 LT.

L’importo dell’imposta

sottratta costituisce il primo elemento per determinare la multa. La stessa

deve essere fissata secondo il grado di colpa dell’autore, tenendo contro anche

delle disposizioni della parte generale del codice penale, a meno che la LIFD

non contenga disposizioni in materia. Conformemente all’art. 106 cpv. 3 CP, la

multa dev’essere fissata tenendo conto della situazione dell’autore, affinché

la pena corrisponda all’errore commesso. Si applicano i principi che reggono la

determinazione della pena dell’art. 47 CP. In diritto penale fiscale, gli

elementi principali da prendere in considerazione sono l’importo dell’imposta

sottratta, la maniera di procedere, le motivazioni come anche le circostanze

personali ed economiche dell’autore. Le circostanze attenuanti previste

dall’art. 48 CP sono applicabili per analogia (sentenza TF 2C_12/2017 del

23.3.2018, consid. 7.2.).

4.3

Ora la multa è stata

fissata tenendo conto delle normative applicabili e della giurisprudenza del

Tribunale federale. Il contribuente, con quest’ultima richiesta, dimentica che

è stato oggetto di una procedura fiscale condotta dalla DAPI (che interviene

nei casi di gravi infrazioni fiscali, cfr. art.190 cpv. 1 LIFD) e che nei suoi

confronti sono state accertate dichiarazioni incomplete in relazione a

molteplici periodi fiscali, che comportano pertanto una colpa, nella

commisurazione della pena, non di minore importanza. La mancanza di sanzione

comporterebbe un trattamento di privilegiato per rapporto ad altri contribuenti

(cfr. anche sentenza TF 2C_12/2017 del 23.3.2018, consid. 7.3.2.).

Anche su quest’aspetto, la

censura non è quindi fondata.

5.

5.1.

Il ricorrente ha chiesto

di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio, ritenendone adempiuti i presupposti.

5.2

Giusta

l'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla

gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di

successo; ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un

legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Per giurisprudenza, sono da

ritenersi prive di probabilità di esito favorevole quelle conclusioni per le

quali le probabilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle di

insuccesso (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_849/2013 del 30 dicembre

2013.

consid. 4.1 con riferimenti). Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, nell’esame “prima facie” che

l’autorità competente è chiamata a svolgere per valutare l’esistenza di

sufficienti probabilità di successo, essa dispone di un potere di apprezzamento

sul quale il Tribunale federale interviene con riserbo (cfr. p. es. la sentenza

2C_236/2018 del 5.4.2018 consid. 2.2 con rinvii).

Secondo il diritto

cantonale, l’assistenza giudiziaria è concessa se la persona richiedente

comprova di essere indigente e se la procedura presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante (art. 2 e 3 cpv. 3 della Legge sull’assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011 [LAG; RL 178.300]).

5.3

5.3.1

Per quanto concerne il primo

presupposto cui è subordinata la concessione dell’assistenza giudiziaria,

l’istante ritiene che il stato di indigenza sia palese, in particolar modo a

causa del sequestro di tutti i suoi beni.

5.3.2

Una persona è indigente

quando non è in grado di assumere le spese del processo senza intaccare i mezzi

necessari al sostentamento suo personale e della famiglia. Alla parte istante

incombe l'onere di indicare e dimostrare in modo completo - per quanto

possibile - la propria situazione economica, in particolare l'entità delle

proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese. Determinante è

la situazione finanziaria nel momento dell'inoltro della domanda. Solo le spese

effettivamente pagate possono essere incluse nel calcolo del minimo vitale. La

parte dei mezzi finanziari che eccede ciò che è necessario per coprire i

bisogni personali deve essere comparata ai costi prevedibili del procedimento.

Il gratuito patrocinio non è concesso quando la quota mensile disponibile

permette di coprire le spese giudiziarie e di rappresentanza entro un anno al

massimo per le cause relativamente semplici, ed entro due anni per le altre

cause (sentenza del Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid.

3.2

e giurisprudenza citata).

5.3.3

Nei procedimenti relativi

alla concessione o al rifiuto del gratuito patrocinio, il principio

inquisitorio è attenuato dall’obbligo di collaborare del richiedente. Alla

parte istante incombe l'onere di indicare e dimostrare in modo completo - per

quanto possibile - la propria situazione economica, in particolare l'entità

delle proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese (sentenza

5A_1025/2021 menzionata, consid. 3.3 e giurisprudenza citata).

Il giudice deve invitare

la parte non assistita da un rappresentante professionale, la cui domanda di

gratuito patrocinio è lacunosa, a completare le informazioni fornite e i

documenti prodotti per poter verificare se le condizioni per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono validamente soddisfatte. Il richiedente

assistito da un avvocato o con conoscenze giuridiche ha quindi un obbligo

accresciuto di collaborazione, poiché è a conoscenza delle condizioni

necessarie per la concessione del gratuito patrocinio e degli obblighi di

motivazione che gli spettano per dimostrare che tali requisiti sono

soddisfatti. Il giudice non è pertanto obbligato a concedergli un termine

suppletorio per completare la sua domanda di gratuito patrocinio lacunosa o

imprecisa (sentenza 5A_1025/2021 menzionata, consid. 3.4 e giurisprudenza

citata).

5.4

5.4.1

Ora, per decidere in

relazione allo stato di indigenza, determinante è la situazione finanziaria nel

momento dell’inoltro della domanda (sentenza 5A_1025/2021 menzionata, consid.

3.2).

5.4.2

Dalla documentazione

presentata dal ricorrente non si evince la sua situazione personale al momento

dell’inoltro della domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.

Il “certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” non dà alcuna

indicazione in relazione alle entrate ed alle spese del ricorrente. Nello

spazio riservato alla compilazione da parte dell’autorità comunale, in casu

il Comune di __________, non è neppure stata crociata la casella relativa alla

conformità delle informazioni fornite dall’istante. Per il resto si rileva che

l’estratto dell’Ufficio di esecuzione di __________ risale al 18.12.2017, come

pure di medesima data è lo scritto della __________, con il quale viene negata

la richiesta di aumento del credito ipotecario. Nessuna informazione circa le

entrate ed i costi del contribuente vengono per il resto fornite.

Già solo per tale ragione

la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio andrebbe

respinta.

5.5

Indipendentemente dalla

questione della mancata comprova dell’indigenza del contribuente, occorre,

nella valutazione dell’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito

patrocinio altresì verificare se la posizione giuridica della parte istante

appare obiettivamente sostenibile rispettivamente non infondata sin dall’inizio

(DTF 138 III 217 consid. 2.2.4.). Ora per tutti i motivi passati in rassegna

nei precedenti considerandi, la causa appariva sin dall’inizio, votata

all’insuccesso.

6.

Il ricorso è

respinto.

L’istanza di

assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

La tassa di giustizia e le

spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente. Non vengono

assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza di assistenza

giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 3’100.–

sono a carico del

ricorrente.

Non vengono assegnate

ripetibili.

4. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La

cancelliera: