Lexipedia

Decisione

80.2021.129

Procedura: ricorso, motivazione della decisione impugnata, violazione del diritto di essere sentito, annullamento e rinvio

25 agosto 2021Italiano12 min

controlli annui del funzionamento delle apparecchiature, con la precisazione che,

Source ti.ch

__________

Incarti n.

80.2021.129

80.2021.130

Lugano

25 agosto 2021/dp

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’11 giugno 2021 contro la decisione del 20 maggio 2021 in materia di IC e

IFD 2019.

Fatti

Fatti

- i coniugi RI 1 sono

comproprietari del mapp. __________ (www.siftipub.ti.ch,

sito consultato il 23.8.2021), loro abitazione primaria;

- con dichiarazione fiscale

IC/IFD 2019, sottoscritta il 30.8.2020 i contribuenti dichiaravano un reddito

imponibile di fr. 164'491.- ed una sostanza imponibile pari a fr. 0.-;

- per quanto concerne le

deduzioni dal reddito imponibile, i contribuenti facevano valere, in particolar

modo, un importo pari a fr. 9'909.- per spese di gestione, amministrazione e

manutenzione immobili, allegando i giustificativi dei costi, e uno di fr. 279.-

per “spese di amministrazione titoli”;

- con decisione del 9.12.2020

l’RS 1 (di seguito UT) notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2019,

commisurando il reddito imponibile in fr. 165'700.- per l’IC e in fr. 168'300.-

per l’IFD;

- rispetto

ai dati dichiarati, l’UT riconosceva, tra l’altro, un importo pari a fr.

8'942.- per spese di gestione e manutenzione immobili, e un importo di fr. 9.-

quali “spese di amministrazione dei titoli”, con la seguente motivazione:

“5.5. Spese per acqua, fognatura, illuminazione,

manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, sgombero neve, ecc. non

deducibili per l’abitazione primaria e secondaria del contribuente per la quale

è imposto il valore locativo, già considerato al netto delle spese, spese di

gestione 2019 non ammesse:

-

fr. 25.- + fr. 347.- ditta __________, abbonamento + riparazione piscina; le

spese di manutenzione/riparazione per la piscina in quanto la stessa non è

calcolata nel valore di reddito (sub A, Fabbricato, casa a schiera, valore di

reddito fr. 14'906.-, + sub. N + P, mappale no. __________, valore di reddito

calcolato su autorimessa).

fr.

94.- ditta __________, abbonamento annuo,

fr.

323.- ditta __________, abbonamento annuo bruciatore,

fr.

114.- __________, abbonamento annuo canna fumaria”.

“13.1. Importi deducibili solo se effettivi e

documentati.

A

titolo di spese d’amministrazione di titoli possono essere dedotte soltanto le

spese concernenti l’usuale amministrazione da parte di terzi. Sono considerate

tali le spese di custodia e di gerenza ordinaria di titoli in depositi aperti

(spese di deposito) e le spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese

le spese necessarie per conseguire il reddito dai titoli, come spese d’incasso,

d’affidavit ecc. Non è ammesso il computo di un compenso per l’incomodo avuto

dal contribuente o la deduzione di spese che non concernono l’amministrazione

propriamente detta dei titoli come, ad esempio commissioni e spese d’acquisto o

vendita di titoli, spese per consulti in materia di investimenti, per

consulenza fiscale, per la compilazione di dichiarazioni d’imposta e simili”;

- con reclamo 8/11.1.2021 i

coniugi RI 1 contestavano il mancato riconoscimento di tutte le spese fatte

valere per la manutenzione dell’immobile e per l’amministrazione dei titoli;

- in relazione alle spese di

gestione e manutenzione degli immobili, i reclamanti lamentavano in primo luogo

delle sviste in cui sarebbe incorsa la funzionaria del fisco, nella lettura dei

vari costi fatti valere: per quanto concerneva la spesa relativa al

“Trattamento acqua e piscina” della __________ (con la quale è stato concluso

un abbonamento per fr. 347.- annui), la stessa non si riferiva a lavori

effettuati ad una piscina – non disponendo del resto la proprietà immobiliare

di alcun simile manufatto – bensì a lavori di manutenzione e riparazione

inerenti il purificatore ed un pulitore delle acque destinati a rendere l’acqua

maggiormente fruibile a livello domestico;

- nel contratto di

manutenzione stipulato con la __________, sarebbero stati previsti due

controlli annui del funzionamento delle apparecchiature, con la precisazione che,

in caso di effettivo intervento da parte della società (come nel caso della

fattura del 4.3.2019), il costo della manodopera e la trasferta non sarebbe

stato fatturato ai clienti che dispongono di un contratto d’abbonamento;

- gli insorgenti spiegavano

che, nel caso concreto, oltre alla fatturazione del corrispettivo annuo

dell’abbonamento, pari a fr. 347__________ avrebbe altresì inviato loro una

fattura (del 4.3.2019) di fr. 212.43 di “(…) cui ha chiesto il versamento

limitato a CHF 25.30”, ossia quanto non coperto dal contratto di servizio,

e meglio i pezzi di ricambio;

- secondo i contribuenti,

l’autorità fiscale non poteva escludere la deduzione sia dell’abbonamento sia della

fatturazione delle prestazioni di manutenzione e ripristino del 4.3.2019;

- analogo discorso valeva

per la fattura del 6.11.2019 relativa ai lavori eseguiti dalla__________ di

complessivi fr. 264.30;

- a parere dei reclamanti,

se non si fosse considerato il costo dell’abbonamento di fr. 347.– annui,

allora occorreva porre in deduzione gli importi relativi agli interventi

effettuati, per un importo complessivo superiore all’abbonamento;

- identica doglianza concerneva

le spese della __________, con la quale era stato sottoscritto un abbonamento per

l’importo annuo di fr. 323.–: il 16.9.2019 erano stati fatturati dei lavori di

manutenzione e di riparazione con la richiesta di un importo riferito solo ai

pezzi sostituiti (3 pezzi per fr. 93.70), mentre la manodopera non era stata

esposta siccome compresa nell’importo corrisposto annualmente;

- vista la tipologia di

abbonamento, l’autorità fiscale avrebbe dovuto riconoscere anche tale costo

quale spesa di manutenzione;

- escluso dalla deduzione

pure il costo relativo alla ditta __________ __________ (spazzacamino): mentre

l’Ufficio di tassazione non aveva riconosciuto tale spesa, qualificata di

“abbonamento annuo canna fumaria”, secondo i reclamanti si sarebbe dovuto considerare

che la canna fumaria deve essere sempre mantenuta e riparata (revisione chimica

della canna fumaria, pulizia, smaltimento dei liquidi) per permetterne il

corretto funzionamento e rispettare i parametri vigenti in ambito di

immissioni, motivi per i quali la spesa pari a fr. 114.- doveva essere

riconosciuta;

- inoltre, ricostruendo il

calcolo delle spese di manutenzione riconosciute dall’UT, i contribuenti si erano

avveduti che, rispetto all’importo totale richiesto in deduzione, vi era una

differenza di fr. 64.-, che non era stata oggetto di motivazione nella

decisione impugnata, violando così il diritto di essere sentiti degli

insorgenti;

Considerandi

- tale violazione sussisteva

parimenti per quanto concerneva le spese di amministrazione dei titoli: i

contribuenti ritenevano infatti che l’UT avesse negato loro la deduzione, senza

spiegare puntualmente per quali ragioni gli importi esposti non potevano essere

riconosciuti e postulavano pertanto il riconoscimento dell’intera somma di fr.

452.47

(fr. 84.– relativi alle spese pacchetto clienti __________; fr. 118.47

spese di cassetta di sicurezza; fr. 250.– spese di rinnovo [adeguamento]

ipoteca);

- con decisione del

20.5.2021, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, commisurando il reddito

imponibile in fr. 165'200.– per l’IC e in fr. 167'800.– per l’IFD;

- rispetto alla precedente

decisione, le spese di gestione e di manutenzione immobili venivano

riconosciute nella misura di fr. 9'124.- (a fronte dei fr. 9'909.- dichiarati e

dei fr. 8'942.- riconosciuti in prima istanza) con la seguente motivazione:

“(…). Sono considerate spese

di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell?immobile, ne

preservano lo stato, ne conservano l?uso e ne mantengono la redditività, non

invece quelle che ne costituiscono una miglioria (art. 33 lett. d LT).

In base alla documentazione in

nostro possesso, vengono concesse in aggiunta le seguenti spese: sostituzione

elemento filit.somic; O ring; guarnizione filtro.

Se l?immobile è destinato all?abitazione

primaria o secondaria del contribuente, quindi imposto in base al valore

locativo, le spese di gestione non sono deducibili poiché costituiscono spese

per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia.

Rientrano in tale casistica:

manutenzione canna fumaria; rinnovo abbonamento annuale; abbonamento

trattamento acqua.

Circolare 7/2020 Abroga la

circolare 7/2019 del novembre 2018 Deduzione sui proventi della sostanza

immobiliare privata, aprile 2020”.

- per quanto concerne le

spese di amministrazione dei titoli, le stesse venivano riconosciute in fr.

279.-, con l’indicazione

“Pt. 13.1. deduzione ammessa”;

- con tempestivo ricorso alla

Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 impugnano la decisione su reclamo

IC/IFD 2019: dopo aver riepilogato i motivi per i quali contestano il mancato

riconoscimento delle spese di gestione e di manutezione immobili nonché delle

spese relative all’amministrazione dei titoli, censurano, la violazione del

loro diritto di essere sentiti;

- i ricorrenti rimproverano

preliminarmente all’UT il fatto che la decisione non è motivata e già solo per

tale ragione il ricorso dovrebbe essere accolto e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché provveda ad emanare una decisione motivata in

maniera soddisfacente;

- la decisione avversata, oltre

ad essere inaccettabile per come si presenta nella forma (errori di ortografia

e sintassi), non entrerebbe nel merito delle puntuali argomentazioni sollevate

in sede di reclamo: in particolare, l’autorità fiscale non avrebbe esaminato né

“l’aspetto della copertura di spese e non solo di fornitura di un servizio

con i due abbonamenti in discussione” né la differenza tra le spese

riconosciute e quelle richieste in deduzione pari a fr. 64.-, inoltre non sarebbe

comprensibile “la ragione per cui i pezzi sostituiti __________ siano

ammessi ma non il resto delle spese per procedere a tale sostituzione e la relativa

trasferta” e neppure sarebbe stato indicato il motivo per il quale, dopo

aver ammesso la deduzione di cui al punto 13.1. (spese di amministrazione dei

titoli), è stato ammesso unicamente l’importo di fr. 279.- a fronte di quello

comprovato, per una somma di fr. 452.-;

- con osservazioni

18/19.8.2021, l’UT di Lugano propone di accogliere il ricorso per quanto

concerne le spese di amministrazione dei titoli che, a seguito di un disguido,

sono state riconosciute limitatamente all’importo di fr. 279.- anziché i

postulati fr. 453.-;

- per quanto concerne le

spese di manutenzione, l’autorità fiscale ritiene “che quelle concesse nella

misura di Fr. 9'124.- coprano tutte le spese di manutenzione deducibili

previste nella Circolare 7/2020 Deduzione sui proventi della sostanza

immobiliare privata”.

Diritto

- i ricorrenti contestano le

decisioni dell’UT sia dal punto di vista formale, rimproverando all’autorità di

non essere entrata nel merito delle censure sollevate, sia dal punto di vista

materiale, contestando il mancato riconoscimento della totalità delle deduzioni

postulate;

- adita dal contribuente con

reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.

208.

cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati

dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422);

- per giurisprudenza

costante, il diritto a una motivazione ha na-tura formale: la sua violazione

comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada

vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.

138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi

riferimenti);

- l’art. 29 Cost. impone

alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni

delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti

da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente

quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a

decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle

condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.

2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1);

- per far ciò l’autorità

giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le

eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli

principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia

1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101

Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III

a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte

Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249);

- la motivazione deve dunque

consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica,

dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in

tal modo, in-fatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso

e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;

inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t);

- nel caso che qui ci

occupa, né nella motivazione della decisione su reclamo, né in sede di

osservazioni al reclamo (con le quali sarebbe invero ancora stato possibile

sanare la violazione del diritto di essere sentiti dei contribuenti, cfr. p.

es. le sentenze CDT n. 80.2016.197/198 del 3.12.2018, consid. 1.4. e CDT n. 80.2011.70

del 16.8.2012, consid. 2.1.) l’autorità fiscale, in relazione alle spese di

gestione e manutenzione degli immobili, ha spiegato ai ricorrenti le basi del

ragionamento giuridico operato per negare una parte delle spese richieste in

deduzione;

- in particolare, l’UT non

si è chinato sulla questione esposta dai ricorrenti circa il riconoscimento o

della spesa degli abbonamenti annuali sottoscritti con le ____________________

o degli interventi effettuati nel 2019 presso la loro proprietà, come nessun

cenno è stato fatto in relazione alla discrepanza dell’importo di fr. 64.-,

differenza che risulta tra le spese riconosciute e quelle richieste in

deduzione;

- nel caso concreto, non

essendo l’autorità fiscale entrata nel merito delle censure esposte in sede di

reclamo dai coniugi RI 1, questa Camera non è in grado di sottoporre a verifica

la legittimità della decisione impugnata;

- la decisione su reclamo

IC/IFD 2019 deve pertanto essere annullata e gli atti trasmessi all’autorità

fiscale affinché adotti una nuova decisione motivata.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2019 del 20.5.2021 è annullata e

gli atti sono rinviati all’UT, affinché adotti una nuova decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giu Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: