80.2021.129
Procedura: ricorso, motivazione della decisione impugnata, violazione del diritto di essere sentito, annullamento e rinvio
25 agosto 2021Italiano12 min
controlli annui del funzionamento delle apparecchiature, con la precisazione che,
Source ti.ch
__________
Incarti n.
80.2021.129
80.2021.130
Lugano
25 agosto 2021/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’11 giugno 2021 contro la decisione del 20 maggio 2021 in materia di IC e
IFD 2019.
Fatti
Fatti
- i coniugi RI 1 sono
comproprietari del mapp. __________ (www.siftipub.ti.ch,
sito consultato il 23.8.2021), loro abitazione primaria;
- con dichiarazione fiscale
IC/IFD 2019, sottoscritta il 30.8.2020 i contribuenti dichiaravano un reddito
imponibile di fr. 164'491.- ed una sostanza imponibile pari a fr. 0.-;
- per quanto concerne le
deduzioni dal reddito imponibile, i contribuenti facevano valere, in particolar
modo, un importo pari a fr. 9'909.- per spese di gestione, amministrazione e
manutenzione immobili, allegando i giustificativi dei costi, e uno di fr. 279.-
per “spese di amministrazione titoli”;
- con decisione del 9.12.2020
l’RS 1 (di seguito UT) notificava ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2019,
commisurando il reddito imponibile in fr. 165'700.- per l’IC e in fr. 168'300.-
per l’IFD;
- rispetto
ai dati dichiarati, l’UT riconosceva, tra l’altro, un importo pari a fr.
8'942.- per spese di gestione e manutenzione immobili, e un importo di fr. 9.-
quali “spese di amministrazione dei titoli”, con la seguente motivazione:
“5.5. Spese per acqua, fognatura, illuminazione,
manutenzione giardino, riscaldamento, portineria, sgombero neve, ecc. non
deducibili per l’abitazione primaria e secondaria del contribuente per la quale
è imposto il valore locativo, già considerato al netto delle spese, spese di
gestione 2019 non ammesse:
-
fr. 25.- + fr. 347.- ditta __________, abbonamento + riparazione piscina; le
spese di manutenzione/riparazione per la piscina in quanto la stessa non è
calcolata nel valore di reddito (sub A, Fabbricato, casa a schiera, valore di
reddito fr. 14'906.-, + sub. N + P, mappale no. __________, valore di reddito
calcolato su autorimessa).
fr.
94.- ditta __________, abbonamento annuo,
fr.
323.- ditta __________, abbonamento annuo bruciatore,
fr.
114.- __________, abbonamento annuo canna fumaria”.
“13.1. Importi deducibili solo se effettivi e
documentati.
A
titolo di spese d’amministrazione di titoli possono essere dedotte soltanto le
spese concernenti l’usuale amministrazione da parte di terzi. Sono considerate
tali le spese di custodia e di gerenza ordinaria di titoli in depositi aperti
(spese di deposito) e le spese di locazione di cassette di sicurezza, comprese
le spese necessarie per conseguire il reddito dai titoli, come spese d’incasso,
d’affidavit ecc. Non è ammesso il computo di un compenso per l’incomodo avuto
dal contribuente o la deduzione di spese che non concernono l’amministrazione
propriamente detta dei titoli come, ad esempio commissioni e spese d’acquisto o
vendita di titoli, spese per consulti in materia di investimenti, per
consulenza fiscale, per la compilazione di dichiarazioni d’imposta e simili”;
- con reclamo 8/11.1.2021 i
coniugi RI 1 contestavano il mancato riconoscimento di tutte le spese fatte
valere per la manutenzione dell’immobile e per l’amministrazione dei titoli;
- in relazione alle spese di
gestione e manutenzione degli immobili, i reclamanti lamentavano in primo luogo
delle sviste in cui sarebbe incorsa la funzionaria del fisco, nella lettura dei
vari costi fatti valere: per quanto concerneva la spesa relativa al
“Trattamento acqua e piscina” della __________ (con la quale è stato concluso
un abbonamento per fr. 347.- annui), la stessa non si riferiva a lavori
effettuati ad una piscina – non disponendo del resto la proprietà immobiliare
di alcun simile manufatto – bensì a lavori di manutenzione e riparazione
inerenti il purificatore ed un pulitore delle acque destinati a rendere l’acqua
maggiormente fruibile a livello domestico;
- nel contratto di
manutenzione stipulato con la __________, sarebbero stati previsti due
controlli annui del funzionamento delle apparecchiature, con la precisazione che,
in caso di effettivo intervento da parte della società (come nel caso della
fattura del 4.3.2019), il costo della manodopera e la trasferta non sarebbe
stato fatturato ai clienti che dispongono di un contratto d’abbonamento;
- gli insorgenti spiegavano
che, nel caso concreto, oltre alla fatturazione del corrispettivo annuo
dell’abbonamento, pari a fr. 347__________ avrebbe altresì inviato loro una
fattura (del 4.3.2019) di fr. 212.43 di “(…) cui ha chiesto il versamento
limitato a CHF 25.30”, ossia quanto non coperto dal contratto di servizio,
e meglio i pezzi di ricambio;
- secondo i contribuenti,
l’autorità fiscale non poteva escludere la deduzione sia dell’abbonamento sia della
fatturazione delle prestazioni di manutenzione e ripristino del 4.3.2019;
- analogo discorso valeva
per la fattura del 6.11.2019 relativa ai lavori eseguiti dalla__________ di
complessivi fr. 264.30;
- a parere dei reclamanti,
se non si fosse considerato il costo dell’abbonamento di fr. 347.– annui,
allora occorreva porre in deduzione gli importi relativi agli interventi
effettuati, per un importo complessivo superiore all’abbonamento;
- identica doglianza concerneva
le spese della __________, con la quale era stato sottoscritto un abbonamento per
l’importo annuo di fr. 323.–: il 16.9.2019 erano stati fatturati dei lavori di
manutenzione e di riparazione con la richiesta di un importo riferito solo ai
pezzi sostituiti (3 pezzi per fr. 93.70), mentre la manodopera non era stata
esposta siccome compresa nell’importo corrisposto annualmente;
- vista la tipologia di
abbonamento, l’autorità fiscale avrebbe dovuto riconoscere anche tale costo
quale spesa di manutenzione;
- escluso dalla deduzione
pure il costo relativo alla ditta __________ __________ (spazzacamino): mentre
l’Ufficio di tassazione non aveva riconosciuto tale spesa, qualificata di
“abbonamento annuo canna fumaria”, secondo i reclamanti si sarebbe dovuto considerare
che la canna fumaria deve essere sempre mantenuta e riparata (revisione chimica
della canna fumaria, pulizia, smaltimento dei liquidi) per permetterne il
corretto funzionamento e rispettare i parametri vigenti in ambito di
immissioni, motivi per i quali la spesa pari a fr. 114.- doveva essere
riconosciuta;
- inoltre, ricostruendo il
calcolo delle spese di manutenzione riconosciute dall’UT, i contribuenti si erano
avveduti che, rispetto all’importo totale richiesto in deduzione, vi era una
differenza di fr. 64.-, che non era stata oggetto di motivazione nella
decisione impugnata, violando così il diritto di essere sentiti degli
insorgenti;
Considerandi
- tale violazione sussisteva
parimenti per quanto concerneva le spese di amministrazione dei titoli: i
contribuenti ritenevano infatti che l’UT avesse negato loro la deduzione, senza
spiegare puntualmente per quali ragioni gli importi esposti non potevano essere
riconosciuti e postulavano pertanto il riconoscimento dell’intera somma di fr.
452.47
(fr. 84.– relativi alle spese pacchetto clienti __________; fr. 118.47
spese di cassetta di sicurezza; fr. 250.– spese di rinnovo [adeguamento]
ipoteca);
- con decisione del
20.5.2021, l’UT accoglieva parzialmente il reclamo, commisurando il reddito
imponibile in fr. 165'200.– per l’IC e in fr. 167'800.– per l’IFD;
- rispetto alla precedente
decisione, le spese di gestione e di manutenzione immobili venivano
riconosciute nella misura di fr. 9'124.- (a fronte dei fr. 9'909.- dichiarati e
dei fr. 8'942.- riconosciuti in prima istanza) con la seguente motivazione:
“(…). Sono considerate spese
di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell?immobile, ne
preservano lo stato, ne conservano l?uso e ne mantengono la redditività, non
invece quelle che ne costituiscono una miglioria (art. 33 lett. d LT).
In base alla documentazione in
nostro possesso, vengono concesse in aggiunta le seguenti spese: sostituzione
elemento filit.somic; O ring; guarnizione filtro.
Se l?immobile è destinato all?abitazione
primaria o secondaria del contribuente, quindi imposto in base al valore
locativo, le spese di gestione non sono deducibili poiché costituiscono spese
per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia.
Rientrano in tale casistica:
manutenzione canna fumaria; rinnovo abbonamento annuale; abbonamento
trattamento acqua.
Circolare 7/2020 Abroga la
circolare 7/2019 del novembre 2018 Deduzione sui proventi della sostanza
immobiliare privata, aprile 2020”.
- per quanto concerne le
spese di amministrazione dei titoli, le stesse venivano riconosciute in fr.
279.-, con l’indicazione
“Pt. 13.1. deduzione ammessa”;
- con tempestivo ricorso alla
Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 impugnano la decisione su reclamo
IC/IFD 2019: dopo aver riepilogato i motivi per i quali contestano il mancato
riconoscimento delle spese di gestione e di manutezione immobili nonché delle
spese relative all’amministrazione dei titoli, censurano, la violazione del
loro diritto di essere sentiti;
- i ricorrenti rimproverano
preliminarmente all’UT il fatto che la decisione non è motivata e già solo per
tale ragione il ricorso dovrebbe essere accolto e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché provveda ad emanare una decisione motivata in
maniera soddisfacente;
- la decisione avversata, oltre
ad essere inaccettabile per come si presenta nella forma (errori di ortografia
e sintassi), non entrerebbe nel merito delle puntuali argomentazioni sollevate
in sede di reclamo: in particolare, l’autorità fiscale non avrebbe esaminato né
“l’aspetto della copertura di spese e non solo di fornitura di un servizio
con i due abbonamenti in discussione” né la differenza tra le spese
riconosciute e quelle richieste in deduzione pari a fr. 64.-, inoltre non sarebbe
comprensibile “la ragione per cui i pezzi sostituiti __________ siano
ammessi ma non il resto delle spese per procedere a tale sostituzione e la relativa
trasferta” e neppure sarebbe stato indicato il motivo per il quale, dopo
aver ammesso la deduzione di cui al punto 13.1. (spese di amministrazione dei
titoli), è stato ammesso unicamente l’importo di fr. 279.- a fronte di quello
comprovato, per una somma di fr. 452.-;
- con osservazioni
18/19.8.2021, l’UT di Lugano propone di accogliere il ricorso per quanto
concerne le spese di amministrazione dei titoli che, a seguito di un disguido,
sono state riconosciute limitatamente all’importo di fr. 279.- anziché i
postulati fr. 453.-;
- per quanto concerne le
spese di manutenzione, l’autorità fiscale ritiene “che quelle concesse nella
misura di Fr. 9'124.- coprano tutte le spese di manutenzione deducibili
previste nella Circolare 7/2020 Deduzione sui proventi della sostanza
immobiliare privata”.
Diritto
- i ricorrenti contestano le
decisioni dell’UT sia dal punto di vista formale, rimproverando all’autorità di
non essere entrata nel merito delle censure sollevate, sia dal punto di vista
materiale, contestando il mancato riconoscimento della totalità delle deduzioni
postulate;
- adita dal contribuente con
reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art.
208.
cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati
dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann, Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422);
- per giurisprudenza
costante, il diritto a una motivazione ha na-tura formale: la sua violazione
comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada
vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p.
138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi
riferimenti);
- l’art. 29 Cost. impone
alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni
delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti
da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente
quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a
decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle
condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.
2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1);
- per far ciò l’autorità
giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le
eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli
principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia
1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101
Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III
a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte
Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249);
- la motivazione deve dunque
consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica,
dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in
tal modo, in-fatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso
e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249;
inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t);
- nel caso che qui ci
occupa, né nella motivazione della decisione su reclamo, né in sede di
osservazioni al reclamo (con le quali sarebbe invero ancora stato possibile
sanare la violazione del diritto di essere sentiti dei contribuenti, cfr. p.
es. le sentenze CDT n. 80.2016.197/198 del 3.12.2018, consid. 1.4. e CDT n. 80.2011.70
del 16.8.2012, consid. 2.1.) l’autorità fiscale, in relazione alle spese di
gestione e manutenzione degli immobili, ha spiegato ai ricorrenti le basi del
ragionamento giuridico operato per negare una parte delle spese richieste in
deduzione;
- in particolare, l’UT non
si è chinato sulla questione esposta dai ricorrenti circa il riconoscimento o
della spesa degli abbonamenti annuali sottoscritti con le ____________________
o degli interventi effettuati nel 2019 presso la loro proprietà, come nessun
cenno è stato fatto in relazione alla discrepanza dell’importo di fr. 64.-,
differenza che risulta tra le spese riconosciute e quelle richieste in
deduzione;
- nel caso concreto, non
essendo l’autorità fiscale entrata nel merito delle censure esposte in sede di
reclamo dai coniugi RI 1, questa Camera non è in grado di sottoporre a verifica
la legittimità della decisione impugnata;
- la decisione su reclamo
IC/IFD 2019 deve pertanto essere annullata e gli atti trasmessi all’autorità
fiscale affinché adotti una nuova decisione motivata.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo IC/IFD 2019 del 20.5.2021 è annullata e
gli atti sono rinviati all’UT, affinché adotti una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giu Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: