80.2021.131
Deduzioni: spese professionali, altre spese, indennizzo forfetario delle “piccole spese” da parte del datore di lavoro, prova di spese effettive che eccedono l’indennizzo
24 novembre 2021Italiano22 min
proposito, segnalava inoltre che “l’amministrazione fiscale del Canton __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.131
80.2021.132
Lugano
24 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI
1RI 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 giugno 2021 contro la decisione del 12 maggio 2021 in materia di IC-IFD
2018.
Fatti
Fatti
A. RI 1, nella sua
dichiarazione di imposta per il periodo fiscale 2018 inoltrata il 5 gennaio
2020, dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 121'599.- per l’IC
rispettivamente di fr. 131'300.- per l’IFD ed una sostanza imponibile, ai soli
fini IC, pari a fr. 94'758.-.
B. Con decisione di
tassazione IC/IFD del 12 febbraio 2020, il reddito imponibile veniva stabilito
in fr. 131'300.- per l’IC ed in fr. 135'600.- per l’IFD. La sostanza, ai soli
fini IC, veniva commisurata in fr. 94'000.-. Rispetto ai dati dichiarati, RS 1
(di seguito UT) non riconosceva la deduzione delle spese per il veicolo privato
del contribuente, del forfait inerente i costi professionali e delle spese di
formazione e perfezionamento del contribuente, in particolare, con la
motivazione seguente:
“2.2
Deduzione spese veicolo privato non ammessa; concesso il costo annuale
dell’abbonamento del mezzo pubblico di trasporto
5.1
Deduzione non ammessa come da sentenza del Tribunale federale. In caso di
versamento da parte del datore di lavoro di un’indennità forfetaria atta a
coprire le spese sopportate dal proprio dipendente, si presuppone che tale
indennità copra effettivamente tutte le spese sopportate quale dipendente
15.3
Deduzione non ammessa difettando i requisiti di legge, tenuto conto della
partecipazione del datore di lavoro”.
C. Con scritto datato 29
febbraio 2020, il contribuente presentava reclamo contro le decisioni di
tassazione IC/IFD 2018. Il reclamante chiedeva all’UT di riconoscere, “così
come esposte”, le spese per il veicolo privato ed in via subordinata “il
costo di un abbonamento generale in prima classe”; di ammettere il “forfait
spese professionali (…) in misura di CHF 4'000 (IFD), rispettivamente CHF 2'500
(IC)”; di riconoscere le “spese di formazione (…) in misura di CHF 2'000
(IFD e IC)”.
In particolare, in riferimento
alla deduzione delle spese professionali, il reclamante allegava al suo
memoriale “il regolamento sulle spese e l’aggiunta al regolamento sulle
spese, datati 26 novembre 2007, e approvati dall’ufficio di tassazione
competente”, disciplinanti il sistema di rimborso delle spese sostenute dal
dipendente nell’interesse del datore di lavoro (che “è tenuto a rimborsare
giusta l’art. 327a CO”). RI 1 sosteneva che “è quindi esclusa ogni
partecipazione del datore di lavoro a spese che non sono nel suo interesse,
ossia spese professionali ai sensi dell’art. 26 LIFD e 25 LT”. A tal
proposito, segnalava inoltre che “l’amministrazione fiscale del Canton __________
– ossia la stessa che ha approvato il regolamento sulle spese e che è quindi
meglio in grado di interpretarlo – ha sempre riconosciuto a tutti i
collaboratori dello Studio (…) l’applicazione del forfait di spese
professionali”.
D. Con decisione di
tassazione dopo reclamo del 12 maggio 2021, l’autorità fiscale accoglieva
parzialmente il reclamo, riducendo il reddito imponibile a fr. 129'500.- per
l’IC e a fr. 134'800.- per l’IFD. La sostanza imponibile complessiva restava
invece invariata a fr. 94'000.-. A motivazione della decisione l’autorità
fiscale indicava quanto segue:
“Conformemente alle vigenti disposizioni, in caso di
versamento da parte del datore di lavoro di un’indennità forfettaria atta a
coprire le spese sopportate dal dipendente, si presuppone che tale indennità
copra tutte le spese sopportate dal dipendente, e di conseguenza non può più
essere concessa la deduzione forfettaria. In considerazione di quanto sopra e
che non vengono comprovate spese superiori all’indennità ricevuta la deduzione
forfettaria non è ammessa. Per quanto riguarda il tragitto domicilio/luogo di
lavoro per il periodo gennaio/luglio la deduzione ammessa appare oltremodo
generosa anche considerando il costo dell’abbonamento generale mensile di prima
classe. Viene ammessa la deduzione per spese di trasporto del domicilio al
luogo di lavoro per il periodo agosto/dicembre come chiesto nel modulo 4. Le
spese di formazione vengono ammesse in fr. 800, le spese di affitto rientrano
nel novero dei costi di mantenimento previste dall’art. 33 LT fiscalmente non
deducibili”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le decisioni di
tassazione IC/IFD per il periodo fiscale 2018. Nel merito, il ricorrente
contesta l’applicazione, da parte dell’autorità fiscale, della prassi dell’Alta
Corte e della Camera di diritto tributario, che non ammette la deduzione
forfetaria delle “altre spese professionali”, quando il contribuente beneficia
di un rimborso spese forfetario delle spese di rappresentanza da parte del suo
datore di lavoro. A tale riguardo, il contribuente sottolinea dapprima che il
rimborso spese effettuato dal proprio datore di lavoro si riferisce unicamente
all’indennità di cui all’art. 327a CO, ovvero a spese sostenute “durante
l’orario di lavoro e nell’interesse del datore di lavoro” e “non, invece
a spese professionali proprie del dipendente ai sensi dell’art. 26 LIFD e 25 LT”.
Il ricorrente lamenta poi una disparità di trattamento, ritenuto che, ad
esempio, la prassi adottata dal Canton Ticino non viene applicata dalle
autorità fiscali del Canton Zurigo. Sempre in relazione all’asserita disparità
di trattamento, egli ritiene che “anche al ricorrente, che ha beneficiato di
una modalità di indennizzo secondo il modello forfettario, deve essere data la
possibilità di dedurre un forfait per le “altre spese professionali”, allo
stesso modo dei contribuenti che ottengono la rifusione effettiva delle spese
sopportate”.
Inoltre, l’insorgente
evidenzia come la giurisprudenza in questione sia stata criticata dalla
dottrina, che, in particolare, ha ritenuto la sentenza del TF n. 2C_326/2008
del 23 settembre 2008 un “Fehlurteil”.
Infine, in merito
alla definizione del “Valore litigioso/tassa di giustizia”, il contribuente
tiene a precisare come il valore litigioso sia “piuttosto contenuto (la
differenza dell’onere di imposta sui tre livelli federali con e senza la
deduzione ammessa ammonta a CHF 1'007.05”.
F. Con osservazioni
datate 25 giugno 2021, l’UT si riconferma nella propria tesi, ritenendo la
presente fattispecie equiparabile a quella oggetto della sentenza del Tribunale
federale n. 2C_73/2019.
G. La Camera di diritto
tributario si è rivolta al ricorrente, con scritto del 13 ottobre 2021,
attribuendogli un termine per produrre la documentazione seguente:
·
ogni ulteriore documento del datore di lavoro, in merito alle
indennità forfetarie erogate ai dipendenti;
·
un elenco delle altre spese professionali, sostenute dal
contribuente, con i relativi giustificativi.
H. Il 27/29 ottobre
2021, RI 1 ha prodotto un’attestazione del suo datore di lavoro dal seguente
tenore: “confermiamo che l’indennità forfettaria corrisposta giusta il
regolamento aggiuntivo al regolamento delle spese di __________ SA per tutti i
collaboratori (…) riguarda esclusivamente (…) le spese sostenute nell’interesse
del datore di lavoro, __________, necessarie all’attività lavorativa e dettate
da necessità professionale”. Il contribuente, in merito alla richiesta di
voler produrre “ogni ulteriore documento del datore di lavoro, in merito
alle indennità forfetarie erogate ai dipendenti”, non ha inoltrato alcun
documento ritenendo la “richiesta estremamente ampia”. Secondo il ricorrente
vi sarebbero infatti “un numero elevato di documenti che potrebbero –
astrattamente – rientrare nella descrizione”.
Nel proprio
scritto, RI 1 ha anche affermato di non essere in possesso di “ulteriori
documenti che regolano l’indennità forfetaria” ed infine – in merito alla
seconda richiesta della Camera – ha riferito di non aver sostenuto delle spese
professionali in misura superiore alla deduzione forfetaria, motivo per il
quale non sarebbe in possesso di alcun giustificativo e non avrebbe registrato
tali costi.
Diritto
1. 1.1.
Oggetto del contendere è
la deduzione di “altre spese professionali” fatta valere dal ricorrente nella
sua dichiarazione di imposta relativa all’anno 2018.
1.2.
Secondo gli articoli 25
cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD – in vigore nel periodo fiscale 2018 – le spese
professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo l’art.
32 cpv. 1 lett. n LT.
1.3.
Le stesse sono precisate
dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello
valido per il periodo fiscale 2018 qui in esame è del 7 dicembre 2017, di
seguito decreto esecutivo del 7 dicembre 2017), segnatamente dagli artt. 2 e
ss., che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia
economia domestica, le spese di alloggio, le spese per lavori a turno o
notturno, le altre spese professionali e le spese per l’attività accessoria.
Secondo l’art. 7 del
decreto esecutivo del 7 dicembre 2017, sono considerate altre spese
professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono
sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro
(compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una
camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura
particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. La
relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'500.- l’anno
oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificate
la totalità delle spese e la loro necessità professionale.
Per l’imposta federale
diretta, secondo l’art. 7 dell’Ordinanza sulle spese professionali, sono
considerate altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la
deduzione forfetaria di cui all’art. 3 della stessa ordinanza, le spese
richieste dall’esercizio dell’attività professionale pe attrezzi e strumenti di
lavoro (compresi hard e software EED), riviste e libri specializzati, l’uso di
una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l’usura
particolare delle scarpe e degli abiti, lavori pesanti, ecc. Sono salve la
giustificazione di spese più elevate (art. 4) nonché la deduzione di spese di
perfezionamento o di riqualificazione professionale (art. 8).
1.4.
Tuttavia, ai sensi
dell’art. 2 cpv. 2 del decreto esecutivo del 7 dicembre 2017 rispettivamente
dell’art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle spese professionali, non è ammessa la
deduzione delle spese prese a carico del datore di lavoro o da terzi, delle
spese private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di
quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia.
Considerandi
2.
2.1.
L’Alta Corte ha rilevato
che, per principio, in presenza di un rimborso spese e di una richiesta di
riconoscimento del diritto ad una deduzione forfetaria, occorre verificare per
quali ragioni esso sia stato concesso. In effetti, se il rimborso è corrisposto
– oltre che per spese eseguite nell’interesse del datore di lavoro – (anche)
per spese che rientrano tra le spese professionali ai sensi dell’art. 26 LIFD,
necessarie al conseguimento del reddito ed in rapporto di causalità diretta con
lo stesso, il diritto ad un’ulteriore deduzione non è dato (cfr. sentenza del
TF n. 2C_75/2018 del 24 agosto 2018 consid. 4.2.).
2.2
Il datore di lavoro deve
rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del
lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di
sussistenza (art. 327a cpv. 1 CO). Mediante accordo scritto, contratto normale
o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in forma di
indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a
condizione che copra tutte le spese necessarie (art. 327a cpv. 2 CO).
2.3
Secondo il diritto
tributario, si considerano spese i costi che i dipendenti sopportano
nell’interesse del datore di lavoro. Secondo la cifra 1.2 del Modello di
regolamento spese per le imprese e per le organizzazioni senza scopo di lucro
(Circolare n. 25 della Conferenza svizzera delle imposte) rientrano nella
nozione di spese i costi di trasporto, per il vitto, per il pernottamento e gli
“altri costi”. Vi è pertanto un parallelismo con la nozione di spese
professionali (art. 26 cpv. 1 LIFD). Le spese sono di principio effettivamente
conteggiate dopo l’evento che le ha generate e su presentazione dei
giustificativi originali (Circolare n. 25, cifra 1.3). La Circolare n. 25 prevede
a titolo integrativo un Modello di regolamento spese complementare per il
personale dirigente. La cifra 1 di quest’ultimo prevede che, salvo disposizione
contraria dello stesso regolamento complementare, il regolamento spese generale
si applica anche al personale dirigente. Sotto il titolo “Spese forfetarie” la
Circolare n. 25 propone alla cifra 3 le seguenti considerazioni:
Nell’ambito dell'attività
professionale, al personale dirigente derivano spese di rappresentanza come
pure per l’acquisizione e la cura delle relazioni con i clienti. I
giustificativi per queste spese di rappresentanza e per le piccole spese (spese
bagatella) non possono a volte essere procurati o lo possono essere solo
difficilmente. Per ragioni di razionalità, al personale dirigente è di
conseguenza corrisposta un'indennità forfetaria annua.
L’indennità
forfetaria compensa tutte le piccole spese fino ad un ammontare di CHF 50 per
evento. In questo contesto, ogni spesa vale come un singolo evento. Diverse
piccole spese scaglionate nel tempo non possono pertanto essere addizionate,
anche quando avvengono nell’ambito di un singolo incarico di lavoro (p. es. in
occasione di un viaggio di lavoro): vale il divieto di cumulo. I beneficiari
dell’indennità per spese forfetarie non possono più far valere effettivamente
queste piccole spese fino a CHF 50.
Fra i tipici casi di
applicazione di queste piccole spese rientrano i biglietti di tram, bus, taxi,
le tasse di parcheggio, le mance, le spese per il guardaroba, le telefonate
professionali da apparecchi privati, le spese per la pulizia dei vestiti, i
regali ai collaboratori, i pasti intermedi, le consumazioni da soli o con
clienti (cfr. sentenza del TF n. 2C_214/2014 del 7 agosto 2014 consid. 3.2.2,
con riferimento a: Erich Bosshard,
Die steuerliche Behandlung von Spesenvergütungen im Lohnausweis und im
Veranlagungsverfahren, in: StR 51/1996 p. 557, in particolare p. 563). Rimborsi
spese forfetari servono sia alla semplificazione della gestione degli stipendi
nelle imprese sia all’agevolazione dell’attività di accertamento delle autorità
fiscali. Sono espressione della fiducia che l’impresa ripone nel suo personale
dirigente nell’ambito delle piccole spese (in tedesco “Vertrauensspesen”,
cioè spese basate sulla fiducia; cfr. sentenza appena citata consid. 3.2.2).
2.4
Secondo la giurisprudenza,
spese forfetarie previste da un regolamento si devono tuttavia considerare
reddito dell’attività lucrativa dipendente, se oltrepassano lo scopo loro
attribuito. Se non vi è un regolamento delle spese approvato, si considerano
prestazioni accessorie del datore di lavoro anche quei versamenti che eccedono
le spese effettive (sentenza appena citata consid. 3.2.3 con riferimenti alla
giurisprudenza).
3.
Nel caso che qui ci
occupa, il ricorrente ha prodotto tre regolamenti delle spese approvati
dall’autorità fiscale, ovvero il “regolamento base” e meglio, quello
applicabile a tutti i dipendenti della società e due “regolamenti aggiuntivi”,
cioè quello riservato al personale dirigente rispettivamente ai partners
dell’azienda.
Quest’ultimi riprendono
quasi testualmente le parole contenute nel Modello di regolamento spese
complementare elaborato dalla Conferenza svizzera delle imposte. Dal modello in
questione riprende anche l’elenco delle “piccole spese” comprese nel rimborso
forfetario, con le seguenti parole:
Sono considerate piccole spese ai sensi del
presente regolamento aggiuntivo, in particolare:
·
gli inviti di partners commerciali
per piccole consumazioni al ristorante;
·
gli inviti di partners commerciali
per consumazioni a casa, indipendentemente dai costi effettivi (escluso
tuttavia il catering-service);
·
i regali in occasione di inviti di
amici commerciali;
·
i pasti intermedi (pranzi e cene
durante i viaggi di lavoro possono tuttavia essere conteggiati);
·
le telefonate professionali da
apparecchi privati;
·
le mance;
·
gli inviti e i regali ai
dipendenti;
·
i contributi ad istituzioni,
associazioni (senza limitazione a fr. 50.-);
·
le spese accessorie per e con i
clienti, senza ricevuta;
·
le piccole spese in occasione di
colloqui e riunioni;
·
i biglietti di tram, bus, taxi;
·
le tasse di parcheggio;
·
i viaggi di lavoro con
l’automobile privata nel raggio locale (raggio di 30 km);
·
le spese per il portabagagli e per
il guardaroba;
·
le spese postali e telefoniche;
·
le spese per la pulizia dei
vestiti.
4.
Un criterio di
delimitazione generalmente riconosciuto fra le nozioni di spese professionali e
di spese (eseguite nell’interesse del datore di lavoro) non esiste (Bosshard, op.cit., p. 561; inoltre Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis,
Das Handbuch für die Praxis, Berna 2007, p. 91). In dottrina si sottolinea come
le spese professionali siano essenzialmente costi sostenuti dal dipendente
prima dell’inizio (effettivo) o dopo la fine (effettiva) del lavoro oppure che
insorgono in generale durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, mentre
le spese che devono essere rimborsate dal datore di lavoro sono quelle che il
dipendente deve sostenere nell’ambito dell’esecuzione di un concreto “mandato”
di servizio, ovvero essenzialmente durante l’orario di lavoro (Bosshard, op. cit., p. 561).
5.
5.1.
Nella sentenza n.
2C_326/2008 del 23 settembre 2008, l’Alta Corte ha confermato la decisione
dell’autorità fiscale cantonale che negava la deduzione forfetaria per “altre
spese professionali” ad un direttore di banca, cui il datore di lavoro versava
un rimborso spese forfetario di fr. 700.-, in base ad un regolamento delle
spese approvato dall’autorità fiscale cantonale (cfr. consid. 4.1.):
“Selon
le règlement interne de la Banque, l'indemnité sert notamment à compenser les
invitations de partenaires commerciaux à des petits repas au restaurant ou à la
maison, les cadeaux remis lors des invitations émises par des partenaires commerciaux
(fleurs, boissons alcoolisées, etc.), les repas intermédiaires, les appels
téléphoniques à des fins professionnelles à partir du domicile privé, les
pourboires, les invitations et les cadeaux à des collaborateurs, les
contributions à des institutions, associations et autres, des dépenses
secondaires pour et avec des clients, les petites dépenses lors de réunions et
discussions, les trajets en tram, en bus et en taxi, les frais de
stationnement, les déplacements professionnels en véhicule privé dans un rayon
local, les porteurs et frais de vestiaire, les frais de téléphone et
d'affranchissement et le pressing. Ainsi, un large éventail des dépenses que
peut rencontrer un employé dans le cadre de son activité a été prévu par ledit
règlement et est compris dans l'indemnité”.
Come si evince, le spese
rimborsate forfetariamente all’allora ricorrente corrispondono a quelle
previste dal modello di regolamento della Conferenza svizzera delle imposte
(Circolare n. 25), che era stato ripreso dal datore di lavoro nell’allestimento
del proprio regolamento, poi approvato dall’autorità fiscale cantonale.
Tuttavia, il Tribunale federale ha proseguito la sua motivazione sostenendo
che, se il datore di lavoro versa al dipendente un’indennità per compensare le
spese sostenute da quest’ultimo, come nel caso in esame, si deve ammettere che
questa copra effettivamente le spese sostenute, con la conseguenza che non è
possibile far valere in più la deduzione forfetaria per le altre spese
professionali. Nell’ipotesi in cui l’indennità fosse insufficiente, il
contribuente potrebbe sempre provare, se necessario, che le sue spese
effettive, che dovrebbero essere spese rientranti nella categoria delle altre
spese professionali, indispensabili all’esercizio della professione secondo
l’art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD, sono più elevate dell’indennità percepita
e chiedere la deduzione per l’eccedenza, cioè le spese che superano l’ammontare
del rimborso spese forfetario versato dal datore di lavoro (sentenza appena
citata consid. 4.2.).
Anche nella sentenza
2C_73/2019 del 9 ottobre 2020 la Suprema Corte ha riconosciuto che le spese
rimborsate al ricorrente, sulla base del regolamento delle spese conforme al
modello di regolamento della Conferenza svizzera delle imposte, non
riguardavano solo spese eseguite nell’interesse del datore di lavoro, ma anche
altre spese professionali, ragione per cui non vi era più alcuno spazio per far
valere – in parallelo – una deduzione forfetaria supplementare (cfr. consid.
4.3.1).
5.2
Il regolamento spese
aggiuntivo della società anonima __________ include nel rimborso forfettario
delle “piccole spese” tutti i costi che, secondo il Modello di regolamento
complementare della Conferenza svizzera delle imposte, possono essere oggetto
di un rimborso forfetario. Tali spese equivalgono anche a quelle che erano
state rimborsate ai contribuenti di cui alle sentenze sopracitate del 2008 e
del 2020. Del resto, si evidenzia che i regolamenti di rimborso spese devono
conformarsi al modello della Conferenza svizzera delle imposte, per poter
essere approvati dall’autorità fiscale cantonale.
Pertanto, nel caso in
questione, non si può non giungere alla stessa conclusione a cui è pervenuta
l’Alta Corte nelle proprie sentenze del 23 settembre 2008 e del 9 ottobre 2020.
Considerato che il regolamento spese complementare del signor RI 1, così come
quelle dei contribuenti di cui alle sentenze del 2008 e del 2020, riprende le
spese rimborsabili forfetariamente, che sono indicate nel modello di
regolamento della Conferenza svizzera della imposte, si deve ammettere che
anche in questo caso il rimborso spese versato dal datore di lavoro copra
effettivamente le spese sostenute dal dipendente, il quale non ha perciò
diritto ad una ulteriore deduzione forfetaria per le altre spese professionali.
5.3
5.3.1
Il ricorrente obietta che
l’indennità versatagli dal datore di lavoro non concerne le stesse spese
rispetto a quelle per le quali è concessa la deduzione forfetaria per le altre
spese professionali. In particolare, con lo scritto del 27 ottobre 2021, il
contribuente allega un’attestazione del proprio datore di lavoro nella quale
viene affermato che “l’indennità forfettaria corrisposta giusta il
regolamento aggiuntivo […] riguarda esclusivamente le spese come definite al
punto 1.2 del regolamento di base […], e cioè solo le spese sostenute
nell’interesse del datore di lavoro, __________, necessarie all’attività
lavorativa e dettate da necessità professionale”.
5.3.2
Anche nel gravame del
2008, il contribuente aveva contestato che il rimborso del datore di lavoro non
concerneva le stesse spese rispetto a quelle per le quali è ammessa la
deduzione a forfait per le altre spese professionali. Secondo l’insorgente, in
quest’ultima tipologia rientrerebbero costi sostenuti dal dipendente e non
suscettibili di indennità da parte del datore di lavoro. L’Alta Corte aveva
tuttavia rilevato che, nell’uno e nell’altro caso, per essere poste in
deduzione, le spese sostenute dal dipendente devono essere indispensabili
all’esercizio della professione, pertanto si tratta della stessa categoria di
spese (cfr. sentenza del TF n. 2C_326/2008 del 23 settembre 2008 consid. 4.2.).
Alla stessa conclusione il TF è giunto nella sentenza n. 2C_73/2019 del 9
ottobre 2020 (consid. 4.3.1.).
Di conseguenza, nonostante
l’attestazione prodotta dal ricorrente, si deve quindi concludere che le spese
di cui chiede la deduzione forfetaria rientrano nella stessa categoria di
quelle che sono state rimborsate al contribuente dal suo datore di lavoro. Del
resto lo stesso ricorrente non comprova la natura delle “altre spese
professionali” da lui sostenute. In particolare, nel suo ultimo scritto del 27
ottobre 2021, egli afferma unicamente di non aver sostenuto “altre spese
professionali” in misura superiore alla deduzione forfetaria, “motivo per
cui non le ho registrate, né ho conservato giustificativi”, senza però
confrontarsi con la natura di quelle realmente sostenute.
5.4
5.4.1
Ritenuto quanto appena
esposto, resta ancora da accertare se il contribuente non abbia dovuto
assumersi spese effettive, rientranti nella categoria delle altre spese
professionali indispensabili nell’esercizio della professione, in misura
superiore al rimborso spese ricevuto.
5.4.2
Nello scritto del 13
ottobre 2021, la Camera di diritto tributario ha chiesto al ricorrente di
produrre un elenco delle altre spese professionali, da lui sostenute, con
relativi giustificativi. Nella sua risposta del 27 ottobre 2021, l’insorgente
ha precisato di non aver “sostenuto altre spese professionali in misura
superiore alla deduzione forfettaria di CHF 2'500 (IC)/CHF 4'000 (IFD), motivo per
cui non le ho registrate, né ho conservato i giustificativi”.
6.
La Camera di diritto
tributario ha offerto al ricorrente l’opportunità di comprovare di aver dovuto
sopportare delle spese, imposte dall’esecuzione del suo lavoro, che non erano
state assunte dal datore di lavoro e di sovvertire così, la presunzione secondo
cui il rimborso spese forfetario del datore di lavoro copra tutti i costi
sostenuti (cfr. sentenza del TF n. 2C_71/2014 del 15 settembre 2014 consid.
5.5
in fine).
Come summenzionato, il
ricorrente si è limitato a sostenere che i regolamenti sulle spese allestiti
dal suo datore di lavoro prevedono unicamente il rimborso di spese professionali
sopportate nell'interesse del datore di lavoro, come previsto dall'art. 327a CO
e non, invece, spese professionali proprie del dipendente ai sensi degli artt.
26.
LIFD e 25 LT ed a lamentare una disparità di trattamento fra lui e suoi
colleghi di lavoro domiciliati nel Canton Zurigo rispettivamente, fra lui e
coloro che possono beneficiare della deduzione forfetaria ex artt. 26 LIFD e 25
LT.
Quanto sostenuto dal
ricorrente non tiene però conto della prassi del Tribunale federale inerente al
caso dei contribuenti che beneficiano di un rimborso forfetario delle spese,
che, per contro, viene da lui contestata. Per questi ultimi rimborsi vige, come
ampiamente suesposto, la presunzione che l’indennità versata dal datore di
lavoro copra tutte le spese sostenute. Di conseguenza, se i contribuenti fanno
valere la deduzione, a sua volta forfetaria, per le altre spese professionali,
devono apportare la prova delle spese che non sono coperte dall’indennizzo
ricevuto dal datore di lavoro.
Ne consegue che la
decisione dell’UT di negare la deduzione forfetaria delle altre spese
professionali, si rivela conforme al diritto applicabile ed alla giurisprudenza
del Tribunale federale.
7.
Come già affermato
dal Tribunale federale, il richiamo del ricorrente a prassi differenti,
apparentemente vigenti in altri Cantoni e in base alle quali – in situazione
analoghe a quella in oggetto – la deduzione forfetaria sarebbe stata ammessa,
quindi la denuncia ad una disparità di trattamento, non porta ad altra
conclusione. Le autorità fiscali ticinesi non sono – benché rispettino la
legislazione vigente – legate ad eventuali prassi diverse, finora applicate in
altri Cantoni (cfr. sentenza del TF n. 2C_73/2019 del 9 ottobre 2020 consid.
4.4
con riferimenti ivi citati).
8.
Il ricorso è
pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: