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Decisione

80.2021.131

Deduzioni: spese professionali, altre spese, indennizzo forfetario delle “piccole spese” da parte del datore di lavoro, prova di spese effettive che eccedono l’indennizzo

24 novembre 2021Italiano22 min

proposito, segnalava inoltre che “l’amministrazione fiscale del Canton __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.131

80.2021.132

Lugano

24 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI

1RI 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 14 giugno 2021 contro la decisione del 12 maggio 2021 in materia di IC-IFD

2018.

Fatti

Fatti

A. RI 1, nella sua

dichiarazione di imposta per il periodo fiscale 2018 inoltrata il 5 gennaio

2020, dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr. 121'599.- per l’IC

rispettivamente di fr. 131'300.- per l’IFD ed una sostanza imponibile, ai soli

fini IC, pari a fr. 94'758.-.

B. Con decisione di

tassazione IC/IFD del 12 febbraio 2020, il reddito imponibile veniva stabilito

in fr. 131'300.- per l’IC ed in fr. 135'600.- per l’IFD. La sostanza, ai soli

fini IC, veniva commisurata in fr. 94'000.-. Rispetto ai dati dichiarati, RS 1

(di seguito UT) non riconosceva la deduzione delle spese per il veicolo privato

del contribuente, del forfait inerente i costi professionali e delle spese di

formazione e perfezionamento del contribuente, in particolare, con la

motivazione seguente:

“2.2

Deduzione spese veicolo privato non ammessa; concesso il costo annuale

dell’abbonamento del mezzo pubblico di trasporto

5.1

Deduzione non ammessa come da sentenza del Tribunale federale. In caso di

versamento da parte del datore di lavoro di un’indennità forfetaria atta a

coprire le spese sopportate dal proprio dipendente, si presuppone che tale

indennità copra effettivamente tutte le spese sopportate quale dipendente

15.3

Deduzione non ammessa difettando i requisiti di legge, tenuto conto della

partecipazione del datore di lavoro”.

C. Con scritto datato 29

febbraio 2020, il contribuente presentava reclamo contro le decisioni di

tassazione IC/IFD 2018. Il reclamante chiedeva all’UT di riconoscere, “così

come esposte”, le spese per il veicolo privato ed in via subordinata “il

costo di un abbonamento generale in prima classe”; di ammettere il “forfait

spese professionali (…) in misura di CHF 4'000 (IFD), rispettivamente CHF 2'500

(IC)”; di riconoscere le “spese di formazione (…) in misura di CHF 2'000

(IFD e IC)”.

In particolare, in riferimento

alla deduzione delle spese professionali, il reclamante allegava al suo

memoriale “il regolamento sulle spese e l’aggiunta al regolamento sulle

spese, datati 26 novembre 2007, e approvati dall’ufficio di tassazione

competente”, disciplinanti il sistema di rimborso delle spese sostenute dal

dipendente nell’interesse del datore di lavoro (che “è tenuto a rimborsare

giusta l’art. 327a CO”). RI 1 sosteneva che “è quindi esclusa ogni

partecipazione del datore di lavoro a spese che non sono nel suo interesse,

ossia spese professionali ai sensi dell’art. 26 LIFD e 25 LT”. A tal

proposito, segnalava inoltre che “l’amministrazione fiscale del Canton __________

– ossia la stessa che ha approvato il regolamento sulle spese e che è quindi

meglio in grado di interpretarlo – ha sempre riconosciuto a tutti i

collaboratori dello Studio (…) l’applicazione del forfait di spese

professionali”.

D. Con decisione di

tassazione dopo reclamo del 12 maggio 2021, l’autorità fiscale accoglieva

parzialmente il reclamo, riducendo il reddito imponibile a fr. 129'500.- per

l’IC e a fr. 134'800.- per l’IFD. La sostanza imponibile complessiva restava

invece invariata a fr. 94'000.-. A motivazione della decisione l’autorità

fiscale indicava quanto segue:

“Conformemente alle vigenti disposizioni, in caso di

versamento da parte del datore di lavoro di un’indennità forfettaria atta a

coprire le spese sopportate dal dipendente, si presuppone che tale indennità

copra tutte le spese sopportate dal dipendente, e di conseguenza non può più

essere concessa la deduzione forfettaria. In considerazione di quanto sopra e

che non vengono comprovate spese superiori all’indennità ricevuta la deduzione

forfettaria non è ammessa. Per quanto riguarda il tragitto domicilio/luogo di

lavoro per il periodo gennaio/luglio la deduzione ammessa appare oltremodo

generosa anche considerando il costo dell’abbonamento generale mensile di prima

classe. Viene ammessa la deduzione per spese di trasporto del domicilio al

luogo di lavoro per il periodo agosto/dicembre come chiesto nel modulo 4. Le

spese di formazione vengono ammesse in fr. 800, le spese di affitto rientrano

nel novero dei costi di mantenimento previste dall’art. 33 LT fiscalmente non

deducibili”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 impugna le decisioni di

tassazione IC/IFD per il periodo fiscale 2018. Nel merito, il ricorrente

contesta l’applicazione, da parte dell’autorità fiscale, della prassi dell’Alta

Corte e della Camera di diritto tributario, che non ammette la deduzione

forfetaria delle “altre spese professionali”, quando il contribuente beneficia

di un rimborso spese forfetario delle spese di rappresentanza da parte del suo

datore di lavoro. A tale riguardo, il contribuente sottolinea dapprima che il

rimborso spese effettuato dal proprio datore di lavoro si riferisce unicamente

all’indennità di cui all’art. 327a CO, ovvero a spese sostenute “durante

l’orario di lavoro e nell’interesse del datore di lavoro” e “non, invece

a spese professionali proprie del dipendente ai sensi dell’art. 26 LIFD e 25 LT”.

Il ricorrente lamenta poi una disparità di trattamento, ritenuto che, ad

esempio, la prassi adottata dal Canton Ticino non viene applicata dalle

autorità fiscali del Canton Zurigo. Sempre in relazione all’asserita disparità

di trattamento, egli ritiene che “anche al ricorrente, che ha beneficiato di

una modalità di indennizzo secondo il modello forfettario, deve essere data la

possibilità di dedurre un forfait per le “altre spese professionali”, allo

stesso modo dei contribuenti che ottengono la rifusione effettiva delle spese

sopportate”.

Inoltre, l’insorgente

evidenzia come la giurisprudenza in questione sia stata criticata dalla

dottrina, che, in particolare, ha ritenuto la sentenza del TF n. 2C_326/2008

del 23 settembre 2008 un “Fehlurteil”.

Infine, in merito

alla definizione del “Valore litigioso/tassa di giustizia”, il contribuente

tiene a precisare come il valore litigioso sia “piuttosto contenuto (la

differenza dell’onere di imposta sui tre livelli federali con e senza la

deduzione ammessa ammonta a CHF 1'007.05”.

F. Con osservazioni

datate 25 giugno 2021, l’UT si riconferma nella propria tesi, ritenendo la

presente fattispecie equiparabile a quella oggetto della sentenza del Tribunale

federale n. 2C_73/2019.

G. La Camera di diritto

tributario si è rivolta al ricorrente, con scritto del 13 ottobre 2021,

attribuendogli un termine per produrre la documentazione seguente:

·

ogni ulteriore documento del datore di lavoro, in merito alle

indennità forfetarie erogate ai dipendenti;

·

un elenco delle altre spese professionali, sostenute dal

contribuente, con i relativi giustificativi.

H. Il 27/29 ottobre

2021, RI 1 ha prodotto un’attestazione del suo datore di lavoro dal seguente

tenore: “confermiamo che l’indennità forfettaria corrisposta giusta il

regolamento aggiuntivo al regolamento delle spese di __________ SA per tutti i

collaboratori (…) riguarda esclusivamente (…) le spese sostenute nell’interesse

del datore di lavoro, __________, necessarie all’attività lavorativa e dettate

da necessità professionale”. Il contribuente, in merito alla richiesta di

voler produrre “ogni ulteriore documento del datore di lavoro, in merito

alle indennità forfetarie erogate ai dipendenti”, non ha inoltrato alcun

documento ritenendo la “richiesta estremamente ampia”. Secondo il ricorrente

vi sarebbero infatti “un numero elevato di documenti che potrebbero –

astrattamente – rientrare nella descrizione”.

Nel proprio

scritto, RI 1 ha anche affermato di non essere in possesso di “ulteriori

documenti che regolano l’indennità forfetaria” ed infine – in merito alla

seconda richiesta della Camera – ha riferito di non aver sostenuto delle spese

professionali in misura superiore alla deduzione forfetaria, motivo per il

quale non sarebbe in possesso di alcun giustificativo e non avrebbe registrato

tali costi.

Diritto

1. 1.1.

Oggetto del contendere è

la deduzione di “altre spese professionali” fatta valere dal ricorrente nella

sua dichiarazione di imposta relativa all’anno 2018.

1.2.

Secondo gli articoli 25

cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD – in vigore nel periodo fiscale 2018 – le spese

professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione; è fatto salvo l’art.

32 cpv. 1 lett. n LT.

1.3.

Le stesse sono precisate

dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello

valido per il periodo fiscale 2018 qui in esame è del 7 dicembre 2017, di

seguito decreto esecutivo del 7 dicembre 2017), segnatamente dagli artt. 2 e

ss., che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia

economia domestica, le spese di alloggio, le spese per lavori a turno o

notturno, le altre spese professionali e le spese per l’attività accessoria.

Secondo l’art. 7 del

decreto esecutivo del 7 dicembre 2017, sono considerate altre spese

professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono

sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro

(compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una

camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura

particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. La

relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2'500.- l’anno

oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificate

la totalità delle spese e la loro necessità professionale.

Per l’imposta federale

diretta, secondo l’art. 7 dell’Ordinanza sulle spese professionali, sono

considerate altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la

deduzione forfetaria di cui all’art. 3 della stessa ordinanza, le spese

richieste dall’esercizio dell’attività professionale pe attrezzi e strumenti di

lavoro (compresi hard e software EED), riviste e libri specializzati, l’uso di

una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l’usura

particolare delle scarpe e degli abiti, lavori pesanti, ecc. Sono salve la

giustificazione di spese più elevate (art. 4) nonché la deduzione di spese di

perfezionamento o di riqualificazione professionale (art. 8).

1.4.

Tuttavia, ai sensi

dell’art. 2 cpv. 2 del decreto esecutivo del 7 dicembre 2017 rispettivamente

dell’art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza sulle spese professionali, non è ammessa la

deduzione delle spese prese a carico del datore di lavoro o da terzi, delle

spese private causate dalla posizione professionale del contribuente nonché di

quelle per il suo mantenimento e quello della sua famiglia.

Considerandi

2.

2.1.

L’Alta Corte ha rilevato

che, per principio, in presenza di un rimborso spese e di una richiesta di

riconoscimento del diritto ad una deduzione forfetaria, occorre verificare per

quali ragioni esso sia stato concesso. In effetti, se il rimborso è corrisposto

– oltre che per spese eseguite nell’interesse del datore di lavoro – (anche)

per spese che rientrano tra le spese professionali ai sensi dell’art. 26 LIFD,

necessarie al conseguimento del reddito ed in rapporto di causalità diretta con

lo stesso, il diritto ad un’ulteriore deduzione non è dato (cfr. sentenza del

TF n. 2C_75/2018 del 24 agosto 2018 consid. 4.2.).

2.2

Il datore di lavoro deve

rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del

lavoro e, se è occupato fuori del luogo di lavoro, anche le spese di

sussistenza (art. 327a cpv. 1 CO). Mediante accordo scritto, contratto normale

o contratto collettivo può essere convenuto o stabilito un rimborso in forma di

indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a

condizione che copra tutte le spese necessarie (art. 327a cpv. 2 CO).

2.3

Secondo il diritto

tributario, si considerano spese i costi che i dipendenti sopportano

nell’interesse del datore di lavoro. Secondo la cifra 1.2 del Modello di

regolamento spese per le imprese e per le organizzazioni senza scopo di lucro

(Circolare n. 25 della Conferenza svizzera delle imposte) rientrano nella

nozione di spese i costi di trasporto, per il vitto, per il pernottamento e gli

“altri costi”. Vi è pertanto un parallelismo con la nozione di spese

professionali (art. 26 cpv. 1 LIFD). Le spese sono di principio effettivamente

conteggiate dopo l’evento che le ha generate e su presentazione dei

giustificativi originali (Circolare n. 25, cifra 1.3). La Circolare n. 25 prevede

a titolo integrativo un Modello di regolamento spese complementare per il

personale dirigente. La cifra 1 di quest’ultimo prevede che, salvo disposizione

contraria dello stesso regolamento complementare, il regolamento spese generale

si applica anche al personale dirigente. Sotto il titolo “Spese forfetarie” la

Circolare n. 25 propone alla cifra 3 le seguenti considerazioni:

Nell’ambito dell'attività

professionale, al personale dirigente derivano spese di rappresentanza come

pure per l’acquisizione e la cura delle relazioni con i clienti. I

giustificativi per queste spese di rappresentanza e per le piccole spese (spese

bagatella) non possono a volte essere procurati o lo possono essere solo

difficilmente. Per ragioni di razionalità, al personale dirigente è di

conseguenza corrisposta un'indennità forfetaria annua.

L’indennità

forfetaria compensa tutte le piccole spese fino ad un ammontare di CHF 50 per

evento. In questo contesto, ogni spesa vale come un singolo evento. Diverse

piccole spese scaglionate nel tempo non possono pertanto essere addizionate,

anche quando avvengono nell’ambito di un singolo incarico di lavoro (p. es. in

occasione di un viaggio di lavoro): vale il divieto di cumulo. I beneficiari

dell’indennità per spese forfetarie non possono più far valere effettivamente

queste piccole spese fino a CHF 50.

Fra i tipici casi di

applicazione di queste piccole spese rientrano i biglietti di tram, bus, taxi,

le tasse di parcheggio, le mance, le spese per il guardaroba, le telefonate

professionali da apparecchi privati, le spese per la pulizia dei vestiti, i

regali ai collaboratori, i pasti intermedi, le consumazioni da soli o con

clienti (cfr. sentenza del TF n. 2C_214/2014 del 7 agosto 2014 consid. 3.2.2,

con riferimento a: Erich Bosshard,

Die steuerliche Behandlung von Spesenvergütungen im Lohnausweis und im

Veranlagungsverfahren, in: StR 51/1996 p. 557, in particolare p. 563). Rimborsi

spese forfetari servono sia alla semplificazione della gestione degli stipendi

nelle imprese sia all’agevolazione dell’attività di accertamento delle autorità

fiscali. Sono espressione della fiducia che l’impresa ripone nel suo personale

dirigente nell’ambito delle piccole spese (in tedesco “Vertrauensspesen”,

cioè spese basate sulla fiducia; cfr. sentenza appena citata consid. 3.2.2).

2.4

Secondo la giurisprudenza,

spese forfetarie previste da un regolamento si devono tuttavia considerare

reddito dell’attività lucrativa dipendente, se oltrepassano lo scopo loro

attribuito. Se non vi è un regolamento delle spese approvato, si considerano

prestazioni accessorie del datore di lavoro anche quei versamenti che eccedono

le spese effettive (sentenza appena citata consid. 3.2.3 con riferimenti alla

giurisprudenza).

3.

Nel caso che qui ci

occupa, il ricorrente ha prodotto tre regolamenti delle spese approvati

dall’autorità fiscale, ovvero il “regolamento base” e meglio, quello

applicabile a tutti i dipendenti della società e due “regolamenti aggiuntivi”,

cioè quello riservato al personale dirigente rispettivamente ai partners

dell’azienda.

Quest’ultimi riprendono

quasi testualmente le parole contenute nel Modello di regolamento spese

complementare elaborato dalla Conferenza svizzera delle imposte. Dal modello in

questione riprende anche l’elenco delle “piccole spese” comprese nel rimborso

forfetario, con le seguenti parole:

Sono considerate piccole spese ai sensi del

presente regolamento aggiuntivo, in particolare:

·

gli inviti di partners commerciali

per piccole consumazioni al ristorante;

·

gli inviti di partners commerciali

per consumazioni a casa, indipendentemente dai costi effettivi (escluso

tuttavia il catering-service);

·

i regali in occasione di inviti di

amici commerciali;

·

i pasti intermedi (pranzi e cene

durante i viaggi di lavoro possono tuttavia essere conteggiati);

·

le telefonate professionali da

apparecchi privati;

·

le mance;

·

gli inviti e i regali ai

dipendenti;

·

i contributi ad istituzioni,

associazioni (senza limitazione a fr. 50.-);

·

le spese accessorie per e con i

clienti, senza ricevuta;

·

le piccole spese in occasione di

colloqui e riunioni;

·

i biglietti di tram, bus, taxi;

·

le tasse di parcheggio;

·

i viaggi di lavoro con

l’automobile privata nel raggio locale (raggio di 30 km);

·

le spese per il portabagagli e per

il guardaroba;

·

le spese postali e telefoniche;

·

le spese per la pulizia dei

vestiti.

4.

Un criterio di

delimitazione generalmente riconosciuto fra le nozioni di spese professionali e

di spese (eseguite nell’interesse del datore di lavoro) non esiste (Bosshard, op.cit., p. 561; inoltre Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis,

Das Handbuch für die Praxis, Berna 2007, p. 91). In dottrina si sottolinea come

le spese professionali siano essenzialmente costi sostenuti dal dipendente

prima dell’inizio (effettivo) o dopo la fine (effettiva) del lavoro oppure che

insorgono in generale durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, mentre

le spese che devono essere rimborsate dal datore di lavoro sono quelle che il

dipendente deve sostenere nell’ambito dell’esecuzione di un concreto “mandato”

di servizio, ovvero essenzialmente durante l’orario di lavoro (Bosshard, op. cit., p. 561).

5.

5.1.

Nella sentenza n.

2C_326/2008 del 23 settembre 2008, l’Alta Corte ha confermato la decisione

dell’autorità fiscale cantonale che negava la deduzione forfetaria per “altre

spese professionali” ad un direttore di banca, cui il datore di lavoro versava

un rimborso spese forfetario di fr. 700.-, in base ad un regolamento delle

spese approvato dall’autorità fiscale cantonale (cfr. consid. 4.1.):

“Selon

le règlement interne de la Banque, l'indemnité sert notamment à compenser les

invitations de partenaires commerciaux à des petits repas au restaurant ou à la

maison, les cadeaux remis lors des invitations émises par des partenaires commerciaux

(fleurs, boissons alcoolisées, etc.), les repas intermédiaires, les appels

téléphoniques à des fins professionnelles à partir du domicile privé, les

pourboires, les invitations et les cadeaux à des collaborateurs, les

contributions à des institutions, associations et autres, des dépenses

secondaires pour et avec des clients, les petites dépenses lors de réunions et

discussions, les trajets en tram, en bus et en taxi, les frais de

stationnement, les déplacements professionnels en véhicule privé dans un rayon

local, les porteurs et frais de vestiaire, les frais de téléphone et

d'affranchissement et le pressing. Ainsi, un large éventail des dépenses que

peut rencontrer un employé dans le cadre de son activité a été prévu par ledit

règlement et est compris dans l'indemnité”.

Come si evince, le spese

rimborsate forfetariamente all’allora ricorrente corrispondono a quelle

previste dal modello di regolamento della Conferenza svizzera delle imposte

(Circolare n. 25), che era stato ripreso dal datore di lavoro nell’allestimento

del proprio regolamento, poi approvato dall’autorità fiscale cantonale.

Tuttavia, il Tribunale federale ha proseguito la sua motivazione sostenendo

che, se il datore di lavoro versa al dipendente un’indennità per compensare le

spese sostenute da quest’ultimo, come nel caso in esame, si deve ammettere che

questa copra effettivamente le spese sostenute, con la conseguenza che non è

possibile far valere in più la deduzione forfetaria per le altre spese

professionali. Nell’ipotesi in cui l’indennità fosse insufficiente, il

contribuente potrebbe sempre provare, se necessario, che le sue spese

effettive, che dovrebbero essere spese rientranti nella categoria delle altre

spese professionali, indispensabili all’esercizio della professione secondo

l’art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD, sono più elevate dell’indennità percepita

e chiedere la deduzione per l’eccedenza, cioè le spese che superano l’ammontare

del rimborso spese forfetario versato dal datore di lavoro (sentenza appena

citata consid. 4.2.).

Anche nella sentenza

2C_73/2019 del 9 ottobre 2020 la Suprema Corte ha riconosciuto che le spese

rimborsate al ricorrente, sulla base del regolamento delle spese conforme al

modello di regolamento della Conferenza svizzera delle imposte, non

riguardavano solo spese eseguite nell’interesse del datore di lavoro, ma anche

altre spese professionali, ragione per cui non vi era più alcuno spazio per far

valere – in parallelo – una deduzione forfetaria supplementare (cfr. consid.

4.3.1).

5.2

Il regolamento spese

aggiuntivo della società anonima __________ include nel rimborso forfettario

delle “piccole spese” tutti i costi che, secondo il Modello di regolamento

complementare della Conferenza svizzera delle imposte, possono essere oggetto

di un rimborso forfetario. Tali spese equivalgono anche a quelle che erano

state rimborsate ai contribuenti di cui alle sentenze sopracitate del 2008 e

del 2020. Del resto, si evidenzia che i regolamenti di rimborso spese devono

conformarsi al modello della Conferenza svizzera delle imposte, per poter

essere approvati dall’autorità fiscale cantonale.

Pertanto, nel caso in

questione, non si può non giungere alla stessa conclusione a cui è pervenuta

l’Alta Corte nelle proprie sentenze del 23 settembre 2008 e del 9 ottobre 2020.

Considerato che il regolamento spese complementare del signor RI 1, così come

quelle dei contribuenti di cui alle sentenze del 2008 e del 2020, riprende le

spese rimborsabili forfetariamente, che sono indicate nel modello di

regolamento della Conferenza svizzera della imposte, si deve ammettere che

anche in questo caso il rimborso spese versato dal datore di lavoro copra

effettivamente le spese sostenute dal dipendente, il quale non ha perciò

diritto ad una ulteriore deduzione forfetaria per le altre spese professionali.

5.3

5.3.1

Il ricorrente obietta che

l’indennità versatagli dal datore di lavoro non concerne le stesse spese

rispetto a quelle per le quali è concessa la deduzione forfetaria per le altre

spese professionali. In particolare, con lo scritto del 27 ottobre 2021, il

contribuente allega un’attestazione del proprio datore di lavoro nella quale

viene affermato che “l’indennità forfettaria corrisposta giusta il

regolamento aggiuntivo […] riguarda esclusivamente le spese come definite al

punto 1.2 del regolamento di base […], e cioè solo le spese sostenute

nell’interesse del datore di lavoro, __________, necessarie all’attività

lavorativa e dettate da necessità professionale”.

5.3.2

Anche nel gravame del

2008, il contribuente aveva contestato che il rimborso del datore di lavoro non

concerneva le stesse spese rispetto a quelle per le quali è ammessa la

deduzione a forfait per le altre spese professionali. Secondo l’insorgente, in

quest’ultima tipologia rientrerebbero costi sostenuti dal dipendente e non

suscettibili di indennità da parte del datore di lavoro. L’Alta Corte aveva

tuttavia rilevato che, nell’uno e nell’altro caso, per essere poste in

deduzione, le spese sostenute dal dipendente devono essere indispensabili

all’esercizio della professione, pertanto si tratta della stessa categoria di

spese (cfr. sentenza del TF n. 2C_326/2008 del 23 settembre 2008 consid. 4.2.).

Alla stessa conclusione il TF è giunto nella sentenza n. 2C_73/2019 del 9

ottobre 2020 (consid. 4.3.1.).

Di conseguenza, nonostante

l’attestazione prodotta dal ricorrente, si deve quindi concludere che le spese

di cui chiede la deduzione forfetaria rientrano nella stessa categoria di

quelle che sono state rimborsate al contribuente dal suo datore di lavoro. Del

resto lo stesso ricorrente non comprova la natura delle “altre spese

professionali” da lui sostenute. In particolare, nel suo ultimo scritto del 27

ottobre 2021, egli afferma unicamente di non aver sostenuto “altre spese

professionali” in misura superiore alla deduzione forfetaria, “motivo per

cui non le ho registrate, né ho conservato giustificativi”, senza però

confrontarsi con la natura di quelle realmente sostenute.

5.4

5.4.1

Ritenuto quanto appena

esposto, resta ancora da accertare se il contribuente non abbia dovuto

assumersi spese effettive, rientranti nella categoria delle altre spese

professionali indispensabili nell’esercizio della professione, in misura

superiore al rimborso spese ricevuto.

5.4.2

Nello scritto del 13

ottobre 2021, la Camera di diritto tributario ha chiesto al ricorrente di

produrre un elenco delle altre spese professionali, da lui sostenute, con

relativi giustificativi. Nella sua risposta del 27 ottobre 2021, l’insorgente

ha precisato di non aver “sostenuto altre spese professionali in misura

superiore alla deduzione forfettaria di CHF 2'500 (IC)/CHF 4'000 (IFD), motivo per

cui non le ho registrate, né ho conservato i giustificativi”.

6.

La Camera di diritto

tributario ha offerto al ricorrente l’opportunità di comprovare di aver dovuto

sopportare delle spese, imposte dall’esecuzione del suo lavoro, che non erano

state assunte dal datore di lavoro e di sovvertire così, la presunzione secondo

cui il rimborso spese forfetario del datore di lavoro copra tutti i costi

sostenuti (cfr. sentenza del TF n. 2C_71/2014 del 15 settembre 2014 consid.

5.5

in fine).

Come summenzionato, il

ricorrente si è limitato a sostenere che i regolamenti sulle spese allestiti

dal suo datore di lavoro prevedono unicamente il rimborso di spese professionali

sopportate nell'interesse del datore di lavoro, come previsto dall'art. 327a CO

e non, invece, spese professionali proprie del dipendente ai sensi degli artt.

26.

LIFD e 25 LT ed a lamentare una disparità di trattamento fra lui e suoi

colleghi di lavoro domiciliati nel Canton Zurigo rispettivamente, fra lui e

coloro che possono beneficiare della deduzione forfetaria ex artt. 26 LIFD e 25

LT.

Quanto sostenuto dal

ricorrente non tiene però conto della prassi del Tribunale federale inerente al

caso dei contribuenti che beneficiano di un rimborso forfetario delle spese,

che, per contro, viene da lui contestata. Per questi ultimi rimborsi vige, come

ampiamente suesposto, la presunzione che l’indennità versata dal datore di

lavoro copra tutte le spese sostenute. Di conseguenza, se i contribuenti fanno

valere la deduzione, a sua volta forfetaria, per le altre spese professionali,

devono apportare la prova delle spese che non sono coperte dall’indennizzo

ricevuto dal datore di lavoro.

Ne consegue che la

decisione dell’UT di negare la deduzione forfetaria delle altre spese

professionali, si rivela conforme al diritto applicabile ed alla giurisprudenza

del Tribunale federale.

7.

Come già affermato

dal Tribunale federale, il richiamo del ricorrente a prassi differenti,

apparentemente vigenti in altri Cantoni e in base alle quali – in situazione

analoghe a quella in oggetto – la deduzione forfetaria sarebbe stata ammessa,

quindi la denuncia ad una disparità di trattamento, non porta ad altra

conclusione. Le autorità fiscali ticinesi non sono – benché rispettino la

legislazione vigente – legate ad eventuali prassi diverse, finora applicate in

altri Cantoni (cfr. sentenza del TF n. 2C_73/2019 del 9 ottobre 2020 consid.

4.4

con riferimenti ivi citati).

8.

Il ricorso è

pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: