80.2021.133
Imposta sull’utile delle persone giuridiche: distribuzione mascherata di utile, leasing per acquisto di automobile di lusso, ripresa giustificata nonostante immatricolazione di vettura privata da parte del socio
28 marzo 2022Italiano27 min
merci in generale nell’ambito commerciale” (cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 26 gennaio
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.133
80.2021.134
Lugano
28 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 giugno 2021 contro le decisioni del 13 maggio 2021 in materia di IC e IFD
2015, 2016, 2017 e 2018.
Fatti
Fatti
A. RI 1 è una società
con sede a Lugano ed avente lo scopo sociale seguente: “L’assunzione di
mandati fiduciari per conto di persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici.
Con particolare riferimento alla consulenza aziendale, amministrativa,
commerciale, fiscale, revisione contabile, amministrazione immobiliare,
intermediazione, amministrazione patrimoniale, marketing, coperture
assicurative, domiciliazione, servizio di segretariato, nonché all’accettazione
di mandati di rappresentanza per conto terzi. La costituzione, trasformazione,
fusione e liquidazione di altre società. Può acquistare, detenere e cedere
partecipazioni. Può eseguire l’importazione e l’esportazione di prodotti e
merci in generale nell’ambito commerciale” (cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 26 gennaio
2022).
B.
a. Dichiarazione
fiscale 2015
Il 3 febbraio 2015 la
società presentava la sua dichiarazione fiscale per l’anno 2015, dichiarando un
risultato imponibile di fr. 0.- ed un capitale proprio imponibile pari a fr.
105'185.-.
b. Dichiarazione
fiscale 2016
Il 31 gennaio 2018, la
società produceva la sua dichiarazione fiscale per l’anno 2016, indicando un
utile imponibile di fr. 0.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 107'364.-.
c. Dichiarazione
fiscale 2017
Il 13 febbraio 2019, la
società presentava la sua dichiarazione fiscale per l’anno 2017, dichiarando un
risultato imponibile pari a fr. 0.- ed un capitale proprio imponibile di fr.
104'689.-.
d. Dichiarazione
fiscale 2018
Il 4 febbraio 2020, la
società produceva la sua dichiarazione fiscale per l’anno 2018, indicando un
utile imponibile di fr. 0.- ed un capitale proprio imponibile pari a
fr.100'000.-.
C. Nell’ottobre 2018 si
svolgeva presso la sede della contribuente una verifica fiscale sui periodi
2015 e 2016. In seguito a questo accertamento, veniva sottoposta alla società
una proposta transattiva per definire gli elementi imponibili delle decisioni
di tassazione, che tuttavia non veniva accettata dalla contribuente.
In particolare, in merito
alla definizione dell’utile imponibile, l’accordo aveva il seguente tenore:
UTILE
2015
2016
Risultato dichiarato
5’847
2’178
Costi auto non ammessi
2’000
1’000
Vantaggi auto
4’000
4’000
Altri vantaggi
4’000
3’000
Vantaggi LPP
4’500
4’500
Utile determinante IC/IFD
20’347
14’678
Perdite computabili
-
-
Utile imponibile IC/IFD
20’347
14’678
D.
a. Decisione di
tassazione 2015
Con decisione di
tassazione del 5 marzo 2020, l’RS 1 (di seguito: UTPG) accertava un utile
imponibile di fr. 24'600.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 105'000.-.
In particolare, l’UTPG aggiungeva all’utile netto fr. 18'833.- quali
“distribuzioni dissimulate di utili e vantaggi concessi a terzi che non sono
giustificati dall’uso commerciale” così composti: fr. 4'258.- a titolo di
“utilizzo privato veicolo/i aziendale/i”, fr. 4'000.- quali “spese di natura
privata” e fr. 10'575.- a titolo di “vantaggi LPP”.
b. Decisione di
tassazione 2016
Con decisione di
tassazione del 5 marzo 2020, l’UTPG accertava un utile imponibile di fr.
23’000.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 107'000.-. In particolare,
l’UTPG aggiungeva all’utile netto fr. 20’875.- quali “distribuzioni dissimulate
di utili e vantaggi concessi a terzi che non sono giustificati dall’uso
commerciale” così composti: fr. 7’300.- a titolo di “utilizzo privato veicolo/i
aziendale/i”, fr. 3'000.- quali “spese di natura privata” e fr. 10'575.- a
titolo di “vantaggi LPP”.
c. Decisione di
tassazione 2017
Con decisione di
tassazione del 5 marzo 2020, l’UTPG accertava un utile imponibile di fr.
19’200.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 104'000.-. In particolare,
l’UTPG aggiungeva all’utile netto fr. 21’875.- quali “distribuzioni dissimulate
di utili e vantaggi concessi a terzi che non sono giustificati dall’uso
commerciale” così composti: fr. 7’300.- a titolo di “utilizzo privato veicolo/i
aziendale/i”, fr. 4'000.- quali “spese di natura privata” e fr. 10'575.- a
titolo di “vantaggi LPP”.
d. Decisione di
tassazione 2018
Con decisione di
tassazione del 5 marzo 2020, l’UTPG accertava un utile imponibile di fr.
14’800.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 100'000.-. In particolare,
l’UTPG aggiungeva all’utile netto fr. 20’875.- quali “distribuzioni dissimulate
di utili e vantaggi concessi a terzi che non sono giustificati dall’uso commerciale”
così composti: fr. 7’300.- a titolo di “utilizzo privato veicolo/i
aziendale/i”, fr. 3'000.- quali “spese di natura privata” e fr. 10'575.- a
titolo di “vantaggi LPP”.
E. Con unico reclamo del
2 aprile 2020, la RI 1 insorgeva contro le decisioni di tassazione 2015-2018.
La società censurava la ripresa effettuata dall’UTPG alla cifra 2.1.5.1 delle
decisioni di tassazione e meglio, la distribuzione dissimulata di utile
relativa all’utilizzo privato di un veicolo aziendale, indicando che “privatamente
disponiamo di un veicolo privato che viene anche utilizzato per le attività
della società”.
La reclamante contestava
poi la ripresa al punto 2.1.5.2. della decisione di tassazione del periodo
fiscale 2018, indicando che la contabilità era stata modificata come da
indicazioni dell’autorità fiscale.
Infine, l’insorgente
contestava la ripresa relativa ai “vantaggi LPP”.
F. L’11 febbraio 2021,
l’UTPG si rivolgeva alla contribuente con uno scritto e-mail nel quale le
veniva illustrata la prassi secondo cui le riprese del “costo per veicoli”
verrebbero considerate giustificate e le modalità di calcolo relative alla
ripresa dei “vantaggi LPP”. Infine, l’autorità fiscale manifestava la sua
intenzione di evadere il reclamo confermando le riprese contestate, concedendo
tuttavia, la perdita accertata che “erroneamente” non era stata concessa
in sede di tassazione.
La contribuente rispondeva allo scritto
e-mail dell’autorità fiscale il 25 febbraio 2021. La reclamante, per quanto qui
di interesse, riteneva la ripresa relativa ai “costi per veicoli” arbitraria,
affermando che l’automobile in questione veniva usata “unicamente” quale
veicolo aziendale.
G. Con scritto e-mail
del 28 aprile 2021, l’UTPG comunicava alla reclamante la propria intenzione di
evadere il reclamo nel modo seguente:
·
“la quantificazione della quota
privata del veicolo aziendale viene confermata in CHF 4'258 per l’esercizio
2015 e CHF 7'300 per gli esercizi 2016-2018;
·
in considerazione della correzione
della contabilità, ma tenuto conto della presenza del motoveicolo, la ripresa
per il veicolo privato dell’esercizio 2018 viene ridotta da CHF 4'000 a CHF
1'800;
·
tenuto conto delle motivazioni addotte,
nonostante le perplessità inizialmente espresse in merito il principio della
collettività viene considerato rispettato e quindi l’inclusione della signora __________
nella polizza quadri. Tuttavia, in considerazione del fatto che il premio
trattenuto ai dipendenti è inferiore a quanto previsto dai regolamenti del
piano base e del piano quadri, in ogni caso siamo in presenza di una
distribuzione dissimulata di utili;
·
confermo che nella definizione del
risultato imponibile dell’esercizio 2015 vengono dedotte le perdite accertate
di CHF 18'323, di cui per una svista non si era tenuto conto in sede di
tassazione”.
Il 4 maggio 2021 la
contribuente si riconfermava nella sua posizione.
H.
a. Decisione su reclamo 2015
Con decisione
su reclamo 2015 del 13 maggio 2021, l’UTPG modificava l’utile imponibile da fr.
24'600.- a fr. 4'500.-. In particolare, riduceva l’importo della distribuzione
dissimulata di utili relativa ai “vantaggi LPP”, da fr. 10'575.- a fr. 8'796.-
e deduceva dall’utile netto una perdita fiscale pari a fr. 18'323.-.
b. Decisione su reclamo
2016
Con decisione su reclamo
2016 del 13 maggio 2021, l’UTPG modificava l’utile imponibile da fr. 23'000.- a
fr. 21'200.-. In particolare, riduceva l’importo della distribuzione
dissimulata di utili relativa ai “vantaggi LPP”, da fr. 10'575.- a fr. 8'796.-.
c. Decisione su reclamo
2017
Con decisione su reclamo
2017 del 13 maggio 2021, l’UTPG modificava l’utile imponibile da fr. 19’200.- a
fr. 17’400.-. In particolare, riduceva l’importo della distribuzione
dissimulata di utili relativa ai “vantaggi LPP”, da fr. 10'575.- a fr. 8'797.-.
d. Decisione su reclamo
2018
Con decisione su reclamo
2018 del 13 maggio 2021, l’UTPG modificava l’utile imponibile da fr. 14’800.- a
fr. 10’800.-. In particolare, riduceva l’importo della distribuzione
dissimulata di utili relativa ai “vantaggi LPP”, da fr. 10'575.- a fr. 8'794.-
e quella relativa alle “spese di natura privata” da fr. 4'000.- a fr. 1'800.-.
I. Con unico ricorso
del 16 giugno 2021 alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro le decisioni
su reclamo 2015-2018 dell’UTPG.
Dapprima, la ricorrente
evidenzia di aver personalmente richiesto all’UTPG una copia delle decisioni su
reclamo (datate 13 maggio 2021), avendo ricevuto “ad inizio giugno 2021”
unicamente i conguagli di imposta. Pertanto, l’insorgente ritiene rispettato il
termine per presentare “reclamo” [recte ricorso].
Nel merito, la ricorrente
censura la ripresa, quale distribuzione dissimulata di utile, dei costi per
“l’utilizzo privato del veicolo aziendale”, affermando che “non è presente
un libro di bordo perché il veicolo è stato usato unicamente quale veicolo
aziendale”. Pertanto, chiede “che le riprese siano annullate perché non
comprovate”.
Inoltre, la contribuente
contesta la ripresa delle “spese di natura privata”, affermando che per
l’attività commerciale disporrebbe di un magazzino a __________, che verrebbe
utilizzato durante la settimana, ma che, non essendo sempre a disposizione il
veicolo aziendale, verrebbe utilizzato il veicolo privato. L’importo inserito
nella contabilità sarebbe così motivato: “media di due trasferte settimanali
nel […] magazzino (__________ – __________ – __________) oltre agli inventari
mensili ed eventuali acquisto merci ad una tariffa di CHF 0.60 a km per un
importo totale annuale di CHF 3'600”.
Infine, la ricorrente
evidenzia che nonostante l’autorità fiscale avesse concesso, durante dei
colloqui una riduzione a fr. 1'800.- della ripresa per “spese private”, nella
decisione su reclamo 2018 l’UTPG avrebbe ancora indicato fr. 4'000.-.
Il 24 giugno 2021,
la ricorrente produce un “complemento di reclamo”, affermando che
risulterebbe “inverosimile l’utilizzo del veicolo [risp. motoveicolo] per
uso privato”, considerati i km percorsi da quest’ultimi.
L. L’autorità di
tassazione presenta le sue osservazioni al ricorso del 24 giugno 2021, il 27
luglio 2021. L’UTPG, qualora la Camera dovesse dichiarare ricevibile il
ricorso, riconferma gli importi stabiliti nelle decisioni su reclamo 2015-2018,
ad eccezione della ripresa relativa alle “spese di natura privata” per l’anno
2018, che l’autorità fiscale propone di stralciare.
M. Con scritto spontaneo
del 2 agosto 2021, la RI 1, replica alle osservazioni presentate dall’autorità
di tassazione, riconfermandosi nei suoi precedenti scritti.
Diritto
1. 1.1.
Le decisioni di tassazione
su reclamo portano la data del 13 maggio 2021, mentre il ricorso presentato
dalla RI 1 quella del 16 giugno 2021. Si tratta quindi di verificare
preliminarmente se il ricorso presentato dalla ricorrente sia tardivo ed in tal
caso se siano date le condizioni per una restituzione dei termini. Infatti, la
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata.
1.2.
L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce
che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo
dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla
Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio
(art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).
La legge sull’imposta
federale diretta (LIFD), agli artt. 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle
disposizioni analoghe.
1.3.
Una decisione si considera
notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì
il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra
nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo
possa prenderne conoscenza (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.494/2005 del 7
febbraio 2006 consid. 2.1).
Siccome la legge (né
quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma,
l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio
postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. ad
esempio sentenza del TF n. 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, consid. 2.4).
Dal profilo giuridico, la
differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva
comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,
nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,
l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola
dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia
in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non
stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di
fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (cfr. ad esempio DTF 114 III 54,
99 Ib 359).
Se la notificazione è
avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera
adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in
cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto;
nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze
concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di
tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di
competenza del destinatario (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.494/2005 del
7 febbraio 2006, consid. 2.1).
1.4.
La prova della notifica
può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle
circostanze (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010
consid. 2.4).
Ad ogni modo, il
contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una
decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della
buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e il contenuto della stessa (Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, n. 2 ad
art. 133 LIFD; sentenza del TF n. 2C_318/2009 del
10 dicembre 2009 consid. 3). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più
volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei
trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della
buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (cfr. ad esempio la sentenza
del TF n. 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009, consid. 3.3.).
In effetti, per rendere
verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di tassazione, l’autorità
fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in modo univoco
che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data
indicata dall’autorità. Costituiscono ad esempio una prova indiretta
dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia
ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio
di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il
richiamo e la diffida di pagamento; il fatto che il contribuente abbia pagato
il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento
alla tassazione notificata (cfr. sentenza della CDT n. 80.2019.253 del 4
novembre 2019, consid. 2.3. con riferimenti ivi citati.).
1.5.
L’UTPG
non ha precisato in quale forma siano state notificate le decisioni del 13
maggio 2021 e, in particolare, non ha allegato il tracciamento dell’invio
postale. Se anche non avesse ricevuto le decisioni in questione, la ricorrente
ha comunque appreso che le decisioni in oggetto erano state emesse, quando, nei
giorni successivi, l’Ufficio di esazione, per le imposte cantonale e federale,
e il Comune di __________, per l’imposta comunale, le hanno inviato i conguagli,
menzionando la data delle decisioni.
Agli atti non vi sono i
conguagli di imposta ricevuti dalla ricorrente. Tuttavia, si deve presumere che
questi siano stati ricevuti dopo la notifica delle decisioni di tassazione dopo
reclamo, ovvero dopo il 14 maggio 2021. Pertanto, la ricorrente, anche volendo
ritenere quale momento determinante per l’inizio della decorrenza del termine
di 30 giorni per presentare reclamo, quello in cui la ricorrente ha ricevuto i
conguagli di imposta e non il 15 giugno 2021 (ovvero quando l’autorità di
tassazione le ha trasmesso per e-mail copia delle decisioni di tassazione dopo
reclamo), ha presentato il proprio ricorso nei termini stabiliti dalla legge.
Il suo gravame è pertanto tempestivo e deve essere analizzato nel merito.
Considerandi
2.
2.1.
La ricorrente con il
proprio memoriale chiede che venga stralciata, per tutti i periodi fiscali in
oggetto, la ripresa effettuata dall’UTPG relativa alla quota privata del
veicolo aziendale, poiché afferma che quest’ultimo era unicamente utilizzato
per fini aziendali e in quanto ritiene che la ripresa non sia stata
sufficientemente comprovata dall’autorità di tassazione.
2.2
2.2.1
Gli articoli 58 cpv. 1
LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle
persone giuridiche, che:
1.
Costituiscono
utile netto imponibile:
a.
...[omissis]...
b.
tutti i prelevamenti fatti prima
del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla
copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:
- ...[omissis]...
- le distribuzioni palesi o dissimulate di
utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale.
2.2.2
La dottrina ha così
riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili” che si può
ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Danon, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, n. 172 ad art. 57, 58 LIFD con riferimenti
giurisprudenziali):
-
una prestazione da parte della società, senza una corrispondente
controprestazione;
-
il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio
per l’azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata
concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
-
il fatto che il menzionato carattere della prestazione
(di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da
parte degli organi societari.
2.2.3
L’uso privato di un
autoveicolo appartenente ad una società di capitali è un caso abbastanza comune
di distribuzione dissimulata di utili o più precisamente di “prelevamento
anticipato di utili”, cioè una forma particolare di distribuzione mascherata
fatta con l’assegnazione all’azionista di utili di competenza della società
prima ancora che essi entrino a far parte del patrimonio di quest’ultima. È
quanto si verifica in particolare quando la società rinuncia ad un adeguato
indennizzo per le sue prestazioni a favore dell’azionista (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità
dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010,
p. 432). Quando la distribuzione anticipata di utili si manifesta nella forma
dell'uso di mezzi della società per scopi privati (auto, telefono,
riscaldamento, ecc.) o del prelevamento di beni dalla società da parte
dell'azionista, la valutazione della prestazione avviene con gli stessi criteri
che valgono per le aziende personali (Bernardoni/Bortolotto,
op. cit., p. 433; cfr. anche sentenza della CDT n. 80.2018.20 del 27 settembre
2019, consid. 4.2. con riferimenti ivi citati).
Il Promemoria n. 1/2007
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente la stima dei
prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari
di aziende, prevede dunque che, se il totale delle spese effettive
dell’automobile parzialmente usata per scopi privati e i chilometri percorsi
per motivi professionali e privati possono essere stabiliti in base a un libro
di bordo, le spese effettive sono da ripartire in modo proporzionale tra i
chilometri percorsi per motivi professionali e quelli percorsi per motivi
privati. Se invece non è possibile servirsi di un libro di bordo, si procede
alla determinazione forfetaria, che consiste nel dichiarare al mese lo 0,8% del
prezzo di acquisto (IVA esclusa), ma almeno 150 franchi.
2.2.4
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, i fatti che determinano o aumentano il carico fiscale
vanno addotti e provati dal fisco, quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno
invece addotti e provati dal contribuente.
Confrontato a fattispecie
relative a prestazioni valutabili in denaro, il fisco deve in particolare
apportare la prova che la società ha accordato a un azionista o a una persona
vicina una prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata; se le
prove addotte dall’autorità costituiscono degli indizi sufficienti in merito
all’esistenza di una simile sproporzione, spetta al contribuente dimostrare il
contrario (sentenza 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 6.2 e giurisprudenza
citata).
2.3
La RI 1 è stata soggetta
ad una verifica fiscale da parte dell’Ispettorato per i periodi 2015 e 2016. In
particolare, ne risulta che nel maggio 2015 la ricorrente ha preso in leasing
una BMW X6 M del 2012 con 17'500 km. Il prezzo netto secondo il contratto di
leasing ammontava a fr. 82'125.–. Oltre alla ripresa di una vettura privata
della socia __________, è stato corrisposto un pagamento iniziale di fr.
20'000.- e sono state convenute rate mensili di fr. 1'107.-. Mentre la stessa __________
avrebbe immatricolato un’altra automobile a suo nome, l’Ispettorato sottolinea
che il marito __________ non ha invece “intestato alcuna autovettura a suo
nome”.
L’Ispettorato ha pertanto
disposto una ripresa a titolo di prestazione valutabile in denaro, con la
seguente argomentazione:
Costi leasing BMWX6 M di CHF
1'107 (Iva inclusa) secondo contratto stipulato il 21 aprile 2015. Il prezzo
netto dell’auto Iva inclusa è di CHF 82'125 che corrisponde ad un valore iva
escluso di CHF 76'042. Il corrispettivo vantaggio calcolato con la prassi IVA
ammonta a CHF 7'300 annui. Vengono di conseguenza ripresi CHF 7'300 per il 2016
e CHF 4'258 per il 2015 (maggio-dicembre). Gli importi che sono da imporre
sulla partita personale dei Signori __________ godono di uno sgravio del 40%.
Sulla
base di queste considerazioni, l’autorità fiscale aggiungeva ai risultati
d’esercizio per gli anni 2015-2018 delle riprese per distribuzioni dissimulate di
utili e meglio, per “utilizzo privato veicolo/i aziendale/i”.
Nel proprio reclamo (ma
anche negli scambi e-mail avvenuti con l’autorità di tassazione ed in sede di
ricorso), la ricorrente, come detto, contestava queste riprese poiché “privatamente
disponiamo [gli azionisti] già di un veicolo privato che viene utilizzato per
le attività della società. […] I costi inseriti in contabilità riguardano il
veicolo privato utilizzato per la società. Negli anni passati non è stato
calcolato un rimborso spese annuale con relativo versamento, ma sono stati
assunti parte dei costi del veicolo da parte di RI 1”.
2.4
La
società ricorrente svolge perlopiù attività fiduciarie. Suoi soci sono nella
misura di un mezzo ciascuno i coniugi __________ e __________, che sono anche i
principali dipendenti.
La natura dell’attività
della società insorgente e le sue dimensioni impongono di ritenere che
l’autovettura in questione sia usata, se non prevalentemente, perlomeno in una
certa misura per trasferte private degli azionisti. La contribuente non spiega
peraltro quale necessità abbia di immatricolare un automezzo particolarmente
costoso e oneroso.
Nelle Istruzioni per la
compilazione del certificato di salario e dell’attestazione delle rendite,
edite dalla Conferenza svizzera delle imposte (CSI) e dall’Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC), viene richiesto al datore di lavoro di
indicare alla cifra 2.2 il valore della prestazione di cui beneficia il
dipendente per il fatto che può utilizzare il veicolo di servizio anche a scopi
privati (numero marginale 21). In sostituzione del calcolo forfettario della
quota privata conformemente al numero marginale 21, è data la possibilità di
dichiarare il vantaggio privato effettivo, a condizione che sia tenuto un libro
di bordo (numero marginale 22). Nei casi in cui l’uso privato è
considerevolmente limitato, ad esempio perché nella vettura sono installati
dispositivi fissi per il trasporto di attrezzi di lavoro, come pure nel caso in
cui il veicolo di servizio è utilizzato unicamente per recarsi al lavoro e non
per altri viaggi privati, non occorre computare sul salario alcuna quota per
l’uso privato del veicolo di servizio (numero marginale 24).
Nel caso in esame, la
ricorrente nega che sia tenuto un libro di bordo e, d’altra parte, non apporta
alcun argomento a supporto di un’eventuale inadeguatezza del veicolo a servire
per trasferte private degli azionisti. Neanche la mera circostanza che gli
azionisti abbiano immatricolato un’automobile privatamente è sufficiente a
sovvertire la conclusione che la BMW X6 sia stata usata anche privatamente.
2.5
Un ulteriore aspetto deve
essere considerato.
In una sentenza del 1°
maggio 2015 (2C_697/2014), il Tribunale federale si è confrontato con il
ricorso di una società immobiliare, che aveva immatricolato una BMW X6 50i, acquistata
al prezzo di fr. 137'000.-, registrando nei propri conti un ammortamento del
40% del valore di investimento (fr. 54’800.-). Aveva acquistato anche una
Porsche, procedendo a un ulteriore ammortamento di fr. 57'000.-. L’autorità di
tassazione del Canton Appenzello Esterno aveva riconosciuto come veicolo
aziendale solo la Porsche, riprendendo di conseguenza tutti i costi relativi
alla BMW. Per la Porsche aveva poi ammesso l’ammortamento solo su un valore di
fr. 100'000.- ed aveva conseguentemente ripreso la differenza. Inoltre, aveva
ripreso la quota privata del 9.6% di fr. 100'000.-. La Suprema Corte ha
respinto il ricorso della società contribuente, ricordando che le spese
finalizzate all’appagamento di bisogni privati, fra le quali quelle legate ad
un’immagine adeguata allo status della persona, non hanno alcun legame stretto
con lo scopo dell’impresa, pur potendo avere effetti positivi sull’attività
lucrativa. Ha così giustificato la decisione dell’autorità fiscale cantonale di
riprendere una quota di lusso nel caso in cui una società immatricola una
vettura di servizio che eccede un certo prezzo, come nel caso concreto
l’importo di fr. 100'000.-.
Sebbene nella fattispecie
la ricorrente abbia pagato meno di 100'000 franchi per acquistare il veicolo
litigioso, trattandosi di un’automobile d’occasione, si tratta tuttavia di una
vettura di lusso. L’insorgente non può pertanto pretendere che sia considerata
esclusivamente una vettura di servizio.
2.6
In considerazione di ciò
che precede, per quanto concerne le riprese sui costi del veicolo BMW X6 M, il
ricorso deve essere respinto e la decisione dell’UTPG tutelata.
3.
3.1.
Nelle decisioni di tassazione
su reclamo 2015-2018, l’autorità di tassazione ha aggiunto all’utile netto fr.
4'000.- per gli anni 2015 e 2017, fr. 3'000.- per l’anno 2016 e fr. 1'800.- per
l’anno 2018 a titolo di “spese di natura privata (relative al veicolo BMW
privato)”. Tuttavia, nelle osservazioni al ricorso, l’autorità fiscale
indica che le riprese delle “spese di natura privata” si riferiscono a dei
“costi di carattere privato (quali pranzi, cene di famiglia, spese presso
supermercati, etc.)” inseriti “tra le spese di rappresentanza”.
Pertanto, la Camera deve dapprima analizzare se il diritto di essere sentita
della ricorrente, in relazione alle motivazioni delle decisioni su reclamo, è
stato violato dall’UTPG.
3.2
Adita dal contribuente con reclamo, l’autorità fiscale
deve prendere la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art.
208.
cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione
deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD).
Per giurisprudenza costante, il diritto ad una motivazione ha natura formale:
pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto
impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF
119.
Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).
L’art. 29 Cost. impone alle autorità amministrative e
giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi
delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una
motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di
rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità
d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia
109.
consid. b e rimandi).
La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione
della fattispecie e in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa
si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il
contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso
di sottoporre a verifica la decisione stessa (p. es. sentenza della CDT n.
80.2002.205
del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).
3.3
Come detto, l’autorità di tassazione, nelle decisioni
su reclamo oggetto del presente ricorso, indicava che le riprese litigiose
erano da considerarsi quali “spese di natura privata (relative al veicolo
BMW privato)”. Non solo nelle decisioni di tassazione su reclamo, ma anche
prima, nella e-mail dell’11 febbraio 2021, l’UTPG affermava che le spese si
riferivano al veicolo privato (cfr. passaggio “in considerazione del fatto
che RI 1 si è assunta una parte delle spese relative al vostro veicolo privato,
in sede di tassazione è stata effettuata una ripresa per spese private”) ed
anche in quella del 28 aprile 2021 (cfr. passaggio “in considerazione della
correzione della contabilità, ma tenuto conto della presenza del motoveicolo,
la ripresa per il veicolo privato dell’esercizio 2018 viene ridotta da CHF
4'000 a CHF 1’800”).
La contribuente, sulla base di questa motivazione ha
presentato il proprio ricorso, contestando “la ripresa dei costi sostenuti
per l’utilizzo del veicolo privato per scopi aziendali” e spiegando per
quale motivo la ripresa non doveva essere effettuata.
Tuttavia, come detto, nelle osservazioni al ricorso,
l’autorità fiscale indica che le riprese delle “spese di natura privata”
si riferiscono a dei “costi di carattere privato (quali pranzi, cene di
famiglia, spese presso supermercati, etc.)” inseriti “tra le spese di
rappresentanza”. A seguito di questa precisazione, si può ritenere che
l’autorità di tassazione abbia cercato di sanare la precedente violazione del
diritto di motivazione, commessa indicando nelle decisioni su reclamo delle
motivazioni non corrispondenti a quelle che hanno in realtà portato l’UTPG a
definire le riprese in oggetto. Tuttavia, nonostante la ricorrente nello
scritto del 2 agosto 2021 non si sia espressa a riguardo di questa modifica, si
deve comunque ritenere che l’UTPG abbia disatteso il proprio obbligo di
motivazione. Infatti, non è dato sapere su quali elementi si sia basata
l’autorità per determinare le riprese contestate. L’autorità fiscale, nelle
osservazioni del 27 luglio 2021, indica che le riprese dei “costi privati” sono
state stabilite sulla base di una verifica dell’Ispettorato fiscale sugli
esercizi 2015 e 2016. Analizzando il documento in questione tuttavia, non si
desumono gli elementi che hanno portato l’autorità di tassazione a stabilire
gli importi di fr. 4'000.-, 3'000.- rispettivamente 1'800.-.
3.4
Appare quindi evidente che, in una simile situazione,
non è possibile giudicare l’operato dell’UTPG e comprendere se le sue
valutazioni siano o meno corrette. Infatti, non avendo l’autorità menzionato,
nemmeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso
piuttosto che nell’altro e non avendo quindi posto l’interessata nelle
condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore, l’UTPG ha violato il
diritto di essere sentita della ricorrente. Pertanto, già solo per tale motivo,
le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2015-2018 devono essere
annullate.
Pertanto, le decisioni su reclamo IC/IFD 2015-2018
sono annullate e gli atti ritornati all’UTPG affinché adotti delle nuove
decisioni motivate.
4.
L’esito del ricorso
è pertanto differenziato. Relativamente alla ripresa per “utilizzo privato
veicolo aziendale”, le decisioni su reclamo IC/IFD 2015-2018 del 13 maggio 2021
sono confermate, mentre in merito alla ripresa per “spese di natura privata”, le
decisioni su reclamo IC/IFD 2015-2018 del 13 maggio 2021 sono annullate e gli
atti sono trasmessi all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, perché
adotti delle nuove decisioni motivate.
In virtù degli
artt. 231 cpv. 2 LT e 144 cpv. 1 LIFD, se il ricorso è ammesso parzialmente, le
spese sono ripartire proporzionalmente. Visto quanto precede, un mezzo delle
spese processuali è a carico della ricorrente e uno dell’UTPG.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne la ripresa per “utilizzo privato veicolo aziendale”, il
ricorso è respinto.
1.2. Nella
misura in cui il ricorso concerne la ripresa per “spese di natura privata”, le
decisioni su reclamo IC/IFD 2015-2018 del 13 maggio 2021 sono annullate e gli
atti sono trasmessi all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, perché
adotti delle nuove decisioni motivate.
2. Le spese processuali
consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 1’500.–
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per
un totale di fr. 1’600.–
sono
a carico della ricorrente in ragione di un mezzo (fr. 800.-).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: La segretaria: