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Decisione

80.2021.133

Imposta sull’utile delle persone giuridiche: distribuzione mascherata di utile, leasing per acquisto di automobile di lusso, ripresa giustificata nonostante immatricolazione di vettura privata da parte del socio

28 marzo 2022Italiano27 min

merci in generale nell’ambito commerciale” (cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 26 gennaio

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.133

80.2021.134

Lugano

28 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17 giugno 2021 contro le decisioni del 13 maggio 2021 in materia di IC e IFD

2015, 2016, 2017 e 2018.

Fatti

Fatti

A. RI 1 è una società

con sede a Lugano ed avente lo scopo sociale seguente: “L’assunzione di

mandati fiduciari per conto di persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici.

Con particolare riferimento alla consulenza aziendale, amministrativa,

commerciale, fiscale, revisione contabile, amministrazione immobiliare,

intermediazione, amministrazione patrimoniale, marketing, coperture

assicurative, domiciliazione, servizio di segretariato, nonché all’accettazione

di mandati di rappresentanza per conto terzi. La costituzione, trasformazione,

fusione e liquidazione di altre società. Può acquistare, detenere e cedere

partecipazioni. Può eseguire l’importazione e l’esportazione di prodotti e

merci in generale nell’ambito commerciale” (cfr. www.zefix.ch, sito consultato il 26 gennaio

2022).

B.

a. Dichiarazione

fiscale 2015

Il 3 febbraio 2015 la

società presentava la sua dichiarazione fiscale per l’anno 2015, dichiarando un

risultato imponibile di fr. 0.- ed un capitale proprio imponibile pari a fr.

105'185.-.

b. Dichiarazione

fiscale 2016

Il 31 gennaio 2018, la

società produceva la sua dichiarazione fiscale per l’anno 2016, indicando un

utile imponibile di fr. 0.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 107'364.-.

c. Dichiarazione

fiscale 2017

Il 13 febbraio 2019, la

società presentava la sua dichiarazione fiscale per l’anno 2017, dichiarando un

risultato imponibile pari a fr. 0.- ed un capitale proprio imponibile di fr.

104'689.-.

d. Dichiarazione

fiscale 2018

Il 4 febbraio 2020, la

società produceva la sua dichiarazione fiscale per l’anno 2018, indicando un

utile imponibile di fr. 0.- ed un capitale proprio imponibile pari a

fr.100'000.-.

C. Nell’ottobre 2018 si

svolgeva presso la sede della contribuente una verifica fiscale sui periodi

2015 e 2016. In seguito a questo accertamento, veniva sottoposta alla società

una proposta transattiva per definire gli elementi imponibili delle decisioni

di tassazione, che tuttavia non veniva accettata dalla contribuente.

In particolare, in merito

alla definizione dell’utile imponibile, l’accordo aveva il seguente tenore:

UTILE

2015

2016

Risultato dichiarato

5’847

2’178

Costi auto non ammessi

2’000

1’000

Vantaggi auto

4’000

4’000

Altri vantaggi

4’000

3’000

Vantaggi LPP

4’500

4’500

Utile determinante IC/IFD

20’347

14’678

Perdite computabili

-

-

Utile imponibile IC/IFD

20’347

14’678

D.

a. Decisione di

tassazione 2015

Con decisione di

tassazione del 5 marzo 2020, l’RS 1 (di seguito: UTPG) accertava un utile

imponibile di fr. 24'600.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 105'000.-.

In particolare, l’UTPG aggiungeva all’utile netto fr. 18'833.- quali

“distribuzioni dissimulate di utili e vantaggi concessi a terzi che non sono

giustificati dall’uso commerciale” così composti: fr. 4'258.- a titolo di

“utilizzo privato veicolo/i aziendale/i”, fr. 4'000.- quali “spese di natura

privata” e fr. 10'575.- a titolo di “vantaggi LPP”.

b. Decisione di

tassazione 2016

Con decisione di

tassazione del 5 marzo 2020, l’UTPG accertava un utile imponibile di fr.

23’000.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 107'000.-. In particolare,

l’UTPG aggiungeva all’utile netto fr. 20’875.- quali “distribuzioni dissimulate

di utili e vantaggi concessi a terzi che non sono giustificati dall’uso

commerciale” così composti: fr. 7’300.- a titolo di “utilizzo privato veicolo/i

aziendale/i”, fr. 3'000.- quali “spese di natura privata” e fr. 10'575.- a

titolo di “vantaggi LPP”.

c. Decisione di

tassazione 2017

Con decisione di

tassazione del 5 marzo 2020, l’UTPG accertava un utile imponibile di fr.

19’200.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 104'000.-. In particolare,

l’UTPG aggiungeva all’utile netto fr. 21’875.- quali “distribuzioni dissimulate

di utili e vantaggi concessi a terzi che non sono giustificati dall’uso

commerciale” così composti: fr. 7’300.- a titolo di “utilizzo privato veicolo/i

aziendale/i”, fr. 4'000.- quali “spese di natura privata” e fr. 10'575.- a

titolo di “vantaggi LPP”.

d. Decisione di

tassazione 2018

Con decisione di

tassazione del 5 marzo 2020, l’UTPG accertava un utile imponibile di fr.

14’800.- ed un capitale proprio imponibile di fr. 100'000.-. In particolare,

l’UTPG aggiungeva all’utile netto fr. 20’875.- quali “distribuzioni dissimulate

di utili e vantaggi concessi a terzi che non sono giustificati dall’uso commerciale”

così composti: fr. 7’300.- a titolo di “utilizzo privato veicolo/i

aziendale/i”, fr. 3'000.- quali “spese di natura privata” e fr. 10'575.- a

titolo di “vantaggi LPP”.

E. Con unico reclamo del

2 aprile 2020, la RI 1 insorgeva contro le decisioni di tassazione 2015-2018.

La società censurava la ripresa effettuata dall’UTPG alla cifra 2.1.5.1 delle

decisioni di tassazione e meglio, la distribuzione dissimulata di utile

relativa all’utilizzo privato di un veicolo aziendale, indicando che “privatamente

disponiamo di un veicolo privato che viene anche utilizzato per le attività

della società”.

La reclamante contestava

poi la ripresa al punto 2.1.5.2. della decisione di tassazione del periodo

fiscale 2018, indicando che la contabilità era stata modificata come da

indicazioni dell’autorità fiscale.

Infine, l’insorgente

contestava la ripresa relativa ai “vantaggi LPP”.

F. L’11 febbraio 2021,

l’UTPG si rivolgeva alla contribuente con uno scritto e-mail nel quale le

veniva illustrata la prassi secondo cui le riprese del “costo per veicoli”

verrebbero considerate giustificate e le modalità di calcolo relative alla

ripresa dei “vantaggi LPP”. Infine, l’autorità fiscale manifestava la sua

intenzione di evadere il reclamo confermando le riprese contestate, concedendo

tuttavia, la perdita accertata che “erroneamente” non era stata concessa

in sede di tassazione.

La contribuente rispondeva allo scritto

e-mail dell’autorità fiscale il 25 febbraio 2021. La reclamante, per quanto qui

di interesse, riteneva la ripresa relativa ai “costi per veicoli” arbitraria,

affermando che l’automobile in questione veniva usata “unicamente” quale

veicolo aziendale.

G. Con scritto e-mail

del 28 aprile 2021, l’UTPG comunicava alla reclamante la propria intenzione di

evadere il reclamo nel modo seguente:

·

“la quantificazione della quota

privata del veicolo aziendale viene confermata in CHF 4'258 per l’esercizio

2015 e CHF 7'300 per gli esercizi 2016-2018;

·

in considerazione della correzione

della contabilità, ma tenuto conto della presenza del motoveicolo, la ripresa

per il veicolo privato dell’esercizio 2018 viene ridotta da CHF 4'000 a CHF

1'800;

·

tenuto conto delle motivazioni addotte,

nonostante le perplessità inizialmente espresse in merito il principio della

collettività viene considerato rispettato e quindi l’inclusione della signora __________

nella polizza quadri. Tuttavia, in considerazione del fatto che il premio

trattenuto ai dipendenti è inferiore a quanto previsto dai regolamenti del

piano base e del piano quadri, in ogni caso siamo in presenza di una

distribuzione dissimulata di utili;

·

confermo che nella definizione del

risultato imponibile dell’esercizio 2015 vengono dedotte le perdite accertate

di CHF 18'323, di cui per una svista non si era tenuto conto in sede di

tassazione”.

Il 4 maggio 2021 la

contribuente si riconfermava nella sua posizione.

H.

a. Decisione su reclamo 2015

Con decisione

su reclamo 2015 del 13 maggio 2021, l’UTPG modificava l’utile imponibile da fr.

24'600.- a fr. 4'500.-. In particolare, riduceva l’importo della distribuzione

dissimulata di utili relativa ai “vantaggi LPP”, da fr. 10'575.- a fr. 8'796.-

e deduceva dall’utile netto una perdita fiscale pari a fr. 18'323.-.

b. Decisione su reclamo

2016

Con decisione su reclamo

2016 del 13 maggio 2021, l’UTPG modificava l’utile imponibile da fr. 23'000.- a

fr. 21'200.-. In particolare, riduceva l’importo della distribuzione

dissimulata di utili relativa ai “vantaggi LPP”, da fr. 10'575.- a fr. 8'796.-.

c. Decisione su reclamo

2017

Con decisione su reclamo

2017 del 13 maggio 2021, l’UTPG modificava l’utile imponibile da fr. 19’200.- a

fr. 17’400.-. In particolare, riduceva l’importo della distribuzione

dissimulata di utili relativa ai “vantaggi LPP”, da fr. 10'575.- a fr. 8'797.-.

d. Decisione su reclamo

2018

Con decisione su reclamo

2018 del 13 maggio 2021, l’UTPG modificava l’utile imponibile da fr. 14’800.- a

fr. 10’800.-. In particolare, riduceva l’importo della distribuzione

dissimulata di utili relativa ai “vantaggi LPP”, da fr. 10'575.- a fr. 8'794.-

e quella relativa alle “spese di natura privata” da fr. 4'000.- a fr. 1'800.-.

I. Con unico ricorso

del 16 giugno 2021 alla Camera di diritto tributario, RI 1 insorge contro le decisioni

su reclamo 2015-2018 dell’UTPG.

Dapprima, la ricorrente

evidenzia di aver personalmente richiesto all’UTPG una copia delle decisioni su

reclamo (datate 13 maggio 2021), avendo ricevuto “ad inizio giugno 2021”

unicamente i conguagli di imposta. Pertanto, l’insorgente ritiene rispettato il

termine per presentare “reclamo” [recte ricorso].

Nel merito, la ricorrente

censura la ripresa, quale distribuzione dissimulata di utile, dei costi per

“l’utilizzo privato del veicolo aziendale”, affermando che “non è presente

un libro di bordo perché il veicolo è stato usato unicamente quale veicolo

aziendale”. Pertanto, chiede “che le riprese siano annullate perché non

comprovate”.

Inoltre, la contribuente

contesta la ripresa delle “spese di natura privata”, affermando che per

l’attività commerciale disporrebbe di un magazzino a __________, che verrebbe

utilizzato durante la settimana, ma che, non essendo sempre a disposizione il

veicolo aziendale, verrebbe utilizzato il veicolo privato. L’importo inserito

nella contabilità sarebbe così motivato: “media di due trasferte settimanali

nel […] magazzino (__________ – __________ – __________) oltre agli inventari

mensili ed eventuali acquisto merci ad una tariffa di CHF 0.60 a km per un

importo totale annuale di CHF 3'600”.

Infine, la ricorrente

evidenzia che nonostante l’autorità fiscale avesse concesso, durante dei

colloqui una riduzione a fr. 1'800.- della ripresa per “spese private”, nella

decisione su reclamo 2018 l’UTPG avrebbe ancora indicato fr. 4'000.-.

Il 24 giugno 2021,

la ricorrente produce un “complemento di reclamo”, affermando che

risulterebbe “inverosimile l’utilizzo del veicolo [risp. motoveicolo] per

uso privato”, considerati i km percorsi da quest’ultimi.

L. L’autorità di

tassazione presenta le sue osservazioni al ricorso del 24 giugno 2021, il 27

luglio 2021. L’UTPG, qualora la Camera dovesse dichiarare ricevibile il

ricorso, riconferma gli importi stabiliti nelle decisioni su reclamo 2015-2018,

ad eccezione della ripresa relativa alle “spese di natura privata” per l’anno

2018, che l’autorità fiscale propone di stralciare.

M. Con scritto spontaneo

del 2 agosto 2021, la RI 1, replica alle osservazioni presentate dall’autorità

di tassazione, riconfermandosi nei suoi precedenti scritti.

Diritto

1. 1.1.

Le decisioni di tassazione

su reclamo portano la data del 13 maggio 2021, mentre il ricorso presentato

dalla RI 1 quella del 16 giugno 2021. Si tratta quindi di verificare

preliminarmente se il ricorso presentato dalla ricorrente sia tardivo ed in tal

caso se siano date le condizioni per una restituzione dei termini. Infatti, la

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata.

1.2.

L’art. 227 cpv. 1 LT stabilisce

che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo

dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla

Camera di diritto tributario. Tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio

(art. 192 cpv. 1 LT). È prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT).

La legge sull’imposta

federale diretta (LIFD), agli artt. 140 cpv. 1 e 133 cpv. 1 e 3, prevede delle

disposizioni analoghe.

1.3.

Una decisione si considera

notificata non nel momento in cui il contribuente ne prende conoscenza, bensì

il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra

nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo

possa prenderne conoscenza (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.494/2005 del 7

febbraio 2006 consid. 2.1).

Siccome la legge (né

quella federale né quella cantonale) non prescrive una determinata forma,

l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti mediante invio

postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera semplice (cfr. ad

esempio sentenza del TF n. 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010, consid. 2.4).

Dal profilo giuridico, la

differenza fondamentale concerne l’onere della prova circa l’effettiva

comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti,

nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,

l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola

dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia

in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non

stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (cfr. ad esempio DTF 114 III 54,

99 Ib 359).

Se la notificazione è

avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve apportare in maniera

adeguata la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in

cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto;

nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che in base alle circostanze

concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro il lasso di

tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di

competenza del destinatario (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.494/2005 del

7 febbraio 2006, consid. 2.1).

1.4.

La prova della notifica

può anche essere stabilita tramite indizi oppure esaminando l’insieme delle

circostanze (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_430/2009 del 14 gennaio 2010

consid. 2.4).

Ad ogni modo, il

contribuente che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una

decisione che non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della

buona fede, tenuto ad informarsi sull’esistenza e il contenuto della stessa (Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, n. 2 ad

art. 133 LIFD; sentenza del TF n. 2C_318/2009 del

10 dicembre 2009 consid. 3). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più

volte, che il termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei

trenta giorni a contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della

buona fede, essere a conoscenza della decisione contestata (cfr. ad esempio la sentenza

del TF n. 2C_318/2009 del 10 dicembre 2009, consid. 3.3.).

In effetti, per rendere

verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di tassazione, l’autorità

fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che confermino in modo univoco

che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data

indicata dall’autorità. Costituiscono ad esempio una prova indiretta

dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia

ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio

di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il

richiamo e la diffida di pagamento; il fatto che il contribuente abbia pagato

il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento

alla tassazione notificata (cfr. sentenza della CDT n. 80.2019.253 del 4

novembre 2019, consid. 2.3. con riferimenti ivi citati.).

1.5.

L’UTPG

non ha precisato in quale forma siano state notificate le decisioni del 13

maggio 2021 e, in particolare, non ha allegato il tracciamento dell’invio

postale. Se anche non avesse ricevuto le decisioni in questione, la ricorrente

ha comunque appreso che le decisioni in oggetto erano state emesse, quando, nei

giorni successivi, l’Ufficio di esazione, per le imposte cantonale e federale,

e il Comune di __________, per l’imposta comunale, le hanno inviato i conguagli,

menzionando la data delle decisioni.

Agli atti non vi sono i

conguagli di imposta ricevuti dalla ricorrente. Tuttavia, si deve presumere che

questi siano stati ricevuti dopo la notifica delle decisioni di tassazione dopo

reclamo, ovvero dopo il 14 maggio 2021. Pertanto, la ricorrente, anche volendo

ritenere quale momento determinante per l’inizio della decorrenza del termine

di 30 giorni per presentare reclamo, quello in cui la ricorrente ha ricevuto i

conguagli di imposta e non il 15 giugno 2021 (ovvero quando l’autorità di

tassazione le ha trasmesso per e-mail copia delle decisioni di tassazione dopo

reclamo), ha presentato il proprio ricorso nei termini stabiliti dalla legge.

Il suo gravame è pertanto tempestivo e deve essere analizzato nel merito.

Considerandi

2.

2.1.

La ricorrente con il

proprio memoriale chiede che venga stralciata, per tutti i periodi fiscali in

oggetto, la ripresa effettuata dall’UTPG relativa alla quota privata del

veicolo aziendale, poiché afferma che quest’ultimo era unicamente utilizzato

per fini aziendali e in quanto ritiene che la ripresa non sia stata

sufficientemente comprovata dall’autorità di tassazione.

2.2

2.2.1

Gli articoli 58 cpv. 1

LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all’imposta sull’utile delle

persone giuridiche, che:

1.

Costituiscono

utile netto imponibile:

a.

...[omissis]...

b.

tutti i prelevamenti fatti prima

del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla

copertura di spese riconosciute dall’uso commerciale, in particolare:

- ...[omissis]...

- le distribuzioni palesi o dissimulate di

utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall’uso commerciale.

2.2.2

La dottrina ha così

riassunto la nozione di “distribuzione dissimulata di utili” che si può

ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Danon, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, n. 172 ad art. 57, 58 LIFD con riferimenti

giurisprudenziali):

-

una prestazione da parte della società, senza una corrispondente

controprestazione;

-

il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio

per l’azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata

concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

-

il fatto che il menzionato carattere della prestazione

(di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da

parte degli organi societari.

2.2.3

L’uso privato di un

autoveicolo appartenente ad una società di capitali è un caso abbastanza comune

di distribuzione dissimulata di utili o più precisamente di “prelevamento

anticipato di utili”, cioè una forma particolare di distribuzione mascherata

fatta con l’assegnazione all’azionista di utili di competenza della società

prima ancora che essi entrino a far parte del patrimonio di quest’ultima. È

quanto si verifica in particolare quando la società rinuncia ad un adeguato

indennizzo per le sue prestazioni a favore dell’azionista (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità

dell’azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010,

p. 432). Quando la distribuzione anticipata di utili si manifesta nella forma

dell'uso di mezzi della società per scopi privati (auto, telefono,

riscaldamento, ecc.) o del prelevamento di beni dalla società da parte

dell'azionista, la valutazione della prestazione avviene con gli stessi criteri

che valgono per le aziende personali (Bernardoni/Bortolotto,

op. cit., p. 433; cfr. anche sentenza della CDT n. 80.2018.20 del 27 settembre

2019, consid. 4.2. con riferimenti ivi citati).

Il Promemoria n. 1/2007

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, concernente la stima dei

prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari

di aziende, prevede dunque che, se il totale delle spese effettive

dell’automobile parzialmente usata per scopi privati e i chilometri percorsi

per motivi professionali e privati possono essere stabiliti in base a un libro

di bordo, le spese effettive sono da ripartire in modo proporzionale tra i

chilometri percorsi per motivi professionali e quelli percorsi per motivi

privati. Se invece non è possibile servirsi di un libro di bordo, si procede

alla determinazione forfetaria, che consiste nel dichiarare al mese lo 0,8% del

prezzo di acquisto (IVA esclusa), ma almeno 150 franchi.

2.2.4

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, i fatti che determinano o aumentano il carico fiscale

vanno addotti e provati dal fisco, quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno

invece addotti e provati dal contribuente.

Confrontato a fattispecie

relative a prestazioni valutabili in denaro, il fisco deve in particolare

apportare la prova che la società ha accordato a un azionista o a una persona

vicina una prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata; se le

prove addotte dall’autorità costituiscono degli indizi sufficienti in merito

all’esistenza di una simile sproporzione, spetta al contribuente dimostrare il

contrario (sentenza 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 6.2 e giurisprudenza

citata).

2.3

La RI 1 è stata soggetta

ad una verifica fiscale da parte dell’Ispettorato per i periodi 2015 e 2016. In

particolare, ne risulta che nel maggio 2015 la ricorrente ha preso in leasing

una BMW X6 M del 2012 con 17'500 km. Il prezzo netto secondo il contratto di

leasing ammontava a fr. 82'125.–. Oltre alla ripresa di una vettura privata

della socia __________, è stato corrisposto un pagamento iniziale di fr.

20'000.- e sono state convenute rate mensili di fr. 1'107.-. Mentre la stessa __________

avrebbe immatricolato un’altra automobile a suo nome, l’Ispettorato sottolinea

che il marito __________ non ha invece “intestato alcuna autovettura a suo

nome”.

L’Ispettorato ha pertanto

disposto una ripresa a titolo di prestazione valutabile in denaro, con la

seguente argomentazione:

Costi leasing BMWX6 M di CHF

1'107 (Iva inclusa) secondo contratto stipulato il 21 aprile 2015. Il prezzo

netto dell’auto Iva inclusa è di CHF 82'125 che corrisponde ad un valore iva

escluso di CHF 76'042. Il corrispettivo vantaggio calcolato con la prassi IVA

ammonta a CHF 7'300 annui. Vengono di conseguenza ripresi CHF 7'300 per il 2016

e CHF 4'258 per il 2015 (maggio-dicembre). Gli importi che sono da imporre

sulla partita personale dei Signori __________ godono di uno sgravio del 40%.

Sulla

base di queste considerazioni, l’autorità fiscale aggiungeva ai risultati

d’esercizio per gli anni 2015-2018 delle riprese per distribuzioni dissimulate di

utili e meglio, per “utilizzo privato veicolo/i aziendale/i”.

Nel proprio reclamo (ma

anche negli scambi e-mail avvenuti con l’autorità di tassazione ed in sede di

ricorso), la ricorrente, come detto, contestava queste riprese poiché “privatamente

disponiamo [gli azionisti] già di un veicolo privato che viene utilizzato per

le attività della società. […] I costi inseriti in contabilità riguardano il

veicolo privato utilizzato per la società. Negli anni passati non è stato

calcolato un rimborso spese annuale con relativo versamento, ma sono stati

assunti parte dei costi del veicolo da parte di RI 1”.

2.4

La

società ricorrente svolge perlopiù attività fiduciarie. Suoi soci sono nella

misura di un mezzo ciascuno i coniugi __________ e __________, che sono anche i

principali dipendenti.

La natura dell’attività

della società insorgente e le sue dimensioni impongono di ritenere che

l’autovettura in questione sia usata, se non prevalentemente, perlomeno in una

certa misura per trasferte private degli azionisti. La contribuente non spiega

peraltro quale necessità abbia di immatricolare un automezzo particolarmente

costoso e oneroso.

Nelle Istruzioni per la

compilazione del certificato di salario e dell’attestazione delle rendite,

edite dalla Conferenza svizzera delle imposte (CSI) e dall’Amministrazione

federale delle contribuzioni (AFC), viene richiesto al datore di lavoro di

indicare alla cifra 2.2 il valore della prestazione di cui beneficia il

dipendente per il fatto che può utilizzare il veicolo di servizio anche a scopi

privati (numero marginale 21). In sostituzione del calcolo forfettario della

quota privata conformemente al numero marginale 21, è data la possibilità di

dichiarare il vantaggio privato effettivo, a condizione che sia tenuto un libro

di bordo (numero marginale 22). Nei casi in cui l’uso privato è

considerevolmente limitato, ad esempio perché nella vettura sono installati

dispositivi fissi per il trasporto di attrezzi di lavoro, come pure nel caso in

cui il veicolo di servizio è utilizzato unicamente per recarsi al lavoro e non

per altri viaggi privati, non occorre computare sul salario alcuna quota per

l’uso privato del veicolo di servizio (numero marginale 24).

Nel caso in esame, la

ricorrente nega che sia tenuto un libro di bordo e, d’altra parte, non apporta

alcun argomento a supporto di un’eventuale inadeguatezza del veicolo a servire

per trasferte private degli azionisti. Neanche la mera circostanza che gli

azionisti abbiano immatricolato un’automobile privatamente è sufficiente a

sovvertire la conclusione che la BMW X6 sia stata usata anche privatamente.

2.5

Un ulteriore aspetto deve

essere considerato.

In una sentenza del 1°

maggio 2015 (2C_697/2014), il Tribunale federale si è confrontato con il

ricorso di una società immobiliare, che aveva immatricolato una BMW X6 50i, acquistata

al prezzo di fr. 137'000.-, registrando nei propri conti un ammortamento del

40% del valore di investimento (fr. 54’800.-). Aveva acquistato anche una

Porsche, procedendo a un ulteriore ammortamento di fr. 57'000.-. L’autorità di

tassazione del Canton Appenzello Esterno aveva riconosciuto come veicolo

aziendale solo la Porsche, riprendendo di conseguenza tutti i costi relativi

alla BMW. Per la Porsche aveva poi ammesso l’ammortamento solo su un valore di

fr. 100'000.- ed aveva conseguentemente ripreso la differenza. Inoltre, aveva

ripreso la quota privata del 9.6% di fr. 100'000.-. La Suprema Corte ha

respinto il ricorso della società contribuente, ricordando che le spese

finalizzate all’appagamento di bisogni privati, fra le quali quelle legate ad

un’immagine adeguata allo status della persona, non hanno alcun legame stretto

con lo scopo dell’impresa, pur potendo avere effetti positivi sull’attività

lucrativa. Ha così giustificato la decisione dell’autorità fiscale cantonale di

riprendere una quota di lusso nel caso in cui una società immatricola una

vettura di servizio che eccede un certo prezzo, come nel caso concreto

l’importo di fr. 100'000.-.

Sebbene nella fattispecie

la ricorrente abbia pagato meno di 100'000 franchi per acquistare il veicolo

litigioso, trattandosi di un’automobile d’occasione, si tratta tuttavia di una

vettura di lusso. L’insorgente non può pertanto pretendere che sia considerata

esclusivamente una vettura di servizio.

2.6

In considerazione di ciò

che precede, per quanto concerne le riprese sui costi del veicolo BMW X6 M, il

ricorso deve essere respinto e la decisione dell’UTPG tutelata.

3.

3.1.

Nelle decisioni di tassazione

su reclamo 2015-2018, l’autorità di tassazione ha aggiunto all’utile netto fr.

4'000.- per gli anni 2015 e 2017, fr. 3'000.- per l’anno 2016 e fr. 1'800.- per

l’anno 2018 a titolo di “spese di natura privata (relative al veicolo BMW

privato)”. Tuttavia, nelle osservazioni al ricorso, l’autorità fiscale

indica che le riprese delle “spese di natura privata” si riferiscono a dei

“costi di carattere privato (quali pranzi, cene di famiglia, spese presso

supermercati, etc.)” inseriti “tra le spese di rappresentanza”.

Pertanto, la Camera deve dapprima analizzare se il diritto di essere sentita

della ricorrente, in relazione alle motivazioni delle decisioni su reclamo, è

stato violato dall’UTPG.

3.2

Adita dal contribuente con reclamo, l’autorità fiscale

deve prendere la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art.

208.

cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima frase LIFD) e la decisione

deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD).

Per giurisprudenza costante, il diritto ad una motivazione ha natura formale:

pertanto, di regola, la sua violazione comporta l’annullamento dell’atto

impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF

119.

Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).

L’art. 29 Cost. impone alle autorità amministrative e

giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi

delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una

motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità

menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso

piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di

rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità

d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia

109.

consid. b e rimandi).

La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione

della fattispecie e in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa

si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il

contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso

di sottoporre a verifica la decisione stessa (p. es. sentenza della CDT n.

80.2002.205

del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

3.3

Come detto, l’autorità di tassazione, nelle decisioni

su reclamo oggetto del presente ricorso, indicava che le riprese litigiose

erano da considerarsi quali “spese di natura privata (relative al veicolo

BMW privato)”. Non solo nelle decisioni di tassazione su reclamo, ma anche

prima, nella e-mail dell’11 febbraio 2021, l’UTPG affermava che le spese si

riferivano al veicolo privato (cfr. passaggio “in considerazione del fatto

che RI 1 si è assunta una parte delle spese relative al vostro veicolo privato,

in sede di tassazione è stata effettuata una ripresa per spese private”) ed

anche in quella del 28 aprile 2021 (cfr. passaggio “in considerazione della

correzione della contabilità, ma tenuto conto della presenza del motoveicolo,

la ripresa per il veicolo privato dell’esercizio 2018 viene ridotta da CHF

4'000 a CHF 1’800”).

La contribuente, sulla base di questa motivazione ha

presentato il proprio ricorso, contestando “la ripresa dei costi sostenuti

per l’utilizzo del veicolo privato per scopi aziendali” e spiegando per

quale motivo la ripresa non doveva essere effettuata.

Tuttavia, come detto, nelle osservazioni al ricorso,

l’autorità fiscale indica che le riprese delle “spese di natura privata”

si riferiscono a dei “costi di carattere privato (quali pranzi, cene di

famiglia, spese presso supermercati, etc.)” inseriti “tra le spese di

rappresentanza”. A seguito di questa precisazione, si può ritenere che

l’autorità di tassazione abbia cercato di sanare la precedente violazione del

diritto di motivazione, commessa indicando nelle decisioni su reclamo delle

motivazioni non corrispondenti a quelle che hanno in realtà portato l’UTPG a

definire le riprese in oggetto. Tuttavia, nonostante la ricorrente nello

scritto del 2 agosto 2021 non si sia espressa a riguardo di questa modifica, si

deve comunque ritenere che l’UTPG abbia disatteso il proprio obbligo di

motivazione. Infatti, non è dato sapere su quali elementi si sia basata

l’autorità per determinare le riprese contestate. L’autorità fiscale, nelle

osservazioni del 27 luglio 2021, indica che le riprese dei “costi privati” sono

state stabilite sulla base di una verifica dell’Ispettorato fiscale sugli

esercizi 2015 e 2016. Analizzando il documento in questione tuttavia, non si

desumono gli elementi che hanno portato l’autorità di tassazione a stabilire

gli importi di fr. 4'000.-, 3'000.- rispettivamente 1'800.-.

3.4

Appare quindi evidente che, in una simile situazione,

non è possibile giudicare l’operato dell’UTPG e comprendere se le sue

valutazioni siano o meno corrette. Infatti, non avendo l’autorità menzionato,

nemmeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso

piuttosto che nell’altro e non avendo quindi posto l’interessata nelle

condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore, l’UTPG ha violato il

diritto di essere sentita della ricorrente. Pertanto, già solo per tale motivo,

le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD 2015-2018 devono essere

annullate.

Pertanto, le decisioni su reclamo IC/IFD 2015-2018

sono annullate e gli atti ritornati all’UTPG affinché adotti delle nuove

decisioni motivate.

4.

L’esito del ricorso

è pertanto differenziato. Relativamente alla ripresa per “utilizzo privato

veicolo aziendale”, le decisioni su reclamo IC/IFD 2015-2018 del 13 maggio 2021

sono confermate, mentre in merito alla ripresa per “spese di natura privata”, le

decisioni su reclamo IC/IFD 2015-2018 del 13 maggio 2021 sono annullate e gli

atti sono trasmessi all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, perché

adotti delle nuove decisioni motivate.

In virtù degli

artt. 231 cpv. 2 LT e 144 cpv. 1 LIFD, se il ricorso è ammesso parzialmente, le

spese sono ripartire proporzionalmente. Visto quanto precede, un mezzo delle

spese processuali è a carico della ricorrente e uno dell’UTPG.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne la ripresa per “utilizzo privato veicolo aziendale”, il

ricorso è respinto.

1.2. Nella

misura in cui il ricorso concerne la ripresa per “spese di natura privata”, le

decisioni su reclamo IC/IFD 2015-2018 del 13 maggio 2021 sono annullate e gli

atti sono trasmessi all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, perché

adotti delle nuove decisioni motivate.

2. Le spese processuali

consistenti:

a.

nella tassa di giustizia di fr. 1’500.–

b.

nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per

un totale di fr. 1’600.–

sono

a carico della ricorrente in ragione di un mezzo (fr. 800.-).

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il

presidente: La segretaria: