80.2021.135
Procedura: reclamo, termine, non sospensione per ferie giudiziarie, non buona fede per mancata informazione
14 settembre 2021Italiano13 min
documenti da analizzare per le tassazioni degli anni dal 2017 al 2019. Definivano
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.135
80.2021.136
Lugano
14 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 giugno 2021 contro la decisione del 17 maggio 2021 in materia di IC e IFD
2017 e 2018.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2
hanno presentato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2017 nel
mese di dicembre del 2018 e quella per il periodo fiscale 2018 alla fine di
febbraio del 2020.
L’RS 1 ha notificato loro
le tassazioni IC/IFD 2017 e 2018 con due decisioni del 17 marzo 2021. Per il
periodo fiscale 2017, il reddito imponibile ammontava a fr. 28'600.– per l’IC e
a fr. 49'600.– per l’IFD e la sostanza imponibile a fr. 780'000.–. Per il
periodo fiscale 2018, il reddito imponibile era commisurato in fr. 85'500.– per
l’IC e in fr. 107'200.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 1'602'000.–.
B. In data 30 aprile 2021
i contribuenti presentavano reclamo avverso le decisioni di tassazione del 17
marzo 2021. Per il periodo fiscale 2017, i reclamanti chiedevano la deduzione
delle spese di amministrazione relative a un reddito da titoli, aggiunto
all’imponibile dall’autorità fiscale, e contestavano il calcolo dell’imposta
sulla sostanza. In relazione alla tassazione 2018, lamentavano la mancata
deduzione dei contributi alla previdenza individuale vincolata (Pilastro 3a),
postulavano l’aumento della deduzione per oneri assicurativi e capitali a
risparmio e contestavano il calcolo dell’imposta sulla sostanza.
C. Con scritto del 6
maggio 2021 l’autorità fiscale ha comunicato ai contribuenti che il reclamo del
30 aprile 2021 presentato contro le decisioni di tassazione cantonale e
federale 2017 e 2018 non soddisfaceva i requisiti formali richiesti perché era
tardivo. Sosteneva infatti che né la legge federale sull’imposta federale
diretta (LIFD) né la legge tributaria cantonale (LT) prevedono le ferie
giudiziarie pasquali. Li invitava pertanto a giustificare e documentare
compiutamente i motivi del ritardo entro il 17 maggio 2021, avvertendoli che lo
scadere infruttuoso del termine avrebbe comportato l’irricevibilità del
reclamo.
Con risposta del 10 maggio
2021 i contribuenti sostenevano di non essere d’accordo con la decisione di
dichiarare il reclamo tardivo. Secondo loro le decisioni di tassazione degli
anni 2017, 2018 e 2019 non conteneva l’indicazione della legge che disciplinava
la procedura di reclamo, ragione per cui, in considerazione del fatto che la
Divisione delle contribuzioni fa parte del Dipartimento delle finanze del
Cantone, avevano ritenuto applicabile la Legge sulla procedura amministrativa
(LPAmm), che prevedeva le ferie giudiziarie pasquali. Aggiungevano che, se
avessero saputo che le ferie giudiziarie non erano previste, avrebbero chiesto
sicuramente una proroga del termine per l’inoltro del reclamo, vista la mole di
documenti da analizzare per le tassazioni degli anni dal 2017 al 2019. Definivano
inconsueto il fatto che tre decisioni di tassazione fossero notificate lo
stesso giorno e con almeno un anno di ritardo con riferimento a quella relativa
al 2017 e sostenevano che, se avessero ricevuto le decisioni di tassazione in
momenti differenti, avrebbero sicuramente avuto abbastanza tempo per poterle
controllare e di conseguenza inoltrare entro il termine di 30 giorni il
corrispondente reclamo. In considerazione della constatazione di cui sopra lamentavano
una disparità di trattamento. Rilevavano infine di essersi già trovati in una
simile situazione in passato e che, in quel caso, il Consiglio di Stato aveva
dato loro ragione, in quanto l’errata indicazione del termine di ricorso non
poteva essere riconosciuta dal ricorrente, ragione per cui il gravame era stato
considerato tempestivo e ricevibile in ordine.
D. Con due decisioni del
17 maggio 2021, l’Ufficio tassazione ha dichiarato irricevibili, in quanto
tardivi, i reclami contro le decisioni di tassazione delle imposte cantonale e
federale 2017 e 2018 del 17 marzo 2021. L’autorità ricordava di aver segnalato
ai contribuenti il vizio di forma che invalidava il reclamo e di aver loro
attribuito un termine per giustificare e documentare in modo compiuto i motivi
di ritardo. Quanto presentato in data 10 maggio 2021 non era tuttavia sufficiente
a sanare il vizio di forma, in quanto non era stata formulata alcuna valida
ragione “per accettare la tardività del reclamo”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la
decisione dell’autorità di tassazione di considerare tardivi i reclami da loro
interposti contro le decisioni di tassazione 2017 e 2018. A loro avviso, la
mancata esplicita informazione in merito alla legge applicabile li avrebbe
indotti in errore. Lamentano inoltre una disparità di trattamento, a causa
della notificazione delle tassazioni di tre periodi fiscali nello stesso
giorno. I ricorrenti ritengono quindi che la mancata informazione in merito all’assenza
delle ferie giudiziarie e l’invio cumulativo delle 3 notifiche nello stesso
giorno, per di più nel periodo pasquale, siano valide ragioni per ritenere
tempestivi i reclami per gli anni 2017 e 2018 e di conseguenza rivedere
l’accertamento dei dati dichiarati nelle rispettive dichiarazioni di imposta
presentate.
Con scritto del 28 giugno
2021 l’Ufficio di tassazione ha chiesto di respingere il ricorso, richiamando
la motivazione delle decisioni impugnate.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame,
l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile entrambi i reclami
presentati dai contribuenti, giudicandoli intempestivi. Ne consegue che alla
Camera di diritto tributario è precluso l’esame del merito delle decisioni di
tassazione, ma deve limitarsi a verificare se le decisioni, con cui l’autorità
fiscale ha dichiarato irricevibili i reclami, siano legittime.
Considerandi
2.
2.1.
L’art. 206 cpv. 1 LT per
l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta
stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di
tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può
reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta
giorni dalla notifica.
Gli art. 192 cpv. 5 LT e
133.
cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è
perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di
restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,
assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo
rappresentante.
2.2
La legge
federale sull’imposta federale diretta non contiene una disposizione
procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie
giudiziarie: il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto
cantonale contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di
ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF
51.
p. 57; inoltre le sentenze del Tribunale federale del 13.6.2016 2C_512/2016
consid.5, del 23.11.2012 2C_407/2012 consid, 2.4. del 15 febbraio 2006 n.
2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova/Dubey,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral
direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1768).
Queste
regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come
assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di
disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una
regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso
deve seriamente partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie
cantonali (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in: RF 2004 p. 140;
inoltre la sentenza dell’11 novembre 2010 n. 2C_503/2010 consid. 2.1).
2.3
Neppure la
legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le
norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un
calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13
ottobre 1993, p. 107 ss.);
Questa
Camera ha già avuto modo di escludere che il termine di
ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 della
Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) (cfr. ad
esempio sentenza inc. n. 80.2014.254 del 18.12.2014).
2.4
In merito all’assenza
delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria cantonale può essere
utile ricordare una iniziativa del legislatore cantonale, finalizzata proprio a
evitare che i contribuenti incorrano in errori: l’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua
versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla Camera di diritto
tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il
pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a
titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e
prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo
termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità
del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso dalle ferie” poteva trarre
in inganno il contribuente, lasciandogli intendere che il termine di ricorso in
linea di principio fosse sospeso dalle ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto di modifica della Legge tributaria
del 21 giugno 1994, p. 5). Per questa ragione il legislatore cantonale ha
modificato la disposizione procedurale, stralciando proprio l’inciso “non
sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1°
gennaio 2012).
2.5
Nella fattispecie, nel
loro reclamo del 30 aprile 2021 gli insorgenti hanno affermato di aver
“ricevuto” le decisioni di tassazione il 18.03.2021. Il termine di reclamo di
30.
giorni, sia per l’IC sia per l’IFD, è pertanto giunto a scadenza il 17
aprile 2021. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno
ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al
prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 seconda frase LT; art. 133 cpv. 1 terza
frase LIFD). I reclami sarebbero dunque stati tempestivi se fossero stati
interposti entro lunedì 19 aprile 2021.
Siccome i reclami sono
stati inviati unicamente il 29 aprile 2021, la decisione impugnata, che li ha
dichiarati irricevibili, è legittima.
3.
3.1.
Gli insorgenti
lamentano tuttavia una violazione del principio della buona fede, per il fatto
che l’autorità di tassazione non li avrebbe informati in merito al diritto
procedurale applicabile e, in particolare, in relazione all’inapplicabilità
della procedura amministrativa, che prevede le ferie giudiziarie.
3.2
Il principio della buona
fede esige che le parti non subiscano alcun pregiudizio a causa di
un’indicazione inesatta dei rimedi giuridici. Una parte può tuttavia avvalersi
di questa tutela solo se confida in buona fede in questa indicazione. Ciò non
si verifica nel caso in cui si sia avveduta dell’errore o se avrebbe dovuto
avvedersene, prestando l’attenzione richiesta dalle circostanze. Solo una
crassa negligenza processuale può prevalere sulla tutela della buona fede
(sentenza del TF 2C_392/2017 dell’11.1.2018 consid. 2.3 e
giurisprudenza citata).
Il
Tribunale federale ha tuttavia già avuto occasione di escludere che il diritto
federale imponga all’autorità, che notifica una decisione, di informare in
merito alla (non) applicabilità delle disposizioni sulle ferie giudiziarie (sentenza
2C_756/2017 del 21 settembre 2017 consid. 3.3; inoltre sentenza 2C_407/2012 del
23.
novembre 2012 consid. 3.2, in: StE 2013 B 92.8 n. 17).
3.3
L’autorità di tassazione
ha correttamente indicato che le decisioni di tassazione erano impugnabili con reclamo
entro 30 giorni dalla notificazione. Non si può pertanto rimproverarle alcuna
violazione del principio della buona fede.
La decisione del Consiglio
di Stato, allegata allo scritto dell’8 maggio 2021, con cui i contribuenti
hanno preso posizione in merito alla prospettata decisione di dichiarare
irricevibili i loro reclami, non comporta una diversa soluzione. Infatti, in
quel caso la buona fede del ricorrente meritava tutela, per il fatto che la
decisione impugnata indicava un termine di ricorso di 30 giorni, mentre la
legge ne prevede uno di 15 giorni per l’impugnazione delle misure
provvisionali. Nella presente fattispecie, il termine di reclamo di 30 giorni
corrisponde a quello previsto dalla legge.
4.
4.1.
I ricorrenti lamentano
altresì una disparità di trattamento, per il fatto che gli sono state
notificate lo stesso giorno tre decisioni di tassazione per altrettanti periodi
fiscali. Sostengono che, se avessero saputo che il termine di reclamo non era
sospeso dalle ferie giudiziarie, avrebbero chiesto una proroga del termine
stesso.
4.2
Il disagio dovuto alla
notificazione di tre decisioni di tassazione nello stesso giorno è senz’altro
comprensibile. È anche vero che i contribuenti devono aver chiesto diverse
proroghe del termine per l’inoltro delle dichiarazioni d’imposta, se è vero che
la dichiarazione per il periodo fiscale 2017 è stata presentata solo nel mese
di dicembre del 2018 e quella per il periodo fiscale 2018 alla fine di febbraio
del 2020.
In ogni caso, la legge non
prevede alcun requisito di forma per il reclamo contro una decisione di
tassazione. Non deve neppure contenere una domanda. La ragione è che neppure la
decisione di tassazione deve essere motivata, ma è sufficiente che comunichi al
contribuente le modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta (art. 131
cpv. 2 LIFD). Si richiede comunque che la volontà di reclamare risulti espressamente
o perlomeno implicitamente dallo scritto inoltrato (sentenza TF 2C_253/2014 e
2C_254/2014 dell’11 dicembre 2014 consid. 3.1 con riferimenti a giurisprudenza
e dottrina).
Ne consegue che, non
dovendo i contribuenti neppure motivare i loro reclami, avrebbero senz’altro
potuto rispettare il relativo termine di impugnazione. Del resto, come
riconoscono essi stessi, la ragione del mancato rispetto del termine non va
ricercata tanto nel tempo insufficiente per motivare i reclami quanto
nell’errata convinzione che il termine fosse sospeso dalle ferie.
4.3
In relazione
all’affermazione dei ricorrenti, secondo cui avrebbero chiesto una proroga del
termine di reclamo, se avessero saputo che non potevano contare sulle ferie
giudiziarie, va ancora ricordato che il termine di trenta giorni per reclamare
è un termine perentorio, come tale non prorogabile. I termini perentori sono
caratterizzati dal fatto che comportano l’estinzione totale di un diritto
sostanziale o processuale, se l’atto richiesto dalla legge non viene intrapreso
entro il termine di legge (sentenza del TF 2C_372/2016 e 2C_374/2016 consid.
3.3.1
con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
La richiesta di una
proroga del termine di reclamo non avrebbe pertanto rappresentato
un’alternativa praticabile.
4.4
Le argomentazioni proposte
dai ricorrenti non sono idonee a fare apparire illegittime le decisioni
impugnate.
5.
Il ricorso è conseguentemente
respinto.
Visto l’esito del gravame,
tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: