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Decisione

80.2021.135

Procedura: reclamo, termine, non sospensione per ferie giudiziarie, non buona fede per mancata informazione

14 settembre 2021Italiano13 min

documenti da analizzare per le tassazioni degli anni dal 2017 al 2019. Definivano

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.135

80.2021.136

Lugano

14 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RI

2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17 giugno 2021 contro la decisione del 17 maggio 2021 in materia di IC e IFD

2017 e 2018.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 1 e RI 2

hanno presentato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2017 nel

mese di dicembre del 2018 e quella per il periodo fiscale 2018 alla fine di

febbraio del 2020.

L’RS 1 ha notificato loro

le tassazioni IC/IFD 2017 e 2018 con due decisioni del 17 marzo 2021. Per il

periodo fiscale 2017, il reddito imponibile ammontava a fr. 28'600.– per l’IC e

a fr. 49'600.– per l’IFD e la sostanza imponibile a fr. 780'000.–. Per il

periodo fiscale 2018, il reddito imponibile era commisurato in fr. 85'500.– per

l’IC e in fr. 107'200.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 1'602'000.–.

B. In data 30 aprile 2021

i contribuenti presentavano reclamo avverso le decisioni di tassazione del 17

marzo 2021. Per il periodo fiscale 2017, i reclamanti chiedevano la deduzione

delle spese di amministrazione relative a un reddito da titoli, aggiunto

all’imponibile dall’autorità fiscale, e contestavano il calcolo dell’imposta

sulla sostanza. In relazione alla tassazione 2018, lamentavano la mancata

deduzione dei contributi alla previdenza individuale vincolata (Pilastro 3a),

postulavano l’aumento della deduzione per oneri assicurativi e capitali a

risparmio e contestavano il calcolo dell’imposta sulla sostanza.

C. Con scritto del 6

maggio 2021 l’autorità fiscale ha comunicato ai contribuenti che il reclamo del

30 aprile 2021 presentato contro le decisioni di tassazione cantonale e

federale 2017 e 2018 non soddisfaceva i requisiti formali richiesti perché era

tardivo. Sosteneva infatti che né la legge federale sull’imposta federale

diretta (LIFD) né la legge tributaria cantonale (LT) prevedono le ferie

giudiziarie pasquali. Li invitava pertanto a giustificare e documentare

compiutamente i motivi del ritardo entro il 17 maggio 2021, avvertendoli che lo

scadere infruttuoso del termine avrebbe comportato l’irricevibilità del

reclamo.

Con risposta del 10 maggio

2021 i contribuenti sostenevano di non essere d’accordo con la decisione di

dichiarare il reclamo tardivo. Secondo loro le decisioni di tassazione degli

anni 2017, 2018 e 2019 non conteneva l’indicazione della legge che disciplinava

la procedura di reclamo, ragione per cui, in considerazione del fatto che la

Divisione delle contribuzioni fa parte del Dipartimento delle finanze del

Cantone, avevano ritenuto applicabile la Legge sulla procedura amministrativa

(LPAmm), che prevedeva le ferie giudiziarie pasquali. Aggiungevano che, se

avessero saputo che le ferie giudiziarie non erano previste, avrebbero chiesto

sicuramente una proroga del termine per l’inoltro del reclamo, vista la mole di

documenti da analizzare per le tassazioni degli anni dal 2017 al 2019. Definivano

inconsueto il fatto che tre decisioni di tassazione fossero notificate lo

stesso giorno e con almeno un anno di ritardo con riferimento a quella relativa

al 2017 e sostenevano che, se avessero ricevuto le decisioni di tassazione in

momenti differenti, avrebbero sicuramente avuto abbastanza tempo per poterle

controllare e di conseguenza inoltrare entro il termine di 30 giorni il

corrispondente reclamo. In considerazione della constatazione di cui sopra lamentavano

una disparità di trattamento. Rilevavano infine di essersi già trovati in una

simile situazione in passato e che, in quel caso, il Consiglio di Stato aveva

dato loro ragione, in quanto l’errata indicazione del termine di ricorso non

poteva essere riconosciuta dal ricorrente, ragione per cui il gravame era stato

considerato tempestivo e ricevibile in ordine.

D. Con due decisioni del

17 maggio 2021, l’Ufficio tassazione ha dichiarato irricevibili, in quanto

tardivi, i reclami contro le decisioni di tassazione delle imposte cantonale e

federale 2017 e 2018 del 17 marzo 2021. L’autorità ricordava di aver segnalato

ai contribuenti il vizio di forma che invalidava il reclamo e di aver loro

attribuito un termine per giustificare e documentare in modo compiuto i motivi

di ritardo. Quanto presentato in data 10 maggio 2021 non era tuttavia sufficiente

a sanare il vizio di forma, in quanto non era stata formulata alcuna valida

ragione “per accettare la tardività del reclamo”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 contestano la

decisione dell’autorità di tassazione di considerare tardivi i reclami da loro

interposti contro le decisioni di tassazione 2017 e 2018. A loro avviso, la

mancata esplicita informazione in merito alla legge applicabile li avrebbe

indotti in errore. Lamentano inoltre una disparità di trattamento, a causa

della notificazione delle tassazioni di tre periodi fiscali nello stesso

giorno. I ricorrenti ritengono quindi che la mancata informazione in merito all’assenza

delle ferie giudiziarie e l’invio cumulativo delle 3 notifiche nello stesso

giorno, per di più nel periodo pasquale, siano valide ragioni per ritenere

tempestivi i reclami per gli anni 2017 e 2018 e di conseguenza rivedere

l’accertamento dei dati dichiarati nelle rispettive dichiarazioni di imposta

presentate.

Con scritto del 28 giugno

2021 l’Ufficio di tassazione ha chiesto di respingere il ricorso, richiamando

la motivazione delle decisioni impugnate.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame,

l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile entrambi i reclami

presentati dai contribuenti, giudicandoli intempestivi. Ne consegue che alla

Camera di diritto tributario è precluso l’esame del merito delle decisioni di

tassazione, ma deve limitarsi a verificare se le decisioni, con cui l’autorità

fiscale ha dichiarato irricevibili i reclami, siano legittime.

Considerandi

2.

2.1.

L’art. 206 cpv. 1 LT per

l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta

stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di

tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può

reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica.

Gli art. 192 cpv. 5 LT e

133.

cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia,

assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante.

2.2

La legge

federale sull’imposta federale diretta non contiene una disposizione

procedurale che preveda la sospensione del termine durante le ferie

giudiziarie: il Tribunale federale ha escluso che eventuali norme del diritto

cantonale contenute in altre leggi si applichino quindi alla procedura di

ricorso e a quella di reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. RDAF

51.

p. 57; inoltre le sentenze del Tribunale federale del 13.6.2016 2C_512/2016

consid.5, del 23.11.2012 2C_407/2012 consid, 2.4. del 15 febbraio 2006 n.

2A.70/2006 consid. 3; anche Casanova/Dubey,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral

direct, 2a ediz., Basilea 2017, n. 22 ad art. 140 LIFD, p. 1768).

Queste

regole sono considerate sia dalla giurisprudenza sia dalla dottrina come

assolutamente definite, sicché non vi è spazio per l’applicazione di

disposizioni cantonali sulle ferie: quando il diritto federale contiene una

regola precisa, sul termine di ricorso, il rappresentante legale coscienzioso

deve seriamente partire dall’idea che non esiste alcun margine per ferie

cantonali (cfr. la giurisprudenza del Tribunale federale in: RF 2004 p. 140;

inoltre la sentenza dell’11 novembre 2010 n. 2C_503/2010 consid. 2.1).

2.3

Neppure la

legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne le

norme di procedura, la legge tributaria del 1994 è infatti sostanzialmente un

calco della legge federale, salvo modifiche qui non di rilievo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13

ottobre 1993, p. 107 ss.);

Questa

Camera ha già avuto modo di escludere che il termine di

ricorso sia sospeso dalle ferie giudiziarie previste dall’art. 16 cpv. 1 della

Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm) (cfr. ad

esempio sentenza inc. n. 80.2014.254 del 18.12.2014).

2.4

In merito all’assenza

delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria cantonale può essere

utile ricordare una iniziativa del legislatore cantonale, finalizzata proprio a

evitare che i contribuenti incorrano in errori: l’art. 231 cpv. 1 LT, nella sua

versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 consentiva alla Camera di diritto

tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il

pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a

titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e

prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al ricorrente “un congruo

termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità

del ricorso”. Il riferimento al “termine non sospeso dalle ferie” poteva trarre

in inganno il contribuente, lasciandogli intendere che il termine di ricorso in

linea di principio fosse sospeso dalle ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6457 del 15 febbraio 2011, Progetto di modifica della Legge tributaria

del 21 giugno 1994, p. 5). Per questa ragione il legislatore cantonale ha

modificato la disposizione procedurale, stralciando proprio l’inciso “non

sospeso dalle ferie” (cfr. la versione dell’art. 231 cpv. 1 LT in vigore dal 1°

gennaio 2012).

2.5

Nella fattispecie, nel

loro reclamo del 30 aprile 2021 gli insorgenti hanno affermato di aver

“ricevuto” le decisioni di tassazione il 18.03.2021. Il termine di reclamo di

30.

giorni, sia per l’IC sia per l’IFD, è pertanto giunto a scadenza il 17

aprile 2021. Se l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno

ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al

prossimo giorno feriale (art. 192 cpv. 2 seconda frase LT; art. 133 cpv. 1 terza

frase LIFD). I reclami sarebbero dunque stati tempestivi se fossero stati

interposti entro lunedì 19 aprile 2021.

Siccome i reclami sono

stati inviati unicamente il 29 aprile 2021, la decisione impugnata, che li ha

dichiarati irricevibili, è legittima.

3.

3.1.

Gli insorgenti

lamentano tuttavia una violazione del principio della buona fede, per il fatto

che l’autorità di tassazione non li avrebbe informati in merito al diritto

procedurale applicabile e, in particolare, in relazione all’inapplicabilità

della procedura amministrativa, che prevede le ferie giudiziarie.

3.2

Il principio della buona

fede esige che le parti non subiscano alcun pregiudizio a causa di

un’indicazione inesatta dei rimedi giuridici. Una parte può tuttavia avvalersi

di questa tutela solo se confida in buona fede in questa indicazione. Ciò non

si verifica nel caso in cui si sia avveduta dell’errore o se avrebbe dovuto

avvedersene, prestando l’attenzione richiesta dalle circostanze. Solo una

crassa negligenza processuale può prevalere sulla tutela della buona fede

(sentenza del TF 2C_392/2017 dell’11.1.2018 consid. 2.3 e

giurisprudenza citata).

Il

Tribunale federale ha tuttavia già avuto occasione di escludere che il diritto

federale imponga all’autorità, che notifica una decisione, di informare in

merito alla (non) applicabilità delle disposizioni sulle ferie giudiziarie (sentenza

2C_756/2017 del 21 settembre 2017 consid. 3.3; inoltre sentenza 2C_407/2012 del

23.

novembre 2012 consid. 3.2, in: StE 2013 B 92.8 n. 17).

3.3

L’autorità di tassazione

ha correttamente indicato che le decisioni di tassazione erano impugnabili con reclamo

entro 30 giorni dalla notificazione. Non si può pertanto rimproverarle alcuna

violazione del principio della buona fede.

La decisione del Consiglio

di Stato, allegata allo scritto dell’8 maggio 2021, con cui i contribuenti

hanno preso posizione in merito alla prospettata decisione di dichiarare

irricevibili i loro reclami, non comporta una diversa soluzione. Infatti, in

quel caso la buona fede del ricorrente meritava tutela, per il fatto che la

decisione impugnata indicava un termine di ricorso di 30 giorni, mentre la

legge ne prevede uno di 15 giorni per l’impugnazione delle misure

provvisionali. Nella presente fattispecie, il termine di reclamo di 30 giorni

corrisponde a quello previsto dalla legge.

4.

4.1.

I ricorrenti lamentano

altresì una disparità di trattamento, per il fatto che gli sono state

notificate lo stesso giorno tre decisioni di tassazione per altrettanti periodi

fiscali. Sostengono che, se avessero saputo che il termine di reclamo non era

sospeso dalle ferie giudiziarie, avrebbero chiesto una proroga del termine

stesso.

4.2

Il disagio dovuto alla

notificazione di tre decisioni di tassazione nello stesso giorno è senz’altro

comprensibile. È anche vero che i contribuenti devono aver chiesto diverse

proroghe del termine per l’inoltro delle dichiarazioni d’imposta, se è vero che

la dichiarazione per il periodo fiscale 2017 è stata presentata solo nel mese

di dicembre del 2018 e quella per il periodo fiscale 2018 alla fine di febbraio

del 2020.

In ogni caso, la legge non

prevede alcun requisito di forma per il reclamo contro una decisione di

tassazione. Non deve neppure contenere una domanda. La ragione è che neppure la

decisione di tassazione deve essere motivata, ma è sufficiente che comunichi al

contribuente le modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta (art. 131

cpv. 2 LIFD). Si richiede comunque che la volontà di reclamare risulti espressamente

o perlomeno implicitamente dallo scritto inoltrato (sentenza TF 2C_253/2014 e

2C_254/2014 dell’11 dicembre 2014 consid. 3.1 con riferimenti a giurisprudenza

e dottrina).

Ne consegue che, non

dovendo i contribuenti neppure motivare i loro reclami, avrebbero senz’altro

potuto rispettare il relativo termine di impugnazione. Del resto, come

riconoscono essi stessi, la ragione del mancato rispetto del termine non va

ricercata tanto nel tempo insufficiente per motivare i reclami quanto

nell’errata convinzione che il termine fosse sospeso dalle ferie.

4.3

In relazione

all’affermazione dei ricorrenti, secondo cui avrebbero chiesto una proroga del

termine di reclamo, se avessero saputo che non potevano contare sulle ferie

giudiziarie, va ancora ricordato che il termine di trenta giorni per reclamare

è un termine perentorio, come tale non prorogabile. I termini perentori sono

caratterizzati dal fatto che comportano l’estinzione totale di un diritto

sostanziale o processuale, se l’atto richiesto dalla legge non viene intrapreso

entro il termine di legge (sentenza del TF 2C_372/2016 e 2C_374/2016 consid.

3.3.1

con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

La richiesta di una

proroga del termine di reclamo non avrebbe pertanto rappresentato

un’alternativa praticabile.

4.4

Le argomentazioni proposte

dai ricorrenti non sono idonee a fare apparire illegittime le decisioni

impugnate.

5.

Il ricorso è conseguentemente

respinto.

Visto l’esito del gravame,

tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: