80.2021.137
Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede formale nel Canton Vallese, nessuna infrasruttura, socio e gerente domiciliato nel Canton Ticino
18 gennaio 2022Italiano21 min
maintenance de systèmes de sécurité intégrés, vente et gestion des systèmes de communication
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.137
80.2021.138
Lugano
18 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 18 giugno 2021 contro le decisioni del 20 maggio 2021 in materia di IC-IFD
2018.
Fatti
Fatti
A. La RI 1 è una società
avente quale scopo sociale “la conception, construction, installation et
maintenance de systèmes de sécurité intégrés, vente et gestion des systèmes de communication
civile et industrielle, sécurité et systèmes électroniques en général,
fourniture de services de conseil en ingénierie et restauration des patrimoines
historiques et artistiques et protection de l'environnement, services d'enquête
et de diagnostic pour les bâtiments et les œuvres d'art, activités de marketing
et de publicité, activités de conseil pour les entreprises et de téléassistance
pour installations d'entreprise et sélection de personnel pour les marchés
suisses et étrangers” (cfr. www.zefix.ch,
sito consultato il 27 dicembre 2021) ed aveva, sino al 27 agosto 2018 e prima
di trasferirsi a __________, la propria sede a __________.
B. Il 22 aprile 2020, la
RI 1 presentava la propria dichiarazione di imposta per l’anno 2018.
C. Alfine di definire la
tassazione IC/IFD 2018 ed accertare l’effettivo trasferimento di sede a __________,
l’RS 1 (di seguito: UTPG) formulava – il 5 novembre 2020 – all’attenzione della
contribuente una richiesta di documenti, avvertendola che in caso di
inosservanza dell’invito si sarebbe proceduto all’applicazione delle penalità
previste dagli artt. 257 LT e 174 LIFD, nonché alla tassazione d’ufficio in
base agli artt. 204 LT e 130 LIFD, riservata inoltre la procedura per
sottrazione d’imposta. La documentazione veniva prodotta dalla RI 1 il 2/14
dicembre 2020.
D. Con decisioni di
tassazione IC/IFD del 4 febbraio 2021, l’UTPG rivendicava l’assoggettamento
illimitato alle imposte nel Canton Ticino ed accertava un utile imponibile in
fr. 109’900.- ed un capitale imponibile pari a fr. 124'000.-, con la seguente
motivazione:
“A
seguito dell’accertamento della dichiarazione d’imposta 2018, abbiamo appurato
che l’amministrazione effettiva della società ha continuato ad essere svolta in
Ticino, anche se dal 27.08.2018 la sede formale è stata trasferita nel cantone
del Vallese. […] Nel caso di RI 1 appare evidente che la sede statutaria, dopo
il trasferimento di sede, in __________ a __________ è puramente formale
(recapito bucalettere). La società ha sottoscritto un contratto di locazione a
partire dal 01.05.2018 per un corrispettivo mensile di CHF 452.35. L’esiguità
dell’importo della locazione esclude di fatto l’esistenza dell’amministrazione
effettiva a __________. Inoltre la società ha pagato solo alcune mensilità e
non l’intera locazione annuale. L’amministrazione effettiva e della gestione
degli affari della società sono effettuate dal signor __________, domiciliato
nel Cantone Ticino, il quale è socio e presidente della gerenza con firma
individuale. Sottolineiamo inoltre il fatto che l’attività è svolta all’estero
e che la società ha impiegato personale con permesso G rilasciato dal Cantone
Ticino. Alla luce di quanto indicato, il centro degli interessi è rimasto nel
Cantone Ticino, considerato che nel cantone del Vallese la società non ha alcun
interesse economico. Riteniamo di conseguenza che l’amministrazione effettiva e
della gestione degli affari della società sono effettuate nel Cantone Ticino.
Pertanto,
nel caso in oggetto, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, e per
essa il proprio Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, rivendica
l’imposizione illimitata sull’utile e sul capitale di RI 1, in quanto il
trasferimento di sede è risultato fittizio e, pertanto, non viene fiscalmente
riconosciuto. Di conseguenza la società continua ad essere tassata nel
Cantone Ticino anche dopo il trasferimento di sede nel cantone del Vallese”.
E. Il 22 febbraio 2021,
la contribuente impugnava le decisioni di tassazione IC/IFD 2018 “dal
momento che codesto Ufficio di Tassazione non ha competenza territoriale per
deliberare” ed affermando che il domicilio effettivo della società si
troverebbe a __________, “dal momento che in questa sede si svolge la vita,
l’attività e l’amministrazione dell’Azienda”.
F. Il 17 marzo 2021,
l’UTPG si rivolgeva alla contribuente chiedendole di voler produrre la seguente
documentazione:
·
“Dettaglio conto “legali e
amministrazione”, allegando copia di tutte le fatture e dei relativi contratti”
·
Dettaglio conto “spese di
trasferta” e “rappresentanza”, allegando la copia di tutti i giustificativi
·
Copia contratto sottoscritto con
il signor __________ per le prestazioni a lui versate
·
Per quanto attiene il conto
“affitti locali, domiciliazioni” evidenziamo che sono registrate 4 mensilità
per __________. Vogliate documentare su quale conto sono state registrate le
successive mensilità, comprovandone il relativo pagamento. […]
·
Allegare copia conguaglio spese
accessorie per l’affitto di __________
·
Copia fatture consumo elettrico
·
Sulla base delle vostre
indicazioni, vogliate documentare il costo dei locali a __________, via __________,
allegando il relativo contratto e la comprova del pagamento
·
Vogliate indicare numeri di
telefono o indirizzo internet (o e-mail) affinché la società possa essere
contattata da persone interessate o da clienti. Allegare contratti di telefonia
intestati alla società
·
Spiegare compiutamente l’attività
effettivamente svolta dalla società
·
Qualsiasi altra documentazione a
comprova dell’amministrazione effettiva presso la sede formale
·
Indicare le modalità di
svolgimento (dall’incontro con il cliente, precisando il luogo, fino alla
stipula del mandato/contratto ed emissione fattura per la prestazione
erogata)”.
La reclamante
rispondeva alla richiesta formulata dall’UTPG con un primo scritto il 31 marzo
2021 e con una seconda lettera il 30 aprile 2021.
G. Con decisioni di
tassazione su reclamo 2018 del 20 maggio 2021, l’UTPG respingeva il reclamo
presentato dalla ricorrente e ciò, in particolare, sulla base della
documentazione prodotta dalla ricorrente a seguito della richiesta
dell’autorità di tassazione del 17 marzo 2021 che dimostrerebbe come “la
sede di __________ sia da considerare fittizia”. In aggiunta a quanto
esposto nelle decisioni di tassazione del 4 febbraio 2021, l’UTPG sottolineava
come la società non avrebbe presentato “alcuna prova circa l’asserita
attività a __________”. L’autorità fiscale evidenziava poi come “in una
comunicazione email del 2 dicembre 2020, è la stessa società ad affermare che
nel 2018, e fino alla fine dell’anno, pur avendo impostato il trasferimento dal
01.09.2018, eravamo sostanzialmente e di fatto ancora in Ticino”.
H. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 insorge contro le decisioni
di tassazione su reclamo, contestando la rivendicazione dell’assoggettamento
illimitato nel Canton Ticino, poiché sia la sede legale sia quella effettiva si
troverebbero nel Canton Vallese.
I. Il 9 luglio 2021,
l’UTPG presenta le proprie osservazioni al ricorso interposto il 21 giugno 2021
dalla RI 1. In particolare, l’autorità di tassazione richiama le motivazioni da
lei esposte nelle decisioni di tassazione e nelle decisioni di tassazione su
reclamo e rivendica nuovamente l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino,
poiché l’amministrazione effettiva della società – nel periodo sub judice
– si sarebbe svolta nel Canton Ticino.
Diritto
1. In
virtù della decisione contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato
l’assoggettamento e ciò, in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva
sarebbe stata esercitata in Ticino, nonostante il trasferimento della sede
statutaria, il 27 agosto 2018, da __________ a __________.
Considerandi
2.
2.1.
Per quanto attiene ai
presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone
giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase LAID stabilisce che le società di
capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre
persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se hanno la loro sede o la
loro amministrazione effettiva nel Cantone (analoga disposizione a livello
cantonale, art. 60 LT e federale, art. 50 LIFD). Sulla base di questa
disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per appartenenza personale
sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’amministrazione
effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle
disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona
giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede
indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si
fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si
contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e
l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal
caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la
scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da
altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed
appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso
concreto (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2P.6/2007 del 22
febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre
2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der
tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei
den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer
Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;
De le Court, Administration et
direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/De Vries Reilingh [a
cura di], Interkantonales Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2021, § 8,
p. 90 ss.; de Vries Reilingh, La
double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss.,
p. 130; Locher, Einführung in das
interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).
2.2
La sede societaria,
indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a
costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto
intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si
caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti
infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.
Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un
recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si
occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un
altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di
infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati
concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma
rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la
realtà (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_259/2009 del 22
dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton
Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 747). Secondo
dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre
strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità
via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)
o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al
luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura
puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenze del TF n.
2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n. 2C_483/2016
dell’11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del Tribunale
amministrativo del Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Heilinger/ Maute,
op. cit., p. 748).
2.3
In presenza di un mero
recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società si trova nel luogo in
cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva, ovvero – secondo
il Tribunale federale – dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme
servono all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro
dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività
dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301,
consid. 2 e 50 I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva
varia a dipendenza della tipologia, della grandezza e dell’attività svolta
dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono
l’amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (“day-to-day
management”), nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività
amministrativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di
segretariato, ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni
strategiche di competenza del CdA (sentenze del TF n. 2C_483/2016
dell’11 novembre 2016, consid. 3 e n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013,
consid. 2.2; De le Court,
op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute,
op. cit., p. 752; Jung, op. cit.,
p. 172).
2.4
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.
L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti
fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte
le indagini necessarie (artt. 204 cpv. 1 LT e 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre
2007; Berger, Voraussetzungen und
Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura
fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Secondo gli
artt. 196 LT e 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il
contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Inoltre, al contribuente è imposto l’obbligo
di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta
(artt. 200 LT e 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la
situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione del TF n. 2A.502/2005
del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
2.5
Per quanto concerne
l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,
esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare
l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a
carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a
ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;
StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il
Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza
di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in
particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta
all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia
esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto
verosimile l’assoggettamento in un altro Cantone, incombe pertanto al
contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al
trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenze del TF n.
2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n.
2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1. e n. 2C_483/2016 dell’11 novembre
2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/
Maute, op. cit., p. 746; Jung,
op. cit., p. 173; Locher, op.
cit., p. 47).
Tuttavia, come già
ricordato, giusta gli artt. 200 LT e 126 LIFD, il contribuente deve fare tutto
il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta; ovvero, deve,
segnatamente, fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni
orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi ed altri estratti,
come anche documenti concernenti le relazioni d’affari. Infatti, la descritta
regola sull’onere probatorio non è assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio
a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastvertilung, in: ASA 67, p.
435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in
maniera colpevole ed in violazione degli obblighi appena citati, la
collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano
l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il
contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto
che diminuisce il suo debito di imposta oppure può farlo solo prestando una
collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a
ediz., Basilea 2017, n. 29 ad
art. 130 LIFD con riferimenti). In
definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro
limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla
ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Althaus-Houriet,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 4 ad
art. 123 LIFD). Si giustifica dunque così di attribuire al contribuente l’onere
della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra l’autorità fiscale,
quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono verosimile la
fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; sentenza del TF n.
2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher,
Kommentar zum DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 61 e 62 ad art.
3.
LIFD).
2.6
Il Tribunale
federale ha avuto modo di confrontarsi molte volte con il tema della
determinazione della sede effettiva di una società. In particolare, occupandosi
di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella
vendita di software, l’Alta Corte ha ritenuto troppo esigui i legami con la
sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in
locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede
ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,
rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore
della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui
controllata (sentenza del TF n. 2C_483/2016 dell’11 novembre 2016).
Nel caso di
una società immobiliare, il Tribunale federale ha affermato che essa è
illimitatamente imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le
decisioni di gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone.
In tale eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività
dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica
in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista
principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e
vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e
gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice
gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di
locazione, ecc.) (sentenza del TF n. 2P.120/2006 del 15 dicembre 2006).
A proposito
di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al
Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile
pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha
ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche
Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che
l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che
spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di
sede (sentenza del TF n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).
In relazione
ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio
fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata
l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,
infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza
del TF n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).
2.7
La decisione
impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto, non solo della base
legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale
dell’armonizzazione, ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in
materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.
3.
3.1.
Nel
caso concreto, come detto, la RI 1, domiciliata dapprima nel Canton Ticino ed in seguito nel Canton Vallese, ha trasferito la
propria sede in quest’ultimo Cantone il 27 agosto 2018.
3.2
Secondo l’art. 9 Cost.,
gli organi dello Stato e secondo l’art. 5 cpv. 3 Cost., gli organi dello Stato,
le autorità ed i privati devono agire secondo il principio della buona fede.
Entrambe le disposizioni costituzionali sono concretizzate dal divieto legale
dell’abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), che interessa tutti i settori
giuridici. Un caso di abuso di diritto previsto dall’art. 2 cpv. 2 CC è quello
della condotta contraddittoria (“venire contra factum proprium”). Tale
principio è violato da chi adotta una condotta contraddittoria o abusiva oppure
inganna la controparte. Simile comportamento non merita infatti alcuna tutela
giuridica (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_334/2014 del 9 luglio 2015
consid. 2.5.1. e 2.5.2. e giurisprudenza citata).
3.3
Con scritto e-mail del 2
dicembre 2020, indirizzato al signor __________ dell’UTPG, __________ – in
qualità di socio e presidente della gerenza – dichiarava: “la mia posizione
è molto chiara: nel 2018, e fino alla fine dell’anno, pur avendo impostato il
trasferimento dal 01.09.2018, eravamo sostanzialmente e di fatto ancora in
Canton Ticino; pertanto, le tasse vanno pagate in questo Cantone”.
Tuttavia, in sede di
reclamo (22 febbraio 2021) – e successivamente davanti alla Camera di diritto
tributario – la contribuente contestava la rivendicazione dell’imposizione
illimitata della società nel Canton Ticino, ritenuto che il domicilio fiscale
ed effettivo era in Vallese, “dal momento che in questa sede si svolge la
vita, l’attività e l’amministrazione dell’Azienda”.
Ne consegue che
l’atteggiamento processuale della ricorrente è inconciliabile con il principio
della buona fede, essendo le affermazioni della contribuente tra di loro
chiaramente contraddittorie.
Pertanto, già solo per
questo motivo, il ricorso interposto dalla RI 1 deve essere respinto: l’amministrazione
effettiva della società era svolta – per stessa ed inequivocabile ammissione
della contribuente – nel Canton Ticino, il quale può rivendicare la sovranità
fiscale.
4.
4.1.
A mero titolo abbondanziale,
ritenuto che sia l’autorità di tassazione sia la contribuente si sono
confrontate con degli elementi atti a dimostrare il luogo dell’amministrazione
effettiva della società (nel Canton Ticino o nel Canton Vallese), si rileva –
sulla base dei motivi che seguiranno – che anche a prescindere dalla chiara
affermazione della ricorrente, vi sono molti indizi che portano a concludere che
l’amministrazione effettiva della società, per il 2018, si trovava in Ticino e
ciò, nonostante il trasferimento di sede a __________.
4.2
In merito all’importanza
del domicilio degli amministratori e degli azionisti per la determinazione
della sede effettiva della società, la contribuente si limita ad affermarne
l’irrilevanza. La sua motivazione tuttavia, non può essere condivisa da questa
Camera. Infatti, seppur non rappresenti il motivo decisivo, il domicilio della
persona incaricata di svolgere la direzione corrente della società gioca
comunque un ruolo importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente
l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare
se la società non dispone di infrastrutture e di personale (cfr. ad esempio
sentenze del TF n. 2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n. 1 e
n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.2 con riferimenti e dottrina).
Nel caso in esame, il
presidente della gerenza, __________, è domicilio in Ticino dal 2013,
circostanza che influisce pertanto sulla determinazione della sede effettiva
della società. Del resto, è anche la stessa contribuente ad affermare che “RI 1,
per la natura del proprio oggetto societario, svolge le proprie attività
imprenditoriali prevalentemente all’estero”, di conseguenza, il domicilio
del presidente della gerenza riveste un ruolo di ancor più rilievo, non avendo
la società clienti svizzeri/ticinesi.
4.3
La contribuente afferma
poi che “il personale impiegato fino alla data del trasferimento in Vallese
aveva ricevuto un permesso di lavoro dal Canton Ticino. Ma, dopo il
trasferimento, tutto il personale “ticinese” ha cessato la propria attività, ed
il nuovo personale è stato assunto con permesso di lavoro rilasciato dal Canton
Vallese”. A suffragio della propria affermazione tuttavia, la ricorrente
non apporta alcuna prova. Pertanto, la Camera non pu.accertare l’asserito
impiego di nuovo personale, assunto con permesso di lavoro rilasciato dalle
autorità vallesane. Di conseguenza, anche tale elemento costituisce un motivo
per cui è da ritenere quale sede effettiva della società, il Canton Ticino.
4.4
La Camera non può non
constatare, come a __________, nell’anno sub judice, non fossero
presenti delle adeguate infrastrutture per la società. È infatti la stessa
contribuente, la prima volta nel suo scritto del 31 marzo 2021 (e poi ancora in
sede di ricorso), ad affermare che “la RI 1 non dispone di utenze
telefoniche dirette, ma di un sito internet” (allestito in lingua italiana,
cfr. www.mediterranea-solutions.com,
sito consultato il 27 dicembre 2021) e che inizialmente lo spazio preso in
locazione era dignitoso. È inoltre sempre la stessa ricorrente ad affermare che
nel corso del 2018 la società non ha “fatturato alcuna prestazione nel
Canton Vallese”, motivo per il quale non vi sarebbe stata alcuna necessità
di disporre di infrastrutture in questo Cantone.
4.5
La ricorrente non ha
quindi dimostrato l’esistenza di legami con il Cantone Vallese; al contrario,
la documentazione prodotta dalla stessa società e le sue affermazioni
avvalorano la tesi dell’esistenza di una sede fittizia, per il tramite di un
mero recapito bucalettere. Si rileva nuovamente che secondo la dottrina e la
giurisprudenza applicabili, l’assenza di personale, di uffici o di altre
strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irragiungibilità
via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo o il
fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di
sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale
e fittizia della sede statutaria.
5.
Alla luce dei
considerandi che precedono e tenuto conto della giurisprudenza più recente e
della dottrina, il ricorso è respinto. In considerazione della sua soccombenza,
la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: