Lexipedia

Decisione

80.2021.137

Assoggettamento illimitato: persona giuridica, sede o amministrazione effettiva, sede formale nel Canton Vallese, nessuna infrasruttura, socio e gerente domiciliato nel Canton Ticino

18 gennaio 2022Italiano21 min

maintenance de systèmes de sécurité intégrés, vente et gestion des systèmes de communication

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.137

80.2021.138

Lugano

18 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 18 giugno 2021 contro le decisioni del 20 maggio 2021 in materia di IC-IFD

2018.

Fatti

Fatti

A. La RI 1 è una società

avente quale scopo sociale “la conception, construction, installation et

maintenance de systèmes de sécurité intégrés, vente et gestion des systèmes de communication

civile et industrielle, sécurité et systèmes électroniques en général,

fourniture de services de conseil en ingénierie et restauration des patrimoines

historiques et artistiques et protection de l'environnement, services d'enquête

et de diagnostic pour les bâtiments et les œuvres d'art, activités de marketing

et de publicité, activités de conseil pour les entreprises et de téléassistance

pour installations d'entreprise et sélection de personnel pour les marchés

suisses et étrangers” (cfr. www.zefix.ch,

sito consultato il 27 dicembre 2021) ed aveva, sino al 27 agosto 2018 e prima

di trasferirsi a __________, la propria sede a __________.

B. Il 22 aprile 2020, la

RI 1 presentava la propria dichiarazione di imposta per l’anno 2018.

C. Alfine di definire la

tassazione IC/IFD 2018 ed accertare l’effettivo trasferimento di sede a __________,

l’RS 1 (di seguito: UTPG) formulava – il 5 novembre 2020 – all’attenzione della

contribuente una richiesta di documenti, avvertendola che in caso di

inosservanza dell’invito si sarebbe proceduto all’applicazione delle penalità

previste dagli artt. 257 LT e 174 LIFD, nonché alla tassazione d’ufficio in

base agli artt. 204 LT e 130 LIFD, riservata inoltre la procedura per

sottrazione d’imposta. La documentazione veniva prodotta dalla RI 1 il 2/14

dicembre 2020.

D. Con decisioni di

tassazione IC/IFD del 4 febbraio 2021, l’UTPG rivendicava l’assoggettamento

illimitato alle imposte nel Canton Ticino ed accertava un utile imponibile in

fr. 109’900.- ed un capitale imponibile pari a fr. 124'000.-, con la seguente

motivazione:

“A

seguito dell’accertamento della dichiarazione d’imposta 2018, abbiamo appurato

che l’amministrazione effettiva della società ha continuato ad essere svolta in

Ticino, anche se dal 27.08.2018 la sede formale è stata trasferita nel cantone

del Vallese. […] Nel caso di RI 1 appare evidente che la sede statutaria, dopo

il trasferimento di sede, in __________ a __________ è puramente formale

(recapito bucalettere). La società ha sottoscritto un contratto di locazione a

partire dal 01.05.2018 per un corrispettivo mensile di CHF 452.35. L’esiguità

dell’importo della locazione esclude di fatto l’esistenza dell’amministrazione

effettiva a __________. Inoltre la società ha pagato solo alcune mensilità e

non l’intera locazione annuale. L’amministrazione effettiva e della gestione

degli affari della società sono effettuate dal signor __________, domiciliato

nel Cantone Ticino, il quale è socio e presidente della gerenza con firma

individuale. Sottolineiamo inoltre il fatto che l’attività è svolta all’estero

e che la società ha impiegato personale con permesso G rilasciato dal Cantone

Ticino. Alla luce di quanto indicato, il centro degli interessi è rimasto nel

Cantone Ticino, considerato che nel cantone del Vallese la società non ha alcun

interesse economico. Riteniamo di conseguenza che l’amministrazione effettiva e

della gestione degli affari della società sono effettuate nel Cantone Ticino.

Pertanto,

nel caso in oggetto, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, e per

essa il proprio Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, rivendica

l’imposizione illimitata sull’utile e sul capitale di RI 1, in quanto il

trasferimento di sede è risultato fittizio e, pertanto, non viene fiscalmente

riconosciuto. Di conseguenza la società continua ad essere tassata nel

Cantone Ticino anche dopo il trasferimento di sede nel cantone del Vallese”.

E. Il 22 febbraio 2021,

la contribuente impugnava le decisioni di tassazione IC/IFD 2018 “dal

momento che codesto Ufficio di Tassazione non ha competenza territoriale per

deliberare” ed affermando che il domicilio effettivo della società si

troverebbe a __________, “dal momento che in questa sede si svolge la vita,

l’attività e l’amministrazione dell’Azienda”.

F. Il 17 marzo 2021,

l’UTPG si rivolgeva alla contribuente chiedendole di voler produrre la seguente

documentazione:

·

“Dettaglio conto “legali e

amministrazione”, allegando copia di tutte le fatture e dei relativi contratti”

·

Dettaglio conto “spese di

trasferta” e “rappresentanza”, allegando la copia di tutti i giustificativi

·

Copia contratto sottoscritto con

il signor __________ per le prestazioni a lui versate

·

Per quanto attiene il conto

“affitti locali, domiciliazioni” evidenziamo che sono registrate 4 mensilità

per __________. Vogliate documentare su quale conto sono state registrate le

successive mensilità, comprovandone il relativo pagamento. […]

·

Allegare copia conguaglio spese

accessorie per l’affitto di __________

·

Copia fatture consumo elettrico

·

Sulla base delle vostre

indicazioni, vogliate documentare il costo dei locali a __________, via __________,

allegando il relativo contratto e la comprova del pagamento

·

Vogliate indicare numeri di

telefono o indirizzo internet (o e-mail) affinché la società possa essere

contattata da persone interessate o da clienti. Allegare contratti di telefonia

intestati alla società

·

Spiegare compiutamente l’attività

effettivamente svolta dalla società

·

Qualsiasi altra documentazione a

comprova dell’amministrazione effettiva presso la sede formale

·

Indicare le modalità di

svolgimento (dall’incontro con il cliente, precisando il luogo, fino alla

stipula del mandato/contratto ed emissione fattura per la prestazione

erogata)”.

La reclamante

rispondeva alla richiesta formulata dall’UTPG con un primo scritto il 31 marzo

2021 e con una seconda lettera il 30 aprile 2021.

G. Con decisioni di

tassazione su reclamo 2018 del 20 maggio 2021, l’UTPG respingeva il reclamo

presentato dalla ricorrente e ciò, in particolare, sulla base della

documentazione prodotta dalla ricorrente a seguito della richiesta

dell’autorità di tassazione del 17 marzo 2021 che dimostrerebbe come “la

sede di __________ sia da considerare fittizia”. In aggiunta a quanto

esposto nelle decisioni di tassazione del 4 febbraio 2021, l’UTPG sottolineava

come la società non avrebbe presentato “alcuna prova circa l’asserita

attività a __________”. L’autorità fiscale evidenziava poi come “in una

comunicazione email del 2 dicembre 2020, è la stessa società ad affermare che

nel 2018, e fino alla fine dell’anno, pur avendo impostato il trasferimento dal

01.09.2018, eravamo sostanzialmente e di fatto ancora in Ticino”.

H. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 insorge contro le decisioni

di tassazione su reclamo, contestando la rivendicazione dell’assoggettamento

illimitato nel Canton Ticino, poiché sia la sede legale sia quella effettiva si

troverebbero nel Canton Vallese.

I. Il 9 luglio 2021,

l’UTPG presenta le proprie osservazioni al ricorso interposto il 21 giugno 2021

dalla RI 1. In particolare, l’autorità di tassazione richiama le motivazioni da

lei esposte nelle decisioni di tassazione e nelle decisioni di tassazione su

reclamo e rivendica nuovamente l’assoggettamento illimitato nel Canton Ticino,

poiché l’amministrazione effettiva della società – nel periodo sub judice

– si sarebbe svolta nel Canton Ticino.

Diritto

1. In

virtù della decisione contestata, l’autorità fiscale ticinese ha rivendicato

l’assoggettamento e ciò, in considerazione del fatto che l’amministrazione effettiva

sarebbe stata esercitata in Ticino, nonostante il trasferimento della sede

statutaria, il 27 agosto 2018, da __________ a __________.

Considerandi

2.

2.1.

Per quanto attiene ai

presupposti per l’assoggettamento illimitato alle imposte dirette delle persone

giuridiche, l’art. 20 cpv. 1 prima frase LAID stabilisce che le società di

capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le altre

persone giuridiche sono assoggettate all’imposta se hanno la loro sede o la

loro amministrazione effettiva nel Cantone (analoga disposizione a livello

cantonale, art. 60 LT e federale, art. 50 LIFD). Sulla base di questa

disposizione, può verificarsi che l’assoggettamento per appartenenza personale

sia rivendicato sia dal cantone di sede sia da quello dell’amministrazione

effettiva. Il conflitto che ne deriva deve essere risolto in base alle

disposizioni del diritto tributario intercantonale. Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, il domicilio fiscale principale di una persona

giuridica nei rapporti intercantonali si trova essenzialmente alla sede

indicata dagli statuti e dall’iscrizione a registro di commercio. Non ci si

fonda tuttavia su questa sede determinante per il diritto civile, se ad essa si

contrappone un altro luogo, dove sono esercitate effettivamente la direzione e

l’amministrazione, che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal

caso, è determinante questo luogo come domicilio fiscale. È irrilevante che la

scelta della sede statutaria sia giustificata da considerazioni fiscali o da

altre ragioni; basta che tale sede non corrisponda alla situazione effettiva ed

appaia costituita ad arte. È determinante l’insieme delle circostanze del caso

concreto (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2P.6/2007 del 22

febbraio 2008, consid. 2.2; n. 2C_259/2009 del 22 dicembre

2009, consid. 2.1; n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.1; inoltre Heilinger/Maute, Der Begriff der

tatsächlichen Verwaltung im interkantonalen und internationalen Verhältnis bei

den direkten Steuern, in RF 63/2008, p. 742 ss. e p. 836 ss.; Jung, Hauptsteuerdomizil juristischer

Personen: international und interkantonal, in EF 3/17, p. 169 ss. e p. 251 ss.;

De le Court, Administration et

direction effectives, in RF 71/2016, p. 404 ss.; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch/De Vries Reilingh [a

cura di], Interkantonales Steuerrecht, 2a ediz., Basilea 2021, § 8,

p. 90 ss.; de Vries Reilingh, La

double imposition intercantonale, 2a ediz., Berna 2013, n. 389 ss.,

p. 130; Locher, Einführung in das

interkantonale Steuerrecht, 4a ediz., Berna 2015, p. 47).

2.2

La sede societaria,

indicata negli statuti ed iscritta a registro di commercio, è dunque atta a

costituire un assoggettamento per appartenenza personale in ambito di diritto

intercantonale se non rappresenta un mero recapito bucalettere. Quest’ultimo si

caratterizza per la mancanza di legami stretti e per l’assenza di importanti

infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”) nel luogo di sede.

Una sede dal carattere puramente formale non sussiste unicamente quando vi è un

recapito postale presso uno studio legale o fiduciario (“indirizzo c/o”) che si

occupa di ritirare la posta ed inoltrarla agli organi societari residenti in un

altro cantone, bensì pure quando al luogo di sede vi è un minimo di

infrastruttura e di personale, i quali tuttavia non vengono impiegati

concretamente per svolgere funzioni commerciali ed amministrative ma

rappresentano piuttosto una struttura costituita ad arte per nascondere la

realtà (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_259/2009 del 22

dicembre 2009, consid. 2; sentenza del Tribunale amministrativo del Canton

Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Jung, op. cit., p. 171 s.; Heilinger/ Maute, op. cit., p. 747). Secondo

dottrina e giurisprudenza l’assenza di personale, di uffici o di altre

strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irraggiungibilità

via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo (“Adressumleitung”)

o il fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al

luogo di sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura

puramente formale e fittizia della sede statutaria (sentenze del TF n.

2C_431/2014 del 4 dicembre 2014, consid. 2.2; n. 2C_483/2016

dell’11 novembre 2016, consid. 6.3; sentenza del Tribunale

amministrativo del Canton Zurigo StE 2002 A 24.22 n. 5, consid. 2a e 3; Heilinger/ Maute,

op. cit., p. 748).

2.3

In presenza di un mero

recapito bucalettere, il domicilio fiscale della società si trova nel luogo in

cui viene svolta la direzione o l’amministrazione effettiva, ovvero – secondo

il Tribunale federale – dove si svolgono quelle attività che nel loro insieme

servono all’adempimento dello scopo statutario, dove la società ha il centro

dei propri interessi effettivi ed economici e dove sono esercitate quelle attività

dirigenziali che di solito si concentrano alla sede statutaria (DTF 54 I 301,

consid. 2 e 50 I 100, consid. 2). La definizione di amministrazione effettiva

varia a dipendenza della tipologia, della grandezza e dell’attività svolta

dalla società. In generale, dottrina e giurisprudenza definiscono

l’amministrazione effettiva come la direzione corrente della società (“day-to-day

management”), nozione a cui s’oppongono, da un lato, la semplice attività

amministrativa (intesa come tenuta e gestione della corrispondenza, lavori di

segretariato, ecc.) e, dall’altro, le attività di controllo e le decisioni

strategiche di competenza del CdA (sentenze del TF n. 2C_483/2016

dell’11 novembre 2016, consid. 3 e n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013,

consid. 2.2; De le Court,

op. cit., p. 408 s.; Heilinger/ Maute,

op. cit., p. 752; Jung, op. cit.,

p. 172).

2.4

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio.

L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti

fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte

le indagini necessarie (artt. 204 cpv. 1 LT e 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre

2007; Berger, Voraussetzungen und

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura

fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Secondo gli

artt. 196 LT e 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione accertano con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Inoltre, al contribuente è imposto l’obbligo

di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta

(artt. 200 LT e 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la

situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione del TF n. 2A.502/2005

del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

2.5

Per quanto concerne

l’onere della prova, secondo un principio generale della procedura fiscale,

esso è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare

l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a

carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a

ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493;

StE 1990 B 13.1 n. 8). In ambito di assoggettamento all’imposta cantonale, il

Tribunale federale ha concretizzato tale principio, stabilendo che in presenza

di importanti infrastrutture (“wesentliche Büroinfrastrukturen”), in

particolare di uffici e di personale, alla sede statutaria, allora spetta

all’autorità fiscale portare la prova che l’amministrazione effettiva sia

esercitata in un altro luogo, soggiacente alla propria sovranità fiscale. In mancanza di tali infrastrutture e se l’autorità fiscale rende molto

verosimile l’assoggettamento in un altro Cantone, incombe pertanto al

contribuente l’onere della prova (“Gegenbeweis”) in relazione al

trasferimento effettivo e non fittizio di sede (cfr. sentenze del TF n.

2P.6/2007 del 22 febbraio 2008, consid. 2.3; n.

2C_431/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 2.1. e n. 2C_483/2016 dell’11 novembre

2016, consid. 6.1 s.; inoltre Heilinger/

Maute, op. cit., p. 746; Jung,

op. cit., p. 173; Locher, op.

cit., p. 47).

Tuttavia, come già

ricordato, giusta gli artt. 200 LT e 126 LIFD, il contribuente deve fare tutto

il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta; ovvero, deve,

segnatamente, fornire, a domanda dell’autorità di tassazione, informazioni

orali e scritte e presentare libri contabili, giustificativi ed altri estratti,

come anche documenti concernenti le relazioni d’affari. Infatti, la descritta

regola sull’onere probatorio non è assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio

a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastvertilung, in: ASA 67, p.

435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in

maniera colpevole ed in violazione degli obblighi appena citati, la

collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano

l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il

contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto

che diminuisce il suo debito di imposta oppure può farlo solo prestando una

collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a

ediz., Basilea 2017, n. 29 ad

art. 130 LIFD con riferimenti). In

definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro

limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla

ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Althaus-Houriet,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 4 ad

art. 123 LIFD). Si giustifica dunque così di attribuire al contribuente l’onere

della prova del contrario di ciò che sostiene e dimostra l’autorità fiscale,

quando vi sono degli indizi chiari e precisi che rendono verosimile la

fattispecie stabilita dalla stessa autorità (ASA 44 p. 621; sentenza del TF n.

2C_770/2008 del 4 marzo 2009; cfr. anche Locher,

Kommentar zum DBG, 2a ediz., Basilea 2019, n. 61 e 62 ad art.

3.

LIFD).

2.6

Il Tribunale

federale ha avuto modo di confrontarsi molte volte con il tema della

determinazione della sede effettiva di una società. In particolare, occupandosi

di una società con sede nel Liechtenstein, la cui attività consisteva nella

vendita di software, l’Alta Corte ha ritenuto troppo esigui i legami con la

sede statutaria, dove vi era un ufficio di piccole dimensioni preso in

locazione, considerato che la maggior parte del lavoro veniva svolta fuori sede

ed i giustificativi non documentavano una presenza costante nel Principato,

rispetto ai legami con il Canton Zurigo, dove l’azionista e amministratore

della società era domiciliato e dove aveva sede un’altra società da lui

controllata (sentenza del TF n. 2C_483/2016 dell’11 novembre 2016).

Nel caso di

una società immobiliare, il Tribunale federale ha affermato che essa è

illimitatamente imponibile laddove si trova la sede statutaria, a meno che le

decisioni di gestione e di amministrazione non siano prese in un altro cantone.

In tale eventualità, il domicilio fiscale principale si trova laddove l’attività

dirigenziale è svolta, anche se nessun attivo vi si trovasse. Ciò si verifica

in particolare se l’attività dirigenziale si svolge nei locali dell’azionista

principale. In questo ambito, l’attività dirigenziale (decisioni su acquisto e

vendita di immobili, designazione degli amministratori degli immobili e

gestione degli utili che ne derivano) si deve tenere distinta dalla semplice

gestione degli immobili (custodia, manutenzione, conclusione di contratti di

locazione, ecc.) (sentenza del TF n. 2P.120/2006 del 15 dicembre 2006).

A proposito

di una società che aveva trasferito la sede statutaria dal Canton Zurigo al

Canton Svitto, dove aveva preso in locazione un ufficio con pigione mensile

pari a fr. 400.-, senza la presenza di personale, il Tribunale federale ha

ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti della “wesentliche

Geschäftsinfrastruktur” e che apparisse molto verosimile che

l’amministrazione effettiva fosse ancora eseguita nel Canton Zurigo, così che

spettava alla ricorrente l’onere di comprovare l’effettivo trasferimento di

sede (sentenza del TF n. 2C_431/2014 del 4 dicembre 2014).

In relazione

ad una società a garanzia limitata, l’Alta Corte ha affermato che il domicilio

fiscale era situato al domicilio dell’amministratore, dove veniva esercitata

l’attività dirigenziale e l’amministrazione effettiva. Alla sede statutaria,

infatti, non c’era alcuna infrastruttura, ma solo una sede formale (sentenza

del TF n. 2C_259/2009 del 22 dicembre 2009).

2.7

La decisione

impugnata deve pertanto essere esaminata tenendo conto, non solo della base

legale del diritto cantonale e di quella contenuta nel diritto federale

dell’armonizzazione, ma anche della giurisprudenza del Tribunale federale in

materia di divieto della doppia imposizione intercantonale.

3.

3.1.

Nel

caso concreto, come detto, la RI 1, domiciliata dapprima nel Canton Ticino ed in seguito nel Canton Vallese, ha trasferito la

propria sede in quest’ultimo Cantone il 27 agosto 2018.

3.2

Secondo l’art. 9 Cost.,

gli organi dello Stato e secondo l’art. 5 cpv. 3 Cost., gli organi dello Stato,

le autorità ed i privati devono agire secondo il principio della buona fede.

Entrambe le disposizioni costituzionali sono concretizzate dal divieto legale

dell’abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), che interessa tutti i settori

giuridici. Un caso di abuso di diritto previsto dall’art. 2 cpv. 2 CC è quello

della condotta contraddittoria (“venire contra factum proprium”). Tale

principio è violato da chi adotta una condotta contraddittoria o abusiva oppure

inganna la controparte. Simile comportamento non merita infatti alcuna tutela

giuridica (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_334/2014 del 9 luglio 2015

consid. 2.5.1. e 2.5.2. e giurisprudenza citata).

3.3

Con scritto e-mail del 2

dicembre 2020, indirizzato al signor __________ dell’UTPG, __________ – in

qualità di socio e presidente della gerenza – dichiarava: “la mia posizione

è molto chiara: nel 2018, e fino alla fine dell’anno, pur avendo impostato il

trasferimento dal 01.09.2018, eravamo sostanzialmente e di fatto ancora in

Canton Ticino; pertanto, le tasse vanno pagate in questo Cantone”.

Tuttavia, in sede di

reclamo (22 febbraio 2021) – e successivamente davanti alla Camera di diritto

tributario – la contribuente contestava la rivendicazione dell’imposizione

illimitata della società nel Canton Ticino, ritenuto che il domicilio fiscale

ed effettivo era in Vallese, “dal momento che in questa sede si svolge la

vita, l’attività e l’amministrazione dell’Azienda”.

Ne consegue che

l’atteggiamento processuale della ricorrente è inconciliabile con il principio

della buona fede, essendo le affermazioni della contribuente tra di loro

chiaramente contraddittorie.

Pertanto, già solo per

questo motivo, il ricorso interposto dalla RI 1 deve essere respinto: l’amministrazione

effettiva della società era svolta – per stessa ed inequivocabile ammissione

della contribuente – nel Canton Ticino, il quale può rivendicare la sovranità

fiscale.

4.

4.1.

A mero titolo abbondanziale,

ritenuto che sia l’autorità di tassazione sia la contribuente si sono

confrontate con degli elementi atti a dimostrare il luogo dell’amministrazione

effettiva della società (nel Canton Ticino o nel Canton Vallese), si rileva –

sulla base dei motivi che seguiranno – che anche a prescindere dalla chiara

affermazione della ricorrente, vi sono molti indizi che portano a concludere che

l’amministrazione effettiva della società, per il 2018, si trovava in Ticino e

ciò, nonostante il trasferimento di sede a __________.

4.2

In merito all’importanza

del domicilio degli amministratori e degli azionisti per la determinazione

della sede effettiva della società, la contribuente si limita ad affermarne

l’irrilevanza. La sua motivazione tuttavia, non può essere condivisa da questa

Camera. Infatti, seppur non rappresenti il motivo decisivo, il domicilio della

persona incaricata di svolgere la direzione corrente della società gioca

comunque un ruolo importante, soprattutto nelle piccole imprese, dove tipicamente

l’amministrazione effettiva è concentrata in una sola persona, in particolare

se la società non dispone di infrastrutture e di personale (cfr. ad esempio

sentenze del TF n. 2A.321/2003 del 4 dicembre 2003, in StE 2005 B 71.31 n. 1 e

n. 2C_1086/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.2 con riferimenti e dottrina).

Nel caso in esame, il

presidente della gerenza, __________, è domicilio in Ticino dal 2013,

circostanza che influisce pertanto sulla determinazione della sede effettiva

della società. Del resto, è anche la stessa contribuente ad affermare che “RI 1,

per la natura del proprio oggetto societario, svolge le proprie attività

imprenditoriali prevalentemente all’estero”, di conseguenza, il domicilio

del presidente della gerenza riveste un ruolo di ancor più rilievo, non avendo

la società clienti svizzeri/ticinesi.

4.3

La contribuente afferma

poi che “il personale impiegato fino alla data del trasferimento in Vallese

aveva ricevuto un permesso di lavoro dal Canton Ticino. Ma, dopo il

trasferimento, tutto il personale “ticinese” ha cessato la propria attività, ed

il nuovo personale è stato assunto con permesso di lavoro rilasciato dal Canton

Vallese”. A suffragio della propria affermazione tuttavia, la ricorrente

non apporta alcuna prova. Pertanto, la Camera non pu.accertare l’asserito

impiego di nuovo personale, assunto con permesso di lavoro rilasciato dalle

autorità vallesane. Di conseguenza, anche tale elemento costituisce un motivo

per cui è da ritenere quale sede effettiva della società, il Canton Ticino.

4.4

La Camera non può non

constatare, come a __________, nell’anno sub judice, non fossero

presenti delle adeguate infrastrutture per la società. È infatti la stessa

contribuente, la prima volta nel suo scritto del 31 marzo 2021 (e poi ancora in

sede di ricorso), ad affermare che “la RI 1 non dispone di utenze

telefoniche dirette, ma di un sito internet” (allestito in lingua italiana,

cfr. www.mediterranea-solutions.com,

sito consultato il 27 dicembre 2021) e che inizialmente lo spazio preso in

locazione era dignitoso. È inoltre sempre la stessa ricorrente ad affermare che

nel corso del 2018 la società non ha “fatturato alcuna prestazione nel

Canton Vallese”, motivo per il quale non vi sarebbe stata alcuna necessità

di disporre di infrastrutture in questo Cantone.

4.5

La ricorrente non ha

quindi dimostrato l’esistenza di legami con il Cantone Vallese; al contrario,

la documentazione prodotta dalla stessa società e le sue affermazioni

avvalorano la tesi dell’esistenza di una sede fittizia, per il tramite di un

mero recapito bucalettere. Si rileva nuovamente che secondo la dottrina e la

giurisprudenza applicabili, l’assenza di personale, di uffici o di altre

strutture, così come la mancanza di una linea telefonica o l’irragiungibilità

via telefono al luogo di sede, oppure ancora la deviazione d’indirizzo o il

fatto che le assemblee degli organi societari non siano svolte al luogo di

sede, sono da interpretare quali indizi a favore della natura puramente formale

e fittizia della sede statutaria.

5.

Alla luce dei

considerandi che precedono e tenuto conto della giurisprudenza più recente e

della dottrina, il ricorso è respinto. In considerazione della sua soccombenza,

la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: