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Decisione

80.2021.145

Reddito della sostanza mobiliare: vendita del 95% del capitale di una società a una propria holding, teoria della trasposizione, riduzione successiva del prezzo non ammessa

18 gennaio 2022Italiano11 min

tassazioni per l’anno 2014, l’RS 1 (di seguito: UT), il 6 febbraio 2019, invitava

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.145

80.2021.146

Lugano

18 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 25 giugno 2021 contro le decisioni del 27 maggio 2021 in materia di IC-IFD

2014.

Fatti

Fatti

A. Il 17 dicembre 2015,

i coniugi RI 1 e RI 2 presentavano la propria dichiarazione di imposta delle

persone fisiche per l’anno 2014. I contribuenti facevano valere un reddito

imponibile corrispondente a fr. 0.- ed una sostanza imponibile complessiva di

fr. 1'611'786.-. Per quanto qui di interesse, i coniugi __________ indicavano

fr. 10'000.- quali “altri redditi della sostanza mobiliare”.

B. Alfine di definire le

tassazioni per l’anno 2014, l’RS 1 (di seguito: UT), il 6 febbraio 2019, invitava

i contribuenti a voler produrre il “contratto di cessione delle azioni __________

(o bilanci 2013/14/15/16/17 nel caso siate ancora i proprietari)”.

Documento che veniva trasmesso il 19/21 febbraio 2019.

C. Con decisioni di

tassazione IC/IFD 2014 del 6 marzo 2019, l’UT accertava un reddito imponibile

complessivo, per l’IC, pari a fr. 223'300.- e per l’IFD di fr. 247'600.-. La

sostanza imponibile complessiva veniva stabilita in fr. 1'611'000.-.

L’UT aggiungeva

agli “altri redditi della sostanza mobiliare” fr. 249'000.-. A sostegno del

proprio accertamento, l’UT esponeva la seguente motivazione:

“I

redditi lordi da partecipazioni qualificate (che raggiungono almeno il 10% del

capitale azionario di una società di capitale o sociale di una cooperativa)

appartenenti alla sostanza privata sono imponibili in ragione del 60%.

Imposizione

della cessione delle azioni __________ alla __________AG, rientrando nella

fattispecie della trasposizione, secondo gli articoli 19b LT e 20b LIFD: “il

ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al

capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società

cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di

persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore

o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per

quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale

della partecipazione trasferita; questa regola si applica per analogia anche

nel caso in cui divers[t]i partecipanti attuino il trasferimento in

comune”.

D. Il 13/14 marzo 2021,

i contribuenti interponevano tempestivo reclamo avverso le decisioni di

tassazione IC/IFD 2014, sostenendo di “aver fatto un grande errore” e

meglio, di aver venduto il 95% delle azioni della __________ per fr. 700'000.-,

poiché credevano che la vendita sarebbe stata “[esente] da tasse”. I

coniugi __________ formulavano quindi una proposta “per correggere questo

errore”:

“1.

Noi transponiamo le azioni alla __________ per un importo di CHF 350'000 invece

di CHF 700'000 (nella tassazione Ticino 2013 con un valore di CHF 356'250)

2.

Noi riduciamo il nostro credito alla __________ per CHF 350'000 nelle

tassazion[i] 2014, 2015, 2016 e 2017”.

E. Con decisioni di

tassazione dopo reclamo del 27 maggio 2021, l’UT riconfermava gli importi

accertati il 6 marzo 2019, con la seguente motivazione:

“[…] i signori __________ hanno infatti ceduto, tramite contratto di

vendita del 30 novembre 2014, 2'375 azioni __________ (pari al 95% del capitale

azionario) alla società __________ di Zugo (anch’essa interamente detenuta dai

contribuenti) incorrendo così nella fattispecie della trasposizione. […] Il

prezzo pattuito per la cessione delle 2'375 azioni della __________, il cui

valore nominale ammonta a EUR 237'500.- pari a CHF 285'000, è di CHF 700'000.-

(come riportato nel contratto di vendita, il prezzo è stato saldato dalla

società __________ tramite l’aumento del credito a favore dei signori __________

di CHF 600'000.- e tramite la restituzione delle azioni della __________,

acquisite nel 2013, del valore di CHF 100'000.-). La differenza tra il valore

nominale delle azioni della __________ ed il loro prezzo di vendita di CHF

415'000.-, i quali sono stati correttamente imposti dall’autorità fiscale nella

misura del 60% (pari a CHF 249'000.-) in virtù degli articoli 19, cpv. 1 bis LT

e 20, cpv. 1 bis LIFD”.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i signori RI 1 e RI 2 impugnano le

decisioni di tassazione dopo reclamo del 27 maggio 2021. I contribuenti

sostengono nuovamente di aver commesso un errore “per mancanza di conoscenze”.

I ricorrenti chiedono quindi l’annullamento delle decisioni e “la

predisposizione di una nuova dichiarazione dei redditi 2014 sulla base di un

contratto di vendita modificato in cui le azioni sono trasposte al valore della

dichiarazione dei redditi 2013 (CHF 350'000)”, sottolineando che “non vi

è alcun beneficio di reddito in alcun modo da questa transazione. Poiché questo

importo è solo un trasferimento contabile e non abbiamo generato alcun reddito

reale, ma è cresciuto solo il nostro credito in __________”. Gli insorgenti

evidenziano infine che la __________ è fallita il 1° marzo 2019, così che i

ricorrenti non otterrebbero nemmeno “il valore trasposto”.

G. Con osservazioni al

ricorso del 7 luglio 2021, l’UT si riconferma nella propria posizione, “pur

comprendendo la posizione del contribuente”. A mente dell’autorità fiscale,

“il caso è infatti inequivocabilmente una trasposizione, quanto detto

verbalmente in passato non cambia la natura dell’operazione”.

Diritto

1. Per gli articoli 20a

cpv. 1 lett. b LIFD e 19a cpv. 1 lett b LT – in vigore nel

periodo sub judice –, è considerato reddito da sostanza mobiliare anche

il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5% almeno al capitale

azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa,

dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di persone o di una

persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente

partecipa in ragione almeno del 50% al capitale, per quanto il totale della

controprestazione ricevuta superi il valore nominale della partecipazione

trasferita; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi

partecipanti attuino il trasferimento in comune.

Con questa disposizione, il legislatore ha

codificato la giurisprudenza relativa alla cosiddetta teoria della

“trasposizione”, secondo cui, quando un azionista cede, ad una società anonima

che gli appartiene, delle partecipazioni ad un valore superiore al valore

nominale, facendosi accreditare l’importo su un conto dell’azionista o quale

apporto in natura contro rilascio di nuove azioni, il cui valore nominale

corrisponde al valore intrinseco delle azioni cedute, una simile cessione di

azioni non deve essere considerata un’alienazione mediante la quale l’azionista

consegue un utile in capitale privato. Attraverso tale operazione, in effetti,

l’azionista non rinuncia al suo potere di disporre dal punto di vista

economico, ma lo conserva nella forma di una partecipazione nella società che

ha acquistato le partecipazioni. Il contribuente consegue in tal modo un

incremento patrimoniale, che si deve ricondurre causalmente alla detenzione dei

diritti di partecipazione e non alla loro cessione. Le riserve occulte, non

ancora imposte, vengono in tal modo “trasposte” in un ambito in cui vige

l’esenzione fiscale, per il fatto che il successivo rimborso del capitale

sociale o quello del prestito non costituisce reddito imponibile per

l’azionista, che eviterebbe in tal modo definitivamente l’imposta dovuta sulle

riserve occulte (cfr. le sentenze del Tribunale federale n. 2C_879/2008 del 20

aprile 2009, in RDAF 2009 II p. 386 consid. 6.1 e n. 2P.140/2004 del 9 dicembre

2004 in RF 60/2005 p. 429 consid. 4.3 e riferimenti).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in

questione, il 30 novembre 2014 i contribuenti e la __________ – società

detenuta dai ricorrenti, per loro stessa ammissione – hanno sottoscritto un “Aktienkaufvertrag”,

con cui alla __________ è stato trasferito il 95% del capitale azionario

della __________ (ovvero 2'375 azioni su 2'500 a € 100 l’una) – società

detenuta dai signori __________, per loro stessa ammissione – per fr.

700'000.-. Al punto 2 del contratto viene illustrata la modalità di pagamento:

il trasferimento viene pagato mediante un aumento del credito vantato

dall’azionista per fr. 600'000.- e con una restituzione di dieci azioni del

valore di fr. 1'000.- l’una della __________.

2.2

Come detto, affinché si

verifichi una trasposizione, la legge prevede in sintesi le seguenti condizioni

cumulative (cfr. Noël, in: Noël/Aubry

Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz.,

Basilea 2017, n. 9 ad

art. 20a LIFD).

1)

trasferimento di diritti di

partecipazione del patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di

persone o di una persona giuridica;

2)

partecipazione del 5% almeno

al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società

cooperativa;

3)

partecipazione al capitale

della società di persone o della persona giuridica assuntrice, in ragione

almeno del 50% da parte del venditore o del conferente;

4)

il totale della

controprestazione ricevuta supera il valore nominale (e l’ammontare delle

riserve da apporto di capitale) della partecipazione trasferita.

2.3

Tornando alla fattispecie

concreta, è indubbia la realizzazione di una trasposizione pari a fr.

415'000.-, avendo i contribuenti trasferito il 95% del capitale azionario

della, da loro detenuta, __________ per fr. 700'000.- a fronte di un valore

nominale di fr. 285'000.- alla loro __________

Pertanto, l’agire dell’UT non

presta fianco a critiche. L’autorità di tassazione ha infatti proceduto

correttamente, ovvero ha imposto la trasposizione nella misura attenuata del

60%.

2.4

2.4.1

Come detto, i contribuenti

avanzano la proposta di modificare il contratto di vendita delle azioni, ovvero

di trasferire le azioni della __________ per fr. 350'000.-. Tale modifica

implicherebbe tuttavia anche una rettifica del bilancio della __________.

2.4.2

Il Tribunale federale

ritiene che il reddito dell’azionista, quale persona fisica, è realizzato nel

momento in cui acquista una pretesa ferma nei confronti della società, cioè al

momento della scadenza della prestazione (cfr. TF n. 2P.140/2004 del 9 dicembre

2004, consid. 5.3).

Inoltre, l’Alta Corte, nella sua prassi, ha

escluso che potesse essere modificata la contabilità di una società alla quale

l’azionista aveva ceduto una partecipazione, dopo che il fisco aveva imposto la

differenza fra il valore nominale ed il prezzo di vendita quale “reddito da

trasposizione”. Avendo la società acquirente messo a bilancio la partecipazione

al prezzo di acquisto convenuto, la successiva riduzione del prezzo mirava solo

ad un risparmio di imposta, cosa che il Tribunale federale ha ritenuto

inammissibile. La giurisprudenza dell’Alta Corte ritiene in particolar modo che

una società anonima non possa più modificare il proprio bilancio dopo

l’approvazione del conto annuale (cfr. sentenza appena citata, consid. 5.4.).

2.4.3

Nel caso che qui ci occupa, nelle

condizioni di cui si è detto, le parti contraenti non potevano semplicemente

modificare a posteriori il prezzo di vendita. Tale modifica ne comporterebbe

una anche a livello di bilancio della __________ e, come visto, la contabilità

di una società alla quale un’azionista ha ceduto una partecipazione non può

essere modificata a posteriori, ovvero, dopo che il fisco ha imposto la

differenza fra il valore nominale ed il prezzo di vendita quale “reddito da

trasposizione”. Infatti, la successiva riduzione del prezzo mira unicamente ad

un risparmio di imposta, cosa che come detto, il Tribunale federale ha ritenuto

inammissibile.

Ne discende pertanto che gli elementi

imponibili per il periodo fiscale 2014 devono essere determinati sulla base del

contratto del 30 novembre 2014.

2.5

I contribuenti riconducono il proprio

“errore” ad un colloquio intercorso tra loro e l’autorità di tassazione nel 2012

relativamente alle tassazioni 2006-2007-2008. Agli atti tuttavia, non vi è

alcun documento a comprova di quanto da loro asserito. Il “verbale di

audizione” del 31 luglio 2012, allegato al ricorso, non contiene alcun

riferimento alla questione di un’eventuale rendita delle azioni della __________.

Motivo per il quale, la loro affermazione non deve essere ulteriormente analizzata

da questa Camera.

3.

Ai sensi dei

considerandi che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese

processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: