80.2021.145
Reddito della sostanza mobiliare: vendita del 95% del capitale di una società a una propria holding, teoria della trasposizione, riduzione successiva del prezzo non ammessa
18 gennaio 2022Italiano11 min
tassazioni per l’anno 2014, l’RS 1 (di seguito: UT), il 6 febbraio 2019, invitava
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.145
80.2021.146
Lugano
18 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 giugno 2021 contro le decisioni del 27 maggio 2021 in materia di IC-IFD
2014.
Fatti
Fatti
A. Il 17 dicembre 2015,
i coniugi RI 1 e RI 2 presentavano la propria dichiarazione di imposta delle
persone fisiche per l’anno 2014. I contribuenti facevano valere un reddito
imponibile corrispondente a fr. 0.- ed una sostanza imponibile complessiva di
fr. 1'611'786.-. Per quanto qui di interesse, i coniugi __________ indicavano
fr. 10'000.- quali “altri redditi della sostanza mobiliare”.
B. Alfine di definire le
tassazioni per l’anno 2014, l’RS 1 (di seguito: UT), il 6 febbraio 2019, invitava
i contribuenti a voler produrre il “contratto di cessione delle azioni __________
(o bilanci 2013/14/15/16/17 nel caso siate ancora i proprietari)”.
Documento che veniva trasmesso il 19/21 febbraio 2019.
C. Con decisioni di
tassazione IC/IFD 2014 del 6 marzo 2019, l’UT accertava un reddito imponibile
complessivo, per l’IC, pari a fr. 223'300.- e per l’IFD di fr. 247'600.-. La
sostanza imponibile complessiva veniva stabilita in fr. 1'611'000.-.
L’UT aggiungeva
agli “altri redditi della sostanza mobiliare” fr. 249'000.-. A sostegno del
proprio accertamento, l’UT esponeva la seguente motivazione:
“I
redditi lordi da partecipazioni qualificate (che raggiungono almeno il 10% del
capitale azionario di una società di capitale o sociale di una cooperativa)
appartenenti alla sostanza privata sono imponibili in ragione del 60%.
Imposizione
della cessione delle azioni __________ alla __________AG, rientrando nella
fattispecie della trasposizione, secondo gli articoli 19b LT e 20b LIFD: “il
ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al
capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società
cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di
persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore
o il conferente partecipa in ragione almeno del 50 per cento al capitale, per
quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale
della partecipazione trasferita; questa regola si applica per analogia anche
nel caso in cui divers[t]i partecipanti attuino il trasferimento in
comune”.
D. Il 13/14 marzo 2021,
i contribuenti interponevano tempestivo reclamo avverso le decisioni di
tassazione IC/IFD 2014, sostenendo di “aver fatto un grande errore” e
meglio, di aver venduto il 95% delle azioni della __________ per fr. 700'000.-,
poiché credevano che la vendita sarebbe stata “[esente] da tasse”. I
coniugi __________ formulavano quindi una proposta “per correggere questo
errore”:
“1.
Noi transponiamo le azioni alla __________ per un importo di CHF 350'000 invece
di CHF 700'000 (nella tassazione Ticino 2013 con un valore di CHF 356'250)
2.
Noi riduciamo il nostro credito alla __________ per CHF 350'000 nelle
tassazion[i] 2014, 2015, 2016 e 2017”.
E. Con decisioni di
tassazione dopo reclamo del 27 maggio 2021, l’UT riconfermava gli importi
accertati il 6 marzo 2019, con la seguente motivazione:
“[…] i signori __________ hanno infatti ceduto, tramite contratto di
vendita del 30 novembre 2014, 2'375 azioni __________ (pari al 95% del capitale
azionario) alla società __________ di Zugo (anch’essa interamente detenuta dai
contribuenti) incorrendo così nella fattispecie della trasposizione. […] Il
prezzo pattuito per la cessione delle 2'375 azioni della __________, il cui
valore nominale ammonta a EUR 237'500.- pari a CHF 285'000, è di CHF 700'000.-
(come riportato nel contratto di vendita, il prezzo è stato saldato dalla
società __________ tramite l’aumento del credito a favore dei signori __________
di CHF 600'000.- e tramite la restituzione delle azioni della __________,
acquisite nel 2013, del valore di CHF 100'000.-). La differenza tra il valore
nominale delle azioni della __________ ed il loro prezzo di vendita di CHF
415'000.-, i quali sono stati correttamente imposti dall’autorità fiscale nella
misura del 60% (pari a CHF 249'000.-) in virtù degli articoli 19, cpv. 1 bis LT
e 20, cpv. 1 bis LIFD”.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i signori RI 1 e RI 2 impugnano le
decisioni di tassazione dopo reclamo del 27 maggio 2021. I contribuenti
sostengono nuovamente di aver commesso un errore “per mancanza di conoscenze”.
I ricorrenti chiedono quindi l’annullamento delle decisioni e “la
predisposizione di una nuova dichiarazione dei redditi 2014 sulla base di un
contratto di vendita modificato in cui le azioni sono trasposte al valore della
dichiarazione dei redditi 2013 (CHF 350'000)”, sottolineando che “non vi
è alcun beneficio di reddito in alcun modo da questa transazione. Poiché questo
importo è solo un trasferimento contabile e non abbiamo generato alcun reddito
reale, ma è cresciuto solo il nostro credito in __________”. Gli insorgenti
evidenziano infine che la __________ è fallita il 1° marzo 2019, così che i
ricorrenti non otterrebbero nemmeno “il valore trasposto”.
G. Con osservazioni al
ricorso del 7 luglio 2021, l’UT si riconferma nella propria posizione, “pur
comprendendo la posizione del contribuente”. A mente dell’autorità fiscale,
“il caso è infatti inequivocabilmente una trasposizione, quanto detto
verbalmente in passato non cambia la natura dell’operazione”.
Diritto
1. Per gli articoli 20a
cpv. 1 lett. b LIFD e 19a cpv. 1 lett b LT – in vigore nel
periodo sub judice –, è considerato reddito da sostanza mobiliare anche
il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5% almeno al capitale
azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa,
dal patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di persone o di una
persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente
partecipa in ragione almeno del 50% al capitale, per quanto il totale della
controprestazione ricevuta superi il valore nominale della partecipazione
trasferita; questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi
partecipanti attuino il trasferimento in comune.
Con questa disposizione, il legislatore ha
codificato la giurisprudenza relativa alla cosiddetta teoria della
“trasposizione”, secondo cui, quando un azionista cede, ad una società anonima
che gli appartiene, delle partecipazioni ad un valore superiore al valore
nominale, facendosi accreditare l’importo su un conto dell’azionista o quale
apporto in natura contro rilascio di nuove azioni, il cui valore nominale
corrisponde al valore intrinseco delle azioni cedute, una simile cessione di
azioni non deve essere considerata un’alienazione mediante la quale l’azionista
consegue un utile in capitale privato. Attraverso tale operazione, in effetti,
l’azionista non rinuncia al suo potere di disporre dal punto di vista
economico, ma lo conserva nella forma di una partecipazione nella società che
ha acquistato le partecipazioni. Il contribuente consegue in tal modo un
incremento patrimoniale, che si deve ricondurre causalmente alla detenzione dei
diritti di partecipazione e non alla loro cessione. Le riserve occulte, non
ancora imposte, vengono in tal modo “trasposte” in un ambito in cui vige
l’esenzione fiscale, per il fatto che il successivo rimborso del capitale
sociale o quello del prestito non costituisce reddito imponibile per
l’azionista, che eviterebbe in tal modo definitivamente l’imposta dovuta sulle
riserve occulte (cfr. le sentenze del Tribunale federale n. 2C_879/2008 del 20
aprile 2009, in RDAF 2009 II p. 386 consid. 6.1 e n. 2P.140/2004 del 9 dicembre
2004 in RF 60/2005 p. 429 consid. 4.3 e riferimenti).
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in
questione, il 30 novembre 2014 i contribuenti e la __________ – società
detenuta dai ricorrenti, per loro stessa ammissione – hanno sottoscritto un “Aktienkaufvertrag”,
con cui alla __________ è stato trasferito il 95% del capitale azionario
della __________ (ovvero 2'375 azioni su 2'500 a € 100 l’una) – società
detenuta dai signori __________, per loro stessa ammissione – per fr.
700'000.-. Al punto 2 del contratto viene illustrata la modalità di pagamento:
il trasferimento viene pagato mediante un aumento del credito vantato
dall’azionista per fr. 600'000.- e con una restituzione di dieci azioni del
valore di fr. 1'000.- l’una della __________.
2.2
Come detto, affinché si
verifichi una trasposizione, la legge prevede in sintesi le seguenti condizioni
cumulative (cfr. Noël, in: Noël/Aubry
Girardin [a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 9 ad
art. 20a LIFD).
1)
trasferimento di diritti di
partecipazione del patrimonio privato a quello commerciale di un’impresa di
persone o di una persona giuridica;
2)
partecipazione del 5% almeno
al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società
cooperativa;
3)
partecipazione al capitale
della società di persone o della persona giuridica assuntrice, in ragione
almeno del 50% da parte del venditore o del conferente;
4)
il totale della
controprestazione ricevuta supera il valore nominale (e l’ammontare delle
riserve da apporto di capitale) della partecipazione trasferita.
2.3
Tornando alla fattispecie
concreta, è indubbia la realizzazione di una trasposizione pari a fr.
415'000.-, avendo i contribuenti trasferito il 95% del capitale azionario
della, da loro detenuta, __________ per fr. 700'000.- a fronte di un valore
nominale di fr. 285'000.- alla loro __________
Pertanto, l’agire dell’UT non
presta fianco a critiche. L’autorità di tassazione ha infatti proceduto
correttamente, ovvero ha imposto la trasposizione nella misura attenuata del
60%.
2.4
2.4.1
Come detto, i contribuenti
avanzano la proposta di modificare il contratto di vendita delle azioni, ovvero
di trasferire le azioni della __________ per fr. 350'000.-. Tale modifica
implicherebbe tuttavia anche una rettifica del bilancio della __________.
2.4.2
Il Tribunale federale
ritiene che il reddito dell’azionista, quale persona fisica, è realizzato nel
momento in cui acquista una pretesa ferma nei confronti della società, cioè al
momento della scadenza della prestazione (cfr. TF n. 2P.140/2004 del 9 dicembre
2004, consid. 5.3).
Inoltre, l’Alta Corte, nella sua prassi, ha
escluso che potesse essere modificata la contabilità di una società alla quale
l’azionista aveva ceduto una partecipazione, dopo che il fisco aveva imposto la
differenza fra il valore nominale ed il prezzo di vendita quale “reddito da
trasposizione”. Avendo la società acquirente messo a bilancio la partecipazione
al prezzo di acquisto convenuto, la successiva riduzione del prezzo mirava solo
ad un risparmio di imposta, cosa che il Tribunale federale ha ritenuto
inammissibile. La giurisprudenza dell’Alta Corte ritiene in particolar modo che
una società anonima non possa più modificare il proprio bilancio dopo
l’approvazione del conto annuale (cfr. sentenza appena citata, consid. 5.4.).
2.4.3
Nel caso che qui ci occupa, nelle
condizioni di cui si è detto, le parti contraenti non potevano semplicemente
modificare a posteriori il prezzo di vendita. Tale modifica ne comporterebbe
una anche a livello di bilancio della __________ e, come visto, la contabilità
di una società alla quale un’azionista ha ceduto una partecipazione non può
essere modificata a posteriori, ovvero, dopo che il fisco ha imposto la
differenza fra il valore nominale ed il prezzo di vendita quale “reddito da
trasposizione”. Infatti, la successiva riduzione del prezzo mira unicamente ad
un risparmio di imposta, cosa che come detto, il Tribunale federale ha ritenuto
inammissibile.
Ne discende pertanto che gli elementi
imponibili per il periodo fiscale 2014 devono essere determinati sulla base del
contratto del 30 novembre 2014.
2.5
I contribuenti riconducono il proprio
“errore” ad un colloquio intercorso tra loro e l’autorità di tassazione nel 2012
relativamente alle tassazioni 2006-2007-2008. Agli atti tuttavia, non vi è
alcun documento a comprova di quanto da loro asserito. Il “verbale di
audizione” del 31 luglio 2012, allegato al ricorso, non contiene alcun
riferimento alla questione di un’eventuale rendita delle azioni della __________.
Motivo per il quale, la loro affermazione non deve essere ulteriormente analizzata
da questa Camera.
3.
Ai sensi dei
considerandi che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese
processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: