80.2021.149
Procedura: ricorso, tassa di giustizia e spese, violazione degli obblighi di collaborazione davanti all’autorità di tassazione, documentazione prodotta solo con ricorso
23 luglio 2021Italiano6 min
reclamo, in quanto con lo stesso non era stata comprovata la manifesta inesattezza
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.149
80.2021.150
Lugano
23 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del
Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
segretaria
Alexandra
Dragoni, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 giugno 2021 contro la decisione del 27 maggio 2021 in materia di IC e IFD
2018.
Fatti
Fatti
- con dichiarazione di
imposta IC/IFD 2018, RI 1 dichiarava un reddito imponibile complessivo di fr.
1'473.- nonché una sostanza imponibile complessiva di fr. 3'050.-;
- con decisione di
tassazione del 19 febbraio 2020, l’Ufficio circondariale di tassazione di
Lugano (in seguito UT) accertava d’ufficio, per quanto qui di interesse, alla
voce 6.3. altri redditi fr. 50'000.-, quali “prestazioni valutabili in
denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità
finanziaria”;
- con reclamo del 20
febbraio 2020, RI 1 contestava predetta decisione, e meglio l’aggiunta
dell’importo di fr. 50'000.-;
- con decisione di
tassazione dopo reclamo del 27 maggio 2021, l’UT ha dichiarato irricevibile il
reclamo, in quanto con lo stesso non era stata comprovata la manifesta inesattezza
della tassazione d’ufficio;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1, per il tramite del proprio
rappresentante, __________ SA, Lugano, unitamente a suo padre, __________,
contesta l’aggiunta dell’importo di fr. 50'000.- quali altri redditi per
insufficienza di disponibilità finanziaria per l’acquisto di due appartamenti
di una comproprietà per piani, rilevando in particolare che la somma per
l’acquisto delle abitazioni in parola era stata data da parte di __________,
madre del padre della qui ricorrente, __________ e producendo in merito
apposita documentazione;
- con osservazioni 7/14
luglio 2021 l’UT ha comunicato di aver provveduto ad emettere una nuova
decisione alla ricorrente sulla base della documentazione presentata innanzi a
questa Camera.
Diritto
- conformemente all’art. 49
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la
Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la
presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di procedura cantonale può
consentire all’autorità di tassazione di modificare o di annullare la decisione
impugnata fino all’invio delle sue osservazioni al ricorso (Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin
[a cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 3 ad art. 140 LIFD, p. 1764; Zweifel/Beusch/Casanova/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht – Direkte Steuern, 2a ediz.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, § 24, n. 7, p. 354 s.);
- mentre la Legge tributaria
cantonale non contiene alcuna disposizione in merito a tale questione, l’art.
58 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (in
seguito PA; RS 172.021) consente invece all’autorità inferiore, fino all'invio
Considerandi
della sua risposta, di riesaminare la decisione impugnata (cpv. 1); in tal
caso, essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica
all'autorità di ricorso (cpv. 2); quest’ultima, di conseguenza, continua la
trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di
una nuova decisione (cpv. 3 prima frase);
- l’art. 58 PA non è
tuttavia applicabile nell’ambito della procedura di ricorso in materia di
imposta federale diretta e neppure in materia di imposta cantonale;
- il Tribunale federale ha
peraltro già avuto modo di affermare che, in mancanza di disposizioni contrarie
della procedura cantonale, si possono anche applicare a titolo sussidiario le
norme della PA (DTF 106 Ib 115 consid. 2a);
- nulla
impedisce pertanto di ispirarsi all’art. 58 PA e di consentire all’autorità di
tassazione di riesaminare una propria decisione dopo che la stessa è stata
impugnata dal contribuente;
- il principio
secondo cui l’effetto devolutivo è attenuato per consentire all’autorità
amministrativa di mantenere il potere di riesaminare la decisione per un certo
lasso di tempo dopo la sua notificazione assurge ormai ad una sorta di principio
generale della procedura amministrativa;
- tornando alla fattispecie
in discussione, il 7 luglio 2021 l’UT ha comunicato a questa Camera di aver
provveduto ad emettere nei confronti della ricorrente una nuova decisione su
reclamo dopo rettificazione, nella quale è stato tolto l’importo di fr.
50'000.- quale “altri redditi”, tenuto conto della documentazione presentata in
sede di ricorso;
- considerato che la sola
questione litigiosa, sottoposta a questa Camera da parte della ricorrente,
concerneva l’aggiunta da parte dell’UT dell’importo di cui al precedente
considerando, si deve concludere che la sopravvenuta rettifica della decisione,
a seguito della documentazione presentata dalla ricorrente, renda il ricorso
privo d’oggetto;
- giusta l’art. 231 cpv. 3
LT, di medesimo contenuto l’art. 144 cpv. 2 LIFD, la tassa di giustizia e le
spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste
totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi,
conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere
soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha
ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario;
- secondo la dottrina, al
ricorrente possono essere addossate le spese del procedimento se egli ha
causato inutilmente il procedimento di ricorso a causa di una violazione dei
suoi doveri di collaborazione davanti all’istanza inferiore, questo è il caso,
per esempio, se un contribuente non presenta estratti conto e altri documenti
contrari agli obblighi di legge (Mächler
A., in: VwVG - Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2a
ed., Zurigo 2019, n. 21 ad art. 58 PA, p. 861);
- nel caso concreto, la
ricorrente, non rappresentata dinnanzi all’Ufficio di tassazione, sia con il
proprio reclamo che successivamente con risposta ad una richiesta documenti del
19.
ottobre 2020, ha prodotto altra documentazione rispetto a quella che le era
stata richiesta dall’Ufficio di tassazione, e meglio dalla stessa l’autorità
fiscale non ha potuto determinare se i fondi donati erano quelli poi utilizzati
per perfezionare la compravendita immobiliare;
- pertanto si giustifica
imporre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese di procedura
nella misura di un mezzo, visto come essa ha comunque presentato della
documentazione, seppur non rilevante, collaborando con l’autorità fiscale.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è privo
d’oggetto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 700.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 800.–
sono a carico della
ricorrente nella misura di un mezzo (fr. 400.- ).
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di Bedigliora.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La
segretaria: