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Decisione

80.2021.162

Deduzioni sociali: figli a carico, genitori divorziati, genitore che versa alimenti, non ripartizione per metà della deduzione sociale

4 novembre 2021Italiano15 min

figlie __________ il 23 marzo 2003 e __________ il 14 dicembre 2005. I coniugi si

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.162

80.2021.163

Lugano

4 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 7 luglio 2021 contro la decisione del 9 giugno 2021 in materia di IC e IFD

2018.

Fatti

Fatti

A. In data 21 giugno

2000 RI 1 si è unito in matrimonio con ____________________ dinanzi

all’Ufficiale di stato civile di __________. Dalla loro unione nascevano le

figlie __________ il 23 marzo 2003 e __________ il 14 dicembre 2005. I coniugi si

sono separati nel 2016 e il 30 giugno 2017 hanno sottoscritto un accordo,

secondo cui le figlie sarebbero rimaste domiciliate presso il padre e la

custodia sarebbe stata alternata tra i due genitori, soggiornando le figlie 3

giorni presso un genitore e 4 giorni presso l’altro in modo alternato. Il padre

si impegnava a versare inoltre un contributo alimentare mensile di fr. 1'085

per ciascuna figlia (assegni per figli compresi) e si faceva carico di

ulteriori costi quali: il vitto, l’alloggio e le ulteriori spese per i giorni

in cui le figlie avrebbero soggiornato presso di lui nonché il 60% delle spese

straordinarie.

Nella dichiarazione

d’imposta delle persone fisiche 2018, RI 1 ha fatto valere la deduzione di

alimenti al coniuge separato nella misura di fr. 26'040.–, la deduzione per

figli a carico di fr. 11'100.– e la deduzione per figli agli studi di fr.

1'900.–.

B. Con decisione del 16

ottobre 2019 l’RS 1 ha commisurato il reddito del contribuente in fr. 87'100.–

per l’IC e in fr. 91'700.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata,

aveva ammesso la deduzione degli alimenti ma non le deduzioni sociali per figli

a carico e per figli agli studi, in quanto non cumulabili con quella relativa

agli alimenti versati al coniuge divorziato o separato, già riconosciuta.

C. Con reclamo del 29

ottobre 2019 il contribuente contestava il mancato riconoscimento delle

deduzioni sociali per le figlie, rilevando in particolare che, nel periodo

fiscale 2017 la deduzione per la figlia __________ gli era stata concessa.

Pertanto, chiedeva nuovamente la concessione della deduzione per ogni figlio a

carico anche per l’anno 2018 nonché per tutti gli anni a venire. Chiedeva

inoltre delucidazioni circa il conteggio della sostanza immobiliare.

Con decisione del 9

giugno 2021 l’UT ha respinto il reclamo, specificando che, a livello di imposta

cantonale e federale, se i genitori sono tassati separatamente, la deduzione

per i figli è ripartita per metà se il figlio sottostà all’autorità parentale

in comune e non sono versati alimenti ai sensi degli artt. 32 cpv. 1 lett. c

LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD. Nel caso specifico, il contribuente versava

gli alimenti per le figlie minorenni __________ e __________, ragione per cui,

a fronte di quanto esposto in precedenza, veniva concesso in deduzione il

contributo di mantenimento. Per contro, l’aliquota attenuata così come le

deduzioni per figlio a carico e figlio agli studi non potevano essere ammesse. L’autorità

fiscale spiegava poi il calcolo dell’imposta sulla sostanza.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione di

tassazione dopo reclamo 9 giugno 2021. In relazione alla situazione famigliare,

specifica che, grazie alla mediazione dell’__________, ha sottoscritto un

accordo con __________, secondo cui le due figlie, __________ e __________ sono

rimaste domiciliate presso di lui, ma la custodia è alternata, sicché

soggiornano 3 giorni presso un genitore e 4 giorni presso l’altro. Sottolinea

inoltre che versa un contributo alimentare mensile per ciascuna figlia di fr.

1'085.– (assegni figli compresi) e si fa carico di ulteriori importanti costi

quali il vitto, l’alloggio e le spese da lui sostenute per le figlie per i

giorni che vivono presso di lui nonché il 60% delle spese straordinarie

prudenzialmente quantificabili in fr. 10'000.– annui. Ritiene arbitrario quanto

previsto dalla Circolare n. 18/2020 della Divisione delle contribuzioni e, in

particolare, dalla Tabella 4 allegata, secondo cui ha il diritto di dedurre

l’importo da lui versato alla moglie ma gli nega ogni deduzione per il restante

50% della settimana in cui si occupa personalmente delle figlie. Lamenta inoltre

di non poter godere dell’aliquota per famiglia come invece avviene per la madre

e che questo risulta manifestamente discriminante e arbitrario. Chiede pertanto

che gli venga riconosciuta la deduzione per figli a carico nonché riconosciuto

il beneficio dell’aliquota famiglia per l’IC e l’IFD, tenuto conto dell’onere

di sostentamento cui è sottoposto che va ben oltre la deduzione massima per

figli a carico pari a fr. 11'100.- e che le figlie sono domiciliate presso di

lui.

E. Nelle sue

osservazioni del 13 luglio 2021, propone di respingere il ricorso. Spiega di

aver applicato la circolare sulla famiglia, che disciplina in modo chiaro la

fattispecie, e sostiene che dar seguito a quanto richiesto dal contribuente

comporterebbe una disparità di trattamento verso genitori coniugati con doppi

redditi e genitori separati senza custodia alternata, visto che si otterrebbe

una doppia deduzione dei figli a carico e una doppia aliquota per coniugati.

Con replica 20 luglio 2021,

il ricorrente ritiene che l’UT abbia dimenticato che le figlie sono domiciliate

presso di lui e non presso la madre. Motivo per cui, non ritiene equo non poter

beneficiare dell’aliquota per coniugati a maggior ragione visto che si fa

carico di tutti i costi di sostentamento delle figlie quando sono presso di lui

mentre versa un contributo di mantenimento per quando stanno con la madre 3

giorni rispettivamente 4 giorni la settimana in modo alternato. Non vede

pertanto per quale motivo non possa essergli riconosciuta la deduzione del 50%

per figli a carico come viene riconosciuta alla madre. Esclude inoltre che sussista

una disparità di trattamento tra i coniugi coniugati con doppi redditi e i

genitori separati con custodia alternata, in quanto la circolare sulla famiglia

considererebbe il solo caso in cui il padre versa alla madre un contributo

alimentare pieno e ne trae deduzione piena. Non comprende quindi per quale

ragione non debba vedersi riconoscere l’aliquota per famiglia analogamente a

quanto avviene per la madre. Infine, ritiene che la circolare sulla famiglia

debba essere precisata/modificata per i casi di custodia alternata in cui i

figli risultano domiciliati presso il genitore pagante, prevedendo che ad

entrambi i genitori possa essere riconosciuta l’aliquota per famiglia nonché

una deduzione del 50% per figli a carico. In caso contrario a mente del

ricorrente si realizzerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento.

Diritto

1. Le censure mosse dal

ricorrente si riferiscono alla mancata applicazione dell’aliquota per famiglia

nonché alla mancata deduzione del 50% per ogni figlio a carico visto che nulla

gli è riconosciuto per la metà della settimana in cui si occupa personalmente

delle figlie. Secondo l’insorgente infatti, oltre alla deduzione dell’importo

mensile versato alla moglie, dovrebbe essergli riconosciuta l’aliquota per

coniugati e la deduzione per i figli in considerazione del fatto che, le figlie

__________ e __________ sono domiciliate presso di lui e vivono per 3 giorni

rispettivamente 4 giorni presso di lui.

Considerandi

2.

2.1.

Fintanto che la famiglia

costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito

complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea

2019, n. 34 ad art. 33 LIFD, p. 992) e le spese che il contribuente sopporta

per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti

(art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso

di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un

contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono

imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22

lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa

(art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT).

2.2

2.2.1

Secondo l’art. 35 cpv. 1

lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne,

a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede,

6’500.– franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio

sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo

l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la deduzione per i figli è ripartita per

metà.

Le deduzioni sociali sono

stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o

dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).

2.2.2

La medesima soluzione si

trova anche nella legislazione cantonale, benché le deduzioni sociali non siano

di principio oggetto di armonizzazione. Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. a

LT, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2012, se i genitori sono

tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e

non sono versati alimenti nel senso dell’art. 32 cpv. 1 lett. c LT, la

deduzione per i figli è ripartita per metà. Come sottolineato dal Consiglio di

Stato (cfr. Messaggio n. 6481 del 23 marzo 2011 concernente gli sgravi fiscali

delle famiglie con figli, p. 4), tale soluzione si allinea all’opinione della

dottrina dominante, secondo cui i genitori tassati separatamente devono per

principio potersi suddividere le deduzioni sociali per figli, perlomeno se non

sono versati alimenti oppure se gli stessi non sono più deducibili dal reddito

imponibile (cfr. Locher, op. cit.,

n. 10 ad art. 35 LIFD, p. 1048).

2.3

2.3.1

Infine, ai coniugi viventi

in comunione domestica si applica una tariffa più favorevole (tariffa per

coniugi; art. 36 cpv. 2 LIFD). La stessa aliquota si applica per analogia ai

coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati

legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica

con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo

essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251

franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa (art. 36 cpv. 2bis

LIFD).

2.3.2

Anche per il calcolo

dell’imposta cantonale è prevista l’applicazione di un’aliquota più favorevole,

per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi,

separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in

comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi

fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone

bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (art. 35 cpv. 2

LT).

3.

3.1.

Nell’accordo

concluso fra il ricorrente e la ex moglie, le parti hanno pattuito che il padre

avrebbe versato alla madre un contributo di mantenimento di fr. 1'085.– per

ciascuna delle figlie, mentre i coniugi stessi hanno rinunciato vicendevolmente

a qualunque pretesa di contributi alimentari.

3.2

Il versamento della

pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la

pensione la utilizza per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse

personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto. Di

conseguenza, è questo, e solo questo genitore che, sul piano fiscale, provvede

al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha

diritto alla deduzione per figlio. Certo, in aggiunta al contributo pecuniario

versato per il figlio all'altro genitore, anche il debitore della pensione

alimentare può trovarsi a sopportare delle spese di mantenimento diretto, ad

esempio quando esercita il suo diritto di visita o quando il figlio vive presso

di lui per alcuni giorni a settimana. Per ragioni di praticabilità e di

semplificazione, questi costi non vengono tuttavia presi in considerazione dal

profilo fiscale. Così come concepito, l’ordinamento legale non prevede dunque

alcun alleggerimento sociale in questo senso per il genitore che versa una

pensione alimentare. Questo principio vale indipendentemente dall’ammontare di

tali spese e quindi dal fatto che il diritto di visita sia esercitato in

maniera sporadica, mensile, settimanale o in misura ancora più ampia e da

quanti giorni a settimana il figlio sta presso il debitore della pensione

alimentare e resta applicabile anche se l’importo del contributo di

mantenimento è inferiore alle deduzioni sociali per figlio (cfr. la sentenza

del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A_683/2006 consid. 5.3, con

riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

3.3

Come già ricordato, in

caso di genitori separati con autorità parentale comune ogni genitore può

richiedere il cinquanta per cento della deduzione, a condizione che non siano

fatte valere deduzioni per alimenti ai figli. Quest’ultimo requisito è

indispensabile per evitare che il contribuente benefici di un doppio sgravio

per la stessa persona (deduzione per i figli e deduzione per gli alimenti) (sentenza

del TF 2C_905/2017 dell’11 marzo 2019 consid. 2.1.1 e riferimenti citati, in

particolare: Circolare AFC n. 30 del 21.12.2010, Imposizione dei coniugi e

della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD],

cifra 10.2, p. 20).

3.4

Secondo la già citata Circolare

n. 30 dell’AFC, i genitori separati, divorziati o non coniugati, che formano

due economie domestiche distinte e hanno un figlio minorenne in comune, con

l’autorità parentale in comune, con o senza custodia alternata, sottostanno al

seguente trattamento fiscale, se uno dei genitori fa valere la deduzione per

gli alimenti a favore del figlio:

·

gli alimenti a favore del figlio sono imponibili per il genitore

beneficiario;

·

il genitore che versa gli alimenti può dedurli dal suo reddito;

·

il genitore che percepisce gli alimenti può far valere la

deduzione per i figli e la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi

da capitali a risparmio.

Per quanto riguarda le

aliquote, il genitore che percepisce gli alimenti viene tassato secondo la

tariffa per i genitori, mentre il genitore che versa gli alimenti viene tassato

secondo la tariffa di base (cfr. Circolare n. 30 cit., par. 14.5 e allegato 2

pagina 3).

3.5

Nella fattispecie, il

ricorrente ha beneficiato della deduzione per gli alimenti versati alla ex

moglie per il mantenimento delle figlie minorenni (fr. 26'040.–). Proprio

perché ha versato alimenti, non adempie le condizioni per poter godere della

mezza deduzione sociale per figli. Le deduzioni sociali per figli e (per

l’imposta cantonale) per figli a carico spettano alla ex moglie, che è assoggettata

all’imposta sugli alimenti percepiti per le figlie. La stessa ha inoltre

diritto all’aliquota privilegiata per coniugi.

Pur ammettendo che il

soggiorno di 3 (rispettivamente 4 giorni) settimanali delle figlie, possa

comportare per il ricorrente costi ulteriori rispetto a quelli coperti dal

contributo di mantenimento, si tratta tuttavia di spese che non possono essere

ammesse in deduzione dal reddito imponibile e che non giustificano neppure il

riconoscimento, perlomeno parziale, della deduzione sociale. Come ha già avuto

modo di affermare la Suprema Corte, è poco importante, in questo caso, che la

custodia alternata sia di uguale o di diversa importanza, poiché lo statuto

creato dall’esistenza di una pensione alimentare risulta prevalente (sentenza 2A.683/2006

cit. consid. 7.3).

Il principio, secondo cui

non è ammesso il cumulo di più deduzioni, permette di evitare, come

sottolineato anche nelle osservazioni dell’Ufficio di tassazione al ricorso, che

i genitori divorziati o separati siano avvantaggiati rispetto a quelli che

vivono in un’unica economia domestica con i figli. Questi ultimi, infatti,

sottostanno al cumulo dei loro redditi e beneficiano di un’unica deduzione

sociale (cfr. anche DTF 133 II 305 consid. 9.2). Lo stesso ragionamento deve

essere esteso anche all’applicazione dell’aliquota più favorevole, che non può

essere concessa ad entrambi i genitori, se sono tassati separatamente. L’aliquota

per coniugi è stata infatti introdotta proprio per attenuare la penalizzazione

dei coniugi, dovuta al cumulo dei loro redditi.

3.6

In merito alla

penalizzazione lamentata dall’insorgente, per il fatto che non potrebbe

ottenere alcuna deduzione in relazione alle spese sostenute per i giorni in cui

le figlie vivono con lui, la giurisprudenza del Tribunale federale ricorda che

deduzioni sociali e aliquote differenziate hanno lo scopo di adattare in maniera

schematica l’onere fiscale alla situazione soggettiva del contribuente,

conformemente al principio dell’imposizione secondo la capacità economica

enunciato all’art. 127 cpv. 2 Cost. L’uso di parametri schematici e deduzioni

forfetarie è inevitabile, poiché per ragioni di praticabilità non è evidentemente

possibile individualizzare ogni singola situazione personale. Secondo la

giurisprudenza dell’Alta Corte, non è effettivamente possibile garantire una

parità di trattamento assoluta, ma è sufficiente che la regolamentazione legale

non conduca in modo generale ad un’imposizione sensibilmente più importante o

ad una penalizzazione sistematica di determinate categorie di contribuenti. D'altronde,

le possibilità di confrontare le diverse fattispecie sono comunque limitate e,

volendo realizzare una situazione di uguaglianza tra due categorie, si corre il

rischio di creare delle nuove disparità (sentenza 2A.683/2006 cit. consid. 4.1

con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

4.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. Tassa di

giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 600.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 700.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: