80.2021.162
Deduzioni sociali: figli a carico, genitori divorziati, genitore che versa alimenti, non ripartizione per metà della deduzione sociale
4 novembre 2021Italiano15 min
figlie __________ il 23 marzo 2003 e __________ il 14 dicembre 2005. I coniugi si
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.162
80.2021.163
Lugano
4 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 7 luglio 2021 contro la decisione del 9 giugno 2021 in materia di IC e IFD
2018.
Fatti
Fatti
A. In data 21 giugno
2000 RI 1 si è unito in matrimonio con ____________________ dinanzi
all’Ufficiale di stato civile di __________. Dalla loro unione nascevano le
figlie __________ il 23 marzo 2003 e __________ il 14 dicembre 2005. I coniugi si
sono separati nel 2016 e il 30 giugno 2017 hanno sottoscritto un accordo,
secondo cui le figlie sarebbero rimaste domiciliate presso il padre e la
custodia sarebbe stata alternata tra i due genitori, soggiornando le figlie 3
giorni presso un genitore e 4 giorni presso l’altro in modo alternato. Il padre
si impegnava a versare inoltre un contributo alimentare mensile di fr. 1'085
per ciascuna figlia (assegni per figli compresi) e si faceva carico di
ulteriori costi quali: il vitto, l’alloggio e le ulteriori spese per i giorni
in cui le figlie avrebbero soggiornato presso di lui nonché il 60% delle spese
straordinarie.
Nella dichiarazione
d’imposta delle persone fisiche 2018, RI 1 ha fatto valere la deduzione di
alimenti al coniuge separato nella misura di fr. 26'040.–, la deduzione per
figli a carico di fr. 11'100.– e la deduzione per figli agli studi di fr.
1'900.–.
B. Con decisione del 16
ottobre 2019 l’RS 1 ha commisurato il reddito del contribuente in fr. 87'100.–
per l’IC e in fr. 91'700.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata,
aveva ammesso la deduzione degli alimenti ma non le deduzioni sociali per figli
a carico e per figli agli studi, in quanto non cumulabili con quella relativa
agli alimenti versati al coniuge divorziato o separato, già riconosciuta.
C. Con reclamo del 29
ottobre 2019 il contribuente contestava il mancato riconoscimento delle
deduzioni sociali per le figlie, rilevando in particolare che, nel periodo
fiscale 2017 la deduzione per la figlia __________ gli era stata concessa.
Pertanto, chiedeva nuovamente la concessione della deduzione per ogni figlio a
carico anche per l’anno 2018 nonché per tutti gli anni a venire. Chiedeva
inoltre delucidazioni circa il conteggio della sostanza immobiliare.
Con decisione del 9
giugno 2021 l’UT ha respinto il reclamo, specificando che, a livello di imposta
cantonale e federale, se i genitori sono tassati separatamente, la deduzione
per i figli è ripartita per metà se il figlio sottostà all’autorità parentale
in comune e non sono versati alimenti ai sensi degli artt. 32 cpv. 1 lett. c
LT e 33 cpv. 1 lett. c LIFD. Nel caso specifico, il contribuente versava
gli alimenti per le figlie minorenni __________ e __________, ragione per cui,
a fronte di quanto esposto in precedenza, veniva concesso in deduzione il
contributo di mantenimento. Per contro, l’aliquota attenuata così come le
deduzioni per figlio a carico e figlio agli studi non potevano essere ammesse. L’autorità
fiscale spiegava poi il calcolo dell’imposta sulla sostanza.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione di
tassazione dopo reclamo 9 giugno 2021. In relazione alla situazione famigliare,
specifica che, grazie alla mediazione dell’__________, ha sottoscritto un
accordo con __________, secondo cui le due figlie, __________ e __________ sono
rimaste domiciliate presso di lui, ma la custodia è alternata, sicché
soggiornano 3 giorni presso un genitore e 4 giorni presso l’altro. Sottolinea
inoltre che versa un contributo alimentare mensile per ciascuna figlia di fr.
1'085.– (assegni figli compresi) e si fa carico di ulteriori importanti costi
quali il vitto, l’alloggio e le spese da lui sostenute per le figlie per i
giorni che vivono presso di lui nonché il 60% delle spese straordinarie
prudenzialmente quantificabili in fr. 10'000.– annui. Ritiene arbitrario quanto
previsto dalla Circolare n. 18/2020 della Divisione delle contribuzioni e, in
particolare, dalla Tabella 4 allegata, secondo cui ha il diritto di dedurre
l’importo da lui versato alla moglie ma gli nega ogni deduzione per il restante
50% della settimana in cui si occupa personalmente delle figlie. Lamenta inoltre
di non poter godere dell’aliquota per famiglia come invece avviene per la madre
e che questo risulta manifestamente discriminante e arbitrario. Chiede pertanto
che gli venga riconosciuta la deduzione per figli a carico nonché riconosciuto
il beneficio dell’aliquota famiglia per l’IC e l’IFD, tenuto conto dell’onere
di sostentamento cui è sottoposto che va ben oltre la deduzione massima per
figli a carico pari a fr. 11'100.- e che le figlie sono domiciliate presso di
lui.
E. Nelle sue
osservazioni del 13 luglio 2021, propone di respingere il ricorso. Spiega di
aver applicato la circolare sulla famiglia, che disciplina in modo chiaro la
fattispecie, e sostiene che dar seguito a quanto richiesto dal contribuente
comporterebbe una disparità di trattamento verso genitori coniugati con doppi
redditi e genitori separati senza custodia alternata, visto che si otterrebbe
una doppia deduzione dei figli a carico e una doppia aliquota per coniugati.
Con replica 20 luglio 2021,
il ricorrente ritiene che l’UT abbia dimenticato che le figlie sono domiciliate
presso di lui e non presso la madre. Motivo per cui, non ritiene equo non poter
beneficiare dell’aliquota per coniugati a maggior ragione visto che si fa
carico di tutti i costi di sostentamento delle figlie quando sono presso di lui
mentre versa un contributo di mantenimento per quando stanno con la madre 3
giorni rispettivamente 4 giorni la settimana in modo alternato. Non vede
pertanto per quale motivo non possa essergli riconosciuta la deduzione del 50%
per figli a carico come viene riconosciuta alla madre. Esclude inoltre che sussista
una disparità di trattamento tra i coniugi coniugati con doppi redditi e i
genitori separati con custodia alternata, in quanto la circolare sulla famiglia
considererebbe il solo caso in cui il padre versa alla madre un contributo
alimentare pieno e ne trae deduzione piena. Non comprende quindi per quale
ragione non debba vedersi riconoscere l’aliquota per famiglia analogamente a
quanto avviene per la madre. Infine, ritiene che la circolare sulla famiglia
debba essere precisata/modificata per i casi di custodia alternata in cui i
figli risultano domiciliati presso il genitore pagante, prevedendo che ad
entrambi i genitori possa essere riconosciuta l’aliquota per famiglia nonché
una deduzione del 50% per figli a carico. In caso contrario a mente del
ricorrente si realizzerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento.
Diritto
1. Le censure mosse dal
ricorrente si riferiscono alla mancata applicazione dell’aliquota per famiglia
nonché alla mancata deduzione del 50% per ogni figlio a carico visto che nulla
gli è riconosciuto per la metà della settimana in cui si occupa personalmente
delle figlie. Secondo l’insorgente infatti, oltre alla deduzione dell’importo
mensile versato alla moglie, dovrebbe essergli riconosciuta l’aliquota per
coniugati e la deduzione per i figli in considerazione del fatto che, le figlie
__________ e __________ sono domiciliate presso di lui e vivono per 3 giorni
rispettivamente 4 giorni presso di lui.
Considerandi
2.
2.1.
Fintanto che la famiglia
costituisce un’unità economica, gli apporti dei singoli membri al reddito
complessivo non hanno alcuna rilevanza individuale (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a ed., Basilea
2019, n. 34 ad art. 33 LIFD, p. 992) e le spese che il contribuente sopporta
per il mantenimento della famiglia non sono deducibili dai proventi conseguiti
(art. 34 lett. a LIFD; art. 33 lett. a LT). Per contro, in caso
di divorzio o separazione legale o di fatto, gli alimenti percepiti da un
contribuente per sé stesso e per i figli sotto la sua autorità parentale sono
imponibili nella sua partita fiscale (art. 23 lett. f LIFD; art. 22
lett. f LT), mentre sono deducibili per il contribuente che li versa
(art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD; art. 32 cpv. 1 lett. c LT).
2.2
2.2.1
Secondo l’art. 35 cpv. 1
lett. a LIFD, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne,
a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede,
6’500.– franchi; se i genitori sono tassati separatamente e se il figlio
sottostà all’autorità parentale in comune e non sono versati alimenti secondo
l’art. 33 cpv. 1 lett. c LIFD, anche la deduzione per i figli è ripartita per
metà.
Le deduzioni sociali sono
stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale o
dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).
2.2.2
La medesima soluzione si
trova anche nella legislazione cantonale, benché le deduzioni sociali non siano
di principio oggetto di armonizzazione. Secondo l’art. 34 cpv. 1 lett. a
LT, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2012, se i genitori sono
tassati separatamente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e
non sono versati alimenti nel senso dell’art. 32 cpv. 1 lett. c LT, la
deduzione per i figli è ripartita per metà. Come sottolineato dal Consiglio di
Stato (cfr. Messaggio n. 6481 del 23 marzo 2011 concernente gli sgravi fiscali
delle famiglie con figli, p. 4), tale soluzione si allinea all’opinione della
dottrina dominante, secondo cui i genitori tassati separatamente devono per
principio potersi suddividere le deduzioni sociali per figli, perlomeno se non
sono versati alimenti oppure se gli stessi non sono più deducibili dal reddito
imponibile (cfr. Locher, op. cit.,
n. 10 ad art. 35 LIFD, p. 1048).
2.3
2.3.1
Infine, ai coniugi viventi
in comunione domestica si applica una tariffa più favorevole (tariffa per
coniugi; art. 36 cpv. 2 LIFD). La stessa aliquota si applica per analogia ai
coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati
legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica
con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo
essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251
franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa (art. 36 cpv. 2bis
LIFD).
2.3.2
Anche per il calcolo
dell’imposta cantonale è prevista l’applicazione di un’aliquota più favorevole,
per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi,
separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che vivono in
comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi
fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone
bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale (art. 35 cpv. 2
LT).
3.
3.1.
Nell’accordo
concluso fra il ricorrente e la ex moglie, le parti hanno pattuito che il padre
avrebbe versato alla madre un contributo di mantenimento di fr. 1'085.– per
ciascuna delle figlie, mentre i coniugi stessi hanno rinunciato vicendevolmente
a qualunque pretesa di contributi alimentari.
3.2
Il versamento della
pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la
pensione la utilizza per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse
personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto. Di
conseguenza, è questo, e solo questo genitore che, sul piano fiscale, provvede
al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento, e ha
diritto alla deduzione per figlio. Certo, in aggiunta al contributo pecuniario
versato per il figlio all'altro genitore, anche il debitore della pensione
alimentare può trovarsi a sopportare delle spese di mantenimento diretto, ad
esempio quando esercita il suo diritto di visita o quando il figlio vive presso
di lui per alcuni giorni a settimana. Per ragioni di praticabilità e di
semplificazione, questi costi non vengono tuttavia presi in considerazione dal
profilo fiscale. Così come concepito, l’ordinamento legale non prevede dunque
alcun alleggerimento sociale in questo senso per il genitore che versa una
pensione alimentare. Questo principio vale indipendentemente dall’ammontare di
tali spese e quindi dal fatto che il diritto di visita sia esercitato in
maniera sporadica, mensile, settimanale o in misura ancora più ampia e da
quanti giorni a settimana il figlio sta presso il debitore della pensione
alimentare e resta applicabile anche se l’importo del contributo di
mantenimento è inferiore alle deduzioni sociali per figlio (cfr. la sentenza
del Tribunale federale del 4 settembre 2007 n. 2A_683/2006 consid. 5.3, con
riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
3.3
Come già ricordato, in
caso di genitori separati con autorità parentale comune ogni genitore può
richiedere il cinquanta per cento della deduzione, a condizione che non siano
fatte valere deduzioni per alimenti ai figli. Quest’ultimo requisito è
indispensabile per evitare che il contribuente benefici di un doppio sgravio
per la stessa persona (deduzione per i figli e deduzione per gli alimenti) (sentenza
del TF 2C_905/2017 dell’11 marzo 2019 consid. 2.1.1 e riferimenti citati, in
particolare: Circolare AFC n. 30 del 21.12.2010, Imposizione dei coniugi e
della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD],
cifra 10.2, p. 20).
3.4
Secondo la già citata Circolare
n. 30 dell’AFC, i genitori separati, divorziati o non coniugati, che formano
due economie domestiche distinte e hanno un figlio minorenne in comune, con
l’autorità parentale in comune, con o senza custodia alternata, sottostanno al
seguente trattamento fiscale, se uno dei genitori fa valere la deduzione per
gli alimenti a favore del figlio:
·
gli alimenti a favore del figlio sono imponibili per il genitore
beneficiario;
·
il genitore che versa gli alimenti può dedurli dal suo reddito;
·
il genitore che percepisce gli alimenti può far valere la
deduzione per i figli e la deduzione dei premi assicurativi e degli interessi
da capitali a risparmio.
Per quanto riguarda le
aliquote, il genitore che percepisce gli alimenti viene tassato secondo la
tariffa per i genitori, mentre il genitore che versa gli alimenti viene tassato
secondo la tariffa di base (cfr. Circolare n. 30 cit., par. 14.5 e allegato 2
pagina 3).
3.5
Nella fattispecie, il
ricorrente ha beneficiato della deduzione per gli alimenti versati alla ex
moglie per il mantenimento delle figlie minorenni (fr. 26'040.–). Proprio
perché ha versato alimenti, non adempie le condizioni per poter godere della
mezza deduzione sociale per figli. Le deduzioni sociali per figli e (per
l’imposta cantonale) per figli a carico spettano alla ex moglie, che è assoggettata
all’imposta sugli alimenti percepiti per le figlie. La stessa ha inoltre
diritto all’aliquota privilegiata per coniugi.
Pur ammettendo che il
soggiorno di 3 (rispettivamente 4 giorni) settimanali delle figlie, possa
comportare per il ricorrente costi ulteriori rispetto a quelli coperti dal
contributo di mantenimento, si tratta tuttavia di spese che non possono essere
ammesse in deduzione dal reddito imponibile e che non giustificano neppure il
riconoscimento, perlomeno parziale, della deduzione sociale. Come ha già avuto
modo di affermare la Suprema Corte, è poco importante, in questo caso, che la
custodia alternata sia di uguale o di diversa importanza, poiché lo statuto
creato dall’esistenza di una pensione alimentare risulta prevalente (sentenza 2A.683/2006
cit. consid. 7.3).
Il principio, secondo cui
non è ammesso il cumulo di più deduzioni, permette di evitare, come
sottolineato anche nelle osservazioni dell’Ufficio di tassazione al ricorso, che
i genitori divorziati o separati siano avvantaggiati rispetto a quelli che
vivono in un’unica economia domestica con i figli. Questi ultimi, infatti,
sottostanno al cumulo dei loro redditi e beneficiano di un’unica deduzione
sociale (cfr. anche DTF 133 II 305 consid. 9.2). Lo stesso ragionamento deve
essere esteso anche all’applicazione dell’aliquota più favorevole, che non può
essere concessa ad entrambi i genitori, se sono tassati separatamente. L’aliquota
per coniugi è stata infatti introdotta proprio per attenuare la penalizzazione
dei coniugi, dovuta al cumulo dei loro redditi.
3.6
In merito alla
penalizzazione lamentata dall’insorgente, per il fatto che non potrebbe
ottenere alcuna deduzione in relazione alle spese sostenute per i giorni in cui
le figlie vivono con lui, la giurisprudenza del Tribunale federale ricorda che
deduzioni sociali e aliquote differenziate hanno lo scopo di adattare in maniera
schematica l’onere fiscale alla situazione soggettiva del contribuente,
conformemente al principio dell’imposizione secondo la capacità economica
enunciato all’art. 127 cpv. 2 Cost. L’uso di parametri schematici e deduzioni
forfetarie è inevitabile, poiché per ragioni di praticabilità non è evidentemente
possibile individualizzare ogni singola situazione personale. Secondo la
giurisprudenza dell’Alta Corte, non è effettivamente possibile garantire una
parità di trattamento assoluta, ma è sufficiente che la regolamentazione legale
non conduca in modo generale ad un’imposizione sensibilmente più importante o
ad una penalizzazione sistematica di determinate categorie di contribuenti. D'altronde,
le possibilità di confrontare le diverse fattispecie sono comunque limitate e,
volendo realizzare una situazione di uguaglianza tra due categorie, si corre il
rischio di creare delle nuove disparità (sentenza 2A.683/2006 cit. consid. 4.1
con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
4.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. Tassa di
giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 600.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: