Lexipedia

Decisione

80.2021.17

Procedura: ricorso, legittimazione, debito d'imposta di zero franchi, non effetto vincolante della decisione ai fini dell’imposta preventiva

13 settembre 2021Italiano11 min

quale, per il calcolo dell’imposta federale diretta, ha ripreso l’importo di fr.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.17

80.2021.18

Lugano

13 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele

Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 20 gennaio 2021 contro la decisione del 14 gennaio 2021 in materia di IC

e IFD 2019.

Fatti

Fatti

A. La RI 1, __________, è

una società anonima il cui scopo consiste nell'acquisto, la gestione e la

vendita di partecipazioni a società e imprese e la detenzione di partecipazioni

societarie come società holding, nonché l'acquisto, l'aggravio, la gestione,

l'amministrazione e la vendita di beni immobili.

Nella dichiarazione

d’imposta delle persone giuridiche 2019 la società ha dichiarato una perdita

netta di fr. 171.627.-. Ha inoltre fatto valere perdite riportate dai sette

esercizi precedenti, nella misura di fr. 1'764'744.–.

B. Con decisione del 5

novembre 2020, l’RS 1 ha notificato alla contribuente la tassazione 2019, nella

quale, per il calcolo dell’imposta federale diretta, ha ripreso l’importo di fr.

213'342.– a titolo di “prestazioni a prezzi di favore (prelevamenti

anticipati di utile) fatte ad azionisti, soci o persone vicine (fisiche o

giuridiche)”. Secondo l’autorità di tassazione, la contribuente aveva

venduto ad un prezzo di favore (fr. 126'658.–) all’azionista __________ il 50%

delle azioni della __________ __________, il cui valore venale ammontava a fr.

340'000.–. Pertanto l’utile imponibile veniva commisurato in fr. 12'171.–, ma,

in considerazione della riduzione per partecipazioni, l’imposta ammontava a

zero franchi. Per contro, con riferimento all’imposta cantonale, non veniva effettuata

alcuna ripresa in quanto la contribuente beneficiava dello statuto holding.

L’imposta cantonale ammontava quindi a fr. 500.– mentre quella federale a fr.

0.-.

C. In data 23/24

novembre 2020 la contribuente per il tramite del proprio rappresentante

inoltrava reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2019 del 5 novembre

2020. In particolare contestava l’attribuzione di un vantaggio economico pari a

fr. 213'342.- a favore dell’azionista __________ e il calcolo del valore della

partecipazione venduta fissato in fr. 340'000.-. A suo avviso, per la

valutazione della società __________ non poteva essere preso in considerazione

il principio di una valutazione ai fini fiscali partendo dal presupposto della

continuità d’esercizio ma, trattandosi di trasferimento sostanziale di titoli,

bisognava derogare alla valutazione ordinaria e considerare l’insieme delle

circostanze così come disposto nella circolare 28 del 2019 della Conferenza

svizzera delle imposte. Sosteneva inoltre che, sempre in considerazione di

quanto previsto dalla circolare non era errato considerare il valore della

società pari al suo capitale proprio e meglio una sostanza totale pari a fr.

319'348.58.-. In conclusione il capitale venduto era pertanto pari a circa fr.

159'000.- e la differenza tra il prezzo pagato da __________ fr. 126'658.- e il

valore della metà della sostanza era di circa fr. 33'000.-. Detto importo era

da ricondurre a una riduzione concordata tra le parti dovuta alle imposte

latenti che gravano sulla futura distribuzione dell’utile riportato e pertanto

il signor __________ non riteneva dovesse essere posto a suo carico. In

sostanza postulava lo stralcio della ripresa di fr. 213'342.- visto e

considerato che non si era confrontati con una prestazione valutabile in denaro

da RI 1 a favore di __________.

D. Con decisione del 14

gennaio 2021 l’RS 1 dichiarava il reclamo irricevibile, in considerazione del

fatto che la reclamante beneficiava dello statuto holding per l’imposta

cantonale e che l’imposta federale diretta, grazie alla riduzione per

partecipazione, ammontava a fr. 0.-. Era pertanto chiara la mancanza di un interesse

attuale degno di protezione ad impugnare la tassazione in oggetto. La contribuente

avrebbe potuto contestare l’ammontare delle perdite accertate “quando saranno

compensate con eventuali utili degli esercizi futuri”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 insorge per il tramite del

proprio rappresentante contro la decisione su reclamo 2019 del 14 gennaio 2021

dell’RS 1. La stessa sostiene di avere la legittimazione ricorsuale per poter

impugnare la decisione su reclamo in quanto il diritto di essere sentiti non è

stato osservato e la ripresa effettuata dall’RS 1 per fr. 213'342.- come

vantaggi a favore di uno degli azionisti causerebbe diverse conseguenze sia per

l’azionista stesso che per la società. In particolare, “la contribuente, se

tale vantaggio dovesse essere confermato, si troverebbe a dover versare a

titolo di debitore l’imposta preventiva su questa prestazione”. Chiede quindi

l’annullamento della decisione su reclamo e l’evasione del reclamo da parte

dell’RS 1 senza dichiararlo irricevibile.

F. Nelle sue

osservazioni del 10 febbraio 2021 l’UTPG chiede che il ricorso venga dichiarato

irricevibile.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, l’RS 1

ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, ritenendo che

mancasse un interesse alla modifica della decisione di tassazione. Alla Camera

di diritto tributario è conseguentemente precluso l’esame del merito della

contestazione concernente la tassazione litigiosa. L’unico aspetto da

verificare è se sia legittima la decisione con cui l’autorità fiscale ha

dichiarato irricevibile il reclamo.

Considerandi

2.

2.1.

In primo luogo, la

ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere sentita, perché, pur

avendo chiesto espressamente di essere convocata, l’RS 1 non lo avrebbe fatto.

2.2

L’art. 208 cpv. 1 LT

prevede che l’autorità di tassazione prenda la sua decisione fondandosi sui

risultati dell’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi

imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a

svantaggio del medesimo. Di medesimo tenore l’art. 135 cpv. 1 LIFD.

Né la legge tributaria

cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al

contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di

una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende direttamente

dall’art. 29 cpv. 2 Cost., dal momento che la garanzia costituzionale del

diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica,

secondo il Tribunale federale, il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122

I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata). Ciò vale in modo particolare

nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come

le procedure di tassazione per le imposte dirette oggetto del presente gravame

(cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità di tassazione

può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; decisione TF n.

2A.438/2006 consid. 3.2 del 14 dicembre 2006; sentenza CDT 80.2015.49 del

4.12.2015, consid. 1).

2.3

Sebbene l’UTPG non abbia

dato seguito alla richiesta della reclamante di essere convocata “nel caso

in cui il presente reclamo non possa essere accolto come a domanda”, non vi

è stata pertanto una violazione dei suoi diritti processuali.

3.

3.1.

Nella fattispecie, l’UTPG

ha dichiarato irricevibile il reclamo della contribuente, in quanto la stessa

non è debitrice di alcuna imposta federale per il periodo fiscale 2019, mentre

beneficia dello statuto di società holding per l’imposta cantonale.

3.2

Il riconoscimento della

legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di

protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso

con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,

Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082ss., p. 733 ss.).

In altri termini, perché

sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

·

l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:

è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la

decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra

natura;

·

il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica

della decisione: si richiede pertanto che egli si toccato in modo particolare e

diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro

(Dubey/Zufferey, op. cit. e

giurisprudenza citata).

3.3

Con la decisione di

tassazione del 5 novembre 2020, in relazione all’imposta federale diretta, l’UTPG

ha commisurato l’utile imponibile in fr. 12'171.- ma, per effetto della

riduzione per partecipazione, l’imposta dovuta ammonta a zero franchi. Ne

consegue che la contribuente non aveva alcun interesse attuale degno di tutela

ad ottenere una pronuncia dell’autorità di tassazione sul suo reclamo (cfr.

anche Zweifel, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2a ediz.,

Basilea 2008, n. 12 ad art. 132 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 15 ad art. 132

LIFD, p. 1153;

Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,Kommentar zum harmonisierten Zürcher

Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo, 2006, n. 16 ad § 140, p. 1200; Plüss, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a

cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3a ediz., Muri-Berna,

2009, n.17 ad § 192, p. 1870).

La stessa conclusione si

impone anche per l’imposta cantonale. Alla ricorrente è infatti stato

riconosciuto il trattamento fiscale previsto per le società di capitali e le

società cooperative il cui scopo statutario consiste essenzialmente

nell’amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercitano alcuna

attività commerciale in Svizzera. L’art. 91 cpv. 1 LT, nella versione in vigore

nel periodo fiscale litigioso, prevede infatti che esse non paghino l’imposta

sull’utile netto, se a lunga scadenza le partecipazioni o il reddito delle

stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi.

Secondo l’art. 91 cpv. 2 LT (ora abrogato) esse pagano un’imposta sul capitale

pari allo 0.15 per mille del capitale proprio imponibile determinato secondo

l’articolo 81 capoverso 2, ritenuto un minimo di 500.- franchi indipendentemente

dalla durata dell’assoggettamento. La ricorrente non è pertanto debitrice di

alcuna imposta cantonale sull’utile per il periodo fiscale 2019.

3.4

La ricorrente non era

quindi lesa nei suoi interessi personali dalla decisione di tassazione e non era

pertanto legittimata a interporre reclamo.

Non giustificano una

diversa conclusione neppure le pretese ripercussioni che la decisione potrebbe

avere, secondo l’insorgente, sul pagamento dell’imposta preventiva dovuta sulla

stessa prestazione valutabile in denaro. Come ha già avuto modo di sottolineare

il Tribunale federale, infatti, sia la procedura di riscossione dell’imposta

preventiva sia quella del suo rimborso sono disciplinate separatamente e

prevedono una procedura di tassazione e di ricorso autonoma. Il semplice fatto

che una decisione dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva, in merito al

diritto al rimborso della stessa, secondo l’art. 52 cpv. 2 della Legge federale

del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP; RS 642.21), possa essere collegata

alla decisione di tassazione non attribuisce al contribuente alcun interesse

degno di tutela giuridica in relazione all’imposta sull’utile, pur sussistendo

questioni controverse nell’ambito dell’imposta sull’utile (sentenza 2C_526/2020

del 20.10.2020 consid. 3.5.2, in RF 76/2021 p. 79). Le riprese decise

dall’autorità fiscale cantonale nell’ambito dell’imposta sull’utile per

prestazioni valutabili in denaro non pregiudicano in alcun modo la valutazione

delle stesse ai fini dell’imposta preventiva, in quanto la decisione di

tassazione non ha alcun effetto vincolante (sentenza 2C_526/2020 consid. 3.5.3).

La

contribuente può pertanto tutelare i suoi interessi, in relazione all’imposta

preventiva, senza che ciò presupponga una decisione su reclamo o su ricorso in

merito alla tassazione delle imposte sul reddito federale e cantonale.

4.

Il ricorso

presentato contro la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2019 (periodo di

assoggettamento dal 01.01.2019 al 31.12.2019) è irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 500.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

1. Amm. federale delle

contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna

2. Divisione delle

contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,

6500 Bellinzona

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: