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Decisione

80.2021.170

Procedura: reclamo, rappresentanza senza mandato ma per "serietà professionale", irricevibile

18 gennaio 2022Italiano9 min

e soprattutto residente in Svizzera. Da anni non sentiamo più il signor __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.170

80.2021.171

Lugano

18 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 15 luglio 2021 contro le decisioni del 17 giugno 2021 in materia di IC-IFD

2014.

Fatti

Fatti

A. Il 19 aprile 2016, la

RI 1 presentava la propria dichiarazione di imposta del periodo fiscale 2014.

La contribuente faceva

valere una perdita d’esercizio pari a fr. 62'362.-, mentre il capitale

imponibile dichiarato ammontava a fr. 20'000.-.

Inoltre, a pagina 1, nel

riquadro riservato a “per informazioni complementari rivolgersi a”, veniva

indicata la RA 1 e meglio, la signora __________.

B. Con decisioni del 6

giugno 2019, l’RS 1 (di seguito: UTPG) accertava un utile imponibile pari a fr.

521'300.- e, per l’imposta cantonale, una sostanza imponibile pari a fr.

20'000.- L’UTPG, a sostegno dei propri accertamenti, motivava come segue:

“Fattori

aggiunti all’utile

Accantonamenti

eccessivi.

Accantonamenti

non ammessi”.

C. Il 27 giugno 2019, la

RA 1, per mezzo dell’amministratrice unica, __________, interponeva reclamo

contro le decisioni dell’UTPG del 6 giugno 2019 ed inerenti le tassazioni

IC/IFD 2014 della RI 1, contestando la “non accettazione degli

accantonamenti”.

Inoltre, per quanto qui di

interesse, la RA 1 precisava che “la società non ha più alcun gerente attivo

e soprattutto residente in Svizzera. Da anni non sentiamo più il signor __________,

cittadino austriaco, probabilmente rientrato in Austria, ma sicuramente non più

residente in Ticino”. In aggiunta, la RA 1 affermava di non essere più né la

fiduciaria né la consulente fiscale della società “ma, per una questione di

serietà professionale, inoltriamo comunque il presente reclamo”.

D. Il 29 marzo 2021,

l’UTPG, alfine di evadere il reclamo presentato dalla RA 1, intimava a

quest’ultima la produzione della “procura generale, o limitata al succitato

reclamo, per pratiche di natura fiscale”. Tale richiesta veniva nuovamente

formulata il 27 aprile 2021, rendendo questa volta attenta la RA 1 che “in

caso di inosservanza del presente invito il reclamo verrà dichiarato

irricevibile”.

E. Con scritto e-mail

del 5 maggio 2021, la signora __________ riferiva all’UTPG di non aver notizie

del signor __________, gerente della società, da anni e che pertanto si trovava

“materialmente impossibilitata” a produrre la procura richiesta.

F. Con decisioni su

reclamo del 17 giugno 2021, l’UTPG confermava gli importi accertati il 6 giugno

2019 in sede di decisioni di tassazione, dichiarando il reclamo interposto

dalla RA 1 irricevibile, non avendo quest’ultima prodotto la procura firmata

dalla RI 1.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario del 15 luglio 2021, la RA 1, a nome e

per conto della RI 1 (procura allegata), insorge contro le decisioni di

tassazione su reclamo del 17 giugno 2021. Dopo aver ripercorso la cronistoria

della presente fattispecie, la rappresentante spiega i motivi per i quali la

decisione dell’UTPG, in merito agli accantonamenti, sarebbe errata.

H. Con osservazioni del

6 settembre 2021, l’UTPG prende posizione al ricorso inoltrato dalla RI 1. In

particolare, l’autorità fiscale ritiene che “nel caso in esame la decisione

impugnata merita tutela, poiché la RA 1 non si è legittimata mediante procura

nel termine impartitole. Si osserva inoltre che neppure sussistevano le

circostanze tali da poter presupporre la legittimazione della RA 1, in mancanza

di una procura scritta. Le decisioni sono state regolarmente notificate alla RI

1 e la signora __________ stessa aveva affermato nell’e-mail del 5 maggio 2021

di non disporre di alcuna procura. Nel momento in cui l’UT ha respinto il

gravame, il ricorso non poteva che essere dichiarato irricevibile”. L’UTPG

chiede infine, nel caso in cui la Camera dovesse ritenere la carenza di

legittimazione sanata con la presentazione della procura datata 18 giugno 2021,

che la tassa di giustizia e le spese siano poste a carico della ricorrente e

che non si assegnino ripetibili.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

Ai sensi degli

artt. 190 cpv. 1 LT e 117 cpv. 1 LIFD, il contribuente può farsi rappresentare

contrattualmente davanti alle autorità incaricate dell’esecuzione della LT e

della LIFD, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia

necessaria.

La prova della

sussistenza di una rappresentanza contrattuale deve essere apportata dal

contribuente (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, 2a

ediz., Basilea 2019, n. 16 ad

art. 117 LIFD, con riferimenti ivi

citati).

2.2

Secondo l’art. 190 cpv. 2

seconda frase LT (di uguale tenore dell’art. 117 cpv. 2 seconda frase LIFD),

nel caso in cui il contribuente si faccia rappresentare contrattualmente,

l’autorità può chiedere al rappresentante di legittimarsi mediante procura

scritta.

Se la procura

scritta non viene presentata nonostante una richiesta da parte dell’autorità

fiscale, la rappresentanza contrattuale è considerata inesistente e ciò

indipendentemente da qualsiasi autorizzazione ex artt. 32 ss. CO (cfr. ad

esempio Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch

[a cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad

art. 117 LIFD).

Tuttavia, in mancanza di

una procura scritta, per tener conto in particolare del segreto fiscale, una

rappresentanza contrattuale può essere ammessa (unicamente) quando le

circostanze concrete del caso, inducono a concludere in modo chiaro che il

contribuente abbia conferito procura ad un terzo. Ciò nonostante, non si può

desumere a priori una rappresentanza contrattuale, nel caso in cui,

nella dichiarazione di imposta, il contribuente abbia rinviato l’autorità

fiscale per ulteriori informazioni ad una terza persona (Locher, op. cit., n. 17 ad

art. 117 LIFD con riferimenti ivi

citati).

In mancanza di una procura

– scritta o da ritenere secondo il contesto – il reclamo o il ricorso viene

dichiarato irricevibile (cfr. sentenza della CDT n. 80.2015.161 del 4 settembre

2015, con riferimenti ivi citati e Locher, op. cit., n. 16-17 ad art. 117

LIFD).

2.3

Nella fattispecie in

esame, la RA 1, ha presentato reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD

2014.

della RI 1 affermando, per quanto qui di interesse, di agire “a nome e

per conto” della contribuente, ma dichiarando anche di non essere più né la

fiduciaria né la consulente fiscale della società, ma che per una “questione

di serietà professionale” inoltrava comunque reclamo. A seguito delle

affermazioni, apparentemente contrastanti, della RA 1, l’autorità di tassazione

ha, giustamente, richiesto a quest’ultima la produzione della procura,

attestante la legittimazione ad interporre reclamo alle decisioni di tassazione

IC/IFD 2014 della RI 1.

2.4

Ai sensi dei considerandi

precedenti, non avendo la RA 1 dimostrato di agire effettivamente a nome e per

conto della RI 1, è a giusto titolo che l’autorità di tassazione ha dichiarato

il reclamo irricevibile, senza entrare nel merito delle censure sollevate dalla

RA 1. Infatti, nonostante nella dichiarazione di imposta 2014 la RA 1 sia stata

menzionata quale persona da contattare in caso di necessità di ulteriori

informazioni, quest’ultima ha anche dichiarato di non essere più né la

fiduciaria né la consulente della RI 1 e di non aver più, da diversi anni,

alcun contatto con il gerente della società, signor __________. Le circostanze

concrete, come correttamente rilevato dall’UTPG, non permettevano quindi di

ammettere la rappresentanza contrattuale della RA 1.

Di conseguenza, la

decisione dell’autorità di tassazione merita piena tutela e viene confermata da

questa Camera.

3.

3.1.

Resta da verificare

se con la presentazione del ricorso, la RA 1 abbia sanato il vizio di forma

relativo alla sua legittimazione.

3.2

Come già detto, in sede di

reclamo, la RA 1, seppur preliminarmente abbia dichiarato di agire “a nome e

per conto” della contribuente, ha affermato di non essere più né la

fiduciaria né la consulente della società e che il memoriale veniva presentato

unicamente “per una questione di serietà professionale”. Nello scritto

e-mail del 5 maggio 2021, la RA 1 esplicitava poi di non essere più in contatto

con il signor __________, gerente della società, da diversi anni e che si

trovava “materialmente impossibilitata” a produrre la procura richiesta.

In tale prospettiva, il

vizio di forma, dovuto alla mancanza di legittimazione della RA 1, non avrebbe

potuto essere sanato. La presentazione di una procura avrebbe infatti

configurato un “venire contra factum proprium”, ritenuto che la stessa avrebbe

avuto un contenuto diametralmente opposto rispetto a quanto precedentemente

affermato dalla RA 1.

3.3

Tuttavia, anche qualora si

volesse ritenere che la RA 1 non abbia mai dichiarato di non rappresentare la RI

1, si evidenzia che la procura allegata in sede di ricorso è datata 18 giugno

2021, pertanto posteriormente alla presentazione del reclamo. Inoltre, nemmeno

dal contenuto dello scritto si può determinare il periodo coperto dalla procura.

Dispositivo

Di conseguenza, anche per questi motivi, la decisione adottata dall’UTPG non

presta fianco a critiche e merita di essere confermata.

4. Alla luce di quanto

precede, la decisione impugnata si rivela legittima, ovvero è a ragione che

l’UTPG ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato dalla RA 1. Pertanto,

il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico

della RI 1, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’500.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: