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Decisione

80.2021.172

Assoggettamento illimitato: domicilio, rapporti intercantonali, nubile, attività lucrativa per sua società con sede nel Canton Ticino, fiduciario in Canton Nidvaldo che le subaffitta appartamento e dichiara di avere con lei una relazione

17 gennaio 2023Italiano39 min

è domiciliata ad __________ (__________). Dal 1.2.2009 soggiorna anche ad __________,

Source ti.ch

Incarto n.

80.2021.172

Lugano

17 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 15 luglio 2021 contro la decisione del 25 giugno 2021 in materia di assoggettamento

all’imposta cantonale.

Fatti

Fatti

A. a.

RI 1 (__________), celibe,

è domiciliata ad __________ (__________). Dal 1.2.2009 soggiorna anche ad __________,

dove risiede in __________. L’autorità fiscale, già con decisione del 6.4.2009,

aveva ritenuto che la contribuente fosse illimitatamente imponibile nel Canton

Ticino dal 2007. In particolare, tale conclusione era basata sul fatto che la

signora __________, dal 16.12.2004, aveva sottoscritto un contratto di lavoro

al 100%, valido a partire dal 1.1.2005, con la __________. La contribuente

avrebbe dovuto occuparsi del nuovo ufficio, attivo nell’ambito immobiliare ad __________

e zone limitrofe. Dall’accordo si evinceva che la datrice di lavoro si sarebbe

assunta, inizialmente, il costo dell’abitazione di RI 1. Dal 24.10.2006

quest’ultima aveva poi sottoscritto personalmente un contratto di locazione,

dapprima per un appartamento di 2.5. locali (al costo di fr. 1'250.- mensili) e

dall’aprile 2007 per uno di 3.5. locali (al costo di fr. 2'350.-). Da controlli

sporadici era inoltre emerso che, contrariamente a quanto affermato dalla

contribuente, la stessa era rimasta ad __________ anche durante i fine

settimana. Dal 2008 ella era inoltre membro del “__________” __________. La

procedura inerente l’assoggettamento illimitato era poi stata anche oggetto di

ricorso alla Camera di diritto tributario (inc. CDT 80.2009.83) che, con decisione

dell’8.2.2010, aveva annullato la decisione, poiché, sulla sola base dei

documenti agli atti, non era stato possibile stabilire se la ricorrente,

avesse, nel periodo fiscale 2007 rapporti di maggior intensità con il Canton

Ticino rispetto al Canton __________.

b.

Altresì per quanto

riguardava il periodo fiscale 2008, l’autorità fiscale del Canton Ticino

rivendicava l’imposizione illimitata di RI 1: anche in questo caso la

contribuente si era rivolta alla Camera di diritto tributario, impugnando le

decisioni emanate dall’Ufficio di tassazione di Locarno, con un ricorso

presentato a fine 2010 (inc. CDT 80.2011.88).

c.

Il 20.4.2012, RI 1,

unitamente al proprio legale di al-lora, l’avv. __________, sottoscriveva un

verbale di audizione con l’Ufficio di tassazione di Locarno, relativo alle

imposte cantonali dal 2008 al 2012 a tenore del quale le parti si accordavano di

suddividere

“in ragione del 50% tra il Canton Ticino e il

Canton __________ l’imposizione illimitata ai soli fini dell’imposta cantonale

della signora RI 1 a partire dal 2010 e nella misura in cui le condizioni

succitate rimangano invariate, anche per gli anni futuri. L’imposizione ai fini

dell’imposta federale diretta rimane di competenza del Canton __________”.

B. In data 13 ottobre

2020 l’Ufficio circondariale di tassazione Locarno (funzionario incaricato

della procedura __________) decideva di imporre illimitatamente la contribuente

nel Canton Ticino a partire dal 1° gennaio 2016.

In particolare, la

rivendicazione si basava sul fatto che, dal 2014, RI 1 era diventata Presidente

del CdA della __________, con sede a Zugo, svolgendo per questa società

un’attività a tempo pieno presso gli uffici di __________. La società in

questione era attiva principalmente su suolo ticinese nel campo immobiliare,

come emerge dallo scopo sociale iscritto a Registro di commercio. L’autorità

fiscale, fatta questa premessa, riteneva di fatto non possibile che la

contribuente trascorresse molto tempo fuori dal Ticino, ritenuto che il fulcro

del suo lavoro consisteva nel far visitare e vendere immobili collocati

perlopiù nella zona di __________. Inoltre, le spese di rappresentanza della

contribuente (sponsor e pubblicità della società), sarebbero state sostenute

principalmente in Ticino: __________, __________, __________, __________, __________,

__________. A ciò si aggiungeva anche il fatto che le spese addebitate alla

stessa società riguardavano consumazioni in ristoranti ubicati in Ticino. Con

sentenza n. 2C_373/2018 del 31 gennaio 2019, il Tribunale federale aveva anche confermato

l’imposizione illimitata in Ticino della __________ a far tempo dal 2014.

Sempre da questa sentenza dell’Alta Corte svizzera emergeva come la società in

questione fosse integralmente detenuta da RI 1. Dall’analisi della

documentazione giustificativa allegata alla DF 2016, risultava che tutta la

corrispondenza (compresa quella inviata da banche della Svizzera interna e

meglio la __________ e la __________) veniva spedita ad __________ e non ad __________.

In aggiunta, secondo l’autorità fiscale, un altro fattore decisivo da

considerare erano la sottoscrizione di un “debito” di fr. 1'290'000.- con la Banca

dello Stato del Canton Ticino ed un altro con la signora __________,

domiciliata in Ticino, collaboratrice della __________.

Sempre nel 2016, la

contribuente aveva pure sottoscritto un’iniziativa popolare federale indicando

quale proprio indirizzo __________ e non __________. RI 1 aveva anche confermato

agli agenti di Polizia del Comune di __________, di risiedere nel Comune da più

di 15 anni e di raggiungere una sua amica, sempre residente ad __________, in __________.

Oltre a ciò, digitando il nome della contribuente sul motore di ricerca

“google” risultava che lo stesso fosse associato ad eventi “mondani” svoltisi ad

__________ e non ad __________.

Motivo per il quale, la considerazione

di tutti questi elementi portava l’autorità fiscale a ritenere che il domicilio

fiscale della contribuente si trovasse ad __________, luogo in cui sono

stabilite le relazioni più intense e dove è situato il centro degli interessi di

RI 1.

C. Con reclamo del 6

novembre 2020, RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, impugnava la decisione

relativa all’assoggettamento illimitato alle imposte cantonali dal 1.1.2016.

Preliminarmente, la

reclamante chiedeva la ricusa del funzionario incaricato, __________,

ritenendolo prevenuto nei suoi confronti. In particolare quest’ultimo già si

era occupato della contribuente, allorquando le aveva notificato una precedente

decisione di assoggettamento illimitato alle imposte a partire dal 1.1.2014,

che tuttavia, dopo che era stato presentato ricorso alla Camera di diritto

tributario, era stata “abbandonata ed annullata per un grave vizio di forma”.

Secondo la reclamante, il funzionario __________ non avrebbe avuto la

necessaria “imparzialità per giudicare in modo oggettivo il caso, ma [era]

guidato da un sentimento di rivalsa di tipo persecutorio nei confronti della

reclamante”.

Nel merito, l’avv. RA 1,

censurava la violazione del principio della buona fede previsto dall’art. 9

Cost.: le parti si erano accordate il 20.4.2012 per una suddivisione - in

ragione del 50% - dell’imposta cantonale, dal 1.1.2010 in poi, tra il Canton

Ticino ed il Canton __________. Questa ripartizione era sempre stata rispettata

dalle autorità fiscali dei due Cantoni coinvolti. Secondo l’insorgente,

l’accordo in questione sarebbe stato tuttora in vigore.

Non sarebbero inoltre

mutate circostanze fattuali per rapporto a quanto convenuto nell’accordo del

20.4.2012.

Premessa l’esistenza

dell’accordo citato, l’avv. RA 1, dopo aver ricordato la giurisprudenza

applicabile in ambito di doppia imposizione intercantonale rilevava che, di

norma, gli interessi ideali hanno di regola, maggior rilevanza rispetto agli

interessi materiali. La reclamante non sarebbe rientrata nella categoria dei “singles”

visto che, da anni intratteneva una relazione duratura con il signor __________,

domiciliato ad __________. Inoltre le sue relazioni economiche, personali e

sociali sarebbero state “forti, continuate e stabili in Svizzera interna (__________

__________)”. Il suo luogo di lavoro si divideva a suo dire tra la Svizzera

interna ed il Ticino. L’autorità fiscale ticinese non avrebbe peraltro

dimostrato che le condizioni quadro sarebbero mutate in maniera tale da

giustificare un’imposizione illimitata a favore del Canton Ticino. In merito al

so datore di lavoro, affermava che della __________ era già membro del

Consiglio di amministrazione ed era poi diventata presidente e che “tutte le

riunioni del Consiglio di amministrazione nonché tutti i seminari delle società

si svolgono sempre a Zugo”. La sua attività professionale si sarebbe svolta

su tutto il territorio svizzero e sarebbe stata quindi spesso assente da __________.

Avrebbe intrattenuto inoltre relazioni commerciali con clientela nazionale ed

internazionale e sarebbe stata attiva in diversi club della Svizzera tedesca. Quanto

all’appartamento di 4.5. locali in cui risiedeva ad __________, si sarebbe

trattato di un “appartamento aziendale di rappresentanza a disposizione di

tutti i dirigenti del gruppo __________”.

Ribadiva inoltre di aver

sempre mantenuto in locazione l’appartamento di tre locali ad __________,

soggiornandovi il fine settimana, nonché “(…) durante la settimana quando

deve assentarsi dal Ticino per motivi di lavoro”.

Infine sarebbe stato evidente

il fatto che, lavorando ad __________ presso l’agenzia __________, avrebbe intrattenuto

anche rapporti commerciali e sociali nel __________, sponsorizzando

associazioni locali. Sarebbe stato invece irrilevante il fatto che la

corrispondenza giungesse al recapito di __________, che era stato scelto per

questioni di praticità essendo l’indirizzo del suo posto di lavoro.

D. Con decisione del 25.6.2021

l’UT respingeva il reclamo.

Secondo l’autorità

fiscale, la richiesta di ricusazione del funzionario incaricato della

tassazione della contribuente era priva di motivazione. Il fatto che un

funzionario abbia già trattato la pratica della contribuente in passato non

sarebbe un motivo per nutrire un sentimento di ostilità nei confronti della

stessa. Tuttavia, al fine di evitare qualsivoglia problema, l’UT specificava di

aver provveduto a sostituire il funzionario per la disamina del gravame.

L’autorità fiscale

censurava inoltre il fatto che che la relazione sentimentale tra la reclamante

ed una persona domiciliata ad __________ potesse essere parificata ad una

relazione tra coniugi o conviventi ai fini della determinazione del domicilio

fiscale della contribuente.

Con riguardo all’accordo

concluso nel 2012, l’autorità fiscale rammentava che il riparto dell’imposta

cantonale a metà con il Canton __________, a partire dal 2010, sarebbe rimasto

in vigore nella misura in cui le condizioni fossero rimaste invariate. Vista la

riserva espressamente prevista nell’accordo, l’autorità fiscale ticinese non

era vincolata all’ottenimento del benestare dell’autorità fiscale __________,

per operare una diversa imposizione della contribuente. In particolare, le

circostanze si sarebbero modificate, a favore di un’imposizione illimitata di RI

1 in Ticino, dal 2014, quando la contribuente era diventata presidente del CdA

dell’__________.

L’insorgente era operativa

a tempo pieno per questa società (da lei interamente detenuta), la cui attività

era ubicata su suolo ticinese, così come confermato dalla sentenza della Camera

di diritto tributario (CDT n. 80.2017.54 del 30.3.2018) e dal Tribunale

federale (sentenza TF 2C_373/2018 del 31.1.2019). Il fulcro del business

societario si trova pertanto in Ticino e non a Zugo o nel Canton __________.

Da ultimo, l’autorità

fiscale rilevava che RI 1 non aveva sostanziato né comprovato delle relazioni

economiche, personali e sociali con il Canton __________. In merito

all’appartamento che la contribuente diceva di aver preso in locazione ad __________,

la locazione aveva preso inizio unicamente il 1.9.2020. Inoltre, la pigione

corrisposta, pari a fr. 3'200.- annui, anche senza essere a conoscenza dei

metri quadri a disposizione della contribuente, non poteva corrispondere alla

pigione neppure di un monolocale.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario del 15.7.2021, la contribuente, per il

tramite dell’avv. RA 1, impugna la decisione su reclamo, riconfermandosi nella

propria posizione.

Per quanto concerne, in

via preliminare, la questione della ricusa del funzionario __________, la

ricorrente rileva che la decisione non sarebbe valida siccome emanata da

un’autorità incompetente. Secondo l’art. 182 cpv. 2 LT la decisione spettava al

Dipartimento. Nel merito ribadisce i motivi a sostegno della ricusa già

espressi in precedenza.

Per quanto riguarda

l’accordo fiscale concluso nel 2012, secondo la ricorrente si tratterebbe di un

“accordo fiscale multiparte” al quale avrebbe preso compiutamente parte anche

il Canton __________: non sarebbe pertanto possibile, per l’autorità fiscale

ticinese, dipartirsene unilateralmente.

L’autorità fiscale avrebbe

inoltre atteso fino al 2020 per intimare alla ricorrente una nuova decisione di

assoggettamento illimitato nel Canton Ticino a partire, retroattivamente, dal 1.1.2016,

quando sapeva che le circostanze erano mutate dal 2014. Tale comportamento

tardivo sarebbe chiaramente lesivo del principio della buona fede. Non

essendosi mossa in precedenza, l’autorità fiscale avrebbe lasciato credere sia

alla ricorrente sia alle autorità fiscali del Canton __________ che la

situazione fosse rimasta invariata. Tale aspettativa si basava anche sul fatto

che la ricorrente ha continuato ad essere imposta in Ticino conformemente

all’accordo del 2012 sia nel 2014 che nel 2015. Ci si troverebbe pertanto

attualmente confrontati ad un caso di doppia imposizione intercantonale,

vietata dall’art. 127 cpv. 3 Cost.

In merito al domicilio

fiscale, secondo la ricorrente, come per il contribuente coniugato e per chi

vive in concubinato, anche nel caso in cui la coppia viva separata, i legami

creati dai rapporti personali ed affettivi sono considerati prevalenti su

quelli con il luogo di lavoro, motivo per il quale tali persone sono imponibili

al luogo di residenza della famiglia. Non si dovrebbe inoltre dimenticare neppure

che il suo luogo di lavoro si divide tra il Canton Ticino e la Svizzera interna

(vedi per esempio il fatto che tutte le riunioni del Consiglio di

amministrazione nonché tutti i seminari si svolgono a Zugo). Proprio a causa

della difficoltà di stabilire un centro di vita unico sarebbe stato concluso

l’accordo del 2012. Secondo la ricorrente, la situazione sarebbe rimasta

immutata dal 2012.

F. Con osservazioni del

21/22.9.2022 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede la

conferma della decisione impugnata limitandosi a puntuali osservazioni unicamente

per quanto concerne la ricusazione del funzionario __________, che si era

occupato della decisione pregiudiziale di assoggettamento.

G. Il 23.11.2021, su

richiesta della ricorrente, si è svolta un’udienza alla quale hanno

partecipato, oltre a quest’ultima ed il suo rappresentante, l’Ufficio giuridico

della Divisione delle contribuzioni ed il Capoufficio dell’UT di Locarno.

Dopo discussione, alla

ricorrente è stato attribuito un termine di 10 giorni, per pronunciarsi in

merito al mantenimento dell’istanza di ricusazione del funzionario __________,

nel qual caso il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) avrebbe

adottato una decisione motivata ex

art. 182 cpv. 2 LT, suscettibile di

ricorso alla Camera di diritto tributario.

Nel merito, la ricorrente ha

ribadito che l’accordo sottoscritto con le autorità fiscali era stato concluso

da tre parti, motivo per il quale non poteva essere revocato unilateralmente.

Inoltre il fisco aveva aspettato quattro anni dal momento in cui aveva ritenuto

che fosse cambiata la situazione prima di adottare la decisione di

assoggettamento. Vi era altresì una doppia imposizione sia a livello di imposta

cantonale sia a livello di imposta federale diretta. La contribuente indicava

di essere disposta ad accordarsi con il fisco per fare decorrere

l’assoggettamento illimitato in Ticino dal 2020 o 2021. Indicava l’esistenza di

un contratto di sublocazione in vigore già dal 1.3.2013 per l’appartamento di __________,

nel quale __________ ha il proprio domicilio ed esercita la sua attività alle

dipendenze della __________.

Per sua parte l’autorità

fiscale ha rilevato di aver atteso che passasse in giudicato la sentenza

relativa all’assoggettamento della società della ricorrente prima di adottare

la decisione di assoggettamento. Ha escluso che fosse stata comprovata

l’esistenza di relazioni personali o economiche significative nel Canton __________.

H. Con decisione del 16

febbraio 2022, il DFE ha respinto l’istanza di ricusazione del funzionario 6. Con

sentenza n. 80.2022.70 del 13.7.2022, la Camera di diritto tributario ha

respinto il ricorso della ricorrente contro tale decisione.

I. Con scritto 20/21.7.2022

l’avv. __________ ha sollevato l’eccezione di perenzione del diritto di tassare

del Canton Ticino per i periodi fiscali 2016 e 2017, in base alla sentenza TF

2C_830/2021 del 14.6.2022.

L. Con duplica spontanea

del 2/3.8.2022, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, indica

che la ricorrente non è legittimata a sollevare l’eccezione di perenzione del

diritto di tassare, poiché tale istituto giuridico protegge l’altro o gli altri

Cantoni in causa. La perenzione non potrebbe pertanto esser fatta valere dal

contribuente stesso (DTF 139 I 64 consid. 3.2).

La censura dovrebbe

inoltre essere respinta nel merito: il Tribunale federale, unicamente il

31.1.2019 ha stabilito, in via definitiva che il domicilio fiscale della __________,

società per cui la ricorrente svolge un’attività dirigenziale a tempo pieno, si

trova, dal 2014, in Ticino, ad __________. Di riflesso è stato determinato anche

che l’attività della ricorrente è localizzata in Ticino. In materia di doppia imposizione,

l’eccezione di perenzione non entrerebbe in considerazione quando il Cantone è

stato attivo nel termine di due anni dopo la fine del periodo fiscale (“n+2”).

A tal fine sarebbe sufficiente che una comunicazione scritta venga inviata al

contribuente, informandolo che è prevista una tassazione. Ciò avviene

tipicamente mediante la notifica della dichiarazione d’imposta.

Per procedere alla

tassazione decorre un termine di diritto armonizzato, che può essere

interrotto, fino alla fine dell’anno “n + 5”. Motivo per il quale, consegnando

il modulo della dichiarazione d’imposta alla contribuente, l’autorità fiscale avrebbe

salvaguardato il termine di perenzione. Inoltre, la contribuente ha da sempre

proceduto a pagare regolari acconti d’imposta per l’IC (è stata allegata una

lista ricapitolativa dei pagamenti).

A titolo meramente

abbondanziale l’Ufficio giuridico ha rilevato che, malgrado il 12.5.2016 l’autorità

fiscale l’avesse informata di voler assoggettare illimitatamente la contribuente,

l’autorità del Canton __________ – al corrente della pretesa fiscale

concorrente – aveva continuato a tassare la contribuente, senza rivolgere la

benché minima domanda all’autorità fiscale ticinese.

M. Con triplica

spontanea, l’avv. RA 1 ribadisce che la sentenza n. 2C_830/2021 del 14.6.2022,

tratta un caso del tutto analogo a quello sub judice e sostiene che la

perenzione del diritto di tassare dovrebbe essere verificata d’ufficio dalla

Camera di diritto tributario.

N. Il 10/13.1.2023,

l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ha trasmesso copia del

verbale di audizione del 25.11.2022 concernente la __________, afferente agli

elementi imponibili per le tassazioni IC/IFD 2016-2018, a tenore del quale, è

stata accettata una ripresa fiscale di fr. 36'000.- a titolo di affitti privati

relativi all’appartamento, __________”

ad __________, in cui vive RI 1.

Diritto

1. La ricorrente

impugna la decisione su reclamo dell’UT di Locarno contestando il suo

assoggettamento illimitato alle imposte in Ticino dal 2016. RI 1 indica in

particolar modo che, per i periodi fiscali 2016 e 2017, sarebbe intervenuta la

perenzione del diritto di tassare. Sostiene altresì che sarebbe in vigore un

accordo fiscale, siglato il 20.4.2012, che coinvolge, oltre alla ricorrente,

altresì i Cantoni Ticino e __________: a tenore dello stesso l’imposta

cantonale dovrebbe essere suddivisa a metà tra questi Cantoni. Non vi sarebbe

stato alcun motivo, ed in particolare alcun cambiamento delle circostanze

fattuali, tale per cui dipartirsi unilateralmente da quanto stabilito.

Da ultimo, la ricorrente

indica che l’autorità fiscale non ha comprovato che il suo centro degli

interessi sia divenuto unicamente il Ticino: rileva in particolar modo di non

rientrare nella cosiddetta categoria dei “singles”, ma di intrattenere

una relazione duratura con __________, ad __________.

I. Perenzione

del diritto di tassare

2. 2.1.

L’istituto giuridico

autonomo della perenzione del diritto di tassare è stato creato dal Tribunale

federale. Si tratta di un istituto distinto da quello della prescrizione del

diritto di tassare. L’obiettivo di tale istituto giuridico è quello di

proteggere il Cantone coinvolto dal dover rimborsare, in ragione di una pretesa

di principio privilegiata, ma fatta valere tardivamente, delle imposte già

percepite. L’eccezione della perenzione può essere sollevata unicamente dal primo

Cantone che ha tassato in buona fede, misconoscendo la pretesa fiscale concorrente

e non dal contribuente; la stessa non viene inoltre esaminata d’ufficio dal

Tribunale federale (De Vries Reilingh,

La double imposition intercantonale, Berna 2013, p. 403 ss. e giurisprudenza

citata). Poiché si tratta di un istituto a favore del Cantone che preleva

l’imposta e non del contribuente, i contribuenti non sono legittimati a

sollevare la relativa eccezione (Brunner/Beusch,

in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum Interkantonalen

Steuerrecht, 2a ed., Basilea 2021, § 42, n. 19, p. 501 s.).

2.2.

Il

Tribunale federale, nella sentenza 2C_708/2012 del 21.12.2012 (DTF 139 I 64 =

RDAF 2013 II 469), ha precisato che è sufficiente che il Cantone annunci al

contribuente, per scritto e senza equivoci, la sua pretesa di riscuotere

imposte sino alla fine dell’anno “n+2” affinché possa essere salvaguardato il

suo diritto di tassare nei rapporti intercantonali. La notifica di una

decisione suscettibile di ricorso non è indispensabile per la salvaguardia del

diritto di perenzione. È sufficiente che l’autorità fiscale introduca la

procedura di tassazione durante il termine di perenzione e che non prolunghi in

seguito, in maniera esagerata, la procedura di tassazione, a meno che non abbia

buone ragioni per farlo. La tassazione delle imposte periodiche si considera avviata

tramite il primo atto avente “effetti esterni”, cioè di solito con uno scritto

dell’autorità fiscale, che è finalizzato alla tassazione del contribuente.

Nella maggior parte dei casi, tale atto introduttivo consiste nell’invio del

formulario per la dichiarazione d’imposta (sentenza citata, consid. 3.4; v.

anche Brunner/Beusch, op. cit., §

42, n. 24, p. 503).

2.3.

Ora, come visto, l’eccezione

di perenzione del diritto di tassare può essere sollevata unicamente dal

Cantone concorrente in ambito di rapporti intercantonali, mentre il

contribuente non è legittimato. Diversamente da quanto asserito dalla

contribuente, neppure il Tribunale federale esamina d’ufficio tale aspetto,

proprio perché è solo il Cantone che ha una pretesa concorrente a poterlo fare.

Del resto, nessuna novità

giurisprudenziale è stata introdotta con la sentenza del Tribunale federale

2C_830/2021 del 14.6.2022, citata dall’insorgente: l’Alta Corte svizzera è

stata chiamata a determinarsi in merito proprio perché il Cantone concorrente,

che in quel caso era Zugo, aveva sollevato l’eccezione della perenzione, che,

per il periodo fiscale 2016, era stata accolta.

Ora, applicando il diritto

cantonale, non essendo ancora subentrata la prescrizione del diritto di tassare

(art. 193 cpv. 1 LT), che interviene 5 anni dalla fine del periodo fiscale (a

meno dell’esistenza di atti interruttivi), la pretesa fiscale del Canton Ticino

è del tutto legittima.

Considerandi

II. Accordo fiscale

3.

3.1.

La ricorrente invoca un

accordo fiscale, concluso il 20.4.2012 fra la stessa contribuente, il Canton __________

ed il Canton Ticino e sostiene che il Canton Ticino, adottando una decisione di

assoggettamento illimitato dal 2016 in poi, sarebbe venuto meno agli impegni

stipulati tra le parti contraenti.

3.2

Prima di confrontarsi con

il tenore del preteso accordo, devono essere delimitati fra loro gli istituti

del ruling e dell’accordo transattivo (cfr. p. es. la sentenza del TF

2C_123/2014 del 30.9.2015, in RDAF 2015 II p. 563 = RF 70/2015 p. 971, consid.

7.1

e 7.2).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella

sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i

contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto

all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle

disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni

a questa regola:

·

in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e

l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se

avesse regolamentato il caso specifico;

·

in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di

tas-sazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni

elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi

considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche

in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria

al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e

2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II

p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p.

97.

consid. 7b/aa).

Questi accordi devono

essere distinti dal ruling, che può invece essere definito come

l’approvazione anticipata, da parte dell’autorità fiscale competente, delle

conseguenze fiscali prospettate dal contribuente con riferimento ad

un’operazione prevista. In effetti, tenuto conto della complessità del diritto

tributario e di determinate fattispecie, il contribuente, prima di porre in

essere un’operazione, può rivolgersi al fisco mediante una domanda di ruling,

al fine di determinare il modo in cui questa operazione sarà trattata

fiscalmente. Il fisco conferma allora che l’operazione prospettata sarà imposta

nel modo descritto nella domanda di ruling. Trattandosi di una procedura

informale (non disciplinata dalla legge), può assumere diverse forme; nella

maggior parte dei casi, il contribuente sottopone all’autorità competente un

documento, che descrive l’operazione prevista in modo circostanziato e indica

le conseguenze fiscali che ne dovrebbero scaturire; il fisco sottoscrive questo

documento «per accordo», se ritiene che il trattamento fiscale richiesto

corrisponda al diritto applicabile. I ruling non costituiscono delle

decisioni; non sono pertanto impugnabili con reclamo o ricorso. Possono

tuttavia avere conseguenze giuridiche in virtù dei principi della buona fede e

della tutela dell’affidamento (cfr. la sentenza del Tribunale federale

2C_123/2014, 2C_124/2014 del 30 settembre 2015 consid. 7.2 e riferimenti).

Diversamente dal ruling,

l’accordo transattivo concerne dunque il trattamento fiscale di una fattispecie

che si è già verificata (Locher,

Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, Einführung zu Art. 122 ff., n. 58, p.

417.

s.).

3.3

Il tenore dell’atto in

discussione è il seguente:

“Premesso che:

·

per l’anno 2008 è pendente un

ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione su reclamo del

12.05.2011

emessa dall’ufficio circondariale di tassazione di Locarno relativo

all’assoggettamento illimitato della signora RI 1 in Ticino a dipendenza della

permanenza del Comune di __________;

·

che per gli anni 2010-2011 la

contribuente conferma i suoi soggiorni alternati nei due Comuni (principalmente

durante la stagione calda ad __________ e durante l’inverno ad __________);

·

e che questa situazione si

protrarrà verosimilmente anche per gli anni futuri.

Tenuto conto di quanto sopra

ed in considerazione dell’avvallo ricevuto dall’amministrazione fiscale del

Canton __________ le parti si accordano di suddividere in ragione del 50% tra

il Canton Ticino e il Canton __________ l’imposizione illimitata ai soli fini

dell’imposta cantonale della signora RI 1 a partire dal 2010 e nella misura in

cui le condizioni rimangano invariate, anche per gli anni futuri (…).

(…)

Di conseguenza l’ufficio circondariale

di tassazione di Locarno decide di annullare la sua decisione di reclamo del

12.05.2011

e decide di rinunciare all’assoggettamento illimitato della

contribuente per gli anni 2008 e 2009.

3.4

Come visto, un accordo

transattivo in quanto tale può mettere fine ad una fattispecie che si è già

verificata. L’accordo in questione, sottoscritto il 20 aprile 2012, ha

chiaramente posto fine ad una controversia che opponeva il fisco cantonale e la

contribuente, per quanto attiene all’assoggettamento nei periodi dal 2010 al

2012.

(come indicato anche nella parte iniziale del verbale, dove si legge: Concerne:

Imposta cantonale 2010-2012). Per quanto concernente il periodo fiscale

2016.

(ossia un periodo fiscale futuro rispetto alla data di sottoscrizione del

verbale), lo scritto in questione non esplica alcun effetto (cfr. sentenza CDT

80.2022.105/106 del 29.11.2022, consid. 4.3.2.).

Neppure potrebbe essere considerato

un “ruling”: nessuna domanda in tal senso è stata esplicitamente

presentata dalla contribuente e non vi era alcuna “operazione” particolare

ancora da effettuare, tale per cui sincerarsi in anticipo delle eventuali

conseguenze fiscali. D’altronde, sarebbe del tutto illegale un impegno per i

periodi fiscali futuri, indipendentemente dalla situazione di fatto e con

effetti sine die.

In ogni caso, dalla lettura

del documento risulta in modo inequivocabile che l’autorità fiscale ticinese

avrebbe vagliato singolarmente ogni periodo fiscale per poter valutare l’estensione

dell’assoggettamento della contribuente. In particolare, l’accordo transattivo

– valido per il 2010, il 2011 e il 2021 – poggiava sull’imprescindibile

condizione dell’esistenza di un soggiorno alternato tra __________ (durante la

stagione “calda”) ed a __________ (in inverno). Semplicemente, il fisco

ticinese rilevava che lo stesso regime sarebbe stato applicato “nella misura

in cui le condizioni succitate rimangano invariate”. Affermazione che

presuppone l’intenzione dell’Ufficio di tassazione di riesaminare le condizioni

per ogni periodo fiscale.

Motivo per il quale

l’autorità fiscale ticinese era perfettamente legittimata a valutare la

situazione per il periodo fiscale 2016 senza vincoli di sorta.

III. Assoggettamento alle

imposte per appartenenza personale

4.

4.1.

Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale

ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato

all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui,

secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha

domicilio o dimora fiscale.

Il domicilio fiscale è di

conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva

residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione

di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito

intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di

una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei

suoi interessi (decisione TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza

citata).

A

tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì

la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il

centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme

delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue

dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.

2b).

4.2

Secondo

l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino

è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:

·

almeno 30 giorni esercitandovi un’attività

lucrativa;

·

almeno 90 giorni senza esercitare un’attività

lucrativa.

La dimora

fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno

l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata

qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza

interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta

alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per

appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di

interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere

ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre

superare il periodo stesso di permanenza (Locher,

Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015,

p. 27).

4.3

Come nel

diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza

rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale

principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso

dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale

federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro,

soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 28 s.; StE 1994

A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti).

Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una posizione

dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più

accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n.2t): in simili casi, l’esercizio

della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto

intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali,

economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher,

op. cit., p. 31). Il contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette

un domicilio fiscale separato da quello del luogo di residenza della sua

famiglia in ragione di una funzione dirigenziale, deve disporre di

un’abitazione privata al luogo di lavoro o almeno di un alloggio in una

pensione o ancora di un appartamento di servizio a libera disposizione (DTF 132

I 29). Eccezionalmente possono sussistere degli interessi ideali e materiali

equivalenti in due luoghi diversi. In questi casi la prassi del Tribunale

federale scinde il domicilio fiscale primario, prendendo in considerazione un

cosiddetto domicilio alternato (“alternierende Wohnsitz”; cfr. Locher, op. cit., p. 33).

4.4

Di norma, la

determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda su prove certe, ma

è il risultato dell’apprezzamento di una serie di indizi relativi alla

professione del contribuente, alla sua situazione familiare, ecc. (sentenze

2C_301/2017 consid. 4.1.; 2C_92/2012 del 17.8.2012 consid. 4.1.; 2C_397/2010

del 6 dicembre 2010 consid. 2.4.2.).

4.5

Il Tribunale

federale si è già chinato su diverse fattispecie di coppie sposate e conviventi

al fine di determinare il domicilio fiscale delle stesse.

Per

quanto riguarda le persone non coniugate, che esercitano un'attività lucrativa

dipendente, il loro rapporto con il luogo di lavoro prevale rispetto al luogo

di residenza della famiglia, se la persona ha superato i trent'anni di età e/o

vive nello stesso luogo da più di cinque anni senza interruzioni. Se almeno uno

dei due criteri è soddisfatto, si presume che il centro degli interessi vitali

si trovi nel luogo di lavoro o nel luogo di residenza settimanale, se questi

due luoghi non coincidono. In questo caso, i genitori e i fratelli sono

considerati la famiglia della persona che vive da sola. Tuttavia, poiché il

legame con la famiglia dei genitori è generalmente più tenue di quello tra

coniugi, la giurisprudenza stabilisce requisiti più elevati (sentenza 2C_762/2019

del 18 novembre 2019 consid. 3.2.3 e giurisprudenza citata).

Dalle

persone che vivono sole devono essere tenute distinte, dal punto di vista

fiscale, le persone non coniugate che non vivono da sole o in un’abitazione

condivisa, bensì in concubinato. L'abitazione comune è un indizio significativo

dell’esistenza di un domicilio fiscale comune, perlomeno se il rapporto di

convivenza è assimilabile a un matrimonio o a un’unione registrata in termini

di durata e intensità. In linea di principio, il domicilio fiscale dei concubini

si trova nel luogo in cui sorge l'abitazione comune, anche se trascorrono i

fine settimana o i giorni feriali liberi con i genitori (sentenza 2C_762/2019

del 18 novembre 2019 consid. 3.2.5, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

Sempre

il Tribunale federale ha già stabilito che, nel caso in cui concubini o partner

non condividono lo stesso appartamento, ma vivono ciascuno nel proprio

appartamento e passano il tempo libero ed il fine settimana alternativamente

nell’appartamento dell’uno o dell’altro, la relazione non è così forte da

assumere un peso preponderante nella fissazione del domicilio fiscale (De Vries Reilingh, La double imposition

intercantonale, Berna 2013, 2a ed., n. 271, p. 91, con riferimento a

DTF 125 I 54).

5.

5.1.

Di seguito verranno

pertanto passati in rassegna gli interessi professionali ed economici della contribuente

nonché quelli ideali, per stabilire dove si trovava il domicilio fiscale di

quest’ultima nel periodo fiscale 2016.

5.2

Nella dichiarazione fiscale

2016.

inviata al Canton __________, RI 1 indica di essere celibe ed impiegata

presso la “__________”. Il certificato di salario, compilato il 31.1.2017 a

Zugo dalla “__________, __________, __________ __________” e trasmesso a “RI 1,

Casella postale __________, __________”, indica quale luogo di lavoro “Arbeitsort:

__________”. Nel modulo afferente alle “spese professionali” la

contribuente faceva valere spese di trasporto tra il domicilio ed il luogo di

lavoro “__________/__________/__________” per complessivi fr. 16'940.-, per 110

giorni.

5.3

5.3.1

La ricorrente, nel 2016

era inoltre l’unica azionista della “__________”, sua datrice di lavoro.

Con decisione del 31.1.2019

il Tribunale federale (inc. TF 2C_373/2018 del 31.1.2019) ha confermato che il

domicilio fiscale della “__________” si trovava in Ticino nel 2014. L’Alta

Corte svizzera aveva basato il proprio giudizio sui seguenti elementi:

“Alla luce della situazione descritta dal giudizio

impugnato in relazione al periodo fiscale in discussione, che vincola anche il

Tribunale federale (…), va infatti osservato: (a) che l’attività dirigenziale è

in sostanza nelle mani di RI 1, presidente del Consiglio di amministrazione;

(b) che quest’ultima, imposta per il 50% nel luogo di domicilio (__________) e

per il 50% al sud delle Alpi, dove dispone di un appartamento e di un natante,

non ha invece legami specifici con il Canton Zugo; (c) che la società

ricorrente, da lei per l’appunto diretta, ha solo dipendenti attivi e residenti

nel Canton Ticino, dove pure va in definitiva localizzato – come traspare dalla

ragione sociale e viene confermato da altri aspetti, quali l’iscrizione a

registro di commercio, il contratto di licenza sottoscritto con la __________,

le spese principali di pubblicità, sponsor e rappresentanza, nonché i recapiti

telefonici indicati sulla carta intestata – il fulcro dell’attività di

mediazione immobiliare della società; (d) che un’imponibilità illimitata nel

Cantone Ticino era del resto già stata riconosciuta per il 2013, senza che la

ricorrente sollevasse obiezione alcuna”.

Inoltre, sempre il TF

indicava (consid. 8.1. e 8.3.):

“(…) lo svolgimento nella sede di Zugo di riunioni del

Consiglio di amministrazione (in ragione di 3-4 all’anno) e delle attività

contabili, non cambia niente al fatto che il fulcro dell’attività volta a

perseguire il raggiungimento dello scopo sociale (“

”) non si trovi in

tale luogo, bensì al sud delle Alpi e, in particolare, ad __________, poiché è

lì che sono situati i beni immobili attorno ai quali ruota l’attività

aziendale, ed è anche lì che, oltre alla direzione, sono attivi i dipendenti

della società”.

“(…). Secondo giurisprudenza,

e almeno per il periodo fiscale 2014, è in effetti nel Canton Ticino che va di

fatto individuato il centro gestionale, operativo ed economico della società

(sentenza 2C_848/2017 del 7.9.2018 consid. 3.2. e 2C_1086/2012 del 16.5.2013

consid. 2.2.)”.

5.3.2

Ora, in base al

certificato di salario ed alle conclusioni già espresse da questa Camera e poi

confermate anche dal Tribunale federale in merito al centro dell’attività della

“__________”, si può ritenere che la contribuente svolgeva, nel 2016 la propria

attività professionale ad __________.

5.4

Dall’analisi dell’elenco

titoli emerge inoltre che la parte più importante dei suoi averi è detenuta

presso istituti di credito situati nel Canton Ticino: e meglio presso la __________,

succursale di __________ (fr. 303'663.- e fr. 37'892.-), presso __________, succursale

di __________ (fr. 69'708.- e fr. 150'820.-). È vero che la contribuente ha

anche due conti presso la __________, ma il loro saldo ammonta a poco meno di

fr. 20'000.-. Ad ogni modo, la corrispondenza bancaria – ivi compresa quella

relativa ai conti aperti presso la __________ – è stata trasmessa all’indirizzo

“RI 1, __________, Postfach __________ __________”.

Anche la polizza vita

stipulata con l’assicurazione __________ è stata trasmessa all’indirizzo di __________.

Solo il ricapitolativo dei

costi della cassa malati è stato inviato all’indirizzo “RI 1, __________, __________”.

A __________ la

contribuente ha fornito il recapito “RI 1, __________, __________”.

5.5

5.5.1

Appellandosi alla

giurisprudenza relativa al domicilio fiscale dei contribuenti coniugati e delle

coppie viventi in concubinato (2C_163/2015 del 20.8.2015 consid. 5.2. e

2C_332/2015 del 23.7.2015) RI 1 precisa di “intrattenere da anni una

relazione duratura con il sig. __________ in __________, ciò che porta di più

all’applicazione dei principi fiscali applicabili ad una relazione tra coniugi

che a quelli dei singles”.

5.5.2

In sede di reclamo, la

contribuente ha prodotto un contratto di subaffitto, sottoscritto il 1.9.2020

con la __________ (__________, __________), da cui risulta che ha a

disposizione una parte dell’appartamento preso in locazione dalla __________. La

__________ è attiva in ambito fiduciario e di consulenza societaria (www.zefix.ch,

sito consultato il 1.12.2022).

La pigione annua è di fr.

3'000.- ai quali si aggiungono fr. 200.- di costi accessori.

Stessa tipologia di

contratto di subaffitto (con medesima pigione annua) era stata anche siglata,

il 4.9.2013, con la __________, che sino al 20.8.2020 aveva avuto la propria

sede in __________ ad __________. Anche a tenore di tale contratto, la ricorrente

avrebbe avuto diritto all’uso di una parte dell’appartamento preso in locazione

dalla società fiduciaria: “Die Vermieterin überlässt der Mieterin ab 1. März 2013 einen Anteil der von __________ gemieteten Wohnung an der

Adresse __________, __________”. Il

contratto di subaffitto in questione era stato sottoscritto da __________ che,

a quella data, era membro del CdA con diritto di firma individuale.

Dalla consultazione del

sito internet della __________ (www.__________), emerge come __________ faccia

parte del “team”, quale “Dipl. Wirtschaftsprüfer Experte in Rechnungslegung

und Controlling”.

Dal 20.8.2020, la sede

della __________ è stata trasferita, sempre ad __________, ma all’indirizzo “__________”.

Come visto, dal 1.9.2020,

la contribuente ha sottoscritto con la __________, lo stesso identico contratto

di subaffitto che era prima in essere con la __________.

5.5.3

Dall’analisi degli

allegati al ricorso (in particolare doc. G) emerge come anche le fatture

inerenti le imposte del Canton __________, venivano inviate alla “__________ + __________,

__________”.

5.6

5.6.1

Sia in sede di ricorso che

in sede di reclamo la ricorrente ribadisce di intrattenere da anni una

relazione di lunga durata con il signor __________.

Negli atti relativi al

procedimento CDT n. 80.2017.178, espressamente richiamato dalla contribuente,

si può trovare uno scritto del 30.6.2017 di __________ (__________, __________)

dal seguente tenore:

Sehr

geehrter Herr RA 1,

seit meiner

Trennung und Scheidung unterhalte ich eine enge Beziehung zu RI 1. Wir haben

uns bei der __________ kennen gelernt, da ich für diese Firma tätig war. Unsere

Beziehung besteht bis heute und RI 1 ist wirklich ein liebenswerter Schatz.

5.6.2

Dagli atti non emerge che

ad __________ la contribuente abbia mai convissuto con __________ (nella

dichiarazione agli atti si evince che quest’ultimo risieda in __________, __________):

in effetti quest’ultima, nel 2016 aveva a disposizione – in subaffitto – una

parte dell’appartamento in locazione alla __________ (presso la quale è attivo __________)

che era anche la società fiduciaria alla quale venivano trasmesse le fatture

fiscali del Canton __________. La ricorrente sostiene di rientrare presso

l’appartamento di __________ ad __________ durante il fine settimana.

Negli atti del

procedimento CDT n. 80.2017.178 sono reperibili due attestazioni di persone che

indicano di incontrare settimanalmente RI 1: queste dichiarazioni, come del

resto anche quella di __________, sono state redatte a fine giugno/inizio

luglio 2017. Una fra queste è quella di __________ (17.2.1934) zia della

contribuente, domiciliata a __________ (Canton __________) che indica che la

nipote le fa visita ogni settimana e si occupa della spesa, della posta, dei

pagamenti e inoltre dichiara che la stessa l’ha accompagnata più volte presso

l’Ospedale cantonale ad __________ (Canton __________). Vi è inoltre uno

scritto dell’amica __________, residente a __________ (Canton __________), che

indica di considerare la contribuente la sua migliore amica sin dai tempi della

scuola. Nonostante porti lo stesso cognome della contribuente, specifica di non

essere una parente. __________ aggiunge inoltre di lavorare da 27 anni presso

la Polizia stradale a __________ e asserisce che, almeno 1 volta per settimana,

la ricorrente si reca in Svizzera interna. Precisa di essersi vista presso

l’appartamento di __________ (__________) anche con il compagno di

quest’ultima, __________, per un aperitivo o per una cena.

5.7

5.7.1

Ora, come già visto, la

giurisprudenza del Tribunale federale assimila la convivenza in un’abitazione

comune di due concubini a quella di due coniugi, a condizione che il rapporto

di convivenza sia assimilabile a un matrimonio o a un’unione registrata in

termini di durata e intensità. Inoltre, prevede che se i concubini si limitano

a trascorrere il tempo libero ed il fine settimana alternativamente

nell’appartamento dell’uno o dell’altro, la relazione non è così forte da

assumere un peso preponderante nella fissazione del domicilio fiscale (v. supra,

consid. 4.5).

D’altronde, anche nel caso

dei coniugi, la giurisprudenza ammette che, se il coniuge che lavora non torna

regolarmente al luogo di residenza della famiglia, si ritiene che abbia il

proprio domicilio civile, e quindi anche quello fiscale principale, al luogo di

lavoro, mentre l’altro partner il domicilio fiscale principale al luogo di

residenza della famiglia, anche nel caso in cui il matrimonio sia ancora

intatto e sussista comunione di mezzi (Locher,

op. cit., p. 31 s. e giurisprudenza citata).

5.7.2

Ora come visto, la

ricorrente non convive con il compagno __________. La stessa, ad __________, ha

a disposizione unicamente una parte di un appartamento, cedutole in

sublocazione da una fiduciaria per fr. 250.- al mese (ai quali vanno aggiunti

fr. 16.- quali costi accessori). Quali che siano i rapporti personali con __________,

la relazione in essere non presenta certo un’intensità tale da essere

assimilata ad un matrimonio. Anche supponendo che trascorrano dei weekend

insieme, nell’abitazione dell’uno o dell’altra o in modo alternato, ciò non

sarebbe sufficiente per indurre a concludere che l’insorgente abbia il proprio

domicilio fiscale del Canton __________.

Ad __________, la

contribuente ha invece a disposizione un appartamento di 4.5 locali (ubicato direttamente

sopra lo shop in cui lavora), per una pigione di fr. 2'700.- mensili. Appare

immediatamente evidente come l’avere in sublocazione una parte di un

appartamento adibito – con ogni verosimiglianza – ad ufficio di una fiduciaria,

non possa essere comparato ad un appartamento di tutt’altra natura, dimensioni

e pigione. Occorre rilevare che durante il verbale di audizione del 25.11.2022,

inerente __________, è stata accettata la ripresa – a titolo di distribuzione

dissimulata di utile [ndr. il verbale è stato sottoscritto sia da __________

che dal suo rappresentante] –inerente agli “Affitti privati (appartamento __________,

in cui vive la signora RI 1)”.

Dagli atti, non si può

invero escludere, che anche __________, passi parte del suo tempo libero ad __________

(a tal proposito si rileva che, in un verbale di audizione dell’ispettorato

fiscale svoltosi a Lugano il 21.5.2013, inerente la __________, era presente __________).

Come visto, nel 2014 la

ricorrente è anche diventata azionista della sua datrice di lavoro: vista

l’attività svolta dalla società, ossia il campo immobiliare, non si può

certamente escludere che durante tutto l’anno – ed anche nel fine settimana – __________,

mostri ai clienti, le proprietà in vendita, rispettivamente da mettere sul

mercato nelle zone tra il __________ ed il __________ e __________. Il fatto

che la contribuente renda visita settimanalmente alla zia e ad un’amica, stando

al tenore delle dichiarazioni prodotte, non permette di concludere che il

centro degli interessi sia ad __________. Del resto, le due conoscenti che

hanno firmato le dichiarazioni sono domiciliate nel Canton Uri, ciò che

permetterebbe alla contribuente di recarsi direttamente da __________ “andata e

ritorno” in un unico giorno. Inoltre neppure si può scartare a priori la

possibilità che __________ si rechi talvolta in Svizzera interna per il suo

lavoro presso la __________, ad esempio per incontrare potenziali clienti, e

colga l’occasione per rendere visita a __________ o __________.

La ricorrente è inoltre

attiva e sponsorizza, tramite la sua società, associazioni ad __________

(ricorso p. 11).

5.8

Ne discende che, l’analisi

degli interessi professionali ed economici della ricorrente, come anche quelli

ideali, portano a ritenere che, nel 2016, il domicilio fiscale di __________ fosse

situato ad __________, nel Canton Ticino.

6.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 500.–

per un totale di fr. 4’000.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: