80.2021.172
Assoggettamento illimitato: domicilio, rapporti intercantonali, nubile, attività lucrativa per sua società con sede nel Canton Ticino, fiduciario in Canton Nidvaldo che le subaffitta appartamento e dichiara di avere con lei una relazione
17 gennaio 2023Italiano39 min
è domiciliata ad __________ (__________). Dal 1.2.2009 soggiorna anche ad __________,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2021.172
Lugano
17 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 luglio 2021 contro la decisione del 25 giugno 2021 in materia di assoggettamento
all’imposta cantonale.
Fatti
Fatti
A. a.
RI 1 (__________), celibe,
è domiciliata ad __________ (__________). Dal 1.2.2009 soggiorna anche ad __________,
dove risiede in __________. L’autorità fiscale, già con decisione del 6.4.2009,
aveva ritenuto che la contribuente fosse illimitatamente imponibile nel Canton
Ticino dal 2007. In particolare, tale conclusione era basata sul fatto che la
signora __________, dal 16.12.2004, aveva sottoscritto un contratto di lavoro
al 100%, valido a partire dal 1.1.2005, con la __________. La contribuente
avrebbe dovuto occuparsi del nuovo ufficio, attivo nell’ambito immobiliare ad __________
e zone limitrofe. Dall’accordo si evinceva che la datrice di lavoro si sarebbe
assunta, inizialmente, il costo dell’abitazione di RI 1. Dal 24.10.2006
quest’ultima aveva poi sottoscritto personalmente un contratto di locazione,
dapprima per un appartamento di 2.5. locali (al costo di fr. 1'250.- mensili) e
dall’aprile 2007 per uno di 3.5. locali (al costo di fr. 2'350.-). Da controlli
sporadici era inoltre emerso che, contrariamente a quanto affermato dalla
contribuente, la stessa era rimasta ad __________ anche durante i fine
settimana. Dal 2008 ella era inoltre membro del “__________” __________. La
procedura inerente l’assoggettamento illimitato era poi stata anche oggetto di
ricorso alla Camera di diritto tributario (inc. CDT 80.2009.83) che, con decisione
dell’8.2.2010, aveva annullato la decisione, poiché, sulla sola base dei
documenti agli atti, non era stato possibile stabilire se la ricorrente,
avesse, nel periodo fiscale 2007 rapporti di maggior intensità con il Canton
Ticino rispetto al Canton __________.
b.
Altresì per quanto
riguardava il periodo fiscale 2008, l’autorità fiscale del Canton Ticino
rivendicava l’imposizione illimitata di RI 1: anche in questo caso la
contribuente si era rivolta alla Camera di diritto tributario, impugnando le
decisioni emanate dall’Ufficio di tassazione di Locarno, con un ricorso
presentato a fine 2010 (inc. CDT 80.2011.88).
c.
Il 20.4.2012, RI 1,
unitamente al proprio legale di al-lora, l’avv. __________, sottoscriveva un
verbale di audizione con l’Ufficio di tassazione di Locarno, relativo alle
imposte cantonali dal 2008 al 2012 a tenore del quale le parti si accordavano di
suddividere
“in ragione del 50% tra il Canton Ticino e il
Canton __________ l’imposizione illimitata ai soli fini dell’imposta cantonale
della signora RI 1 a partire dal 2010 e nella misura in cui le condizioni
succitate rimangano invariate, anche per gli anni futuri. L’imposizione ai fini
dell’imposta federale diretta rimane di competenza del Canton __________”.
B. In data 13 ottobre
2020 l’Ufficio circondariale di tassazione Locarno (funzionario incaricato
della procedura __________) decideva di imporre illimitatamente la contribuente
nel Canton Ticino a partire dal 1° gennaio 2016.
In particolare, la
rivendicazione si basava sul fatto che, dal 2014, RI 1 era diventata Presidente
del CdA della __________, con sede a Zugo, svolgendo per questa società
un’attività a tempo pieno presso gli uffici di __________. La società in
questione era attiva principalmente su suolo ticinese nel campo immobiliare,
come emerge dallo scopo sociale iscritto a Registro di commercio. L’autorità
fiscale, fatta questa premessa, riteneva di fatto non possibile che la
contribuente trascorresse molto tempo fuori dal Ticino, ritenuto che il fulcro
del suo lavoro consisteva nel far visitare e vendere immobili collocati
perlopiù nella zona di __________. Inoltre, le spese di rappresentanza della
contribuente (sponsor e pubblicità della società), sarebbero state sostenute
principalmente in Ticino: __________, __________, __________, __________, __________,
__________. A ciò si aggiungeva anche il fatto che le spese addebitate alla
stessa società riguardavano consumazioni in ristoranti ubicati in Ticino. Con
sentenza n. 2C_373/2018 del 31 gennaio 2019, il Tribunale federale aveva anche confermato
l’imposizione illimitata in Ticino della __________ a far tempo dal 2014.
Sempre da questa sentenza dell’Alta Corte svizzera emergeva come la società in
questione fosse integralmente detenuta da RI 1. Dall’analisi della
documentazione giustificativa allegata alla DF 2016, risultava che tutta la
corrispondenza (compresa quella inviata da banche della Svizzera interna e
meglio la __________ e la __________) veniva spedita ad __________ e non ad __________.
In aggiunta, secondo l’autorità fiscale, un altro fattore decisivo da
considerare erano la sottoscrizione di un “debito” di fr. 1'290'000.- con la Banca
dello Stato del Canton Ticino ed un altro con la signora __________,
domiciliata in Ticino, collaboratrice della __________.
Sempre nel 2016, la
contribuente aveva pure sottoscritto un’iniziativa popolare federale indicando
quale proprio indirizzo __________ e non __________. RI 1 aveva anche confermato
agli agenti di Polizia del Comune di __________, di risiedere nel Comune da più
di 15 anni e di raggiungere una sua amica, sempre residente ad __________, in __________.
Oltre a ciò, digitando il nome della contribuente sul motore di ricerca
“google” risultava che lo stesso fosse associato ad eventi “mondani” svoltisi ad
__________ e non ad __________.
Motivo per il quale, la considerazione
di tutti questi elementi portava l’autorità fiscale a ritenere che il domicilio
fiscale della contribuente si trovasse ad __________, luogo in cui sono
stabilite le relazioni più intense e dove è situato il centro degli interessi di
RI 1.
C. Con reclamo del 6
novembre 2020, RI 1, per il tramite dell’avv. RA 1, impugnava la decisione
relativa all’assoggettamento illimitato alle imposte cantonali dal 1.1.2016.
Preliminarmente, la
reclamante chiedeva la ricusa del funzionario incaricato, __________,
ritenendolo prevenuto nei suoi confronti. In particolare quest’ultimo già si
era occupato della contribuente, allorquando le aveva notificato una precedente
decisione di assoggettamento illimitato alle imposte a partire dal 1.1.2014,
che tuttavia, dopo che era stato presentato ricorso alla Camera di diritto
tributario, era stata “abbandonata ed annullata per un grave vizio di forma”.
Secondo la reclamante, il funzionario __________ non avrebbe avuto la
necessaria “imparzialità per giudicare in modo oggettivo il caso, ma [era]
guidato da un sentimento di rivalsa di tipo persecutorio nei confronti della
reclamante”.
Nel merito, l’avv. RA 1,
censurava la violazione del principio della buona fede previsto dall’art. 9
Cost.: le parti si erano accordate il 20.4.2012 per una suddivisione - in
ragione del 50% - dell’imposta cantonale, dal 1.1.2010 in poi, tra il Canton
Ticino ed il Canton __________. Questa ripartizione era sempre stata rispettata
dalle autorità fiscali dei due Cantoni coinvolti. Secondo l’insorgente,
l’accordo in questione sarebbe stato tuttora in vigore.
Non sarebbero inoltre
mutate circostanze fattuali per rapporto a quanto convenuto nell’accordo del
20.4.2012.
Premessa l’esistenza
dell’accordo citato, l’avv. RA 1, dopo aver ricordato la giurisprudenza
applicabile in ambito di doppia imposizione intercantonale rilevava che, di
norma, gli interessi ideali hanno di regola, maggior rilevanza rispetto agli
interessi materiali. La reclamante non sarebbe rientrata nella categoria dei “singles”
visto che, da anni intratteneva una relazione duratura con il signor __________,
domiciliato ad __________. Inoltre le sue relazioni economiche, personali e
sociali sarebbero state “forti, continuate e stabili in Svizzera interna (__________
__________)”. Il suo luogo di lavoro si divideva a suo dire tra la Svizzera
interna ed il Ticino. L’autorità fiscale ticinese non avrebbe peraltro
dimostrato che le condizioni quadro sarebbero mutate in maniera tale da
giustificare un’imposizione illimitata a favore del Canton Ticino. In merito al
so datore di lavoro, affermava che della __________ era già membro del
Consiglio di amministrazione ed era poi diventata presidente e che “tutte le
riunioni del Consiglio di amministrazione nonché tutti i seminari delle società
si svolgono sempre a Zugo”. La sua attività professionale si sarebbe svolta
su tutto il territorio svizzero e sarebbe stata quindi spesso assente da __________.
Avrebbe intrattenuto inoltre relazioni commerciali con clientela nazionale ed
internazionale e sarebbe stata attiva in diversi club della Svizzera tedesca. Quanto
all’appartamento di 4.5. locali in cui risiedeva ad __________, si sarebbe
trattato di un “appartamento aziendale di rappresentanza a disposizione di
tutti i dirigenti del gruppo __________”.
Ribadiva inoltre di aver
sempre mantenuto in locazione l’appartamento di tre locali ad __________,
soggiornandovi il fine settimana, nonché “(…) durante la settimana quando
deve assentarsi dal Ticino per motivi di lavoro”.
Infine sarebbe stato evidente
il fatto che, lavorando ad __________ presso l’agenzia __________, avrebbe intrattenuto
anche rapporti commerciali e sociali nel __________, sponsorizzando
associazioni locali. Sarebbe stato invece irrilevante il fatto che la
corrispondenza giungesse al recapito di __________, che era stato scelto per
questioni di praticità essendo l’indirizzo del suo posto di lavoro.
D. Con decisione del 25.6.2021
l’UT respingeva il reclamo.
Secondo l’autorità
fiscale, la richiesta di ricusazione del funzionario incaricato della
tassazione della contribuente era priva di motivazione. Il fatto che un
funzionario abbia già trattato la pratica della contribuente in passato non
sarebbe un motivo per nutrire un sentimento di ostilità nei confronti della
stessa. Tuttavia, al fine di evitare qualsivoglia problema, l’UT specificava di
aver provveduto a sostituire il funzionario per la disamina del gravame.
L’autorità fiscale
censurava inoltre il fatto che che la relazione sentimentale tra la reclamante
ed una persona domiciliata ad __________ potesse essere parificata ad una
relazione tra coniugi o conviventi ai fini della determinazione del domicilio
fiscale della contribuente.
Con riguardo all’accordo
concluso nel 2012, l’autorità fiscale rammentava che il riparto dell’imposta
cantonale a metà con il Canton __________, a partire dal 2010, sarebbe rimasto
in vigore nella misura in cui le condizioni fossero rimaste invariate. Vista la
riserva espressamente prevista nell’accordo, l’autorità fiscale ticinese non
era vincolata all’ottenimento del benestare dell’autorità fiscale __________,
per operare una diversa imposizione della contribuente. In particolare, le
circostanze si sarebbero modificate, a favore di un’imposizione illimitata di RI
1 in Ticino, dal 2014, quando la contribuente era diventata presidente del CdA
dell’__________.
L’insorgente era operativa
a tempo pieno per questa società (da lei interamente detenuta), la cui attività
era ubicata su suolo ticinese, così come confermato dalla sentenza della Camera
di diritto tributario (CDT n. 80.2017.54 del 30.3.2018) e dal Tribunale
federale (sentenza TF 2C_373/2018 del 31.1.2019). Il fulcro del business
societario si trova pertanto in Ticino e non a Zugo o nel Canton __________.
Da ultimo, l’autorità
fiscale rilevava che RI 1 non aveva sostanziato né comprovato delle relazioni
economiche, personali e sociali con il Canton __________. In merito
all’appartamento che la contribuente diceva di aver preso in locazione ad __________,
la locazione aveva preso inizio unicamente il 1.9.2020. Inoltre, la pigione
corrisposta, pari a fr. 3'200.- annui, anche senza essere a conoscenza dei
metri quadri a disposizione della contribuente, non poteva corrispondere alla
pigione neppure di un monolocale.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario del 15.7.2021, la contribuente, per il
tramite dell’avv. RA 1, impugna la decisione su reclamo, riconfermandosi nella
propria posizione.
Per quanto concerne, in
via preliminare, la questione della ricusa del funzionario __________, la
ricorrente rileva che la decisione non sarebbe valida siccome emanata da
un’autorità incompetente. Secondo l’art. 182 cpv. 2 LT la decisione spettava al
Dipartimento. Nel merito ribadisce i motivi a sostegno della ricusa già
espressi in precedenza.
Per quanto riguarda
l’accordo fiscale concluso nel 2012, secondo la ricorrente si tratterebbe di un
“accordo fiscale multiparte” al quale avrebbe preso compiutamente parte anche
il Canton __________: non sarebbe pertanto possibile, per l’autorità fiscale
ticinese, dipartirsene unilateralmente.
L’autorità fiscale avrebbe
inoltre atteso fino al 2020 per intimare alla ricorrente una nuova decisione di
assoggettamento illimitato nel Canton Ticino a partire, retroattivamente, dal 1.1.2016,
quando sapeva che le circostanze erano mutate dal 2014. Tale comportamento
tardivo sarebbe chiaramente lesivo del principio della buona fede. Non
essendosi mossa in precedenza, l’autorità fiscale avrebbe lasciato credere sia
alla ricorrente sia alle autorità fiscali del Canton __________ che la
situazione fosse rimasta invariata. Tale aspettativa si basava anche sul fatto
che la ricorrente ha continuato ad essere imposta in Ticino conformemente
all’accordo del 2012 sia nel 2014 che nel 2015. Ci si troverebbe pertanto
attualmente confrontati ad un caso di doppia imposizione intercantonale,
vietata dall’art. 127 cpv. 3 Cost.
In merito al domicilio
fiscale, secondo la ricorrente, come per il contribuente coniugato e per chi
vive in concubinato, anche nel caso in cui la coppia viva separata, i legami
creati dai rapporti personali ed affettivi sono considerati prevalenti su
quelli con il luogo di lavoro, motivo per il quale tali persone sono imponibili
al luogo di residenza della famiglia. Non si dovrebbe inoltre dimenticare neppure
che il suo luogo di lavoro si divide tra il Canton Ticino e la Svizzera interna
(vedi per esempio il fatto che tutte le riunioni del Consiglio di
amministrazione nonché tutti i seminari si svolgono a Zugo). Proprio a causa
della difficoltà di stabilire un centro di vita unico sarebbe stato concluso
l’accordo del 2012. Secondo la ricorrente, la situazione sarebbe rimasta
immutata dal 2012.
F. Con osservazioni del
21/22.9.2022 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni chiede la
conferma della decisione impugnata limitandosi a puntuali osservazioni unicamente
per quanto concerne la ricusazione del funzionario __________, che si era
occupato della decisione pregiudiziale di assoggettamento.
G. Il 23.11.2021, su
richiesta della ricorrente, si è svolta un’udienza alla quale hanno
partecipato, oltre a quest’ultima ed il suo rappresentante, l’Ufficio giuridico
della Divisione delle contribuzioni ed il Capoufficio dell’UT di Locarno.
Dopo discussione, alla
ricorrente è stato attribuito un termine di 10 giorni, per pronunciarsi in
merito al mantenimento dell’istanza di ricusazione del funzionario __________,
nel qual caso il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) avrebbe
adottato una decisione motivata ex
art. 182 cpv. 2 LT, suscettibile di
ricorso alla Camera di diritto tributario.
Nel merito, la ricorrente ha
ribadito che l’accordo sottoscritto con le autorità fiscali era stato concluso
da tre parti, motivo per il quale non poteva essere revocato unilateralmente.
Inoltre il fisco aveva aspettato quattro anni dal momento in cui aveva ritenuto
che fosse cambiata la situazione prima di adottare la decisione di
assoggettamento. Vi era altresì una doppia imposizione sia a livello di imposta
cantonale sia a livello di imposta federale diretta. La contribuente indicava
di essere disposta ad accordarsi con il fisco per fare decorrere
l’assoggettamento illimitato in Ticino dal 2020 o 2021. Indicava l’esistenza di
un contratto di sublocazione in vigore già dal 1.3.2013 per l’appartamento di __________,
nel quale __________ ha il proprio domicilio ed esercita la sua attività alle
dipendenze della __________.
Per sua parte l’autorità
fiscale ha rilevato di aver atteso che passasse in giudicato la sentenza
relativa all’assoggettamento della società della ricorrente prima di adottare
la decisione di assoggettamento. Ha escluso che fosse stata comprovata
l’esistenza di relazioni personali o economiche significative nel Canton __________.
H. Con decisione del 16
febbraio 2022, il DFE ha respinto l’istanza di ricusazione del funzionario 6. Con
sentenza n. 80.2022.70 del 13.7.2022, la Camera di diritto tributario ha
respinto il ricorso della ricorrente contro tale decisione.
I. Con scritto 20/21.7.2022
l’avv. __________ ha sollevato l’eccezione di perenzione del diritto di tassare
del Canton Ticino per i periodi fiscali 2016 e 2017, in base alla sentenza TF
2C_830/2021 del 14.6.2022.
L. Con duplica spontanea
del 2/3.8.2022, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, indica
che la ricorrente non è legittimata a sollevare l’eccezione di perenzione del
diritto di tassare, poiché tale istituto giuridico protegge l’altro o gli altri
Cantoni in causa. La perenzione non potrebbe pertanto esser fatta valere dal
contribuente stesso (DTF 139 I 64 consid. 3.2).
La censura dovrebbe
inoltre essere respinta nel merito: il Tribunale federale, unicamente il
31.1.2019 ha stabilito, in via definitiva che il domicilio fiscale della __________,
società per cui la ricorrente svolge un’attività dirigenziale a tempo pieno, si
trova, dal 2014, in Ticino, ad __________. Di riflesso è stato determinato anche
che l’attività della ricorrente è localizzata in Ticino. In materia di doppia imposizione,
l’eccezione di perenzione non entrerebbe in considerazione quando il Cantone è
stato attivo nel termine di due anni dopo la fine del periodo fiscale (“n+2”).
A tal fine sarebbe sufficiente che una comunicazione scritta venga inviata al
contribuente, informandolo che è prevista una tassazione. Ciò avviene
tipicamente mediante la notifica della dichiarazione d’imposta.
Per procedere alla
tassazione decorre un termine di diritto armonizzato, che può essere
interrotto, fino alla fine dell’anno “n + 5”. Motivo per il quale, consegnando
il modulo della dichiarazione d’imposta alla contribuente, l’autorità fiscale avrebbe
salvaguardato il termine di perenzione. Inoltre, la contribuente ha da sempre
proceduto a pagare regolari acconti d’imposta per l’IC (è stata allegata una
lista ricapitolativa dei pagamenti).
A titolo meramente
abbondanziale l’Ufficio giuridico ha rilevato che, malgrado il 12.5.2016 l’autorità
fiscale l’avesse informata di voler assoggettare illimitatamente la contribuente,
l’autorità del Canton __________ – al corrente della pretesa fiscale
concorrente – aveva continuato a tassare la contribuente, senza rivolgere la
benché minima domanda all’autorità fiscale ticinese.
M. Con triplica
spontanea, l’avv. RA 1 ribadisce che la sentenza n. 2C_830/2021 del 14.6.2022,
tratta un caso del tutto analogo a quello sub judice e sostiene che la
perenzione del diritto di tassare dovrebbe essere verificata d’ufficio dalla
Camera di diritto tributario.
N. Il 10/13.1.2023,
l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ha trasmesso copia del
verbale di audizione del 25.11.2022 concernente la __________, afferente agli
elementi imponibili per le tassazioni IC/IFD 2016-2018, a tenore del quale, è
stata accettata una ripresa fiscale di fr. 36'000.- a titolo di affitti privati
relativi all’appartamento, __________”
ad __________, in cui vive RI 1.
Diritto
1. La ricorrente
impugna la decisione su reclamo dell’UT di Locarno contestando il suo
assoggettamento illimitato alle imposte in Ticino dal 2016. RI 1 indica in
particolar modo che, per i periodi fiscali 2016 e 2017, sarebbe intervenuta la
perenzione del diritto di tassare. Sostiene altresì che sarebbe in vigore un
accordo fiscale, siglato il 20.4.2012, che coinvolge, oltre alla ricorrente,
altresì i Cantoni Ticino e __________: a tenore dello stesso l’imposta
cantonale dovrebbe essere suddivisa a metà tra questi Cantoni. Non vi sarebbe
stato alcun motivo, ed in particolare alcun cambiamento delle circostanze
fattuali, tale per cui dipartirsi unilateralmente da quanto stabilito.
Da ultimo, la ricorrente
indica che l’autorità fiscale non ha comprovato che il suo centro degli
interessi sia divenuto unicamente il Ticino: rileva in particolar modo di non
rientrare nella cosiddetta categoria dei “singles”, ma di intrattenere
una relazione duratura con __________, ad __________.
I. Perenzione
del diritto di tassare
2. 2.1.
L’istituto giuridico
autonomo della perenzione del diritto di tassare è stato creato dal Tribunale
federale. Si tratta di un istituto distinto da quello della prescrizione del
diritto di tassare. L’obiettivo di tale istituto giuridico è quello di
proteggere il Cantone coinvolto dal dover rimborsare, in ragione di una pretesa
di principio privilegiata, ma fatta valere tardivamente, delle imposte già
percepite. L’eccezione della perenzione può essere sollevata unicamente dal primo
Cantone che ha tassato in buona fede, misconoscendo la pretesa fiscale concorrente
e non dal contribuente; la stessa non viene inoltre esaminata d’ufficio dal
Tribunale federale (De Vries Reilingh,
La double imposition intercantonale, Berna 2013, p. 403 ss. e giurisprudenza
citata). Poiché si tratta di un istituto a favore del Cantone che preleva
l’imposta e non del contribuente, i contribuenti non sono legittimati a
sollevare la relativa eccezione (Brunner/Beusch,
in: Zweifel/Beusch/de Vries Reilingh [a cura di], Kommentar zum Interkantonalen
Steuerrecht, 2a ed., Basilea 2021, § 42, n. 19, p. 501 s.).
2.2.
Il
Tribunale federale, nella sentenza 2C_708/2012 del 21.12.2012 (DTF 139 I 64 =
RDAF 2013 II 469), ha precisato che è sufficiente che il Cantone annunci al
contribuente, per scritto e senza equivoci, la sua pretesa di riscuotere
imposte sino alla fine dell’anno “n+2” affinché possa essere salvaguardato il
suo diritto di tassare nei rapporti intercantonali. La notifica di una
decisione suscettibile di ricorso non è indispensabile per la salvaguardia del
diritto di perenzione. È sufficiente che l’autorità fiscale introduca la
procedura di tassazione durante il termine di perenzione e che non prolunghi in
seguito, in maniera esagerata, la procedura di tassazione, a meno che non abbia
buone ragioni per farlo. La tassazione delle imposte periodiche si considera avviata
tramite il primo atto avente “effetti esterni”, cioè di solito con uno scritto
dell’autorità fiscale, che è finalizzato alla tassazione del contribuente.
Nella maggior parte dei casi, tale atto introduttivo consiste nell’invio del
formulario per la dichiarazione d’imposta (sentenza citata, consid. 3.4; v.
anche Brunner/Beusch, op. cit., §
42, n. 24, p. 503).
2.3.
Ora, come visto, l’eccezione
di perenzione del diritto di tassare può essere sollevata unicamente dal
Cantone concorrente in ambito di rapporti intercantonali, mentre il
contribuente non è legittimato. Diversamente da quanto asserito dalla
contribuente, neppure il Tribunale federale esamina d’ufficio tale aspetto,
proprio perché è solo il Cantone che ha una pretesa concorrente a poterlo fare.
Del resto, nessuna novità
giurisprudenziale è stata introdotta con la sentenza del Tribunale federale
2C_830/2021 del 14.6.2022, citata dall’insorgente: l’Alta Corte svizzera è
stata chiamata a determinarsi in merito proprio perché il Cantone concorrente,
che in quel caso era Zugo, aveva sollevato l’eccezione della perenzione, che,
per il periodo fiscale 2016, era stata accolta.
Ora, applicando il diritto
cantonale, non essendo ancora subentrata la prescrizione del diritto di tassare
(art. 193 cpv. 1 LT), che interviene 5 anni dalla fine del periodo fiscale (a
meno dell’esistenza di atti interruttivi), la pretesa fiscale del Canton Ticino
è del tutto legittima.
Considerandi
II. Accordo fiscale
3.
3.1.
La ricorrente invoca un
accordo fiscale, concluso il 20.4.2012 fra la stessa contribuente, il Canton __________
ed il Canton Ticino e sostiene che il Canton Ticino, adottando una decisione di
assoggettamento illimitato dal 2016 in poi, sarebbe venuto meno agli impegni
stipulati tra le parti contraenti.
3.2
Prima di confrontarsi con
il tenore del preteso accordo, devono essere delimitati fra loro gli istituti
del ruling e dell’accordo transattivo (cfr. p. es. la sentenza del TF
2C_123/2014 del 30.9.2015, in RDAF 2015 II p. 563 = RF 70/2015 p. 971, consid.
7.1
e 7.2).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, sebbene l’autorità di tassazione sia vincolata nella
sua azione al principio di legalità e non possa pertanto concludere con i
contribuenti accordi fiscali per regolare una concreta fattispecie, quanto
all’esistenza, all’estensione o al modo di imposizione, in deroga alle
disposizioni legali, tuttavia giurisprudenza e dottrina ammettono due eccezioni
a questa regola:
·
in primo luogo, se la base legale lascia margini di incertezza e
l’autorità procede applicando la regola che il legislatore avrebbe adottato se
avesse regolamentato il caso specifico;
·
in secondo luogo, quando nell’ambito della procedura di
tas-sazione né il fisco né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni
elementi di fatto e la determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi
considerevoli, allora su questi punti le parti possono concludere accordi anche
in assenza di base legale; la convenzione non deve comunque risultare contraria
al diritto materiale (cfr. sentenza del 9 novembre 2007 n. 2C_75/2007 e
2C_76/2007, in RtiD I-2008 n. 14t consid. 4.3, con riferimento a: RDAF 2006 II
p. 419 consid. 3.1; ASA 74 p. 737 consid. 4.2; RDAF 1999 II p.
97.
consid. 7b/aa).
Questi accordi devono
essere distinti dal ruling, che può invece essere definito come
l’approvazione anticipata, da parte dell’autorità fiscale competente, delle
conseguenze fiscali prospettate dal contribuente con riferimento ad
un’operazione prevista. In effetti, tenuto conto della complessità del diritto
tributario e di determinate fattispecie, il contribuente, prima di porre in
essere un’operazione, può rivolgersi al fisco mediante una domanda di ruling,
al fine di determinare il modo in cui questa operazione sarà trattata
fiscalmente. Il fisco conferma allora che l’operazione prospettata sarà imposta
nel modo descritto nella domanda di ruling. Trattandosi di una procedura
informale (non disciplinata dalla legge), può assumere diverse forme; nella
maggior parte dei casi, il contribuente sottopone all’autorità competente un
documento, che descrive l’operazione prevista in modo circostanziato e indica
le conseguenze fiscali che ne dovrebbero scaturire; il fisco sottoscrive questo
documento «per accordo», se ritiene che il trattamento fiscale richiesto
corrisponda al diritto applicabile. I ruling non costituiscono delle
decisioni; non sono pertanto impugnabili con reclamo o ricorso. Possono
tuttavia avere conseguenze giuridiche in virtù dei principi della buona fede e
della tutela dell’affidamento (cfr. la sentenza del Tribunale federale
2C_123/2014, 2C_124/2014 del 30 settembre 2015 consid. 7.2 e riferimenti).
Diversamente dal ruling,
l’accordo transattivo concerne dunque il trattamento fiscale di una fattispecie
che si è già verificata (Locher,
Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, Einführung zu Art. 122 ff., n. 58, p.
417.
s.).
3.3
Il tenore dell’atto in
discussione è il seguente:
“Premesso che:
·
per l’anno 2008 è pendente un
ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione su reclamo del
12.05.2011
emessa dall’ufficio circondariale di tassazione di Locarno relativo
all’assoggettamento illimitato della signora RI 1 in Ticino a dipendenza della
permanenza del Comune di __________;
·
che per gli anni 2010-2011 la
contribuente conferma i suoi soggiorni alternati nei due Comuni (principalmente
durante la stagione calda ad __________ e durante l’inverno ad __________);
·
e che questa situazione si
protrarrà verosimilmente anche per gli anni futuri.
Tenuto conto di quanto sopra
ed in considerazione dell’avvallo ricevuto dall’amministrazione fiscale del
Canton __________ le parti si accordano di suddividere in ragione del 50% tra
il Canton Ticino e il Canton __________ l’imposizione illimitata ai soli fini
dell’imposta cantonale della signora RI 1 a partire dal 2010 e nella misura in
cui le condizioni rimangano invariate, anche per gli anni futuri (…).
(…)
Di conseguenza l’ufficio circondariale
di tassazione di Locarno decide di annullare la sua decisione di reclamo del
12.05.2011
e decide di rinunciare all’assoggettamento illimitato della
contribuente per gli anni 2008 e 2009.
3.4
Come visto, un accordo
transattivo in quanto tale può mettere fine ad una fattispecie che si è già
verificata. L’accordo in questione, sottoscritto il 20 aprile 2012, ha
chiaramente posto fine ad una controversia che opponeva il fisco cantonale e la
contribuente, per quanto attiene all’assoggettamento nei periodi dal 2010 al
2012.
(come indicato anche nella parte iniziale del verbale, dove si legge: Concerne:
Imposta cantonale 2010-2012). Per quanto concernente il periodo fiscale
2016.
(ossia un periodo fiscale futuro rispetto alla data di sottoscrizione del
verbale), lo scritto in questione non esplica alcun effetto (cfr. sentenza CDT
80.2022.105/106 del 29.11.2022, consid. 4.3.2.).
Neppure potrebbe essere considerato
un “ruling”: nessuna domanda in tal senso è stata esplicitamente
presentata dalla contribuente e non vi era alcuna “operazione” particolare
ancora da effettuare, tale per cui sincerarsi in anticipo delle eventuali
conseguenze fiscali. D’altronde, sarebbe del tutto illegale un impegno per i
periodi fiscali futuri, indipendentemente dalla situazione di fatto e con
effetti sine die.
In ogni caso, dalla lettura
del documento risulta in modo inequivocabile che l’autorità fiscale ticinese
avrebbe vagliato singolarmente ogni periodo fiscale per poter valutare l’estensione
dell’assoggettamento della contribuente. In particolare, l’accordo transattivo
– valido per il 2010, il 2011 e il 2021 – poggiava sull’imprescindibile
condizione dell’esistenza di un soggiorno alternato tra __________ (durante la
stagione “calda”) ed a __________ (in inverno). Semplicemente, il fisco
ticinese rilevava che lo stesso regime sarebbe stato applicato “nella misura
in cui le condizioni succitate rimangano invariate”. Affermazione che
presuppone l’intenzione dell’Ufficio di tassazione di riesaminare le condizioni
per ogni periodo fiscale.
Motivo per il quale
l’autorità fiscale ticinese era perfettamente legittimata a valutare la
situazione per il periodo fiscale 2016 senza vincoli di sorta.
III. Assoggettamento alle
imposte per appartenenza personale
4.
4.1.
Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale
ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato
all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui,
secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha
domicilio o dimora fiscale.
Il domicilio fiscale è di
conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva
residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione
di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito
intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di
una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei
suoi interessi (decisione TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza
citata).
A
tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì
la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il
centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme
delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue
dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid.
2b).
4.2
Secondo
l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino
è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili:
·
almeno 30 giorni esercitandovi un’attività
lucrativa;
·
almeno 90 giorni senza esercitare un’attività
lucrativa.
La dimora
fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno
l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata
qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza
interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta
alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per
appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di
interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere
ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre
superare il periodo stesso di permanenza (Locher,
Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ediz., Berna 2015,
p. 27).
4.3
Come nel
diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza
rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale
principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Nel caso
dei cosiddetti singles, per esempio, la giurisprudenza del Tribunale
federale accentua il legame d’ordine economico con il luogo di lavoro,
soprattutto quando la dimora in questo luogo dura da più anni (Locher, op. cit., p. 28 s.; StE 1994
A 24.21 n. 7, RF 49/1994 pag. 580; ASA 63 p. 836 consid. 2a con riferimenti).
Nel caso di contribuenti (sposati o conviventi) che detengono una posizione
dirigenziale, l’attaccamento al luogo di lavoro assume rilevanza ancor più
accresciuta (RDAT II-1993 p. 346 segg., n.2t): in simili casi, l’esercizio
della professione coinvolge la personalità del contribuente in modo tanto
intenso da far apparire eccezionalmente predominanti gli interessi materiali,
economici rispetto a quelli ideali, familiari (Locher,
op. cit., p. 31). Il contribuente, per il quale il Tribunale federale ammette
un domicilio fiscale separato da quello del luogo di residenza della sua
famiglia in ragione di una funzione dirigenziale, deve disporre di
un’abitazione privata al luogo di lavoro o almeno di un alloggio in una
pensione o ancora di un appartamento di servizio a libera disposizione (DTF 132
I 29). Eccezionalmente possono sussistere degli interessi ideali e materiali
equivalenti in due luoghi diversi. In questi casi la prassi del Tribunale
federale scinde il domicilio fiscale primario, prendendo in considerazione un
cosiddetto domicilio alternato (“alternierende Wohnsitz”; cfr. Locher, op. cit., p. 33).
4.4
Di norma, la
determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda su prove certe, ma
è il risultato dell’apprezzamento di una serie di indizi relativi alla
professione del contribuente, alla sua situazione familiare, ecc. (sentenze
2C_301/2017 consid. 4.1.; 2C_92/2012 del 17.8.2012 consid. 4.1.; 2C_397/2010
del 6 dicembre 2010 consid. 2.4.2.).
4.5
Il Tribunale
federale si è già chinato su diverse fattispecie di coppie sposate e conviventi
al fine di determinare il domicilio fiscale delle stesse.
Per
quanto riguarda le persone non coniugate, che esercitano un'attività lucrativa
dipendente, il loro rapporto con il luogo di lavoro prevale rispetto al luogo
di residenza della famiglia, se la persona ha superato i trent'anni di età e/o
vive nello stesso luogo da più di cinque anni senza interruzioni. Se almeno uno
dei due criteri è soddisfatto, si presume che il centro degli interessi vitali
si trovi nel luogo di lavoro o nel luogo di residenza settimanale, se questi
due luoghi non coincidono. In questo caso, i genitori e i fratelli sono
considerati la famiglia della persona che vive da sola. Tuttavia, poiché il
legame con la famiglia dei genitori è generalmente più tenue di quello tra
coniugi, la giurisprudenza stabilisce requisiti più elevati (sentenza 2C_762/2019
del 18 novembre 2019 consid. 3.2.3 e giurisprudenza citata).
Dalle
persone che vivono sole devono essere tenute distinte, dal punto di vista
fiscale, le persone non coniugate che non vivono da sole o in un’abitazione
condivisa, bensì in concubinato. L'abitazione comune è un indizio significativo
dell’esistenza di un domicilio fiscale comune, perlomeno se il rapporto di
convivenza è assimilabile a un matrimonio o a un’unione registrata in termini
di durata e intensità. In linea di principio, il domicilio fiscale dei concubini
si trova nel luogo in cui sorge l'abitazione comune, anche se trascorrono i
fine settimana o i giorni feriali liberi con i genitori (sentenza 2C_762/2019
del 18 novembre 2019 consid. 3.2.5, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
Sempre
il Tribunale federale ha già stabilito che, nel caso in cui concubini o partner
non condividono lo stesso appartamento, ma vivono ciascuno nel proprio
appartamento e passano il tempo libero ed il fine settimana alternativamente
nell’appartamento dell’uno o dell’altro, la relazione non è così forte da
assumere un peso preponderante nella fissazione del domicilio fiscale (De Vries Reilingh, La double imposition
intercantonale, Berna 2013, 2a ed., n. 271, p. 91, con riferimento a
DTF 125 I 54).
5.
5.1.
Di seguito verranno
pertanto passati in rassegna gli interessi professionali ed economici della contribuente
nonché quelli ideali, per stabilire dove si trovava il domicilio fiscale di
quest’ultima nel periodo fiscale 2016.
5.2
Nella dichiarazione fiscale
2016.
inviata al Canton __________, RI 1 indica di essere celibe ed impiegata
presso la “__________”. Il certificato di salario, compilato il 31.1.2017 a
Zugo dalla “__________, __________, __________ __________” e trasmesso a “RI 1,
Casella postale __________, __________”, indica quale luogo di lavoro “Arbeitsort:
__________”. Nel modulo afferente alle “spese professionali” la
contribuente faceva valere spese di trasporto tra il domicilio ed il luogo di
lavoro “__________/__________/__________” per complessivi fr. 16'940.-, per 110
giorni.
5.3
5.3.1
La ricorrente, nel 2016
era inoltre l’unica azionista della “__________”, sua datrice di lavoro.
Con decisione del 31.1.2019
il Tribunale federale (inc. TF 2C_373/2018 del 31.1.2019) ha confermato che il
domicilio fiscale della “__________” si trovava in Ticino nel 2014. L’Alta
Corte svizzera aveva basato il proprio giudizio sui seguenti elementi:
“Alla luce della situazione descritta dal giudizio
impugnato in relazione al periodo fiscale in discussione, che vincola anche il
Tribunale federale (…), va infatti osservato: (a) che l’attività dirigenziale è
in sostanza nelle mani di RI 1, presidente del Consiglio di amministrazione;
(b) che quest’ultima, imposta per il 50% nel luogo di domicilio (__________) e
per il 50% al sud delle Alpi, dove dispone di un appartamento e di un natante,
non ha invece legami specifici con il Canton Zugo; (c) che la società
ricorrente, da lei per l’appunto diretta, ha solo dipendenti attivi e residenti
nel Canton Ticino, dove pure va in definitiva localizzato – come traspare dalla
ragione sociale e viene confermato da altri aspetti, quali l’iscrizione a
registro di commercio, il contratto di licenza sottoscritto con la __________,
le spese principali di pubblicità, sponsor e rappresentanza, nonché i recapiti
telefonici indicati sulla carta intestata – il fulcro dell’attività di
mediazione immobiliare della società; (d) che un’imponibilità illimitata nel
Cantone Ticino era del resto già stata riconosciuta per il 2013, senza che la
ricorrente sollevasse obiezione alcuna”.
Inoltre, sempre il TF
indicava (consid. 8.1. e 8.3.):
“(…) lo svolgimento nella sede di Zugo di riunioni del
Consiglio di amministrazione (in ragione di 3-4 all’anno) e delle attività
contabili, non cambia niente al fatto che il fulcro dell’attività volta a
perseguire il raggiungimento dello scopo sociale (“
”) non si trovi in
tale luogo, bensì al sud delle Alpi e, in particolare, ad __________, poiché è
lì che sono situati i beni immobili attorno ai quali ruota l’attività
aziendale, ed è anche lì che, oltre alla direzione, sono attivi i dipendenti
della società”.
“(…). Secondo giurisprudenza,
e almeno per il periodo fiscale 2014, è in effetti nel Canton Ticino che va di
fatto individuato il centro gestionale, operativo ed economico della società
(sentenza 2C_848/2017 del 7.9.2018 consid. 3.2. e 2C_1086/2012 del 16.5.2013
consid. 2.2.)”.
5.3.2
Ora, in base al
certificato di salario ed alle conclusioni già espresse da questa Camera e poi
confermate anche dal Tribunale federale in merito al centro dell’attività della
“__________”, si può ritenere che la contribuente svolgeva, nel 2016 la propria
attività professionale ad __________.
5.4
Dall’analisi dell’elenco
titoli emerge inoltre che la parte più importante dei suoi averi è detenuta
presso istituti di credito situati nel Canton Ticino: e meglio presso la __________,
succursale di __________ (fr. 303'663.- e fr. 37'892.-), presso __________, succursale
di __________ (fr. 69'708.- e fr. 150'820.-). È vero che la contribuente ha
anche due conti presso la __________, ma il loro saldo ammonta a poco meno di
fr. 20'000.-. Ad ogni modo, la corrispondenza bancaria – ivi compresa quella
relativa ai conti aperti presso la __________ – è stata trasmessa all’indirizzo
“RI 1, __________, Postfach __________ __________”.
Anche la polizza vita
stipulata con l’assicurazione __________ è stata trasmessa all’indirizzo di __________.
Solo il ricapitolativo dei
costi della cassa malati è stato inviato all’indirizzo “RI 1, __________, __________”.
A __________ la
contribuente ha fornito il recapito “RI 1, __________, __________”.
5.5
5.5.1
Appellandosi alla
giurisprudenza relativa al domicilio fiscale dei contribuenti coniugati e delle
coppie viventi in concubinato (2C_163/2015 del 20.8.2015 consid. 5.2. e
2C_332/2015 del 23.7.2015) RI 1 precisa di “intrattenere da anni una
relazione duratura con il sig. __________ in __________, ciò che porta di più
all’applicazione dei principi fiscali applicabili ad una relazione tra coniugi
che a quelli dei singles”.
5.5.2
In sede di reclamo, la
contribuente ha prodotto un contratto di subaffitto, sottoscritto il 1.9.2020
con la __________ (__________, __________), da cui risulta che ha a
disposizione una parte dell’appartamento preso in locazione dalla __________. La
__________ è attiva in ambito fiduciario e di consulenza societaria (www.zefix.ch,
sito consultato il 1.12.2022).
La pigione annua è di fr.
3'000.- ai quali si aggiungono fr. 200.- di costi accessori.
Stessa tipologia di
contratto di subaffitto (con medesima pigione annua) era stata anche siglata,
il 4.9.2013, con la __________, che sino al 20.8.2020 aveva avuto la propria
sede in __________ ad __________. Anche a tenore di tale contratto, la ricorrente
avrebbe avuto diritto all’uso di una parte dell’appartamento preso in locazione
dalla società fiduciaria: “Die Vermieterin überlässt der Mieterin ab 1. März 2013 einen Anteil der von __________ gemieteten Wohnung an der
Adresse __________, __________”. Il
contratto di subaffitto in questione era stato sottoscritto da __________ che,
a quella data, era membro del CdA con diritto di firma individuale.
Dalla consultazione del
sito internet della __________ (www.__________), emerge come __________ faccia
parte del “team”, quale “Dipl. Wirtschaftsprüfer Experte in Rechnungslegung
und Controlling”.
Dal 20.8.2020, la sede
della __________ è stata trasferita, sempre ad __________, ma all’indirizzo “__________”.
Come visto, dal 1.9.2020,
la contribuente ha sottoscritto con la __________, lo stesso identico contratto
di subaffitto che era prima in essere con la __________.
5.5.3
Dall’analisi degli
allegati al ricorso (in particolare doc. G) emerge come anche le fatture
inerenti le imposte del Canton __________, venivano inviate alla “__________ + __________,
__________”.
5.6
5.6.1
Sia in sede di ricorso che
in sede di reclamo la ricorrente ribadisce di intrattenere da anni una
relazione di lunga durata con il signor __________.
Negli atti relativi al
procedimento CDT n. 80.2017.178, espressamente richiamato dalla contribuente,
si può trovare uno scritto del 30.6.2017 di __________ (__________, __________)
dal seguente tenore:
Sehr
geehrter Herr RA 1,
seit meiner
Trennung und Scheidung unterhalte ich eine enge Beziehung zu RI 1. Wir haben
uns bei der __________ kennen gelernt, da ich für diese Firma tätig war. Unsere
Beziehung besteht bis heute und RI 1 ist wirklich ein liebenswerter Schatz.
5.6.2
Dagli atti non emerge che
ad __________ la contribuente abbia mai convissuto con __________ (nella
dichiarazione agli atti si evince che quest’ultimo risieda in __________, __________):
in effetti quest’ultima, nel 2016 aveva a disposizione – in subaffitto – una
parte dell’appartamento in locazione alla __________ (presso la quale è attivo __________)
che era anche la società fiduciaria alla quale venivano trasmesse le fatture
fiscali del Canton __________. La ricorrente sostiene di rientrare presso
l’appartamento di __________ ad __________ durante il fine settimana.
Negli atti del
procedimento CDT n. 80.2017.178 sono reperibili due attestazioni di persone che
indicano di incontrare settimanalmente RI 1: queste dichiarazioni, come del
resto anche quella di __________, sono state redatte a fine giugno/inizio
luglio 2017. Una fra queste è quella di __________ (17.2.1934) zia della
contribuente, domiciliata a __________ (Canton __________) che indica che la
nipote le fa visita ogni settimana e si occupa della spesa, della posta, dei
pagamenti e inoltre dichiara che la stessa l’ha accompagnata più volte presso
l’Ospedale cantonale ad __________ (Canton __________). Vi è inoltre uno
scritto dell’amica __________, residente a __________ (Canton __________), che
indica di considerare la contribuente la sua migliore amica sin dai tempi della
scuola. Nonostante porti lo stesso cognome della contribuente, specifica di non
essere una parente. __________ aggiunge inoltre di lavorare da 27 anni presso
la Polizia stradale a __________ e asserisce che, almeno 1 volta per settimana,
la ricorrente si reca in Svizzera interna. Precisa di essersi vista presso
l’appartamento di __________ (__________) anche con il compagno di
quest’ultima, __________, per un aperitivo o per una cena.
5.7
5.7.1
Ora, come già visto, la
giurisprudenza del Tribunale federale assimila la convivenza in un’abitazione
comune di due concubini a quella di due coniugi, a condizione che il rapporto
di convivenza sia assimilabile a un matrimonio o a un’unione registrata in
termini di durata e intensità. Inoltre, prevede che se i concubini si limitano
a trascorrere il tempo libero ed il fine settimana alternativamente
nell’appartamento dell’uno o dell’altro, la relazione non è così forte da
assumere un peso preponderante nella fissazione del domicilio fiscale (v. supra,
consid. 4.5).
D’altronde, anche nel caso
dei coniugi, la giurisprudenza ammette che, se il coniuge che lavora non torna
regolarmente al luogo di residenza della famiglia, si ritiene che abbia il
proprio domicilio civile, e quindi anche quello fiscale principale, al luogo di
lavoro, mentre l’altro partner il domicilio fiscale principale al luogo di
residenza della famiglia, anche nel caso in cui il matrimonio sia ancora
intatto e sussista comunione di mezzi (Locher,
op. cit., p. 31 s. e giurisprudenza citata).
5.7.2
Ora come visto, la
ricorrente non convive con il compagno __________. La stessa, ad __________, ha
a disposizione unicamente una parte di un appartamento, cedutole in
sublocazione da una fiduciaria per fr. 250.- al mese (ai quali vanno aggiunti
fr. 16.- quali costi accessori). Quali che siano i rapporti personali con __________,
la relazione in essere non presenta certo un’intensità tale da essere
assimilata ad un matrimonio. Anche supponendo che trascorrano dei weekend
insieme, nell’abitazione dell’uno o dell’altra o in modo alternato, ciò non
sarebbe sufficiente per indurre a concludere che l’insorgente abbia il proprio
domicilio fiscale del Canton __________.
Ad __________, la
contribuente ha invece a disposizione un appartamento di 4.5 locali (ubicato direttamente
sopra lo shop in cui lavora), per una pigione di fr. 2'700.- mensili. Appare
immediatamente evidente come l’avere in sublocazione una parte di un
appartamento adibito – con ogni verosimiglianza – ad ufficio di una fiduciaria,
non possa essere comparato ad un appartamento di tutt’altra natura, dimensioni
e pigione. Occorre rilevare che durante il verbale di audizione del 25.11.2022,
inerente __________, è stata accettata la ripresa – a titolo di distribuzione
dissimulata di utile [ndr. il verbale è stato sottoscritto sia da __________
che dal suo rappresentante] –inerente agli “Affitti privati (appartamento __________,
in cui vive la signora RI 1)”.
Dagli atti, non si può
invero escludere, che anche __________, passi parte del suo tempo libero ad __________
(a tal proposito si rileva che, in un verbale di audizione dell’ispettorato
fiscale svoltosi a Lugano il 21.5.2013, inerente la __________, era presente __________).
Come visto, nel 2014 la
ricorrente è anche diventata azionista della sua datrice di lavoro: vista
l’attività svolta dalla società, ossia il campo immobiliare, non si può
certamente escludere che durante tutto l’anno – ed anche nel fine settimana – __________,
mostri ai clienti, le proprietà in vendita, rispettivamente da mettere sul
mercato nelle zone tra il __________ ed il __________ e __________. Il fatto
che la contribuente renda visita settimanalmente alla zia e ad un’amica, stando
al tenore delle dichiarazioni prodotte, non permette di concludere che il
centro degli interessi sia ad __________. Del resto, le due conoscenti che
hanno firmato le dichiarazioni sono domiciliate nel Canton Uri, ciò che
permetterebbe alla contribuente di recarsi direttamente da __________ “andata e
ritorno” in un unico giorno. Inoltre neppure si può scartare a priori la
possibilità che __________ si rechi talvolta in Svizzera interna per il suo
lavoro presso la __________, ad esempio per incontrare potenziali clienti, e
colga l’occasione per rendere visita a __________ o __________.
La ricorrente è inoltre
attiva e sponsorizza, tramite la sua società, associazioni ad __________
(ricorso p. 11).
5.8
Ne discende che, l’analisi
degli interessi professionali ed economici della ricorrente, come anche quelli
ideali, portano a ritenere che, nel 2016, il domicilio fiscale di __________ fosse
situato ad __________, nel Canton Ticino.
6.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 500.–
per un totale di fr. 4’000.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: