80.2021.173
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: utile in capitale, cessione marchi, sostanza commerciale, diritti immateriali creati dallo stesso contribuente
1 ottobre 2021Italiano24 min
fr. 155'239.- da attività dipendente: fr. 37'500.- percepiti da __________ (__________),
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.173
80.2021.174
Lugano
1 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele
Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 luglio 2021 contro la decisione del 16 giugno 2021 in materia di IC e IFD
2015.
Fatti
Fatti
A. a.
__________ (__________),
cittadino svizzero, coniugato, nella dichiarazione fiscale IC/IFD 2015,
trasmessa nel mese di giugno 2017 all’Ufficio di tassazione di Mendrisio (di
seguito UT) indicava un reddito imponibile complessivo di fr. 124'234.- ed una
sostanza imponibile di fr. 0.-.
Il contribuente dichiarava
fr. 155'239.- da attività dipendente: fr. 37'500.- percepiti da __________ (__________),
fr. 48'584.- __________ (__________), fr. 69'155.- da __________, tutte società
da lui interamente detenute. Il contribuente era inoltre proprietario della
totalità delle partecipazioni nelle società __________ nonché __________.
b.
A seguito di un colloquio
telefonico intercorso tra l’autorità fiscale ed i rappresentanti del
contribuente, con e-mail del 26.7.2017, la __________ trasmetteva il contratto
di cessione delle azioni __________ (acquisite dal ricorrente durante il 2015),
il contratto di cessione dei marchi __________ e __________ alla società __________
e confermava che il contante inserito nel numerario veniva tenuto nella
cassetta di sicurezza.
B. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2015 del 10.8.2017 l’UT accertava un reddito imponibile per
l’IC di fr. 677'900.- (di fr. 681'200.- il reddito determinante per l’aliquota)
e per l’IFD di fr. 685'300.- (di fr. 688'600.- l’importo determinante per
l’aliquota). La sostanza, ai soli fini IC veniva commisurata in fr. 0.-.
Rispetto ai dati
dichiarati l’autorità resistente aggiungeva l’importo di fr. 534'000.- a titolo
di “reddito att. indipendente accessoria
contribuente” indicando “reddito da
cessione marchi”, fr. 3'500.- da valore locativo/affitti, ritenuta “l’imposizione del reddito della sostanza immobiliare
goduta in usufrutto o sulla quale si ha un diritto di abitazione”, fr.
39'000.- quali “altri redditi” derivanti da “ripresa
vantaggi __________ come concordato con UTPG”.
Nella sostanza si
modificava il valore dei “titoli e capitali” da fr. 374'041.- a fr. 972'965.-
con la motivazione: “Valore imponibile delle
azioni rettificato (__________ fr. 370'000.- e __________ fr. 530'000.-)”.
C. Con reclamo 7/8.9.2017
RI 1, per il tramite di __________, contestava l’aggiunta, nei redditi
dell’importo di fr. 534'000.- da attività indipendente, il valore locativo
relativo alla sostanza immobiliare goduta in usufrutto e chiedeva l’imposizione
in misura del 60% della ripresa dei vantaggi goduti in seno alla __________.
D. Con scritto
20.4.2021, inviato per posta APlus, l’autorità fiscale invitava il contribuente
a trasmettere della documentazione a comprova dell’acquisto dei marchi __________
e __________, depositati in data 30 settembre 2014 presso l’OAMI con n. __________
e n__________; subordinatamente gli chiedeva di specificare se tali marchi gli appartenessero
sin dalla loro creazione. Al contribuente veniva inoltre chiesto se fosse
azionista della società __________ e di indicare le quote detenute al
31.12.2015 nonché di presentare copia del bilancio e del rendiconto economico
relativi agli anni 2014 e 2015. Gli veniva inoltre prospettata una reformatio
in peius della decisione di tassazione, ritenuto come il 10.9.2019 avesse
acquistato il mantello giuridico della società __________ al prezzo di fr.
17'000.-. L’importo di fr. 19'800.-, corrispondente al 60% di fr. 33'000.- e
corrispondente alla differenza tra il prezzo pagato ed il capitale sociale
della società, avrebbe dovuto essere imposto quale prestazione imponibile a
favore del contribuente. Veniva pertanto assegnato un termine fino al 20.5.2021
per esprimersi in merito alla modifica prospettata e per fornire la
documentazione richiesta. In caso di inosservanza, il gravame sarebbe stato
deciso in base agli atti a disposizione.
E. Con decisione di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2015 del 16.6.2021 il reddito imponibile veniva
stabilito in fr. 695'100.- (medesimo importo determinante per l’aliquota) e per
l’IFD in fr. 702'500.-. La sostanza, ai soli fini IC veniva commisurata in fr.
0.-. A motivazione della decisione s’indicava:
“Il contribuente ha interposto reclamo contro la
decisione di tassazione con lettera datata 7 settembre 2017. L’autorità di
tassazione con lettera datata 20 aprile 2021 (A-Plus) consegnata il 21 aprile
2021 ha richiesto la documentazione e le informazioni necessarie all’esame
della decisione su reclamo. Ritenuto che non è stato dato seguito alla
richiesta da parte del contribuente, l’autorità di tassazione conferma i valori
esposti in sede di decisione su prima istanza per il reddito esposto quale
attività indipendente per la cessione dei marchi detenuti per fr. 534'000.-. La
voce al punto 6.3 “altri redditi” è rettificata con la correzione dei vantaggi
esposti in fr. 23'400.- al netto della riduzione per partecipazione qualificata
a carattere privato del 60% provenienti dalla società __________ e bonariamente
in mancanza di informazioni lo stralcio del valore locativo per la proprietà
detenuta all’estero. Al contribuente è stata data la possibilità di fornire la
documentazione e le osservazioni in merito all’acquisto avvenuto in data 10
settembre 2015 del mantello giuridico della società __________ al prezzo di fr.
17'000.- con lettera di richiesta di documentazione del 20 aprile 2021, rimasta
senza risposta alcuna. Viene pertanto esposto l’importo di fr. 19'800.- pari al
60% di fr. 33'000.- quale differenza tra il prezzo pagato ed il capitale
sociale della società citata di fr. 50'000.- quale prestazione imponibile a
favore del contribuente”.
F. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla __________, impugna
la decisione dopo reclamo IC/IFD 2015. Nel merito l’insorgente spiega che, dopo
una pluriennale attività presso __________, dove si occupava di “sviluppo
commerciale e ricerca clientela a livello internazionale”, si è dimesso nel
2009, per motivi gravi, sfociati in una causa contro l’ex datore di lavoro per
il mancato pagamento di bonus sulla produzione. La causa sarebbe stata vinta a
fine 2013. Nel gennaio 2010 è nato il figlio __________, al quale è stata diagnosticata
una rara malattia: nei due anni seguenti il contribuente e la moglie avrebbero
assistito il figlio malato il quale avrebbe poi subito un trapianto di fegato a
__________. Durante tale periodo il contribuente, non potendo lavorare, avrebbe
fatto fronte alle varie spese con i propri risparmi. Nei mesi di inattività
egli si sarebbe informato ed avrebbe analizzato nuove possibilità di
investimento e di occupazione, che gli avrebbero permesso il suo rientro nel
mondo del lavoro.
Tramite la società __________,
RI 1 avrebbe deciso, unitamente ad altri finanziatori, di investire in due
parchi fotovoltaici in __________ (2011-2012). Tra il 2012 ed il 2013 sarebbe
stato alle dipendenze della __________ quale procacciatore di clienti
nell’ambito della gestione patrimoniale. Nel 2014, con il compenso ricevuto dalla
__________, avrebbe rilevato la società __________, occupandosi di
intermediazione commerciale. Sempre con i fondi ricevuti da __________ e su
consiglio dei consulenti italiani che gli avevano raccomandato di investire in
due parchi fotovoltaici in __________, il ricorrente avrebbe investito
privatamente nell’acquisto di due marchi legati ai diamanti: __________ e __________.
L’acquisto e la registrazione sarebbero avvenuti nel mese di settembre 2014,
per un costo di complessivi € 56'700.-. A questo riguardo, l’insorgente
sostiene di non essere, momentaneamente, in grado di produrre i documenti a
sostegno di quanto indicato, ma afferma: “Si presume che la registrazione
dei marchi, avvenuta in Italia alla fine del 2014, sia stata notata dalla __________
allora leader del mercato del commercio di diamanti, la quale contatta RI 1 e
offre un importo cospicuo (€ 500'000.-) per la cessione che avviene in
data 9.02.2015”. Lo stesso insorgente non avrebbe mai avuto in passato né avrebbe
attualmente alcuna relazione con la società __________, la quale “(…) è poi
risultata essere una degli attori principali della mega truffa che ha coinvolto
migliaia di risparmiatori e diversi istituti bancari (…)”. Vista l’ottima
resa, avrebbe poi deciso di reinvestire i guadagni in una nuova attività
proprio nell’ambito dei diamanti: “(…) i contatti conosciuti al momento
della transazione precedente lo indirizzano nell’autunno 2015 al signor __________
ai tempi dimorante a __________, il quale gli cede la società __________ di __________
per un importo di CHF 17'000 in data 10.09.2015”.
In merito ai
giustificativi riguardanti l’acquisto e la registrazione dei marchi,
richiestigli nella procedura di reclamo, il ricorrente asserisce di non essere
stato in grado di recuperali, poiché “andati persi o archiviati in malo modo”.
Inoltre parte degli archivi fisici ed elettronici sarebbero stati gestiti
dall’ex amministratore della __________), società di proprietà di RI 1 “alla
quale fanno capo tutte le sue società nate negli ultimi anni”. Il
contribuente avrebbe inoltre intentato una causa civile contro l’ex gestore
fiduciario, atta ad ottenere documenti ed informazioni che lo stesso “tratteneva
ingiustificatamente” (incarto n. __________ della Pretura di __________).
Il contribuente si sarebbe comunque attivato presso il venditore dei marchi e i
consulenti italiani che hanno seguito la transazione.
Il ricorrente lamenta una
violazione del suo diritto di essere sentito, ritenuto come l’autorità fiscale abbia
imposto la vendita dei marchi quale reddito dell’attività indipendente in base
agli art. 17 cpv. 2 LT e 18 cpv. 2 LIFD, senza motivare la propria decisione e
basandosi unicamente sulla mancata consegna dei documenti.
La decisione dell’UT
presuppone che il contribuente avesse un’attività professionale legata alla
tipologia di operazione oggetto di ripresa: tuttavia egli non si occuperebbe in
alcun modo di commercio di diamanti, di oro o di altre commodities e neppure
svolgerebbe attività similari, pur essendo “sicuramente a conoscenza della
materia in quanto la sua attività in ambito di business development e quale
procacciatore di affari lo portava inevitabilmente ad avere un’infarinatura
importante nel campo finanziario”. L’operazione sui marchi sarebbe “stata
però una transazione unica, individuata in un momento storico ben preciso e
supportata da consulenti specializzati”. Rigetta poi la presunzione secondo
cui, avendo intrapreso nei mesi a seguire l’attività con la __________, se ne
occupasse già in passato: il nuovo business sarebbe invece nato quale
conseguenza del successo e dell’entusiasmo maturati con la cessione dei marchi.
Il guadagno di fr.
534'000.-, conseguito con la cessione di cessione dei marchi, sarebbe pertanto da
considerare un utile in capitale giusta gli art. 15 cpv. 3 LT e 16 cpv. 3 LIFD,
come tale esente da imposta.
G. Con osservazioni
13.8.2021 l’UT propone di respingere il ricorso. Il contribuente avrebbe
proceduto a registrare direttamente i marchi (vedi punto 16 del ricorso),
ragione per cui l’autorità fiscale gli aveva inviato il 20.4.2021 una richiesta
di documentazione, volta ad appurare se vi fosse un valore computabile per i
marchi ceduti “pari ad un eventuale costo d’investimento fiscalmente
riconoscibile”. Non avendo ricevuto riscontro in relazione alla richiesta
di documentazione, l’UT ha riconfermato l’imposizione del reddito in questione
anche nella sua consistenza. L’autorità fiscale conclude che rimane da verificare
e qualificare la natura e l’ampiezza della tacitazione ricevuta da __________
negli anni 2013-2014, della quale il contribuente non avrebbe mai fatto
menzione nelle precedenti dichiarazioni fiscali.
Diritto
1. 1.1.
In via preliminare il
contribuente censura una violazione del suo diritto di essere sentito, per il
fatto che l’autorità fiscale ha imposto la vendita dei marchi quale attività
indipendente in base agli art. 17 cpv. 2 LT e 18 cpv. 2 LIFD, senza motivare la
propria decisione e basandosi unicamente sulla mancata consegna dei documenti
richiesti.
1.2.
Adita
dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una
decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD),
fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1
LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422).
Per
giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua
violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che
vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid.
2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi
riferimenti).
L’art.
29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi
sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni,
riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque
essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i
motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e
pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del
giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza
superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1).
Per
far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti
gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione
su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito
(DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid.
2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981
in re St.; Imboden/ Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,
2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p.
249).
1.3.
La
motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie e in una
motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo
della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione
di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la
decisione stessa (Känzig/Behnisch,
op. cit., p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD
I-2004 n.19t).
1.4.
Ora la motivazione della
decisione – ancorché succinta – risulta di per sé chiara: l’autorità fiscale ha
ritenuto la cessione dei marchi (registrati dallo stesso contribuente)
imponibile giudicandola un provento da attività indipendente e ciò sulla base
degli atti a disposizione dell’autorità fiscale e del fatto che il ricorrente
non ha prodotto alcuna documentazione relativa all’acquisto dei marchi,
necessaria tra l’altro anche ad appurare l’esistenza di un valore computabile degli
stessi.
In queste circostanze,
viste altresì le osservazioni al ricorso, non ci si trova confrontati ad una
violazione del diritto di essere sentito di RI 1. Su questo punto il ricorso
non merita pertanto alcuna tutela.
Considerandi
2.
2.1.
Controversa, nel caso di
specie, è l’imponibilità o meno della cessione dei marchi __________ e __________
dal contribuente alla __________, al prezzo di € 500'000.-. RI 1 è dell’avviso
che si tratti di un capital gain esente da imposizione, mentre
l’autorità fiscale ritiene che l’utile sia imponibile quale reddito da attività
indipendente (alienazione della sostanza commerciale).
2.2
In linea di principio,
sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici
(art. 16 cpv. 1 LIFD; art. 15 cpv. 1 LT).
Gli utili in capitale
conseguiti nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta (art.
16.
cpv. 3 LIFD; art. 15 cpv. 3 prima frase LT). Per l’imposta cantonale, sono tuttavia
riservate le disposizioni concernenti l’imposizione degli utili immobiliari
(art. 123-139) (art. 15 cpv. 3 seconda frase LT).
Sono imponibili tutti i
proventi dall'esercizio di un'impresa, commerciale, industriale, artigianale,
agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività
lucrativa indipendente (art. 18 cpv. 1 LIFD; art. 17 cpv. 1 LT). Fanno parte
dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale
conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di
elementi della sostanza commerciale (art. 18 cpv. 2 prima frase LIFD; art. 17
cpv. 2 prima frase LT).
2.3
L’art. 18 cpv. 2 terza
frase LIFD e l’art. 17 cpv. 2 terza frase LT prevedono che la sostanza
commerciale comprenda tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o
in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi
delle partecipazioni di almeno il 20% al capitale azionario o al capitale
sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il
proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro
acquisto.
Per stabilire se un bene
rientri nella sostanza privata o commerciale, si deve tener conto dell’insieme
delle circostanze. Come risulta dalla definizione legale della nozione di
sostanza commerciale, il criterio di attribuzione determinante è rappresentato
dalla funzione tecnica e economica del bene di cui si tratta; è pertanto
determinante soprattutto la funzione effettiva e attuale dei beni in questione
nell’ambito dell’impresa (sentenza del TF 2C_1083/2018 del 23 aprile 2019 consid.
4.1
con riferimenti).
La
contabilizzazione come tale non basta per determinare l’attribuzione di un bene
alla sostanza commerciale. Un bene patrimoniale, in considerazione della sua
funzione tecnica ed economica, può costituire un elemento della sostanza
commerciale pur non essendo iscritto a bilancio (ibidem).
3.
3.1.
Nella fattispecie, si
tratta di stabilire se i marchi ceduti dal ricorrente nel corso del periodo
fiscale rientrassero nella sua sostanza privata o in quella commerciale. In
questa seconda ipotesi, l’utile conseguito sarebbe infatti imponibile quale
reddito dell’attività lucrativa indipendente. Nel caso contrario, sarebbe
qualificabile come utile in capitale conseguito nella realizzazione della
sostanza privata e sarebbe pertanto esente dall’imposta sul reddito.
3.2
Per quanto riguarda i
diritti immateriali (ad esempio brevetti, marchi, diritti d’autore), secondo
prassi e giurisprudenza, la delimitazione fra sostanza privata e commerciale dipende
dal fatto che il contribuente abbia creato lui stesso i diritti in questione,
cioè sia il licenziante originale, oppure abbia acquistato questi diritti dal
loro creatore originario. Nel primo caso, i redditi provenienti dalla licenza devono
essere qualificati come reddito dell’attività lucrativa, anche se il
licenziante non ha fornito alcuna prestazione personale in relazione al reddito
in questione dopo la conclusione del contratto di licenza e si limita ormai
allo sfruttamento dei suoi diritti (sentenza del Tribunale cantonale
amministrativo del Canton Lucerna del 2.12.2005 consid. 2a, in StE 2007 B 23.2 n.
34; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 219 ad art. 20 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, 2a
ed., Basilea 2019, n. 134 ad art. 20 LIFD; Reich/Weidmann,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea
2017, n. 124 ad art. 20 LIFD; inoltre, in materia di contributi AVS: sentenza
TF 9C_33/2013 del 12.11.2013 consid. 4.1.; sentenza TF 9C_965/2011 del
19.7.2012
consid. 3.2.).
In
caso di cessione, l’utile conseguito costituisce di conseguenza un utile in
capitale imponibile quale reddito dell’attività lucrativa indipendente (Locher, loc. cit., con riferimento alla
sentenza del TF 2C_1036/2014 e 2C_1037/2014 del 21.4.2015 consid. 2, in StE
2015.
B 23.2 n. 47 = RDAF 71/2015 II 557 = NF 3/2017 p. 98).
3.3
3.3.1
Ritornando al caso che qui
ci occupa, il contribuente ha asserito di aver deciso di investire privatamente
nell’acquisto di due marchi legati ai diamanti __________ e __________.
L’acquisto e la registrazione sarebbero avvenuti nel mese di settembre del 2014,
per complessivi € 56'700.- (in relazione al prezzo in questione non vi è
documentazione agli atti). Secondo il ricorrente, la registrazione dei marchi,
avvenuta in __________ alla fine del 2014, sarebbe stata notata dalla __________,
allora “leader del mercato del commercio dei diamanti”, che avrebbe
contattato RI 1 offrendo per l’acquisto dei due marchi l’importo di €
500'000.-. La cessione è avvenuta il 9.2.2015.
3.3.2
In merito alla
compravendita, il contribuente produce il “contratto di cessione marchi”
siglato il 9.2.2015 a __________ con la __________ __________. Dalla lettura
del medesimo risulta, nelle premesse, che il ricorrente era pieno titolare dei
marchi comunitari registrati __________ “depositato in data 30 settembre
presso l’OAMI, con il n. __________ e successivamente pubblicato in data 13
novembre 2014 per i prodotti ricompresi nelle classi merceologiche 14, 35 e 35
e precisamente: 14 - pietre preziose, 35 - pubblicità, gestione affari
commerciali, 36 – Affari finanziari, affari monetari” ed il marchio __________
“depositato in data 02 ottobre 2014 presso l’OAMI con il n. 013317219 e
successivamente pubblicato in data 17 novembre 2014 (…)”.
Nel contratto si legge poi
che il contribuente cedeva e trasferiva alla __________ la proprietà piena
intera ed esclusiva dei marchi sopraccitati, “senza restrizione alcuna e con
tutti i diritti e gli oneri che ne conseguono. Inoltre con il presente
contratto si trasferiscono al Cessionario anche tutti i diritti di
registrazione comunitaria, ove consentita nonché di eventuali registrazioni
internazionali secondo la Convenzione dell’Unione di Parigi, di Madrid o presso
l’OMPI di Ginevra, ove consentito”.
All’art. 3 del contratto
di cessione si specifica che “Il cedente garantisce al cessionario di aver
regolarmente pagate tutte le tasse relative al deposito e alla pubblicazione”.
All’art. 8 veniva stabilito che “Tutte le pratiche, notifiche, spese, atte e
dirette ad ottenere la trascrizione del presente atto presso l’Ufficio italiano
Brevetti e Marchi, (…), sono e saranno a carico del Cessionario che ne curerà
il rinnovo periodico”.
3.4
In merito ai sopraccitati
marchi, l’UT, il 21.4.2021 ha richiesto la trasmissione della documentazione a
comprova dell’acquisto degli stessi, depositati in data 30 settembre 2014
presso l’OAMI, rispettivamente ha chiesto di indicare se tali beni immateriali fossero
appartenuti al contribuente sin dalla loro “creazione”. Nessun documento o
informazione è stato trasmesso da RI 1 che in sede ricorsuale ha tuttavia
confermato di aver registrato personalmente i marchi (cfr. punto 17), pur
essendo di fatto impossibilitato a presentare i documenti a comprova, siccome
“persi o archiviati in malo modo” oppure illecitamente trattenuti dall’ex
gestore fiduciario con il quale è in corso una vertenza giudiziaria presso la __________.
3.5
Dalla
disamina della pagina web dell’European Union Intellectual property office (consultata
il 9.9.2021, https://euipo.europa.eu),
in merito al marchio __________ (filing number __________) si possono evincere
le seguenti importanti informazioni in merito alla registrazione del medesimo.
La richiesta di registrazione è datata 2.10.2014: l’esame della stessa è stato
completato il 14.11.2014, ed il 17.11.2014 è stata pubblicata per eventuali
opposizioni. Il marchio è poi stato registrato e pubblicato il 26.2.2015
(posteriormente al contratto di cessione).
Per quanto riguarda invece
il marchio __________ (filing number __________) la richiesta di registrazione
è datata 30.9.2014, l’esame della stessa è stato completato il 12.11.2014 e il
giorno seguente è stata pubblicata per eventuali opposizioni sino al 13.2.2015.
Il 24.2.2015 (posteriormente al contratto di cessione) il marchio è stato
registrato e pubblicato.
3.6
Per quanto concerne la
tassazione del ricorrente per il periodo fiscale 2014, nel quale è stata
depositata la domanda di registrazione, il contribuente è stato sottoposto a
tassazione d’ufficio, non avendo presentato la dichiarazione d’imposta.
Quest’ultima è stata tuttavia inoltrata, unitamente alla dichiarazione fiscale
2015, dopo che la tassazione d’ufficio era già passata in giudicato. Nella
stessa, viene indicato quale “altro elemento della sostanza mobiliare”
unicamente il marchio __________ per un valore di fr. 45'000.-.
3.7
Dagli atti a disposizione
si può giungere alla conclusione che i due marchi ceduti nel 2015 alla __________.
sono stati direttamente registrati dal contribuente. Ciò corrisponde a quanto
affermato dallo stesso ricorrente, ma coincide anche con la tempistica delle
registrazioni dei marchi, sopra indicate. Del resto dalla consultazione del
sito dell’European Union Intellectual property office si rileva che
l’iter di registrazione prevede in sintesi tre fasi (https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/route-to-registration,
sito consultato il 13.9.2021). In un modulo ad hoc vi sono tre
informazioni fondamentali da trasmettere:
·
la titolarità: ogni persona fisica o giuridica può possedere un
marchio UE. I dati sono resi pubblici e devono essere mantenuti aggiornati, in
modo che non vi possano essere dubbi in merito a chi è il titolare del marchio;
·
Che cosa può essere un marchio UE: una chiara rappresentazione
grafica;
·
Prodotti e servizi: devono essere definiti in modo che altri
operatori del settore comprendano a quali prodotti e servizi si riferisce la
tua domanda.
Per quanto attiene alla
titolarità, le informazioni vengono utilizzate per identificare in maniera
inequivocabile il titolare del marchio.
3.8
Alla luce di quanto
precede, avendo il contribuente proceduto direttamente alla registrazione dei
suoi marchi, il guadagno conseguito con la cessione degli stessi, secondo la
dottrina e la giurisprudenza elencate in precedenza, costituisce un utile in
capitale relativo a beni commerciali ed è pertanto imponibile quale reddito
dell’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 LIFD e
dell’art. 17 cpv. 2 LT.
3.9
A titolo abbondanziale si
rileva che, nonostante il contribuente affermi di essere stato consigliato da
altri ad investire “privatamente” nei due marchi indicati e che non fosse più
di quel tanto addentro al mondo dei diamanti, nel 2015 (periodo fiscale qui sub
judice) egli ha acquistato la società __________ (CHE __________, che aveva
cambiato ragione sociale e scopo sociale appena un anno prima) diventandone
amministratore (visualizzato il 9.9.2021) appare
chiaro che la società è attiva nella vendita e nella mediazione di diamanti. In
particolare, per quanto attiene all’esperienza del consiglio di amministrazione
in ambito di diamanti, viene specificatamente indicato “Our Board is made up
of leading roles with proven experience in the financial sector and precious,
in trading of diamonds in the creation and preservation of properties”. Ciò
aggiunge ancor più verosimiglianza al fatto che il contribuente fosse quanto
meno cognito in ambito di diamanti e conferma che la cessione dei marchi non
può che essere considerata un utile derivante da alienazione della sostanza
commerciale.
4.
Il contribuente si è
limitato a contestare il principio dell’imposizione della cessione dei marchi,
senza tuttavia documentare il costo di investimento legato alla registrazione
degli stessi. Per tale ragione l’UT ha imposto l’intero valore della cessione dei
marchi, stabilendo l’importo in fr. 534'000.-, valore come detto non contestato
dal contribuente.
Di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che
concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e
121.
II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
Non avendo prodotto il
contribuente alcun documento attestante dei costi di investimento (deducibili
dal prezzo di cessione), l’autorità fiscale ha correttamente proceduto ad
imporre l’intero provento dalla cessione dei due marchi.
5.
5.1.
Come ricordato in
narrativa, nel suo ricorso (al punto 6), l’insorgente sostiene di aver
intentato nei confronti dell’ex datore di lavoro __________ una causa per il “mancato
pagamento di bonus sulla produzione”. Nelle sue osservazioni al ricorso,
l’UT rileva che, nelle dichiarazioni fiscali dei periodi fiscali 2013 e 2014, il
contribuente non ha mai indicato la “consistenza del risarcimento ricevuto dalla
__________”. Egli avrebbe vinto la causa a fine 2013. Nel periodo fiscale 2014,
come già indicato, è stato tassato d’ufficio ma ha comunque presentato a
posteriori (e meglio quando la decisione di tassazione era già cresciuta in
giudicato) la dichiarazione fiscale, limitandosi ad indicare debiti per fr.
121'730.- nei confronti di __________. Per quanto concerne l’imposta sulla
sostanza, come già ricordato, nella dichiarazione presentata a posteriori, ha
indicato la proprietà unicamente di uno dei marchi dei quali risultava essere
titolare.
Anche nel 2013, anno in
cui avrebbe vinto la causa nei confronti della __________, il contribuente non
fa menzione alcuna di tale evento e non dichiara alcun reddito che ne avrebbe
tratto. Chiaramente, un bonus versato dal datore di lavoro rientra fra i
redditi del lavoro, imponibili giusta gli 17 cpv. 1 LIFD e 16 cpv. 1 LT (cfr. Eckert, Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 13 ad art. 17
LIFD).
Spetterà pertanto al
contribuente indicare i dettagli, la natura e l’ammontare dell’importo ricevuto
da __________ di cui fa menzione nel ricorso.
5.2
Per tutti questi motivi,
la decisione viene trasmessa all’Ufficio delle procedure speciali (competente ex
art. 14 cpv. 2 del Regolamento della legge tributaria, RL 640.110) affinché
proceda alle verifiche necessarie e se del caso proceda ad aprire nei confronti
del contribuente delle procedure di ricupero d’imposta (art. 151 LIFD e 236 LT)
e di sottrazione fiscale (art. 175 LIFD e 258 LT).
6.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 3’200.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
-
Ufficio delle procedure speciali, Bellinzona.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: