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Decisione

80.2021.175

Procedura: ricorso per denegata giustizia, ritiro in seguito a notificazione della decisione, giudizio sulle ripetibili, presumibile reiezione del ricorso

27 agosto 2021Italiano9 min

rappresentante, ha invitato l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo a “mettersi

Source ti.ch

Incarto n.

80.2021.175

Lugano

27 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del

Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

segretaria

Alexandra

Dragoni, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

dall’ RA 1

contro

RS

1

oggetto

reclamo

(recte: ricorso) del 20 luglio 2021 in materia di denegata e ritardata

giustizia.

Fatti

Fatti

- con due distinti reclami

del 16 maggio 2019 e del 5 agosto 2020, RI 1 ha impugnato all’Ufficio esazione

e condoni i conguagli del 30 aprile 2019 e del 31 luglio 2020 relativi alle

imposte cantonale e federale diretta 2014 e 2015;

- a seguito dell’apertura di

un procedimento penale nei confronti del ricorrente, con e-mail del 20 agosto

2019 l’Ufficio esazione e condoni ha informato la rappresentante del reclamante

di avere “per il momento sospeso, in via bonaria, la procedura di

riscossione che riguarda… le sole imposte ordinarie per l’anno 2014”;

- terminata la procedura penale,

con lettera raccomandata del 25 maggio 2021, RI 1, per il tramite del proprio

rappresentante, ha invitato l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo a “mettersi

in contatto con l’Ufficio esazione e condoni e l’Ufficio contribuzioni della

città di __________” per il calcolo del riparto e, conseguentemente, per il

“riversamento delle imposte alla fonte entro e non oltre 10 giorni dal

ricevimento della presente”;

- con raccomandata del 21

giugno 2021, il contribuente impartiva all’autorità preposta un termine fino al

26 giugno 2021, per “predisporre il calcolo di riparto e il versamento… in

favore dell’Ufficio esazione e condoni e dell’Ufficio contribuzioni della Città

di __________ nonché riversare l’eccedenza” a suo favore, con l’avvertenza

che altrimenti avrebbe proceduto “con i passi giudiziari necessari”;

- con missiva del 25 giugno

2021 l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo informava il ricorrente che

“i competenti Uffici stanno evadendo la pratica secondo l’iter procedurale

ordinario” e che, di conseguenza, “nel corso delle prossime settimane

sarà allestita la decisione su reclamo per quanto attiene il mancato computo

delle imposte alla fonte sulle imposte ordinarie”;

- con scritto raccomandato 2

luglio 2021, il contribuente chiedeva all’Ufficio delle imposte alla fonte e

del bollo di indicargli “una data certa entro il quale l’ufficio giuridico

della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona allestirà la decis[i]one

formale”, rilevando che in caso di mancato riscontro lo stesso avrebbe

proceduto ad inoltrare un’istanza di denegata e ritardata giustizia;

- con lettera del 12 luglio

2021, spedita per Posta APlus, RI 1 ha affermato che avrebbe proceduto “senza

ulteriore indugio” con un’istanza di denegata e ritardata giustizia, visto

come alla sua missiva, di cui al precedente considerando, non era stato dato

alcun riscontro;

- il 20 luglio 2021 RI 1 ha inoltrato

un reclamo (recte: ricorso) per denegata e ritardata giustizia da parte

dell’Ufficio delle imposte alla fonte del bollo, con il quale postula che a

quest’ultimo sia impartito “un termine di 10 giorni per decidere in merito al

riversamento delle imposte alla fonte per gli anni 2014 e 2015”;

- con scritto del 6 agosto

2021 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni ha trasmesso copia

delle decisioni su reclamo datate 6 agosto 2021 dell’Ufficio esazione e condoni

per gli anni 2014 e 2015, notificate per raccomandata al ricorrente;

- con missiva del 17 agosto

2021 questa Camera ha assegnato a RI 1 un termine di 10 giorni per comunicare

se intendeva mantenere il ricorso, considerate le predette decisioni

dell’Ufficio esazione e condoni del 6 agosto 2021;

- con lettera raccomandata del

20/23 agosto 2021 il ricorrente ha comunicato di voler ritirare il proprio

ricorso, postulando nel contempo congrue ripetibili considerato come “le

decisioni … [omissis] sono state emesse solo in data 6 agosto 2021 (notificate

alla scrivente in data 16 agosto 2021), ovvero dopo il ricorso del 21 luglio

2021”.

Diritto

- conformemente all’art. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la

Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la

presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza;

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione

che il gravame sia ricevibile in ordine;

- né la Legge federale del

14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) né la Legge

tributaria del 21 giugno 1994 del Canton Ticino (LT; RL 640.100) disciplinano

il ricorso per diniego di giustizia;

- dovendo definire

l’autorità competente a pronunciarsi sul diniego di giustizia secondo l’art. 46a

PA, il Tribunale federale ha rilevato che si tratta dell’autorità di ricorso

che sarebbe stata competente se la decisione fosse stata regolarmente adottata

(cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione totale

Considerandi

dell’organizzazione giudiziaria federale, in FF 2001 3960);

- quando però una decisione

è suscettibile di reclamo alla stessa autorità che avrebbe dovuto adottare la decisione,

il ricorso per denegata giustizia deve essere direttamente indirizzato, in

applicazione analogica dell’art. 47 cpv. 2 PA, all’autorità di ricorso;

- su questi presupposti,

l’Alta Corte ha riconosciuto che il Tribunale amministrativo federale (TAF) era

competente a pronunciarsi su un ricorso per denegata giustizia presentato da un

contribuente al quale l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

aveva negato il rimborso di un importo versato a titolo di imposta preventiva,

rifiutandosi altresì di notificargli una decisione, ritenendo che non avesse la

qualità di parte (sentenza del Tribunale federale del 21 aprile 2008, in JdT

2008.

I 264);

- in considerazione del

fatto che le decisioni dell’Ufficio di tassazione sono suscettibili dapprima di

reclamo alla stessa autorità (articoli 132 LIFD e 206 LT) e poi di ricorso alla

Camera di diritto tributario (articoli 140 LIFD e 227 LT), la Camera di diritto

tributario è allora competente a pronunciarsi sul ricorso per diniego di

giustizia contro l’Ufficio di tassazione (sentenza CDT n. 80.2015.175 del

23.2.2016

consid. 2 e giurisprudenza citata);

- ora, nel caso concreto, il

ricorso è divenuto privo d’oggetto, a fronte del ritiro del medesimo da parte

del ricorrente, considerate la notificazione delle due decisioni su reclamo del

6.

agosto 2021 dell’Ufficio esazione e condoni;

- alla luce del ritiro del

ricorso, resta litigiosa solo l’attribuzione delle spese processuali;

- sebbene dal punto di vista

puramente formale l’autorità fiscale, adottando le decisioni del 6 agosto 2021,

abbia fatto divenire privo d’oggetto il ricorso, tale circostanza non deve

tuttavia ripercuotersi a suo svantaggio, poiché altrimenti le istanze inferiori

si sentirebbero costrette a non adottare alcuna decisione fintantoché è

pendente la procedura per ritardata o denegata giustizia, per non doversene in

ogni caso assumere le spese (sentenza del TAF A-4401/2017 del 6.2.2018 consid.

2.2

e giurisprudenza citata);

- si deve piuttosto tener

conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che ha posto

termine alla lite, verificando se il ricorrente avesse motivo di inoltrare un

ricorso per ritardata giustizia (ibidem);

- nell’esame sommario del

presumibile esito della procedura ricorsuale il giudice non si pronuncia tuttavia

in dettaglio su tutte le censure ricorsuali, in quanto la decisione sulle spese

non equivale ad un giudizio di merito (decreto del TF 2C_292/2016 del 27.9.2016

consid. 3.1);

- nella fattispecie, è vero

che i reclami all’Ufficio esazione e condoni erano pendenti, al momento

dell’inoltro del ricorso per denegata / ritardata giustizia, da oltre due anni;

- va tuttavia tenuto conto

del fatto che l’autorità fiscale aveva comunicato al ricorrente la sospensione

“in via bonaria” della procedura di riscossione delle imposte relative

al periodo fiscale 2014, essendo pendente un procedimento penale per

appropriazione indebita di imposte alla fonte nei confronti dello stesso

contribuente;

- l’eventuale ritardo nella

decisione in merito ai reclami può conseguentemente essere valutato a partire

dal momento in cui, dopo la pronuncia della Corte dei reclami penali del

Tribunale d’appello, che ha messo fine a tale procedura, il contribuente ha

sollecitato l’adozione delle decisioni su reclamo;

- dopo aver dapprima (25

maggio 2021) assegnato un termine di 10 giorni all’autorità per procedere, a

distanza di circa un mese (21 giugno 2021) il contribuente ha inviato un

sollecito con l’assegnazione di un termine scadente il 26 giugno 2021, ovvero di

5.

giorni (4 giorni effettivi considerati i tempi della trasmissione della

lettera raccomandata);

- a quest’ultimo scritto

l’autorità ha risposto che “i competenti Uffici stanno evadendo la pratica

secondo l’iter procedurale ordinario” e che “nelle prossime settimane

sarà allestita la decisione su reclamo … [omissis]”;

- il 2 luglio 2021

l’insorgente ha chiesto all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo una “data

certa entro il quale … [omissis] [verrà] allesti[ta] la decis[i]one formale”

e, a distanza di 10 giorni, gli ha poi comunicato che avrebbe proceduto “senza

ulteriore indugio” con un’istanza di denegata e ritardata giustizia;

- nella valutazione dei

presupposti per riconoscere una ritardata giustizia va anche considerato che la

questione litigiosa è particolarmente complessa, in quanto il calcolo dei

conguagli d’imposta dovuti dal ricorrente è influenzato dall’ammontare delle

imposte alla fonte, trattenute dallo stipendio versatogli dal suo datore di

lavoro, e quest’ultimo avrebbe omesso di riversare gli importi trattenuti

all’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo;

- nella procedura di

riscossione, di competenza dell’Ufficio esazione e condoni, è pertanto stato

coinvolto anche l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo;

- lo stesso insorgente ha

inviato peraltro i suoi solleciti non all’Ufficio esazione e condoni, al quale

erano stati interposti i reclami, bensì all’Ufficio delle imposte alla fonte e

del bollo, con copia al primo;

- in queste circostanze, nel

momento in cui il contribuente ha interposto il suo ricorso, all’Ufficio

esazione e condoni non poteva presumibilmente ancora essere rimproverata una

ritardata giustizia, tanto più che solo il 25.6.2021 l’Ufficio delle imposte

alla fonte e del bollo aveva preannunciato una decisione “secondo l’iter

procedurale ordinario… nel corso delle prossime settimane”;

- si ritiene tuttavia di

poter prescindere dal porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le

spese processuali, mentre non si giustifica di attribuirgli un’indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è stralciato

dai ruoli.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

Non si assegnano ripetibili.

3. Co

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

Presidente: La

segretaria: