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Decisione

80.2021.177

Procedura: ricorso, capacità processuale, società cancellata d’ufficio dal registro di commercio, stralcio dai ruoli

17 luglio 2024Italiano3 min

- la RI 1 ha interposto

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.177

80.2021.178

Lugano

17 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

giudice

Andrea Pedroli

cancelliera

Sabrina

Piemontesi - Gianola

parti

RI

1

rappr.

dall’avv. RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 24 luglio 2021 contro la decisione del 24 giugno 2021 in materia di IC e IFD

2019.

Fatti

Fatti

- la RI 1 ha interposto

ricorso contro la decisione del 24 giugno 2021, con cui l’RS 1 aveva respinto

un reclamo dalla stessa interposto contro le decisioni di tassazione IC e IFD

2019;

- con decisione della

Pretura del Distretto di __________ del 14 marzo 2022, è stato dichiarato lo

scioglimento della società e ordinata la liquidazione in via di fallimento;

- il 17 maggio 2022 la

procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo;

- il 20 giugno 2024 la RI 1

in liquidazione è stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio in

applicazione dell’art. 159a cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza del 17

ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).

Diritto

- conformemente all’art. 49

cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la

Considerandi

Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la

presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante

importanza;

- la capacità processuale è

un presupposto per interporre qualsiasi ricorso e, trattandosi di un

presupposto processuale, deve essere verificata d’ufficio;

- la capacità processuale

deve essere data al momento dell’interposizione del ricorso ma deve sussistere ancora

al momento della decisione;

- in

mancanza di capacità processuale non si può entrare nel merito del ricorso;

- secondo l’art. 159a

cpv. 1 lett. a ORC, un ente giuridico è cancellato d’ufficio se, in caso

di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, non è stata

fatta alcuna opposizione motivata entro due anni dalla pubblicazione

dell’iscrizione conformemente all’articolo 159 lettera d o, nel caso di

un’impresa individuale, è cessato l’esercizio dell’azienda;

- la ricorrente è pertanto

ormai priva di personalità giuridica;

- in queste circostanze, il

ricorso non può che essere stralciato dai ruoli.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è stralciato

dai ruoli.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: