80.2021.177
Procedura: ricorso, capacità processuale, società cancellata d’ufficio dal registro di commercio, stralcio dai ruoli
17 luglio 2024Italiano3 min
- la RI 1 ha interposto
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.177
80.2021.178
Lugano
17 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
giudice
Andrea Pedroli
cancelliera
Sabrina
Piemontesi - Gianola
parti
RI
1
rappr.
dall’avv. RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 luglio 2021 contro la decisione del 24 giugno 2021 in materia di IC e IFD
2019.
Fatti
Fatti
- la RI 1 ha interposto
ricorso contro la decisione del 24 giugno 2021, con cui l’RS 1 aveva respinto
un reclamo dalla stessa interposto contro le decisioni di tassazione IC e IFD
2019;
- con decisione della
Pretura del Distretto di __________ del 14 marzo 2022, è stato dichiarato lo
scioglimento della società e ordinata la liquidazione in via di fallimento;
- il 17 maggio 2022 la
procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo;
- il 20 giugno 2024 la RI 1
in liquidazione è stata radiata d’ufficio dal Registro di commercio in
applicazione dell’art. 159a cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza del 17
ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC; RS 221.411).
Diritto
- conformemente all’art. 49
cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006, la
Considerandi
Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la
presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante
importanza;
- la capacità processuale è
un presupposto per interporre qualsiasi ricorso e, trattandosi di un
presupposto processuale, deve essere verificata d’ufficio;
- la capacità processuale
deve essere data al momento dell’interposizione del ricorso ma deve sussistere ancora
al momento della decisione;
- in
mancanza di capacità processuale non si può entrare nel merito del ricorso;
- secondo l’art. 159a
cpv. 1 lett. a ORC, un ente giuridico è cancellato d’ufficio se, in caso
di sospensione della procedura fallimentare per mancanza di attivo, non è stata
fatta alcuna opposizione motivata entro due anni dalla pubblicazione
dell’iscrizione conformemente all’articolo 159 lettera d o, nel caso di
un’impresa individuale, è cessato l’esercizio dell’azienda;
- la ricorrente è pertanto
ormai priva di personalità giuridica;
- in queste circostanze, il
ricorso non può che essere stralciato dai ruoli.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: