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Decisione

80.2021.179

Procedura: revisione, diligenza che poteva essere pretesa dal contribuente, anziano con problemi cognitivi, verifica capacità processuale

29 ottobre 2021Italiano10 min

decorre prima dell’1.1.2002 e che è fondata su un rapporto previdenziale esistente

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.179

80.2021.180

Lugano

29 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 22 luglio 2021 contro la decisione dell’8 luglio 2021 in materia di revisione

IC e IFD 2019.

Fatti

Fatti

A. Il 16

agosto 2020, i coniugi RI 1 e RI 2 presentavano all’RS 1 (di seguito UT) la

Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2019. In particolare, i

contribuenti indicavano sul Modulo 7 un valore locativo proprio di fr. 1'000.-

ed un canone di locazione, versato da loro stessi, pari a fr. 42'672.-.

B. Con

decisione di tassazione del 2 dicembre 2020, l’UT imponeva ai contribuenti, ai

soli fini di IC, un reddito pari a fr. 87'100.- ed una sostanza di fr.

904'000.-, adducendo la motivazione seguente:

“3.1 Pensioni e rendite stabilite secondo

attestati

4.1 Valori

rettificati in base agli importi effettivi, risultanti dalla documentazione in

possesso dell’ufficio di tassazione

12 Importi

rettificati secondo dati in nostro possesso

30

Valore di stima rettificato come alle risultanze del catasto”.

Per l’IFD,

l’autorità fiscale imponeva ai contribuenti un reddito pari a fr. 89'000.-,

così motivato:

“3.1

Imposizione al 60 o 80 % della rendita della previdenza professionale che

decorre prima dell’1.1.2002 e che è fondata su un rapporto previdenziale esistente

prima dell’1.1.1987

3.1 Pensioni

e rendite stabilite secondo attestati

12 Importi

rettificati secondo dati in nostro possesso”.

C. Con

scritto datato 28 maggio 2021 all’UT, RA 1, a nome e per conto dei

contribuenti, chiedeva la revisione delle decisioni di tassazione IC/IFD 2019.

A sostegno dell’istanza il rappresentante dichiarava che i contribuenti avevano

“erroneamente indicato sul modulo 7 un valore locativo proprio di Fr. 1'000.-

(anziché Fr. 10'118) e un affitto incassato di Fr. 42'672.- dagli stessi

coniugi proprietari. L’importo indicato come affitto percepito, che in realtà

non esiste, si riferisce al totale delle rendite AVS percepite dai coniugi nel

2019”. Gli errori degli istanti sarebbero stati da ricondurre a motivi di

salute, che avevano impedito loro di interporre tempestivo reclamo contro la

decisione di tassazione del 2 dicembre 2020.

D. Con

decisione del 2 giugno 2021, l’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza di

revisione. Secondo l’autorità fiscale, i contribuenti avrebbero dovuto

contestare le tassazioni, ormai cresciute in giudicato, nella procedura di

reclamo o di ricorso ordinaria.

E. Con

reclamo datato 16 giugno 2021, i contribuenti insorgevano contro la decisione

dell’autorità di tassazione. A mente dei reclamanti, le difficoltà cognitive del

marito – comprovate da un certificato medico allegato al memoriale – e lo

smarrimento dovuto al trasferimento della moglie in una casa di cura avrebbero

impedito loro di riconoscere gli errori nella dichiarazione d’imposta 2019

rispettivamente nelle decisioni di tassazione.

I

contribuenti contestavano inoltre il modus operandi dell’autorità fiscale

nell’esaminare le varie posizioni della dichiarazione di imposta.

F. Con

decisione dell’8 luglio 2021, l’UT respingeva il reclamo, sottolineando che

l’autorità fiscale “ha fondato le sue decisioni di tassazione proprio sulle

dichiarazioni allestite dal contribuente, quest’ultimo non può certo

rimproverarle di aver omesso fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere

(…). In ogni caso, si tratta di contestazioni che il contribuente avrebbe

dovuto sollevare con un reclamo contro le rispettive decisioni di tassazione”.

G. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i contribuenti insorgono contro la

decisione su reclamo con la quale è stata negata la domanda di revisione delle

decisioni fiscali IC/IFD 2019, ribadendo le proprie motivazioni.

H. Con osservazioni

datate 30 luglio 2021, l’autorità fiscale chiede di respingere il ricorso e di

addossare le spese ai contribuenti. In particolare, l’UT ritiene che l’istituto

della revisione “non è uno strumento atto a sanare delle situazioni che

potevano essere invocate dal contribuente nella procedura ordinaria” e che

“la situazione medica problematica del contribuente non giustifica la

mancata attenzione nella compilazione della dichiarazione e il mancato

controllo della decisione che ne risultava”.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la scoperta di

fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata

considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di

mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che

un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o

internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo

le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve

limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147

cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione

ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad

un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi

dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22

agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad

art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 24 ad

art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, n. 15 ad

art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la

revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè

quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

Considerandi

2.

Nel caso che qui ci

occupa, i ricorrenti non misconoscono di aver commesso degli errori di

dichiarazione, ma adducono tuttavia – quale motivo di revisione – che

l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti, che conosceva o

doveva conoscere. L’UT invece sostiene che, secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione sia

corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad

esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di indagine

complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la

dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni

semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o

mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione,

rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF

n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata).

3.

3.1.

Nella fattispecie, neppure

l’autorità di tassazione nega che la decisione di tassazione sia viziata da

grossolani errori nella determinazione del reddito imponibile. In particolare,

è riconosciuto che le rendite AVS dei contribuenti sono state dichiarate e

imposte due volte, essendo state erroneamente indicate nel modulo 7 quali

redditi della sostanza immobiliare. L’Ufficio di tassazione non si sarebbe

avveduto dell’errore contenuto nella dichiarazione ed avrebbe in tal modo

rinunciato a chiedere ai ricorrenti informazioni in merito al valore locativo e

alle pigioni dichiarati, pur essendo a conoscenza delle dichiarazioni d’imposta

e delle decisioni di tassazione degli anni precedenti. A suo avviso, ricevendo

la decisione di tassazione contenente gli errori in discussione, i contribuenti

avrebbero dovuto interporre reclamo entro il termine legale.

3.2

Come già accennato, la revisione

è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (v. supra, consid.

1.2). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il grado di diligenza può essere in

particolare ridotto se il contribuente soffre di una malattia o debolezza

mentale, che non gli permette di essere in grado a) di riconoscere che,

secondo la sua percezione giuridica, era stata presa una decisione errata; b)

di capire che avrebbe dovuto fare qualcosa a riguardo; c) di riconoscere che

avrebbe dovuto rispettare termini e norme; d) di rendersi conto che non

era in grado di far capire, a causa della malattia, le sue preoccupazioni alle

autorità fiscali ed infine, e) di pianificare ed intraprendere le azioni

(cfr. sentenza del TF n. 2C_496/2008 del 3 marzo 2009 consid. 3.3 e 3.6).

Nel caso che qui ci

occupa, si tratta pertanto di stabilire la capacità processuale dei

contribuenti al momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta e a quello

dell’intimazione della decisione di tassazione.

3.3

La capacità processuale

corrisponde all’esercizio dei diritti civili (art. 12 CC), il quale presuppone

la maggior età e la capacità di discernimento (art. 13 CC). La prova della

capacità di discernimento può essere difficile da apportare: nella pratica si

considera che questa dev’essere di principio presunta, sulla base

dell’esperienza generale della vita. Tuttavia, questa presunzione esiste solo

se non vi è alcun motivo generale per dubitare della capacità di discernimento

della persona, come nel caso degli adulti che soffrono di malattie o debolezza

mentale, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da compromettere la

capacità di agire ragionevolmente in relazione all’atto in esame. Per

quest’ultimi casi, la presunzione è capovolta (cfr. ad esempio DTF 124 III 5 e

sentenza del TF n. 5C.32/2004 del 6 ottobre 2004).

3.4

Nel caso in oggetto, il

rappresentante dei contribuenti ha allegato – già con reclamo del 16 giugno

2021.

– copia del certificato medico allestito dal Dr. med. __________ in cui veniva

attestato che il signor RI 1 “non è in grado cognitivamente di risolvere le

pratiche amministrative-finanziarie dal 2017” ed ha evidenziato che la

signora RI 2 a seguito di problemi di salute è stata poi ricoverata in casa

anziani nel febbraio 2021.

Nella decisione impugnata,

l’autorità di tassazione non si è minimamente confrontata con la questione

della capacità di discernimento degli insorgenti, sebbene fosse stata

esplicitamente messa in dubbio nel ricorso e fosse stato allegato un

certificato medico.

Sebbene la Camera di

diritto tributario disponga di pieno potere cognitivo, alla luce delle

considerazioni che precedono, appare comunque più opportuno che sia la stessa

autorità di tassazione ad effettuare gli accertamenti necessari atti a

determinare la capacità di discernimento dei contribuenti, pronunciandosi poi

in merito al grado di diligenza esigibile dagli stessi.

3.5

Pertanto, la decisione impugnata

è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché, sulla

scorta di quanto suesposto, adotti una nuova decisione motivata.

4.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione di revisione

dopo reclamo dell’8 luglio 2021 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio circondariale di tassazione Locarno affinché emetta una nuova

decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: