80.2021.179
Procedura: revisione, diligenza che poteva essere pretesa dal contribuente, anziano con problemi cognitivi, verifica capacità processuale
29 ottobre 2021Italiano10 min
decorre prima dell’1.1.2002 e che è fondata su un rapporto previdenziale esistente
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.179
80.2021.180
Lugano
29 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 luglio 2021 contro la decisione dell’8 luglio 2021 in materia di revisione
IC e IFD 2019.
Fatti
Fatti
A. Il 16
agosto 2020, i coniugi RI 1 e RI 2 presentavano all’RS 1 (di seguito UT) la
Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2019. In particolare, i
contribuenti indicavano sul Modulo 7 un valore locativo proprio di fr. 1'000.-
ed un canone di locazione, versato da loro stessi, pari a fr. 42'672.-.
B. Con
decisione di tassazione del 2 dicembre 2020, l’UT imponeva ai contribuenti, ai
soli fini di IC, un reddito pari a fr. 87'100.- ed una sostanza di fr.
904'000.-, adducendo la motivazione seguente:
“3.1 Pensioni e rendite stabilite secondo
attestati
4.1 Valori
rettificati in base agli importi effettivi, risultanti dalla documentazione in
possesso dell’ufficio di tassazione
12 Importi
rettificati secondo dati in nostro possesso
30
Valore di stima rettificato come alle risultanze del catasto”.
Per l’IFD,
l’autorità fiscale imponeva ai contribuenti un reddito pari a fr. 89'000.-,
così motivato:
“3.1
Imposizione al 60 o 80 % della rendita della previdenza professionale che
decorre prima dell’1.1.2002 e che è fondata su un rapporto previdenziale esistente
prima dell’1.1.1987
3.1 Pensioni
e rendite stabilite secondo attestati
12 Importi
rettificati secondo dati in nostro possesso”.
C. Con
scritto datato 28 maggio 2021 all’UT, RA 1, a nome e per conto dei
contribuenti, chiedeva la revisione delle decisioni di tassazione IC/IFD 2019.
A sostegno dell’istanza il rappresentante dichiarava che i contribuenti avevano
“erroneamente indicato sul modulo 7 un valore locativo proprio di Fr. 1'000.-
(anziché Fr. 10'118) e un affitto incassato di Fr. 42'672.- dagli stessi
coniugi proprietari. L’importo indicato come affitto percepito, che in realtà
non esiste, si riferisce al totale delle rendite AVS percepite dai coniugi nel
2019”. Gli errori degli istanti sarebbero stati da ricondurre a motivi di
salute, che avevano impedito loro di interporre tempestivo reclamo contro la
decisione di tassazione del 2 dicembre 2020.
D. Con
decisione del 2 giugno 2021, l’Ufficio di tassazione respingeva l’istanza di
revisione. Secondo l’autorità fiscale, i contribuenti avrebbero dovuto
contestare le tassazioni, ormai cresciute in giudicato, nella procedura di
reclamo o di ricorso ordinaria.
E. Con
reclamo datato 16 giugno 2021, i contribuenti insorgevano contro la decisione
dell’autorità di tassazione. A mente dei reclamanti, le difficoltà cognitive del
marito – comprovate da un certificato medico allegato al memoriale – e lo
smarrimento dovuto al trasferimento della moglie in una casa di cura avrebbero
impedito loro di riconoscere gli errori nella dichiarazione d’imposta 2019
rispettivamente nelle decisioni di tassazione.
I
contribuenti contestavano inoltre il modus operandi dell’autorità fiscale
nell’esaminare le varie posizioni della dichiarazione di imposta.
F. Con
decisione dell’8 luglio 2021, l’UT respingeva il reclamo, sottolineando che
l’autorità fiscale “ha fondato le sue decisioni di tassazione proprio sulle
dichiarazioni allestite dal contribuente, quest’ultimo non può certo
rimproverarle di aver omesso fatti rilevanti che conosceva o doveva conoscere
(…). In ogni caso, si tratta di contestazioni che il contribuente avrebbe
dovuto sollevare con un reclamo contro le rispettive decisioni di tassazione”.
G. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i contribuenti insorgono contro la
decisione su reclamo con la quale è stata negata la domanda di revisione delle
decisioni fiscali IC/IFD 2019, ribadendo le proprie motivazioni.
H. Con osservazioni
datate 30 luglio 2021, l’autorità fiscale chiede di respingere il ricorso e di
addossare le spese ai contribuenti. In particolare, l’UT ritiene che l’istituto
della revisione “non è uno strumento atto a sanare delle situazioni che
potevano essere invocate dal contribuente nella procedura ordinaria” e che
“la situazione medica problematica del contribuente non giustifica la
mancata attenzione nella compilazione della dichiarazione e il mancato
controllo della decisione che ne risultava”.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che
un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo
le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve
limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147
cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22
agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad
art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 24 ad
art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, n. 15 ad
art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Considerandi
2.
Nel caso che qui ci
occupa, i ricorrenti non misconoscono di aver commesso degli errori di
dichiarazione, ma adducono tuttavia – quale motivo di revisione – che
l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti, che conosceva o
doveva conoscere. L’UT invece sostiene che, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione sia
corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad
esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di indagine
complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la
dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni
semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o
mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione,
rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF
n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata).
3.
3.1.
Nella fattispecie, neppure
l’autorità di tassazione nega che la decisione di tassazione sia viziata da
grossolani errori nella determinazione del reddito imponibile. In particolare,
è riconosciuto che le rendite AVS dei contribuenti sono state dichiarate e
imposte due volte, essendo state erroneamente indicate nel modulo 7 quali
redditi della sostanza immobiliare. L’Ufficio di tassazione non si sarebbe
avveduto dell’errore contenuto nella dichiarazione ed avrebbe in tal modo
rinunciato a chiedere ai ricorrenti informazioni in merito al valore locativo e
alle pigioni dichiarati, pur essendo a conoscenza delle dichiarazioni d’imposta
e delle decisioni di tassazione degli anni precedenti. A suo avviso, ricevendo
la decisione di tassazione contenente gli errori in discussione, i contribuenti
avrebbero dovuto interporre reclamo entro il termine legale.
3.2
Come già accennato, la revisione
è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (v. supra, consid.
1.2). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, il grado di diligenza può essere in
particolare ridotto se il contribuente soffre di una malattia o debolezza
mentale, che non gli permette di essere in grado a) di riconoscere che,
secondo la sua percezione giuridica, era stata presa una decisione errata; b)
di capire che avrebbe dovuto fare qualcosa a riguardo; c) di riconoscere che
avrebbe dovuto rispettare termini e norme; d) di rendersi conto che non
era in grado di far capire, a causa della malattia, le sue preoccupazioni alle
autorità fiscali ed infine, e) di pianificare ed intraprendere le azioni
(cfr. sentenza del TF n. 2C_496/2008 del 3 marzo 2009 consid. 3.3 e 3.6).
Nel caso che qui ci
occupa, si tratta pertanto di stabilire la capacità processuale dei
contribuenti al momento dell’inoltro della dichiarazione d’imposta e a quello
dell’intimazione della decisione di tassazione.
3.3
La capacità processuale
corrisponde all’esercizio dei diritti civili (art. 12 CC), il quale presuppone
la maggior età e la capacità di discernimento (art. 13 CC). La prova della
capacità di discernimento può essere difficile da apportare: nella pratica si
considera che questa dev’essere di principio presunta, sulla base
dell’esperienza generale della vita. Tuttavia, questa presunzione esiste solo
se non vi è alcun motivo generale per dubitare della capacità di discernimento
della persona, come nel caso degli adulti che soffrono di malattie o debolezza
mentale, vale a dire stati anormali sufficientemente gravi da compromettere la
capacità di agire ragionevolmente in relazione all’atto in esame. Per
quest’ultimi casi, la presunzione è capovolta (cfr. ad esempio DTF 124 III 5 e
sentenza del TF n. 5C.32/2004 del 6 ottobre 2004).
3.4
Nel caso in oggetto, il
rappresentante dei contribuenti ha allegato – già con reclamo del 16 giugno
2021.
– copia del certificato medico allestito dal Dr. med. __________ in cui veniva
attestato che il signor RI 1 “non è in grado cognitivamente di risolvere le
pratiche amministrative-finanziarie dal 2017” ed ha evidenziato che la
signora RI 2 a seguito di problemi di salute è stata poi ricoverata in casa
anziani nel febbraio 2021.
Nella decisione impugnata,
l’autorità di tassazione non si è minimamente confrontata con la questione
della capacità di discernimento degli insorgenti, sebbene fosse stata
esplicitamente messa in dubbio nel ricorso e fosse stato allegato un
certificato medico.
Sebbene la Camera di
diritto tributario disponga di pieno potere cognitivo, alla luce delle
considerazioni che precedono, appare comunque più opportuno che sia la stessa
autorità di tassazione ad effettuare gli accertamenti necessari atti a
determinare la capacità di discernimento dei contribuenti, pronunciandosi poi
in merito al grado di diligenza esigibile dagli stessi.
3.5
Pertanto, la decisione impugnata
è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, perché, sulla
scorta di quanto suesposto, adotti una nuova decisione motivata.
4.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione di revisione
dopo reclamo dell’8 luglio 2021 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio circondariale di tassazione Locarno affinché emetta una nuova
decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: