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Decisione

80.2021.183

Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, reddito presunto, onere della prova, pretesi capitali esistenti al momento dell’arrivo in Svizzera

10 novembre 2021Italiano24 min

quindi a CHF 1'553'000.-, contanti (detenuti in una cassetta di sicurezza al __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.183

80.2021.184

Lugano

10 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 26 luglio 2021 contro le decisioni del 30 giugno 2021 in materia di IC/IFD

2013, 2014 e 2015.

Fatti

Fatti

A. Il signor RI 1 è

cittadino italiano arrivato in Svizzera, a __________, il 2 agosto 2018 ed a

beneficio di un permesso C. Nei periodi fiscali sub judice era a

beneficio di un permesso di dimora (“B”).

B.

a. Dichiarazione

fiscale 2013

Per il periodo fiscale 2013 (02.08.2013 –

31.12.2013), la __________ – a nome e per conto di RI 1 – presentava la

relativa dichiarazione di imposta.

Il contribuente dichiarava un reddito

imponibile pari a fr. 15'149.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr.

1'843'101.-. In particolare, RI 1 faceva valere un “numerario, biglietti banca,

oro e metalli preziosi” corrispondente a fr. 1'553'000.-.

b. Dichiarazione

fiscale 2014

Il contribuente

dichiarava, per il periodo fiscale 2014, un reddito imponibile complessivo di

fr. 29'767.- ed una sostanza imponibile pari a fr. 1'808'264.-. RI 1 faceva

valere un “numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi” ammontante a fr.

962'000.-.

c. Dichiarazione

fiscale 2015

Con dichiarazione d’imposta 2015, il

contribuente faceva valere un reddito imponibile di fr. 110'825.- ed una

sostanza imponibile complessiva pari a fr. 1'742'291.-. RI 1 faceva valere un

“numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi” ammontante a fr.

777’600.-.

C. Con scritto 3 ottobre

2018, l’UT invitava il contribuente a fornirgli maggiori dettagli circa

l’importo indicato a “numerario” (cifra 26.2). La __________, con una e-mail

del 31 ottobre 2018, produceva un documento PDF concernente le variazioni del

“numerario” per gli anni 2013-2015 del signor RI 1. Dal dettaglio fornito si

poteva dedurre un numerario pari a fr. 1'553'000.- (di cui fr. 446'000.- in oro

e fr. 1'107'000.- a contanti) per l’anno 2013, a fr. 962'000.- (di cui fr.

494'000.- in oro e fr. 468'000.- a contanti) per l’anno 2014 ed infine, a fr.

777'600.- (di cui fr. 444'600.- in oro e fr. 333'000.- a contanti).

D. Il 4 dicembre 2018,

l’autorità fiscale si rivolgeva nuovamente al contribuente, intimandogli di

fornirle la documentazione seguente: atti comprovanti l’acquisto di metalli

preziosi dichiarati quale numerario al 31.12.2013; copia del contratto di

locazione della cassetta di sicurezza in cui erano detenuti i contanti

dichiarati negli anni 2013-2015; documenti da cui si evince la provenienza del

contante dichiarato e il consumo del numerario per gli anni 2013-2015.

E. Il 24 gennaio 2019 si

teneva un incontro tra la nuova rappresentante del contribuente, signora RA 1,

e l’UT, durante il quale i partecipanti avrebbero cercato di chiarire gli

importi dichiarati dal contribuente.

F. Il 25 gennaio 2019,

l’UT invitava il contribuente a volersi esprimere in merito al “calcolo

entrate/uscite dell’anno 2013, 2014 e 2015 dal quale risulta un’insufficiente

disponibilità finanziaria per il sostentamento; ogni rettifica apportata al

calcolo dovrà essere debitamente comprovata”. Con e-mail del 31 gennaio

2019, la rappresentante del contribuente chiedeva una proroga del termine per

l’inoltro dei documenti, che veniva concessa, in data 6 febbraio 2019. Il nuovo

termine giungeva così a scadenza il 28 febbraio 2019.

G. Con e-mail del 1°

marzo 2019 la rappresentante riferiva quanto segue:

“2013

- Il signor RI 1 è arrivato in Ticino in agosto 2013.

- Al momento del suo arrivo in Ticino, la sua sostanza

(numerario) era di ca. CHF 1'700'000.- contanti, detenuti in una cassetta di

sicurezza (di cui si allega contratto di locazione __________ del 2012).

- Nel mese di settembre 2013, il signor RI 1 ha

acquistato un’autovettura Porsche, al prezzo di CHF 153'000.-, pagata a

contanti a carico del numerario.

- Al 31.12.2013, il numerario del signor RI 1 ammontava

quindi a CHF 1'553'000.-, contanti (detenuti in una cassetta di sicurezza al __________,

aperta nel novembre 2013 – contratto allegato).

- A quel momento non c’erano i metalli preziosi.

Nel 2014, a debito del numerario, sono avvenuti i

seguenti fatti:

- Costituzione __________ (CHF 400'000.-)

- Acquisto 13 kg oro (CHF 467'000.-)

- Dispendio __________ (CHF 105'000.-)

- Dispendio __________ (CHF 37'000.-)

-

Dispendio contanti (CHF 50'000.-)

Di conseguenza, il numerario 31.12.2014, ammontava a

CHF 962'000.--, composto da CHF 468'000.- contanti e CHF 467'000.- metalli

preziosi (come correttamente riportato in dichiarazione 2014)

Nel 2015, a debito del numerario, sono avvenuti i

seguenti fatti:

- Costituzione __________ (CHF 50'000.-)

- Acquisto Audi (CHF 40'000.-)

-

Dispendio contanti (CHF

90'000.-)

Di conseguenza, il numerario al 31.12.2015, risultava

essere di CHF 777'600, composto da CHF 333'000.- contanti e CHF 444'600.-

metalli preziosi (come correttamente riportato in dichiarazione 2015)”.

H.

a. Decisione di

tassazione 2013

Con decisione di tassazione IC/IFD (imposta

ordinaria complementare) del 17 aprile 2019, l’autorità accertava, per

l’IC/IFD, un reddito imponibile di fr. 185'000.- (di fr. 252'900.- il reddito

determinante per l’aliquota) ed una sostanza, ai soli fini di IC, di fr.

271'000.- (di fr. 443'000.- determinante per l’aliquota). Rispetto ai dati

dichiarati dal contribuente veniva in particolare aumentato il reddito

imponibile di fr. 185'000.- e la sostanza veniva ridotta di fr. 1'553'000.-

(ovvero veniva stralciato l’importo relativo alla posizione 26.2 “numerario,

biglietti banca, oro e metalli preziosi”), con la seguente motivazione:

“6.3 Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti

per insufficienza di disponibilità finanziaria

9.1 (…)

12 (…)

21.1 (…)

25 (…)

26.2 Importo

stralciato in quanto non comprovato”.

b. Decisione di

tassazione 2014

Con decisione di tassazione IC/IFD (imposta

ordinaria complementare) del 17 aprile 2019, l’autorità accertava, per

l’IC/IFD, un reddito imponibile di fr. 1'050’500.- (di fr. 1'110’500.- il

reddito determinante per l’aliquota) ed una sostanza, ai soli fini di IC, di

fr. 851’000.- (di fr. 1'029’000.- determinante per l’aliquota). Rispetto ai

dati dichiarati dal contribuente venivano, in particolare, assoggettati “altri

redditi” per un importo pari a fr. 1'050'000.- e, in relazione alla sostanza, veniva

stralciato l’importo relativo alla posizione 26.2 “numerario, biglietti banca,

oro e metalli preziosi”, con la seguente motivazione:

“6.3 Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti

per insufficienza di disponibilità finanziaria

9.1 (…)

12 (…)

21.1 (…)

25 (…)

26.2 Importo

stralciato in quanto non comprovato”.

c. Decisione di

tassazione 2015

Con decisione di tassazione IC/IFD (imposta

ordinaria sostitutiva) del 17 aprile 2019, l’autorità accertava, per l’IC, un

reddito imponibile di fr. 221’600.- (di fr. 232’800.- il reddito determinante

per l’aliquota) ed una sostanza, ai soli fini di IC, di fr. 969’000.- (di fr.

1'147’000.- determinante per l’aliquota). Il reddito per l’IFD veniva stabilito

in fr. 227'200.- (di fr. 238'800.- il reddito determinante per l’aliquota).

Rispetto ai dati dichiarati dal

contribuente venivano, in particolare, assoggettati “altri redditi” per un

importo pari a fr. 110’000.- e, in relazione alla sostanza, veniva stralciato

l’importo relativo alla posizione 26.2 “numerario, biglietti banca, oro e

metalli preziosi”, con la seguente motivazione:

“6.3 Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti

per insufficienza di disponibilità finanziaria

25 (…)

25 (…)

26.2 Importo

stralciato in quanto non comprovato”.

I. Con unico reclamo

datato 24 aprile 2019, il contribuente – per il tramite della sua rappresentante

– censurava le decisioni IC/IFD 2013-2015, adducendo che i “dati accertati

dall’autorità fiscale non corrispondono alla situazione reale”. Secondo il

reclamante il “numerario” al 31.12.2013 ammontava a fr. 1'553'000.- e ciò

ritenuto che al proprio arrivo in Svizzera lo stesso disponeva di fr.

1'700'000.- a contanti, diminuiti poi nel corso dell’anno, avendo lo stesso

acquistato un’autovettura per fr. 153'000.-. Il contribuente sosteneva poi, che

il “numerario” al 31.12.2014 ammontava a fr. 962'000.-, “composto da CHF

468'000.- contanti e CHF 467'000.- in metalli preziosi”. Il reclamante

sosteneva che la diminuzione della sostanza era da ricondurre alla costituzione

di una nuova società (per fr. 400'000.-) e ad un dispendio di fr. 192'000.-. A

seguito della costituzione di una nuova società per fr. 50'000.-, dell’acquisto

di un’autovettura di fr. 40'000.- e di un dispendio pari a fr. 90'000.-, RI 1 dichiarava

un “numerario”, al 31.12.2015, pari a fr. 777'600.-.

L. Alfine di evadere il

reclamo del signor RI 1, con scritto del 26 aprile 2021, l’autorità fiscale gli

chiedeva di fornire “ogni e qualsiasi documento comprovante l’origine e la

presenza del capitale “Numerario” all’arrivo in Svizzera e la variazione dello

stesso negli anni di computo. (dichiarazione di trasferimento contante (ADM),

vendite immobiliari/quote societarie, metalli preziosi, ecc.)”.

M. In data 14 maggio

2021, il contribuente faceva seguito alla richiesta dell’UT, specificando che “fino

a settembre 2005 (…) era proprietario di un esercizio pubblico, (…) la cui

attività aveva permesso un risparmio di ca. € 250'000.- contanti”. La

società era poi stata venduta ad “un prezzo di € 10'000 più € 200'000 per

inventario”. RI 1, riferiva anche di aver venduto, nel 2007, delle

proprietà immobiliari per € 60'000.- ed € 500'000.-. Infine, il contribuente adduceva

di avere, tra settembre 2007 e gennaio 2013, “incassato affitti, (…) per €

2'500 mensili, pari a € 148’000”. A mente del contribuente quindi, le spiegazioni

e i documenti da lui forniti attestavano una disponibilità, a contanti, di ca.

€ 1'000'000.-. Pertanto, il numerario dichiarato era da ritenersi “verosimile

e comprovato”.

N. Con decisioni di

tassazione dopo reclamo datate 30 giugno 2021, l’UT riconfermava gli importi

accertati nelle decisioni di tassazione del 17 aprile 2019, con la seguente

motivazione:

“(…) Nel merito viene chiesto lo stralcio dell[‘]importo esposto quale

altri redditi e l[‘]esposizione del numerario dichiarato, ribadendo che

l[‘]insufficiente disponibilità finanziaria riscontrata per il contribuente sia

dovuta verosimilmente al consumo di contanti detenuti in cassetta di sicurezza

bancaria dal suo arrivo in Ticino. Di fronte ad una manifesta incongruenza fra

le entrate e le uscite ed in particola[r] modo alla luce degli investimenti

effettuati, alla carente documentazione a comprova della provenienza dei

capitali utilizzati, l[‘]autorità fiscale si vede costretta a riconfermarsi

nella decisione di prima istanza dove è di certo sostenibile l[‘]imposizione di

un reddito d[‘]altra fonte”.

O. Con unico ricorso del

26/27 luglio 2021, RI 1 insorge contro le decisioni di tassazione su reclamo

IC/IFD 2013, 2014 e 2015. Il ricorrente censura i dati accertati dall’UT e

meglio, per il periodo fiscale 2013, ritiene che il “numerario al

31.12.2013, risulta essere di CHF 1'547'000 – come correttamente esposto nella

dichiarazione 2013”. In riferimento all’anno 2014, il ricorrente si

riconferma in quanto esposto nel proprio reclamo, sostenendo che “nella

dichiarazione fiscale 2014 sono stati esposti correttamente CHF 962'000.- di

numerario”. Anche in relazione al periodo fiscale 2015, il contribuente

sostiene che al 31.12.2015 il “numerario” ammontava a fr. 777'600.-. A mente

del ricorrente, i documenti e le spiegazioni da lui forniti sono atti a

comprovare gli importi da lui dichiarati.

Il resistente contesta

inoltre una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché l’autorità

fiscale non avrebbe dato seguito alla sua esplicita richiesta di essere

contattato per discutere del reclamo e della documentazione inoltrata.

P. Con osservazioni del

29/30 luglio 2021, l’UT si riconferma nel proprio operato, sottolineando che “contrariamente

a quanto preteso dal rappresentante del ricorrente i documenti presentati non

sono ritenuti sufficienti a comprovare, ma neanche a rendere plausibile,

l’ammontare del numerario posseduto all’entrata in Svizzera. Riteniamo infatti

molto importante, se non addirittura essenziale, che operazioni del genere

siano documentate a dovere come devono essere plausibili le tempistiche, a

maggior ragione in caso di trasporto di conta[n]ti dall’estero”.

Diritto

1. Il ricorrente

lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito. A questo

proposito, va ricordato che né la legge tributaria cantonale né la legge

federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al contribuente il diritto

di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo.

Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo

il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito

in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito

oralmente (cfr. tra tante DTF 122 I 464 consid. 4c). Come ha ricordato l’Alta

Corte, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di massa,

estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le

imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità

di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente;

sentenza del TF n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006 consid. 3.2). Pertanto, la

censura del ricorrente si rivela destituita di fondamento e il gravame può

essere esaminato nel merito.

Considerandi

2.

L’insorgente

contesta lo stralcio degli importi (“numerario”) di fr. 1'553'000.- per l’anno

2013, di fr. 962'000.- per il periodo fiscale 2014 e di fr. 777'600.- per

l’anno 2015, da lui dichiarati e, di conseguenza, l’aggiunta di “altri redditi”

per fr. 185'000.- (anno 2013), fr. 1'050'000.- (anno 2014) e fr. 110'000.-

(anno 2015).

3.

3.1.

Nelle procedure

fiscali vige il principio inquisitorio. Nell’ambito delle procedure relative

alle imposte dirette, l’autorità di tassazione deve accertare d’ufficio i

fatti. Il contribuente è tuttavia tenuto a prestare ampia collaborazione

nell’accertamento dei fatti. Deve fare tutto il necessario per consentire una

tassazione completa ed esatta (artt. 126 cpv. 1 LIFD, 42 cpv. 1 LAID e 200 cpv.

1.

LT). Le autorità fiscali e giudiziarie devono sottoporre i fatti

giuridicamente rilevanti che sono stati raccolti ad un (libero) apprezzamento

delle prove (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_605/2015 del 5 novembre 2015

consid. 2.3.1/2 con riferimenti ivi citati).

Di principio, il grado di

prova richiesto è quello della prova piena, che presuppone che il tribunale non

abbia più seri dubbi circa l’esistenza dei fatti addotti oppure che gli

eventuali dubbi residui appaiano trascurabili. Il grado di verosimiglianza

richiesto è tale che non si deve più ragionevolmente contare con la possibilità

del contrario. Il grado di prova della verosimiglianza preponderante

rappresenta per contro un’attenuazione della prova e non è sufficiente per la

prova piena (cfr. tra tante, sentenza del TF appena citata consid. 2.3.2).

Se, nonostante la

collaborazione conforme ai suoi obblighi da parte del contribuente, dopo

l’apprezzamento delle prove gli elementi imponibili non possono essere

accertati e gli stessi non devono essere stabiliti per apprezzamento, trovano

applicazione anche nel diritto tributario le regole che concernono la

ripartizione oggettiva dell’onere della prova secondo l’art. 8 CC. L’autorità

fiscale è dunque tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (cfr.

sentenza del TF appena citata, consid. 2.3.3 con riferimenti e anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 27 ss. all’introduzione agli articoli 122 ss. LIFD, p. 399

ss.).

3.2

Secondo l’art. 204 cpv. 2

LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue

la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa, se il

contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure

se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il

motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed

indicare eventuali mezzi di prova (artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD), per

cui vi à un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità

dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato

provare che la stessa è manifestamente inesatta.

3.3

Giurisprudenza e dottrina

tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo

laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi

procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua

situazione finanziaria non possa essergli imputata (cfr. ad es. sentenza del TF

n. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004 e 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz.,

Basilea 2017, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 2242 ss.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 26 ad art. 130

LIFD, p. 1407). L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo

coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza

che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente

allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto

altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su

un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva

reale (Zweifel/Hunziker, op. cit.,

n. 46 ad art. 130 LIFD, p. 2249).

3.4

Nella fattispecie, l’UT –

“di fronte ad una manifesta incongruenza fra le entrate e le uscite ed in

particolar modo alla luce degli investimenti effettuati, alla carente

documentazione a comprova della provenienza dei capitali utilizzati” – nonostante

abbia rinunciato ad una tassazione d’ufficio in senso stretto, ha rivalutato il

reddito imponibile del contribuente, corrispondente all’ammanco che scaturisce

dal calcolo delle entrate e delle uscite 2013, 2014 e 2015.

4.

4.1.

Il

ricorrente, nel proprio ricorso, sostiene di aver “ampiamente” spiegato

e documentato l’origine del “numerario” pari a fr. 1'700'000.- in suo possesso

al momento dell’arrivo in Svizzera nel 2013. La provenienza dei fondi viene

giustificata con pretesi risparmi accumulati dal contribuente negli anni

precedenti il suo trasferimento in Ticino.

4.2

Nel suo scritto del 14

maggio 2021, il contribuente affermava di essere stato, fino a settembre 2005,

proprietario di un esercizio pubblico ed avere così risparmiato ca. € 250'000.-

a contanti. Tuttavia, il ricorrente, a sostegno della sua affermazione, non

fornisce alcuna prova. Di conseguenza, lo stralcio di tale importo dal

“numerario” iniziale è corretto. L’agire dell’UT merita quindi tutela.

4.3

A mente del ricorrente, il

capitale da lui posseduto al momento del suo arrivo in Svizzera derivava anche

dalla vendita dell’esercizio pubblico sopracitato (rispettivamente dalla

società proprietaria). La società sarebbe stata “venduta” per € 10'000.-.

Agli atti vi è la scrittura privata (autenticata da un notaio italiano), da cui

si evince la cessione totale, per complessivi € 10'000.-, delle quote del

capitale sociale della società __________. da parte del signor RI 1 alle

signore __________ (20%) e __________ (80%). Sebbene il contribuente abbia

comprovato di aver ricevuto dalle signore __________ € 10'000.-, lo stesso non

ha invece dimostrato l’esistenza di tale capitale al momento del suo trasferimento

in Ticino (avvenuto circa otto anni dopo la cessione). Ne consegue che la

mancata prova di tale fatto comporta inevitabilmente lo stralcio dell’importo

dal “numerario” iniziale dichiarato.

Sempre in relazione alla

vendita dell’esercizio pubblico, con lo scritto del 14 maggio 2021, il

ricorrente allegava un documento – redatto a mano, da lui unicamente

sottoscritto e non datato – in cui lo stesso dichiarava che “con l’importo

di 200'000 € la signora __________ acquista la società __________ ed incluso

tutto l’arredamento del locale”. Tale atto non è idoneo a comprovare né l’impegno

della signora __________ ad acquistare l’arredamento, né che la presunta

acquirente abbia davvero corrisposto € 200'000 né tantomeno – nel caso in cui

tale importo fosse stato davvero versato – che RI 1 ne fosse ancora in possesso

al momento del suo arrivo in Ticino. A giusta ragione quindi, lUT non ha

considerato tale importo nel “numerario” dichiarato dal contribuente.

4.4

Il ricorrente sosteneva

poi di aver venduto, ad aprile 2007, delle proprietà immobiliari per € 60'000.-

più € 500'000.- “derivante da scrittura privata”. A comprova di quanto

da lui asserito, lo stesso allegava il rogito n. __________ redatto dal notaio __________

a Bergamo il 27 aprile 2007. Secondo tale atto “il prezzo della presente

vendita è stabilito, di comune accordo tra le parti in Euro 60.000,00 (…);

prezzo che la parte venditrice dichiara di aver già ricevuto, dalla parte

acquirente”. Tuttavia, alla pagina 5 si evince che “il prezzo della

presente vendita viene pagato mediante compensazione volontaria di un credito

pregresso dell’importo totale di Euro 60.000,00, di titolarità della parte

acquirente, nei confronti della parte venditrice e, pertanto, null’altro è

dovuto dall’acquirente relativamente alla presente vendita”. Ciò nonostante,

RI 1 allegava un ulteriore documento (“scrittura privata”), del 20 febbraio 2017,

nel quale veniva dichiarata la sua volontà di vendere al signor __________ le

proprietà oggetto poi anche del rogito n. __________. Il prezzo convenuto

secondo tale atto era pari a € 500'000.- e avrebbe dovuto essere corrisposto

entro quattro anni dalla sottoscrizione dell’atto notarile.

È chiaro che i

summenzionati documenti presentano dei contenuti totalmente diversi. Ciò

nonostante, non può essere seguita la tesi del ricorrente, secondo cui lo

stesso avrebbe ricevuto dal signor __________ € 500'000.- e ciò, senza doversi

necessariamente esprimere sulla valenza giuridica di una “scrittura privata”

rispettivamente di un “rogito”. Infatti, il rogito è stato redatto e

sottoscritto dalle parti successivamente alla scrittura privata e nello stesso,

come già accennato, si accerta che “null’altro è dovuto dall’acquirente”.

Inoltre, si deve ritenere che le dichiarazioni espresse nel rogito siano

veritiere, infatti nell’ultima pagina si dichiara che le parti sono “consapevoli

delle sanzioni penali per le dichiarazioni false o mendaci”. Ai sensi di

quanto suesposto, RI 1 non ha incassato alunché dalla vendita delle proprietà

immobiliari di cui al rogito n. __________. Pertanto, l’agire dell’UT, che non

ha tenuto in considerazione l’importo esposto a “numerario”, non può essere

censurato e merita tutela.

4.5

Il ricorrente indicava

infine, nel suo scritto del 14 maggio 2021, di aver – tra settembre 2007 e

gennaio 2013 – “incassato affitti, derivanti da una causa di sfratto

antecedente vinta a favore del contribuente (…) pari a € 148'000.-“. A

comprova di quanto da lui sostenuto allegava la prima pagina del cosid. “atto

di intimazione di sfratto per morosità ex art. 658 C.P.C. contestuale citazione

per la convalida e ricorso per decreto ingiuntivo” e due “ricevuta

d’affitto” (ciascuna di € 2'500.-) per i mesi di ottobre e dicembre 2008. I

documenti allegati tuttavia non sono, in alcun modo, idonei a comprovare quanto

sostenuto dal signor RI 1. Non è infatti possibile dedurre se il ricorrente

avesse davvero diritto a ricevere degli “affitti” ed in caso di risposta

affermativa, in che misura. Inoltre, il resistente allegava unicamente due

ricevute, nonostante il periodo fatto valere fosse di gran lunga maggiore (poco

più di cinque anni).

Anche per tale importo, la

conclusione rimane la stessa: la decisione dell’UT merita di essere confermata.

4.6

Anche qualora si volessero

ritenere comprovati gli importi di cui sopra, la decisione dell’autorità

fiscale di procedere all’imposizione di “altri redditi” deve essere confermata:

infatti, il ricorrente non ha fornito la prova della loro sussistenza al

momento del suo arrivo in Svizzera. In particolare, i contratti di locazione

delle cassette di sicurezza, allegati dal ricorrente, non riferiscono alcunché

sul loro contenuto: le stesse avrebbero potuto essere anche vuote.

Inoltre, anche limitandosi

alle spiegazioni fornite dal solo ricorrente, si deve constatare una certa

difformità di versioni: con una e-mail del 31 ottobre 2018, il contribuente

affermava di possedere – al suo arrivo in Ticino – sia denaro contante sia

metalli preziosi, tuttavia, con uno scritto successivo – datato 1° marzo 2019 –

lo stesso dichiarava che nell’agosto 2013 non deteneva metalli preziosi.

Soffermandosi sulla prima comunicazione del ricorrente, si evince anche che lo

stesso dichiarava dapprima di possedere al 31.12.2014 metalli preziosi per un

importo pari a fr. 494'000.-, poi invece – nello scritto del 1° marzo 2019 –

affermava che i metalli preziosi ammontavano a fr. 467'000.-. L’ultima

discrepanza la si riscontra nel ricorso: RI 1 afferma di aver sempre dichiarato

quale “numerario”, al 31.12.2013, l’importo di fr. 1'547'000.-. A torto, poiché

la cifra esposta era sempre di fr. 1'553'000.-.

Infine, si evidenzia che,

nel caso in cui si dovessero prendere in considerazione gli importi indicati e

le spiegazioni fornite dal contribuente negli scritti antecedenti al ricorso, procedendo

ad una semplice sottrazione algebrica, non si otterrebbero le cifre finali da

lui indicate a “numerario”.

4.7

Nelle circostanze di cui

sopra, si deve riconoscere che gli argomenti e i mezzi di prova fatti valere

dall’insorgente sono ben lungi dal dimostrare l’esistenza dei valori litigiosi.

Ne consegue che il ricorrente non è stato in grado di comprovare l’esistenza del

capitale di fr. 1'700'000.- al 2 agosto 2013. Le prove apportate a tal fine non

hanno infatti documentato che il contribuente disponesse, al momento del suo

arrivo in Svizzera, di fondi in contanti, che gli avrebbero consentito di far

fronte al proprio dispendio. Pertanto, l’agire dell’autorità fiscale non può

essere censurato. Del resto, la stessa – come già si è detto – si è anche

rivolta al contribuente a più riprese, chiedendogli di voler fornire ogni

documento atto a comprovare l’origine e la presenza del capitale “numerario”

all’arrivo in Svizzera rispettivamente la variazione dello stesso negli anni di

computo.

Inoltre, l’autorità fiscale,

il 26 aprile 2021, ha chiesto all’insorgente di voler fornire la “dichiarazione

di trasferimento contante (ADM)”. Ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo

del 19 novembre 2008 (entrato in vigore il 13 dicembre 2008), chiunque entra o

esce dal territorio italiano e trasporta denaro contante di importo pari o

superiore a € 10'000.- è tenuto a dichiarare tale somma all’Agenzia delle

dogane, mediante apposita dichiarazione. A tal proposito, risulta essere

perlomeno curioso che il contribuente non abbia fornito tale documento,

ritenuto che lo stesso ha sempre dichiarato di possedere – al suo arrivo in

Svizzera – fr. 1'700'000.- e che, con e-mail del 1° marzo 2019, allegava una

fattura del 10 gennaio 2012 relativa alla locazione di una cassetta di

sicurezza presso la __________, per il periodo compreso fra il 5 gennaio 2012 e

il 4 gennaio 2013. RI 1 avrebbe quindi dovuto, molto verosimilmente, compilare

la dichiarazione summenzionata.

La mancata prova da parte

del ricorrente dell’esistenza delle cifre esposte a numerario implica che le

stesse non possano essere considerate nel calcolo delle imposte controverse. Pertanto,

la decisione impugnata, che ha stralciato i capitali in questione dalla sostanza

imponibile e ha stabilito l’imposizione di “altri redditi”, merita conferma.

5.

5.1.

Sulla base delle

Dichiarazioni IC/IFD 2013, 2014 e 2015 e delle informazioni ottenute

precedentemente, l’UT allestiva il calcolo delle entrate e delle uscite per gli

anni sopraccitati, da cui risultava una disponibilità annua insufficiente, per

l’anno 2013, pari a fr. 136’962.-, per l’anno 2014, ammontante a fr. 800'268.-

e per l’anno 2015, corrispondente a fr. 60'020.-. L’autorità fiscale

sottoponeva al contribuente i calcoli, chiedendogli di prendere posizione. Il

ricorrente contesta questi calcoli, affermando di aver attinto, per far fronte

alle proprie uscite, al denaro contante detenuto nelle proprie cassette di

sicurezza.

Con decisioni di

tassazione dopo reclamo, l’UT dichiara – vista la “manifesta incongruenza

fra le entrate e le uscite ed in particolar modo alla luce degli investimenti

effettuati, alla carente documentazione a comprova della provenienza dei

capitali utilizzati” – di dover riconfermare “l’imposizione di un

reddito d’altra fonte”, di fr. 185'000.- (anno 2013), di fr. 1'050'000

(anno 2014) e di fr. 110'000.- (anno 2015).

5.2

Tornando al caso concreto,

seppur l’autorità di tassazione non abbia sottoposto il nuovo calcolo del

dispendio al contribuente, i criteri che hanno portato l’UT a discostarsi dal

conteggio precedente, appaiono evidenti: agli ammanchi iniziali sono stati

aggiunti, per tutti i periodi fiscali, fr. 50'000.- di fabbisogno personale del

contribuente. Per l’anno 2014 inoltre, sulla base di quanto dichiarato dalla

nuova rappresentante del ricorrente, l’ammontare dei metalli preziosi è stato

aumentato da fr. 233'900.- a fr. 467'000.-.

Pertanto, ritenuto ciò che

precede, non si può imputare all’autorità di tassazione di aver effettuato un “arrotondamento

sproporzionato ed ingiustificato”. Le spese sostenute dal ricorrente negli

anni 2013-2015 (ad esempio l’acquisto dell’autovettura Porsche) giustificano la

definizione di un fabbisogno personale pari a fr. 50'000.-.

6.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese

sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 3’200.–

sono poste a carico del

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: