80.2021.183
Reddito imponibile: confronto fra entrate e uscite, reddito presunto, onere della prova, pretesi capitali esistenti al momento dell’arrivo in Svizzera
10 novembre 2021Italiano24 min
quindi a CHF 1'553'000.-, contanti (detenuti in una cassetta di sicurezza al __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.183
80.2021.184
Lugano
10 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 luglio 2021 contro le decisioni del 30 giugno 2021 in materia di IC/IFD
2013, 2014 e 2015.
Fatti
Fatti
A. Il signor RI 1 è
cittadino italiano arrivato in Svizzera, a __________, il 2 agosto 2018 ed a
beneficio di un permesso C. Nei periodi fiscali sub judice era a
beneficio di un permesso di dimora (“B”).
B.
a. Dichiarazione
fiscale 2013
Per il periodo fiscale 2013 (02.08.2013 –
31.12.2013), la __________ – a nome e per conto di RI 1 – presentava la
relativa dichiarazione di imposta.
Il contribuente dichiarava un reddito
imponibile pari a fr. 15'149.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr.
1'843'101.-. In particolare, RI 1 faceva valere un “numerario, biglietti banca,
oro e metalli preziosi” corrispondente a fr. 1'553'000.-.
b. Dichiarazione
fiscale 2014
Il contribuente
dichiarava, per il periodo fiscale 2014, un reddito imponibile complessivo di
fr. 29'767.- ed una sostanza imponibile pari a fr. 1'808'264.-. RI 1 faceva
valere un “numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi” ammontante a fr.
962'000.-.
c. Dichiarazione
fiscale 2015
Con dichiarazione d’imposta 2015, il
contribuente faceva valere un reddito imponibile di fr. 110'825.- ed una
sostanza imponibile complessiva pari a fr. 1'742'291.-. RI 1 faceva valere un
“numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi” ammontante a fr.
777’600.-.
C. Con scritto 3 ottobre
2018, l’UT invitava il contribuente a fornirgli maggiori dettagli circa
l’importo indicato a “numerario” (cifra 26.2). La __________, con una e-mail
del 31 ottobre 2018, produceva un documento PDF concernente le variazioni del
“numerario” per gli anni 2013-2015 del signor RI 1. Dal dettaglio fornito si
poteva dedurre un numerario pari a fr. 1'553'000.- (di cui fr. 446'000.- in oro
e fr. 1'107'000.- a contanti) per l’anno 2013, a fr. 962'000.- (di cui fr.
494'000.- in oro e fr. 468'000.- a contanti) per l’anno 2014 ed infine, a fr.
777'600.- (di cui fr. 444'600.- in oro e fr. 333'000.- a contanti).
D. Il 4 dicembre 2018,
l’autorità fiscale si rivolgeva nuovamente al contribuente, intimandogli di
fornirle la documentazione seguente: atti comprovanti l’acquisto di metalli
preziosi dichiarati quale numerario al 31.12.2013; copia del contratto di
locazione della cassetta di sicurezza in cui erano detenuti i contanti
dichiarati negli anni 2013-2015; documenti da cui si evince la provenienza del
contante dichiarato e il consumo del numerario per gli anni 2013-2015.
E. Il 24 gennaio 2019 si
teneva un incontro tra la nuova rappresentante del contribuente, signora RA 1,
e l’UT, durante il quale i partecipanti avrebbero cercato di chiarire gli
importi dichiarati dal contribuente.
F. Il 25 gennaio 2019,
l’UT invitava il contribuente a volersi esprimere in merito al “calcolo
entrate/uscite dell’anno 2013, 2014 e 2015 dal quale risulta un’insufficiente
disponibilità finanziaria per il sostentamento; ogni rettifica apportata al
calcolo dovrà essere debitamente comprovata”. Con e-mail del 31 gennaio
2019, la rappresentante del contribuente chiedeva una proroga del termine per
l’inoltro dei documenti, che veniva concessa, in data 6 febbraio 2019. Il nuovo
termine giungeva così a scadenza il 28 febbraio 2019.
G. Con e-mail del 1°
marzo 2019 la rappresentante riferiva quanto segue:
“2013
- Il signor RI 1 è arrivato in Ticino in agosto 2013.
- Al momento del suo arrivo in Ticino, la sua sostanza
(numerario) era di ca. CHF 1'700'000.- contanti, detenuti in una cassetta di
sicurezza (di cui si allega contratto di locazione __________ del 2012).
- Nel mese di settembre 2013, il signor RI 1 ha
acquistato un’autovettura Porsche, al prezzo di CHF 153'000.-, pagata a
contanti a carico del numerario.
- Al 31.12.2013, il numerario del signor RI 1 ammontava
quindi a CHF 1'553'000.-, contanti (detenuti in una cassetta di sicurezza al __________,
aperta nel novembre 2013 – contratto allegato).
- A quel momento non c’erano i metalli preziosi.
Nel 2014, a debito del numerario, sono avvenuti i
seguenti fatti:
- Costituzione __________ (CHF 400'000.-)
- Acquisto 13 kg oro (CHF 467'000.-)
- Dispendio __________ (CHF 105'000.-)
- Dispendio __________ (CHF 37'000.-)
-
Dispendio contanti (CHF 50'000.-)
Di conseguenza, il numerario 31.12.2014, ammontava a
CHF 962'000.--, composto da CHF 468'000.- contanti e CHF 467'000.- metalli
preziosi (come correttamente riportato in dichiarazione 2014)
Nel 2015, a debito del numerario, sono avvenuti i
seguenti fatti:
- Costituzione __________ (CHF 50'000.-)
- Acquisto Audi (CHF 40'000.-)
-
Dispendio contanti (CHF
90'000.-)
Di conseguenza, il numerario al 31.12.2015, risultava
essere di CHF 777'600, composto da CHF 333'000.- contanti e CHF 444'600.-
metalli preziosi (come correttamente riportato in dichiarazione 2015)”.
H.
a. Decisione di
tassazione 2013
Con decisione di tassazione IC/IFD (imposta
ordinaria complementare) del 17 aprile 2019, l’autorità accertava, per
l’IC/IFD, un reddito imponibile di fr. 185'000.- (di fr. 252'900.- il reddito
determinante per l’aliquota) ed una sostanza, ai soli fini di IC, di fr.
271'000.- (di fr. 443'000.- determinante per l’aliquota). Rispetto ai dati
dichiarati dal contribuente veniva in particolare aumentato il reddito
imponibile di fr. 185'000.- e la sostanza veniva ridotta di fr. 1'553'000.-
(ovvero veniva stralciato l’importo relativo alla posizione 26.2 “numerario,
biglietti banca, oro e metalli preziosi”), con la seguente motivazione:
“6.3 Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti
per insufficienza di disponibilità finanziaria
9.1 (…)
12 (…)
21.1 (…)
25 (…)
26.2 Importo
stralciato in quanto non comprovato”.
b. Decisione di
tassazione 2014
Con decisione di tassazione IC/IFD (imposta
ordinaria complementare) del 17 aprile 2019, l’autorità accertava, per
l’IC/IFD, un reddito imponibile di fr. 1'050’500.- (di fr. 1'110’500.- il
reddito determinante per l’aliquota) ed una sostanza, ai soli fini di IC, di
fr. 851’000.- (di fr. 1'029’000.- determinante per l’aliquota). Rispetto ai
dati dichiarati dal contribuente venivano, in particolare, assoggettati “altri
redditi” per un importo pari a fr. 1'050'000.- e, in relazione alla sostanza, veniva
stralciato l’importo relativo alla posizione 26.2 “numerario, biglietti banca,
oro e metalli preziosi”, con la seguente motivazione:
“6.3 Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti
per insufficienza di disponibilità finanziaria
9.1 (…)
12 (…)
21.1 (…)
25 (…)
26.2 Importo
stralciato in quanto non comprovato”.
c. Decisione di
tassazione 2015
Con decisione di tassazione IC/IFD (imposta
ordinaria sostitutiva) del 17 aprile 2019, l’autorità accertava, per l’IC, un
reddito imponibile di fr. 221’600.- (di fr. 232’800.- il reddito determinante
per l’aliquota) ed una sostanza, ai soli fini di IC, di fr. 969’000.- (di fr.
1'147’000.- determinante per l’aliquota). Il reddito per l’IFD veniva stabilito
in fr. 227'200.- (di fr. 238'800.- il reddito determinante per l’aliquota).
Rispetto ai dati dichiarati dal
contribuente venivano, in particolare, assoggettati “altri redditi” per un
importo pari a fr. 110’000.- e, in relazione alla sostanza, veniva stralciato
l’importo relativo alla posizione 26.2 “numerario, biglietti banca, oro e
metalli preziosi”, con la seguente motivazione:
“6.3 Prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti
per insufficienza di disponibilità finanziaria
25 (…)
25 (…)
26.2 Importo
stralciato in quanto non comprovato”.
I. Con unico reclamo
datato 24 aprile 2019, il contribuente – per il tramite della sua rappresentante
– censurava le decisioni IC/IFD 2013-2015, adducendo che i “dati accertati
dall’autorità fiscale non corrispondono alla situazione reale”. Secondo il
reclamante il “numerario” al 31.12.2013 ammontava a fr. 1'553'000.- e ciò
ritenuto che al proprio arrivo in Svizzera lo stesso disponeva di fr.
1'700'000.- a contanti, diminuiti poi nel corso dell’anno, avendo lo stesso
acquistato un’autovettura per fr. 153'000.-. Il contribuente sosteneva poi, che
il “numerario” al 31.12.2014 ammontava a fr. 962'000.-, “composto da CHF
468'000.- contanti e CHF 467'000.- in metalli preziosi”. Il reclamante
sosteneva che la diminuzione della sostanza era da ricondurre alla costituzione
di una nuova società (per fr. 400'000.-) e ad un dispendio di fr. 192'000.-. A
seguito della costituzione di una nuova società per fr. 50'000.-, dell’acquisto
di un’autovettura di fr. 40'000.- e di un dispendio pari a fr. 90'000.-, RI 1 dichiarava
un “numerario”, al 31.12.2015, pari a fr. 777'600.-.
L. Alfine di evadere il
reclamo del signor RI 1, con scritto del 26 aprile 2021, l’autorità fiscale gli
chiedeva di fornire “ogni e qualsiasi documento comprovante l’origine e la
presenza del capitale “Numerario” all’arrivo in Svizzera e la variazione dello
stesso negli anni di computo. (dichiarazione di trasferimento contante (ADM),
vendite immobiliari/quote societarie, metalli preziosi, ecc.)”.
M. In data 14 maggio
2021, il contribuente faceva seguito alla richiesta dell’UT, specificando che “fino
a settembre 2005 (…) era proprietario di un esercizio pubblico, (…) la cui
attività aveva permesso un risparmio di ca. € 250'000.- contanti”. La
società era poi stata venduta ad “un prezzo di € 10'000 più € 200'000 per
inventario”. RI 1, riferiva anche di aver venduto, nel 2007, delle
proprietà immobiliari per € 60'000.- ed € 500'000.-. Infine, il contribuente adduceva
di avere, tra settembre 2007 e gennaio 2013, “incassato affitti, (…) per €
2'500 mensili, pari a € 148’000”. A mente del contribuente quindi, le spiegazioni
e i documenti da lui forniti attestavano una disponibilità, a contanti, di ca.
€ 1'000'000.-. Pertanto, il numerario dichiarato era da ritenersi “verosimile
e comprovato”.
N. Con decisioni di
tassazione dopo reclamo datate 30 giugno 2021, l’UT riconfermava gli importi
accertati nelle decisioni di tassazione del 17 aprile 2019, con la seguente
motivazione:
“(…) Nel merito viene chiesto lo stralcio dell[‘]importo esposto quale
altri redditi e l[‘]esposizione del numerario dichiarato, ribadendo che
l[‘]insufficiente disponibilità finanziaria riscontrata per il contribuente sia
dovuta verosimilmente al consumo di contanti detenuti in cassetta di sicurezza
bancaria dal suo arrivo in Ticino. Di fronte ad una manifesta incongruenza fra
le entrate e le uscite ed in particola[r] modo alla luce degli investimenti
effettuati, alla carente documentazione a comprova della provenienza dei
capitali utilizzati, l[‘]autorità fiscale si vede costretta a riconfermarsi
nella decisione di prima istanza dove è di certo sostenibile l[‘]imposizione di
un reddito d[‘]altra fonte”.
O. Con unico ricorso del
26/27 luglio 2021, RI 1 insorge contro le decisioni di tassazione su reclamo
IC/IFD 2013, 2014 e 2015. Il ricorrente censura i dati accertati dall’UT e
meglio, per il periodo fiscale 2013, ritiene che il “numerario al
31.12.2013, risulta essere di CHF 1'547'000 – come correttamente esposto nella
dichiarazione 2013”. In riferimento all’anno 2014, il ricorrente si
riconferma in quanto esposto nel proprio reclamo, sostenendo che “nella
dichiarazione fiscale 2014 sono stati esposti correttamente CHF 962'000.- di
numerario”. Anche in relazione al periodo fiscale 2015, il contribuente
sostiene che al 31.12.2015 il “numerario” ammontava a fr. 777'600.-. A mente
del ricorrente, i documenti e le spiegazioni da lui forniti sono atti a
comprovare gli importi da lui dichiarati.
Il resistente contesta
inoltre una violazione del suo diritto di essere sentito, poiché l’autorità
fiscale non avrebbe dato seguito alla sua esplicita richiesta di essere
contattato per discutere del reclamo e della documentazione inoltrata.
P. Con osservazioni del
29/30 luglio 2021, l’UT si riconferma nel proprio operato, sottolineando che “contrariamente
a quanto preteso dal rappresentante del ricorrente i documenti presentati non
sono ritenuti sufficienti a comprovare, ma neanche a rendere plausibile,
l’ammontare del numerario posseduto all’entrata in Svizzera. Riteniamo infatti
molto importante, se non addirittura essenziale, che operazioni del genere
siano documentate a dovere come devono essere plausibili le tempistiche, a
maggior ragione in caso di trasporto di conta[n]ti dall’estero”.
Diritto
1. Il ricorrente
lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito. A questo
proposito, va ricordato che né la legge tributaria cantonale né la legge
federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al contribuente il diritto
di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo.
Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo
il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito
in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito
oralmente (cfr. tra tante DTF 122 I 464 consid. 4c). Come ha ricordato l’Alta
Corte, ciò vale in modo particolare nell’ambito di procedimenti di massa,
estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le
imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l’autorità
di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente;
sentenza del TF n. 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006 consid. 3.2). Pertanto, la
censura del ricorrente si rivela destituita di fondamento e il gravame può
essere esaminato nel merito.
Considerandi
2.
L’insorgente
contesta lo stralcio degli importi (“numerario”) di fr. 1'553'000.- per l’anno
2013, di fr. 962'000.- per il periodo fiscale 2014 e di fr. 777'600.- per
l’anno 2015, da lui dichiarati e, di conseguenza, l’aggiunta di “altri redditi”
per fr. 185'000.- (anno 2013), fr. 1'050'000.- (anno 2014) e fr. 110'000.-
(anno 2015).
3.
3.1.
Nelle procedure
fiscali vige il principio inquisitorio. Nell’ambito delle procedure relative
alle imposte dirette, l’autorità di tassazione deve accertare d’ufficio i
fatti. Il contribuente è tuttavia tenuto a prestare ampia collaborazione
nell’accertamento dei fatti. Deve fare tutto il necessario per consentire una
tassazione completa ed esatta (artt. 126 cpv. 1 LIFD, 42 cpv. 1 LAID e 200 cpv.
1.
LT). Le autorità fiscali e giudiziarie devono sottoporre i fatti
giuridicamente rilevanti che sono stati raccolti ad un (libero) apprezzamento
delle prove (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_605/2015 del 5 novembre 2015
consid. 2.3.1/2 con riferimenti ivi citati).
Di principio, il grado di
prova richiesto è quello della prova piena, che presuppone che il tribunale non
abbia più seri dubbi circa l’esistenza dei fatti addotti oppure che gli
eventuali dubbi residui appaiano trascurabili. Il grado di verosimiglianza
richiesto è tale che non si deve più ragionevolmente contare con la possibilità
del contrario. Il grado di prova della verosimiglianza preponderante
rappresenta per contro un’attenuazione della prova e non è sufficiente per la
prova piena (cfr. tra tante, sentenza del TF appena citata consid. 2.3.2).
Se, nonostante la
collaborazione conforme ai suoi obblighi da parte del contribuente, dopo
l’apprezzamento delle prove gli elementi imponibili non possono essere
accertati e gli stessi non devono essere stabiliti per apprezzamento, trovano
applicazione anche nel diritto tributario le regole che concernono la
ripartizione oggettiva dell’onere della prova secondo l’art. 8 CC. L’autorità
fiscale è dunque tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o
aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei
fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (cfr.
sentenza del TF appena citata, consid. 2.3.3 con riferimenti e anche Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 27 ss. all’introduzione agli articoli 122 ss. LIFD, p. 399
ss.).
3.2
Secondo l’art. 204 cpv. 2
LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue
la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa, se il
contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure
se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il
motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato ed
indicare eventuali mezzi di prova (artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD), per
cui vi à un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità
dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato
provare che la stessa è manifestamente inesatta.
3.3
Giurisprudenza e dottrina
tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo
laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi
procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua
situazione finanziaria non possa essergli imputata (cfr. ad es. sentenza del TF
n. 2A.426/2004 del 23 novembre 2004 e 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz.,
Basilea 2017, n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 2242 ss.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 26 ad art. 130
LIFD, p. 1407). L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo
coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza
che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente
allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto
altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su
un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva
reale (Zweifel/Hunziker, op. cit.,
n. 46 ad art. 130 LIFD, p. 2249).
3.4
Nella fattispecie, l’UT –
“di fronte ad una manifesta incongruenza fra le entrate e le uscite ed in
particolar modo alla luce degli investimenti effettuati, alla carente
documentazione a comprova della provenienza dei capitali utilizzati” – nonostante
abbia rinunciato ad una tassazione d’ufficio in senso stretto, ha rivalutato il
reddito imponibile del contribuente, corrispondente all’ammanco che scaturisce
dal calcolo delle entrate e delle uscite 2013, 2014 e 2015.
4.
4.1.
Il
ricorrente, nel proprio ricorso, sostiene di aver “ampiamente” spiegato
e documentato l’origine del “numerario” pari a fr. 1'700'000.- in suo possesso
al momento dell’arrivo in Svizzera nel 2013. La provenienza dei fondi viene
giustificata con pretesi risparmi accumulati dal contribuente negli anni
precedenti il suo trasferimento in Ticino.
4.2
Nel suo scritto del 14
maggio 2021, il contribuente affermava di essere stato, fino a settembre 2005,
proprietario di un esercizio pubblico ed avere così risparmiato ca. € 250'000.-
a contanti. Tuttavia, il ricorrente, a sostegno della sua affermazione, non
fornisce alcuna prova. Di conseguenza, lo stralcio di tale importo dal
“numerario” iniziale è corretto. L’agire dell’UT merita quindi tutela.
4.3
A mente del ricorrente, il
capitale da lui posseduto al momento del suo arrivo in Svizzera derivava anche
dalla vendita dell’esercizio pubblico sopracitato (rispettivamente dalla
società proprietaria). La società sarebbe stata “venduta” per € 10'000.-.
Agli atti vi è la scrittura privata (autenticata da un notaio italiano), da cui
si evince la cessione totale, per complessivi € 10'000.-, delle quote del
capitale sociale della società __________. da parte del signor RI 1 alle
signore __________ (20%) e __________ (80%). Sebbene il contribuente abbia
comprovato di aver ricevuto dalle signore __________ € 10'000.-, lo stesso non
ha invece dimostrato l’esistenza di tale capitale al momento del suo trasferimento
in Ticino (avvenuto circa otto anni dopo la cessione). Ne consegue che la
mancata prova di tale fatto comporta inevitabilmente lo stralcio dell’importo
dal “numerario” iniziale dichiarato.
Sempre in relazione alla
vendita dell’esercizio pubblico, con lo scritto del 14 maggio 2021, il
ricorrente allegava un documento – redatto a mano, da lui unicamente
sottoscritto e non datato – in cui lo stesso dichiarava che “con l’importo
di 200'000 € la signora __________ acquista la società __________ ed incluso
tutto l’arredamento del locale”. Tale atto non è idoneo a comprovare né l’impegno
della signora __________ ad acquistare l’arredamento, né che la presunta
acquirente abbia davvero corrisposto € 200'000 né tantomeno – nel caso in cui
tale importo fosse stato davvero versato – che RI 1 ne fosse ancora in possesso
al momento del suo arrivo in Ticino. A giusta ragione quindi, lUT non ha
considerato tale importo nel “numerario” dichiarato dal contribuente.
4.4
Il ricorrente sosteneva
poi di aver venduto, ad aprile 2007, delle proprietà immobiliari per € 60'000.-
più € 500'000.- “derivante da scrittura privata”. A comprova di quanto
da lui asserito, lo stesso allegava il rogito n. __________ redatto dal notaio __________
a Bergamo il 27 aprile 2007. Secondo tale atto “il prezzo della presente
vendita è stabilito, di comune accordo tra le parti in Euro 60.000,00 (…);
prezzo che la parte venditrice dichiara di aver già ricevuto, dalla parte
acquirente”. Tuttavia, alla pagina 5 si evince che “il prezzo della
presente vendita viene pagato mediante compensazione volontaria di un credito
pregresso dell’importo totale di Euro 60.000,00, di titolarità della parte
acquirente, nei confronti della parte venditrice e, pertanto, null’altro è
dovuto dall’acquirente relativamente alla presente vendita”. Ciò nonostante,
RI 1 allegava un ulteriore documento (“scrittura privata”), del 20 febbraio 2017,
nel quale veniva dichiarata la sua volontà di vendere al signor __________ le
proprietà oggetto poi anche del rogito n. __________. Il prezzo convenuto
secondo tale atto era pari a € 500'000.- e avrebbe dovuto essere corrisposto
entro quattro anni dalla sottoscrizione dell’atto notarile.
È chiaro che i
summenzionati documenti presentano dei contenuti totalmente diversi. Ciò
nonostante, non può essere seguita la tesi del ricorrente, secondo cui lo
stesso avrebbe ricevuto dal signor __________ € 500'000.- e ciò, senza doversi
necessariamente esprimere sulla valenza giuridica di una “scrittura privata”
rispettivamente di un “rogito”. Infatti, il rogito è stato redatto e
sottoscritto dalle parti successivamente alla scrittura privata e nello stesso,
come già accennato, si accerta che “null’altro è dovuto dall’acquirente”.
Inoltre, si deve ritenere che le dichiarazioni espresse nel rogito siano
veritiere, infatti nell’ultima pagina si dichiara che le parti sono “consapevoli
delle sanzioni penali per le dichiarazioni false o mendaci”. Ai sensi di
quanto suesposto, RI 1 non ha incassato alunché dalla vendita delle proprietà
immobiliari di cui al rogito n. __________. Pertanto, l’agire dell’UT, che non
ha tenuto in considerazione l’importo esposto a “numerario”, non può essere
censurato e merita tutela.
4.5
Il ricorrente indicava
infine, nel suo scritto del 14 maggio 2021, di aver – tra settembre 2007 e
gennaio 2013 – “incassato affitti, derivanti da una causa di sfratto
antecedente vinta a favore del contribuente (…) pari a € 148'000.-“. A
comprova di quanto da lui sostenuto allegava la prima pagina del cosid. “atto
di intimazione di sfratto per morosità ex art. 658 C.P.C. contestuale citazione
per la convalida e ricorso per decreto ingiuntivo” e due “ricevuta
d’affitto” (ciascuna di € 2'500.-) per i mesi di ottobre e dicembre 2008. I
documenti allegati tuttavia non sono, in alcun modo, idonei a comprovare quanto
sostenuto dal signor RI 1. Non è infatti possibile dedurre se il ricorrente
avesse davvero diritto a ricevere degli “affitti” ed in caso di risposta
affermativa, in che misura. Inoltre, il resistente allegava unicamente due
ricevute, nonostante il periodo fatto valere fosse di gran lunga maggiore (poco
più di cinque anni).
Anche per tale importo, la
conclusione rimane la stessa: la decisione dell’UT merita di essere confermata.
4.6
Anche qualora si volessero
ritenere comprovati gli importi di cui sopra, la decisione dell’autorità
fiscale di procedere all’imposizione di “altri redditi” deve essere confermata:
infatti, il ricorrente non ha fornito la prova della loro sussistenza al
momento del suo arrivo in Svizzera. In particolare, i contratti di locazione
delle cassette di sicurezza, allegati dal ricorrente, non riferiscono alcunché
sul loro contenuto: le stesse avrebbero potuto essere anche vuote.
Inoltre, anche limitandosi
alle spiegazioni fornite dal solo ricorrente, si deve constatare una certa
difformità di versioni: con una e-mail del 31 ottobre 2018, il contribuente
affermava di possedere – al suo arrivo in Ticino – sia denaro contante sia
metalli preziosi, tuttavia, con uno scritto successivo – datato 1° marzo 2019 –
lo stesso dichiarava che nell’agosto 2013 non deteneva metalli preziosi.
Soffermandosi sulla prima comunicazione del ricorrente, si evince anche che lo
stesso dichiarava dapprima di possedere al 31.12.2014 metalli preziosi per un
importo pari a fr. 494'000.-, poi invece – nello scritto del 1° marzo 2019 –
affermava che i metalli preziosi ammontavano a fr. 467'000.-. L’ultima
discrepanza la si riscontra nel ricorso: RI 1 afferma di aver sempre dichiarato
quale “numerario”, al 31.12.2013, l’importo di fr. 1'547'000.-. A torto, poiché
la cifra esposta era sempre di fr. 1'553'000.-.
Infine, si evidenzia che,
nel caso in cui si dovessero prendere in considerazione gli importi indicati e
le spiegazioni fornite dal contribuente negli scritti antecedenti al ricorso, procedendo
ad una semplice sottrazione algebrica, non si otterrebbero le cifre finali da
lui indicate a “numerario”.
4.7
Nelle circostanze di cui
sopra, si deve riconoscere che gli argomenti e i mezzi di prova fatti valere
dall’insorgente sono ben lungi dal dimostrare l’esistenza dei valori litigiosi.
Ne consegue che il ricorrente non è stato in grado di comprovare l’esistenza del
capitale di fr. 1'700'000.- al 2 agosto 2013. Le prove apportate a tal fine non
hanno infatti documentato che il contribuente disponesse, al momento del suo
arrivo in Svizzera, di fondi in contanti, che gli avrebbero consentito di far
fronte al proprio dispendio. Pertanto, l’agire dell’autorità fiscale non può
essere censurato. Del resto, la stessa – come già si è detto – si è anche
rivolta al contribuente a più riprese, chiedendogli di voler fornire ogni
documento atto a comprovare l’origine e la presenza del capitale “numerario”
all’arrivo in Svizzera rispettivamente la variazione dello stesso negli anni di
computo.
Inoltre, l’autorità fiscale,
il 26 aprile 2021, ha chiesto all’insorgente di voler fornire la “dichiarazione
di trasferimento contante (ADM)”. Ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo
del 19 novembre 2008 (entrato in vigore il 13 dicembre 2008), chiunque entra o
esce dal territorio italiano e trasporta denaro contante di importo pari o
superiore a € 10'000.- è tenuto a dichiarare tale somma all’Agenzia delle
dogane, mediante apposita dichiarazione. A tal proposito, risulta essere
perlomeno curioso che il contribuente non abbia fornito tale documento,
ritenuto che lo stesso ha sempre dichiarato di possedere – al suo arrivo in
Svizzera – fr. 1'700'000.- e che, con e-mail del 1° marzo 2019, allegava una
fattura del 10 gennaio 2012 relativa alla locazione di una cassetta di
sicurezza presso la __________, per il periodo compreso fra il 5 gennaio 2012 e
il 4 gennaio 2013. RI 1 avrebbe quindi dovuto, molto verosimilmente, compilare
la dichiarazione summenzionata.
La mancata prova da parte
del ricorrente dell’esistenza delle cifre esposte a numerario implica che le
stesse non possano essere considerate nel calcolo delle imposte controverse. Pertanto,
la decisione impugnata, che ha stralciato i capitali in questione dalla sostanza
imponibile e ha stabilito l’imposizione di “altri redditi”, merita conferma.
5.
5.1.
Sulla base delle
Dichiarazioni IC/IFD 2013, 2014 e 2015 e delle informazioni ottenute
precedentemente, l’UT allestiva il calcolo delle entrate e delle uscite per gli
anni sopraccitati, da cui risultava una disponibilità annua insufficiente, per
l’anno 2013, pari a fr. 136’962.-, per l’anno 2014, ammontante a fr. 800'268.-
e per l’anno 2015, corrispondente a fr. 60'020.-. L’autorità fiscale
sottoponeva al contribuente i calcoli, chiedendogli di prendere posizione. Il
ricorrente contesta questi calcoli, affermando di aver attinto, per far fronte
alle proprie uscite, al denaro contante detenuto nelle proprie cassette di
sicurezza.
Con decisioni di
tassazione dopo reclamo, l’UT dichiara – vista la “manifesta incongruenza
fra le entrate e le uscite ed in particolar modo alla luce degli investimenti
effettuati, alla carente documentazione a comprova della provenienza dei
capitali utilizzati” – di dover riconfermare “l’imposizione di un
reddito d’altra fonte”, di fr. 185'000.- (anno 2013), di fr. 1'050'000
(anno 2014) e di fr. 110'000.- (anno 2015).
5.2
Tornando al caso concreto,
seppur l’autorità di tassazione non abbia sottoposto il nuovo calcolo del
dispendio al contribuente, i criteri che hanno portato l’UT a discostarsi dal
conteggio precedente, appaiono evidenti: agli ammanchi iniziali sono stati
aggiunti, per tutti i periodi fiscali, fr. 50'000.- di fabbisogno personale del
contribuente. Per l’anno 2014 inoltre, sulla base di quanto dichiarato dalla
nuova rappresentante del ricorrente, l’ammontare dei metalli preziosi è stato
aumentato da fr. 233'900.- a fr. 467'000.-.
Pertanto, ritenuto ciò che
precede, non si può imputare all’autorità di tassazione di aver effettuato un “arrotondamento
sproporzionato ed ingiustificato”. Le spese sostenute dal ricorrente negli
anni 2013-2015 (ad esempio l’acquisto dell’autovettura Porsche) giustificano la
definizione di un fabbisogno personale pari a fr. 50'000.-.
6.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese
sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 3’200.–
sono poste a carico del
ricorrente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: