80.2021.19
Richiesta di garanzia: presupposti, decadenza del permesso di dimora, pregiudizio dei diritti del fisco
7 settembre 2022Italiano27 min
notificato la partenza al Comune di domicilio. Il credito e il pagamento dei debiti
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.19
80.2021.20
80.2021.21
Lugano
7 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 gennaio 2021 contro la decisione del 22 dicembre 2020 in materia di richiesta
di garanzia IC, IFD e imposta comunale 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
Fatti
Fatti
A.
a.
RI 1, cittadino italiano, è
giunto in Svizzera il 1.1.2015 (cfr. sito dell’Ufficio dello stato civile,
Movpop – movimento della popolazione, consultato il 19.7.2022) ed è, da quella
data, assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera. Il contribuente è
in possesso di un permesso di dimora (B) con prima scadenza il 31.12.2019.
b.
Il 22.12.2020, l’Ufficio
esazione e condoni notificava a RI 1 tre separate richieste di garanzia
(IC/IFD/ICom) sulla base degli art. 169 LIFD e 248 LT, per i periodi fiscali
2015-2020.
Per l’IFD veniva richiesto
l’importo di complessivi fr. 320'000.- più interessi del 3% dal 1.1.2021; per
l’IC la somma fatta valere era pari a fr. 700'000.- più interessi del 2.5% a
decorrere dal 1.1.2021; e per l’ICom di fr. 600'000.- più interessi al 2.5% dal
1.1.2021. A sostegno di tutte e tre le richieste veniva indicata la seguente
motivazione:
“Il debitore è in procinto di trasferirsi all’estero
lasciando impagati importanti debiti d’imposta. Egli ha in effetti già
notificato la partenza al Comune di domicilio. Il credito e il pagamento dei debiti
erariali sembrerebbero oggettivamente minacciati”.
B. Con ricorso
20/21.1.2021 RI 1, patrocinato dallo __________, impugna le richieste di
garanzia IC/IFD/ICom 2015-2020. Nel gravame si fa presente che il contribuente
ha trasmesso tempestivamente tutte le dichiarazioni fiscali a far tempo dal
periodo 2015 in poi. Il suo salario è stato regolarmente oggetto di trattenute
dell’imposta alla fonte ed inoltre egli ha volontariamente pagato gli acconti
liberi al __________.
L’insorgente spiega
che, con decisione del 30.7.2019, l’Ufficio della migrazione ha dichiarato
decaduto il suo permesso B e gli ha intimato di voler lasciare la Svizzera al
più tardi entro il 6.11.2019. Contro tale decisione egli è insorto al Consiglio
di Stato, che, con decisione 18.11.2020 ha respinto il suo gravame, ritenendo
in sostanza che il suo centro degli interessi non si trovasse in Svizzera.
Motivo per il quale egli, “in data 14 dicembre 2020… notificava via mail la
propria partenza dal Comune di __________ con decorrenza 31/12/2020”
(ricorso, p. 5). Oltre alle impugnate richieste di garanzia, l’Amministrazione avrebbe
altresì emanato, il 22.12.2020 tre decreti di sequestro aventi ad oggetto tutti
i beni appartenenti al debitore comprese le partecipazioni azionarie “(…)
detenute dal debitore delle società __________ (…), della società __________ e
un credito dallo stesso vantato nei confronti della __________”.
Dopo aver deciso di
contestare la decisione del Consiglio di Stato, il 28.12.2020 il ricorrente
avrebbe comunicato via e-mail al Comune di __________ “(…) che la propria
decisione di partenza per l’estero è stata rivista e che lo stesso ha deciso di
rimanere domiciliato nel nostro Cantone, volendo contestare anche la decisione
del Consiglio di Stato”. Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo sarebbe
stato inoltrato l’8.1.2021, mentre il 28.12.2021 gli era stata notificata la
decisione di tassazione dopo reclamo 2015, non è ancora cresciuta in giudicato,
poiché oggetto di ricorso alla Camera di diritto tributario (inc. CDT __________).
Nel merito, il ricorrente
sostiene che le richieste di garanzia risultano essere del tutto prive di
fondamento e che pertanto devono essere annullate. In particolare, a norma
degli art. 169 LIFD e 248 LT, requisito necessario è la circostanza che il
contribuente non abbia il proprio domicilio in Svizzera. Nel caso in esame, la
richiesta di garanzia sarebbe intervenuta una decina di giorni prima che tale
circostanza si avverasse.
Inoltre, a giustificazione
delle richieste di garanzia, l’autorità fiscale avrebbe indicato che “(…) in
procinto di trasferirsi all’estero il contribuente lascerebbe impagati
importanti debiti d’imposta”. Il ricorrente sostiene che, nel caso in esame
non vi sarebbe alcun debito d’imposta già accertato e cresciuto in giudicato,
ma un’unica decisione reclamata ed ora decisa su reclamo.
In seguito alla sua
decisione di mantenere il proprio domicilio a __________, i motivi a sostegno
della richiesta non sarebbero neppure più attuali.
Infondata sarebbe pure
l’esistenza del credito d’imposta: nell’ambito della tassazione 2015, in
particolare, sarebbe stato ritenuto – a torto secondo l’insorgente - un reddito
da sostanza mobiliare, in applicazione della teoria della trasposizione, per la
vendita della partecipazione detenuta in __________.
Motivo per il quale pure
eccessivo appare l’ammontare della garanzia: l’amministrazione, non avrebbe
inoltre indicato alcun parametro per stabilire come sia giunta a quantificare
la richiesta.
Da ultimo il ricorrente
contesta anche una violazione del suo diritto di essere sentito, garantito
dall’art. 29 cpv. 2 Cost, siccome le richieste di garanzia non sarebbero né
sufficientemente né fondatamente motivate.
C. Con osservazioni
29/30.3.2021 la Divisione delle contribuzioni, rappresentata dall’Ufficio
giuridico, chiede di respingere il gravame. A suo avviso, al momento in cui
sono state emanate le richieste di garanzia, ossia il 22.12.2020 le condizioni
previste dagli art. 169 LIFD e 248 LT erano date. Poco importa, sempre secondo
quanto indicato dall’autorità fiscale che “(…) la fattispecie abbia subito
un’evoluzione, dettata dalla mera volontà del sig. RI 1, peraltro di dubbia
buona fede considerato come quest’ultima sia intervenuta dopo l’adozione delle
misure di garanzia da parte dell’autorità fiscale” (osservazioni, p. 3).
La motivazione delle
decisioni impugnate, sebbene breve, conterrebbe i motivi essenziali che hanno
indotto l’autorità fiscale ad emanare le richieste di garanzia. Sebbene il
contribuente dichiari di non essere più in procinto di lasciare la Svizzera,
tuttavia la sua partenza per l’estero sarebbe resa verosimile dalla decisione
di diniego del permesso B adottata dall’Ufficio della migrazione e confermata
dal Consiglio di Stato “(…). Ciò quand’anche la predetta decisione non sia
cresciuta in giudicato e l’affare sia pendente al TRAM. Il motivo di richiesta
di garanzia è pertanto valido e attuale”. Inoltre, in merito alla
condizione dell’esistenza di una minaccia per il fisco, la stessa sarebbe pure
adempiuta, nella misura in cui la situazione di evidente incertezza venutasi a
creare, nonché il dovuto d’imposta ed il prevedibile dovuto d’imposta non
ancora incassato dall’autorità fiscale, renderebbero necessarie, almeno in via
cautelare, le misure di garanzia emanate dall’Ufficio esazione e condoni.
Motivo per il quale, ancora attualmente esisterebbero le condizioni per poter
considerare che il credito ed il pagamento dei debiti erariali siano
oggettivamente minacciati. In merito alla verosimiglianza del credito d’imposta
ed al suo ammontare, queste condizioni andrebbero esaminate a titolo
pregiudiziale e sommariamente.
Inoltre, secondo
l’autorità fiscale, quand’anche la decisione di decadenza del permesso B
dovesse passare in giudicato, sotto il profilo dell’assoggettamento illimitato
del contribuente non muterebbe nulla, in quanto la decisione esplicherebbe i suoi
effetti in un momento successivo rispetto ai periodi oggetto delle richieste di
garanzia. Siccome la decadenza del permesso B non ha effetto retroattivo,
l’assoggettamento sarebbe di fatto dato quantomeno fino al 2020. Inoltre
domicilio civile e domicilio fiscale sono due nozioni differenti il domicilio
fiscale del contribuente sarebbe pacificamente dato, in quanto esercita un’attività
lucrativa in Ticino come dipendente ed è presidente del consiglio di
Amministrazione della __________. Neppure risulta coniugato con la compagna che
risiede in Italia. A titolo abbondanziale l’Ufficio giuridico della DdC rileva
che, ai fini delle richieste di garanzia, sarebbe sufficiente un
assoggettamento limitato.
Da ultimo, in relazione
all’importo delle richieste di garanzia, lo stesso sarebbe relativo a sei
periodi fiscali. L’ammontare della garanzia si fonda su calcoli prudenziali,
posto come l’autorità fiscale “(…) non era e non è ancora in possesso di
tutta la documentazione necessaria per definire più precisamente il dovuto
d’imposta complessivo”. L’autorità fiscale allega una proiezione del dovuto
d’imposta, dalla quale emerge per il 2015 uno scoperto di fr. 875'340.-, per il
2016 di fr. 74'423.-. La tassazione 2017 non sarebbe stata ancora evasa, in
mancanza di documentazione (ulteriore cessione di azioni) nonché della
definizione di importanti elementi di sostanza ereditati dal contribuente in
seguito al decesso della madre, residente all’estero.
Non sarebbe pertanto
possibile considerare il dovuto d’imposta sulla sostanza 2016, quale parametro
di riferimento per gli anni successivi. Per il 2018 avrebbe fatto una
valutazione in base alla documentazione in suo possesso, mentre le dichiarazioni
2019 e 2020 non erano ancora state presentate.
Da ultimo l’autorità
resistente esclude che il diritto di essere sentito del contribuente sia stato
disatteso, essendo le richieste di garanzia state motivate.
D. Con osservazioni di
replica del 16/19.4.2021, il contribuente contesta la tempestività delle
osservazioni prodotte dall’Ufficio giuridico della Divisione delle
contribuzioni. In merito al fondamento delle richieste di garanzia, ribadisce
che, al momento dell’adozione delle richieste di garanzia, era ancora
domiciliato a __________; neppure dopo il 31.12.2020 sarebbe partito per
l’estero.
In relazione alla seconda
condizione posta dagli art. 169 LIFD e 248 LT, contesta che il pagamento
dell’imposta dovuta sembri compromesso. La situazione di incertezza non sarebbe
ascrivibile al ricorrente, che avrebbe ritirato la propria comunicazione di
partenza dalla Svizzera ed avrebbe continuato a determinare il proprio
domicilio personale a __________. Avrebbe solo chiesto, nell’istanza di
riconsiderazione, di considerare piuttosto il sequestro del solo credito dallo
stesso vantato nei confronti della __________ ammontante ad oggi a fr.
6'543'460.-, il quale “(…) da solo, sarebbe stato più che sufficiente per
garantire tutte le imposte del periodo 2015-2020”.
Per quanto concerne
l’importo delle richieste di garanzia rileva che, essendo il 2016 l’ultimo anno
tassato, sarebbe questo da prendere in considerazione quale parametro per gli
anni successivi. Il 2017 ed il 2018 non sono ancora stati evasi, motivo per il
quale contesta la “stima spannometrica”. Il calcolo fornito
dall’autorità fiscale non considererebbe né l’imposta alla fonte già
corrisposta e neppure gli acconti liberi versati al Comune, per fr. 45'000.-.
E. Con osservazioni di
duplica del 20/21.5.2021, l’Ufficio giuridico della Divisione delle
contribuzioni indica che le osservazioni al ricorso sono perfettamente
tempestive. Aggiunge, in relazione al credito vantato nei confronti di __________,
che lo stesso non costituirebbe una garanzia sufficiente “(…) già per la sua
natura”, dovendo per legge “le garanzie [essere] prestate in denaro
oppure mediante deposito di titoli sicuri e facilmente negoziabili o
fideiussione solidale o bancaria”. Inoltre, in relazione all’importo delle
garanzie, l’autorità fiscale osserva che le stesse sarebbero tuttora
giustificate, secondo una tabella aggiornata al 19.5.2021 e rileva che, detratte
le imposte alla fonte riversate dal contribuente, si giunge ad un importo di
fr. 1'931'078.50; dedotti gli acconti liberi versati dal contribuente per
l’imposta comunale si giunge ad una somma pari a fr. 1'886'078.50 a valere
quale calcolo provvisorio dello scoperto d’imposta. L’importo delle garanzie richiesto,
pari a fr. 1'620'000.- risulterebbe pertanto addirittura prudenziale.
Diritto
1. 1.1.
La richiesta di garanzia è
formulata dall’Ufficio esazione e condoni, sia quando ha per oggetto un’imposta
cantonale o comunale (art. 20 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria
ticinese RL 640.110; numerazione precedente RL 10.2.1.1.1) sia quando è
riferita al pagamento di un’imposta federale diretta (art. 4 cpv. 5 del
Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta,
RL 642.150; numerazione precedente RL 10.2.5.1.).
Contro tale decisione,
l’interessato ha facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario. Per le
imposte cantonali e comunali, la competenza è data dall’art. 248 cpv. 3 LT; per
le imposte federali dirette, dall’art. 169 cpv. 3 LIFD, che attribuisce al
contribuente il diritto di impugnare la richiesta di garanzia dinanzi alla
commissione cantonale di ricorso (art. 4 cpv. 6 del Regolamento di applicazione
della Legge federale sull’imposta federale diretta).
1.2.
Il ricorrente censura le
decisioni principalmente per due ragioni. In primo luogo, lamenta una
violazione del diritto di essere sentito, in quanto le richieste di garanzia
non sarebbero, a suo dire, motivate e già solo per questo sarebbero da
annullare.
RI 1 si aggrava poi anche
contro le richieste di garanzia in quanto tali, ritenendole non giustificate
nel caso concreto, siccome non sarebbero adempiuti i requisiti posti dagli art.
169 LIFD e 248 LT e, ad ogni modo, sarebbero sproporzionate dal profilo
quantitativo.
Considerandi
2.
Violazione del diritto di essere
sentito
2.1
Per ciò che concerne le richieste di garanzia datate 22 dicembre 2020, l’insorgente
lamenta innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito sancito dall’art.
29.
cpv. 2 Cost. Ritiene che le decisioni di garanzia non siano sufficientemente
motivate.
2.2
2.2.1
La giurisprudenza ha
dedotto dalla garanzia del diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2
Cost. il diritto di ottenere una decisione motivata. In tale ambito, è
sufficiente che l’autorità menzioni, perlomeno brevemente, i motivi che l’hanno
guidata e sui quali ha fondato la propria decisione, di modo che l’interessato
possa rendersi conto della portata della decisione medesima ed impugnarla in
coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).
2.2.2
Se non si vuole vanificare
lo scopo della decisione di richiesta di garanzie, di solito essa deve essere
adottata rapidamente, non appena si sono verificati fatti che indicano che il pagamento
dell’imposta sembra compromesso. Per queste ragioni, spesso non è possibile
motivare dettagliatamente la decisione e all’autorità fiscale deve essere
consentito di addurre gli elementi determinanti al momento della presentazione
delle sue osservazioni, nel caso in cui la decisione sia stata impugnata. Il
contribuente non subisce alcun pregiudizio, se l’autorità di ricorso gli
permette di prendere posizione sulle osservazioni dell’autorità fiscale
(sentenza del Tribunale federale n. 2P.41/2002 del 10 giugno 2003 consid. 6.1).
2.3
La motivazione delle
decisioni impugnate (riportata in narrativa), sebbene breve, indica
indubbiamente i motivi essenziali che hanno indotto l'Autorità fiscale a
ritenere in pericolo la riscossione del credito fiscale. Detta motivazione ha
quindi permesso al contribuente di tutelarsi adeguatamente, inoltrando un
ricorso debitamente motivato.
Per quanto riguarda
anzitutto la prima condizione posta dagli articoli 248 LT e 169 LIFD, ovvero l’esistenza
di un motivo di garanzia, si capisce chiaramente dal testo della decisione che
lo stesso è ascrivibile alla notifica della sua partenza all’estero all’Ufficio
del controllo abitanti, e che quindi il pagamento dell’imposta da lui dovuta,
in simili circostanze sembra essere compromesso.
È invece vero che la decisione
impugnata non dà indicazioni sul calcolo delle imposte da garantire. L’PI 1 vi
ha però rimediato in sede di ricorso: ha infatti trasmesso degli specchietti
riassuntivi che espongono il totale delle imposte da pagare (reddito e sostanza
per IC, IFD e ICom) dal 2015 al 2020 per le imposte federali dirette, le
imposte cantonali e le imposte comunali. Il ricorrente ha avuto la possibilità
di visionare nel dettaglio il documento menzionato e di presentare una replica,
pronunciandosi sugli argomenti addotti dall'Autorità fiscale. In simili
circostanze, l’eventuale vizio di forma iniziale potrebbe senz’altro essere
considerato sanato nell’ambito della procedura ricorsuale, in maniera
rispettosa dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (decisioni TF n. 2A.324/2005 e 2A.325/2005
del 30 novembre 2005; ASA 67 p. 722 consid. 3b).
Ne consegue che nel caso
di specie non è stato violato il diritto di essere sentito di RI 1.
3.
Garanzie fiscali
3.1
Giusta gli artt. 248 cpv.
1.
LT e 169 cpv. 1 LIFD, se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in
Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati, l’autorità fiscale può
chiedere in ogni tempo, anche prima che l’imposta sia accertata
definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il
sequestro. La decisione di richiesta di garanzie deve indicare l’importo da
garantire ed è immediatamente esecutiva. Nella procedura d’esecuzione, esplica
gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva. Secondo la
giurisprudenza affinché una richiesta di garanzie ex art. 169 cpv. 1 LIFD
risulti giustificata, è necessario (sentenze TF 2C_77/2019 del 17.3.2021,
consid. 5.2.; TF inc. 2C_85/2020 del 6.10.2020 consid. 5.1.):
1) che sussista uno
dei motivi di garanzia menzionati nella norma citata, ossia l’assenza di
domicilio in Svizzera oppure il fatto che i diritti del fisco sembrino
compromessi;
2) che sia resa
verosimile l’esistenza di un credito d’imposta;
3) che la somma
richiesta non appaia, a prima vista, manifestamente eccessiva.
3.2
3.2.1
La norma in questione
prevede pertanto due tipi di casistiche che possono dar luogo a delle garanzie
fiscali. Il motivo generale per cui vengono richieste delle garanzie si basa
sul pericolo che il credito fiscale non venga corrisposto (sentenza TF 2A.611/2006
del 18.4.2007 consid. 4.1.). La legge ammette la costituzione di garanzie nel
caso in cui il contribuente non ha un domicilio in Svizzera. Questo motivo
particolare di costituzione di garanzie trova la sua ragione nel fatto che una
pretesa di diritto pubblico della Confederazione, di un Cantone oppure di un
Comune non può essere eseguita all’estero. Ad oggi unicamente la Convenzione
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la
doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (RS
0.672.916.31) prevede un’assistenza fiscale in materia di incasso (StR 72/2017
p. 248; sentenza TF 2C_669/2016 dell’8.12.2016).
Le garanzie possono, come
visto, essere richieste anche quando i diritti del fisco appaiono minacciati
(in maniera simile a quanto previsto dall’art. 271 cpv 1 cifra 2 LEF). Secondo
il diritto attuale, l’autorità fiscale non ha più bisogno di comprovare che il
comportamento del contribuente metta in pericolo il pagamento dell’imposta, ma
unicamente che il pagamento risulta minacciato, oppure deve rendere verosimile
che una tale minaccia esista. L’insieme delle circostanze è determinante. Il
pagamento del credito fiscale appare minacciato quando ad esempio il
contribuente ha l’intenzione di lasciare la Svizzera oppure di preparare la sua
partenza, oppure ancora se esiste un pericolo di fuga. Le garanzie possono
anche essere giustificate nel caso in cui il contribuente dissimuli in maniera
sistematica il suo reddito e il suo patrimonio nell’ambito della procedura di
tassazione, induca in errore l’autorità fiscale in relazione ai suoi redditi (Curchod, in: Noël/ Aubry-Girardin [a
cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 15-19 ad
art. 169 LIFD).
3.2.2
L'esistenza di una minaccia
oggettiva alla pretesa fiscale viene valutata in base a tutte le circostanze. Si
tratterà, per esempio di analizzare l’agire del contribuente. Tra i motivi di
minaccia si annoverano, come visto, ad esempio, i preparativi per la partenza all'estero,
il rischio di fuga, la riduzione del patrimonio attraverso uno stile di vita
sfarzoso o regali consistenti, nonché l'accantonamento o l'occultamento del
patrimonio (sentenze del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, VGer del
25.5.2011, SR.2010.00019, consid. 2.2; del 10.5.2017
SR.2017.00006, consid. 2.2.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 11 ad art. 169 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 18 ad art. 169 LIFD; sentenza TF 2A.113/2004 del 3.12.2004,
consid. 4).
3.3
Secondo la giurisprudenza
sviluppatasi attorno all’art. 118 del previgente decreto concernente l’imposta
federale diretta, che conserva su questo punto tutta la sua validità, affinché
una richiesta di garanzia risulti giustificata è necessario che sia resa
verosimile l’esistenza di un credito d’imposta, che sussista uno dei motivi
menzionati sopra e che la somma richiesta non appaia, a prima vista,
manifestamente eccessiva (decisione TF n. 2A.326/1997 del 1° aprile 1998, in:
RDAT II-1998 n. 20t). Nel contesto di tale procedura, la Camera di diritto
tributario valuta semplicemente a titolo pregiudiziale ed in modo sommario i
suddetti aspetti, limitandosi ad un esame della verosimiglianza (cfr. Allidi, La costituzione della garanzia e
le altre forme di garanzia del diritto fiscale, la responsabilità solidale, in:
Bernasconi/Pedroli [a cura di], Lezioni di diritto fiscale svizzero, Edizione
speciale della RDAT, Agno 1999, p. 304; StR 72/2017 p. 248; Curchod, op. cit., n. 29-32 ad art. 169
LIFD; sentenza TF 2C_77/2019 del 17.3.2021, consid. 5.2.2. e riferimenti ivi
citati).
Proprio per la natura
giuridica dell’istituto della richiesta di garanzia, l’eventuale esame degli
ulteriori aspetti concernenti il credito fiscale, come quelli riferiti
all’accertamento definitivo dell’obbligazione tributaria oppure alla
determinazione dell’imposta realmente dovuta sono demandati alla procedura
ordinaria di tassazione e a quella di reclamo e di ricorso. Neppure tutte le
altre eccezioni concernenti la successiva esecuzione (attraverso il sequestro)
della decisione di garanzia possono essere fatte valere nella procedura di
ricorso contro la garanzia, ma semmai nelle procedure previste dalla Legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), come per esempio
quando il contribuente contesta l’esistenza dei beni oggetto di un sequestro
per garanzia (Allidi, loc. cit.).
3.4
Nell’ambito delle
procedure amministrative vige il principio del convincimento completo.
Nell’ambito delle procedure di tassazione (ex art. 130 LIFD), non vi è la
necessità della certezza assoluta. È sufficiente che l’autorità di tassazione,
dopo l’esame oggettivo degli elementi di prova si convinca dei fatti con la
probabilità che rasenti la certezza. Il convincimento può basarsi su indizi
senza necessitare di prove dirette.
Nelle procedure di recupero d’imposta vige
il medesimo principio.
La procedura di garanzia ai sensi
dell'articolo 169 LIFD è una misura provvisoria; non ha alcuna influenza
sull'esistenza e sull'importo del credito d'imposta. Poiché il pericolo è
necessariamente imminente, il provvedimento di blocco o di sequestro deve poter
essere ordinato rapidamente, ma deve anche essere modificato o revocato in
qualsiasi momento se le circostanze suggeriscono una valutazione diversa. La
necessaria rapidità della procedura di sequestro fiscale incide sulle prove. La
prassi richiede solo, ma almeno, che le circostanze giuridiche pertinenti
(soggetto passivo, imposta dovuta, motivo della garanzia) siano rese credibili
(sentenza del TF 2C_669/2016 e 2C_670/2016 dell’8.12.2016, in StR 72/2017 p. 245,
consid. 2.3.2).
3.5
Per
quanto riguarda in particolare la verosimiglianza dell'esistenza di un
credito d'imposta, tale condizione va esaminata a titolo pregiudiziale e
sommariamente. Se l'imposta non è ancora stata accertata definitivamente, anche
l'importo presunto della stessa è vagliato in modo sommario (cfr. sentenze
2C_85/2020 del 6.10.2020 consid. 5.1 e 2C_468/2011 del 22.12.2011 consid.
2.2.3). Questo esame non pregiudica l'accertamento definitivo dell'obbligo
tributario, come pure dell'ammontare d'imposta realmente dovuto, che rimane
riservato all'autorità fiscale nell'ambito della procedura ordinaria di
tassazione (cfr. sentenze 2C_85/2020 del 6.10.2020 consid. 5.1; 2C_689/2019 del
15.8.2019
consid. 2.2.7; 2C_543/2018 del 30.10.2018 consid. 2.2).
Un
fatto può essere considerato verosimile quando la sua esistenza è stabilità
"con una certa probabilità" ("mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit"), sulla base di indizi oggettivi, anche qualora
non possa essere escluso che le circostanze si siano in realtà verificate in
modo diverso (cfr. DTF 142 II 49 consid. 6.2; sentenza 2C_523/2020 del 4.11.2020 consid.
2.2.2).
In caso di ricorso, anche
il Tribunale federale opera in quest’ambito una valutazione prima facie
(StR 72/2017 p. 249, v. consid. 2.3.4. e riferimenti giurisprudenziali ivi
citati; in merito anche sentenza TF 2C_543/2018 del 30.10.2018 consid. 2.2.).
3.6
3.6.1
Come
visto, essendo confrontati ad una misura provvisoria, nell’esame delle
decisioni di garanzia è sufficiente che le circostanze giuridiche pertinenti, ossia
il contribuente, l’imposta dovuta ed il motivo della garanzia siano rese
credibili (StR 72/2017 p. 249).
3.6.2
Ritornando al caso in
disamina, il ricorrente, cittadino __________, è giunto in Svizzera, dall’__________
il 1.1.2015. Egli ha preso in locazione un appartamento a __________,
unitamente ad __________, persona con la quale condivide interessi
professionali (cfr. ad esempio __________). A partire dal suo arrivo in
Svizzera, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora (B), con prima scadenza il
31.12.2019
L’Ufficio della migrazione, il 30.7.2019, ha emesso una “decisione
di decadenza del permesso di dimora per lavoratore dipendente B UE/AELS”.
Secondo tale decisione, RI 1 avrebbe dovuto lasciare la Svizzera “(…) al più
tardi entro il 6 ottobre 2019, notificando la partenza presso l’Ufficio
controllo abitanti e alla scrivente Autorità”. Il contribuente ha
interposto ricorso contro tale decisione al Consiglio di Stato che, con
decisione del 18.11.2020 ha confermato quanto stabilito dall’Ufficio della
migrazione.
Con e-mail del 14.12.2020 RI
1.
si rivolgeva in questi termini al Comune di Vacallo (con copia per conoscenza
al suo fiduciario __________ della __________):
“Pregiatissima Signora __________,
innanzi tutto la ringrazio della sia cortesia durante la telefonata di questa
mattina. Le scrivo per comunicare la volontà di rientrare in __________ come
residenza decorrenza 31/12/2020. Come concordato al telefono posso dire quanto
segue:
·
Rimarrò come dipendente e
presidente della __________. Pertanto qualora abbiate necessità di scrivermi
dopo la data di decorrenza potrete inviare a __________ l’eventuale
comunicazione;
·
Richiederò come da legge svizzera
il permesso di lavoro G;
·
I miei affari in Svizzera sono
tutelati dal dott. __________ (…) che ci legge in copia, e fin da ora è
autorizzato ad espletare per mio conto ed in nome di ogni mio
adempimento/burocrazia a mio carico, compreso essere contattato per
informazioni, e di cui è autorizzato a dare risposta.
Residenza
__________ Al momento sarò domiciliato presso __________. Al momento della
ufficializzazione della residenza sarà mia cura inviarvi la documentazione del
caso. Confido che tale dichiarazione sia sufficiente da parte vostra ad
intraprendere ogni adempimento al riguardo. Buon Natale. RI 1”.
3.6.3
Il 22.12.2020 sono state
emesse le richieste di garanzia qui impugnate nonché i provvedimenti di
sequestro.
Con ulteriore e-mail del
28.12.2020, RI 1 si rivolgeva nuovamente al Comune di __________, nei seguenti
termini:
“Pregiatissima signora __________.
Volevo
informarla che ho rivisto la mia decisione di rientrare in Italia. Pertanto mi
scuso profondamente del lavoro inutile fattole fare, ma confermo la mia volontà
di rimanere come residenza a __________. In merito alla mia tentata revoca del
permesso B da parte dell’ufficio della migrazione, la informo che ho oggi
stesso firmato la mia domanda di ricorso al tribunale del Canton Ticino
all’Avvocato Dott. __________ di __________. (…)”
La decisione del Consiglio
di Stato è stata impugnata presso il Tribunale cantonale amministrativo con
ricorso dell’8.1.2021 dall’avv. __________.
3.6.4
Ora, se da un lato il ricorrente
sostiene correttamente di non aver trasferito il proprio domicilio in Italia,
dall’altro non si può non rilevare che, al momento in cui sono state emesse le
richieste di garanzia, egli aveva formulato la sua intenzione, espressa
chiaramente e senza mezzi termini all’Ufficio del controllo abitanti del Comune
di __________ di voler lasciare la Svizzera. L’e-mail faceva seguito all’esito
della decisione presa dal Consiglio di Stato con la quale si confermava la
decadenza del suo permesso di dimora (B).
Motivo per il quale
l’autorità fiscale ha correttamente posto in essere le misura di garanzia a
salvaguardia del credito fiscale, che, in concreto, sembrava minacciato
dall’imminente partenza per l’estero del contribuente. Del resto, il pericolo
di partenza per l’estero di solito si desume dal comportamento del
contribuente, che inizia ad esempio a vendere i propri immobili per
trasformarli in beni liquidi. Nel caso di specie il comportamento di RI 1, e
meglio la sua partenza all’estero, è stato direttamente preannunciato
all’autorità competente, motivo per il quale non vi erano dubbi, al momento
dell’emissione delle richieste, in merito ad una concreta minaccia del credito
fiscale.
Si tratta, semmai, di
giudicare se la misura di garanzia sia ancora giustificata, dal profilo della
proporzionalità, per quanto attiene alla sua durata. Tale aspetto verrà
esaminato in seguito. Ne consegue che uno dei motivi per emanare una richiesta
di garanzia era pacificamente dato.
4.
4.1.
Come
visto, l’autorità fiscale, oltre all’esistenza di un motivo a fondamento della
richiesta di garanzia, deve anche rendere verosimile l’esistenza di un credito
d’imposta.
L’Ufficio giuridico, nelle
proprie osservazioni al ricorso ed ancora in sede di duplica, ha presentato uno
schema riassuntivo – sottoposto per esame altresì al contribuente – dal quale
emerge (situazione al 19.5.2021):
“(…) detratte le imposte alla fonte riversate dal
contribuente (compreso l’importo di CHF 40'505.50 relativo all’imposta alla
fonte del periodo fiscale 2020), si giunge ad un importo di CHF 1'931'078.50 e
dedotti da questo ammontare gli acconti liberi versati dal contribuente per
l’imposta comunale (CHF 45'000.-), risulta infine una somma pari a CHF
1'886'078.50 a valere quale calcolo provvisorio dello scoperto di imposta”.
Motivo per il quale
l’esistenza di un credito d’imposta è stato reso verosimile da parte dell’autorità
fiscale.
4.2
Si tratta ancora di
verificare se la somma richiesta in garanzia sia proporzionale: ossia che non
appaia, a prima vista, manifestamente eccessiva,
4.3
Come visto, nelle
osservazioni di replica, l’autorità fiscale ha proceduto ad una stima del
dovuto totale d’imposta. In sintesi, di fronte ad una richiesta di garanzia di
fr. 1'620'000.-, in base alle decisioni di tassazione già cresciute in
giudicato, quelle attualmente sub judice, nonché le dichiarazioni
fiscali che sono ancora oggetto di valutazione da parte dell’autorità fiscale,
si arriva ad un ipotetico dovuto d’imposta di fr. 1'971'584.-: lo scoperto,
derivante dalle trattenute dell’imposta alla fonte, nonché degli acconti liberi
già corrisposti al Comune di __________, ammonta a fr. 1'886'078.50. Motivo per
cui, secondo il principio della verosimiglianza, ad un esame prima facie,
l’importo richiesto in garanzia non appare manifestamente eccessivo.
4.4
Il contribuente è inoltre dell’avviso
che, tra le modalità per poter garantire la pretesa del fisco, l’autorità
fiscale avrebbe dovuto semmai limitarsi a sequestrare il credito da lui vantato
nei confronti di __________ per oltre fr. 6'000'000.-. Questa circostanza – e
meglio la volontà di RI 1 di non sottrarsi al pagamento delle imposte –impedirebbe,
secondo il ricorrente, in ogni caso di ritenere che il pagamento del dovuto
d’imposta sembrerebbe essere compromesso.
Orbene a ragione
l’autorità resistente rileva che l’art. 248 cpv. 2 LT e l’art. 169 cpv. 2 LIFD
prescrivono che le garanzie vadano prestate in denaro oppure mediante deposito
di titoli sicuri e facilmente negoziabili o fideiussione solidale o bancaria
(in questo senso anche Curchod, op.
cit., n. 50 ad art. 169 LIFD). Motivo per il quale il sequestro del credito non
avrebbe potuto apportare la necessaria garanzia di solidità per la susseguente
copertura del credito fiscale. Anche su questo aspetto il gravame non merita
tutela.
4.5
Rimane da ultimo da
verificare l’aspetto della proporzionalità nel tempo delle misure di garanzia.
Come visto, il ricorrente
ha “ritrattato” la sua partenza per l’estero il 28.12.2020, dopo che, neppure
una settimana prima aveva comunicato all’Ufficio del controllo abitanti di __________
la sua intenzione di lasciare la Svizzera.
Il comportamento del
contribuente appare quantomeno contraddittorio: verosimilmente il “cambio di
rotta” è legato proprio alle richieste di garanzia presentate dall’UEC.
Dall’analisi dell’insieme
delle circostanze si può tuttavia ritenere che la volontà del contribuente di rientrare
in Italia, manifestata con l’e-mail del 14.12.2020 era legata alla decisione
del Consiglio di Stato, con la quale è stato in sostanza dichiarato decaduto il
permesso di soggiorno (B). Ora, se è vero da un lato che il contribuente non ha
lasciato - ad oggi (secondo gli atti a disposizione di questo Tribunale) - la
Svizzera, è altrettanto vero che una sua ipotetica repentina partenza è legata
alla procedura giudiziaria inerente il permesso di soggiorno. Dal momento che
non si conoscono i tempi dell’evasione del gravame da lui presentato,
subordinatamente non è dato sapere se nel frattempo la decisione è stata impugnata
al Tribunale federale o ha avuto altro esito, ne discende che il provvedimento
della garanzia è ancora proporzionale dal profilo temporale.
Questa circostanza è
avvalorata anche dal fatto che il contribuente in Svizzera non ha beni
immobili: un eventuale “scongelamento” della misura di garanzia potrebbe comportare
che, in caso di decisione negativa in relazione al permesso di soggiorno, il
contribuente lasci la Svizzera da un giorno all’altro, con la conseguenza che i
diritti del fisco potrebbero essere pregiudicati in via definitiva.
5.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’20
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: