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Decisione

80.2021.19

Richiesta di garanzia: presupposti, decadenza del permesso di dimora, pregiudizio dei diritti del fisco

7 settembre 2022Italiano27 min

notificato la partenza al Comune di domicilio. Il credito e il pagamento dei debiti

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.19

80.2021.20

80.2021.21

Lugano

7 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 20 gennaio 2021 contro la decisione del 22 dicembre 2020 in materia di richiesta

di garanzia IC, IFD e imposta comunale 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Fatti

Fatti

A.

a.

RI 1, cittadino italiano, è

giunto in Svizzera il 1.1.2015 (cfr. sito dell’Ufficio dello stato civile,

Movpop – movimento della popolazione, consultato il 19.7.2022) ed è, da quella

data, assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera. Il contribuente è

in possesso di un permesso di dimora (B) con prima scadenza il 31.12.2019.

b.

Il 22.12.2020, l’Ufficio

esazione e condoni notificava a RI 1 tre separate richieste di garanzia

(IC/IFD/ICom) sulla base degli art. 169 LIFD e 248 LT, per i periodi fiscali

2015-2020.

Per l’IFD veniva richiesto

l’importo di complessivi fr. 320'000.- più interessi del 3% dal 1.1.2021; per

l’IC la somma fatta valere era pari a fr. 700'000.- più interessi del 2.5% a

decorrere dal 1.1.2021; e per l’ICom di fr. 600'000.- più interessi al 2.5% dal

1.1.2021. A sostegno di tutte e tre le richieste veniva indicata la seguente

motivazione:

“Il debitore è in procinto di trasferirsi all’estero

lasciando impagati importanti debiti d’imposta. Egli ha in effetti già

notificato la partenza al Comune di domicilio. Il credito e il pagamento dei debiti

erariali sembrerebbero oggettivamente minacciati”.

B. Con ricorso

20/21.1.2021 RI 1, patrocinato dallo __________, impugna le richieste di

garanzia IC/IFD/ICom 2015-2020. Nel gravame si fa presente che il contribuente

ha trasmesso tempestivamente tutte le dichiarazioni fiscali a far tempo dal

periodo 2015 in poi. Il suo salario è stato regolarmente oggetto di trattenute

dell’imposta alla fonte ed inoltre egli ha volontariamente pagato gli acconti

liberi al __________.

L’insorgente spiega

che, con decisione del 30.7.2019, l’Ufficio della migrazione ha dichiarato

decaduto il suo permesso B e gli ha intimato di voler lasciare la Svizzera al

più tardi entro il 6.11.2019. Contro tale decisione egli è insorto al Consiglio

di Stato, che, con decisione 18.11.2020 ha respinto il suo gravame, ritenendo

in sostanza che il suo centro degli interessi non si trovasse in Svizzera.

Motivo per il quale egli, “in data 14 dicembre 2020… notificava via mail la

propria partenza dal Comune di __________ con decorrenza 31/12/2020”

(ricorso, p. 5). Oltre alle impugnate richieste di garanzia, l’Amministrazione avrebbe

altresì emanato, il 22.12.2020 tre decreti di sequestro aventi ad oggetto tutti

i beni appartenenti al debitore comprese le partecipazioni azionarie “(…)

detenute dal debitore delle società __________ (…), della società __________ e

un credito dallo stesso vantato nei confronti della __________”.

Dopo aver deciso di

contestare la decisione del Consiglio di Stato, il 28.12.2020 il ricorrente

avrebbe comunicato via e-mail al Comune di __________ “(…) che la propria

decisione di partenza per l’estero è stata rivista e che lo stesso ha deciso di

rimanere domiciliato nel nostro Cantone, volendo contestare anche la decisione

del Consiglio di Stato”. Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo sarebbe

stato inoltrato l’8.1.2021, mentre il 28.12.2021 gli era stata notificata la

decisione di tassazione dopo reclamo 2015, non è ancora cresciuta in giudicato,

poiché oggetto di ricorso alla Camera di diritto tributario (inc. CDT __________).

Nel merito, il ricorrente

sostiene che le richieste di garanzia risultano essere del tutto prive di

fondamento e che pertanto devono essere annullate. In particolare, a norma

degli art. 169 LIFD e 248 LT, requisito necessario è la circostanza che il

contribuente non abbia il proprio domicilio in Svizzera. Nel caso in esame, la

richiesta di garanzia sarebbe intervenuta una decina di giorni prima che tale

circostanza si avverasse.

Inoltre, a giustificazione

delle richieste di garanzia, l’autorità fiscale avrebbe indicato che “(…) in

procinto di trasferirsi all’estero il contribuente lascerebbe impagati

importanti debiti d’imposta”. Il ricorrente sostiene che, nel caso in esame

non vi sarebbe alcun debito d’imposta già accertato e cresciuto in giudicato,

ma un’unica decisione reclamata ed ora decisa su reclamo.

In seguito alla sua

decisione di mantenere il proprio domicilio a __________, i motivi a sostegno

della richiesta non sarebbero neppure più attuali.

Infondata sarebbe pure

l’esistenza del credito d’imposta: nell’ambito della tassazione 2015, in

particolare, sarebbe stato ritenuto – a torto secondo l’insorgente - un reddito

da sostanza mobiliare, in applicazione della teoria della trasposizione, per la

vendita della partecipazione detenuta in __________.

Motivo per il quale pure

eccessivo appare l’ammontare della garanzia: l’amministrazione, non avrebbe

inoltre indicato alcun parametro per stabilire come sia giunta a quantificare

la richiesta.

Da ultimo il ricorrente

contesta anche una violazione del suo diritto di essere sentito, garantito

dall’art. 29 cpv. 2 Cost, siccome le richieste di garanzia non sarebbero né

sufficientemente né fondatamente motivate.

C. Con osservazioni

29/30.3.2021 la Divisione delle contribuzioni, rappresentata dall’Ufficio

giuridico, chiede di respingere il gravame. A suo avviso, al momento in cui

sono state emanate le richieste di garanzia, ossia il 22.12.2020 le condizioni

previste dagli art. 169 LIFD e 248 LT erano date. Poco importa, sempre secondo

quanto indicato dall’autorità fiscale che “(…) la fattispecie abbia subito

un’evoluzione, dettata dalla mera volontà del sig. RI 1, peraltro di dubbia

buona fede considerato come quest’ultima sia intervenuta dopo l’adozione delle

misure di garanzia da parte dell’autorità fiscale” (osservazioni, p. 3).

La motivazione delle

decisioni impugnate, sebbene breve, conterrebbe i motivi essenziali che hanno

indotto l’autorità fiscale ad emanare le richieste di garanzia. Sebbene il

contribuente dichiari di non essere più in procinto di lasciare la Svizzera,

tuttavia la sua partenza per l’estero sarebbe resa verosimile dalla decisione

di diniego del permesso B adottata dall’Ufficio della migrazione e confermata

dal Consiglio di Stato “(…). Ciò quand’anche la predetta decisione non sia

cresciuta in giudicato e l’affare sia pendente al TRAM. Il motivo di richiesta

di garanzia è pertanto valido e attuale”. Inoltre, in merito alla

condizione dell’esistenza di una minaccia per il fisco, la stessa sarebbe pure

adempiuta, nella misura in cui la situazione di evidente incertezza venutasi a

creare, nonché il dovuto d’imposta ed il prevedibile dovuto d’imposta non

ancora incassato dall’autorità fiscale, renderebbero necessarie, almeno in via

cautelare, le misure di garanzia emanate dall’Ufficio esazione e condoni.

Motivo per il quale, ancora attualmente esisterebbero le condizioni per poter

considerare che il credito ed il pagamento dei debiti erariali siano

oggettivamente minacciati. In merito alla verosimiglianza del credito d’imposta

ed al suo ammontare, queste condizioni andrebbero esaminate a titolo

pregiudiziale e sommariamente.

Inoltre, secondo

l’autorità fiscale, quand’anche la decisione di decadenza del permesso B

dovesse passare in giudicato, sotto il profilo dell’assoggettamento illimitato

del contribuente non muterebbe nulla, in quanto la decisione esplicherebbe i suoi

effetti in un momento successivo rispetto ai periodi oggetto delle richieste di

garanzia. Siccome la decadenza del permesso B non ha effetto retroattivo,

l’assoggettamento sarebbe di fatto dato quantomeno fino al 2020. Inoltre

domicilio civile e domicilio fiscale sono due nozioni differenti il domicilio

fiscale del contribuente sarebbe pacificamente dato, in quanto esercita un’attività

lucrativa in Ticino come dipendente ed è presidente del consiglio di

Amministrazione della __________. Neppure risulta coniugato con la compagna che

risiede in Italia. A titolo abbondanziale l’Ufficio giuridico della DdC rileva

che, ai fini delle richieste di garanzia, sarebbe sufficiente un

assoggettamento limitato.

Da ultimo, in relazione

all’importo delle richieste di garanzia, lo stesso sarebbe relativo a sei

periodi fiscali. L’ammontare della garanzia si fonda su calcoli prudenziali,

posto come l’autorità fiscale “(…) non era e non è ancora in possesso di

tutta la documentazione necessaria per definire più precisamente il dovuto

d’imposta complessivo”. L’autorità fiscale allega una proiezione del dovuto

d’imposta, dalla quale emerge per il 2015 uno scoperto di fr. 875'340.-, per il

2016 di fr. 74'423.-. La tassazione 2017 non sarebbe stata ancora evasa, in

mancanza di documentazione (ulteriore cessione di azioni) nonché della

definizione di importanti elementi di sostanza ereditati dal contribuente in

seguito al decesso della madre, residente all’estero.

Non sarebbe pertanto

possibile considerare il dovuto d’imposta sulla sostanza 2016, quale parametro

di riferimento per gli anni successivi. Per il 2018 avrebbe fatto una

valutazione in base alla documentazione in suo possesso, mentre le dichiarazioni

2019 e 2020 non erano ancora state presentate.

Da ultimo l’autorità

resistente esclude che il diritto di essere sentito del contribuente sia stato

disatteso, essendo le richieste di garanzia state motivate.

D. Con osservazioni di

replica del 16/19.4.2021, il contribuente contesta la tempestività delle

osservazioni prodotte dall’Ufficio giuridico della Divisione delle

contribuzioni. In merito al fondamento delle richieste di garanzia, ribadisce

che, al momento dell’adozione delle richieste di garanzia, era ancora

domiciliato a __________; neppure dopo il 31.12.2020 sarebbe partito per

l’estero.

In relazione alla seconda

condizione posta dagli art. 169 LIFD e 248 LT, contesta che il pagamento

dell’imposta dovuta sembri compromesso. La situazione di incertezza non sarebbe

ascrivibile al ricorrente, che avrebbe ritirato la propria comunicazione di

partenza dalla Svizzera ed avrebbe continuato a determinare il proprio

domicilio personale a __________. Avrebbe solo chiesto, nell’istanza di

riconsiderazione, di considerare piuttosto il sequestro del solo credito dallo

stesso vantato nei confronti della __________ ammontante ad oggi a fr.

6'543'460.-, il quale “(…) da solo, sarebbe stato più che sufficiente per

garantire tutte le imposte del periodo 2015-2020”.

Per quanto concerne

l’importo delle richieste di garanzia rileva che, essendo il 2016 l’ultimo anno

tassato, sarebbe questo da prendere in considerazione quale parametro per gli

anni successivi. Il 2017 ed il 2018 non sono ancora stati evasi, motivo per il

quale contesta la “stima spannometrica”. Il calcolo fornito

dall’autorità fiscale non considererebbe né l’imposta alla fonte già

corrisposta e neppure gli acconti liberi versati al Comune, per fr. 45'000.-.

E. Con osservazioni di

duplica del 20/21.5.2021, l’Ufficio giuridico della Divisione delle

contribuzioni indica che le osservazioni al ricorso sono perfettamente

tempestive. Aggiunge, in relazione al credito vantato nei confronti di __________,

che lo stesso non costituirebbe una garanzia sufficiente “(…) già per la sua

natura”, dovendo per legge “le garanzie [essere] prestate in denaro

oppure mediante deposito di titoli sicuri e facilmente negoziabili o

fideiussione solidale o bancaria”. Inoltre, in relazione all’importo delle

garanzie, l’autorità fiscale osserva che le stesse sarebbero tuttora

giustificate, secondo una tabella aggiornata al 19.5.2021 e rileva che, detratte

le imposte alla fonte riversate dal contribuente, si giunge ad un importo di

fr. 1'931'078.50; dedotti gli acconti liberi versati dal contribuente per

l’imposta comunale si giunge ad una somma pari a fr. 1'886'078.50 a valere

quale calcolo provvisorio dello scoperto d’imposta. L’importo delle garanzie richiesto,

pari a fr. 1'620'000.- risulterebbe pertanto addirittura prudenziale.

Diritto

1. 1.1.

La richiesta di garanzia è

formulata dall’Ufficio esazione e condoni, sia quando ha per oggetto un’imposta

cantonale o comunale (art. 20 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria

ticinese RL 640.110; numerazione precedente RL 10.2.1.1.1) sia quando è

riferita al pagamento di un’imposta federale diretta (art. 4 cpv. 5 del

Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta,

RL 642.150; numerazione precedente RL 10.2.5.1.).

Contro tale decisione,

l’interessato ha facoltà di ricorso alla Camera di diritto tributario. Per le

imposte cantonali e comunali, la competenza è data dall’art. 248 cpv. 3 LT; per

le imposte federali dirette, dall’art. 169 cpv. 3 LIFD, che attribuisce al

contribuente il diritto di impugnare la richiesta di garanzia dinanzi alla

commissione cantonale di ricorso (art. 4 cpv. 6 del Regolamento di applicazione

della Legge federale sull’imposta federale diretta).

1.2.

Il ricorrente censura le

decisioni principalmente per due ragioni. In primo luogo, lamenta una

violazione del diritto di essere sentito, in quanto le richieste di garanzia

non sarebbero, a suo dire, motivate e già solo per questo sarebbero da

annullare.

RI 1 si aggrava poi anche

contro le richieste di garanzia in quanto tali, ritenendole non giustificate

nel caso concreto, siccome non sarebbero adempiuti i requisiti posti dagli art.

169 LIFD e 248 LT e, ad ogni modo, sarebbero sproporzionate dal profilo

quantitativo.

Considerandi

2.

Violazione del diritto di essere

sentito

2.1

Per ciò che concerne le richieste di garanzia datate 22 dicembre 2020, l’insorgente

lamenta innanzitutto la violazione del diritto di essere sentito sancito dall’art.

29.

cpv. 2 Cost. Ritiene che le decisioni di garanzia non siano sufficientemente

motivate.

2.2

2.2.1

La giurisprudenza ha

dedotto dalla garanzia del diritto di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2

Cost. il diritto di ottenere una decisione motivata. In tale ambito, è

sufficiente che l’autorità menzioni, perlomeno brevemente, i motivi che l’hanno

guidata e sui quali ha fondato la propria decisione, di modo che l’interessato

possa rendersi conto della portata della decisione medesima ed impugnarla in

coscienza di causa (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b).

2.2.2

Se non si vuole vanificare

lo scopo della decisione di richiesta di garanzie, di solito essa deve essere

adottata rapidamente, non appena si sono verificati fatti che indicano che il pagamento

dell’imposta sembra compromesso. Per queste ragioni, spesso non è possibile

motivare dettagliatamente la decisione e all’autorità fiscale deve essere

consentito di addurre gli elementi determinanti al momento della presentazione

delle sue osservazioni, nel caso in cui la decisione sia stata impugnata. Il

contribuente non subisce alcun pregiudizio, se l’autorità di ricorso gli

permette di prendere posizione sulle osservazioni dell’autorità fiscale

(sentenza del Tribunale federale n. 2P.41/2002 del 10 giugno 2003 consid. 6.1).

2.3

La motivazione delle

decisioni impugnate (riportata in narrativa), sebbene breve, indica

indubbiamente i motivi essenziali che hanno indotto l'Autorità fiscale a

ritenere in pericolo la riscossione del credito fiscale. Detta motivazione ha

quindi permesso al contribuente di tutelarsi adeguatamente, inoltrando un

ricorso debitamente motivato.

Per quanto riguarda

anzitutto la prima condizione posta dagli articoli 248 LT e 169 LIFD, ovvero l’esistenza

di un motivo di garanzia, si capisce chiaramente dal testo della decisione che

lo stesso è ascrivibile alla notifica della sua partenza all’estero all’Ufficio

del controllo abitanti, e che quindi il pagamento dell’imposta da lui dovuta,

in simili circostanze sembra essere compromesso.

È invece vero che la decisione

impugnata non dà indicazioni sul calcolo delle imposte da garantire. L’PI 1 vi

ha però rimediato in sede di ricorso: ha infatti trasmesso degli specchietti

riassuntivi che espongono il totale delle imposte da pagare (reddito e sostanza

per IC, IFD e ICom) dal 2015 al 2020 per le imposte federali dirette, le

imposte cantonali e le imposte comunali. Il ricorrente ha avuto la possibilità

di visionare nel dettaglio il documento menzionato e di presentare una replica,

pronunciandosi sugli argomenti addotti dall'Autorità fiscale. In simili

circostanze, l’eventuale vizio di forma iniziale potrebbe senz’altro essere

considerato sanato nell’ambito della procedura ricorsuale, in maniera

rispettosa dell’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (decisioni TF n. 2A.324/2005 e 2A.325/2005

del 30 novembre 2005; ASA 67 p. 722 consid. 3b).

Ne consegue che nel caso

di specie non è stato violato il diritto di essere sentito di RI 1.

3.

Garanzie fiscali

3.1

Giusta gli artt. 248 cpv.

1.

LT e 169 cpv. 1 LIFD, se il debitore d’imposta o di multa non ha domicilio in

Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati, l’autorità fiscale può

chiedere in ogni tempo, anche prima che l’imposta sia accertata

definitivamente, delle garanzie, impregiudicato il diritto di chiedere il

sequestro. La decisione di richiesta di garanzie deve indicare l’importo da

garantire ed è immediatamente esecutiva. Nella procedura d’esecuzione, esplica

gli stessi effetti di una sentenza giudiziaria esecutiva. Secondo la

giurisprudenza affinché una richiesta di garanzie ex art. 169 cpv. 1 LIFD

risulti giustificata, è necessario (sentenze TF 2C_77/2019 del 17.3.2021,

consid. 5.2.; TF inc. 2C_85/2020 del 6.10.2020 consid. 5.1.):

1) che sussista uno

dei motivi di garanzia menzionati nella norma citata, ossia l’assenza di

domicilio in Svizzera oppure il fatto che i diritti del fisco sembrino

compromessi;

2) che sia resa

verosimile l’esistenza di un credito d’imposta;

3) che la somma

richiesta non appaia, a prima vista, manifestamente eccessiva.

3.2

3.2.1

La norma in questione

prevede pertanto due tipi di casistiche che possono dar luogo a delle garanzie

fiscali. Il motivo generale per cui vengono richieste delle garanzie si basa

sul pericolo che il credito fiscale non venga corrisposto (sentenza TF 2A.611/2006

del 18.4.2007 consid. 4.1.). La legge ammette la costituzione di garanzie nel

caso in cui il contribuente non ha un domicilio in Svizzera. Questo motivo

particolare di costituzione di garanzie trova la sua ragione nel fatto che una

pretesa di diritto pubblico della Confederazione, di un Cantone oppure di un

Comune non può essere eseguita all’estero. Ad oggi unicamente la Convenzione

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la

doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (RS

0.672.916.31) prevede un’assistenza fiscale in materia di incasso (StR 72/2017

p. 248; sentenza TF 2C_669/2016 dell’8.12.2016).

Le garanzie possono, come

visto, essere richieste anche quando i diritti del fisco appaiono minacciati

(in maniera simile a quanto previsto dall’art. 271 cpv 1 cifra 2 LEF). Secondo

il diritto attuale, l’autorità fiscale non ha più bisogno di comprovare che il

comportamento del contribuente metta in pericolo il pagamento dell’imposta, ma

unicamente che il pagamento risulta minacciato, oppure deve rendere verosimile

che una tale minaccia esista. L’insieme delle circostanze è determinante. Il

pagamento del credito fiscale appare minacciato quando ad esempio il

contribuente ha l’intenzione di lasciare la Svizzera oppure di preparare la sua

partenza, oppure ancora se esiste un pericolo di fuga. Le garanzie possono

anche essere giustificate nel caso in cui il contribuente dissimuli in maniera

sistematica il suo reddito e il suo patrimonio nell’ambito della procedura di

tassazione, induca in errore l’autorità fiscale in relazione ai suoi redditi (Curchod, in: Noël/ Aubry-Girardin [a

cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea 2017, n. 15-19 ad

art. 169 LIFD).

3.2.2

L'esistenza di una minaccia

oggettiva alla pretesa fiscale viene valutata in base a tutte le circostanze. Si

tratterà, per esempio di analizzare l’agire del contribuente. Tra i motivi di

minaccia si annoverano, come visto, ad esempio, i preparativi per la partenza all'estero,

il rischio di fuga, la riduzione del patrimonio attraverso uno stile di vita

sfarzoso o regali consistenti, nonché l'accantonamento o l'occultamento del

patrimonio (sentenze del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, VGer del

25.5.2011, SR.2010.00019, consid. 2.2; del 10.5.2017

SR.2017.00006, consid. 2.2.; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 11 ad art. 169 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 18 ad art. 169 LIFD; sentenza TF 2A.113/2004 del 3.12.2004,

consid. 4).

3.3

Secondo la giurisprudenza

sviluppatasi attorno all’art. 118 del previgente decreto concernente l’imposta

federale diretta, che conserva su questo punto tutta la sua validità, affinché

una richiesta di garanzia risulti giustificata è necessario che sia resa

verosimile l’esistenza di un credito d’imposta, che sussista uno dei motivi

menzionati sopra e che la somma richiesta non appaia, a prima vista,

manifestamente eccessiva (decisione TF n. 2A.326/1997 del 1° aprile 1998, in:

RDAT II-1998 n. 20t). Nel contesto di tale procedura, la Camera di diritto

tributario valuta semplicemente a titolo pregiudiziale ed in modo sommario i

suddetti aspetti, limitandosi ad un esame della verosimiglianza (cfr. Allidi, La costituzione della garanzia e

le altre forme di garanzia del diritto fiscale, la responsabilità solidale, in:

Bernasconi/Pedroli [a cura di], Lezioni di diritto fiscale svizzero, Edizione

speciale della RDAT, Agno 1999, p. 304; StR 72/2017 p. 248; Curchod, op. cit., n. 29-32 ad art. 169

LIFD; sentenza TF 2C_77/2019 del 17.3.2021, consid. 5.2.2. e riferimenti ivi

citati).

Proprio per la natura

giuridica dell’istituto della richiesta di garanzia, l’eventuale esame degli

ulteriori aspetti concernenti il credito fiscale, come quelli riferiti

all’accertamento definitivo dell’obbligazione tributaria oppure alla

determinazione dell’imposta realmente dovuta sono demandati alla procedura

ordinaria di tassazione e a quella di reclamo e di ricorso. Neppure tutte le

altre eccezioni concernenti la successiva esecuzione (attraverso il sequestro)

della decisione di garanzia possono essere fatte valere nella procedura di

ricorso contro la garanzia, ma semmai nelle procedure previste dalla Legge

federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), come per esempio

quando il contribuente contesta l’esistenza dei beni oggetto di un sequestro

per garanzia (Allidi, loc. cit.).

3.4

Nell’ambito delle

procedure amministrative vige il principio del convincimento completo.

Nell’ambito delle procedure di tassazione (ex art. 130 LIFD), non vi è la

necessità della certezza assoluta. È sufficiente che l’autorità di tassazione,

dopo l’esame oggettivo degli elementi di prova si convinca dei fatti con la

probabilità che rasenti la certezza. Il convincimento può basarsi su indizi

senza necessitare di prove dirette.

Nelle procedure di recupero d’imposta vige

il medesimo principio.

La procedura di garanzia ai sensi

dell'articolo 169 LIFD è una misura provvisoria; non ha alcuna influenza

sull'esistenza e sull'importo del credito d'imposta. Poiché il pericolo è

necessariamente imminente, il provvedimento di blocco o di sequestro deve poter

essere ordinato rapidamente, ma deve anche essere modificato o revocato in

qualsiasi momento se le circostanze suggeriscono una valutazione diversa. La

necessaria rapidità della procedura di sequestro fiscale incide sulle prove. La

prassi richiede solo, ma almeno, che le circostanze giuridiche pertinenti

(soggetto passivo, imposta dovuta, motivo della garanzia) siano rese credibili

(sentenza del TF 2C_669/2016 e 2C_670/2016 dell’8.12.2016, in StR 72/2017 p. 245,

consid. 2.3.2).

3.5

Per

quanto riguarda in particolare la verosimiglianza dell'esistenza di un

credito d'imposta, tale condizione va esaminata a titolo pregiudiziale e

sommariamente. Se l'imposta non è ancora stata accertata definitivamente, anche

l'importo presunto della stessa è vagliato in modo sommario (cfr. sentenze

2C_85/2020 del 6.10.2020 consid. 5.1 e 2C_468/2011 del 22.12.2011 consid.

2.2.3). Questo esame non pregiudica l'accertamento definitivo dell'obbligo

tributario, come pure dell'ammontare d'imposta realmente dovuto, che rimane

riservato all'autorità fiscale nell'ambito della procedura ordinaria di

tassazione (cfr. sentenze 2C_85/2020 del 6.10.2020 consid. 5.1; 2C_689/2019 del

15.8.2019

consid. 2.2.7; 2C_543/2018 del 30.10.2018 consid. 2.2).

Un

fatto può essere considerato verosimile quando la sua esistenza è stabilità

"con una certa probabilità" ("mit einer gewissen

Wahrscheinlichkeit"), sulla base di indizi oggettivi, anche qualora

non possa essere escluso che le circostanze si siano in realtà verificate in

modo diverso (cfr. DTF 142 II 49 consid. 6.2; sentenza 2C_523/2020 del 4.11.2020 consid.

2.2.2).

In caso di ricorso, anche

il Tribunale federale opera in quest’ambito una valutazione prima facie

(StR 72/2017 p. 249, v. consid. 2.3.4. e riferimenti giurisprudenziali ivi

citati; in merito anche sentenza TF 2C_543/2018 del 30.10.2018 consid. 2.2.).

3.6

3.6.1

Come

visto, essendo confrontati ad una misura provvisoria, nell’esame delle

decisioni di garanzia è sufficiente che le circostanze giuridiche pertinenti, ossia

il contribuente, l’imposta dovuta ed il motivo della garanzia siano rese

credibili (StR 72/2017 p. 249).

3.6.2

Ritornando al caso in

disamina, il ricorrente, cittadino __________, è giunto in Svizzera, dall’__________

il 1.1.2015. Egli ha preso in locazione un appartamento a __________,

unitamente ad __________, persona con la quale condivide interessi

professionali (cfr. ad esempio __________). A partire dal suo arrivo in

Svizzera, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora (B), con prima scadenza il

31.12.2019

L’Ufficio della migrazione, il 30.7.2019, ha emesso una “decisione

di decadenza del permesso di dimora per lavoratore dipendente B UE/AELS”.

Secondo tale decisione, RI 1 avrebbe dovuto lasciare la Svizzera “(…) al più

tardi entro il 6 ottobre 2019, notificando la partenza presso l’Ufficio

controllo abitanti e alla scrivente Autorità”. Il contribuente ha

interposto ricorso contro tale decisione al Consiglio di Stato che, con

decisione del 18.11.2020 ha confermato quanto stabilito dall’Ufficio della

migrazione.

Con e-mail del 14.12.2020 RI

1.

si rivolgeva in questi termini al Comune di Vacallo (con copia per conoscenza

al suo fiduciario __________ della __________):

“Pregiatissima Signora __________,

innanzi tutto la ringrazio della sia cortesia durante la telefonata di questa

mattina. Le scrivo per comunicare la volontà di rientrare in __________ come

residenza decorrenza 31/12/2020. Come concordato al telefono posso dire quanto

segue:

·

Rimarrò come dipendente e

presidente della __________. Pertanto qualora abbiate necessità di scrivermi

dopo la data di decorrenza potrete inviare a __________ l’eventuale

comunicazione;

·

Richiederò come da legge svizzera

il permesso di lavoro G;

·

I miei affari in Svizzera sono

tutelati dal dott. __________ (…) che ci legge in copia, e fin da ora è

autorizzato ad espletare per mio conto ed in nome di ogni mio

adempimento/burocrazia a mio carico, compreso essere contattato per

informazioni, e di cui è autorizzato a dare risposta.

Residenza

__________ Al momento sarò domiciliato presso __________. Al momento della

ufficializzazione della residenza sarà mia cura inviarvi la documentazione del

caso. Confido che tale dichiarazione sia sufficiente da parte vostra ad

intraprendere ogni adempimento al riguardo. Buon Natale. RI 1”.

3.6.3

Il 22.12.2020 sono state

emesse le richieste di garanzia qui impugnate nonché i provvedimenti di

sequestro.

Con ulteriore e-mail del

28.12.2020, RI 1 si rivolgeva nuovamente al Comune di __________, nei seguenti

termini:

“Pregiatissima signora __________.

Volevo

informarla che ho rivisto la mia decisione di rientrare in Italia. Pertanto mi

scuso profondamente del lavoro inutile fattole fare, ma confermo la mia volontà

di rimanere come residenza a __________. In merito alla mia tentata revoca del

permesso B da parte dell’ufficio della migrazione, la informo che ho oggi

stesso firmato la mia domanda di ricorso al tribunale del Canton Ticino

all’Avvocato Dott. __________ di __________. (…)”

La decisione del Consiglio

di Stato è stata impugnata presso il Tribunale cantonale amministrativo con

ricorso dell’8.1.2021 dall’avv. __________.

3.6.4

Ora, se da un lato il ricorrente

sostiene correttamente di non aver trasferito il proprio domicilio in Italia,

dall’altro non si può non rilevare che, al momento in cui sono state emesse le

richieste di garanzia, egli aveva formulato la sua intenzione, espressa

chiaramente e senza mezzi termini all’Ufficio del controllo abitanti del Comune

di __________ di voler lasciare la Svizzera. L’e-mail faceva seguito all’esito

della decisione presa dal Consiglio di Stato con la quale si confermava la

decadenza del suo permesso di dimora (B).

Motivo per il quale

l’autorità fiscale ha correttamente posto in essere le misura di garanzia a

salvaguardia del credito fiscale, che, in concreto, sembrava minacciato

dall’imminente partenza per l’estero del contribuente. Del resto, il pericolo

di partenza per l’estero di solito si desume dal comportamento del

contribuente, che inizia ad esempio a vendere i propri immobili per

trasformarli in beni liquidi. Nel caso di specie il comportamento di RI 1, e

meglio la sua partenza all’estero, è stato direttamente preannunciato

all’autorità competente, motivo per il quale non vi erano dubbi, al momento

dell’emissione delle richieste, in merito ad una concreta minaccia del credito

fiscale.

Si tratta, semmai, di

giudicare se la misura di garanzia sia ancora giustificata, dal profilo della

proporzionalità, per quanto attiene alla sua durata. Tale aspetto verrà

esaminato in seguito. Ne consegue che uno dei motivi per emanare una richiesta

di garanzia era pacificamente dato.

4.

4.1.

Come

visto, l’autorità fiscale, oltre all’esistenza di un motivo a fondamento della

richiesta di garanzia, deve anche rendere verosimile l’esistenza di un credito

d’imposta.

L’Ufficio giuridico, nelle

proprie osservazioni al ricorso ed ancora in sede di duplica, ha presentato uno

schema riassuntivo – sottoposto per esame altresì al contribuente – dal quale

emerge (situazione al 19.5.2021):

“(…) detratte le imposte alla fonte riversate dal

contribuente (compreso l’importo di CHF 40'505.50 relativo all’imposta alla

fonte del periodo fiscale 2020), si giunge ad un importo di CHF 1'931'078.50 e

dedotti da questo ammontare gli acconti liberi versati dal contribuente per

l’imposta comunale (CHF 45'000.-), risulta infine una somma pari a CHF

1'886'078.50 a valere quale calcolo provvisorio dello scoperto di imposta”.

Motivo per il quale

l’esistenza di un credito d’imposta è stato reso verosimile da parte dell’autorità

fiscale.

4.2

Si tratta ancora di

verificare se la somma richiesta in garanzia sia proporzionale: ossia che non

appaia, a prima vista, manifestamente eccessiva,

4.3

Come visto, nelle

osservazioni di replica, l’autorità fiscale ha proceduto ad una stima del

dovuto totale d’imposta. In sintesi, di fronte ad una richiesta di garanzia di

fr. 1'620'000.-, in base alle decisioni di tassazione già cresciute in

giudicato, quelle attualmente sub judice, nonché le dichiarazioni

fiscali che sono ancora oggetto di valutazione da parte dell’autorità fiscale,

si arriva ad un ipotetico dovuto d’imposta di fr. 1'971'584.-: lo scoperto,

derivante dalle trattenute dell’imposta alla fonte, nonché degli acconti liberi

già corrisposti al Comune di __________, ammonta a fr. 1'886'078.50. Motivo per

cui, secondo il principio della verosimiglianza, ad un esame prima facie,

l’importo richiesto in garanzia non appare manifestamente eccessivo.

4.4

Il contribuente è inoltre dell’avviso

che, tra le modalità per poter garantire la pretesa del fisco, l’autorità

fiscale avrebbe dovuto semmai limitarsi a sequestrare il credito da lui vantato

nei confronti di __________ per oltre fr. 6'000'000.-. Questa circostanza – e

meglio la volontà di RI 1 di non sottrarsi al pagamento delle imposte –impedirebbe,

secondo il ricorrente, in ogni caso di ritenere che il pagamento del dovuto

d’imposta sembrerebbe essere compromesso.

Orbene a ragione

l’autorità resistente rileva che l’art. 248 cpv. 2 LT e l’art. 169 cpv. 2 LIFD

prescrivono che le garanzie vadano prestate in denaro oppure mediante deposito

di titoli sicuri e facilmente negoziabili o fideiussione solidale o bancaria

(in questo senso anche Curchod, op.

cit., n. 50 ad art. 169 LIFD). Motivo per il quale il sequestro del credito non

avrebbe potuto apportare la necessaria garanzia di solidità per la susseguente

copertura del credito fiscale. Anche su questo aspetto il gravame non merita

tutela.

4.5

Rimane da ultimo da

verificare l’aspetto della proporzionalità nel tempo delle misure di garanzia.

Come visto, il ricorrente

ha “ritrattato” la sua partenza per l’estero il 28.12.2020, dopo che, neppure

una settimana prima aveva comunicato all’Ufficio del controllo abitanti di __________

la sua intenzione di lasciare la Svizzera.

Il comportamento del

contribuente appare quantomeno contraddittorio: verosimilmente il “cambio di

rotta” è legato proprio alle richieste di garanzia presentate dall’UEC.

Dall’analisi dell’insieme

delle circostanze si può tuttavia ritenere che la volontà del contribuente di rientrare

in Italia, manifestata con l’e-mail del 14.12.2020 era legata alla decisione

del Consiglio di Stato, con la quale è stato in sostanza dichiarato decaduto il

permesso di soggiorno (B). Ora, se è vero da un lato che il contribuente non ha

lasciato - ad oggi (secondo gli atti a disposizione di questo Tribunale) - la

Svizzera, è altrettanto vero che una sua ipotetica repentina partenza è legata

alla procedura giudiziaria inerente il permesso di soggiorno. Dal momento che

non si conoscono i tempi dell’evasione del gravame da lui presentato,

subordinatamente non è dato sapere se nel frattempo la decisione è stata impugnata

al Tribunale federale o ha avuto altro esito, ne discende che il provvedimento

della garanzia è ancora proporzionale dal profilo temporale.

Questa circostanza è

avvalorata anche dal fatto che il contribuente in Svizzera non ha beni

immobili: un eventuale “scongelamento” della misura di garanzia potrebbe comportare

che, in caso di decisione negativa in relazione al permesso di soggiorno, il

contribuente lasci la Svizzera da un giorno all’altro, con la conseguenza che i

diritti del fisco potrebbero essere pregiudicati in via definitiva.

5.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 2’20

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: