80.2021.191
Procedura: revisione, errore nella dichiarazione per sei periodi fiscali, mancata deduzione degli oneri assicurativi, carente diligenza dei contribuenti
29 ottobre 2021Italiano9 min
luglio 2021, l’UT respingeva il reclamo, sottolineando, in particolare, che “l’autorità
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.191
80.2021.192
Lugano
29 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI
1
RI
2
tutti rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 agosto 2021 contro la decisione del 14 luglio 2021 in materia di revisione
IC-IFD 2014-2015-2016-2017-2018-2019.
Fatti
Fatti
A. Con scritto del 7
aprile 2021 all’RS 1 (di seguito UT), RI 1 e RI 2 chiedevano la revisione delle
decisioni di tassazione IC/IFD 2014-2015-2016-2017-2018-2019 e meglio, “di
poter riemettere le notifiche degli anni 2014-2019”. A sostegno
dell’istanza i contribuenti dichiaravano che “nel modulo delle deduzioni
abbiamo sempre riportato il forfait per la deduzione della Cassa Malati (…). Da
parte nostra non ci siamo accorti che la deduzione non veniva riportata alla
pagina 2 del modulo della dichiarazione di imposta”.
B. Con decisione del 26
aprile 2021, l’UT respingeva l’istanza di revisione. Secondo l’autorità
fiscale, i contribuenti avrebbero dovuto contestare le tassazioni entro i
termini di legge, poiché la revisione non può venir ammessa per rimediare a
delle dimenticanze del contribuente nella compilazione della dichiarazione di
imposta.
C. Con reclamo datato 26
maggio 2021, i contribuenti insorgevano contro la decisione dell’autorità di
tassazione. A mente dei reclamanti, “l’errore commesso per 5 anni
consecutivi” sarebbe da ricondurre ad una “incomprensione del software”
eTax, considerato che “durante la compilazione il software riporta ben due
volte la deduzione forfetaria di cassa malati”, ciò che “ha tratto in
inganno”. Infatti, i contribuenti erano convinti che “in assenza
dell’indicazione dell’importo effettivo sarebbe stato dichiarato l’importo
forfettario”.
D. Con decisione del 14
luglio 2021, l’UT respingeva il reclamo, sottolineando, in particolare, che “l’autorità
può confidare nel fatto che le dichiarazioni siano corrette e complete per cui,
senza particolari motivi, non è tenuta ad effettuare indagini né a richiedere
informazioni complementari ai contribuenti”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i contribuenti insorgono contro la
decisione su reclamo con la quale è stata negata la domanda di revisione delle
decisioni fiscali IC/IFD 2014-2015-2016-2017-2018-2019, ribadendo le proprie
motivazioni.
F. L’UT non ha
presentato osservazioni entro il termine impartito dalla Camera di diritto
tributario.
Diritto
1. 1.1.
Sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che
un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo
le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve
limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
1.2.
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147
cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22
agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad
art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 24 ad
art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, n. 15 ad
art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
Considerandi
2.
Nel caso che qui ci
occupa, i ricorrenti non misconoscono di aver commesso degli errori di
dichiarazione, ma adducono tuttavia – quale motivo di revisione – che
l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti, che conosceva o
doveva conoscere.
3.
3.1.
Come correttamente
evidenziato dall’UT,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e
completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad esempio, a
cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di indagine
complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la
dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni
semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o
mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione,
rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF
n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza
del TF n. 2C_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, come già suesposto, al
contribuente insorge sempre l’obbligo di controllare sia la dichiarazione di
imposta da lui allestita sia la decisione di tassazione.
3.2
Come chiaramente scritto
nelle “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta” 2014-2019
delle persone fisiche, “i (…) moduli per (…) oneri assicurativi e interessi su
capitali a risparmio (…) sono da compilare solo se necessario” (p. 5).
Ne consegue che i contribuenti – nonostante ogni persona domiciliata in
Svizzera debba essere assicurata obbligatoriamente per le cure medico-sanitarie
(art. 3 LaMal) e quindi corrispondere agli istituti un premio assicurativo – potrebbero
anche non avere il diritto di far valere alcuna deduzione per “oneri
assicurativi”. Infatti, ad esempio, coloro che beneficiano di un sussidio del
premio della cassa malati possono dedurre unicamente la quota a loro carico,
che potrebbe anche corrispondere a fr. 0.-. L’errore dei contribuenti non può pertanto
essere ritenuto evidente. Del resto, non è compito dell’autorità fiscale
stabilire se una persona possa beneficiare o meno di una riduzione dei premi
dell’assicurazione malattia, bensì del Servizio sussidi assicurazione malattia.
Inoltre, dalle “Istruzioni
per la compilazione della dichiarazione d’imposta” (a p. 24 per quelle relative
agli anni 2014-2016 rispettivamente a p. 26 per quelle degli anni 2017-2019),
si evince chiaramente che “la deduzione ammessa per oneri assicurativi e
interessi di capitali a risparmio è da determinare compilando il Modulo 6 oneri
assicurativi e interessi di capitali a risparmio”. Il testo delle istruzioni è
chiaro: è il contribuente che deve compilare il Modulo 6 con i dati necessari.
Di conseguenza, all’autorità fiscale non incombeva alcun dovere di indagine
complementare. Il suo agire è dunque stato corretto e merita di essere
tutelato.
3.3
Nelle “Istruzioni per la
compilazione della dichiarazione d’imposta” (a p. 24 per quelle relative agli
anni 2014-2016 rispettivamente a p. 26 per quelle degli anni 2017-2019), viene
anche definito chiaramente che “è ammesso in deduzione l’importo minore dei
totali delle lettere A e B del Modulo 6. Questo importo è da iscrivere alla
lettera C e da riportare alla cifra 13 [rispettivamente 12] della dichiarazione
di imposta”. Pertanto, i contribuenti avrebbero potuto evitare l’errore se
avessero consultato le “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione
d’imposta” rispettivamente se avessero letto attentamente il Modulo 6, dove –
seppure in maniera più sistematica – viene illustrato come si determina la
deduzione per “oneri assicurativi” e dove deve essere riportato l’importo da
dedurre. Alla luce di ciò, non si può dunque muovere alcuna critica negativa
all’autorità di tassazione rispettivamente al software eTax.
3.4
Nel caso concreto i
contribuenti hanno omesso per ben sei periodi fiscali (2014-2019) di
controllare sia le dichiarazioni di imposta – dove avrebbero dovuto notare che
sia nel Modulo 6 sia nel Formulario 1 alla cifra 13 (per gli anni 2014-2016)
rispettivamente 12 (per gli anni 2019) non era annotato alcun importo – sia –
al più tardi – le decisioni di tassazione, dove non erano posti in deduzione
Dispositivo
oneri assicurativi. Pertanto, anche per questi motivi, non si può ritenere che
gli insorgenti abbiano usato la diligenza che da loro poteva essere
ragionevolmente pretesa.
4. Alla luce di quanto
suesposto, si deve quindi concludere che oltre a non essere dato alcun motivo
di revisione, gli istanti non hanno ottemperato al proprio obbligo di
diligenza, ciò che esclude la revisione. Infatti, se gli istanti avessero usato
la diligenza (che da loro poteva essere ragionevolmente pretesa) avrebbero
potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria l’errore di
dichiarazione.
Di conseguenza, il
ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: