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Decisione

80.2021.191

Procedura: revisione, errore nella dichiarazione per sei periodi fiscali, mancata deduzione degli oneri assicurativi, carente diligenza dei contribuenti

29 ottobre 2021Italiano9 min

luglio 2021, l’UT respingeva il reclamo, sottolineando, in particolare, che “l’autorità

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.191

80.2021.192

Lugano

29 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI

1

RI

2

tutti rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 5 agosto 2021 contro la decisione del 14 luglio 2021 in materia di revisione

IC-IFD 2014-2015-2016-2017-2018-2019.

Fatti

Fatti

A. Con scritto del 7

aprile 2021 all’RS 1 (di seguito UT), RI 1 e RI 2 chiedevano la revisione delle

decisioni di tassazione IC/IFD 2014-2015-2016-2017-2018-2019 e meglio, “di

poter riemettere le notifiche degli anni 2014-2019”. A sostegno

dell’istanza i contribuenti dichiaravano che “nel modulo delle deduzioni

abbiamo sempre riportato il forfait per la deduzione della Cassa Malati (…). Da

parte nostra non ci siamo accorti che la deduzione non veniva riportata alla

pagina 2 del modulo della dichiarazione di imposta”.

B. Con decisione del 26

aprile 2021, l’UT respingeva l’istanza di revisione. Secondo l’autorità

fiscale, i contribuenti avrebbero dovuto contestare le tassazioni entro i

termini di legge, poiché la revisione non può venir ammessa per rimediare a

delle dimenticanze del contribuente nella compilazione della dichiarazione di

imposta.

C. Con reclamo datato 26

maggio 2021, i contribuenti insorgevano contro la decisione dell’autorità di

tassazione. A mente dei reclamanti, “l’errore commesso per 5 anni

consecutivi” sarebbe da ricondurre ad una “incomprensione del software”

eTax, considerato che “durante la compilazione il software riporta ben due

volte la deduzione forfetaria di cassa malati”, ciò che “ha tratto in

inganno”. Infatti, i contribuenti erano convinti che “in assenza

dell’indicazione dell’importo effettivo sarebbe stato dichiarato l’importo

forfettario”.

D. Con decisione del 14

luglio 2021, l’UT respingeva il reclamo, sottolineando, in particolare, che “l’autorità

può confidare nel fatto che le dichiarazioni siano corrette e complete per cui,

senza particolari motivi, non è tenuta ad effettuare indagini né a richiedere

informazioni complementari ai contribuenti”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i contribuenti insorgono contro la

decisione su reclamo con la quale è stata negata la domanda di revisione delle

decisioni fiscali IC/IFD 2014-2015-2016-2017-2018-2019, ribadendo le proprie

motivazioni.

F. L’UT non ha

presentato osservazioni entro il termine impartito dalla Camera di diritto

tributario.

Diritto

1. 1.1.

Sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la scoperta di

fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata

considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di

mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che

un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o

internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo

le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve

limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

1.2.

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147

cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione

ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad

un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi

dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22

agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad

art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 24 ad

art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, n. 15 ad

art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la

revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè

quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

Considerandi

2.

Nel caso che qui ci

occupa, i ricorrenti non misconoscono di aver commesso degli errori di

dichiarazione, ma adducono tuttavia – quale motivo di revisione – che

l’autorità fiscale non avrebbe tenuto conto di fatti rilevanti, che conosceva o

doveva conoscere.

3.

3.1.

Come correttamente

evidenziato dall’UT,

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e

completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad esempio, a

cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di indagine

complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la

dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni

semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o

mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione,

rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF

n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza

del TF n. 2C_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, come già suesposto, al

contribuente insorge sempre l’obbligo di controllare sia la dichiarazione di

imposta da lui allestita sia la decisione di tassazione.

3.2

Come chiaramente scritto

nelle “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta” 2014-2019

delle persone fisiche, “i (…) moduli per (…) oneri assicurativi e interessi su

capitali a risparmio (…) sono da compilare solo se necessario” (p. 5).

Ne consegue che i contribuenti – nonostante ogni persona domiciliata in

Svizzera debba essere assicurata obbligatoriamente per le cure medico-sanitarie

(art. 3 LaMal) e quindi corrispondere agli istituti un premio assicurativo – potrebbero

anche non avere il diritto di far valere alcuna deduzione per “oneri

assicurativi”. Infatti, ad esempio, coloro che beneficiano di un sussidio del

premio della cassa malati possono dedurre unicamente la quota a loro carico,

che potrebbe anche corrispondere a fr. 0.-. L’errore dei contribuenti non può pertanto

essere ritenuto evidente. Del resto, non è compito dell’autorità fiscale

stabilire se una persona possa beneficiare o meno di una riduzione dei premi

dell’assicurazione malattia, bensì del Servizio sussidi assicurazione malattia.

Inoltre, dalle “Istruzioni

per la compilazione della dichiarazione d’imposta” (a p. 24 per quelle relative

agli anni 2014-2016 rispettivamente a p. 26 per quelle degli anni 2017-2019),

si evince chiaramente che “la deduzione ammessa per oneri assicurativi e

interessi di capitali a risparmio è da determinare compilando il Modulo 6 oneri

assicurativi e interessi di capitali a risparmio”. Il testo delle istruzioni è

chiaro: è il contribuente che deve compilare il Modulo 6 con i dati necessari.

Di conseguenza, all’autorità fiscale non incombeva alcun dovere di indagine

complementare. Il suo agire è dunque stato corretto e merita di essere

tutelato.

3.3

Nelle “Istruzioni per la

compilazione della dichiarazione d’imposta” (a p. 24 per quelle relative agli

anni 2014-2016 rispettivamente a p. 26 per quelle degli anni 2017-2019), viene

anche definito chiaramente che “è ammesso in deduzione l’importo minore dei

totali delle lettere A e B del Modulo 6. Questo importo è da iscrivere alla

lettera C e da riportare alla cifra 13 [rispettivamente 12] della dichiarazione

di imposta”. Pertanto, i contribuenti avrebbero potuto evitare l’errore se

avessero consultato le “Istruzioni per la compilazione della dichiarazione

d’imposta” rispettivamente se avessero letto attentamente il Modulo 6, dove –

seppure in maniera più sistematica – viene illustrato come si determina la

deduzione per “oneri assicurativi” e dove deve essere riportato l’importo da

dedurre. Alla luce di ciò, non si può dunque muovere alcuna critica negativa

all’autorità di tassazione rispettivamente al software eTax.

3.4

Nel caso concreto i

contribuenti hanno omesso per ben sei periodi fiscali (2014-2019) di

controllare sia le dichiarazioni di imposta – dove avrebbero dovuto notare che

sia nel Modulo 6 sia nel Formulario 1 alla cifra 13 (per gli anni 2014-2016)

rispettivamente 12 (per gli anni 2019) non era annotato alcun importo – sia –

al più tardi – le decisioni di tassazione, dove non erano posti in deduzione

Dispositivo

oneri assicurativi. Pertanto, anche per questi motivi, non si può ritenere che

gli insorgenti abbiano usato la diligenza che da loro poteva essere

ragionevolmente pretesa.

4. Alla luce di quanto

suesposto, si deve quindi concludere che oltre a non essere dato alcun motivo

di revisione, gli istanti non hanno ottemperato al proprio obbligo di

diligenza, ciò che esclude la revisione. Infatti, se gli istanti avessero usato

la diligenza (che da loro poteva essere ragionevolmente pretesa) avrebbero

potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria l’errore di

dichiarazione.

Di conseguenza, il

ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei

ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: