80.2021.193
Deduzioni sociali: figli agli studi, padre che lavora all’estero, dove i figli sono domiciliati e studiano, requisito del rientro giornaliero al domicilio
27 maggio 2022Italiano36 min
1992, sono domiciliati in __________ a __________ rispettivamente dal 1° dicembre
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.193
80.2021.217
Lugano
27 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 agosto 2021 contro le decisioni del 7/14 luglio 2021 in materia di IC
2014-2015-2016-2017 e
ricorso
del 3 settembre 2021 contro la decisione del 18 agosto 2021 in materia di IC
2018.
Fatti
Fatti
A. a.
RI 1 e RI 2, coniugati dal
1992, sono domiciliati in __________ a __________ rispettivamente dal 1° dicembre
2013 il marito e dal 25 febbraio 2014 la moglie. Negli anni fiscali dal 2014 al
2018, il ricorrente ha svolto l’attività lucrativa di avvocato alle dipendenze
dello studio legale __________ di __________, prevalentemente nella succursale
di __________ e parzialmente nella sede di __________. Anche la moglie ha
dichiarato un reddito dell’attività lucrativa dipendente, esercitata a __________,
limitatamente ai periodi fiscali 2014 e 2015. Il contribuente è titolare dello __________
sito a __________, in __________ e a __________, in __________ (v. biglietto da
visita; agli atti).
A __________, i
contribuenti sono proprietari di un appartamento, per il quale hanno dichiarato
un valore locativo di fr. 1'832.– nel 2014, fr. 3'677.– nel 2015 e fr. 2'784.–
nel 2016. Nei periodi fiscali 2017 e 2018 non hanno indicato alcun reddito
immobiliare, affermando che l’appartamento era ceduto in comodato ai figli, che
studiavano alla __________ di __________.
I figli sono __________,
nata nel 1998, e __________, nato nel 1995. Sia per __________ sia per __________,
all’Ufficio dello Stato Civile sono state notificate le partenze per la __________
a far tempo dal 15 marzo 1999. Solo __________ è ritornato brevemente a Lugano
tra il 22 gennaio 2015 e il 30 settembre 2015, per poi ripartire
definitivamente per la __________ (v. Movpop – Movimento della
popolazione, Ufficio dello Stato Civile; ultima consultazione: 27.01.2021).
b.
Per tutti gli anni fiscali
qui litigiosi, i ricorrenti facevano valere la deduzione per figli a carico in
ragione di fr. 22'200.‑ e la deduzione per figli agli studi pari a
fr. 26'800.‑ (tranne per il periodo fiscale 2015 per il quale
richiedevano in deduzione fr. 19'800.‑).
Inoltre, nel periodo
fiscale 2018, il contribuente dichiarava una quota di partecipazione del 100%
nella __________ Sagl, con sede a __________, il cui valore nominale era di
fr. 20'000.‑, mentre il valore fiscale dichiarato era di
fr. 87'360.‑ (stato al 31.12.2018; v. Modulo 8, annesso alla DI
2018).
B. a.
Intimate in data 9
maggio 2018, le decisioni di tassazione IC/IFD 2014 e 2015 riconoscevano ai contribuenti
sia la deduzione per figli a carico (fr. 22'200.‑ per l’IC e
fr. 13'000.‑ per l’IFD) sia la deduzione prevista dal diritto
cantonale per figli agli studi, limitatamente all’importo di fr. 7'600.‑.
La decisione di
tassazione IC/IFD 2016, sempre datata 9 maggio 2019, ammetteva anch’essa la
deduzione per figli a carico in ragione di fr. 22'200.‑ per l’IC e
fr. 13'000.‑ per l’IFD e, per la sola imposta cantonale sul reddito,
fr. 12'800.‑ quale deduzione per figli agli studi.
b.
Le
tassazioni IC/IFD 2017 e 2018, intimate con decisioni dell’8 luglio 2020, concedevano,
oltre alla deduzione per figli a carico (fr. 22'200.‑ per l’IC e
fr. 13'000.‑ per l’IFD), anche la totalità della deduzione cantonale
per figli agli studi richiesta dai contribuenti pari a fr. 26'800.‑.
Inoltre, per il periodo
fiscale 2018, l’Ufficio di tassazione aumentava il valore fiscale della partecipazione
nella __________ Sagl da fr. 87'360.‑ a fr. 188'146.‑,
correggendo di conseguenza il valore dei titoli e capitali.
C. a.
Il 6 giugno 2018,
il contribuente e la moglie presentavano reclamo contro le decisioni IC/IFD
2014, 2015 e 2016. Per quanto qui d’interesse, affermavano che “secondo le
istruzioni per la dichiarazione 2014 è deducibile l’importo di CHF 13.400.‑
per ogni figlio agli studi “se il figlio frequenta studi accademici senza
rientrare giornalmente al domicilio”[:] entrambi i nostri figli studiano
presso la __________ University a __________ e non rientrano al domicilio. La
deduzione dichiarata dal contribuente è da considerare corretta mentre
l’accertamento dell’Ufficio no” (v. reclamo 06.06.2018, n. k, p. 3).
b.
Con reclamo del 10 agosto
2020, i contribuenti si aggravavano contro le decisioni di tassazione IC/IFD
2017 e IC/IFD 2018, contestando unicamente il valore attribuito alla loro
partecipazione nella __________ Sagl.
D. a.
Il 12 maggio 2021, per
Posta A Plus, l’autorità di tassazione invitava i contribuenti a volersi
presentare presso l’Ufficio di tassazione alfine di chiarire il motivo dei
reclami 2014, 2015 e 2016. L’audizione, dapprima prevista per il 26 maggio
2021, si è poi tenuta il 2 giugno 2021.
b.
Il 16 giugno 2021, per
email, l’RS 1 scriveva ai reclamanti quanto segue:
“[…] in merito alla nostr[a]
convocazione del 2 giugno 2021 in quanto era rimasta in sospeso la questione
della deduzione per figli agli studi.
[…]
le confermo che quanto le ho riferito in occasione del nostro colloquio è
corretto: l’art. 11 [ndr.: art. 10 nella versione valida per i periodi
fiscali 2014 e 2015] del decreto esecutivo concernente l’imposizione delle
persone fisiche stabilisce che la deduzione massima di CHF 13'400.‑
è riconosciuta per i figli che frequentano studi accademici senza rientrare
giornalmente a domicilio. Visto che i suoi figli sono domiciliati presso la sua
abitazione a __________ e frequentano l’università di __________ hanno diritto
ad una deduzione di CHF 6'400.‑ ciascuno, poiché hanno la facoltà di
rientrare al domicilio giornalmente.
Inoltre
sua figlia __________, nei periodi fiscali 2014 e 2015, non frequentava ancora
l’università ma il liceo (studi post obbligatori): la prego gentilmente di
volermi indicare la sede del liceo frequentato da sua figlia per poter
quantificare l’ammontare della deduzione”.
Nello
stesso e-mail, l’RS 1 anticipava al reclamante che
“le decisioni 2017 e 2018,
ancora aperte a causa del reclamo, saranno inoltre riviste a suo sfavore
portando la deduzione per figli a carico da CHF 26'800.‑ a
CHF 12'800.‑ per le medesime ragioni (domicilio dei figli che
coincide con la sede scolastica).
In allegato a questa e-mail
trova l’avviso della reformatio in peius che ho provveduto a spedirle oggi”.
c.
Infatti, in data 16 giugno
2021, per Posta A Plus, l’RS 1 indirizzava ai reclamanti una richiesta di
documentazione in merito ai periodi fiscali 2017 e 2018 e prospettava loro una reformatio
in peius in relazione alla deduzione per figli agli studi, informandoli che
l’importo della deduzione sarebbe stato “ridotto da CHF 26'800.‑
a CHF 12'800.‑ in quanto i due figli maggiorenni domiciliati a __________
frequentano studi d’ordine accademico (__________ University di __________)
fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio (art. 11 del decreto
esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche)”.
Ai reclamanti era stato concesso
un termine fino al 6 luglio 2021 per esprimersi.
d.
Sempre il 16 giugno 2021, il
contribuente rispondeva per e-mail affermando di non essere d’accordo con
l’interpretazione dell’art. 11 del decreto esecutivo data dall’RS 1,
poiché “i genitori che hanno figli a carico agli studi e qualora detti figli
non possano rientrare al domicilio, dei genitori (che sono coloro
che li manteng[o]no), devono sostenere dei costi maggiori rispetto ai
genitori che hanno figli agli studi che possono rientrare al loro domicilio. Non
ha senso interpretare la legge considerando il domicilio degli studenti perché
per i genitori che hanno ancora a carico il sostegno dei figli è lo stesso
avere i figli iscritti all’UNI di Berna o a quella di __________, dato che in
entrambi i casi i figli non possono usufruire dell’economia domestica dei genitori
presso il domicilio di questi ultimi”.
Si riservava inoltre
ancora del tempo per analizzare la questione riguardante la prospettata reformatio
in peius “sotto il punt[o] di vista procedurale”.
e.
A sua volta, l’RS 1 rispondeva
al reclamante il 17 giugno 2021, confermandosi nella propria posizione. In più,
chiedeva al contribuente di indicare ‑ entro il 6 luglio
2021 ‑ la sede del liceo frequentato dalla figlia __________
negli anni fiscali 2014 e 2015. Confermava inoltre la valutazione delle quote
societarie.
Il contribuente rispondeva
per e-mail il 23 giugno 2021 inviando la valutazione finale stilata il
29.06.2015 dal Liceo frequentato dalla figlia __________, da cui si evinceva
anche la sede della scuola, ovvero il __________ a __________.
f.
Il 5 luglio 2021, l’insorgente
inviava le sue osservazioni per lettera. Ribadiva la sua perplessità circa
l’interpretazione data dall’RS 1 all’art. 11 cpv. 5 del decreto esecutivo
concernente l’imposizione delle persone fisiche per cui
“la
condizione “senza rientrare giornalmente al domicilio” viene interpretata attribuendo
al “domicilio” il senso del domicilio del figlio. Secondo quanto manifestato
dall’ispettrice, l’Ufficio di tassazione ritiene che i nostri figli, per il
mero fatto di studiare a __________, avrebbero costituito il proprio domicilio
nella capitale __________ e dunque rientrerebbero al loro domicilio”.
Secondo il reclamante,
“il
decreto esecutivo non stabilisce che il “domicilio” cui si riferisce l’Art. 11
sia quello del “figlio” potendo riferirsi, in armonia con la “ratio legis” ed
alla situazione particolare che intende regolare, a quello dei genitori che
hanno i figli a carico. In effetti il beneficiario della deduzione è il
genitore (che sostiene il figlio) non il figlio (che è sostenuto dal
genitore)”.
Lamentava anche che
“secondo
l’Ufficio di tassazione se un figlio studiasse in un’università della Svizzera
interna i genitori avrebbero diritto alla deduzione di cui al cpv. 5, non
invece i genitori che sostengono economicamente i loro figli che studiano
presso un’università a __________. Questa decisione sarebbe a nostro avviso
lesiva dei diritti fondamentali sancita dalla nostra Costituzione quali, per
esempio, il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) e la
protezione dall’arbitrio (art. 9 Cost.)”.
Ribadiva le sue
perplessità circa la prospettata reformatio in peius, conseguenza non
del reclamo presentato contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2017 e 2018 bensì
dei reclami presentati il 6 giugno 2018 contro le decisioni di tassazione
IC/IFD 2014, 2015 e 2016.
Contestava infine il
calcolo del valore delle quote della __________ Sagl per il periodo fiscale
2018, che a suo avviso non corrispondeva al valore di mercato della società.
E.
a.
Con decisioni del 7 luglio
2021, l’RS 1 respingeva il reclamo in merito alla deduzione sociale per figli
agli studi per i periodi fiscali 2014 e 2015, con la seguente motivazione:
“[n]el caso in
esame, il figlio __________ risulta domiciliato a __________ (abita presso
l’immobile di proprietà dei genitori), e frequenta la __________ University di __________
mentre la figlia __________, anch’ella domiciliata a __________, frequenta il
liceo.
[…]
considerato che il domicilio dei figli coincide con le sedi scolastiche, è
confermata la deduzione per figli agli studi di CHF 7'600.‑ concessa
nella decisione di prima istanza del 09.05.2018”.
Analogamente per il
periodo fiscale 2016, quando anche __________ aveva iniziato a frequentare l’università
a __________: la deduzione per figli agli studi era stata confermata in
fr. 12'800.‑.
b.
Con decisione del 14
luglio 2021, l’RS 1 intraprendeva la reformatio in peius della decisione
di tassazione IC/IFD 2017, diminuendo la deduzione per figli agli studi da
fr. 26'800.‑ a fr. 12'800.‑, a conferma di quanto
prospettato nella lettera del 16 giugno 2021.
c.
Con decisione del 18
agosto 2021, l’RS 1 modificava a svantaggio dei reclamanti anche la decisione
di tassazione IC/IFD 2018 ammettendo la deduzione per figli agli studi in
ragione di fr. 12'800.‑.
Confermava inoltre il
valore della partecipazione nella __________ Sagl.
F. Con ricorsi del 6
agosto e del 9 settembre 2021, i coniugi RI 1 e RI 2 impugnano le decisioni di
tassazione IC 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 dopo reclamo, chiedendo che i
ricorsi siano accolti e che le decisioni impugnate siano modificate applicando
la deduzione massima prevista per figli agli studi. Per il periodo fiscale
2018, postulano inoltre la correzione del valore delle quote della società __________
Sagl.
In primo luogo, censurano
la motivazione con cui l’autorità fiscale ha argomentato che “[c]onsiderato
che il contribuente non si è presentato alla convocazione, l’autorità fiscale
non può far altro che confermare la decisione di prima istanza del 9 maggio
2018””. A loro parere, “una eventuale conferma della decisione di prima
istanza per il solo fatto di non aver potuto essere presente per la data del 26
maggio 2021, violerebbe chiaramente il diritto fondamentale del contribuente ad
essere sentito”.
Nel merito, ribadiscono
che a loro avviso sarebbero adempiute le condizioni per beneficiare della
deduzione per figli agli studi che non possono rientrare al domicilio, affermando
che “il costo supplementare dei genitori per figli agli studi è chiaramente
basato sul fatto che gli studenti, non potendo rientrare giornalmente a casa
(dei genitori), non possono condividere e partecipare alla stessa economia
domestica dei genitori con la relativa ottimizzazione di risorse e costi da
parte di questi ultimi. È la doppia economia domestica, quella dei contribuenti
che mantengono i figli agli studi e quella, necessaria, dei figli senza risorse
proprie che sono a carico dei genitori, a determinare il costo supplementare e
dunque il diritto alla deduzione sociale”. Lamentano poi una
discriminazione nei confronti dei genitori i cui figli studiano in un altro
cantone svizzero.
G. Rispettivamente il 20
agosto 2021 e il 13 settembre 2021, l’Ufficio di tassazione presenta le sue
osservazioni ai gravami, confermandosi nel proprio operato e proponendo la
reiezione dei ricorsi. Rispetto a quanto già spiegato ai contribuenti nel corso
dell’intera procedura di tassazione, l’RS 1 aggiunge che “l’immobile di
proprietà a __________ è utilizzato dall’intera famiglia, non può essere
considerato come un maggior costo derivante dagli studi dei figli. Inoltre
essendo i figli domiciliati all’estero non ci è possibile verificare l’effettiva
necessità di un contributo finanziario dei genitori”.
H. Nella replica
presentata il 30 agosto 2020 [recte: 2021] in relazione ai ricorsi
2014-2017, l’insorgente afferma che i figli sono domiciliati in Ticino presso i
genitori e contesta l’affermazione secondo cui “l’immobile di proprietà a
Madrid è utilizzato dall’intera famiglia” poiché lo stesso è stato ceduto
in comodato d’uso ai figli.
Aggiunge inoltre che sia
l’attività del contribuente sia l’attività della moglie nel 2014 si sono svolte
a __________.
In relazione
all’argomento relativo al “maggior costo derivato dagli studi dei figli”,
il ricorrente sostiene che “trattandosi di una deduzione “forfetaria”
il legislatore non ha chiaramente optato per permettere al contribuente una
deduzione dei costi effettivi sostenuti (la cui prova sarebbe spettata al
contribuente) lasciando così indeterminato il dettaglio di detti costi”.
Infine, per quanto
riguarda l’affermazione secondo cui non è possibile per l’autorità di
tassazione “verificare l’effettiva necessità di un contributo finanziario
dei genitori […] i contribuenti hanno dichiarato di sostenere integralmente
i figli agli studi (che non sono beneficiari né di borse di studio né di altri
redditi), l’Ufficio non si è preoccupato, nel corso della “fitta
corrispondenza con il contribuente” e nel corso dell’audizione, di chiedere
in merito ad eventuali introiti personali dei figli ma si è limitato a
sostenere la sua decisione sulla sola questione del “domicilio” dei
figli.
Nella ulteriore replica
spontanea del 21 settembre 2021 in relazione al ricorso 2018, i ricorrenti
dichiarano di ritirare la contestazione sollevata in merito al valore della
società __________ Sagl.
I. Il 2 dicembre 2021,
la Camera di diritto tributario si è rivolta ai ricorrenti invitandoli a
presentare “tutta la documentazione a comprova della deduzione per figli
agli studi” fatta valere, avvertendoli nel contempo che se non avessero
ottemperato a tale richiesta entro il 10 gennaio 2022, avrebbe deciso sulla
base degli atti a disposizione.
Gli insorgenti hanno
risposto con lettera raccomandata del 10 gennaio 2022, allegando alcuni documenti.
Del contenuto di tale missiva e dei documenti presentati, sarà detto in seguito
per quanto necessario.
Diritto
1. 1.1.
1.1.1.
I ricorrenti sollevano una
prima censura relativa al loro diritto di essere sentiti per quanto riguarda la
motivazione addotta dall’RS 1 nelle decisioni IC 2014 e IC 2016 dopo reclamo, secondo
la quale “al fine di chiarire i motivi che hanno portato alla vertenza, il
contribuente è stato convocato presso l’Ufficio di tassazione di RS 1 in data
26 maggio 2021. Sulla lettera di convocazione è stato precisato il fatto che,
in caso di assenza ingiustificata, la decisione di prima istanza del 9 maggio
2018 sarebbe stata confermata. Considerato che il contribuente non si è presentato
alla convocazione l’autorità fiscale non può far altro che confermare la
decisione di prima istanza del 9 maggio 2018”.
La suddetta motivazione è
tuttavia in contraddizione con le successive considerazioni contenute nelle
stesse decisioni dopo reclamo, che recitano “la maggior parte delle
contestazioni sono state discusse in occasione dell’audizione tenutasi in data
Considerandi
2.
giugno 2021 alla presenza del contribuente”.
È vero dunque che la
prevista audizione del 26 maggio 2021 non si è tenuta; tuttavia è stata rinviata
di comune accordo al 2 giugno 2021, quando si è potuta regolarmente svolgere.
1.1.2
Nonostante la motivazione
dell’RS 1 sia errata e contradditoria, ciò non ha tuttavia impedito ai
contribuenti di comprendere il contenuto e la portata delle decisioni
dell’autorità di tassazione e, di conseguenza, di interporre ricorso, senza che
fosse loro arrecato alcun pregiudizio di natura procedurale. Questa prima
censura sollevata dai ricorrenti è pertanto da rigettare.
1.2
1.2.1
Gli insorgenti, inoltre, rimproverano
all’RS 1 di non aver dato seguito alle loro richieste, ciò che li avrebbe
costretti ad interporre i presenti ricorsi.
1.2.2
L’Alta
Corte ha già avuto modo di indicare (cfr. ad es. sentenza TF 2C_823/2011 del
28.06.2012
consid. 4.2.2) che il diritto di essere sentiti previsto dall'art.
29.
cpv. 2 Cost. comprende il diritto
delle parti di esprimersi prima che sia emanata una decisione sulla
fattispecie, di produrre prove sostanziali, di esaminare gli atti, di produrre
prove pertinenti e di poter collaborare alla raccolta delle prove sostanziali o
almeno di poter esprimere un parere sul risultato delle prove, se ciò può
influenzare la decisione (DTF 132 V 368 consid. 3.1). Se le parti non hanno
collaborato alla raccolta di tali elementi di prova, devono avere la
possibilità di presentare osservazioni. Occorre distinguere tra la valutazione
degli elementi di prova e le costatazioni di fatto dell'autorità sulla base di
tali elementi di prova: di norma, i motivi di tale valutazione sono indicati
solo nella decisione stessa e non devono, in linea di principio, essere
presentati alle parti per osservazioni preliminari (sentenza TF 1C_258/2007 del
26.02.2008
consid. 2.3.1).
1.2.3
Dagli
atti a disposizione dell’autorità giudicante, si evince che l’RS 1 ha dato
ampio spazio ai ricorrenti per potersi esprimere e per poter produrre prove pertinenti
per l’accertamento prima di emettere le decisioni impugnate, rispettando così
il loro diritto di essere sentiti. Poiché ciò che ha portato alla presentazione
dei ricorsi non concerne la violazione del diritto di essere sentito quanto
piuttosto la valutazione divergente della fattispecie data dall’RS 1 rispetto alle
aspettative dei ricorrenti, anche questa seconda censura di natura formale sollevata
dai ricorrenti deve essere rigettata.
2.
2.1.
Nel merito, con i loro due
ricorsi gli insorgenti postulano il riconoscimento integrale della deduzione
per figlio agli studi prevista dall’art. 34 cpv. 1 lett. c LT sia per il
figlio __________ sia per la figlia __________.
2.2
L’art. 34 cpv. 1 lett. c
LT prevede che per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento
il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre
al periodo dell’obbligo, sono dedotti dal reddito netto, un massimo di
fr. 13'400.‑, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio
di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.
2.3
Il legislatore ticinese ha
introdotto la deduzione per figlio agli studi per tenere conto del costo
supplementare derivante dal mantenimento del figlio in considerazione del
percorso formativo scelto da quest’ultimo (art. 34 cpv. 1 lett. c, in
fine LT; v. Messaggio no. 4169 del 13.10.1993 ad art. 34 nLT, p. 36; v. anche
sentenza CDT 80.2017.65 del 21.06.2017 consid. 2.3.2). Le modalità e i limiti fissati
dal Consiglio di Stato sono specificati nel Decreto esecutivo concernente
l’imposizione delle persone fisiche (di seguito: DE; RL 10.2.2.1.3) ed in
particolare dagli art. 10 cpv. 1 (nella versione valida per i periodi fiscali
2014.
e 2015) rispettivamente 11 cpv. 1 (nella versione valida per i periodi
fiscali successivi) che stabilisce che, per ogni figlio fino al 28.mo anno di
età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di
assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al
periodo dell’obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:
1.
1'200
franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di
perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di
sede della scuola o del luogo di formazione;
2.
1'900.‑
franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di
perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente)
e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3.
4'600
franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di
perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra
giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non
corrispondono;
4.
6'400
franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di
perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o
fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5.
13'400
franchi se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente a
domicilio.
In
tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per
la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti
e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 10 risp.
11.
cpv. 2 DE, nelle versioni valide per i periodi fiscali litigiosi).
Gli assegni o borse di
studio fino a 1'000 franchi l’anno danno diritto all’intera deduzione del
capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma
solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di
concessione dell’intera deduzione (art. 10 risp. 11 cpv. 3 DE, nelle versioni
valide per i periodi fiscali litigiosi).
2.4
La deduzione per figlio
agli studi è una deduzione sociale istituita unicamente dal diritto cantonale
ed è complementare alla deduzione di base per figlio a carico prevista sia
dalla LT sia dalla LIFD (art. 34 cpv. 1 lett. a LT; art. 35 cpv. 1 lett.
a LIFD). Già con la deduzione per figlio a carico (che a livello d’imposta
cantonale ticinese risulta essere molto generosa per rapporto ad altri Cantoni
e rispetto alla corrispondente deduzione prevista dalla LIFD, che è
praticamente della metà) il Cantone Ticino tiene conto delle spese sostenute
dal contribuente che provvede al mantenimento di un figlio che studia e
dell’influenza di questa circostanza sulla sua capacità contributiva (v.
sentenza CDT 80.2017.65 del 21.06.2017 consid. 2.3.2).
3.
3.1.
Per tutti i periodi
fiscali qui contestati, i ricorrenti hanno beneficiato della deduzione per
figlio a carico, nel calcolo delle imposte sul reddito cantonale e federale,
sia per __________ sia per __________ e, nel contempo, della deduzione
cantonale per figli agli studi in ragione di fr. 7'600.‑ per i periodi
fiscali 2014 e 2015 e di fr. 12'800.‑ per i periodi fiscali
2016-2018. L’Ufficio di tassazione ha motivato le sue decisioni sostenendo che,
poiché entrambi i figli erano domiciliati a __________ e frequentavano scuole
post-obbligatorie nel luogo di domicilio, non potevano beneficiare della
deduzione massima prevista di fr. 26'800.‑, come invece postulato
dai ricorrenti.
3.2
Come visto, le condizioni
per poter beneficiare della deduzione cantonale per figlio agli studi ex
art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono analoghe e complementari a quelle per la
deduzione del figlio a carico, prevista sia dal diritto tributario cantonale sia
federale.
Per l’art. 34 cpv. 1 lett.
a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a
tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 11'100.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure
in materia di imposta federale diretta, per la quale però l’ammontare è
limitato a 6’500.– franchi (cfr., al proposito, l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD,
che dal 1° gennaio 2014 ha sostituito l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD;
cfr. inoltre Agner/Jung/ Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art.
35.
LIFD, p. 149).
3.2.1
Per l’imposta cantonale,
per figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del
periodo fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a
tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il
contribuente provvede.
La LIFD invece non prevede
un limite di età per la deduzione per i figli. Secondo l’articolo 277 capoverso
2.
CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato
l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al mantenimento del
figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età, fino alla normale conclusione di
una formazione appropriata (Circ. AFC no. 30 del 21.12.2010, p. 20). Di
conseguenza, in generale la deduzione non può più essere fatta valere quando il
figlio ha compiuto, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento, il
25° o il 26° anno di età (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 42 ad art. 35 LIFD,
p. 713).
3.2.2
Per
“studi” si intende ogni tappa della formazione che, indirettamente oppure
direttamente, serve in primo luogo a portare a termine una prima formazione.
Tale formazione è comunque considerata ultimata quando il figlio ottiene il
diploma corrispondente ed è in grado di svolgere un’attività lucrativa
appropriata (sentenza CDT 80.2016.100 dell’8 giugno 2017 consid. 1.2). La
maturità professionale, come la maturità liceale, ricadono sotto il concetto di
formazione di base (prima formazione) ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. a
LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD (sentenza CDT 80.2016.231 del 28
agosto 2017 consid. 2).
3.2.3
Infine, per poter
beneficiare della deduzione prevista dagli articoli 34 cpv. 1 lett. a e
35.
cpv. 1 lett. a LIFD, il contribuente deve provvedere al sostentamento
del figlio.
3.2.3.1
Dal profilo del diritto
civile, l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori dura fino alla maggiore
età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio
non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa
ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono
continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile
formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC). I genitori sono
nondimeno liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa
ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del
suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC). Va inoltre tenuto presente
che per l’educazione di un figlio minorenne i genitori possono impiegare non
solo i redditi prodotti dalla sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), ma
anche ‑ dandosene la necessità ‑ la sostanza
medesima (art. 320 cpv. 1 CC). Ciò vale a fortiori per un maggiorenne,
dal quale si può pretendere che prima di chiedere ai genitori un finanziamento
degli studi faccia capo al proprio patrimonio (cfr. sentenza ICCA n. 11.2013.63
del 30 settembre 2015 consid. 6b; RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c, consid. 10b). In
una decisione del 2 giugno 2016 (DTF 142 V 226 consid. 7.1.), il Tribunale
federale ha del resto ribadito che, in ambito civile, il sostegno finanziario
da parte dei genitori nei confronti di un figlio maggiorenne si giustifica
unicamente laddove il figlio non dispone egli stesso delle risorse necessarie
per far fronte al proprio fabbisogno corrente e alle spese generate dalla sua
formazione, richiamando in particolare l’art. 277 cpv. 2 CC in relazione con
l’art. 276 cpv. 3 CC e una sentenza del Tribunale federale dell’11 ottobre 2005
(n. 5C.150/2005 consid. 4.4, in: FamPra.ch 2006, p. 480). In quella decisione,
l’Alta Corte aveva in particolar modo stabilito che la responsabilità personale
del figlio ‑ che vale tanto più per un figlio maggiorenne ‑ prevale
sull’obbligo di mantenimento dei genitori (cfr. art. 276 cpv. 3 CC) e sussiste
indipendentemente dalla loro situazione finanziaria (cfr. anche Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª ediz., n. 31 ad
art. 276 CC). La
capacità economica del figlio va dunque considerata anche se i genitori hanno
mezzi finanziari sufficienti: quest’ultimo deve perciò provvedere alla sua
formazione facendo capo in primo luogo ai propri elementi di reddito e di
sostanza (cfr. RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c, consid. 10a).
3.2.3.2
Per quel che concerne la
deduzione per figli a carico in caso di figli maggiorenni, il diritto fiscale
si fonda sul diritto civile, in particolare sulla disposizione di cui all’art.
277.
cpv. 2 CC, citata poc’anzi (v. anche la sentenza CDT n. 80.2016.100 dell’8
giugno 2017 consid. 3). Considerato che già per il diritto civile l’obbligo di
mantenimento da parte dei genitori dipende dal fatto che lo stesso si possa
ragionevolmente esigere da loro, anche per il diritto tributario occorre tenere
conto pure del patrimonio e del reddito del figlio maggiorenne (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 41 ad art.
35.
LIFD, p. 712). Ne discende che i principi sopra enunciati sono applicabili
anche al diritto fiscale.
Il figlio non viene
considerato dipendente dal mantenimento del genitore quando, malgrado sia in
formazione, è in grado di provvedere da solo ai propri bisogni grazie ai
proventi del suo lavoro oppure alle sue altre risorse. In tale contesto occorre
prendere poi anche in considerazione la sostanza del figlio nella misura in cui
la realizzazione della stessa possa essere ragionevolmente richiesta per
finanziare il suo mantenimento (Jaques,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 21 ad art.
35.
LIFD, p. 801; RF 2014 p. 302 consid. 2.1; sentenza TF 2C_357/2010 del 14
giugno 2011 citata in: RF 2011 p. 676 consid. 2.1).
Anche il Tribunale
federale (nella sentenza 2C_357/2010 del 14 giugno 2011 consid. 2.1) ha escluso
che si possa considerare bisognoso di sostentamento ("unterstützungsbedürftig")
il figlio maggiorenne che, grazie alla sua formazione, è in grado di
mantenersi da sé facendo capo al provento del suo lavoro oppure ad altri mezzi.
Occorre quindi prendere in considerazione lo stato patrimoniale del figlio,
come anche la possibilità di realizzazione degli averi patrimoniali per
contribuire al finanziamento del suo sostentamento.
Per la concessione della
deduzione per figlio a carico nel caso di figli maggiorenni ‑ tassati
in modo indipendente dai genitori ‑ in ogni caso, deve essere
apportata la prova che il contribuente provvede effettivamente al sostentamento
del figlio per cui fa valere la deduzione (v. Circ. AFC no. 30 del 21.12.2010,
cap. 10.3, p. 20). Se il figlio non vive più nella medesima economia domestica
del contribuente (o dei genitori), l’autorità fiscale può richiedere la prova
dei pagamenti sostenuti (Baumgartner/Eichenberger
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,
3a ediz., Basilea 2017, n. 13 ad art. 35 LIFD, p. 882).
3.2.3.3
Come ha ripetutamente
avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internazionali
l’autorità fiscale è tenuta a sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la
prova dell’onere di mantenimento o di sostegno fatto valere, in particolare per
quanto concerne il versamento degli importi che servono a tale fine, per i
quali deve essere dimostrato che sono stati trasferiti dalla Svizzera
all’estero e che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale
beneficiaria di tale sostegno, per esempio tramite ricevute postali o bonifici
bancari (sentenza TF 2C_421/2010 del 2.11.2010 consid. 2.1 e relativi rimandi; Jaques, op. cit., n. 49 ad art. 35 LIFD,
p. 812; Baumgartner/Eichenberger,
op. cit., n. 26a ad art. 35 LIFD, p. 891; Locher,
Kommentar zum DBG, I. Teil, Art. 1-48 LIFD, 2a ediz., Basilea 2019,
n. 36 ad art. 35 LIFD, p. 1057; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., n. 59 ad art. 35 LIFD, p. 716; sentenza CDT n. 80.2009.20 del
19.08.2009
consid. 2.2).
3.3
3.3.1
Nel caso in esame, sia __________
sia __________ vivono e studiano all’estero da oltre un decennio. Mentre __________
era ancora minorenne nei periodi fiscali 2014 e 2015, il fratello era
maggiorenne in tutti i periodi litigiosi.
Dagli atti messi a
disposizione dell’autorità giudicante non si evince tuttavia che l’RS 1 abbia
verificato se i contribuenti provvedono effettivamente al sostentamento dei
propri figli maggiorenni rispettivamente la capacità economica di questi
ultimi, considerandone eventuali redditi e/o patrimonio. Ciononostante, l’RS 1 ha
comunque concesso ai ricorrenti sia la deduzione per figli a carico sia quella
per figli agli studi, pur riducendo quest’ultima rispetto all’importo fatto
valere.
3.3.2
Con lettera datata 2
dicembre 2020, la Camera di diritto tributario si è dunque rivolta direttamente
al contribuente chiedendo della documentazione probatoria circa il
sostentamento dei figli durante i periodi fiscali 2014-2018, la tipologia della
scuola frequentata oltre il periodo dell’obbligo e il fatto che entrambi i
figli non beneficiassero né di retribuzioni o indennità agli studenti né di assegni
o borse di studio.
Il ricorrente ha
contestato la richiesta di comprovare i versamenti all’estero, in quanto “ottenere
dalle banche estratti conto bancari o copia di bonifici di operazioni eseguite
a partire da almeno 7 anni fa nei termini assegnati da questo Lodevole
Tribunale (in piene festività natalizie)” si rivelava “un’impresa
praticamente impossibile e comunque sproporzionata […] alle necessità ed
obblighi probatori da parte dei contribuenti nel caso in questione”. Argomentava
che sia lui sia la moglie avevano svolto “lavori retribuiti in __________ ed
[avevano] dichiarato i loro rispettivi conti presso banche spagnole” e
che era “più che ragionevole aspettarsi che i contribuenti abbiano potuto
provvedere al sostegno e manutenzione [sic] dei loro figli attraverso la
disposizione di mezzi finanziari sia dai conti spagnoli che dai conti svizzeri,
mezzo bonifico o in contanti, direttamente o indirettamente attraverso la messa
a disposizione dell’appartamento di __________, dell’acquisto di alimenti durante
le visite in __________, ed in generale in tutti i modi usuali tra figli e
genitori”. Aggiungeva di essere stato informato per la prima volta
dall’autorità giudicante dei requisiti posti “in relazione con deduzioni
sociali per beneficiari residenti all’estero”, asserendo che “se
l’amministrazione cantonale [lo] avesse informato tempestivamente,
chiaramente e pubblicamente sui requisiti richiesti in quanto ai mezzi di prova
in questa circostanza particolare, sarebbe stato estremamente facile per i contribuente
ottemperare a detti requisiti con un notevole risparmio di tempo per tutti”.
3.3.3
Anche ammettendo che i
ricorrenti necessitassero di più tempo per raccogliere la documentazione
bancaria richiesta, sta di fatto che non hanno neppure chiesto una proroga del
termine loro attribuito. Si sono invece opposti alla domanda formulata dalla
Camera di diritto tributario, finalizzata alla comprova dell’effettivo
sostentamento di __________ e __________, mancando così al loro obbligo di fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200
cpv. 1 e 2 LT; art. 126 cpv. 1 e 2 LIFD).
Gli insorgenti non hanno
in tal modo provato di aver provveduto al mantenimento dei figli domiciliati
all’estero, i quali, per quanto noto all’autorità fiscale ticinese e a questa
Corte, potrebbero anche disporre di propri mezzi finanziari. Si può presumere
che perlomeno il figlio __________, maggiorenne fin dal 2013, abbia presentato
una dichiarazione d’imposta in Spagna. La stessa non è tuttavia stata prodotta
dai contribuenti.
Il fatto che l’RS 1 non
abbia “mai messo in dubbio la dichiarazione dei contribuenti dato che, da
una parte si trattava di una situazione del tutto normale per un nucleo familiare
quale quello risultante dalle informazioni in possesso dell’Ufficio di Tassazione
e, dall’altra, non risultava dalle stesse informazioni elaborate dall’amministrazione,
qualche indizio che potesse ragionevolmente mettere in dubbio le dichiarazioni
presentate dai contribuenti” (v. risposta a CDT del 10.01.2022, n. 1, p.
1), non implica che la prova del sostentamento prestato dagli insorgenti non
possa essere richiesta dall’autorità di ricorso.
3.3.4
Alla luce delle
considerazioni che precedono, si deve concludere che l’autorità fiscale è già
stata estremamente generosa, ammettendo la deduzione per figli a carico e
quella per figli agli studi, senza verificarne compiutamente i requisiti. Si
rinuncia tuttavia ad intraprendere una ulteriore reformatio in peius,
non solo perché le decisioni che concernono l’imposta federale diretta sono
ormai passate in giudicato ma anche in considerazione del fatto che gli uffici
di tassazione, nell’ambito dell’amministrazione di massa (“Massenverwaltung”),
possono legittimamente basarsi su quanto sostenuto dal contribuente, senza
richiedere in ogni caso le prove.
4.
4.1.
Nelle circostanze
descritte, non occorre approfondire la questione interpretativa sollevata dagli
insorgenti, con riferimento all’art. 10 (o 11, a dipendenza dei periodi
fiscali) del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche
(RL 640.220), che distingue, nella categoria dei figli che frequentano studi
accademici, tra quelli che studiano “in Ticino o fuori Cantone rientrando
giornalmente a domicilio” e quelli che non rientrano “giornalmente al
domicilio”. È evidente che il differenziale tra le due deduzioni serve a
coprire i costi causati dall’alloggio fuori dalla famiglia, a dipendenza degli
studi.
Dagli elementi che
emergono dagli atti a disposizione non si vede tuttavia come si possa ammettere
che i ricorrenti abbiano dovuto sostenere spese ulteriori per l’alloggio dei
figli, a causa degli studi sostenuti da questi ultimi.
4.2
Come
si evince dalla documentazione versata agli atti, durante i periodi fiscali sub
judice __________ e __________ studiavano entrambi a __________ e vivevano
nella casa di proprietà dei genitori a __________. Mentre nelle dichiarazioni
d’imposta dei periodi 2014, 2015 e 2016 i contribuenti hanno attribuito un
valore locativo, peraltro irrisorio, a questa abitazione, nei periodi fiscali
2017.
e 2018 hanno invece sostenuto di averlo ceduto ai figli in comodato d’uso.
Ora,
la tesi del comodato appare difficilmente sostenibile. Gli stessi contribuenti,
nel reclamo del 10 agosto 2018, affermavano di utilizzare l’appartamento di
Madrid “solo sporadicamente e al massimo 100 giorni complessivi all’anno in
relazione all’esercizio dell’attività professionale dipendente in __________”.
Ne consegue che l’appartamento in questione è perlomeno un’abitazione
secondaria dell’intera famiglia.
Il solo fatto che i figli
alloggino nella casa di proprietà dei genitori, che è utilizzata anche da
questi ultimi, fa sì che non vi sia propriamente un costo supplementare per
l’alloggio, causato dagli studi accademici dei figli, come evidenziato anche dall’autorità
di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso.
4.3
D’altronde, consultando gli
atti dell’Ufficio dello Stato Civile, si evince che __________ ha annunciato la
sua partenza per l’estero (__________) a far tempo dal 30.09.2015 (dopo essere
rientrato in Ticino, sempre in provenienza dalla __________, il 22.01.2015)
mentre la sorella __________ non dispone della residenza né civile né economica
in Ticino fin dal 15.03.1999, quando l’intera famiglia __________ aveva lasciato
la Svizzera per la __________.
A differenza del fratello,
da allora __________ non ha più fatto rientro in Svizzera (v.
Movpop – Movimento della popolazione, estratto dell’Ufficio dello
Stato Civile; ultima consultazione: 29.11.2021).
Ciò significa che la
figlia era ancora minorenne quando i genitori hanno trasferito il domicilio in
Svizzera. È pertanto ben difficile immaginare che vivesse in Spagna solo con il
fratello, da poco maggiorenne.
4.4
In ogni caso, sono stati
gli stessi ricorrenti a decidere di separare il proprio domicilio da quello dei
loro figli, cosa che non era imposta dagli studi intrapresi da questi ultimi.
Secondo l’art. 23 cpv. 1
CC, la dimora a scopo di formazione non costituisce di per sé domicilio. Perché
il domicilio sia trasferito nel luogo di studio è necessario, oltre ad uno
stretto legame con tale luogo, anche un forte allentamento dei rapporti con il
precedente domicilio. Indizi in tal senso possono essere rappresentati dal
fatto che lo studente rientra solo raramente, in particolare neppure più nelle
vacanze semestrali, oppure dal fatto che lo studente non dispone più di alcuna
possibilità di pernottare al suo precedente domicilio o ancora che si tratti di
uno studente lavoratore, che come tale esercita una regolare attività lucrativa
nel luogo di studio (Staehlin in:
Geiser/Fountoulakis [a cura di], Basler Kommentar, ZGB I, 6a
ediz., Basilea 2018, n. 19f ad art. 23 CC).
Nel caso in esame, non è
noto cosa abbia condotto i ricorrenti ad adottare un domicilio separato da
quello dei loro figli agli studi. Indipendentemente dalle ragioni di tale scelta,
si deve ritenere che i figli non abbiano alcun legame con il domicilio svizzero
dei genitori. Anche in questa prospettiva, non si vede come possa essere
giustificata una ulteriore deduzione sociale per le spese dipendenti dalla
locazione di una camera nel luogo di studio. In altre parole, le eventuali
spese sostenute dai figli al loro domicilio spagnolo non sarebbero causate dal
fatto che essi vi si sono dovuti trasferire per ragioni di studio.
4.5
Le considerazioni appena
proposte fanno anche apparire inconsistente la censura di violazione dei
principi della parità di trattamento (art. 8 Cost.) e di protezione
dall’arbitrio (art. 9 Cost.). La situazione dei ricorrenti non è infatti paragonabile
a quella di genitori domiciliati nel Canton Ticino, i cui figli studiano in una
università di un altro Cantone. Anche questi ultimi, se hanno costituito un
proprio domicilio nel Cantone in cui studiano, per esempio perché vi esercitano
un’attività lucrativa, non potrebbero essere considerati figli che non
rientrano “giornalmente” al domicilio.
4.6
Anche volendo ignorare la
questione della prova dei costi sostenuti dai ricorrenti per il mantenimento
dei figli agli studi, in nessun caso sarebbe pertanto giustificata la deduzione
più elevata, riservata ai genitori, il cui figlio “frequenta studi
accademici senza rientrare giornalmente al domicilio”.
5.
Per quanto attiene
alla valutazione delle quote detenute nella __________ Sagl, contestata
nell’atto di ricorso per il periodo fiscale 2018, nella replica del 20
settembre 2021 gli insorgenti hanno dichiarato di ritirare il ricorso. Nella
misura in cui concerne l’imposta sulla sostanza per il periodo fiscale 2018, il
ricorso è dunque stralciato dai ruoli.
6.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico dei
ricorrenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Per
quanto riguarda l’imposta sulla sostanza 2018, il ricorso è stralciato dai
ruoli.
1.2. Per
il resto, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 2’200.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LA Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: