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Decisione

80.2021.193

Deduzioni sociali: figli agli studi, padre che lavora all’estero, dove i figli sono domiciliati e studiano, requisito del rientro giornaliero al domicilio

27 maggio 2022Italiano36 min

1992, sono domiciliati in __________ a __________ rispettivamente dal 1° dicembre

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.193

80.2021.217

Lugano

27 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 6 agosto 2021 contro le decisioni del 7/14 luglio 2021 in materia di IC

2014-2015-2016-2017 e

ricorso

del 3 settembre 2021 contro la decisione del 18 agosto 2021 in materia di IC

2018.

Fatti

Fatti

A. a.

RI 1 e RI 2, coniugati dal

1992, sono domiciliati in __________ a __________ rispettivamente dal 1° dicembre

2013 il marito e dal 25 febbraio 2014 la moglie. Negli anni fiscali dal 2014 al

2018, il ricorrente ha svolto l’attività lucrativa di avvocato alle dipendenze

dello studio legale __________ di __________, prevalentemente nella succursale

di __________ e parzialmente nella sede di __________. Anche la moglie ha

dichiarato un reddito dell’attività lucrativa dipendente, esercitata a __________,

limitatamente ai periodi fiscali 2014 e 2015. Il contribuente è titolare dello __________

sito a __________, in __________ e a __________, in __________ (v. biglietto da

visita; agli atti).

A __________, i

contribuenti sono proprietari di un appartamento, per il quale hanno dichiarato

un valore locativo di fr. 1'832.– nel 2014, fr. 3'677.– nel 2015 e fr. 2'784.–

nel 2016. Nei periodi fiscali 2017 e 2018 non hanno indicato alcun reddito

immobiliare, affermando che l’appartamento era ceduto in comodato ai figli, che

studiavano alla __________ di __________.

I figli sono __________,

nata nel 1998, e __________, nato nel 1995. Sia per __________ sia per __________,

all’Ufficio dello Stato Civile sono state notificate le partenze per la __________

a far tempo dal 15 marzo 1999. Solo __________ è ritornato brevemente a Lugano

tra il 22 gennaio 2015 e il 30 settembre 2015, per poi ripartire

definitivamente per la __________ (v. Movpop – Movimento della

popolazione, Ufficio dello Stato Civile; ultima consultazione: 27.01.2021).

b.

Per tutti gli anni fiscali

qui litigiosi, i ricorrenti facevano valere la deduzione per figli a carico in

ragione di fr. 22'200.‑ e la deduzione per figli agli studi pari a

fr. 26'800.‑ (tranne per il periodo fiscale 2015 per il quale

richiedevano in deduzione fr. 19'800.‑).

Inoltre, nel periodo

fiscale 2018, il contribuente dichiarava una quota di partecipazione del 100%

nella __________ Sagl, con sede a __________, il cui valore nominale era di

fr. 20'000.‑, mentre il valore fiscale dichiarato era di

fr. 87'360.‑ (stato al 31.12.2018; v. Modulo 8, annesso alla DI

2018).

B. a.

Intimate in data 9

maggio 2018, le decisioni di tassazione IC/IFD 2014 e 2015 riconoscevano ai contribuenti

sia la deduzione per figli a carico (fr. 22'200.‑ per l’IC e

fr. 13'000.‑ per l’IFD) sia la deduzione prevista dal diritto

cantonale per figli agli studi, limitatamente all’importo di fr. 7'600.‑.

La decisione di

tassazione IC/IFD 2016, sempre datata 9 maggio 2019, ammetteva anch’essa la

deduzione per figli a carico in ragione di fr. 22'200.‑ per l’IC e

fr. 13'000.‑ per l’IFD e, per la sola imposta cantonale sul reddito,

fr. 12'800.‑ quale deduzione per figli agli studi.

b.

Le

tassazioni IC/IFD 2017 e 2018, intimate con decisioni dell’8 luglio 2020, concedevano,

oltre alla deduzione per figli a carico (fr. 22'200.‑ per l’IC e

fr. 13'000.‑ per l’IFD), anche la totalità della deduzione cantonale

per figli agli studi richiesta dai contribuenti pari a fr. 26'800.‑.

Inoltre, per il periodo

fiscale 2018, l’Ufficio di tassazione aumentava il valore fiscale della partecipazione

nella __________ Sagl da fr. 87'360.‑ a fr. 188'146.‑,

correggendo di conseguenza il valore dei titoli e capitali.

C. a.

Il 6 giugno 2018,

il contribuente e la moglie presentavano reclamo contro le decisioni IC/IFD

2014, 2015 e 2016. Per quanto qui d’interesse, affermavano che “secondo le

istruzioni per la dichiarazione 2014 è deducibile l’importo di CHF 13.400.‑

per ogni figlio agli studi “se il figlio frequenta studi accademici senza

rientrare giornalmente al domicilio”[:] entrambi i nostri figli studiano

presso la __________ University a __________ e non rientrano al domicilio. La

deduzione dichiarata dal contribuente è da considerare corretta mentre

l’accertamento dell’Ufficio no” (v. reclamo 06.06.2018, n. k, p. 3).

b.

Con reclamo del 10 agosto

2020, i contribuenti si aggravavano contro le decisioni di tassazione IC/IFD

2017 e IC/IFD 2018, contestando unicamente il valore attribuito alla loro

partecipazione nella __________ Sagl.

D. a.

Il 12 maggio 2021, per

Posta A Plus, l’autorità di tassazione invitava i contribuenti a volersi

presentare presso l’Ufficio di tassazione alfine di chiarire il motivo dei

reclami 2014, 2015 e 2016. L’audizione, dapprima prevista per il 26 maggio

2021, si è poi tenuta il 2 giugno 2021.

b.

Il 16 giugno 2021, per

email, l’RS 1 scriveva ai reclamanti quanto segue:

“[…] in merito alla nostr[a]

convocazione del 2 giugno 2021 in quanto era rimasta in sospeso la questione

della deduzione per figli agli studi.

[…]

le confermo che quanto le ho riferito in occasione del nostro colloquio è

corretto: l’art. 11 [ndr.: art. 10 nella versione valida per i periodi

fiscali 2014 e 2015] del decreto esecutivo concernente l’imposizione delle

persone fisiche stabilisce che la deduzione massima di CHF 13'400.‑

è riconosciuta per i figli che frequentano studi accademici senza rientrare

giornalmente a domicilio. Visto che i suoi figli sono domiciliati presso la sua

abitazione a __________ e frequentano l’università di __________ hanno diritto

ad una deduzione di CHF 6'400.‑ ciascuno, poiché hanno la facoltà di

rientrare al domicilio giornalmente.

Inoltre

sua figlia __________, nei periodi fiscali 2014 e 2015, non frequentava ancora

l’università ma il liceo (studi post obbligatori): la prego gentilmente di

volermi indicare la sede del liceo frequentato da sua figlia per poter

quantificare l’ammontare della deduzione”.

Nello

stesso e-mail, l’RS 1 anticipava al reclamante che

“le decisioni 2017 e 2018,

ancora aperte a causa del reclamo, saranno inoltre riviste a suo sfavore

portando la deduzione per figli a carico da CHF 26'800.‑ a

CHF 12'800.‑ per le medesime ragioni (domicilio dei figli che

coincide con la sede scolastica).

In allegato a questa e-mail

trova l’avviso della reformatio in peius che ho provveduto a spedirle oggi”.

c.

Infatti, in data 16 giugno

2021, per Posta A Plus, l’RS 1 indirizzava ai reclamanti una richiesta di

documentazione in merito ai periodi fiscali 2017 e 2018 e prospettava loro una reformatio

in peius in relazione alla deduzione per figli agli studi, informandoli che

l’importo della deduzione sarebbe stato “ridotto da CHF 26'800.‑

a CHF 12'800.‑ in quanto i due figli maggiorenni domiciliati a __________

frequentano studi d’ordine accademico (__________ University di __________)

fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio (art. 11 del decreto

esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche)”.

Ai reclamanti era stato concesso

un termine fino al 6 luglio 2021 per esprimersi.

d.

Sempre il 16 giugno 2021, il

contribuente rispondeva per e-mail affermando di non essere d’accordo con

l’interpretazione dell’art. 11 del decreto esecutivo data dall’RS 1,

poiché “i genitori che hanno figli a carico agli studi e qualora detti figli

non possano rientrare al domicilio, dei genitori (che sono coloro

che li manteng[o]no), devono sostenere dei costi maggiori rispetto ai

genitori che hanno figli agli studi che possono rientrare al loro domicilio. Non

ha senso interpretare la legge considerando il domicilio degli studenti perché

per i genitori che hanno ancora a carico il sostegno dei figli è lo stesso

avere i figli iscritti all’UNI di Berna o a quella di __________, dato che in

entrambi i casi i figli non possono usufruire dell’economia domestica dei genitori

presso il domicilio di questi ultimi”.

Si riservava inoltre

ancora del tempo per analizzare la questione riguardante la prospettata reformatio

in peius “sotto il punt[o] di vista procedurale”.

e.

A sua volta, l’RS 1 rispondeva

al reclamante il 17 giugno 2021, confermandosi nella propria posizione. In più,

chiedeva al contribuente di indicare ‑ entro il 6 luglio

2021 ‑ la sede del liceo frequentato dalla figlia __________

negli anni fiscali 2014 e 2015. Confermava inoltre la valutazione delle quote

societarie.

Il contribuente rispondeva

per e-mail il 23 giugno 2021 inviando la valutazione finale stilata il

29.06.2015 dal Liceo frequentato dalla figlia __________, da cui si evinceva

anche la sede della scuola, ovvero il __________ a __________.

f.

Il 5 luglio 2021, l’insorgente

inviava le sue osservazioni per lettera. Ribadiva la sua perplessità circa

l’interpretazione data dall’RS 1 all’art. 11 cpv. 5 del decreto esecutivo

concernente l’imposizione delle persone fisiche per cui

“la

condizione “senza rientrare giornalmente al domicilio” viene interpretata attribuendo

al “domicilio” il senso del domicilio del figlio. Secondo quanto manifestato

dall’ispettrice, l’Ufficio di tassazione ritiene che i nostri figli, per il

mero fatto di studiare a __________, avrebbero costituito il proprio domicilio

nella capitale __________ e dunque rientrerebbero al loro domicilio”.

Secondo il reclamante,

“il

decreto esecutivo non stabilisce che il “domicilio” cui si riferisce l’Art. 11

sia quello del “figlio” potendo riferirsi, in armonia con la “ratio legis” ed

alla situazione particolare che intende regolare, a quello dei genitori che

hanno i figli a carico. In effetti il beneficiario della deduzione è il

genitore (che sostiene il figlio) non il figlio (che è sostenuto dal

genitore)”.

Lamentava anche che

“secondo

l’Ufficio di tassazione se un figlio studiasse in un’università della Svizzera

interna i genitori avrebbero diritto alla deduzione di cui al cpv. 5, non

invece i genitori che sostengono economicamente i loro figli che studiano

presso un’università a __________. Questa decisione sarebbe a nostro avviso

lesiva dei diritti fondamentali sancita dalla nostra Costituzione quali, per

esempio, il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.) e la

protezione dall’arbitrio (art. 9 Cost.)”.

Ribadiva le sue

perplessità circa la prospettata reformatio in peius, conseguenza non

del reclamo presentato contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2017 e 2018 bensì

dei reclami presentati il 6 giugno 2018 contro le decisioni di tassazione

IC/IFD 2014, 2015 e 2016.

Contestava infine il

calcolo del valore delle quote della __________ Sagl per il periodo fiscale

2018, che a suo avviso non corrispondeva al valore di mercato della società.

E.

a.

Con decisioni del 7 luglio

2021, l’RS 1 respingeva il reclamo in merito alla deduzione sociale per figli

agli studi per i periodi fiscali 2014 e 2015, con la seguente motivazione:

“[n]el caso in

esame, il figlio __________ risulta domiciliato a __________ (abita presso

l’immobile di proprietà dei genitori), e frequenta la __________ University di __________

mentre la figlia __________, anch’ella domiciliata a __________, frequenta il

liceo.

[…]

considerato che il domicilio dei figli coincide con le sedi scolastiche, è

confermata la deduzione per figli agli studi di CHF 7'600.‑ concessa

nella decisione di prima istanza del 09.05.2018”.

Analogamente per il

periodo fiscale 2016, quando anche __________ aveva iniziato a frequentare l’università

a __________: la deduzione per figli agli studi era stata confermata in

fr. 12'800.‑.

b.

Con decisione del 14

luglio 2021, l’RS 1 intraprendeva la reformatio in peius della decisione

di tassazione IC/IFD 2017, diminuendo la deduzione per figli agli studi da

fr. 26'800.‑ a fr. 12'800.‑, a conferma di quanto

prospettato nella lettera del 16 giugno 2021.

c.

Con decisione del 18

agosto 2021, l’RS 1 modificava a svantaggio dei reclamanti anche la decisione

di tassazione IC/IFD 2018 ammettendo la deduzione per figli agli studi in

ragione di fr. 12'800.‑.

Confermava inoltre il

valore della partecipazione nella __________ Sagl.

F. Con ricorsi del 6

agosto e del 9 settembre 2021, i coniugi RI 1 e RI 2 impugnano le decisioni di

tassazione IC 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 dopo reclamo, chiedendo che i

ricorsi siano accolti e che le decisioni impugnate siano modificate applicando

la deduzione massima prevista per figli agli studi. Per il periodo fiscale

2018, postulano inoltre la correzione del valore delle quote della società __________

Sagl.

In primo luogo, censurano

la motivazione con cui l’autorità fiscale ha argomentato che “[c]onsiderato

che il contribuente non si è presentato alla convocazione, l’autorità fiscale

non può far altro che confermare la decisione di prima istanza del 9 maggio

2018””. A loro parere, “una eventuale conferma della decisione di prima

istanza per il solo fatto di non aver potuto essere presente per la data del 26

maggio 2021, violerebbe chiaramente il diritto fondamentale del contribuente ad

essere sentito”.

Nel merito, ribadiscono

che a loro avviso sarebbero adempiute le condizioni per beneficiare della

deduzione per figli agli studi che non possono rientrare al domicilio, affermando

che “il costo supplementare dei genitori per figli agli studi è chiaramente

basato sul fatto che gli studenti, non potendo rientrare giornalmente a casa

(dei genitori), non possono condividere e partecipare alla stessa economia

domestica dei genitori con la relativa ottimizzazione di risorse e costi da

parte di questi ultimi. È la doppia economia domestica, quella dei contribuenti

che mantengono i figli agli studi e quella, necessaria, dei figli senza risorse

proprie che sono a carico dei genitori, a determinare il costo supplementare e

dunque il diritto alla deduzione sociale”. Lamentano poi una

discriminazione nei confronti dei genitori i cui figli studiano in un altro

cantone svizzero.

G. Rispettivamente il 20

agosto 2021 e il 13 settembre 2021, l’Ufficio di tassazione presenta le sue

osservazioni ai gravami, confermandosi nel proprio operato e proponendo la

reiezione dei ricorsi. Rispetto a quanto già spiegato ai contribuenti nel corso

dell’intera procedura di tassazione, l’RS 1 aggiunge che “l’immobile di

proprietà a __________ è utilizzato dall’intera famiglia, non può essere

considerato come un maggior costo derivante dagli studi dei figli. Inoltre

essendo i figli domiciliati all’estero non ci è possibile verificare l’effettiva

necessità di un contributo finanziario dei genitori”.

H. Nella replica

presentata il 30 agosto 2020 [recte: 2021] in relazione ai ricorsi

2014-2017, l’insorgente afferma che i figli sono domiciliati in Ticino presso i

genitori e contesta l’affermazione secondo cui “l’immobile di proprietà a

Madrid è utilizzato dall’intera famiglia” poiché lo stesso è stato ceduto

in comodato d’uso ai figli.

Aggiunge inoltre che sia

l’attività del contribuente sia l’attività della moglie nel 2014 si sono svolte

a __________.

In relazione

all’argomento relativo al “maggior costo derivato dagli studi dei figli”,

il ricorrente sostiene che “trattandosi di una deduzione “forfetaria”

il legislatore non ha chiaramente optato per permettere al contribuente una

deduzione dei costi effettivi sostenuti (la cui prova sarebbe spettata al

contribuente) lasciando così indeterminato il dettaglio di detti costi”.

Infine, per quanto

riguarda l’affermazione secondo cui non è possibile per l’autorità di

tassazione “verificare l’effettiva necessità di un contributo finanziario

dei genitori […] i contribuenti hanno dichiarato di sostenere integralmente

i figli agli studi (che non sono beneficiari né di borse di studio né di altri

redditi), l’Ufficio non si è preoccupato, nel corso della “fitta

corrispondenza con il contribuente” e nel corso dell’audizione, di chiedere

in merito ad eventuali introiti personali dei figli ma si è limitato a

sostenere la sua decisione sulla sola questione del “domicilio” dei

figli.

Nella ulteriore replica

spontanea del 21 settembre 2021 in relazione al ricorso 2018, i ricorrenti

dichiarano di ritirare la contestazione sollevata in merito al valore della

società __________ Sagl.

I. Il 2 dicembre 2021,

la Camera di diritto tributario si è rivolta ai ricorrenti invitandoli a

presentare “tutta la documentazione a comprova della deduzione per figli

agli studi” fatta valere, avvertendoli nel contempo che se non avessero

ottemperato a tale richiesta entro il 10 gennaio 2022, avrebbe deciso sulla

base degli atti a disposizione.

Gli insorgenti hanno

risposto con lettera raccomandata del 10 gennaio 2022, allegando alcuni documenti.

Del contenuto di tale missiva e dei documenti presentati, sarà detto in seguito

per quanto necessario.

Diritto

1. 1.1.

1.1.1.

I ricorrenti sollevano una

prima censura relativa al loro diritto di essere sentiti per quanto riguarda la

motivazione addotta dall’RS 1 nelle decisioni IC 2014 e IC 2016 dopo reclamo, secondo

la quale “al fine di chiarire i motivi che hanno portato alla vertenza, il

contribuente è stato convocato presso l’Ufficio di tassazione di RS 1 in data

26 maggio 2021. Sulla lettera di convocazione è stato precisato il fatto che,

in caso di assenza ingiustificata, la decisione di prima istanza del 9 maggio

2018 sarebbe stata confermata. Considerato che il contribuente non si è presentato

alla convocazione l’autorità fiscale non può far altro che confermare la

decisione di prima istanza del 9 maggio 2018”.

La suddetta motivazione è

tuttavia in contraddizione con le successive considerazioni contenute nelle

stesse decisioni dopo reclamo, che recitano “la maggior parte delle

contestazioni sono state discusse in occasione dell’audizione tenutasi in data

Considerandi

2.

giugno 2021 alla presenza del contribuente”.

È vero dunque che la

prevista audizione del 26 maggio 2021 non si è tenuta; tuttavia è stata rinviata

di comune accordo al 2 giugno 2021, quando si è potuta regolarmente svolgere.

1.1.2

Nonostante la motivazione

dell’RS 1 sia errata e contradditoria, ciò non ha tuttavia impedito ai

contribuenti di comprendere il contenuto e la portata delle decisioni

dell’autorità di tassazione e, di conseguenza, di interporre ricorso, senza che

fosse loro arrecato alcun pregiudizio di natura procedurale. Questa prima

censura sollevata dai ricorrenti è pertanto da rigettare.

1.2

1.2.1

Gli insorgenti, inoltre, rimproverano

all’RS 1 di non aver dato seguito alle loro richieste, ciò che li avrebbe

costretti ad interporre i presenti ricorsi.

1.2.2

L’Alta

Corte ha già avuto modo di indicare (cfr. ad es. sentenza TF 2C_823/2011 del

28.06.2012

consid. 4.2.2) che il diritto di essere sentiti previsto dall'art.

29.

cpv. 2 Cost. comprende il diritto

delle parti di esprimersi prima che sia emanata una decisione sulla

fattispecie, di produrre prove sostanziali, di esaminare gli atti, di produrre

prove pertinenti e di poter collaborare alla raccolta delle prove sostanziali o

almeno di poter esprimere un parere sul risultato delle prove, se ciò può

influenzare la decisione (DTF 132 V 368 consid. 3.1). Se le parti non hanno

collaborato alla raccolta di tali elementi di prova, devono avere la

possibilità di presentare osservazioni. Occorre distinguere tra la valutazione

degli elementi di prova e le costatazioni di fatto dell'autorità sulla base di

tali elementi di prova: di norma, i motivi di tale valutazione sono indicati

solo nella decisione stessa e non devono, in linea di principio, essere

presentati alle parti per osservazioni preliminari (sentenza TF 1C_258/2007 del

26.02.2008

consid. 2.3.1).

1.2.3

Dagli

atti a disposizione dell’autorità giudicante, si evince che l’RS 1 ha dato

ampio spazio ai ricorrenti per potersi esprimere e per poter produrre prove pertinenti

per l’accertamento prima di emettere le decisioni impugnate, rispettando così

il loro diritto di essere sentiti. Poiché ciò che ha portato alla presentazione

dei ricorsi non concerne la violazione del diritto di essere sentito quanto

piuttosto la valutazione divergente della fattispecie data dall’RS 1 rispetto alle

aspettative dei ricorrenti, anche questa seconda censura di natura formale sollevata

dai ricorrenti deve essere rigettata.

2.

2.1.

Nel merito, con i loro due

ricorsi gli insorgenti postulano il riconoscimento integrale della deduzione

per figlio agli studi prevista dall’art. 34 cpv. 1 lett. c LT sia per il

figlio __________ sia per la figlia __________.

2.2

L’art. 34 cpv. 1 lett. c

LT prevede che per ogni figlio fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento

il contribuente provvede, che frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre

al periodo dell’obbligo, sono dedotti dal reddito netto, un massimo di

fr. 13'400.‑, secondo le modalità e nei limiti fissati dal Consiglio

di Stato tenuto conto dei costi supplementari sopportati.

2.3

Il legislatore ticinese ha

introdotto la deduzione per figlio agli studi per tenere conto del costo

supplementare derivante dal mantenimento del figlio in considerazione del

percorso formativo scelto da quest’ultimo (art. 34 cpv. 1 lett. c, in

fine LT; v. Messaggio no. 4169 del 13.10.1993 ad art. 34 nLT, p. 36; v. anche

sentenza CDT 80.2017.65 del 21.06.2017 consid. 2.3.2). Le modalità e i limiti fissati

dal Consiglio di Stato sono specificati nel Decreto esecutivo concernente

l’imposizione delle persone fisiche (di seguito: DE; RL 10.2.2.1.3) ed in

particolare dagli art. 10 cpv. 1 (nella versione valida per i periodi fiscali

2014.

e 2015) rispettivamente 11 cpv. 1 (nella versione valida per i periodi

fiscali successivi) che stabilisce che, per ogni figlio fino al 28.mo anno di

età, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di

assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al

periodo dell’obbligo, sono riconosciute le seguenti deduzioni:

1.

1'200

franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di

perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di

sede della scuola o del luogo di formazione;

2.

1'900.‑

franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di

perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente)

e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

3.

4'600

franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di

perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra

giornalmente) e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non

corrispondono;

4.

6'400

franchi se il figlio frequenta scuole post-obbligatorie o corsi di

perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o

fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;

5.

13'400

franchi se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente a

domicilio.

In

tutti i casi, deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi per

la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti

e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuto (art. 10 risp.

11.

cpv. 2 DE, nelle versioni valide per i periodi fiscali litigiosi).

Gli assegni o borse di

studio fino a 1'000 franchi l’anno danno diritto all’intera deduzione del

capoverso 1; per importi superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma

solo fino a concorrenza del risparmio di imposta ottenibile in caso di

concessione dell’intera deduzione (art. 10 risp. 11 cpv. 3 DE, nelle versioni

valide per i periodi fiscali litigiosi).

2.4

La deduzione per figlio

agli studi è una deduzione sociale istituita unicamente dal diritto cantonale

ed è complementare alla deduzione di base per figlio a carico prevista sia

dalla LT sia dalla LIFD (art. 34 cpv. 1 lett. a LT; art. 35 cpv. 1 lett.

a LIFD). Già con la deduzione per figlio a carico (che a livello d’imposta

cantonale ticinese risulta essere molto generosa per rapporto ad altri Cantoni

e rispetto alla corrispondente deduzione prevista dalla LIFD, che è

praticamente della metà) il Cantone Ticino tiene conto delle spese sostenute

dal contribuente che provvede al mantenimento di un figlio che studia e

dell’influenza di questa circostanza sulla sua capacità contributiva (v.

sentenza CDT 80.2017.65 del 21.06.2017 consid. 2.3.2).

3.

3.1.

Per tutti i periodi

fiscali qui contestati, i ricorrenti hanno beneficiato della deduzione per

figlio a carico, nel calcolo delle imposte sul reddito cantonale e federale,

sia per __________ sia per __________ e, nel contempo, della deduzione

cantonale per figli agli studi in ragione di fr. 7'600.‑ per i periodi

fiscali 2014 e 2015 e di fr. 12'800.‑ per i periodi fiscali

2016-2018. L’Ufficio di tassazione ha motivato le sue decisioni sostenendo che,

poiché entrambi i figli erano domiciliati a __________ e frequentavano scuole

post-obbligatorie nel luogo di domicilio, non potevano beneficiare della

deduzione massima prevista di fr. 26'800.‑, come invece postulato

dai ricorrenti.

3.2

Come visto, le condizioni

per poter beneficiare della deduzione cantonale per figlio agli studi ex

art. 34 cpv. 1 lett. c LT, sono analoghe e complementari a quelle per la

deduzione del figlio a carico, prevista sia dal diritto tributario cantonale sia

federale.

Per l’art. 34 cpv. 1 lett.

a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a

tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età, al cui sostentamento il

contribuente provvede, 11'100.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure

in materia di imposta federale diretta, per la quale però l’ammontare è

limitato a 6’500.– franchi (cfr., al proposito, l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD,

che dal 1° gennaio 2014 ha sostituito l’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD;

cfr. inoltre Agner/Jung/ Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art.

35.

LIFD, p. 149).

3.2.1

Per l’imposta cantonale,

per figli a carico si intendono i figli minorenni (che, al 31 dicembre del

periodo fiscale interessato non hanno ancora diciotto anni) e quelli a

tirocinio o agli studi fino al 28.mo anno di età al cui sostentamento il

contribuente provvede.

La LIFD invece non prevede

un limite di età per la deduzione per i figli. Secondo l’articolo 277 capoverso

2.

CC i genitori, per quanto si possa ragionevolmente pretendere da loro dato

l’insieme delle circostanze, devono continuare a provvedere al mantenimento del

figlio, anche se ha raggiunto la maggiore età, fino alla normale conclusione di

una formazione appropriata (Circ. AFC no. 30 del 21.12.2010, p. 20). Di

conseguenza, in generale la deduzione non può più essere fatta valere quando il

figlio ha compiuto, alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento, il

25° o il 26° anno di età (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 42 ad art. 35 LIFD,

p. 713).

3.2.2

Per

“studi” si intende ogni tappa della formazione che, indirettamente oppure

direttamente, serve in primo luogo a portare a termine una prima formazione.

Tale formazione è comunque considerata ultimata quando il figlio ottiene il

diploma corrispondente ed è in grado di svolgere un’attività lucrativa

appropriata (sentenza CDT 80.2016.100 dell’8 giugno 2017 consid. 1.2). La

maturità professionale, come la maturità liceale, ricadono sotto il concetto di

formazione di base (prima formazione) ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. a

LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD (sentenza CDT 80.2016.231 del 28

agosto 2017 consid. 2).

3.2.3

Infine, per poter

beneficiare della deduzione prevista dagli articoli 34 cpv. 1 lett. a e

35.

cpv. 1 lett. a LIFD, il contribuente deve provvedere al sostentamento

del figlio.

3.2.3.1

Dal profilo del diritto

civile, l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori dura fino alla maggiore

età del figlio (art. 277 cpv. 1 CC). Se, raggiunta la maggiore età, il figlio

non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa

ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono

continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile

formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC). I genitori sono

nondimeno liberati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui si possa

ragionevolmente pretendere che il figlio vi provveda da sé con il provento del

suo lavoro o con altri mezzi (art. 276 cpv. 3 CC). Va inoltre tenuto presente

che per l’educazione di un figlio minorenne i genitori possono impiegare non

solo i redditi prodotti dalla sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), ma

anche ‑ dandosene la necessità ‑ la sostanza

medesima (art. 320 cpv. 1 CC). Ciò vale a fortiori per un maggiorenne,

dal quale si può pretendere che prima di chiedere ai genitori un finanziamento

degli studi faccia capo al proprio patrimonio (cfr. sentenza ICCA n. 11.2013.63

del 30 settembre 2015 consid. 6b; RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c, consid. 10b). In

una decisione del 2 giugno 2016 (DTF 142 V 226 consid. 7.1.), il Tribunale

federale ha del resto ribadito che, in ambito civile, il sostegno finanziario

da parte dei genitori nei confronti di un figlio maggiorenne si giustifica

unicamente laddove il figlio non dispone egli stesso delle risorse necessarie

per far fronte al proprio fabbisogno corrente e alle spese generate dalla sua

formazione, richiamando in particolare l’art. 277 cpv. 2 CC in relazione con

l’art. 276 cpv. 3 CC e una sentenza del Tribunale federale dell’11 ottobre 2005

(n. 5C.150/2005 consid. 4.4, in: FamPra.ch 2006, p. 480). In quella decisione,

l’Alta Corte aveva in particolar modo stabilito che la responsabilità personale

del figlio ‑ che vale tanto più per un figlio maggiorenne ‑ prevale

sull’obbligo di mantenimento dei genitori (cfr. art. 276 cpv. 3 CC) e sussiste

indipendentemente dalla loro situazione finanziaria (cfr. anche Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 5ª ediz., n. 31 ad

art. 276 CC). La

capacità economica del figlio va dunque considerata anche se i genitori hanno

mezzi finanziari sufficienti: quest’ultimo deve perciò provvedere alla sua

formazione facendo capo in primo luogo ai propri elementi di reddito e di

sostanza (cfr. RtiD I-2008 p. 1028 n. 28c, consid. 10a).

3.2.3.2

Per quel che concerne la

deduzione per figli a carico in caso di figli maggiorenni, il diritto fiscale

si fonda sul diritto civile, in particolare sulla disposizione di cui all’art.

277.

cpv. 2 CC, citata poc’anzi (v. anche la sentenza CDT n. 80.2016.100 dell’8

giugno 2017 consid. 3). Considerato che già per il diritto civile l’obbligo di

mantenimento da parte dei genitori dipende dal fatto che lo stesso si possa

ragionevolmente esigere da loro, anche per il diritto tributario occorre tenere

conto pure del patrimonio e del reddito del figlio maggiorenne (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 41 ad art.

35.

LIFD, p. 712). Ne discende che i principi sopra enunciati sono applicabili

anche al diritto fiscale.

Il figlio non viene

considerato dipendente dal mantenimento del genitore quando, malgrado sia in

formazione, è in grado di provvedere da solo ai propri bisogni grazie ai

proventi del suo lavoro oppure alle sue altre risorse. In tale contesto occorre

prendere poi anche in considerazione la sostanza del figlio nella misura in cui

la realizzazione della stessa possa essere ragionevolmente richiesta per

finanziare il suo mantenimento (Jaques,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 21 ad art.

35.

LIFD, p. 801; RF 2014 p. 302 consid. 2.1; sentenza TF 2C_357/2010 del 14

giugno 2011 citata in: RF 2011 p. 676 consid. 2.1).

Anche il Tribunale

federale (nella sentenza 2C_357/2010 del 14 giugno 2011 consid. 2.1) ha escluso

che si possa considerare bisognoso di sostentamento ("unterstützungsbedürftig")

il figlio maggiorenne che, grazie alla sua formazione, è in grado di

mantenersi da sé facendo capo al provento del suo lavoro oppure ad altri mezzi.

Occorre quindi prendere in considerazione lo stato patrimoniale del figlio,

come anche la possibilità di realizzazione degli averi patrimoniali per

contribuire al finanziamento del suo sostentamento.

Per la concessione della

deduzione per figlio a carico nel caso di figli maggiorenni ‑ tassati

in modo indipendente dai genitori ‑ in ogni caso, deve essere

apportata la prova che il contribuente provvede effettivamente al sostentamento

del figlio per cui fa valere la deduzione (v. Circ. AFC no. 30 del 21.12.2010,

cap. 10.3, p. 20). Se il figlio non vive più nella medesima economia domestica

del contribuente (o dei genitori), l’autorità fiscale può richiedere la prova

dei pagamenti sostenuti (Baumgartner/Eichenberger

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,

3a ediz., Basilea 2017, n. 13 ad art. 35 LIFD, p. 882).

3.2.3.3

Come ha ripetutamente

avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internazionali

l’autorità fiscale è tenuta a sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la

prova dell’onere di mantenimento o di sostegno fatto valere, in particolare per

quanto concerne il versamento degli importi che servono a tale fine, per i

quali deve essere dimostrato che sono stati trasferiti dalla Svizzera

all’estero e che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale

beneficiaria di tale sostegno, per esempio tramite ricevute postali o bonifici

bancari (sentenza TF 2C_421/2010 del 2.11.2010 consid. 2.1 e relativi rimandi; Jaques, op. cit., n. 49 ad art. 35 LIFD,

p. 812; Baumgartner/Eichenberger,

op. cit., n. 26a ad art. 35 LIFD, p. 891; Locher,

Kommentar zum DBG, I. Teil, Art. 1-48 LIFD, 2a ediz., Basilea 2019,

n. 36 ad art. 35 LIFD, p. 1057; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 59 ad art. 35 LIFD, p. 716; sentenza CDT n. 80.2009.20 del

19.08.2009

consid. 2.2).

3.3

3.3.1

Nel caso in esame, sia __________

sia __________ vivono e studiano all’estero da oltre un decennio. Mentre __________

era ancora minorenne nei periodi fiscali 2014 e 2015, il fratello era

maggiorenne in tutti i periodi litigiosi.

Dagli atti messi a

disposizione dell’autorità giudicante non si evince tuttavia che l’RS 1 abbia

verificato se i contribuenti provvedono effettivamente al sostentamento dei

propri figli maggiorenni rispettivamente la capacità economica di questi

ultimi, considerandone eventuali redditi e/o patrimonio. Ciononostante, l’RS 1 ha

comunque concesso ai ricorrenti sia la deduzione per figli a carico sia quella

per figli agli studi, pur riducendo quest’ultima rispetto all’importo fatto

valere.

3.3.2

Con lettera datata 2

dicembre 2020, la Camera di diritto tributario si è dunque rivolta direttamente

al contribuente chiedendo della documentazione probatoria circa il

sostentamento dei figli durante i periodi fiscali 2014-2018, la tipologia della

scuola frequentata oltre il periodo dell’obbligo e il fatto che entrambi i

figli non beneficiassero né di retribuzioni o indennità agli studenti né di assegni

o borse di studio.

Il ricorrente ha

contestato la richiesta di comprovare i versamenti all’estero, in quanto “ottenere

dalle banche estratti conto bancari o copia di bonifici di operazioni eseguite

a partire da almeno 7 anni fa nei termini assegnati da questo Lodevole

Tribunale (in piene festività natalizie)” si rivelava “un’impresa

praticamente impossibile e comunque sproporzionata […] alle necessità ed

obblighi probatori da parte dei contribuenti nel caso in questione”. Argomentava

che sia lui sia la moglie avevano svolto “lavori retribuiti in __________ ed

[avevano] dichiarato i loro rispettivi conti presso banche spagnole” e

che era “più che ragionevole aspettarsi che i contribuenti abbiano potuto

provvedere al sostegno e manutenzione [sic] dei loro figli attraverso la

disposizione di mezzi finanziari sia dai conti spagnoli che dai conti svizzeri,

mezzo bonifico o in contanti, direttamente o indirettamente attraverso la messa

a disposizione dell’appartamento di __________, dell’acquisto di alimenti durante

le visite in __________, ed in generale in tutti i modi usuali tra figli e

genitori”. Aggiungeva di essere stato informato per la prima volta

dall’autorità giudicante dei requisiti posti “in relazione con deduzioni

sociali per beneficiari residenti all’estero”, asserendo che “se

l’amministrazione cantonale [lo] avesse informato tempestivamente,

chiaramente e pubblicamente sui requisiti richiesti in quanto ai mezzi di prova

in questa circostanza particolare, sarebbe stato estremamente facile per i contribuente

ottemperare a detti requisiti con un notevole risparmio di tempo per tutti”.

3.3.3

Anche ammettendo che i

ricorrenti necessitassero di più tempo per raccogliere la documentazione

bancaria richiesta, sta di fatto che non hanno neppure chiesto una proroga del

termine loro attribuito. Si sono invece opposti alla domanda formulata dalla

Camera di diritto tributario, finalizzata alla comprova dell’effettivo

sostentamento di __________ e __________, mancando così al loro obbligo di fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200

cpv. 1 e 2 LT; art. 126 cpv. 1 e 2 LIFD).

Gli insorgenti non hanno

in tal modo provato di aver provveduto al mantenimento dei figli domiciliati

all’estero, i quali, per quanto noto all’autorità fiscale ticinese e a questa

Corte, potrebbero anche disporre di propri mezzi finanziari. Si può presumere

che perlomeno il figlio __________, maggiorenne fin dal 2013, abbia presentato

una dichiarazione d’imposta in Spagna. La stessa non è tuttavia stata prodotta

dai contribuenti.

Il fatto che l’RS 1 non

abbia “mai messo in dubbio la dichiarazione dei contribuenti dato che, da

una parte si trattava di una situazione del tutto normale per un nucleo familiare

quale quello risultante dalle informazioni in possesso dell’Ufficio di Tassazione

e, dall’altra, non risultava dalle stesse informazioni elaborate dall’amministrazione,

qualche indizio che potesse ragionevolmente mettere in dubbio le dichiarazioni

presentate dai contribuenti” (v. risposta a CDT del 10.01.2022, n. 1, p.

1), non implica che la prova del sostentamento prestato dagli insorgenti non

possa essere richiesta dall’autorità di ricorso.

3.3.4

Alla luce delle

considerazioni che precedono, si deve concludere che l’autorità fiscale è già

stata estremamente generosa, ammettendo la deduzione per figli a carico e

quella per figli agli studi, senza verificarne compiutamente i requisiti. Si

rinuncia tuttavia ad intraprendere una ulteriore reformatio in peius,

non solo perché le decisioni che concernono l’imposta federale diretta sono

ormai passate in giudicato ma anche in considerazione del fatto che gli uffici

di tassazione, nell’ambito dell’amministrazione di massa (“Massenverwaltung”),

possono legittimamente basarsi su quanto sostenuto dal contribuente, senza

richiedere in ogni caso le prove.

4.

4.1.

Nelle circostanze

descritte, non occorre approfondire la questione interpretativa sollevata dagli

insorgenti, con riferimento all’art. 10 (o 11, a dipendenza dei periodi

fiscali) del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche

(RL 640.220), che distingue, nella categoria dei figli che frequentano studi

accademici, tra quelli che studiano “in Ticino o fuori Cantone rientrando

giornalmente a domicilio” e quelli che non rientrano “giornalmente al

domicilio”. È evidente che il differenziale tra le due deduzioni serve a

coprire i costi causati dall’alloggio fuori dalla famiglia, a dipendenza degli

studi.

Dagli elementi che

emergono dagli atti a disposizione non si vede tuttavia come si possa ammettere

che i ricorrenti abbiano dovuto sostenere spese ulteriori per l’alloggio dei

figli, a causa degli studi sostenuti da questi ultimi.

4.2

Come

si evince dalla documentazione versata agli atti, durante i periodi fiscali sub

judice __________ e __________ studiavano entrambi a __________ e vivevano

nella casa di proprietà dei genitori a __________. Mentre nelle dichiarazioni

d’imposta dei periodi 2014, 2015 e 2016 i contribuenti hanno attribuito un

valore locativo, peraltro irrisorio, a questa abitazione, nei periodi fiscali

2017.

e 2018 hanno invece sostenuto di averlo ceduto ai figli in comodato d’uso.

Ora,

la tesi del comodato appare difficilmente sostenibile. Gli stessi contribuenti,

nel reclamo del 10 agosto 2018, affermavano di utilizzare l’appartamento di

Madrid “solo sporadicamente e al massimo 100 giorni complessivi all’anno in

relazione all’esercizio dell’attività professionale dipendente in __________”.

Ne consegue che l’appartamento in questione è perlomeno un’abitazione

secondaria dell’intera famiglia.

Il solo fatto che i figli

alloggino nella casa di proprietà dei genitori, che è utilizzata anche da

questi ultimi, fa sì che non vi sia propriamente un costo supplementare per

l’alloggio, causato dagli studi accademici dei figli, come evidenziato anche dall’autorità

di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso.

4.3

D’altronde, consultando gli

atti dell’Ufficio dello Stato Civile, si evince che __________ ha annunciato la

sua partenza per l’estero (__________) a far tempo dal 30.09.2015 (dopo essere

rientrato in Ticino, sempre in provenienza dalla __________, il 22.01.2015)

mentre la sorella __________ non dispone della residenza né civile né economica

in Ticino fin dal 15.03.1999, quando l’intera famiglia __________ aveva lasciato

la Svizzera per la __________.

A differenza del fratello,

da allora __________ non ha più fatto rientro in Svizzera (v.

Movpop – Movimento della popolazione, estratto dell’Ufficio dello

Stato Civile; ultima consultazione: 29.11.2021).

Ciò significa che la

figlia era ancora minorenne quando i genitori hanno trasferito il domicilio in

Svizzera. È pertanto ben difficile immaginare che vivesse in Spagna solo con il

fratello, da poco maggiorenne.

4.4

In ogni caso, sono stati

gli stessi ricorrenti a decidere di separare il proprio domicilio da quello dei

loro figli, cosa che non era imposta dagli studi intrapresi da questi ultimi.

Secondo l’art. 23 cpv. 1

CC, la dimora a scopo di formazione non costituisce di per sé domicilio. Perché

il domicilio sia trasferito nel luogo di studio è necessario, oltre ad uno

stretto legame con tale luogo, anche un forte allentamento dei rapporti con il

precedente domicilio. Indizi in tal senso possono essere rappresentati dal

fatto che lo studente rientra solo raramente, in particolare neppure più nelle

vacanze semestrali, oppure dal fatto che lo studente non dispone più di alcuna

possibilità di pernottare al suo precedente domicilio o ancora che si tratti di

uno studente lavoratore, che come tale esercita una regolare attività lucrativa

nel luogo di studio (Staehlin in:

Geiser/Fountoulakis [a cura di], Basler Kommentar, ZGB I, 6a

ediz., Basilea 2018, n. 19f ad art. 23 CC).

Nel caso in esame, non è

noto cosa abbia condotto i ricorrenti ad adottare un domicilio separato da

quello dei loro figli agli studi. Indipendentemente dalle ragioni di tale scelta,

si deve ritenere che i figli non abbiano alcun legame con il domicilio svizzero

dei genitori. Anche in questa prospettiva, non si vede come possa essere

giustificata una ulteriore deduzione sociale per le spese dipendenti dalla

locazione di una camera nel luogo di studio. In altre parole, le eventuali

spese sostenute dai figli al loro domicilio spagnolo non sarebbero causate dal

fatto che essi vi si sono dovuti trasferire per ragioni di studio.

4.5

Le considerazioni appena

proposte fanno anche apparire inconsistente la censura di violazione dei

principi della parità di trattamento (art. 8 Cost.) e di protezione

dall’arbitrio (art. 9 Cost.). La situazione dei ricorrenti non è infatti paragonabile

a quella di genitori domiciliati nel Canton Ticino, i cui figli studiano in una

università di un altro Cantone. Anche questi ultimi, se hanno costituito un

proprio domicilio nel Cantone in cui studiano, per esempio perché vi esercitano

un’attività lucrativa, non potrebbero essere considerati figli che non

rientrano “giornalmente” al domicilio.

4.6

Anche volendo ignorare la

questione della prova dei costi sostenuti dai ricorrenti per il mantenimento

dei figli agli studi, in nessun caso sarebbe pertanto giustificata la deduzione

più elevata, riservata ai genitori, il cui figlio “frequenta studi

accademici senza rientrare giornalmente al domicilio”.

5.

Per quanto attiene

alla valutazione delle quote detenute nella __________ Sagl, contestata

nell’atto di ricorso per il periodo fiscale 2018, nella replica del 20

settembre 2021 gli insorgenti hanno dichiarato di ritirare il ricorso. Nella

misura in cui concerne l’imposta sulla sostanza per il periodo fiscale 2018, il

ricorso è dunque stralciato dai ruoli.

6.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico dei

ricorrenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Per

quanto riguarda l’imposta sulla sostanza 2018, il ricorso è stralciato dai

ruoli.

1.2. Per

il resto, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 2’200.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LA Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: