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Decisione

80.2021.196

Procedura: reclamo, termini, prova della notificazione, invio della decisione all’estero per posta semplice, annullamento e rinvio degli atti

21 ottobre 2021Italiano22 min

scritto del 21 giugno 2021, affermava che, la lettera datata 15 dicembre 2020 “potrebbe”

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.196

80.2021.197

80.2021.198

Lugano

21 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI

1RI 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 15 agosto 2021 contro la decisione del 15 luglio 2021 in materia di IC-IFD

2017.

Fatti

Fatti

A. Con

decisione di tassazione del 25 marzo 2020, l’RS 1 (UT) stabiliva, per l’IC

2017, il reddito imponibile in fr. 31'400.-- e la sostanza in fr. 0.--. In

particolare, venivano stabilite in fr. 37'756.-- le pensioni della previdenza

della contribuente sulla base degli attestati e le rendite AVS/AI aumentavano a

fr. 6'207.--. Inoltre, gli oneri assicurativi e gli interessi di capitali a

risparmio venivano modificati da fr. 7'400.-- a fr. 4'000.-- sulla base dei

dati in possesso dell’UT. Il fisco ticinese modificava anche la deduzione per

figli agli studi, portandola da fr. 6'400.-- a fr. 6'700.--.

Per l’IFD 2017, il reddito imponibile veniva

quantificato in fr. 44'500.-- (invece di fr. 31'400.--). In particolare, come

per l’IC 2017, venivano stabilite in fr. 37'756.-- le pensioni della previdenza

della contribuente sulla base degli attestati. Mentre, gli oneri assicurativi e

gli interessi di capitali a risparmio venivano modificati da fr. 4’000.-- a fr.

2’900.-- sulla base dei dati in possesso dell’UT.

B. L’UT trasmetteva, il

25 marzo 2020 e mediante invio semplice, la decisione di tassazione all’ultimo

indirizzo in suo possesso e meglio, in Thailandia, presso l’indirizzo

comunicato dalla contribuente prima della sua partenza.

C. Il 3 aprile 2020 la

signora RI 1 faceva ritorno dalla Thailandia, prendendo domicilio a Zumikon nel

Canton Zurigo.

D. Ad inizio dicembre

2020 – dopo aver appreso, in agosto/fine novembre 2020, dell’invio della

decisione di tassazione 2017 – la contribuente scriveva all’RS 1, chiedendo di

ottenerne una copia e di poter esercitare il proprio diritto di presentare

reclamo entro 30 giorni dall’invio della decisione.

E. L’UT, con uno scritto

datato 15 dicembre 2020, inviava alla contribuente una copia della decisione di

tassazione per il periodo 2017, precisando anche che in “maniera del tutto

eccezionale” non avrebbe richiesto l’usuale tassa di fr. 30.--. Il fisco

ticinese riferiva anche che la richiesta formulata dalla signora RI 1, volta

alla restituzione del termine di 30 giorni per presentare un eventuale reclamo

alla decisione di tassazione 2017, non veniva accolta, poiché la risoluzione in

oggetto era stata spedita il 25 marzo 2020 all’indirizzo thailandese comunicato

dalla contribuente stessa.

F. Il 27 maggio 2021 la

contribuente si presentava presso gli uffici dell’autorità fiscale, momento in

cui le veniva pure consegnata, brevi manu, la lettera dell’UT datata 15

dicembre 2020.

G. A seguito di un

colloquio telefonico intercorso tra la signora RI 1 e l’UT, quest’ultimo, con

scritto del 21 giugno 2021, affermava che, la lettera datata 15 dicembre 2020 “potrebbe”

non essere stata inviata. L’autorità fiscale procedeva quindi a trasmettere una

copia della decisione di tassazione 2017 e riconfermava quanto sostenuto nello

scritto 15 dicembre 2020 e durante il colloquio svoltosi il 27 maggio 2021 e

meglio, che “la presentazione di un reclamo è ampiamente tardiva” e che,

“a meno che nel frattempo sopraggiungano dei motivi non ancora noti

attualmente il reclamo verrà considerato irricevibile per palese tardività”.

H. In data 8/12 luglio

2021 la contribuente presentava reclamo contro la decisione IC/IFD 2017, nel

quale chiedeva dapprima di essere riconosciuta quale persona avente a carico

persone bisognose (marito e figlia). Nello stesso allegava poi, dei documenti

atti a comprovare il reale ammontare delle pensioni della previdenza, degli

oneri assicurativi e delle spese di salute.

I. Il reclamo veniva

accompagnato con un’ulteriore lettera nella quale veniva illustrata la

situazione personale della contribuente, in particolare, la stessa spiegava la

sua malattia e il suo trasferimento in Thailandia, nonché il suo ritorno in

Svizzera.

J. Con decisione su

reclamo del 15 luglio 2021, l’RS 1 accertava la tardività del reclamo

presentato l’8/12 luglio 2021, in particolare poiché non soddisfaceva i

requisiti formali e perché, le motivazioni esposte dalla contribuente con la

lettera accompagnatoria al reclamo “non danno diritto ad una restituzione

dei termini”. Inoltre, l’UT evidenziava che “l’autorità di tassazione ha

segnalato al contribuente il vizio di forma che avrebbe invalidato il reclamo

nella lettera del 21 giugno 2021”.

K. Con tempestivo

ricorso del 15/17 agosto 2021 ed annessa domanda di ammissione all’assistenza

giudiziaria, RI 1 chiede l’annullamento della decisione del 15 luglio 2021 e la

restituzione del termine di 30 giorni per presentare reclamo alla decisione di

tassazione 2017. La ricorrente afferma di aver appreso alla fine del mese di

novembre 2020 che, l’UT le aveva inviato, mediante posta semplice, la sua

decisione di tassazione 2017 in Thailandia. Motivo per il quale, la stessa ha

preso contatto con l’autorità fiscale, alfine di ricevere una copia del

documento summenzionato. Non avendo ricevuto alcun riscontro, la ricorrente si

è recata personalmente presso l’UT, dove le hanno confermato di aver spedito

sia la decisione di tassazione 2017 sia una copia. La contribuente sostiene di

non aver (lei stessa e il suo referente in Thailandia) ricevuto alcuna

documentazione. Alla luce di ciò, la ricorrente si è rivolta a __________, che

le avrebbe comunicato di non aver preso in consegna alcuna lettera dell’UT

datata 15 dicembre 2020. Nel suo ricorso, la signora RI 1 evidenzia poi che,

dal 26 marzo 2020 in Thailandia vige lo stato di emergenza e che, da quella

data, in tutto il Paese, gli uffici statali (compresa la “posta”) ed

anche alcuni negozi alimentari sono chiusi. La ricorrente presume quindi che,

la decisione di tassazione possa essere andata “persa”.

L. Con osservazioni

datate 23 agosto 2021, l’UT chiede di respingere il reclamo e di addossare

tasse e spese a carico della contribuente. L’autorità fiscale afferma che, la ricorrente

avrebbe ricevuto la decisione di tassazione 2017, inviata in Thailandia, “il

24 marzo 2020”. Il fisco ticinese riferisce inoltre che, la contribuente

non gli ha comunicato il proprio ritorno in Svizzera e che quindi, per

l’autorità di tassazione “rimaneva valido l’indirizzo thailandese”. L’UT

osserva poi che, “il non aver ricevuto la decisione di tassazione

all’indirizzo indicato in Thailandia è un ri[s]chio che si è assunta la

contribuente stessa, non lasciando un indirizzo in Svizzera”.

M. In data 28/31 agosto

2021, la ricorrente presenta una replica spontanea, nella quale ribadisce di

non aver ricevuto la decisione di tassazione 2017. La stessa afferma che,

l’invio semplice dalla Svizzera di una lettera impiega almeno nove giorni

feriali ad arrivare in Thailandia, pertanto non ritiene possibile che la

decisione le sia stata notificata il 24 marzo 2020, ritenuto anche che la stessa

è datata 25 marzo 2020. La signora RI 1 è dell’avviso che, il documento non sia

mai stato inviato dall’autorità fiscale. La ricorrente ribadisce che, la

restituzione del termine di 30 giorni per presentare reclamo le debba essere

concessa, ritenuto lo stato di emergenza che vigeva in Thailandia e delle

differenze culturali esistenti tra la Svizzera e il paese estero, divergenze che

avrebbero ostacolato il recapito della decisione di tassazione 2017.

Diritto

1. L’art. 206 cpv. 1 LT

per l’imposta cantonale e l’art. 132 cpv. 1 LIFD per l’imposta federale diretta

stabiliscono che contro la decisione di tassazione o contro la decisione di

tassazione d’ufficio, se è manifestamente inesatta, il contribuente può

reclamare per iscritto all’autorità che ha emesso la tassazione, entro trenta

giorni dalla notifica.

Gli artt. 192 cpv.

5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è

perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di

restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza

dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo

rappresentante. Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione

(artt. 192 cpv. 2 LT e 133 cpv. 1 LIFD) ed è reputato osservato se l’atto

perviene all’autorità di tassazione o è consegnato ad un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero

il giorno di scadenza (artt. 192 cpv. 3 LT e 133 cpv. 1 LIFD).

Considerandi

2.

Come esposto in

narrativa, la decisione di tassazione è datata 25 marzo 2020, mentre il reclamo

è stato interposto dalla contribuente unicamente in data 8/12 luglio 2021. In

sede ricorsuale, la ricorrente indica di aver ricevuto la decisione di

tassazione 2017, brevi manu, unicamente in data 27 maggio 2021.

3.

3.1.

Secondo gli artt. 189 cpv.

1.

LT e 116 cpv. 1 LIFD, le decisioni sono notificate al contribuente per

scritto e devono indicare i rimedi giuridici. Se il contribuente è d’ignota dimora

o se egli dimora all’estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la

decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio

ufficiale del Cantone (artt. 189 cpv. 2 LT e 116 cpv. 2 LIFD). Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, la notificazione di una decisione

all’estero direttamente tramite invio postale rappresenta un atto di imperio

che, salvo disposizione convenzionale contraria o consenso dello Stato nel

quale la notifica va effettuata, deve avvenire per via diplomatica o consolare

(cfr. sentenza TF 2C_160/2019 del 5.11.2019 consid. 3.1). Il 1. gennaio 2017,

in Svizzera, è entrata in vigore la Convenzione sulla reciproca assistenza

amministrativa in materia fiscale (RS 0.652.1; di seguito: Convenzione), che

concede ad una Parte (firmataria della Convenzione) di procedere direttamente

per mezzo posta alla notifica di un documento a una persona che si trova sul

territorio dell’altra Parte (firmataria della Convenzione) (art. 17 cifra 3

Convenzione).

3.2

Per intimazione o

notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un

suo esemplare al destinatario (cfr., al proposito, ASA 45 p. 471; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht,

4ª ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; Häfelin/Müller/Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 6ª ediz., Zurigo 2010, n. 885 ss.; cfr., anche e

per ulteriori dettagli, Trezzini,

in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Bernasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico

al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª ediz., Lugano 2017, n. 12

ss. ad art. 138 CPC).

3.3

Secondo

la giurisprudenza, un vizio nella notificazione di una decisione non comporta

in ogni caso la sua nullità, con la conseguenza che i termini per impugnarla

non iniziano a decorrere. Dal principio, secondo cui le parti non devono subire

alcun pregiudizio da una notificazione difettosa discende piuttosto la

conseguenza, che quest’ultima produce comunque i suoi effetti se ha raggiunto

il suo scopo nonostante il vizio che la inficia (es. sentenza TF 1C_37/2018 del

6.7.2018

consid. 5 e giurisprudenza citata).

In

relazione all’impossibilità di notificare direttamente un atto fiscale

all’estero, si evidenzia che il contribuente non può sollevare la censura della

violazione del diritto di sovranità del Paese, poiché la stessa appartiene

unicamente allo Stato che dovrebbe rivendicare la lesione dei suoi diritti di

sovranità (cfr. Masmejean-Fey/Berthoud,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,

Basilea 2017, n. 1 e n. 7-8 ad art. 116). Tuttavia, anche se tali consegne sono

contrarie al diritto internazionale, si deve esaminare se il contribuente

subisce un pregiudizio dovuto all’errata modalità di notificazione.

3.4

Nel caso in ispecie, l’RS

1.

ha spedito la decisione di tassazione per il periodo 2017 all’indirizzo thailandese

comunicato dalla contribuente al momento della sua partenza per la Thailandia.

Occorre pertanto verificare se, l’UT ha agito conformemente ai disposti di

legge rispettivamente, in caso di risposta negativa, se la contribuente – a

seguito della violazione delle norme legali – ha subito un pregiudizio.

3.5

Nonostante la ratifica da

parte della Svizzera della Convenzione sulla reciproca assistenza

amministrativa in materia fiscale, questa non trova applicazione al caso

concreto, poiché la Thailandia non rientra tra gli Stati firmatari. Pertanto,

nella fattispecie non vi era alcun trattato internazionale che consentisse alle

autorità fiscali svizzere di notificare una decisione in Thailandia per posta.

Erroneamente l’UT sostiene quindi che, “il non aver ricevuto la decisione di

tassazione all’indirizzo indicato in Thailandia è un ri[s]chio che si è assunta

la contribuente stessa, non lasciando un indirizzo in Svizzera”.

Ad abundantiam, la

norma non avrebbe comunque trovato applicazione nel caso in ispecie, ritenuto

che la notifica diretta per posta è ammissibile solo per i periodi fiscali a

partire dal 2018 (cfr. sentenza TF 2C_160/2019 del 5.11.2019 consid. 3.6).

Il modus operandi dell’autorità

fiscale è quindi contrario alla legislazione internazionale. Pertanto, ci si

domanda quali siano le conseguenze dell’invio delle decisioni alla ricorrente,

allora residente in Thailandia, per mezzo posta.

4.

4.1.

La notificazione deve

permettere al destinatario di prendere conoscenza della decisione,

rispettivamente di poter far uso dei corretti rimedi giuridici contro la

stessa. Di conseguenza, una decisione è correttamente notificata soltanto

quando entra nella sfera di controllo del suo destinatario (cfr. ad es. DTF 113

Ib 296 consid. 2a).

Secondo la

giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità

spedita per lettera raccomandata è notifi-cata al destinatario nel momento

della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato al domicilio né

ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane

depositato presso l’ufficio (DTF 127 I 31 consid. 2a). Questa giurisprudenza si

applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa

probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica

ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid.

1.2.3). Una decisione si considera notificata non nel momento in cui il

contribuente ne prende conoscenza, bensì il giorno in cui viene debitamente

comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo

destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr.

sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301

consid. 4.2).

4.2

Siccome

la legge (sia quella federale sia quella cantonale) non prescrive una

determinata forma, l’autorità fiscale non è obbligata a notificare i suoi atti

mediante invio postale raccomandato, ma può procedervi anche con lettera

semplice (cfr. sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010, in RF 65/2010 p. 396

consid. 2.4).

Dal

profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l’onere della prova

circa l’effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto

luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice,

l’amministrazione deve assumere l’onere della prova in base alla regola

dell’art. 8 CC: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia

in diritto privato, sia in diritto pubblico, dispone che ove la legge non

stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di

fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

Se

la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’autorità fiscale deve

apportare in maniera adeguata la prova del fatto che la notificazione sia

avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una

prova in senso stretto; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, basta che

in base alle circostanze concrete sia possibile determinare in modo sufficientemente

chiaro il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella

sfera di competenza del destinatario (cfr. sentenza TF 2A.494/2005 del 7.2.2006,

consid. 2.1, con riferimento alla sentenza TF 2A.271/1999 del 17.11.1999,

consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173).

4.3

Come

visto, l’onere della prova quanto alla notifica di una decisione e alla data di

quest’ultima, spetta pertanto all’autorità fiscale. Ciò ha come conseguenza

che, in caso di dubbio, ci si debba riferire alla versione del destinatario,

quando questo contesta la notifica di un invio, oppure sostiene che la medesima

sia intervenuta con ritardo. Si può talvolta giungere alla conclusione –

fondandosi sul pagamento di un credito, sulla corrispondenza scambiata con

l’amministrazione, sul comportamento del contribuente oppure sulla

testimonianza di terzi – che la decisione è stata effettivamente notificata e

determinare anche la data di notifica della medesima (cfr. anche Casanova/Dubey, Noël/Aubry Girardin [a

cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 1 e 2

ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010 consid. 2.4).

La

prova della notifica può quindi anche essere stabilita tramite indizi oppure

esaminando l’insieme delle circostanze (sentenza TF 2C_430/2009 del 14.1.2010

consid. 2.4; RDAF 2010 II p. 461-462).

4.4

In

effetti, per rendere verosimile l’avvenuta notificazione di una decisione di

tassazione, l’autorità fiscale può avvalersi di circostanze concludenti che

confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario e,

segnatamente, alla data indicata dall’autorità. Costituiscono ad esempio una

prova indiretta dell’avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il

contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di

versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione

della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento e il fatto che il

contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta

che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. sentenza CDT 80.2019.253

del 4.11.2019 consid. 2.3 con riferimenti ivi citati).

4.5

Infatti, secondo il

principio della buona fede e del divieto dell’abuso di diritto, il contribuente

che viene a conoscenza oppure sospetta che è stato oggetto di una decisione che

non gli è stata notificata è, in applicazione del principio della buona fede,

tenuto ad informarsi sull’esistenza e sul contenuto della stessa, pena il

rischio di vedersi opporre l’irricevibilità del gravame per tardività (cfr.

anche Casanova/Dubey, op. cit., n.

2.

ad art. 133 LIFD, sentenza TF 2C_318/2009 del 10.12.2009 consid. 3, in RDAF

2010.

II 303). Il Tribunale federale ha infatti giudicato, più volte, che il

termine di ricorso è rispettato quando il ricorrente agisce nei trenta giorni a

contare dal momento in cui poteva, secondo il principio della buona fede,

essere a conoscenza della decisione contestata (sentenza TF 2C_318/2009 del

10.12.2009

consid. 3.3.).

Il destinatario di

un’omessa o irregolare notificazione di una decisione ha quindi sì, il diritto

di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non

può differire la sua azione a piacimento. Al contrario, deve agire a salvaguardia

dei propri diritti, non appena ha conoscenza dell’esistenza di una decisione

che lo riguarda (RtiD II 2004 p. 399).

5.

5.1.

Nella

fattispecie in esame, l’RS 1 ha dunque l’onere della prova riguardo alla

notifica della decisione di tassazione datata 25 marzo 2020, avendola trasmessa

alla contribuente per posta semplice. Occorre pertanto vagliare se, sulla base

di indizi, si può giungere alla conclusione che detta decisione sia stata

effettivamente notificata alla signora RI 1, stabilendone anche il momento.

5.2

Nella decisione su reclamo

del 15 luglio 2021, l’UT si è limitato ad indicare, in relazione alla mancata

tempestività del gravame che lo stesso: “(…) è stato consegnato alla posta

svizzera o è stato trasmesso all’Ufficio circondariale di tassazione oltre il

termine di 30 (trenta) giorni” e che “il vizio di forma che avrebbe

invalidato il reclamo” era stato comunicato con lettera del 21 giugno 2021.

In un primo momento, l’autorità fiscale affermava di aver intimato la decisione

di tassazione il 25 marzo 2020; con osservazioni al ricorso invece, indica che

“la contribuente ha ricevuto la decisione di tassazione dell’anno 2017 il 24

marzo 2020”, tuttavia la decisione in oggetto porta la data del 25 marzo

2020.

Mal si comprende quindi, come la ricorrente possa averla ricevuta un

giorno prima, oltretutto essendo stata spedita in un paese estero.

Ora, dalla disamina

dell’incarto, si deduce che la decisione di tassazione sarebbe stata consegnata

il 27 maggio 2021 e ciò, in mancanza di altri elementi atti a comprovare una

diversa data di notifica, che avrebbero dovuto, si ricorda, essere forniti

dall’autorità fiscale, ritenuto l’invio della decisione di tassazione mediante

posta semplice.

La versione della

ricorrente, secondo cui, dal 26 marzo 2020, in Thailandia vigeva lo stato di

emergenza e che quindi gli uffici postali non erano in grado di far fronte

ottimamente ai loro obblighi, risulta infatti essere più conforme alla realtà

dei fatti.

Ritenuto quanto suesposto,

l’autorità fiscale non è riuscita a comprovare l’avvenuta notifica mediante

invio postale della decisione di tassazione, pertanto, si deve concludere che

questa sia avvenuta il 27 maggio 2021, brevi manu.

5.3

Nel

caso in esame, corrisponde al vero che l’autorità fiscale, la quale, come detto,

aveva l’onere di provare l’avvenuta intimazione della decisione di tassazione

del 25 marzo 2020, non è stata in grado di fornirla mediante prove dirette,

essendo stata inviata per posta semplice. Nella sua decisione, l’autorità

fiscale non si è neppure confrontata con la questione di una eventuale prova

indiretta dell’intimazione della decisione di tassazione. Infatti, dalla

documentazione a disposizione, non è dato sapere, se, ad esempio, il conguaglio

di imposta o il richiamo rispettivamente la diffida di pagamento siano stati

effettivamente notificati alla contribuente ed in caso di risposta affermativa,

quando ed a quale indirizzo. Alla luce delle considerazioni che precedono, non

è quindi possibile stabilire con certezza la tempestività del gravame

presentato dalla ricorrente l’8/12 luglio 2021 e di conseguenza, il rispetto

dei requisiti posti dalla legge per la sua ricevibilità.

6.

Anche

nel caso in cui l’autorità di tassazione non abbia fatto pervenire alla

contribuente alcuno degli atti menzionati al considerando precedente, c’è un

altro aspetto che merita di essere approfondito, per verificare la buona fede

dell’insorgente. Infatti, la contribuente, in una e-mail datata 12 agosto 2021,

indirizzata all’Ambasciata Svizzera in Thailandia ed allegata al suo ricorso,

affermava di aver appreso della decisione di tassazione 2017 “ca. agosto

2021”, mentre nel suo memoriale sostiene di essere venuta a conoscenza

della risoluzione “alla fine del mese di novembre”. Dagli atti non è

dunque possibile desumere la data esatta in cui la contribuente sostiene di

aver appreso l’esistenza della decisione di tassazione 2017. Inoltre,

nell’ipotesi in cui il momento dovesse corrispondere ad “agosto”, non è dato

sapere, come mai la signora RI 1 abbia atteso fino a dicembre per richiedere

una copia della decisione di tassazione. In quest’ultimo caso non avrebbe

quindi ossequiato il principio della buona fede ed il suo reclamo sarebbe da

dichiarare tardivo.

In

aggiunta, si sottolinea che la documentazione in possesso non permette nemmeno

di definire se tra agosto e dicembre l’autorità fiscale abbia intrapreso degli

atti.

La

buona fede della ricorrente deve quindi essere chiarita dal fisco ticinese che,

si presume, dovrebbe avere – a differenza di questa Corte – a disposizione tutta

la documentazione, atta a definire la vera cronistoria dei fatti. Si rileva

infatti che, ad esempio, nella lettera dell’autorità fiscale datata 15 dicembre

2020, si fa riferimento ad uno scritto della contribuente del 9 dicembre 2020,

che tuttavia non si trova negli atti.

7.

Sebbene la Camera di

diritto tributario disponga di pieno potere cognitivo, alla luce di quanto

suesposto, appare comunque più opportuno che sia la stessa autorità di

tassazione ad esaminare il reclamo presentato dalla contribuente.

Pertanto,

la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di

tassazione, affinché, sulla scorta del reclamo e dei documenti prodotti dalla

ricorrente, adotti una nuova decisione.

8.

8.1.

A

titolo abbondanziale, questa Camera tiene a precisare che, qualora l’autorità

fiscale dovesse ritenere la buona fede della ricorrente, ovvero che la

contribuente abbia preso conoscenza della decisione di tassazione unicamente a

fine novembre 2020, ciò avrebbe come conseguenza che, il 27 maggio 2021

(consegna brevi manu della decisione di tassazione 2017) equivarrebbe

all’inizio della decorrenza del termine di 30 giorni per presentare reclamo.

Ciò implicherebbe quindi che, l’ultimo giorno per presentare reclamo sarebbe

stato il 28 giugno 2021 e che pertanto, quello dell’8/12 luglio 2021 sarebbe

intempestivo.

8.2

Ora,

il principio della buona fede tutela la legittima fiducia del cittadino nei

confronti dell'autorità quando, assolte determinate condizioni, egli abbia

agito conformemente alle istruzioni o alle dichiarazioni della stessa autorità.

Secondo la giurisprudenza, di regola, un'informazione erronea è vincolante

quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di

persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva

riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato

nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta, egli abbia preso delle

disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 121 V 66 consid.

2a e sentenze ivi citate).

8.3

Nella

fattispecie, l’UT – quale autorità competente a rilasciare l’informazione – ha,

a più riprese (sia nello scritto del 15 dicembre 2020: “le comunichiamo già

sin d’ora che la sua richiesta di poter ottenere un periodo di tempo di 30

giorni dal nostro attuale invio per poter presentare un eventuale reclamo non

viene ammessa”; “un eventuale reclamo doveva essere presentato entro 30

giorni dalla data presente sulla decisione di tassazione” sia nella lettera

del 21 giugno 2021 e durante il colloquio intercorso il 27 maggio 2021: “le

confermiamo nuovamente la correttezza di quanto abbiamo scritto nella nostra

lettera del 15 dicembre e quanto le abbiamo comunicato durante il colloquio

intercorso il 27 maggio 2021: la presentazione di un reclamo è ampiamente

tardiva”) instaurato nella contribuente la convinzione che il suo reclamo

fosse tardivo e che la stessa avrebbe dovuto presentare un’istanza motivata di

restituzione del termine di trenta giorni per presentare reclamo contro la

decisione di tassazione 2017. Il termine, avendo iniziato a decorrere il 28

maggio 2021, è quindi scaduto infruttuosamente, ritenuto che la signora RI 1 ha

presentato il proprio reclamo unicamente l’8/12 luglio 2021. Di conseguenza, il

suo memoriale è stato dichiarato irricevibile e la ricorrente ha innegabilmente

subito un pregiudizio conseguente all’informazione erronea dell’UT, poiché le

motivazioni da lei esposte nel memoriale non sono state prese in

considerazione. La ricorrente andrebbe quindi tutelata nella sua buona fede e

il suo reclamo sarebbe verosimilmente da dichiarare ricevibile.

9.

Visto l’esito del

ricorso, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. In tal

modo, si può anche ritenere evasa la domanda di assistenza giudiziaria,

presentata con il ricorso.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

15 luglio 2021, con cui l’Ufficio di tassazione Locarno ha dichiarato

irricevibile il reclamo siccome tardivo, è annullata e gli atti sono rinviati all’UT

affinché emetta una nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: