80.2021.199
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: mancata produzione di bilancio e conto economico, stima dei redditi senza tassazione d‘ufficio, reclamo, inversione dell’onere della prova
19 gennaio 2022Italiano21 min
accertamento nell’ambito delle precedenti tassazioni emanate dal Canton __________”.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.199
80.2021.200
Lugano
19 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 23 agosto 2021 contro la decisione del 21 luglio 2021 in materia di IC/IFD
2018.
Fatti
Fatti
A. Il 14 marzo 2019, i
coniugi RI 1 e RI 2 presentavano la propria dichiarazione di imposta per l’anno
fiscale 2018, dichiarando un reddito ed una sostanza imponibili pari a fr. 0.-.
In particolare, i coniugi __________ indicavano un reddito da attività
indipendente principale pari a fr. 15'000.- ciascuno e facevano valere debiti
privati pari a fr. 59'459'017.-.
B. Con scritto del 3
aprile 2019, l’RS 1 (di seguito: UT) formulava, all’attenzione dei
contribuenti, una richiesta di documentazione alfine di definire la loro
tassazione. L’UT chiedeva la “documentazione a comprova dell’importo di fr.
30'000.- riguardo [all’]attività indipendente del contribuente e [della]
coniuge” e la “decisione di tassazione anno 2017 del Cantone __________”.
C. Il 9/10 aprile 2019,
la RA 1, a nome e per conto dei contribuenti, produceva la dichiarazione
fiscale del 2017 e precisava che “non vi è documentazione al riguardo
dell’attività indipendente svolta dalla signora __________, la quale, in
qualità di Dr. Med., fornisce una serie di consulenze, soprattutto all’estero”.
D. Con decisioni di
tassazione IC/IFD 2018 dell’8 maggio 2019, l’UT commisurava il reddito
imponibile in fr. 86'100.- (determinante per l’aliquota: fr. 94'600.-) per l’IC
ed in fr. 84'700.- (determinante per l’aliquota fr. 93'600.-) per l’IFD. La
sostanza imponibile, ai soli fini IC, veniva stabilita in fr. 342'000.-
(determinante per l’aliquota: fr. 522'000.-). La motivazione addotta
dall’autorità fiscale in merito al reddito da attività indipendente ed alla
deduzione dei debiti privati dalla sostanza era la seguente:
“2.1 Valori stabiliti per
apprezzamento in mancanza di documentazione precisa e completa anche dopo la
nostra richiesta di documenti del 3.4.2019
[…]
33.1
Debiti non comprovati non ammessi in deduzione”.
E. Il 21 maggio 2019, la
rappresentante contrattuale dei contribuenti presentava reclamo contro le
decisioni di tassazione IC/IFD 2018, censurando “gli apprezzamenti compiuti”
in relazione al reddito da attività indipendente dei coniugi __________ e
chiedendo il riconoscimento integrale dei debiti “già oggetto di
accertamento nell’ambito delle precedenti tassazioni emanate dal Canton __________”.
A tal proposito i reclamanti producevano un “elenco attualizzato degli
attestati di carenza beni, come pure la copia di una recente richiesta di
pagamento da parte della __________”.
F. L’autorità fiscale,
alfine di evadere il reclamo presentato dai ricorrenti, chiedeva, il 15 giugno
2021, la produzione della seguente documentazione:
·
“bilanci d’apertura e di chiusura
e conti d’esercizio dettagliati relativi agli anni 2018-2019 e 2019-2020; […];
·
documentazione a comprova dei
rivendicati debiti ed interessi passivi per l’anno 2018; si ricorda che un
attestato di carenza beni non può essere considerato come un debito”.
L’autorità fiscale
avvertiva i reclamanti che, “in caso di inosservanza del presente invito”,
avrebbe deciso il reclamo “sulla base della documentazione già a
disposizione dell’autorità” e che “la decisione di prima istanza
[sarebbe stata] confermata, eccezion fatta per la posizione relativa ai
debiti”.
G. Con decisione di
tassazione dopo reclamo del 21 luglio 2021, l’autorità fiscale riconfermava gli
importi accertati con decisione dell’8 maggio 2019, con la seguente
motivazione:
“[…] Per poter esperire un accertamento che si
avvicinasse quanto più possibile alla realtà, in data 15 giugno 2021 è stata
inviata (per posta A PLUS) una richiesta di documentazione recante [il] termine
2 luglio 2021 […]. Constatato come ad oggi nulla sia pervenuto alla scrivente
autorità, la stessa non può far altro che respingere il reclamo”.
H. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i contribuenti insorgono contro le
decisioni di tassazione dopo reclamo. I ricorrenti censurano l’agire dell’UT,
in quanto avrebbe erroneamente stabilito il reddito da attività indipendente
dei coniugi in fr. 30'000.- e non avrebbe considerato i debiti dichiarati dagli
insorgenti. I ricorrenti affermano poi di non aver ricevuto lo scritto del 15
giugno 2021 e lamentano di non essere stati convocati personalmente
dall’autorità fiscale.
I. L’autorità fiscale
presenta le proprie osservazioni al ricorso il 6/8 settembre 2021. L’UT precisa
che è stata allestita una tassazione per apprezzamento, non avendo i
contribuenti prodotto la documentazione richiesta. In merito alla mancata
convocazione, l’autorità di tassazione afferma che il diritto di essere sentito
ai sensi dell’art. 29 Cost. non significa “diritto di essere convocato”,
ma quello di esprimersi, verbalmente o per iscritto, e che compete all’autorità
decidere quale soluzione scegliere.
L. Con replica spontanea
del 14/15 settembre 2021, i contribuenti ammettono di non aver prodotto alcun
documento relativo all’attività indipendente e dichiarano di non aver “alcun
obbligo di tenuta di conti trattandosi di un’attività accessoria, sporadica,
prevalentemente svolta all’estero e ben al di sotto di quelle che sono le
soglie legali che impongono una tenuta dei conti”.
In merito ai debiti
privati, i ricorrenti affermano di aver trasmesso i giustificativi atti a
comprovare la loro esistenza.
M. Il 21/22 settembre
2021, i contribuenti producono “uno scritto dell’Ufficio centrale di incasso
del Tribunale di __________, indicante una pretesa di CHF 1'500'515.- a titolo
di costi procedurali” e “la comunicazione dell’Ufficio di Esecuzione di __________
[…] indicante pretese per oltre CHF 3'900'000.- nell’ambito di un procedimento
contro il signor __________”. Tale documentazione viene definita dai
ricorrenti “determinante ai fini dell’accertamento dell’effettiva situazione
di sostanza e di reddito dei contribuenti”.
Diritto
1. Il presente ricorso
verte sulla commisurazione del reddito da attività indipendente dei coniugi e
sul riconoscimento dei debiti a carico dei contribuenti. Preliminarmente, ci si
deve tuttavia confrontare con una censura di carattere formale.
I. Diritto di essere
sentito
2. 2.1.
Con il ricorso, i
contribuenti lamentano il fatto che l’Ufficio di tassazione, prima di adottare
la decisione dopo reclamo, non abbia esperito un colloquio personale, come
invece da loro richiesto.
2.2.
Né la legge tributaria cantonale
né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al
contribuente il diritto di essere convocato o sentito personalmente prima di
una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2
Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del
diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il
diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza
citata).
Come ha ricordato l’Alta
Corte, ciò vale in particolar modo nell’ambito di procedimenti di massa, estesi
alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte
dirette.
Pertanto, l’agire dell’UT
non presta fianco a critiche. Su questo punto il ricorso deve essere respinto.
Considerandi
II. Reddito da attività
indipendente
3.
3.1.
Secondo l’art. 204 cpv. 2
LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue
la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa, se il
contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali
oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per
mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il
motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e
indicare eventuali mezzi di prova (artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD), per
cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità
dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato
provare che la stessa è manifestamente inesatta.
3.2
Giurisprudenza e dottrina
tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo
laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi
procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua
situazione finanziaria non possa essergli imputata (sentenza del TF n. 2A.426/2004
del 23 novembre 2004; Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3ª
ediz. Basilea 2017, n. 29 e 31 ad
art. 130 LIFD; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2016, 3ª ediz., n. 26 ad
art. 130 LIFD).
L’autorità
fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza
professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono
sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo
scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti,
il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito
valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art.
130.
LIFD).
3.3
Nella
fattispecie, come visto, l’UT si è discostato dalla dichiarazione presentata
dai ricorrenti ed ha rivalutato il reddito del marito e della moglie, stimando degli
importi maggiori rispetto a quelli dichiarati.
Pur ritenendo che la dichiarazione presentata dai contribuenti non fosse
corretta, l’autorità ha rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio,
che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il
diritto di reclamo (obbligo di motivazione, artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3
LIFD).
Con decisione dell’8 maggio 2019, ha infatti notificato ai ricorrenti una
tassazione ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini
d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto
meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia
alla tassazione d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di
determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le
regole relative all’onere della prova (sentenza del TF n. 2A.561/2005 del 22
febbraio 2006, consid. 3).
4.
4.1.
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di
tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (artt. 204 cpv. 1 LT e 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare
vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti
(sentenza del TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung,
in: ASA 75 p. 185 e p. 190).
4.2
La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia
secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il
contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo
di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta
(artt. 200 LT e 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la
situazione in maniera esaustiva e trasparente (cfr. ad esempio sentenza del TF n.
2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
4.3
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8
CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che
l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o
aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei
fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso lerario (DTF 133
II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
La descritta regola
sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a
considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti
ostruzionistici (Schär,
Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.
435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in
maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,
possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo
fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per
motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il
suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non
può essere pretesa (Zweifel, op.
cit., n. 29 ad
art. 130 LIFD con riferimenti).
In definitiva, la massima
ufficiale ed il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di
collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva
dell’onere probatorio (Zweifel,
op. cit., n. 3 ad
art. 123 LIFD; Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, n. 4 ad
art. 123 LIFD).
5.
5.1.
5.1.1
Giusta l’art. 199 cpv. 2
LT nella versione in vigore per il periodo fiscale 2018, le persone fisiche con
reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione
d’imposta, in particolare: i conti annuali firmati (conto economico, bilancio
e, per le società anonime, l’allegato), per il periodo fiscale in questione; in
mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli
attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e
dei prelevamenti privati (lett. a) e gli elenchi completi dei titoli,
crediti e debiti (lett. b).
5.1.2
Secondo l’art. 125 cpv. 2
LIFD nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016, le persone fisiche con
reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono
allegare alla dichiarazione:
a) i
conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale;
o
b) in
caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso
2.
CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione
patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.
5.2
Giusta l’art. 957 CO, le
imprese individuali che realizzano una cifra d’affari di almeno fr. 500'000.- devono
tenere la contabilità e presentare i conti. Le imprese individuali che non
realizzano una cifra d’affari annua di almeno fr. 500'000.- devono per contro
tenere la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del
patrimonio (cosiddetta contabilità semplificata). Come le prime, anche le
seconde devono rispettare i principi della tenuta regolare dei conti,
conformemente all’art. 958c CO. La presentazione dei conti è retta in
particolare dai principi di chiarezza e comprensibilità, di completezza, di
affidabilità, di essenzialità, di prudenza, di continuità nella presentazione e
nei criteri di valutazione e di divieto di compensare attivi e passivi come
pure costi e ricavi (art. 958c cpv. 1 CO). La presentazione dei conti è
adeguata alle particolarità dell’impresa e del ramo in cui essa opera, nel
rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge (art. 958c cpv. 3 CO).
Se
tali principi non sono rispettati ed il conto economico non corrisponde
all’utile reale, il risultato deve essere corretto sia a favore sia a sfavore
del contribuente (sentenza del TF n. 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016 consid.
4.1).
5.3
L’art.
125.
cpv. 2 LIFD non precisa però ciò che bisogna intendere per “distinte
relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai
prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale”.
Le
esigenze a cui devono rispondere queste distinte, dipendono dal caso di specie,
in particolare dal tipo di attività e dall’ampiezza di quest’ultima. In ogni
caso, esse devono essere allestite in maniera tale da far risultare in modo
completo ed affidabile il reddito e la sostanza legati all’attività lucrativa
indipendente e poter essere controllate in condizioni ragionevoli da parte
delle autorità fiscali. Ad ogni modo, non spetta alle autorità di tassazione
ristabilire la contabilità manchevole allestita dal contribuente (cfr. ad
esempio sentenza del TF n. 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016, consid. 4.1.).
5.4
Nel caso che qui ci occupa, i
ricorrenti, che per il periodo fiscale 2018 hanno esercitato un’attività
indipendente, si sono limitati a compilare la dichiarazione di imposta,
indicando un reddito complessivo di fr. 30'000.- (fr. 15'000.- ciascuno). Così
facendo, gli stessi sono venuti meno ai propri obblighi procedurali: hanno infatti
omesso di allegare alla dichiarazione di imposta le distinte delle entrate e
delle uscite, come anche della situazione patrimoniale e degli apporti e dei
prelevamenti privati, come esatto dall’art. 125 cpv. 2 LIFD e dall’art. 199
cpv. 2 LT. Di conseguenza, prima di emettere le decisioni di tassazione IC/IFD 2018,
l’autorità di tassazione ha richiesto ai contribuenti la produzione di “documentazione
a comprova dell’importo di fr. 30'000.- riguardo [all’]attività indipendente
del contribuente e [della] coniuge”. Tali documenti non sono stati
trasmessi all’autorità. Di conseguenza, l’UT ha quantificato il reddito da
attività indipendente del marito in fr. 36'000.- e quello della coniuge in fr.
48'000.-. A seguito del reclamo interposto dai contribuenti, l’UT ha nuovamente
sollecitato i coniugi __________ a voler produrre “bilanci d’apertura e di
chiusura e conti d’esercizio dettagliati relativi agli anni 2018-2019 e
2019-2020”. Anche questa ulteriore richiesta è stata ignorata da parte dei
contribuenti.
5.5
I
contribuenti hanno tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei loro
obblighi, la collaborazione possibile ed esigibile. D’altronde, sono gli stessi
ricorrenti ad ammettere – nella loro replica spontanea – di non aver prodotto
alcun documento relativo alle loro attività.
Orbene,
ai sensi dei considerandi che precedono, è evidente che l’UT, in mancanza di
una qualsiasi documentazione atta a comprovare la consistenza dei redditi
percepiti dai contribuenti, si sia dovuto basare sulle informazioni ed atti in
suo possesso.
Tuttavia, come già
sottolineato, l’autorità di tassazione ha rinunciato ad una tassazione
d’ufficio in senso stretto. Di conseguenza, non si è verificata l’inversione
dell’onere della prova, che si accompagna ad una tassazione di questa natura. L’onere
della prova è pertanto rimasto a carico dell’Ufficio di tassazione, anche nella
procedura di reclamo.
Ora, dalla decisione di
tassazione non emergono indicazioni in merito alle modalità di calcolo del
reddito dell’attività lucrativa indipendente dei contribuenti. In seguito al
reclamo, privo di documentazione, l’autorità ha nuovamente richiesto agli
insorgenti di produrre bilancio e conto economico delle loro attività. Nella
lettera del 15 giugno 2021, ha tuttavia avvertito i reclamanti che, se non
avessero inviato la documentazione richiesta, avrebbe deciso il reclamo “sulla
base della documentazione già a disposizione dell’autorità” e che “la
decisione di prima istanza [sarebbe stata] confermata, eccezion fatta per la
posizione relativa ai debiti”. Con questa affermazione, tuttavia, ha
sostanzialmente posto a carico dei contribuenti l’onere della prova, che invece
era a carico dell’autorità fiscale. Respingendo il reclamo, l’Ufficio di
tassazione ha confermato l’ammontare dei redditi litigiosi, limitandosi a
constatare che i reclamanti non avevano dato seguito alla richiesta di
documentazione.
Ne consegue che, con la
motivazione della decisione impugnata, l’autorità di tassazione non ha
rispettato le esigenze legali. Ha infatti omesso di illustrare i criteri in
base ai quali aveva stabilito i redditi in discussione.
Si giustifica pertanto il
rinvio degli atti all’autorità di tassazione per una nuova decisione. Da parte
loro, i ricorrenti, dovranno produrre documentazione precisa in merito alle
rispettive attività professionali, che consenta di quantificare correttamente
il reddito da attività lucrativa indipendente. Se gli elementi imponibili
continuassero a non poter essere accertati esattamente per mancanza di documentazione
attendibile, dopo averli diffidati, l’UT potrà eseguire una tassazione d’ufficio,
in base ad una valutazione coscienziosa ai sensi degli artt. 204 cpv. 2 LT e
130.
cpv. 2 LIFD.
III. Debiti privati
6.
6.1.
L’art. 13 LAID
prevede che l’imposta sulla sostanza abbia per oggetto la sostanza netta
totale. La definizione della sostanza netta imponibile secondo l’art. 13 LAID
s’impone ai Cantoni, che non possono imporre elementi che non rientrano nella
stessa (sentenza del TF n. 2C_555/2010 dell’11 marzo 2011, consid. 2.2.).
Il fatto che l’imposta
sulla sostanza abbia per oggetto la sostanza netta, implica che il contribuente
possa dedurre dai propri attivi tutti i debiti comprovati. L’art. 47 cpv. 1 LT
prevede in effetti che dalla sostanza siano deducibili i debiti comprovati.
Deducibili sono tutti i debiti per i quali il contribuente risulta essere
giuridicamente responsabile e che sono effettivi, cioè esistenti al momento
determinante (31.12) e non unicamente potenziali. Il presupposto è quindi che
alla data di riferimento esista un debito fisso, che il contribuente debba aspettarsi
seriamente di dover adempiere, senza che sia necessaria una scadenza (sentenza
del TF n. 2C_555/2010 dell’11 marzo 2011, consid. 2.2.; Dzamko-Locher/Teuscher, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a
ediz., Basilea 2017, n. 15-17 ad
art. 13 LAID).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, non sono deducibili i debiti
possibili, futuri o corrispondenti ad aspettative, in particolar modo quelli
che risultano da un’operazione subordinata alla realizzazione di una condizione
sospensiva (art. 151 CO), fintantoché la condizione non si realizza e il
debitore non è ancora tenuto alla sua prestazione. La scadenza del debito non è
per contro una condizione per la deduzione del debito (sentenza 2C_1172/2014
del 22 giugno 2015, consid. 3.1. e giurisprudenza citata).
6.2
I debiti costituiscono,
dal profilo fiscale, un elemento che concorre ad escludere o ridurre l’imposta
dovuta. Di conseguenza, l’onere della prova incombe al contribuente (DTF 133 II
153.
consid. 4.3.; 121 II 257 consid. 4c/aa). Di regola, quando il creditore è
domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare il suo nome ed il suo indirizzo
perché sulla base di questi dati l’autorità può agevolmente effettuare delle
verifiche. In presenza di contribuenti che pretendono di dedurre dal loro
reddito interessi passivi versati a persone fisiche o giuridiche con domicilio
o sede all’estero occorrono invece informazioni più precise e complete ed un
maggior rigore d’indagine, alfine di garantire la generalità dell’imposta e la
parità di trattamento tra gli amministrati. Ciò vale in particolare quando i
creditori sono entità giuridiche con sede in Stati che consentono
domiciliazioni fittizie (sentenza del TF n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008,
consid. 3.3. con riferimenti).
6.3
6.3.1
Nel caso in esame i
ricorrenti, oltre ad aver comunicato i nomi degli asseriti creditori nella
dichiarazione di imposta (cfr. allegato “Schuldverzeichnis 2018”), hanno
prodotto in sede di reclamo la copia dell’estratto del registro delle
esecuzioni, datato 10 maggio 2019, ed una richiesta di pagamento, datata 25
aprile 2019, della __________ e pari a € 7'200'014.60. Con il ricorso, gli
insorgenti producono nuovamente l’estratto del registro delle esecuzioni – con
nessuna esecuzione registrata, ma con un importo di fr. 6'426'847.55, quale
somma di sei attestati di carenza beni degli ultimi 20 anni), la richiesta di
pagamento della __________ e quella della __________, datata 12 aprile 2017.
Successivamente, il 22 settembre 2021, i ricorrenti trasmettono alla Camera la
richiesta di pagamento della __________ dell’8 settembre 2021 e pari a fr.
1'500'515.- ed una del __________ del 3 aprile 2018, pari a complessivi fr. 3'895'630.50
(relativi a due diverse esecuzioni).
6.3.2
La documentazione fornita
dai contribuenti non appare a questa Camera sufficiente per documentare
ineccepibilmente l’esistenza dei debiti privati al cosiddetto “momento
determinante”, cioè al 31.12.2018. Infatti, tutti i documenti prodotti si
riferiscono a dei periodi rispettivamente a dei momenti diversi rispetto al
31.12.2018
Per quanto concerne, in
particolar modo, gli attestati di carenza di beni, questi ultimi non
costituiscono debiti deducibili. In seguito al rilascio degli attestati di
carenza di beni e di insufficienza di pegno, infatti, la responsabilità del
debitore è praticamente azzerata fino al momento in cui la sua situazione
finanziaria non subisca una modifica essenziale (cfr. la sentenza CDT n.
80.2006.7
del 22 marzo 2006, in RtiD II-2006 n. 7t).
In queste circostanze,
avendo i ricorrenti disatteso l’onere della prova che incombeva loro, per di
più nonostante le richieste di produzione di documenti da parte dell’UT, la
deduzione dei “debiti privati” dalla sostanza non può essere ammessa. Di
conseguenza, la decisione dell’autorità fiscale merita, su questo punto, piena
tutela e pertanto, il ricorso degli insorgenti è respinto.
7.
Secondo gli artt.
231.
cpv. LT e 144 cpv. 1 seconda frase LIFD, se il ricorso è ammesso parzialmente,
le spese sono ripartite proporzionalmente. Inoltre giusta gli artt. 231 cpv. 3
LT e 144 cpv. 2 LIFD, la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti
alla Camera di diritto tributario sono poste totalmente o parzialmente a carico
del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli
incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di
tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della
Camera di diritto tributario.
Nel caso in esame, l’esito
del ricorso è differenziato, motivo per il quale le spese dovrebbero essere
ripartite proporzionalmente (2/3 ai ricorrenti e 1/3 all’UT). Tuttavia, i
contribuenti avrebbero dovuto conformarsi al proprio dovere di collaborazione e
fornire all’autorità di tassazione la documentazione richiesta in merito al
reddito conseguito dalla loro attività lavorativa indipendente. In queste
circostante, nonostante l’annullamento della decisione impugnata, si giustifica
che sia posta a loro carico parte di queste spese (1/2 di 1/3).
Ai ricorrenti, rappresentati
dalla loro fiduciaria, non vengono riconosciute ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è evaso ai
sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, in merito alla determinazione del reddito da attività indipendente
dei contribuenti, la decisione su reclamo IC/IFD del 21 luglio 2021 è annullata
e gli atti sono trasmessi all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova
decisione. Per il resto il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 2’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico dei
ricorrenti nella misura di 5/6 (fr. 1'750.-).
3. Contro il presente giudizi Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: