Lexipedia

Decisione

80.2021.199

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: mancata produzione di bilancio e conto economico, stima dei redditi senza tassazione d‘ufficio, reclamo, inversione dell’onere della prova

19 gennaio 2022Italiano21 min

accertamento nell’ambito delle precedenti tassazioni emanate dal Canton __________”.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.199

80.2021.200

Lugano

19 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 23 agosto 2021 contro la decisione del 21 luglio 2021 in materia di IC/IFD

2018.

Fatti

Fatti

A. Il 14 marzo 2019, i

coniugi RI 1 e RI 2 presentavano la propria dichiarazione di imposta per l’anno

fiscale 2018, dichiarando un reddito ed una sostanza imponibili pari a fr. 0.-.

In particolare, i coniugi __________ indicavano un reddito da attività

indipendente principale pari a fr. 15'000.- ciascuno e facevano valere debiti

privati pari a fr. 59'459'017.-.

B. Con scritto del 3

aprile 2019, l’RS 1 (di seguito: UT) formulava, all’attenzione dei

contribuenti, una richiesta di documentazione alfine di definire la loro

tassazione. L’UT chiedeva la “documentazione a comprova dell’importo di fr.

30'000.- riguardo [all’]attività indipendente del contribuente e [della]

coniuge” e la “decisione di tassazione anno 2017 del Cantone __________”.

C. Il 9/10 aprile 2019,

la RA 1, a nome e per conto dei contribuenti, produceva la dichiarazione

fiscale del 2017 e precisava che “non vi è documentazione al riguardo

dell’attività indipendente svolta dalla signora __________, la quale, in

qualità di Dr. Med., fornisce una serie di consulenze, soprattutto all’estero”.

D. Con decisioni di

tassazione IC/IFD 2018 dell’8 maggio 2019, l’UT commisurava il reddito

imponibile in fr. 86'100.- (determinante per l’aliquota: fr. 94'600.-) per l’IC

ed in fr. 84'700.- (determinante per l’aliquota fr. 93'600.-) per l’IFD. La

sostanza imponibile, ai soli fini IC, veniva stabilita in fr. 342'000.-

(determinante per l’aliquota: fr. 522'000.-). La motivazione addotta

dall’autorità fiscale in merito al reddito da attività indipendente ed alla

deduzione dei debiti privati dalla sostanza era la seguente:

“2.1 Valori stabiliti per

apprezzamento in mancanza di documentazione precisa e completa anche dopo la

nostra richiesta di documenti del 3.4.2019

[…]

33.1

Debiti non comprovati non ammessi in deduzione”.

E. Il 21 maggio 2019, la

rappresentante contrattuale dei contribuenti presentava reclamo contro le

decisioni di tassazione IC/IFD 2018, censurando “gli apprezzamenti compiuti”

in relazione al reddito da attività indipendente dei coniugi __________ e

chiedendo il riconoscimento integrale dei debiti “già oggetto di

accertamento nell’ambito delle precedenti tassazioni emanate dal Canton __________”.

A tal proposito i reclamanti producevano un “elenco attualizzato degli

attestati di carenza beni, come pure la copia di una recente richiesta di

pagamento da parte della __________”.

F. L’autorità fiscale,

alfine di evadere il reclamo presentato dai ricorrenti, chiedeva, il 15 giugno

2021, la produzione della seguente documentazione:

·

“bilanci d’apertura e di chiusura

e conti d’esercizio dettagliati relativi agli anni 2018-2019 e 2019-2020; […];

·

documentazione a comprova dei

rivendicati debiti ed interessi passivi per l’anno 2018; si ricorda che un

attestato di carenza beni non può essere considerato come un debito”.

L’autorità fiscale

avvertiva i reclamanti che, “in caso di inosservanza del presente invito”,

avrebbe deciso il reclamo “sulla base della documentazione già a

disposizione dell’autorità” e che “la decisione di prima istanza

[sarebbe stata] confermata, eccezion fatta per la posizione relativa ai

debiti”.

G. Con decisione di

tassazione dopo reclamo del 21 luglio 2021, l’autorità fiscale riconfermava gli

importi accertati con decisione dell’8 maggio 2019, con la seguente

motivazione:

“[…] Per poter esperire un accertamento che si

avvicinasse quanto più possibile alla realtà, in data 15 giugno 2021 è stata

inviata (per posta A PLUS) una richiesta di documentazione recante [il] termine

2 luglio 2021 […]. Constatato come ad oggi nulla sia pervenuto alla scrivente

autorità, la stessa non può far altro che respingere il reclamo”.

H. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i contribuenti insorgono contro le

decisioni di tassazione dopo reclamo. I ricorrenti censurano l’agire dell’UT,

in quanto avrebbe erroneamente stabilito il reddito da attività indipendente

dei coniugi in fr. 30'000.- e non avrebbe considerato i debiti dichiarati dagli

insorgenti. I ricorrenti affermano poi di non aver ricevuto lo scritto del 15

giugno 2021 e lamentano di non essere stati convocati personalmente

dall’autorità fiscale.

I. L’autorità fiscale

presenta le proprie osservazioni al ricorso il 6/8 settembre 2021. L’UT precisa

che è stata allestita una tassazione per apprezzamento, non avendo i

contribuenti prodotto la documentazione richiesta. In merito alla mancata

convocazione, l’autorità di tassazione afferma che il diritto di essere sentito

ai sensi dell’art. 29 Cost. non significa “diritto di essere convocato”,

ma quello di esprimersi, verbalmente o per iscritto, e che compete all’autorità

decidere quale soluzione scegliere.

L. Con replica spontanea

del 14/15 settembre 2021, i contribuenti ammettono di non aver prodotto alcun

documento relativo all’attività indipendente e dichiarano di non aver “alcun

obbligo di tenuta di conti trattandosi di un’attività accessoria, sporadica,

prevalentemente svolta all’estero e ben al di sotto di quelle che sono le

soglie legali che impongono una tenuta dei conti”.

In merito ai debiti

privati, i ricorrenti affermano di aver trasmesso i giustificativi atti a

comprovare la loro esistenza.

M. Il 21/22 settembre

2021, i contribuenti producono “uno scritto dell’Ufficio centrale di incasso

del Tribunale di __________, indicante una pretesa di CHF 1'500'515.- a titolo

di costi procedurali” e “la comunicazione dell’Ufficio di Esecuzione di __________

[…] indicante pretese per oltre CHF 3'900'000.- nell’ambito di un procedimento

contro il signor __________”. Tale documentazione viene definita dai

ricorrenti “determinante ai fini dell’accertamento dell’effettiva situazione

di sostanza e di reddito dei contribuenti”.

Diritto

1. Il presente ricorso

verte sulla commisurazione del reddito da attività indipendente dei coniugi e

sul riconoscimento dei debiti a carico dei contribuenti. Preliminarmente, ci si

deve tuttavia confrontare con una censura di carattere formale.

I. Diritto di essere

sentito

2. 2.1.

Con il ricorso, i

contribuenti lamentano il fatto che l’Ufficio di tassazione, prima di adottare

la decisione dopo reclamo, non abbia esperito un colloquio personale, come

invece da loro richiesto.

2.2.

Né la legge tributaria cantonale

né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al

contribuente il diritto di essere convocato o sentito personalmente prima di

una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2

Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del

diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il

diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza

citata).

Come ha ricordato l’Alta

Corte, ciò vale in particolar modo nell’ambito di procedimenti di massa, estesi

alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte

dirette.

Pertanto, l’agire dell’UT

non presta fianco a critiche. Su questo punto il ricorso deve essere respinto.

Considerandi

II. Reddito da attività

indipendente

3.

3.1.

Secondo l’art. 204 cpv. 2

LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue

la tassazione d’ufficio, in base ad una valutazione coscienziosa, se il

contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali

oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per

mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il

motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e

indicare eventuali mezzi di prova (artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD), per

cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità

dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato

provare che la stessa è manifestamente inesatta.

3.2

Giurisprudenza e dottrina

tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo

laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi

procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua

situazione finanziaria non possa essergli imputata (sentenza del TF n. 2A.426/2004

del 23 novembre 2004; Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3ª

ediz. Basilea 2017, n. 29 e 31 ad

art. 130 LIFD; Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2016, 3ª ediz., n. 26 ad

art. 130 LIFD).

L’autorità

fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza

professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono

sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo

scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti,

il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito

valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art.

130.

LIFD).

3.3

Nella

fattispecie, come visto, l’UT si è discostato dalla dichiarazione presentata

dai ricorrenti ed ha rivalutato il reddito del marito e della moglie, stimando degli

importi maggiori rispetto a quelli dichiarati.

Pur ritenendo che la dichiarazione presentata dai contribuenti non fosse

corretta, l’autorità ha rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio,

che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il

diritto di reclamo (obbligo di motivazione, artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3

LIFD).

Con decisione dell’8 maggio 2019, ha infatti notificato ai ricorrenti una

tassazione ordinaria, con la conseguenza che l’obbligo di effettuare indagini

d’ufficio, nell’intento di ricostruire la verità materiale, non è mai venuto

meno. Come ha stabilito la giurisprudenza del Tribunale federale, la rinuncia

alla tassazione d’ufficio non impedisce tuttavia all’autorità di tassazione di

determinare gli elementi imponibili in base ad una valutazione, rispettando le

regole relative all’onere della prova (sentenza del TF n. 2A.561/2005 del 22

febbraio 2006, consid. 3).

4.

4.1.

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (artt. 204 cpv. 1 LT e 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare

vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti

(sentenza del TF n. 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung,

in: ASA 75 p. 185 e p. 190).

4.2

La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia

secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo

di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta

(artt. 200 LT e 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la

situazione in maniera esaustiva e trasparente (cfr. ad esempio sentenza del TF n.

2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

4.3

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8

CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei

fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso lerario (DTF 133

II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

La descritta regola

sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a

considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti

ostruzionistici (Schär,

Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p.

435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in

maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione,

possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo

fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per

motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il

suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non

può essere pretesa (Zweifel, op.

cit., n. 29 ad

art. 130 LIFD con riferimenti).

In definitiva, la massima

ufficiale ed il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di

collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva

dell’onere probatorio (Zweifel,

op. cit., n. 3 ad

art. 123 LIFD; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, n. 4 ad

art. 123 LIFD).

5.

5.1.

5.1.1

Giusta l’art. 199 cpv. 2

LT nella versione in vigore per il periodo fiscale 2018, le persone fisiche con

reddito da attività lucrativa indipendente devono allegare alla dichiarazione

d’imposta, in particolare: i conti annuali firmati (conto economico, bilancio

e, per le società anonime, l’allegato), per il periodo fiscale in questione; in

mancanza di una contabilità conforme all’uso commerciale, le distinte degli

attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite, come anche degli apporti e

dei prelevamenti privati (lett. a) e gli elenchi completi dei titoli,

crediti e debiti (lett. b).

5.1.2

Secondo l’art. 125 cpv. 2

LIFD nella versione in vigore dal 1° gennaio 2016, le persone fisiche con

reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono

allegare alla dichiarazione:

a) i

conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale;

o

b) in

caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso

2.

CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione

patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.

5.2

Giusta l’art. 957 CO, le

imprese individuali che realizzano una cifra d’affari di almeno fr. 500'000.- devono

tenere la contabilità e presentare i conti. Le imprese individuali che non

realizzano una cifra d’affari annua di almeno fr. 500'000.- devono per contro

tenere la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del

patrimonio (cosiddetta contabilità semplificata). Come le prime, anche le

seconde devono rispettare i principi della tenuta regolare dei conti,

conformemente all’art. 958c CO. La presentazione dei conti è retta in

particolare dai principi di chiarezza e comprensibilità, di completezza, di

affidabilità, di essenzialità, di prudenza, di continuità nella presentazione e

nei criteri di valutazione e di divieto di compensare attivi e passivi come

pure costi e ricavi (art. 958c cpv. 1 CO). La presentazione dei conti è

adeguata alle particolarità dell’impresa e del ramo in cui essa opera, nel

rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge (art. 958c cpv. 3 CO).

Se

tali principi non sono rispettati ed il conto economico non corrisponde

all’utile reale, il risultato deve essere corretto sia a favore sia a sfavore

del contribuente (sentenza del TF n. 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016 consid.

4.1).

5.3

L’art.

125.

cpv. 2 LIFD non precisa però ciò che bisogna intendere per “distinte

relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai

prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale”.

Le

esigenze a cui devono rispondere queste distinte, dipendono dal caso di specie,

in particolare dal tipo di attività e dall’ampiezza di quest’ultima. In ogni

caso, esse devono essere allestite in maniera tale da far risultare in modo

completo ed affidabile il reddito e la sostanza legati all’attività lucrativa

indipendente e poter essere controllate in condizioni ragionevoli da parte

delle autorità fiscali. Ad ogni modo, non spetta alle autorità di tassazione

ristabilire la contabilità manchevole allestita dal contribuente (cfr. ad

esempio sentenza del TF n. 2C_618/2015 del 29 febbraio 2016, consid. 4.1.).

5.4

Nel caso che qui ci occupa, i

ricorrenti, che per il periodo fiscale 2018 hanno esercitato un’attività

indipendente, si sono limitati a compilare la dichiarazione di imposta,

indicando un reddito complessivo di fr. 30'000.- (fr. 15'000.- ciascuno). Così

facendo, gli stessi sono venuti meno ai propri obblighi procedurali: hanno infatti

omesso di allegare alla dichiarazione di imposta le distinte delle entrate e

delle uscite, come anche della situazione patrimoniale e degli apporti e dei

prelevamenti privati, come esatto dall’art. 125 cpv. 2 LIFD e dall’art. 199

cpv. 2 LT. Di conseguenza, prima di emettere le decisioni di tassazione IC/IFD 2018,

l’autorità di tassazione ha richiesto ai contribuenti la produzione di “documentazione

a comprova dell’importo di fr. 30'000.- riguardo [all’]attività indipendente

del contribuente e [della] coniuge”. Tali documenti non sono stati

trasmessi all’autorità. Di conseguenza, l’UT ha quantificato il reddito da

attività indipendente del marito in fr. 36'000.- e quello della coniuge in fr.

48'000.-. A seguito del reclamo interposto dai contribuenti, l’UT ha nuovamente

sollecitato i coniugi __________ a voler produrre “bilanci d’apertura e di

chiusura e conti d’esercizio dettagliati relativi agli anni 2018-2019 e

2019-2020”. Anche questa ulteriore richiesta è stata ignorata da parte dei

contribuenti.

5.5

I

contribuenti hanno tralasciato, in maniera colpevole ed in violazione dei loro

obblighi, la collaborazione possibile ed esigibile. D’altronde, sono gli stessi

ricorrenti ad ammettere – nella loro replica spontanea – di non aver prodotto

alcun documento relativo alle loro attività.

Orbene,

ai sensi dei considerandi che precedono, è evidente che l’UT, in mancanza di

una qualsiasi documentazione atta a comprovare la consistenza dei redditi

percepiti dai contribuenti, si sia dovuto basare sulle informazioni ed atti in

suo possesso.

Tuttavia, come già

sottolineato, l’autorità di tassazione ha rinunciato ad una tassazione

d’ufficio in senso stretto. Di conseguenza, non si è verificata l’inversione

dell’onere della prova, che si accompagna ad una tassazione di questa natura. L’onere

della prova è pertanto rimasto a carico dell’Ufficio di tassazione, anche nella

procedura di reclamo.

Ora, dalla decisione di

tassazione non emergono indicazioni in merito alle modalità di calcolo del

reddito dell’attività lucrativa indipendente dei contribuenti. In seguito al

reclamo, privo di documentazione, l’autorità ha nuovamente richiesto agli

insorgenti di produrre bilancio e conto economico delle loro attività. Nella

lettera del 15 giugno 2021, ha tuttavia avvertito i reclamanti che, se non

avessero inviato la documentazione richiesta, avrebbe deciso il reclamo “sulla

base della documentazione già a disposizione dell’autorità” e che “la

decisione di prima istanza [sarebbe stata] confermata, eccezion fatta per la

posizione relativa ai debiti”. Con questa affermazione, tuttavia, ha

sostanzialmente posto a carico dei contribuenti l’onere della prova, che invece

era a carico dell’autorità fiscale. Respingendo il reclamo, l’Ufficio di

tassazione ha confermato l’ammontare dei redditi litigiosi, limitandosi a

constatare che i reclamanti non avevano dato seguito alla richiesta di

documentazione.

Ne consegue che, con la

motivazione della decisione impugnata, l’autorità di tassazione non ha

rispettato le esigenze legali. Ha infatti omesso di illustrare i criteri in

base ai quali aveva stabilito i redditi in discussione.

Si giustifica pertanto il

rinvio degli atti all’autorità di tassazione per una nuova decisione. Da parte

loro, i ricorrenti, dovranno produrre documentazione precisa in merito alle

rispettive attività professionali, che consenta di quantificare correttamente

il reddito da attività lucrativa indipendente. Se gli elementi imponibili

continuassero a non poter essere accertati esattamente per mancanza di documentazione

attendibile, dopo averli diffidati, l’UT potrà eseguire una tassazione d’ufficio,

in base ad una valutazione coscienziosa ai sensi degli artt. 204 cpv. 2 LT e

130.

cpv. 2 LIFD.

III. Debiti privati

6.

6.1.

L’art. 13 LAID

prevede che l’imposta sulla sostanza abbia per oggetto la sostanza netta

totale. La definizione della sostanza netta imponibile secondo l’art. 13 LAID

s’impone ai Cantoni, che non possono imporre elementi che non rientrano nella

stessa (sentenza del TF n. 2C_555/2010 dell’11 marzo 2011, consid. 2.2.).

Il fatto che l’imposta

sulla sostanza abbia per oggetto la sostanza netta, implica che il contribuente

possa dedurre dai propri attivi tutti i debiti comprovati. L’art. 47 cpv. 1 LT

prevede in effetti che dalla sostanza siano deducibili i debiti comprovati.

Deducibili sono tutti i debiti per i quali il contribuente risulta essere

giuridicamente responsabile e che sono effettivi, cioè esistenti al momento

determinante (31.12) e non unicamente potenziali. Il presupposto è quindi che

alla data di riferimento esista un debito fisso, che il contribuente debba aspettarsi

seriamente di dover adempiere, senza che sia necessaria una scadenza (sentenza

del TF n. 2C_555/2010 dell’11 marzo 2011, consid. 2.2.; Dzamko-Locher/Teuscher, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 3a

ediz., Basilea 2017, n. 15-17 ad

art. 13 LAID).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, non sono deducibili i debiti

possibili, futuri o corrispondenti ad aspettative, in particolar modo quelli

che risultano da un’operazione subordinata alla realizzazione di una condizione

sospensiva (art. 151 CO), fintantoché la condizione non si realizza e il

debitore non è ancora tenuto alla sua prestazione. La scadenza del debito non è

per contro una condizione per la deduzione del debito (sentenza 2C_1172/2014

del 22 giugno 2015, consid. 3.1. e giurisprudenza citata).

6.2

I debiti costituiscono,

dal profilo fiscale, un elemento che concorre ad escludere o ridurre l’imposta

dovuta. Di conseguenza, l’onere della prova incombe al contribuente (DTF 133 II

153.

consid. 4.3.; 121 II 257 consid. 4c/aa). Di regola, quando il creditore è

domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare il suo nome ed il suo indirizzo

perché sulla base di questi dati l’autorità può agevolmente effettuare delle

verifiche. In presenza di contribuenti che pretendono di dedurre dal loro

reddito interessi passivi versati a persone fisiche o giuridiche con domicilio

o sede all’estero occorrono invece informazioni più precise e complete ed un

maggior rigore d’indagine, alfine di garantire la generalità dell’imposta e la

parità di trattamento tra gli amministrati. Ciò vale in particolare quando i

creditori sono entità giuridiche con sede in Stati che consentono

domiciliazioni fittizie (sentenza del TF n. 2C_340/2007 del 22 gennaio 2008,

consid. 3.3. con riferimenti).

6.3

6.3.1

Nel caso in esame i

ricorrenti, oltre ad aver comunicato i nomi degli asseriti creditori nella

dichiarazione di imposta (cfr. allegato “Schuldverzeichnis 2018”), hanno

prodotto in sede di reclamo la copia dell’estratto del registro delle

esecuzioni, datato 10 maggio 2019, ed una richiesta di pagamento, datata 25

aprile 2019, della __________ e pari a € 7'200'014.60. Con il ricorso, gli

insorgenti producono nuovamente l’estratto del registro delle esecuzioni – con

nessuna esecuzione registrata, ma con un importo di fr. 6'426'847.55, quale

somma di sei attestati di carenza beni degli ultimi 20 anni), la richiesta di

pagamento della __________ e quella della __________, datata 12 aprile 2017.

Successivamente, il 22 settembre 2021, i ricorrenti trasmettono alla Camera la

richiesta di pagamento della __________ dell’8 settembre 2021 e pari a fr.

1'500'515.- ed una del __________ del 3 aprile 2018, pari a complessivi fr. 3'895'630.50

(relativi a due diverse esecuzioni).

6.3.2

La documentazione fornita

dai contribuenti non appare a questa Camera sufficiente per documentare

ineccepibilmente l’esistenza dei debiti privati al cosiddetto “momento

determinante”, cioè al 31.12.2018. Infatti, tutti i documenti prodotti si

riferiscono a dei periodi rispettivamente a dei momenti diversi rispetto al

31.12.2018

Per quanto concerne, in

particolar modo, gli attestati di carenza di beni, questi ultimi non

costituiscono debiti deducibili. In seguito al rilascio degli attestati di

carenza di beni e di insufficienza di pegno, infatti, la responsabilità del

debitore è praticamente azzerata fino al momento in cui la sua situazione

finanziaria non subisca una modifica essenziale (cfr. la sentenza CDT n.

80.2006.7

del 22 marzo 2006, in RtiD II-2006 n. 7t).

In queste circostanze,

avendo i ricorrenti disatteso l’onere della prova che incombeva loro, per di

più nonostante le richieste di produzione di documenti da parte dell’UT, la

deduzione dei “debiti privati” dalla sostanza non può essere ammessa. Di

conseguenza, la decisione dell’autorità fiscale merita, su questo punto, piena

tutela e pertanto, il ricorso degli insorgenti è respinto.

7.

Secondo gli artt.

231.

cpv. LT e 144 cpv. 1 seconda frase LIFD, se il ricorso è ammesso parzialmente,

le spese sono ripartite proporzionalmente. Inoltre giusta gli artt. 231 cpv. 3

LT e 144 cpv. 2 LIFD, la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti

alla Camera di diritto tributario sono poste totalmente o parzialmente a carico

del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli

incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di

tassazione o di reclamo oppure ha ostacolato con raggiri l’inchiesta della

Camera di diritto tributario.

Nel caso in esame, l’esito

del ricorso è differenziato, motivo per il quale le spese dovrebbero essere

ripartite proporzionalmente (2/3 ai ricorrenti e 1/3 all’UT). Tuttavia, i

contribuenti avrebbero dovuto conformarsi al proprio dovere di collaborazione e

fornire all’autorità di tassazione la documentazione richiesta in merito al

reddito conseguito dalla loro attività lavorativa indipendente. In queste

circostante, nonostante l’annullamento della decisione impugnata, si giustifica

che sia posta a loro carico parte di queste spese (1/2 di 1/3).

Ai ricorrenti, rappresentati

dalla loro fiduciaria, non vengono riconosciute ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è evaso ai

sensi dei considerandi.

§ Di

conseguenza, in merito alla determinazione del reddito da attività indipendente

dei contribuenti, la decisione su reclamo IC/IFD del 21 luglio 2021 è annullata

e gli atti sono trasmessi all’Ufficio di tassazione, perché adotti una nuova

decisione. Per il resto il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 2’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico dei

ricorrenti nella misura di 5/6 (fr. 1'750.-).

3. Contro il presente giudizi Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: