80.2021.205
Violazione degli obblighi procedurali: mancata presentazione della dichiarazione, proroga richiesta solo dopo la scadenza del termine già ripetutamente prorogato
22 novembre 2021Italiano15 min
contribuente ha domandato per la quinta volta una proroga, che è stata negata dall’UT
Source ti.ch
Incarto n.
80.2021.205
Lugano
22 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 settembre 2021 contro la decisione del 22 luglio 2021 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. Non avendo RI 1 presentato
la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2019 entro il termine del 30
giugno 2020, in data 16 luglio 2020 l’RS 1 (di seguito: UT) gli ha inviato un
richiamo.
In data 23 luglio 2020
l’UT ha accordato al contribuente una proroga del termine per l’inoltro della
dichiarazione fino al 30 settembre 2020.
Il 3 ottobre 2020 il
contribuente ha chiesto un’altra proroga per l’inoltro della dichiarazione
d’imposta 2019, che gli è stata concessa fino al 31 dicembre 2020.
Il 1° gennaio 2021 ha
domandato una terza proroga, che è stata ammessa fino al 28 febbraio 2021.
Il 4 marzo 2021 il
contribuente ha chiesto e ottenuto una quarta proroga fino al 31 marzo 2021.
Il 2 aprile 2021 il
contribuente ha domandato per la quinta volta una proroga, che è stata negata dall’UT
il 9 aprile 2021. L’autorità fiscale ha precisato che la procedura di richiamo,
diffida e multa sarebbe proseguita dallo stadio successivo a quello in cui si
trovava al momento della richiesta.
Con decisione del 13
aprile 2021, l’UT ha diffidato il contribuente ad inoltrare la dichiarazione
d’imposta 2019.
Lo stesso giorno, il
contribuente ha chiesto ancora una proroga, lamentando che l’UT non aveva tenuto
conto della sua situazione personale. In data 22 aprile 2021 l’UT gli ha
concesso una proroga fino al 31 maggio 2021.
In data 3 giugno 2021 il
contribuente ha domandato un’ulteriore proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione.
Con scritto dell’11 giugno
2021 l’autorità fiscale ha respinto la richiesta di proroga, attirando
l’attenzione del contribuente sul fatto che la procedura di richiamo, diffida e
multa sarebbe proseguita dallo stadio successivo a quello in cui si trovava al
momento della richiesta.
Con decreto del 15 giugno
2021, l’UT ha inflitto al contribuente una multa di fr. 400.- per violazione
degli obblighi procedurali.
B. Con scritto del 16
luglio 2021 RI 1 ha interposto reclamo avverso il decreto di multa disciplinare
del 15 giugno 2021, imputando il ritardo alla mancata decisione sulla
tassazione dell’anno fiscale 2018, a suo dire necessaria al fine di poter
compilare la dichiarazione d’imposta per l’anno 2019. Infatti, per il
menzionato anno fiscale vi era stata la restituzione di eccedenze d’imposta per
fr. 4'775.80 (fr. 2'331.75 per l’imposta cantonale, fr. 695.25 per l’imposta
federale e fr. 1’758.30 per l’imposta comunale). La multa inflittagli inoltre sarebbe
stata prematura, in quanto non avrebbe tenuto conto delle proroghe chieste e
ottenute.
Con decisione 22 luglio
2021 l’UT ha respinto il reclamo, argomentando che, avendo il contribuente
omesso in modo negligente di adempiere i suoi obblighi procedurali nonostante
la diffida, si fossero realizzate le condizioni oggettive e soggettive di cui
agli artt. 257 LT e 174 LIFD.
C. Con scritto del 23
agosto 2021, indirizzato all’UT, RI 1 ha interposto “Reclamo contro la Multa
disciplinare del 15 luglio 2021 e contro la Decisione su reclamo del 22 luglio
2021”. Nello scritto l’insorgente rimprovera all’UT di non aver tenuto
conto delle proroghe concesse per gli anni fiscali 2018 e 2019 e chiede “cortesemente
che l’Ufficio verifichi la correttezza delle sanzioni tenendo conto delle
proroghe del termine per l’inoltro delle dichiarazioni d’imposta concesse”,
così come “di accogliere il reclamo e annullare la multa [per l’anno
fiscale 2019]”.
L’UT si è rivolto al
contribuente, in data 24 agosto 2021, invitandolo a precisare se il suo scritto
dovesse essere inteso come ricorso alla Camera di diritto tributario, indicando
di rispondere entro il 6 settembre 2021.
Con raccomandata del 6
settembre 2021 il contribuente ha inviato alla Camera di diritto tributario un
“ricorso contro la decisione su reclamo del 22 luglio 2021”.
D. Con osservazioni 9/10
settembre 2021, l’UT si riconferma nella propria decisione.
Diritto
1. 1.1.
È bene precisare dapprima
che la decisione impugnata concerne unicamente la multa di fr. 400.–, inflitta
al ricorrente per non avere consegnato la dichiarazione d’imposta 2019.
Dal tenore dei suoi
scritti, cioè del “reclamo” del 23 agosto 2021 e del “ricorso” del 6 settembre
2021, potrebbe infatti sembrare che sia contestata anche la multa inflittagli
per la mancata presentazione della dichiarazione 2018.
1.2.
L’art. 227 cpv. 1 LT per
l’imposta cantonale (applicabile anche alla procedura per violazione degli
obblighi procedurali secondo l’art. 266 cpv. 4 LT) e l’art. 140 cpv. 1 LIFD per
l’imposta federale diretta (applicabile anche alla procedura per violazione
degli obblighi procedurali secondo l’art. 182 cpv. 3 LIFD) stabiliscono che il
contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo
dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla
Camera di diritto tributario.
1.3.
La multa di fr. 300.– per
il mancato inoltro della dichiarazione relativa al periodo fiscale 2018 era
stata notificata al contribuente con decisione del 17 luglio 2020. Il
contribuente ha interposto reclamo contro quest’ultima decisione solo il 28
novembre 2020. Il 3 dicembre 2020 l’autorità di tassazione gli ha attribuito un
termine di dieci giorni per giustificare e documentare i motivi del ritardo.
Non avendo ottenuto risposta dal contribuente, con decisione del 30 dicembre
2020 l’UT ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo, il reclamo. Il
reclamante non ha interposto ricorso alla Camera di diritto tributario contro
quest’ultima decisione, entro il termine di trenta giorni.
1.4.
Ne consegue che, se anche
dovesse essere riferito alla multa per il periodo fiscale 2018, il ricorso in
esame si rivelerebbe palesemente tardivo.
2. 2.1.
La multa disciplinare è
stata inflitta sulla base degli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
Giusta l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non
consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non
adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola
gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non
versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti
dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è di 1’000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,
10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente
uguale l’art. 174 LIFD.
2.2.
Secondo l’art. 198 cpv. 1
LT, i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del
modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto
il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di
questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e
veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,
all’autorità competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il
contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come
per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce
come contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di
ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli
articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art.
124 LIFD.
2.3.
Affinché
l’autorità fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due
distinte condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale
a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma
presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche
se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
2.4.
L’art. 266 cpv. 1 LT
stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art.
257 sono pronunciate dall’autorità fiscale competente. Secondo il capoverso 4,
alle procedure per violazione degli obblighi procedurali sono applicabili - per
analogia - le norme di procedura di tassazione e di ricorso.
3. 3.1.
Nella fattispecie, il
ricorrente ha indiscutibilmente commesso l’infrazione sanzionata dall’autorità
fiscale per l’anno fiscale 2019, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale
entro il termine impartitogli con l’ultima decisione di proroga, scadente il 31
maggio 2021.
3.2.
Va ricordato che, prima
che gli fosse inflitta la multa, il contribuente era già stato diffidato, con
decisione del 13 aprile 2021.
A tal proposito, questa
Camera ha già avuto modo di sottolineare che con la diffida si è stati
avvertiti che, in caso di inosservanza dell’ulteriore termine concesso a chi è
già stato precedentemente richiamato, ci si espone al rischio di una multa. In
altre parole, il contribuente cui è stata notificata la diffida dovrebbe essere
cosciente che, se l’autorità fiscale non entrerà in possesso della
dichiarazione entro il termine assegnatogli in tale contesto, sarà sanzionato
senza ulteriori avvertimenti (CDT n. 80.2014.40 del 24 febbraio 2014, consid. 2.2).
Come indicato dalla
Circolare n. 12/2013 del 22 novembre 2013 della Divisione delle contribuzioni (Multa
per violazione di obblighi procedurali, p. 5, con riferimento alla sentenza
CDT n. 199 del 28 maggio 1980), la diffida rimane sospesa durante il periodo di
proroga per rinascere, a tutti gli effetti, trascorso il termine concesso con
la proroga.
Ne consegue che, se
l’autorità di tassazione concede una proroga del termine per presentare la
dichiarazione, dopo aver già intimato al contribuente la diffida, contenente la
comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali, non è
tenuta a notificare una nuova diffida, nel caso in cui il contribuente non
abbia inoltrato la dichiarazione entro il termine prorogato (sentenza CDT n. 80.2017.30
del 6 aprile 2017 consid. 2.3.2).
3.3.
Lo stesso ricorrente,
peraltro, riconosce implicitamente di non aver rispettato la scadenza del 31
maggio 2021, stabilita con l’ultima proroga. Il ricorrente sostiene infatti, a
pagina 3 del ricorso, che la multa disciplinare 15 giugno 2021 è stata decisa
senza aver considerato le proroghe concesse dall’UT. Più precisamente:
“[La multa disciplinare è
stata] emessa alla scadenza della proroga fino al 31 maggio 2021 […], dopo la
richiesta di rinnovo della proroga del 3 giugno 2021 e solo quattro giorni dopo
che è stata respinta […], prima che il contribuente potesse prenderne atto; è
motivata con un’unica frase: “L’ufficio circondariale di tassazione,
considerato che nonostante un richiamo e la diffida del 13.04.2021 non è stata
consegnata la dichiarazione valevole per l’imposta cantonale e per l’imposta
federale diretta.”; non sono purtroppo menzionate le proroghe concesse
dall’Ufficio stesso, nemmeno sommariamente (p. es.: “considerate le proroghe
del termine per l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2019 concesse fino al
31 maggio 2021.” […] né sono state tantomeno tenute in considerazione nella
valutazione del mancato inoltro della dichiarazione d’imposta, che era
giustificato e non avrebbe dovuto comportare la Multa […].”
3.4.
Va dapprima ricordato
all’insorgente che una proroga del termine non dipende evidentemente dalla
semplice richiesta del contribuente, bensì dalla decisione con cui l’autorità
di tassazione accoglie la relativa istanza.
Nel diritto fiscale i
termini hanno una importanza fondamentale e permettono di fare avanzare la
procedura (Masmejean-Fey/Vianin,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire romand LIFD, 2a ed., Basilea, 2017, n. 1 ad
art. 119 LIFD).
Un termine stabilito
dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art.
119 cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda
frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione potestativa
delle disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode di
un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere (Masmejan-Fey/Vianin, op. cit., n. 8 ad art. 119 LIFD, p. 1612
s.).
L’eventuale inoltro della
domanda di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare l’inosservanza di
un termine attribuito dall’autorità.
3.5.
A ciò si aggiunga che,
quando il ricorrente avrebbe inviato l’istanza di proroga del termine, cioè il
3 giugno 2021, il termine attribuitogli dall’autorità di tassazione, già
prorogato per la quinta volta fino al 31 maggio 2021, era ormai scaduto.
Come espressamente richiesto dall’art. 119 cpv. 2
LIFD, la domanda di proroga deve
tuttavia essere presentata prima della scadenza, requisito che costituisce una
condizione di validità della domanda stessa (cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar
zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 11
ad art. 119 LIFD, p. 2111).
Come ben si evince dalla
cronologia presentata dal contribuente a pagina 3 del suo ricorso, infatti, si
avrebbero:
- una
prima proroga domandata il 23 luglio 2020 (richiesta dopo richiamo 16 luglio
2020), con termine il 30 settembre 2020;
- una
seconda proroga domandata l’8 ottobre 2020 (8 giorni dopo la scadenza della
proroga precedente), con termine il 31 dicembre 2020;
- una
terza proroga domandata il 7 gennaio 2021 (7 giorni dopo la scadenza della
proroga precedente), con termine il 28 febbraio 2021;
- una
quarta proroga domandata l’11 marzo 2021 (11 giorni dopo la scadenza della
proroga precedente), con termine il 31 marzo 2021;
- una
quinta proroga domandata il 22 aprile 2021 (22 giorni dopo la scadenza della
proroga precedente), con termine il 31 maggio 2021.
Tutte le proroghe
domandate sono pertanto intempestive. Questo comportamento si rileva
sistematico in quanto adottato anche per l’anno fiscale precedente. È pertanto
a ragione che, per l’anno fiscale 2019 l’UT ha diffidato il ricorrente il 13
aprile 2021 e notificato la multa disciplinare in data 15 giugno 2021.
3.6.
La decisione impugnata,
con cui l’autorità fiscale ha inflitto al ricorrente una multa per violazione
degli obblighi procedurali, è pertanto legittima.
4. 4.1.
Per quanto attiene
all’ammontare della multa, nella decisione su reclamo il fisco ha correttamente
citato la Circolare n. 12/2013 del 22 novembre 2013 della Divisione delle
contribuzioni.
In base a quanto si evince
dagli atti prodotti dall’UT, al contribuente era già stata inflitta una multa
per violazione degli obblighi procedurali in relazione alla dichiarazione del
periodo fiscale precedente.
4.2.
Secondo il capitolo 5.2.3
(Recidiva) della Circolare 12/2013, se il contribuente, nei periodi fiscali
precedenti o in quello in corso, è già stato oggetto di multe disciplinari,
l’ulteriore multa sarà determinata secondo la seguente progressione:
I. recidiva multa base x 2
Considerandi
II. recidiva multa base x
3.
III. recidiva multa base x
4.
e così di seguito fino
all’importo massimo complessivo di 20'000 franchi (IC + IFD).
La multa base va inoltre
determinata in base alla tabella allegata alla Circolare, secondo la quale, per
l’importo totale dell’imposta cantonale annua dovuta nell’anno precedente (o
meglio, l’ultimo importo conosciuto fino alla multa disciplinare, ovvero quello
riguardante l’anno fiscale 2017) da fr. 5’001.- a fr. 7’001.--, la multa base
per i contribuenti imponibili illimitatamente nel Cantone ammonta a fr. 300.-.
4.3
Come
visto, il ricorrente è stato oggetto di multa disciplinare nell’anno
precedente, sicché per l’anno fiscale qui in esame la multa avrebbe dovuto
essere di fr. 600.- (fr. 300.- x 2).
Tenuto conto quindi della
circostanza che il ricorrente è recidivo, vi sarebbero così i presupposti per
una modifica della multa per violazione degli obblighi procedurali a svantaggio
dell’insorgente.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, tuttavia, una reformatio in peius nell’ambito
della procedura di ricorso è subordinata a due condizioni:
- in
primo luogo, la decisione dev’essere manifestamente incompatibile con le
disposizioni applicabili;
- in
secondo luogo, la correzione della decisione deve rivestire un’importanza
rilevante e deve imporsi (STF 2C_12/2017 e 2C_13/2017 del 23 marzo 2018).
Nella fattispecie in
questione, tuttavia, la correzione della decisione impugnata non appare di tale
importanza da adempiere i presupposti menzionati, con la conseguenza che si può
prescindere dalla modifica della decisione a sfavore del ricorrente.
Tuttavia, si rende attento
lo stesso al fatto che, laddove per gli anni futuri egli incorresse nuovamente
nella violazione dei propri obblighi procedurali, l’autorità fiscale sarà
legittimata ad infliggergli una multa maggiorata in base al numero di anni in
cui il contribuente è stato recidivo, fino a un importo massimo complessivo di
fr. 20'000.--.
5.
Visto l’esito del
ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto,
nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
1. Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
2. Amm. federale delle
contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: