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Decisione

80.2021.209

Procedura: tassazione d’ufficio, decisione prima della scadenza del termine attribuito con la multa, decisione dopo reclamo senza interposizione del reclamo, decisioni nulle

20 dicembre 2021Italiano19 min

25 gennaio 2021 (v. timbro apposto sulla prima pagina del Modulo 1) rientrava presso

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.209

80.2021.210

Lugano

20 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 2 settembre 2021 contro la decisione del 11 agosto 2021 in materia di IC/IFD

2019.

Fatti

Fatti

A. a.

Il contribuente avrebbe

dovuto presentare la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2019

entro il 30 settembre 2020. Dopo il richiamo, inviato il 4 novembre 2020, e la

diffida, intimata il 2 dicembre 2020, al ricorrente è stata inflitta una multa

per violazione degli obblighi procedurali ed è stato fissato un ultimo termine

fino al 31.01.2021 per inoltrare la Dichiarazione d’imposta 2019.

b.

Il

25 gennaio 2021 (v. timbro apposto sulla prima pagina del Modulo 1) rientrava presso

l’RS 1 la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2019, firmata dal

contribuente il 19 gennaio 2021, compilata nella sua parte relativa alla

sostanza mentre per quanto concerneva la determinazione del reddito imponibile,

il contribuente annotava “Siehe Anlage BRD” per i redditi e “Siehe

Erklärung BRD” per le deduzioni.

Il Modulo 1 era

accompagnato da una lettera nella quale il contribuente affermava che “in

der Anlage erhalten Sie das Modul 1 im Original von mir unterzeichnet, das mir

erst am 18. Januar 2021 von der Bevollmächtigten, Frau __________,

zugegangen ist. Somit ist die Kopie, die ich Ihnen mit der Steuererklärung 2019

der __________ zugesandt habe, hinfällig”.

B. Con

data 10 febbraio 2021, l’RS 1 notificava alla rappresentante del contribuente

la decisione di tassazione IC/IFD 2019, elaborata il 27.01.2021.

Dal calcolo

dell’imponibile per l’IC 2019, si evince che l’Ufficio di tassazione non aveva

ripreso alcuno dei dati dichiarati dal contribuente, ma li aveva direttamente

accertati, senza tuttavia procedere ad una tassazione d’ufficio.

Quali redditi, oltre al

valore locativo riferito all’abitazione di __________ e alle relative spese di

gestione e manutenzione, l’RS 1 accertava altri redditi in ragione di

fr. 344'000.‑. A motivo adduceva “aliquote maggiorate, tenuto

conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla

Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e

imposta federale): elementi che possono essere stati rettificati o valutati

secondo dati accertati o presunti”.

Per quanto riguardava

invece la sostanza al 31.12.2019, l’RS 1 accertava fr. 2'800.‑ di

numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi, fr. 15'000.‑ di

veicoli a motore, fr. 34'000'000.‑ quali altri elementi della

sostanza mobiliare; fr. 488'644.‑ di sostanza immobiliare (con la

motivazione “valore di stima rettificato come alle risultanze del catasto”);

fr. 22'000'000.‑ quali debiti privati e concedeva la deduzione

sociale per coniugati pari a fr. 60'000.‑.

Di

conseguenza – applicando l’aliquota per coniugati ‑ per

l’imposta cantonale il reddito imponibile era stato accertato in

fr. 28'100.‑ (fr. 372'100.‑ determinanti per l’aliquota)

e il dovuto d’imposta in fr. 3'416.90; la sostanza imponibile era stata

stabilita in fr. 9'000.‑ (fr. 12'446'000.‑ determinanti

per l’aliquota) e il debito d’imposta cantonale sulla sostanza era di

fr. 27.‑. Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era

stato fissato a fr. 27'900.‑ (fr. 369'500.‑ determinanti

per l’aliquota) per cui il dovuto IFD era di fr. 2'612.35.

C. a.

Il 10 febbraio 2021

(lo stesso giorno della notifica della decisione di tassazione IC/IFD 2019), l’RS

1 registrava l’entrata di un reclamo da parte del contribuente, considerando

tale la Dichiarazione d’imposta 2019 firmata il 15.01.2021 (v. Liste-Reclamo) e

giacente presso il centro di scansione __________. Dagli atti a disposizione dell’autorità

giudicante, sembrerebbe essere questa la Dichiarazione d’imposta 2019 (“Kopie”),

cui si riferisce il ricorrente nella sua lettera accompagnatoria del

19.01.2021, ritenendola “hinfällig” (v. supra, A. b.).

b.

Due settimane più tardi, il

24 febbraio 2021, dal centro di scansione perveniva all’RS 1 la Dichiarazione

d’imposta IC/IFD 2019 (Muster Modulo 1 in tedesco, firmato il 15.01.2021).

Oltre al Modulo 1 ‑ compilato solo nella parte relativa alla

sostanza mentre per i redditi rimandava alla Dichiarazione d’imposta

tedesca – allegati alla DI 2019 vi erano un elenco dei redditi

percepiti nel corso del 2019 per un totale di € 26'860.‑; la

dichiarazione dei redditi compilata per il Finanzamt di __________ (D),

dalla quale si evincono in particolare lo stato civile del contribuente

(divorziato dal 20.12.2012), i contributi pagati alla previdenza e

all’assicurazione malattia privata, una rendita, i redditi derivanti dal

patrimonio mobiliare e le relative imposte già prelevate in __________, i redditi

provenienti dall’attività indipendente (il contribuente di professione è

consulente fiscale) e infine i redditi della sostanza immobiliare (provenienti

dalla locazione e dall’affitto di numerosi immobili in __________). Presentava

anche il Modulo 2 (“Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali”) con

l’annotazione “Siehe Erklärung BRD 2019 [ndr.: illeggibile] Anlage”

e ‑ non compilati ‑ il Modulo 5 (“Elenco

debiti, liberalità a enti di pubblica utilità e versamenti a partiti politici”)

e il Modulo 7 (“Immobili, determinazione della sostanza e del reddito

immobiliare”). Aggiungeva pure una lettera datata 7 gennaio 2021, che il

contribuente aveva inviato personalmente all’RS 1, nella quale scriveva che

alla base della Dichiarazione d’imposta 2019 vi era l’allegata Dichiarazione

2019 presentata in __________ e che l’insieme dei proventi si poteva desumere

dalla dichiarazione d’imposta tedesca. Inoltre, precisava di non percepire

redditi di fonte svizzera e che l’appartamento di __________ era ad esclusivo

uso proprio.

D. a.

L’autorità di

tassazione intimava la decisione di tassazione IC/IFD 2019 dopo reclamo in data

11 agosto 2021. L’RS 1‑ evadendo il reclamo “come ai considerandi” ‑ diminuiva

gli altri redditi da fr. 344'000.‑ a fr. 150'000.‑. Per

quanto riguardava la sostanza, invece, aggiungeva fr. 17'800.‑ agli

altri elementi della sostanza mobiliare e fr. 379'536.‑ ai debiti

privati, correggendo entrambi questi fattori come da dichiarazione. L’RS 1

motivava la sua decisione nel modo seguente:

“Per quanto concerne i fattori

di reddito imponibili, il contribuente ha fornito la dichiarazione d’imposta

germanica compilata, e un elenco delle retribuzioni percepite nel periodo

fiscale 2019.

Da

tale scritto, si evince che la moglie __________, è domiciliata nel Canton __________,

__________.

Non

viene presentato il riparto intercantonale del Canton __________, o ulteriore

documentazione. Per i fattori di sostanza, vengono ripresi i dati indicati

nella dichiarazione d’imposta germanica compilata dal contribuente.

Tenuto

conto di quanto presentato dal contribuente, e in mancanza di documentazione da

parte del coniuge, si procede ad esporre al pt. 6.3 altri redditi l’importo di

CHF 150'000.00”.

Di conseguenza, per

l’imposta cantonale, il reddito imponibile era accertato in fr. 28'100.‑

(fr. 178'100.‑ determinanti per l’aliquota) e l’imposta dovuta era

di fr. 2'676.20 mentre la sostanza imponibile così come il dovuto

d’imposta sulla sostanza erano pari a fr. 0.‑ (determinanti per

l’aliquota: fr. 12'084'000.‑). Per l’imposta federale diretta, il

reddito imponibile era stato fissato in fr. 27'700.‑ (determinanti

per l’aliquota: fr. 175'500.‑) e il dovuto d’imposta era stabilito

in fr. 1'480.‑. Anche per queste decisioni, l’RS 1 aveva applicato

l’aliquota per coniugati.

b.

Successivamente a queste

decisioni (l’RS 1 ne ha registrato l’entrata il 23.08.2021), il contribuente

inviava nuovamente una distinta relativa ai redditi percepiti in __________ nel

corso del 2019, allegando i relativi moduli fiscali tedeschi.

E. Il 2 settembre 2021,

il contribuente ‑ per il tramite della sua rappresentante in

Svizzera, signora __________ – si aggrava in tedesco e davanti all’RS

1 contro la suddetta decisione. L’avv. __________, incaricato dal contribuente

di tradurre lo scritto in italiano, lo invia per competenza direttamente alla

Camera di diritto tributario.

Nell’atto di

ricorso, l’insorgente ‑ oltre a precisare che non ha mai

presentato reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2019, che la signora

__________ non è sua moglie bensì la sua rappresentante in Svizzera e che

quanto dichiarato corrisponde alle sue entrate ‑ postula “la

revoca degli avvisi di accertamento fiscale (imposta federale diretta 2019 e

imposta cantonale 2019) dell’11 agosto 2021”.

F. Il 7 settembre 2021,

la Camera di diritto tributario assegna al ricorrente, domiciliato in __________,

un termine per il versamento di fr. 1’000.‑ a titolo di garanzia per

le tasse di giustizia e le spese di procedura con la comminatoria che in caso

di mancato o ritardato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato

irricevibile. Il pagamento avviene tempestivamente.

G. Il

29 settembre 2021, l’RS 1 presenta le sue osservazioni, riconfermandosi nel

proprio operato e proponendo la reiezione del ricorso. Dopo aver riassunto la

fattispecie, l’autorità di tassazione afferma che

“in caso il contribuente

domiciliato all’estero con ingente sostanza o reddito pretenda una decisione

che si scosti dalle aliquote massime debba presentare la dichiarazione d’imposta

debitamente comprovata e completa di moduli e di alcuni giustificativi. Una

dichiarazione estera non può essere considerata sufficiente in quanto basata su

principi fiscali diversi e presumibilmente non completa (potrebbero mancare ad

esempio i dati del coniuge, i dati degli investimenti mobiliari, alcuni

elementi potrebbero essere imposti in maniera agevolata o con decisione

separata, …). Nel caso in esame lo scrivente Ufficio ha comunque deciso di

ridurre il reddito determinante per la definizione dell’aliquota e lo ha

valutato in Fr. 150'000 considerando i dati presenti nella dichiarazione

Germanica. Riteniamo tale importo sicuramente generoso considerato le poche

informazioni a nostra disposizione, non si conoscono infatti la redditività

degli ingenti immobili esteri come non si conosce il valore e la redditività

della sostanza mobiliare o i dati relativi alla moglie. In assenza di dati

precisi e completi, come della dichiarazione prevista dall’autorità fiscale

Ticinese comprensiva dei moduli debitamente compilata e firmata, non riteniamo

sia ammissibile rettificare a favore del contribuente gli importi esposti”.

H. Con lettera

raccomandata, datata 10 settembre 2021, inviata il 22.10.21 ed esibita davanti

alla Camera di diritto tributario il 2 novembre 2021, il ricorrente ribatte

alle osservazioni presentate dall’RS 1, precisando che “l’opposizione è

diretta contro la notifica che la sig.ra __________ è [sua] moglie e che

il suo reddito è stato fissato in CFD 150.000,00 […] e non [gli] è

imputabile […], essendo lei l’agente domestico”. Aggiunge di aver

allegato la Dichiarazione fiscale tedesca per lo stesso periodo fiscale, come

gli è stato spiegato di fare “molti anni fa”, ciò che ha fatto anche per

il periodo fiscale in questione.

I. L’Ufficio

circondariale di tassazione di Lugano, cui è stata spedita copia per conoscenza

della summenzionata replica, non ha presentato ulteriori osservazioni.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 206 cpv. 1 LT contro la decisione di tassazione il contribuente può

reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla

notificazione. Il capoverso 2 della medesima norma stabilisce che il reclamo

presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può

essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri

proponenti, alla Camera di diritto tributario. Secondo il capoverso 3 dell’art.

206 LT, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto

con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere

motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

Di analogo tenore l’art.

132 LIFD.

1.2.

Il

reclamo deve essere presentato per iscritto (sentenza TF 2C_372/2016 del

7.6.2016 consid. 2.2.2.), ma non è necessario che sia motivato (fatta eccezione

per il reclamo presentato contro una tassazione d’ufficio; v. art. 206 cpv. 3

LT e 132 cpv. 3 LIFD). Diversamente da quanto precedentemente previsto dalla legislazione

federale fino al 1994 e da quella cantonale fino al 2000, il reclamo non deve

più essere motivato. Tale innovazione è correlata alla semplificazione

introdotta nella notificazione della tassazione, in relazione alla quale è

stabilito che le modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta devono

essere comunicate al contribuente ma, per quanto disposto dall’art. 131 cpv. 2

LIFD, non devono più essere motivate. Nel reclamo è dunque sufficiente che il

contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare

una decisione di tassazione (sentenze TF 2C_372/2016 del 7.06.2016 consid.

3.3.4, sentenza TF 2C_80/2012 del 16.01.2013 consid. 4.3.; Casanova/Dubey in: Noël/Aubry Girardin

[a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n 18

ad art. 132 LIFD, p. 1727; Zweifel/Hunziker

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,

3a ediz., Basilea 2017, n. 18 ad art. 132 LIFD, p. 2265; cfr.

inoltre la giurisprudenza di questa Camera: sentenza CDT n. 80.2010.6 del

21.01.2010 consid. 3; n. 80.2000.00047 del 6.04.2000, in RDAT II-2000 n. 14t e

dottrina citata; inoltre n. 80.2004.86 del 24.08.2004, in RtiD I-2005 n. 12t).

1.3.

Venendo al caso in

disamina ‑ oltre a non aver atteso la scadenza del termine per

presentare la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019 impartito con la decisione di

multa (scadente il 31.01.2021) prima di elaborare la decisione di tassazione

(avvenuta il 27.01.2021) ‑ il 10 febbraio 2021, l’RS 1 ha

iscritto un reclamo a nome del contribuente (v. schermata “RECLAMO-Liste”, agli

atti).

Il 10 febbraio 2021 corrisponde

anche alla data riportata sulla decisione di tassazione IC/IFD 2019.

Dal citato documento

“RECLAMO-Liste”, inoltre, si evince che l’incarto del contribuente è “arrivato

[ndr.: dal centro di scansione] __________ il 24.02.2021”. In altre

parole, la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019 inviata dal ricorrente il 15.01.2021

è ritornata “visibile” e in versione digitalizzata presso l’RS 1 14 giorni dopo

la notifica della decisione di tassazione rispettivamente la registrazione della

presentazione del presunto reclamo.

Nel caso di specie, tuttavia,

il contribuente non ha presentato alcun reclamo, come da lui giustamente sottolineato

nell’atto di ricorso del 2 settembre 2021; non ha quindi manifestato in modo chiaro e incondizionato la volontà di

impugnare la decisione di tassazione notificata con data 10 febbraio 2021.

1.4.

La ragione per cui l’Ufficio

di tassazione ha registrato la consegna di un presunto

reclamo è da ricercare nella circostanza che aveva adottato la decisione di

tassazione prematuramente. Nel momento in cui ha proceduto al calcolo

dell’imposta, infatti, non ha preso in considerazione la dichiarazione d’imposta

del contribuente, che era già pervenuta, ma che era ancora in elaborazione al

centro di scansione.

Nella situazione

descritta, tuttavia, l’autorità fiscale non avrebbe dovuto registrare la

presentazione di un reclamo bensì adottare una nuova decisione di tassazione,

tenendo conto della dichiarazione ricevuta. Con il suo frettoloso operato, l’RS

1 ha privato il contribuente di un grado di giudizio. Per contestare la

decisione impugnata, lo ha infatti obbligato ad interporre ricorso alla Camera

di diritto tributario, quando invece avrebbe avuto diritto ad avvalersi prima

del reclamo.

1.5.

Ci si domanda se, alla

luce delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata sia annullabile

o addirittura nulla.

Generalmente, gli atti

amministrativi non sono nulli ma solo annullabili, con la conseguenza che, se

non sono stati impugnati, producono effetti giuridici. La nullità, cioè

l’assenza totale di effetti di una decisione adottata, è ammessa solo se:

·

il vizio che la inficia è particolarmente grave,

·

il vizio è manifesto o perlomeno facile da scoprire e

·

inoltre, la constatazione della nullità non mette seriamente in

pericolo la certezza del diritto.

Lacune nel contenuto di

una decisione comportano la sua nullità solo raramente, se si tratta di una

lacuna particolarmente grave. Le cause di nullità concernono essenzialmente il

difetto di competenza funzionale o materiale di un’autorità o l’esistenza di

gravi errori di procedura (p. es. il fatto che la persona implicata non abbia

potuto partecipare alla procedura). In tal caso, se una decisione è nulla, ogni

autorità che si occupa del caso deve constatarlo in ogni momento e d’ufficio

(cfr. p. es. DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid.

3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3; 136 II 489 consid. 3.3; 133 II 366 consid. 3.1 e 3.2; 132 II 342 consid. 2.1; Locher,

Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art.

102-222 DBG, Basilea 2015, n. 32 ss ad Einführung zu Art. 147 ff., p. 757 ss; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,

Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, 2a ediz.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, n. 6, p. 409).

La

pronuncia di una decisione dopo reclamo senza che il contribuente abbia

manifestato la volontà di reclamare deve essere considerata un vizio tanto

grave da comportare la nullità della decisione dopo reclamo. Non si tratta

infatti di una lacuna nel contenuto della decisione, bensì dell’adozione di una

decisione che non avrebbe dovuto essere presa dall’autorità, in mancanza della

condizione del reclamo da parte del contribuente.

Considerandi

2.

2.1.

Si rivela nulla anche la

decisione di tassazione, che l’autorità fiscale ha adottato senza tener conto

della dichiarazione d’imposta presentata dal contribuente.

2.2

Dagli atti trasmessi alla

Camera di diritto tributario dall’Ufficio di tassazione sembrerebbe infatti che

il contribuente abbia dapprima inviato una Dichiarazione d’imposta 2019,

firmata il 15.01.2021 (Muster Modulo 1 in tedesco) e compilata

unicamente nella parte relativa alla sostanza in Svizzera e all’estero. Per i

redditi in Svizzera e all’estero e per le relative deduzioni, il contribuente

rinviava alla Dichiarazione tedesca per il medesimo periodo fiscale, che

allegava. Aggiungeva pure un riassunto dei redditi complessivi valutati in Euro

e percepiti nel corso del 2019. Verosimilmente, tale Dichiarazione d’imposta e

i relativi allegati sono stati trasmessi dall’RS 1 direttamente al centro di

scansione, per farvi nuovamente ritorno in formato digitale solo il 24.02.2021.

Nel frattempo,

considerando tale Dichiarazione d’imposta “hinfällig”, il contribuente

inoltrava all’autorità di tassazione un “nuovo” Modulo 1, che è pervenuto il 25

gennaio 2021 (v. timbro apposto sulla prima pagina). Tale Dichiarazione

d’imposta consisteva ancora una volta nel Modulo 1, compilato nella sua parte

relativa alla sostanza in Svizzera e all’estero, mentre, per quanto riguardava

i redditi in Svizzera e all’estero e le deduzioni, rinviava alla dichiarazione

fiscale tedesca (“siehe Anlage BRD”/“siehe Erklärung BRD”). A

questo invio non era allegato alcun documento, se non una lettera

accompagnatoria datata 19 gennaio 2021, nella quale il contribuente spiegava

che “in der Anlage erhalten Sie das Modul 1 im Original von mir

unterzeichnet, das mir erst am 18. Januar 2021 von der

Bevollmächtigten, Frau Gabriel, zugegangen ist. Somit ist die Kopie, die ich

Ihnen mit der Steuererklärung 2019 der Bundesrepublik Deutschland zugesandt habe,

hinfällig”.

2.3

In data 10 febbraio 2021,

l’RS 1 intimava al contribuente la decisione di tassazione ordinaria IC/IFD

2019, accertando i fattori imponibili, senza tuttavia considerare alcuna delle

due Dichiarazioni d’imposta 2019 presentate ‑ la prima giacente

probabilmente presso il centro di scansione e tornata “visibile” solo il

10.02.2021

(data d’iscrizione del reclamo)/24.02.2021 e la seconda rientrata “fisicamente”

all’RS 1 il 25.01.2019 (v. timbro apposto sulla prima pagina del Modulo 1).

Ciò si evince chiaramente

dal calcolo dell’imponibile per l’IC 2019 dove i dati dichiarati sono tutti a

zero, ovvero non sono stati ripresi dalla dichiarazione d’imposta, neppure da

quella presentata due giorni prima dell’elaborazione della decisione, avvenuta

il 27.01.2021; e dal fatto che gli elementi imponibili accertati non

corrispondono perfettamente ai fattori di sostanza effettivamente dichiarati.

Al proposito, si osserva

che l’RS 1 non ha neppure aspettato che scadesse (il 31.01.2021) l’ulteriore termine

d’inoltro impartito tramite la decisione di multa (inflitta l’11.01.2021),

prima di tassare il ricorrente.

A ciò si aggiunga che,

nonostante l’RS 1 non abbia preso in considerazione alcuna delle due

Dichiarazioni d’imposta 2019, non ha neppure ritenuto opportuno effettuare

almeno una richiesta di informazioni, utile all’accertamento.

2.4

Adottando la decisione di

tassazione senza considerare la dichiarazione presentata dal contribuente, l’RS

1.

ha crassamente violato il suo diritto di essere sentito.

La consegna di una

dichiarazione d’imposta rappresenta, da un lato, un essenziale obbligo

procedurale del contribuente, ma, dall’altro, un suo fondamentale diritto

procedurale. Il Tribunale federale ha deciso che, se l’autorità fiscale

cantonale procede direttamente ad una tassazione d’ufficio, senza avere in

precedenza inviato al contribuente i formulari per la dichiarazione d'imposta,

la decisione di tassazione dev’essere considerata nulla (DTF 137 I 273 consid.

3.2.1

e 3.3, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

Nel caso in esame,

l’autorità fiscale ha sì inviato al contribuente i formulari per la

dichiarazione, ma ha poi adottato la decisione prima ancora di avere atteso la

scadenza del termine che gli aveva attribuito per adempiere i propri obblighi

e, in ogni caso, senza tener conto della documentazione che era in fase di

scansione. In tal modo, ha negato al contribuente il diritto di presentare una

dichiarazione.

La decisione di tassazione

è pertanto nulla.

3.

Nella nuova

decisione, l’Ufficio di tassazione dovrà fra l’altro verificare la questione

dello stato civile del ricorrente.

Nella decisione impugnata

ha infatti calcolato l’imposta applicando l’aliquota per coniugati, argomentando

che “la moglie __________ è domiciliata nel Canton __________, __________.

Non viene presentato il riparto intercantonale del Canton Zurigo, o

ulteriore documentazione […] in mancanza di documentazione da parte del

coniuge, si procede ad esporre al pt. 6.3 altri redditi l’importo di

CHF 150'000.00”.

Sebbene lo stato civile

del contribuente non sia stato corretto nei “Dati personali, situazione

familiare professionale al 31.12.2019” di entrambe le Dichiarazioni d’imposta

2019.

pervenute all’RS 1, sulla prima pagina della dichiarazione fiscale tedesca

appare chiaramente la dicitura “geschieden/Lebenspartnerschaft aufgehoben

seit dem 20 01 2012”.

Anche la lettera datata

19.01.2021

‑ che accompagnava la Dichiarazione d’imposta 2019

pervenuta all’RS 1 il 25.01.2021 ‑ definiva la signora __________

non come la moglie del contribuente, bensì come la sua rappresentante (“Bevollmächtigte”).

È vero, tra la

documentazione a disposizione dell’autorità giudicante non si trova una procura

scritta a nome __________. Tuttavia, in caso di dubbio, nel corso della

procedura l’autorità di tassazione avrebbe potuto semplicemente richiederla

(art. 190 cpv. 2, 2a frase LT; art. 117 cpv. 2, 2a frase

LIFD).

L’Ufficio di tassazione

riesaminerà anche questo aspetto, prima di adottare la nuova decisione di

tassazione.

4.

Il ricorso è

conseguentemente accolto.

La decisione di

tassazione e la decisione dopo reclamo sono entrambe nulle. Gli atti sono

ritornati all’RS 1 perché adotti una nuova decisione, dopo aver accertato in

modo completo ed esatto la situazione di fatto e di diritto dell’insorgente.

Visto l’esito del ricorso,

non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese di procedura. L’anticipo

richiesto dalla Camera di diritto tributario in data 7 settembre 2021 è

restituito al ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione di tassazione e la decisione dopo reclamo sono nulle. Gli atti sono

ritornati all’RS 1 perché adotti una nuova decisione di tassazione, dopo aver

accertato in modo completo ed esatto la situazione di fatto e di diritto

dell’insorgente.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

L’anticipo di

fr. 1'000.‑ richiesto al ricorrente a garanzia di tali spese gli

sarà totalmente restituito.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: