80.2021.209
Procedura: tassazione d’ufficio, decisione prima della scadenza del termine attribuito con la multa, decisione dopo reclamo senza interposizione del reclamo, decisioni nulle
20 dicembre 2021Italiano19 min
25 gennaio 2021 (v. timbro apposto sulla prima pagina del Modulo 1) rientrava presso
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.209
80.2021.210
Lugano
20 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 2 settembre 2021 contro la decisione del 11 agosto 2021 in materia di IC/IFD
2019.
Fatti
Fatti
A. a.
Il contribuente avrebbe
dovuto presentare la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2019
entro il 30 settembre 2020. Dopo il richiamo, inviato il 4 novembre 2020, e la
diffida, intimata il 2 dicembre 2020, al ricorrente è stata inflitta una multa
per violazione degli obblighi procedurali ed è stato fissato un ultimo termine
fino al 31.01.2021 per inoltrare la Dichiarazione d’imposta 2019.
b.
Il
25 gennaio 2021 (v. timbro apposto sulla prima pagina del Modulo 1) rientrava presso
l’RS 1 la Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2019, firmata dal
contribuente il 19 gennaio 2021, compilata nella sua parte relativa alla
sostanza mentre per quanto concerneva la determinazione del reddito imponibile,
il contribuente annotava “Siehe Anlage BRD” per i redditi e “Siehe
Erklärung BRD” per le deduzioni.
Il Modulo 1 era
accompagnato da una lettera nella quale il contribuente affermava che “in
der Anlage erhalten Sie das Modul 1 im Original von mir unterzeichnet, das mir
erst am 18. Januar 2021 von der Bevollmächtigten, Frau __________,
zugegangen ist. Somit ist die Kopie, die ich Ihnen mit der Steuererklärung 2019
der __________ zugesandt habe, hinfällig”.
B. Con
data 10 febbraio 2021, l’RS 1 notificava alla rappresentante del contribuente
la decisione di tassazione IC/IFD 2019, elaborata il 27.01.2021.
Dal calcolo
dell’imponibile per l’IC 2019, si evince che l’Ufficio di tassazione non aveva
ripreso alcuno dei dati dichiarati dal contribuente, ma li aveva direttamente
accertati, senza tuttavia procedere ad una tassazione d’ufficio.
Quali redditi, oltre al
valore locativo riferito all’abitazione di __________ e alle relative spese di
gestione e manutenzione, l’RS 1 accertava altri redditi in ragione di
fr. 344'000.‑. A motivo adduceva “aliquote maggiorate, tenuto
conto degli elementi imponibili fuori Cantone (imposta cantonale), fuori dalla
Svizzera (imposta federale) o assoggettati alla fonte (imposta cantonale e
imposta federale): elementi che possono essere stati rettificati o valutati
secondo dati accertati o presunti”.
Per quanto riguardava
invece la sostanza al 31.12.2019, l’RS 1 accertava fr. 2'800.‑ di
numerario, biglietti banca, oro e metalli preziosi, fr. 15'000.‑ di
veicoli a motore, fr. 34'000'000.‑ quali altri elementi della
sostanza mobiliare; fr. 488'644.‑ di sostanza immobiliare (con la
motivazione “valore di stima rettificato come alle risultanze del catasto”);
fr. 22'000'000.‑ quali debiti privati e concedeva la deduzione
sociale per coniugati pari a fr. 60'000.‑.
Di
conseguenza – applicando l’aliquota per coniugati ‑ per
l’imposta cantonale il reddito imponibile era stato accertato in
fr. 28'100.‑ (fr. 372'100.‑ determinanti per l’aliquota)
e il dovuto d’imposta in fr. 3'416.90; la sostanza imponibile era stata
stabilita in fr. 9'000.‑ (fr. 12'446'000.‑ determinanti
per l’aliquota) e il debito d’imposta cantonale sulla sostanza era di
fr. 27.‑. Per l’imposta federale diretta, il reddito imponibile era
stato fissato a fr. 27'900.‑ (fr. 369'500.‑ determinanti
per l’aliquota) per cui il dovuto IFD era di fr. 2'612.35.
C. a.
Il 10 febbraio 2021
(lo stesso giorno della notifica della decisione di tassazione IC/IFD 2019), l’RS
1 registrava l’entrata di un reclamo da parte del contribuente, considerando
tale la Dichiarazione d’imposta 2019 firmata il 15.01.2021 (v. Liste-Reclamo) e
giacente presso il centro di scansione __________. Dagli atti a disposizione dell’autorità
giudicante, sembrerebbe essere questa la Dichiarazione d’imposta 2019 (“Kopie”),
cui si riferisce il ricorrente nella sua lettera accompagnatoria del
19.01.2021, ritenendola “hinfällig” (v. supra, A. b.).
b.
Due settimane più tardi, il
24 febbraio 2021, dal centro di scansione perveniva all’RS 1 la Dichiarazione
d’imposta IC/IFD 2019 (Muster Modulo 1 in tedesco, firmato il 15.01.2021).
Oltre al Modulo 1 ‑ compilato solo nella parte relativa alla
sostanza mentre per i redditi rimandava alla Dichiarazione d’imposta
tedesca – allegati alla DI 2019 vi erano un elenco dei redditi
percepiti nel corso del 2019 per un totale di € 26'860.‑; la
dichiarazione dei redditi compilata per il Finanzamt di __________ (D),
dalla quale si evincono in particolare lo stato civile del contribuente
(divorziato dal 20.12.2012), i contributi pagati alla previdenza e
all’assicurazione malattia privata, una rendita, i redditi derivanti dal
patrimonio mobiliare e le relative imposte già prelevate in __________, i redditi
provenienti dall’attività indipendente (il contribuente di professione è
consulente fiscale) e infine i redditi della sostanza immobiliare (provenienti
dalla locazione e dall’affitto di numerosi immobili in __________). Presentava
anche il Modulo 2 (“Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali”) con
l’annotazione “Siehe Erklärung BRD 2019 [ndr.: illeggibile] Anlage”
e ‑ non compilati ‑ il Modulo 5 (“Elenco
debiti, liberalità a enti di pubblica utilità e versamenti a partiti politici”)
e il Modulo 7 (“Immobili, determinazione della sostanza e del reddito
immobiliare”). Aggiungeva pure una lettera datata 7 gennaio 2021, che il
contribuente aveva inviato personalmente all’RS 1, nella quale scriveva che
alla base della Dichiarazione d’imposta 2019 vi era l’allegata Dichiarazione
2019 presentata in __________ e che l’insieme dei proventi si poteva desumere
dalla dichiarazione d’imposta tedesca. Inoltre, precisava di non percepire
redditi di fonte svizzera e che l’appartamento di __________ era ad esclusivo
uso proprio.
D. a.
L’autorità di
tassazione intimava la decisione di tassazione IC/IFD 2019 dopo reclamo in data
11 agosto 2021. L’RS 1‑ evadendo il reclamo “come ai considerandi” ‑ diminuiva
gli altri redditi da fr. 344'000.‑ a fr. 150'000.‑. Per
quanto riguardava la sostanza, invece, aggiungeva fr. 17'800.‑ agli
altri elementi della sostanza mobiliare e fr. 379'536.‑ ai debiti
privati, correggendo entrambi questi fattori come da dichiarazione. L’RS 1
motivava la sua decisione nel modo seguente:
“Per quanto concerne i fattori
di reddito imponibili, il contribuente ha fornito la dichiarazione d’imposta
germanica compilata, e un elenco delle retribuzioni percepite nel periodo
fiscale 2019.
Da
tale scritto, si evince che la moglie __________, è domiciliata nel Canton __________,
__________.
Non
viene presentato il riparto intercantonale del Canton __________, o ulteriore
documentazione. Per i fattori di sostanza, vengono ripresi i dati indicati
nella dichiarazione d’imposta germanica compilata dal contribuente.
Tenuto
conto di quanto presentato dal contribuente, e in mancanza di documentazione da
parte del coniuge, si procede ad esporre al pt. 6.3 altri redditi l’importo di
CHF 150'000.00”.
Di conseguenza, per
l’imposta cantonale, il reddito imponibile era accertato in fr. 28'100.‑
(fr. 178'100.‑ determinanti per l’aliquota) e l’imposta dovuta era
di fr. 2'676.20 mentre la sostanza imponibile così come il dovuto
d’imposta sulla sostanza erano pari a fr. 0.‑ (determinanti per
l’aliquota: fr. 12'084'000.‑). Per l’imposta federale diretta, il
reddito imponibile era stato fissato in fr. 27'700.‑ (determinanti
per l’aliquota: fr. 175'500.‑) e il dovuto d’imposta era stabilito
in fr. 1'480.‑. Anche per queste decisioni, l’RS 1 aveva applicato
l’aliquota per coniugati.
b.
Successivamente a queste
decisioni (l’RS 1 ne ha registrato l’entrata il 23.08.2021), il contribuente
inviava nuovamente una distinta relativa ai redditi percepiti in __________ nel
corso del 2019, allegando i relativi moduli fiscali tedeschi.
E. Il 2 settembre 2021,
il contribuente ‑ per il tramite della sua rappresentante in
Svizzera, signora __________ – si aggrava in tedesco e davanti all’RS
1 contro la suddetta decisione. L’avv. __________, incaricato dal contribuente
di tradurre lo scritto in italiano, lo invia per competenza direttamente alla
Camera di diritto tributario.
Nell’atto di
ricorso, l’insorgente ‑ oltre a precisare che non ha mai
presentato reclamo contro la decisione di tassazione IC/IFD 2019, che la signora
__________ non è sua moglie bensì la sua rappresentante in Svizzera e che
quanto dichiarato corrisponde alle sue entrate ‑ postula “la
revoca degli avvisi di accertamento fiscale (imposta federale diretta 2019 e
imposta cantonale 2019) dell’11 agosto 2021”.
F. Il 7 settembre 2021,
la Camera di diritto tributario assegna al ricorrente, domiciliato in __________,
un termine per il versamento di fr. 1’000.‑ a titolo di garanzia per
le tasse di giustizia e le spese di procedura con la comminatoria che in caso
di mancato o ritardato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato
irricevibile. Il pagamento avviene tempestivamente.
G. Il
29 settembre 2021, l’RS 1 presenta le sue osservazioni, riconfermandosi nel
proprio operato e proponendo la reiezione del ricorso. Dopo aver riassunto la
fattispecie, l’autorità di tassazione afferma che
“in caso il contribuente
domiciliato all’estero con ingente sostanza o reddito pretenda una decisione
che si scosti dalle aliquote massime debba presentare la dichiarazione d’imposta
debitamente comprovata e completa di moduli e di alcuni giustificativi. Una
dichiarazione estera non può essere considerata sufficiente in quanto basata su
principi fiscali diversi e presumibilmente non completa (potrebbero mancare ad
esempio i dati del coniuge, i dati degli investimenti mobiliari, alcuni
elementi potrebbero essere imposti in maniera agevolata o con decisione
separata, …). Nel caso in esame lo scrivente Ufficio ha comunque deciso di
ridurre il reddito determinante per la definizione dell’aliquota e lo ha
valutato in Fr. 150'000 considerando i dati presenti nella dichiarazione
Germanica. Riteniamo tale importo sicuramente generoso considerato le poche
informazioni a nostra disposizione, non si conoscono infatti la redditività
degli ingenti immobili esteri come non si conosce il valore e la redditività
della sostanza mobiliare o i dati relativi alla moglie. In assenza di dati
precisi e completi, come della dichiarazione prevista dall’autorità fiscale
Ticinese comprensiva dei moduli debitamente compilata e firmata, non riteniamo
sia ammissibile rettificare a favore del contribuente gli importi esposti”.
H. Con lettera
raccomandata, datata 10 settembre 2021, inviata il 22.10.21 ed esibita davanti
alla Camera di diritto tributario il 2 novembre 2021, il ricorrente ribatte
alle osservazioni presentate dall’RS 1, precisando che “l’opposizione è
diretta contro la notifica che la sig.ra __________ è [sua] moglie e che
il suo reddito è stato fissato in CFD 150.000,00 […] e non [gli] è
imputabile […], essendo lei l’agente domestico”. Aggiunge di aver
allegato la Dichiarazione fiscale tedesca per lo stesso periodo fiscale, come
gli è stato spiegato di fare “molti anni fa”, ciò che ha fatto anche per
il periodo fiscale in questione.
I. L’Ufficio
circondariale di tassazione di Lugano, cui è stata spedita copia per conoscenza
della summenzionata replica, non ha presentato ulteriori osservazioni.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 206 cpv. 1 LT contro la decisione di tassazione il contribuente può
reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla
notificazione. Il capoverso 2 della medesima norma stabilisce che il reclamo
presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può
essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri
proponenti, alla Camera di diritto tributario. Secondo il capoverso 3 dell’art.
206 LT, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto
con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev’essere
motivato e indicare eventuali mezzi di prova.
Di analogo tenore l’art.
132 LIFD.
1.2.
Il
reclamo deve essere presentato per iscritto (sentenza TF 2C_372/2016 del
7.6.2016 consid. 2.2.2.), ma non è necessario che sia motivato (fatta eccezione
per il reclamo presentato contro una tassazione d’ufficio; v. art. 206 cpv. 3
LT e 132 cpv. 3 LIFD). Diversamente da quanto precedentemente previsto dalla legislazione
federale fino al 1994 e da quella cantonale fino al 2000, il reclamo non deve
più essere motivato. Tale innovazione è correlata alla semplificazione
introdotta nella notificazione della tassazione, in relazione alla quale è
stabilito che le modificazioni rispetto alla dichiarazione d’imposta devono
essere comunicate al contribuente ma, per quanto disposto dall’art. 131 cpv. 2
LIFD, non devono più essere motivate. Nel reclamo è dunque sufficiente che il
contribuente manifesti in modo chiaro e incondizionato la volontà di impugnare
una decisione di tassazione (sentenze TF 2C_372/2016 del 7.06.2016 consid.
3.3.4, sentenza TF 2C_80/2012 del 16.01.2013 consid. 4.3.; Casanova/Dubey in: Noël/Aubry Girardin
[a cura di], Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n 18
ad art. 132 LIFD, p. 1727; Zweifel/Hunziker
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,
3a ediz., Basilea 2017, n. 18 ad art. 132 LIFD, p. 2265; cfr.
inoltre la giurisprudenza di questa Camera: sentenza CDT n. 80.2010.6 del
21.01.2010 consid. 3; n. 80.2000.00047 del 6.04.2000, in RDAT II-2000 n. 14t e
dottrina citata; inoltre n. 80.2004.86 del 24.08.2004, in RtiD I-2005 n. 12t).
1.3.
Venendo al caso in
disamina ‑ oltre a non aver atteso la scadenza del termine per
presentare la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019 impartito con la decisione di
multa (scadente il 31.01.2021) prima di elaborare la decisione di tassazione
(avvenuta il 27.01.2021) ‑ il 10 febbraio 2021, l’RS 1 ha
iscritto un reclamo a nome del contribuente (v. schermata “RECLAMO-Liste”, agli
atti).
Il 10 febbraio 2021 corrisponde
anche alla data riportata sulla decisione di tassazione IC/IFD 2019.
Dal citato documento
“RECLAMO-Liste”, inoltre, si evince che l’incarto del contribuente è “arrivato
[ndr.: dal centro di scansione] __________ il 24.02.2021”. In altre
parole, la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019 inviata dal ricorrente il 15.01.2021
è ritornata “visibile” e in versione digitalizzata presso l’RS 1 14 giorni dopo
la notifica della decisione di tassazione rispettivamente la registrazione della
presentazione del presunto reclamo.
Nel caso di specie, tuttavia,
il contribuente non ha presentato alcun reclamo, come da lui giustamente sottolineato
nell’atto di ricorso del 2 settembre 2021; non ha quindi manifestato in modo chiaro e incondizionato la volontà di
impugnare la decisione di tassazione notificata con data 10 febbraio 2021.
1.4.
La ragione per cui l’Ufficio
di tassazione ha registrato la consegna di un presunto
reclamo è da ricercare nella circostanza che aveva adottato la decisione di
tassazione prematuramente. Nel momento in cui ha proceduto al calcolo
dell’imposta, infatti, non ha preso in considerazione la dichiarazione d’imposta
del contribuente, che era già pervenuta, ma che era ancora in elaborazione al
centro di scansione.
Nella situazione
descritta, tuttavia, l’autorità fiscale non avrebbe dovuto registrare la
presentazione di un reclamo bensì adottare una nuova decisione di tassazione,
tenendo conto della dichiarazione ricevuta. Con il suo frettoloso operato, l’RS
1 ha privato il contribuente di un grado di giudizio. Per contestare la
decisione impugnata, lo ha infatti obbligato ad interporre ricorso alla Camera
di diritto tributario, quando invece avrebbe avuto diritto ad avvalersi prima
del reclamo.
1.5.
Ci si domanda se, alla
luce delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata sia annullabile
o addirittura nulla.
Generalmente, gli atti
amministrativi non sono nulli ma solo annullabili, con la conseguenza che, se
non sono stati impugnati, producono effetti giuridici. La nullità, cioè
l’assenza totale di effetti di una decisione adottata, è ammessa solo se:
·
il vizio che la inficia è particolarmente grave,
·
il vizio è manifesto o perlomeno facile da scoprire e
·
inoltre, la constatazione della nullità non mette seriamente in
pericolo la certezza del diritto.
Lacune nel contenuto di
una decisione comportano la sua nullità solo raramente, se si tratta di una
lacuna particolarmente grave. Le cause di nullità concernono essenzialmente il
difetto di competenza funzionale o materiale di un’autorità o l’esistenza di
gravi errori di procedura (p. es. il fatto che la persona implicata non abbia
potuto partecipare alla procedura). In tal caso, se una decisione è nulla, ogni
autorità che si occupa del caso deve constatarlo in ogni momento e d’ufficio
(cfr. p. es. DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid.
3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3; 136 II 489 consid. 3.3; 133 II 366 consid. 3.1 e 3.2; 132 II 342 consid. 2.1; Locher,
Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, III. Teil, Art.
102-222 DBG, Basilea 2015, n. 32 ss ad Einführung zu Art. 147 ff., p. 757 ss; Zweifel/Casanova/Beusch/Hunziker,
Schweizerisches Steuerverfahrensrecht, Direkte Steuern, 2a ediz.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2018, n. 6, p. 409).
La
pronuncia di una decisione dopo reclamo senza che il contribuente abbia
manifestato la volontà di reclamare deve essere considerata un vizio tanto
grave da comportare la nullità della decisione dopo reclamo. Non si tratta
infatti di una lacuna nel contenuto della decisione, bensì dell’adozione di una
decisione che non avrebbe dovuto essere presa dall’autorità, in mancanza della
condizione del reclamo da parte del contribuente.
Considerandi
2.
2.1.
Si rivela nulla anche la
decisione di tassazione, che l’autorità fiscale ha adottato senza tener conto
della dichiarazione d’imposta presentata dal contribuente.
2.2
Dagli atti trasmessi alla
Camera di diritto tributario dall’Ufficio di tassazione sembrerebbe infatti che
il contribuente abbia dapprima inviato una Dichiarazione d’imposta 2019,
firmata il 15.01.2021 (Muster Modulo 1 in tedesco) e compilata
unicamente nella parte relativa alla sostanza in Svizzera e all’estero. Per i
redditi in Svizzera e all’estero e per le relative deduzioni, il contribuente
rinviava alla Dichiarazione tedesca per il medesimo periodo fiscale, che
allegava. Aggiungeva pure un riassunto dei redditi complessivi valutati in Euro
e percepiti nel corso del 2019. Verosimilmente, tale Dichiarazione d’imposta e
i relativi allegati sono stati trasmessi dall’RS 1 direttamente al centro di
scansione, per farvi nuovamente ritorno in formato digitale solo il 24.02.2021.
Nel frattempo,
considerando tale Dichiarazione d’imposta “hinfällig”, il contribuente
inoltrava all’autorità di tassazione un “nuovo” Modulo 1, che è pervenuto il 25
gennaio 2021 (v. timbro apposto sulla prima pagina). Tale Dichiarazione
d’imposta consisteva ancora una volta nel Modulo 1, compilato nella sua parte
relativa alla sostanza in Svizzera e all’estero, mentre, per quanto riguardava
i redditi in Svizzera e all’estero e le deduzioni, rinviava alla dichiarazione
fiscale tedesca (“siehe Anlage BRD”/“siehe Erklärung BRD”). A
questo invio non era allegato alcun documento, se non una lettera
accompagnatoria datata 19 gennaio 2021, nella quale il contribuente spiegava
che “in der Anlage erhalten Sie das Modul 1 im Original von mir
unterzeichnet, das mir erst am 18. Januar 2021 von der
Bevollmächtigten, Frau Gabriel, zugegangen ist. Somit ist die Kopie, die ich
Ihnen mit der Steuererklärung 2019 der Bundesrepublik Deutschland zugesandt habe,
hinfällig”.
2.3
In data 10 febbraio 2021,
l’RS 1 intimava al contribuente la decisione di tassazione ordinaria IC/IFD
2019, accertando i fattori imponibili, senza tuttavia considerare alcuna delle
due Dichiarazioni d’imposta 2019 presentate ‑ la prima giacente
probabilmente presso il centro di scansione e tornata “visibile” solo il
10.02.2021
(data d’iscrizione del reclamo)/24.02.2021 e la seconda rientrata “fisicamente”
all’RS 1 il 25.01.2019 (v. timbro apposto sulla prima pagina del Modulo 1).
Ciò si evince chiaramente
dal calcolo dell’imponibile per l’IC 2019 dove i dati dichiarati sono tutti a
zero, ovvero non sono stati ripresi dalla dichiarazione d’imposta, neppure da
quella presentata due giorni prima dell’elaborazione della decisione, avvenuta
il 27.01.2021; e dal fatto che gli elementi imponibili accertati non
corrispondono perfettamente ai fattori di sostanza effettivamente dichiarati.
Al proposito, si osserva
che l’RS 1 non ha neppure aspettato che scadesse (il 31.01.2021) l’ulteriore termine
d’inoltro impartito tramite la decisione di multa (inflitta l’11.01.2021),
prima di tassare il ricorrente.
A ciò si aggiunga che,
nonostante l’RS 1 non abbia preso in considerazione alcuna delle due
Dichiarazioni d’imposta 2019, non ha neppure ritenuto opportuno effettuare
almeno una richiesta di informazioni, utile all’accertamento.
2.4
Adottando la decisione di
tassazione senza considerare la dichiarazione presentata dal contribuente, l’RS
1.
ha crassamente violato il suo diritto di essere sentito.
La consegna di una
dichiarazione d’imposta rappresenta, da un lato, un essenziale obbligo
procedurale del contribuente, ma, dall’altro, un suo fondamentale diritto
procedurale. Il Tribunale federale ha deciso che, se l’autorità fiscale
cantonale procede direttamente ad una tassazione d’ufficio, senza avere in
precedenza inviato al contribuente i formulari per la dichiarazione d'imposta,
la decisione di tassazione dev’essere considerata nulla (DTF 137 I 273 consid.
3.2.1
e 3.3, con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Nel caso in esame,
l’autorità fiscale ha sì inviato al contribuente i formulari per la
dichiarazione, ma ha poi adottato la decisione prima ancora di avere atteso la
scadenza del termine che gli aveva attribuito per adempiere i propri obblighi
e, in ogni caso, senza tener conto della documentazione che era in fase di
scansione. In tal modo, ha negato al contribuente il diritto di presentare una
dichiarazione.
La decisione di tassazione
è pertanto nulla.
3.
Nella nuova
decisione, l’Ufficio di tassazione dovrà fra l’altro verificare la questione
dello stato civile del ricorrente.
Nella decisione impugnata
ha infatti calcolato l’imposta applicando l’aliquota per coniugati, argomentando
che “la moglie __________ è domiciliata nel Canton __________, __________.
Non viene presentato il riparto intercantonale del Canton Zurigo, o
ulteriore documentazione […] in mancanza di documentazione da parte del
coniuge, si procede ad esporre al pt. 6.3 altri redditi l’importo di
CHF 150'000.00”.
Sebbene lo stato civile
del contribuente non sia stato corretto nei “Dati personali, situazione
familiare professionale al 31.12.2019” di entrambe le Dichiarazioni d’imposta
2019.
pervenute all’RS 1, sulla prima pagina della dichiarazione fiscale tedesca
appare chiaramente la dicitura “geschieden/Lebenspartnerschaft aufgehoben
seit dem 20 01 2012”.
Anche la lettera datata
19.01.2021
‑ che accompagnava la Dichiarazione d’imposta 2019
pervenuta all’RS 1 il 25.01.2021 ‑ definiva la signora __________
non come la moglie del contribuente, bensì come la sua rappresentante (“Bevollmächtigte”).
È vero, tra la
documentazione a disposizione dell’autorità giudicante non si trova una procura
scritta a nome __________. Tuttavia, in caso di dubbio, nel corso della
procedura l’autorità di tassazione avrebbe potuto semplicemente richiederla
(art. 190 cpv. 2, 2a frase LT; art. 117 cpv. 2, 2a frase
LIFD).
L’Ufficio di tassazione
riesaminerà anche questo aspetto, prima di adottare la nuova decisione di
tassazione.
4.
Il ricorso è
conseguentemente accolto.
La decisione di
tassazione e la decisione dopo reclamo sono entrambe nulle. Gli atti sono
ritornati all’RS 1 perché adotti una nuova decisione, dopo aver accertato in
modo completo ed esatto la situazione di fatto e di diritto dell’insorgente.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né la tassa di giustizia né le spese di procedura. L’anticipo
richiesto dalla Camera di diritto tributario in data 7 settembre 2021 è
restituito al ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La
decisione di tassazione e la decisione dopo reclamo sono nulle. Gli atti sono
ritornati all’RS 1 perché adotti una nuova decisione di tassazione, dopo aver
accertato in modo completo ed esatto la situazione di fatto e di diritto
dell’insorgente.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
L’anticipo di
fr. 1'000.‑ richiesto al ricorrente a garanzia di tali spese gli
sarà totalmente restituito.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: