80.2021.211
Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, mancata prova della manifesta inesattezza, reclamo tardivo
13 ottobre 2021Italiano7 min
A. Con data 28 aprile
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.211
80.2021.212
Lugano
13 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 settembre 2021 contro la decisione del 4 agosto 2021 in materia di IC e
IFD 2019.
Fatti
Fatti
A. Con data 28 aprile
2021, l’RS 1 notificava per posta semplice ai coniugi RI 1 e __________ la
decisione di tassazione d’ufficio IC/IFD 2019 perché ‑ nonostante
la diffida del 12 gennaio 2021 ‑ non avevano presentato la
Dichiarazione d’imposta.
B. In data 8 luglio
2021, contro le decisioni di tassazione d’ufficio IC/IFD 2019, i contribuenti
presentavano reclamo all’RS 1, riferendosi in particolare ai conteggi “in
quanto l’importo indicato nella vostra fattura non è esatto”. Aggiungevano
di aver “provveduto all’inoltro di ricorso [recte: reclamo] per
chiedere la rettifica corretta. Nei prossimi giorni invierò il dossier delle
mie imposte personali redatto a norma”.
C. a.
Il 12 luglio 2021, con
lettera inviata per Posta A Plus, l’autorità di tassazione invitava i
reclamanti a voler “giustificare e documentare compiutamente i motivi del
ritardo entro il 22 luglio 2021”.
b.
Il 15 luglio 2021, il
contribuente rispondeva di aver “avuto diversi problemi amministrativi”
che non gli avevano “permesso di essere aggiornato a modo nelle imposte”.
Concludeva affermando che era “consapevole del disagio ma [di essere] certo
della vostra massima comprensione nell’attendere l’invio definitivo dei
documenti”.
c.
Il 4 agosto 2021, ritenendo
di non aver ricevuto alcuna “giustificazione valida alla restituzione dei
termini” (v. nota in calce al reclamo), l’RS 1 dichiarava irricevibile il
reclamo dei contribuenti in quanto tardivo.
D. Nel ricorso
presentato il 6 settembre 2021, i coniugi RI 1 si aggravano contro il mancato
riconoscimento delle spese di trasporto e di doppia economia domestica in
ragione di fr. 13'232.‑. Lamentano anche la parziale deduzione degli
oneri assicurativi, in particolare della cassa malati, sostenendo di non
ricevere alcun sussidio. Concludono postulando il riconoscimento “di spese
non considerate di CHF 18'468.‑”.
E. In data 13 settembre
2021, l’RS 1 ha presentato le sue osservazioni al ricorso, di cui sarà detto in
seguito per quanto necessario.
Diritto
1. 1.1.
La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata
presentata a torto, gli atti saranno retrocessi all’autorità di tassazione per
la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la
decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella
fattispecie, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dai
contribuenti l’8 luglio 2021. La Camera di diritto tributario si limiterà
pertanto a verificare se sia legittima la decisione di irricevibilità
dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito delle censure sollevate dai
ricorrenti.
Considerandi
2.
2.1.
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante
diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di
tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132
cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata
d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il
reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.
3.
LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).
2.2
Il
termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica ed è reputato
osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a
un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare
svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).
Gli
articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito
dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un
motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che
l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio
civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante.
2.3
Nel
caso in esame, i ricorrenti sono stati tassati d’ufficio, poiché non hanno
inoltrato la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019, nonostante la diffida del
12.01.2021
e la multa di fr. 200.‑ per violazione degli obblighi
procedurali comminata il 16.03.2021. Le relative decisioni sono state
notificate ai ricorrenti con la data del 28 aprile 2021, per posta semplice.
Invitati
dall’Ufficio di tassazione a giustificare il ritardo, nella loro lettera del 15
luglio 2021 i ricorrenti non hanno negato di aver ricevuto la decisione del 28
aprile 2021 e, d’altra parte, non hanno addotto alcuno dei motivi di
restituzione dei termini previsti dalla legge, limitandosi a sostenere di aver avuto
alcune difficoltà con chi si occupava di allestire la Dichiarazione d’imposta
2019, ciò che non avrebbe loro “permesso di essere aggiornat[i] a
modo nelle imposte”. Non essendo questo un motivo di restituzione del
termine, l’RS 1 ha dunque legittimamente dichiarato irricevibile il reclamo
presentato dai ricorrenti. Pertanto, la decisione impugnata merita conferma.
3.
3.1.
Se
anche il reclamo dell’8 luglio 2021 fosse stato tempestivo, nondimeno l’autorità
fiscale avrebbe dovuto dichiararlo irricevibile, in quanto inficiato da un
altro vizio di forma. Il reclamo infatti non solo non era tempestivo ma non
adempiva neppure i rigorosi presupposti formali previsti dalla legge per la
contestazione di una tassazione d’ufficio.
3.2
Come già accennato, il
contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il
motivo che essa è “manifestamente inesatta” e, se lo fa, il reclamo dev’essere
motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv.
3.
LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti
sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì
prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve
neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre
1997, in DTF 123 II 552).
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie
i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per
apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al
reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser,
Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33,
in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra
Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le
sentenze CDT n. 80.2019.71/72 del 4 novembre 20219; CDT n. 80.2013.230 del 30
ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid.
1.6);
3.3
Lo scritto giunto
all’Ufficio di tassazione il 12 luglio 2021 non adempiva i requisiti di un
reclamo contro una tassazione d’ufficio, limitandosi a contestare l’importo
dell’imposta e a promettere l’invio “nei prossimi giorni” del “dossier delle
[sue] imposte personali redatto a norma”. L’autorità fiscale avrebbe pertanto dichiarato
irricevibile il reclamo in questione, anche qualora fosse stato inviato
tempestivamente.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
Visto l’esito, la tassa di
giustizia e le spese di procedura sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 400.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: