Lexipedia

Decisione

80.2021.211

Procedura: reclamo contro tassazione d’ufficio, mancata prova della manifesta inesattezza, reclamo tardivo

13 ottobre 2021Italiano7 min

A. Con data 28 aprile

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.211

80.2021.212

Lugano

13 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 6 settembre 2021 contro la decisione del 4 agosto 2021 in materia di IC e

IFD 2019.

Fatti

Fatti

A. Con data 28 aprile

2021, l’RS 1 notificava per posta semplice ai coniugi RI 1 e __________ la

decisione di tassazione d’ufficio IC/IFD 2019 perché ‑ nonostante

la diffida del 12 gennaio 2021 ‑ non avevano presentato la

Dichiarazione d’imposta.

B. In data 8 luglio

2021, contro le decisioni di tassazione d’ufficio IC/IFD 2019, i contribuenti

presentavano reclamo all’RS 1, riferendosi in particolare ai conteggi “in

quanto l’importo indicato nella vostra fattura non è esatto”. Aggiungevano

di aver “provveduto all’inoltro di ricorso [recte: reclamo] per

chiedere la rettifica corretta. Nei prossimi giorni invierò il dossier delle

mie imposte personali redatto a norma”.

C. a.

Il 12 luglio 2021, con

lettera inviata per Posta A Plus, l’autorità di tassazione invitava i

reclamanti a voler “giustificare e documentare compiutamente i motivi del

ritardo entro il 22 luglio 2021”.

b.

Il 15 luglio 2021, il

contribuente rispondeva di aver “avuto diversi problemi amministrativi”

che non gli avevano “permesso di essere aggiornato a modo nelle imposte”.

Concludeva affermando che era “consapevole del disagio ma [di essere] certo

della vostra massima comprensione nell’attendere l’invio definitivo dei

documenti”.

c.

Il 4 agosto 2021, ritenendo

di non aver ricevuto alcuna “giustificazione valida alla restituzione dei

termini” (v. nota in calce al reclamo), l’RS 1 dichiarava irricevibile il

reclamo dei contribuenti in quanto tardivo.

D. Nel ricorso

presentato il 6 settembre 2021, i coniugi RI 1 si aggravano contro il mancato

riconoscimento delle spese di trasporto e di doppia economia domestica in

ragione di fr. 13'232.‑. Lamentano anche la parziale deduzione degli

oneri assicurativi, in particolare della cassa malati, sostenendo di non

ricevere alcun sussidio. Concludono postulando il riconoscimento “di spese

non considerate di CHF 18'468.‑”.

E. In data 13 settembre

2021, l’RS 1 ha presentato le sue osservazioni al ricorso, di cui sarà detto in

seguito per quanto necessario.

Diritto

1. 1.1.

La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del

contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata

presentata a torto, gli atti saranno retrocessi all’autorità di tassazione per

la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la

decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella

fattispecie, l’RS 1 ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dai

contribuenti l’8 luglio 2021. La Camera di diritto tributario si limiterà

pertanto a verificare se sia legittima la decisione di irricevibilità

dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito delle censure sollevate dai

ricorrenti.

Considerandi

2.

2.1.

Gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante

diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di

tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT e art. 132

cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata

d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il

reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

3.

LT e art. 132 cpv. 3 LIFD).

2.2

Il

termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica ed è reputato

osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a

un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare

svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

Gli

articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito

dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un

motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che

l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio

civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante.

2.3

Nel

caso in esame, i ricorrenti sono stati tassati d’ufficio, poiché non hanno

inoltrato la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019, nonostante la diffida del

12.01.2021

e la multa di fr. 200.‑ per violazione degli obblighi

procedurali comminata il 16.03.2021. Le relative decisioni sono state

notificate ai ricorrenti con la data del 28 aprile 2021, per posta semplice.

Invitati

dall’Ufficio di tassazione a giustificare il ritardo, nella loro lettera del 15

luglio 2021 i ricorrenti non hanno negato di aver ricevuto la decisione del 28

aprile 2021 e, d’altra parte, non hanno addotto alcuno dei motivi di

restituzione dei termini previsti dalla legge, limitandosi a sostenere di aver avuto

alcune difficoltà con chi si occupava di allestire la Dichiarazione d’imposta

2019, ciò che non avrebbe loro “permesso di essere aggiornat[i] a

modo nelle imposte”. Non essendo questo un motivo di restituzione del

termine, l’RS 1 ha dunque legittimamente dichiarato irricevibile il reclamo

presentato dai ricorrenti. Pertanto, la decisione impugnata merita conferma.

3.

3.1.

Se

anche il reclamo dell’8 luglio 2021 fosse stato tempestivo, nondimeno l’autorità

fiscale avrebbe dovuto dichiararlo irricevibile, in quanto inficiato da un

altro vizio di forma. Il reclamo infatti non solo non era tempestivo ma non

adempiva neppure i rigorosi presupposti formali previsti dalla legge per la

contestazione di una tassazione d’ufficio.

3.2

Come già accennato, il

contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il

motivo che essa è “manifestamente inesatta” e, se lo fa, il reclamo dev’essere

motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT; art. 132 cpv.

3.

LIFD). Tali requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti

sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì

prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve

neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21 novembre

1997, in DTF 123 II 552).

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, se il contribuente interpone un reclamo che non adempie

i requisiti previsti dalla legge per impugnare una tassazione per

apprezzamento, l’autorità fiscale lo dichiara irricevibile senza attribuire al

reclamante un termine di grazia per rimediarvi (Fenners/Looser,

Besonderheiten bei der Anfechtung der Ermessensveranlagung, in AJP 2013 p. 33,

in particolare p. 42 e giurisprudenza citata; Filippini/Balestra

Gamboni, La tassazione d’ufficio, in RtiD I-2018 p. 638; cfr. anche le

sentenze CDT n. 80.2019.71/72 del 4 novembre 20219; CDT n. 80.2013.230 del 30

ottobre 2013 consid. 2.4 e CDT n. 80.2016.123/124 del 17 ottobre 2016 consid.

1.6);

3.3

Lo scritto giunto

all’Ufficio di tassazione il 12 luglio 2021 non adempiva i requisiti di un

reclamo contro una tassazione d’ufficio, limitandosi a contestare l’importo

dell’imposta e a promettere l’invio “nei prossimi giorni” del “dossier delle

[sue] imposte personali redatto a norma”. L’autorità fiscale avrebbe pertanto dichiarato

irricevibile il reclamo in questione, anche qualora fosse stato inviato

tempestivamente.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

Visto l’esito, la tassa di

giustizia e le spese di procedura sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 400.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: