80.2021.215
Procedura: revisione, doppia imposizione internazionale, contribuenti germanici tassati nei due Stati, buona fede, permesso di domicilio e presentazione della dichiarazione in Svizzera senza riserve
18 gennaio 2022Italiano20 min
di tassazione per gli anni 2018 e 2019 e la revisione pro-rata per l’anno 2017”,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.215
80.2021.216
Lugano
18 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
dell’8 settembre 2021 contro la decisione del 9 agosto 2021 in materia di revisione
IC e IFD 2017, 2018 e 2019.
Fatti
Fatti
A. Il 4 novembre 2020
rispettivamente il 2 dicembre 2020, l’RS 1 (di seguito: UT), emetteva le
proprie decisioni di tassazione IC/IFD degli anni 2017-2018-2019 nei confronti
dei coniugi RI 1 e RI 2.
B. Con scritto datato 15
febbraio 2021 all’UT, i contribuenti chiedevano la revisione delle decisioni di
tassazione IC/IFD 2017-2018-2019 e meglio, “l’annullamento delle decisioni
di tassazione per gli anni 2018 e 2019 e la revisione pro-rata per l’anno 2017”,
sulla base della “convenzione contro la doppia imposizione tra Svizzera e
Germania”, avendo gli stessi trasferito la propria residenza fiscale in
Germania nel corso del 2017.
C. Con tre decisioni
dell’11 maggio 2021, ricordato che la revisione è esclusa se il motivo addotto
avrebbe potuto essere fatto valere già nella procedura ordinaria, l’autorità
fiscale dichiarava irricevibile l’istanza di revisione, avendo fondato le sue
decisioni di tassazione sulle dichiarazioni allestite dai contribuenti.
Inoltre, l’autorità di tassazione evidenziava come le dichiarazioni di imposta per
i periodi fiscali 2017, 2018 e 2019 fossero state
compilate “per
tutto il periodo fiscale e anche dopo aver ricevuto la decisione di tassazione”
(il 4.11.2020 per i periodi 2017 e 2018 e il 2.12.2020 per il periodo 2019)
e come non fosse “stato presentato reclamo, contestando la residenza del
contribuente”.
D. Con reclamo datato 8
giugno 2021, i coniugi __________ insorgevano contro la decisione dell’autorità
fiscale. Gli stessi affermavano, per quanto qui di interesse, di aver
trasferito la propria residenza in Germania dal 1° luglio 2017 e di essere “da
allora illimitatamente imposti, in maniera definitiva per i periodi fiscali
2017 e 2018, mentre per il periodo fiscale 2019 la decisione di tassazione deve
ancora essere trasmessa dall’autorità fiscale tedesca”. Il reclamo si
sviluppava poi intorno al motivo di revisione sollevato e meglio, il divieto di
una doppia imposizione internazionale.
E. Con decisione del 9
agosto 2021, l’UT respingeva il reclamo, sottolineando, in particolare, quanto
segue:
“I
contribuenti non hanno comunicato la partenza all’Ufficio della Migrazione
rinunciando al permesso di domicilio, il loro permesso è restato valido fino al
26.10.2020 (la partenza all’Ufficio della migrazione è stata comunicata il
25.1.2021). La dichiarazione d’imposta 2019 è stata presentata in data
11.11.2020 debitamente compilata come nei periodi precedenti e in nessun modo
veniva indicato che vi era stata una modifica del domicilio fiscale, la
decisione di tassazione datata 2.12.2020 non è stata impugnata ed è cresciuta in
giudicato. Le decisioni di tassazione germaniche 2017 e 2018 presentate dopo
nostra richiesta di documentazione sono datate 16.7.2020”.
L’autorità di tassazione
argomentava inoltre che “per poter essere ammessa, l’istanza deve essere
presentata entro novanta giorni dalla scoperta del motivo che potrebbe
giustificare la revisione della tassazione” e che nel caso concreto la
richiesta sarebbe stata intempestiva. Comunque, i reclamanti non avrebbero
dimostrato che la loro situazione fosse “cambiata rispetto ai periodi
fiscali precedenti”.
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i contribuenti insorgono contro la
decisione su reclamo con la quale è stata negata la domanda di revisione delle
decisioni fiscali IC/IFD 2017-2018-2019, ribadendo le proprie motivazioni. Per
quanto qui di rilevanza, i ricorrenti evidenziano che l’autorità, nel
respingere l’istanza di revisione, “non ha però considerato che i novanta
giorni a far data dal 5 novembre scadevano il 19 febbraio 2021, tenendo debito
conto che dal 18 dicembre al 2 gennaio inclusi, intercorrono le ferie
giudiziarie” e che pertanto avrebbe, a torto, dichiarato la richiesta
intempestiva.
Gli insorgenti rilevano
inoltre di aver comprovato di essere assoggettati illimitatamente alle imposte
in Germania dal 1.1.2017, pur non essendo ancora riusciti a vendere la casa di __________.
Il 10/13 settembre 2021 i
contribuenti producono un ulteriore scritto aggiuntivo denominato “implemento
[sic] al ricorso del 8.9.2021”.
G. L’UT presenta le
proprie osservazioni con scritto del 14 settembre 2021, ribadendo quanto
esposto nella decisione del 9 agosto 2021 ed aggiungendo, inoltre, di ritenere
la richiesta dei contribuenti contraria al principio della buona fede.
L’autorità fiscale
contesta la richiesta di revisione avanzata dai coniugi __________ anche nel
merito e meglio, poiché “i contribuenti fino al 2020 erano al beneficio del
permesso C, imposti con tassazione globale e fino al momento della revisione
non hanno comunicato nulla in relazione al cambio di domicilio, anzi hanno
presentato normalmente le dichiarazioni d’imposta. Inoltre la partenza per
l’estero è stata notificata soltanto in data 25 gennaio 2021”. Infine, l’UT
considera dubbia l’affermazione secondo cui i contribuenti sarebbero imposti
illimitatamente in Germania.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nel caso in esame, con la
decisione impugnata l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il
reclamo dei contribuenti contro la decisione, con cui aveva già dichiarato
irricevibile l’istanza di revisione.
Dalla motivazione della
decisione dopo reclamo non è tuttavia per niente chiaro quale presupposto
processuale facesse difetto. Un reclamo viene infatti dichiarato irricevibile
solo se non è adempiuto uno dei requisiti di validità previsti dalla legge,
cioè in particolar modo la legittimazione, la capacità processuale e
l’interesse degno di protezione del reclamante, come pure l’esistenza di una
decisione impugnabile, la forma scritta e la tempestività del reclamo e
l’esistenza della volontà di reclamare (Zweifel/Hunziker,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 1 ad
art. 135 LIFD, p. 2293 s.). Se i requisiti di forma del
reclamo sono adempiuti, l’autorità di tassazione adotta invece una decisione di
merito (Zweifel/Hunziker, op.
cit., n. 2 ad
art. 135 LIFD, p. 2294).
L’Ufficio di tassazione è
peraltro entrato nel merito del reclamo, confrontandosi, perlomeno
succintamente, con le censure sollevate dai contribuenti e confermando la
legittimità della propria precedente decisione.
1.3.
Il dispositivo potrebbe
spiegarsi con il fatto che l’Ufficio di tassazione si è soffermato, fra
l’altro, sulla tempestività dell’istanza di revisione, concludendo che la
stessa era “tardiva e irricevibile”.
Se così fosse, tuttavia,
il vizio processuale avrebbe inficiato già l’istanza di revisione e non il
reclamo contro la prima decisione. In tal caso, sarebbe stata dichiarata
irricevibile l’istanza di revisione e il reclamo avrebbe dovuto limitarsi a
questo aspetto. I contribuenti avrebbero cioè potuto contestare la decisione
limitatamente alla questione della tempestività dell’istanza di revisione.
In una simile eventualità,
tuttavia, la verifica della tempestività dell’istanza di revisione, intrapresa
dall’autorità fiscale nell’ambito della procedura di reclamo, avrebbe comportato
l’adozione di una decisione di merito. Per confermare l’intempestività
dell’istanza, infatti, l’Ufficio sarebbe entrato nel merito del reclamo e non
lo avrebbe dichiarato irricevibile.
Sebbene già l’istanza di
revisione fosse stata dichiarata irricevibile, con le decisioni dell’11 maggio
2021, la motivazione di queste ultime non fa tuttavia alcun accenno alla
questione del termine.
Anche ammettendo che, solo
dopo il reclamo dei contribuenti, l’Ufficio di tassazione si sia accorto
dell’intempestività dell’istanza, fatto sta che non si è limitato a constatare
il vizio formale ma ha comunque formulato considerazioni che si riferiscono al
merito della domanda.
1.4.
Si deve pertanto
concludere che il dispositivo della decisione dopo reclamo contiene un errore.
Avrebbe infatti dovuto respingere nel merito il reclamo dei contribuenti. La
questione della tempestività dell’istanza è peraltro solo uno dei motivi
addotti dall’autorità per negare la revisione.
L’errore in questione non
ha tuttavia pregiudicato l’esercizio dei diritti procedurali degli insorgenti.
Questi ultimi hanno infatti motivato il loro ricorso senza lasciarsi
condizionare dal dispositivo della decisione. Se il reclamo fosse stato
dichiarato irricevibile per mancanza di un presupposto di validità dello
stesso, infatti, il ricorso avrebbe conseguentemente dovuto limitarsi a questo
aspetto.
Ne discende che il ricorso
sarà esaminato come se il dispositivo della decisione impugnata avesse
dichiarato il reclamo respinto nel merito.
Considerandi
2.
2.1.
Sono tre i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato:
a) la scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che
un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza
(art. 232
cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).
Quale
ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,
in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o
internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo
le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve
limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
2.2
Come avevano già fatto in
precedenza altri cantoni (in particolare San Gallo), anche il Canton Ticino,
nel 2000, ha introdotto un motivo di revisione specifico per i casi in cui si
vuole evitare una doppia imposizione internazionale o intercantonale. Nel
messaggio del Consiglio di Stato, che accompagnava il relativo disegno di
legge, si evoca il caso di un contribuente domiciliato in un altro cantone,
che, quando ormai la tassazione ticinese è passata in giudicato, vorrebbe
contestarla dopo aver ricevuto la decisione di tassazione del suo cantone di
domicilio, insieme al relativo riparto intercantonale. In tal caso, non
potrebbe più impugnare la tassazione ticinese con un reclamo, ma potrebbe
tutt’al più interporre ricorso per doppia imposizione al Tribunale federale. In
considerazione dei requisiti di forma di un simile ricorso e del conseguente
rischio di incorrere in una decisione con cui l’Alta Corte lo dichiara
inammissibile, il governo cantonale concludeva di voler “porre rimedio e
semplificare una procedura poco soddisfacente e consentire agli Uffici di
tassazione di rivedere le proprie decisioni in modo semplice e razionale, a
tutto vantaggio anche del singolo contribuente interessato” (cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 5016 del 27 giugno 2000, in Raccolta Verbali del Gran
Consiglio, p. 2926; v. anche Soldini,
Revisione in caso di doppia imposizione? Nota in margine a una sentenza, in
RDAT I-2000 p. 679 ss.).
Per quanto riguarda in
particolare la doppia imposizione internazionale, un accordo transattivo
concluso tra la Svizzera e un altro Stato nell’ambito di una procedura
amichevole basata su una convenzione per evitare la doppia imposizione si
considera un motivo di revisione di decisioni di tassazione passate in
giudicato. Secondo una tesi dottrinale, dovrebbe essere ammessa anche una
revisione anticipata, cioè senza attendere la conclusione di una procedura
amichevole, nel caso di conflitti di doppia imposizione nei quali la Svizzera ha
manifestamente imposto senza averne il diritto. Alcuni cantoni, fra i quali il
Canton Ticino hanno previsto una base legale esplicita a tal fine (Betschart/Hildebrand, Die vorgezogene
Revision wegen interkantonaler oder internationaler Doppelbesteuerung, in ASA
88.
p. 220).
2.3
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT; art.
147.
cpv. 2 LIFD).
L’istituto della revisione
non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella
procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere
automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di
procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione
ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a
un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi
dei rimedi ordinari (cfr. p. es. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del
22.
agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad
art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 24 ad
art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, n. 15 ad
art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
Di conseguenza, la
revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè
quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è
omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici
ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente
avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,
controllando la tassazione notificatagli (Casanova,
Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).
3.
3.1.
Come anticipato, la decisione
impugnata ha definito “tardiva e irricevibile” l’istanza di revisione.
Viene pertanto esaminata dapprima la tempestività della domanda inoltrata dai
contribuenti l’8 giugno 2021.
3.2
Giusta gli artt. 233 LT e
148.
LIFD, la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni nei
casi previsti dalle lettere a), b) e c) ed entro 30 giorni per il caso della
lettera d) dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci
anni dalla notificazione della decisione o della sentenza.
3.3
3.3.1
Per
stabilire se il termine per chiedere la revisione è rispettato, è necessario
determinare il momento in cui il ricorrente ha scoperto l’esistenza del motivo
di revisione, ovvero il dies a quo.
Nel caso in questione, i
ricorrenti chiedono la revisione delle decisioni di tassazione IC/IFD 2017,
2018.
e 2019, poiché gli stessi sarebbero imposti illimitatamente, oltre che in
Svizzera, in Germania. Il dies a quo equivarrebbe quindi al giorno in
cui i ricorrenti hanno saputo di essere tassati sia in Germania che in
Svizzera.
3.3.2
I ricorrenti, secondo gli
atti e le informazioni a disposizione di questa Camera, hanno ricevuto la
decisione germanica di tassazione per gli anni 2017 e 2018 con scritto datato 16
luglio 2020. Mentre quella relativa al 2019 è datata 26 giugno 2021.
Le decisioni di tassazione
dell’autorità fiscale ticinese portano invece la data del 4 novembre 2020 (anni
2017.
e 2018) e del 2 dicembre 2020 (anno 2019). Pertanto, essendo la decisione
germanica del 2017 antecedente a quella svizzera, il dies a quo
determinante è la data di intimazione delle decisioni di tassazione elvetiche.
3.3.3
Gli insorgenti nel proprio
ricorso ammettono che il termine entro il quale presentare domanda di revisione
è iniziato a decorrere il 5 novembre 2020 (“in primis segnaliamo che
l’autorità non ha però considerato che i novanta giorni a far data dal 5
novembre scadevano il 19 febbraio 2021”).
In questa prospettiva,
contrasta con il divieto di comportamento contraddittorio (“venire contra
factum proprium”) l’affermazione, contenuta nel loro successivo scritto del
10.
settembre 2021, secondo cui “l’inizio della scadenza non è comprensibile.
Di regola, si può supporre che il termine sia ricevuto solo dopo un certo
periodo di tempo dopo l’invio. Inoltre, è generalmente noto che la data del
timbro postale non è la stessa della data di spedizione. L’UT che invoca il
limite di tempo ha della prova per tutte le circostanze che sono rilevanti per
il limite di tempo. Questo include, soprattutto, quando il termine avrebbe
dovuto iniziare a decorrere”.
Nonostante l’onere della
prova relativo all’avvenuta notificazione incomba all’autorità fiscale,
ritenuto l’invio delle decisioni di tassazione per posta semplice, le
ammissioni dei ricorrenti portano a stabilire che il dies a quo è il 4
novembre 2020 e che il termine è iniziato a decorrere il giorno successivo.
3.3.4
Ritenuto
che i ricorrenti chiedono la revisione delle decisioni di tassazione IC/IFD
2017, 2018 e 2019 alfine di evitare una doppia imposizione internazionale, il
motivo di revisione corrisponderebbe quindi alla lett. d dell’art. 232
cpv. 1 LT, applicabile tuttavia ai soli fini di imposta cantonale. Di
conseguenza, in merito all’imposta federale diretta, il gravame dovrebbe essere
dichiarato irricevibile, in mancanza di un motivo di revisione stabilito dalla
legge. Come anticipato, è infatti controverso il diritto a una revisione
dell’IFD, in mancanza di un accordo transattivo adottato nell’ambito di una
procedura amichevole secondo una convenzione di doppia imposizione (v. supra,
consid. 2.2). L’art. 148 LIFD prevede comunque solo il termine di 90 giorni, mentre,
in relazione all’imposta cantonale, il termine per presentare istanza di
revisione ammonta a 30 giorni.
La questione non merita di
essere ulteriormente approfondita. Che il termine sia di trenta o di novanta
giorni, nel caso in esame non è stato rispettato dai contribuenti. Infatti, il
termine per presentare istanza di revisione, è giunto a scadenza, nel primo
caso (termine di 30 giorni), il 7 dicembre 2020 e, nel secondo caso (termine di
90.
giorni), il 3 febbraio 2021.
L’autorità fiscale ha quindi a giusto
titolo dichiarato irricevibile l’istanza presentata dai coniugi __________ il
15.
febbraio 2021, poiché tardiva.
4.
4.1.
Nel proprio
ricorso, i ricorrenti sostengono, come detto, che “l’autorità non ha però considerato
che i novanta giorni a far data dal 5 novembre scadevano il 19 febbraio 2021,
tenendo debito conto che dal 18 dicembre al 2 gennaio inclusi, intercorrono le
ferie giudiziarie”.
4.2
4.2.1
Le norme relative alla
revisione non contengono alcuna disposizione relativa alle ferie giudiziarie.
Tuttavia, ai sensi degli artt. 234 cpv. 4 LT e 149 cpv. 4 LIFD, alla procedura
di revisione, in mancanza di norme specifiche, sono applicabili le prescrizioni
della procedura vigenti per la decisione o sentenza anteriore.
4.2.2
La legge procedurale
sull’imposta federale diretta non contiene una disposizione procedurale che
preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il Tribunale
federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in
altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di
reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2C_512/2016 del 13 giugno
2016, consid. 5; n. 2C_407/2012 del 23 novembre 2012, consid, 2.4.; n.
2A.70/2006 del 15 febbraio 2006, consid. 3 e anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea
2017, n. 22 ad
art. 140 LIFD). Queste regole sono considerate sia dalla
giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente definite, sicché non vi è
spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali sulle ferie: quando il
diritto federale contiene una regola precisa, sul termine di ricorso, il
rappresentante legale coscienzioso deve seriamente partire dall’idea che non
esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. ad esempio sentenza del TF n.
2C_503/2010 dell’11 novembre 2010, consid. 2.1.).
4.2.3
Neppure
la legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne
le norme di procedura, la legge tributaria è infatti sostanzialmente un calco
della legge federale (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre
1993, p. 107 ss.).
In
merito all’assenza delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria
cantonale può essere utile ricordare un’iniziativa del legislatore cantonale,
finalizzata proprio ad evitare che i contribuenti incorrano in errori: l’art.
231.
cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2011 consentiva
alla Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in
Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento
di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le
spese di procedura e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al
ricorrente “un congruo termine, non sospeso dalle ferie”, per il
pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento
al “termine non sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il
contribuente, lasciandogli intendere che il termine di ricorso in linea di
principio fosse sospeso dalle ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6457.
del 15 febbraio 2011, Progetto di modifica della Legge tributaria del 21
giugno 1994, p. 5). Per questa ragione il legislatore cantonale ha modificato
la disposizione procedurale, stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle
ferie”.
4.2.4
Ai
sensi dei considerandi che precedono, è quindi a torto che i ricorrenti
affermano l’inosservanza, da parte dell’autorità fiscale, delle ferie
giudiziarie nel computo del termine.
5.
5.1.
Come
affermato dall’Ufficio di tassazione nella decisione impugnata e nelle
osservazioni al ricorso, l’istanza di revisione è infondata anche nel merito.
5.2
Si è già ricordato che la
legge esclude la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da
lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel
corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv.
2.
LT; art. 147 cpv. 2 LIFD).
Se pertanto si poteva
pretendere da un contribuente che facesse valere la pretesa fiscale concorrente
di un altro Stato già nella procedura di tassazione ordinaria, la revisione è
esclusa (Betschart/Hildebrand, op.
cit., p. 223 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).
Inoltre, una revisione
dovrebbe essere esclusa anche in tutti quei casi in cui l’apertura di una
procedura amichevole verrebbe esclusa per violazione del principio della buona
fede o perché il contribuente ha adottato un comportamento contraddittorio. È
il caso, per esempio, del contribuente che in Svizzera sostiene di essere qui
residente e di avere una seconda residenza in un altro Stato, ma in questo
secondo Stato sostiene esattamente il contrario
(Betschart/Hildebrand, op. cit., p. 223 s. e giurisprudenza citata).
5.3
Nel caso in discussione, i
contribuenti hanno presentato una dichiarazione d’imposta alle autorità fiscali
del Canton Ticino per tutti e tre i periodi fiscali litigiosi, senza alcuna
riserva in merito al proprio assoggettamento alle imposte in Svizzera. Erano
inoltre titolari di un permesso di domicilio fino al 26 ottobre 2020.
In queste circostanze, è
inconciliabile con il principio della buona fede e in particolare con il
divieto di comportamento contraddittorio la loro pretesa di ottenere la
revisione di decisioni di tassazione passate in giudicato, sulla base
dell’affermazione di essere stati sottoposti a tassazione per gli stessi
periodi fiscali in un altro Stato.
6.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,
soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 3’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 3’100.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: