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Decisione

80.2021.215

Procedura: revisione, doppia imposizione internazionale, contribuenti germanici tassati nei due Stati, buona fede, permesso di domicilio e presentazione della dichiarazione in Svizzera senza riserve

18 gennaio 2022Italiano20 min

di tassazione per gli anni 2018 e 2019 e la revisione pro-rata per l’anno 2017”,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.215

80.2021.216

Lugano

18 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

dell’8 settembre 2021 contro la decisione del 9 agosto 2021 in materia di revisione

IC e IFD 2017, 2018 e 2019.

Fatti

Fatti

A. Il 4 novembre 2020

rispettivamente il 2 dicembre 2020, l’RS 1 (di seguito: UT), emetteva le

proprie decisioni di tassazione IC/IFD degli anni 2017-2018-2019 nei confronti

dei coniugi RI 1 e RI 2.

B. Con scritto datato 15

febbraio 2021 all’UT, i contribuenti chiedevano la revisione delle decisioni di

tassazione IC/IFD 2017-2018-2019 e meglio, “l’annullamento delle decisioni

di tassazione per gli anni 2018 e 2019 e la revisione pro-rata per l’anno 2017”,

sulla base della “convenzione contro la doppia imposizione tra Svizzera e

Germania”, avendo gli stessi trasferito la propria residenza fiscale in

Germania nel corso del 2017.

C. Con tre decisioni

dell’11 maggio 2021, ricordato che la revisione è esclusa se il motivo addotto

avrebbe potuto essere fatto valere già nella procedura ordinaria, l’autorità

fiscale dichiarava irricevibile l’istanza di revisione, avendo fondato le sue

decisioni di tassazione sulle dichiarazioni allestite dai contribuenti.

Inoltre, l’autorità di tassazione evidenziava come le dichiarazioni di imposta per

i periodi fiscali 2017, 2018 e 2019 fossero state

compilate “per

tutto il periodo fiscale e anche dopo aver ricevuto la decisione di tassazione”

(il 4.11.2020 per i periodi 2017 e 2018 e il 2.12.2020 per il periodo 2019)

e come non fosse “stato presentato reclamo, contestando la residenza del

contribuente”.

D. Con reclamo datato 8

giugno 2021, i coniugi __________ insorgevano contro la decisione dell’autorità

fiscale. Gli stessi affermavano, per quanto qui di interesse, di aver

trasferito la propria residenza in Germania dal 1° luglio 2017 e di essere “da

allora illimitatamente imposti, in maniera definitiva per i periodi fiscali

2017 e 2018, mentre per il periodo fiscale 2019 la decisione di tassazione deve

ancora essere trasmessa dall’autorità fiscale tedesca”. Il reclamo si

sviluppava poi intorno al motivo di revisione sollevato e meglio, il divieto di

una doppia imposizione internazionale.

E. Con decisione del 9

agosto 2021, l’UT respingeva il reclamo, sottolineando, in particolare, quanto

segue:

“I

contribuenti non hanno comunicato la partenza all’Ufficio della Migrazione

rinunciando al permesso di domicilio, il loro permesso è restato valido fino al

26.10.2020 (la partenza all’Ufficio della migrazione è stata comunicata il

25.1.2021). La dichiarazione d’imposta 2019 è stata presentata in data

11.11.2020 debitamente compilata come nei periodi precedenti e in nessun modo

veniva indicato che vi era stata una modifica del domicilio fiscale, la

decisione di tassazione datata 2.12.2020 non è stata impugnata ed è cresciuta in

giudicato. Le decisioni di tassazione germaniche 2017 e 2018 presentate dopo

nostra richiesta di documentazione sono datate 16.7.2020”.

L’autorità di tassazione

argomentava inoltre che “per poter essere ammessa, l’istanza deve essere

presentata entro novanta giorni dalla scoperta del motivo che potrebbe

giustificare la revisione della tassazione” e che nel caso concreto la

richiesta sarebbe stata intempestiva. Comunque, i reclamanti non avrebbero

dimostrato che la loro situazione fosse “cambiata rispetto ai periodi

fiscali precedenti”.

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i contribuenti insorgono contro la

decisione su reclamo con la quale è stata negata la domanda di revisione delle

decisioni fiscali IC/IFD 2017-2018-2019, ribadendo le proprie motivazioni. Per

quanto qui di rilevanza, i ricorrenti evidenziano che l’autorità, nel

respingere l’istanza di revisione, “non ha però considerato che i novanta

giorni a far data dal 5 novembre scadevano il 19 febbraio 2021, tenendo debito

conto che dal 18 dicembre al 2 gennaio inclusi, intercorrono le ferie

giudiziarie” e che pertanto avrebbe, a torto, dichiarato la richiesta

intempestiva.

Gli insorgenti rilevano

inoltre di aver comprovato di essere assoggettati illimitatamente alle imposte

in Germania dal 1.1.2017, pur non essendo ancora riusciti a vendere la casa di __________.

Il 10/13 settembre 2021 i

contribuenti producono un ulteriore scritto aggiuntivo denominato “implemento

[sic] al ricorso del 8.9.2021”.

G. L’UT presenta le

proprie osservazioni con scritto del 14 settembre 2021, ribadendo quanto

esposto nella decisione del 9 agosto 2021 ed aggiungendo, inoltre, di ritenere

la richiesta dei contribuenti contraria al principio della buona fede.

L’autorità fiscale

contesta la richiesta di revisione avanzata dai coniugi __________ anche nel

merito e meglio, poiché “i contribuenti fino al 2020 erano al beneficio del

permesso C, imposti con tassazione globale e fino al momento della revisione

non hanno comunicato nulla in relazione al cambio di domicilio, anzi hanno

presentato normalmente le dichiarazioni d’imposta. Inoltre la partenza per

l’estero è stata notificata soltanto in data 25 gennaio 2021”. Infine, l’UT

considera dubbia l’affermazione secondo cui i contribuenti sarebbero imposti

illimitatamente in Germania.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nel caso in esame, con la

decisione impugnata l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il

reclamo dei contribuenti contro la decisione, con cui aveva già dichiarato

irricevibile l’istanza di revisione.

Dalla motivazione della

decisione dopo reclamo non è tuttavia per niente chiaro quale presupposto

processuale facesse difetto. Un reclamo viene infatti dichiarato irricevibile

solo se non è adempiuto uno dei requisiti di validità previsti dalla legge,

cioè in particolar modo la legittimazione, la capacità processuale e

l’interesse degno di protezione del reclamante, come pure l’esistenza di una

decisione impugnabile, la forma scritta e la tempestività del reclamo e

l’esistenza della volontà di reclamare (Zweifel/Hunziker,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 1 ad

art. 135 LIFD, p. 2293 s.). Se i requisiti di forma del

reclamo sono adempiuti, l’autorità di tassazione adotta invece una decisione di

merito (Zweifel/Hunziker, op.

cit., n. 2 ad

art. 135 LIFD, p. 2294).

L’Ufficio di tassazione è

peraltro entrato nel merito del reclamo, confrontandosi, perlomeno

succintamente, con le censure sollevate dai contribuenti e confermando la

legittimità della propria precedente decisione.

1.3.

Il dispositivo potrebbe

spiegarsi con il fatto che l’Ufficio di tassazione si è soffermato, fra

l’altro, sulla tempestività dell’istanza di revisione, concludendo che la

stessa era “tardiva e irricevibile”.

Se così fosse, tuttavia,

il vizio processuale avrebbe inficiato già l’istanza di revisione e non il

reclamo contro la prima decisione. In tal caso, sarebbe stata dichiarata

irricevibile l’istanza di revisione e il reclamo avrebbe dovuto limitarsi a

questo aspetto. I contribuenti avrebbero cioè potuto contestare la decisione

limitatamente alla questione della tempestività dell’istanza di revisione.

In una simile eventualità,

tuttavia, la verifica della tempestività dell’istanza di revisione, intrapresa

dall’autorità fiscale nell’ambito della procedura di reclamo, avrebbe comportato

l’adozione di una decisione di merito. Per confermare l’intempestività

dell’istanza, infatti, l’Ufficio sarebbe entrato nel merito del reclamo e non

lo avrebbe dichiarato irricevibile.

Sebbene già l’istanza di

revisione fosse stata dichiarata irricevibile, con le decisioni dell’11 maggio

2021, la motivazione di queste ultime non fa tuttavia alcun accenno alla

questione del termine.

Anche ammettendo che, solo

dopo il reclamo dei contribuenti, l’Ufficio di tassazione si sia accorto

dell’intempestività dell’istanza, fatto sta che non si è limitato a constatare

il vizio formale ma ha comunque formulato considerazioni che si riferiscono al

merito della domanda.

1.4.

Si deve pertanto

concludere che il dispositivo della decisione dopo reclamo contiene un errore.

Avrebbe infatti dovuto respingere nel merito il reclamo dei contribuenti. La

questione della tempestività dell’istanza è peraltro solo uno dei motivi

addotti dall’autorità per negare la revisione.

L’errore in questione non

ha tuttavia pregiudicato l’esercizio dei diritti procedurali degli insorgenti.

Questi ultimi hanno infatti motivato il loro ricorso senza lasciarsi

condizionare dal dispositivo della decisione. Se il reclamo fosse stato

dichiarato irricevibile per mancanza di un presupposto di validità dello

stesso, infatti, il ricorso avrebbe conseguentemente dovuto limitarsi a questo

aspetto.

Ne discende che il ricorso

sarà esaminato come se il dispositivo della decisione impugnata avesse

dichiarato il reclamo respinto nel merito.

Considerandi

2.

2.1.

Sono tre i motivi di

revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la scoperta di

fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la mancata

considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di

mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra

violazione di principi essenziali della procedura;

c) il fatto che

un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza

(art. 232

cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD).

Quale

ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se,

in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o

internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo

le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve

limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

2.2

Come avevano già fatto in

precedenza altri cantoni (in particolare San Gallo), anche il Canton Ticino,

nel 2000, ha introdotto un motivo di revisione specifico per i casi in cui si

vuole evitare una doppia imposizione internazionale o intercantonale. Nel

messaggio del Consiglio di Stato, che accompagnava il relativo disegno di

legge, si evoca il caso di un contribuente domiciliato in un altro cantone,

che, quando ormai la tassazione ticinese è passata in giudicato, vorrebbe

contestarla dopo aver ricevuto la decisione di tassazione del suo cantone di

domicilio, insieme al relativo riparto intercantonale. In tal caso, non

potrebbe più impugnare la tassazione ticinese con un reclamo, ma potrebbe

tutt’al più interporre ricorso per doppia imposizione al Tribunale federale. In

considerazione dei requisiti di forma di un simile ricorso e del conseguente

rischio di incorrere in una decisione con cui l’Alta Corte lo dichiara

inammissibile, il governo cantonale concludeva di voler “porre rimedio e

semplificare una procedura poco soddisfacente e consentire agli Uffici di

tassazione di rivedere le proprie decisioni in modo semplice e razionale, a

tutto vantaggio anche del singolo contribuente interessato” (cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 5016 del 27 giugno 2000, in Raccolta Verbali del Gran

Consiglio, p. 2926; v. anche Soldini,

Revisione in caso di doppia imposizione? Nota in margine a una sentenza, in

RDAT I-2000 p. 679 ss.).

Per quanto riguarda in

particolare la doppia imposizione internazionale, un accordo transattivo

concluso tra la Svizzera e un altro Stato nell’ambito di una procedura

amichevole basata su una convenzione per evitare la doppia imposizione si

considera un motivo di revisione di decisioni di tassazione passate in

giudicato. Secondo una tesi dottrinale, dovrebbe essere ammessa anche una

revisione anticipata, cioè senza attendere la conclusione di una procedura

amichevole, nel caso di conflitti di doppia imposizione nei quali la Svizzera ha

manifestamente imposto senza averne il diritto. Alcuni cantoni, fra i quali il

Canton Ticino hanno previsto una base legale esplicita a tal fine (Betschart/Hildebrand, Die vorgezogene

Revision wegen interkantonaler oder internationaler Doppelbesteuerung, in ASA

88.

p. 220).

2.3

La revisione è tuttavia

esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT; art.

147.

cpv. 2 LIFD).

L’istituto della revisione

non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella

procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere

automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di

procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione

ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a

un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi

dei rimedi ordinari (cfr. p. es. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del

22.

agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad

art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 24 ad

art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, n. 15 ad

art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la

revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè

quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è

omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici

ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente

avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità,

controllando la tassazione notificatagli (Casanova,

Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

3.

3.1.

Come anticipato, la decisione

impugnata ha definito “tardiva e irricevibile” l’istanza di revisione.

Viene pertanto esaminata dapprima la tempestività della domanda inoltrata dai

contribuenti l’8 giugno 2021.

3.2

Giusta gli artt. 233 LT e

148.

LIFD, la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni nei

casi previsti dalle lettere a), b) e c) ed entro 30 giorni per il caso della

lettera d) dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci

anni dalla notificazione della decisione o della sentenza.

3.3

3.3.1

Per

stabilire se il termine per chiedere la revisione è rispettato, è necessario

determinare il momento in cui il ricorrente ha scoperto l’esistenza del motivo

di revisione, ovvero il dies a quo.

Nel caso in questione, i

ricorrenti chiedono la revisione delle decisioni di tassazione IC/IFD 2017,

2018.

e 2019, poiché gli stessi sarebbero imposti illimitatamente, oltre che in

Svizzera, in Germania. Il dies a quo equivarrebbe quindi al giorno in

cui i ricorrenti hanno saputo di essere tassati sia in Germania che in

Svizzera.

3.3.2

I ricorrenti, secondo gli

atti e le informazioni a disposizione di questa Camera, hanno ricevuto la

decisione germanica di tassazione per gli anni 2017 e 2018 con scritto datato 16

luglio 2020. Mentre quella relativa al 2019 è datata 26 giugno 2021.

Le decisioni di tassazione

dell’autorità fiscale ticinese portano invece la data del 4 novembre 2020 (anni

2017.

e 2018) e del 2 dicembre 2020 (anno 2019). Pertanto, essendo la decisione

germanica del 2017 antecedente a quella svizzera, il dies a quo

determinante è la data di intimazione delle decisioni di tassazione elvetiche.

3.3.3

Gli insorgenti nel proprio

ricorso ammettono che il termine entro il quale presentare domanda di revisione

è iniziato a decorrere il 5 novembre 2020 (“in primis segnaliamo che

l’autorità non ha però considerato che i novanta giorni a far data dal 5

novembre scadevano il 19 febbraio 2021”).

In questa prospettiva,

contrasta con il divieto di comportamento contraddittorio (“venire contra

factum proprium”) l’affermazione, contenuta nel loro successivo scritto del

10.

settembre 2021, secondo cui “l’inizio della scadenza non è comprensibile.

Di regola, si può supporre che il termine sia ricevuto solo dopo un certo

periodo di tempo dopo l’invio. Inoltre, è generalmente noto che la data del

timbro postale non è la stessa della data di spedizione. L’UT che invoca il

limite di tempo ha della prova per tutte le circostanze che sono rilevanti per

il limite di tempo. Questo include, soprattutto, quando il termine avrebbe

dovuto iniziare a decorrere”.

Nonostante l’onere della

prova relativo all’avvenuta notificazione incomba all’autorità fiscale,

ritenuto l’invio delle decisioni di tassazione per posta semplice, le

ammissioni dei ricorrenti portano a stabilire che il dies a quo è il 4

novembre 2020 e che il termine è iniziato a decorrere il giorno successivo.

3.3.4

Ritenuto

che i ricorrenti chiedono la revisione delle decisioni di tassazione IC/IFD

2017, 2018 e 2019 alfine di evitare una doppia imposizione internazionale, il

motivo di revisione corrisponderebbe quindi alla lett. d dell’art. 232

cpv. 1 LT, applicabile tuttavia ai soli fini di imposta cantonale. Di

conseguenza, in merito all’imposta federale diretta, il gravame dovrebbe essere

dichiarato irricevibile, in mancanza di un motivo di revisione stabilito dalla

legge. Come anticipato, è infatti controverso il diritto a una revisione

dell’IFD, in mancanza di un accordo transattivo adottato nell’ambito di una

procedura amichevole secondo una convenzione di doppia imposizione (v. supra,

consid. 2.2). L’art. 148 LIFD prevede comunque solo il termine di 90 giorni, mentre,

in relazione all’imposta cantonale, il termine per presentare istanza di

revisione ammonta a 30 giorni.

La questione non merita di

essere ulteriormente approfondita. Che il termine sia di trenta o di novanta

giorni, nel caso in esame non è stato rispettato dai contribuenti. Infatti, il

termine per presentare istanza di revisione, è giunto a scadenza, nel primo

caso (termine di 30 giorni), il 7 dicembre 2020 e, nel secondo caso (termine di

90.

giorni), il 3 febbraio 2021.

L’autorità fiscale ha quindi a giusto

titolo dichiarato irricevibile l’istanza presentata dai coniugi __________ il

15.

febbraio 2021, poiché tardiva.

4.

4.1.

Nel proprio

ricorso, i ricorrenti sostengono, come detto, che “l’autorità non ha però considerato

che i novanta giorni a far data dal 5 novembre scadevano il 19 febbraio 2021,

tenendo debito conto che dal 18 dicembre al 2 gennaio inclusi, intercorrono le

ferie giudiziarie”.

4.2

4.2.1

Le norme relative alla

revisione non contengono alcuna disposizione relativa alle ferie giudiziarie.

Tuttavia, ai sensi degli artt. 234 cpv. 4 LT e 149 cpv. 4 LIFD, alla procedura

di revisione, in mancanza di norme specifiche, sono applicabili le prescrizioni

della procedura vigenti per la decisione o sentenza anteriore.

4.2.2

La legge procedurale

sull’imposta federale diretta non contiene una disposizione procedurale che

preveda la sospensione del termine durante le ferie giudiziarie: il Tribunale

federale ha escluso che eventuali norme del diritto cantonale contenute in

altre leggi si applichino quindi alla procedura di ricorso e a quella di

reclamo in materia di imposta federale diretta (cfr. ad esempio sentenze del TF n. 2C_512/2016 del 13 giugno

2016, consid. 5; n. 2C_407/2012 del 23 novembre 2012, consid, 2.4.; n.

2A.70/2006 del 15 febbraio 2006, consid. 3 e anche Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ediz., Basilea

2017, n. 22 ad

art. 140 LIFD). Queste regole sono considerate sia dalla

giurisprudenza sia dalla dottrina come assolutamente definite, sicché non vi è

spazio per l’applicazione di disposizioni cantonali sulle ferie: quando il

diritto federale contiene una regola precisa, sul termine di ricorso, il

rappresentante legale coscienzioso deve seriamente partire dall’idea che non

esiste alcun margine per ferie cantonali (cfr. ad esempio sentenza del TF n.

2C_503/2010 dell’11 novembre 2010, consid. 2.1.).

4.2.3

Neppure

la legge tributaria cantonale prevede le ferie giudiziarie: per quanto concerne

le norme di procedura, la legge tributaria è infatti sostanzialmente un calco

della legge federale (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 13 ottobre

1993, p. 107 ss.).

In

merito all’assenza delle ferie giudiziarie nella legislazione tributaria

cantonale può essere utile ricordare un’iniziativa del legislatore cantonale,

finalizzata proprio ad evitare che i contribuenti incorrano in errori: l’art.

231.

cpv. 1 LT, nella sua versione in vigore sino al 31 dicembre 2011 consentiva

alla Camera di diritto tributario di esigere dal ricorrente non dimorante in

Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento

di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le

spese di procedura e prevedeva a tale riguardo che la Camera assegnasse al

ricorrente “un congruo termine, non sospeso dalle ferie”, per il

pagamento con la comminatoria dell’irricevibilità del ricorso”. Il riferimento

al “termine non sospeso dalle ferie” poteva trarre in inganno il

contribuente, lasciandogli intendere che il termine di ricorso in linea di

principio fosse sospeso dalle ferie (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6457.

del 15 febbraio 2011, Progetto di modifica della Legge tributaria del 21

giugno 1994, p. 5). Per questa ragione il legislatore cantonale ha modificato

la disposizione procedurale, stralciando proprio l’inciso “non sospeso dalle

ferie”.

4.2.4

Ai

sensi dei considerandi che precedono, è quindi a torto che i ricorrenti

affermano l’inosservanza, da parte dell’autorità fiscale, delle ferie

giudiziarie nel computo del termine.

5.

5.1.

Come

affermato dall’Ufficio di tassazione nella decisione impugnata e nelle

osservazioni al ricorso, l’istanza di revisione è infondata anche nel merito.

5.2

Si è già ricordato che la

legge esclude la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da

lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel

corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv.

2.

LT; art. 147 cpv. 2 LIFD).

Se pertanto si poteva

pretendere da un contribuente che facesse valere la pretesa fiscale concorrente

di un altro Stato già nella procedura di tassazione ordinaria, la revisione è

esclusa (Betschart/Hildebrand, op.

cit., p. 223 con riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

Inoltre, una revisione

dovrebbe essere esclusa anche in tutti quei casi in cui l’apertura di una

procedura amichevole verrebbe esclusa per violazione del principio della buona

fede o perché il contribuente ha adottato un comportamento contraddittorio. È

il caso, per esempio, del contribuente che in Svizzera sostiene di essere qui

residente e di avere una seconda residenza in un altro Stato, ma in questo

secondo Stato sostiene esattamente il contrario

(Betschart/Hildebrand, op. cit., p. 223 s. e giurisprudenza citata).

5.3

Nel caso in discussione, i

contribuenti hanno presentato una dichiarazione d’imposta alle autorità fiscali

del Canton Ticino per tutti e tre i periodi fiscali litigiosi, senza alcuna

riserva in merito al proprio assoggettamento alle imposte in Svizzera. Erano

inoltre titolari di un permesso di domicilio fino al 26 ottobre 2020.

In queste circostanze, è

inconciliabile con il principio della buona fede e in particolare con il

divieto di comportamento contraddittorio la loro pretesa di ottenere la

revisione di decisioni di tassazione passate in giudicato, sulla base

dell’affermazione di essere stati sottoposti a tassazione per gli stessi

periodi fiscali in un altro Stato.

6.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti,

soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 3’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 3’100.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: