Lexipedia

Decisione

80.2021.220

Imposte alla fonte: tassazione ordinaria sostitutiva, computo della ritenuta alla fonte, mancato versamento della ritenuta al fisco, identità economica fra datore di lavoro e lavoratore

11 marzo 2022Italiano23 min

reclami, uno del 16 maggio 2019 e l’altro del 5 agosto 2020, RI 1 impugnava, davanti

Source ti.ch

Incarto n.

80.2021.220

Lugano

11 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entrambi rappr. da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 14 settembre 2021 contro le decisioni del 6 agosto 2021 in materia di riscossione

IC e IFD 2014 e 2015.

Fatti

Fatti

A.

a.

Il signor RI 1, cittadino

italiano al beneficio del permesso B, era – nei periodi sub judice –

alle dipendenze della __________ (fino al 26 maggio 2015: __________). Dai

certificati di salario rilasciati dal datore di lavoro al dipendente risultava

che dalle prestazioni salariali era stato trattenuto, a titolo di imposta alla

fonte, l’importo di fr. 919'379.45 nel 2014 (cfr. doc. B) e di fr. 819'290.35

nel 2015 (cfr. doc. D).

Con decisioni,

rispettivamente, del 3 aprile 2019 e dell’8 luglio 2020, l’Ufficio di

tassazione di Lugano ha sottoposto il contribuente a tassazione ordinaria

sostitutiva.

b.

Il 30 aprile 2019 l’RS 1

notificava ai coniugi RI 1 e RI 2 il conteggio dei conguagli di imposta per

l’anno 2014: quello relativo all’IC ammontava a fr. 373'329.20, mentre quello

dell’IFD era pari a fr. 296'194.- (da pagare: fr. 295'945.35). Mentre, il 31

luglio 2020, l’RS 1 accertava un dovuto di imposta per l’anno 2015, per l’IC,

di fr. 341'463.50 (scoperto: fr. 340'710.-) e, per l’IFD, di fr. 271'451.55.

B. Con due distinti

reclami, uno del 16 maggio 2019 e l’altro del 5 agosto 2020, RI 1 impugnava, davanti

all’RS 1, i conguagli del 30 aprile 2019 e del 31 luglio 2020 relativi alle

imposte cantonale e federale diretta 2014 e 2015. In particolare, il reclamante

contestava il mancato computo dell’imposta alla fonte trattenuta dal salario da

lui percepito dalla __________ con le imposte determinate secondo la procedura

ordinaria.

C. Con decisioni del 6

agosto 2021, l’RS 1 respingeva i reclami inerenti gli anni 2014 e 2015. L’autorità

osservava che, nonostante di principio l’imposta prelevata alla fonte debba

essere conteggiata con l’imposta in seguito stabilita in via ordinaria, nel

caso concreto si sarebbe verificata l’eccezione, secondo cui, segnatamente in

presenza di un agire contradditorio o di un influsso determinante del

contribuente quale organo dirigente sul debitore della prestazione imponibile

che non ha versato correttamente l’imposta trattenuta alla fonte, il computo

non avviene.

L’RS 1 indicava che la

società __________ aveva omesso di versare le imposte alla fonte del IV

trimestre (conguaglio) per l’anno 2014 e del I-II-III trimestre per l’anno 2015

e che avendo il signor RI 2 continuato a rivestire un ruolo centrale in seno

alla società e ciò, anche dopo la sua uscita formale dal Consiglio di

amministrazione, l’eccezione menzionata poc’anzi si sarebbe verificata. Infatti,

lo stesso avrebbe conosciuto la situazione finanziaria della società e

nonostante ciò, avrebbe percepito, nel 2015, un salario di CHF 2'467'741.95, “dirottando

così la liquidità destinata a pagare le imposte alla fonte”. Pertanto, a

mente dell’autorità, l’atteggiamento del signor RI 1, “oltre che essere

contradditorio, rappresenta un evidente abuso di diritto e come tale non merita

alcuna tutela. Ne consegue che il computo delle imposte alla fonte sulle

imposte ordinarie è limitato alle imposte concretamente versate all’autorità

fiscale ed è da eseguire in primo luogo sulle imposte relative ai dipendenti

della società che non hanno assunto il ruolo di organo. […] L’importo rimanente

[…] va suddiviso proporzionalmente secondo le rispettive imposte alla fonte tra

i due organi della società”.

Di conseguenza, in merito

all’anno 2014, avendo la __________ versato all’autorità fiscale unicamente fr.

730'893.- a titolo di imposta alla fonte, l’RS 1 computava al signor RI 1

unicamente fr. 361'186.-. In riferimento all’anno 2015 invece, non avendo la

società versato alcun importo all’autorità fiscale, l’RS 1 riteneva le imposte

stabilite in via ordinaria sostitutiva interamente dovute dal reclamante (e

meglio, complessivi fr. 612'161.55).

D. Con tempestivo

ricorso del 14 settembre 2021, i coniugi RI 1 e RI 2 insorgono contro le

decisioni del 6 agosto 2021 dell’RS 1 aventi per oggetto i conguagli del 30

aprile 2019 relativi all’imposta cantonale e all’imposta federale diretta

dell’anno 2014 rispettivamente del 31 luglio 2020 inerenti all’IC e all’IFD del

2015, in quanto non “tengono conto dell’imposta alla fonte trattenuta dallo

stipendio del signor RI 1 versatogli dal datore di lavoro, e che quest’ultimo

non ha riversato all’Ufficio imposte alla fonte e del bollo”.

Preliminarmente, i

ricorrenti eccepiscono una “violazione del diritto di essere sentiti per non

essersi potuti esprimere compiutamente su ogni aspetto rilevante prima

dell’emanazione della decisione impugnata” e meglio, poiché gli stessi “non

sono a conoscenza dell’importo effettivo che il datore di lavoro, […], ha

trattenuto dal salario del ricorrente, […] e versato […]. L’Ufficio imposte

alla fonte e del bollo non ha mai fornito un conteggio dettagliato ufficiale in

merito, ma bensì ha sempre negato al ricorrente l’accesso a tale documenti e

informazioni”. Pertanto, i coniugi __________ chiedono l’edizione

dell’incarto relativo alla __________.

Gli insorgenti censurano

poi l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti effettuato dall’RS 1, che

non corrisponderebbe a quanto accertato in sede penale e nel fallimento della __________.

Infatti, il Procuratore pubblico, con decreto d’abbandono del 9 ottobre 2020,

avrebbe abbandonato il procedimento penale nei confronti di RI 1 per titolo di

appropriazione indebita di imposte alla fonte dovute dalla __________ per il

conguaglio sul IV trimestre del 2014 e per i primi tre trimestri del 2015,

poiché il signor RI 2 non avrebbe più rivestito la carica di amministratore

unico della società dal 13 gennaio 2015, ovvero prima che le imposte in oggetto

fossero esigibili. Inoltre, il Procuratore pubblico avrebbe accertato che al

momento delle dimissioni del signor RI 1, il conto della società disponeva di

una liquidità sufficiente per far fronte al pagamento delle imposte alla fonte.

A tal proposito, i ricorrenti affermano che “gli unici responsabili e

debitori […] sono la società […] e il signor __________, amministratore ed

organo della società, il quale è stato condannato dal Ministero pubblico al

pagamento di quanto non riversato” e censurano l’errata applicazione “della

giurisprudenza in materia di AVS”.

I ricorrenti eccepiscono

poi un’errata applicazione del diritto da parte dell’RS 1, che avrebbe

accreditato loro unicamente gli importi che sono stati effettivamente pagati

dal debitore d’imposta, ovvero la __________. Ponendo quindi “il rischio per

il mancato incasso delle imposte alla fonte non sul vero debitore, […], ma

bensì sul mero dipendente”. A loro avviso “il signor RI 1 (dipendente)

non è minimamente responsabile per il mancato riversamento delle imposte alla

fonte da parte del datore di lavoro. […] il rischio di un’inadempienza del

debitore fiscale compete[te] all’autorità fiscale, ossia nel caso

concreto all’Ufficio imposte alla fonte e del bollo”.

E. L’RS 1 presenta le

proprie osservazioni al ricorso dei signori __________ il 26 ottobre 2021.

In merito

all’asserita violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti da parte

dell’RS 1, l’PI 1 sottolinea che i ricorrenti non hanno mai “inoltrato una

richiesta all’Autorità fiscale inerente alle informazioni che lamenta[no] non

aver ricevuto”, ma evidenzia anche che le informazioni in questione sono in

possesso degli insorgenti.

L’autorità sostiene poi di

aver accertato i fatti ed applicato il diritto correttamente, poiché il signor RI

1 avrebbe “sempre rivestito un ruolo fondamentale all’interno della società,

dirigendola anche di fatto dopo la sua uscita formale dal consiglio di

amministrazione”, mentre il signor __________ avrebbe sempre rappresentato

il cosiddetto “uomo di paglia”.

In riferimento alla

liquidità presente presso l’Ufficio fallimenti Lugano, l’PI 1 evidenzia che

secondo la graduatoria allestita dall’autorità competente, l’importo andrebbe

unicamente a coprire i debitori di prima e di seconda classe, mentre per i

debitori di terza classe, “tra cui figura anche la scrivente autorità”,

non resterebbe alcuna eccedenza tale da saldare gli scoperti.

L’autorità chiede quindi

di respingere il ricorso e di conseguenza di confermare le decisioni su reclamo

del 6 agosto 2021.

F. Con replica spontanea

del 16 novembre 2021, i ricorrenti contestano integralmente le osservazioni

presentate dall’PI 1 e si riconfermano negli argomenti e nelle richieste di

giudizio di cui al ricorso del 14 settembre 2021.

Diritto

1. 1.1.

I ricorrenti

eccepiscono preliminarmente, una violazione del loro diritto di essere sentiti

“per non essersi potuti esprimere compiutamente su ogni aspetto rilevante

prima dell’emanazione della decisione impugnata”. A tal proposito, gli

insorgenti affermano di non essere “a conoscenza dell’importo effettivo che

il datore di lavoro, […], ha trattenuto dal salario del ricorrente, […] e

versato a titolo di imposte alla fonte”.

1.2.

Il diritto di essere

sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende anche il diritto

dell’interessato di prendere conoscenza dell’incarto (cfr. ad esempio sentenza

del TF n. 2C_629/2021 del 19 ottobre 2021, consid. 2.2.3.). Il diritto di

essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione

implica, di regola, l’annullamento della decisione impugnata a prescindere

dalle possibilità di successo nel merito (cfr. sentenza del TF n. 2C_738/2021

del 23 dicembre 2021, consid. 3 e DTF 132 V 387, consid. 5.1.).

1.3.

In merito al periodo

fiscale 2014, la censura sollevata dai ricorrenti si rivela priva di qualsiasi

fondamento. Infatti, l’importo che il datore di lavoro avrebbe trattenuto dallo

stipendio risultava dal certificato di salario rilasciato al contribuente.

Inoltre, quest’ultimo era a conoscenza sia dell’Attestato ricevuta per il

periodo fiscale 2014 sia del conteggio della trattenuta di imposta (documenti

che il signor RI 1 allegava al proprio scritto del 14 ottobre 2019

all’attenzione del PP __________), documentazione che indicava esplicitamente

la trattenuta dell’imposta alla fonte del signor RI 1 e degli altri dipendenti

della __________. Inoltre, la decisione su reclamo dell’RS 1 del 6 agosto 2021,

a pagina 5 ed all’allegato, espone chiaramente “i calcoli per l’imputazione

del versamento delle imposte alla fonte del periodo fiscale 2014”.

1.4.

Anche per il periodo

fiscale 2015, la contestazione non può trovare condivisione. Infatti, l’importo

che la __________ avrebbe trattenuto dallo stipendio risultava dal certificato di

salario rilasciato al contribuente. Inoltre, la decisione su reclamo

dell’autorità fiscale del 6 agosto 2021, illustra chiaramente quanto è stato effettivamente

versato dalla società a titolo di “ritenuta di imposta alla fonte”.

1.5.

Il diritto di essere

sentiti dei contribuenti non è stato violato dall’autorità fiscale. Pertanto,

il ricorso può essere esaminato nel merito.

Considerandi

2.

2.1.

Con le decisioni

contestate, l’RS 1 non ha computato sull’imposta stabilita in via ordinaria

sostitutiva l’intero ammontare dell’imposta alla fonte che sarebbe stata trattenuta

dal salario percepito da RI 1 e ciò non avendo la __________ versato

all’autorità fiscale le ritenute d’imposta alla fonte.

Da verificare è quindi se

la decisione dell’autorità fiscale di non riconoscere il diritto al computo degli

importi risultanti dai certificati di salario rilasciati all’insorgente dal

datore di lavoro sia conforme al diritto applicabile o meno.

2.2

In materia di imposizione

alla fonte il diritto applicabile è stato sottoposto a importanti modifiche

mediante la Legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione

dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1°

gennaio 2021 (RU 2018 1813). Anche il diritto cantonale è stato sottoposto a

revisione, con legge del 9 novembre 2020, a sua volta entrata in vigore il 1°

gennaio 2021 (BU 2021, 15).

Nel caso in esame, le

imposte litigiose concernono i periodi fiscali 2014 e 2015. È pertanto

applicabile il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2020, che sarà di seguito

menzionato come LIFD 1990, LAID 1990 e LT 1994.

3.

3.1.

3.1.1

I lavoratori stranieri

che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio

o dimora fiscale in Svizzera, sono assoggettati a una ritenuta d’imposta alla

fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente (articoli 83 cpv. 1

prima frase LIFD 1990, 32 cpv. 1 prima frase LAID 1990 e 104 cpv. 1 prima frase

LT 1994).

3.1.2

Secondo l’art. 90 cpv. 2

LIFD 1990, ove i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del

contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superino

nel corso di un anno civile l’ammontare stabilito dal DFF, viene effettuata una

tassazione ulteriore che tiene conto dell’imposta già dedotta alla fonte.

L’art. 4 cpv. 1 dell’Ordinanza

del DFF del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta

federale diretta (OIFo 1993; RS 642.118.2, in vigore fino al 31.12.2020) prevede

che, se nel corso di un anno civile i proventi lordi superano l’ammontare

stabilito nel numero 2 dell’appendice della stessa ordinanza vengono

effettuate, per lo stesso anno e per gli anni seguenti fino al termine

dell’assoggettamento all’imposta alla fonte, tassazioni ulteriori, secondo la

procedura ordinaria conformemente all’articolo 90 capoverso 2 LIFD. Le imposte

riscosse alla fonte vengono computate senza interessi. La tassazione ordinaria

è mantenuta anche quando detto limite diminuisce temporaneamente o

durevolmente.

Secondo la cifra 2

dell’Appendice, la tassazione ordinaria ulteriore di cui all’articolo 4

capoverso 1 OIFo è effettuata quando in un anno civile le entrate lorde

superano fr. 120’000.

3.1.3

L’art. 34 cpv. 4 LAID 1990

prevede da parte sua che, se nel corso di un anno civile, il contribuente o il

suo coniuge che vive con lui in comunione domestica consegue proventi lordi,

soggetti all’imposta alla fonte, che superano un importo stabilito dal diritto

cantonale, si procede a una tassazione ordinaria deducendo l’imposta già

riscossa alla fonte.

Per il diritto cantonale,

quando i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del contribuente o

del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superano, nel corso di

un anno civile, l’importo stabilito dal Consiglio di Stato, è eseguita una tassazione

ordinaria sostitutiva (art. 113 cpv. 1 prima frase LT). In questo caso,

l’imposta continua ad essere prelevata alla fonte; essa è computata, senza

interessi, sull’imposta ordinaria sostitutiva. L’autorità fiscale può

autorizzare il debitore della prestazione imponibile a rinunciare alla

trattenuta d’imposta a condizione che questi presti una sufficiente garanzia (art.

113.

cpv. 2 LT 1994).

La tassazione ordinaria

sostitutiva viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati all’imposta

alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica

con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano singolarmente, nel

corso di un anno civile, l’importo di fr. 120'000.- (cfr. art. 12 del Decreto

esecutivo del 23 dicembre 2013 concernente l’imposizione delle persone fisiche

valido per il periodo fiscale 2014 e art. 12 del Decreto esecutivo del 10

dicembre 2014 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il

periodo fiscale 2015).

3.2

Come ha ricordato in una

recente sentenza il Tribunale federale, l’imposizione alla fonte comporta una

sostituzione d’imposta, che può essere privativa (cioè esclude completamente il

contribuente) o cumulativa (cioè accanto al sostituto d’imposta permane l’obbligo

sostanziale del contribuente, fondato sul rapporto giuridico d’imposta).

Il sostituto d’imposta è

soggetto sia agli obblighi formali sia a quelli sostanziali derivanti dal

rapporto giuridico d’imposta. A questo proposito, la sostituzione d’imposta

nell’ambito dell’imposizione alla fonte secondo la LIFD è privativa dal punto

di vista sostanziale; non esiste infatti una responsabilità solidale del

contribuente. Solo a partire dal 1° gennaio 2021 l’art. 138 cpv. 3 LIFD ha

introdotto una responsabilità sussidiaria del contribuente. Dal punto di vista

formale, la sostituzione d’imposta è invece (solo) cumulativa, in quanto anche

il contribuente sottostà a determinati obblighi.

La situazione è diversa,

ed è cioè prevista una sostituzione puramente cumulativa, per quanto riguarda

le imposte cantonali, poiché l’art. 38 cpv. 3 LAID prevede che se il sostituto

d’imposta è fuori cantone, i contribuenti possono essere tenuti a pagare l’imposta

che non è stata versata completamente (sentenza del TD n. 2C_713/2019 del 30

aprile 2020 consid. 4.1, con riferimento alla dottrina ed in particolare a Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, Basilea 2004, n. 1 ad

art. 88 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,

Basilea 2015, n. 19 ad

art. 138 LIFD).

3.3

Ci

si domanda, a questo punto, se il contribuente abbia diritto al computo

dell’imposta alla fonte anche nel caso in cui quest’ultima non sia stata

versata al fisco dal debitore della prestazione imponibile.

Nella tassazione ordinaria

sostitutiva, deve essere, in linea di principio, computato l’intero importo trattenuto

alla fonte dal reddito del dipendente e ciò anche se il datore di lavoro, in

quanto debitore della prestazione imponibile, non ha versato l’imposta, del

tutto o in parte, all’autorità fiscale. La sostituzione fiscale prevista dalla

legge implica che la collettività vanti un credito nei confronti non del

contribuente bensì del debitore della prestazione imponibile. Dopo che il

contribuente è stato sottoposto alla ritenuta d’imposta da parte del debitore

della prestazione, è escluso dal seguito della procedura di imposizione alla fonte.

A differenza dell’autorità fiscale, non ha nemmeno la possibilità di controllare

il corretto pagamento del debito fiscale. Inoltre, non ha una pretesa legale ed

un titolo valido per rivendicare l’importo della ritenuta d’acconto non pagata

dal debitore della prestazione imponibile e per imporre lui stesso un pagamento

od un rimborso. D’altra parte, l’interposizione di un sostituto d’imposta per

la riscossione dell’imposta alla fonte è prevista precipuamente nell’interesse

dell’autorità fiscale e serve a garantire una effettiva riscossione

dell’imposta. Il rischio di un’inadempienza del sostituto d’imposta è pertanto a

carico della collettività (cfr. Jud/Rufener,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 8a ad

art. 90 LIFD, con riferimento alla sentenza del Tribunale

cantonale amministrativo del Canton San Gallo n. B 2007/191 del 13 marzo 2008, consid.

2.2).

3.4

La tesi appena illustrata,

secondo cui l’imposta alla fonte deve essere computata anche se il debitore

della prestazione imponibile non l’ha versata al fisco, è senz’altro condivisibile

ed è conforme con lo svolgimento della procedura di riscossione dell’imposta

alla fonte, che si fonda sull’istituto della sostituzione d’imposta.

D’altra parte, se il

datore di lavoro ha trattenuto dallo stipendio del suo dipendente l’imposta alla

fonte, ma non l’ha riversata al fisco, sarebbe ingiusto esigerne il pagamento

da parte del lavoratore. È vero che la collettività andrebbe incontro ad una

perdita fiscale, ma l’alternativa consisterebbe nel far pagare al contribuente

un’imposta che ha già versato una volta, dopo che gli è stata trattenuta dallo

stipendio. Praticamente, verrebbe penalizzato il dipendente per una mancanza

del datore di lavoro.

La conclusione che precede

presuppone tuttavia che lo stipendio percepito dal dipendente abbia

effettivamente subìto la ritenuta d’imposta e che il mancato riversamento da

parte del datore di lavoro dipenda esclusivamente dalla sua responsabilità. In

presenza di relazioni economiche particolarmente strette fra datore di lavoro e

dipendente, in particolar modo se vi è addirittura identità economica fra l’uno

e l’altro, diviene ben più difficile escludere che il mancato versamento

dell’imposta al fisco non dipenda dalla volontà dello stesso contribuente. Infatti,

in questo caso, il dipendente (quale soggetto fiscale) avrebbe la possibilità

di controllare il corretto pagamento del debito fiscale da parte del datore di

lavoro (quale sostituto di imposta).

La

stessa dottrina precedentemente citata, dopo aver ripreso e fatte proprie le

argomentazioni del Tribunale amministrativo sangallese, afferma che in presenza

di situazioni abusive – ad esempio nel caso in cui emergono comportamenti

contradditori o quando il contribuente ha esercitato un influsso determinante

quale organo dirigente sul debitore della prestazione imponibile che non ha

versato correttamente l’imposta trattenuta alla fonte all’autorità fiscale – il

computo non dovrebbe avvenire (cfr. Jud/Rufener,

op. cit., n. 8a (ultima parte) ad

art. 90 LIFD).

3.5

Di

conseguenza, deve essere approfondito il rapporto esistente, nei periodi sub

judice, tra il signor RI 2 in qualità di contribuente e la società __________

in qualità di debitrice della prestazione imponibile. Nel caso in cui,

l’analisi dovesse rilevare un influsso determinante del signor RI 1 sulla

società, allora il mancato riconoscimento del diritto di computo da parte

dell’autorità fiscale non presterebbe il fianco ad alcuna critica.

4.

4.1.

L’RS 1 ritiene che il

signor RI 1, in qualità di “organo di fatto”, abbia “continuato a detenere

un potere determinante in seno alla società e questo anche dopo la propria

uscita formale dal consiglio di amministrazione” e che nonostante lo stesso

“fosse a conoscenza della situazione finanziaria della società […] egli ha

percepito un salario di ben CHF 2'467'741.95, dirottando così la liquidità

destinata a pagare le imposte alla fonte”. Pertanto, essendo il

comportamento del ricorrente “contraddittorio” ed equivalente ad “un

evidente abuso di diritto”, l’agire del signor RI 1 “non merita tutela

alcuna”, motivo per il quale, l’importo versato a titolo di imposte alla

fonte “va suddiviso proporzionalmente secondo le rispettive imposte alla

fonte tra i due organi della società”. Su questi presupposti, l’autorità

non riconosce, in sede di tassazione ordinaria sostitutiva, l’intero computo

dell’imposta alla fonte prelevata al ricorrente.

4.2

Dagli

atti a disposizione di questa Camera, si evincono numerosi elementi a sostegno

della tesi secondo cui il signor RI 1 sarebbe stato il dominus della

società anche dopo aver dimissionato dalla sua carica di amministratore.

4.2.1

Preliminarmente, si

osserva che il signor RI 1 nel corso del 2014 ha percepito dalla __________ un

salario lordo annuo pari a fr. 2'460'000.- (cfr. doc. B delle Osservazioni del

26.

ottobre 2021). Nel 2015, senza più svolgere il ruolo di amministratore, il

signor RI 1 ha nuovamente incassato un salario lordo annuo pari a fr. 2'467'741.95

(cfr. doc. D delle Osservazioni del 26 ottobre 2021), ovvero pari a quello

dell’anno precedente.

A tal proposito, dagli

atti a disposizione di questa Camera, si può appurare che il salario lordo di __________,

subentrato al ricorrente quale amministratore unico, è aumentato, dal 2014 al

2015, di circa fr. 60'000.-, ovvero di fr. 5'000.- al mese (senza la

tredicesima mensilità) (cfr. certificati di salario del signor __________).

L’ammontare dello stipendio lordo del 2015 (fr. 330'195.70) era in ogni caso

nettamente inferiore rispetto a quello del ricorrente.

Inoltre,

dall’estratto conto __________, si evince che nel corso del 2015 sono stati

versati stipendi anche ad altre persone, ma che il salario più elevato veniva

percepito dal signor RI 1.

Alla luce di quanto appena

esposto, appare perlomeno curioso che, nonostante il contribuente avesse

dimissionato dalla carica di amministratore unico della società il 13 gennaio

2015, lo stesso percepisse ancora il medesimo compenso dell’anno precedente. Si

evidenzia che non è tanto l’ammontare della remunerazione del signor RI 1 a

destare delle perplessità, quanto piuttosto la circostanza che lo stipendio non

sia mutato con le sue dimissioni da amministratore unico della società.

4.2.2

A comprova del fatto che

il signor RI 1 esercitasse, nei periodi sub judice, un influsso

determinante sulla direzione della società, vi sono anche le affermazioni di __________,

rilasciate durante l’interrogatorio dell’8 giugno 2020 davanti al Procuratore

pubblico __________. L’interrogato affermava infatti, che “RI 1 si occupava

della parte commerciale della società mentre io mi occupavo della gestione

quotidiana” (cfr. Verbale di interrogatorio di __________ dell’8 giugno

2020, p. 7 righe 15-16). Per “gestione quotidiana”, il signor __________

intendeva presumibilmente – analizzando la medesima affermazione inerente

un’altra società – che lui si occupava unicamente di pagare le fatture indicate

dal signor RI 1 e che “per le altre cose” doveva chiedere a RI 1 e che

di conseguenza faceva quello che lui gli intimava (cfr. Verbale di

interrogatorio di __________ dell’8 giugno 2020, p. 6 righe 43-45).

Del resto, a sostegno di

quanto appena esposto, si evidenzia che __________, prima di rivestire la

carica di amministratore unico della __________ – società attiva nel trading,

nella distribuzione e nella vendita al dettaglio di prodotti energetici (cfr.

estratto del Registro di commercio del Cantone Ticino) –, ha svolto la sua attività

professionale in ambiti totalmente diversi, ovvero in quello della gioielleria,

dell’abbigliamento/moda e dell’elettronica (cfr. Verbale di interrogatorio di __________

dell’8 giugno 2020, p. 2 righe 5-12). Di conseguenza, __________ necessitava molto

verosimilmente, di indicazioni di una persona che meglio conosceva il settore

operativo della __________.

Infine, si rileva che già

nel passato – e meglio, al momento della costituzione dell’allora __________ –il

ricorrente esercitava un’influenza su __________. Infatti, nell’atto pubblico

di costituzione della società, si evince che le 100 azioni componenti il

capitale azionario erano detenute a titolo fiduciario dallo stesso __________.

Quest’ultimo, quindi, era tenuto gestire le azioni nell’interesse e secondo le

indicazioni del signor RI 1, che nel proprio ricorso ha affermato di essere

azionista indiretto.

4.2.3

A sostegno della

circostanza che il signor RI 1 fosse rimasto il dominus della società,

anche dopo aver dimissionato dalla carica di amministratore unico, vi è anche la

sua affermazione secondo cui “non [è] mai stato contestato che

[l’azionariato della società fosse direttamente o indirettamente riconducibile

al contribuente]”; infatti, ciò “risulta dal verbale di interrogatorio

del 17 ottobre 2019, dove RI 1 dichiara che la società in questione fosse

detenuta dalla __________, a sua volta controllata dalla società lussemburghese

__________ al 100% detenuto dallo stesso RI 1”.

Ai sensi dell’art. 689 CO,

l’azionista esercita i suoi diritti nell’assemblea generale. In virtù dell’art.

698.

CO, l’assemblea generale degli azionisti costituisce l’organo supremo della

società anonima a cui spetta l’approvazione e la modifica dello statuto; la

nomina degli amministratori e dei membri dell’ufficio di revisione;

l’approvazione della relazione annuale del conto di gruppo; l’approvazione del

conto annuale, come pure la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante

dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della

partecipazione agli utili; il discarico agli amministratori; la deliberazione

sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. È quindi

innegabile che, essendo il signor RI 1 indirettamente unico azionista della __________,

lo stesso esercitasse un controllo effettivo sulla società. Come correttamente

affermato dall’autorità fiscale quindi, “questi poteri sugli organi formali

della società dimostrano […] che l’uscita del ricorrente dal consiglio di

amministrazione non ha intaccato il suo ruolo di dirigente in seno alla

società, continuando ad esercitare un’influenza determinante e diretta sul

membro del consiglio di amministrazione restante”.

4.2.4

Inoltre, a differenza di

quanto sostengono i ricorrenti, la tesi secondo cui “RI 1 si occupasse solo

degli aspetti commerciali”, non è stata confermata né dal Procuratore

pubblico nel Decreto di abbandono del 9 ottobre 2020 nè dalla Corte dei reclami

penali con la sentenza del 14 aprile 2021. Tantomeno, queste autorità hanno

accertato che il signor RI 1 non esercitasse alcun influsso sulla __________.

Nel Decreto di abbandono

del 9 ottobre 2020, il PP afferma unicamente che “RI 1 ha dato le dimissioni

della carica di amministratore unico della società __________ il 13 gennaio

2015”. Da parte sua, la Corte dei reclami penali non si è espressa nel

merito del gravame (e quindi, di conseguenza, sul ruolo ricoperto dal

contribuente in seno alla società) e ciò, avendo dichiarato l’impugnativa

irricevibile, poiché il reclamante (Ufficio delle imposte alla fonte e del

bollo) non disponeva della qualità di parte.

A torto quindi i

ricorrenti affermano che “l’Ufficio esazione e condoni tenta di riportare in

sede amministrativ[a] per nuovo giudizio quanto già acclarato e cresciuto in

giudicato nel procedimento penale”. Ad abundantiam, si evidenzia che

l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea di principio ai motivi di

una decisione, ma solo al dispositivo.

4.3

Di conseguenza, alla luce

delle considerazioni che precedono, si deve concludere che, avendo esercitato l’insorgente

un influsso determinante sulla __________, è a giusto titolo che l’autorità

fiscale non ha proceduto al computo della ritenuta d’imposta sull’imposta

ordinaria sostitutiva.

5.

Il

ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei

ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 5’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 5’100.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: