80.2021.220
Imposte alla fonte: tassazione ordinaria sostitutiva, computo della ritenuta alla fonte, mancato versamento della ritenuta al fisco, identità economica fra datore di lavoro e lavoratore
11 marzo 2022Italiano23 min
reclami, uno del 16 maggio 2019 e l’altro del 5 agosto 2020, RI 1 impugnava, davanti
Source ti.ch
Incarto n.
80.2021.220
Lugano
11 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 14 settembre 2021 contro le decisioni del 6 agosto 2021 in materia di riscossione
IC e IFD 2014 e 2015.
Fatti
Fatti
A.
a.
Il signor RI 1, cittadino
italiano al beneficio del permesso B, era – nei periodi sub judice –
alle dipendenze della __________ (fino al 26 maggio 2015: __________). Dai
certificati di salario rilasciati dal datore di lavoro al dipendente risultava
che dalle prestazioni salariali era stato trattenuto, a titolo di imposta alla
fonte, l’importo di fr. 919'379.45 nel 2014 (cfr. doc. B) e di fr. 819'290.35
nel 2015 (cfr. doc. D).
Con decisioni,
rispettivamente, del 3 aprile 2019 e dell’8 luglio 2020, l’Ufficio di
tassazione di Lugano ha sottoposto il contribuente a tassazione ordinaria
sostitutiva.
b.
Il 30 aprile 2019 l’RS 1
notificava ai coniugi RI 1 e RI 2 il conteggio dei conguagli di imposta per
l’anno 2014: quello relativo all’IC ammontava a fr. 373'329.20, mentre quello
dell’IFD era pari a fr. 296'194.- (da pagare: fr. 295'945.35). Mentre, il 31
luglio 2020, l’RS 1 accertava un dovuto di imposta per l’anno 2015, per l’IC,
di fr. 341'463.50 (scoperto: fr. 340'710.-) e, per l’IFD, di fr. 271'451.55.
B. Con due distinti
reclami, uno del 16 maggio 2019 e l’altro del 5 agosto 2020, RI 1 impugnava, davanti
all’RS 1, i conguagli del 30 aprile 2019 e del 31 luglio 2020 relativi alle
imposte cantonale e federale diretta 2014 e 2015. In particolare, il reclamante
contestava il mancato computo dell’imposta alla fonte trattenuta dal salario da
lui percepito dalla __________ con le imposte determinate secondo la procedura
ordinaria.
C. Con decisioni del 6
agosto 2021, l’RS 1 respingeva i reclami inerenti gli anni 2014 e 2015. L’autorità
osservava che, nonostante di principio l’imposta prelevata alla fonte debba
essere conteggiata con l’imposta in seguito stabilita in via ordinaria, nel
caso concreto si sarebbe verificata l’eccezione, secondo cui, segnatamente in
presenza di un agire contradditorio o di un influsso determinante del
contribuente quale organo dirigente sul debitore della prestazione imponibile
che non ha versato correttamente l’imposta trattenuta alla fonte, il computo
non avviene.
L’RS 1 indicava che la
società __________ aveva omesso di versare le imposte alla fonte del IV
trimestre (conguaglio) per l’anno 2014 e del I-II-III trimestre per l’anno 2015
e che avendo il signor RI 2 continuato a rivestire un ruolo centrale in seno
alla società e ciò, anche dopo la sua uscita formale dal Consiglio di
amministrazione, l’eccezione menzionata poc’anzi si sarebbe verificata. Infatti,
lo stesso avrebbe conosciuto la situazione finanziaria della società e
nonostante ciò, avrebbe percepito, nel 2015, un salario di CHF 2'467'741.95, “dirottando
così la liquidità destinata a pagare le imposte alla fonte”. Pertanto, a
mente dell’autorità, l’atteggiamento del signor RI 1, “oltre che essere
contradditorio, rappresenta un evidente abuso di diritto e come tale non merita
alcuna tutela. Ne consegue che il computo delle imposte alla fonte sulle
imposte ordinarie è limitato alle imposte concretamente versate all’autorità
fiscale ed è da eseguire in primo luogo sulle imposte relative ai dipendenti
della società che non hanno assunto il ruolo di organo. […] L’importo rimanente
[…] va suddiviso proporzionalmente secondo le rispettive imposte alla fonte tra
i due organi della società”.
Di conseguenza, in merito
all’anno 2014, avendo la __________ versato all’autorità fiscale unicamente fr.
730'893.- a titolo di imposta alla fonte, l’RS 1 computava al signor RI 1
unicamente fr. 361'186.-. In riferimento all’anno 2015 invece, non avendo la
società versato alcun importo all’autorità fiscale, l’RS 1 riteneva le imposte
stabilite in via ordinaria sostitutiva interamente dovute dal reclamante (e
meglio, complessivi fr. 612'161.55).
D. Con tempestivo
ricorso del 14 settembre 2021, i coniugi RI 1 e RI 2 insorgono contro le
decisioni del 6 agosto 2021 dell’RS 1 aventi per oggetto i conguagli del 30
aprile 2019 relativi all’imposta cantonale e all’imposta federale diretta
dell’anno 2014 rispettivamente del 31 luglio 2020 inerenti all’IC e all’IFD del
2015, in quanto non “tengono conto dell’imposta alla fonte trattenuta dallo
stipendio del signor RI 1 versatogli dal datore di lavoro, e che quest’ultimo
non ha riversato all’Ufficio imposte alla fonte e del bollo”.
Preliminarmente, i
ricorrenti eccepiscono una “violazione del diritto di essere sentiti per non
essersi potuti esprimere compiutamente su ogni aspetto rilevante prima
dell’emanazione della decisione impugnata” e meglio, poiché gli stessi “non
sono a conoscenza dell’importo effettivo che il datore di lavoro, […], ha
trattenuto dal salario del ricorrente, […] e versato […]. L’Ufficio imposte
alla fonte e del bollo non ha mai fornito un conteggio dettagliato ufficiale in
merito, ma bensì ha sempre negato al ricorrente l’accesso a tale documenti e
informazioni”. Pertanto, i coniugi __________ chiedono l’edizione
dell’incarto relativo alla __________.
Gli insorgenti censurano
poi l’accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti effettuato dall’RS 1, che
non corrisponderebbe a quanto accertato in sede penale e nel fallimento della __________.
Infatti, il Procuratore pubblico, con decreto d’abbandono del 9 ottobre 2020,
avrebbe abbandonato il procedimento penale nei confronti di RI 1 per titolo di
appropriazione indebita di imposte alla fonte dovute dalla __________ per il
conguaglio sul IV trimestre del 2014 e per i primi tre trimestri del 2015,
poiché il signor RI 2 non avrebbe più rivestito la carica di amministratore
unico della società dal 13 gennaio 2015, ovvero prima che le imposte in oggetto
fossero esigibili. Inoltre, il Procuratore pubblico avrebbe accertato che al
momento delle dimissioni del signor RI 1, il conto della società disponeva di
una liquidità sufficiente per far fronte al pagamento delle imposte alla fonte.
A tal proposito, i ricorrenti affermano che “gli unici responsabili e
debitori […] sono la società […] e il signor __________, amministratore ed
organo della società, il quale è stato condannato dal Ministero pubblico al
pagamento di quanto non riversato” e censurano l’errata applicazione “della
giurisprudenza in materia di AVS”.
I ricorrenti eccepiscono
poi un’errata applicazione del diritto da parte dell’RS 1, che avrebbe
accreditato loro unicamente gli importi che sono stati effettivamente pagati
dal debitore d’imposta, ovvero la __________. Ponendo quindi “il rischio per
il mancato incasso delle imposte alla fonte non sul vero debitore, […], ma
bensì sul mero dipendente”. A loro avviso “il signor RI 1 (dipendente)
non è minimamente responsabile per il mancato riversamento delle imposte alla
fonte da parte del datore di lavoro. […] il rischio di un’inadempienza del
debitore fiscale compete[te] all’autorità fiscale, ossia nel caso
concreto all’Ufficio imposte alla fonte e del bollo”.
E. L’RS 1 presenta le
proprie osservazioni al ricorso dei signori __________ il 26 ottobre 2021.
In merito
all’asserita violazione del diritto di essere sentito dei ricorrenti da parte
dell’RS 1, l’PI 1 sottolinea che i ricorrenti non hanno mai “inoltrato una
richiesta all’Autorità fiscale inerente alle informazioni che lamenta[no] non
aver ricevuto”, ma evidenzia anche che le informazioni in questione sono in
possesso degli insorgenti.
L’autorità sostiene poi di
aver accertato i fatti ed applicato il diritto correttamente, poiché il signor RI
1 avrebbe “sempre rivestito un ruolo fondamentale all’interno della società,
dirigendola anche di fatto dopo la sua uscita formale dal consiglio di
amministrazione”, mentre il signor __________ avrebbe sempre rappresentato
il cosiddetto “uomo di paglia”.
In riferimento alla
liquidità presente presso l’Ufficio fallimenti Lugano, l’PI 1 evidenzia che
secondo la graduatoria allestita dall’autorità competente, l’importo andrebbe
unicamente a coprire i debitori di prima e di seconda classe, mentre per i
debitori di terza classe, “tra cui figura anche la scrivente autorità”,
non resterebbe alcuna eccedenza tale da saldare gli scoperti.
L’autorità chiede quindi
di respingere il ricorso e di conseguenza di confermare le decisioni su reclamo
del 6 agosto 2021.
F. Con replica spontanea
del 16 novembre 2021, i ricorrenti contestano integralmente le osservazioni
presentate dall’PI 1 e si riconfermano negli argomenti e nelle richieste di
giudizio di cui al ricorso del 14 settembre 2021.
Diritto
1. 1.1.
I ricorrenti
eccepiscono preliminarmente, una violazione del loro diritto di essere sentiti
“per non essersi potuti esprimere compiutamente su ogni aspetto rilevante
prima dell’emanazione della decisione impugnata”. A tal proposito, gli
insorgenti affermano di non essere “a conoscenza dell’importo effettivo che
il datore di lavoro, […], ha trattenuto dal salario del ricorrente, […] e
versato a titolo di imposte alla fonte”.
1.2.
Il diritto di essere
sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende anche il diritto
dell’interessato di prendere conoscenza dell’incarto (cfr. ad esempio sentenza
del TF n. 2C_629/2021 del 19 ottobre 2021, consid. 2.2.3.). Il diritto di
essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione
implica, di regola, l’annullamento della decisione impugnata a prescindere
dalle possibilità di successo nel merito (cfr. sentenza del TF n. 2C_738/2021
del 23 dicembre 2021, consid. 3 e DTF 132 V 387, consid. 5.1.).
1.3.
In merito al periodo
fiscale 2014, la censura sollevata dai ricorrenti si rivela priva di qualsiasi
fondamento. Infatti, l’importo che il datore di lavoro avrebbe trattenuto dallo
stipendio risultava dal certificato di salario rilasciato al contribuente.
Inoltre, quest’ultimo era a conoscenza sia dell’Attestato ricevuta per il
periodo fiscale 2014 sia del conteggio della trattenuta di imposta (documenti
che il signor RI 1 allegava al proprio scritto del 14 ottobre 2019
all’attenzione del PP __________), documentazione che indicava esplicitamente
la trattenuta dell’imposta alla fonte del signor RI 1 e degli altri dipendenti
della __________. Inoltre, la decisione su reclamo dell’RS 1 del 6 agosto 2021,
a pagina 5 ed all’allegato, espone chiaramente “i calcoli per l’imputazione
del versamento delle imposte alla fonte del periodo fiscale 2014”.
1.4.
Anche per il periodo
fiscale 2015, la contestazione non può trovare condivisione. Infatti, l’importo
che la __________ avrebbe trattenuto dallo stipendio risultava dal certificato di
salario rilasciato al contribuente. Inoltre, la decisione su reclamo
dell’autorità fiscale del 6 agosto 2021, illustra chiaramente quanto è stato effettivamente
versato dalla società a titolo di “ritenuta di imposta alla fonte”.
1.5.
Il diritto di essere
sentiti dei contribuenti non è stato violato dall’autorità fiscale. Pertanto,
il ricorso può essere esaminato nel merito.
Considerandi
2.
2.1.
Con le decisioni
contestate, l’RS 1 non ha computato sull’imposta stabilita in via ordinaria
sostitutiva l’intero ammontare dell’imposta alla fonte che sarebbe stata trattenuta
dal salario percepito da RI 1 e ciò non avendo la __________ versato
all’autorità fiscale le ritenute d’imposta alla fonte.
Da verificare è quindi se
la decisione dell’autorità fiscale di non riconoscere il diritto al computo degli
importi risultanti dai certificati di salario rilasciati all’insorgente dal
datore di lavoro sia conforme al diritto applicabile o meno.
2.2
In materia di imposizione
alla fonte il diritto applicabile è stato sottoposto a importanti modifiche
mediante la Legge federale del 16 dicembre 2016 sulla revisione
dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1°
gennaio 2021 (RU 2018 1813). Anche il diritto cantonale è stato sottoposto a
revisione, con legge del 9 novembre 2020, a sua volta entrata in vigore il 1°
gennaio 2021 (BU 2021, 15).
Nel caso in esame, le
imposte litigiose concernono i periodi fiscali 2014 e 2015. È pertanto
applicabile il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2020, che sarà di seguito
menzionato come LIFD 1990, LAID 1990 e LT 1994.
3.
3.1.
3.1.1
I lavoratori stranieri
che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio
o dimora fiscale in Svizzera, sono assoggettati a una ritenuta d’imposta alla
fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente (articoli 83 cpv. 1
prima frase LIFD 1990, 32 cpv. 1 prima frase LAID 1990 e 104 cpv. 1 prima frase
LT 1994).
3.1.2
Secondo l’art. 90 cpv. 2
LIFD 1990, ove i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del
contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superino
nel corso di un anno civile l’ammontare stabilito dal DFF, viene effettuata una
tassazione ulteriore che tiene conto dell’imposta già dedotta alla fonte.
L’art. 4 cpv. 1 dell’Ordinanza
del DFF del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta
federale diretta (OIFo 1993; RS 642.118.2, in vigore fino al 31.12.2020) prevede
che, se nel corso di un anno civile i proventi lordi superano l’ammontare
stabilito nel numero 2 dell’appendice della stessa ordinanza vengono
effettuate, per lo stesso anno e per gli anni seguenti fino al termine
dell’assoggettamento all’imposta alla fonte, tassazioni ulteriori, secondo la
procedura ordinaria conformemente all’articolo 90 capoverso 2 LIFD. Le imposte
riscosse alla fonte vengono computate senza interessi. La tassazione ordinaria
è mantenuta anche quando detto limite diminuisce temporaneamente o
durevolmente.
Secondo la cifra 2
dell’Appendice, la tassazione ordinaria ulteriore di cui all’articolo 4
capoverso 1 OIFo è effettuata quando in un anno civile le entrate lorde
superano fr. 120’000.
3.1.3
L’art. 34 cpv. 4 LAID 1990
prevede da parte sua che, se nel corso di un anno civile, il contribuente o il
suo coniuge che vive con lui in comunione domestica consegue proventi lordi,
soggetti all’imposta alla fonte, che superano un importo stabilito dal diritto
cantonale, si procede a una tassazione ordinaria deducendo l’imposta già
riscossa alla fonte.
Per il diritto cantonale,
quando i proventi lordi assoggettati all’imposta alla fonte del contribuente o
del suo coniuge vivente in comunione domestica con lui superano, nel corso di
un anno civile, l’importo stabilito dal Consiglio di Stato, è eseguita una tassazione
ordinaria sostitutiva (art. 113 cpv. 1 prima frase LT). In questo caso,
l’imposta continua ad essere prelevata alla fonte; essa è computata, senza
interessi, sull’imposta ordinaria sostitutiva. L’autorità fiscale può
autorizzare il debitore della prestazione imponibile a rinunciare alla
trattenuta d’imposta a condizione che questi presti una sufficiente garanzia (art.
113.
cpv. 2 LT 1994).
La tassazione ordinaria
sostitutiva viene eseguita quando i proventi lordi assoggettati all’imposta
alla fonte del contribuente o del suo coniuge vivente in comunione domestica
con lui con domicilio o dimora fiscale in Svizzera superano singolarmente, nel
corso di un anno civile, l’importo di fr. 120'000.- (cfr. art. 12 del Decreto
esecutivo del 23 dicembre 2013 concernente l’imposizione delle persone fisiche
valido per il periodo fiscale 2014 e art. 12 del Decreto esecutivo del 10
dicembre 2014 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il
periodo fiscale 2015).
3.2
Come ha ricordato in una
recente sentenza il Tribunale federale, l’imposizione alla fonte comporta una
sostituzione d’imposta, che può essere privativa (cioè esclude completamente il
contribuente) o cumulativa (cioè accanto al sostituto d’imposta permane l’obbligo
sostanziale del contribuente, fondato sul rapporto giuridico d’imposta).
Il sostituto d’imposta è
soggetto sia agli obblighi formali sia a quelli sostanziali derivanti dal
rapporto giuridico d’imposta. A questo proposito, la sostituzione d’imposta
nell’ambito dell’imposizione alla fonte secondo la LIFD è privativa dal punto
di vista sostanziale; non esiste infatti una responsabilità solidale del
contribuente. Solo a partire dal 1° gennaio 2021 l’art. 138 cpv. 3 LIFD ha
introdotto una responsabilità sussidiaria del contribuente. Dal punto di vista
formale, la sostituzione d’imposta è invece (solo) cumulativa, in quanto anche
il contribuente sottostà a determinati obblighi.
La situazione è diversa,
ed è cioè prevista una sostituzione puramente cumulativa, per quanto riguarda
le imposte cantonali, poiché l’art. 38 cpv. 3 LAID prevede che se il sostituto
d’imposta è fuori cantone, i contribuenti possono essere tenuti a pagare l’imposta
che non è stata versata completamente (sentenza del TD n. 2C_713/2019 del 30
aprile 2020 consid. 4.1, con riferimento alla dottrina ed in particolare a Locher, Kommentar zum DBG, vol. II, Basilea 2004, n. 1 ad
art. 88 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 19 ad
art. 138 LIFD).
3.3
Ci
si domanda, a questo punto, se il contribuente abbia diritto al computo
dell’imposta alla fonte anche nel caso in cui quest’ultima non sia stata
versata al fisco dal debitore della prestazione imponibile.
Nella tassazione ordinaria
sostitutiva, deve essere, in linea di principio, computato l’intero importo trattenuto
alla fonte dal reddito del dipendente e ciò anche se il datore di lavoro, in
quanto debitore della prestazione imponibile, non ha versato l’imposta, del
tutto o in parte, all’autorità fiscale. La sostituzione fiscale prevista dalla
legge implica che la collettività vanti un credito nei confronti non del
contribuente bensì del debitore della prestazione imponibile. Dopo che il
contribuente è stato sottoposto alla ritenuta d’imposta da parte del debitore
della prestazione, è escluso dal seguito della procedura di imposizione alla fonte.
A differenza dell’autorità fiscale, non ha nemmeno la possibilità di controllare
il corretto pagamento del debito fiscale. Inoltre, non ha una pretesa legale ed
un titolo valido per rivendicare l’importo della ritenuta d’acconto non pagata
dal debitore della prestazione imponibile e per imporre lui stesso un pagamento
od un rimborso. D’altra parte, l’interposizione di un sostituto d’imposta per
la riscossione dell’imposta alla fonte è prevista precipuamente nell’interesse
dell’autorità fiscale e serve a garantire una effettiva riscossione
dell’imposta. Il rischio di un’inadempienza del sostituto d’imposta è pertanto a
carico della collettività (cfr. Jud/Rufener,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea
2017, n. 8a ad
art. 90 LIFD, con riferimento alla sentenza del Tribunale
cantonale amministrativo del Canton San Gallo n. B 2007/191 del 13 marzo 2008, consid.
2.2).
3.4
La tesi appena illustrata,
secondo cui l’imposta alla fonte deve essere computata anche se il debitore
della prestazione imponibile non l’ha versata al fisco, è senz’altro condivisibile
ed è conforme con lo svolgimento della procedura di riscossione dell’imposta
alla fonte, che si fonda sull’istituto della sostituzione d’imposta.
D’altra parte, se il
datore di lavoro ha trattenuto dallo stipendio del suo dipendente l’imposta alla
fonte, ma non l’ha riversata al fisco, sarebbe ingiusto esigerne il pagamento
da parte del lavoratore. È vero che la collettività andrebbe incontro ad una
perdita fiscale, ma l’alternativa consisterebbe nel far pagare al contribuente
un’imposta che ha già versato una volta, dopo che gli è stata trattenuta dallo
stipendio. Praticamente, verrebbe penalizzato il dipendente per una mancanza
del datore di lavoro.
La conclusione che precede
presuppone tuttavia che lo stipendio percepito dal dipendente abbia
effettivamente subìto la ritenuta d’imposta e che il mancato riversamento da
parte del datore di lavoro dipenda esclusivamente dalla sua responsabilità. In
presenza di relazioni economiche particolarmente strette fra datore di lavoro e
dipendente, in particolar modo se vi è addirittura identità economica fra l’uno
e l’altro, diviene ben più difficile escludere che il mancato versamento
dell’imposta al fisco non dipenda dalla volontà dello stesso contribuente. Infatti,
in questo caso, il dipendente (quale soggetto fiscale) avrebbe la possibilità
di controllare il corretto pagamento del debito fiscale da parte del datore di
lavoro (quale sostituto di imposta).
La
stessa dottrina precedentemente citata, dopo aver ripreso e fatte proprie le
argomentazioni del Tribunale amministrativo sangallese, afferma che in presenza
di situazioni abusive – ad esempio nel caso in cui emergono comportamenti
contradditori o quando il contribuente ha esercitato un influsso determinante
quale organo dirigente sul debitore della prestazione imponibile che non ha
versato correttamente l’imposta trattenuta alla fonte all’autorità fiscale – il
computo non dovrebbe avvenire (cfr. Jud/Rufener,
op. cit., n. 8a (ultima parte) ad
art. 90 LIFD).
3.5
Di
conseguenza, deve essere approfondito il rapporto esistente, nei periodi sub
judice, tra il signor RI 2 in qualità di contribuente e la società __________
in qualità di debitrice della prestazione imponibile. Nel caso in cui,
l’analisi dovesse rilevare un influsso determinante del signor RI 1 sulla
società, allora il mancato riconoscimento del diritto di computo da parte
dell’autorità fiscale non presterebbe il fianco ad alcuna critica.
4.
4.1.
L’RS 1 ritiene che il
signor RI 1, in qualità di “organo di fatto”, abbia “continuato a detenere
un potere determinante in seno alla società e questo anche dopo la propria
uscita formale dal consiglio di amministrazione” e che nonostante lo stesso
“fosse a conoscenza della situazione finanziaria della società […] egli ha
percepito un salario di ben CHF 2'467'741.95, dirottando così la liquidità
destinata a pagare le imposte alla fonte”. Pertanto, essendo il
comportamento del ricorrente “contraddittorio” ed equivalente ad “un
evidente abuso di diritto”, l’agire del signor RI 1 “non merita tutela
alcuna”, motivo per il quale, l’importo versato a titolo di imposte alla
fonte “va suddiviso proporzionalmente secondo le rispettive imposte alla
fonte tra i due organi della società”. Su questi presupposti, l’autorità
non riconosce, in sede di tassazione ordinaria sostitutiva, l’intero computo
dell’imposta alla fonte prelevata al ricorrente.
4.2
Dagli
atti a disposizione di questa Camera, si evincono numerosi elementi a sostegno
della tesi secondo cui il signor RI 1 sarebbe stato il dominus della
società anche dopo aver dimissionato dalla sua carica di amministratore.
4.2.1
Preliminarmente, si
osserva che il signor RI 1 nel corso del 2014 ha percepito dalla __________ un
salario lordo annuo pari a fr. 2'460'000.- (cfr. doc. B delle Osservazioni del
26.
ottobre 2021). Nel 2015, senza più svolgere il ruolo di amministratore, il
signor RI 1 ha nuovamente incassato un salario lordo annuo pari a fr. 2'467'741.95
(cfr. doc. D delle Osservazioni del 26 ottobre 2021), ovvero pari a quello
dell’anno precedente.
A tal proposito, dagli
atti a disposizione di questa Camera, si può appurare che il salario lordo di __________,
subentrato al ricorrente quale amministratore unico, è aumentato, dal 2014 al
2015, di circa fr. 60'000.-, ovvero di fr. 5'000.- al mese (senza la
tredicesima mensilità) (cfr. certificati di salario del signor __________).
L’ammontare dello stipendio lordo del 2015 (fr. 330'195.70) era in ogni caso
nettamente inferiore rispetto a quello del ricorrente.
Inoltre,
dall’estratto conto __________, si evince che nel corso del 2015 sono stati
versati stipendi anche ad altre persone, ma che il salario più elevato veniva
percepito dal signor RI 1.
Alla luce di quanto appena
esposto, appare perlomeno curioso che, nonostante il contribuente avesse
dimissionato dalla carica di amministratore unico della società il 13 gennaio
2015, lo stesso percepisse ancora il medesimo compenso dell’anno precedente. Si
evidenzia che non è tanto l’ammontare della remunerazione del signor RI 1 a
destare delle perplessità, quanto piuttosto la circostanza che lo stipendio non
sia mutato con le sue dimissioni da amministratore unico della società.
4.2.2
A comprova del fatto che
il signor RI 1 esercitasse, nei periodi sub judice, un influsso
determinante sulla direzione della società, vi sono anche le affermazioni di __________,
rilasciate durante l’interrogatorio dell’8 giugno 2020 davanti al Procuratore
pubblico __________. L’interrogato affermava infatti, che “RI 1 si occupava
della parte commerciale della società mentre io mi occupavo della gestione
quotidiana” (cfr. Verbale di interrogatorio di __________ dell’8 giugno
2020, p. 7 righe 15-16). Per “gestione quotidiana”, il signor __________
intendeva presumibilmente – analizzando la medesima affermazione inerente
un’altra società – che lui si occupava unicamente di pagare le fatture indicate
dal signor RI 1 e che “per le altre cose” doveva chiedere a RI 1 e che
di conseguenza faceva quello che lui gli intimava (cfr. Verbale di
interrogatorio di __________ dell’8 giugno 2020, p. 6 righe 43-45).
Del resto, a sostegno di
quanto appena esposto, si evidenzia che __________, prima di rivestire la
carica di amministratore unico della __________ – società attiva nel trading,
nella distribuzione e nella vendita al dettaglio di prodotti energetici (cfr.
estratto del Registro di commercio del Cantone Ticino) –, ha svolto la sua attività
professionale in ambiti totalmente diversi, ovvero in quello della gioielleria,
dell’abbigliamento/moda e dell’elettronica (cfr. Verbale di interrogatorio di __________
dell’8 giugno 2020, p. 2 righe 5-12). Di conseguenza, __________ necessitava molto
verosimilmente, di indicazioni di una persona che meglio conosceva il settore
operativo della __________.
Infine, si rileva che già
nel passato – e meglio, al momento della costituzione dell’allora __________ –il
ricorrente esercitava un’influenza su __________. Infatti, nell’atto pubblico
di costituzione della società, si evince che le 100 azioni componenti il
capitale azionario erano detenute a titolo fiduciario dallo stesso __________.
Quest’ultimo, quindi, era tenuto gestire le azioni nell’interesse e secondo le
indicazioni del signor RI 1, che nel proprio ricorso ha affermato di essere
azionista indiretto.
4.2.3
A sostegno della
circostanza che il signor RI 1 fosse rimasto il dominus della società,
anche dopo aver dimissionato dalla carica di amministratore unico, vi è anche la
sua affermazione secondo cui “non [è] mai stato contestato che
[l’azionariato della società fosse direttamente o indirettamente riconducibile
al contribuente]”; infatti, ciò “risulta dal verbale di interrogatorio
del 17 ottobre 2019, dove RI 1 dichiara che la società in questione fosse
detenuta dalla __________, a sua volta controllata dalla società lussemburghese
__________ al 100% detenuto dallo stesso RI 1”.
Ai sensi dell’art. 689 CO,
l’azionista esercita i suoi diritti nell’assemblea generale. In virtù dell’art.
698.
CO, l’assemblea generale degli azionisti costituisce l’organo supremo della
società anonima a cui spetta l’approvazione e la modifica dello statuto; la
nomina degli amministratori e dei membri dell’ufficio di revisione;
l’approvazione della relazione annuale del conto di gruppo; l’approvazione del
conto annuale, come pure la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante
dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della
partecipazione agli utili; il discarico agli amministratori; la deliberazione
sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto. È quindi
innegabile che, essendo il signor RI 1 indirettamente unico azionista della __________,
lo stesso esercitasse un controllo effettivo sulla società. Come correttamente
affermato dall’autorità fiscale quindi, “questi poteri sugli organi formali
della società dimostrano […] che l’uscita del ricorrente dal consiglio di
amministrazione non ha intaccato il suo ruolo di dirigente in seno alla
società, continuando ad esercitare un’influenza determinante e diretta sul
membro del consiglio di amministrazione restante”.
4.2.4
Inoltre, a differenza di
quanto sostengono i ricorrenti, la tesi secondo cui “RI 1 si occupasse solo
degli aspetti commerciali”, non è stata confermata né dal Procuratore
pubblico nel Decreto di abbandono del 9 ottobre 2020 nè dalla Corte dei reclami
penali con la sentenza del 14 aprile 2021. Tantomeno, queste autorità hanno
accertato che il signor RI 1 non esercitasse alcun influsso sulla __________.
Nel Decreto di abbandono
del 9 ottobre 2020, il PP afferma unicamente che “RI 1 ha dato le dimissioni
della carica di amministratore unico della società __________ il 13 gennaio
2015”. Da parte sua, la Corte dei reclami penali non si è espressa nel
merito del gravame (e quindi, di conseguenza, sul ruolo ricoperto dal
contribuente in seno alla società) e ciò, avendo dichiarato l’impugnativa
irricevibile, poiché il reclamante (Ufficio delle imposte alla fonte e del
bollo) non disponeva della qualità di parte.
A torto quindi i
ricorrenti affermano che “l’Ufficio esazione e condoni tenta di riportare in
sede amministrativ[a] per nuovo giudizio quanto già acclarato e cresciuto in
giudicato nel procedimento penale”. Ad abundantiam, si evidenzia che
l’autorità di cosa giudicata non si estende in linea di principio ai motivi di
una decisione, ma solo al dispositivo.
4.3
Di conseguenza, alla luce
delle considerazioni che precedono, si deve concludere che, avendo esercitato l’insorgente
un influsso determinante sulla __________, è a giusto titolo che l’autorità
fiscale non ha proceduto al computo della ritenuta d’imposta sull’imposta
ordinaria sostitutiva.
5.
Il
ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei
ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 5’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 5’100.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: