Lexipedia

Decisione

80.2021.221

Imposta sulla sostanza: valutazione della sostanza mobiliare, stima di un fondo d’investimento risultante dall’attestazione della banca depositaria, vincolante

28 marzo 2022Italiano15 min

690'766.91 detenuto dal contribuente presso __________ __________ (conto nr. __________),

Source ti.ch

Incarto n.

80.2021.221

Lugano

28 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 16

settembre 2021 contro la decisione del 1° settembre 2021 in materia di IC

2014-2015.

Fatti

Fatti

A.

a.

Periodo

fiscale 2014

Con dichiarazione fiscale

IC/IFD 2014 RI 1 (18.2.1952), gestore patrimoniale, dichiarava un reddito

imponibile di fr. 61'262.- ed una sostanza imponibile di fr. 537'294.-.

Il contribuente

specificava, nel Modulo 2 “Elenco dei titoli e di altri collocamenti di

capitali”, di aver ricevuto in donazione dalla madre, __________ (__________),

l’importo di fr. 990'000.-. Il contribuente riceveva delle quote del fondo

denominato “__________” (1'913.39 quote), del valore imponibile al 31.12.2014

di fr. 218'402.- (cfr. estratto fiscale della banca depositaria __________).

b. Periodo fiscale 2015

Per quanto concerneva il

periodo fiscale 2015 il contribuente aveva regolarmente presentato la propria

dichiarazione fiscale. Con l’intimazione del ricorso, questo Tribunale ha

chiesto, come da prassi, all’Ufficio di tassazione di voler trasmettere gli

incarti completi dei periodi fiscali sub judice. Il 2015 non è stato

presentato. Su esplicita richiesta della Camera, l’autorità resistente ha

comunicato di non essere riuscita a reperire i documenti richiesti. Neppure il

contribuente, informato in merito, è riuscito a produrre copia di quanto

trasmesso, a suo tempo, all’Ufficio di tassazione di Lugano (in seguito UT)

(cfr. scritto 3.3.2022 della CDT a RI 1 e sua risposta del 9.3.2022). Dalla

decisione di tassazione si può comunque evincere che il contribuente aveva

dichiarato un reddito imponibile complessivo di fr. 61'239.- ed una sostanza

imponibile complessiva di fr. 1'000'717.-.

B.

a. Periodo fiscale

2014

Con decisione di

tassazione IC/IFD 2014 del 12.9.2018 l’UT stabiliva un reddito imponibile

complessivo di fr. 50'400.- per l’IC ed una sostanza imponibile complessiva di

fr. 1'727'000.-. Per l’IFD il reddito accertato era di fr. 59'200.-. In

particolare, nella sostanza, veniva aggiunto il valore del capitale di fr.

690'766.91 detenuto dal contribuente presso __________ __________ (conto nr. __________),

così come stabilito dal verbale di audizione sottoscritto con l’Ufficio delle

procedure speciali il 23.8.2017, nell’ambito della procedura di sottrazione

d’imposta.

b. Periodo fiscale 2015

Con decisione di

tassazione IC/IFD 2015 del 12.9.2018 l’UT stabiliva un reddito imponibile

complessivo di fr. 46'300.- per l’IC e di fr. 55'100.- per l’IFD. Ai soli fini

IC veniva computata una sostanza imponibile complessiva di fr. 1'565'000.-.

C. Con unico reclamo 1°.10.2018,

RI 1 si aggravava contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2014 e 2015. In

particolare specificava di essersi accorto, dopo riesame della documentazione

di aver indicato, nella sostanza, il valore del fondo denominato “__________”.

Secondo l’insorgente, tale fondo non avrebbe in realtà alcun valore di mercato

“(…) essendo invendibile sin dal 2009 come evidenziato dalla allegata

documentazione”. Il prezzo di tale fondo sarebbe in costante diminuzione:

nella realtà non poteva essere liquidato a nessun prezzo dal 2009. Motivo per

cui avrebbe dovuto essere considerato a tutti gli effetti un titolo “tossico” “(…)

che il gestore e la casa che lo hanno emesso cercano surrettiziamente di tenere

in vita forse col timore di essere esposti a cause legali”. Il contribuente

allegava al gravame della documentazione telematica a conferma dei numerosi

contatti con il gestore del fondo, __________, intesi alla liquidazione della

sua quota parte. RI 1 chiedeva pertanto di rivalutare il valore della quota

parte detenuta nel fondo __________, sulla base delle nuove informazioni

fornite.

D.

a. Periodo fiscale

2014

Con decisione dopo reclamo

del 1°.9.2021, l’autorità fiscale riconfermava la precedente decisione, con la

seguente motivazione:

“Il contribuente contesta il valore fiscale delle

1'913.39 del fondo __________ di sua proprietà al 31.12.2014, dichiarando che,

in realtà, questo fondo non ha alcun valore di mercato poiché esso risulta

“invendibile” sin dal 2009. Secondo l’art. 45 LT, “i titoli che sono

regolarmente oggetto di transazione sono valutati alla quotazione del giorno

determinante per l’imposta sulla sostanza. La sostanza imponibile è determinata

in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art.

52 LT). In generale, l’autorità fiscale accetta i dati che figurano

nell’attestazione fiscale in quanto, per principio, queste si basano sui

rendiconti di chiusura alla fine di ogni periodo contabile messi a disposizione

dal fondo stesso. Ai fini della valutazione patrimoniale per la sostanza

privata, le considerazioni relative ad eventuali perdite future non sono prese

in considerazione. Visto quanto sopra esposto, l’autorità fiscale non può far

altro che confermare la decisione di prima istanza del 12 settembre 2018”.

b. Periodo fiscale 2015

Con decisione dopo reclamo

del 1°.9.2021, l’autorità fiscale riconfermava la precedente decisione,

motivando la mancata modifica del valore del __________ in maniera analoga alla

decisione del periodo fiscale 2014.

E. Con ricorso 16.9.2021

RI 1 impugna le decisioni su reclamo 2014 e 2015, per quanto concerne l’imposta

sulla sostanza ed in particolar modo il valore attribuito al fondo __________. Il

contribuente spiega che il fondo __________ è un Hedge Fund di diritto delle

isole __________, non quotato. Il fondo investiva, sino al 2009, in polizze

vita di cittadini americani. L’insorgente precisa che il contabile che aveva

preparato la sua dichiarazione fiscale per il 2014, aveva indicato il valore

pieno delle quote, come da attestazione fiscale. RI 1 asserisce di aver tentato

di vendere tale fondo sul mercato “(…) scoprendo però che non poteva essere

venduto al NAV poiché, stando a quanto comunicato dal Consiglio di

Amministrazione dello stesso fondo, il numero elevato delle richieste di

riscatto non consentiva una richiesta ordinata”. Il contribuente indica che

al momento dell’inoltro del ricorso la quotazione del titolo era pari a USD

20.64, dopo una “(…) costante e a volte repentina discesa come evidenziato

dai grafici allegati pubblicati dal sito del Financial Times e dal terminale

Bloomberg”.

Secondo il contribuente l’UT,

nella motivazione delle decisioni, avrebbe riconosciuto che i prezzi del fondo

vengono forniti dal gestore del fondo e che la banca depositaria non fa altro

che riportarli “tel quel” nell’attestazione fiscale e ritiene che,

fintanto che la perdita non sarà realizzata non è possibile prendere in

considerazione alcuna minusvalenza. Secondo RI 1, il gestore del fondo continuerebbe

a percepire la commissione annuale dello 0.75% annua sul valore residuo del fondo.

Il ricorrente sostiene che, oltre a subire le perdite accumulate dal fondo,

deve corrispondere le commissioni di tenuta del conto deposito della banca e

pagare le imposte sulla sostanza. La situazione sarebbe diventata per lui

sempre più insostenibile siccome non dispone più né di alcun reddito né di

altra sostanza. Il ricorrente precisa che, da quando è divenuto di sua

proprietà, il fondo ha perso l’82.17% passando da USD 115.73 nel 2014 a USD

20.64 nel mese di maggio 2021. Il contribuente chiede pertanto di attribuire un

valore nullo al fondo o, in alternativa, un valore “residuo” (non superiore

all’ultimo valore di USD 20.64) e quindi “(…) inferiore a quello indicato

dal gestore del fondo __________ per i periodi in questione”. Il fondo “__________”

dovrebbe essere equiparato ad uno strumento finanziario di tipo “tossico”, e

pertanto insolvente, tipo i titoli tossici detenuti da __________ durante la

crisi del 2008.

F. Con osservazioni

7/11.10.2021 l’UT si riconferma nelle proprie decisioni.

G. Con scritto 3.3.2022,

questa Camera si è rivolta al contribuente chiedendo di voler produrre copia

della dichiarazione fiscale 2015 comprensiva dei relativi allegati (ed in

particolare quelli riguardanti il __________), poiché i documenti non erano

stati prodotti dall’autorità resistente, siccome irreperibili. Con missiva

8/9.3.2022 RI 1 produceva la documentazione inerente le quote detenute nel __________

(estratto fiscale della Banca __________). L’insorgente allega anche l’ultimo

NAV disponibile, tratto dal sito del Financial Times e risalente al 31.10.2021,

dal quale si evince l’ulteriore valutazione al ribasso del fondo in questione.

Diritto

1. Controversa nel caso

di specie è la commisurazione dell’imposta sulla sostanza e più in particolare

la valutazione delle quote del Fondo d’investimento “__________” detenute dal

contribuente a fine 2014 e a fine 2015. Il ricorrente ritiene che il valore

indicato sull’attestato fiscale rilasciato dalla __________ sia manifestamente

troppo elevato, rispetto al vero valore delle quote del fondo __________.

L’UT è di diversa opinione

e sostiene invece di aver accertato correttamente la sostanza del ricorrente,

basandosi sugli estratti patrimoniali al 31.12.2014 e 2015, prodotti dal

contribuente e allestiti dalla __________.

Considerandi

2.

2.1.

L’imposta sulla sostanza

ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT; art. 13 cpv. 1

LAID).

La sostanza gravata da

usufrutto è computata all’usufruttuario (art. 40 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2

LAID).

Essa si compone della

totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta eccezione

per quei beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una disposizione

speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso

corrente (art. 44 cpv. 2 LT).

2.2

Come detto, all’imposta

sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili

in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si

tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz.,

Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 13 LAID, p. 245). Vi

rientra pertanto l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad

una persona secon

3.

3.1.

Il contribuente ha

allegato alla propria dichiarazione l’attestazione fiscale rilasciata dalla __________.

In particolare si evince che il 29.1.2014 l’Istituto di credito ha immesso sul

deposito del contribuente 1'913.393 quote del fondo __________ –A- (fondo

domiciliato nelle __________, avente codice ISIN __________, e commercializzato

nelle __________ cfr. https://markets.ft.com, sito

consultato il 14.3.2022) trasferiti dal conto della __________. L’estratto

fiscale al 31.12.2014 indicava, sempre per quanto concerne il __________, un

totale di 1'913.39 quote (rimasto invariato dal 29.1.2014) ed un valore

imponibile in fr. 218'402.- (fr. 114.8753 per quota).

Per quanto riguardava

invece il periodo fiscale 2015, al 31.12.2015, il saldo delle quote era

aumentato a 2'083.88 (il 17.7.2015 era stato effettuato un acquisto di 170.49

quote) ed il valore era pari a fr. 215'384.- (fr 103.2526 per quota).

3.2

3.2.1

Secondo l’art. 125 cpv. 1

lit. c LIFD (di analogo tenore l’art. 199 cpv. 1 lit. c LT) le persone fisiche

devono allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare:

a. (…);

b. (…);

c. Gli elenchi completi

dei titoli, crediti e debiti.

3.2.2

Compilando l’elenco

titoli, il contribuente indica tutti gli averi di risparmio ed altri

investimenti in capitale che lui stesso, il suo coniuge ed i figli sotto la sua

autorità parentale detengono. Spetta all’usufruttuario dichiarare il capitale

ed i redditi di cui è titolare nella sua dichiarazione fiscale. La data

determinante è la fine del periodo fiscale.

L’elenco titoli dà

un’immagine statica e non riflette i cambiamenti avvenuti sugli averi durante

l’anno (Althaus-Houriet,

Commentaire romand LIFD [a cura di Noël/Aubry Girardin], Basilea, 2a ed, n.

36-37 ad art. 125 LIFD; Beusch/Rohner,

Möglichkeiten und Grenzen der elektronischen Einreichung von Steuererklärungen

bei den direkten Steuern, in zsis) 2006, Aufsätze Nr. 4); Zweifel/Hunziker, Kommentar DBG [a cura

di Zweifel/Beusch], Basilea, 3a. ed., n. 19-22 ad art. 125 LIFD).

La prassi delle banche

svizzere di rilasciare delle attestazioni relative alla situazione patrimoniale

al 31 dicembre ha lo scopo di fornire ai clienti documenti idonei ad essere

allegati alla dichiarazione d’imposta, in particolar modo ai fini

dell’imposizione della sostanza, poiché la sostanza imponibile si determina in

base al suo stato alla fine del periodo fiscale (art. 17 cpv. 1 LAID). Su

questi documenti bancari si può leggere l’intestazione “attestazione fiscale” e

l’indicazione a piè di pagina “da conservare per la dichiarazione d’imposta”

(cfr. la sentenza del TF 2C_1087/2016 del 31.3.2017 consid. 4.3; Beusch/Rohner, op. cit., pag. 18; Locher, Kommentar DBG, Basilea 2015, n.

7.

ad art. 125; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Kommentar Zürcher StG, Zurigo, 4a. ed., n. 12 ad art. 134 StG).

3.3

L’art. 127 cpv. lit. b LIFD

prevede che devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente, i creditori

e i debitori, sull’esistenza, l’ammontare, gli interessi e le garanzie di

crediti. Di analogo tenore l’art. 201 cpv. 1 lit. b LT.

Gli obblighi di produrre le

attestazioni all’autorità fiscale spettano, in prima linea, al contribuente. Oltre

al dovere di presentare il certificato all’autorità fiscale, nonché all’obbligo

di fare tutto quanto possibile per permettere una valutazione completa e

corretta della propria situazione, si aggiunge l’esigenza, imposta al contribuente,

di controllare gli attestati da trasmettere. Quest’ultimo, per quanto possibile

e ragionevole, deve verificare personalmente la completezza e la correttezza

degli attestati.

Se del caso, è il

contribuente a dover chiedere al terzo, che ha l’obbligo di rilasciare delle

attestazioni, di completare o modificare l’attestato. Nel caso in cui il terzo

dovesse rifiutarsi di rilasciare un attestato oppure di modificare un dato

inesatto, il contribuente deve informare l’autorità fiscale. In caso di

inosservanza dell’obbligo di controllo – che gli compete – il contribuente

viola gli obblighi procedurali (art. 125 cpv. 1 lit. a LIFD e art. 126 cpv. 2

LIFD) (Zweifel/Hunziker, Kommentar

DBG [a cura di Zweifel/Beusch], op. cit., n. 19-22 ad art. 125 LIFD).

3.4

Ora il ricorrente, come

visto, ha correttamente proceduto a presentare la documentazione bancaria

relativa al sito visualizzato il 14.3.2022), dal quale si può evincere una

pressoché ininterrotta perdita di valore del fondo dal 2014 in avanti.

Al 31.10.2021 il valore di

una quota era pari a USD 20.20.

Paragonando il grafico

prodotto dall’insorgente ed estrapolato dal sito del Financial times alla

documentazione bancaria della banca depositaria __________ in relazione al

valore delle quote del __________, si può facilmente verificare il prezzo di

ogni singola quota del fondo alla fine del 2014 e del 2015: i valori

di queste due fonti sono i

medesimi (allegato doc. F alla lettera consegnata brevi manu il 9.3.2022

dall’insorgente).

3.5

Il ricorrente, produce, a

suffragio della sua tesi e meglio del valore pressoché nullo delle quote del __________,

la corrispondenza e-mail intrattenuta tra fine 2016 ed il 2017 con il manager

del fondo, __________, dalla quale trasparirebbe la difficoltà nella vendita

delle quote.

Ora, come visto in

precedenza, l’autorità fiscale, nel determinare il valore del __________ si è

correttamente basata sull’attestato fiscale della banca __________. Il

contribuente non ha contestato il valore del fondo vis-à-vis della

banca: egli ha infatti prodotto, unitamente alle dichiarazioni 2014 e 2015,

l’attestato fiscale, senza sollevare problematiche di sorta né indicare di

essersi adoperato con la Banca, rispettivamente con il gestore del fondo per

modificare il valore delle quote.

Unicamente con il reclamo

presentato il 1°.10.2018 egli ha asserito che il valore del fondo era nullo, dato

che le sue quote risultavano di fatto invendibili e ciò sulla base della sola

conversazione telematica avuta con il gestore del fondo (nel 2016-2017).

RI 1 dimentica tuttavia

che sub judice sono unicamente i periodi fiscali 2014 e 2015: lo stato

della sostanza si determina, in maniera statica, al 31.12. Non possono essere

tenute in considerazione ulteriori variazioni di valore future.

In questi due periodi, il

fondo non aveva ancora perso un’importante parte del suo valore (come è invece

attualmente il caso, sulla base delle informazioni finanziarie più recenti e

risalenti alla fine di ottobre del 2021, cfr. sito del Financial Times), ma si

attestava attorno ai fr. 100.- per quota, come stabilito anche dalla stessa

banca presso la quale erano depositati i titoli nonché dal sito __________ (fonte

citata dallo stesso contribuente).

3.6

In conclusione non vi sono

agli atti elementi per cui questo Tribunale possa, rispettivamente debba

discostarsi dal valore delle singole quote del __________ attestato ufficialmente

dalla banca depositaria ____________________ al 31.12.2014 ed al 31.12.2015, che

corrisponde a quanto indicato anche dai dati reperiti e consultati sul sito __________.

Si ricorda a titolo

abbondanziale che secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale

l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a

dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o

diminuiscono il debito verso l’erario (sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018,

consid. 6.2.; DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n.

8).

4.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 700.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 800.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LA Copia

per conoscenza:

- municipio di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: La

segretaria: