80.2021.221
Imposta sulla sostanza: valutazione della sostanza mobiliare, stima di un fondo d’investimento risultante dall’attestazione della banca depositaria, vincolante
28 marzo 2022Italiano15 min
690'766.91 detenuto dal contribuente presso __________ __________ (conto nr. __________),
Source ti.ch
Incarto n.
80.2021.221
Lugano
28 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 16
settembre 2021 contro la decisione del 1° settembre 2021 in materia di IC
2014-2015.
Fatti
Fatti
A.
a.
Periodo
fiscale 2014
Con dichiarazione fiscale
IC/IFD 2014 RI 1 (18.2.1952), gestore patrimoniale, dichiarava un reddito
imponibile di fr. 61'262.- ed una sostanza imponibile di fr. 537'294.-.
Il contribuente
specificava, nel Modulo 2 “Elenco dei titoli e di altri collocamenti di
capitali”, di aver ricevuto in donazione dalla madre, __________ (__________),
l’importo di fr. 990'000.-. Il contribuente riceveva delle quote del fondo
denominato “__________” (1'913.39 quote), del valore imponibile al 31.12.2014
di fr. 218'402.- (cfr. estratto fiscale della banca depositaria __________).
b. Periodo fiscale 2015
Per quanto concerneva il
periodo fiscale 2015 il contribuente aveva regolarmente presentato la propria
dichiarazione fiscale. Con l’intimazione del ricorso, questo Tribunale ha
chiesto, come da prassi, all’Ufficio di tassazione di voler trasmettere gli
incarti completi dei periodi fiscali sub judice. Il 2015 non è stato
presentato. Su esplicita richiesta della Camera, l’autorità resistente ha
comunicato di non essere riuscita a reperire i documenti richiesti. Neppure il
contribuente, informato in merito, è riuscito a produrre copia di quanto
trasmesso, a suo tempo, all’Ufficio di tassazione di Lugano (in seguito UT)
(cfr. scritto 3.3.2022 della CDT a RI 1 e sua risposta del 9.3.2022). Dalla
decisione di tassazione si può comunque evincere che il contribuente aveva
dichiarato un reddito imponibile complessivo di fr. 61'239.- ed una sostanza
imponibile complessiva di fr. 1'000'717.-.
B.
a. Periodo fiscale
2014
Con decisione di
tassazione IC/IFD 2014 del 12.9.2018 l’UT stabiliva un reddito imponibile
complessivo di fr. 50'400.- per l’IC ed una sostanza imponibile complessiva di
fr. 1'727'000.-. Per l’IFD il reddito accertato era di fr. 59'200.-. In
particolare, nella sostanza, veniva aggiunto il valore del capitale di fr.
690'766.91 detenuto dal contribuente presso __________ __________ (conto nr. __________),
così come stabilito dal verbale di audizione sottoscritto con l’Ufficio delle
procedure speciali il 23.8.2017, nell’ambito della procedura di sottrazione
d’imposta.
b. Periodo fiscale 2015
Con decisione di
tassazione IC/IFD 2015 del 12.9.2018 l’UT stabiliva un reddito imponibile
complessivo di fr. 46'300.- per l’IC e di fr. 55'100.- per l’IFD. Ai soli fini
IC veniva computata una sostanza imponibile complessiva di fr. 1'565'000.-.
C. Con unico reclamo 1°.10.2018,
RI 1 si aggravava contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2014 e 2015. In
particolare specificava di essersi accorto, dopo riesame della documentazione
di aver indicato, nella sostanza, il valore del fondo denominato “__________”.
Secondo l’insorgente, tale fondo non avrebbe in realtà alcun valore di mercato
“(…) essendo invendibile sin dal 2009 come evidenziato dalla allegata
documentazione”. Il prezzo di tale fondo sarebbe in costante diminuzione:
nella realtà non poteva essere liquidato a nessun prezzo dal 2009. Motivo per
cui avrebbe dovuto essere considerato a tutti gli effetti un titolo “tossico” “(…)
che il gestore e la casa che lo hanno emesso cercano surrettiziamente di tenere
in vita forse col timore di essere esposti a cause legali”. Il contribuente
allegava al gravame della documentazione telematica a conferma dei numerosi
contatti con il gestore del fondo, __________, intesi alla liquidazione della
sua quota parte. RI 1 chiedeva pertanto di rivalutare il valore della quota
parte detenuta nel fondo __________, sulla base delle nuove informazioni
fornite.
D.
a. Periodo fiscale
2014
Con decisione dopo reclamo
del 1°.9.2021, l’autorità fiscale riconfermava la precedente decisione, con la
seguente motivazione:
“Il contribuente contesta il valore fiscale delle
1'913.39 del fondo __________ di sua proprietà al 31.12.2014, dichiarando che,
in realtà, questo fondo non ha alcun valore di mercato poiché esso risulta
“invendibile” sin dal 2009. Secondo l’art. 45 LT, “i titoli che sono
regolarmente oggetto di transazione sono valutati alla quotazione del giorno
determinante per l’imposta sulla sostanza. La sostanza imponibile è determinata
in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art.
52 LT). In generale, l’autorità fiscale accetta i dati che figurano
nell’attestazione fiscale in quanto, per principio, queste si basano sui
rendiconti di chiusura alla fine di ogni periodo contabile messi a disposizione
dal fondo stesso. Ai fini della valutazione patrimoniale per la sostanza
privata, le considerazioni relative ad eventuali perdite future non sono prese
in considerazione. Visto quanto sopra esposto, l’autorità fiscale non può far
altro che confermare la decisione di prima istanza del 12 settembre 2018”.
b. Periodo fiscale 2015
Con decisione dopo reclamo
del 1°.9.2021, l’autorità fiscale riconfermava la precedente decisione,
motivando la mancata modifica del valore del __________ in maniera analoga alla
decisione del periodo fiscale 2014.
E. Con ricorso 16.9.2021
RI 1 impugna le decisioni su reclamo 2014 e 2015, per quanto concerne l’imposta
sulla sostanza ed in particolar modo il valore attribuito al fondo __________. Il
contribuente spiega che il fondo __________ è un Hedge Fund di diritto delle
isole __________, non quotato. Il fondo investiva, sino al 2009, in polizze
vita di cittadini americani. L’insorgente precisa che il contabile che aveva
preparato la sua dichiarazione fiscale per il 2014, aveva indicato il valore
pieno delle quote, come da attestazione fiscale. RI 1 asserisce di aver tentato
di vendere tale fondo sul mercato “(…) scoprendo però che non poteva essere
venduto al NAV poiché, stando a quanto comunicato dal Consiglio di
Amministrazione dello stesso fondo, il numero elevato delle richieste di
riscatto non consentiva una richiesta ordinata”. Il contribuente indica che
al momento dell’inoltro del ricorso la quotazione del titolo era pari a USD
20.64, dopo una “(…) costante e a volte repentina discesa come evidenziato
dai grafici allegati pubblicati dal sito del Financial Times e dal terminale
Bloomberg”.
Secondo il contribuente l’UT,
nella motivazione delle decisioni, avrebbe riconosciuto che i prezzi del fondo
vengono forniti dal gestore del fondo e che la banca depositaria non fa altro
che riportarli “tel quel” nell’attestazione fiscale e ritiene che,
fintanto che la perdita non sarà realizzata non è possibile prendere in
considerazione alcuna minusvalenza. Secondo RI 1, il gestore del fondo continuerebbe
a percepire la commissione annuale dello 0.75% annua sul valore residuo del fondo.
Il ricorrente sostiene che, oltre a subire le perdite accumulate dal fondo,
deve corrispondere le commissioni di tenuta del conto deposito della banca e
pagare le imposte sulla sostanza. La situazione sarebbe diventata per lui
sempre più insostenibile siccome non dispone più né di alcun reddito né di
altra sostanza. Il ricorrente precisa che, da quando è divenuto di sua
proprietà, il fondo ha perso l’82.17% passando da USD 115.73 nel 2014 a USD
20.64 nel mese di maggio 2021. Il contribuente chiede pertanto di attribuire un
valore nullo al fondo o, in alternativa, un valore “residuo” (non superiore
all’ultimo valore di USD 20.64) e quindi “(…) inferiore a quello indicato
dal gestore del fondo __________ per i periodi in questione”. Il fondo “__________”
dovrebbe essere equiparato ad uno strumento finanziario di tipo “tossico”, e
pertanto insolvente, tipo i titoli tossici detenuti da __________ durante la
crisi del 2008.
F. Con osservazioni
7/11.10.2021 l’UT si riconferma nelle proprie decisioni.
G. Con scritto 3.3.2022,
questa Camera si è rivolta al contribuente chiedendo di voler produrre copia
della dichiarazione fiscale 2015 comprensiva dei relativi allegati (ed in
particolare quelli riguardanti il __________), poiché i documenti non erano
stati prodotti dall’autorità resistente, siccome irreperibili. Con missiva
8/9.3.2022 RI 1 produceva la documentazione inerente le quote detenute nel __________
(estratto fiscale della Banca __________). L’insorgente allega anche l’ultimo
NAV disponibile, tratto dal sito del Financial Times e risalente al 31.10.2021,
dal quale si evince l’ulteriore valutazione al ribasso del fondo in questione.
Diritto
1. Controversa nel caso
di specie è la commisurazione dell’imposta sulla sostanza e più in particolare
la valutazione delle quote del Fondo d’investimento “__________” detenute dal
contribuente a fine 2014 e a fine 2015. Il ricorrente ritiene che il valore
indicato sull’attestato fiscale rilasciato dalla __________ sia manifestamente
troppo elevato, rispetto al vero valore delle quote del fondo __________.
L’UT è di diversa opinione
e sostiene invece di aver accertato correttamente la sostanza del ricorrente,
basandosi sugli estratti patrimoniali al 31.12.2014 e 2015, prodotti dal
contribuente e allestiti dalla __________.
Considerandi
2.
2.1.
L’imposta sulla sostanza
ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT; art. 13 cpv. 1
LAID).
La sostanza gravata da
usufrutto è computata all’usufruttuario (art. 40 cpv. 2 LT; art. 13 cpv. 2
LAID).
Essa si compone della
totalità degli attivi mobiliari e immobiliari del contribuente, fatta eccezione
per quei beni esplicitamente esentati dall’imposta in virtù di una disposizione
speciale, quali le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso
corrente (art. 44 cpv. 2 LT).
2.2
Come detto, all’imposta
sulla sostanza sono soggetti tutti gli attivi, cioè tutti i diritti valutabili
in denaro su cose, crediti o partecipazioni, a prescindere dal fatto che si
tratti di sostanza privata o commerciale, immobiliare o mobiliare (Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, 2a ediz.,
Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, Vol. I/1, n. 2 ad art. 13 LAID, p. 245). Vi
rientra pertanto l’insieme dei diritti valutabili in denaro, che spettano ad
una persona secon
3.
3.1.
Il contribuente ha
allegato alla propria dichiarazione l’attestazione fiscale rilasciata dalla __________.
In particolare si evince che il 29.1.2014 l’Istituto di credito ha immesso sul
deposito del contribuente 1'913.393 quote del fondo __________ –A- (fondo
domiciliato nelle __________, avente codice ISIN __________, e commercializzato
nelle __________ cfr. https://markets.ft.com, sito
consultato il 14.3.2022) trasferiti dal conto della __________. L’estratto
fiscale al 31.12.2014 indicava, sempre per quanto concerne il __________, un
totale di 1'913.39 quote (rimasto invariato dal 29.1.2014) ed un valore
imponibile in fr. 218'402.- (fr. 114.8753 per quota).
Per quanto riguardava
invece il periodo fiscale 2015, al 31.12.2015, il saldo delle quote era
aumentato a 2'083.88 (il 17.7.2015 era stato effettuato un acquisto di 170.49
quote) ed il valore era pari a fr. 215'384.- (fr 103.2526 per quota).
3.2
3.2.1
Secondo l’art. 125 cpv. 1
lit. c LIFD (di analogo tenore l’art. 199 cpv. 1 lit. c LT) le persone fisiche
devono allegare alla dichiarazione d’imposta, in particolare:
a. (…);
b. (…);
c. Gli elenchi completi
dei titoli, crediti e debiti.
3.2.2
Compilando l’elenco
titoli, il contribuente indica tutti gli averi di risparmio ed altri
investimenti in capitale che lui stesso, il suo coniuge ed i figli sotto la sua
autorità parentale detengono. Spetta all’usufruttuario dichiarare il capitale
ed i redditi di cui è titolare nella sua dichiarazione fiscale. La data
determinante è la fine del periodo fiscale.
L’elenco titoli dà
un’immagine statica e non riflette i cambiamenti avvenuti sugli averi durante
l’anno (Althaus-Houriet,
Commentaire romand LIFD [a cura di Noël/Aubry Girardin], Basilea, 2a ed, n.
36-37 ad art. 125 LIFD; Beusch/Rohner,
Möglichkeiten und Grenzen der elektronischen Einreichung von Steuererklärungen
bei den direkten Steuern, in zsis) 2006, Aufsätze Nr. 4); Zweifel/Hunziker, Kommentar DBG [a cura
di Zweifel/Beusch], Basilea, 3a. ed., n. 19-22 ad art. 125 LIFD).
La prassi delle banche
svizzere di rilasciare delle attestazioni relative alla situazione patrimoniale
al 31 dicembre ha lo scopo di fornire ai clienti documenti idonei ad essere
allegati alla dichiarazione d’imposta, in particolar modo ai fini
dell’imposizione della sostanza, poiché la sostanza imponibile si determina in
base al suo stato alla fine del periodo fiscale (art. 17 cpv. 1 LAID). Su
questi documenti bancari si può leggere l’intestazione “attestazione fiscale” e
l’indicazione a piè di pagina “da conservare per la dichiarazione d’imposta”
(cfr. la sentenza del TF 2C_1087/2016 del 31.3.2017 consid. 4.3; Beusch/Rohner, op. cit., pag. 18; Locher, Kommentar DBG, Basilea 2015, n.
7.
ad art. 125; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,
Kommentar Zürcher StG, Zurigo, 4a. ed., n. 12 ad art. 134 StG).
3.3
L’art. 127 cpv. lit. b LIFD
prevede che devono rilasciare attestazioni scritte al contribuente, i creditori
e i debitori, sull’esistenza, l’ammontare, gli interessi e le garanzie di
crediti. Di analogo tenore l’art. 201 cpv. 1 lit. b LT.
Gli obblighi di produrre le
attestazioni all’autorità fiscale spettano, in prima linea, al contribuente. Oltre
al dovere di presentare il certificato all’autorità fiscale, nonché all’obbligo
di fare tutto quanto possibile per permettere una valutazione completa e
corretta della propria situazione, si aggiunge l’esigenza, imposta al contribuente,
di controllare gli attestati da trasmettere. Quest’ultimo, per quanto possibile
e ragionevole, deve verificare personalmente la completezza e la correttezza
degli attestati.
Se del caso, è il
contribuente a dover chiedere al terzo, che ha l’obbligo di rilasciare delle
attestazioni, di completare o modificare l’attestato. Nel caso in cui il terzo
dovesse rifiutarsi di rilasciare un attestato oppure di modificare un dato
inesatto, il contribuente deve informare l’autorità fiscale. In caso di
inosservanza dell’obbligo di controllo – che gli compete – il contribuente
viola gli obblighi procedurali (art. 125 cpv. 1 lit. a LIFD e art. 126 cpv. 2
LIFD) (Zweifel/Hunziker, Kommentar
DBG [a cura di Zweifel/Beusch], op. cit., n. 19-22 ad art. 125 LIFD).
3.4
Ora il ricorrente, come
visto, ha correttamente proceduto a presentare la documentazione bancaria
relativa al sito visualizzato il 14.3.2022), dal quale si può evincere una
pressoché ininterrotta perdita di valore del fondo dal 2014 in avanti.
Al 31.10.2021 il valore di
una quota era pari a USD 20.20.
Paragonando il grafico
prodotto dall’insorgente ed estrapolato dal sito del Financial times alla
documentazione bancaria della banca depositaria __________ in relazione al
valore delle quote del __________, si può facilmente verificare il prezzo di
ogni singola quota del fondo alla fine del 2014 e del 2015: i valori
di queste due fonti sono i
medesimi (allegato doc. F alla lettera consegnata brevi manu il 9.3.2022
dall’insorgente).
3.5
Il ricorrente, produce, a
suffragio della sua tesi e meglio del valore pressoché nullo delle quote del __________,
la corrispondenza e-mail intrattenuta tra fine 2016 ed il 2017 con il manager
del fondo, __________, dalla quale trasparirebbe la difficoltà nella vendita
delle quote.
Ora, come visto in
precedenza, l’autorità fiscale, nel determinare il valore del __________ si è
correttamente basata sull’attestato fiscale della banca __________. Il
contribuente non ha contestato il valore del fondo vis-à-vis della
banca: egli ha infatti prodotto, unitamente alle dichiarazioni 2014 e 2015,
l’attestato fiscale, senza sollevare problematiche di sorta né indicare di
essersi adoperato con la Banca, rispettivamente con il gestore del fondo per
modificare il valore delle quote.
Unicamente con il reclamo
presentato il 1°.10.2018 egli ha asserito che il valore del fondo era nullo, dato
che le sue quote risultavano di fatto invendibili e ciò sulla base della sola
conversazione telematica avuta con il gestore del fondo (nel 2016-2017).
RI 1 dimentica tuttavia
che sub judice sono unicamente i periodi fiscali 2014 e 2015: lo stato
della sostanza si determina, in maniera statica, al 31.12. Non possono essere
tenute in considerazione ulteriori variazioni di valore future.
In questi due periodi, il
fondo non aveva ancora perso un’importante parte del suo valore (come è invece
attualmente il caso, sulla base delle informazioni finanziarie più recenti e
risalenti alla fine di ottobre del 2021, cfr. sito del Financial Times), ma si
attestava attorno ai fr. 100.- per quota, come stabilito anche dalla stessa
banca presso la quale erano depositati i titoli nonché dal sito __________ (fonte
citata dallo stesso contribuente).
3.6
In conclusione non vi sono
agli atti elementi per cui questo Tribunale possa, rispettivamente debba
discostarsi dal valore delle singole quote del __________ attestato ufficialmente
dalla banca depositaria ____________________ al 31.12.2014 ed al 31.12.2015, che
corrisponde a quanto indicato anche dai dati reperiti e consultati sul sito __________.
Si ricorda a titolo
abbondanziale che secondo un consolidato principio, nella procedura fiscale
l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a
dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o
diminuiscono il debito verso l’erario (sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018,
consid. 6.2.; DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n.
8).
4.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente,
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 700.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 800.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LA Copia
per conoscenza:
- municipio di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: La
segretaria: