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Decisione

80.2021.222

Procedura: ricorso, garanzia per tassa di giustizia e spese processuali, ricorrente in mora con il pagamento delle imposte cantonali, irricevibilità del ricorso

17 novembre 2023Italiano11 min

di __________, titolari a loro volta in ragione del 50% ciascuna delle società __________

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.222

80.2021.223

Lugano

17 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 17 settembre 2021 contro le decisioni del 25 agosto 2021 in materia di IC/IFD

2017.

Fatti

Fatti

A.

a.

Il signor RI 1 è arrivato

in Svizzera il 1. gennaio 2015 (cfr. sito dell’Ufficio dello Stato Civile,

Movpop – Movimento della popolazione; ultima consultazione: 7 febbraio 2022) ed

è, da questa data, assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera

(rispettivamente in Ticino).

b.

Per quanto qui di rilievo,

il contribuente – prima del 19 dicembre 2017 – deteneva tra gli elementi della

sostanza privata:

- quote

nelle società semplici di diritto italiano pari al 60% di __________ e al 40%

di __________, titolari a loro volta in ragione del 50% ciascuna delle società __________

e __________;

- una

partecipazione del 50% nella __________, già titolare del pacchetto azionario

di __________;

- una

partecipazione del 25% nella società di __________.

c.

Il 19 dicembre 2017 __________

acquistava da __________ e __________ il 100% delle azioni della __________ ed

il 100% del pacchetto azionario di __________. La cessione della __________ è

avvenuta ad un prezzo complessivo di € 910'000.- (valore nominale di € 10'400.-),

mentre quella di __________ ad un prezzo di € 2'800'000.- (valore nominale di €

15'000.-).

B. Il 6 marzo 2019, il

signor RI 1 presentava la propria dichiarazione di imposta per il periodo

fiscale 2017. Il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di

fr. 145'822.- ed una sostanza imponibile complessiva pari a fr. 792'768.-.

C. Il

12 maggio 2021, l’RS 1 (di seguito: UT) emetteva le decisioni di tassazione

IC/IFD per il periodo fiscale 2017. Ai fini di IC, l’UT accertava un reddito

imponibile complessivo di fr. 1'385'800.- (determinante per l’aliquota: fr.

1'406'900.-) ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 16'914'000.-

(determinante per l’aliquota: fr. 17'341'000.-). Per l’IFD, l’autorità fiscale

stabiliva un utile imponibile complessivo di fr. 1'390'400.- (determinante per

l’aliquota: fr. 1'411'500.-). In particolare, l’autorità di tassazione aggiungeva

ai redditi dichiarati fr. 1'229'182.- quali “altri redditi della sostanza

mobiliare”, con la seguente motivazione:

“Imposizione

del provento conseguito con la vendita a sé stesso – trasposizione (art. 19a

LT);

cessione

__________ euro 2'800'000.-

-

valore nominale euro 15'000.-

cessione

__________ euro 910'000.-

-

valore nominale euro 10’400

totale

euro 3'684'600.-

quota

contribuente 50% = euro 1'842'300.-

-

40% (riduzione partecipazione

qualificata) = euro 736'920.-

Cambio

medio 1.112

Totale

provento imponibile di CHF 1'229'182.-“

D. Con reclamo datato 8

giugno 2021, __________ RI 1 impugnava le decisioni di tassazione IC/IFD 2017

del 12 maggio 2021, chiedendo lo stralcio dell’importo di fr. 1'229'182.-

aggiunto dall’autorità fiscale quale “altro reddito della sostanza mobiliare”

ai sensi degli artt. 19a cpv. 1 lett. b LT e 20a cpv. 1 lett. b LIFD.

E. Il

25 agosto 2021, l’UT emetteva le decisioni di tassazione dopo reclamo,

confermando gli accertamenti esperiti in sede di prima tassazione. Secondo

l’autorità fiscale:

“dagli accertamenti eseguiti è emerso che:

-

dopo il trasferimento delle quote

di __________ e __________ a __________, il contribuente partecipava al

capitale dell’acquirente __________ in ragione di almeno il 50% (indirettamente

per il tramite di __________);

-

il contribuente ha trasferito

partecipazioni di almeno il 5% al capitale azionario dal suo patrimonio privato

a quello commerciale di una persona giuridica;

-

il totale della controprestazione

ricevuta superava il valore nominale della partecipazione trasferita.”

L’UT specificava poi di

aver “sottoposto ad imposizione la parte del

provento conseguito con la cessione dei pacchetti azionari __________ e __________

che supera il valore nominale” ai sensi degli artt. 19a cpv. 1 lett. b

LT e 20a cpv. 1 lett. b LIFD.

F. RI 1 presenta

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, per il tramite dello

Studio legale __________ contro le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD

2017.

Preliminarmente,

l’insorgente solleva in via pregiudiziale la questione relativa suo

assoggettamento illimitato alle imposte in Svizzera, dichiarando che “sebbene

il ricorrente sia considerato contribuente illimitatamente imponibile in

Svizzera e in Ticino dal 1° gennaio 2015 […], con decisione di data 30 luglio

2019 la Sezione della popolazione ha dichiarato decaduto il permesso B del

ricorrente e con decisione data 18 novembre 2020 il Consiglio di Stato ha

respinto il ricorso presentato dallo stesso”. Pertanto, “per economia di

procedura” la questione circa l’assoggettamento illimitato sarebbe da esaminare

dopo la pronuncia definitiva del Tribunale cantonale amministrativo.

In merito alla ripresa di

fr. 1'229'182.- quale “altri redditi della sostanza mobiliare”, il ricorrente

contesta dapprima di aver trasferito una partecipazione di almeno il 5% della __________

e __________ ad __________, poiché “la cessione è avvenuta da due società

semplici aventi una propria governance societaria che impone l’unanimità

decisionale e, quindi, da soggetti […] che non sono giuridicamente identici ai

soggetti direttamente o indirettamente detentori della società acquirente __________”.

In seguito, il contribuente contesta di aver partecipato in ragione del 50%

almeno nella __________, in quanto “la partecipazione nella società

assuntrice è solo indiretta e in ogni caso si inserisce nel quadro di

un’operazione economica che portava sin dall’inizio alla partecipazione

(indiretta) in __________”. A tal proposito, il signor RI 1 sostiene che

gli artt. 19a cpv. 1 lett. b LT e 20a cpv. 1 lett. b LIFD non

possano essere applicati alla fattispecie in cui le quote sono detenute solo indirettamente

dal contribuente e ciò sulla base di un’interpretazione letterale, storica,

teleologica ed in base alla realtà economica delle norme giuridiche in

questione. Ad ogni modo, il ricorrente afferma che “qualora […] codesta

Camera dovesse ritenere che sia possibile interpretare in senso economico la

norma in discussione […] allora […] essa non potrà astenersi dall’esaminare

tutte le circostanze fattuali, giuridiche ed economiche del caso di specie,

e analizzare quindi anche il contesto economico e societario in cui

l’operazione contestata si inserisce”. A questo proposito, l’insorgente

sostiene che al 19 dicembre 2017 non poteva né “partecipare nella società

assuntrice __________ in ragione almeno del 50% del capitale, godendo __________

già in tale data di un diritto di opzione al capitale sociale della __________

stessa, né poteva controllarla, non essendone né amministratore né azionista di

maggioranza” e ciò, nonostante “il programmato aumento del capitale

azionario della __________” fosse stato attuato il 26 giugno 2018.

Il signor RI 1 contesta

poi di essere incorso in un’elusione fiscale.

G. Il 5 novembre 2021,

l’PI 1 (di seguito: Ufficio giuridico) presenta le proprie osservazioni al

ricorso interposto dal signor RI 1.

In merito

all’assoggettamento illimitato del ricorrente alle imposte in Svizzera ed in

Ticino, l’Ufficio giuridico chiede di respingere la richiesta formulata, avendo

il contribuente adottato un comportamento contraddittorio, sollevando tale

questione unicamente in sede di ricorso. L’autorità fiscale aggiunge tuttavia

che “a ben vedere la questione neppure si pone in quanto il contribuente non

rinnega il domicilio fiscale in Svizzera”. Ad ogni modo, l’Ufficio

giuridico evidenzia che tramite la decisione dell’Ufficio della migrazione

sarebbe stato accertato il domicilio civile del contribuente all’estero e non

il domicilio fiscale (che secondo i suoi accertamenti si troverebbe dal 1°

gennaio 2015 in Ticino). Inoltre, l’autorità fiscale sottolinea di non essere

vincolata alle considerazioni dell’autorità amministrativa, ma unicamente al

dispositivo della decisione “che dichiara semplicemente decaduto il permesso

di dimora del contribuente, senza stabilire un effetto retroattivo”. In

aggiunta, l’Ufficio giuridico sottolinea come la decisione dell’Ufficio della

migrazione sia stata emanata successivamente al periodo fiscale 2017. Infine,

l’autorità fiscale evidenzia come secondo la giurisprudenza del TF, se un

contribuente parte per l’estero, rimane assoggettato alle imposte in Svizzera

fino a che non prova di aver costituito un nuovo domicilio.

In

merito alla ripresa di fr. 1'229'182.- quali “altri redditi della sostanza mobiliare”

a titolo di “trasposizione”, l’Ufficio giuridico ritiene date tutte le

condizioni della trasposizione:

-

“il contribuente ha trasferito

partecipazioni di almeno il 5% al capitale azionario dal suo patrimonio privato

a quello commerciale di una persona giuridica, nella misura in cui ha

trasferito la sua quota in __________ e __________ del 50% ciascuna dal suo

patrimonio privato a quello commerciale di __________, detenuta al 100% da __________

di cui il contribuente è azionista in ragione del 50%;

-

il totale della controprestazione

ricevuta supera il valore nominale della partecipazione trasferita;

-

il contribuente, dopo il

trasferimento, partecipa in ragione di almeno il 50% al capitale della __________,

che detiene il 100% di __________ che a sua volta detiene il 100% di __________

e __________”.

In particolare, l’autorità

fiscale aggiunge che “in virtù della trasparenza delle società semplici, la

vendita delle partecipazioni in __________ e __________ deve essere considerata

come un trasferimento diretto dal socio della società semplice (RI 1)

all’acquirente (__________), limitatamente alla sua quota”.

Secondo l’autorità fiscale

poi, solo il 26 giugno 2018 __________ avrebbe sottoscritto il 5% del capitale

azionario di __________, pertanto il ricorrente avrebbe partecipato in ragione

del 50% in __________ al momento dell’acquisto delle società __________ e __________.

In merito alla natura della

trasposizione, l’Ufficio giuridico ritiene che non sia determinante stabilire

se si tratti di una trasposizione diretta od indiretta. Per l’autorità fiscale

è rilevante che mediante la vendita dei diritti di partecipazione ad una

società di cui l’azionista venditore mantiene il controllo, si realizza una

perdita definitiva del substrato fiscale imponibile.

Infine, l’Ufficio

giuridico sostiene che essendo adempiute le condizioni degli artt. 19a cpv. 1

lett b LT e 20a cpv. 1 lett. b LIFD, non è necessario verificare

l’esistenza di un’elusione fiscale.

H. Il 14 febbraio 2022

si è svolta un’udienza davanti alla Camera di diritto tributario.

I. La Camera di

diritto tributario il 5.10.2023, richiamato l’art. 231 cpv. 1 LT, secondo cui

si può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il

pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a

titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura, ha

richiesto il versamento di fr. 5'000.- entro il 27.10.2023, con l’avvertenza

che, in caso di mancato o ritardato pagamento il ricorso sarebbe stato

dichiarato irricevibile. Entro la data indicata il contribuente non ha versato

l’anticipo richiesto.

Diritto

1. 1.1.

Secondo l’art. 231 cpv. 1

LT la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in

Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento

di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le

spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento, con la

comminatoria dell’irricevibilità del ricorso.

Tale disposizione è stata

introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per

tener conto del fatto che le au-torità di ricorso si trovano confrontate con il

problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non

solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono

essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non

sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7

ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause

amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le

contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia,

par. I).

1.2.

Il contribuente è in mora

con il pagamento delle le spese processuali inerenti l’inc. CDT 80.2021.222-223

e meglio fr. 2'000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di spese di cancelleria

per complessivi fr. 2'200.-. Nei confronti dell’insorgente, per l’incasso di

tale somma, lo Stato del Canton Ticino ha dovuto avviare una procedura

esecutiva: unicamente il 19.10.2023, l’Ufficio dell’incasso e delle pene

alternative ha ricevuto un parziale pagamento relativo all’inc. CDT

80.2021.222-223, __________ direttamente all’Ufficio esecuzioni.

Motivo per il quale,

questa Camera ha ritenuto giustificato, a tutela dell’incasso delle spese

processuali della presente procedura, richiedere un anticipo a garanzia della

copertura dei costi al fine di evitare l’avvio di una nuova procedura esecutiva

per l’incasso degli stessi. Entro il termine impartito il ricorrente non ha

versato l’importo richiesto, né ha presentato una domanda di dilazione o una proroga

per la corresponsione dell’anticipo.

Motivo per il quale, in

mancanza del pagamento della garanzia richiesta, il ricorso deve essere

dichiarato irricevibile.

Considerandi

2.

Il ricorso è

irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 350.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: