80.2021.222
Procedura: ricorso, garanzia per tassa di giustizia e spese processuali, ricorrente in mora con il pagamento delle imposte cantonali, irricevibilità del ricorso
17 novembre 2023Italiano11 min
di __________, titolari a loro volta in ragione del 50% ciascuna delle società __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.222
80.2021.223
Lugano
17 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 settembre 2021 contro le decisioni del 25 agosto 2021 in materia di IC/IFD
2017.
Fatti
Fatti
A.
a.
Il signor RI 1 è arrivato
in Svizzera il 1. gennaio 2015 (cfr. sito dell’Ufficio dello Stato Civile,
Movpop – Movimento della popolazione; ultima consultazione: 7 febbraio 2022) ed
è, da questa data, assoggettato illimitatamente alle imposte in Svizzera
(rispettivamente in Ticino).
b.
Per quanto qui di rilievo,
il contribuente – prima del 19 dicembre 2017 – deteneva tra gli elementi della
sostanza privata:
- quote
nelle società semplici di diritto italiano pari al 60% di __________ e al 40%
di __________, titolari a loro volta in ragione del 50% ciascuna delle società __________
e __________;
- una
partecipazione del 50% nella __________, già titolare del pacchetto azionario
di __________;
- una
partecipazione del 25% nella società di __________.
c.
Il 19 dicembre 2017 __________
acquistava da __________ e __________ il 100% delle azioni della __________ ed
il 100% del pacchetto azionario di __________. La cessione della __________ è
avvenuta ad un prezzo complessivo di € 910'000.- (valore nominale di € 10'400.-),
mentre quella di __________ ad un prezzo di € 2'800'000.- (valore nominale di €
15'000.-).
B. Il 6 marzo 2019, il
signor RI 1 presentava la propria dichiarazione di imposta per il periodo
fiscale 2017. Il contribuente dichiarava un reddito imponibile complessivo di
fr. 145'822.- ed una sostanza imponibile complessiva pari a fr. 792'768.-.
C. Il
12 maggio 2021, l’RS 1 (di seguito: UT) emetteva le decisioni di tassazione
IC/IFD per il periodo fiscale 2017. Ai fini di IC, l’UT accertava un reddito
imponibile complessivo di fr. 1'385'800.- (determinante per l’aliquota: fr.
1'406'900.-) ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 16'914'000.-
(determinante per l’aliquota: fr. 17'341'000.-). Per l’IFD, l’autorità fiscale
stabiliva un utile imponibile complessivo di fr. 1'390'400.- (determinante per
l’aliquota: fr. 1'411'500.-). In particolare, l’autorità di tassazione aggiungeva
ai redditi dichiarati fr. 1'229'182.- quali “altri redditi della sostanza
mobiliare”, con la seguente motivazione:
“Imposizione
del provento conseguito con la vendita a sé stesso – trasposizione (art. 19a
LT);
cessione
__________ euro 2'800'000.-
-
valore nominale euro 15'000.-
cessione
__________ euro 910'000.-
-
valore nominale euro 10’400
totale
euro 3'684'600.-
quota
contribuente 50% = euro 1'842'300.-
-
40% (riduzione partecipazione
qualificata) = euro 736'920.-
Cambio
medio 1.112
Totale
provento imponibile di CHF 1'229'182.-“
D. Con reclamo datato 8
giugno 2021, __________ RI 1 impugnava le decisioni di tassazione IC/IFD 2017
del 12 maggio 2021, chiedendo lo stralcio dell’importo di fr. 1'229'182.-
aggiunto dall’autorità fiscale quale “altro reddito della sostanza mobiliare”
ai sensi degli artt. 19a cpv. 1 lett. b LT e 20a cpv. 1 lett. b LIFD.
E. Il
25 agosto 2021, l’UT emetteva le decisioni di tassazione dopo reclamo,
confermando gli accertamenti esperiti in sede di prima tassazione. Secondo
l’autorità fiscale:
“dagli accertamenti eseguiti è emerso che:
-
dopo il trasferimento delle quote
di __________ e __________ a __________, il contribuente partecipava al
capitale dell’acquirente __________ in ragione di almeno il 50% (indirettamente
per il tramite di __________);
-
il contribuente ha trasferito
partecipazioni di almeno il 5% al capitale azionario dal suo patrimonio privato
a quello commerciale di una persona giuridica;
-
il totale della controprestazione
ricevuta superava il valore nominale della partecipazione trasferita.”
L’UT specificava poi di
aver “sottoposto ad imposizione la parte del
provento conseguito con la cessione dei pacchetti azionari __________ e __________
che supera il valore nominale” ai sensi degli artt. 19a cpv. 1 lett. b
LT e 20a cpv. 1 lett. b LIFD.
F. RI 1 presenta
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, per il tramite dello
Studio legale __________ contro le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD
2017.
Preliminarmente,
l’insorgente solleva in via pregiudiziale la questione relativa suo
assoggettamento illimitato alle imposte in Svizzera, dichiarando che “sebbene
il ricorrente sia considerato contribuente illimitatamente imponibile in
Svizzera e in Ticino dal 1° gennaio 2015 […], con decisione di data 30 luglio
2019 la Sezione della popolazione ha dichiarato decaduto il permesso B del
ricorrente e con decisione data 18 novembre 2020 il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso presentato dallo stesso”. Pertanto, “per economia di
procedura” la questione circa l’assoggettamento illimitato sarebbe da esaminare
dopo la pronuncia definitiva del Tribunale cantonale amministrativo.
In merito alla ripresa di
fr. 1'229'182.- quale “altri redditi della sostanza mobiliare”, il ricorrente
contesta dapprima di aver trasferito una partecipazione di almeno il 5% della __________
e __________ ad __________, poiché “la cessione è avvenuta da due società
semplici aventi una propria governance societaria che impone l’unanimità
decisionale e, quindi, da soggetti […] che non sono giuridicamente identici ai
soggetti direttamente o indirettamente detentori della società acquirente __________”.
In seguito, il contribuente contesta di aver partecipato in ragione del 50%
almeno nella __________, in quanto “la partecipazione nella società
assuntrice è solo indiretta e in ogni caso si inserisce nel quadro di
un’operazione economica che portava sin dall’inizio alla partecipazione
(indiretta) in __________”. A tal proposito, il signor RI 1 sostiene che
gli artt. 19a cpv. 1 lett. b LT e 20a cpv. 1 lett. b LIFD non
possano essere applicati alla fattispecie in cui le quote sono detenute solo indirettamente
dal contribuente e ciò sulla base di un’interpretazione letterale, storica,
teleologica ed in base alla realtà economica delle norme giuridiche in
questione. Ad ogni modo, il ricorrente afferma che “qualora […] codesta
Camera dovesse ritenere che sia possibile interpretare in senso economico la
norma in discussione […] allora […] essa non potrà astenersi dall’esaminare
tutte le circostanze fattuali, giuridiche ed economiche del caso di specie,
e analizzare quindi anche il contesto economico e societario in cui
l’operazione contestata si inserisce”. A questo proposito, l’insorgente
sostiene che al 19 dicembre 2017 non poteva né “partecipare nella società
assuntrice __________ in ragione almeno del 50% del capitale, godendo __________
già in tale data di un diritto di opzione al capitale sociale della __________
stessa, né poteva controllarla, non essendone né amministratore né azionista di
maggioranza” e ciò, nonostante “il programmato aumento del capitale
azionario della __________” fosse stato attuato il 26 giugno 2018.
Il signor RI 1 contesta
poi di essere incorso in un’elusione fiscale.
G. Il 5 novembre 2021,
l’PI 1 (di seguito: Ufficio giuridico) presenta le proprie osservazioni al
ricorso interposto dal signor RI 1.
In merito
all’assoggettamento illimitato del ricorrente alle imposte in Svizzera ed in
Ticino, l’Ufficio giuridico chiede di respingere la richiesta formulata, avendo
il contribuente adottato un comportamento contraddittorio, sollevando tale
questione unicamente in sede di ricorso. L’autorità fiscale aggiunge tuttavia
che “a ben vedere la questione neppure si pone in quanto il contribuente non
rinnega il domicilio fiscale in Svizzera”. Ad ogni modo, l’Ufficio
giuridico evidenzia che tramite la decisione dell’Ufficio della migrazione
sarebbe stato accertato il domicilio civile del contribuente all’estero e non
il domicilio fiscale (che secondo i suoi accertamenti si troverebbe dal 1°
gennaio 2015 in Ticino). Inoltre, l’autorità fiscale sottolinea di non essere
vincolata alle considerazioni dell’autorità amministrativa, ma unicamente al
dispositivo della decisione “che dichiara semplicemente decaduto il permesso
di dimora del contribuente, senza stabilire un effetto retroattivo”. In
aggiunta, l’Ufficio giuridico sottolinea come la decisione dell’Ufficio della
migrazione sia stata emanata successivamente al periodo fiscale 2017. Infine,
l’autorità fiscale evidenzia come secondo la giurisprudenza del TF, se un
contribuente parte per l’estero, rimane assoggettato alle imposte in Svizzera
fino a che non prova di aver costituito un nuovo domicilio.
In
merito alla ripresa di fr. 1'229'182.- quali “altri redditi della sostanza mobiliare”
a titolo di “trasposizione”, l’Ufficio giuridico ritiene date tutte le
condizioni della trasposizione:
-
“il contribuente ha trasferito
partecipazioni di almeno il 5% al capitale azionario dal suo patrimonio privato
a quello commerciale di una persona giuridica, nella misura in cui ha
trasferito la sua quota in __________ e __________ del 50% ciascuna dal suo
patrimonio privato a quello commerciale di __________, detenuta al 100% da __________
di cui il contribuente è azionista in ragione del 50%;
-
il totale della controprestazione
ricevuta supera il valore nominale della partecipazione trasferita;
-
il contribuente, dopo il
trasferimento, partecipa in ragione di almeno il 50% al capitale della __________,
che detiene il 100% di __________ che a sua volta detiene il 100% di __________
e __________”.
In particolare, l’autorità
fiscale aggiunge che “in virtù della trasparenza delle società semplici, la
vendita delle partecipazioni in __________ e __________ deve essere considerata
come un trasferimento diretto dal socio della società semplice (RI 1)
all’acquirente (__________), limitatamente alla sua quota”.
Secondo l’autorità fiscale
poi, solo il 26 giugno 2018 __________ avrebbe sottoscritto il 5% del capitale
azionario di __________, pertanto il ricorrente avrebbe partecipato in ragione
del 50% in __________ al momento dell’acquisto delle società __________ e __________.
In merito alla natura della
trasposizione, l’Ufficio giuridico ritiene che non sia determinante stabilire
se si tratti di una trasposizione diretta od indiretta. Per l’autorità fiscale
è rilevante che mediante la vendita dei diritti di partecipazione ad una
società di cui l’azionista venditore mantiene il controllo, si realizza una
perdita definitiva del substrato fiscale imponibile.
Infine, l’Ufficio
giuridico sostiene che essendo adempiute le condizioni degli artt. 19a cpv. 1
lett b LT e 20a cpv. 1 lett. b LIFD, non è necessario verificare
l’esistenza di un’elusione fiscale.
H. Il 14 febbraio 2022
si è svolta un’udienza davanti alla Camera di diritto tributario.
I. La Camera di
diritto tributario il 5.10.2023, richiamato l’art. 231 cpv. 1 LT, secondo cui
si può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il
pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a
titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura, ha
richiesto il versamento di fr. 5'000.- entro il 27.10.2023, con l’avvertenza
che, in caso di mancato o ritardato pagamento il ricorso sarebbe stato
dichiarato irricevibile. Entro la data indicata il contribuente non ha versato
l’anticipo richiesto.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l’art. 231 cpv. 1
LT la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in
Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento
di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le
spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento, con la
comminatoria dell’irricevibilità del ricorso.
Tale disposizione è stata
introdotta nella legge tributaria ed in altre leggi cantonali nel 1999, per
tener conto del fatto che le au-torità di ricorso si trovano confrontate con il
problema crescente della difficoltà nell’incasso delle tasse di giustizia: non
solo sono spesso costrette ad inviare richiami o solleciti, ma sovente devono
essere avviate procedure d’incasso che comportano costi non indifferenti e non
sempre hanno esito positivo (Messaggio del Consiglio di Stato n. 4798 del 7
ottobre 1998 concernente l’introduzione nella Legge di procedura per le cause
amministrative, nella Legge tributaria e nella Legge di procedura per le
contravvenzioni della facoltà di chiedere l’anticipo delle tasse di giustizia,
par. I).
1.2.
Il contribuente è in mora
con il pagamento delle le spese processuali inerenti l’inc. CDT 80.2021.222-223
e meglio fr. 2'000.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di spese di cancelleria
per complessivi fr. 2'200.-. Nei confronti dell’insorgente, per l’incasso di
tale somma, lo Stato del Canton Ticino ha dovuto avviare una procedura
esecutiva: unicamente il 19.10.2023, l’Ufficio dell’incasso e delle pene
alternative ha ricevuto un parziale pagamento relativo all’inc. CDT
80.2021.222-223, __________ direttamente all’Ufficio esecuzioni.
Motivo per il quale,
questa Camera ha ritenuto giustificato, a tutela dell’incasso delle spese
processuali della presente procedura, richiedere un anticipo a garanzia della
copertura dei costi al fine di evitare l’avvio di una nuova procedura esecutiva
per l’incasso degli stessi. Entro il termine impartito il ricorrente non ha
versato l’importo richiesto, né ha presentato una domanda di dilazione o una proroga
per la corresponsione dell’anticipo.
Motivo per il quale, in
mancanza del pagamento della garanzia richiesta, il ricorso deve essere
dichiarato irricevibile.
Considerandi
2.
Il ricorso è
irricevibile. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 350.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: