80.2021.229
Violazione degli obblighi procedurali: multa a due coniugi, decesso della moglie poco dopo la notificazione, reclamo degli eredi, estinzione della multa con la morte
13 ottobre 2021Italiano12 min
richiamo (17 maggio 2021) e una diffida (15 giugno 2021), i coniugi RI 1 e __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2021.229
Lugano
13 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
__________
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 27 settembre 2021 contro la decisione dell’8 settembre 2021 in materia di
multa per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. Nonostante un
richiamo (17 maggio 2021) e una diffida (15 giugno 2021), i coniugi RI 1 e __________
non hanno presentato la dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020.
Con decisione del 13
luglio 2021, l’RS 1 ha inflitto ai contribuenti una multa di 1'000 franchi per
violazione degli obblighi procedurali, avvertendoli che, se la dichiarazione
non fosse stata inoltrata entro 20 giorni, l’autorità avrebbe potuto procedere
alla tassazione d’ufficio.
B. Con reclamo del 6
settembre 2021, RI 1 e le figlie __________ e __________ hanno chiesto
l’annullamento della multa. __________, che “si [era] sempre occupata delle
questioni amministrative”, era deceduta il 15 agosto 2021 e gli eredi
avevano constatato che non aveva presentato una dichiarazione d’imposta da anni
ed era stata ripetutamente multata. Solo dopo la sua scomparsa marito e figlie
se ne erano avveduti, trovando numerose lettere provenienti dall’Ufficio di
tassazione. Premesso che l’autorità aveva loro concesso nel frattempo una
proroga del termine per presentare la dichiarazione fino al 31 dicembre 2021, i
reclamanti chiedevano l’annullamento della multa.
Con decisione dell’8
settembre 2021, l’Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo,
in quanto presentato dopo la scadenza del termine di trenta giorni previsto
dalla legge.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e le figlie __________ e __________i
postulano nuovamente l’annullamento della multa, riproponendo le considerazioni
già sottoposte con il reclamo all’autorità di tassazione. Per quanto concerne
la controversa tempestività del reclamo, rilevano che, al momento della
notificazione della multa, la madre era ancora in vita ma aveva tenuto nascosta
la decisione ricevuta.
D. Trasmettendo alla
Camera di diritto tributario gli atti della procedura, l’Ufficio di tassazione
ha sottolineato che, a suo avviso, il semplice fatto che il marito non si fosse
mai occupato della gestione amministrativa non giustificava né la restituzione
dei termini di reclamo né l’annullamento della multa.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fisca-le contro le decisioni degli
Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare, prelimi-narmente, se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficien-temente, motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il re-clamo del contribuente, sia
fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contra-rio, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie,
l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto
contro la decisione, con cui al ricorrente e alla moglie era stata inflitta una
multa per violazione degli obblighi procedurali, per il fatto che lo stesso era
tardivo.
In queste circostanze, la
Camera di diritto tributario non può esaminare la legittimità della sanzione
stessa, ma deve limitarsi a verificare se sia legittima la decisione con cui l’autorità
fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la
dichiarazione d’imposta o gli allegati;
b) non adempie
all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola gli
obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non versa il
deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti dall’articolo
253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva,
10'000.- franchi al massimo.
Di tenore sostanzialmente
uguale l’art. 174 LIFD.
2.2
Affinché l’autorità fiscale
possa infliggere una multa devono essere realizzate due distinte condizioni:
·
l’una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale
a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza;
·
e l’altra oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova
legge svizzera sull’imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto
penale dell’economia, n. 2/3-1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove
leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte
Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
Il Tribunale federale ha
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del
contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell’amministrazione ma
presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche
se compie l’atto ordinato dall’autorità solo dopo la scadenza del termine
impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).
2.3
2.3.1
Nel caso in disamina, ai
coniugi __________ e __________ è stata inflitta una multa per violazione degli
obblighi procedurali per non aver presentato, nonostante diffida, la
dichiarazione per il periodo fiscale 2021.
2.3.2
Secondo l’art. 198 cpv. 1
LT i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del
modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno ricevuto
il modulo devono chiederlo all’autorità competente.
Secondo il capoverso 2 di
questa norma, il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero,
firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all’autorità
competente entro il termine stabilito.
Giusta il capoverso 3 il
contribuente, che omette di inviare la dichiarazione d’imposta o che presenta
un modulo completo, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine.
Il capoverso 4 fissa come
per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato.
Il capoverso 5 stabilisce
che contro la diffida è data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di
ricorso alla Camera di diritto tributario entro i termini stabiliti dagli
articoli 206 e 227.
Di analogo tenore l’art.
124.
LIFD.
2.4
L’art. 266 cpv. 1 LT
stabilisce che le multe per violazione di obblighi di procedura di cui all’art.
257.
sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.
Secondo il capoverso 4
alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per
sottrazione d’imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e
di ricorso.
Di simile tenore l’art.
182.
cpv. 3 LIFD.
L’art. 206 cpv. 1 LT,
applicabile anche nella procedura di contestazione delle multe per violazione
degli obblighi procedurali in virtù del citato art. 266 cpv. 4 LT, stabilisce
che il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione entro
trenta giorni dalla notificazione. Per l’imposta federale diretta, si applica
l’art. 133 cpv. 1 LIFD.
3.
3.1.
La multa è stata inflitta
ai contribuenti con decisione del 13 luglio 2021, recapitata ai destinatari
mediante invio per Posta A Plus il 15 luglio 2021 (cfr. tracciamento dell’invio
postale). Il reclamo è stato inviato il 6 settembre 2021 (cfr. timbro postale
sulla busta). È indubbio che fra la data della notificazione della decisione e
l’invio del reclamo siano trascorsi più di trenta giorni. Si tratta dunque di
verificare se non sia adempiuto un motivo di restituzione dei termini.
3.2
Secondo l’art. 192 cpv. 5
LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’inosservanza degli
stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad
assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il
suo rappresentante.
L’art. 133 cpv. 3 LIFD
prevede che l’autorità entri nel merito di opposizioni tardive soltanto se il
contribuente prova che, per servizio militare o servizio civile, malattia,
assenza dal Paese o altri motivi rilevanti, è stato impedito di presentarle in
tempo o di averle inoltrate entro 30 giorni dal momento in cui gli impedimenti
sono cessati.
Entro il termine previsto
(ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente
deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e
compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea
2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a
ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD).
3.3
Il Tribunale federale ha
stabilito che il decesso del contribuente rappresenta un impedimento che
interessa la sua persona e come tale giustifica la restituzione dei termini ai
suoi eredi, senza che ci si debba interrogare se il defunto fosse ancora capace
di discernimento e avesse pertanto capacità processuale. Gli eredi devono
pertanto compiere l’atto processuale omesso entro 30 giorni dal decesso del
contribuente (sentenza 2C_80/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.4; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III,
Basilea 2015, n. 25 ad art. 133 LIFD, p. 598; Casanova/Dubey,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a
ed., Basilea 2017, n. 13 ad art. 133 LIFD, p. 1736).
3.4
Nel caso in esame, la
decisione impugnata è stata notificata congiuntamente ai coniugi RI 1 e __________.
Ci si domanda di conseguenza se gli eredi di quest’ultima abbiano diritto alla
restituzione dei termini di reclamo, sebbene la decisione sia stata notificata
anche al marito, che avrebbe potuto impugnarla. L’autorità di tassazione, del
resto, nelle sue osservazioni al ricorso sottolinea che “il marito doveva
comunque essere partecipe nella gestione amministrativa famigliare”.
A questo riguardo, deve
essere tenuto presente che la decisione contestata era di natura penale (v. supra,
consid. 2.2 e giurisprudenza citata). È vero che coniugi tassati congiuntamente
sono anche responsabili congiuntamente dell’adempimento degli obblighi
procedurali a loro carico. Se entrambi sono inadempienti, sono entrambi
punibili per violazione degli obblighi procedurali. Tuttavia, in considerazione
della natura strettamente personale della responsabilità penale fiscale, la
multa per violazione degli obblighi procedurali deve essere commisurata e
inflitta separatamente a ciascuno dei coniugi (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
op. cit., n. 30 ad art. 174 LIFD, p. 1733; Sieber/Malla,
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3a ed., Basilea
2017, n. 35 ad art. 174 LIFD, p. 2807; inoltre la sentenza del Tribunale
amministrativo del Canton Berna del 17 agosto 2004, in BVR 2005 p. 317; e le
sentenze del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna del 22 giugno 2010, in
LGVE 2010 II n. 27; del 12 marzo 2012, in LGVE 2012 II n. 25).
3.5
L’Ufficio di tassazione ha
sanzionato congiuntamente i coniugi __________, senza distinguere la
responsabilità personale dei singoli. Anche la decisione è stata notificata
congiuntamente ad entrambi.
Pur ammettendo che il
marito non possa declinare ogni responsabilità nell’adempimento dei suoi
obblighi procedurali quale contribuente, limitandosi a sostenere che la moglie “si
è sempre occupata delle questioni amministrative”, l’autorità fiscale ha
tuttavia trascurato la natura penale della decisione adottata, omettendo di
esaminare il ruolo di ogni coniuge e di notificare una decisione separata ad
ognuno di essi. Infliggendo loro una sola multa, indirizzata ad entrambi, ha
proceduto come se si trattasse di una decisione di tassazione e non di una
decisione penale.
Se avesse notificato ad
ognuno dei contribuenti una decisione penale separata, allora avrebbe potuto
dichiarare irricevibile il reclamo interposto da RI 1 contro la multa che lo
concerneva personalmente, non avendo rispettato il termine di trenta giorni. Avrebbe
per contro dovuto ammettere la restituzione dei termini in relazione al reclamo
interposto dagli eredi contro la decisione penale che concerneva __________.
Il fatto che l’Ufficio di
tassazione abbia notificato un’unica decisione per entrambi i contribuenti non
può pregiudicare il diritto degli eredi di __________ di contestare la multa
che la concerne, avendo essi diritto alla restituzione dei termini di reclamo.
Ne consegue che la
decisione impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere rinviati
all’Ufficio di tassazione, perché adotti due decisioni separate.
3.6
C’è un ulteriore motivo
per cui la decisione impugnata deve essere annullata.
Come già accennato, le
sanzioni penali sono di natura strettamente personale. Esse non possono
pertanto essere trasferite ma devono essere pagate dalla persona sanzionata;
non possono neppure essere ereditate (sentenza del TF 2C_689/2019 del 15 agosto
2019.
consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata).
Un coniuge non può neppure
essere chiamato a rispondere solidalmente per una multa fiscale inflitta
all’altro coniuge, proprio in considerazione del carattere strettamente
personale delle sanzioni penali (sentenza del TF 2C_689/2019 del 15 agosto 2019
consid. 2.2.3).
Ne consegue che, nella
misura in cui la sanzione inflitta ai contribuenti per la violazione degli
obblighi procedurali loro imputata concerne la defunta moglie, la stessa si è
estinta con la sua morte.
4.
La decisione
impugnata è pertanto annullata. Gli atti sono rinviati all’Ufficio di
tassazione, affinché notifichi una nuova decisione penale al solo RI 1, tenendo
conto della sua sola situazione di contribuente e della sua personale
responsabilità penale. Nella misura in cui la sanzione si riferisce alla
defunta __________, invece, la contravvenzione è estinta.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo dell’8 settembre 2021 è annullata e gli
atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione di __________, affinché notifichi
una nuova decisione penale a RI 1.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: