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Decisione

80.2021.23

Reddito dell’attività lucrativa indipendente: spese per locazione, appartamento usato in parte come abitazione, ripartizione proporzionale della pigione, ripresa parte eccedente

14 marzo 2022Italiano21 min

reclamo del 18/22 giugno 2015, i coniugi RI 1 si aggravavano contro le decisioni

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.23

80.2021.24

Lugano

14 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 26 gennaio 2021 contro le decisioni del 31 dicembre 2020 in materia di IC-IFD

2012.

Fatti

Fatti

A. RI 1 aveva, nel

periodo fiscale sub judice, un’attività indipendente come consulente

informatico ed aziendale. La moglie, RI 2 esercitava, nel periodo fiscale sub

judice, anche lei a titolo indipendente, la professione di logopedista.

Per il periodo fiscale

2012, i coniugi RI 1 dichiaravano fr. 111'740.- quali redditi dall’attività del

marito e fr. 663.- della moglie. Il reddito imponibile complessivo veniva

indicato in fr. 61'188.- e la sostanza imponibile complessiva in fr. 492'602.-.

B. Con scritto del 16

dicembre 2014 l’RS 1 (di seguito: UT), trasmetteva ai contribuenti il calcolo

delle entrate/uscite per il periodo fiscale 2012 dal quale risultava

un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento e chiedeva loro

di prendere posizione in merito.

C. Con

decisioni del 21 maggio 2015, l’autorità fiscale commisurava, per l’IC, il

reddito imponibile complessivo in fr. 95'700.- ed in fr. 462'000.- la sostanza

imponibile complessiva. Per l’IFD, il reddito imponibile complessivo veniva

accertato in fr. 104'000.-. Rispetto ai dati dichiarati l’autorità modificava

al rialzo il reddito da attività indipendente del contribuente (da fr.

111'740.- a fr. 123'000.-). Pure l’attività indipendente esercitata dalla

moglie veniva accertata in fr. 8'000.- anziché gli esposti fr. 663.-. Inoltre,

per quanto qui di interesse, venivano poi aggiunti altri redditi, nella misura

di fr. 12'000.- con la spiegazione “Prestazioni

valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di

disponibilità finanziaria”.

D. Con

reclamo del 18/22 giugno 2015, i coniugi RI 1 si aggravavano contro le decisioni

di tassazione IC/IFD 2012. Indicavano che il calcolo delle entrate e delle

uscite trasmesso dall’autorità fiscale non era corretto: in particolare, i

reclamanti contestavano il reddito da attività indipendente del contribuente,

stabilito dall’UT e l’aggiunta di altri redditi (per un importo di fr.

12'000.-).

I

contribuenti chiedevano quindi di poter essere convocati dall’autorità fiscale

per poter chiarire la situazione.

E. Con

scritto del 14 giugno 2018, l’UT, preso atto del reclamo, trasmetteva

nuovamente agli insorgenti il calcolo delle entrate/uscite, dal quale risultava

ancora un’insufficiente disponibilità finanziaria per il loro sostentamento e

chiedeva loro di prendere posizione in merito e di produrre copia del contratto

di locazione “con in evidenza il numero dei locali”, come pure delle

schede contabili inerenti i conti “rimborsi spese”, “assicurazione

infortuni e malattia” e “rappresentanza”.

F. Con

scritto del 16/17 agosto 2018, il signor RI 1 presentava la documentazione

richiesta (schede contabili inerenti le attività indipendenti esercitate da

entrambi i coniugi nonché copia del contratto dell’abitazione a __________) e

formulava alcune osservazioni relative al calcolo entrate/uscite.

G. Con

e-mail del 3 settembre 2018, l’UT chiedeva al reclamante la scheda contabile

del conto privato per i periodi 2011-2013 e quella relativa ai ricavi, le

registrazioni contabili delle fatture “a cavallo” dei periodi fiscali 2011-2012

e 2012-2013. I documenti venivano inviati tempestivamente il 3 settembre 2018.

H. Con

decisioni di tassazione dopo reclamo del 10 ottobre 2018, l’autorità fiscale

commisurava in fr. 83'700.- il reddito imponibile complessivo per l’IC e la

sostanza imponibile complessiva in fr. 462'000.-. Per l’IFD, il reddito

imponibile complessivo veniva invece stabilito in fr. 92'000.-. Nella

motivazione veniva indicato:

“[…] Considerato il

reclamo […], a motivo del rivalutato reddito d’attività lucrativa

indipendente, e dell’esposto reddito d’altra fonte, esaminato quanto

puntualmente inviato dai contribuenti […], si

procede ad ammettere parzialmente il reclamo come comunicato telefonicamente al

contribuente, defalcando i CHF 12'000.- esposti quali reddito d’altra fonte”.

I. Con

e-mail dell’11 ottobre 2018 RI 1 si rivolgeva all’autorità fiscale, per

segnalare “un’importante svista nella decisione su reclamo”, poiché il

nuovo calcolo dell’imponibile conteneva ancora le riprese alle voci 2.1, e ciò contrariamente

a quanto precedentemente comunicatogli.

L. Con

risposta tramite invio elettronico del 23 ottobre 2018, l’autorità fiscale

confermava la validità delle decisioni ed indicava:

“Il reddito d’attività lucrativa aziendale è stato

definito tenendo conto da un lato della nostra telefonata intercorsa in merito

alle riprese effettuate in prima istanza nell’ambito dell’attività lucrativa

indipendente, e dall’altro dei transitori attivi mai registrati tra gli attivi

aziendali negli anni 2011 e precedenti; il tutto sempre considerando la

disponibilità finanziaria emersa dal nostro calcolo entrate/uscite. Si è

ritenuto di procedere in tal senso (caso cosiddetto “Bagatella”) per non dover

trasmettere l’incarto all’Ufficio delle procedure Speciali di __________, il

quale è competente per i casi che superano determinati fattori di reddito e

sostanza. (…)”.

M. Con

ricorso del 2/6 novembre 2018 i coniugi RI 1 impugnavano le decisioni su

reclamo IC/IFD 2012. Nel gravame i ricorrenti precisavano di aver inviato al

funzionario incaricato tutta la documentazione richiesta al fine di chiarire

quello che l’UT considerava un ammanco di disponibilità. Tale situazione era

stata la conseguenza dell’incasso avvenuto nel 2012, di tre fatture emesse e

registrate concernenti la contabilità del 2011 per un importo complessivo pari

a fr. 39'231.- ed ad un’errata rivalutazione titoli per la somma di fr.

8'394.-. Dopo altri scambi di posta elettronica e colloqui telefonici con

l’autorità fiscale erano infine stati appurati i motivi dell’ammanco risultante

dal calcolo entrate/uscite. I sospesi erano inoltre stati regolarmente

registrati nella contabilità del contribuente, ma erano stati inseriti nel

conto privato anziché essere registrati a parte.

Nonostante

l’apparente chiarimento dell’ammanco, con decisioni su reclamo del 10 ottobre 2018

era stato correttamente levato l’importo di fr. 12'000.-, ma tuttavia

l’aggiunta ai redditi da attività indipendente era rimasta invariata per

entrambi i coniugi.

Gli

insorgenti specificavano come, appena ricevute le decisioni su reclamo per il

2012, si erano messi in contatto con il funzionario incaricato fiduciosi che si

fosse trattato di un errore e che potesse essere risolto direttamente dall’UT.

Non essendo stato possibile “sanare” la situazione i contribuenti chiedevano che

i redditi da attività indipendente venissero riconfermati come a dichiarazione

d’imposta.

N. Con

osservazioni 13 novembre 2018, l’UT chiedeva la conferma delle decisioni su

reclamo IC/IFD 2012.

O. Con sentenza del 21

febbraio 2020, la Camera di diritto tributario annullava le decisioni di

tassazione dopo reclamo IC/IFD 2012, avendo l’autorità fiscale violato il

diritto di essere sentiti dei ricorrenti, in quanto le decisioni erano silenti

in merito al motivo per il quale l’UT aveva deciso di mantenere invariati i

redditi da attività indipendente accertati nelle prime notifiche di tassazione.

P. Il 2 dicembre 2020,

l’UT si rivolgeva ai contribuenti chiedendo loro di voler produrre la seguente

documentazione:

§

“vostre osservazioni in merito all’allegato

calcolo entrate/uscite dell’anno 2012 dal quale risulta un’insufficiente

disponibilità finanziaria per il sostentamento, ogni rettifica apportata al

calcolo dovrà essere debitamente comprovata;

§

i bilanci e conto economici

relativi all’attività indipendente del contribuente per gli anni 2011-2012-2013

da cui risulti chiaramente la situazione dei transitori […];

§

indicazioni in merito

all’abitazione occupata dai contribuenti nel periodo 2012 (indicare se si

trattava di appartamento o casa monofamiliare);

§

contratto d’affitto relativo al

costo richiesto in contabilità per la moglie del contribuente.”

L’autorità

di tassazione avvertiva poi i contribuenti che, in caso di inosservanza

dell’invito, avrebbe deciso il reclamo in base alla documentazione già agli

atti. In particolare, indicava che le decisioni di tassazione avrebbero

riportato: fr. 118'000.- quali “reddito d’attività indipendente contribuente”,

fr. 6'000.- a titolo di “reddito d’attività indipendente coniuge”, fr. 12'000.-

quali “altri redditi” e spiegava come erano stati stabiliti suddetti importi.

Infine, l’UT specificava

che l’importo di fr. 12'000.-, aggiunto a titolo di “altri redditi” era stato determinato

considerando una “contabilità effettuata “sul fatturato” (ovvero come sempre

tenuta finora dal contribuente)” e che qualora i contribuenti avessero

voluto “passare a una contabilità sull’incassato”, l’autorità di

tassazione avrebbe dovuto segnalare la fattispecie all’Ufficio delle procedure

speciali.

Q. Il 5 dicembre 2020,

il signor RI 1 produceva all’attenzione dell’autorità fiscale la “copia

fatture 2011 incassate nel 2012”, la “copia estratti conto 2012 con

incasso fatture 2011”, il “bilancio e conto economico 2011-2012-2013

(rivisti al 5.12.2020)”, il “contratto di locazione __________”, la

“copia fatture 2010 incassate nel 2011”, la “copia estratti conto

2011 con incasso fatture 2010” e il “bilancio e conto economico 2010 (rivisto

al 5.12.2020)”.

Il contribuente censurava

poi gli accertamenti esposti dall’autorità di tassazione e meglio, per i motivi

già illustrati nei precedenti scambi di scritti e di e-mail e nei colloqui

telefonici.

Infine, il contribuente si

distanziava da quanto sostenuto dall’UT in merito alla segnalazione all’Ufficio

delle procedure speciali, ritenendo l’affermazione dell’autorità fiscale una

minaccia nei suoi confronti.

R. Il 31 dicembre 2020,

l’autorità di tassazione emanava le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD

2012, commisurando, per l’IC, un reddito imponibile complessivo pari a fr.

78'500.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 462'000.-. Per l’IFD, il

reddito imponibile complessivo veniva stabilito in fr. 86'800.-. La motivazione

addotta dall’autorità di tassazione era la seguente:

“Dalle

osservazioni presentate emerge che i contribuenti intendono far valere nel

periodo fiscale 2012 fatture incassate per CHF 39'231.-, già considerate come

ricavi nel periodo 2011; presentano inoltre un nuovo bilancio per il 2012, dal

quale si può evincere che nel 2012 sono state emesse, ma non incassate, fatture

per CHF 20'196.-. Il calcolo entrate/uscite presenta dunque un saldo negativo

di CHF 3'104.-.

Tale

disponibilità negativa può essere sanata operando una ripresa di CHF 4'800.-

per quanto attiene il reddito d’attività lucrativa del contribuente; lo stesso

intende infatti far valere un costo pari a CHF 7'200.- a titolo di affitto per

l’occupazione di un locale ad uso lavorativo presso il proprio domicilio,

nonché CHF 1'200.- per quanto attiene le spese accessorie.

In

applicazione della […] sentenza no. 80.1998.301 datata 8 febbraio 2000,

partendo dal canone netto di locazione diviso per il numero dei locali più uno

(in caso di appartamenti), o più due (in caso di abitazioni monofamiliari) per

tener adeguatamente conto sia dei locali di servizio (cucina, bagni, ma anche

cantina lavanderia ecc.) che concorrono alla determinazione del canone di

locazione, sia delle spese accessorie che non vengono incluse nel valore dal

quale si parte per determinare l’importo della spesa deducibile, si troverà

l’importo da ammettersi in deduzione.

Nel caso in

esame, i contribuenti occupavano “un’abitazione di cinque locali sita in una

casa nel nucleo di __________”, corrispondendo un canone di locazione netto di

CHF 21'600 annui; non essendo ancora del tutto chiaro se trattasi di abitazione

monofamiliare, o di appartamento, l’autorità fiscale opta per una soluzio[n]e

più favorevole al contribuente optando per maggiorare il numero di locali di 1;

si ottiene così una possibile deduzione di CHF 3'600.-, contro i CHF 8'400.-

richiesti. La ripresa è dunque congrua, poco importa se nell’esame di un altro

periodo fiscale, la stessa non sia stata effettuata; un contribuente non può

pretendere di ottenere un trattamento più favorevole, appellandosi al principio

della buona fede. L’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi

imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge, senza essere

vincolata da sue eventuali decisioni adottate in precedenza”.

S. Il 26 gennaio 2021, i

coniugi RI 1 presentano tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario.

In primis,

i ricorrenti censurano “il modo in cui lo strumento del calcolo

entrate/uscite da parte dell’Autorità fiscale viene utilizzato”. Gli stessi

indicano che “dall’ultima versione di tale calcolo (allestita dal

funzionario dell’UT e non sottopostaci), risulterebbe una differenza di soli

CHF 3'104.- per un fabbisogno stimato in CHF 35'000.-, il che costituisce una

differenza dell’8.86%”, di conseguenza si chiedono se il calcolo del

dispendio “possa essere utilizzato quale strumento probatorio o solo quale

mezzo d’indagine” e ciò considerato che l’autorità di tassazione avrebbe

proceduto ad operare una ripresa basandosi su tale risultato.

Gli insorgenti fanno poi

valere una violazione del principio della buona fede. Gli stessi sostengono infatti

che, seppur i dati accertati nel 2012 divergano solo di poco dagli anni

1998-2011 e 2013-2018, l’autorità di tassazione abbia comunque effettuato una

ripresa per compensare una differenza “esigua derivante da un calcolo

entrate/uscite effettuato in maniera approssimativa”.

I ricorrenti chiedono di

annullare la ripresa di CHF 4'800.- e di riconoscere l’importo di CHF 111'740.-

a titolo di reddito d’attività indipendente principale del contribuente.

T. Con osservazioni

dell’11 febbraio 2021, l’autorità di tassazione indica che, dopo aver

approfondito nuovamente la fattispecie, l’unica questione da chiarire è quella

relativa alla “definizione dell’importo deducibile quale utilizzo di una

camera a domicilio per scopi professionali”. Mentre, la “carenza

negativa a dispendio” non è più stata considerata.

L’UT illustra il calcolo

alla base del reddito aziendale tassato e meglio, nel modo seguente:

Reddito da attività indipendente dichiarato

Fr.

111’740

+ Costo totale affitto allibrato

Fr.

7’200

./. Costo ammissibile corrispondente a Fr. 21600 /

(5+1)

Fr.

3’600

+ Spese accessorie (considerate spese di

mantenimento)

Fr.

1’200

Altre spese di natura privata

Fr.

460

Reddito aziendale tassato

Fr.

117’000

L’autorità

fiscale ammette poi che negli anni precedenti e successivi al 2012 “non è

stata effettuata ripresa alcuna relativamente all’affitto, ma questo aspetto va

relativizzato in quanto le decisioni sono state emesse prima della decisione su

reclamo oggetto del ricorso, momento in cui ci si è accorti di tale

problematica”.

U. Con replica spontanea

del 19 febbraio 2021, i ricorrenti contestano l’affermazione dell’UT, secondo

cui la “leggera carenza di dispendio sarebbe stata ignorata”, ritenendo

invece che l’autorità di tassazione abbia “operato [una] ripresa di CHF

4'800.- sui costi di locazione riguardanti il locale adibito a ufficio, nonché

[…] della totalità dei costi accessori ammontanti a CHF 1'200.-“.

Inoltre, gli insorgenti

contestano nuovamente “il modo in cui detta Autorità [UT] ha allestito,

sottoposto ai contribuenti e utilizzato il calcolo entrate/uscite”.

I ricorrenti censurano poi

l’affermazione dell’UT “secondo la quale il funzionario incaricato si

sarebbe accorto solo al momento dell’esame dell’ultima decisione su reclamo

oggetto del ricorso della problematica denominata utilizzo di una camera a

domicilio per scopi professionali” e contestano il riferimento

dell’autorità di tassazione alla sentenza della CDT n. 80.1998.301, poiché, a

differenza della fattispecie in esame, quella della decisione citata si

riferirebbe ad un dipendente che beneficiava già di un luogo di lavoro presso

il suo datore.

Diritto

1. 1.1.

Preliminarmente, i

ricorrenti censurano “il modo in cui lo strumento del calcolo entrate/uscite

da parte dell’Autorità fiscale viene utilizzato”. Gli stessi indicano che “dall’ultima

versione di tale calcolo (allestita dal funzionario dell’UT e non

sottopostaci), risulterebbe una differenza di soli CHF 3'104.- per un

fabbisogno stimato in CHF 35'000.-, il che costituisce una differenza

dell’8.86%”, di conseguenza si chiedono se il calcolo del dispendio “possa

essere utilizzato quale strumento probatorio o solo quale mezzo d’indagine”

e ciò considerato che l’autorità di tassazione avrebbe proceduto ad operare una

ripresa basandosi su tale risultato.

1.2.

L’autorità fiscale, dopo

aver effettuato un calcolo delle entrate/uscite, ha rilevato un problema di

dispendio, siccome le uscite stimate superavano le entrate di fr. 3'104.-.

Di conseguenza, l’autorità

fiscale avrebbe dovuto sottoporre ai contribuenti il calcolo da lei effettuato.

Infatti, in applicazione del diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29

Cost., l’autorità di tassazione deve esporre apertamente al contribuente i

coefficienti utilizzati ed anche i principi di calcolo, e spiegare da dove

provengono i dati di paragone e come sono stati valutati (cfr. in merito Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz.,

Basilea 2017, n. 48a-c ad

art. 130 LIFD).

Tuttavia, nonostante

l’ammanco, l’UT – seppur abbia utilizzato una formulazione infelice – non ha

effettuato alcuna ripresa per “altri redditi”, così da compensare l’asserita

mancanza di disponibilità finanziaria. La “ripresa” di fr. 4'800.- riguarda il

reddito da attività indipendente del contribuente e meglio, il canone di

locazione (contabilizzato quale costo e quindi posto in diminuzione dell’utile

conseguito dal signor RI 1), che l’autorità di tassazione ha determinato in maniera

diversa dal contribuente.

Si evidenzia inoltre, che

i principi di calcolo sono stati spiegati ai contribuenti sia nello scritto del

3 dicembre 2020 sia nelle decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD del 31

dicembre 2020.

Pertanto, la violazione

del diritto di essere sentiti dei ricorrenti non ha alcuna ripercussione

sull’esito delle decisioni.

Della confusione che può

aver indotto negli insorgenti la motivazione della decisione impugnata si terrà

conto tuttavia nella commisurazione della tassa di giustizia.

1.3.

Per

completezza, avendo i contribuenti sollevato il tema, si ricorda che l’autorità

di tassazione, alfine di determinare gli elementi imponibili, può ricorrere al

calcolo del dispendio – così come all’analisi dell’evoluzione della situazione

patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. Non si può infatti esigere

che l’autorità fiscale proceda ad inchieste troppo dettagliate (cfr. (Althaus-Houriet,

in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,

Basilea 2017, n. 23 ad

art. 130 LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

Accertato il corretto

agire dell’autorità di tassazione in merito all’utilizzo del calcolo del

dispendio, resta da verificare se la valutazione allestita dall’UT per

determinare il reddito da attività indipendente del contribuente sia corretta o

meno.

Come detto, l’autorità di

tassazione ha aggiunto al reddito da attività indipendente dichiarato di fr.

111'740.-, fr 7'200.- equivalenti al “costo totale affitto allibrato” ed ha

dedotto fr. 3'600.- che riteneva corrispondenti alla pigione che il contribuente

avrebbe dovuto pagare per l’utilizzo professionale del locale presso il suo

appartamento privato.

2.2

2.2.1

Secondo l’art. 17 cpv. 1

LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili quali reddito da

attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un'impresa

commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera

professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

In base agli art. 26 LT e

27.

LIFD, dal medesimo sono deducibili le spese aziendali e professionali

giustificate, tra cui rientrano, fra le altre, gli ammortamenti e gli

accantonamenti secondo gli art. 27 e 28 LT, rispettivamente gli art. 28 e 29

LIFD.

2.2.2

Per spese generali si

devono intendere le spese indispensabili che il contribuente deve affrontare

per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono considerate spese

generali i costi complessivi a carico del contribuente nell’ambito della sua

attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali in senso proprio,

anche i costi supplementari sopportati nell’interesse della ditta o della

professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro,

per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc.. Occorre dunque, affinché entri in

considerazione una tale deduzione, che le spese siano direttamente imputabili

all’attività aziendale (Noël, in:

Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a

ediz., Basilea 2017, n. 2 ad

art. 27 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, n. 5 ad

art. 27 LIFD).

Non è per contro

necessario che siano indispensabili al conseguimento del reddito: la tendenza è

oggi quella di prediligere una concezione causale, secondo cui sono deducibili

non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito,

ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher, op. cit., n. 13 ss. ad

art. 25 LIFD; Reich/von Ah/Brawand, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol I/1,

3a ediz., Basilea 2017, n. 8 ad

art. 9 LAID).

2.2.3

Nel caso di spese che sono

in parte aziendali e in parte private, si deve intraprendere una suddivisione

in una quota di costi professionali e in una quota privata. Altrimenti, la

conseguenza sarebbe che l’impresa rinunci ad un ricavo, nella misura in cui la

spesa serve a scopi privati. Se non ci sono criteri di ripartizione oggettivi

per i beni ad uso misto, la quota privata deve essere stimata. Questa stima implica

un apprezzamento da parte dell’autorità fiscale, ragione per cui il Tribunale

federale interviene solo in caso di arbitrio (cfr. sentenza del TF n. 2C_374/2014

del 30 luglio 2015 consid. 2.3 e giurisprudenza citata).

La Suprema Corte ha

ritenuto applicabili mutatis mutandis i criteri sviluppati dalla

giurisprudenza in relazione alle spese professionali nell’ambito dell’attività

lucrativa dipendente (cfr. sentenza del TF n. 2C_374/2014 citata consid. 2.4).

2.2.4

Anche la Camera di diritto

tributario ha già avuto modo di ritenere applicabili gli stessi criteri validi

per i lavoratori dipendenti (cfr. sentenze della CDT n. 80.2013.215/216 del 10

dicembre 2014 consid. 2.2. e n. 80.2011.67 del 19 agosto 2011 consid. 3.2). La

spesa deve cioè essere determinata, nel caso sia di abitazione in locazione sia

di abitazione in proprietà, partendo dal canone netto di locazione o dal valore

locativo (escluse quindi le spese), diviso per il numero dei locali più uno, in

modo da tener adeguatamente conto sia dei locali di servizio (cucina, bagni, ma

anche cantina lavanderia ecc.) che concorrono alla determinazione del canone di

locazione, sia delle spese accessorie che non vengono incluse nel valore dal

quale si parte per determinare l’importo della spesa deducibile. Nel caso di

abitazioni monofamiliari, il valore locativo o il canone di locazione viene

diviso per il numero dei locali maggiorato di due. Inoltre, per tener conto,

anche nel caso di chi utilizza il locale a titolo principale, di un parziale

uso privato, si giustifica una riduzione di un quinto (20%) del valore (cfr.

sentenza della CDT n. 80.1998.301 dell’8 febbraio 2000, in: RDAT II-2000 n. 3t

consid. 4.2).

2.3

Nella fattispecie, l’autorità

di tassazione ha stabilito la quota qualificabile come spesa aziendale a

partire dalla pigione pagata dai ricorrenti per l’appartamento di cinque locali

da loro abitato:

fr. 21'600 : (5 + 1) = fr.

3'600.-

Ha così ripreso la metà

dei costi di locazione registrati nel conto economico dell’attività

indipendente del ricorrente (fr. 3'600.-). A questa ripresa ha aggiunto le

spese accessorie (fr. 1'200.-), qualificate costi di mantenimento e non

aziendali.

Come ha sottolineato lo

stesso Ufficio di tassazione, è stata scelta la soluzione più favorevole ai

contribuenti, consistente nel maggiorare il numero dei locali di 1 e non di

due. La ripresa stabilita dall’autorità fiscale appare pertanto conforme ai

requisiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Si precisa tuttavia, che,

nelle osservazioni al ricorso, l’autorità fiscale ha aggiunto al reddito da

attività indipendente dichiarato anche un’ulteriore ripresa di fr. 460.- per

“altre spese di natura privata”. Ciò nonostante, le decisioni di tassazione dopo

reclamo non contemplano tale aggiunta, motivo per il quale la questione sulla

sua ammissibilità non deve essere analizzata oltre.

3.

3.1.

I contribuenti

censurano infine una violazione del principio della buona fede, per il fatto

che l’UT non avrebbe intrapreso la contestata ripresa nei periodi fiscali

precedenti.

A tal proposito, si

ricorda che l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei

periodi fiscali precedenti. La costante giurisprudenza del Tribunale federale

ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più

favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In

effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo

che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se

si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (cfr. DTF 131 II 627

consid. 6.1. e 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale necessità, l’autorità

di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo

fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali

decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di

tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per

notifiche ulteriori (cfr. ad esempio DTF 140 I 114, consid. 2.4.2. e sentenze

del TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, consid. 4.2; n. 2P.250/2004 del 13 giugno

2005, consid. 6.3; n. 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, consid. 5.3 e n.

2A.62/1997 del 3 maggio 1999, consid. 2).

3.2

Ad ogni modo, si evidenzia

nuovamente che l’autorità di tassazione, nonostante la formulazione poco

precisa da lei adottata, non ha modificato il reddito da attività indipendente

del contribuente perché risultava un ammanco secondo il calcolo del dispendio.

L’autorità fiscale ha dedotto dall’utile dichiarato dal contribuente il costo

“canone di locazione” determinato secondo prassi e dottrina.

3.3

Di conseguenza, anche tale

censura si rivela priva di fondamento.

4.

Alla luce di quanto

precede, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a

carico dei ricorrenti, soccombenti. Come anticipato, nella loro commisurazione

si tiene conto della constata violazione del diritto di essere sentito.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300../p>

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 350.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: