80.2021.23
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: spese per locazione, appartamento usato in parte come abitazione, ripartizione proporzionale della pigione, ripresa parte eccedente
14 marzo 2022Italiano21 min
reclamo del 18/22 giugno 2015, i coniugi RI 1 si aggravavano contro le decisioni
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.23
80.2021.24
Lugano
14 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 gennaio 2021 contro le decisioni del 31 dicembre 2020 in materia di IC-IFD
2012.
Fatti
Fatti
A. RI 1 aveva, nel
periodo fiscale sub judice, un’attività indipendente come consulente
informatico ed aziendale. La moglie, RI 2 esercitava, nel periodo fiscale sub
judice, anche lei a titolo indipendente, la professione di logopedista.
Per il periodo fiscale
2012, i coniugi RI 1 dichiaravano fr. 111'740.- quali redditi dall’attività del
marito e fr. 663.- della moglie. Il reddito imponibile complessivo veniva
indicato in fr. 61'188.- e la sostanza imponibile complessiva in fr. 492'602.-.
B. Con scritto del 16
dicembre 2014 l’RS 1 (di seguito: UT), trasmetteva ai contribuenti il calcolo
delle entrate/uscite per il periodo fiscale 2012 dal quale risultava
un’insufficiente disponibilità finanziaria per il sostentamento e chiedeva loro
di prendere posizione in merito.
C. Con
decisioni del 21 maggio 2015, l’autorità fiscale commisurava, per l’IC, il
reddito imponibile complessivo in fr. 95'700.- ed in fr. 462'000.- la sostanza
imponibile complessiva. Per l’IFD, il reddito imponibile complessivo veniva
accertato in fr. 104'000.-. Rispetto ai dati dichiarati l’autorità modificava
al rialzo il reddito da attività indipendente del contribuente (da fr.
111'740.- a fr. 123'000.-). Pure l’attività indipendente esercitata dalla
moglie veniva accertata in fr. 8'000.- anziché gli esposti fr. 663.-. Inoltre,
per quanto qui di interesse, venivano poi aggiunti altri redditi, nella misura
di fr. 12'000.- con la spiegazione “Prestazioni
valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di
disponibilità finanziaria”.
D. Con
reclamo del 18/22 giugno 2015, i coniugi RI 1 si aggravavano contro le decisioni
di tassazione IC/IFD 2012. Indicavano che il calcolo delle entrate e delle
uscite trasmesso dall’autorità fiscale non era corretto: in particolare, i
reclamanti contestavano il reddito da attività indipendente del contribuente,
stabilito dall’UT e l’aggiunta di altri redditi (per un importo di fr.
12'000.-).
I
contribuenti chiedevano quindi di poter essere convocati dall’autorità fiscale
per poter chiarire la situazione.
E. Con
scritto del 14 giugno 2018, l’UT, preso atto del reclamo, trasmetteva
nuovamente agli insorgenti il calcolo delle entrate/uscite, dal quale risultava
ancora un’insufficiente disponibilità finanziaria per il loro sostentamento e
chiedeva loro di prendere posizione in merito e di produrre copia del contratto
di locazione “con in evidenza il numero dei locali”, come pure delle
schede contabili inerenti i conti “rimborsi spese”, “assicurazione
infortuni e malattia” e “rappresentanza”.
F. Con
scritto del 16/17 agosto 2018, il signor RI 1 presentava la documentazione
richiesta (schede contabili inerenti le attività indipendenti esercitate da
entrambi i coniugi nonché copia del contratto dell’abitazione a __________) e
formulava alcune osservazioni relative al calcolo entrate/uscite.
G. Con
e-mail del 3 settembre 2018, l’UT chiedeva al reclamante la scheda contabile
del conto privato per i periodi 2011-2013 e quella relativa ai ricavi, le
registrazioni contabili delle fatture “a cavallo” dei periodi fiscali 2011-2012
e 2012-2013. I documenti venivano inviati tempestivamente il 3 settembre 2018.
H. Con
decisioni di tassazione dopo reclamo del 10 ottobre 2018, l’autorità fiscale
commisurava in fr. 83'700.- il reddito imponibile complessivo per l’IC e la
sostanza imponibile complessiva in fr. 462'000.-. Per l’IFD, il reddito
imponibile complessivo veniva invece stabilito in fr. 92'000.-. Nella
motivazione veniva indicato:
“[…] Considerato il
reclamo […], a motivo del rivalutato reddito d’attività lucrativa
indipendente, e dell’esposto reddito d’altra fonte, esaminato quanto
puntualmente inviato dai contribuenti […], si
procede ad ammettere parzialmente il reclamo come comunicato telefonicamente al
contribuente, defalcando i CHF 12'000.- esposti quali reddito d’altra fonte”.
I. Con
e-mail dell’11 ottobre 2018 RI 1 si rivolgeva all’autorità fiscale, per
segnalare “un’importante svista nella decisione su reclamo”, poiché il
nuovo calcolo dell’imponibile conteneva ancora le riprese alle voci 2.1, e ciò contrariamente
a quanto precedentemente comunicatogli.
L. Con
risposta tramite invio elettronico del 23 ottobre 2018, l’autorità fiscale
confermava la validità delle decisioni ed indicava:
“Il reddito d’attività lucrativa aziendale è stato
definito tenendo conto da un lato della nostra telefonata intercorsa in merito
alle riprese effettuate in prima istanza nell’ambito dell’attività lucrativa
indipendente, e dall’altro dei transitori attivi mai registrati tra gli attivi
aziendali negli anni 2011 e precedenti; il tutto sempre considerando la
disponibilità finanziaria emersa dal nostro calcolo entrate/uscite. Si è
ritenuto di procedere in tal senso (caso cosiddetto “Bagatella”) per non dover
trasmettere l’incarto all’Ufficio delle procedure Speciali di __________, il
quale è competente per i casi che superano determinati fattori di reddito e
sostanza. (…)”.
M. Con
ricorso del 2/6 novembre 2018 i coniugi RI 1 impugnavano le decisioni su
reclamo IC/IFD 2012. Nel gravame i ricorrenti precisavano di aver inviato al
funzionario incaricato tutta la documentazione richiesta al fine di chiarire
quello che l’UT considerava un ammanco di disponibilità. Tale situazione era
stata la conseguenza dell’incasso avvenuto nel 2012, di tre fatture emesse e
registrate concernenti la contabilità del 2011 per un importo complessivo pari
a fr. 39'231.- ed ad un’errata rivalutazione titoli per la somma di fr.
8'394.-. Dopo altri scambi di posta elettronica e colloqui telefonici con
l’autorità fiscale erano infine stati appurati i motivi dell’ammanco risultante
dal calcolo entrate/uscite. I sospesi erano inoltre stati regolarmente
registrati nella contabilità del contribuente, ma erano stati inseriti nel
conto privato anziché essere registrati a parte.
Nonostante
l’apparente chiarimento dell’ammanco, con decisioni su reclamo del 10 ottobre 2018
era stato correttamente levato l’importo di fr. 12'000.-, ma tuttavia
l’aggiunta ai redditi da attività indipendente era rimasta invariata per
entrambi i coniugi.
Gli
insorgenti specificavano come, appena ricevute le decisioni su reclamo per il
2012, si erano messi in contatto con il funzionario incaricato fiduciosi che si
fosse trattato di un errore e che potesse essere risolto direttamente dall’UT.
Non essendo stato possibile “sanare” la situazione i contribuenti chiedevano che
i redditi da attività indipendente venissero riconfermati come a dichiarazione
d’imposta.
N. Con
osservazioni 13 novembre 2018, l’UT chiedeva la conferma delle decisioni su
reclamo IC/IFD 2012.
O. Con sentenza del 21
febbraio 2020, la Camera di diritto tributario annullava le decisioni di
tassazione dopo reclamo IC/IFD 2012, avendo l’autorità fiscale violato il
diritto di essere sentiti dei ricorrenti, in quanto le decisioni erano silenti
in merito al motivo per il quale l’UT aveva deciso di mantenere invariati i
redditi da attività indipendente accertati nelle prime notifiche di tassazione.
P. Il 2 dicembre 2020,
l’UT si rivolgeva ai contribuenti chiedendo loro di voler produrre la seguente
documentazione:
§
“vostre osservazioni in merito all’allegato
calcolo entrate/uscite dell’anno 2012 dal quale risulta un’insufficiente
disponibilità finanziaria per il sostentamento, ogni rettifica apportata al
calcolo dovrà essere debitamente comprovata;
§
i bilanci e conto economici
relativi all’attività indipendente del contribuente per gli anni 2011-2012-2013
da cui risulti chiaramente la situazione dei transitori […];
§
indicazioni in merito
all’abitazione occupata dai contribuenti nel periodo 2012 (indicare se si
trattava di appartamento o casa monofamiliare);
§
contratto d’affitto relativo al
costo richiesto in contabilità per la moglie del contribuente.”
L’autorità
di tassazione avvertiva poi i contribuenti che, in caso di inosservanza
dell’invito, avrebbe deciso il reclamo in base alla documentazione già agli
atti. In particolare, indicava che le decisioni di tassazione avrebbero
riportato: fr. 118'000.- quali “reddito d’attività indipendente contribuente”,
fr. 6'000.- a titolo di “reddito d’attività indipendente coniuge”, fr. 12'000.-
quali “altri redditi” e spiegava come erano stati stabiliti suddetti importi.
Infine, l’UT specificava
che l’importo di fr. 12'000.-, aggiunto a titolo di “altri redditi” era stato determinato
considerando una “contabilità effettuata “sul fatturato” (ovvero come sempre
tenuta finora dal contribuente)” e che qualora i contribuenti avessero
voluto “passare a una contabilità sull’incassato”, l’autorità di
tassazione avrebbe dovuto segnalare la fattispecie all’Ufficio delle procedure
speciali.
Q. Il 5 dicembre 2020,
il signor RI 1 produceva all’attenzione dell’autorità fiscale la “copia
fatture 2011 incassate nel 2012”, la “copia estratti conto 2012 con
incasso fatture 2011”, il “bilancio e conto economico 2011-2012-2013
(rivisti al 5.12.2020)”, il “contratto di locazione __________”, la
“copia fatture 2010 incassate nel 2011”, la “copia estratti conto
2011 con incasso fatture 2010” e il “bilancio e conto economico 2010 (rivisto
al 5.12.2020)”.
Il contribuente censurava
poi gli accertamenti esposti dall’autorità di tassazione e meglio, per i motivi
già illustrati nei precedenti scambi di scritti e di e-mail e nei colloqui
telefonici.
Infine, il contribuente si
distanziava da quanto sostenuto dall’UT in merito alla segnalazione all’Ufficio
delle procedure speciali, ritenendo l’affermazione dell’autorità fiscale una
minaccia nei suoi confronti.
R. Il 31 dicembre 2020,
l’autorità di tassazione emanava le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD
2012, commisurando, per l’IC, un reddito imponibile complessivo pari a fr.
78'500.- ed una sostanza imponibile complessiva di fr. 462'000.-. Per l’IFD, il
reddito imponibile complessivo veniva stabilito in fr. 86'800.-. La motivazione
addotta dall’autorità di tassazione era la seguente:
“Dalle
osservazioni presentate emerge che i contribuenti intendono far valere nel
periodo fiscale 2012 fatture incassate per CHF 39'231.-, già considerate come
ricavi nel periodo 2011; presentano inoltre un nuovo bilancio per il 2012, dal
quale si può evincere che nel 2012 sono state emesse, ma non incassate, fatture
per CHF 20'196.-. Il calcolo entrate/uscite presenta dunque un saldo negativo
di CHF 3'104.-.
Tale
disponibilità negativa può essere sanata operando una ripresa di CHF 4'800.-
per quanto attiene il reddito d’attività lucrativa del contribuente; lo stesso
intende infatti far valere un costo pari a CHF 7'200.- a titolo di affitto per
l’occupazione di un locale ad uso lavorativo presso il proprio domicilio,
nonché CHF 1'200.- per quanto attiene le spese accessorie.
In
applicazione della […] sentenza no. 80.1998.301 datata 8 febbraio 2000,
partendo dal canone netto di locazione diviso per il numero dei locali più uno
(in caso di appartamenti), o più due (in caso di abitazioni monofamiliari) per
tener adeguatamente conto sia dei locali di servizio (cucina, bagni, ma anche
cantina lavanderia ecc.) che concorrono alla determinazione del canone di
locazione, sia delle spese accessorie che non vengono incluse nel valore dal
quale si parte per determinare l’importo della spesa deducibile, si troverà
l’importo da ammettersi in deduzione.
Nel caso in
esame, i contribuenti occupavano “un’abitazione di cinque locali sita in una
casa nel nucleo di __________”, corrispondendo un canone di locazione netto di
CHF 21'600 annui; non essendo ancora del tutto chiaro se trattasi di abitazione
monofamiliare, o di appartamento, l’autorità fiscale opta per una soluzio[n]e
più favorevole al contribuente optando per maggiorare il numero di locali di 1;
si ottiene così una possibile deduzione di CHF 3'600.-, contro i CHF 8'400.-
richiesti. La ripresa è dunque congrua, poco importa se nell’esame di un altro
periodo fiscale, la stessa non sia stata effettuata; un contribuente non può
pretendere di ottenere un trattamento più favorevole, appellandosi al principio
della buona fede. L’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi
imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge, senza essere
vincolata da sue eventuali decisioni adottate in precedenza”.
S. Il 26 gennaio 2021, i
coniugi RI 1 presentano tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario.
In primis,
i ricorrenti censurano “il modo in cui lo strumento del calcolo
entrate/uscite da parte dell’Autorità fiscale viene utilizzato”. Gli stessi
indicano che “dall’ultima versione di tale calcolo (allestita dal
funzionario dell’UT e non sottopostaci), risulterebbe una differenza di soli
CHF 3'104.- per un fabbisogno stimato in CHF 35'000.-, il che costituisce una
differenza dell’8.86%”, di conseguenza si chiedono se il calcolo del
dispendio “possa essere utilizzato quale strumento probatorio o solo quale
mezzo d’indagine” e ciò considerato che l’autorità di tassazione avrebbe
proceduto ad operare una ripresa basandosi su tale risultato.
Gli insorgenti fanno poi
valere una violazione del principio della buona fede. Gli stessi sostengono infatti
che, seppur i dati accertati nel 2012 divergano solo di poco dagli anni
1998-2011 e 2013-2018, l’autorità di tassazione abbia comunque effettuato una
ripresa per compensare una differenza “esigua derivante da un calcolo
entrate/uscite effettuato in maniera approssimativa”.
I ricorrenti chiedono di
annullare la ripresa di CHF 4'800.- e di riconoscere l’importo di CHF 111'740.-
a titolo di reddito d’attività indipendente principale del contribuente.
T. Con osservazioni
dell’11 febbraio 2021, l’autorità di tassazione indica che, dopo aver
approfondito nuovamente la fattispecie, l’unica questione da chiarire è quella
relativa alla “definizione dell’importo deducibile quale utilizzo di una
camera a domicilio per scopi professionali”. Mentre, la “carenza
negativa a dispendio” non è più stata considerata.
L’UT illustra il calcolo
alla base del reddito aziendale tassato e meglio, nel modo seguente:
Reddito da attività indipendente dichiarato
Fr.
111’740
+ Costo totale affitto allibrato
Fr.
7’200
./. Costo ammissibile corrispondente a Fr. 21600 /
(5+1)
Fr.
3’600
+ Spese accessorie (considerate spese di
mantenimento)
Fr.
1’200
Altre spese di natura privata
Fr.
460
Reddito aziendale tassato
Fr.
117’000
L’autorità
fiscale ammette poi che negli anni precedenti e successivi al 2012 “non è
stata effettuata ripresa alcuna relativamente all’affitto, ma questo aspetto va
relativizzato in quanto le decisioni sono state emesse prima della decisione su
reclamo oggetto del ricorso, momento in cui ci si è accorti di tale
problematica”.
U. Con replica spontanea
del 19 febbraio 2021, i ricorrenti contestano l’affermazione dell’UT, secondo
cui la “leggera carenza di dispendio sarebbe stata ignorata”, ritenendo
invece che l’autorità di tassazione abbia “operato [una] ripresa di CHF
4'800.- sui costi di locazione riguardanti il locale adibito a ufficio, nonché
[…] della totalità dei costi accessori ammontanti a CHF 1'200.-“.
Inoltre, gli insorgenti
contestano nuovamente “il modo in cui detta Autorità [UT] ha allestito,
sottoposto ai contribuenti e utilizzato il calcolo entrate/uscite”.
I ricorrenti censurano poi
l’affermazione dell’UT “secondo la quale il funzionario incaricato si
sarebbe accorto solo al momento dell’esame dell’ultima decisione su reclamo
oggetto del ricorso della problematica denominata utilizzo di una camera a
domicilio per scopi professionali” e contestano il riferimento
dell’autorità di tassazione alla sentenza della CDT n. 80.1998.301, poiché, a
differenza della fattispecie in esame, quella della decisione citata si
riferirebbe ad un dipendente che beneficiava già di un luogo di lavoro presso
il suo datore.
Diritto
1. 1.1.
Preliminarmente, i
ricorrenti censurano “il modo in cui lo strumento del calcolo entrate/uscite
da parte dell’Autorità fiscale viene utilizzato”. Gli stessi indicano che “dall’ultima
versione di tale calcolo (allestita dal funzionario dell’UT e non
sottopostaci), risulterebbe una differenza di soli CHF 3'104.- per un
fabbisogno stimato in CHF 35'000.-, il che costituisce una differenza
dell’8.86%”, di conseguenza si chiedono se il calcolo del dispendio “possa
essere utilizzato quale strumento probatorio o solo quale mezzo d’indagine”
e ciò considerato che l’autorità di tassazione avrebbe proceduto ad operare una
ripresa basandosi su tale risultato.
1.2.
L’autorità fiscale, dopo
aver effettuato un calcolo delle entrate/uscite, ha rilevato un problema di
dispendio, siccome le uscite stimate superavano le entrate di fr. 3'104.-.
Di conseguenza, l’autorità
fiscale avrebbe dovuto sottoporre ai contribuenti il calcolo da lei effettuato.
Infatti, in applicazione del diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29
Cost., l’autorità di tassazione deve esporre apertamente al contribuente i
coefficienti utilizzati ed anche i principi di calcolo, e spiegare da dove
provengono i dati di paragone e come sono stati valutati (cfr. in merito Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz.,
Basilea 2017, n. 48a-c ad
art. 130 LIFD).
Tuttavia, nonostante
l’ammanco, l’UT – seppur abbia utilizzato una formulazione infelice – non ha
effettuato alcuna ripresa per “altri redditi”, così da compensare l’asserita
mancanza di disponibilità finanziaria. La “ripresa” di fr. 4'800.- riguarda il
reddito da attività indipendente del contribuente e meglio, il canone di
locazione (contabilizzato quale costo e quindi posto in diminuzione dell’utile
conseguito dal signor RI 1), che l’autorità di tassazione ha determinato in maniera
diversa dal contribuente.
Si evidenzia inoltre, che
i principi di calcolo sono stati spiegati ai contribuenti sia nello scritto del
3 dicembre 2020 sia nelle decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD del 31
dicembre 2020.
Pertanto, la violazione
del diritto di essere sentiti dei ricorrenti non ha alcuna ripercussione
sull’esito delle decisioni.
Della confusione che può
aver indotto negli insorgenti la motivazione della decisione impugnata si terrà
conto tuttavia nella commisurazione della tassa di giustizia.
1.3.
Per
completezza, avendo i contribuenti sollevato il tema, si ricorda che l’autorità
di tassazione, alfine di determinare gli elementi imponibili, può ricorrere al
calcolo del dispendio – così come all’analisi dell’evoluzione della situazione
patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. Non si può infatti esigere
che l’autorità fiscale proceda ad inchieste troppo dettagliate (cfr. (Althaus-Houriet,
in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 23 ad
art. 130 LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
Accertato il corretto
agire dell’autorità di tassazione in merito all’utilizzo del calcolo del
dispendio, resta da verificare se la valutazione allestita dall’UT per
determinare il reddito da attività indipendente del contribuente sia corretta o
meno.
Come detto, l’autorità di
tassazione ha aggiunto al reddito da attività indipendente dichiarato di fr.
111'740.-, fr 7'200.- equivalenti al “costo totale affitto allibrato” ed ha
dedotto fr. 3'600.- che riteneva corrispondenti alla pigione che il contribuente
avrebbe dovuto pagare per l’utilizzo professionale del locale presso il suo
appartamento privato.
2.2
2.2.1
Secondo l’art. 17 cpv. 1
LT, di uguale tenore dell’art. 18 cpv. 1 LIFD, sono imponibili quali reddito da
attività indipendente tutti i proventi dall’esercizio di un'impresa
commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera
professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
In base agli art. 26 LT e
27.
LIFD, dal medesimo sono deducibili le spese aziendali e professionali
giustificate, tra cui rientrano, fra le altre, gli ammortamenti e gli
accantonamenti secondo gli art. 27 e 28 LT, rispettivamente gli art. 28 e 29
LIFD.
2.2.2
Per spese generali si
devono intendere le spese indispensabili che il contribuente deve affrontare
per conservare e rendere più sicura la fonte di reddito. Sono considerate spese
generali i costi complessivi a carico del contribuente nell’ambito della sua
attività lucrativa. Sono tali, oltre alle spese aziendali in senso proprio,
anche i costi supplementari sopportati nell’interesse della ditta o della
professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro,
per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc.. Occorre dunque, affinché entri in
considerazione una tale deduzione, che le spese siano direttamente imputabili
all’attività aziendale (Noël, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a
ediz., Basilea 2017, n. 2 ad
art. 27 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basel 2001, n. 5 ad
art. 27 LIFD).
Non è per contro
necessario che siano indispensabili al conseguimento del reddito: la tendenza è
oggi quella di prediligere una concezione causale, secondo cui sono deducibili
non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito,
ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Locher, op. cit., n. 13 ss. ad
art. 25 LIFD; Reich/von Ah/Brawand, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol I/1,
3a ediz., Basilea 2017, n. 8 ad
art. 9 LAID).
2.2.3
Nel caso di spese che sono
in parte aziendali e in parte private, si deve intraprendere una suddivisione
in una quota di costi professionali e in una quota privata. Altrimenti, la
conseguenza sarebbe che l’impresa rinunci ad un ricavo, nella misura in cui la
spesa serve a scopi privati. Se non ci sono criteri di ripartizione oggettivi
per i beni ad uso misto, la quota privata deve essere stimata. Questa stima implica
un apprezzamento da parte dell’autorità fiscale, ragione per cui il Tribunale
federale interviene solo in caso di arbitrio (cfr. sentenza del TF n. 2C_374/2014
del 30 luglio 2015 consid. 2.3 e giurisprudenza citata).
La Suprema Corte ha
ritenuto applicabili mutatis mutandis i criteri sviluppati dalla
giurisprudenza in relazione alle spese professionali nell’ambito dell’attività
lucrativa dipendente (cfr. sentenza del TF n. 2C_374/2014 citata consid. 2.4).
2.2.4
Anche la Camera di diritto
tributario ha già avuto modo di ritenere applicabili gli stessi criteri validi
per i lavoratori dipendenti (cfr. sentenze della CDT n. 80.2013.215/216 del 10
dicembre 2014 consid. 2.2. e n. 80.2011.67 del 19 agosto 2011 consid. 3.2). La
spesa deve cioè essere determinata, nel caso sia di abitazione in locazione sia
di abitazione in proprietà, partendo dal canone netto di locazione o dal valore
locativo (escluse quindi le spese), diviso per il numero dei locali più uno, in
modo da tener adeguatamente conto sia dei locali di servizio (cucina, bagni, ma
anche cantina lavanderia ecc.) che concorrono alla determinazione del canone di
locazione, sia delle spese accessorie che non vengono incluse nel valore dal
quale si parte per determinare l’importo della spesa deducibile. Nel caso di
abitazioni monofamiliari, il valore locativo o il canone di locazione viene
diviso per il numero dei locali maggiorato di due. Inoltre, per tener conto,
anche nel caso di chi utilizza il locale a titolo principale, di un parziale
uso privato, si giustifica una riduzione di un quinto (20%) del valore (cfr.
sentenza della CDT n. 80.1998.301 dell’8 febbraio 2000, in: RDAT II-2000 n. 3t
consid. 4.2).
2.3
Nella fattispecie, l’autorità
di tassazione ha stabilito la quota qualificabile come spesa aziendale a
partire dalla pigione pagata dai ricorrenti per l’appartamento di cinque locali
da loro abitato:
fr. 21'600 : (5 + 1) = fr.
3'600.-
Ha così ripreso la metà
dei costi di locazione registrati nel conto economico dell’attività
indipendente del ricorrente (fr. 3'600.-). A questa ripresa ha aggiunto le
spese accessorie (fr. 1'200.-), qualificate costi di mantenimento e non
aziendali.
Come ha sottolineato lo
stesso Ufficio di tassazione, è stata scelta la soluzione più favorevole ai
contribuenti, consistente nel maggiorare il numero dei locali di 1 e non di
due. La ripresa stabilita dall’autorità fiscale appare pertanto conforme ai
requisiti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.
Si precisa tuttavia, che,
nelle osservazioni al ricorso, l’autorità fiscale ha aggiunto al reddito da
attività indipendente dichiarato anche un’ulteriore ripresa di fr. 460.- per
“altre spese di natura privata”. Ciò nonostante, le decisioni di tassazione dopo
reclamo non contemplano tale aggiunta, motivo per il quale la questione sulla
sua ammissibilità non deve essere analizzata oltre.
3.
3.1.
I contribuenti
censurano infine una violazione del principio della buona fede, per il fatto
che l’UT non avrebbe intrapreso la contestata ripresa nei periodi fiscali
precedenti.
A tal proposito, si
ricorda che l’autorità fiscale non è vincolata dalle decisioni adottate nei
periodi fiscali precedenti. La costante giurisprudenza del Tribunale federale
ha escluso che un ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più
favorevole appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost.). In
effetti, il diritto tributario è marcato dal principio della legalità, di modo
che le regole della buona fede hanno solo una portata limitata, soprattutto se
si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di legalità (cfr. DTF 131 II 627
consid. 6.1. e 118 Ib 312 consid. 3b). In virtù di tale necessità, l’autorità
di tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo
fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali
decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di
tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per
notifiche ulteriori (cfr. ad esempio DTF 140 I 114, consid. 2.4.2. e sentenze
del TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, consid. 4.2; n. 2P.250/2004 del 13 giugno
2005, consid. 6.3; n. 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, consid. 5.3 e n.
2A.62/1997 del 3 maggio 1999, consid. 2).
3.2
Ad ogni modo, si evidenzia
nuovamente che l’autorità di tassazione, nonostante la formulazione poco
precisa da lei adottata, non ha modificato il reddito da attività indipendente
del contribuente perché risultava un ammanco secondo il calcolo del dispendio.
L’autorità fiscale ha dedotto dall’utile dichiarato dal contribuente il costo
“canone di locazione” determinato secondo prassi e dottrina.
3.3
Di conseguenza, anche tale
censura si rivela priva di fondamento.
4.
Alla luce di quanto
precede, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico dei ricorrenti, soccombenti. Come anticipato, nella loro commisurazione
si tiene conto della constata violazione del diritto di essere sentito.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300../p>
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.–
per un totale di fr. 350.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: