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Decisione

80.2021.230

Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta, domanda di proroga del termine dopo la scadenza non provata

9 dicembre 2021Italiano13 min

A. Non avendo RI 1

Source ti.ch

Incarto n.

80.2021.230

Lugano

9 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 29 settembre 2021 contro la decisione del 31 agosto 2021 in materia di multa

per violazione degli obblighi di procedura.

Fatti

Fatti

A. Non avendo RI 1

inoltrato la dichiarazione d’imposta 2020 entro il termine del 30 aprile 2021,

l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano gli ha inviato un richiamo il 17

maggio 2021 e una diffida il 15 giugno 2021.

Scaduto il termine

assegnato tramite diffida, con decisione del 13 luglio 2021, l’Ufficio

circondariale di tassazione Lugano gli ha inflitto una multa di fr. 3'000.--

per violazione degli obblighi di procedura.

B. Con reclamo del 7

agosto 2021, il contribuente ha impugnato la multa, argomentando di avere

chiesto una proroga del termine per presentare la dichiarazione, senza tuttavia

ricevere risposta. Ha inoltre affermato essere spesso all’estero e di non aver

ricevuto la diffida del 15 giugno 2021.

L’autorità fiscale si è

rivolta al reclamante, con scritto del 9 agosto 2021, invitandolo a produrre un

giustificativo postale che comprovasse “l’avvenuto invio della

documentazione” o “l’avvenuta consegna… ai [suoi] sportelli”.

Il contribuente ha

risposto in data 26 agosto 2021, precisando di aver inviato la domanda di

proroga il 5 maggio 2021 per posta A. Ha inoltre allegato i biglietti relativi

ad un viaggio in Sardegna, affermando che la permanenza all’estero gli avrebbe

impedito di ricevere la diffida.

Con decisione del 31

agosto 2021, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo. Per quanto concerne la

diffida del 15 giugno 2021, ha rilevato che “dal sistema postale di

tracciamento degli invii” la stessa risultava essere “stata recapitata

al contribuente”. In relazione alla domanda di proroga, pur ammettendo che

“lo scambio di corrispondenza tra il contribuente e l’autorità di tassazione

non deve necessariamente avvenire tramite posta raccomandata”, ha sottolineato

che “tuttavia, in caso di contestazione circa la ricezione, l’onere della

prova spetta al contribuente (o al suo rappresentante)”. Nella fattispecie,

“dopo un ulteriore controllo risulta[va] che la richiesta di proroga non

[era] mai pervenuta all’autorità di tassazione”.

C. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto, RI 1 postula l’annullamento della multa

inflittagli dall’Ufficio di tassazione e lamenta un “accanimento nei [suoi]

confronti”. Ribadisce che era all’estero quando gli sarebbe stata inviata

la diffida e che gli è “impossibile recuperare il tracciamento della [sua]

richiesta di proroga… in quanto spedita per posta A”. Aggiunge che “il

termine per presentare la dichiarazione d’imposta 2020 con una richiesta di

proroga non è ancora scaduto”.

D. Con osservazioni del

05.10.2021, l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano si riconferma nelle

proprie argomentazioni, dal momento che nessuna richiesta di proroga è stata

inviata e che ad oggi la dichiarazione di tassazione 2020 non è stata

inoltrata.

Diritto

1. 1.1.

La multa disciplinare

è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.

1.2.

Secondo l’art. 257 cpv. 1

LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente

o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una

disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:

a) non consegna la dichiarazione d’imposta

o gli allegati;

b) non

adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;

c) viola

gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;

d) non

versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti

dall’articolo 253a;

è punito con la multa.

Il capoverso 2 prevede che

la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di

recidiva può arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.

Di tenore sostanzialmente

uguale è l’art. 174 LIFD.

1.3.

Affinché l’autorità

fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due

condizioni distinte:

·

la prima soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente,

vale a dire in una sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per

semplice negligenza;

·

e la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità

fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT

80.2017.228 del 2 marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da

parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo

dell’amministrazione, bensì detiene anche carattere penale, sicché il

contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità

solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B

101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6 marzo 2017, consid. 1.3).

Considerandi

2.

2.1.

Nel

caso in disamina, al ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non

aver consegnato entro il termine impartitogli, e nonostante la diffida, la

dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020.

2.2

Secondo

l’art. 198 LT, di analogo tenore all’art. 124 LIFD:

·

i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o

invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno

ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);

·

il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e

veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,

all’autorità competente entro il termine stabilito (cpv. 2);

·

il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione

d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro

un congruo termine (cpv. 3).

2.3

Giusta l’art. 266 cpv. 1

LT, le multe per violazione di obblighi procedurali di cui

all’art. 257 LT sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.

Secondo il capoverso

4.

di questa norma, alle procedure per violazione degli obblighi di procedura

e a quelle per sottrazione d’imposta, sono applicabili le norme della

procedura di tassazione e di ricorso.

Di tenore analogo è

l’art. 182 LIFD.

3.

3.1.

Nel caso di specie,

l’insorgente sostiene che il termine per presentare la dichiarazione d’imposta

2020.

non sia scaduto. In effetti, egli afferma di aver inviato all’Ufficio

circondariale di tassazione Lugano una richiesta di proroga, con scritto del 4

maggio 2021, tramite posta A prioritaria. L’Ufficio circondariale di tassazione

Lugano, dal canto suo, afferma di non aver ricevuto tale richiesta.

3.2

Va dapprima ricordato

all’insorgente che una proroga del termine non dipende evidentemente dalla

semplice richiesta del contribuente, bensì dalla decisione con cui l’autorità

di tassazione accoglie la relativa istanza.

Un termine stabilito

dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art.

119.

cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda

frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione potestativa

delle disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode di

un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere

(Masmejan-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed.,

Basilea, 2017, n. 8 ad art.

119.

LIFD, p. 1612 s.).

L’eventuale inoltro della

domanda di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare l’inosservanza di

un termine attribuito dall’autorità.

3.3

A ciò si aggiunga che,

quando il ricorrente avrebbe inviato l’istanza di proroga del termine, cioè il 4

maggio 2021, il termine attribuitogli dall’autorità di tassazione per inoltrare

la dichiarazione era ormai scaduto da quattro giorni.

Come espressamente richiesto dall’art. 119 cpv. 2

LIFD, la domanda di proroga deve

tuttavia essere presentata prima della scadenza, requisito che costituisce una

condizione di validità della domanda stessa (cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar

zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 11

ad art. 119 LIFD, p. 2111).

L’eventuale istanza di

proroga sarebbe stata pertanto chiaramente intempestiva.

3.4

In ogni caso, il

contribuente non ha provato l’inoltro dell’istanza di proroga.

Secondo la regola

universale dell’art. 8 CC, che si applica sia in diritto privato sia in diritto

pubblico, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).

L’insorgente non è

riuscito a comprovare di aver inviato lo scritto del 4 maggio 2021, essendosi

servito della posta A. La spedizione per posta semplice, in effetti,

non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al

destinatario. Se il ricorrente avesse, per contro, scelto l’invio mediante posta raccomandata

oppure Posta A plus, sarebbe stato possibile verificare il recapito

dell’invio. È ben vero che non sussiste l’obbligo dell’invio secondo queste

modalità: spetta tuttavia al singolo contribuente valutare in quale misura

cautelarsi contro il rischio di non poter provare di aver adempiuto i propri

obblighi.

4.

4.1.

Il

ricorrente sostiene inoltre che la diffida del 15 giugno 2021 non gli sarebbe

pervenuta, essendo egli stato assente all’estero.

4.2

Nel rispetto della citata regola

universale dell’art. 8 CC, spetta all’autorità di tassazione dimostrare la

regolare notificazione della diffida, che per legge deve precedere la multa

disciplinare (art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD).

Nel caso in esame,

l’autorità di tassazione ha notificato la diffida mediante invio postale A Plus.

Nel sistema di spedizione

Posta A Plus alla busta è applicato un numero e, analogamente a un plico

raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta

raccomandata, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario.

Conseguentemente, il destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite

un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando

l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del

destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track

& Trace previsto dalla Posta Svizzera, è possibile osservare la

cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del

destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace

non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera

di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio

sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può

unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia stata

depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track

& Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano

dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III

599.

consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF 8C_559/2018 del

26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.).

4.3

Il Tribunale federale si è

già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus e ha

stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di

ricorso il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella

postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La

circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il

lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale

federale (sentenze 8C_559/2018 del 26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.; 2C_1126/2014

del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche sentenze

9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile 2015

consid. 3.2 entrambe con rinvii).

4.4

Dal tracciamento postale

dell’invio in questione risulta che la diffida del 15 giugno 2021 è stata

recapitata al destinatario il 18 giugno 2021. Conformemente alla giurisprudenza

del Tribunale federale, tale data deve essere considerata determinante ai fini

del computo del termine attribuito al contribuente per provvedere all’inoltro

della dichiarazione, prima di essere sanzionato con una multa per violazione

degli obblighi procedurali.

5.

5.1.

Ci si può ancora domandare

tutt’al più se l’assenza all’estero del ricorrente al momento della

notificazione della diffida non possa giustificare una diversa conclusione.

5.2

Nel caso d’invio tardivo

della dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al

contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l'inosservanza del

termine dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio

militare o servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi

rilevanti, è stato impedito di presentarla o di rinviarla

in tempo e di avervi provvisto entro 30 giorni o al momento in cui

gli impedimenti sono cessati (artt. 124 cpv. 4 LIFD e 192 cpv. 5 LT).

5.3

Una costante

giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non

costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce

motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per

evidenti ragioni, il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria

assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo

anche durante la prevista vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).

Secondo la stessa

giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata

ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere

di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che

possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30

aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12

dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch,

Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza

citata).

5.4

Nel suo reclamo del 5

agosto 2021 l’insorgente si rivolgeva all’Ufficio di tassazione affermando che,

come già indicato in suoi scritti precedenti, “pass[a] parecchio tempo

all’estero”.

Il fatto stesso che il

contribuente si assenti frequentemente e per periodi prolungati dal suo

domicilio dovrebbe indurlo a organizzarsi in modo tale da ricevere la

corrispondenza o per far sì che ci sia perlomeno una persona che si occupi di

prenderla in consegna. Da quanto affermato dallo stesso contribuente, è

evidente che nella fattispecie non si è trattato di un’assenza imprevista, che

non gli avrebbe consentito di organizzarsi di conseguenza, per esempio,

incaricando una persona di fiducia di ritirare la sua corrispondenza e di

prendere i provvedimenti necessari per tutelare i suoi diritti. Sebbene non

spieghi le ragioni del suo viaggio, la destinazione (Sardegna) lascia supporre

che si sia trattato di vacanze.

Va del resto sottolineato

che l’insorgente ha già ricevuto nove multe consecutive negli anni precedenti

per mancato inoltro della dichiarazione d’imposta, cosa che fra l’altro spiega

anche l’ammontare della sanzione. In queste circostanze, si deve ritenere che

sapesse a quali conseguenze andava incontro, non adempiendo i suoi obblighi

fiscali.

6.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a

carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: