80.2021.230
Violazione degli obblighi di procedura: multa per non aver inoltrato la dichiarazione d’imposta, domanda di proroga del termine dopo la scadenza non provata
9 dicembre 2021Italiano13 min
A. Non avendo RI 1
Source ti.ch
Incarto n.
80.2021.230
Lugano
9 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 29 settembre 2021 contro la decisione del 31 agosto 2021 in materia di multa
per violazione degli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. Non avendo RI 1
inoltrato la dichiarazione d’imposta 2020 entro il termine del 30 aprile 2021,
l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano gli ha inviato un richiamo il 17
maggio 2021 e una diffida il 15 giugno 2021.
Scaduto il termine
assegnato tramite diffida, con decisione del 13 luglio 2021, l’Ufficio
circondariale di tassazione Lugano gli ha inflitto una multa di fr. 3'000.--
per violazione degli obblighi di procedura.
B. Con reclamo del 7
agosto 2021, il contribuente ha impugnato la multa, argomentando di avere
chiesto una proroga del termine per presentare la dichiarazione, senza tuttavia
ricevere risposta. Ha inoltre affermato essere spesso all’estero e di non aver
ricevuto la diffida del 15 giugno 2021.
L’autorità fiscale si è
rivolta al reclamante, con scritto del 9 agosto 2021, invitandolo a produrre un
giustificativo postale che comprovasse “l’avvenuto invio della
documentazione” o “l’avvenuta consegna… ai [suoi] sportelli”.
Il contribuente ha
risposto in data 26 agosto 2021, precisando di aver inviato la domanda di
proroga il 5 maggio 2021 per posta A. Ha inoltre allegato i biglietti relativi
ad un viaggio in Sardegna, affermando che la permanenza all’estero gli avrebbe
impedito di ricevere la diffida.
Con decisione del 31
agosto 2021, l’autorità fiscale ha respinto il reclamo. Per quanto concerne la
diffida del 15 giugno 2021, ha rilevato che “dal sistema postale di
tracciamento degli invii” la stessa risultava essere “stata recapitata
al contribuente”. In relazione alla domanda di proroga, pur ammettendo che
“lo scambio di corrispondenza tra il contribuente e l’autorità di tassazione
non deve necessariamente avvenire tramite posta raccomandata”, ha sottolineato
che “tuttavia, in caso di contestazione circa la ricezione, l’onere della
prova spetta al contribuente (o al suo rappresentante)”. Nella fattispecie,
“dopo un ulteriore controllo risulta[va] che la richiesta di proroga non
[era] mai pervenuta all’autorità di tassazione”.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto, RI 1 postula l’annullamento della multa
inflittagli dall’Ufficio di tassazione e lamenta un “accanimento nei [suoi]
confronti”. Ribadisce che era all’estero quando gli sarebbe stata inviata
la diffida e che gli è “impossibile recuperare il tracciamento della [sua]
richiesta di proroga… in quanto spedita per posta A”. Aggiunge che “il
termine per presentare la dichiarazione d’imposta 2020 con una richiesta di
proroga non è ancora scaduto”.
D. Con osservazioni del
05.10.2021, l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano si riconferma nelle
proprie argomentazioni, dal momento che nessuna richiesta di proroga è stata
inviata e che ad oggi la dichiarazione di tassazione 2020 non è stata
inoltrata.
Diritto
1. 1.1.
La multa disciplinare
è basata sugli artt. 257 cpv. 1 LT e 174 LIFD.
1.2.
Secondo l’art. 257 cpv. 1
LT [obblighi procedurali] chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente
o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una
disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
a) non consegna la dichiarazione d’imposta
o gli allegati;
b) non
adempie all’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
c) viola
gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario;
d) non
versa il deposito o non presta la garanzia bancaria irrevocabile previsti
dall’articolo 253a;
è punito con la multa.
Il capoverso 2 prevede che
la multa è al massimo di fr. 1'000.--, mentre nei casi gravi o di
recidiva può arrivare fino a un massimo di fr. 10'000.--.
Di tenore sostanzialmente
uguale è l’art. 174 LIFD.
1.3.
Affinché l’autorità
fiscale possa infliggere una multa, devono essere realizzate due
condizioni distinte:
·
la prima soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente,
vale a dire in una sua azione oppure omissione intenzionale, o anche per
semplice negligenza;
·
e la seconda oggettiva, vale a dire la diffida che l’autorità
fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. CDT
80.2017.228 del 2 marzo 2018, consid. 1.3, con rimandi).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da
parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo
dell’amministrazione, bensì detiene anche carattere penale, sicché il
contribuente può essere punito anche se compie l’atto ordinato dall’autorità
solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B
101.1 n. 9; CDT 80.2017.4 del 6 marzo 2017, consid. 1.3).
Considerandi
2.
2.1.
Nel
caso in disamina, al ricorrente è stata inflitta una multa disciplinare per non
aver consegnato entro il termine impartitogli, e nonostante la diffida, la
dichiarazione d’imposta per il periodo fiscale 2020.
2.2
Secondo
l’art. 198 LT, di analogo tenore all’art. 124 LIFD:
·
i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o
invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta. Coloro che non hanno
ricevuto il modulo devono chiederlo all’autorità competente (cpv. 1);
·
il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e
veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti,
all’autorità competente entro il termine stabilito (cpv. 2);
·
il contribuente, che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine (cpv. 3).
2.3
Giusta l’art. 266 cpv. 1
LT, le multe per violazione di obblighi procedurali di cui
all’art. 257 LT sono pronunciate dall’autorità fiscale competente.
Secondo il capoverso
4.
di questa norma, alle procedure per violazione degli obblighi di procedura
e a quelle per sottrazione d’imposta, sono applicabili le norme della
procedura di tassazione e di ricorso.
Di tenore analogo è
l’art. 182 LIFD.
3.
3.1.
Nel caso di specie,
l’insorgente sostiene che il termine per presentare la dichiarazione d’imposta
2020.
non sia scaduto. In effetti, egli afferma di aver inviato all’Ufficio
circondariale di tassazione Lugano una richiesta di proroga, con scritto del 4
maggio 2021, tramite posta A prioritaria. L’Ufficio circondariale di tassazione
Lugano, dal canto suo, afferma di non aver ricevuto tale richiesta.
3.2
Va dapprima ricordato
all’insorgente che una proroga del termine non dipende evidentemente dalla
semplice richiesta del contribuente, bensì dalla decisione con cui l’autorità
di tassazione accoglie la relativa istanza.
Un termine stabilito
dall’autorità può essere prorogato se esistono motivi sufficienti (art.
119.
cpv. 2 LIFD; “motivi fondati” secondo l’art. 192 cpv. 1 seconda
frase LT). In questo ambito, in considerazione della formulazione potestativa
delle disposizioni citate (“può essere prorogato”), l’autorità gode di
un potere di apprezzamento, nel cui esercizio è limitata dall’abuso di potere
(Masmejan-Fey/Vianin, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a ed.,
Basilea, 2017, n. 8 ad art.
119.
LIFD, p. 1612 s.).
L’eventuale inoltro della
domanda di proroga non è pertanto sufficiente a giustificare l’inosservanza di
un termine attribuito dall’autorità.
3.3
A ciò si aggiunga che,
quando il ricorrente avrebbe inviato l’istanza di proroga del termine, cioè il 4
maggio 2021, il termine attribuitogli dall’autorità di tassazione per inoltrare
la dichiarazione era ormai scaduto da quattro giorni.
Come espressamente richiesto dall’art. 119 cpv. 2
LIFD, la domanda di proroga deve
tuttavia essere presentata prima della scadenza, requisito che costituisce una
condizione di validità della domanda stessa (cfr. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar
zum Schweizerischen Steuerrecht, 3a ediz., Basilea 2017, n. 11
ad art. 119 LIFD, p. 2111).
L’eventuale istanza di
proroga sarebbe stata pertanto chiaramente intempestiva.
3.4
In ogni caso, il
contribuente non ha provato l’inoltro dell’istanza di proroga.
Secondo la regola
universale dell’art. 8 CC, che si applica sia in diritto privato sia in diritto
pubblico, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359).
L’insorgente non è
riuscito a comprovare di aver inviato lo scritto del 4 maggio 2021, essendosi
servito della posta A. La spedizione per posta semplice, in effetti,
non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al
destinatario. Se il ricorrente avesse, per contro, scelto l’invio mediante posta raccomandata
oppure Posta A plus, sarebbe stato possibile verificare il recapito
dell’invio. È ben vero che non sussiste l’obbligo dell’invio secondo queste
modalità: spetta tuttavia al singolo contribuente valutare in quale misura
cautelarsi contro il rischio di non poter provare di aver adempiuto i propri
obblighi.
4.
4.1.
Il
ricorrente sostiene inoltre che la diffida del 15 giugno 2021 non gli sarebbe
pervenuta, essendo egli stato assente all’estero.
4.2
Nel rispetto della citata regola
universale dell’art. 8 CC, spetta all’autorità di tassazione dimostrare la
regolare notificazione della diffida, che per legge deve precedere la multa
disciplinare (art. 198 cpv. 3 LT e 124 cpv. 3 LIFD).
Nel caso in esame,
l’autorità di tassazione ha notificato la diffida mediante invio postale A Plus.
Nel sistema di spedizione
Posta A Plus alla busta è applicato un numero e, analogamente a un plico
raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta
raccomandata, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario.
Conseguentemente, il destinatario, in caso di assenza, non è informato tramite
un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando
l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del
destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track
& Trace previsto dalla Posta Svizzera, è possibile osservare la
cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del
destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace
non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera
di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio
sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può
unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia stata
depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track
& Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano
dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III
599.
consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF 8C_559/2018 del
26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.).
4.3
Il Tribunale federale si è
già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus e ha
stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di
ricorso il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella
postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La
circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il
lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale
federale (sentenze 8C_559/2018 del 26.11.2018, consid. 3.3. e 3.4.; 2C_1126/2014
del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche sentenze
9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile 2015
consid. 3.2 entrambe con rinvii).
4.4
Dal tracciamento postale
dell’invio in questione risulta che la diffida del 15 giugno 2021 è stata
recapitata al destinatario il 18 giugno 2021. Conformemente alla giurisprudenza
del Tribunale federale, tale data deve essere considerata determinante ai fini
del computo del termine attribuito al contribuente per provvedere all’inoltro
della dichiarazione, prima di essere sanzionato con una multa per violazione
degli obblighi procedurali.
5.
5.1.
Ci si può ancora domandare
tutt’al più se l’assenza all’estero del ricorrente al momento della
notificazione della diffida non possa giustificare una diversa conclusione.
5.2
Nel caso d’invio tardivo
della dichiarazione d’imposta e, se la dichiarazione è stata restituita al
contribuente per completamento, di rinvio tardivo, l'inosservanza del
termine dev’essere scusata qualora il contribuente provi che, per servizio
militare o servizio civile, assenza dal Paese, malattia o altri motivi
rilevanti, è stato impedito di presentarla o di rinviarla
in tempo e di avervi provvisto entro 30 giorni o al momento in cui
gli impedimenti sono cessati (artt. 124 cpv. 4 LIFD e 192 cpv. 5 LT).
5.3
Una costante
giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non
costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce
motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per
evidenti ragioni, il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria
assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo
anche durante la prevista vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997).
Secondo la stessa
giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata
ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere
di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che
possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30
aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12
dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch,
Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza
citata).
5.4
Nel suo reclamo del 5
agosto 2021 l’insorgente si rivolgeva all’Ufficio di tassazione affermando che,
come già indicato in suoi scritti precedenti, “pass[a] parecchio tempo
all’estero”.
Il fatto stesso che il
contribuente si assenti frequentemente e per periodi prolungati dal suo
domicilio dovrebbe indurlo a organizzarsi in modo tale da ricevere la
corrispondenza o per far sì che ci sia perlomeno una persona che si occupi di
prenderla in consegna. Da quanto affermato dallo stesso contribuente, è
evidente che nella fattispecie non si è trattato di un’assenza imprevista, che
non gli avrebbe consentito di organizzarsi di conseguenza, per esempio,
incaricando una persona di fiducia di ritirare la sua corrispondenza e di
prendere i provvedimenti necessari per tutelare i suoi diritti. Sebbene non
spieghi le ragioni del suo viaggio, la destinazione (Sardegna) lascia supporre
che si sia trattato di vacanze.
Va del resto sottolineato
che l’insorgente ha già ricevuto nove multe consecutive negli anni precedenti
per mancato inoltro della dichiarazione d’imposta, cosa che fra l’altro spiega
anche l’ammontare della sanzione. In queste circostanze, si deve ritenere che
sapesse a quali conseguenze andava incontro, non adempiendo i suoi obblighi
fiscali.
6.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a
carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: