Lexipedia

Decisione

80.2021.238

Procedura: reclamo, forma, email con richiesta di delucidazioni inviata dal figlio della contribuente, irricevibile

9 dicembre 2021Italiano9 min

reclamo del 14 settembre 2021, l’UT dichiarava il gravame presentato dalla reclamante

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.238

80.2021.239

Lugano

9 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 5 ottobre 2021 contro la decisione del 14 settembre 2021 in materia di IC-IFD

2019.

Fatti

Fatti

A. Il 31 marzo 2021, la

contribuente RI 1 presentava la sua dichiarazione d’imposta per il periodo

2019, dichiarando un reddito imponibile pari a fr. 28'953.-. La sostanza

imponibile, ai soli fini IC, ammontava a fr. 868'121.-.

B. Il 5 maggio 2021, l’RS

1 (di seguito: UT) emetteva le sue decisioni di tassazione IC/IFD 2019,

accertando un reddito imponibile, ai fini di IC, pari a fr. 36'200.-

(determinante per l’aliquota: fr. 39'700.-), mentre, ai fini di IFD,

corrispondente a fr. 41'800.- (determinante per l’aliquota: fr. 45'800.-). La

sostanza imponibile, ai soli fini di IC, veniva stabilita in fr. 799'000.-

(determinante per l’aliquota: fr. 866'000.-), con la seguente motivazione:

“5.2.

Ai fini del calcolo dell’aliquota, si espone/rettifica il reddito degli

immobili posseduti all’estero o in altri cantoni

22.1

Importo rettificato in base alla documentazione in nostro possesso

30

Valore di stima rettificato come alle risultanze del catasto

30

Ai fini del calcolo dell’aliquota, si espone/rettifica il valore degli immobili

posseduti all’estero o in altri cantoni”.

C. Con scritto e-mail

del 10 giugno 2021, __________ – senza allegare alcuna procura – chiedeva

delucidazioni in merito alle decisioni di tassazione del 5 maggio 2021 della

signora RI 1. In particolare, in merito alle “spese malattia e infortunio”,

alla “quota esente per beneficiari AVS/AI” e al “valore locativo abitazione

secondaria/di vacanza”.

D. __________,

funzionario dell’UT, rispondeva – sempre tramite e-mail – alle richieste

formulate da __________ in data 7 luglio 2021.

E. In data 13 luglio

2021, sempre mediante e-mail, la signora __________ (senza allegare alcuna

procura) produceva all’attenzione dell’UT un certificato medico relativo alla

celiachia della contribuente.

F. Il 7 settembre 2021, RI

1 interponeva reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2019

contestandone i punti 5.2, 22.1, 26 e 27.

G. Con decisione su

reclamo del 14 settembre 2021, l’UT dichiarava il gravame presentato dalla reclamante

irricevibile, poiché tardivo.

H. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, la contribuente si aggrava avverso

la decisione su reclamo del 14 settembre 2021, sostenendo di non riconoscere il

calcolo effettuato dall’UT relativo al valore locativo dell’abitazione

secondaria/di vacanza e dichiarando di essere affetta da “celiachia”, motivo

per il quale le dovrebbe essere concessa la relativa deduzione per “spese di

malattia e infortunio”. La ricorrente afferma poi di aver “provato a

comunicarlo all’ufficio Tassazione di Lugano ma senza nessun risultato, prima

con delle mail al consulen[t]e che si è occupato della decisione e poi non

ricevendo nessun riscontro abbiamo provveduto alla richiesta per raccomandata

ricevendo una decisione negativa al reclamo”.

I. Con osservazioni

datate 14 ottobre 2021, l’UT si riconferma nella propria decisione su reclamo

del 14 settembre 2021, richiamando le motivazioni ivi contenute.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto,

gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di

merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di

irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie, l’UT ha

dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente il 7 settembre

2021. Questa Camera si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la

decisione di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito

della dichiarazione fiscale presentata dalla ricorrente.

Considerandi

2.

2.1.

Gli artt. 206 cpv.

1.

LT e 132 cpv. 1 LIFD prevedono che contro la decisione di tassazione il

contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di tassazione, entro

trenta giorni dalla notificazione. Tali disposizioni non esigono tuttavia che

il reclamo sia motivato (fatta

eccezione per quello presentato contro una tassazione d’ufficio, cfr. artt. 206

cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Nel gravame, è dunque sufficiente che il

contribuente manifesti in modo chiaro ed incondizionato la volontà di impugnare

una decisione di tassazione (cfr. a titolo di esempio sentenza della CDT n.

80.2020.220

del 17 maggio 2021 consid. 2.2.2. con riferimenti ivi citati).

2.2

Il signor __________, a

nome e per conto della madre – ritenuto che lo stesso potrebbe essere

considerato quale suo rappresentante contrattuale, visto che è stato designato

nella dichiarazione d’imposta come persona di riferimento e che conformemente alla prassi, si presume che

chi abbia designato per nome un rappresentante nella dichiarazione d’imposta

abbia conferito tale procura (cfr. sentenza 2C_872/2018 del 18 dicembre 2018,

consid. 2.2.4.) – il 10 giugno 2021, chiedeva – tramite scritto e-mail – al funzionario __________,

informazioni riguardo alle decisioni di tassazione IC/IFD 2019 della signora RI

1.

Nonostante il reclamo non debba essere motivato, lo scritto e-mail del 10

giugno 2021 non può essere ritenuto un reclamo ai sensi di quanto suesposto.

Infatti, dall’e-mail non è possibile desumere la volontà della contribuente di

impugnare la decisione di tassazione. Del resto, è anche lo stesso

rappresentante che scrive all’UT, citando le sue stesse parole, “in quanto

non comprendo alcuni calcoli”.

2.3

Ad abundantiam, si

sottolinea che l’invio per e-mail (come del resto pure quello tramite telefax),

dovendo il reclamo ossequiare la forma scritta, non è sufficiente, essendo

sprovvisto della firma autografa del contribuente (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar

DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 19 ad

art. 132 LIFD). Ora,

anche qualora lo scritto e-mail avesse evidenziato in modo chiaro ed

incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione della

contribuente, lo stesso non avrebbe rispettato i dettami imposti dalla LT e

dalla LIFD, poiché non redatto in forma scritta.

3.

3.1.

Considerato che lo scritto

e-mail del 10 giugno 2021 non può essere ritenuto un reclamo giusta gli artt.

206.

cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD, resta da verificare la ricevibilità della

lettera del 7 settembre 2021.

3.2

Il termine perentorio per presentare

reclamo decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo

giorno cade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto

come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.

Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se

la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della

scadenza (artt. 206 cpv. 2 e 3 e 192 cpv. 1 LT rispettivamente artt. 133 cpv. 1

e 119 cpv. 1 LIFD).

3.3

Volendo ritenere, in

mancanza di altre prove, quale giorno della notifica delle decisioni di

tassazione IC/IFD 2019 unicamente il 10 giugno 2021 (ovvero il giorno in cui il

signor __________ ha chiesto, mediante scritto e-mail, delucidazioni in merito

alla decisione di tassazione della signora RI 1) e non il 6 maggio 2021 (ovvero

il giorno successivo alla data riportata sulle decisioni di tassazione IC/IFD

2019), il termine di trenta giorni è venuto a scadere il 12 luglio 2021. Il gravame

contro le decisioni porta tuttavia la data del 7 settembre 2021. Sicchè, il

reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2019 deve essere dichiarato

irricevibile.

4.

4.1.

A titolo abbondanziale, si

precisa che non sarebbe nemmeno data una restituzione dei termini. Ai sensi degli

artt. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, quest’ultima è data quando è provato che

l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio

civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti

il contribuente o il suo rappresentante. Entro il termine previsto (ossia il

termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente deve

dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e compiere

anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea

2015, n. 23 ad

art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art.

133.

LIFD).

4.2

Dagli atti si conclude

chiaramente che nessun motivo di impedimento ai sensi degli artt. 192 cpv. 5 LT

e 133 cpv. 3 LIFD è dato. Infatti, come si evince dal reclamo, lo stesso veniva

interposto “poiché dopo aver provato a contattare sia per via telefonica che

per mezzo email (il 10.06 ed il 13.06) non abbiamo ricevuto esaustivo riscontro

alle nostre contestazioni”. Anche nel proprio ricorso la contribuente

sostiene questa tesi e meglio, citando le sue stesse parole “abbiamo provato

a comunicarlo all’ufficio Tassazione di Lugano ma senza nessun risultato, prima

con delle mail al consulen[t]e che si è occupato della decisione e poi non

ricevendo nessun riscontro abbiamo provveduto alla richiesta per raccomandata

ricevendo una decisione negativa al reclamo”.

5.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, la decisione dell’UT merita piena tutela. Di

conseguenza, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono

a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le

spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’500.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: