80.2021.238
Procedura: reclamo, forma, email con richiesta di delucidazioni inviata dal figlio della contribuente, irricevibile
9 dicembre 2021Italiano9 min
reclamo del 14 settembre 2021, l’UT dichiarava il gravame presentato dalla reclamante
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.238
80.2021.239
Lugano
9 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 5 ottobre 2021 contro la decisione del 14 settembre 2021 in materia di IC-IFD
2019.
Fatti
Fatti
A. Il 31 marzo 2021, la
contribuente RI 1 presentava la sua dichiarazione d’imposta per il periodo
2019, dichiarando un reddito imponibile pari a fr. 28'953.-. La sostanza
imponibile, ai soli fini IC, ammontava a fr. 868'121.-.
B. Il 5 maggio 2021, l’RS
1 (di seguito: UT) emetteva le sue decisioni di tassazione IC/IFD 2019,
accertando un reddito imponibile, ai fini di IC, pari a fr. 36'200.-
(determinante per l’aliquota: fr. 39'700.-), mentre, ai fini di IFD,
corrispondente a fr. 41'800.- (determinante per l’aliquota: fr. 45'800.-). La
sostanza imponibile, ai soli fini di IC, veniva stabilita in fr. 799'000.-
(determinante per l’aliquota: fr. 866'000.-), con la seguente motivazione:
“5.2.
Ai fini del calcolo dell’aliquota, si espone/rettifica il reddito degli
immobili posseduti all’estero o in altri cantoni
22.1
Importo rettificato in base alla documentazione in nostro possesso
30
Valore di stima rettificato come alle risultanze del catasto
30
Ai fini del calcolo dell’aliquota, si espone/rettifica il valore degli immobili
posseduti all’estero o in altri cantoni”.
C. Con scritto e-mail
del 10 giugno 2021, __________ – senza allegare alcuna procura – chiedeva
delucidazioni in merito alle decisioni di tassazione del 5 maggio 2021 della
signora RI 1. In particolare, in merito alle “spese malattia e infortunio”,
alla “quota esente per beneficiari AVS/AI” e al “valore locativo abitazione
secondaria/di vacanza”.
D. __________,
funzionario dell’UT, rispondeva – sempre tramite e-mail – alle richieste
formulate da __________ in data 7 luglio 2021.
E. In data 13 luglio
2021, sempre mediante e-mail, la signora __________ (senza allegare alcuna
procura) produceva all’attenzione dell’UT un certificato medico relativo alla
celiachia della contribuente.
F. Il 7 settembre 2021, RI
1 interponeva reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2019
contestandone i punti 5.2, 22.1, 26 e 27.
G. Con decisione su
reclamo del 14 settembre 2021, l’UT dichiarava il gravame presentato dalla reclamante
irricevibile, poiché tardivo.
H. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, la contribuente si aggrava avverso
la decisione su reclamo del 14 settembre 2021, sostenendo di non riconoscere il
calcolo effettuato dall’UT relativo al valore locativo dell’abitazione
secondaria/di vacanza e dichiarando di essere affetta da “celiachia”, motivo
per il quale le dovrebbe essere concessa la relativa deduzione per “spese di
malattia e infortunio”. La ricorrente afferma poi di aver “provato a
comunicarlo all’ufficio Tassazione di Lugano ma senza nessun risultato, prima
con delle mail al consulen[t]e che si è occupato della decisione e poi non
ricevendo nessun riscontro abbiamo provveduto alla richiesta per raccomandata
ricevendo una decisione negativa al reclamo”.
I. Con osservazioni
datate 14 ottobre 2021, l’UT si riconferma nella propria decisione su reclamo
del 14 settembre 2021, richiamando le motivazioni ivi contenute.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto,
gli atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di
merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di
irricevibilità.
1.2.
Nella fattispecie, l’UT ha
dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente il 7 settembre
2021. Questa Camera si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la
decisione di irricevibilità dell’autorità fiscale, senza entrare nel merito
della dichiarazione fiscale presentata dalla ricorrente.
Considerandi
2.
2.1.
Gli artt. 206 cpv.
1.
LT e 132 cpv. 1 LIFD prevedono che contro la decisione di tassazione il
contribuente può reclamare per iscritto all’autorità di tassazione, entro
trenta giorni dalla notificazione. Tali disposizioni non esigono tuttavia che
il reclamo sia motivato (fatta
eccezione per quello presentato contro una tassazione d’ufficio, cfr. artt. 206
cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Nel gravame, è dunque sufficiente che il
contribuente manifesti in modo chiaro ed incondizionato la volontà di impugnare
una decisione di tassazione (cfr. a titolo di esempio sentenza della CDT n.
80.2020.220
del 17 maggio 2021 consid. 2.2.2. con riferimenti ivi citati).
2.2
Il signor __________, a
nome e per conto della madre – ritenuto che lo stesso potrebbe essere
considerato quale suo rappresentante contrattuale, visto che è stato designato
nella dichiarazione d’imposta come persona di riferimento e che conformemente alla prassi, si presume che
chi abbia designato per nome un rappresentante nella dichiarazione d’imposta
abbia conferito tale procura (cfr. sentenza 2C_872/2018 del 18 dicembre 2018,
consid. 2.2.4.) – il 10 giugno 2021, chiedeva – tramite scritto e-mail – al funzionario __________,
informazioni riguardo alle decisioni di tassazione IC/IFD 2019 della signora RI
1.
Nonostante il reclamo non debba essere motivato, lo scritto e-mail del 10
giugno 2021 non può essere ritenuto un reclamo ai sensi di quanto suesposto.
Infatti, dall’e-mail non è possibile desumere la volontà della contribuente di
impugnare la decisione di tassazione. Del resto, è anche lo stesso
rappresentante che scrive all’UT, citando le sue stesse parole, “in quanto
non comprendo alcuni calcoli”.
2.3
Ad abundantiam, si
sottolinea che l’invio per e-mail (come del resto pure quello tramite telefax),
dovendo il reclamo ossequiare la forma scritta, non è sufficiente, essendo
sprovvisto della firma autografa del contribuente (Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar
DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 19 ad
art. 132 LIFD). Ora,
anche qualora lo scritto e-mail avesse evidenziato in modo chiaro ed
incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione della
contribuente, lo stesso non avrebbe rispettato i dettami imposti dalla LT e
dalla LIFD, poiché non redatto in forma scritta.
3.
3.1.
Considerato che lo scritto
e-mail del 10 giugno 2021 non può essere ritenuto un reclamo giusta gli artt.
206.
cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD, resta da verificare la ricevibilità della
lettera del 7 settembre 2021.
3.2
Il termine perentorio per presentare
reclamo decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se l’ultimo
giorno cade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto
come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.
Quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine è reputato osservato se
la consegna alla posta svizzera è fatta prima della mezzanotte del giorno della
scadenza (artt. 206 cpv. 2 e 3 e 192 cpv. 1 LT rispettivamente artt. 133 cpv. 1
e 119 cpv. 1 LIFD).
3.3
Volendo ritenere, in
mancanza di altre prove, quale giorno della notifica delle decisioni di
tassazione IC/IFD 2019 unicamente il 10 giugno 2021 (ovvero il giorno in cui il
signor __________ ha chiesto, mediante scritto e-mail, delucidazioni in merito
alla decisione di tassazione della signora RI 1) e non il 6 maggio 2021 (ovvero
il giorno successivo alla data riportata sulle decisioni di tassazione IC/IFD
2019), il termine di trenta giorni è venuto a scadere il 12 luglio 2021. Il gravame
contro le decisioni porta tuttavia la data del 7 settembre 2021. Sicchè, il
reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2019 deve essere dichiarato
irricevibile.
4.
4.1.
A titolo abbondanziale, si
precisa che non sarebbe nemmeno data una restituzione dei termini. Ai sensi degli
artt. 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD, quest’ultima è data quando è provato che
l’inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio
civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti
il contribuente o il suo rappresentante. Entro il termine previsto (ossia il
termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente deve
dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e compiere
anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente (Locher, Kommentar DBG, vol. III, Basilea
2015, n. 23 ad
art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art.
133.
LIFD).
4.2
Dagli atti si conclude
chiaramente che nessun motivo di impedimento ai sensi degli artt. 192 cpv. 5 LT
e 133 cpv. 3 LIFD è dato. Infatti, come si evince dal reclamo, lo stesso veniva
interposto “poiché dopo aver provato a contattare sia per via telefonica che
per mezzo email (il 10.06 ed il 13.06) non abbiamo ricevuto esaustivo riscontro
alle nostre contestazioni”. Anche nel proprio ricorso la contribuente
sostiene questa tesi e meglio, citando le sue stesse parole “abbiamo provato
a comunicarlo all’ufficio Tassazione di Lugano ma senza nessun risultato, prima
con delle mail al consulen[t]e che si è occupato della decisione e poi non
ricevendo nessun riscontro abbiamo provveduto alla richiesta per raccomandata
ricevendo una decisione negativa al reclamo”.
5.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, la decisione dell’UT merita piena tutela. Di
conseguenza, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono
a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le
spese processuali consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’500.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: