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Decisione

80.2021.240

Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, mezzi pubblici a disposizione, mal di schiena non impone uso di veicolo privato

11 marzo 2022Italiano22 min

che fino ad ora non ne sono state fornite di alcun genere” e di voler “apportare

Source ti.ch

Incarto n.

80.2021.240

Lugano

11 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 14 ottobre 2021 contro la decisione del 15 settembre 2021 in materia di IC

2018.

Fatti

Fatti

A. Il 10 maggio 2019, i

coniugi RI 1 e RI 2 presentavano la Dichiarazione di imposta IC/IFD 2018,

chiedendo in deduzione per la moglie, per quanto qui di interesse, complessivi

fr. 2’112.- quali spese di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con il

veicolo privato.

Il 30 ottobre 2019, l’RS 1

(di seguito: UT) notificava ai contribuenti la decisione di tassazione IC/IFD

2018. Quali spese professionali per il coniuge, l’autorità di tassazione

riconosceva fr. 1'776.- (per l’IC) rispettivamente fr. 2'072.- (per l’IFD)

quali spese di trasporto (veicolo privato coniuge).

Il 10 novembre 2019, i

contribuenti presentavano reclamo contro tale decisione ed il 30 marzo 2021,

l’UT emetteva la decisione di tassazione dopo reclamo che non ammetteva la

deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato per la coniuge, bensì

correggeva l’operato concedendo la deduzione dell’abbonamento al mezzo di

trasporto pubblico. La decisione di tassazione dopo reclamo comportava inoltre,

ai soli fini di IC, un aumento del reddito imponibile e di conseguenza del

dovuto di imposta.

Contro questa decisione il

signor RI 1 presentava ricorso postulando la concessione della deduzione per

l’utilizzo del veicolo privato da parte della coniuge. Con sentenza del 9

agosto 2021, la Camera di diritto tributario annullava la decisione di

tassazione dopo reclamo relativamente all’imposta cantonale, avendo l’UT

riformato la decisione di tassazione a svantaggio dei contribuenti, senza

rispettare il loro diritto di essere sentiti. Tuttavia, la Camera di diritto

tributario tutelava la decisione dell’autorità di tassazione di concedere

unicamente la deduzione delle spese per l’abbonamento al mezzo di trasporto

pubblico, non avendo il ricorrente dimostrato la necessità per la moglie di

utilizzare il veicolo privato per recarsi al lavoro.

B. Il 20 agosto 2021,

l’UT di __________ formulava all’attenzione dei contribuenti una richiesta di

documentazione e meglio, chiedeva di voler “indicare quali sono le

motivazioni per le quali la moglie del contribuente non possa servirsi dei

mezzi pubblici di trasporto per esercitare la propria attività lucrativa, visto

che fino ad ora non ne sono state fornite di alcun genere” e di voler “apportare

comprove concrete a sostegno della […] tesi”.

L’autorità fiscale

avvertiva poi i contribuenti che qualora non avessero dato seguito alle

richieste, la decisione di tassazione sarebbe stata modificata a loro sfavore:

-

“Punto 2.1 “Spese professionali di

trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con mezzo pubblico”:

CHF 666.- pari al costo dell’abbonamento annuale del mezzo pubblico.

-

Punto 2.2 “Spese professionali di

trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con mezzo privato”:

CHF 0.- in quanto non sono date le condizioni per tale deduzione”.

C. Con scritto del 30

agosto 2021, i coniugi __________ affermavano che l’orario di lavoro della

contribuente era irregolare e che la frequenza del trasporto pubblico era,

all’inizio ed alla fine dell’attività lavorativa, oraria e non ogni 30 minuti.

Gli stessi sostenevano inoltre che la durata del viaggio con il veicolo privato

avrebbe permesso alla signora RI 2 di risparmiare un’ora di tempo. Infine, i

contribuenti evidenziavano che a causa di “un problema persistente alla

schiena sin dal 2013”, la coniuge non potrebbe sollevare pesi, come

computer, libri, materiale didattico per i corsi, etc.

D. Con decisione di

tassazione dopo reclamo del 15 settembre 2021, l’autorità di tassazione, per

quanto qui di interesse, ammetteva fr. 666.- (rispetto ai fr. 1'776.- accertati

con decisione di tassazione del 30 ottobre 2019) quali “spese professionali di

trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con mezzo pubblico” e procedeva così

alla “reformatio in peius” prospettata con scritto del 20 agosto 2021. A

sostegno della propria decisione, l’autorità fiscale adduceva la seguente

motivazione:

“Considerato che il risparmio di tempo indicato dai

contribuenti è da ponderare, poiché gli stessi non considerano il problema del

traffico sulla tratta __________/__________ – __________ (che il mezzo pubblico

può parzialmente risolvere grazie alle corsie preferenziali), oltre al fatto

che l’eventuale peso che la signora recherebbe con sé sull’autopostale, è il

medesimo che verrebbe caricato in automobile, le motivazioni esposte e

parzialmente comprovate non sono ritenute sufficienti a concedere l’utilizzo

del mezzo privato invece di quello pubblico”.

E. Con tempestivo ricorso

del 14 ottobre 2021 davanti alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________

insorgono contro la decisione di tassazione dopo reclamo del 15 settembre 2021.

Gli stessi chiedono di ammettere la deduzione per “spese professionali di

trasporto dal domicilio al luogo di lavoro con mezzo privato” di complessivi

fr. 2'112.-, adducendo i motivi già esposti nel loro scritto del 30 agosto

2021. In aggiunta, i ricorrenti ritengono che la decisione dell’autorità di

tassazione non tenga conto di elementi oggettivi e che presenti una carenza di

motivazione.

F. Il 20 ottobre 2021,

l’UT presenta le proprie osservazioni al ricorso del 14 ottobre 2021 dei

coniugi __________. L’autorità fiscale evidenzia che inizialmente i ricorrenti

chiedevano la deduzione in oggetto poiché la stessa era stata concessa anche

negli anni precedenti, mentre in seguito, quale motivazione per l’utilizzo del

mezzo privato, producevano dei documenti medici. L’autorità di tassazione

inoltre, non condivide la censura relativa alla necessità dell’uso del veicolo

privato a causa degli orari di lavoro sfavorevoli, in quanto quest’ultimi non

sarebbero stati comprovati.

G. Con replica spontanea

del 2 novembre 2021, i ricorrenti espongono nuovamente le motivazioni già

illustrate nel corso della procedura. In aggiunta, i contribuenti indicano che

“fino ad oggi l’Ufficio circondariale di tassazione Lugano non ha mai

segnalato ai ricorrenti che nelle dichiarazioni originali inviati c’è una

mancanza di motivazione per l’uso del veicolo privato”.

Diritto

1. 1.1.

Nel loro ricorso, i

contribuenti sostengono che “l’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano

omette di specificare quali motivazioni in particolare dei contribuenti sono

considerati comprovate e quali no, e per quale motivo”. I ricorrenti

contestano quindi implicitamente una violazione del loro diritto di essere

sentiti.

1.2.

Va ricordato che, adita dal contribuente

con reclamo, l’autorità fiscale deve prendere la sua decisione fondandosi sui

risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT; art. 135 cpv. 1 prima

frase LIFD) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2 LT e art. 135

cpv. 2 prima frase LIFD). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione

ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta

l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo,

nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a; 118 Ia 17 consid. 1a).

L’art. 29 Cost. impone alle autorità

amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei

considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste

addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando

l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere

in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle

condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid.

2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi).

La motivazione deve dunque consistere

nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica, dalla quale

risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo,

infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e

l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (p. es. sentenza

della CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

4.3.

L’UT, nella propria decisione su reclamo,

indica che “le motivazioni esposte e parzialmente comprovate non sono

ritenute sufficienti a concedere l’utilizzo del mezzo privato invece di quello

pubblico”. L’autorità di tassazione aggiunge poi anche che “il risparmio

di tempo indicato dai contribuenti è da ponderare, poiché gli stessi non

considerano il problema del traffico [...], oltre al fatto che l’eventuale peso

che la signora recherebbe con sé sull’autopostale, è il medesimo che verrebbe

caricato in automobile”.

Nello scritto del 30

agosto 2021, i coniugi RI 1 affermavano che l’orario di lavoro della

contribuente era irregolare e che la frequenza del trasporto pubblico era,

all’inizio ed alla fine dell’attività lavorativa, oraria e non ogni 30 minuti.

Gli stessi sostenevano inoltre che la durata del viaggio con il veicolo privato

avrebbe permesso alla signora RI 2 di risparmiare un’ora di tempo. Infine, i

contribuenti evidenziavano che a causa di “un problema persistente alla

schiena sin dal 2013”, la coniuge non potrebbe sollevare pesi, come

computer, libri, materiale didattico per i corsi, etc.

Da quanto precede, si

desume che l’autorità di tassazione si è confrontata con gli argomenti

presentati dagli insorgenti ed ha pure spiegato i motivi alla base del mancato

riconoscimento della deduzione per spese per l’utilizzo del veicolo privato.

Inoltre, secondo l’art. 8

CC, l’onere di comprovare la necessità dell’utilizzo dell’automobile privata

incombeva loro e non all’autorità di tassazione.

In queste circostanze, il

diritto di essere sentiti dei ricorrenti non è stato violato.

Considerandi

2.

2.1.

Nella decisione di

tassazione, l’UT concedeva alla contribuente la deduzione delle spese legate

all’uso del veicolo privato (“in base ai giorni effettivi di lavoro”),

mentre con la decisione su reclamo ammetteva unicamente la deduzione delle

spese per il mezzo di trasporto pubblico. La deduzione è così diminuita da fr.

1'776.- a fr. 666.-. Di conseguenza, la decisione è stata riformata a

svantaggio dei contribuenti, considerato anche che il dovuto di imposta è

aumentato da fr. 895.15 a fr.934.05.

2.2

In sede di reclamo, l’autorità

di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta.

Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il

contribuente, modificare la tassazione anche a suo svantaggio (artt. 208 cpv. 1

LT e 135 cpv. 1 LIFD).

È la legge stessa a

subordinare la modifica della tassazione a svantaggio del contribuente alla

condizione che quest’ultimo sia sentito. La sua pretesa di essere avvertito

della prospettata reformatio in peius e di essere sentito dall’autorità

di tassazione prima della decisione è fondata sull’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die

direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 2015, n. 9 ad

art. 135 LIFD con

riferimento alle sentenze del TF n. 2C_104/2013 e 2C_105/2013 del 27 settembre

2013, consid. 2.3.). Il reclamante non ha comunque diritto di essere sentito

oralmente dall’autorità fiscale (cfr. quest’ultima sentenza, consid. 2.3. con

riferimenti). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale

formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione

impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 132

V 287 consid. 5.1. e 127 V 431 consid. 3d/aa).

2.3

Con la richiesta di

documentazione inviata ai ricorrenti il 20 agosto 2021, l’UT chiedeva loro di

voler “indicare quali sono le motivazioni per le quali la moglie del

contribuente non possa servirsi dei mezzi pubblici di trasporto per esercitare

la propria attività lucrativa, visto che fino ad ora non ne sono state fornite

di alcun genere” e di voler “apportare comprove concrete a sostegno

della […] tesi”. Inoltre, l’autorità fiscale rendeva attenti i contribuenti

che qualora non avessero dato seguito alle richieste, la decisione di

tassazione sarebbe stata modificata a loro sfavore e meglio, ammettendo in

deduzione unicamente fr. 666.- quali “spese professionali di trasporto dal

domicilio al luogo di lavoro con mezzo pubblico”.

Ai sensi di quanto

suesposto, l’UT ha rispettato il diritto di essere sentito dei ricorrenti.

3.

3.1.

Appurato che l’autorità di

tassazione, emanando la decisione di tassazione dopo reclamo, non ha violato il

diritto di essere sentiti dei ricorrenti, resta da verificare se la concessione

della deduzione per “spese professionali di trasporto dal domicilio al luogo di

lavoro con mezzo pubblico” di fr. 666.- (rispetto a quella chiesta dai

contribuenti per l’utilizzo del veicolo privato) sia corretta.

3.2

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1.

LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD rientrano fra le spese professionali

deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.

Per il calcolo

dell’imposta cantonale, le spese di trasporto sono precisate dal Decreto

esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per l’anno

2018.

(del 7 dicembre 2017). Secondo l’art. 3 cpv. 1 del Decreto esecutivo del 7

dicembre 2017, sono considerate spese di trasporto quelle causate al

contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le

relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di

mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva,

b) per l’uso

della bicicletta, di un ciclomotore o di una motocicletta con targa di

controllo su fondo giallo: fino a fr. 700.- l’anno, ma al massimo il costo del

mezzo di trasporto pubblico;

c) per l’uso di

una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile

privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente, se nessun

mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,

ecc.), è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa

di controllo su fondo bianco e fino a 60 cts. il km per le automobili (art. 3

cpv. 2 del Decreto esecutivo del 7 dicembre 2017).

3.3

La questione a sapere se

accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi

pubblici va in definitiva risolta secondo il criterio dell’idoneità:

l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare

la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così, se

si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non

c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia

obbligarlo ad eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz.,

Vol. I, p. 682/83). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le spese

di trasporto con un veicolo privato sono considerate necessarie per

l’acquisizione del reddito solo se non si può ragionevolmente pretendere dal

contribuente che si serva di un mezzo pubblico. Ciò si verifica in particolare

se l’interessato è infermo o cagionevole, se la fermata del mezzo pubblico è

molto distante dal domicilio o dal luogo di lavoro oppure se l’attività

lucrativa inizia o termina ad orari incompatibili con l’orario dei mezzi di trasporto

pubblici o ancora se il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio

della professione (cfr. ad esempio sentenza del TF n. 2C_807/2011 del 9 luglio

2012, consid. 2.3.1 e giurisprudenza citata; Genini,

Deduzioni per spese professionali cumulate, in NF 9/2018, pag. 399 e segg.;

sentenza del TF n. 2C_745/2017 del 21 settembre 2017 in RDAF 2018 II p. 149 e

segg.). A queste condizioni, l’uso del mezzo privato appare necessario e i

relativi costi sono pertanto deducibili. Se per contro non sono adempiuti tali

criteri, i costi che eccedono quelli per l’uso del mezzo pubblico costituiscono

spese per il mantenimento personale, non deducibili (Koller, Die Verfassungsmässigkeit einer Beschränkung des

Fahrkostenabzuges bei der direkten Bundessteuer, in ASA 80 p. 761 ss., in

particolare p. 782 s., con riferimento alla sentenza del TF n. 2P.254/2002 del

12.

maggio 2003, consid. 4.2).

3.4

Di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti

che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (cfr. ad

esempio DTF 133 II 153 e 121 II 257). La deduzione delle spese di trasporto dal

domicilio al luogo di lavoro, se accettata dall’autorità di tassazione, è un

elemento che contribuisce a ridurre il debito nei confronti dell’erario. L’onere

della prova è pertanto a carico del ricorrente.

4.

4.1.

Nel caso che qui ci occupa

i ricorrenti sono domiciliati a __________ – __________ e la moglie lavora per

la Facoltà di __________ di Lugano, dove sembrerebbe recarsi per svolgere la

propria attività professionale (dagli atti si evince tuttavia che una parte

dell’attività è svolta anche da casa, cfr. lettera del 4 dicembre 2020).

Pertanto, si pone la questione a sapere se la deduzione per “spese di trasporto

con il veicolo privato” fatta valere dai contribuenti sia giustificata.

4.2

4.2.1

Gli insorgenti fondano la

loro pretesa sull’impossibilità e sull’inesigibilità della trasferta quotidiana

dal domicilio al luogo di lavoro e viceversa con il mezzo pubblico a causa

della “radicolopatia” di cui soffre la contribuente, sulla poca frequenza dei

collegamenti del bus e sulla differenza della durata del viaggio tra quello

effettuato con il mezzo pubblico e con il veicolo privato.

4.2.2

Le considerazioni dei

ricorrenti in merito alla durata del viaggio non giustificano una deroga ai

principi esposti.

Infatti, quando si tratta

di stabilire se sia possibile ed esigibile da un contribuente che intraprenda

quotidianamente la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, giurisprudenza e

dottrina considerano che un tragitto supplementare di un’ora è di principio

esigibile (cfr. sentenza del TF n. 2C_187/2019 consid. 6.2. con riferimenti

dottrinali ivi citati). Nel caso in esame, sono gli stessi contribuenti ad

affermare che l’utilizzo del veicolo privato avrebbe consentito di ridurre la

durata del tragitto di soli 30 minuti. La durata supplementare del viaggio con

il mezzo pubblico sarebbe quindi rientrata nei parametri stabiliti dall’Alta

Corte e dalla dottrina.

4.2.3

I contribuenti sostengono poi che la

località di __________ non era ben servita dai mezzi pubblici e meglio, che non

vi era una frequenza sufficiente di corse.

Da una semplice consultazione dell’orario

“Arcobaleno 2018” si evince che dalle 6.30 alle 8.00 rispettivamente dalle

13.00

alle 14.00 (ovvero negli orari in cui solitamente le persone cominciano

la propria attività lavorativa) vi erano bus in partenza da __________ ogni 30

minuti, mentre nelle altre fasce orarie ogni ora. I bus in partenza da __________

erano invece ogni mezz’ora dalle 11.30 alle 12.30 rispettivamente dalle 16.30

alle 19.30 e ogni ora nelle altre fasce orarie (ovvero negli orari in cui solitamente

le persone finiscono la propria attività lavorativa).

Pertanto, nel caso di specie, si può

certamente ammettere che la località di __________ era ben collegata a __________

dai mezzi pubblici, sia la mattina che la sera.

In aggiunta, si rileva che, con le loro

affermazioni, i ricorrenti non hanno portato alcun elemento utile per sostenere

orari di lavoro inconciliabili con l’utilizzo dei mezzi pubblici. Infatti,

nonostante il 18 novembre 2020, l’autorità di tassazione avesse chiesto ai

contribuenti di voler produrre “il contratto di lavoro stipulato dalla

coniuge con la Facoltà di __________ e/o con l’Università della Svizzera

Italiana, nonché [la] documentazione a comprova dei giorni e degli orari di

lavoro”, quest’ultimi ottemperavano solo parzialmente alla richiesta,

fornendo unicamente il “contratto per assistenti” firmato dalla moglie

il 29 settembre 2012, dal quale tuttavia non si desumono gli orari di lavoro

della contribuente. Inoltre, nello scritto del 2 novembre 2021, i ricorrenti si

sono limitati ad affermare che è il datore di lavoro della moglie a decidere

l’inizio dell’attività lavorativa e che “gli orari dell’Università sono

pubblicati ed accessibili”.

4.2.4

Pertanto, alla luce dei considerandi che

precedono, si può ammettere che la località di __________ era ben servita dai

mezzi pubblici, ciò che permetteva all’insorgente di potersi spostare in poco

più di 30 minuti e con una sufficiente frequenza di corse.

Il riconoscimento della deduzione delle

spese di trasporto con il veicolo privato non può pertanto essere giustificato

con l’incompatibilità degli orari dei trasporti con quelli di lavoro

rispettivamente con la maggiore durata del viaggio.

4.2.5

I contribuenti giustificano inoltre la

necessità dell’utilizzo del veicolo privato, argomentando che l’automobile era

indispensabile a causa dello stato di salute della moglie, soffrendo la stessa

di “radicolopatia”.

Come detto, la giurisprudenza ammette che

eccezionalmente un contribuente abbia diritto alla deduzione delle spese per l’uso

del veicolo privato per il fatto che “è infermo o cagionevole” e meglio, quando

una persona soffre di una malattia o di un’infermità che le impedisce di

spostarsi fra il domicilio e il luogo di lavoro a piedi o con i mezzi pubblici.

Nel caso in esame, i ricorrenti hanno

prodotto la copia di un CD-ROM della Clinica Luganese, Servizio di Radiologia

del 22 marzo 2013, un documento redatto in lettone e in inglese dell’11 aprile

2013, la copia di una ricetta medica del 2016 e una prescrizione di fisioterapia

del 3 novembre 2021.

I documenti prodotti non sono

manifestamente idonei ad attestare che, nel periodo fiscale 2018, la

contribuente non fosse in grado, a causa di infermità o di salute cagionevole,

di spostarsi con i mezzi pubblici. In primis, tutti i documenti non si

riferiscono al periodo fiscale in oggetto, ma portano la data del 2013, 2016 e

2021.

Inoltre, nessuno dei documenti prodotti fornisce delle indicazioni

precise in merito alla natura dell’impedimento.

In particolare, dalla fotocopia del CD-ROM

non si può evincere alcuna informazione, poiché si tratta unicamente di una

copia, senza che vi sia la possibilità di consultarlo. Il documento redatto in

lingua lettone/inglese sembrerebbe indicare quale diagnosi dolore lombare,

ernia del disco, radicolopatia. Ciò che tuttavia non permette di stabilire le

limitazioni quotidiane della signora RI 2. Inoltre, al punto 8, il documento

indica “if the pain remain, than consider surgical operation” (ovvero,

nel caso in cui il dolore dovesse perdurare, sarebbe da considerare

un’operazione chirurgica). Pertanto, come già esposto, il documento non sarebbe

atto a comprovare l’infermità della contribuente nel periodo fiscale in

oggetto, considerato che il dolore sarebbe dovuto diminuire o, in caso

contrario, la contribuente avrebbe dovuto subire un intervento (che tuttavia

non è documentato). Anche la copia della ricetta medica, oltre a riferirsi

all’anno 2016 e ad essere di difficile comprensione, non è atta a comprovare le

limitazioni nella vita quotidiana dovute all’asserito disturbo della salute

della signora RI 2. Alla medesima conclusione si giunge analizzando la

prescrizione di fisioterapia.

Non avendo i contribuenti prodotto alcun

documento dal quale risulti chiaramente l’infermità di cui soffre la signora RI

2.

e quali ripercussioni quest’ultima abbia sulla sua capacità di usufruire dei

mezzi di trasporto pubblici e quindi non avendo ottemperato al proprio onere

della prova, la decisione dell’UT, che ha concesso unicamente la deduzione per

le spese per l’utilizzo del mezzo pubblico, deve essere confermata.

4.2.6

Alla luce dei considerandi che precedono,

si deve concludere che non sono adempiute le condizioni perché i coniugi __________

possano dedurre le spese di trasporto della coniuge dal domicilio al luogo di

lavoro mediante il veicolo privato.

5.

5.1.

Nella replica del 2

novembre 2021, i ricorrenti affermano che “fino ad oggi l’Ufficio

circondariale di tassazione Lugano non ha mai segnalato ai ricorrenti che nelle

dichiarazioni originali inviati c’è una mancanza di motivazione per l’uso del

veicolo privato”.

5.2

Si ricorda nuovamente ai

ricorrenti che, da una parte, il Modulo 4, relativo alle spese professionali,

indica chiaramente che “i costi del veicolo privato possono essere fatti

valere unicamente in casi motivati” (v. Modulo 4, riquadro 2.2 sul lato

sinistro).

Inoltre, nella precedente

sentenza della CDT n. 80.2021.99/100 del 9 agosto 2021, era già stato

chiaramente indicato ai ricorrenti che incombeva loro l’onere di dimostrare la

necessità dell’utilizzo del veicolo privato rispetto a quello del mezzo

pubblico (cfr. consid. 2.4. della sentenza appena citata). Pertanto, la loro

censura non merita tutela alcuna. L’agire dell’UT non presta quindi il fianco a

critiche.

5.3

Ancora una volta, si

ribadisce che il fatto che la deduzione sia stata accordata negli anni

precedenti, senza riserve, non significa che la stessa debba essere nuovamente

concessa.

Al proposito, si osserva che l’autorità fiscale non è vincolata dalle

decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. La costante giurisprudenza

del Tribunale federale ha escluso che un ricorrente possa pretendere di

ottenere un trattamento più favorevole appellandosi al principio della buona

fede (art. 9 Cost.). In effetti, il diritto tributario è marcato dal principio

della legalità, di modo che le regole della buona fede hanno solo una portata

limitata, soprattutto se si trovano in conflitto proprio con l’esigenza di

legalità (DTF 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b).

In

virtù di tale esigenza, l’autorità di tassazione è tenuta ad apprezzare gli

elementi imponibili di ogni periodo fiscale conformemente alla legge e senza

essere vincolata da sue eventuali decisioni adottate precedentemente su

questioni analoghe. Le decisioni di tassazione non implicano pertanto di

principio alcuna assicurazione per notifiche ulteriori (cfr. ad esempio

sentenze del TF n. 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, consid. 4.2; n. 2P.250/2004

del 13 giugno 2005, consid. 6.3 e n. 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, consid.

5.3).

Il fatto che la deduzione

litigiosa sia stata concessa in precedenti periodi fiscali, senza riserva

alcuna, non è pertanto determinante.

6.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 230 cpv. 3 LT; art. 73 LA Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: