80.2021.241
Reddito della sostanza mobiliare: prestazioni valutabili in denaro da una società, risultanze di un rapporto della DAPI, onere della prova
11 gennaio 2023Italiano26 min
(cifra d’affari non contabilizzata e liquidità [conto cassa] distribuita anticipatamente).
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.241
80.2021.242
Lugano
11 gennaio 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 ottobre 2021 contro le decisione del 29 settembre 2021 in materia di IC
e IFD 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
Fatti
Fatti
A. a.
RI 1, pensionato dal 2014,
è stato oggetto di una inchiesta speciale da parte dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC), Divisione affari penali e inchieste (DAPI),
conclusasi con un rapporto datato 10 dicembre 2019.
Dalle indagini svolte
dall’autorità federale è emerso che tra il 2008 e il 2014 l’insorgente aveva
incassato fr. 2'358'738.‑ quale distribuzione dissimulata di utile
(cifra d’affari non contabilizzata e liquidità [conto cassa] distribuita anticipatamente).
In quegli anni, l’insorgente era stato amministratore unico, direttore e
responsabile della gestione di __________ SA, __________ SA e __________ SA. Le
tre società, attive nell’ambito dei servizi (gestione di esercizi pubblici e
commercio e intermediazione di prodotti elettronici e di comunicazione mobile),
sono state radiate tra il 2018 (__________ SA e __________ SA) e il 2019 (__________
SA; v. Registro di commercio del Cantone Ticino, ultima consultazione:
02.11.2022).
b.
In effetti, il 10 marzo
2015, la Divisione affari penali e inchieste dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni aveva avviato un’inchiesta fiscale speciale in quanto sussisteva
“il fondato sospetto che [RI 1 avesse] commesso il reato di frode
fiscale e/o partecipazione alla sottrazione continuata di importanti somme
d’imposta sull’utile commessa da __________ SA e/o da __________ SA (art.
186/177 LIFD) negli anni dal 2008 al 2013” (v. Rapporto DAPI 10.12.2019, n.
1.2., p. 6).
La DAPI riteneva che la
distribuzione complessiva ammontasse a fr. 12'212'047.‑ (v.
Rapporto, n. 3.3.2., p. 12), ma che presso RI 1 dovesse “essere tassato
unicamente il 25% delle distribuzioni, la restante parte [doveva] essere
imputata a […]” (v. Rapporto, n. 3.6., p. 21). Durante il procedimento
dinnanzi all’autorità federale, l’insorgente aveva quantificato l’importo non
dichiarato in ca. 2 mio di franchi (v. Rapporto, n. 3.5, p. 20, v. anche n.
3.6.1., p. 21; n. 5.1.3., p. 24).
Poiché l’ammontare delle
distribuzioni dissimulate di utile accertato dalla DAPI e imputato al
ricorrente comprendeva anche il suo stipendio, “incassato tra il 2008 e il
2014 [e pari a] Fr. 694’274” (v. Rapporto, n. 3.6.1, p. 22), debitamente
dichiarato, “RI 1, nel periodo 2008-2014, [aveva] incassato un totale
di Fr. 2'358'738 quali distribuzioni dissimulate di utile […] Quanto
calcolato dalla DAPI rispecchia approssimativamente quanto dichiarato
dall’imputato durante gli anni di inchiesta” (v. Rapporto, n. 3.6.1., p.
22).
Il Rapporto della DAPI è
stato notificato al contribuente e alla Divisione delle contribuzioni il 10
dicembre 2019. Per i periodi fiscali qui litigiosi, la DAPI invitava l’autorità
di tassazione a voler aggiungere alle tassazioni IFD 2010-2014 del ricorrente (non
ancora cresciute in giudicato), i seguenti elementi di reddito non dichiarati:
Periodo fiscale
Importo della
prestazione valutabile in denaro (fr.)
Importo con deduzione
per partecipazione da aggiungere (fr.)
2010
305’731
183’439
2011
280’078
168’047
2012
279’037
167’422
2013
226’564
135’938
2014
353’449
212’069
(v.
Rapporto del 10 dicembre 2019, no. 4.1.2., p. 22).
c.
Dal Rapporto della DAPI si
evince anche che “la Divisione delle contribuzioni [aveva] aperto i
procedimenti penali per sottrazione consumata d’imposta per gli anni 2007, 2008
e 2009 e per tentativo di sottrazione per gli anni 2010, 2011 e 2012 il 7
dicembre 2017” (v. Rapporto DAPI del 10.12.2019, n. 1.3, p. 6).
B. a.
Con decisioni di
tassazione del 30 marzo 2021 – sia per l’IC sia per l’IFD ‑ l’RS
1 (di seguito: RS 1) aggiungeva a quanto dichiarato degli “altri redditi della
sostanza mobiliare”, in ragione di fr. 281'193.‑ per il 2010,
fr. 258'343.‑ per il 2011, fr. 227'422.‑ per il 2012,
fr. 198'572.‑ per il 2013 e fr. 233'139.‑ per il 2014. A
motivo, adduceva: “aggiunta delle prestazioni valutabili in denaro godute in
ambito societario”.
b.
Per la sola imposta
cantonale sulla sostanza e unicamente per i periodi fiscali 2010-2013, l’RS 1 aumentava
il valore dei “titoli e capitali” dichiarati dai contribuenti, con la
motivazione “valore imponibile delle azioni rettificato”.
L’autorità di tassazione
valutava per ogni periodo fiscale in parola la __________ SA al valore di
sostanza (dichiarata dal ricorrente al valore nominale, ovvero fr. 100'000.‑)
ed aggiungeva la partecipazione nella __________, stimandola, per ognuno dei
suddetti periodi fiscali, al valore di sostanza (stato al 31 dicembre di ogni
periodo fiscale litigioso). La __________ SA era invece stata valutata al
valore nominale (fr. 100'000.‑), così come dichiarata dal ricorrente
per ogni periodo fiscale qui esaminato.
Sempre per i periodi fiscali
2010-2013, anche i “debiti privati” erano corretti al rialzo dall’Ufficio di
tassazione, che aggiungeva a quanto dichiarato l’importo dei “debiti fiscali”.
c.
Limitatamente
al periodo fiscale 2010, l’autorità di tassazione concedeva il rimborso dell’imposta
preventiva solo parzialmente, con la motivazione “istanza di rimborso
respinta in tutto o in parte”.
C. Contro le suddette
decisioni, il 16 aprile 2021, il contribuente presentava reclamo, censurando
l’aggiunta di “altri redditi” e la valutazione dei titoli delle società a lui
riconducibili. Inoltre, solo per il periodo fiscale 2010, si aggravava contro
il mancato rimborso integrale dell’IP dichiarata. Il reclamante impartiva al
fisco un termine di 15 giorni “per documentare la veridicità degli elementi
di reddito”.
D. Con decisioni datate
29 settembre 2021, l’RS 1 respingeva i reclami IC/IFD 2010-2014 e confermava
integralmente le decisioni di prima istanza.
L’RS 1 motivava le
decisioni dopo reclamo, indistintamente, adducendo che
Con tempestivo reclamo del 16
aprile 2021 il contribuente contestava la decisione di tassazione del
30.03.2021, ed in particolare:
-
Avvenuta prescrizione
-
Esposizione altri redditi
-
Valutazione società
Dopo rivalutazione dell’incarto fiscale si osserva
quanto segue:
-
La prescrizione a tassazione non
risulta essere avvenuta in quanto l’autorità fiscale stava svolgendo le sue
mansioni accertando i valori fiscalmente rilevanti tramite l’inchiesta DAPI.
-
L’esposizione del reddito d’altra
fonte è stata esposta secondo quanto emerso dall’inchiesta DAPI con riduzione
per partecipazioni qualificate
-
La valutazione delle società è
stata esposta al valore di sostanza (sostanza netta della società)
Considerato
quanto sopra esposto le decisioni risultano corrette, quanto portato in sede di
reclamo non risulta essere sufficiente a modificarne l’esito o la valutazione.
La
decisione è di conseguenza confermata ed il reclamo respinto.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano le
summenzionate decisioni dopo reclamo, postulando lo stralcio degli “altri
redditi” aggiunti in relazione alle prestazioni valutabili in denaro, aggravandosi
contro il mancato riconoscimento dell’intera IP 2010 ‑ sulla
cui richiesta l’RS 1 non si è pronunciato nella decisione impugnata ‑ e
contestando la valutazione dei titoli societari intrapresa dall’RS 1 per i
periodi fiscali litigiosi.
I ricorrenti sostengono altresì
che non vi sia alcun verbale che accetta gli elementi di reddito stabiliti
dalla DAPI. Lamentano quindi la violazione del diritto di essere sentito in
quanto non erano stati resi edotti circa il calcolo dei redditi e della
sostanza, specificando che il rapporto DAPI è citato unicamente nella decisione
dopo reclamo e non già nella decisione di tassazione.
F. Nelle osservazioni al
ricorso, presentate il 29 ottobre 2021, l’RS 1 dapprima spiega che
le decisioni oggetto di
ricorso sono state emesse sulla base di quanto dichiarato dai contribuenti
aggiungendo gli elementi emersi in seguito all’inchiesta DAPI durante la quale
il contribuente è stato sentito più volte. Le conclusioni dell’inchiesta DAPI,
contenute nel rapporto del 10 dicembre 2019, sono comunicate al contribuente al
pari dell’autorità fiscale. Il Signor RI 1, a quanto ci è dato sapere, non ha
espresso pareri o richiesto complementi d’inchiesta entro i 30 giorni assegnati
[…] Essendo le lettere di reclamo esposte in maniera generica senza
contestazioni particolari e, nei contenuti, contrario a quanto asserito in sede
di inchiesta penale fiscale [il reclamo] è stato evaso senza ulteriori
comunicazioni. [L’autorità di tassazione non ritiene] quindi di aver
leso il diritto di essere sentito del Sig. RI 1 il quale avrebbe tuttalpiù
dovuto attivarsi presso la DAPI stessa nei modi comunicati nel rapporto e come
previsto dalle norme vigenti.
Inoltre,
l’RS 1 afferma di essersi accorto
[s]oltanto
nell’allestimento delle presenti osservazioni […] di aver interpretato
in maniera parziale il rapporto DAPI portando l’esposizione di un importo
superiore (importi indicati alla cifra 3.6.1) rispetto agli importi definitivi
indicati alla cifra 4.1.2. Esporremo quindi il dettaglio di […] quanto
sarebbe corretto esporre […]
2010
[…]
PVD
netta corretta: Fr. 183’439
Valore
patrimoniale __________: Fr. 89’515
Valore
patrimoniale __________: Fr. 917’292
2011
[…]
PVD
netta corretta: Fr. 168’047
Valore
patrimoniale __________: Fr. 88’775
Valore
patrimoniale __________: Fr. 1'585’347
2012
[…]
PVD
netta corretta: Fr. 167’422
Valore
patrimoniale __________: Fr. 86’735
Valore
patrimoniale __________: Fr. 2'124’065
2013
[…]
PVD netta
corretta: Fr. 135’938
Valore patrimoniale
__________: Fr. 86’735
Valore
patrimoniale __________: Fr. 2'151’565
2014
[…]
PVD
netta corretta: Fr. 212’069
Valore
patrimoniale __________: Fr. 86’735
Per quanto riguarda la
prescrizione, l’autorità di tassazione ritiene che “l’inchiesta DAPI
[abbia] interrotto di fatto la prescrizione stessa” mentre per quanto
concerne gli importi risultanti dal rapporto del 10 dicembre 2019, sostiene che
non siano “più modificabili dal nostro ufficio”, che non ha “l’autorità,
ma neanche la possibilità, di entrare nel merito delle valutazioni e delle
conclusioni dell’inchiesta DAPI”.
Per quanto attiene invece
alla valutazione delle tre società, “le stesse sono state esposte al valore
di sostanza, valori che sono considerati oltremodo prudenziali non avendo considerato
la redditività della società stessa come previsto dalla Circolare 28 AFC [recte:
CSI]. Tale impostazione ha permesso di esporre valori in modo
particolarmente favorevole al contribuente”.
L’RS 1 conclude proponendo
“di correggere le PVD per ogni anno al valore indicato con «PVD netta
corretta» e respingere altre contestazioni”.
Diritto
1. Nel suo ricorso, RI
1, oltre a ribadire di non aver mai sottoscritto “un verbale […] a
titolo di riconoscimento dei principali elementi di reddito oggetto della
presente procedura ricorsuale” e a lamentare la violazione del diritto di
essere sentito perché non ha potuto “prendere atto degli elementi di reddito
e di sostanza aggiuntivi”, si aggrava contro la valutazione dei titoli
societari attuata dall’RS 1 “per i quali […] non ha[…] mai
ricevuto un dettaglio”. Inoltre, limitatamente al periodo fiscale 2010, rivendica
la restituzione integrale dell’imposta preventiva in ragione di fr. 9'104.90.
A suo dire, tale censura “non è stata oggetto di approfondimento o richiesta
di informazioni” da parte dell’autorità preposta all’evasione del reclamo.
Considerandi
2.
2.1.
Per
quanto attiene alla prima censura sollevata dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di
essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve
in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima
della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter
prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle
prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429
consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).
Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui
violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a
prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid.
5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Ai sensi della
giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito ‑ nella
misura in cui essa non sia particolarmente grave ‑ è da
ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi dinnanzi
ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un
eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431
consid. 3d/aa).
2.2
Nel caso in disamina, per
i periodi fiscali 2010-2014, l’RS 1 ha aggiunto a quanto dichiarato dai
contribuenti delle prestazioni valutabili in denaro scoperte in seguito ad
un’inchiesta svolta dalla DAPI e conclusasi con il rapporto del 10 dicembre
2019, notificato sia al ricorrente sia alla Divisione delle contribuzioni. Nel
suddetto Rapporto, versato agli atti, l’AFC commisurava e suddivideva le
prestazioni valutabili in denaro di cui aveva beneficiato il ricorrente per
ognuno dei periodi fiscali sub judice (v. specchietto riassuntivo in:
Rapporto, no. 4.1.2., p. 22).
Ora, il ricorrente lamenta
la violazione del suo diritto di essere sentito in quanto non era stato informato
degli elementi aggiuntivi, affermando di non aver firmato alcun verbale nel
quale accettava gli elementi di reddito accertati dalla DAPI.
2.3
Il ricorrente è stato
sottoposto a provvedimenti speciali d’inchiesta dell’Amministrazione federale
delle contribuzioni (AFC), secondo gli articoli 190 ss LIFD.
L’art. 190 cpv. 1 LIFD
prevede infatti che il capo del DFF possa autorizzare l’AFC a svolgere
un’inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle
contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali,
d’assistenza o d’istigazione a tali atti.
Secondo l’art. 191 cpv. 1
LIFD, la procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli
articoli 19–50 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale
amministrativo (DPA; RS 313.0), escluso tuttavia il fermo dell’autore secondo
l’articolo 19 capoverso 3 della legge federale sul diritto penale
amministrativo.
L’AFC, dopo la chiusura
dell’inchiesta, compila un rapporto che trasmette all’imputato e alle
amministrazioni cantonali dell’imposta federale diretta interessate (art. 193
cpv. 1 LIFD). Se l’AFC conclude che è stata commessa un’infrazione, l’imputato
può, entro 30 giorni a contare dalla notificazione del rapporto, esprimere il
proprio parere e domandare un complemento d’inchiesta. Entro lo stesso termine,
è autorizzato a consultare gli atti secondo l’articolo 114 (art. 193 cpv. 3
LIFD). Contro la notificazione del rapporto e contro il suo contenuto non è
ammesso tuttavia alcun rimedio giuridico (art. 103 cpv. 4 prima frase LIFD).
L’AFC, se conclude che è
stata commessa una sottrazione d’imposta (art. 175 e 176), chiede all’Amministrazione
cantonale competente per l’imposta federale diretta di avviare un procedimento
per sottrazione d’imposta (art. 194 cpv. 1 LIFD). Se conclude che è stato
commesso un delitto fiscale, sporge denuncia all’autorità cantonale competente
per il procedimento penale (art. 194 cpv. 2 LIFD).
2.4
Dal rapporto conclusivo
dell’AFC emerge che, nel procedimento davanti all’autorità federale, RI 1 era stato
“collaborativo”, aveva “apportato mezzi di prova a supporto delle sue
affermazioni” durante l’indagine (v. Rapporto DAPI, n. 5.1.4.3, p. 25) ed aveva
“ammesso di aver ricevuto le distribuzioni dissimulate di utile” (v.
Rapporto DAPI, n. 5.1.4.7., p. 26), da lui stesso quantificate in ca. 2 milioni
di franchi.
Ben sapeva quindi che
quanto dichiarato per i periodi fiscali 2010-2014 era incompleto e che, al
termine dell’inchiesta, l’autorità di tassazione avrebbe aggiunto degli “altri
redditi”, così come accertati dalla DAPI. Tant’è vero che non risulta che abbia
preso posizione riguardo all’inchiesta o che abbia richiesto all’autorità
federale dei complementi d’indagine nei trenta giorni successivi la
notificazione del Rapporto DAPI.
Il ricorrente è stato informato
nel dicembre 2017 dell’apertura dei procedimenti penali per tentativo di
sottrazione per gli anni 2010, 2011 e 2012 da parte dell’autorità cantonale (v.
Rapporto DAPI del 10.12.2019, n. 1.3, p. 6).
Era quindi perfettamente a
conoscenza di quanto gli rimproveravano le autorità sia federali sia cantonali,
avendo addirittura collaborato al chiarimento delle circostanze fattuali che
avevano dato l’avvio all’inchiesta della DAPI, apertasi il 10 marzo 2015.
Nelle decisioni di
tassazione IC/IFD 2010-2014, l’RS 1 ha aggiunto a quanto dichiarato dai
contribuenti gli importi accertati dall’AFC in merito alle distribuzioni
dissimulate di utile, con la motivazione “prestazioni valutabili in denaro
godute in ambito societario”. Con le decisioni in seguito al reclamo, ha poi
precisato che quanto aggiunto per ogni periodo fiscale corrispondeva “a
quanto emerso dall’inchiesta DAPI con riduzione per partecipazioni qualificate”,
delle cui conclusioni era stato reso edotto il ricorrente.
Nella misura in cui
l’insorgente lamenta che non vi sia “un verbale […] a titolo di
riconoscimento dei principali elementi di reddito oggetto della presente
procedura ricorsuale”, basti ricordare che il diritto procedurale
applicabile non lo richiede. L’accusato ha infatti il diritto di contestare
l’esito dell’inchiesta, impugnando le decisioni di ricupero d’imposta e penali
adottate dall’autorità fiscale cantonale.
In ogni caso, che il
ricorrente censuri la violazione del diritto di essere sentito solo perché non ha
potuto “prendere atto degli elementi di reddito e di sostanza aggiuntivi”
appare perlomeno incoerente e in contrasto con il principio della buona fede e
con il divieto di comportamento contraddittorio (“venire contra factum
proprium”), che ne discende.
2.5
Di conseguenza, il
contribuente non può lamentare la violazione del suo diritto di essere sentito
in merito agli elementi di reddito aggiunti. La relativa censura deve pertanto essere
rigettata.
3.
3.1.
Come visto, sia per l’IFD
sia per l’IC, l’autorità di tassazione ha ripreso nelle decisioni di tassazione
2010-2014, ancora aperte, gli importi accertati dall’AFC, confermandoli anche in
sede di reclamo.
3.2
3.2.1
Secondo gli articoli 20
cpv. 1 lett. c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT, sono imponibili quali
redditi da sostanza mobiliare i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione
come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di
qualsiasi genere. Tra le prestazioni imponibili valutabili in denaro rientrano
anche le cosiddette “distribuzioni dissimulate di utili” menzionate agli
articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT.
Secondo
la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono
adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:
1) la
società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
2) tale
prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3) tale
prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
4) la
sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli
organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che
concedevano
(sentenza
TF n. 2C_11/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 7.2; DTF 131 II 593 consid. 5;
119.
Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).
3.2.2
Tra le distribuzioni dissimulate
di utili vanno annoverate anche le rinunce a determinati proventi in favore
dell'azionista o della persona vicina, con una corrispondente riduzione presso
la società dell'utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione
valutabile in denaro sussiste quando la società non rivendica diritti su
introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente
dall'azionista o dalla persona a lui vicina, rispettivamente quando essi non
forniscono la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza
TF n. 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 6.1 e giurisprudenza citata).
3.2.3
Per giurisprudenza, i
fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno addotti e provati dal
fisco, quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e provati
dal contribuente.
Confrontato a fattispecie
relative a prestazioni valutabili in denaro, il fisco deve in particolare
apportare la prova che la società ha accordato a un'azionista o a una persona
vicina una prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata; se le
prove addotte dall'autorità costituiscono degli indizi sufficienti in merito
all'esistenza di una simile sproporzione, spetta al contribuente dimostrare il
contrario (sentenza TF n. 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 6.2 e
giurisprudenza citata).
3.3
Nel
caso in discussione, dal rapporto della DAPI risulta che il ricorrente ha
beneficiato di cospicue prestazioni valutabili in denaro quale azionista delle
società __________ SA, __________ SA e __________ SA. In particolare, le
società in questione non avevano contabilizzato parte della cifra d’affari
degli anni dal 2008 al 2014. Inoltre, le società registravano importi rilevanti
nel conto cassa, che aumentava da un anno all’altro; i fondi stessi non si
trovavano tuttavia nella disponibilità delle società, in quanto erano già stati
distribuiti ai soci.
Il ricorrente non mette in
discussione il fatto di aver beneficiato di queste prestazioni da parte delle
società né, d’altra parte, prova di aver fornito adeguate controprestazioni.
Per quanto riguarda la
commisurazione delle distribuzioni dissimulate di utile di cui ha beneficiato RI
1.
negli anni qui litigiosi, sia per l’imposta federale diretta sia per
l’imposta cantonale, le prestazioni valutabili in denaro risultanti da
partecipazioni si determinavano sulla base di disposti di legge identici (art.
20.
cpv. 1 lett. c LIFD e art. 19 cpv. 1 lett. c LT) e la
percentuale relativa alla riduzione per partecipazioni per i periodi fiscali
litigiosi era la medesima per entrambi i tributi (imponibili in ragione del
60%; art. 20 cpv. 1bis LIFD e art. 19 cpv. 1bis LT).
Nel suo ricorso, l’insorgente
non ha portato delle nuove allegazioni che possano far dubitare delle
conclusioni cui è giunta la DAPI.
3.4
3.4.1
Nell’ambito del ricorso,
l’RS 1 si è tuttavia accorto di non aver ripreso correttamente gli importi
relativi alle prestazioni valutabili in denaro, perché non erano stati
diminuiti del salario percepito annualmente dal ricorrente, debitamente
dichiarato.
L’autorità di tassazione
si è quindi detta disponibile alla loro correzione, sia per l’IC sia per l’IFD,
proponendo quanto segue:
Periodo fiscale
Importo della
prestazione valutabile in denaro (in fr.)
Importo (in fr.) con
deduzione per partecipazione, da esporre nella decisione di tassazione
2010.
305’731
183’439
2011.
280’078
168’047
2012.
279’037
167’422
2013.
226’564
135’938
2014.
353’449
212’069
3.4.2
Nell’esame del ricorso, la
Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di
tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4
LIFD in relazione ad art. 4 cpv. 6 Regolamento di applicazione della legge federale
sull’imposta federale diretta del 18 ottobre 1994; RL 642.150).
La Camera di diritto
tributario decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze
dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla
tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT; art. 143 cpv. 1 LIFD).
3.4.3
Poiché gli importi
corretti, esposti nelle osservazioni al ricorso, coincidono con quelli
accertati dall’AFC (v. Rapporto, n. 4.1.2, p. 22) e dai quali non vi è motivo
perché la Camera di diritto tributario si discosti, la proposta dell’RS 1 è
accolta. Le decisioni di tassazione IC/IFD 2010-2014 sono riformate nel senso
che gli “altri redditi della sostanza mobiliare” corrispondono a
fr. 183'439.‑ per il 2010, fr. 168'047.‑ per il 2011, fr. 167'422.‑
per il 2012, fr. 135'938.‑ per il 2013 e fr. 212'069.‑
per il 2014.
Pertanto, il ricorso è
parzialmente ammesso.
4.
4.1.
Limitatamente all’imposta cantonale
sulla sostanza, il contribuente contesta il valore delle azioni stimato dall’RS
1.
per i periodi fiscali 2010-2013. Come visto, il ricorrente ha dichiarato (al
valore nominale) le partecipazioni in __________ SA e in __________ SA, mentre
le azioni di __________ SA sono state aggiunte dall’autorità di tassazione in
seguito agli accertamenti esperiti dall’AFC.
4.2
4.2.1
Ai sensi dell’art. 45 cpv.
2.
LT, le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di
partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo
conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco. L’art. 14 cpv. 1
LAID prevede che la sostanza è stimata al suo valore venale. Il valore
reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato.
4.2.2
Per valore venale,
s’intende il prezzo che si può ottenere da un bene in circostanze normali (v. Conferenza
svizzera delle imposte, Circolare no. 28, Instructions concernant l’estimation
des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune, n. 1.3, p. 3). Per i
titoli non quotati per i quali non è conosciuto alcuno corso, il valore venale
corrisponde al valore intrinseco e di norma si determina in base alle regole previste
dalla suddetta Circolare secondo il principio di continuità dell’attività
aziendale (v. Circ. CSI no. 28, n. 2.4, p. 3).
Eccezionalmente, solo nell’anno
di fondazione e per il periodo di avviamento, le società commerciali,
industriali e di servizi nella forma della SA sono generalmente stimate al loro
valore di sostanza. Quando i risultati commerciali diventano rappresentativi,
allora si applicano le regole di valutazione previste dalla Circolare CSI no.
28.
(v. Circ. CSI no. 28, n. 32, p. 7). Anche le società holding pure, le
società di gestione patrimoniale e le società finanziarie e le società
immobiliari appena costituite sono valutate secondo il loro valore di sostanza
(Circ. CSI no. 28, n. 33, 38 e 42, p. 9).
4.3
Nella fattispecie, per i
periodi fiscali 2010-2013, l’autorità di tassazione ha corretto il valore
dichiarato per la __________ SA e ha aggiunto il valore della partecipazione in
__________ SA (non dichiarata), stimando il valore delle azioni di entrambe le
società al valore di sostanza. Per la __________ SA, l’RS 1 ha tassato la
partecipazione del ricorrente come dichiarata, ovvero al valore nominale. Ciò
che ha comportato un aumento dei “titoli e capitali” dichiarati per ogni
periodo fiscale sub judice (stato al 31.12.).
Né in sede di tassazione
né in sede di reclamo, l’RS 1 ha spiegato perché abbia modificato i valori
dichiarati e abbia valutato le società “al valore di sostanza (sostanza
netta della società)”.
In più, nessuna delle tre
società summenzionate può essere annoverata tra le eccezioni previste dalla
Circolare CSI no. 28 (per le definizioni v. anche CSI, “Commentaire 2021” della
Circ. no. 28, p. 51).
Dalle decisioni impugnate
non si comprende per quali ragioni l’RS 1 non abbia imposto le azioni tenendo
conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco, conformemente ai
dettami dell’art. 45 cpv. 2 LT, ma le abbia “esposte al valore di sostanza”.
Lo stesso Ufficio ammette che i “valori […] considerati [sono]
oltremodo prudenziali non avendo considerato la redditività della società
stessa come previsto dalla Circolare 28 AFC [recte: CSI]”, permettendo “di
esporre valori in modo particolarmente favorevole al contribuente”.
Dato che le decisioni
impugnate sono contrarie ai dettami dell’art. 45 cpv. 2 LT, la Camera di
diritto tributario non può fare altro che annullarle e rinviare gli atti all’RS
1.
perché proceda alle proprie incombenze ed emetta delle decisioni corrette e
motivate.
5.
5.1.
Infine, i
ricorrenti lamentano che l’RS 1 non si sia pronunciato sulla censura
riguardante il rimborso dell’imposta preventiva, sollevata nel reclamo contro
la decisione di tassazione IC/IFD 2010.
5.2
Secondo l’art. 52 cpv. 1 della
Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21),
l’ufficio cantonale dell'imposta preventiva esamina le istanze che gli sono
presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a
stabilire esattamente il diritto al rimborso. L’art. 52 cpv. 2 LIP aggiunge
che, terminata l'indagine, l’ufficio dell'imposta preventiva prende una
decisione sul diritto al rimborso; la decisione di rimborso può essere
collegata a quella di tassazione.
Nel Canton Ticino, gli
uffici circondariali di tassazione delle persone fisiche sono designati quali
uffici cantonali dell’imposta preventiva (art. 1 cpv. 1 lett. a del
Regolamento cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’imposta
preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta
supplementare d’imposta USA del 18 ottobre 1994 [RL 642.250]).
L’art. 53 cpv. 1 LIP
consente di impugnare la decisione dell’ufficio cantonale dell’imposta
preventiva, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a
tale ufficio.
Infine, per l’art. 54 cpv.
1.
LIP, la decisione sul reclamo presa dall’ufficio cantonale dell’imposta
preventiva può essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione,
mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso; il ricorso deve
contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. Nel
Canton Ticino, la Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello è
competente quale commissione di ricorso (art. 1 cpv. 1 lett. c del
Regolamento cantonale di applicazione).
5.3
Nel modulo 2 (Elenco dei
titoli e altri collocamenti di capitali), allegato alla dichiarazione d’imposta
2010, i contribuenti avevano dichiarato una vincita Swisslos per un importo di
fr. 25'188.– ed avevano chiesto il rimborso dell’imposta preventiva. Nella
decisione di tassazione del 30 marzo 2021, l’RS 1 ne aveva negato il rimborso.
Con il reclamo del 16 aprile 2021, il contribuente aveva riproposto la domanda
di rimborso.
Non è noto se il reclamo
contro la decisione di diniego del rimborso dell’imposta preventiva sia ancora
pendente o se l’autorità di tassazione abbia semplicemente omesso di
pronunciarsi. Neppure nelle osservazioni al ricorso l’Ufficio di tassazione ha
preso posizione su questo aspetto.
In mancanza di una
decisione su reclamo, la Camera di diritto tributario non può entrare nel
merito della domanda di rimborso dell’imposta preventiva. L’RS 1 provvederà a
pronunciarsi sul reclamo pendente e ad adottare una decisione suscettibile di
ricorso.
6.
Di conseguenza, il
ricorso è parzialmente accolto.
Per quanto riguarda le
prestazioni valutabili in denaro emerse dall’indagine della DAPI, le decisioni di
tassazione IC/IFD 2010-2014 dopo reclamo del 29 settembre 2021 sono riformate
nel senso che gli “altri redditi della sostanza mobiliare” da aggiungere a
quanto dichiarato corrispondono a fr. 183'439.‑ per il 2010,
fr. 168'047.‑ per il 2011, fr. 167'422.‑ per il 2012,
fr. 135'938.‑ per il 2013 e fr. 212'069.‑ per il 2014.
Per quanto attiene alla
valutazione dei titoli delle tre società riconducibili al contribuente, le
decisioni di tassazione IC 2010-2013 dopo reclamo sono annullate e gli atti
sono ritornati all’RS 1 affinché emetta delle decisioni corrette e motivate.
Per quanto concerne il
rimborso dell’imposta preventiva 2010, il ricorso è irricevibile. L’Ufficio di
tassazione adotterà una decisione in merito al reclamo pendente.
Visto l’esito del gravame,
la tassa di giustizia e le spese di procedura sono ripartite proporzionalmente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Per
quanto riguarda l’imposta sul reddito IC/IFD 2010-2014, il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni dopo reclamo del 29 settembre 2021 sono riformate nel
senso che gli “altri redditi della sostanza mobiliare” da aggiungere a quanto
dichiarato corrispondono a fr. 183'439.‑ per il 2010,
fr. 168'047.‑ per il 2011, fr. 167'422.‑ per il 2012,
fr. 135'938.‑ per il 2013 e fr. 212'069.‑ per il 2014.
1.2. Per
quanto concerne l’imposta cantonale sulla sostanza 2010-2013, le decisioni di
tassazione dopo reclamo del 29 settembre 2021 sono annullate e gli atti
sono rinviati all’RS 1 perché adotti delle nuove decisioni motivate in merito
al valore delle azioni.
1.3. Per
quanto concerne l’imposta preventiva 2010, il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 300.–
per un totale di fr. 2’100.–
sono a carico del
ricorrente in ragione di due terzi (fr. 1'400.‑).
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________ (periodo fiscale 2010);
-
municipio di __________ (periodi fiscali 2011-2014).
Per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: