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Decisione

80.2021.241

Reddito della sostanza mobiliare: prestazioni valutabili in denaro da una società, risultanze di un rapporto della DAPI, onere della prova

11 gennaio 2023Italiano26 min

(cifra d’affari non contabilizzata e liquidità [conto cassa] distribuita anticipatamente).

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.241

80.2021.242

Lugano

11 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 20 ottobre 2021 contro le decisione del 29 settembre 2021 in materia di IC

e IFD 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.

Fatti

Fatti

A. a.

RI 1, pensionato dal 2014,

è stato oggetto di una inchiesta speciale da parte dell’Amministrazione

federale delle contribuzioni (AFC), Divisione affari penali e inchieste (DAPI),

conclusasi con un rapporto datato 10 dicembre 2019.

Dalle indagini svolte

dall’autorità federale è emerso che tra il 2008 e il 2014 l’insorgente aveva

incassato fr. 2'358'738.‑ quale distribuzione dissimulata di utile

(cifra d’affari non contabilizzata e liquidità [conto cassa] distribuita anticipatamente).

In quegli anni, l’insorgente era stato amministratore unico, direttore e

responsabile della gestione di __________ SA, __________ SA e __________ SA. Le

tre società, attive nell’ambito dei servizi (gestione di esercizi pubblici e

commercio e intermediazione di prodotti elettronici e di comunicazione mobile),

sono state radiate tra il 2018 (__________ SA e __________ SA) e il 2019 (__________

SA; v. Registro di commercio del Cantone Ticino, ultima consultazione:

02.11.2022).

b.

In effetti, il 10 marzo

2015, la Divisione affari penali e inchieste dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni aveva avviato un’inchiesta fiscale speciale in quanto sussisteva

“il fondato sospetto che [RI 1 avesse] commesso il reato di frode

fiscale e/o partecipazione alla sottrazione continuata di importanti somme

d’imposta sull’utile commessa da __________ SA e/o da __________ SA (art.

186/177 LIFD) negli anni dal 2008 al 2013” (v. Rapporto DAPI 10.12.2019, n.

1.2., p. 6).

La DAPI riteneva che la

distribuzione complessiva ammontasse a fr. 12'212'047.‑ (v.

Rapporto, n. 3.3.2., p. 12), ma che presso RI 1 dovesse “essere tassato

unicamente il 25% delle distribuzioni, la restante parte [doveva] essere

imputata a […]” (v. Rapporto, n. 3.6., p. 21). Durante il procedimento

dinnanzi all’autorità federale, l’insorgente aveva quantificato l’importo non

dichiarato in ca. 2 mio di franchi (v. Rapporto, n. 3.5, p. 20, v. anche n.

3.6.1., p. 21; n. 5.1.3., p. 24).

Poiché l’ammontare delle

distribuzioni dissimulate di utile accertato dalla DAPI e imputato al

ricorrente comprendeva anche il suo stipendio, “incassato tra il 2008 e il

2014 [e pari a] Fr. 694’274” (v. Rapporto, n. 3.6.1, p. 22), debitamente

dichiarato, “RI 1, nel periodo 2008-2014, [aveva] incassato un totale

di Fr. 2'358'738 quali distribuzioni dissimulate di utile […] Quanto

calcolato dalla DAPI rispecchia approssimativamente quanto dichiarato

dall’imputato durante gli anni di inchiesta” (v. Rapporto, n. 3.6.1., p.

22).

Il Rapporto della DAPI è

stato notificato al contribuente e alla Divisione delle contribuzioni il 10

dicembre 2019. Per i periodi fiscali qui litigiosi, la DAPI invitava l’autorità

di tassazione a voler aggiungere alle tassazioni IFD 2010-2014 del ricorrente (non

ancora cresciute in giudicato), i seguenti elementi di reddito non dichiarati:

Periodo fiscale

Importo della

prestazione valutabile in denaro (fr.)

Importo con deduzione

per partecipazione da aggiungere (fr.)

2010

305’731

183’439

2011

280’078

168’047

2012

279’037

167’422

2013

226’564

135’938

2014

353’449

212’069

(v.

Rapporto del 10 dicembre 2019, no. 4.1.2., p. 22).

c.

Dal Rapporto della DAPI si

evince anche che “la Divisione delle contribuzioni [aveva] aperto i

procedimenti penali per sottrazione consumata d’imposta per gli anni 2007, 2008

e 2009 e per tentativo di sottrazione per gli anni 2010, 2011 e 2012 il 7

dicembre 2017” (v. Rapporto DAPI del 10.12.2019, n. 1.3, p. 6).

B. a.

Con decisioni di

tassazione del 30 marzo 2021 – sia per l’IC sia per l’IFD ‑ l’RS

1 (di seguito: RS 1) aggiungeva a quanto dichiarato degli “altri redditi della

sostanza mobiliare”, in ragione di fr. 281'193.‑ per il 2010,

fr. 258'343.‑ per il 2011, fr. 227'422.‑ per il 2012,

fr. 198'572.‑ per il 2013 e fr. 233'139.‑ per il 2014. A

motivo, adduceva: “aggiunta delle prestazioni valutabili in denaro godute in

ambito societario”.

b.

Per la sola imposta

cantonale sulla sostanza e unicamente per i periodi fiscali 2010-2013, l’RS 1 aumentava

il valore dei “titoli e capitali” dichiarati dai contribuenti, con la

motivazione “valore imponibile delle azioni rettificato”.

L’autorità di tassazione

valutava per ogni periodo fiscale in parola la __________ SA al valore di

sostanza (dichiarata dal ricorrente al valore nominale, ovvero fr. 100'000.‑)

ed aggiungeva la partecipazione nella __________, stimandola, per ognuno dei

suddetti periodi fiscali, al valore di sostanza (stato al 31 dicembre di ogni

periodo fiscale litigioso). La __________ SA era invece stata valutata al

valore nominale (fr. 100'000.‑), così come dichiarata dal ricorrente

per ogni periodo fiscale qui esaminato.

Sempre per i periodi fiscali

2010-2013, anche i “debiti privati” erano corretti al rialzo dall’Ufficio di

tassazione, che aggiungeva a quanto dichiarato l’importo dei “debiti fiscali”.

c.

Limitatamente

al periodo fiscale 2010, l’autorità di tassazione concedeva il rimborso dell’imposta

preventiva solo parzialmente, con la motivazione “istanza di rimborso

respinta in tutto o in parte”.

C. Contro le suddette

decisioni, il 16 aprile 2021, il contribuente presentava reclamo, censurando

l’aggiunta di “altri redditi” e la valutazione dei titoli delle società a lui

riconducibili. Inoltre, solo per il periodo fiscale 2010, si aggravava contro

il mancato rimborso integrale dell’IP dichiarata. Il reclamante impartiva al

fisco un termine di 15 giorni “per documentare la veridicità degli elementi

di reddito”.

D. Con decisioni datate

29 settembre 2021, l’RS 1 respingeva i reclami IC/IFD 2010-2014 e confermava

integralmente le decisioni di prima istanza.

L’RS 1 motivava le

decisioni dopo reclamo, indistintamente, adducendo che

Con tempestivo reclamo del 16

aprile 2021 il contribuente contestava la decisione di tassazione del

30.03.2021, ed in particolare:

-

Avvenuta prescrizione

-

Esposizione altri redditi

-

Valutazione società

Dopo rivalutazione dell’incarto fiscale si osserva

quanto segue:

-

La prescrizione a tassazione non

risulta essere avvenuta in quanto l’autorità fiscale stava svolgendo le sue

mansioni accertando i valori fiscalmente rilevanti tramite l’inchiesta DAPI.

-

L’esposizione del reddito d’altra

fonte è stata esposta secondo quanto emerso dall’inchiesta DAPI con riduzione

per partecipazioni qualificate

-

La valutazione delle società è

stata esposta al valore di sostanza (sostanza netta della società)

Considerato

quanto sopra esposto le decisioni risultano corrette, quanto portato in sede di

reclamo non risulta essere sufficiente a modificarne l’esito o la valutazione.

La

decisione è di conseguenza confermata ed il reclamo respinto.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 e RI 2 contestano le

summenzionate decisioni dopo reclamo, postulando lo stralcio degli “altri

redditi” aggiunti in relazione alle prestazioni valutabili in denaro, aggravandosi

contro il mancato riconoscimento dell’intera IP 2010 ‑ sulla

cui richiesta l’RS 1 non si è pronunciato nella decisione impugnata ‑ e

contestando la valutazione dei titoli societari intrapresa dall’RS 1 per i

periodi fiscali litigiosi.

I ricorrenti sostengono altresì

che non vi sia alcun verbale che accetta gli elementi di reddito stabiliti

dalla DAPI. Lamentano quindi la violazione del diritto di essere sentito in

quanto non erano stati resi edotti circa il calcolo dei redditi e della

sostanza, specificando che il rapporto DAPI è citato unicamente nella decisione

dopo reclamo e non già nella decisione di tassazione.

F. Nelle osservazioni al

ricorso, presentate il 29 ottobre 2021, l’RS 1 dapprima spiega che

le decisioni oggetto di

ricorso sono state emesse sulla base di quanto dichiarato dai contribuenti

aggiungendo gli elementi emersi in seguito all’inchiesta DAPI durante la quale

il contribuente è stato sentito più volte. Le conclusioni dell’inchiesta DAPI,

contenute nel rapporto del 10 dicembre 2019, sono comunicate al contribuente al

pari dell’autorità fiscale. Il Signor RI 1, a quanto ci è dato sapere, non ha

espresso pareri o richiesto complementi d’inchiesta entro i 30 giorni assegnati

[…] Essendo le lettere di reclamo esposte in maniera generica senza

contestazioni particolari e, nei contenuti, contrario a quanto asserito in sede

di inchiesta penale fiscale [il reclamo] è stato evaso senza ulteriori

comunicazioni. [L’autorità di tassazione non ritiene] quindi di aver

leso il diritto di essere sentito del Sig. RI 1 il quale avrebbe tuttalpiù

dovuto attivarsi presso la DAPI stessa nei modi comunicati nel rapporto e come

previsto dalle norme vigenti.

Inoltre,

l’RS 1 afferma di essersi accorto

[s]oltanto

nell’allestimento delle presenti osservazioni […] di aver interpretato

in maniera parziale il rapporto DAPI portando l’esposizione di un importo

superiore (importi indicati alla cifra 3.6.1) rispetto agli importi definitivi

indicati alla cifra 4.1.2. Esporremo quindi il dettaglio di […] quanto

sarebbe corretto esporre […]

2010

[…]

PVD

netta corretta: Fr. 183’439

Valore

patrimoniale __________: Fr. 89’515

Valore

patrimoniale __________: Fr. 917’292

2011

[…]

PVD

netta corretta: Fr. 168’047

Valore

patrimoniale __________: Fr. 88’775

Valore

patrimoniale __________: Fr. 1'585’347

2012

[…]

PVD

netta corretta: Fr. 167’422

Valore

patrimoniale __________: Fr. 86’735

Valore

patrimoniale __________: Fr. 2'124’065

2013

[…]

PVD netta

corretta: Fr. 135’938

Valore patrimoniale

__________: Fr. 86’735

Valore

patrimoniale __________: Fr. 2'151’565

2014

[…]

PVD

netta corretta: Fr. 212’069

Valore

patrimoniale __________: Fr. 86’735

Per quanto riguarda la

prescrizione, l’autorità di tassazione ritiene che “l’inchiesta DAPI

[abbia] interrotto di fatto la prescrizione stessa” mentre per quanto

concerne gli importi risultanti dal rapporto del 10 dicembre 2019, sostiene che

non siano “più modificabili dal nostro ufficio”, che non ha “l’autorità,

ma neanche la possibilità, di entrare nel merito delle valutazioni e delle

conclusioni dell’inchiesta DAPI”.

Per quanto attiene invece

alla valutazione delle tre società, “le stesse sono state esposte al valore

di sostanza, valori che sono considerati oltremodo prudenziali non avendo considerato

la redditività della società stessa come previsto dalla Circolare 28 AFC [recte:

CSI]. Tale impostazione ha permesso di esporre valori in modo

particolarmente favorevole al contribuente”.

L’RS 1 conclude proponendo

“di correggere le PVD per ogni anno al valore indicato con «PVD netta

corretta» e respingere altre contestazioni”.

Diritto

1. Nel suo ricorso, RI

1, oltre a ribadire di non aver mai sottoscritto “un verbale […] a

titolo di riconoscimento dei principali elementi di reddito oggetto della

presente procedura ricorsuale” e a lamentare la violazione del diritto di

essere sentito perché non ha potuto “prendere atto degli elementi di reddito

e di sostanza aggiuntivi”, si aggrava contro la valutazione dei titoli

societari attuata dall’RS 1 “per i quali […] non ha[…] mai

ricevuto un dettaglio”. Inoltre, limitatamente al periodo fiscale 2010, rivendica

la restituzione integrale dell’imposta preventiva in ragione di fr. 9'104.90.

A suo dire, tale censura “non è stata oggetto di approfondimento o richiesta

di informazioni” da parte dell’autorità preposta all’evasione del reclamo.

Considerandi

2.

2.1.

Per

quanto attiene alla prima censura sollevata dai ricorrenti, ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di

essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve

in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima

della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire

prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter

prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle

prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429

consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui

violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a

prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid.

5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Ai sensi della

giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito ‑ nella

misura in cui essa non sia particolarmente grave ‑ è da

ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi dinnanzi

ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un

eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431

consid. 3d/aa).

2.2

Nel caso in disamina, per

i periodi fiscali 2010-2014, l’RS 1 ha aggiunto a quanto dichiarato dai

contribuenti delle prestazioni valutabili in denaro scoperte in seguito ad

un’inchiesta svolta dalla DAPI e conclusasi con il rapporto del 10 dicembre

2019, notificato sia al ricorrente sia alla Divisione delle contribuzioni. Nel

suddetto Rapporto, versato agli atti, l’AFC commisurava e suddivideva le

prestazioni valutabili in denaro di cui aveva beneficiato il ricorrente per

ognuno dei periodi fiscali sub judice (v. specchietto riassuntivo in:

Rapporto, no. 4.1.2., p. 22).

Ora, il ricorrente lamenta

la violazione del suo diritto di essere sentito in quanto non era stato informato

degli elementi aggiuntivi, affermando di non aver firmato alcun verbale nel

quale accettava gli elementi di reddito accertati dalla DAPI.

2.3

Il ricorrente è stato

sottoposto a provvedimenti speciali d’inchiesta dell’Amministrazione federale

delle contribuzioni (AFC), secondo gli articoli 190 ss LIFD.

L’art. 190 cpv. 1 LIFD

prevede infatti che il capo del DFF possa autorizzare l’AFC a svolgere

un’inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle

contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali,

d’assistenza o d’istigazione a tali atti.

Secondo l’art. 191 cpv. 1

LIFD, la procedura contro gli autori, i complici e gli istigatori è retta dagli

articoli 19–50 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale

amministrativo (DPA; RS 313.0), escluso tuttavia il fermo dell’autore secondo

l’articolo 19 capoverso 3 della legge federale sul diritto penale

amministrativo.

L’AFC, dopo la chiusura

dell’inchiesta, compila un rapporto che trasmette all’imputato e alle

amministrazioni cantonali dell’imposta federale diretta interessate (art. 193

cpv. 1 LIFD). Se l’AFC conclude che è stata commessa un’infrazione, l’imputato

può, entro 30 giorni a contare dalla notificazione del rapporto, esprimere il

proprio parere e domandare un complemento d’inchiesta. Entro lo stesso termine,

è autorizzato a consultare gli atti secondo l’articolo 114 (art. 193 cpv. 3

LIFD). Contro la notificazione del rapporto e contro il suo contenuto non è

ammesso tuttavia alcun rimedio giuridico (art. 103 cpv. 4 prima frase LIFD).

L’AFC, se conclude che è

stata commessa una sottrazione d’imposta (art. 175 e 176), chiede all’Amministrazione

cantonale competente per l’imposta federale diretta di avviare un procedimento

per sottrazione d’imposta (art. 194 cpv. 1 LIFD). Se conclude che è stato

commesso un delitto fiscale, sporge denuncia all’autorità cantonale competente

per il procedimento penale (art. 194 cpv. 2 LIFD).

2.4

Dal rapporto conclusivo

dell’AFC emerge che, nel procedimento davanti all’autorità federale, RI 1 era stato

“collaborativo”, aveva “apportato mezzi di prova a supporto delle sue

affermazioni” durante l’indagine (v. Rapporto DAPI, n. 5.1.4.3, p. 25) ed aveva

“ammesso di aver ricevuto le distribuzioni dissimulate di utile” (v.

Rapporto DAPI, n. 5.1.4.7., p. 26), da lui stesso quantificate in ca. 2 milioni

di franchi.

Ben sapeva quindi che

quanto dichiarato per i periodi fiscali 2010-2014 era incompleto e che, al

termine dell’inchiesta, l’autorità di tassazione avrebbe aggiunto degli “altri

redditi”, così come accertati dalla DAPI. Tant’è vero che non risulta che abbia

preso posizione riguardo all’inchiesta o che abbia richiesto all’autorità

federale dei complementi d’indagine nei trenta giorni successivi la

notificazione del Rapporto DAPI.

Il ricorrente è stato informato

nel dicembre 2017 dell’apertura dei procedimenti penali per tentativo di

sottrazione per gli anni 2010, 2011 e 2012 da parte dell’autorità cantonale (v.

Rapporto DAPI del 10.12.2019, n. 1.3, p. 6).

Era quindi perfettamente a

conoscenza di quanto gli rimproveravano le autorità sia federali sia cantonali,

avendo addirittura collaborato al chiarimento delle circostanze fattuali che

avevano dato l’avvio all’inchiesta della DAPI, apertasi il 10 marzo 2015.

Nelle decisioni di

tassazione IC/IFD 2010-2014, l’RS 1 ha aggiunto a quanto dichiarato dai

contribuenti gli importi accertati dall’AFC in merito alle distribuzioni

dissimulate di utile, con la motivazione “prestazioni valutabili in denaro

godute in ambito societario”. Con le decisioni in seguito al reclamo, ha poi

precisato che quanto aggiunto per ogni periodo fiscale corrispondeva “a

quanto emerso dall’inchiesta DAPI con riduzione per partecipazioni qualificate”,

delle cui conclusioni era stato reso edotto il ricorrente.

Nella misura in cui

l’insorgente lamenta che non vi sia “un verbale […] a titolo di

riconoscimento dei principali elementi di reddito oggetto della presente

procedura ricorsuale”, basti ricordare che il diritto procedurale

applicabile non lo richiede. L’accusato ha infatti il diritto di contestare

l’esito dell’inchiesta, impugnando le decisioni di ricupero d’imposta e penali

adottate dall’autorità fiscale cantonale.

In ogni caso, che il

ricorrente censuri la violazione del diritto di essere sentito solo perché non ha

potuto “prendere atto degli elementi di reddito e di sostanza aggiuntivi”

appare perlomeno incoerente e in contrasto con il principio della buona fede e

con il divieto di comportamento contraddittorio (“venire contra factum

proprium”), che ne discende.

2.5

Di conseguenza, il

contribuente non può lamentare la violazione del suo diritto di essere sentito

in merito agli elementi di reddito aggiunti. La relativa censura deve pertanto essere

rigettata.

3.

3.1.

Come visto, sia per l’IFD

sia per l’IC, l’autorità di tassazione ha ripreso nelle decisioni di tassazione

2010-2014, ancora aperte, gli importi accertati dall’AFC, confermandoli anche in

sede di reclamo.

3.2

3.2.1

Secondo gli articoli 20

cpv. 1 lett. c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT, sono imponibili quali

redditi da sostanza mobiliare i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione

come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di

qualsiasi genere. Tra le prestazioni imponibili valutabili in denaro rientrano

anche le cosiddette “distribuzioni dissimulate di utili” menzionate agli

articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT.

Secondo

la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono

adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

1) la

società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2) tale

prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3) tale

prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

4) la

sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli

organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che

concedevano

(sentenza

TF n. 2C_11/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 7.2; DTF 131 II 593 consid. 5;

119.

Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

3.2.2

Tra le distribuzioni dissimulate

di utili vanno annoverate anche le rinunce a determinati proventi in favore

dell'azionista o della persona vicina, con una corrispondente riduzione presso

la società dell'utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione

valutabile in denaro sussiste quando la società non rivendica diritti su

introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente

dall'azionista o dalla persona a lui vicina, rispettivamente quando essi non

forniscono la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza

TF n. 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 6.1 e giurisprudenza citata).

3.2.3

Per giurisprudenza, i

fatti che determinano o aumentano il carico fiscale vanno addotti e provati dal

fisco, quelli che lo riducono o lo sopprimono vanno invece addotti e provati

dal contribuente.

Confrontato a fattispecie

relative a prestazioni valutabili in denaro, il fisco deve in particolare

apportare la prova che la società ha accordato a un'azionista o a una persona

vicina una prestazione senza ottenere una controprestazione adeguata; se le

prove addotte dall'autorità costituiscono degli indizi sufficienti in merito

all'esistenza di una simile sproporzione, spetta al contribuente dimostrare il

contrario (sentenza TF n. 2C_984/2019 del 3 marzo 2021 consid. 6.2 e

giurisprudenza citata).

3.3

Nel

caso in discussione, dal rapporto della DAPI risulta che il ricorrente ha

beneficiato di cospicue prestazioni valutabili in denaro quale azionista delle

società __________ SA, __________ SA e __________ SA. In particolare, le

società in questione non avevano contabilizzato parte della cifra d’affari

degli anni dal 2008 al 2014. Inoltre, le società registravano importi rilevanti

nel conto cassa, che aumentava da un anno all’altro; i fondi stessi non si

trovavano tuttavia nella disponibilità delle società, in quanto erano già stati

distribuiti ai soci.

Il ricorrente non mette in

discussione il fatto di aver beneficiato di queste prestazioni da parte delle

società né, d’altra parte, prova di aver fornito adeguate controprestazioni.

Per quanto riguarda la

commisurazione delle distribuzioni dissimulate di utile di cui ha beneficiato RI

1.

negli anni qui litigiosi, sia per l’imposta federale diretta sia per

l’imposta cantonale, le prestazioni valutabili in denaro risultanti da

partecipazioni si determinavano sulla base di disposti di legge identici (art.

20.

cpv. 1 lett. c LIFD e art. 19 cpv. 1 lett. c LT) e la

percentuale relativa alla riduzione per partecipazioni per i periodi fiscali

litigiosi era la medesima per entrambi i tributi (imponibili in ragione del

60%; art. 20 cpv. 1bis LIFD e art. 19 cpv. 1bis LT).

Nel suo ricorso, l’insorgente

non ha portato delle nuove allegazioni che possano far dubitare delle

conclusioni cui è giunta la DAPI.

3.4

3.4.1

Nell’ambito del ricorso,

l’RS 1 si è tuttavia accorto di non aver ripreso correttamente gli importi

relativi alle prestazioni valutabili in denaro, perché non erano stati

diminuiti del salario percepito annualmente dal ricorrente, debitamente

dichiarato.

L’autorità di tassazione

si è quindi detta disponibile alla loro correzione, sia per l’IC sia per l’IFD,

proponendo quanto segue:

Periodo fiscale

Importo della

prestazione valutabile in denaro (in fr.)

Importo (in fr.) con

deduzione per partecipazione, da esporre nella decisione di tassazione

2010.

305’731

183’439

2011.

280’078

168’047

2012.

279’037

167’422

2013.

226’564

135’938

2014.

353’449

212’069

3.4.2

Nell’esame del ricorso, la

Camera di diritto tributario ha le medesime attribuzioni dell’autorità di

tassazione nella procedura di tassazione (art. 228 cpv. 1 LT; art. 142 cpv. 4

LIFD in relazione ad art. 4 cpv. 6 Regolamento di applicazione della legge federale

sull’imposta federale diretta del 18 ottobre 1994; RL 642.150).

La Camera di diritto

tributario decide le questioni di ordine e di merito in base alle risultanze

dell’istruttoria senza essere vincolata alle proposte delle parti ed alla

tassazione impugnata (art. 230 cpv. 1 LT; art. 143 cpv. 1 LIFD).

3.4.3

Poiché gli importi

corretti, esposti nelle osservazioni al ricorso, coincidono con quelli

accertati dall’AFC (v. Rapporto, n. 4.1.2, p. 22) e dai quali non vi è motivo

perché la Camera di diritto tributario si discosti, la proposta dell’RS 1 è

accolta. Le decisioni di tassazione IC/IFD 2010-2014 sono riformate nel senso

che gli “altri redditi della sostanza mobiliare” corrispondono a

fr. 183'439.‑ per il 2010, fr. 168'047.‑ per il 2011, fr. 167'422.‑

per il 2012, fr. 135'938.‑ per il 2013 e fr. 212'069.‑

per il 2014.

Pertanto, il ricorso è

parzialmente ammesso.

4.

4.1.

Limitatamente all’imposta cantonale

sulla sostanza, il contribuente contesta il valore delle azioni stimato dall’RS

1.

per i periodi fiscali 2010-2013. Come visto, il ricorrente ha dichiarato (al

valore nominale) le partecipazioni in __________ SA e in __________ SA, mentre

le azioni di __________ SA sono state aggiunte dall’autorità di tassazione in

seguito agli accertamenti esperiti dall’AFC.

4.2

4.2.1

Ai sensi dell’art. 45 cpv.

2.

LT, le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di

partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo

conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco. L’art. 14 cpv. 1

LAID prevede che la sostanza è stimata al suo valore venale. Il valore

reddituale può essere preso in considerazione in modo appropriato.

4.2.2

Per valore venale,

s’intende il prezzo che si può ottenere da un bene in circostanze normali (v. Conferenza

svizzera delle imposte, Circolare no. 28, Instructions concernant l’estimation

des titres non cotés en vue de l’impôt sur la fortune, n. 1.3, p. 3). Per i

titoli non quotati per i quali non è conosciuto alcuno corso, il valore venale

corrisponde al valore intrinseco e di norma si determina in base alle regole previste

dalla suddetta Circolare secondo il principio di continuità dell’attività

aziendale (v. Circ. CSI no. 28, n. 2.4, p. 3).

Eccezionalmente, solo nell’anno

di fondazione e per il periodo di avviamento, le società commerciali,

industriali e di servizi nella forma della SA sono generalmente stimate al loro

valore di sostanza. Quando i risultati commerciali diventano rappresentativi,

allora si applicano le regole di valutazione previste dalla Circolare CSI no.

28.

(v. Circ. CSI no. 28, n. 32, p. 7). Anche le società holding pure, le

società di gestione patrimoniale e le società finanziarie e le società

immobiliari appena costituite sono valutate secondo il loro valore di sostanza

(Circ. CSI no. 28, n. 33, 38 e 42, p. 9).

4.3

Nella fattispecie, per i

periodi fiscali 2010-2013, l’autorità di tassazione ha corretto il valore

dichiarato per la __________ SA e ha aggiunto il valore della partecipazione in

__________ SA (non dichiarata), stimando il valore delle azioni di entrambe le

società al valore di sostanza. Per la __________ SA, l’RS 1 ha tassato la

partecipazione del ricorrente come dichiarata, ovvero al valore nominale. Ciò

che ha comportato un aumento dei “titoli e capitali” dichiarati per ogni

periodo fiscale sub judice (stato al 31.12.).

Né in sede di tassazione

né in sede di reclamo, l’RS 1 ha spiegato perché abbia modificato i valori

dichiarati e abbia valutato le società “al valore di sostanza (sostanza

netta della società)”.

In più, nessuna delle tre

società summenzionate può essere annoverata tra le eccezioni previste dalla

Circolare CSI no. 28 (per le definizioni v. anche CSI, “Commentaire 2021” della

Circ. no. 28, p. 51).

Dalle decisioni impugnate

non si comprende per quali ragioni l’RS 1 non abbia imposto le azioni tenendo

conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco, conformemente ai

dettami dell’art. 45 cpv. 2 LT, ma le abbia “esposte al valore di sostanza”.

Lo stesso Ufficio ammette che i “valori […] considerati [sono]

oltremodo prudenziali non avendo considerato la redditività della società

stessa come previsto dalla Circolare 28 AFC [recte: CSI]”, permettendo “di

esporre valori in modo particolarmente favorevole al contribuente”.

Dato che le decisioni

impugnate sono contrarie ai dettami dell’art. 45 cpv. 2 LT, la Camera di

diritto tributario non può fare altro che annullarle e rinviare gli atti all’RS

1.

perché proceda alle proprie incombenze ed emetta delle decisioni corrette e

motivate.

5.

5.1.

Infine, i

ricorrenti lamentano che l’RS 1 non si sia pronunciato sulla censura

riguardante il rimborso dell’imposta preventiva, sollevata nel reclamo contro

la decisione di tassazione IC/IFD 2010.

5.2

Secondo l’art. 52 cpv. 1 della

Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP; RS 642.21),

l’ufficio cantonale dell'imposta preventiva esamina le istanze che gli sono

presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a

stabilire esattamente il diritto al rimborso. L’art. 52 cpv. 2 LIP aggiunge

che, terminata l'indagine, l’ufficio dell'imposta preventiva prende una

decisione sul diritto al rimborso; la decisione di rimborso può essere

collegata a quella di tassazione.

Nel Canton Ticino, gli

uffici circondariali di tassazione delle persone fisiche sono designati quali

uffici cantonali dell’imposta preventiva (art. 1 cpv. 1 lett. a del

Regolamento cantonale di applicazione concernente la legge federale sull’imposta

preventiva, il computo di imposte alla fonte estere e la trattenuta

supplementare d’imposta USA del 18 ottobre 1994 [RL 642.250]).

L’art. 53 cpv. 1 LIP

consente di impugnare la decisione dell’ufficio cantonale dell’imposta

preventiva, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, con reclamo scritto a

tale ufficio.

Infine, per l’art. 54 cpv.

1.

LIP, la decisione sul reclamo presa dall’ufficio cantonale dell’imposta

preventiva può essere impugnata per iscritto, nel termine di 30 giorni dalla notificazione,

mediante ricorso alla commissione cantonale di ricorso; il ricorso deve

contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. Nel

Canton Ticino, la Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello è

competente quale commissione di ricorso (art. 1 cpv. 1 lett. c del

Regolamento cantonale di applicazione).

5.3

Nel modulo 2 (Elenco dei

titoli e altri collocamenti di capitali), allegato alla dichiarazione d’imposta

2010, i contribuenti avevano dichiarato una vincita Swisslos per un importo di

fr. 25'188.– ed avevano chiesto il rimborso dell’imposta preventiva. Nella

decisione di tassazione del 30 marzo 2021, l’RS 1 ne aveva negato il rimborso.

Con il reclamo del 16 aprile 2021, il contribuente aveva riproposto la domanda

di rimborso.

Non è noto se il reclamo

contro la decisione di diniego del rimborso dell’imposta preventiva sia ancora

pendente o se l’autorità di tassazione abbia semplicemente omesso di

pronunciarsi. Neppure nelle osservazioni al ricorso l’Ufficio di tassazione ha

preso posizione su questo aspetto.

In mancanza di una

decisione su reclamo, la Camera di diritto tributario non può entrare nel

merito della domanda di rimborso dell’imposta preventiva. L’RS 1 provvederà a

pronunciarsi sul reclamo pendente e ad adottare una decisione suscettibile di

ricorso.

6.

Di conseguenza, il

ricorso è parzialmente accolto.

Per quanto riguarda le

prestazioni valutabili in denaro emerse dall’indagine della DAPI, le decisioni di

tassazione IC/IFD 2010-2014 dopo reclamo del 29 settembre 2021 sono riformate

nel senso che gli “altri redditi della sostanza mobiliare” da aggiungere a

quanto dichiarato corrispondono a fr. 183'439.‑ per il 2010,

fr. 168'047.‑ per il 2011, fr. 167'422.‑ per il 2012,

fr. 135'938.‑ per il 2013 e fr. 212'069.‑ per il 2014.

Per quanto attiene alla

valutazione dei titoli delle tre società riconducibili al contribuente, le

decisioni di tassazione IC 2010-2013 dopo reclamo sono annullate e gli atti

sono ritornati all’RS 1 affinché emetta delle decisioni corrette e motivate.

Per quanto concerne il

rimborso dell’imposta preventiva 2010, il ricorso è irricevibile. L’Ufficio di

tassazione adotterà una decisione in merito al reclamo pendente.

Visto l’esito del gravame,

la tassa di giustizia e le spese di procedura sono ripartite proporzionalmente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Per

quanto riguarda l’imposta sul reddito IC/IFD 2010-2014, il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, le decisioni dopo reclamo del 29 settembre 2021 sono riformate nel

senso che gli “altri redditi della sostanza mobiliare” da aggiungere a quanto

dichiarato corrispondono a fr. 183'439.‑ per il 2010,

fr. 168'047.‑ per il 2011, fr. 167'422.‑ per il 2012,

fr. 135'938.‑ per il 2013 e fr. 212'069.‑ per il 2014.

1.2. Per

quanto concerne l’imposta cantonale sulla sostanza 2010-2013, le decisioni di

tassazione dopo reclamo del 29 settembre 2021 sono annullate e gli atti

sono rinviati all’RS 1 perché adotti delle nuove decisioni motivate in merito

al valore delle azioni.

1.3. Per

quanto concerne l’imposta preventiva 2010, il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 300.–

per un totale di fr. 2’100.–

sono a carico del

ricorrente in ragione di due terzi (fr. 1'400.‑).

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________ (periodo fiscale 2010);

-

municipio di __________ (periodi fiscali 2011-2014).

Per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: