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Decisione

80.2021.243

Condono: presupposti, stato di bisogno, reddito ampiamente superiore al minimo vitale, redditi elevati nei periodi fiscali per cui è chiesto il condono

29 febbraio 2024Italiano21 min

2021, i contribuenti chiedevano il condono delle imposte per i periodi fiscali 2017,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.243

80.2021.261

Lugano

29 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RI

2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 19 ottobre 2021 contro la decisione del 20 settembre 2021 in materia di condono

delle imposte cantonali e comunali e dell’imposta federale diretta dei

periodi fiscali 2017, 2018 e 2019.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 1 e RI 2

abitano a __________ (__________) e hanno due figlie, __________, nata nel

1998, tirocinante come operatrice sociosanitaria, e __________, nata nel 2002

ed iscritta al __________.

Con istanza del 23 aprile

2021, i contribuenti chiedevano il condono delle imposte per i periodi fiscali 2017,

2018, 2019, corrispondenti a un importo fr. 15'498.95 per l’IFD, fr. 28'079.90

per l’imposta cantonale e fr. 25'736.95 per l’imposta comunale, per complessivi

fr. 69'315.80.

Spiegavano che RI 1,

attivo come consulente finanziario, aveva perso il lavoro a novembre del 2020,

a causa di una sindrome depressiva a seguito di burn-out. Essendo

pendente la domanda di rendita di invalidità, si era annunciato presso

l’assicurazione contro la disoccupazione.

A sostegno della propria

domanda allegavano i conteggi stipendio della moglie, il contratto di lavoro

della figlia __________ e la richiesta di rendita AI del marito datata 20

gennaio 2020. Per quanto concerne i costi, i coniugi producevano segnatamente

l’attestato di frequenza della figlia __________ al liceo privato, le fatture

ospedaliere del marito e gli estratti conto __________ di entrambi i coniugi. In

relazione alla sostanza, indicavano che il mapp. n. __________ RFD di __________

era gravato da oneri ipotecari nella misura di fr. 730'000.-.

B. Con due decisioni

separate del 29 luglio 2021, l’Ufficio esazione e condoni (qui di seguito: UEC)

respingeva l’istanza di condono.

A motivazione delle

stesse, l’autorità indicava che i contribuenti avevano percepito redditi per fr.

17’728.- mensili nel 2017, fr. 19’683.- mensili nel 2018 e fr. 10’065.- mensili

per l’anno 2019.

Al momento della

decisione, le entrate mensili costituite dall’indennità disoccupazione del

marito e dal reddito del lavoro della moglie ammontavano a fr. 7'852.-, mentre

le spese ricorrenti mensili ammontavano a fr. 6'530.-, rimanendo una

disponibilità mensile di fr. 1'322.-.

A livello di sostanza,

l’UEC rilevava come i richiedenti possedessero in comproprietà due immobili a __________,

stimati complessivamente in fr. 286'058.- e gravati da oneri ipotecari per fr.

730'000.-. Il valore commerciale degli immobili era oggettivamente superiore a

quello di stima.

L’UEC aveva anche appurato

che la moglie era socia e gerente della società __________, con una quota

sociale di fr. 20'000.-. Dalle verifiche, poi, risultava che il marito aveva

immatricolato a suo nome due autoveicoli, una BMW 116i – Turer (anno 2009) e

una Mini Clubman (anno 2018), quest’ultima oggetto di un contratto di leasing.

Dal canto suo, la moglie era proprietaria di una automobile BMW 120l (anno

2015).

All’Ufficio esecuzione

risultavano esecuzioni per pretese di diritto privato per complessivi fr.

1'435.-, mentre i coniugi dichiaravano debiti privati per complessivi fr.

23'797.-.

Poste tutte queste

premesse, l’UEC respingeva l’istanza non ritenendo adempiute le condizioni

poste dal legislatore per concedere il condono, stimando che i contribuenti non

abbiano costituito riserve nonostante ne avessero avuto i mezzi.

C. Contro queste

decisioni, i coniugi RI 1 presentavano reclamo il 23 agosto 2021.

A loro avviso, i motivi

addotti dall’autorità cantonale per negare il condono erano insostenibili.

Infatti, non sarebbe stato loro possibile effettuare degli accantonamenti, in

quanto la malattia del signor RI 1 era stata improvvisa e imprevedibile. Fino

ad allora le imposte erano state corrisposte con il bonus annuale dall’attività

professionale del marito.

Allegavano una tabella con

le uscite e le entrate dei contribuenti per il periodo 2017-2021.

I reclamanti ammettevano

che le loro spese avevano pesato oltremisura sulla loro economia domestica. Menzionavano

in questo contesto un credito privato per lavori di manutenzione e rinnovo

della loro casa a __________, estinto nel 2018, le spese per la doppia economia

domestica a __________ (fino al 2018) e quelle per la formazione delle figlie.

Aggiungevano che, per

ovviare alla loro situazione economica, il marito si era annunciato presso la

cassa di disoccupazione, mentre la moglie aveva ripreso l’attività lavorativa

dopo anni di inattività.

D’altra parte, le imposte

in discussione sarebbero diventate esigibili solo dopo l’inizio della malattia

del marito, a causa dei reclami da loro interposti.

D. Con decisioni del 20

settembre 2021, l’UEC respingeva il reclamo.

Oltre a ribadire che i

reclamanti avevano una disponibilità mensile di fr. 1'322.– e sostanza

immobiliare, l’autorità fiscale riteneva irrilevante l’asserita durata

eccessiva delle procedure di tassazione, in quanto dal 2017 avevano ricevuto

puntualmente le richieste di acconto, senza tuttavia pagare. Sottolineava

inoltre che le entrate mensili dei periodi fiscali in questione avrebbero

consentito loro di costituire degli accantonamenti per le imposte e che i

contribuenti continuavano a pagare mensilmente il leasing, le spese della carta

di credito e la retta del Liceo __________.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 insorgono contro le

decisioni su reclamo dell’UEC.

I contribuenti si

riconfermano nella loro posizione, aggiungendo che, pur sapendo che

l’istruzione della secondogenita al __________ eccedesse chiaramente i limiti

del budget familiare, l’interruzione della formazione non è sembrata loro una

buona soluzione. Inoltre, i lavori alla proprietà di __________ sarebbero stati

attuati perché il risanamento era necessario e parzialmente imposto dalla legge

(p. es. caldaia).

F. Con osservazioni del 25

novembre 2021 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni si è

espresso in favore della reiezione del gravame, argomentando che i contribuenti

avrebbero mantenuto un tenore di vita sproporzionato alle loro capacità

economiche.

Né il Dicastero finanze,

economia e sport della Città di Bellinzona, né l’Amministrazione federale delle

contribuzioni hanno formulato osservazioni.

Diritto

1. 1.1.

A partire dall’1.1.2016 è

entrata in vigore la Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 9). Lo

scopo principale di questa legge è la delega integrale della competenza ai

cantoni di giudicare le domande di condono in materia d’imposta federale

diretta.

Con questa legge federale,

i cantoni sono gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di

condono concernenti l’imposta federale diretta, sono state modificate alcune

disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121) e sono state

inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle

disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza (per esempio: alcuni motivi

di diniego del condono elencati nel nuovo art. 167a LIFD, i diritti e gli

obblighi procedurali del richiedente previsti all’art. 167d LIFD; Vorpe, Novità legislative nel campo del

diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).

1.2.

Nel caso

concreto, la decisione nell’ambito della richiesta di condono per l’IFD, l’IC e

l’ICom 2018 è stata emanata dall’autorità cantonale competente per il condono

il 13 settembre 2019. Di conseguenza, alla procedura di condono in oggetto si

applica il nuovo diritto (art. 205e cpv. 2 LIFD e per analogia anche in materia

di imposte cantonali e comunali, secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della

legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in

vigore dall’1.1.2016).

1.3.

L’autorità

competente a deliberare in merito alle domande di condono in materia d’imposte

cantonali (art. 22 cpv. 1 RLT) e d’imposte federali dirette (cfr. art. 167b

LIFD e art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande

di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del

Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta,

RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.

Dal 1° gennaio 2009, in

virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost.,

le decisioni dell’UEC sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3

LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta

federale diretta, rispettivamente art. 167g LIFD).

1.4.

Gli importi non ancora

corrisposti per i quali è chiesto il condono devono fondarsi su decisioni di

tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

Inoltre, secondo l’art. 167 cpv. 4 LIFD, la domanda di condono dev’essere

presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto

esecutivo.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 246 LT, di

uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il

quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per

contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere

interamente o parzialmente condonati.

Il condono è la definitiva

rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der

Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che

provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica

– vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente

nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è

necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che

reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria,

socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si

ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto

possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).

2.2

Il

condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra

della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, secondo l’art. 8

Cost. fed., esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in

presenza di precisi presupposti (Beusch,

op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/

Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto”

giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD

I-2008, p. 468).

In base al testo degli

art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:

·

l’esistenza di una situazione di bisogno

·

e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito

fiscale.

Tali

concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche

l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).

3.

3.1.

3.1.1

Come già ricordato,

secondo l’art. 246 cpv. 1 LT, su domanda del contribuente caduto nel bisogno,

per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per

contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere

in tutto o in parte condonati; ciò poiché appunto il condono dell’imposta ha lo

scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del

contribuente e deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

3.1.2

L’art. 2 cpv. 1

dell’Ordinanza sul condono dell’imposta stabilisce in quali casi si possa

considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1

LIFD) e meglio:

·

quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il

minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento

(lit. a);

·

quando l’intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua

capacità finanziaria (lit. b).

Secondo il capoverso 2

dell’art. 2 dell’Ordinanza, esiste una situazione di bisogno quando l’intero

importo dovuto dal contribuente è sproporzionato rispetto alla sua capacità

finanziaria e, per le persone fisiche, si ha sproporzione segnatamente quando

il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo

d’esistenza, non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole,

cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte

del contribuente – non sia possibile (Curchod,

in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral

direct, 2a ediz., Basilea 2017, ad art. 167 LIFD, p. 1912-1913).

3.2

All’art. 3 dell’Ordinanza

sul condono dell’imposta sono indicate le cause di bisogno per le persone

fisiche (la lista non è esaustiva).

In particolare, vengono

considerate come cause che possono condurre una persona fisica a una situazione

di bisogno (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):

·

un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione

economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto

a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di

mantenimento (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1);

·

costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non

sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2);

·

un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra

3).

·

un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in

relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è

responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).

3.3

Il capoverso 2 dell’art. 3

dell’Ordinanza precisa che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre

cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della

Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano

totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono

nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al

risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2

LIFD).

In particolare, sono

considerate altre cause le fideiussioni (lit. a), gli elevati pegni immobiliari

(lit. b), i debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato (lit.

c) e considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti

un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza

economica della persona e i posti di lavoro (lit. d)

Secondo il capoverso 3

dell’art. 3 dell’Ordinanza, nemmeno le perdite di reddito e le spese che sono

già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo

dell’imposta non sono riconosciute come cause.

3.4

Per

quanto attiene i motivi di diniego del condono, essi sono stabiliti all’art.

167a LIFD.

Segnatamente, il condono

dell’imposta può essere negato in tutto o in parte se il contribuente:

a. ha violato

gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione

rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione

finanziaria nel periodo fiscale in questione;

b. a partire dal

periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito

riserve nonostante ne avesse i mezzi;

c. alla scadenza

del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;

d. ha causato la

propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi

importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo

un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;

e. durante il

periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.

3.5

In questi ultimi anni, si

è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la

nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012

consid. 3.4.).

Con l’enumerazione non

esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono

dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono

sia concesso, il richiedente deve quindi esporre la sua situazione economica

presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari

all’interesse generale (Messaggio concernente la legge sul condono

dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).

3.6

Quando, nonostante la

riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può

essere completamente estinto entro un termine ragionevole, non è soltanto

adempiuta la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167

LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/

Meuter, op. cit., n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1664). Le due condizioni

non possono essere definite separatamente l’una dall’altra, sovrapponendosi in

larga misura. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione

del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione

economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, e,

in particolare, ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15

novembre 2010).

Conseguenze oltremodo

gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento

della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che

conducono ad una situazione di bisogno: un

lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata

malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011

del 23 aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1°

giugno 2010).

3.7

Secondo l’art. 10

dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda

di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione

delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:

a. dell’intera

situazione economica del richiedente al momento della decisione;

b. dell’evoluzione

a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;

c. delle

prospettive economiche del richiedente;

d. delle misure

adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità

economica.

4.

4.1.

Come visto, il condono non

deve essere confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge:

deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti

precisi.

L’art. 167 cpv. 2 LIFD

stabilisce che il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al

risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve

profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.

Affinché il condono

dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione

economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti

contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi

creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087

del 23.10.2013, p. 7252-7253).

4.2

Venendo alla fattispecie in esame, i contribuenti

sostengono di non essere in grado di far fronte al pagamento delle imposte

arretrate, per via della malattia del marito, che ne ha causato la

disoccupazione. Egli sarebbe in attesa di ricevere una risposta relativa alla

sua richiesta di rendita AI, mentre percepisce una indennità di disoccupazione.

4.3

L’UEC

ha ritenuto che i coniugi RI 1 non fossero in una situazione di bisogno, avendo

una disponibilità mensile di fr. 1'322.-, sufficiente per far fronte al

pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali per i periodi fiscali

2017, 2018 e 2019. Nella decisione impugnata, i redditi e le spese del

ricorrente sono stati calcolati come segue:

Redditi

Indennità di

disoccupazione

fr.

4'554.-

Reddito da attività

lucrativa della moglie

fr.

3'298.-

Redditi complessivi

fr.

7'852.-

Spese

Minimo LEF familiare

fr.

2'900.-

Interessi ipotecari

fr.

1'480.-

Spese riscaldamento

fr.

250.-

Assicurazioni

obbligatorie

fr.

150.-

Cassa malati

fr.

1'100.-

Spese professionali

fr.

150.-

Spese mediche

fr.

500.-

Totale

fr.

6'530.-

Disponibilità mensile

fr.

1'322.-

4.4

Si tratta ora di comprendere

se i calcoli effettuati dall’UEC per verificare la disponibilità mensile dei

coniugi e quindi per stabilire se versano in un caso di bisogno, siano

corretti.

Il minimo vitale dei

ricorrenti va calcolato basandosi sulla tabella per il calcolo del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo e sui dati in possesso

dell’autorità fiscale.

4.5

4.5.1

Sulla base dei dati

forniti dai ricorrenti nel 2021 risulta un reddito della moglie pari a fr.

3'044.25, e un’indennità per disoccupazione del marito pari a 9'200.- (cfr.

budget prodotto in sede di reclamo e di ricorso). Ne viene pertanto un reddito

complessivo pari a 12'200.-, addirittura superiore a quello calcolato dall’UEC.

4.5.2

Quanto

alle spese, è necessario innanzitutto ricordare che il minimo di esistenza agli

effetti del diritto esecutivo per coniugi è di 1'700.-, importo cui si

aggiungono ulteriori fr. 1'200.- (fr. 600.- cadauno) per due figli oltre ai 10

anni, per un totale di fr. 2'900.-. Il minimo di esistenza LEF comprende, tra

le altre, le spese per le assicurazioni private, l’abbonamento telefonico e le

assicurazioni delle automobili. L’UEC aggiunge poi un importo di fr. 150.- per

assicurazioni obbligatorie.

A questo importo vanno

computate le spese connesse all’immobile di proprietà nella quale i coniugi

vivono. Esse consistono negli interessi ipotecari (senza ammortamento) e delle

spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile. Si aggiungono a questo

importo i costi di riscaldamento mensile e le spese accessorie. Gli interessi

ipotecari ammontano a fr. 17'760.- annuali, che mensilmente sono fr. 1'480.-. Le

spese di gestione, amministrazione e manutenzione dichiarate nel 2019 ammontano

a fr. 2'880.- annui, per un importo mensile di fr. 240.-.

Secondo il minimo

esistenziale LEF, le spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro

devono essere quelle effettive per l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, in

quanto il veicolo della moglie non è impignorabile. Nella fattispecie, il costo

dell’abbonamento mensile Arcobaleno per due zone è di fr. 74.- mensili, quasi

la metà dei fr. 150.- presi in conto dall’UEC come spese professionali.

In aggiunta, l’UEC ha

aggiunto fr. 500.- mensili per le spese mediche del marito.

Le imposte non vengono

considerate ai fini del computo del minimo d’esistenza (DTF 126 III 89, 92

seg.; STF 17.11.2003, 7B.221/2003 = BlSchK 2004, 85 segg.).

4.6

Sulla base dei dati

forniti dai ricorrenti, emerge quindi una disponibilità di fr. 6'856.-, e

quindi di molto superiore a quella indicata dall’UEC. Anche in base ai redditi

considerati nella procedura di reclamo, vi sarebbe stata comunque una

disponibilità mensile sufficiente.

Ne discende che, viste le

disponibilità mensili, non si possono ritenere i qui contribuenti in uno stato

di bisogno tale da giustificare il condono delle imposte.

5.

5.1.

L’autorità resistente ha

tuttavia negato il condono anche per un altro motivo. Da un esame del calcolo

dell’imponibile nei periodi fiscali cui si riferisce la domanda di condono,

emerge che i coniugi hanno avuto un reddito totale di fr. 212'740.- nel 2017,

di fr. 236'194.- nel 2018 e di fr. 120’777.-, nel 2019. Questi importanti

redditi sarebbero senz’altro stati più che sufficienti per far fronte al

pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali per i periodi fiscali in

essere.

Come indicato in

precedenza, per l’art. 167a lett. b LIFD, il condono dell’imposta può essere

negato in tutto o in parte se il contribuente a partire dal periodo fiscale cui

si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne

avesse i mezzi.

Ora, tenuto conto di come,

nei periodi fiscali per i quali chiedono il condono, i coniugi disponessero di

entrate ben superiori a quanto necessario per garantire il proprio minimo

vitale e quello familiare, era più che legittimo aspettarsi dai ricorrenti che

provvedessero ad effettuare gli opportuni accantonamenti per il pagamento delle

imposte, benché le tassazioni siano state emesse solo negli anni 2020 e 2021.

Come

più volte affermato da questa Camera (cfr., per esempio, CDT 80.2012.51 del 28

febbraio 2013; cfr. anche decisione della Commissione di ricorso in materia di

imposte del Canton Berna del 15 dicembre 2009, in: RKE BE 2009/165), non va

infatti dimenticato che sono considerati meritevoli di condono unicamente i

contribuenti che dimostrano di avere costituito le necessarie riserve per il

pagamento delle imposte future, a dipendenza della loro capacità contributiva

del momento.

5.2

Così stando le cose, la

mancata costituzione delle necessarie riserve per il pagamento delle imposte in

discussione sembra piuttosto da collegarsi alle loro difficoltà

nell’amministrare in maniera opportuna il proprio patrimonio.

Decidere diversamente nel

caso concreto, significherebbe dunque premiare i contribuenti che non

dimostrano la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi

della loro sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono invece

effettivamente il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo scopo di

estinguere i loro debiti fiscali.

5.3

Ora, tutto ben ponderato,

analizzando l’insieme delle circostanze e viste le stringenti condizioni poste

dall’art. 167a LIFD, si deve concludere che l’UEC ha correttamente ritenuto di

non dover concedere il condono richiesto.

Va da sé che resta impregiudicata, da parte dei ricorrenti,

la facoltà di chiedere delle facilitazioni di pagamento giusta l’art. 245 LT

(p. esempio il pagamento rateale).

6.

Il ricorso è

respinto. La tassa di giustizia e le spese sono comunque ridotte per agevolare

i ricorrenti nel pagamento dei debiti d’imposta.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna è

ammissibile, entro 30 giorni, se concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso

particolarmente importante (art. 82 ss., in particolare art. 83 lit. m

LTF).

4. Intimazione a:

- ;

- ;

- ;

- .

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: