80.2021.243
Condono: presupposti, stato di bisogno, reddito ampiamente superiore al minimo vitale, redditi elevati nei periodi fiscali per cui è chiesto il condono
29 febbraio 2024Italiano21 min
2021, i contribuenti chiedevano il condono delle imposte per i periodi fiscali 2017,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.243
80.2021.261
Lugano
29 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 ottobre 2021 contro la decisione del 20 settembre 2021 in materia di condono
delle imposte cantonali e comunali e dell’imposta federale diretta dei
periodi fiscali 2017, 2018 e 2019.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2
abitano a __________ (__________) e hanno due figlie, __________, nata nel
1998, tirocinante come operatrice sociosanitaria, e __________, nata nel 2002
ed iscritta al __________.
Con istanza del 23 aprile
2021, i contribuenti chiedevano il condono delle imposte per i periodi fiscali 2017,
2018, 2019, corrispondenti a un importo fr. 15'498.95 per l’IFD, fr. 28'079.90
per l’imposta cantonale e fr. 25'736.95 per l’imposta comunale, per complessivi
fr. 69'315.80.
Spiegavano che RI 1,
attivo come consulente finanziario, aveva perso il lavoro a novembre del 2020,
a causa di una sindrome depressiva a seguito di burn-out. Essendo
pendente la domanda di rendita di invalidità, si era annunciato presso
l’assicurazione contro la disoccupazione.
A sostegno della propria
domanda allegavano i conteggi stipendio della moglie, il contratto di lavoro
della figlia __________ e la richiesta di rendita AI del marito datata 20
gennaio 2020. Per quanto concerne i costi, i coniugi producevano segnatamente
l’attestato di frequenza della figlia __________ al liceo privato, le fatture
ospedaliere del marito e gli estratti conto __________ di entrambi i coniugi. In
relazione alla sostanza, indicavano che il mapp. n. __________ RFD di __________
era gravato da oneri ipotecari nella misura di fr. 730'000.-.
B. Con due decisioni
separate del 29 luglio 2021, l’Ufficio esazione e condoni (qui di seguito: UEC)
respingeva l’istanza di condono.
A motivazione delle
stesse, l’autorità indicava che i contribuenti avevano percepito redditi per fr.
17’728.- mensili nel 2017, fr. 19’683.- mensili nel 2018 e fr. 10’065.- mensili
per l’anno 2019.
Al momento della
decisione, le entrate mensili costituite dall’indennità disoccupazione del
marito e dal reddito del lavoro della moglie ammontavano a fr. 7'852.-, mentre
le spese ricorrenti mensili ammontavano a fr. 6'530.-, rimanendo una
disponibilità mensile di fr. 1'322.-.
A livello di sostanza,
l’UEC rilevava come i richiedenti possedessero in comproprietà due immobili a __________,
stimati complessivamente in fr. 286'058.- e gravati da oneri ipotecari per fr.
730'000.-. Il valore commerciale degli immobili era oggettivamente superiore a
quello di stima.
L’UEC aveva anche appurato
che la moglie era socia e gerente della società __________, con una quota
sociale di fr. 20'000.-. Dalle verifiche, poi, risultava che il marito aveva
immatricolato a suo nome due autoveicoli, una BMW 116i – Turer (anno 2009) e
una Mini Clubman (anno 2018), quest’ultima oggetto di un contratto di leasing.
Dal canto suo, la moglie era proprietaria di una automobile BMW 120l (anno
2015).
All’Ufficio esecuzione
risultavano esecuzioni per pretese di diritto privato per complessivi fr.
1'435.-, mentre i coniugi dichiaravano debiti privati per complessivi fr.
23'797.-.
Poste tutte queste
premesse, l’UEC respingeva l’istanza non ritenendo adempiute le condizioni
poste dal legislatore per concedere il condono, stimando che i contribuenti non
abbiano costituito riserve nonostante ne avessero avuto i mezzi.
C. Contro queste
decisioni, i coniugi RI 1 presentavano reclamo il 23 agosto 2021.
A loro avviso, i motivi
addotti dall’autorità cantonale per negare il condono erano insostenibili.
Infatti, non sarebbe stato loro possibile effettuare degli accantonamenti, in
quanto la malattia del signor RI 1 era stata improvvisa e imprevedibile. Fino
ad allora le imposte erano state corrisposte con il bonus annuale dall’attività
professionale del marito.
Allegavano una tabella con
le uscite e le entrate dei contribuenti per il periodo 2017-2021.
I reclamanti ammettevano
che le loro spese avevano pesato oltremisura sulla loro economia domestica. Menzionavano
in questo contesto un credito privato per lavori di manutenzione e rinnovo
della loro casa a __________, estinto nel 2018, le spese per la doppia economia
domestica a __________ (fino al 2018) e quelle per la formazione delle figlie.
Aggiungevano che, per
ovviare alla loro situazione economica, il marito si era annunciato presso la
cassa di disoccupazione, mentre la moglie aveva ripreso l’attività lavorativa
dopo anni di inattività.
D’altra parte, le imposte
in discussione sarebbero diventate esigibili solo dopo l’inizio della malattia
del marito, a causa dei reclami da loro interposti.
D. Con decisioni del 20
settembre 2021, l’UEC respingeva il reclamo.
Oltre a ribadire che i
reclamanti avevano una disponibilità mensile di fr. 1'322.– e sostanza
immobiliare, l’autorità fiscale riteneva irrilevante l’asserita durata
eccessiva delle procedure di tassazione, in quanto dal 2017 avevano ricevuto
puntualmente le richieste di acconto, senza tuttavia pagare. Sottolineava
inoltre che le entrate mensili dei periodi fiscali in questione avrebbero
consentito loro di costituire degli accantonamenti per le imposte e che i
contribuenti continuavano a pagare mensilmente il leasing, le spese della carta
di credito e la retta del Liceo __________.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 insorgono contro le
decisioni su reclamo dell’UEC.
I contribuenti si
riconfermano nella loro posizione, aggiungendo che, pur sapendo che
l’istruzione della secondogenita al __________ eccedesse chiaramente i limiti
del budget familiare, l’interruzione della formazione non è sembrata loro una
buona soluzione. Inoltre, i lavori alla proprietà di __________ sarebbero stati
attuati perché il risanamento era necessario e parzialmente imposto dalla legge
(p. es. caldaia).
F. Con osservazioni del 25
novembre 2021 l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni si è
espresso in favore della reiezione del gravame, argomentando che i contribuenti
avrebbero mantenuto un tenore di vita sproporzionato alle loro capacità
economiche.
Né il Dicastero finanze,
economia e sport della Città di Bellinzona, né l’Amministrazione federale delle
contribuzioni hanno formulato osservazioni.
Diritto
1. 1.1.
A partire dall’1.1.2016 è
entrata in vigore la Legge federale sul condono dell’imposta (RU 2015 9). Lo
scopo principale di questa legge è la delega integrale della competenza ai
cantoni di giudicare le domande di condono in materia d’imposta federale
diretta.
Con questa legge federale,
i cantoni sono gli unici responsabili per l’esame di (tutte) le domande di
condono concernenti l’imposta federale diretta, sono state modificate alcune
disposizioni dell’Ordinanza sul condono d’imposta (RS 642.121) e sono state
inserite nella Legge sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11) delle
disposizioni che prima si trovavano nell’ordinanza (per esempio: alcuni motivi
di diniego del condono elencati nel nuovo art. 167a LIFD, i diritti e gli
obblighi procedurali del richiedente previsti all’art. 167d LIFD; Vorpe, Novità legislative nel campo del
diritto tributario, RtiD II-2015, p. 515 ss.).
1.2.
Nel caso
concreto, la decisione nell’ambito della richiesta di condono per l’IFD, l’IC e
l’ICom 2018 è stata emanata dall’autorità cantonale competente per il condono
il 13 settembre 2019. Di conseguenza, alla procedura di condono in oggetto si
applica il nuovo diritto (art. 205e cpv. 2 LIFD e per analogia anche in materia
di imposte cantonali e comunali, secondo l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della
legge tributaria del 18 ottobre 1994 [RLT; RL 10.2.1.1.1], nella versione in
vigore dall’1.1.2016).
1.3.
L’autorità
competente a deliberare in merito alle domande di condono in materia d’imposte
cantonali (art. 22 cpv. 1 RLT) e d’imposte federali dirette (cfr. art. 167b
LIFD e art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande
di condono dell’imposta federale diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del
Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta,
RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e condoni.
Dal 1° gennaio 2009, in
virtù della nuova garanzia della via giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost.,
le decisioni dell’UEC sono impugnabili dinanzi a questa Camera (art. 246 cpv. 3
LT e 5a del Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta
federale diretta, rispettivamente art. 167g LIFD).
1.4.
Gli importi non ancora
corrisposti per i quali è chiesto il condono devono fondarsi su decisioni di
tassazione passate in giudicato (art. 7 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
Inoltre, secondo l’art. 167 cpv. 4 LIFD, la domanda di condono dev’essere
presentata alla competente autorità prima della notificazione del precetto
esecutivo.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 246 LT, di
uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il
quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per
contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere
interamente o parzialmente condonati.
Il condono è la definitiva
rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente (Beusch, Der Untergang der
Steuerforderung, Zurigo 2012, p. 188). Le ragioni di una simile rinuncia – che
provoca l’estinzione di un credito fiscale spettante alla collettività pubblica
– vanno essenzialmente ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente
nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui non si è
necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi ultimi che
reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura umanitaria,
socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene concesso perché si
ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per quanto
possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009).
2.2
Il
condono non va tuttavia confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra
della legge. Al fine di garantire la parità di trattamento, secondo l’art. 8
Cost. fed., esso deve anzi rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in
presenza di precisi presupposti (Beusch,
op. cit., n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/
Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto”
giustiziabile alla luce dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD
I-2008, p. 468).
In base al testo degli
art. 246 LT e 167 LIFD, ne occorrono due cumulativi:
·
l’esistenza di una situazione di bisogno
·
e conseguenze oltremodo gravose dovute al pagamento del debito
fiscale.
Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale (RS 642.121), cui rinvia anche
l’art. 22 cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese (RLT).
3.
3.1.
3.1.1
Come già ricordato,
secondo l’art. 246 cpv. 1 LT, su domanda del contribuente caduto nel bisogno,
per il quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per
contravvenzione tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere
in tutto o in parte condonati; ciò poiché appunto il condono dell’imposta ha lo
scopo di contribuire al risanamento duraturo della situazione economica del
contribuente e deve profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.
3.1.2
L’art. 2 cpv. 1
dell’Ordinanza sul condono dell’imposta stabilisce in quali casi si possa
considerare che una persona fisica sia caduta nel bisogno (art. 167 cpv. 1
LIFD) e meglio:
·
quando le sue risorse finanziarie non bastano a garantire il
minimo esistenziale secondo il diritto in materia di esecuzione e fallimento
(lit. a);
·
quando l’intero importo dovuto è sproporzionato rispetto alla sua
capacità finanziaria (lit. b).
Secondo il capoverso 2
dell’art. 2 dell’Ordinanza, esiste una situazione di bisogno quando l’intero
importo dovuto dal contribuente è sproporzionato rispetto alla sua capacità
finanziaria e, per le persone fisiche, si ha sproporzione segnatamente quando
il debito fiscale, nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo
d’esistenza, non può essere estinto completamente entro un termine ragionevole,
cioè quando il pagamento dell’imposta – a meno di privazioni eccessive da parte
del contribuente – non sia possibile (Curchod,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral
direct, 2a ediz., Basilea 2017, ad art. 167 LIFD, p. 1912-1913).
3.2
All’art. 3 dell’Ordinanza
sul condono dell’imposta sono indicate le cause di bisogno per le persone
fisiche (la lista non è esaustiva).
In particolare, vengono
considerate come cause che possono condurre una persona fisica a una situazione
di bisogno (art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza):
·
un peggioramento essenziale e persistente della sua situazione
economica a contare dal periodo fiscale oggetto della domanda di condono dovuto
a: oneri straordinari per il mantenimento della famiglia od obblighi di
mantenimento (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 1);
·
costi elevati a seguito di malattia, infortunio o cura non
sopportati da terzi (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra 2);
·
un lungo periodo di disoccupazione (art. 3 cpv. 1 lit. a cifra
3).
·
un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che sono in
relazione con la situazione personale e delle quali la persona non è
responsabile (art. 3 cpv. 1 lit. b).
3.3
Il capoverso 2 dell’art. 3
dell’Ordinanza precisa che, se la situazione di bisogno è imputabile ad altre
cause, l’autorità di condono non può rinunciare alle legittime pretese della
Confederazione a vantaggio di altri creditori. Se altri creditori rinunciano
totalmente o parzialmente ai loro crediti, può essere accordato un condono
nella stessa proporzione percentuale, sempre che questo contribuisca al
risanamento duraturo della situazione economica della persona (art. 167 cpv. 2
LIFD).
In particolare, sono
considerate altre cause le fideiussioni (lit. a), gli elevati pegni immobiliari
(lit. b), i debiti del piccolo credito dovuti a un tenore di vita elevato (lit.
c) e considerevoli perdite commerciali o di capitale per le persone esercitanti
un’attività lucrativa indipendente, se ciò mette in pericolo l’esistenza
economica della persona e i posti di lavoro (lit. d)
Secondo il capoverso 3
dell’art. 3 dell’Ordinanza, nemmeno le perdite di reddito e le spese che sono
già state prese in considerazione all’atto della tassazione o del calcolo
dell’imposta non sono riconosciute come cause.
3.4
Per
quanto attiene i motivi di diniego del condono, essi sono stabiliti all’art.
167a LIFD.
Segnatamente, il condono
dell’imposta può essere negato in tutto o in parte se il contribuente:
a. ha violato
gravemente o reiteratamente i suoi obblighi nella procedura di tassazione
rendendo in tal modo impossibile la valutazione della sua situazione
finanziaria nel periodo fiscale in questione;
b. a partire dal
periodo fiscale cui si riferisce la domanda di condono non ha costituito
riserve nonostante ne avesse i mezzi;
c. alla scadenza
del credito fiscale non ha eseguito pagamenti nonostante ne avesse i mezzi;
d. ha causato la
propria incapacità contributiva rinunciando volontariamente, senza motivi
importanti, a redditi o beni, conducendo un tenore di vita eccessivo o tenendo
un analogo comportamento imprudente o gravemente negligente;
e. durante il
periodo oggetto della valutazione ha privilegiato altri creditori.
3.5
In questi ultimi anni, si
è sviluppata una prassi in questo settore che potrebbe essere riassunta con la
nozione di «meritevole di condono» (cfr. sentenza TF 2D_54/2011 del 16.2.2012
consid. 3.4.).
Con l’enumerazione non
esaustiva di comportamenti che rendono il contribuente immeritevole del condono
dell’imposta, questa prassi è sancita a livello di legge. Affinché il condono
sia concesso, il richiedente deve quindi esporre la sua situazione economica
presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti contrari
all’interesse generale (Messaggio concernente la legge sul condono
dell’imposta, nr. 13.087 del 23.10.2013, p. 7252-7253).
3.6
Quando, nonostante la
riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può
essere completamente estinto entro un termine ragionevole, non è soltanto
adempiuta la condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167
LIFD, p. 608; Richner/Frei/ Kaufmann/
Meuter, op. cit., n. 20 ad art. 167 LIFD, p. 1664). Le due condizioni
non possono essere definite separatamente l’una dall’altra, sovrapponendosi in
larga misura. A differenza della situazione di bisogno, la seconda condizione
del grave rigore non si sofferma tuttavia sulla sola situazione
economica del debitore, ma prende in considerazione anche altre circostanze, e,
in particolare, ragioni di equità (decisione TAF n. A-7824/2008 del 15
novembre 2010).
Conseguenze oltremodo
gravose possono risultare, per esempio, dal continuo e costante deterioramento
della situazione economica del contribuente oppure dalle stesse cause che
conducono ad una situazione di bisogno: un
lungo periodo di disoccupazione, elevati oneri familiari, una prolungata
malattia oppure ancora un grave incidente (decisioni TAF n. A-32324/2011
del 23 aprile 2012, n. A-6866/2008 del 2 marzo 2011, n. A-6466/2008 del 1°
giugno 2010).
3.7
Secondo l’art. 10
dell’Ordinanza (RS 642.121) l’autorità di condono decide in merito alla domanda
di condono tenendo conto di tutti i fatti essenziali necessari alla valutazione
delle condizioni e dei motivi di diniego, in particolare:
a. dell’intera
situazione economica del richiedente al momento della decisione;
b. dell’evoluzione
a partire dal periodo fiscale a cui si riferisce la domanda;
c. delle
prospettive economiche del richiedente;
d. delle misure
adottate dal richiedente finalizzate al miglioramento della sua capacità
economica.
4.
4.1.
Come visto, il condono non
deve essere confuso con un cosiddetto “atto di grazia” al di sopra della legge:
deve rimanere l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di presupposti
precisi.
L’art. 167 cpv. 2 LIFD
stabilisce che il condono dell’imposta ha lo scopo di contribuire al
risanamento duraturo della situazione economica del contribuente. Deve
profittare al contribuente stesso e non ai suoi creditori.
Affinché il condono
dell’imposta sia concesso, il richiedente deve esporre la sua situazione
economica presente e passata e dimostrare di non avere tenuto comportamenti
contrari all’interesse generale, per esempio favorendo uno o l’altro dei suoi
creditori (Messaggio concernente la legge sul condono dell’imposta, nr. 13.087
del 23.10.2013, p. 7252-7253).
4.2
Venendo alla fattispecie in esame, i contribuenti
sostengono di non essere in grado di far fronte al pagamento delle imposte
arretrate, per via della malattia del marito, che ne ha causato la
disoccupazione. Egli sarebbe in attesa di ricevere una risposta relativa alla
sua richiesta di rendita AI, mentre percepisce una indennità di disoccupazione.
4.3
L’UEC
ha ritenuto che i coniugi RI 1 non fossero in una situazione di bisogno, avendo
una disponibilità mensile di fr. 1'322.-, sufficiente per far fronte al
pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali per i periodi fiscali
2017, 2018 e 2019. Nella decisione impugnata, i redditi e le spese del
ricorrente sono stati calcolati come segue:
Redditi
Indennità di
disoccupazione
fr.
4'554.-
Reddito da attività
lucrativa della moglie
fr.
3'298.-
Redditi complessivi
fr.
7'852.-
Spese
Minimo LEF familiare
fr.
2'900.-
Interessi ipotecari
fr.
1'480.-
Spese riscaldamento
fr.
250.-
Assicurazioni
obbligatorie
fr.
150.-
Cassa malati
fr.
1'100.-
Spese professionali
fr.
150.-
Spese mediche
fr.
500.-
Totale
fr.
6'530.-
Disponibilità mensile
fr.
1'322.-
4.4
Si tratta ora di comprendere
se i calcoli effettuati dall’UEC per verificare la disponibilità mensile dei
coniugi e quindi per stabilire se versano in un caso di bisogno, siano
corretti.
Il minimo vitale dei
ricorrenti va calcolato basandosi sulla tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo e sui dati in possesso
dell’autorità fiscale.
4.5
4.5.1
Sulla base dei dati
forniti dai ricorrenti nel 2021 risulta un reddito della moglie pari a fr.
3'044.25, e un’indennità per disoccupazione del marito pari a 9'200.- (cfr.
budget prodotto in sede di reclamo e di ricorso). Ne viene pertanto un reddito
complessivo pari a 12'200.-, addirittura superiore a quello calcolato dall’UEC.
4.5.2
Quanto
alle spese, è necessario innanzitutto ricordare che il minimo di esistenza agli
effetti del diritto esecutivo per coniugi è di 1'700.-, importo cui si
aggiungono ulteriori fr. 1'200.- (fr. 600.- cadauno) per due figli oltre ai 10
anni, per un totale di fr. 2'900.-. Il minimo di esistenza LEF comprende, tra
le altre, le spese per le assicurazioni private, l’abbonamento telefonico e le
assicurazioni delle automobili. L’UEC aggiunge poi un importo di fr. 150.- per
assicurazioni obbligatorie.
A questo importo vanno
computate le spese connesse all’immobile di proprietà nella quale i coniugi
vivono. Esse consistono negli interessi ipotecari (senza ammortamento) e delle
spese di manutenzione, calcolate sulla media mensile. Si aggiungono a questo
importo i costi di riscaldamento mensile e le spese accessorie. Gli interessi
ipotecari ammontano a fr. 17'760.- annuali, che mensilmente sono fr. 1'480.-. Le
spese di gestione, amministrazione e manutenzione dichiarate nel 2019 ammontano
a fr. 2'880.- annui, per un importo mensile di fr. 240.-.
Secondo il minimo
esistenziale LEF, le spese di trasferta per raggiungere il posto di lavoro
devono essere quelle effettive per l’uso dei mezzi pubblici di trasporto, in
quanto il veicolo della moglie non è impignorabile. Nella fattispecie, il costo
dell’abbonamento mensile Arcobaleno per due zone è di fr. 74.- mensili, quasi
la metà dei fr. 150.- presi in conto dall’UEC come spese professionali.
In aggiunta, l’UEC ha
aggiunto fr. 500.- mensili per le spese mediche del marito.
Le imposte non vengono
considerate ai fini del computo del minimo d’esistenza (DTF 126 III 89, 92
seg.; STF 17.11.2003, 7B.221/2003 = BlSchK 2004, 85 segg.).
4.6
Sulla base dei dati
forniti dai ricorrenti, emerge quindi una disponibilità di fr. 6'856.-, e
quindi di molto superiore a quella indicata dall’UEC. Anche in base ai redditi
considerati nella procedura di reclamo, vi sarebbe stata comunque una
disponibilità mensile sufficiente.
Ne discende che, viste le
disponibilità mensili, non si possono ritenere i qui contribuenti in uno stato
di bisogno tale da giustificare il condono delle imposte.
5.
5.1.
L’autorità resistente ha
tuttavia negato il condono anche per un altro motivo. Da un esame del calcolo
dell’imponibile nei periodi fiscali cui si riferisce la domanda di condono,
emerge che i coniugi hanno avuto un reddito totale di fr. 212'740.- nel 2017,
di fr. 236'194.- nel 2018 e di fr. 120’777.-, nel 2019. Questi importanti
redditi sarebbero senz’altro stati più che sufficienti per far fronte al
pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali per i periodi fiscali in
essere.
Come indicato in
precedenza, per l’art. 167a lett. b LIFD, il condono dell’imposta può essere
negato in tutto o in parte se il contribuente a partire dal periodo fiscale cui
si riferisce la domanda di condono non ha costituito riserve nonostante ne
avesse i mezzi.
Ora, tenuto conto di come,
nei periodi fiscali per i quali chiedono il condono, i coniugi disponessero di
entrate ben superiori a quanto necessario per garantire il proprio minimo
vitale e quello familiare, era più che legittimo aspettarsi dai ricorrenti che
provvedessero ad effettuare gli opportuni accantonamenti per il pagamento delle
imposte, benché le tassazioni siano state emesse solo negli anni 2020 e 2021.
Come
più volte affermato da questa Camera (cfr., per esempio, CDT 80.2012.51 del 28
febbraio 2013; cfr. anche decisione della Commissione di ricorso in materia di
imposte del Canton Berna del 15 dicembre 2009, in: RKE BE 2009/165), non va
infatti dimenticato che sono considerati meritevoli di condono unicamente i
contribuenti che dimostrano di avere costituito le necessarie riserve per il
pagamento delle imposte future, a dipendenza della loro capacità contributiva
del momento.
5.2
Così stando le cose, la
mancata costituzione delle necessarie riserve per il pagamento delle imposte in
discussione sembra piuttosto da collegarsi alle loro difficoltà
nell’amministrare in maniera opportuna il proprio patrimonio.
Decidere diversamente nel
caso concreto, significherebbe dunque premiare i contribuenti che non
dimostrano la necessaria volontà di privarsi di fonti di reddito o elementi
della loro sostanza, a discapito di tutti quei cittadini che riducono invece
effettivamente il proprio tenore di vita al minimo d’esistenza allo scopo di
estinguere i loro debiti fiscali.
5.3
Ora, tutto ben ponderato,
analizzando l’insieme delle circostanze e viste le stringenti condizioni poste
dall’art. 167a LIFD, si deve concludere che l’UEC ha correttamente ritenuto di
non dover concedere il condono richiesto.
Va da sé che resta impregiudicata, da parte dei ricorrenti,
la facoltà di chiedere delle facilitazioni di pagamento giusta l’art. 245 LT
(p. esempio il pagamento rateale).
6.
Il ricorso è
respinto. La tassa di giustizia e le spese sono comunque ridotte per agevolare
i ricorrenti nel pagamento dei debiti d’imposta.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna è
ammissibile, entro 30 giorni, se concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso
particolarmente importante (art. 82 ss., in particolare art. 83 lit. m
LTF).
4. Intimazione a:
- ;
- ;
- ;
- .
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: