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Decisione

80.2021.244

Procedura: ricorso, tempestività, notificazione della decisione per posta A Plus, decisione postdatata, buona fede Imposta di successione e donazione: ripetuti versamenti per un totale di 200'000 franchi, liberalità, non rimborso spese

7 settembre 2022Italiano16 min

estratti bancari dei conti privati e risparmio intestati a __________, __________

Source ti.ch

Incarto n.

80.2021.244

Lugano

7 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI

1

rappr.

da RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 25 ottobre 2021 contro la decisione del 23 settembre 2021 in materia di imposte

di successione e donazione.

Fatti

Fatti

A. L’Ufficio

imposte di successione e donazione (UISD) ha trasmesso in data 17 febbraio 2020

a RI 1, Lugano, un progetto di tassazione, redatto sulla base dei dati

pervenuti dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano e sulla base degli

estratti bancari dei conti privati e risparmio intestati a __________, __________

(deceduta in data 3 novembre 2020 a Lugano). Secondo il suddetto progetto di

tassazione, __________ avrebbe donato un importo totale di fr. 200'000.– a

RI 1 nel corso del 2014 e del 2018. L’UISD ha pertanto ritenuto che

l’operazione fosse soggetta “all’imposta di donazione ticinese (art. 142 e art.

148 della Legge tributaria del 21.06.1994)” per un importo di fr. 55’717.50.

B. Con notifica

di tassazione del 20 febbraio 2020, l’Ufficio imposte di successione e

donazione, Lugano, ha confermato il progetto di tassazione, ponendo a carico di

RI 1 un’imposta di donazione di fr. 55’717.50, con riferimento alla

donazione di fr. 200'000.– da parte di __________.

C. Con reclamo

del 27 aprile 2020, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato che

l’importo di fr. 200'000.– fosse una donazione. Secondo la reclamante

l’importo “non è frutto di una liberalità (donazione), messale a

disposizione dalle sorelle, signore __________ e __________ (rispettivamente

madre e zia della reclamante), bensì di un fondo spese, che [la reclamante] ha

gestito nell’interesse esclusivo di queste ultime”. Ha allegato una propria

dichiarazione del 15 aprile 2020, nella quale elencava le diverse spese

sostenute con i relativi importi, e una dichiarazione firmata da __________ e __________,

che confermavano che l’importo non era una donazione bensì un fondo spese.

In seguito le parti si

sono accordate per sospendere la procedura al fine di permettere alla

reclamante di trovare un nuovo curatore di rappresentanza (curatela

amministrativa) a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. In

data 26 gennaio 2021, __________ è stata designata alla funzione di curatrice

di rappresentanza con amministrazione dei beni di RI 1.

D. Con

decisione del 23 settembre 2021, l’UISD ha respinto il reclamo, con la seguente

motivazione:

Dall’analisi della documentazione bancaria della

signora __________ (estratti conto banca UBS) si evince quanto segue:

a)

Girata bancaria di

CHF 54'000.–, effettuata il 24

gennaio 2014, a favore della Signora RI 1. L’importo in questione è stato

riscontrato, con la stessa data valuta del versamento, come accredito sul conto

corrente presso BSCT (conto base __________) della donataria;

b)

Girata bancaria di

CHF 96'000.–, effettuata il 15

Considerandi

maggio 2018, a favore della Signora RI 1. L’importo in questione è stato

riscontrato, con stessa data valuta del versamento, come accredito sul conto

corrente presso BSCT (conto risparmio) della donataria;

c)

Girata bancaria di

CHF 50'000.–, effettuata il 18

agosto 2018, a favore della Signora RI 1. Tale importo non è stato riscontrato

nella documentazione bancaria della donataria, le informazioni in nostro

possesso presentano le operazioni sino al 7 agosto 2018.

Dall’analisi della

documentazione bancaria della signora RI 1 (estratti conto UBS e BSCT) emerge

quanto di seguito:

a)

I due conti presso BSCT non sono

mai stati dichiarati dalla donataria nelle diverse dichiarazioni fiscali (2014

– 2018). Tale mancanza è una chiara violazione dell’obbligo di notifica;

b)

Le diverse operazioni di prelievo

dai conti correnti presso UBS non fanno emergere che Signora RI 1 abbia

provveduto al pagamento dei costi sostenuti per l’alimentazione delle due

sorelle __________ come sostenuto in sede di audizione;

c)

Le diverse operazioni di prelievo

effettuate sul conto corrente BSCT della donataria non confutano, come già per

le operazioni sul conto UBS, quanto sostenuto durante l’audizione (pagamento di

spese legate all’acquisto di cibo e/o di pranzi in ristoranti). Dall’analisi

emerge anche che vi sono stati dei prelievi di importanti cifre.

Sulla base di quanto in precedenza e della

documentazione sottopostaci non possiamo che concludere con un respingimento

del reclamo inoltrato. I conti presso __________ non sono mai stati dichiarati

e/o presentati in sede di dichiarazione fiscale da parte ella donataria; quanto

documentato nel reclamo non è supportato dagli estratti bancari presentati

all’autorità fiscale.

E. Con

ricorso del 25 ottobre 2021, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta che

l’importo di fr. 200'000.– fosse una donazione e dichiara di non essere in

grado di far fronte al pagamento della richiesta di imposta di donazione di

fr. 55'717.50. Chiede pertanto l’annullamento della decisione su reclamo

del 23 settembre 2021 e il rinvio degli atti all’UISD per un accertamento della

destinazione della somma versata da __________ con protesta di spese e

ripetibili. Oltre a ciò la ricorrente chiede che al ricorso sia conferito

effetto sospensivo.

F. Con osservazioni del

10.

dicembre 2021, l’UISD ha contestato preliminarmente la tempestività del

ricorso. Secondo l’estratto Track & Trace la decisione impugnata è stata

spedita per posta A Plus in data 21 settembre 2021 ed è stata recapitata il 22

settembre 2021. Il termine è iniziato a decorrere il 23 settembre 2021 ed è

pertanto scaduto il 22 ottobre 2021. La ricorrente ha spedito il ricorso per

raccomandata solamente il 25 ottobre 2021. Per questo motivo l’autorità di

tassazione chiede in via principale che il ricorso sia giudicato irricevibile.

Nel merito, contesta inoltre

che, dall’analisi della movimentazione dei conti della donataria e dalla

documentazione fornita, emerga quanto da lei asserito. L’autorità di tassazione

esclude che i diversi versamenti di __________ fossero per far fronte alle

spese citate dalla ricorrente e sostiene che tali versamenti sono una

Dispositivo

donazione. Per questi motivi, l’Ufficio imposte di successione e donazione

chiede, in via subordinata, che il ricorso vengo respinto, con protesta di

tasse, spese e ripetibili.

Le osservazioni dell’UISD

sono state notificate alla ricorrente il 13 dicembre 2021.

G. Con scritto del 17

marzo 2022, la Camera di diritto tributario ha invitato la ricorrente a

prendere posizione sulla proposta dell’UISD di dichiarare il ricorso

irricevibile in quanto tardivo.

La ricorrente si è

espressa con osservazioni del 31 marzo 2022, di cui si dirà in seguito.

Diritto

I. Ricevibilità del

ricorso

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici

di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione

che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare

preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente

motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,

ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia

dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella

fattispecie, si pone dapprima il problema della ricevibilità del ricorso alla

Camera di diritto tributario.

2. 2.1.

L’art. 227 cpv. 1 LT

stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione

su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,

davanti alla Camera di diritto tributario.

Secondo l’art. 192 cpv. 2

LT, il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se

l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente

riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo

giorno feriale.

L’art. 192 cpv. 3 LT

prevede che, quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine sia

reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della

mezzanotte del giorno della scadenza.

2.2.

2.2.1

Nella fattispecie, dal

tracciamento dell’invio postale (Track & Trace) risulta che la decisione datata

23 settembre 2021 è stata inviata il 21 settembre 2021 e recapitata al

destinatario il 22 settembre 2021.

2.2.2.

Nel sistema di spedizione

Posta A Plus alla busta è applicato un numero e analogamente a un plico

raccomandato, l'invio avvie-ne con la menzione A Plus. A differenza della posta

raccoman-data, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario.

Conseguentemente il destinatario, in caso di assenza, non è in-formato tramite

un avviso di ricevimento. La notificazione è atte-stata elettronicamente,

quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere

del destinatario. Così fa-cendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii

Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la

cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del

destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace

non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera

di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio

sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può

unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia stata

depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del

destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track &

Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano

dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III

599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF n. 8C_559/2018 del 26

novembre 2018, consid. 3.3. e 3.4.).

2.2.3.

Come sostiene l’autorità

di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, il termine decorre da giovedì

23 settembre 2021 ed è conseguentemente scaduto venerdì 22 ottobre 2021, con la

conseguenza che il ricorso, inviato solo il 25 ottobre 2021, risulta

intempestivo.

3. 3.1.

La decisione impugnata

recava peraltro una data non corrispondente a quella dell’invio postale, ma era

postdatata di un paio di giorni. Pur essendo stata inviata il 21 settembre

2021, era datata infatti 23 settembre 2021.

3.2.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, l’indicazione errata del termine di ricorso costituisce

un vizio procedurale, motivo per il quale si deve applicare per analogia la

giurisprudenza dello stesso Tribunale federale che concerne le indicazioni

errate in materia di vie di ricorso, secondo la quale la parte interessata non

deve subire alcuno svantaggio, secondo il principio della buona fede. Questa

giurisprudenza è tuttavia subordinata alla condizione che la parte interessata

non abbia notato l'errore e che non avrebbe dovuto notarlo se avesse prestato

la dovuta attenzione. Solo una grave negligenza procedurale di una parte può

far far venir meno la tutela della buona fede. Inoltre, la protezione del

legittimo affidamento viene meno solo se il difetto nell’indicazione del

diritto di ricorso sarebbe stato evidente per l’interessato o il suo

rappresentante semplicemente consultando la disposizione procedurale pertinente

(sentenza TF 2C_392/2017 dell’11.1.2018 consid. 2.3).

3.3.

Il rappresentante, che ha

presentato il ricorso in nome e per conto della ricorrente, nella sua lettera

del 31 marzo 2022, afferma che la ricorrente non gli avrebbe consegnato la

busta e che avrebbe affermato di averla “gettata”.

Va peraltro rilevato che

il reclamo era stato presentato dallo stesso avv. RA 1. Nella lettera del 23

marzo 2020, quest’ultimo aveva informato l’UISD di “aver assunto mandato dal

signor (sic) RI 1, __________, di rappresentarlo nell’ambito della notifica di

tassazione n. __________”. È vero anche che, con scritto del 26 gennaio

2021, l’avv. __________, dello stesso studio legale, aveva comunicato

all’autorità di tassazione che “il mandato conferito allo scrivente studio

legale è stato limitato alla richiesta di nomina di un curatore di rappresentanza

a favore della signora RI 1 all’Autorità regionale di protezione 3, sede di

Lugano” e invitava pertanto l’UISD a rivolgersi direttamente all’interessata

o all’ARP.

La decisione su reclamo

non è dunque stata notificata all’avvocato Grandini, bensì alla curatrice __________.

3.4.

Sebbene

la curatrice della contribuente, che ha consegnato la decisione all’avvocato,

si era disfatta della busta, l’indicazione dell’invio mediante posta A Plus era

impressa anche sulla stessa decisione, che recava anche il numero dell’invio

postale. Il legale avrebbe pertanto potuto procedere al tracciamento

dell’invio.

Dall’altra parte, è vero

che la decisione era postdatata di soli due giorni, cosa che poteva anche

indurre il legale a fare affidamento, quale data di spedizione della decisione,

sulla data impressa sulla stessa.

La questione non necessita

tuttavia di essere ulteriormente approfondita poiché, per le ragioni che

seguono, il ricorso deve essere respinto nel merito.

II. Nel

merito

4. 4.1.

Secondo

l’art. 142 cpv. 1 LT, sono sottoposte all’imposta di donazione tutte le

liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una corrispondente

controprestazione. Analogamente ad altre legislazioni cantonali, il diritto

tributario ticinese adotta una nozione di donazione propria, che si scosta in

alcuni punti da quella del diritto civile. Elementi costitutivi sono

l’esistenza di un atto di attribuzione (“Zuwendung”), la sua gratuità e

l’intenzione di effettuare una liberalità (“animus donandi”) (v. anche

DTF 146 II 6, consid. 7.1, p. 12 s. =

RDAF 2020 II p. 267 ss = RF 75/2020 p.

419 ss; sentenza TF 2C_379/2019 del 1° maggio 2020, consid. 2.1;

Opel in: Zweifel/Beusch/Hunziker

[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Erbschafts- und

Schenkungssteuerrecht, Basilea 2020, § 7 n. 12, p. 43).

4.2.

Nel caso in esame, è stato

l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ a segnalare all’UISD le

donazioni (per complessivi fr. 200'000.–) di cui la ricorrente avrebbe

beneficiato, in base alle informazioni emerse dalla tassazione della donante, __________.

Il patrimonio di quest’ultima aveva infatti subito una importante diminuzione

proprio negli anni dal 2014 al 2018.

Dopo la notificazione

della decisione di tassazione dell’imposta di donazione del 20 febbraio 2020,

la ricorrente ha reclamato, allegando due scritti. Il primo è una sua

dichiarazione del 15 aprile 2020, nella quale conferma di aver ricevuto gli

importi indicati, ma afferma trattarsi di “soldi [che le] erano stati

versati dalle signore __________ e __________, in quanto da anni [si]

occupa[va] di loro e della loro salute nonché della spesa, portandole dovunque

hanno bisogno”. Esse avrebbero dunque “versato i soldi sul [suo] conto

di modo che [lei] potess[e] disporne in base alle loro esigenze”. La lettera

indica poi una serie di spese che sarebbero state finanziate con gli importi in

questione. Dopo l’acquisto di un’automobile (nell’aprile 2014, per fr. 20'000.–),

vi è un elenco di vacanze in vari paesi, fra il 2015 e il 2019, e viene

menzionato un “intervento alla mascella e ai denti con due mesi di

permanenza a __________ per una spesa di euro 87’000”.

Il secondo allegato è una

dichiarazione sottoscritta dalla donante, __________, e dalla sorella __________,

che confermano che la ricorrente “da anni si occupa” di loro, “in

quanto non avendo familiari [hanno] bisogno di qualcuno che si occupi di [loro]

della casa della spesa, e che [le] accompagni anche durante le vacanze”. Dichiarano

poi di aver acquistato un’automobile per RI 1, per poter essere accompagnate “ovunque

[hanno] bisogno”. Concludono affermando che i versamenti sul conto della

ricorrente “sono stati fatti per permetter[le] di avere libertà per le

prenotazioni delle vacanze, per prelevare e farci la spesa ecc…”.

4.3.

Non si vede come sia

possibile negare che i versamenti di cui ha beneficiato l’insorgente

costituiscano una liberalità da parte di __________.

In primo luogo, i

versamenti sono documentati dagli estratti conto sia della donante sia della

donataria.

Per quanto concerne la

tesi del fondo spese, non è stata provata né è stata resa perlomeno credibile.

Non c’è nessuna ragione per cui la donante avrebbe dovuto versare importi tanto

rilevanti (fr. 56'000.– il 24 gennaio 2014, fr. 96'000.– il 15 maggio 2018 e

fr. 50'000.– il 18 agosto 2018) solo per permettere alla persona che si

occupava di lei e della sorella di provvedere ad alcune spese e alla

prenotazione delle vacanze. D’altra parte, di tutte le spese per le numerose

vacanze, che le tre donne avrebbero fatto insieme, non è stata fornita la

minima prova. Nel solo mese di luglio del 2017 avrebbero speso € 25'000 per

vacanze in Turchia.

Che in parte gli importi

ricevuti siano stati una donazione lo ammette, perlomeno implicitamente, la

stessa contribuente, laddove indica, fra le spese che avrebbe sostenuto “per

conto delle signore”, una spesa di ben € 87’000 per “un intervento alla

mascella e ai denti con due mesi di permanenza a Istanbul”. Anche se

neppure queste spese sono minimamente documentate, la beneficiaria è

indiscutibilmente la sola ricorrente.

Come rileva la stessa

autorità di tassazione, nelle sue osservazioni al ricorso, dagli estratti del

conto bancario della contribuente non si ricavano indicazioni che possano

avvalorare la sua tesi. Non ne emerge infatti alcun pagamento di alberghi,

ristoranti o acquisti di alimentari, ma solo prelevamenti di una certa

consistenza.

4.4.

Per quanto concerne la

dichiarazione sottoscritta dalla donante e dalla sorella, alla stessa non può

essere attribuito un particolare valore probatorio.

Intanto, è dubbio che sia

stata redatta da una delle due sottoscrittrici. L’impaginazione del documento e

i caratteri impiegati per redigerlo sono gli stessi della lettera, scritta lo

stesso giorno (15 aprile 2020) dalla ricorrente per esporre la tesi del fondo

spese.

D’altra parte, come

sottolineato dall’autorità di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, nel

momento in cui la donante ha sottoscritto la dichiarazione in questione,

sottostava a misure di protezione. Agli atti è presente infatti una lettera,

indirizzata il 7 ottobre 2019 dal curatore di __________ all’ARP, nella quale

vengono espressi dubbi sull’impiego del capitale che la donante aveva ricavato

dalla vendita di un immobile, avvenuta nel 2014.

In ogni caso, non si può

neanche escludere che la donante e la sorella abbiano accettato di firmare il

documento, per amicizia.

4.5.

Alla luce delle

considerazioni che precedono, la decisione impugnata si rivela legittima. Non

vi è alcuna ragione di “rinviare gli atti all’Ufficio imposte di successione

e donazione, per una puntuale verifica della destinazione dell’importo di CHF

200'000 (fondo spese), sulla base di una ricostruzione puntuale dei vari

movimenti sui conti presso la Banca __________, succursale di __________ e

dell’__________ di __________, intestati alla ricorrente”. La decisione si

basa infatti sugli estratti bancari disponibili e, d’altra parte, la ricorrente

non ha prodotto alcuna ulteriore documentazione a comprova dell’impiego dei

capitali prelevati dai suoi conti.

5. Visto l’esito del

ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente,

soccombente.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 900.–

sono a carico della

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorn

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: