80.2021.244
Procedura: ricorso, tempestività, notificazione della decisione per posta A Plus, decisione postdatata, buona fede Imposta di successione e donazione: ripetuti versamenti per un totale di 200'000 franchi, liberalità, non rimborso spese
7 settembre 2022Italiano16 min
estratti bancari dei conti privati e risparmio intestati a __________, __________
Source ti.ch
Incarto n.
80.2021.244
Lugano
7 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara Regazzoni
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 ottobre 2021 contro la decisione del 23 settembre 2021 in materia di imposte
di successione e donazione.
Fatti
Fatti
A. L’Ufficio
imposte di successione e donazione (UISD) ha trasmesso in data 17 febbraio 2020
a RI 1, Lugano, un progetto di tassazione, redatto sulla base dei dati
pervenuti dall’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano e sulla base degli
estratti bancari dei conti privati e risparmio intestati a __________, __________
(deceduta in data 3 novembre 2020 a Lugano). Secondo il suddetto progetto di
tassazione, __________ avrebbe donato un importo totale di fr. 200'000.– a
RI 1 nel corso del 2014 e del 2018. L’UISD ha pertanto ritenuto che
l’operazione fosse soggetta “all’imposta di donazione ticinese (art. 142 e art.
148 della Legge tributaria del 21.06.1994)” per un importo di fr. 55’717.50.
B. Con notifica
di tassazione del 20 febbraio 2020, l’Ufficio imposte di successione e
donazione, Lugano, ha confermato il progetto di tassazione, ponendo a carico di
RI 1 un’imposta di donazione di fr. 55’717.50, con riferimento alla
donazione di fr. 200'000.– da parte di __________.
C. Con reclamo
del 27 aprile 2020, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato che
l’importo di fr. 200'000.– fosse una donazione. Secondo la reclamante
l’importo “non è frutto di una liberalità (donazione), messale a
disposizione dalle sorelle, signore __________ e __________ (rispettivamente
madre e zia della reclamante), bensì di un fondo spese, che [la reclamante] ha
gestito nell’interesse esclusivo di queste ultime”. Ha allegato una propria
dichiarazione del 15 aprile 2020, nella quale elencava le diverse spese
sostenute con i relativi importi, e una dichiarazione firmata da __________ e __________,
che confermavano che l’importo non era una donazione bensì un fondo spese.
In seguito le parti si
sono accordate per sospendere la procedura al fine di permettere alla
reclamante di trovare un nuovo curatore di rappresentanza (curatela
amministrativa) a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. In
data 26 gennaio 2021, __________ è stata designata alla funzione di curatrice
di rappresentanza con amministrazione dei beni di RI 1.
D. Con
decisione del 23 settembre 2021, l’UISD ha respinto il reclamo, con la seguente
motivazione:
Dall’analisi della documentazione bancaria della
signora __________ (estratti conto banca UBS) si evince quanto segue:
a)
Girata bancaria di
CHF 54'000.–, effettuata il 24
gennaio 2014, a favore della Signora RI 1. L’importo in questione è stato
riscontrato, con la stessa data valuta del versamento, come accredito sul conto
corrente presso BSCT (conto base __________) della donataria;
b)
Girata bancaria di
CHF 96'000.–, effettuata il 15
Considerandi
maggio 2018, a favore della Signora RI 1. L’importo in questione è stato
riscontrato, con stessa data valuta del versamento, come accredito sul conto
corrente presso BSCT (conto risparmio) della donataria;
c)
Girata bancaria di
CHF 50'000.–, effettuata il 18
agosto 2018, a favore della Signora RI 1. Tale importo non è stato riscontrato
nella documentazione bancaria della donataria, le informazioni in nostro
possesso presentano le operazioni sino al 7 agosto 2018.
Dall’analisi della
documentazione bancaria della signora RI 1 (estratti conto UBS e BSCT) emerge
quanto di seguito:
a)
I due conti presso BSCT non sono
mai stati dichiarati dalla donataria nelle diverse dichiarazioni fiscali (2014
– 2018). Tale mancanza è una chiara violazione dell’obbligo di notifica;
b)
Le diverse operazioni di prelievo
dai conti correnti presso UBS non fanno emergere che Signora RI 1 abbia
provveduto al pagamento dei costi sostenuti per l’alimentazione delle due
sorelle __________ come sostenuto in sede di audizione;
c)
Le diverse operazioni di prelievo
effettuate sul conto corrente BSCT della donataria non confutano, come già per
le operazioni sul conto UBS, quanto sostenuto durante l’audizione (pagamento di
spese legate all’acquisto di cibo e/o di pranzi in ristoranti). Dall’analisi
emerge anche che vi sono stati dei prelievi di importanti cifre.
Sulla base di quanto in precedenza e della
documentazione sottopostaci non possiamo che concludere con un respingimento
del reclamo inoltrato. I conti presso __________ non sono mai stati dichiarati
e/o presentati in sede di dichiarazione fiscale da parte ella donataria; quanto
documentato nel reclamo non è supportato dagli estratti bancari presentati
all’autorità fiscale.
E. Con
ricorso del 25 ottobre 2021, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta che
l’importo di fr. 200'000.– fosse una donazione e dichiara di non essere in
grado di far fronte al pagamento della richiesta di imposta di donazione di
fr. 55'717.50. Chiede pertanto l’annullamento della decisione su reclamo
del 23 settembre 2021 e il rinvio degli atti all’UISD per un accertamento della
destinazione della somma versata da __________ con protesta di spese e
ripetibili. Oltre a ciò la ricorrente chiede che al ricorso sia conferito
effetto sospensivo.
F. Con osservazioni del
10.
dicembre 2021, l’UISD ha contestato preliminarmente la tempestività del
ricorso. Secondo l’estratto Track & Trace la decisione impugnata è stata
spedita per posta A Plus in data 21 settembre 2021 ed è stata recapitata il 22
settembre 2021. Il termine è iniziato a decorrere il 23 settembre 2021 ed è
pertanto scaduto il 22 ottobre 2021. La ricorrente ha spedito il ricorso per
raccomandata solamente il 25 ottobre 2021. Per questo motivo l’autorità di
tassazione chiede in via principale che il ricorso sia giudicato irricevibile.
Nel merito, contesta inoltre
che, dall’analisi della movimentazione dei conti della donataria e dalla
documentazione fornita, emerga quanto da lei asserito. L’autorità di tassazione
esclude che i diversi versamenti di __________ fossero per far fronte alle
spese citate dalla ricorrente e sostiene che tali versamenti sono una
Dispositivo
donazione. Per questi motivi, l’Ufficio imposte di successione e donazione
chiede, in via subordinata, che il ricorso vengo respinto, con protesta di
tasse, spese e ripetibili.
Le osservazioni dell’UISD
sono state notificate alla ricorrente il 13 dicembre 2021.
G. Con scritto del 17
marzo 2022, la Camera di diritto tributario ha invitato la ricorrente a
prendere posizione sulla proposta dell’UISD di dichiarare il ricorso
irricevibile in quanto tardivo.
La ricorrente si è
espressa con osservazioni del 31 marzo 2022, di cui si dirà in seguito.
Diritto
I. Ricevibilità del
ricorso
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici
di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione
che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare
preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente
motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata,
ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia
dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2.
Nella
fattispecie, si pone dapprima il problema della ricevibilità del ricorso alla
Camera di diritto tributario.
2. 2.1.
L’art. 227 cpv. 1 LT
stabilisce che il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario.
Secondo l’art. 192 cpv. 2
LT, il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica. Se
l’ultimo giorno cade in sabato, in domenica o in giorno ufficialmente
riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo
giorno feriale.
L’art. 192 cpv. 3 LT
prevede che, quando l’invio di un atto avviene per posta, il termine sia
reputato osservato se la consegna alla posta svizzera è fatta prima della
mezzanotte del giorno della scadenza.
2.2.
2.2.1
Nella fattispecie, dal
tracciamento dell’invio postale (Track & Trace) risulta che la decisione datata
23 settembre 2021 è stata inviata il 21 settembre 2021 e recapitata al
destinatario il 22 settembre 2021.
2.2.2.
Nel sistema di spedizione
Posta A Plus alla busta è applicato un numero e analogamente a un plico
raccomandato, l'invio avvie-ne con la menzione A Plus. A differenza della posta
raccoman-data, la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario.
Conseguentemente il destinatario, in caso di assenza, non è in-formato tramite
un avviso di ricevimento. La notificazione è atte-stata elettronicamente,
quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere
del destinatario. Così fa-cendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii
Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la
cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del
destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace
non dimostra direttamente che la busta sia entrata effettivamente nella sfera
di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio
sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può
unicamente dedurre, alla stregua di un indizio, che la busta sia stata
depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del
destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track &
Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano
dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III
599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti; sentenza TF n. 8C_559/2018 del 26
novembre 2018, consid. 3.3. e 3.4.).
2.2.3.
Come sostiene l’autorità
di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, il termine decorre da giovedì
23 settembre 2021 ed è conseguentemente scaduto venerdì 22 ottobre 2021, con la
conseguenza che il ricorso, inviato solo il 25 ottobre 2021, risulta
intempestivo.
3. 3.1.
La decisione impugnata
recava peraltro una data non corrispondente a quella dell’invio postale, ma era
postdatata di un paio di giorni. Pur essendo stata inviata il 21 settembre
2021, era datata infatti 23 settembre 2021.
3.2.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, l’indicazione errata del termine di ricorso costituisce
un vizio procedurale, motivo per il quale si deve applicare per analogia la
giurisprudenza dello stesso Tribunale federale che concerne le indicazioni
errate in materia di vie di ricorso, secondo la quale la parte interessata non
deve subire alcuno svantaggio, secondo il principio della buona fede. Questa
giurisprudenza è tuttavia subordinata alla condizione che la parte interessata
non abbia notato l'errore e che non avrebbe dovuto notarlo se avesse prestato
la dovuta attenzione. Solo una grave negligenza procedurale di una parte può
far far venir meno la tutela della buona fede. Inoltre, la protezione del
legittimo affidamento viene meno solo se il difetto nell’indicazione del
diritto di ricorso sarebbe stato evidente per l’interessato o il suo
rappresentante semplicemente consultando la disposizione procedurale pertinente
(sentenza TF 2C_392/2017 dell’11.1.2018 consid. 2.3).
3.3.
Il rappresentante, che ha
presentato il ricorso in nome e per conto della ricorrente, nella sua lettera
del 31 marzo 2022, afferma che la ricorrente non gli avrebbe consegnato la
busta e che avrebbe affermato di averla “gettata”.
Va peraltro rilevato che
il reclamo era stato presentato dallo stesso avv. RA 1. Nella lettera del 23
marzo 2020, quest’ultimo aveva informato l’UISD di “aver assunto mandato dal
signor (sic) RI 1, __________, di rappresentarlo nell’ambito della notifica di
tassazione n. __________”. È vero anche che, con scritto del 26 gennaio
2021, l’avv. __________, dello stesso studio legale, aveva comunicato
all’autorità di tassazione che “il mandato conferito allo scrivente studio
legale è stato limitato alla richiesta di nomina di un curatore di rappresentanza
a favore della signora RI 1 all’Autorità regionale di protezione 3, sede di
Lugano” e invitava pertanto l’UISD a rivolgersi direttamente all’interessata
o all’ARP.
La decisione su reclamo
non è dunque stata notificata all’avvocato Grandini, bensì alla curatrice __________.
3.4.
Sebbene
la curatrice della contribuente, che ha consegnato la decisione all’avvocato,
si era disfatta della busta, l’indicazione dell’invio mediante posta A Plus era
impressa anche sulla stessa decisione, che recava anche il numero dell’invio
postale. Il legale avrebbe pertanto potuto procedere al tracciamento
dell’invio.
Dall’altra parte, è vero
che la decisione era postdatata di soli due giorni, cosa che poteva anche
indurre il legale a fare affidamento, quale data di spedizione della decisione,
sulla data impressa sulla stessa.
La questione non necessita
tuttavia di essere ulteriormente approfondita poiché, per le ragioni che
seguono, il ricorso deve essere respinto nel merito.
II. Nel
merito
4. 4.1.
Secondo
l’art. 142 cpv. 1 LT, sono sottoposte all’imposta di donazione tutte le
liberalità e assegnazioni tra vivi, devolute senza una corrispondente
controprestazione. Analogamente ad altre legislazioni cantonali, il diritto
tributario ticinese adotta una nozione di donazione propria, che si scosta in
alcuni punti da quella del diritto civile. Elementi costitutivi sono
l’esistenza di un atto di attribuzione (“Zuwendung”), la sua gratuità e
l’intenzione di effettuare una liberalità (“animus donandi”) (v. anche
DTF 146 II 6, consid. 7.1, p. 12 s. =
RDAF 2020 II p. 267 ss = RF 75/2020 p.
419 ss; sentenza TF 2C_379/2019 del 1° maggio 2020, consid. 2.1;
Opel in: Zweifel/Beusch/Hunziker
[a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Erbschafts- und
Schenkungssteuerrecht, Basilea 2020, § 7 n. 12, p. 43).
4.2.
Nel caso in esame, è stato
l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ a segnalare all’UISD le
donazioni (per complessivi fr. 200'000.–) di cui la ricorrente avrebbe
beneficiato, in base alle informazioni emerse dalla tassazione della donante, __________.
Il patrimonio di quest’ultima aveva infatti subito una importante diminuzione
proprio negli anni dal 2014 al 2018.
Dopo la notificazione
della decisione di tassazione dell’imposta di donazione del 20 febbraio 2020,
la ricorrente ha reclamato, allegando due scritti. Il primo è una sua
dichiarazione del 15 aprile 2020, nella quale conferma di aver ricevuto gli
importi indicati, ma afferma trattarsi di “soldi [che le] erano stati
versati dalle signore __________ e __________, in quanto da anni [si]
occupa[va] di loro e della loro salute nonché della spesa, portandole dovunque
hanno bisogno”. Esse avrebbero dunque “versato i soldi sul [suo] conto
di modo che [lei] potess[e] disporne in base alle loro esigenze”. La lettera
indica poi una serie di spese che sarebbero state finanziate con gli importi in
questione. Dopo l’acquisto di un’automobile (nell’aprile 2014, per fr. 20'000.–),
vi è un elenco di vacanze in vari paesi, fra il 2015 e il 2019, e viene
menzionato un “intervento alla mascella e ai denti con due mesi di
permanenza a __________ per una spesa di euro 87’000”.
Il secondo allegato è una
dichiarazione sottoscritta dalla donante, __________, e dalla sorella __________,
che confermano che la ricorrente “da anni si occupa” di loro, “in
quanto non avendo familiari [hanno] bisogno di qualcuno che si occupi di [loro]
della casa della spesa, e che [le] accompagni anche durante le vacanze”. Dichiarano
poi di aver acquistato un’automobile per RI 1, per poter essere accompagnate “ovunque
[hanno] bisogno”. Concludono affermando che i versamenti sul conto della
ricorrente “sono stati fatti per permetter[le] di avere libertà per le
prenotazioni delle vacanze, per prelevare e farci la spesa ecc…”.
4.3.
Non si vede come sia
possibile negare che i versamenti di cui ha beneficiato l’insorgente
costituiscano una liberalità da parte di __________.
In primo luogo, i
versamenti sono documentati dagli estratti conto sia della donante sia della
donataria.
Per quanto concerne la
tesi del fondo spese, non è stata provata né è stata resa perlomeno credibile.
Non c’è nessuna ragione per cui la donante avrebbe dovuto versare importi tanto
rilevanti (fr. 56'000.– il 24 gennaio 2014, fr. 96'000.– il 15 maggio 2018 e
fr. 50'000.– il 18 agosto 2018) solo per permettere alla persona che si
occupava di lei e della sorella di provvedere ad alcune spese e alla
prenotazione delle vacanze. D’altra parte, di tutte le spese per le numerose
vacanze, che le tre donne avrebbero fatto insieme, non è stata fornita la
minima prova. Nel solo mese di luglio del 2017 avrebbero speso € 25'000 per
vacanze in Turchia.
Che in parte gli importi
ricevuti siano stati una donazione lo ammette, perlomeno implicitamente, la
stessa contribuente, laddove indica, fra le spese che avrebbe sostenuto “per
conto delle signore”, una spesa di ben € 87’000 per “un intervento alla
mascella e ai denti con due mesi di permanenza a Istanbul”. Anche se
neppure queste spese sono minimamente documentate, la beneficiaria è
indiscutibilmente la sola ricorrente.
Come rileva la stessa
autorità di tassazione, nelle sue osservazioni al ricorso, dagli estratti del
conto bancario della contribuente non si ricavano indicazioni che possano
avvalorare la sua tesi. Non ne emerge infatti alcun pagamento di alberghi,
ristoranti o acquisti di alimentari, ma solo prelevamenti di una certa
consistenza.
4.4.
Per quanto concerne la
dichiarazione sottoscritta dalla donante e dalla sorella, alla stessa non può
essere attribuito un particolare valore probatorio.
Intanto, è dubbio che sia
stata redatta da una delle due sottoscrittrici. L’impaginazione del documento e
i caratteri impiegati per redigerlo sono gli stessi della lettera, scritta lo
stesso giorno (15 aprile 2020) dalla ricorrente per esporre la tesi del fondo
spese.
D’altra parte, come
sottolineato dall’autorità di tassazione nelle sue osservazioni al ricorso, nel
momento in cui la donante ha sottoscritto la dichiarazione in questione,
sottostava a misure di protezione. Agli atti è presente infatti una lettera,
indirizzata il 7 ottobre 2019 dal curatore di __________ all’ARP, nella quale
vengono espressi dubbi sull’impiego del capitale che la donante aveva ricavato
dalla vendita di un immobile, avvenuta nel 2014.
In ogni caso, non si può
neanche escludere che la donante e la sorella abbiano accettato di firmare il
documento, per amicizia.
4.5.
Alla luce delle
considerazioni che precedono, la decisione impugnata si rivela legittima. Non
vi è alcuna ragione di “rinviare gli atti all’Ufficio imposte di successione
e donazione, per una puntuale verifica della destinazione dell’importo di CHF
200'000 (fondo spese), sulla base di una ricostruzione puntuale dei vari
movimenti sui conti presso la Banca __________, succursale di __________ e
dell’__________ di __________, intestati alla ricorrente”. La decisione si
basa infatti sugli estratti bancari disponibili e, d’altra parte, la ricorrente
non ha prodotto alcuna ulteriore documentazione a comprova dell’impiego dei
capitali prelevati dai suoi conti.
5. Visto l’esito del
ricorso, tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente,
soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico della
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorn
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: