Lexipedia

Decisione

80.2021.245

Assoggettamento illimitato: immobile all’estero (Italia), deduzione spese effettive, IMU, onere della prova

6 giugno 2024Italiano18 min

Le altre quote della società sono suddivise in parti uguali tra __________ e __________,

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.245

80.2021.246

Lugano

6 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera

Cristiana

Balestra Gamboni

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 19 aprile 2021 contro la decisione del 17 marzo 2021 in materia di IC e IFD

2018.

Fatti

Fatti

A.

a.

RI 1 e la moglie __________

sono domiciliati a __________, dove vivono in una casa di proprietà. Lavorano

entrambi per la __________ Sagl, di cui la moglie detiene una quota di

maggioranza pari a fr. 12'000.‑ (capitale sociale: fr. 20'000.‑).

Le altre quote della società sono suddivise in parti uguali tra __________ e __________,

figli dei ricorrenti.

Il contribuente svolge la

sua attività anche per la __________ SA, di cui è a tutt’oggi l’amministratore

unico con firma individuale (v. estratto Ufficio del registro di commercio del

Cantone Ticino, consultato il 19.10.2021).

B. a.

Il 26 gennaio 2018, il

ricorrente informava l’RS 1 di voler procedere alla regolarizzazione fiscale di

beni posseduti all’estero, precedentemente non dichiarati. Trasmetteva quindi

le visure catastali italiane relative agli immobili di __________, in usufrutto

alla suocera, di __________ e di __________.

b.

I contribuenti

presentavano la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018 datata 10 gennaio 2019, ma

stampata il 17.01.2020. Per quanto qui d’interesse, oltre al reddito da

attività dipendente principale e accessoria dichiaravano l’importo di fr. 152'700.‑

quale reddito (lordo) della sostanza immobiliare e chiedevano in deduzione

fr. 29'010.‑ quali spese di manutenzione immobili.

Al 31.12.2018, la sostanza

dichiarata in Svizzera e all’estero era così suddivisa: titoli e capitali per

fr. 399’388.‑; numerario per fr. 50'000.‑;

un’assicurazione privata sulla vita del valore fiscale di fr. 37'543.‑;

sostanza immobiliare in Svizzera e all’estero per fr. 1'317'567.‑ ed

infine debiti privati per fr. 2'596'212.‑. Richiedevano inoltre la

deduzione sociale per coniugati (fr. 60'000.‑).

c.

Il 1° dicembre

2020, presso l’RS 1, il contribuente e il suo rappresentante firmavano il

verbale di audizione relativo all’autodenuncia esente da pena in merito alla

sostanza immobiliare posseduta in __________. L’imposta sottratta relativa agli

anni fiscali 2010-2013 sarebbe stata recuperata nella partita fiscale 2014, non

ancora definitiva (v. verbale di audizione 01.12.2020).

C. Con decisione del 13

gennaio 2021, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2018. Per

l’imposta cantonale, il reddito imponibile accertato era di fr. 135’400.‑

(fr. 139’400.‑ determinante per l’aliquota) e il dovuto d’imposta

era di fr. 11'522.‑ mentre la sostanza imponibile era di

fr. 160'000.‑ (fr. 176'000.‑ determinanti per l’aliquota)

e l’imposta cantonale sulla sostanza era pari a fr. 0.‑.

Per l’imposta federale

diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 139’000.‑

(fr. 143’200.‑ determinanti per l’aliquota) e il debito d’imposta in

fr. 5'043.60.

Rispetto alla

dichiarazione d’imposta presentata, l’autorità di tassazione aveva in

particolar modo elevato il reddito da sostanza immobiliare relativo al valore

locativo dell’abitazione secondaria (di vacanza) da fr. 600.‑ a

fr. 7’400.‑, senza fornirne una motivazione. Aveva inoltre ammesso

in deduzione l’importo di fr. 20’410.‑, invece di fr. 29’010.‑

come richiesto dai contribuenti, per spese di gestione e manutenzione immobili

con la motivazione “la deduzione forfetaria non si applica agli immobili

privati utilizzati prevalentemente a scopo commerciale e per i terreni non

edificati compresi i parcheggi”.

Per quanto concerneva il

calcolo della sostanza imponibile al 31.12.2018, l’autorità di tassazione

aumentava la sostanza immobiliare da fr. 1'317’567.‑ a

fr. 1'922'991.‑ in quanto il “valore di stima [era stato]

rettificato come alle risultanze del catasto”. L’ammontare dei debiti

privati era diminuito da fr. 2'596’212.‑ a fr. 2'172’312.‑

perché i “debiti in comproprietà con il figlio __________, [erano stati]

dedotti interamente a quest’ultimo come usufrutto di fatto”.

D. Con tempestivo

reclamo datato 1° febbraio 2021, gli insorgenti postulavano in particolare la

deduzione delle spese effettive pari a fr. 3'991.45 relative alla gestione

e manutenzione degli immobili all’estero come pure – in modo

generico ‑ il riconoscimento delle spese fatte valere per gli immobili

in Svizzera. Chiedevano inoltre di essere sentiti, unitamente ad una persona di

loro fiducia, se “riten[uto] opportuno”.

E. Con decisione del 17

marzo 2021, l’UT RS 1 ha respinto il reclamo, premettendo che, nel rispetto

dell’art. 29 cpv. 2 Cost., non era stato necessario convocare e sentire

personalmente il reclamante prima di emettere la decisione dopo reclamo.

A motivo, l’RS 1 adduceva:

“viene riconfermata la

deduzione forfettaria delle spese di gestione e manutenzione per gli immobili

all’estero in quanto non sono state documentate e comprovate.

Precisiamo

che spetta al contribuente l’onere della prova che concorre ad escludere o

ridurre il debito verso l’erario.

Le

altre spese di gestione e manutenzione vengono riconfermate in quanto per gli

immobili utilizzati da terzi principalmente a fini commerciali, non è ammessa

la deduzione forfettaria come da circolare N° 7/2020 della DdC. Non avendo

fornito le spese effettive sul capannone in via __________, l’autorità fiscale

ha proceduto ad una valutazione d’ufficio. […]”

F. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula, in via principale,

l’annullamento della decisione summenzionata, poiché il reclamo è stato evaso

dalla medesima persona che ha reso la decisione di tassazione.

In via subordinata,

qualora l’autorità giudicante ritenesse comunque valida la decisione di

tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo, il ricorrente si aggrava contro il mancato

riconoscimento delle spese di manutenzione effettive in ragione di

fr. 3'927.75 per gli immobili all’estero.

Degli allegati forniti con

l’atto di ricorso verrà detto in seguito, per quanto necessario.

G. Presentate dall’RS 1 il

26 aprile 2021, le osservazioni non formulano alcuna proposta in merito al

ricorso. L’autorità di tassazione, rimettendosi alla decisione che vorrà

emettere la Camera di diritto tributario, rinvia alla motivazione della

decisione impugnata, aggiungendo che “era al corrente” che la pratica

fosse “evasa dalla medesima persona che [aveva] deciso la tassazione

ordinaria” ma che “non intravvede[va] una mancanza di

professionalità e di giudizio nel decidere il reclamo presentato”.

H. Il ricorrente replica

alle osservazioni dell’RS 1 con scritto datato 15 giugno 2021 nel quale

conferma integralmente le argomentazioni sollevate con il ricorso, ribadendo in

particolare che “l’evasione di un reclamo da parte di una persona diversa da

chi ha preso la decisione contestata è un diritto imprescindibile nell’ambito

del diritto amministrativo, generalmente ammesso da dottrina e giurisprudenza”.

Diritto

1. Il ricorrente

solleva dapprima la questione relativa alla legittimità della decisione

impugnata, poiché adottata dal medesimo funzionario che si è occupato della

decisione di tassazione, chiedendone l’annullamento.

In subordine, il

ricorrente lamenta la mancata deduzione delle spese effettive di gestione e

manutenzione sopportate per gli immobili all’estero in ragione di

fr. 3'927.75.

Considerandi

2.

2.1.

Contro

la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto

all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206

cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).

L’autorità di tassazione

nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di

tassazione (art. 207 cpv. 1 LT; art. 134 cpv. 1 LIFD). L’autorità di tassazione

prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare

nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, può

modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 208 cpv. 1 LT;

art. 135 cpv. 1 LIFD).

2.2

Sistematicamente, sia la

LIFD sia la LT prevedono che la cosiddetta “procedura di reclamo” sia parte

integrante della procedura ordinaria di tassazione (Titolo terzo LIFD, art. 122

ss LIFD e Titolo terzo LT, art. 195 ss LT; v. anche Casanova/Dubey in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],

Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 1 ad art. 132

LIFD, p. 1721 e p. 1722).

Dal punto di vista

funzionale, il reclamo è un rimedio giuridico interno all’amministrazione che

serve alla verifica della decisione di tassazione e (se necessario) al

completamento della procedura da parte dell’autorità di tassazione. La

procedura di reclamo è considerata una continuazione e non una ripetizione

della procedura di tassazione (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 1 ad art. 132 LIFD,

p. 1436 s.) per cui l’autorità cui compete l’evasione di un reclamo è la

medesima che si è occupata della tassazione (Casanova/Dubey,

op. cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723).

Né la LIFD né la LT

prevedono che l’autorità di tassazione tratti il reclamo nella medesima

composizione personale stabilita per la procedura di tassazione, tuttavia non è

neppure prevista una separazione organizzativa e personale tra l’autorità che

si è occupata della tassazione e l’autorità chiamata ad evadere il reclamo (v.

p. es. Casanova/Dubey, op. cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 8 ad art. 132

LIFD, p. 1438; Locher, Kommentar

zum DBG, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, n. 11 ad art. 134

LIFD, p. 608). Per la natura stessa della procedura di reclamo, si impone che il

funzionario che si è occupato della tassazione vi sia perlomeno coinvolto. Pertanto,

una domanda di ricusazione di un tassatore nella procedura di reclamo, fondata

solo sul fatto che ha già partecipato alla tassazione, deve in ogni caso essere

respinta (Casanova/Dubey, op.

cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723).

2.3

Nella

fattispecie, è vero che il funzionario che ha adottato la decisione impugnata è

lo stesso che aveva adottato la decisione di tassazione. Come visto, tuttavia,

la legge non esige che il tassatore che si è occupato della tassazione sia

escluso dalla procedura di reclamo. D’altra parte, lo stesso ricorrente non

solleva dei rimproveri precisi nei confronti del funzionario in questione, ma

si limita a mettere in dubbio che una persona che ha adottato una decisione

possa metterla poi in discussione.

La censura sollevata dal

ricorrente deve pertanto essere respinta.

3.

Non essendo da

annullare la decisione impugnata, la Camera di diritto tributario entra dunque

nel merito della censura sollevata dal ricorrente, ovvero la mancata deduzione

delle spese di gestione e manutenzione effettivamente sopportate per gli

immobili all’estero.

4.

4.1.

Secondo l’art. 32 cpv. 2

LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede

immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione

di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese

d’amministrazione da parte di terzi.

Analoga disposizione

esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina

espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione (la LT

ha recepito questa modifica a partire dal 1° gennaio 2020).

La Divisione delle

contribuzioni ha in ogni caso manifestato la volontà di abolire la cosiddetta

“prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra la

Circolare no. 7/2010 del mese di aprile 2011. Detta circolare è stata nel

frattempo abrogata e sostituita dalla nuova Circolare no. 7/2020 dell’aprile

2020, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, applicabile, secondo la Divisione

delle contribuzioni, a tutti i casi di tassazione ancora aperti (p. 3 e p. 14).

In considerazione della sua natura giuridica di ordinanza amministrativa, una

circolare si applica infatti immediatamente a tutti i casi ancora aperti, a

meno che essa stessa non preveda un regime transitorio (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. III, Art. 102-222 DBG,

Basilea 2015, n. 35 ad art. 102 LIFD, p. 65). La Circolare no. 7/2020 riassume

e conferma i principi alla base delle deduzioni sui proventi della sostanza

immobiliare privata, tenendo anche conto dei recenti sviluppi giurisprudenziali

della Camera di diritto tributario e del Tribunale federale.

4.2

Per costante

giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza

aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso

e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32.

LIFD, p. 219 s.; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto

tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise

in tre distinte categorie:

·

le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,

“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a

garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;

cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire

romand, LIFD, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher, op. cit., n. 26 ad art. 32 LIFD,

p. 954);

·

le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais

de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe

e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di

facciate; cfr. Richner/

Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);

·

le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,

“coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione

servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde

alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego

limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a

sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi

alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno

deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di

comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate.

Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi

o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la

medesima funzione (sentenza CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT

II-1997 n. 4t).

4.3

Ai

fini della determinazione del reddito imponibile, nel caso di immobili

che il contribuente ha a disposizione per uso proprio (abitazione primaria o

secondaria), dalle spese di manutenzione ai sensi dell’art. 31 cpv. 2 LT (art.

32.

cpv. 2 LIFD) devono essere distinte le spese di gestione, considerate delle

spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia (art. 33 lett. e

LT; art. 34 lett. e LIFD) e pertanto non deducibili.

In altre parole, dal

valore locativo non possono essere dedotti i

cosiddetti costi di gestione come per esempio le spese per l’acqua potabile e

industriale, spese per le revisioni periodiche di impianti, spese per la

disinfezione e disinfestazione, spese di fognatura, ritiro spazzatura e

depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione corrente

del giardino, costi di riscaldamento, servizio di portineria e custodia,

sgombero neve, spese d’elettricità, spese d’acqua, d’acquisto di prodotti

chimici, di pulizia filtri e vasca delle piscine, ecc. (v. Circ. DDC 7/2020, n. 3.3., p. 5 s.; v. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,

n. 76 e n. 102 ad art. 32 LIFD, p. 608 s. e p. 612).

4.4

4.4.1

Tornando al caso di

specie, il ricorrente vorrebbe che gli fossero riconosciute le spese

effettivamente sostenute per la manutenzione degli immobili in __________ pari

a fr. 3'927.75, che lui stesso riconduce all’IMU e alle spese

condominiali. Di parere opposto, l’RS 1 che ha respinto tale richiesta

accordando una deduzione forfettaria pari a fr. 1'360.‑ perché le

spese “non sono state documentate e comprovate”.

4.4.2

Di

principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8

CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che

l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o

aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di

quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario

(DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

Né con la Dichiarazione

d’imposta 2018, né in sede di reclamo, il ricorrente ha presentato della

documentazione a comprova della deduzione richiesta. Addirittura, il Modulo 7

annesso alla DI 2018 non riporta alcun reddito (valore locativo e/o affitti) né

alcuna deduzione forfettaria o effettiva per spese di gestione, amministrazione

e manutenzione per gli immobili in __________. A tal proposito, si osserva che

la questione relativa alla “riemersione” degli immobili all’estero è stata

definitivamente risolta con l’RS 1 in data 1° dicembre 2020. Ciononostante,

neppure con il reclamo datato 1° febbraio 2021, il contribuente si è premurato

di fornire all’autorità di tassazione la documentazione a comprova della deduzione

postulata pari a fr. 3'991.45, limitandosi a menzionare che “Doc.

tutti a disposizione”.

Solo in sede di ricorso,

ha fornito cinque “quietanze di versamento” relative all’IMU per

complessivi € 687.‑ (all. D/1-5), una copia parziale delle spese

condominiali per __________ (all. D/6) e l’estratto conto relativo al

Condominio di __________ (all. D/7).

4.4.3

Da quel poco che si può

evincere dalla copia dell’estratto conto relativo al Condominio __________ a __________

in provincia di __________ (all. D/7) e dallo scritto (parzialmente riprodotto)

dell’amministratore relativo al __________ a __________ in provincia di __________

(all. G/6), i costi che il ricorrente rivendica sono dei tipici costi di gestione che, come visto, nel

caso di immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore

locativo) non possono essere ammessi in deduzione.

Simili

costi sono considerati spese per il mantenimento del contribuente e della sua

famiglia e possono essere dedotti dal reddito, eccezionalmente, alla condizione

che gravino un contribuente che a sua volta li trasferisce su una o più persone

per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come si verifica nel

caso del proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale

corrispettivo la pigione oltre all’indennizzo per i costi accessori, ma non

quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel quale caso i costi che

verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del

valore locativo (sentenza TF 2A.683/2004 del 15.07.2005 in: ASA 77 p. 161 = StE

2006.

B 25.6 n. 53 = RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).

Nella

fattispecie ‑ come affermato dai contribuenti stessi nella loro

lettera del 26.01.2018 e riproposto nel Modulo 7 annesso alla DI 2018 (Affitti:

“NESSUNA LOCAZIONE”) ‑ gli immobili in __________ sono ad uso

esclusivo del ricorrente e della propria famiglia (eccezion fatta per

l’immobile di __________ a __________, dato in usufrutto alla madre della

moglie, deceduta il 19.07.2018). Ne consegue che le spese condominiali chieste

in deduzione, per quel poco che risulta dalla documentazione prodotta, sono

tipici costi di gestione che non possono essere dedotti dal valore locativo. Non

vi è infatti alcuna prova dell’esistenza di costi di manutenzione in senso

stretto.

Di

conseguenza, la censura sollevata del ricorrente non può essere accolta. La

decisione impugnata merita pertanto di essere confermata.

4.4.4

Oltre ai costi

condominiali, non deducibili, quali spese di manutenzione relative agli

immobili in __________, il ricorrente rivendica pure la deduzione dell’Imposta

Municipale Unica (IMU) 2018 in ragione di € 687.‑. Alfine di

comprovarne l’avvenuto pagamento, l’insorgente allega all’atto di ricorso cinque

copie di “Quietanza di versamento Modello F24” (all. D/1-5), corrispondenti

ad “una ricevuta di pagamento elaborata e messa a disposizione di quei

contribuenti che effettuano i versamenti tramite i servizi online della banca o

dell’Agenzia delle Entrate” (v. https://www.moduli.it/quietanza-di-pagamento-f24-10927,

consultato il 25.10.2021).

Va ricordato che l’RS 1 ha

ammesso in deduzione spese forfettarie in ragione di fr. 1’360.‑.

Anche senza doversi chinare sulla questione relativa alla deducibilità

dell’Imposta Municipale Unica, l’importo forfettario è di gran lunga superiore

a quanto richiesto dal ricorrente: fr. 1'360.‑ a fronte di € 687.‑

(1 EUR = 1.1297 CHF, stato al 31.12.2018; v. https://it.exchange-rates.org/Rate/EUR/CHF/31-12-2018,

consultato l’8.11.2021). La spesa richiesta è dunque ampiamente coperta dalla

deduzione forfettaria. L’eventuale accoglimento del ricorso su questo aspetto

comporterebbe in effetti una riduzione della deduzione contestata.

In ogni caso, le copie di

“quietanze” allegate al ricorso non comprovano l’effettivo pagamento, per il

quale il ricorrente avrebbe dovuto fornire per esempio l’estratto del conto dal

quale sono stati eseguiti tali bonifici (v. Circ. DDC 7/2020, n. 16, p. 16 s.).

Di conseguenza, anche su

questo tema, la censura sollevata dall’insorgente deve essere respinta.

4.5

Si può ancora rilevare che

l’autorità fiscale ha già mostrato una certa generosità nei confronti

dell’insorgente, quando si è occupato della deduzione delle spese per la

gestione, amministrazione e manutenzione del mapp. __________ RFD __________, per

il quale il contribuente rivendicava la deduzione forfettaria del 20% dei

redditi, ovvero fr. 18'000.‑ (v. Modulo 7 annesso alla DI 2018).

Tuttavia, trattandosi

di un immobile ad uso commerciale da parte di terzi, in casu locato alla

__________ di __________ per fr. 90'000.‑ all’anno (v. Modulo 7

annesso alla DI 2018), non è possibile avvalersi della deduzione complessiva (art.

31.

cpv. 4 LT e art. 2 Regolamento della Legge tributaria del 18 ottobre 1994;

RL 640.110; art. 32 cpv. 4 LIFD e art. 4 Ordinanza concernente la deduzione dei

costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta

[Ordinanza sui costi di immobili]; RS 642.116), bensì unicamente della

deduzione delle spese effettivamente sopportate. In sede di reclamo, il

ricorrente non ha fornito una distinta e/o le pezze giustificative dei costi

realmente sopportati per il capannone di Via __________ a __________.

Ciononostante, l’RS 1 gli ha comunque concesso una deduzione pari a

fr. 9'000.‑, valutata

“d’ufficio”.

5.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

La tassa di giustizia e le

spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 700.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La cancelliera: