80.2021.245
Assoggettamento illimitato: immobile all’estero (Italia), deduzione spese effettive, IMU, onere della prova
6 giugno 2024Italiano18 min
Le altre quote della società sono suddivise in parti uguali tra __________ e __________,
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.245
80.2021.246
Lugano
6 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera
Cristiana
Balestra Gamboni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 aprile 2021 contro la decisione del 17 marzo 2021 in materia di IC e IFD
2018.
Fatti
Fatti
A.
a.
RI 1 e la moglie __________
sono domiciliati a __________, dove vivono in una casa di proprietà. Lavorano
entrambi per la __________ Sagl, di cui la moglie detiene una quota di
maggioranza pari a fr. 12'000.‑ (capitale sociale: fr. 20'000.‑).
Le altre quote della società sono suddivise in parti uguali tra __________ e __________,
figli dei ricorrenti.
Il contribuente svolge la
sua attività anche per la __________ SA, di cui è a tutt’oggi l’amministratore
unico con firma individuale (v. estratto Ufficio del registro di commercio del
Cantone Ticino, consultato il 19.10.2021).
B. a.
Il 26 gennaio 2018, il
ricorrente informava l’RS 1 di voler procedere alla regolarizzazione fiscale di
beni posseduti all’estero, precedentemente non dichiarati. Trasmetteva quindi
le visure catastali italiane relative agli immobili di __________, in usufrutto
alla suocera, di __________ e di __________.
b.
I contribuenti
presentavano la Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2018 datata 10 gennaio 2019, ma
stampata il 17.01.2020. Per quanto qui d’interesse, oltre al reddito da
attività dipendente principale e accessoria dichiaravano l’importo di fr. 152'700.‑
quale reddito (lordo) della sostanza immobiliare e chiedevano in deduzione
fr. 29'010.‑ quali spese di manutenzione immobili.
Al 31.12.2018, la sostanza
dichiarata in Svizzera e all’estero era così suddivisa: titoli e capitali per
fr. 399’388.‑; numerario per fr. 50'000.‑;
un’assicurazione privata sulla vita del valore fiscale di fr. 37'543.‑;
sostanza immobiliare in Svizzera e all’estero per fr. 1'317'567.‑ ed
infine debiti privati per fr. 2'596'212.‑. Richiedevano inoltre la
deduzione sociale per coniugati (fr. 60'000.‑).
c.
Il 1° dicembre
2020, presso l’RS 1, il contribuente e il suo rappresentante firmavano il
verbale di audizione relativo all’autodenuncia esente da pena in merito alla
sostanza immobiliare posseduta in __________. L’imposta sottratta relativa agli
anni fiscali 2010-2013 sarebbe stata recuperata nella partita fiscale 2014, non
ancora definitiva (v. verbale di audizione 01.12.2020).
C. Con decisione del 13
gennaio 2021, l’RS 1 ha notificato ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2018. Per
l’imposta cantonale, il reddito imponibile accertato era di fr. 135’400.‑
(fr. 139’400.‑ determinante per l’aliquota) e il dovuto d’imposta
era di fr. 11'522.‑ mentre la sostanza imponibile era di
fr. 160'000.‑ (fr. 176'000.‑ determinanti per l’aliquota)
e l’imposta cantonale sulla sostanza era pari a fr. 0.‑.
Per l’imposta federale
diretta, il reddito imponibile era stato accertato in fr. 139’000.‑
(fr. 143’200.‑ determinanti per l’aliquota) e il debito d’imposta in
fr. 5'043.60.
Rispetto alla
dichiarazione d’imposta presentata, l’autorità di tassazione aveva in
particolar modo elevato il reddito da sostanza immobiliare relativo al valore
locativo dell’abitazione secondaria (di vacanza) da fr. 600.‑ a
fr. 7’400.‑, senza fornirne una motivazione. Aveva inoltre ammesso
in deduzione l’importo di fr. 20’410.‑, invece di fr. 29’010.‑
come richiesto dai contribuenti, per spese di gestione e manutenzione immobili
con la motivazione “la deduzione forfetaria non si applica agli immobili
privati utilizzati prevalentemente a scopo commerciale e per i terreni non
edificati compresi i parcheggi”.
Per quanto concerneva il
calcolo della sostanza imponibile al 31.12.2018, l’autorità di tassazione
aumentava la sostanza immobiliare da fr. 1'317’567.‑ a
fr. 1'922'991.‑ in quanto il “valore di stima [era stato]
rettificato come alle risultanze del catasto”. L’ammontare dei debiti
privati era diminuito da fr. 2'596’212.‑ a fr. 2'172’312.‑
perché i “debiti in comproprietà con il figlio __________, [erano stati]
dedotti interamente a quest’ultimo come usufrutto di fatto”.
D. Con tempestivo
reclamo datato 1° febbraio 2021, gli insorgenti postulavano in particolare la
deduzione delle spese effettive pari a fr. 3'991.45 relative alla gestione
e manutenzione degli immobili all’estero come pure – in modo
generico ‑ il riconoscimento delle spese fatte valere per gli immobili
in Svizzera. Chiedevano inoltre di essere sentiti, unitamente ad una persona di
loro fiducia, se “riten[uto] opportuno”.
E. Con decisione del 17
marzo 2021, l’UT RS 1 ha respinto il reclamo, premettendo che, nel rispetto
dell’art. 29 cpv. 2 Cost., non era stato necessario convocare e sentire
personalmente il reclamante prima di emettere la decisione dopo reclamo.
A motivo, l’RS 1 adduceva:
“viene riconfermata la
deduzione forfettaria delle spese di gestione e manutenzione per gli immobili
all’estero in quanto non sono state documentate e comprovate.
Precisiamo
che spetta al contribuente l’onere della prova che concorre ad escludere o
ridurre il debito verso l’erario.
Le
altre spese di gestione e manutenzione vengono riconfermate in quanto per gli
immobili utilizzati da terzi principalmente a fini commerciali, non è ammessa
la deduzione forfettaria come da circolare N° 7/2020 della DdC. Non avendo
fornito le spese effettive sul capannone in via __________, l’autorità fiscale
ha proceduto ad una valutazione d’ufficio. […]”
F. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula, in via principale,
l’annullamento della decisione summenzionata, poiché il reclamo è stato evaso
dalla medesima persona che ha reso la decisione di tassazione.
In via subordinata,
qualora l’autorità giudicante ritenesse comunque valida la decisione di
tassazione IC/IFD 2018 dopo reclamo, il ricorrente si aggrava contro il mancato
riconoscimento delle spese di manutenzione effettive in ragione di
fr. 3'927.75 per gli immobili all’estero.
Degli allegati forniti con
l’atto di ricorso verrà detto in seguito, per quanto necessario.
G. Presentate dall’RS 1 il
26 aprile 2021, le osservazioni non formulano alcuna proposta in merito al
ricorso. L’autorità di tassazione, rimettendosi alla decisione che vorrà
emettere la Camera di diritto tributario, rinvia alla motivazione della
decisione impugnata, aggiungendo che “era al corrente” che la pratica
fosse “evasa dalla medesima persona che [aveva] deciso la tassazione
ordinaria” ma che “non intravvede[va] una mancanza di
professionalità e di giudizio nel decidere il reclamo presentato”.
H. Il ricorrente replica
alle osservazioni dell’RS 1 con scritto datato 15 giugno 2021 nel quale
conferma integralmente le argomentazioni sollevate con il ricorso, ribadendo in
particolare che “l’evasione di un reclamo da parte di una persona diversa da
chi ha preso la decisione contestata è un diritto imprescindibile nell’ambito
del diritto amministrativo, generalmente ammesso da dottrina e giurisprudenza”.
Diritto
1. Il ricorrente
solleva dapprima la questione relativa alla legittimità della decisione
impugnata, poiché adottata dal medesimo funzionario che si è occupato della
decisione di tassazione, chiedendone l’annullamento.
In subordine, il
ricorrente lamenta la mancata deduzione delle spese effettive di gestione e
manutenzione sopportate per gli immobili all’estero in ragione di
fr. 3'927.75.
Considerandi
2.
2.1.
Contro
la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto
all’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206
cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD).
L’autorità di tassazione
nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in sede di
tassazione (art. 207 cpv. 1 LT; art. 134 cpv. 1 LIFD). L’autorità di tassazione
prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta. Può determinare
nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, può
modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo (art. 208 cpv. 1 LT;
art. 135 cpv. 1 LIFD).
2.2
Sistematicamente, sia la
LIFD sia la LT prevedono che la cosiddetta “procedura di reclamo” sia parte
integrante della procedura ordinaria di tassazione (Titolo terzo LIFD, art. 122
ss LIFD e Titolo terzo LT, art. 195 ss LT; v. anche Casanova/Dubey in: Noël/Aubry Girardin [a cura di],
Commentaire romand, LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 1 ad art. 132
LIFD, p. 1721 e p. 1722).
Dal punto di vista
funzionale, il reclamo è un rimedio giuridico interno all’amministrazione che
serve alla verifica della decisione di tassazione e (se necessario) al
completamento della procedura da parte dell’autorità di tassazione. La
procedura di reclamo è considerata una continuazione e non una ripetizione
della procedura di tassazione (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 1 ad art. 132 LIFD,
p. 1436 s.) per cui l’autorità cui compete l’evasione di un reclamo è la
medesima che si è occupata della tassazione (Casanova/Dubey,
op. cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723).
Né la LIFD né la LT
prevedono che l’autorità di tassazione tratti il reclamo nella medesima
composizione personale stabilita per la procedura di tassazione, tuttavia non è
neppure prevista una separazione organizzativa e personale tra l’autorità che
si è occupata della tassazione e l’autorità chiamata ad evadere il reclamo (v.
p. es. Casanova/Dubey, op. cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 8 ad art. 132
LIFD, p. 1438; Locher, Kommentar
zum DBG, III. Teil, Art. 102-222 DBG, Basilea 2015, n. 11 ad art. 134
LIFD, p. 608). Per la natura stessa della procedura di reclamo, si impone che il
funzionario che si è occupato della tassazione vi sia perlomeno coinvolto. Pertanto,
una domanda di ricusazione di un tassatore nella procedura di reclamo, fondata
solo sul fatto che ha già partecipato alla tassazione, deve in ogni caso essere
respinta (Casanova/Dubey, op.
cit., n. 3 ad art. 132 LIFD, p. 1723).
2.3
Nella
fattispecie, è vero che il funzionario che ha adottato la decisione impugnata è
lo stesso che aveva adottato la decisione di tassazione. Come visto, tuttavia,
la legge non esige che il tassatore che si è occupato della tassazione sia
escluso dalla procedura di reclamo. D’altra parte, lo stesso ricorrente non
solleva dei rimproveri precisi nei confronti del funzionario in questione, ma
si limita a mettere in dubbio che una persona che ha adottato una decisione
possa metterla poi in discussione.
La censura sollevata dal
ricorrente deve pertanto essere respinta.
3.
Non essendo da
annullare la decisione impugnata, la Camera di diritto tributario entra dunque
nel merito della censura sollevata dal ricorrente, ovvero la mancata deduzione
delle spese di gestione e manutenzione effettivamente sopportate per gli
immobili all’estero.
4.
4.1.
Secondo l’art. 32 cpv. 2
LIFD, di uguale tenore dell’art. 9 cpv. 3 LAID, il contribuente che possiede
immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione
di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese
d’amministrazione da parte di terzi.
Analoga disposizione
esiste a livello cantonale, anche se l’art. 31 cpv. 2 LT non disciplina
espressamente le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione (la LT
ha recepito questa modifica a partire dal 1° gennaio 2020).
La Divisione delle
contribuzioni ha in ogni caso manifestato la volontà di abolire la cosiddetta
“prassi Dumont” già a decorrere dal 1° gennaio 2010, come dimostra la
Circolare no. 7/2010 del mese di aprile 2011. Detta circolare è stata nel
frattempo abrogata e sostituita dalla nuova Circolare no. 7/2020 dell’aprile
2020, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, applicabile, secondo la Divisione
delle contribuzioni, a tutti i casi di tassazione ancora aperti (p. 3 e p. 14).
In considerazione della sua natura giuridica di ordinanza amministrativa, una
circolare si applica infatti immediatamente a tutti i casi ancora aperti, a
meno che essa stessa non preveda un regime transitorio (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. III, Art. 102-222 DBG,
Basilea 2015, n. 35 ad art. 102 LIFD, p. 65). La Circolare no. 7/2020 riassume
e conferma i principi alla base delle deduzioni sui proventi della sostanza
immobiliare privata, tenendo anche conto dei recenti sviluppi giurisprudenziali
della Camera di diritto tributario e del Tribunale federale.
4.2
Per costante
giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza
aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso
e ne mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32.
LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto
tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66). Esse vengono generalmente suddivise
in tre distinte categorie:
·
le spese di manutenzione in senso stretto (“Instandhaltungskosten”,
“frais d’entretien courants”), ovvero le spese ricorrenti che tendono a
garantire la funzionalità di un immobile (per esempio le piccole riparazioni;
cfr. Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3ª ediz., Zurigo 2016, n. 40 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire
romand, LIFD, 2ª ediz., Basilea 2017, n. 65 ad art. 32 LIFD, p. 687; Locher, op. cit., n. 26 ad art. 32 LIFD,
p. 954);
·
le spese di riparazione (“Instandstellungskosten”, “frais
de remise en état”), ovvero le spese che intervengono a scadenze più lunghe
e tendono a garantire la redditività di un immobile (per esempio il rinnovo di
facciate; cfr. Richner/
Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 41 ad art. 32 LIFD, p. 603; Merlino, loc. cit; Locher, loc. cit.);
·
le spese di sostituzione o modernizzazione (“Ersatzanschaffungskosten”,
“coût de remplacement”): i primi due tipi di costi di manutenzione
servono infatti a far sì che un oggetto mantenga quel valore che corrisponde
alla sua durata di impiego residua; ma ogni oggetto ha una durata d’impiego
limitata. Colui che se ne serve sarà pertanto costretto prima o poi a
sostituire l’oggetto usato o a modernizzarlo. Se installazioni non più conformi
alle esigenze moderne vengono sostituite, le relative spese sono nondimeno
deducibili, a condizione che le nuove offrano più o meno lo stesso grado di
comodità di quello che offrivano le vecchie ai tempi in cui furono installate.
Ciò si verifica, per esempio, quando apparecchi di cucina o bollitori difettosi
o divenuti inutilizzabili vengono rimpiazzati con altri che svolgono la
medesima funzione (sentenza CDT n. 80.96.170 del 27 gennaio 1997, in: RDAT
II-1997 n. 4t).
4.3
Ai
fini della determinazione del reddito imponibile, nel caso di immobili
che il contribuente ha a disposizione per uso proprio (abitazione primaria o
secondaria), dalle spese di manutenzione ai sensi dell’art. 31 cpv. 2 LT (art.
32.
cpv. 2 LIFD) devono essere distinte le spese di gestione, considerate delle
spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia (art. 33 lett. e
LT; art. 34 lett. e LIFD) e pertanto non deducibili.
In altre parole, dal
valore locativo non possono essere dedotti i
cosiddetti costi di gestione come per esempio le spese per l’acqua potabile e
industriale, spese per le revisioni periodiche di impianti, spese per la
disinfezione e disinfestazione, spese di fognatura, ritiro spazzatura e
depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione corrente
del giardino, costi di riscaldamento, servizio di portineria e custodia,
sgombero neve, spese d’elettricità, spese d’acqua, d’acquisto di prodotti
chimici, di pulizia filtri e vasca delle piscine, ecc. (v. Circ. DDC 7/2020, n. 3.3., p. 5 s.; v. anche Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,
n. 76 e n. 102 ad art. 32 LIFD, p. 608 s. e p. 612).
4.4
4.4.1
Tornando al caso di
specie, il ricorrente vorrebbe che gli fossero riconosciute le spese
effettivamente sostenute per la manutenzione degli immobili in __________ pari
a fr. 3'927.75, che lui stesso riconduce all’IMU e alle spese
condominiali. Di parere opposto, l’RS 1 che ha respinto tale richiesta
accordando una deduzione forfettaria pari a fr. 1'360.‑ perché le
spese “non sono state documentate e comprovate”.
4.4.2
Di
principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8
CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che
l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o
aumentano il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di
quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario
(DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
Né con la Dichiarazione
d’imposta 2018, né in sede di reclamo, il ricorrente ha presentato della
documentazione a comprova della deduzione richiesta. Addirittura, il Modulo 7
annesso alla DI 2018 non riporta alcun reddito (valore locativo e/o affitti) né
alcuna deduzione forfettaria o effettiva per spese di gestione, amministrazione
e manutenzione per gli immobili in __________. A tal proposito, si osserva che
la questione relativa alla “riemersione” degli immobili all’estero è stata
definitivamente risolta con l’RS 1 in data 1° dicembre 2020. Ciononostante,
neppure con il reclamo datato 1° febbraio 2021, il contribuente si è premurato
di fornire all’autorità di tassazione la documentazione a comprova della deduzione
postulata pari a fr. 3'991.45, limitandosi a menzionare che “Doc.
tutti a disposizione”.
Solo in sede di ricorso,
ha fornito cinque “quietanze di versamento” relative all’IMU per
complessivi € 687.‑ (all. D/1-5), una copia parziale delle spese
condominiali per __________ (all. D/6) e l’estratto conto relativo al
Condominio di __________ (all. D/7).
4.4.3
Da quel poco che si può
evincere dalla copia dell’estratto conto relativo al Condominio __________ a __________
in provincia di __________ (all. D/7) e dallo scritto (parzialmente riprodotto)
dell’amministratore relativo al __________ a __________ in provincia di __________
(all. G/6), i costi che il ricorrente rivendica sono dei tipici costi di gestione che, come visto, nel
caso di immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore
locativo) non possono essere ammessi in deduzione.
Simili
costi sono considerati spese per il mantenimento del contribuente e della sua
famiglia e possono essere dedotti dal reddito, eccezionalmente, alla condizione
che gravino un contribuente che a sua volta li trasferisce su una o più persone
per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi, come si verifica nel
caso del proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale
corrispettivo la pigione oltre all’indennizzo per i costi accessori, ma non
quando è il proprietario ad abitare la propria casa, nel quale caso i costi che
verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del
valore locativo (sentenza TF 2A.683/2004 del 15.07.2005 in: ASA 77 p. 161 = StE
2006.
B 25.6 n. 53 = RDAF 2005 II 502 consid. 2.5).
Nella
fattispecie ‑ come affermato dai contribuenti stessi nella loro
lettera del 26.01.2018 e riproposto nel Modulo 7 annesso alla DI 2018 (Affitti:
“NESSUNA LOCAZIONE”) ‑ gli immobili in __________ sono ad uso
esclusivo del ricorrente e della propria famiglia (eccezion fatta per
l’immobile di __________ a __________, dato in usufrutto alla madre della
moglie, deceduta il 19.07.2018). Ne consegue che le spese condominiali chieste
in deduzione, per quel poco che risulta dalla documentazione prodotta, sono
tipici costi di gestione che non possono essere dedotti dal valore locativo. Non
vi è infatti alcuna prova dell’esistenza di costi di manutenzione in senso
stretto.
Di
conseguenza, la censura sollevata del ricorrente non può essere accolta. La
decisione impugnata merita pertanto di essere confermata.
4.4.4
Oltre ai costi
condominiali, non deducibili, quali spese di manutenzione relative agli
immobili in __________, il ricorrente rivendica pure la deduzione dell’Imposta
Municipale Unica (IMU) 2018 in ragione di € 687.‑. Alfine di
comprovarne l’avvenuto pagamento, l’insorgente allega all’atto di ricorso cinque
copie di “Quietanza di versamento Modello F24” (all. D/1-5), corrispondenti
ad “una ricevuta di pagamento elaborata e messa a disposizione di quei
contribuenti che effettuano i versamenti tramite i servizi online della banca o
dell’Agenzia delle Entrate” (v. https://www.moduli.it/quietanza-di-pagamento-f24-10927,
consultato il 25.10.2021).
Va ricordato che l’RS 1 ha
ammesso in deduzione spese forfettarie in ragione di fr. 1’360.‑.
Anche senza doversi chinare sulla questione relativa alla deducibilità
dell’Imposta Municipale Unica, l’importo forfettario è di gran lunga superiore
a quanto richiesto dal ricorrente: fr. 1'360.‑ a fronte di € 687.‑
(1 EUR = 1.1297 CHF, stato al 31.12.2018; v. https://it.exchange-rates.org/Rate/EUR/CHF/31-12-2018,
consultato l’8.11.2021). La spesa richiesta è dunque ampiamente coperta dalla
deduzione forfettaria. L’eventuale accoglimento del ricorso su questo aspetto
comporterebbe in effetti una riduzione della deduzione contestata.
In ogni caso, le copie di
“quietanze” allegate al ricorso non comprovano l’effettivo pagamento, per il
quale il ricorrente avrebbe dovuto fornire per esempio l’estratto del conto dal
quale sono stati eseguiti tali bonifici (v. Circ. DDC 7/2020, n. 16, p. 16 s.).
Di conseguenza, anche su
questo tema, la censura sollevata dall’insorgente deve essere respinta.
4.5
Si può ancora rilevare che
l’autorità fiscale ha già mostrato una certa generosità nei confronti
dell’insorgente, quando si è occupato della deduzione delle spese per la
gestione, amministrazione e manutenzione del mapp. __________ RFD __________, per
il quale il contribuente rivendicava la deduzione forfettaria del 20% dei
redditi, ovvero fr. 18'000.‑ (v. Modulo 7 annesso alla DI 2018).
Tuttavia, trattandosi
di un immobile ad uso commerciale da parte di terzi, in casu locato alla
__________ di __________ per fr. 90'000.‑ all’anno (v. Modulo 7
annesso alla DI 2018), non è possibile avvalersi della deduzione complessiva (art.
31.
cpv. 4 LT e art. 2 Regolamento della Legge tributaria del 18 ottobre 1994;
RL 640.110; art. 32 cpv. 4 LIFD e art. 4 Ordinanza concernente la deduzione dei
costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta
[Ordinanza sui costi di immobili]; RS 642.116), bensì unicamente della
deduzione delle spese effettivamente sopportate. In sede di reclamo, il
ricorrente non ha fornito una distinta e/o le pezze giustificative dei costi
realmente sopportati per il capannone di Via __________ a __________.
Ciononostante, l’RS 1 gli ha comunque concesso una deduzione pari a
fr. 9'000.‑, valutata
“d’ufficio”.
5.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
La tassa di giustizia e le
spese di procedura sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La cancelliera: