80.2021.247
Procedura: diffida a presentare la dichiarazione d’imposta, società che contesta l’assoggettamento, diritto a decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, annullamento della diffida
1 febbraio 2022Italiano12 min
austriaco e residente in Ticino fino al 4 settembre 2020 (cfr. sito dell’Ufficio dello Stato Civile,
Source ti.ch
Incarto n.
80.2021.247
Lugano
1 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 ottobre 2021 contro la decisione del 28 ottobre 2021 in materia di diffida
ad adempiere gli obblighi di procedura.
Fatti
Fatti
A. RI 1 è una società
che è stata iscritta a Registro di commercio del Cantone di __________ l’8
maggio 2017. La società aveva, sino al 26 ottobre 2020 e prima del
trasferimento di sede a __________, la propria sede legale a __________. Membro
del consiglio d’amministrazione con firma individuale è __________, cittadino
austriaco e residente in Ticino fino al 4 settembre 2020 (cfr. sito dell’Ufficio dello Stato Civile,
Movpop – Movimento della popolazione; ultima consultazione: 7 gennaio 2022).
B. Il 4 novembre 2019,
l’RS 1 (di seguito: UTPG) rivendicava – mediante decisione pregiudiziale –
l’imposizione illimitata sull’utile e sul capitale di RI 1 in virtù della sua
amministrazione effettiva in Ticino a partire dall’anno fiscale 2017. Avverso
questa decisione la società interponeva reclamo ed in data 9 gennaio 2020,
l’UTPG emetteva la propria decisione dopo reclamo, cresciuta in giudicato,
poiché non impugnata dalla contribuente.
C. Con scritto del 29
marzo 2021, la RI 1 comunicava all’UTPG che “dal 2020 non ci sono più
obblighi fiscali per la RI 1 nel Canton Ticino”, avendo la stessa
trasferito la propria sede legale nel Cantone di __________ ed avendo “anche
stabilito saldamente l’amministrazione […], a __________”.
D. Il 14 aprile 2021,
l’UTPG informava la contribuente che “la società è imponibile nel Cantone
Ticino almeno fino alla data del 4 settembre 2020, giorno della partenza del
signor __________ da __________ a __________”. Pertanto, invitava la RI 1 a
voler presentare la dichiarazione di imposta 2020 debitamente compilata e con i
documenti giustificativi necessari.
E. Non avendo inoltrato
tempestivamente la dichiarazione d’imposta 2020 e ciò nonostante il richiamo
del 19 luglio 2021, l’UTPG, il 13 settembre 2021, diffidava la contribuente a
volerla trasmettere entro il 13 ottobre 2021 ed inoltre poneva a suo carico una
tassa di fr. 50.-.
F. La contribuente, il
18 settembre 2021 interponeva reclamo avverso la diffida del 13 settembre 2021.
La società riferiva di averla ignorata e, riferendosi alla sua lettera dell’8
agosto 2021 nella quale la stessa dichiarava di aver trasferito la propria sede
nel Cantone di __________ dal 2017, la RI 1 sosteneva che la dichiarazione
d’imposta 2020 avrebbe dovuto essere inoltrata esclusivamente all’autorità
fiscale del Cantone di __________. In considerazione di ciò, la società
chiedeva di annullare la diffida.
G. Con decisione del 28
settembre 2021, l’UTPG rispingeva il reclamo con la seguente motivazione:
·
“il rientro della dichiarazione
fiscale per l’anno 2020 è stato richiamato il 19 luglio 2021 e successivamente
riproposto con la diffida intimata con invio A Plus del 13 settembre 2021;
·
con lo scritto del 14 aprile 2021
il nostro ufficio precisava che la vostra società è imponibile nel Canton
Ticino almeno fino al 4 settembre 2020, giorno della partenza del signor __________
da __________ a __________ e nel contempo ritornava la dichiarazione d’imposta IC-IFD
2020 per la compilazione;
·
in considerazione di ciò, la
vostra società è tenuta alla presentazione della dichiarazione d’imposta sopra
indicata. Tuttavia, come risulta d’altra parte nella circolare N. 16 della Conferenza
fiscale svizzera […], è possibile depositare copia della dichiarazione
d’imposta presentata al Cantone sede.
Per
quanto esposto, non possiamo annullare la diffida del 13 settembre 2021 che vi
ritorniamo in allegato”.
L’autorità di tassazione assegnava
poi un termine scadente il 31 dicembre 2021 per l’inoltro dei conti per il
2020, con l’avvertenza che, in caso di inosservanza dell’invito, avrebbe
applicato gli artt. 257 LT e 174 LIFD.
H. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario del 25 ottobre 2021, la contribuente
postula l’annullamento della diffida notificatale dall’UTPG. Ribadisce che,
essendo la sua sede legale per il periodo fiscale 2020 nel Cantone di __________,
la dichiarazione d’imposta 2020 debba essere inoltrata esclusivamente nel
medesimo Cantone. Inoltre, la contribuente nega il fatto che il trasferimento
della sua sede legale possa essere collegato al cambiamento di domicilio del
signor __________.
I. Con osservazioni
del 4 novembre 2021, l’UTPG si riconferma nelle proprie argomentazioni,
precisando che “la società non può nuovamente contestare l’assoggettamento,
essendo già presente agli atti una decisione di assoggettamento passata in
giudicato”.
L’autorità fiscale rileva
inoltre che “i presupposti per l’assoggettamento nel Cantone Ticino sono
rimasti immutati fino al trasferimento di domicilio: la sede formale è rimasta
a __________ fino al 26 ottobre 2020; la direzione corrente della società
(day-to-day management) è sempre svolta dal signor __________; il signor __________
era domiciliato in Ticino fino al 4 settembre 2020”.
Infine, l’autorità di
tassazione sottolinea che un eventuale reclamo avverso l’assoggettamento può
essere fatto valere in sede di tassazione IC/IFD 2020.
Diritto
1. 1.1.
Nel caso in esame, oggetto
del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali del 13 settembre
2021.
A questo proposito, va
ricordato alla ricorrente che i contribuenti sono invitati, mediante
notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione
d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il formulario devono chiederlo
all'autorità competente (artt. 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT).
Il contribuente deve
compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed
inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine
stabilito (artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT).
Secondo gli artt. 124 cpv.
3 LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione
d’imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro
un congruo termine.
1.2.
Per quanto concerne
l’imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria (“verfahrensleitende
Verfügung”), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla
decisione di tassazione (Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad
art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art.
130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer [DBG], 3a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130
LIFD, p. 2245).
La
legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è
percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è
data facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT).
L’art. 19 del Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non
osserva i termini di consegna della dichiarazione d’imposta o dei conteggi
delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr.
50.−.
Per quanto precede, la
tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata
automaticamente, al momento dell’invio della diffida, per coprire i costi causati
dall’inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il
proprio comportamento passivo, l’autorità fiscale dapprima a richiamarlo
all’obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale
invito, a diffidarlo.
Considerandi
2.
2.1.
La RI 1 tuttavia, non
pretende di aver adempiuto agli obblighi di collaborazione richiesti
dall’autorità di tassazione, ma contesta di essere assoggettata illimitatamente
alle imposte nel Cantone Ticino.
2.2
L’art. 195 LT prevede che
i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo
le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi
comunichino all’autorità fiscale ogni modificazione del registro dei
contribuenti (cpv. 2).
Inoltre, per l’art. 196
LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni
di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta.
Analogamente, la legge
federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili
contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità
competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate
dell’esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di
controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi,
per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di
organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).
2.3
Nel registro dei
contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali contribuenti, ai quali
l’autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono
obbligati a compilare e inol-trare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht,
Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3a ediz., Basilea 2017,
n. 1 e 2 ad
art. 122 LIFD).
Secondo
la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto
pregiudiziale o costitutivo per l’assoggettamento alle imposte. La circostanza
che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun
effetto sull’assoggettamento (cfr. sentenze del TF n. 2C_533/2010 e n.
2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5).
2.4
La
società ricorrente è iscritta nel registro dei contribuenti, dopo che l’UTPG ha
deciso di assoggettarla alle imposte cantonali per appartenenza personale a
partire dal periodo fiscale 2017, notificandole la decisione pregiudiziale del
4.
novembre 2019.
In determinati casi, la
prassi e la giurisprudenza ammettono che possa essere adottata una decisione
pregiudiziale o incidentale sull’assoggettamento fiscale, la quale non è
null’altro che una parte della decisione di tassazione, che per ragioni
pratiche viene scorporata e fatta oggetto di una impugnativa separata.
Una volta passata in
giudicato la decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, quest’ultimo non può
più essere messo in discussione nell’ambito della successiva procedura di
tassazione. La forza di cosa giudicata della decisione pregiudiziale vieta, in
effetti, che il contribuente, nella successiva procedura di tassazione (del
periodo fiscale in questione), possa ritornare in ogni momento liberamente su
quanto già statuito (cfr. ad esempio DTF 123 I 289 consid. 1a e giurisprudenza
citata; Paschoud/De
Vries Reilingh, in:
Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire romand LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 35 ad
art. 3 LIFD).
È di solito il
contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, che
deve chiedere una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, proprio per
evitare di dover adempiere agli obblighi di collaborazione cui ritiene di non
essere soggetto. Solo quando la decisione pregiudiziale sarà cresciuta in
giudicato, il contribuente dovrà, se del caso, compilare la dichiarazione di
imposta (cfr. sentenza della CDT n. 80.2019.353 del 17 gennaio 2020, consid.
2.2.; Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2a
ediz., Basilea 2017, n. 5a ad
art. 124 LIFD).
2.5
Con decisione del 4
novembre 2019, l’UTPG assoggettava illimitatamente alle imposte sull’utile e
sul capitale la RI 1 a partire dal periodo fiscale 2017, ritenendo che
l’amministrazione effettiva della società fosse esercitata nel Canton Ticino. A
sostegno della propria decisione, l’autorità fiscale evidenziava che il signor __________,
membro del consiglio di amministrazione con firma individuale, unico dipendente
e beneficiario economico della società, era domiciliato a __________. L’UTPG
rilevava poi che il canone di locazione pagato dalla società nel Canton __________
appariva “decisamente fuori mercato” e che presso lo stesso indirizzo avevano
la propria sede “oltre 60 società”. Inoltre, l’UTPG sottolineava che la
corrispondenza non veniva ritirata dal signor __________, ma da un’altra
persona e che l’unico cliente era la __________ “già datore di lavoro del
signor __________ fino al 30.04.2017, prima che egli costituisse la RI 1”.
Pertanto, alla luce di
tutti questi elementi, l’autorità fiscale aveva ritenuto che nel Cantone __________
vi fosse unicamente un mero recapito bucalettere e che “la scelta della sede
nel cantone di __________, in cui ribadiamo non vi sono né interesse né legami
economici (assenza di uffici, di personale e di clientela), risieda piuttosto
nell’interesse di un significativo risparmio fiscale”.
2.6
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, una decisione pregiudiziale sull’assoggettamento
esplica i propri effetti fino alla fine del periodo fiscale che è in corso al
momento della decisione (DTF 123 I 289 consid. 1c; inoltre
sentenza del TF 2P.240/1998 del 4 maggio 1999 consid. 1b).
Conformemente
alla giurisprudenza in questione, la decisione notificata dall’UTPG alla
società ricorrente il 4 novembre 2019 ha dunque accertato il suo assoggettamento
per appartenenza personale fino al 31 dicembre 2019.
Il 29 marzo 2021 la
contribuente ha comunicato che, in seguito al trasferimento di domicilio del
suo amministratore, intervenuto il 4 settembre 2020, non avrebbe più presentato
la dichiarazione nel Canton Ticino, essendo venuto meno il suo assoggettamento.
L’UTPG ha risposto, con lettera del 14 aprile 2021, indicando che “la
società è imponibile nel Cantone Ticino almeno fino alla data del 4 settembre
2020, giorno della partenza del signor __________ da __________ a __________”,
con la conseguenza che “la dichiarazione __________ deve essere compilata e
ritornata con i relativi allegati”.
Ora, dal tenore dello
scritto della società contribuente è chiaro che veniva contestato
l’assoggettamento alle imposte cantonali a partire dal 1.1.2020. Perlomeno
implicitamente, chiedeva pertanto l’adozione di una nuova decisione
sull’assoggettamento. Con la sua lettera del 14 aprile 2021, l’UTPG ha
confermato l’assoggettamento dell’insorgente nel Canton Ticino almeno per una
parte del periodo fiscale 2020. L’autorità fiscale non ha tuttavia adottato una
decisione pregiudiziale sull’assoggettamento, come avrebbe dovuto fare, se si
tiene conto del fatto che gli effetti della precedente decisione del 4 novembre
2019.
erano cessati il 31 dicembre 2019.
In queste circostanze, la
diffida ad adempiere i propri obblighi procedurali, inviata alla ricorrente il
13.
settembre 2021, era prematura.
2.7
La
decisione impugnata, con cui l’UTPG ha respinto il reclamo della contribuente
contro la diffida del 13 settembre 2021, è conseguentemente riformata nel senso
che la diffida è annullata.
L’autorità
di tassazione notificherà alla ricorrente una decisione pregiudiziale
sull’assoggettamento. Passata in giudicato quest’ultima, potrà, se del caso,
procedere ad una nuova diffida.
3.
Il ricorso è
conseguentemente accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di giustizia né
spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione del 28 settembre 2021 è riformata nel senso che la
diffida del 13 settembre 2021 è annullata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAI
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: