80.2021.249
Reddito dell’attività lucrativa indipendente: deduzione perdita proveniente dal fallimento di società debitrice, onere della prova, mancata presentazione della contabilità, annullamento della decisione
19 gennaio 2022Italiano14 min
documentazione e informazioni in merito a tutti i conti bancari, alla società __________
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.249
80.2021.250
Lugano
19 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 29 ottobre 2021 contro le decisioni del 29 settembre 2021 in materia di IC
e IFD 2016 e 2017.
Fatti
Fatti
A. RI 1 (__________),
coniugato, ha abitato a Campione d’Italia fino al 9 giugno 2016, mentre dal 10
giugno 2016 si è trasferito a Castagnola con la moglie e i loro due figli.
Nel mese di marzo del
2018, il contribuente ha presentato due dichiarazioni d’imposta per il periodo
fiscale 2016, la prima per il periodo dal 1.1.2016 al 9.6.2016 e la seconda per
il resto dell’anno, dopo l’acquisto della dimora in Svizzera. Nella prima, ha
indicato unicamente la proprietà di un immobile a __________ e il relativo
reddito (valore locativo). Nella seconda, ha crociato la casella
“indipendente”, riferita al “genere di attività”, ma ha dichiarato unicamente
il reddito dell’immobile (fr. 9'900.–) e un reddito di fr. 2'000.– da titoli e
capitali. Questi ultimi ammontavano a fr. 3'970'407.–. Per l’imposta sulla
sostanza, dichiarava anche automobili (Bentley, Mercedes) e una barca per fr.
500'000.–. Ha anche indicato di avere immobili all’estero (Italia, Germania,
Russia) per fr. 500'000.–, con redditi di fr. 12'500.–.
Nel marzo del 2019, ha
inoltrato la dichiarazione 2017. Sostanzialmente, gli elementi imponibili
corrispondevano a quelli della dichiarazione precedente.
B. Con scritto del 25
settembre 2019, l’RS 1 si è rivolto al contribuente, invitandolo a produrre
documentazione e informazioni in merito a tutti i conti bancari, alla società __________
SA, ad un prestito fatto alla Fondazione Istituto __________, agli immobili
esteri, ai premi dell’assicurazione contro le malattie e alla frequenza
scolastica dei figli. Gli chiedeva inoltre di comprovare come avesse fatto
fronte alle necessità dell’esistenza nei periodi fiscali 2016 e 2017, “in
considerazione dell’insufficiente liquidità emersa dai dati presentati”. Il
contribuente ha prodotto documentazione in data 8 novembre 2019.
Con tre decisioni del 27
novembre 2019, l’Ufficio di tassazione ha notificato al contribuente le
tassazioni IC/IFD seguenti:
·
per il periodo dal 1° gennaio al 9 giugno 2016, il reddito
imponibile è stato accertato in fr. 7'700.– per l’IC (fr. 172'200.–
determinante per l’aliquota) e in fr. 8'400.– per l’IFD (fr. 187'100.–
determinante per l’aliquota); la sostanza imponibile in fr. 366'000.– (fr.
2'950'000.– determinante per l’aliquota);
·
per il periodo dal 10 giugno al 31 dicembre 2016, il reddito
imponibile è stato accertato in fr. 9'400.– per l’IC (fr. 68'300.- determinanti
per l’aliquota) e in fr. 12'300.– per l’IFD (fr. 90'800.– determinanti per
l’aliquota); la sostanza imponibile in fr. 4’806'000.– (fr. 7'023’000.–
determinante per l’aliquota);
·
per il periodo fiscale 2017, il reddito imponibile è stato
accertato in fr. 16'600.– per l’IC (fr. 84'100.– determinante per l’aliquota) e
in fr. 21'400.– per l’IFD (fr. 108'400.– determinante per l’aliquota); la
sostanza imponibile in fr. 4’018'000.– (fr. 6’234'000.– determinante per
l’aliquota).
I soli redditi
assoggettati all’imposta in Svizzera consistevano nei proventi della sostanza,
in particolare dall’immobile di __________.
C. Il 20 dicembre 2019
il contribuente ha interposto reclamo contro queste decisioni, contestando il
valore attribuito agli immobili in Italia e in Germania e la mancata deduzione
di “una perdita documentata in Germania per € 1'400'000.–“.
Con tre decisioni del 29
settembre 2021, l’UT ha accolto parzialmente il reclamo, in relazione al valore
degli immobili all’estero e ai relativi redditi. Lo ha per contro respinto con
riferimento alla pretesa perdita, con la seguente motivazione:
“il contribuente contesta la
mancata considerazione di una perdita in Germania per EUR 1'400’000.-.
In occasione dell'audizione
del 14 settembre 2021 è emerso che il contribuente vanta nei confronti della
società __________ GmbH un credito pari a EUR 1'431'515.61. Ad inizio 2016, con
decisione delle autorità di __________, la società è stata cancellata dal
registro di commercio per mancanza di attivi.
Si sottolinea il fatto che il
signor __________ è diventato illimitatamente imponibile in Svizzera a partire
dal 10 giugno 2016 e che nella sua dichiarazione fiscale 2016 non sono stati
notificati le azioni della __________ GmbH e il credito verso la stessa di EUR
1'431'515.61 in ragione del fatto che la società, in quel momento, non esisteva
più. L'impossibilità di incassare il credito vantato verso una società che, di
fatto, non esiste più è quindi già stato tenuto in considerazione non imponendo
il saldo residuo del credito quale fattore di sostanza”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la decisione dell’autorità
fiscale di non riconoscere la perdita scaturita dal fallimento della __________
GmbH, il cui fallimento è stato dichiarato nel 2010. La procedura di fallimento
si è conclusa il 25 novembre 2015, senza che il credito del ricorrente sia
stato estinto. L’11 gennaio 2016 la società è stata cancellata dal Registro
delle imprese. L’autorità fiscale tedesca avrebbe rifiutato di dedurre la
perdita, argomentando che quest’ultima dovesse “essere indicata nella
dichiarazione del ricorrente in Svizzera, siccome a partir[e] dal 10 giugno
2016 il ricorrente è diventato illimitatamente imponibile in Svizzera”. Secondo
l’insorgente, la perdita sarebbe “passata in giudicato il 23.03.2017”, cioè
quando è stato respinto il suo ricorso contro la radiazione della società.
Il ricorrente chiede
di “giudicare i fatti” che hanno portato alla presunta perdita di € 1'431'515.61
e di “decidere dove il ricorrente deve indicare la sua perdita o nella
dichiarazione in Germania o nella dichiarazione in Svizzera”.
E. Nelle sue
osservazioni del 12 novembre 2021, l’UT si riconferma nella sua posizione,
sottolineando che il credito litigioso non è neppure stato dichiarato dal
ricorrente e che comunque “essendo il credito appartenente alla sostanza
privata non è neanche possibile riconoscere la perdita in deduzione dal reddito
imponibile”.
Diritto
1. Dal ricorso non
emerge con chiarezza l’oggetto della contestazione. Nel petitum il
ricorrente chiede di “riconoscere la perdita del ricorrente pari a
1'431'515.61 EUR in Germania” e di “cambiare la decisione di tassazione
dopo reclamo del 29 settembre 2021 dell’Ufficio di tassazione Lugano per l’anno
2016 e per l’anno 2017 e indicare nella dichiarazione la perdita pari a
1'431'515.61 EUR”.
Ci si domanda se
l’insorgente chieda di stralciare l’importo in questione dalla sostanza
imponibile, quale credito divenuto inesigibile, oppure dal reddito imponibile,
quale perdita.
Come giustamente rilevato
dall’autorità di tassazione, sia nella decisione impugnata sia nelle
osservazioni al ricorso, ai fini del calcolo dell’imposta sulla sostanza il
credito in discussione non è mai stato considerato, anche perché il
contribuente non lo ha neppure indicato nella sua dichiarazione d’imposta.
Il ricorso può pertanto
concernere unicamente il calcolo dell’imposta sul reddito.
Considerandi
2.
2.1.
L’art.
26.
cpv. 1 LT, per l’imposta cantonale, e l’art. 27 cpv. 1 LIFD, per l’imposta
federale diretta, prevedono che in caso di attività lucrativa indipendente
siano deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. Gli articoli
26.
cpv. 2 LT e 27 cpv. 2 LIFD precisano che vi rientrano le perdite effettive
sul patrimonio aziendale, se sono state allibrate. Infine, per quanto attiene
al riporto delle perdite conseguite nei sette esercizi commerciali che
precedono il periodo fiscale, secondo gli articoli 30 cpv. 1 LT e 31 cpv. 1
LIFD, le perdite sono dedotte, a condizione che non se ne sia potuto tenere
conto al momento del calcolo del reddito imponibile di tali anni.
Mentre
l’art. 27 cpv. 2 LIFD e l’art. 26 cpv. 2 LT riguardano esclusivamente le
perdite legate all’alienazione e al deprezzamento di elementi del patrimonio
commerciale, il campo d’applicazione degli articoli 31 LIFD e 30 LT è più
esteso e copre tutte le perdite d’esercizio dell’attività indipendente (cfr. Noël, in: Noël/Aubry Girardin [a cura
di], Commentaire romand de la LIFD, 2a ediz., Basilea 2017, n. 32 ad
art. 27 LIFD, p. 638).
Secondo
la legge e la giurisprudenza, le perdite sono deducibili solo se provengono da
un’attività lucrativa indipendente e se sono state allibrate (cfr. p. es. la
sentenza del Tribunale federale 2C_189/2016 e 2C_190/2016 del 13.2.2017, in
RDAF 2017 II 446, consid. 6.4 con riferimenti).
2.2
Infine,
secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della
prova per tutti quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito
verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n. 2A.438/2006 del 14 dicembre
2006, in: RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa;
sentenza del Tribunale federale n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD
I-2006 n. 11t, consid. 4.1). Di conseguenza nella fattispecie spetta al ricorrente
dimostrare l’esistenza di un’attività lucrativa indipendente e l’esistenza di
una perdita allibrata.
3.
3.1.
Sia
nel reclamo all’autorità di tassazione sia nel ricorso a questa Camera, il
contribuente si limita a chiedere di riconoscere la perdita che ha subìto con
il fallimento della società debitrice. In nessuno dei due casi spiega l’origine
del credito né i rapporti che sussistevano fra lui e la società stessa. Più
sorprendente ancora è la circostanza che non illustri neppure la natura della
sua propria attività lucrativa indipendente e che, in particolare, non abbia
prodotto alcun documento che vi si riferisca.
Come
risulta dalle disposizioni poc’anzi citate, la deduzione della perdita relativa
al mancato rimborso del prestito che il ricorrente avrebbe concesso alla
società __________ GmbH, presuppone che tale perdita riguardi il patrimonio
commerciale del contribuente e che sia stata registrata a bilancio. Al fine di
determinare se si tratta di un bene commerciale, è necessario verificare
l’esistenza di un’attività lucrativa indipendente.
3.2
Nelle sue dichiarazioni
d’imposta, le prime presentate all’autorità di tassazione svizzera dopo il
trasferimento del domicilio dall’estero, il contribuente ha crociato la casella
“indipendente” sulla prima pagina, laddove gli si chiedevano indicazioni sul
“genere di attività” svolta.
Secondo gli articoli 125
cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT, nella versione in vigore dal 1.1.2016, le persone
fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche
devono allegare alla dichiarazione:
a. i
conti annuali firmati (bilanci e conti profitti e perdite) del periodo fiscale;
o
b. in
caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957 capoverso
2.
CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione
patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale.
Nel caso in esame, il
ricorrente non ha allegato né i conti annuali firmati né le distinte richieste
a chi tiene una contabilità semplificata.
In queste circostanze, si
deve ritenere che abbia violato i suoi obblighi procedurali e che le sue
dichiarazioni d’imposta siano state incomplete. Ci si domanda allora perché
l’autorità fiscale non abbia proceduto ad una tassazione d’ufficio, che, secondo
gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, deve essere eseguita, in base a
una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non
soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non
possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili.
Inspiegabilmente,
l’insorgente è stato sottoposto ad una tassazione ordinaria, nella quale sono
stati assoggettati all’imposta sul reddito solo i redditi della sostanza
mobiliare e immobiliare. Ciò è ancor meno comprensibile, se si tiene conto del
tenore di vita del contribuente, che dalle poche indicazioni che emergono dagli
atti a disposizione sembra senz’altro elevato.
Dai calcoli delle entrate
e delle uscite, reperibili fra gli atti dell’Ufficio di tassazione, sembra
potersi evincere che quest’ultimo abbia rinunciato ad una tassazione d’ufficio
per il fatto che, dalla documentazione prodotta durante la procedura di
tassazione, il contribuente risultava aver consumato sostanza e aver ottenuto
il rimborso di crediti nei confronti di una società lussemburghese.
Anche ammettendo che la
documentazione in questione fosse sufficiente per concludere che non vi era
alcun problema legato al dispendio, non si giustifica il fatto che l’Ufficio di
tassazione non abbia chiesto alcun chiarimento in merito all’attività
professionale del contribuente e che l’abbia semplicemente ignorata. D’altronde,
ammettere che un tenore di vita come quello mostrato dal ricorrente possa
essere giustificato con la diminuzione dei capitali e con il rimborso di
crediti da società estere pare una conclusione un po’ affrettata, soprattutto
trattandosi di un contribuente appena arrivato dall’estero.
3.3
Tornando alla questione
sollevata dal ricorso, è evidente che, fintantoché l’insorgente non produrrà i
conti relativi alla sua attività indipendente, non potrà pretendere la
deduzione di alcuna perdita.
Come già ricordato, gli
articoli 26 cpv. 2 lett. b LT e 27 cpv. 2 lett. b LIFD esigono,
oltre all’esistenza di un’attività indipendente, che le perdite siano
“allibrate”.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, le perdite derivanti da un’attività lucrativa
indipendente sono deducibili a condizione che queste – a prescindere
dall'obbligo legale di tenere una contabilità – risultino da un’appropriata
distinta che garantisca una registrazione completa ed affidabile dei redditi e
della sostanza commerciale e consenta all'autorità fiscale un controllo
ragionevole. Una presentazione lacunosa e che non fornisce informazioni sullo
stato della sostanza commerciale all'inizio ed alla fine dell'anno, non
soddisfa queste esigenze (sentenza 2A.272/2003 del 13 dicembre 2003, in ASA 73
p. 656 = RF 59/2004 p. 102 = StE 2004 B 23.9 n. 7).
Non essendovi agli atti
alcun documento che si riferisca all’attività indipendente del ricorrente,
quest’ultimo non è in grado di adempiere l’onere della prova a suo carico.
3.4
Alla luce delle
considerazioni che precedono, si giustificano l’annullamento della decisione
impugnata e il rinvio degli atti all’autorità fiscale. Quest’ultima notificherà
al contribuente una diffida a voler presentare i conti annuali firmati oppure,
in caso di tenuta di una contabilità semplificata secondo l’articolo 957
capoverso 2 CO, le distinte relative alle entrate e alle uscite, alla
situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo
fiscale, come prescritto dagli articoli 125 cpv. 2 LIFD e 199 cpv. 2 LT. Il
contribuente sarà avvertito che, non adempiendo i suoi obblighi di
collaborazione, sarà sottoposto a tassazione d’ufficio.
A dipendenza dell’esito
della diffida, l’autorità di tassazione si pronuncerà nuovamente anche sulla
richiesta di dedurre la perdita litigiosa. Se il ricorrente avrà prodotto una documentazione
contabile completa, si tratterà di verificare che il credito in questione fosse
registrato e che la perdita sia stata contabilizzata.
Il contribuente dovrà
documentare inoltre la nascita del suo credito nei confronti della società
tedesca e produrre atti dai quali risulti incontrovertibilmente che la
conclusione della procedura fallimentare gli ha provocato la perdita dichiarata.
Fra i documenti prodotti con il ricorso figura in effetti una scheda (“Insolvenztabelle”),
relativa ai debiti della __________ GmbH, insinuati nella procedura di
fallimento. La scheda concerne il credito vantato dal ricorrente. Ora, dalle
indicazioni che vi figurano l’amministratore della società debitrice risulta
aver contestato totalmente il debito in questione (“Bestritten in voller
Höhe vom Verwalter”). La scheda si conclude pertanto con l’indicazione
secondo cui l’importo riconosciuto (”Aktuell festgestellter Betrag”) è
pari a 0,00 €.
Solo una decisione
giudiziaria in merito alla ripartizione degli attivi fra i creditori e alla
quota dei crediti non coperta potrà costituire una prova affidabile della
perdita subìta.
L’insorgente dovrà anche
produrre ulteriore documentazione circa il momento in cui si è conclusa la
procedura di fallimento. Al ricorso ha allegato infatti una decisione
giudiziaria del 2017, che secondo lui rappresenterebbe il momento in cui la sua
perdita è passata in giudicato. La sentenza in questione non concerne tuttavia
direttamente la procedura di fallimento, bensì la radiazione della società
fallita dal Registro delle imprese tedesco. Dagli atti ufficiali risulta che la
__________ GmbH è stata cancellata dal Registro di commercio il 5 aprile 2016.
La chiusura della procedura fallimentare deve essere quindi precedente. Se si
considera che il ricorrente è assoggettato alle imposte in Svizzera per
appartenenza personale solo dal 10 giugno 2016, è difficile immaginare che la
perdita in questione sia avvenuta dopo tale data. Anche in questo caso,
spetterà comunque allo stesso contribuente la prova di quanto asserito.
3.5
L’annullamento della
decisione comporta pertanto il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione,
perché diffidi il contribuente a presentare la contabilità della sua attività
indipendente. A dipendenza dei casi, adotterà una decisione di tassazione
ordinaria o d’ufficio. Nella prima eventualità, si pronuncerà nuovamente sulla
deduzione della perdita proveniente dal fallimento della __________ GmbH, alla
luce della documentazione che il contribuente avrà prodotto.
4.
Visto
l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di
giustizia e le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Le decisioni su reclamo del
29 settembre 2021 sono annullate e gli atti sono rinviati all’Ufficio di
tassazione per una nuova decisione, dopo aver diffidato il contribuente a
collaborare.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: