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Decisione

80.2021.25

Deduzioni sociali: figli agli studi e persona bisognosa a carico, onere della prova, studi non accademici all’estero

9 agosto 2021Italiano17 min

Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2019, il signor RI 1 faceva

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.25

80.2021.26

Lugano

9 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Mauro Mini, Raffaele

Guffi

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 26 gennaio 2021 contro la decisione del 31 dicembre 2020 in materia di IC/IFD

2019.

Fatti

Fatti

A. Presentando la

Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2019, il signor RI 1 faceva

valere le deduzioni sociali per figlio a carico pari a fr. 11'100.‑ e ‑ per

la sola imposta cantonale ‑ per figlio agli studi in ragione di

fr. 6'400.‑. Nelle Comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione,

il contribuente informava l’autorità che nel corso del periodo fiscale

litigioso, la figlia __________ (2002) aveva frequentato un “Programma di

Studi non accademici negli Stati Uniti”, allegando una fattura di

€ 12'120.‑ con annotati i relativi versamenti.

Spiegava inoltre di aver

provveduto ai bisogni della suocera, __________, residente a __________ (__________),

ragione per cui chiedeva di poter beneficiare della deduzione sociale per

persona bisognosa a carico in ragione di fr. 10'000.‑.

B. Con decisione di

tassazione IC/IFD 2019, notificata il 22 luglio 2020, l’RS 1 (di seguito: RS 1)

ammetteva unicamente la deduzione sociale per figlio a carico in ragione di

fr. 11'100.‑ per l’IC e fr. 6'500.‑ per l’IFD, senza

concedere la deduzione cantonale per figlio agli studi. Di conseguenza, il

reddito imponibile IC era stato stabilito in fr. 70'500.‑

(determinante per l’aliquota: fr. 75'500.‑) che comportava un dovuto

d’imposta pari a fr. 3'672.90. Per l’IFD, invece, il reddito imponibile

assommava a fr. 73'100.‑ (determinante per l’aliquota:

fr. 78'300.‑) e il dovuto d’imposta ammontava a fr. 702.05. Per

la sola imposta cantonale, sia la sostanza imponibile sia il dovuto d’imposta

erano pari a fr. 0.‑.

C.

a.

Con reclamo datato

20 agosto 2020, il contribuente si aggravava contro la suddetta decisione di

tassazione, lamentando che per l’imposta cantonale l’RS 1 non gli aveva

concesso né la deduzione per figli agli studi in relazione alla figlia __________

(che aveva “sostenuto un anno di studi all’estero in sostituzione del 4°

anno scolastico e [aveva] frequentato la scuola a tempo pieno della

durata di due semestri senza retribuzione […] né indennità di studente e

lo stesso istituto [aveva] rilasciato un titolo riconosciuto”) né la

deduzione per persona bisognosa a carico in merito alle spese sopportate per la

suocera residente in __________.

b.

Il 16 settembre 2020, per

posta elettronica, l’RS 1 si rivolgeva al contribuente informandolo che per la

deduzione per figli agli studi

“se non si tratta di università, allorquando la

scuola frequentata non risulta sussidiabile dal competente ufficio cantonale,

la deduzione per figlio/a agli studi non può essere concessa. Bonariamente si

concederà una deduzione di Fr. 1'900.‑ come se la scuola media

superiore fosse stata frequentata nel luogo di residenza/dimora”.

Per quanto concerneva

invece la deduzione per persona bisognosa a carico,

“nel caso in cui la persona in questione risieda

all’estero la deduzione può eventualmente essere presa in considerazione

limitatamente all’imposta federale diretta (IFD). Per stabilire la deducibilità

la invitiamo a voler documentare e comprovare la situazione finanziaria e lo

stato di bisogno della suocera nonché fornire le comprove (postali, bancarie

e/o altro) dei versamenti fatti a suo favore all’estero”.

A questa richiesta, il

reclamante non ha dato alcun seguito.

D. Il 31 dicembre 2020,

l’RS 1 emetteva la sua decisione di tassazione IC/IFD 2019 dopo reclamo. Come

anticipato per posta elettronica, per la sola imposta cantonale, l’autorità di

tassazione concedeva al reclamante una deduzione pari a fr. 1'900.‑ per

figli agli studi. A motivo, ribadiva che tale deduzione era stata concessa “[b]onariamente

[…] come se la scuola media superiore fosse stata frequentata nel luogo

di residenza/dimora”. Invece,

“[p]er

quanto riguarda la persona bisognosa a carico, tenuto conto che non è mai stato

dato seguito alla corrispondenza email inviata al contribuente in data

16.09.2020, la richiesta viene respinta integralmente, rammentando ai

contribuenti che, in ogni caso, essendo la persona domiciliata all’estero, un[a]

eventuale deduzione poteva eventualmente essere accordata esclusivamente per

l’imposta federale diretta”.

E. Il 26 gennaio 2021, il

contribuente presenta tempestivo ricorso chiedendo che gli sia riconosciuta una

deduzione sociale per figlio agli studi superiore a fr. 1'900.‑,

perché ha sostenuto “una retta scolastica di quasi 10'000 Fr. oltre al

mantenimento delle spese”. Spiega che la figlia __________ ha sostenuto “un

anno di studi all’estero in sostituzione del 4° anno scolastico” precisando

che “non si tratta[va] di spese universitarie così come previsto dalla

normativa vigente ma è vero che sono somme destinate alla formazione e preparazione

scolastica all’estero”.

Inoltre, il

ricorrente postula la deduzione per persona bisognosa a carico in relazione

alle spese sopportate per la suocera, affermando che “ai fini della

tassazione in Svizzera, si considerano anche gli immobili fuori dal territorio

elvetico e […] il sottoscritto ha dichiarato un immobile a disposizione

in Italia dove convive con la persona a carico”, sopportando le “[s]pese

relative soprattutto alle cure mediche”.

Al ricorso, il ricorrente

allega unicamente una copia delle decisioni impugnate.

F. L’RS 1 non ha

presentato osservazioni al ricorso.

Diritto

I. Deduzione per figli

agli studi (solo IC)

1. 1.1.

Giusta l’art. 34 cpv. 1

lett. c LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale 2019, sono

dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al ventottesimo anno di età, al

cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni

o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo

dell’obbligo, un massimo di fr. 13’400.‑, secondo le modalità e nei

limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari

sopportati.

1.2.

Il decreto esecutivo del 12

dicembre 2018 del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone

fisiche valido per il periodo fiscale 2019 (RL 640.220), all’art. 11 cpv. 1

stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:

1. fr.

1’200.‑ se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di

perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di

sede della scuola o del luogo di formazione;

2. fr.

1’900.‑ se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di

perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente)

e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

3. fr.

4’600.‑ se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di

perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente)

e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

4. fr.

6’400.‑ se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di

perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o

fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;

5. fr.

13’400.‑ se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare

giornalmente al domicilio.

Il Consiglio di Stato

precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo

pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né

indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame

riconosciuto (art. 11 cpv. 2).

L’art. 11 cpv. 3 del

decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di studio fino a fr. 1’000.‑

l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1. Per importi

superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza

del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera

deduzione.

1.3.

La Circolare n. 4/2008

della Divisione delle contribuzioni per “le deduzioni per figli agli studi”

giusta l’art. 34 LT (in vigore anche nel periodo fiscale litigioso) stabilisce

al secondo punto quali sono le scuole e i corsi che danno diritto alla deduzione.

In particolare trattasi

della frequenza di scuole postobbligatorie o superiori per le quali sono

concessi assegni di studio o sussidi da parte del Dipartimento dell’educazione,

della cultura e dello sport. Entrano in linea di conto solo scuole o corsi a tempo

pieno, della durata minima di almeno due semestri, senza retribuzione né

indennità per gli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame

riconosciuti. In base ai criteri del citato Dipartimento sono scuole

postobbligatorie quelle scuole pubbliche e/o private, frequentabili dopo il

conseguimento della licenza di scuola media, che preparano a una maturità o a

un attestato federale di capacità professionale o a un diploma equivalente

(diploma di commercio, ecc.). La deduzione non è ammessa per le scuole private

che non abilitano al conseguimento di alcun titolo pubblico riconosciuto (maturità

o attestato professionale; v. Circ. DDC 4/2008, pto. 2.1, p. 3). Le scuole

postobbligatorie situate fuori Cantone devono preparare ad un titolo di studio

equipollente a quello delle scuole site nel Cantone (Circ. DDC 4/2008, pto.

2.1.2, p. 4).

1.4.

Come già rilevato dal

Tribunale federale, in linea di principio le circolari non hanno forza di legge

e non vincolano né gli amministrati né i tribunali e nemmeno la stessa

amministrazione. Visto che però esse tendono ad esplicitare l’interpretazione

di determinate disposizioni legali, al fine di favorirne un’applicazione

uniforme, ne va tenuto conto nella misura in cui propongono un’interpretazione

corretta ed adeguata dei disposti applicabili (sentenza TF 2C_216/2014 del

15.12.2016 consid. 4.6. e riferimenti). Nel caso di specie, non vi è alcun

motivo per discostarsene.

2. 2.1.

2.1.1.

Venendo alla fattispecie, al

31.12.2019, la figlia del ricorrente nata nel 2002, era iscritta ad un “Programma

di Studi non accademici negli Stati Uniti” (v. Comunicazioni e note per

l’Ufficio di tassazione, annesse alla DI 2019). A questo proposito, nella sua

Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019, il ricorrente faceva valere la deduzione

per figlio agli studi pari a fr. 6'400.‑, allegando un unico documento

relativo a tale programma ovvero una fattura pagata a __________ Srl, __________

(I) e inviata all’indirizzo di RI 1 in Via __________ a __________), concernente

appunto un “Programma Anno Scolastico Stati Uniti [con] Partenza [prevista

per] Agosto/Settembre 2019”.

Sulla base di questa

scarna documentazione – in sede di prime cure ‑ l’RS

1 non aveva concesso alcunché al ricorrente, in quanto la “deduzione [avrebbe

potuto essere] concessa solo se il figlio [avesse] frequenta[to]

scuole a tempo pieno, della durata di almeno due semestri, senza retribuzione

né indennità di studente e che rilascia un titolo riconosciuto (scuola

postobbligatoria o superiore)”.

2.1.2.

Nel suo reclamo, il

contribuente giustificava la richiesta della deduzione per figlio agli studi in

quanto la figlia __________ aveva “sostenuto un anno di studi all’estero in

sostituzione del 4° anno scolastico” beneficiando del rilascio da parte

dello “stesso istituto” di “un titolo riconosciuto”. A sostegno di

quest’ultima affermazione, tuttavia, il reclamante non allegava né l’attestato

di maturità o di capacità professionale né un diploma equivalente conseguito

dalla figlia.

Eppure, nell’evadere il

reclamo, nonostante nella sua motivazione l’autorità di tassazione avesse

affermato che la deduzione per figlio agli studi non avrebbe potuto essere

concessa “se non si tratta di università, allorquando la scuola frequentata

non risulta sussidiabile dal competente ufficio cantonale”, l’Ufficio di

tassazione ha comunque ammesso “bonariamente” una deduzione di

fr. 1'900.‑, “come se la scuola media superiore fosse stata

frequentata nel luogo di residenza/dimora”.

2.2.

Come visto, dà diritto

alla deduzione per figlio agli studi la frequenza di scuole postobbligatorie o

superiori per le quali sono concessi assegni di studio o sussidi da parte del

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport e che rilasciano un

titolo o preparano ad un esame riconosciuto in particolare a una maturità o a

un attestato federale di capacità professionale o a un diploma equivalente

(art. 11 cpv. 2 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per

il periodo fiscale 2019). Per quanto riguarda le scuole postobbligatorie

situate fuori Cantone, esse devono preparare ad un titolo di studio

equipollente (Circolare DDC n. 4/2008 del gennaio 2009, pto. 2, p. 3 s.).

Dalla documentazione a

disposizione dell’autorità giudicante non si evince che la figlia del

ricorrente abbia effettivamente frequentato la scuola negli Stati Uniti e che vi

abbia conseguito un titolo di studio riconosciuto (o equipollente). Agli atti manca

ogni e qualsiasi giustificativo a comprova di quanto rivendicato.

In più, si osserva che l’Ufficio

degli aiuti allo studio del DESC “di regola all’estero [sostiene] unicamente

gli studi universitari ed i soggiorni linguistici” (v. www4.ti.ch/decs/sa/uast/cosa-facciamo/domande-frequenti-faq/;

ultima consultazione: 09.07.2021). È il ricorrente stesso ad ammettere che non

si tratta di studi accademici (v. Comunicazione e note per l’Ufficio di

tassazione, annesse alla DI 2019).

Pertanto, in sede di

reclamo, l’autorità di tassazione è stata fin troppo generosa concedendo al

ricorrente una deduzione per figlio agli studi pari a fr. 1'900.‑.

2.3.

Considerate le

circostanze, la Camera di diritto tributario rinuncia tuttavia ad effettuare

una reformatio in peius della decisione di tassazione IC 2019 dopo

reclamo notificata il 31 dicembre 2020, stralciando l’importo di fr. 1’900.‑.

Infatti, per poter procedere ad una reformatio in peius, la

giurisprudenza più recente del Tribunale federale pone due condizioni che nella

fattispecie non si realizzano. La prima condizione – oggettiva ‑ vuole

che la decisione presa sia manifestamente incompatibile con le disposizioni

applicabili, mentre la seconda condizione – soggettiva ‑ esige

che la correzione della decisione da parte dell’autorità giudicante rivesta

un’importanza rilevante tale da imporsi (sentenza TF 2C_12/2017 e 2C_13/2017

del 23.03.2018 consid. 7). Nonostante la decisione presa dall’RS 1 sia

contraria alle disposizioni vigenti, si rinuncia ad un inasprimento della

decisione di tassazione IC 2019, vista comunque l’esiguità dell’importo ammesso

a torto in deduzione (fr. 1'900.‑) e del suo impatto sul dovuto

d’imposta.

Considerandi

II. Deduzione per persona

bisognosa a carico

3.

3.1.

3.1.1

Per

l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede la deduzione di

un importo da 5'700.‑ a 11'100.‑ franchi al massimo (per il periodo

fiscale 2019), dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera,

totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui

sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di

almeno 5’700.‑ franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e

per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.

Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo

fiscale (art. 50 LT) o dell’assoggettamento (art. 34 cpv. 3 LT).

3.1.2

Nel caso di specie, come

dichiarato dal ricorrente, la signora __________ vive all’estero, in __________.

Una delle condizioni cumulative per poter beneficiare della deduzione ex art. 34

cpv. 1 lett. b LT è che la persona bisognosa di sostentamento risieda in

Svizzera. Risiedendo la suocera del ricorrente all’estero, in ogni caso la deduzione

ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. b LT non può essere fatta valere (v.

anche Circ. DDC 18/2020 del luglio 2020, n. 10.1, p. 24 s.).

3.2

3.2.1

Per l’imposta federale

diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito

netto di un importo di 6'500.‑ franchi per ogni persona totalmente o

parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento

il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della

deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i

quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni

sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale

(art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).

3.2.2

A differenza della norma

cantonale, la disposizione federale non limita la residenza della persona al

cui sostentamento il contribuente provvede alla Svizzera. Come visto, al

31.12.2019, la suocera del ricorrente viveva in __________. A tal proposito, in

sede di reclamo, l’RS 1 si era rivolto all’insorgente affinché questi fornisse

la documentazione necessaria a comprovare la sua richiesta, senza però sortire

alcun effetto.

3.3

3.3.1

Nella procedura fiscale

vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di

tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente

rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini

necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dal

contribuente (sentenza TF 2A.105/2007 del 3.09.2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung

der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

La procedura fiscale è

inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia

secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, l’autorità di tassazione determina con il

contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200

LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in

maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio

2006, in: StR 61 p. 442).

3.3.2

Di principio, in

applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano

il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti

che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II

153.

e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

3.4

La deduzione per

persona bisognosa a carico, se accettata dall’autorità di tassazione, permette

al contribuente di ridurre il suo debito d’imposta.

Spettava quindi

all’insorgente dimostrare di aver effettivamente contribuito durante il periodo

fiscale litigioso al sostentamento della suocera, risiedente

all’estero, e che questa non fosse in grado di provvedere (finanziariamente) a

sé stessa (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 55 ad art. 35 LIFD,

p. 715).

Come ha ripetutamente avuto modo di

sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internazionali l’autorità

fiscale è tenuta a sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la prova

dell’onere di mantenimento o di sostegno fatto valere, in particolare per

quanto concerne il versamento degli importi che servono a tale fine, per i

quali deve essere dimostrato che sono stati trasferiti dalla Svizzera

all’estero e che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale

beneficiaria di tale sostegno, per esempio tramite ricevute postali o bonifici

bancari (sentenza TF 2C_421/2010 del 2.11.2010 consid. 2.1 e relativi rimandi;

Jaques in: Noël/Aubry Girardin [a

cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz.,

Basilea 2017, n. 49 ad art. 35 LIFD, p. 812; Baumgartner/Eichenberger

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,

3a ediz., Basilea 2017, n. 26a ad art. 35 LIFD, p. 891; Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Art.

1-48 LIFD, 2a ediz., Basilea 2019, n. 36 ad art. 35 LIFD, p. 1057; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,

n. 59 ad art. 35 LIFD, p. 716; sentenza CDT n. 80.2009.20 del 19.08.2009

consid. 2.2).

Nonostante il chiaro invito

rivolto dall’RS 1 al reclamante a voler fornire la documentazione a sostegno della

propria richiesta prima dell’evasione del reclamo (v. email del 16.09.2020

all’attenzione del contribuente), il contribuente non ha presentato alcunché,

venendo meno al suo obbligo di collaborazione. Date le circostanze, l’autorità

di tassazione non ha potuto fare altro che non accordare al ricorrente la

deduzione per persona bisognosa a carico ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 lett. b

LIFD. La decisione di tassazione IC/IFD 2019 dopo reclamo notificata il 31

dicembre 2020 deve pertanto essere confermata.

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese di procedura sono

poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 200.–

per un totale di fr. 700.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il pres Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: