80.2021.25
Deduzioni sociali: figli agli studi e persona bisognosa a carico, onere della prova, studi non accademici all’estero
9 agosto 2021Italiano17 min
Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2019, il signor RI 1 faceva
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.25
80.2021.26
Lugano
9 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele
Guffi
segretaria
Cristiana
Balestra Gamboni, vicecancelliera
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 26 gennaio 2021 contro la decisione del 31 dicembre 2020 in materia di IC/IFD
2019.
Fatti
Fatti
A. Presentando la
Dichiarazione d’imposta delle persone fisiche IC/IFD 2019, il signor RI 1 faceva
valere le deduzioni sociali per figlio a carico pari a fr. 11'100.‑ e ‑ per
la sola imposta cantonale ‑ per figlio agli studi in ragione di
fr. 6'400.‑. Nelle Comunicazioni e note per l’Ufficio di tassazione,
il contribuente informava l’autorità che nel corso del periodo fiscale
litigioso, la figlia __________ (2002) aveva frequentato un “Programma di
Studi non accademici negli Stati Uniti”, allegando una fattura di
€ 12'120.‑ con annotati i relativi versamenti.
Spiegava inoltre di aver
provveduto ai bisogni della suocera, __________, residente a __________ (__________),
ragione per cui chiedeva di poter beneficiare della deduzione sociale per
persona bisognosa a carico in ragione di fr. 10'000.‑.
B. Con decisione di
tassazione IC/IFD 2019, notificata il 22 luglio 2020, l’RS 1 (di seguito: RS 1)
ammetteva unicamente la deduzione sociale per figlio a carico in ragione di
fr. 11'100.‑ per l’IC e fr. 6'500.‑ per l’IFD, senza
concedere la deduzione cantonale per figlio agli studi. Di conseguenza, il
reddito imponibile IC era stato stabilito in fr. 70'500.‑
(determinante per l’aliquota: fr. 75'500.‑) che comportava un dovuto
d’imposta pari a fr. 3'672.90. Per l’IFD, invece, il reddito imponibile
assommava a fr. 73'100.‑ (determinante per l’aliquota:
fr. 78'300.‑) e il dovuto d’imposta ammontava a fr. 702.05. Per
la sola imposta cantonale, sia la sostanza imponibile sia il dovuto d’imposta
erano pari a fr. 0.‑.
C.
a.
Con reclamo datato
20 agosto 2020, il contribuente si aggravava contro la suddetta decisione di
tassazione, lamentando che per l’imposta cantonale l’RS 1 non gli aveva
concesso né la deduzione per figli agli studi in relazione alla figlia __________
(che aveva “sostenuto un anno di studi all’estero in sostituzione del 4°
anno scolastico e [aveva] frequentato la scuola a tempo pieno della
durata di due semestri senza retribuzione […] né indennità di studente e
lo stesso istituto [aveva] rilasciato un titolo riconosciuto”) né la
deduzione per persona bisognosa a carico in merito alle spese sopportate per la
suocera residente in __________.
b.
Il 16 settembre 2020, per
posta elettronica, l’RS 1 si rivolgeva al contribuente informandolo che per la
deduzione per figli agli studi
“se non si tratta di università, allorquando la
scuola frequentata non risulta sussidiabile dal competente ufficio cantonale,
la deduzione per figlio/a agli studi non può essere concessa. Bonariamente si
concederà una deduzione di Fr. 1'900.‑ come se la scuola media
superiore fosse stata frequentata nel luogo di residenza/dimora”.
Per quanto concerneva
invece la deduzione per persona bisognosa a carico,
“nel caso in cui la persona in questione risieda
all’estero la deduzione può eventualmente essere presa in considerazione
limitatamente all’imposta federale diretta (IFD). Per stabilire la deducibilità
la invitiamo a voler documentare e comprovare la situazione finanziaria e lo
stato di bisogno della suocera nonché fornire le comprove (postali, bancarie
e/o altro) dei versamenti fatti a suo favore all’estero”.
A questa richiesta, il
reclamante non ha dato alcun seguito.
D. Il 31 dicembre 2020,
l’RS 1 emetteva la sua decisione di tassazione IC/IFD 2019 dopo reclamo. Come
anticipato per posta elettronica, per la sola imposta cantonale, l’autorità di
tassazione concedeva al reclamante una deduzione pari a fr. 1'900.‑ per
figli agli studi. A motivo, ribadiva che tale deduzione era stata concessa “[b]onariamente
[…] come se la scuola media superiore fosse stata frequentata nel luogo
di residenza/dimora”. Invece,
“[p]er
quanto riguarda la persona bisognosa a carico, tenuto conto che non è mai stato
dato seguito alla corrispondenza email inviata al contribuente in data
16.09.2020, la richiesta viene respinta integralmente, rammentando ai
contribuenti che, in ogni caso, essendo la persona domiciliata all’estero, un[a]
eventuale deduzione poteva eventualmente essere accordata esclusivamente per
l’imposta federale diretta”.
E. Il 26 gennaio 2021, il
contribuente presenta tempestivo ricorso chiedendo che gli sia riconosciuta una
deduzione sociale per figlio agli studi superiore a fr. 1'900.‑,
perché ha sostenuto “una retta scolastica di quasi 10'000 Fr. oltre al
mantenimento delle spese”. Spiega che la figlia __________ ha sostenuto “un
anno di studi all’estero in sostituzione del 4° anno scolastico” precisando
che “non si tratta[va] di spese universitarie così come previsto dalla
normativa vigente ma è vero che sono somme destinate alla formazione e preparazione
scolastica all’estero”.
Inoltre, il
ricorrente postula la deduzione per persona bisognosa a carico in relazione
alle spese sopportate per la suocera, affermando che “ai fini della
tassazione in Svizzera, si considerano anche gli immobili fuori dal territorio
elvetico e […] il sottoscritto ha dichiarato un immobile a disposizione
in Italia dove convive con la persona a carico”, sopportando le “[s]pese
relative soprattutto alle cure mediche”.
Al ricorso, il ricorrente
allega unicamente una copia delle decisioni impugnate.
F. L’RS 1 non ha
presentato osservazioni al ricorso.
Diritto
I. Deduzione per figli
agli studi (solo IC)
1. 1.1.
Giusta l’art. 34 cpv. 1
lett. c LT, nella versione in vigore nel periodo fiscale 2019, sono
dedotti dal reddito netto per ogni figlio fino al ventottesimo anno di età, al
cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni
o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo
dell’obbligo, un massimo di fr. 13’400.‑, secondo le modalità e nei
limiti fissati dal Consiglio di Stato tenuto conto dei costi supplementari
sopportati.
1.2.
Il decreto esecutivo del 12
dicembre 2018 del Consiglio di Stato concernente l’imposizione delle persone
fisiche valido per il periodo fiscale 2019 (RL 640.220), all’art. 11 cpv. 1
stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni ammontano a:
1. fr.
1’200.‑ se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di
perfezionamento professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di
sede della scuola o del luogo di formazione;
2. fr.
1’900.‑ se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di
perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente)
e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
3. fr.
4’600.‑ se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di
perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente)
e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
4. fr.
6’400.‑ se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di
perfezionamento fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o
fuori Cantone rientrando giornalmente a domicilio;
5. fr.
13’400.‑ se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare
giornalmente al domicilio.
Il Consiglio di Stato
precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo
pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né
indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame
riconosciuto (art. 11 cpv. 2).
L’art. 11 cpv. 3 del
decreto stabilisce infine che gli assegni o borse di studio fino a fr. 1’000.‑
l’anno danno diritto all’intera deduzione del capoverso 1. Per importi
superiori le deduzioni sono computate parzialmente, ma solo fino a concorrenza
del risparmio di imposta ottenibile in caso di concessione dell’intera
deduzione.
1.3.
La Circolare n. 4/2008
della Divisione delle contribuzioni per “le deduzioni per figli agli studi”
giusta l’art. 34 LT (in vigore anche nel periodo fiscale litigioso) stabilisce
al secondo punto quali sono le scuole e i corsi che danno diritto alla deduzione.
In particolare trattasi
della frequenza di scuole postobbligatorie o superiori per le quali sono
concessi assegni di studio o sussidi da parte del Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport. Entrano in linea di conto solo scuole o corsi a tempo
pieno, della durata minima di almeno due semestri, senza retribuzione né
indennità per gli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame
riconosciuti. In base ai criteri del citato Dipartimento sono scuole
postobbligatorie quelle scuole pubbliche e/o private, frequentabili dopo il
conseguimento della licenza di scuola media, che preparano a una maturità o a
un attestato federale di capacità professionale o a un diploma equivalente
(diploma di commercio, ecc.). La deduzione non è ammessa per le scuole private
che non abilitano al conseguimento di alcun titolo pubblico riconosciuto (maturità
o attestato professionale; v. Circ. DDC 4/2008, pto. 2.1, p. 3). Le scuole
postobbligatorie situate fuori Cantone devono preparare ad un titolo di studio
equipollente a quello delle scuole site nel Cantone (Circ. DDC 4/2008, pto.
2.1.2, p. 4).
1.4.
Come già rilevato dal
Tribunale federale, in linea di principio le circolari non hanno forza di legge
e non vincolano né gli amministrati né i tribunali e nemmeno la stessa
amministrazione. Visto che però esse tendono ad esplicitare l’interpretazione
di determinate disposizioni legali, al fine di favorirne un’applicazione
uniforme, ne va tenuto conto nella misura in cui propongono un’interpretazione
corretta ed adeguata dei disposti applicabili (sentenza TF 2C_216/2014 del
15.12.2016 consid. 4.6. e riferimenti). Nel caso di specie, non vi è alcun
motivo per discostarsene.
2. 2.1.
2.1.1.
Venendo alla fattispecie, al
31.12.2019, la figlia del ricorrente nata nel 2002, era iscritta ad un “Programma
di Studi non accademici negli Stati Uniti” (v. Comunicazioni e note per
l’Ufficio di tassazione, annesse alla DI 2019). A questo proposito, nella sua
Dichiarazione d’imposta IC/IFD 2019, il ricorrente faceva valere la deduzione
per figlio agli studi pari a fr. 6'400.‑, allegando un unico documento
relativo a tale programma ovvero una fattura pagata a __________ Srl, __________
(I) e inviata all’indirizzo di RI 1 in Via __________ a __________), concernente
appunto un “Programma Anno Scolastico Stati Uniti [con] Partenza [prevista
per] Agosto/Settembre 2019”.
Sulla base di questa
scarna documentazione – in sede di prime cure ‑ l’RS
1 non aveva concesso alcunché al ricorrente, in quanto la “deduzione [avrebbe
potuto essere] concessa solo se il figlio [avesse] frequenta[to]
scuole a tempo pieno, della durata di almeno due semestri, senza retribuzione
né indennità di studente e che rilascia un titolo riconosciuto (scuola
postobbligatoria o superiore)”.
2.1.2.
Nel suo reclamo, il
contribuente giustificava la richiesta della deduzione per figlio agli studi in
quanto la figlia __________ aveva “sostenuto un anno di studi all’estero in
sostituzione del 4° anno scolastico” beneficiando del rilascio da parte
dello “stesso istituto” di “un titolo riconosciuto”. A sostegno di
quest’ultima affermazione, tuttavia, il reclamante non allegava né l’attestato
di maturità o di capacità professionale né un diploma equivalente conseguito
dalla figlia.
Eppure, nell’evadere il
reclamo, nonostante nella sua motivazione l’autorità di tassazione avesse
affermato che la deduzione per figlio agli studi non avrebbe potuto essere
concessa “se non si tratta di università, allorquando la scuola frequentata
non risulta sussidiabile dal competente ufficio cantonale”, l’Ufficio di
tassazione ha comunque ammesso “bonariamente” una deduzione di
fr. 1'900.‑, “come se la scuola media superiore fosse stata
frequentata nel luogo di residenza/dimora”.
2.2.
Come visto, dà diritto
alla deduzione per figlio agli studi la frequenza di scuole postobbligatorie o
superiori per le quali sono concessi assegni di studio o sussidi da parte del
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport e che rilasciano un
titolo o preparano ad un esame riconosciuto in particolare a una maturità o a
un attestato federale di capacità professionale o a un diploma equivalente
(art. 11 cpv. 2 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per
il periodo fiscale 2019). Per quanto riguarda le scuole postobbligatorie
situate fuori Cantone, esse devono preparare ad un titolo di studio
equipollente (Circolare DDC n. 4/2008 del gennaio 2009, pto. 2, p. 3 s.).
Dalla documentazione a
disposizione dell’autorità giudicante non si evince che la figlia del
ricorrente abbia effettivamente frequentato la scuola negli Stati Uniti e che vi
abbia conseguito un titolo di studio riconosciuto (o equipollente). Agli atti manca
ogni e qualsiasi giustificativo a comprova di quanto rivendicato.
In più, si osserva che l’Ufficio
degli aiuti allo studio del DESC “di regola all’estero [sostiene] unicamente
gli studi universitari ed i soggiorni linguistici” (v. www4.ti.ch/decs/sa/uast/cosa-facciamo/domande-frequenti-faq/;
ultima consultazione: 09.07.2021). È il ricorrente stesso ad ammettere che non
si tratta di studi accademici (v. Comunicazione e note per l’Ufficio di
tassazione, annesse alla DI 2019).
Pertanto, in sede di
reclamo, l’autorità di tassazione è stata fin troppo generosa concedendo al
ricorrente una deduzione per figlio agli studi pari a fr. 1'900.‑.
2.3.
Considerate le
circostanze, la Camera di diritto tributario rinuncia tuttavia ad effettuare
una reformatio in peius della decisione di tassazione IC 2019 dopo
reclamo notificata il 31 dicembre 2020, stralciando l’importo di fr. 1’900.‑.
Infatti, per poter procedere ad una reformatio in peius, la
giurisprudenza più recente del Tribunale federale pone due condizioni che nella
fattispecie non si realizzano. La prima condizione – oggettiva ‑ vuole
che la decisione presa sia manifestamente incompatibile con le disposizioni
applicabili, mentre la seconda condizione – soggettiva ‑ esige
che la correzione della decisione da parte dell’autorità giudicante rivesta
un’importanza rilevante tale da imporsi (sentenza TF 2C_12/2017 e 2C_13/2017
del 23.03.2018 consid. 7). Nonostante la decisione presa dall’RS 1 sia
contraria alle disposizioni vigenti, si rinuncia ad un inasprimento della
decisione di tassazione IC 2019, vista comunque l’esiguità dell’importo ammesso
a torto in deduzione (fr. 1'900.‑) e del suo impatto sul dovuto
d’imposta.
Considerandi
II. Deduzione per persona
bisognosa a carico
3.
3.1.
3.1.1
Per
l’imposta cantonale, l’art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede la deduzione di
un importo da 5'700.‑ a 11'100.‑ franchi al massimo (per il periodo
fiscale 2019), dal reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera,
totalmente o parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui
sostentamento il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di
almeno 5’700.‑ franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e
per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
Le deduzioni sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo
fiscale (art. 50 LT) o dell’assoggettamento (art. 34 cpv. 3 LT).
3.1.2
Nel caso di specie, come
dichiarato dal ricorrente, la signora __________ vive all’estero, in __________.
Una delle condizioni cumulative per poter beneficiare della deduzione ex art. 34
cpv. 1 lett. b LT è che la persona bisognosa di sostentamento risieda in
Svizzera. Risiedendo la suocera del ricorrente all’estero, in ogni caso la deduzione
ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 lett. b LT non può essere fatta valere (v.
anche Circ. DDC 18/2020 del luglio 2020, n. 10.1, p. 24 s.).
3.2
3.2.1
Per l’imposta federale
diretta, l’art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la deducibilità dal reddito
netto di un importo di 6'500.‑ franchi per ogni persona totalmente o
parzialmente incapace di esercitare un’attività lucrativa, al cui sostentamento
il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della
deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i
quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. Le deduzioni
sociali sono stabilite secondo la situazione alla fine del periodo fiscale
(art. 40 LIFD) o dell’assoggettamento (art. 35 cpv. 2 LIFD).
3.2.2
A differenza della norma
cantonale, la disposizione federale non limita la residenza della persona al
cui sostentamento il contribuente provvede alla Svizzera. Come visto, al
31.12.2019, la suocera del ricorrente viveva in __________. A tal proposito, in
sede di reclamo, l’RS 1 si era rivolto all’insorgente affinché questi fornisse
la documentazione necessaria a comprovare la sua richiesta, senza però sortire
alcun effetto.
3.3
3.3.1
Nella procedura fiscale
vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di
tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente
rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini
necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dal
contribuente (sentenza TF 2A.105/2007 del 3.09.2007; v. anche Berger, Voraussetzungen und Anfechtung
der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è
inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia
secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, l’autorità di tassazione determina con il
contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare
tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200
LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in
maniera esaustiva e trasparente (sentenza TF n. 2A.502/2005 del 2 febbraio
2006, in: StR 61 p. 442).
3.3.2
Di principio, in
applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano
il carico fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti
che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II
153.
e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).
3.4
La deduzione per
persona bisognosa a carico, se accettata dall’autorità di tassazione, permette
al contribuente di ridurre il suo debito d’imposta.
Spettava quindi
all’insorgente dimostrare di aver effettivamente contribuito durante il periodo
fiscale litigioso al sostentamento della suocera, risiedente
all’estero, e che questa non fosse in grado di provvedere (finanziariamente) a
sé stessa (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 55 ad art. 35 LIFD,
p. 715).
Come ha ripetutamente avuto modo di
sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti internazionali l’autorità
fiscale è tenuta a sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la prova
dell’onere di mantenimento o di sostegno fatto valere, in particolare per
quanto concerne il versamento degli importi che servono a tale fine, per i
quali deve essere dimostrato che sono stati trasferiti dalla Svizzera
all’estero e che sono stati ricevuti dalla persona che viene indicata quale
beneficiaria di tale sostegno, per esempio tramite ricevute postali o bonifici
bancari (sentenza TF 2C_421/2010 del 2.11.2010 consid. 2.1 e relativi rimandi;
Jaques in: Noël/Aubry Girardin [a
cura di], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2a ediz.,
Basilea 2017, n. 49 ad art. 35 LIFD, p. 812; Baumgartner/Eichenberger
in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, DBG,
3a ediz., Basilea 2017, n. 26a ad art. 35 LIFD, p. 891; Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Art.
1-48 LIFD, 2a ediz., Basilea 2019, n. 36 ad art. 35 LIFD, p. 1057; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit.,
n. 59 ad art. 35 LIFD, p. 716; sentenza CDT n. 80.2009.20 del 19.08.2009
consid. 2.2).
Nonostante il chiaro invito
rivolto dall’RS 1 al reclamante a voler fornire la documentazione a sostegno della
propria richiesta prima dell’evasione del reclamo (v. email del 16.09.2020
all’attenzione del contribuente), il contribuente non ha presentato alcunché,
venendo meno al suo obbligo di collaborazione. Date le circostanze, l’autorità
di tassazione non ha potuto fare altro che non accordare al ricorrente la
deduzione per persona bisognosa a carico ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 lett. b
LIFD. La decisione di tassazione IC/IFD 2019 dopo reclamo notificata il 31
dicembre 2020 deve pertanto essere confermata.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese di procedura sono
poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 200.–
per un totale di fr. 700.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il pres Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: