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Decisione

80.2021.251

Procedura: ricorso, legittimazione, debito d'imposta di zero franchi, mancanza di interesse degno di protezione, irricevibile

18 gennaio 2022Italiano8 min

ricorrenti ritengono dunque che il valore locativo della casa dovrebbe ammontare

Source ti.ch

Incarto n.

80.2021.251

Lugano

18 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Mara

Regazzoni

parti

RI

1

RI

2

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 1° novembre 2021 contro la decisione del 20 ottobre 2021 in materia di IC

2020.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 1 e RI 2

sono domiciliati a __________ nel Canton Argovia. Nel Canton Ticino sono

assoggettati alle imposte cantonali per appartenenza economica in quanto

proprietari di un immobile a __________ acquistato nel 2017.

B. Notificando loro la

tassazione IC 2020, con decisione del 28 aprile 2021, l’Ufficio circondariale

di tassazione Locarno (di seguito: UT) ha commisurato il reddito imponibile in

15'400 franchi e quello determinante per l’aliquota in 358'600 franchi.

Rispetto alla decisione di tassazione IC 2019, l’UT ha aumentato il valore

locativo dell’abitazione secondaria da 17’515 a 20'165 franchi, con la seguente

motivazione:

Il valore locativo delle abitazioni secondarie corrisponde

al valore di mercato delle pigioni della zona. L’agevolazione fiscale prevista

per le abitazioni primarie non può essere ammessa.

Inoltre, ha ammesso in

deduzione spese di manutenzione dell’immobile per un importo di 2'017 franchi,

invece di quanto richiesto dai contribuenti (217'518 franchi), proponendo le

seguenti considerazioni:

Deduzione ammessa nella misura

del 10% per immobili fino a 10 anni e del 20% per immobili con più di 10 anni.

Deduzione effettiva concessa

solamente se giustificata, documentata e nei limiti stabiliti dalle vigenti

norme.

C. Con reclamo del 30

aprile 2021, i contribuenti hanno impugnato la decisione di tassazione 2020,

contestando la mancata deduzione delle spese di manutenzione effettive.

Con scritto inviato

tramite posta APlus il 10 agosto 2021, l’UT chiedeva ai contribuenti, che

questi trasmettessero loro la documentazione relativa alle “spese sostenute

nell’anno 2020 per la proprietà immobiliare di __________ (manutenzione +

miglioria)”.

I reclamanti hanno inviato

la documentazione il 17 agosto 2021.

D. Con decisione del 20

ottobre 2021, l’UT ha accolto parzialmente il reclamo, azzerando il reddito

imponibile e riducendo quello determinante per l’aliquota a 270'500 franchi. In

particolare, l’UT ha ricalcolato le spese di manutenzione attestandole in

100’000 franchi e ritenendo “che parte dei lavori è considerata anche di

miglioria oppure riguardanti la manutenzione esterna del giardino”. Per

quanto riguarda il valore locativo della proprietà immobiliare di __________,

l’UT ha deciso di aumentare anch’esso a 30'000 franchi, considerando questo

importo come “equo e consono ai disposti di legge attualmente in vigore

(art. 20 cpv. 3 LT) ed all’investimento effettuato negli scorsi anni”. Aggiunge

che “seppure buona parte dei costi siano stati considerati di manutenzione,

è indubbio che allo stato attuale la proprietà ha un valore ben superiore a

quanto da [loro] pagato nell’anno 2017.”

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto

tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 lamentano

dapprima che l’UT abbia riconosciuto spese di manutenzione per soli

100'000 franchi “senza spiegazione quali posizioni non sono conforme al

regolamento valido”, mentre queste si aggirerebbero attorno ai 217'517

franchi.

Gli

insorgenti censurano poi la

commisurazione del valore locativo della casa di __________. Sulla base di una

stima calcolata in data 4 dicembre 2020, ovvero dopo i lavori di risanamento,

il valore globale della casa di __________ sarebbe di 354'747 franchi. I

ricorrenti ritengono dunque che il valore locativo della casa dovrebbe ammontare

20'400 franchi.

F. Con osservazioni del

12 novembre 2021, l’UT ritiene che, ammontando l’imposta cantonale sul reddito

per il periodo fiscale 2020 a zero franchi, il ricorso “debba

essere

dichiarato irricevibile in quanto i contribuenti non hanno un interesse degno

di protezione connesso con l’oggetto della contestazione”.

Diritto

1. 1.1.

La

Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le

decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito

dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, indipendentemente

dal fatto che, nella decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione abbia

esaminato nel merito la questione o si sia limitato ad analizzare la

ricevibilità del reclamo del contribuente.

1.2.

Secondo l’art. 227 cpv. 1, prima frase LT, il contribuente

può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di

tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto

tributario.

Il riconoscimento della

legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di

protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso

con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,

Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss, p. 733 ss; Scolari, Diritto amministrativo, Parte

generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.). In altri termini, perché sia data la legittimazione,

devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

·

l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:

è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la

decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra

natura;

·

il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica

della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare

e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque

altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e

giurisprudenza citata; Knapp,

Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz.,

Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).

1.3.

Nel caso che qui ci occupa,

con la decisione impugnata l’UT ha commisurato in zero franchi il debito

d’imposta cantonale sul reddito dei contribuenti per il periodo fiscale 2020.

Di conseguenza è evidente che al riguardo i contribuenti non hanno alcun

interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione di questa Camera

(cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_233/2017 del 13 aprile

2018 consid. 2.2. con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).

1.4.

Del resto, l’autorità

materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una decisione,

per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice contestazione di

alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss = StE 2001 B 96.11

n. 6). In altri termini, un’eventuale riduzione del reddito determinante per

l’aliquota non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe

comunque a zero franchi. I ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi

personali dalla decisione impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere

(cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n. 2P.345/2005 dell’11

maggio 2006).

Considerandi

2.

2.1.

Con ogni verosimiglianza,

la ragione del ricorso dei contribuenti va ricercata nella loro intenzione di

dedurre l’eccedenza delle spese di manutenzione, secondo loro riconducibile

alle opere intraprese sugli immobili situati nel Canton Ticino, dal reddito

imponibile assoggettato all’imposta nel Cantone di domicilio.

2.2

A

tale riguardo, le decisioni dell’UT RS 1 non possono vincolare l’autorità

fiscale del Canton __________:

·

per quanto concerne l’imposta federale diretta, essa è riscossa

dalle autorità cantonali “presso le persone fisiche che, alla fine del periodo

fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o,

in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone” (art. 105 cpv. 1

LIFD), con la conseguenza che la competenza del cantone di domicilio è

esclusiva;

·

per quanto concerne l’imposta cantonale, la norma dell'art. 127

cpv. 3 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come

conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un

altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi

applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto

attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (cfr. p. es. Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a

ediz., Berna 1993, p. 529 ss).

L’autonomia dei cantoni

nell’ambito della determinazione dell’imposta cantonale implica fra l’altro che

non vi sia un’unica ripartizione intercantonale, ma che ve ne siano tante

quanti sono i fori fiscali (cfr. de Vries

Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, n. 436, p.

147).

2.3

Di conseguenza, spetterà eventualmente

all’autorità di tassazione del Canton __________ confrontarsi con la deducibilità

dei costi sopportati dai contribuenti per la riattazione dell’immobile di __________.

4.

Ne consegue che il

ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico

dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 600.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: