80.2021.251
Procedura: ricorso, legittimazione, debito d'imposta di zero franchi, mancanza di interesse degno di protezione, irricevibile
18 gennaio 2022Italiano8 min
ricorrenti ritengono dunque che il valore locativo della casa dovrebbe ammontare
Source ti.ch
Incarto n.
80.2021.251
Lugano
18 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 1° novembre 2021 contro la decisione del 20 ottobre 2021 in materia di IC
2020.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2
sono domiciliati a __________ nel Canton Argovia. Nel Canton Ticino sono
assoggettati alle imposte cantonali per appartenenza economica in quanto
proprietari di un immobile a __________ acquistato nel 2017.
B. Notificando loro la
tassazione IC 2020, con decisione del 28 aprile 2021, l’Ufficio circondariale
di tassazione Locarno (di seguito: UT) ha commisurato il reddito imponibile in
15'400 franchi e quello determinante per l’aliquota in 358'600 franchi.
Rispetto alla decisione di tassazione IC 2019, l’UT ha aumentato il valore
locativo dell’abitazione secondaria da 17’515 a 20'165 franchi, con la seguente
motivazione:
Il valore locativo delle abitazioni secondarie corrisponde
al valore di mercato delle pigioni della zona. L’agevolazione fiscale prevista
per le abitazioni primarie non può essere ammessa.
Inoltre, ha ammesso in
deduzione spese di manutenzione dell’immobile per un importo di 2'017 franchi,
invece di quanto richiesto dai contribuenti (217'518 franchi), proponendo le
seguenti considerazioni:
Deduzione ammessa nella misura
del 10% per immobili fino a 10 anni e del 20% per immobili con più di 10 anni.
Deduzione effettiva concessa
solamente se giustificata, documentata e nei limiti stabiliti dalle vigenti
norme.
C. Con reclamo del 30
aprile 2021, i contribuenti hanno impugnato la decisione di tassazione 2020,
contestando la mancata deduzione delle spese di manutenzione effettive.
Con scritto inviato
tramite posta APlus il 10 agosto 2021, l’UT chiedeva ai contribuenti, che
questi trasmettessero loro la documentazione relativa alle “spese sostenute
nell’anno 2020 per la proprietà immobiliare di __________ (manutenzione +
miglioria)”.
I reclamanti hanno inviato
la documentazione il 17 agosto 2021.
D. Con decisione del 20
ottobre 2021, l’UT ha accolto parzialmente il reclamo, azzerando il reddito
imponibile e riducendo quello determinante per l’aliquota a 270'500 franchi. In
particolare, l’UT ha ricalcolato le spese di manutenzione attestandole in
100’000 franchi e ritenendo “che parte dei lavori è considerata anche di
miglioria oppure riguardanti la manutenzione esterna del giardino”. Per
quanto riguarda il valore locativo della proprietà immobiliare di __________,
l’UT ha deciso di aumentare anch’esso a 30'000 franchi, considerando questo
importo come “equo e consono ai disposti di legge attualmente in vigore
(art. 20 cpv. 3 LT) ed all’investimento effettuato negli scorsi anni”. Aggiunge
che “seppure buona parte dei costi siano stati considerati di manutenzione,
è indubbio che allo stato attuale la proprietà ha un valore ben superiore a
quanto da [loro] pagato nell’anno 2017.”
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto
tributario, i coniugi RI 1 e RI 2 lamentano
dapprima che l’UT abbia riconosciuto spese di manutenzione per soli
100'000 franchi “senza spiegazione quali posizioni non sono conforme al
regolamento valido”, mentre queste si aggirerebbero attorno ai 217'517
franchi.
Gli
insorgenti censurano poi la
commisurazione del valore locativo della casa di __________. Sulla base di una
stima calcolata in data 4 dicembre 2020, ovvero dopo i lavori di risanamento,
il valore globale della casa di __________ sarebbe di 354'747 franchi. I
ricorrenti ritengono dunque che il valore locativo della casa dovrebbe ammontare
20'400 franchi.
F. Con osservazioni del
12 novembre 2021, l’UT ritiene che, ammontando l’imposta cantonale sul reddito
per il periodo fiscale 2020 a zero franchi, il ricorso “debba
essere
dichiarato irricevibile in quanto i contribuenti non hanno un interesse degno
di protezione connesso con l’oggetto della contestazione”.
Diritto
1. 1.1.
La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, indipendentemente
dal fatto che, nella decisione su reclamo, l’Ufficio di tassazione abbia
esaminato nel merito la questione o si sia limitato ad analizzare la
ricevibilità del reclamo del contribuente.
1.2.
Secondo l’art. 227 cpv. 1, prima frase LT, il contribuente
può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di
tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto
tributario.
Il riconoscimento della
legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione ed attuale (Dubey/Zufferey,
Droit administratif général, Basilea 2014, n. 2082 ss, p. 733 ss; Scolari, Diritto amministrativo, Parte
generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.). In altri termini, perché sia data la legittimazione,
devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
·
l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione:
è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali, bastando che la
decisione gli cagioni uno svantaggio economico, ideale, materiale o di altra
natura;
·
il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica
della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare
e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque
altro (Dubey/Zufferey, loc. cit. e
giurisprudenza citata; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz.,
Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489).
1.3.
Nel caso che qui ci occupa,
con la decisione impugnata l’UT ha commisurato in zero franchi il debito
d’imposta cantonale sul reddito dei contribuenti per il periodo fiscale 2020.
Di conseguenza è evidente che al riguardo i contribuenti non hanno alcun
interesse attuale degno di tutela ad ottenere una decisione di questa Camera
(cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale n. 2C_233/2017 del 13 aprile
2018 consid. 2.2. con riferimenti a giurisprudenza e dottrina).
1.4.
Del resto, l’autorità
materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una decisione,
per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice contestazione di
alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss = StE 2001 B 96.11
n. 6). In altri termini, un’eventuale riduzione del reddito determinante per
l’aliquota non avrebbe alcun riflesso sul debito d’imposta, che rimarrebbe
comunque a zero franchi. I ricorrenti non sono quindi lesi nei loro interessi
personali dalla decisione impugnata e non sono pertanto legittimati a ricorrere
(cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale n. 2P.345/2005 dell’11
maggio 2006).
Considerandi
2.
2.1.
Con ogni verosimiglianza,
la ragione del ricorso dei contribuenti va ricercata nella loro intenzione di
dedurre l’eccedenza delle spese di manutenzione, secondo loro riconducibile
alle opere intraprese sugli immobili situati nel Canton Ticino, dal reddito
imponibile assoggettato all’imposta nel Cantone di domicilio.
2.2
A
tale riguardo, le decisioni dell’UT RS 1 non possono vincolare l’autorità
fiscale del Canton __________:
·
per quanto concerne l’imposta federale diretta, essa è riscossa
dalle autorità cantonali “presso le persone fisiche che, alla fine del periodo
fiscale o dell'assoggettamento fiscale, hanno domicilio fiscale in Svizzera o,
in mancanza del medesimo, hanno dimora fiscale nel Cantone” (art. 105 cpv. 1
LIFD), con la conseguenza che la competenza del cantone di domicilio è
esclusiva;
·
per quanto concerne l’imposta cantonale, la norma dell'art. 127
cpv. 3 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come
conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un
altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi
applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto
attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (cfr. p. es. Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a
ediz., Berna 1993, p. 529 ss).
L’autonomia dei cantoni
nell’ambito della determinazione dell’imposta cantonale implica fra l’altro che
non vi sia un’unica ripartizione intercantonale, ma che ve ne siano tante
quanti sono i fori fiscali (cfr. de Vries
Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, n. 436, p.
147).
2.3
Di conseguenza, spetterà eventualmente
all’autorità di tassazione del Canton __________ confrontarsi con la deducibilità
dei costi sopportati dai contribuenti per la riattazione dell’immobile di __________.
4.
Ne consegue che il
ricorso è irricevibile. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 600.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: