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Decisione

80.2021.252

Deduzioni: spese di disabilità, conguaglio retta casa anziani, deduzione secondo il principio di cassa e non di competenza

16 marzo 2022Italiano9 min

contro le decisioni su reclamo IC/IFD 2020. In particolare, la contribuente ribadisce

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.252

80.2021.253

Lugano

16 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 2 novembre 2021 contro la decisione del 6 ottobre 2021 in materia di IC e

IFD 2020.

Fatti

Fatti

A. Con dichiarazione di

imposta IC/IFD 2020, la signora RI 1 dichiarava un reddito imponibile

complessivo di fr. 45'989.- ed una sostanza imponibile pari a fr. 174'075.-. In

particolare, la contribuente chiedeva in deduzione fr. 6'725.- quali “spese per

disabilità”.

B. Con decisioni di

tassazione IC/IFD 2020 del 12 maggio 2021, l’RS 1 (di seguito: UT) commisurava

il reddito imponibile complessivo in fr. 50'700.- per l’IC e in fr. 55'500.-

per l’IFD. La sostanza imponibile complessiva veniva stabilita in fr.

174'000.-. In particolare, l’UT riconosceva, quali “spese per disabilità”

unicamente fr. 2'000.-, con la seguente motivazione:

“15.1 Sono deducibili le sole spese di retta per

degenza in casa anziani ridotte della quota non deducibile come al modulo 6.1”.

C. Con tempestivo

reclamo del 19 maggio 2021, RA 1 – a nome e per conto della contribuente –

contestava la correzione fiscale apportata alla deduzione “spese per

disabilità”, sottolineando che:

“Di fatto durante il 2020 la contribuente ha

soggiornato per 5 mesi nella __________, così come indicato nel Modulo 6.1, con

un esborso totale di fr. 12'225.- (media fr. 2'445.-/mese). L’esborso di fr.

12'225.- è composto da fr. 7'650.- di rette provvisorie per il 2020 e da fr.

4'575.- di conguaglio rette per il 2019 (poiché superati i limiti dei 3 mesi

del soggiorno annuale temporaneo) à conguaglio rette

2019 ricevuto e pagato solo nel luglio 2020”.

Con scritto e-mail del 22

settembre 2021, il rappresentante contrattuale della contribuente comunicava

all’UT che “per il 2021 la Casa per anziani __________ ci ha confermato che

non verrà emesso alcun conguaglio retroattivo della retta 2020”.

D. Con

decisioni del 6 ottobre 2021, l’autorità fiscale respingeva il reclamo,

ritenendo che “la retta della casa anziani, considerato come sia una spesa

ricorrente, debba essere inserita e dedotta nel periodo fiscale di competenza e

nel caso specifico quindi nel 2019”. Secondo l’UT la contribuente avrebbe

dovuto presentare un’istanza di revisione riferita al periodo fiscale 2019, a

seguito della scoperta “di nuovi fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi”.

L’autorità fiscale aggiungeva poi che “allo stesso tempo, non si può non

tener conto come la dichiarazione d’imposta 2019 sia stata consegnata in data

16.07.2020 e la relativa decisione di tassazione emessa in data 16.09.2020.

Oltre ad essere ancora valido il termine di 90 giorni per la domanda di

revisione, la contribuente o il suo rappresentante avrebbero dovuto comunicarci

il ricalcolo della retta già al momento della consegna della dichiarazione

d’imposta 2019, in quanto già a conoscenza di questo fattore. Inoltre, anche a

seguito della decisione di tassazione 2019 avrebbe potuto interporre un reclamo

formale entro 30 giorni dalla notifica”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario del 2 novembre 2021, RI 1 insorge

contro le decisioni su reclamo IC/IFD 2020. In particolare, la contribuente ribadisce

che “nell’anno 2020 le sono stati conteggiati 75 giorni di degenza

retroattiva del 2019 […]; onere supplementare non conteggiato nel periodo

fiscale 2019 in quanto pagato nel 2020”, sottolineando che “sulla

Circolare N. 9/2005 DEDUZIONE DELLE SPESE DI MALATTIA; INFORTUNIO E DISABILITA

emanata dalla Divisione delle contribuzioni, viene esplicitamente indicato

(pagina 15) Il momento determinante per la deduzione è quello del pagamento

della prestazione da parte del contribuente”.

F. Con osservazioni del

12 novembre 2021, l’autorità fiscale si riconferma nella motivazione esposta in

sede di “decisione su reclamo” ed aggiunge “che il tipo di spesa è da considerarsi

ricorrente, motivo per cui deducibile nell’anno di competenza, ovvero il

periodo fiscale 2019. Inoltre, si precisa che la deduzione poteva essere fatta

valere con domanda di revisione come prescritto dalla legge”.

Diritto

1. Secondo

l’art. 32 cpv. 1 lett. l LT, dai proventi sono dedotte le spese per

disabilità del contribuente ovvero, per quanto qui di interesse, gli ospiti di

case per anziani, il cui stato di salute richiede un trattamento di tipo

ospedaliero, possono dedurre la quota di retta giornaliera pagata all’istituto

o alla casa per anziani che supera le spese di mantenimento a casa propria

secondo le direttive relative al minimo vitale a norma dell’art. 93 LEF (cfr.

Circolare n. 9/2005 relativa alla Deduzione delle spese di malattia, infortunio

e per disabilità; di seguito: Circolare n. 9/2005).

A livello federale la base

legale per la deducibilità delle spese di disabilità si trova, nello stesso

tenore di quella cantonale, all’art. 33 cpv. 1 lett. hbis

LIFD.

Considerandi

2.

2.1.

Il momento

determinante per la deduzione è quello del pagamento della prestazione da parte

del contribuente (cosiddetto “principio di cassa” o “Ist-Methode”). Il

rimborso della cassa malati o dell’istituto assicurativo (che permette anche di

calcolare la quota di spesa a carico e deducibile) è di conseguenza riportato a

quel momento (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel,

in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 3a ediz., Basilea

2017, n. 33f ad

art. 33 LIFD, p. 838; nello stesso senso: Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2a

ed., Basilea 2019, n. 86 ad art. 33 LIFD, p. 1009; inoltre: Circolare n.

9/2005, p. 15).

Eccezionalmente, si

ammette l’applicazione del “principio di competenza” (“Soll-Methode”).

Ciò si verifica, ad esempio, quando le spese sono imputabili ad un evento unico

chiaramente collocabile nel tempo (come nel caso di un infortunio o quando ci

si sottopone ad un trattamento importante dal dentista) e il loro ammontare e la

loro scadenza incontestabilmente da ricondurre ad un unico periodo fiscale, ma

tuttavia, a causa di una infelice tempistica dei trattamenti e della

fatturazione da parte dei vari medici, i pagamenti avvengono in periodi fiscali

diversi, pur essendo molto vicini fra loro. Altrimenti, in casi simili, si

otterrebbe il risultato discutibile che una parte dei pagamenti non potrebbe

essere dedotta del tutto o solo parzialmente a causa della franchigia, anche se

i costi sono indubbiamente attribuibili a un singolo evento e la capacità contributiva

è ridotta di conseguenza (cfr. Hunziker/Mayer-Knobel,

op.cit., n. 33f ad

art. 33 LIFD).

2.2

Nel caso qui in esame, la

contribuente chiede in deduzione sia le “spese di retta per la degenza in

casa anziani” sostenute nel 2020 sia parte dei costi riconducibili all’anno

2019.

ed ascrivibili al calcolo rettificato dal Cantone in data 27 maggio 2020.

Infatti, la retta giornaliera pagata dalla signora RI 1 per il soggiorno in

casa anziani nel 2019 ammontava inizialmente a fr. 84.-. Tale importo era poi

stato aumentato a fr. 145.- nel corso del 2020. Tale “conguaglio retroattivo” veniva

poi pagato dalla contribuente a fine luglio 2020.

Per contro, l’UT ritiene

che la richiesta di deduzione della ricorrente non possa trovare accoglimento,

poiché “il tipo di spesa è da considerarsi ricorrente, motivo per cui

deducibile nell’anno di competenza, ovvero il periodo fiscale 2019”.

2.3

È vero che il “conguaglio

retroattivo”, richiesto alla ricorrente dalla casa anziani nel corso del 2020

concerne prestazioni erogate l’anno precedente. Si deve tuttavia ritenere che

non si tratti di uno di quei casi eccezionali, nei quali il rispetto del

“principio di cassa” produce un risultato in contrasto con il principio di

capacità contributiva. Non basta, per giustificare l’applicazione del principio

di competenza, il semplice fatto che la “spesa è da considerarsi ricorrente”.

D’altronde, nel caso in esame, la contribuente non trae alcun vantaggio dal

fatto di dedurre l’importo litigioso dal reddito del 2020, come potrebbe

accadere se nel 2019 non avesse già beneficiato di una deduzione di spese per

disabilità. In altri termini, ha già fatto valere spese che eccedono la quota

deducibile (di fr. 1'100.-) per il 2019.

Per lo stesso motivo,

anche il fatto che il nuovo calcolo della retta per la degenza in casa anziani

sia stato ricevuto dall’insorgente prima che la stessa compilasse la

dichiarazione di imposta 2019, risulta essere privo di rilievo.

Pertanto, considerata

l’applicazione del “principio di cassa”, l’agire dell’UT non può essere condiviso.

Di conseguenza, nemmeno la tesi secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto

presentare istanza di revisione merita di essere tutelata.

2.4

Tuttavia, il calcolo dell’importo

chiesto in deduzione dalla contribuente non trova riscontro nei fatti, poiché

la stessa ha effettuato una media tenendo in considerazione, per il costo,

l’intero esborso pagato nel 2020, mentre per il numero dei giorni di soggiorno,

unicamente la permanenza del 2020. Pertanto, la cifra deve essere ricalcolata,

differenziando tra i due periodi di degenza in casa anziani:

·

conguaglio anno 2019: (fr. 1'855,417 [retta mensile: fr. 61.-

{fr. 145-84} x 365 giorni / 12 mesi] – fr. 1'100.- (quota non deducibile) x

2,466 mesi [12 mesi x 75 giorni / 365 giorni] ≈ fr. 1'865.-;

·

anno 2020: (fr. 1'525.- [retta mensile: fr. 50.- x 366 giorni /

12.

mesi] – fr. 1'100.- (quota non deducibile) x 5 mesi [12 mesi x 153 giorni /

366.

giorni] ≈ fr. 2'125.-.

Pertanto, è ammesso in

deduzione l’importo complessivo di fr. 3'990.-.

3.

Di conseguenza, il

ricorso è parzialmente accolto. Visto l’esito del gravame, non si prelevano né

la tassa di giustizia né le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 6 ottobre 2021 è riformata, nel senso

che sono ammesse le deduzioni per “le spese di cura per gli ospiti di case per

anziani” pari a fr. 2'125.- (anno 2020) e a fr. 1'865.- (conguaglio anno 2019).

2. Non si prelevano né tassa di

giustizia né spese processuali.

3. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: