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Decisione

80.2021.255

Imposta sull’utile delle persone giuridiche: imponibile, costi di investimento, prova dei costi di progettazione, licenza edilizia a bilancio a un franco

30 gennaio 2023Italiano49 min

Il 7 novembre 1988, la RI 1 SA è divenuta proprietaria, tra gli altri, del fondo

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.255

80.2021.256

Lugano

30 gennaio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Cristiana

Balestra Gamboni, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 19 novembre 2021 contro

·

le decisioni del 21 ottobre 2021

in materia di IC/IFD 2014 e IC/IFD 2015 e

·

le decisioni del 26 ottobre e

del 29 novembre 2021 in materia di imposta sugli utili immobiliari.

Fatti

Fatti

A. L’RI 1 SA (di

seguito: RI 1 SA) è stata iscritta a Registro di commercio il 29 luglio 1988.

Lo scopo era “l’acquisto, la vendita e l’intermediazione di beni immobili”.

Il 7 novembre 1988, la RI 1 SA è divenuta proprietaria, tra gli altri, del fondo

no. __________ RFD __________, la cui stima ufficiale era di fr. 189'040.‑

(v. estratto Sommarione Comune di __________, Scheda no. __________, intavolato

a RF il 7.11.1988).

Due anni dopo, il 28

agosto 1990, la RI 1 SA si aggiudicava il concorso per la realizzazione del __________

a __________ che comprendeva la costruzione di due immobili ad uso misto

residenziale e commerciale, di un’autorimessa sotterranea in parte privata ed

in parte comunale e la sistemazione della __________, inaugurata nel 2016 (v.

Rogito dell’avv. __________, n. __________, redatto il 26.03.1998; v. articolo CdT

del 13.03.2016).

Per Convenzione del 17

settembre 1979 conclusa tra il Comune di __________ e gli allora proprietari

del fondo no. __________ RFD __________, quest’ultimo era stato gravato da una

servitù di costruzione di un’autorimessa comunale. Una volta ultimati, infatti,

30 parcheggi sono poi stati ceduti a titolo gratuito dalla RI 1 SA al Comune di

__________.

Il 25 luglio 1994

rispettivamente nel dicembre 1994 il Consiglio Comunale di __________ prima e

il Consiglio di Stato poi avallavano le norme di attuazione relative al piano

particolareggiato __________ (per il “riassetto urbanistico della zona”;

v. Piano regolatore del Comune di __________, da internet).

Il 25 marzo 1998, il

Consiglio Comunale di __________ approvava nuovamente il piano

particolareggiato __________ e le relative norme di attuazione, ratificando

anche “le specifiche e gli oneri del contratto relative al PP__________ nei

rapporti con l’RI 1” (v. estratto del verbale della seduta del Consiglio

Comunale del 25.03.1998).

Il 26 marzo 1998, il

Comune di __________ e l’RI 1 SA facevano redigere nella forma dell’atto

pubblico un contratto nel quale si confermava l’aggiudicazione del 28 agosto 1990

per l’edificazione del __________ a __________.

Una prima licenza edilizia

era stata rilasciata il 27 marzo 1998 (la domanda di costruzione probabilmente

è stata inoltrata il 20 novembre 1997), rinnovata dapprima il 14 settembre 2005

e poi il 1° luglio 2008 (valida fino al 28.08.2009; v. ris. mun. 12.09.05 del

Comune di __________).

Dopo un lungo e

travagliato iter e diverse vicissitudini, la RI 1 SA iniziava i lavori di edificazione

del __________.

Il 14 novembre 2011, dopo

un riordino particellare, il fondo no. __________ RFD __________ veniva

costituito in PPP (con successive modifiche rispettivamente del 6.6.2016 e del

15.10.2021).

La RI 1 SA ha cominciato a

vendere le PPP (appartamenti e posteggi) a partire dal 2014. La prima

abitabilità è stata concessa il 7 luglio 2014 (v. email del Comune di __________

a RS 1 del 15.09.2017).

B. a.

Il

29 gennaio 2016, la RI 1 SA presentava all’RS 1 (di seguito: RS 1) le 41

dichiarazioni d’imposta sugli utili immobiliari per i trasferimenti delle proprietà

immobiliari avvenuti negli anni 2014 (20 vendite) e 2015 (21 vendite), oltre al

riassunto dei costi di costruzione sopportati tra il 2009 e il 31 dicembre 2015;

la ripartizione di tali costi per PPP; i rogiti relativi all’acquisto dei

terreni e alle successive vendite, comprese le istanze di iscrizione dei

trapassi. Chiedeva che, ai fini della tassazione, si tenesse conto delle

perdite riportate.

b.

Le Dichiarazioni d’imposta

delle persone giuridiche IC/IFD 2014 e IC/IFD 2015 sono state presentate

rispettivamente il 3 febbraio 2016 e il 1° febbraio 2017.

Per il periodo fiscale

2014, sia per l’IC sia per l’IFD, la società dichiarava una perdita netta pari

a fr. 5'221.‑, che aggiunta alle perdite fiscali dei 7 esercizi

precedenti (fr. 5'447'340.‑) portava ad un risultato fiscale di

fr. – 5'452'561.‑.

Per il periodo fiscale

2015, la RI 1 SA dichiarava una perdita netta pari a fr. 8’319.‑,

che aggiunta alle perdite fiscali dei 7 esercizi precedenti

(fr. 5'452'561.‑) portava ad un risultato fiscale di

fr. – 5'460’880.‑.

Sia al 31.12.2014 sia al

31.12.2015, il capitale azionario dichiarato ammontava a fr. 100'000.‑.

Per entrambi gli anni

fiscali qui in parola, la contribuente dichiarava gli immobili, che

comprendevano i fondi no. __________, __________, __________, __________, __________,

__________, __________, __________ e __________ RFD __________, al loro valore

di stima ufficiale pari a fr. 1'287'570.‑ (stato al 31.12.2014 e

31.12.2015; v. Modulo 7, annessi alle DI 2014 e DI 2015).

C. a.

Periodo fiscale

2014

Il 7 dicembre 2017,

l’RS 1 (di seguito: RS 1) notificava alla RI 1 SA la propria decisione di

tassazione ordinaria IC/IFD 2014.

Per quanto qui

d’interesse, per l’IC, l’RS 1 accertava la perdita netta di esercizio di

fr. 5'221.‑, così come dichiarata, come pure una “perdita

accertata esercizi precedenti” pari a fr. 127'569.‑. Le perdite

riportate si attestavano a fr. 5'452’561.‑.

Correggeva il valore di

stima della sostanza immobiliare a fr. 448'376.‑ con la motivazione

“stime immobiliari come ai dati ufficiali del catasto. Aggiunte nella

determinazione del capitale imponibile. Capitale minimo società immobiliari:

20% del valore degli attivi (art. 82 cpv. 2 LT)”.

Di conseguenza, per

l’imposta cantonale 2014, l’utile imponibile come pure il dovuto d’imposta erano

pari a fr. 0.‑ (perché l’utile imponibile di fr. 1'583'483.‑

è stato assoggettato alla TUI); il capitale imponibile accertato era di

fr. 5'233'000.‑ che comportava un’imposta pari a fr. 7'849.50.

Per l’imposta federale

diretta, invece, l’utile imponibile era stato accertato in fr. 1'583'400.‑,

che comportava un dovuto d’imposta pari a fr. 134'589.‑.

Periodo fiscale 2015

Sempre in data 7

dicembre 2017, l’RS 1 notificava alla RI 1 SA la propria decisione di

tassazione ordinaria IC/IFD 2015.

Per quanto qui

d’interesse, per l’IC, l’RI 1 accertava la perdita netta di esercizio di

fr. 8’319.‑, così come dichiarata. Le perdite riportate si

attestavano a fr. 5'460'880.‑.

Correggeva il valore di

stima della sostanza immobiliare a fr. 137’164.‑ con la motivazione

“stime immobiliari come ai dati ufficiali del catasto. Aggiunte nella

determinazione del capitale imponibile. Capitale minimo società immobiliari:

20% del valore degli attivi (art. 82 cpv. 2 LT)”.

Di conseguenza, per

l’imposta cantonale 2015, l’utile imponibile come pure il dovuto d’imposta

erano pari a fr. 0.‑ (perché l’utile imponibile di fr. 785’246.‑

è stato assoggettato alla TUI); il capitale imponibile accertato era di

fr. 1'278’000.‑ che comportava un’imposta pari a fr. 1'917.‑.

Per l’imposta federale

diretta, invece, l’utile imponibile era stato accertato in fr. 785’200.‑,

che comportava un dovuto d’imposta pari a fr. 66’742.‑.

b.

Il 27 dicembre 2017, l’RS

1 emetteva 41 decisioni di tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari concernenti

le vendite delle PPP fondo base no. __________ RFD __________ avvenute negli

anni 2014 e 2015.

Per il 2014, a

sostegno della propria decisione, l’autorità di tassazione adduceva di aver

considerato quale valore di alienazione complessivo quello iscritto nei rogiti,

ovvero fr. 14'997'000.‑ (a fronte di fr. 14'682'400.‑

dichiarati dalla contribuente) ed un valore di investimento deducibile pari a

fr. 13'427'959.‑ (rispetto a fr. 15'321'725.‑ dichiarati).

Il valore di investimento deducibile stabilito dall’autorità di tassazione si

suddivideva in valore d’acquisto per fr. 1'167'816.‑; costi di

costruzione/miglioria per fr. 11'100'950.‑; provvigioni versate pari

a fr. 512'961.‑ e altri costi in ragione di fr. 646'232.‑.

L’utile imponibile totale

stabilito dall’Ufficio di tassazione era pari a fr. 1'583'483.‑ che

comportava un’imposta sugli utili immobiliari 2014 complessiva pari a

fr. 411'705.60.

Per il 2015,

invece, l’RS 1 aveva considerato quale valore di alienazione complessivo quello

iscritto nei rogiti, ovvero fr. 12'562'311.‑ (a fronte di

fr. 12'470'599.‑ dichiarati dalla contribuente) ed un valore di

investimento deducibile pari a fr. 13'081’963.‑ (rispetto a

fr. 14'257'221.‑ dichiarati). Il valore di investimento deducibile

stabilito dall’autorità di tassazione si suddivideva in valore d’acquisto per

fr. 1'084'824.‑; costi di costruzione/miglioria per

fr. 10'312'050.‑; provvigioni versate pari a fr. 154’872.‑

e altri costi in ragione di fr. 1'530’217.‑.

L’utile imponibile totale

stabilito dall’Ufficio di tassazione era pari a fr. 785’246.‑ che

comportava un’imposta sugli utili immobiliari 2015 complessiva pari a fr. 203'887.‑.

Dalla motivazione allegata

ad entrambe le decisioni di tassazione TUI 2014 e 2015 si evince che “l’utile

TUI per ogni vendita [era stato] definito sulla scorta dei seguenti

elementi”: il valore di acquisto, comprensivo di costo del terreno e delle

spese notarili era stato accertato in fr. 2'964'089.‑, mentre i

costi di costruzione erano stati stabiliti in fr. 28'174'836.‑

(comprensivi tra l’altro dei costi per l’ottenimento della licenza edilizia

pari a fr. 4'654'771.‑).

Gli “Altri costi” in

ragione di fr. 646'232.‑ per il 2014 e fr. 1'530'217.‑

per il 2015 derivavano “dalla perdita ordinaria dell’esercizio” la cui “suddivisione

sulle singole TUI [era] avvenuta proporzionalmente all’utile”.

D. a.

Il 12 dicembre

2017, la contribuente, rappresentata da RA 1 SA, presentava un reclamo a titolo

cautelativo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2014 e IC/IFD 2015.

Nel suo scritto, la patrocinatrice

della reclamante, lamentava che “la licenza edilizia prevedeva la messa a

disposizione di numerosi posteggi a favore del comune di __________ a titolo

gratuito” e che “da un primo esame della tassazione appare che tale

investimento non sia stato adeguatamente tenuto in considerazione nella

determinazione dei fattori imponibili della società”.

Inoltre, deplorava il

fatto che non fossero ancora “giunte le notifiche di tassazione relative

alle TUI” con la conseguenza che “le motivazioni di tassazione riferite

alle vendite negli anni oggetto di contestazione non possono essere verificate

in quanto la somma degli importi indicati non sembrerebbe corrispondere alle

cifre indicate dalla contribuente e messe a nostra disposizione, come pure le

cifre relative all’investimento appaiono ridotte di almeno ca. 5 mio. di CHF,

ciò che causerebbe un onere non riconosciuto alla società che invece ha dovuto

sopportare investimenti cospicui sull’arco di numerosi anni”.

Per poter meglio circostanziare

il reclamo, RA 1 SA chiedeva all’RS 1 di metterle “a disposizione gli atti

delle imposizioni TUI (non ancora intimate)” e di indicare “gli

scostamenti intercorsi tra gli oneri di investimento indicati e quelli

riconosciuti”, sostenendo una motivazione insufficiente.

b.

Il 25 gennaio 2018, RA 1

SA presentava reclamo contro le 41 decisioni TUI 2014 e 2015 emesse

dall’RS 1.

Oltre alle censure già

sollevate per la procedura ordinaria, la rappresentante si aggravava contro le

“numerose, ingiustificate, o per lo meno insufficientemente motivate,

discrepanze rispetto ai dati inoltrati, e meglio: “[…] per alcune

vendite la rettifica del prezzo di vendita rispetto al valore dichiarato

nell’atto di compra-vendita, il mancato riconoscimento di tutti [i]

costi di costruzione che in totale ammontano a CHF 38'945'288, ossia CHF

38'945,288 per ogni millesimo di PPP[; il] mancato riconoscimento dei

costi sostenuti dalla società per l’ottenimento della licenza edilizia fino al

2016[; il] mancato computo di tutti i costi di costruzione e [la]

inadeguata eventuale considerazione quale perdita ordinaria deducibile TUI”.

Al reclamo, accludeva

alcune “tabelle illustrative” relative alle “[v]endite 2014 + 2015,

scostamenti prezzi di vendita”; il “riassunto costo di costruzione

suddiviso per anno contabile”; la “situazione contabile relativa

all’immobile al 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017”; le “[v]endite e

iscrizioni a RFD per singola PPP con costo di costruzione, importo di trapasso

e risultato (utile/perdita TUI)” e infine i “[t]otali vendite per anno

per ogni PPP con valori di atto pubblico notarile”.

E. a.

Il 27 agosto 2021, l’RS 1

trasmetteva alla RI 1 SA ‑ con lettera A Plus recapitata il 30

agosto 2021 (v. tracciamento dell’invio no. __________) – un progetto

di tassazione alfine di definire i reclami contro le decisioni TUI e contro le

decisioni di tassazione ordinaria IC/IFD 2014 e IC/IFD 2015. Tale invio era stato

anticipato per posta elettronica indirizzata ad “__________”, recapitata e

letta il giorno stesso (27.08.2021).

L’RS 1 intimava alla

reclamante un termine per prendere posizione, scadente il 15 settembre 2021,

con la comminatoria che “trascorso infruttuoso tale termine, i reclami [sarebbero]

stati evasi come indicato” nelle tabelle allegate.

Secondo quest’ultime, per

la tassazione ordinaria IC/IFD 2014, il risultato imponibile IC era pari

a fr. 0.‑, mentre per l’IFD era pari a fr. 1'207'674.‑.

Per la sola imposta cantonale sul capitale, il capitale imponibile era stato

accertato in fr. 1'601'103.‑.

Per il periodo fiscale

2015, invece, l’RS 1 aveva accertato un utile imponibile per l’IC pari a

fr. 0.‑, mentre per l’IFD pari a fr. 536'633.‑. Per la

sola imposta cantonale sul capitale, il capitale imponibile accertato era di

fr. 100'000.‑ (v. tabella “Definizione tassazioni ordinarie IC/IFD

2014-2019” del 27.08.2018).

L’onere d’imposta TUI

complessivo per il 2014 era stato accertato in fr. 313'995.20 (utile

“netto” all’aliquota del 26%), considerando un utile “lordo” complessivo di

fr. 1'697'557.‑ diminuito della perdita ordinaria per lo stesso anno

pari a fr. 489'883.‑.

Per il 2015, invece, l’imposta

sugli utili immobiliari complessiva era stata accertata in fr. 139'524.60.‑

(utile “netto” all’aliquota del 26%), considerando un utile “lordo” complessivo

di fr. 2'198'392.‑ diminuito della perdita ordinaria per lo stesso

anno pari a fr. 1'661'759.‑.

Sempre nel suo scritto, l’RI

1 informava la reclamante di aver modificato i valori di alienazione TUI in

base ai prezzi di vendita dichiarati, ritenuti corretti. Evidenziava inoltre di

aver rivisto le quote millesimali oggetto di compravendita sulla base delle

istanze di iscrizione a Registro fondiario e degli atti di compravendita.

Spiegava che dal costo

d’investimento complessivo doveva essere dedotto il ricavo ottenuto dal Comune

di __________ per la sistemazione della piazza.

Evidenziava che i costi

per l’ottenimento della licenza edilizia pari a fr. 4'654'771.‑ fatti

valere dalla reclamante non erano stati comprovati per cui non era possibile considerare

tale spesa quale costo d’investimento nell’ambito della definizione della TUI;

anche gli interessi sul capitale proprio occulto calcolati negli anni 2009-2012

e considerati riserva negativa sull’immobile non erano un costo d’investimento

deducibile.

L’RS 1 ricalcolava i costi

di costruzione complessivi per 1000‰, giungendo al risultato di fr. 28'697'941.‑.

Infine, l’RS 1 spiegava

che “la perdita ordinaria deducibile in base alla giurisprudenza,

rispettivamente giusta l’art. 134a LT, [era stata] calcolata” in

funzione delle tassazioni ordinarie ed era stata “suddivisa in proporzione

agli utili realizzati sulle alienazioni avvenute durante il periodo fiscale”.

A

questo proposito, l’Ufficio di tassazione specificava che

[I] risultati

(utili e perdite) conseguiti attraverso le vendite immobiliari [erano]

attribuiti al rispettivo anno di competenza (data di iscrizione del trapasso di

proprietà a Registro fondiario).

[Veniva] considerato l’onere

d’imposta deducendolo dall’utile imponibile attraverso la formazione di una

riserva negativa.

Il capitale proprio occulto

per gli anni 2014-2016 [era stato] determinato ammettendo un finanziamento

fino all’80% degli attivi. A partire dal 2017 [verranno] applicati i

principi della circolare AFC n. 6 del 6 giugno 1997, Capitale proprio occulto

delle società di capitale e delle società cooperative (art. 65 e 75 LIFD).

Per

gli immobili che sono in seguito stati venduti, quale valore venale determinante

viene utilizzato il valore di alienazione.

b.

La RI 1 SA lasciava

scadere il termine del 15 settembre 2021 senza prendere posizione.

Di conseguenza l’RS 1

notificava alla contribuente le decisioni di tassazione IC/IFD 2014 e IC/IFD

2015 dopo reclamo con data 21 ottobre 2021.

Per il periodo fiscale

2014, per l’imposta cantonale, l’autorità di tassazione esponeva un utile

imponibile e il debito d’imposta sull’utile pari a fr. 0.‑

(aliquota: 9%). Il capitale imponibile era stato accertato in fr. 1'550'000.‑,

che comportava un dovuto d’imposta di fr. 2'325.‑ (aliquota: 1,5‰),

cui si aggiungevano l’imposta immobiliare ex art. 95 ss LT e il

supplemento d’imposta ex

art. 314c LT, per cui il dovuto d’imposta sul

capitale complessivo risultava essere pari a fr. 3'670.15. Per l’imposta

federale diretta, l’utile imponibile era stato diminuito a fr. 1'112'900.‑

cui corrispondeva un onere d’imposta di fr. 94'596.50 (aliquota: 8.5%).

Per il periodo fiscale

2015, per l’imposta cantonale, l’autorità di tassazione esponeva un utile

imponibile e il debito d’imposta sull’utile pari a fr. 0.‑

(aliquota: 9%). Il capitale imponibile era stato accertato in fr. 100'000.‑,

che comportava un dovuto d’imposta di fr. 150.‑ (aliquota: 1,5‰),

cui si aggiungevano l’imposta immobiliare ex art. 95 ss LT e il

supplemento d’imposta ex

art. 314c LT, per cui il dovuto d’imposta sul

capitale complessivo risultava essere pari a fr. 561.50. Per l’imposta

federale diretta, l’utile imponibile era stato diminuito a fr. 536’600.‑

cui corrispondeva un onere d’imposta di fr. 45'611.‑ (aliquota:

8.5%).

Per entrambe le decisioni

dopo reclamo, l’RS 1 adduceva che

Reclamo evaso sulla base delle

considerazioni esposte nella lettera inviata alla contribuente in data 27

agosto 2021.

Il progetto di tassazione che

era stato accluso allo scritto citato viene sostituito dai calcoli allegati,

che tengono conto di una perdita accertata di CHF 127'569 computabile

sull’utile ordinario IC/IFD 2014 (la quale era stata erroneamente omessa nei

conteggi precedentemente inviati).

Si fa presente che, nel caso

in cui venisse interposto ricorso unicamente contro una o più decisioni TUI,

l’UTPG, visto il rapporto diretto tra le tassazioni, si riserva d’ufficio il

diritto di operare una eventuale revisione della presente decisione.

c.

Il 26 ottobre 2021 (per le

pratiche no. 17-2015 e 18-2015 il 29.11.2021; v. infra, E. d.), l’RS 1

notificava alla contribuente le decisioni di tassazione TUI dopo reclamo

per gli anni 2014 (18 decisioni, due in meno rispetto alle decisioni di

tassazione: la no. 15-2014 ancora ferma allo stadio del reclamo e la

no. 16-2014 in quanto annullata) e 2015 (21 decisioni).

Per tutte le 39 decisioni

dopo reclamo, a motivo l’autorità di tassazione adduceva quanto già esposto per

le tassazioni ordinarie IC/IFD 2014 e 2015. Inoltre, faceva “presente che,

nel caso in cui venisse interposto ricorso unicamente contro le decisioni su

reclamo IC/IFD 2014 o IC/IFD 2015, l’RS 1, visto il rapporto diretto tra le

tassazioni, si riserva d’ufficio il diritto di operare una eventuale revisione

delle presenti decisioni TUI”.

Dalla tabella allegata

alla motivazione e relativa alla “Definizione pratiche TUI vendite f. b. __________

RFD __________”, per l’anno 2014, si evince che l’utile “netto” era pari

fr. 1'112'925.‑, ciò che comportava un dovuto d’imposta sugli utili

immobiliari pari a fr. 289'360.45 (aliquota: 26%). Dall’utile “lordo” complessivo

(fr. 1'697'558.‑) era stata detratta la perdita ordinaria accertata di

fr. 584'633.‑.

Per il 2015,

invece, l’utile netto accertato era di fr. 536'634.‑, ciò che

comportava un dovuto d’imposta sugli utili immobiliari pari a

fr. 139'524.85 (aliquota: 26%). Dall’utile “lordo” complessivo

(fr. 2'198'393.‑) era stata detratta la perdita ordinaria accertata di

fr. 1'661’761.‑.

d.

Il 27 ottobre 2021, per

posta elettronica, l’RS 1 avvisava la ricorrente che le decisioni dopo reclamo

riguardanti le pratiche TUI no. 17/2015 e no. 18/2015 non erano state intimate

il 26 ottobre 2021 in seguito ad un disguido tecnico, ma sarebbero state “intimate

con la prossima spedizione mensile programmata per la fine del mese di novembre”,

ovvero il 29 novembre 2021. Rispondendo all’e-mail in data 29 ottobre 2021, l’amministratrice

unica della società chiedeva se fosse “possibile anticipar[gliele] per

email”, aggiungendo che “nella lettera accompagnatoria viene citata una

lettera datata 27.08.2021 che non ci risulta arrivata” e se fosse possibile

“inviar[gliene] una copia”. Il 30 ottobre 2021, l’RS 1 rispondeva

per posta elettronica allegando sia la copia della lettera del 27 agosto 2021

con i relativi allegati sia una parziale riproduzione della tabella che

definiva le “pratiche TUI vendite f. b. __________ RFD __________”,

allestita anch’essa il 27 agosto 2021 dall’RS 1.

F. a.

Il 9 novembre 2021, per

posta elettronica, l’RS 1 veniva interpellato riguardo ad “alcune

informazioni in merito a differenze sulle tassazioni”. Nel contempo, la __________

SA trasmetteva all’RS 1 “alcuni documenti del 2009 e 2010 riguardanti le

esecuzioni di RI 1 SA”; l’accordo di cessione a titolo gratuito al Comune

di __________ di parte dei posteggi nell’autorimessa sotterranea e le scritture

contabili relative al conto “COSTRUZIONE __________” al 31.12.2016, affermando

che la RI 1 SA era ancora proprietaria di tre posteggi per un valore totale di

fr. 116'836.‑.

b.

L’11 novembre 2021, l’RS 1

rispondeva per e-mail che

[p]er quel che riguarda

l’autorimessa, ritengo che il relativo costo sia stato tenuto in

considerazione, dal momento che i costi di costruzione utilizzati fiscalmente

sono stati determinati sulla base di quanto registrato dalla contribuente […].

Per

quel che concerne eventuali altri costi che la Società intende far valere in

deduzione, rimando alla lettera b del capitolo “Valore d’investimento” dello

scritto del 27 agosto 2021. Dai documenti allegati alla sua mail non si riesce

a risalire ad eventuali costi che possano far parte dell’importo di

CHF 3'030'641.54 riattivato negli anni 2003-2005, né al genere di spese.

Per

chiedere eventuali correzioni delle tassazioni […] è necessario

presentare ricorso.

c.

Il 18 novembre 2021, così

richiesto, l’RS 1 inviava a RA 1 SA le tabelle in formato excel in merito ai

calcoli TUI eseguiti in relazione alle vendite delle PPP sul fondo-base no. __________

__________ per gli anni 2014 e 2015 e la tabella relativa alla definizione

delle “tassazioni ordinarie IC/IFD 2014-2019” rielaborata il 20 ottobre 2021.

G. Con il ricorso

presentato il 19 novembre 2021, l’RI 1 SA, sempre rappresentata da RA 1 SA, oltre

a chiedere di essere sentita, postula l’annullamento di tutte le decisioni di

tassazione summenzionate e il rinvio degli atti all’RS 1 affinché proceda ad

ulteriori accertamenti.

La rappresentante

della contribuente motiva la sua richiesta sostenendo di essersi “dovuta

aggrappar[e]” a questo ricorso per poter “ottenere una tassazione

corretta sulla base dei costi sopportati, che anche per un disguido tecnico,

nonché per il tempo residuo a disposizione della cliente ed il mancato recapito

di un importante documento non è avvenuto correttamente e nessuna delle parti

ne era a conoscenza” (v. ric., p. 2).

Per quanto attiene al “mancato

recapito di un importante documento”, la patrocinatrice fa riferimento alla

“lettera A Plus del 27 agosto 2021” che “non è stata purtroppo

recapitata correttamente dai servizi postali e la nostra cliente ha potuto

reagire con l’ufficio solo il 25 ottobre 2021 allorquando ricevette una parte

delle notifiche qui impugnate, non avendo dunque potuto ottemperare al termine

impartito”.

Specifica che “in base

ai dati contabili in possesso della [sua] cliente il costo di

costruzione complessivo ammonta a CHF 30'345'799 e non

CHF 28'697'941, per cui la differenza di ca. CHF 1.65 mio. non è

stata presa correttamente in conto da parte dell’ufficio”, allegando “il

confronto tra i dati contabili e i dati rilevati dall’ufficio di tassazione […]

con relativi allegati” e rimandando alla documentazione già a

disposizione dell’RS 1 ed alla contabilità della propria cliente.

Sottolinea inoltre che “nella

sua decisione su reclamo [l’ufficio] riconosce nell’anno 2014 una

perdita ulteriore di CHF 127'569 che ritroviamo unicamente in

CHF 94'749 nella tabella rettificata TUI dopo reclamo”.

Infine, si aggrava contro

la decisione dell’RS 1 di negare “i costi riguardanti l’ottenimento della

licenza edilizia per l’edificazione del quartiere per complessivi

CHF 4'654’771”. Sostiene che la mancanza dei giustificativi sia “da

ricondurre alle vicissitudini della società e ai vari azionisti avvicendatisi

prima della nostra cliente, la quale non è mai entrata in possesso dei dati

contabili storici”. Sostiene comunque di essere riuscita a rendere “sufficientemente

[…] plausibile l’investimento fatto dalla società che deve essere

riconosciuto quale costo di costruzione nella misura richiesta dalla cliente”.

All’atto di ricorso, RA 1

SA allega numerosi documenti, tra cui l’atto pubblico rogato il 26.03.1998, nel

quale si conferma l’aggiudicazione a favore dell’RI 1 SA del concorso per la

realizzazione del __________; la licenza edilizia (27.03.1998) e i susseguenti rinnovi

(14.09.2005, 01.07.2008) rilasciati alla RI 1 SA per l’edificazione del __________

e l’estratto dell’Ufficio esecuzioni con debitrice l’RI 1 SA (stato al

19.06.2009).

H. L’RS

1 ha presentato le proprie osservazioni in data 1° dicembre 2021, proponendo la

reiezione del ricorso.

Riguardo all’iter

procedurale, l’RS 1 ritiene di aver agito “correttamente e in modo

sufficientemente tempestivo e trasparente, da permettere alla contribuente di

avanzare le proprie osservazioni e giustificazioni entro i termini e secondo i

rimedi giuridici previsti dalla legge”.

Per quanto concerne invece

il costo di costruzione, attestatosi a fr. 32'802'366.‑, l’RS 1

sottolinea che “a questo ammontare giungono sia l’autorità fiscale sia la

contribuente”.

Spiega che “la

ricorrente ottiene un risultato diverso basandosi sulla [sua] tabella

“Riassunto costi/pagamenti 2009-2016”. La differenza di CHF 1'647'857

evidenziata non è da ricondurre all’omissione dei costi di costruzione 2011 di

CHF 1'642'793 da parte dell’RS 1, bensì ai seguenti elementi:

1. Interessi

sul capitale proprio occulto - CHF 159’707

Considerandi

2.

Costo

attivato licenza edilizia CHF 5’001

3.

Fatturazioni

al Comune di __________ per sistemazione piazza - CHF 1’882’142

4.

Versamento

__________ 2014 non considerato nella tabella - CHF 3’600

5.

Versamento

__________ e __________ non considerati nella tabella - CHF 17’762

6.

Provvigioni

non considerate nella tabella CHF 405’891

Totale - CHF 1'652’319

7.

Ulteriore

costo non considerato nella tabella CHF 4’462

Totale - CHF 1'647’857”

L’RS 1 aggiunge anche che

gli interessi sul capitale proprio occulto calcolati per gli anni 2009-2012,

considerati quale riserva negativa sull’immobile e dichiarati quali costi per

la TUI non costituiscono un costo d’investimento deducibile.

Inoltre, nella tabella “Riassunto

costi/pagamenti 2009-2016” – allestita dalla ricorrente – non

è stato ripreso l’importo di fr. 5'001.‑, compreso nel valore

contabile dell’immobile e corrispondente al saldo del conto “Costruzione __________”

al 1.01.2010; “non sono stati dedotti gli importi fatturati al Comune di __________

per la sistemazione della piazza” in ragione di complessivi

fr. 1'882'142.‑ (fr. 1'003'428.‑ relativi al 2014 e

fr. 878'714.‑ per il 2015) “che rappresentano una diminuzione del

costo d’investimento”; “non [sono] stat[i] considerat[i

gli] import[i] di CHF 3'600 registrato il 03.11.2014”

relativo al versamento __________ e di fr. 10'500.‑ e fr. 7'262.‑,

“registrati il 06.10.2015” relativi ai versamenti __________ e __________.

Infine, il “totale di

CHF 30'345'799 tratto dalla [medesima] tabella […] non

considera le provvigioni 2016 per totali CHF 405'891”.

Ammettendo di non essere

riuscita a ricostruire una differenza di fr. 4'462.‑, l’autorità di

tassazione conclude affermando che

[i]

costi e i ricavi derivanti dagli accordi presi con il Comune di __________ (in

particolare il costo di costruzione dell’autorimessa, così come costi e ricavi

relativi alla sistemazione della piazza) sono stati considerati nell’ambito

della definizione del costo d’investimento complessivo, contribuendo alla

determinazione dei risultati dell’insieme delle vendite immobiliari. Essi sono

infatti parte integrante dell’operazione immobiliare. D’altra parte, in ogni

caso essi avrebbero finito per incidere nella stessa misura sulle TUI

contestate, andando ad influire sulle perdite ordinarie deducibili dalla TUI in

base alla giurisprudenza. Dal nostro punto di vista il costo d’investimento

dedotto dalle TUI è corretto. Non vi sono costi che l’autorità di tassazione non

ha tenuto in considerazione.

L’RS 1 asserisce che l’aver

considerato una “perdita accertata di CHF 127'569 porta ad una

differenza di perdite ordinarie dedotte dalle TUI riferite all’anno 2014 di

soli CHF 94'750 (CHF 489'883 secondo la tabella allegata alla lettera

del 27 agosto 2021, contro i CHF 584'633 secondo la tabella allegata alle

decisioni su reclamo) poiché il risultato imponibile inferiore (a causa del computo

delle perdite dei 7 periodi precedenti) comporta un’imposta dovuta più bassa e,

di conseguenza, una minor riserva negativa per imposte”.

In cifre:

Imposte calcolate

fiscalmente senza considerare la perdita accertata CHF 422’637

Imposte

calcolate fiscalmente considerando la perdita accertata - CHF 389’819

Differenza CHF 32’818

Perdita

accertata - CHF 127’569

Differenza

perdita computabile sulla TUI - CHF 94’751

Infine, l’RS 1 sostiene che

la RI 1 SA non sarebbe riuscita ‑ neppure in sede di

ricorso ‑ a comprovare i costi sopportati per l’ottenimento della

licenza edilizia in ragione di fr. 4'654'771: riguardo alla documentazione

allegata, l’RS 1 evidenza che se “i documenti E, F e G dimostrano unicamente

l’esistenza di una licenza edilizia, il documento H rappresenta soltanto una

lista di scoperti che non comprova né la natura degli importi oggetto di

esecuzione, né il loro effettivo pagamento né il modo di contabilizzazione”.

I. Dopo aver ricevuto

copia delle summenzionate osservazioni al ricorso, la rappresentante della

ricorrente inviava una e-mail all’attenzione della Camera di diritto tributario

chiedendo di poter visionare gli allegati alle osservazioni perché la “cliente

desidera[va] puntualizzare alcuni aspetti”. Gli allegati sono stati

inviati il 3 gennaio 2022, la ricorrente non ha tuttavia presentato alcuna

replica.

L. a.

Il 13 gennaio 2022,

la Camera di diritto tributario ha citato RA 1 SA a voler comparire in udienza.

b.

L’udienza si è svolta il

10.

febbraio 2022 e si è conclusa con la redazione di un verbale dal quale si

evince che

[l]a ricorrente

conferma che non è disponibile la documentazione relativa alle spese per

l’ottenimento della licenza edilizia. Tuttavia è dell’avviso che questi costi

non possono essere interamente ignorati. Chiede pertanto all’RS 1 di poter

stabilire un importo che sia considerato conforme ai dati statistici.

L’RS 1 è contrario alla

deduzione di costi non comprovati. Si domanda inoltre perché la ricorrente non

si sia rivolta ai progettisti per ottenere copia delle fatture. Rileva in ogni

caso che sono stati ammessi onorari per l’architetto per l’importo di

CHF 1'200'000.‑. A suo avviso non è neanche certo che i costi

registrati a bilancio siano stati pagati.

Le parti si incontreranno

ancora nei prossimi giorni e riesamineranno la questione.

Se

non dovesse intervenire un accordo transattivo le parti si riconfermeranno

nelle loro posizioni.

Per quanto riguarda

l’operazione relativa alla parte pubblica l’RS 1 spiega di aver ripreso i costi

e i ricavi che risultano dai conteggi presentati dalla ricorrente. Ne risulta

un utile di CHF 610'000.‑. Anche seguendo il ragionamento della

ricorrente secondo l’autorità fiscale si andrebbe soltanto a modificare il

rapporto tra l’utile immobiliare imponibile e la perdita ordinaria

compensabile.

A

questo riguardo la ricorrente si riserva di riesaminare i conteggi e di

prendere poi posizione nuovamente. Se il ricorso su questo punto non dovesse

essere ritirato l’RS 1 si riconferma nella sua posizione.

Le parti daranno comunicazione

dell’esito delle loro discussioni entro 30 giorni.

M. Nella sua risposta

del 10 marzo 2022, da un lato, l’autorità di tassazione ribadisce la propria posizione,

ritenendo che non “vi sia margine per poter giungere ad un accordo

transattivo che preveda l’accettazione anche solo parziale [dei] costi”

sopportati per l’ottenimento della licenza edilizia (richiesti in ragione di

fr. 4'654'771.‑), ma non comprovati; dall’altro, l’Ufficio di

tassazione si dichiara disposto “a correggere le perdite accertate

computabili nel 2014 da CHF 127'569 a CHF 1'225'220 (CHF 127'569

+ CHF 1'097'651)”.

In particolare, per quanto

attiene alla “servitù di posteggio” ‑ dopo aver

approfondito i propri accertamenti presso l’Ufficio del registro

fondiario ‑ l’RS 1 giunge alla conclusione che i 30 posteggi di

proprietà della RI 1 SA “erano oggetto del diritto di uso posteggio in

favore del Comune di __________ iscritto il 14 novembre 2011 […] la

Società devolve la sua quota alla comunione dei comproprietari della PPP __________

non avendo interesse né intenzione di mantenerne la proprietà”. Di

conseguenza, l’autorità di tassazione “ritiene equo considerare il valore

d’investimento della suddetta proprietà, che al momento dell’allestimento delle

tassazioni risultava ancora di proprietà della contribuente, quale perdita

accertata relativa al periodo fiscale 2011 (quando è stata costituita la

servitù di posteggio a favore del Comune di __________) e quantificare in

CHF 0 il valore fiscale dei 34‰ gravati da servitù”. Il valore

d’investimento, tenuto conto anche della sistemazione di __________, “può

essere rettificato in CHF 1'097'651 (valore di acquisto CHF 100'779 e

costi di costruzione CHF 996'872)”. A questo proposito, l’RS 1 afferma

che “l’importo di CHF 1'882'142 fatturato al Comune di __________ per

la sistemazione della piazza viene dedotto dal costo d’investimento in misura

di CHF 1'260'332 (importo dichiarato quale costo sostenuto per la

sistemazione della piazza). La differenza di CHF 621'810 è invece

considerata quale ricavo nell’anno 2015 (anno della fatturazione)”.

In conclusione, l’Ufficio

di tassazione “propone di ridefinire le tassazioni ordinarie e TUI sulla

base dei calcoli allegati”, secondo i quali l’utile ordinario IFD ammonterebbe

a fr. 115'728.– nel 2014 e fr. 829'736.– nel 2015 e l’utile immobiliare

soggetto alla TUI (al netto delle perdite ordinarie compensabili) a fr.

115'727.– nel 2014 e fr. 829'737.– nel 2015 (v. doc. 2 e 3 allegati alla presa

di posizione dell’RS 1).

N. A sua volta, il 18

marzo 2022, RA 1 SA prende posizione in merito alla cosiddetta “servitù di

parcheggio”, “accoglie[ndo] favorevolmente il conteggio

presentato”.

La patrocinatrice non

condivide invece la tesi dell’RS 1 in merito al “totale mancato riconoscimento

dei costi riguardanti l’ottenimento della licenza edilizia del __________ di __________”.

Afferma che sono state riscontrate delle “difficoltà oggettive nel reperire

una documentazione rivelatasi, purtroppo, inesistente”, evidenziando che “l’ufficio

delle persone giuridiche mai ha contestato l’investimento che la società __________

SA ha effettuato nell’acquisire il pacchetto azionario della RI 1 SA […]

e mai l’autorità fiscale (sempre il medesimo ufficio) ha messo in dubbio tale

valore: affermare ora che i dati contabili, di fronte all’oggettiva esistenza

di una licenza di costruzione, non possono essere ammessi, non denota

certamente una linearità di pensiero e congruenza con la sistematica tributaria”.

Al proposito, aggiunge di

aver interpellato “l’arch. __________ che aveva assunto, a suo tempo, il

compito di gestire il cantiere, come poi ha fatto; in base al suo scritto

dell’11 marzo 2022 (che si allega) il valore delle opere di architettura

(progettazione) ammontavano a CHF 2'879'002 a cui si aggiungevano gli

onorari degli specialisti che sono stati quantificati in ca. CHF 700’000

(somma totale fino a ottenimento della licenza di costruzione, dunque, oltre

CHF 3.5 mio). Crediamo pertanto che la plausibilizzazione del valore

d’investimento di queste opere, [di cui] è richiesto il riconoscimento

quale costo di investimento sia oltremodo dato […] negare l’evidenza

dell’esistenza di un investimento vuol dire, nel nostro caso, procedere ad una

tassazione confiscatoria e ad imporre un reddito inesistente in quanto il

cantiere, ad opera conclusa, ha generato un perdita finanziaria di non poco

conto […] richiedere ora i giustificativi di pagamento per onorari

risalenti a oltre 20 anni circa appare del tutto rivolto unicamente a non voler

riconoscere un oggettivo onere, che si scontra con il principio di una corretta

determinazione del risultato effettivamente conseguito (perdita)”.

La rappresentante della

ricorrente conclude chiedendo di essere nuovamente sentita qualora non fosse

possibile accogliere la sua richiesta di ammettere tra i costi di investimento

deducibili anche quelli relativi all’ottenimento della licenza edilizia.

O. Il 29 marzo 2022, l’RS

1.

replica alle osservazioni di RA 1 SA, facendo riferimento a quanto già

espresso in precedenza e sostenendo che “la calcolazione teorica effettuata

dall’arch. __________ non può [..] essere presa in considerazione quale

prova dei costi sopportati dalla contribuente”.

L’RS 1 specifica che “la

licenza edilizia è contabilizzata a CHF 1 (come già indicato nelle nostre

osservazioni del 1. dicembre 2021, negli anni 2003-2005 era stato riattivato

alla voce “Terreni: licenza di costruzione” un importo di

CHF 3'030'651.54, poi ammortizzato completamente nel 2006). Di

conseguenza, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere preso in

considerazione un costo relativo all’ottenimento della licenza edilizia ai fini

dell’imposta sugli utili immobiliari, dal profilo delle imposte ordinarie il

risultato fiscale derivante dalle vendite immobiliari non subirebbe alcuna

modifica (il valore contabile-fiscale della licenza edilizia rimarrebbe

comunque pari a CHF 1). Per effetto del computo delle perdite ordinarie

sugli utili TUI, pur ammettendo un costo per l’ottenimento della licenza

edilizia nell’ambito dell’imposta speciale, il risultato fiscale complessivo

non muterebbe e di conseguenza nemmeno l’utile imposto attraverso la TUI”.

A dimostrazione delle proprie affermazioni, l’RS 1 allega un nuovo calcolo

teorico che mostra addirittura “un incremento di fr. 2'554” sul “totale

delle imposte dovute per gli anni 2014-2019” (v. doc. 1 e 2).

P. Infine, con lettera

del 2 maggio 2022, RA 1 SA conferma di non poter “aderire alle considerazioni

espresse dall’ufficio in quanto l’importo è ben più consistente di quanto

asserisce lo stesso ufficio

nella propria presa di posizione; si pensi

non solo ai costi dei professionisti indicati, a cui certamente si aggiungono

anche numerosi costi secondari (costi diversi, tasse di decisione, consulenti,

ecc.) che hanno concorso all’ottenimento dell’agognata licenza edilizia”.

Chiede “di essere

ulteriormente sentita nel caso in cui non si possa ammettere l’importo

richiesto”.

Diritto

1.

1.1.

Lo

Stato preleva un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è

rappresentato dai guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di

immobili o di parti di esso (art. 123 LT).

Il

tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte

sul reddito; non si tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di

una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata.

Per il fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza che entri in

considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto dell’imposta,

il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari –

Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di

procedura e transitorie, Lugano 1996, p. 59).

1.2

L’utile imponibile

corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di

investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei

costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).

Tuttavia, se l’alienante è

stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può chiedere che il

valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga

quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2 LT).

2.

2.1.

Per l’art. 134 cpv. 1 LT,

sono considerati costi di investimento:

·

i costi di acquisto e di vendita, quali le spese notarili, di

iscrizione, di bollo e le provvigioni usuali debitamente comprovate versate a

un mediatore;

·

i costi che hanno aumentato il valore del fondo alienato, quali i

costi di costruzione e di miglioria, come pure i contributi di miglioria e le

tasse di allacciamento;

·

le indennità versate per la costituzione di servitù o di oneri

fondiari a favore del fondo alienato, rispettivamente quelle versate per

liberarlo da servitù e oneri fondiari che lo gravavano al momento del

precedente acquisto.

2.2

Per quanto attiene, in

particolar modo, ai costi di costruzione e di miglioria, la loro computabilità

presuppone che essi abbiano aumentato il valore del fondo alienato, cioè che

abbiano apportato all’immobile un miglioramento duraturo, di fatto o di

diritto.

È peraltro irrilevante che

la spesa sostenuta abbia condotto di fatto ad un incremento di valore

corrispondente: dato il suo carattere di costo finalizzato all’aumento del

valore, esso deve essere computato in misura corrispondente all’importo

effettivamente pagato (Soldini/Pedroli,

op. cit., p. 258 e dottrina ivi citata).

Computabili sono in primo

luogo tutti i costi di costruzione, ivi comprese le spese per misurazioni,

prestazioni d’opera, canalizzazione, recinzione, realizzazione di un giardino,

ecc. Il caso più importante è quello della costruzione su di un fondo non

edificato; vengono tuttavia considerati anche tutti i costi per costruzioni

realizzate in relazione ad un edificio già esistente (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 258 e dottrina e

giurisprudenza ivi citate).

2.3

Non possono invece essere

fatte valere le spese che sono state dedotte nella determinazione del reddito o

dell’utile nell’ambito della tassazione ordinaria (art. 134 cpv. 2 LT).

La legge tributaria

prevede la deduzione dai proventi della sostanza immobiliare privata delle

spese di manutenzione, dei premi di assicurazione e delle spese di

amministrazione da parte di terzi (art. 31 cpv. 2 LT). Per costante

giurisprudenza sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza

aumentare il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso

e ne mantengono la redditività (p. es. RDAT II-1992 p. 207; RDAT II-1993 p.

390). Ai fini della determinazione del reddito imponibile non sono invece

deducibili le “spese di acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni

patrimoniali” (art. 33 lett. d LT).

3.

3.1.

Il presente ricorso

verte da un lato sul mancato riconoscimento da parte dell’RS 1 delle spese sostenute

per l’ottenimento della licenza edilizia quantificate dalla ricorrente in fr. 4'654'771.‑;

dall’altro, sulla commisurazione dei costi di costruzione (per la ricorrente a

fr. 30'345'799.‑, mentre per l’RS 1 erano pari a

fr. 28'697'941.‑) e sull’accertamento della perdita 2014 (nella

decisione impugnata la perdita accertata dall’RS 1 per il 2014 era di

fr. 127'569.‑, che in TUI ha riconosciuto solo in ragione di

fr. 94'749.‑).

3.2

Per quanto riguarda i

costi di costruzione e la compensazione delle perdite, come già rilevato,

l’autorità di tassazione ha riesaminato la documentazione ed è giunta alla

conclusione che “l’importo di CHF 1'882'142 fatturato al Comune

di __________ per la sistemazione della piazza viene dedotto dal costo

d’investimento in misura di CHF 1'260'332 (importo dichiarato quale costo

sostenuto per la sistemazione della piazza). La differenza di CHF 621'810

è invece considerata quale ricavo nell’anno 2015 (anno della fatturazione)”.

Dall’altra parte, ha

ritenuto “equo considerare il valore d’investimento” dei 34/119 del

foglio PPP __________ di complessivi 119‰ f. b. __________ RFD di __________,

corrispondenti a 34 dei 119 posteggi. La ricorrente ha infatti devoluto la

propria quota alla comunione dei comproprietari con atto pubblico del 2021.

Secondo il fisco, si dovrebbe pertanto considerare il relativo valore di

investimento “quale perdita accertata relativa al periodo fiscale 2011[…]

e quantificare in CHF 0 il valore fiscale dei 34‰ gravati da servitù”.

Da qui la disponibilità

dell’RS 1 a

“correggere le perdite accertate computabili nel 2014 da

CHF 127'569 a CHF 1'225'220 (CHF 127'569 + CHF 1'097'651)”

perché “nell’ambito dell’allestimento delle decisioni su reclamo IC, IFD e TUI

2014.

e 2015 il valore d’investimento era stato quantificato in

CHF 1'076'509 (valore di acquisto CHF 100'779 e costi di costruzione

CHF 975'730). Tenuto conto [della] sistemazione [della]

piazza, esso può essere rettificato in CHF 1'097'651 (valore di acquisto

CHF 100'779 e costi di costruzione CHF 996'872)”.

L’autorità di tassazione

ha pertanto proposto di commisurare l’utile ordinario IFD in fr. 115'728.– nel

2014.

e fr. 829'736.– nel 2015 e l’utile immobiliare soggetto alla TUI (al netto

delle perdite ordinarie compensabili) in fr. 115'727.– nel 2014 e fr. 829'737.–

nel 2015.

Nella sua replica del 18

marzo 2022, la ricorrente ha accolto favorevolmente la proposta dell’RS 1.

In queste circostanze, le

decisioni possono essere modificate nel senso della proposta dell’autorità

fiscale, che si fonda sull’esame di nuova documentazione, in particolar modo

sull’esito “di accertamenti effettuati presso l’Ufficio del registro

fondiario dopo l’udienza del 10 febbraio 2022”, che hanno permesso di

conoscere il contenuto dell’atto pubblico dell’ottobre 2021.

3.3

Per quanto concerne i

costi legati ai posteggi e la compensazione delle perdite, il ricorso è conseguentemente

accolto. Rimane per contro litigiosa la questione dei costi per la licenza

edilizia.

4.

4.1.

L’insorgente censura il

mancato riconoscimento da parte dell’RS 1 delle spese sostenute per

l’ottenimento della licenza edilizia, affermando di aver reso “sufficientemente

[…] plausibile l’investimento fatto dalla società” ed ammettendo che la

mancanza di giustificativi sia “da ricondurre alle vicissitudini della

società e ai vari azionisti avvicendatisi prima [della ricorrente], la

quale non è mai entrata in possesso dei dati contabili storici”. Nella

replica presentata il 18 marzo 2022, la ricorrente afferma che la documentazione

a comprova è “ormai inesistente” e che “ha riscontrato difficoltà

oggettive” per reperirla, senza però sostanziare la sua allegazione (v. replica

del 18.03.2022).

4.2

Giusta

l'art. 200 LT, applicabile per analogia alla procedura di tassazione in materia

di imposizione degli utili immobiliari (art. 213 LT), il contribuente deve fare

tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta: deve

segnatamente fornire, a domanda dell'autorità di tassazione, informazioni orali

e scritte e presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati.

Secondo

il Tribunale federale, il ricorrente che vuole ottenere una deduzione non può

accontentarsi di affermare genericamente che ha avuto altre spese, ma deve

comprovare tale affermazione: se la legge impone al contribuente di documentare

in determinati modi le sue allegazioni, egli non può sottrarsi a questo

obbligo. A questo proposito, va ricordato che, secondo un consolidato

principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che

concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (sentenza TF n.

2A.438/2006 del 14 dicembre 2006 consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa;

sentenza TF n. 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t consid.

4.1; Blumenstein/Locher, System

des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con

rinvii).

In simili casi, l'autorità

di tassazione deve partire dal principio che i fatti addotti dal contribuente,

ma non documentati, non sono presi in considerazione: prescindere da questa

esigenza significherebbe infatti non già correggere una presunta inesattezza ma

sostituire l'obbligo posto a carico del contribuente di documentare e provare

determinati fatti con l'apprezzamento dell'autorità (sentenza TF n. 2A. 344/89

del 3 dicembre 1990, in: RDAT II-1991; DTF 107 Ib 218).

In particolare, la prova

dei costi di investimento spetta pertanto sempre all’alienante. La mancata

presentazione della relativa documentazione comporta il rifiuto della deduzione

di tali costi. L’autorità fiscale deve unicamente limitarsi ad avvertire il

contribuente che, in tal caso, le circostanze che diminuiscono l’onere,

segnatamente i costi d’investimento, non verranno prese in considerazione (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 361 e

giurisprudenza e dottrina citate).

4.3

Confermando una sentenza

della Camera di diritto tributario in materia di imposta sugli utili

immobiliari (sentenza CDT n. 80.2014.36 del 29 luglio 2014), il Tribunale

federale ha ribadito che i costi d’investimento sono un fattore che concorre a

ridurre l’onere fiscale. In via di principio, la prova per fatti che permettono

di stabilire questo parametro incombe quindi ai contribuenti. Secondo la

giurisprudenza, la prova delle spese sostenute a tale titolo avviene di regola

mediante presentazione di fatture quietanzate o di altri documenti

giustificativi (sentenza TF n. 2C_811/2014 consid. 4.3 e giurisprudenza e

dottrina ivi citate). Di principio, quando il contribuente non soddisfa

all’onere della prova che gli incombe non vi è pertanto nemmeno spazio per una

tassazione d’ufficio. In un simile caso, il fisco non ha in effetti che da

prendere atto del fatto che la prova necessaria non è stata addotta e quindi

negare la deduzione richiesta. Secondo il Tribunale federale, una tassazione

d’ufficio per mezzo di una stima rientra tuttavia di nuovo in considerazione

quando in gioco è solo l’ammontare della deduzione e il suo accertamento

nell’ambito della procedura probatoria si sia rivelato impossibile per motivi

indipendenti dal contribuente (consid. 6.1 e giurisprudenza e dottrina ivi citate).

Nel caso sottoposto al

giudizio dell’Alta Corte, litigiosa era la commisurazione dei costi di

costruzione e miglioria sostenuti dai ricorrenti e fatti valere in deduzione

dall’utile realizzato con la vendita di un immobile. In quel caso, i

contribuenti avevano dichiarato di non avere più a disposizione tutti i

giustificativi per il calcolo dei costi di costruzione, a causa di un sinistro

dovuto a delle infiltrazioni d’acqua, ed avevano di conseguenza proceduto ad una

loro stima, moltiplicando “il prezzo di costruzione di fr. 580.‑

al mc per il totale dei mc come da stima ufficiale”. L’autorità di

tassazione aveva invece accertato i costi di costruzione e miglioria basandosi

sull’importo “indicato sulle domande di costruzione presentate all’Ufficio

tecnico comunale per il rilascio delle licenze edilizie”. Con il reclamo, i

contribuenti contestavano la valutazione dell’Ufficio di tassazione in quanto “inadeguata

rispetto al periodo di costruzione ed alle rifiniture di qualità”,

proponendo una nuova valutazione dei costi di costruzione. L’Ufficio di

tassazione respingeva il reclamo confermando la decisione di prima istanza e spiegando

che la deduzione ammessa considerava, oltre ai costi preventivati, anche un

aumento del 10%, ovvero una “variazione considerata “normale” tra il

preventivo e il consuntivo”. Adita dai contribuenti, la Camera di diritto aveva

sostanzialmente confermato la decisione dell’autorità di tassazione.

Nel caso sottoposto al

giudizio della Suprema Corte ‑ consci di non potere adempiere

al proprio onere della prova attraverso la produzione della documentazione

richiesta in questi casi ‑ i contribuenti hanno essi stessi

basato la propria rivendicazione unicamente su di una stima. Tuttavia, per il

Tribunale federale quanto richiesto non tiene conto del fatto che per i casi concernenti

un fattore che concorre a ridurre il carico impositivo in merito al quale non

può essere addotta nessuna prova certa, la tassazione d’ufficio (per

apprezzamento) costituisce in realtà solo un modo di venire incontro al

contribuente. In assenza di una tale possibilità, all’autorità fiscale non resta

infatti che applicare le sole regole in materia di onere della prova, con la conseguenza

che la deduzione richiesta dal contribuente deve essergli negata del tutto

(consid. 6.3 e giurisprudenza e dottrina ivi citata).

5.

5.1.

Ritornando al caso

in disamina, la ricorrente pretende la deduzione dei costi per l’ottenimento

della licenza edilizia quali costi d’investimento in ragione di

fr. 4'654'771.‑, senza però addurre alcun giustificativo per

comprovarli. L’insorgente giustifica la sua richiesta spiegando che “la

società ha vissuto momenti di gloria e momenti meno edificanti, ma è innegabile

il fatto che la stessa, tra mille difficoltà, sia entrata in possesso di una

licenza per l’edificazione del quartiere. Tale fatto è oggettivo e facilmente

comprensibile: la problematica relativa alla raccolta dei giustificativi è da

ricondurre alle vicissitudini della società e ai

vari azionisti

avvicendatisi prima della nostra cliente, la quale non è mai entrata in

possesso dei dati contabili storici. Grazie ad una minuziosa ricerca siamo riusciti

almeno a plausibilizzare questi costi, perché la società, già nel 1990 si

aggiudicò il concorso per la realizzazione del menzionato __________, come menzionato

nel contratto notarile del 26 marzo 1998”.

5.2

Il contribuente che

possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di

riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le

spese d’amministrazione da parte di terzi (art. 32 cpv. 2 LIFD; art. 31 cpv. 2

LT). Non possono per contro essere dedotte le spese d’acquisto, di

fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali (art. 34 lett. d LIFD;

art. 33 lett. d LT). Queste ultime sono deducibili dall’utile soggetto

all’imposta sugli utili immobiliari (cfr. sentenza del TF 2C_1166/2016 del 4

ottobre 2017 consid. 2.3).

Se il contribuente

esercita un’attività lucrativa indipendente, sono deducibili le spese aziendali

e professionali giustificate (art. 27 cpv. 1 LIFD; art. 26 cpv. 1 LT). Anche in

questo caso, non sono deducibili le spese di miglioria di beni patrimoniali,

poiché l’art. 34 lett. d LIFD e l’art. 33 lett. d LT si applicano

nell’ambito privato e anche commerciale. Per le persone giuridiche, gli

articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 57 cpv. 1 lett. b LT prevedono che

debbano essere riprese nell’utile netto imponibile le spese di fabbricazione,

d’acquisizione e di miglioramento di immobilizzi. Si tratta infatti di costi

che devono essere registrati a bilancio quali attivi (Locher/Giger/Pedroli, Kommentar DBG, 2a ed.,

Basilea 2022, n. 97 ad art. 58 LIFD, p. 333).

I costi di investimento

che concernono immobili commerciali devono pertanto essere iscritti a bilancio

quali attivi. Se vengono registrati quali costi a carico del conto economico,

l’autorità fiscale procede ad una ripresa.

5.3

Nel caso in esame, nonostante

abbia quantificato in modo molto preciso i costi sostenuti per l’ottenimento

della licenza edilizia, la ricorrente non ha apportato alcuna prova

documentale.

Al ricorso ha allegato unicamente

una licenza edilizia e due rinnovi della stessa. Da nessuna è possibile

evincere un eventuale costo preventivato per l’edificazione del __________, ma

unicamente le tasse per l’ottenimento della licenza (fr. 5'000.‑ per

quella rilasciata il 27.03.1998; fr. 100.‑ per il rinnovo del

14.09.2005

e fr. 2'500.‑ per il rinnovo del 1° luglio 2008).

Dalla documentazione a

disposizione dell’autorità giudicante, sembrerebbe che la domanda di

costruzione sia stata inoltrata nell’autunno del 1997. Gli incarti fiscali

relativi all’insorgente per gli anni fiscali 1995-1997 non riportano la

registrazione di alcun costo di progettazione finalizzato all’ottenimento della

licenza di costruzione. Vi è solo un costo straordinario di fr. 1'417'335.‑

allibrato a conto economico per il 1996, la cui origine è però difficilmente

ricostruibile.

Al proposito, nella sua

presa di posizione del 29 marzo 2022, l’RS 1 fa notare che “la licenza

edilizia è contabilizzata a CHF 1 [e che] negli anni 2003-2005 era

stato riattivato alla voce “Terreni: licenza di costruzione” un importo di

CHF 3'030'651.54, poi ammortizzato completamente nel 2006. Di conseguenza,

nella denegata ipotesi in cui dovesse essere preso in considerazione un costo

relativo all’ottenimento della licenza edilizia ai fini dell’imposta sugli

utili immobiliari, dal profilo delle imposte ordinarie il risultato fiscale

derivante dalle vendite immobiliari non subirebbe alcuna modifica (il valore

contabile-fiscale della licenza edilizia rimarrebbe comunque pari a CHF 1)”.

Inoltre, l’RS 1 aggiunge

che “per effetto del computo delle perdite ordinarie sugli utili TUI, pur

ammettendo un costo per l’ottenimento della licenza edilizia nell’ambito

dell’imposta speciale, il risultato fiscale complessivo non muterebbe e di

conseguenza nemmeno l’utile imposto attraverso la TUI”. Allegando un

calcolo dimostrativo che tiene in considerazione l’ipotetico costo per

l’ottenimento della licenza edilizia pari a fr. 3'030'651.‑, l’RS 1

evidenzia che “il totale delle imposte dovute per gli anni 2014-2019

subisce – rispetto al conteggio che […] è stato trasmesso in data 10

marzo 2022 – addirittura un incremento di CHF 2'554 (per effetto

di una diversa suddivisione dell’utile 2016 sugli utili TUI dell’anno, imposti

ad aliquote differenti)”.

La ricorrente non può

pertanto pretendere la deduzione di costi di miglioria che o non sono mai stati

registrati fra gli attivi o sono stati totalmente ammortizzati.

5.4

5.4.1

In ogni caso, la

documentazione prodotta non è sufficiente per giustificare una deduzione di

ulteriori costi.

5.4.2

Il “Dettaglio costo

costruzione 2011” e il “Riassunto costi/pagamenti 2009-2016”, allegati al

ricorso – oltre ad essere successivi al suo rilascio ‑ non

riportano delle registrazioni di costi di progettazione finalizzati ad ottenere

la “agognata” licenza edilizia. Vi è un’unica registrazione contabile

relativa ad una licenza edilizia che allibra un pagamento per il Comune di __________

in ragione di fr. 10'000.‑, non riconducibile tuttavia alle licenze

summenzionate.

5.4.3

Stesso discorso vale per l’estratto

dell’Ufficio esecuzione di __________ che si riferisce alle esecuzioni pendenti

al 19 giugno 2009. Non vi è alcuna registrazione che possa giustificare le

spese sostenute per l’ottenimento della licenza edilizia.

5.4.4

In sede di replica, alfine

di comprovare i costi per l’ottenimento della licenza edilizia, la ricorrente

ha chiesto all’arch. __________, che a suo tempo aveva gestito il cantiere, di

quantificare “il valore delle opere di architettura (progettazione) [… e

…] gli onorari degli specialisti”, giungendo ad una “somma totale

fino a ottenimento della licenza di costruzione [di] oltre CHF 3.5

milioni” (v. scritto del 18.03.2022).

Nel suo scritto, l’architetto

dichiara sì di avere assunto il mandato per l’edificazione del __________ a

partire dal 2013, tuttavia solo dopo che la RI 1 SA aveva ottenuto la licenza

edilizia sulla base di un progetto allestito da altri.

Di fatto, l’arch. __________

procede ad una stima, valutando le “opere eseguite fino al momento in cui ho

assunto il progetto, in base alle norme SIA, [in] fr. 2'879'002.‑,

a cui si devono aggiungere gli onorari degli specialisti”. Si tratta però di

un calcolo puramente teorico, inadatto a suffragare i reali costi sopportati

dalla RI 1 SA che, per giurisprudenza, avrebbe dovuto comprovarli tramite

fatture quietanzate o altri documenti giustificativi, come per esempio le

registrazioni contabili.

Di conseguenza, come correttamente

sostenuto dall’RS 1, tale documento, del tutto funzionale alla causa della

ricorrente, non può essere annoverato tra i giustificativi a sostegno di una

eventuale deduzione delle spese di progettazione tra i costi d’investimento.

5.5

Non fornendo quanto

richiesto, l’RS 1 SA, che non ha ottemperato ai propri obblighi procedurali che

le incombono ex

art. 200 LT, dovrà sopportarne le conseguenze.

Date le circostanze, non

essendo in gioco unicamente l’ammontare della deduzione, bensì il suo accertamento,

l’autorità di tassazione non può e non deve procedere ad una valutazione

(tassazione d’ufficio) dei costi d’investimento sostenuti dalla ricorrente.

Deve unicamente negare la deduzione richiesta in quanto non comprovata.

Su questo aspetto, l’operato

dell’RS 1 merita di essere tutelato e le decisioni di tassazione IC/IFD 2014 e

IC/IFD 2015 dopo reclamo come pure le decisioni TUI 2014 e TUI 2015 dopo

reclamo devono essere confermate. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

6.

Desta qualche interrogativo

il fatto che l’importo dei costi per l’ottenimento della licenza edilizia, quantificati

con minuziosa precisione dalla ricorrente e richiesti in deduzione dall’utile

immobiliare realizzato negli anni 2014 e 2015, corrisponda esattamente all’ammontare

della perdita d’esercizio netta del periodo 2006, che ‑ a suo

tempo ‑ l’RS 1 non aveva riconosciuto neppure in sede di

reclamo, perché mancava “un interesse attuale ad impugnare le tassazioni in

oggetto”, essendo l’imposta cantonale e federale sull’utile pari a zero

franchi (v. decisione di tassazione IC/IFD 2006 e decisione IC/IFD 2006 dopo

reclamo dell’11 marzo 2010; scritto del 2 maggio 2022 all’att. CDT: “in

quell’anno infatti l’ufficio stralciò un ammontare di ben CHF 4'293'555,

riconoscendo unicamente una perdita di CHF 361'216 […] a fronte di

un risultato passivo di ben CHF 4'654’771”).

Ci si potrebbe chiedere

se, rivendicando la deduzione dei costi per la licenza edilizia, da dedurre

dagli utili conseguiti negli anni 2014 e seguenti, la ricorrente non cerchi di

compensare una ipotetica perdita d’esercizio, che risale tuttavia al 2006 e che

come tale non sarebbe comunque computabile.

La questione non necessita

tuttavia di essere ulteriormente approfondita.

7.

Di conseguenza, per

quanto concerne la commisurazione della perdita 2014 e dei costi di costruzione

sostenuti dalla ricorrente, conformemente a quanto proposto dall’RS 1 ed

accettato dalla ricorrente, il ricorso è accolto. Per il resto, è respinto.

Visto l’esito, la tassa

di giustizia e le spese di procedura sono a carico della ricorrente in ragione

di 2/3.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

§ Di

conseguenza, le decisioni del 21 ottobre 2021 in materia di IC/IFD 2014 e

IC/IFD 2015 e le decisioni del 26 ottobre e del 29 novembre 2021 in materia di

imposta sugli utili immobiliari sono riformate nel senso che l’utile ordinario

IFD è stabilito in fr. 115'728.– nel 2014 e fr. 829'736.– nel 2015 e l’utile

immobiliare soggetto alla TUI (al netto delle perdite ordinarie compensabili)

in fr. 115'727.– nel 2014 e fr. 829'737.– nel 2015.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 300.–

per un totale di fr. 1’500.–

sono a carico della

ricorrente in ragione di due terzi (fr. 1000.‑).

3. Contro il presente giudizi Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: