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Decisione

80.2021.262

Imposta sulla sostanza: stima azioni non quotate, istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, calcolo sulla sola base del valore di sostanza incompatibile con il diritto cantonale che esige la considerazione del valore di reddito

23 giugno 2022Italiano18 min

reddito imponibile di fr. 83'097.- ed una sostanza imponibile di fr. 10'688'963.-.

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.262

80.2021.263

Lugano

23 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina

Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI

1

rappr.

da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 1° dicembre 2021 contro la decisione del 3 novembre 2021 in materia di IC

e IFD 2016.

Fatti

Fatti

A. a.

__________ (__________)

cittadina __________ domiciliata a __________ era dipendente della propria

società, la __________, con sede a __________, iscritta a Registro di commercio

dal __________, il cui scopo è, “l'importazione, l'esportazione ed il

commercio di materie prime, semilavorati, cascami e materie gregge in genere,

in particolare di materiali di ogni tipologia per la metallurgia (ecc.)”.

b.

Per

il periodo fiscale 2016, la contribuente presentava la dichiarazione di

tassazione d’imposta per la tassazione ordinaria complementare, dichiarando un

reddito imponibile di fr. 83'097.- ed una sostanza imponibile di fr. 10'688'963.-.

Ai fini del calcolo

dell’imposta sulla sostanza, faceva in particolare valere, per la sua

partecipazione nella __________ (della quale detiene l’intero capitale

azionario), un valore di fr. 200'000.-, aggiungendo al modulo 8, l’indicazione “valore

fiscale non conosciuto”.

B. Con decisione del

17.6.2020 l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava alla

contribuente la tassazione IC/IFD 2016, commisurando il reddito imponibile in fr.

50'600.- per l’IC (fr. 86'300.- il reddito determinante per l’aliquota) e in

fr. 50'600.- per l’IFD (fr. 94'200.- il reddito determinante per l’aliquota).

La sostanza, ai soli fini IC, veniva accertata in fr. 12'158'000.-. In

particolare, i “titoli e capitali” venivano modificati da fr. 10'718'963.-

a fr. 12'188'963.- con la seguente spiegazione:

“Valore imponibile delle azioni rettificato: - __________

fr. 1'640'000.- e __________ fr. 30'000.-“.

C. Con reclamo

27/28.7.2020 l’allora rappresentante della contribuente, __________, censurava

la decisione IC/IFD 2016 limitatamente al valore delle azioni della __________

ed al metodo di calcolo con il quale era stato ottenuto. La reclamante chiedeva

che fosse applicato il metodo misto e che si prendessero in considerazione, di

conseguenza, gli utili operativi 2015 e 2016 (un utile ed una perdita). A suo

avviso, infatti, la società non era assimilabile ad una “holding pura”,

che passivamente detiene partecipazioni, ma era una società operativa che si

occupa di commercio di materie prime, “principalmente materiali di ogni

tipologia per la metallurgia”. Il valore della __________ per l’anno 2016 ammontava

pertanto a fr. 542'685.-.

D. Con decisione del

3.11.2021, l’UT respingeva il reclamo, facendo riferimento ad un rapporto

allestito dall’”Unità valutazione titoli” dell’Ufficio di tassazione delle

persone giuridiche (UTPG), che aveva stabilito il valore di ogni quota in fr.

8'200.- (ossia, per 200 azioni, fr. 1'640'000.-).

Secondo l’autorità

fiscale, la società, iscritta a registro di commercio il 5.12.2012 (prima

chiusura contabile al 31.12.2013) poteva essere considerata ancora di recente

costituzione e, su richiesta dello stesso rappresentante della contribuente,

era sempre stata valutata sul “solo valore di sostanza” (cfr. reclamo

contro la valutazione al 31.12.2014), poiché sarebbe stata ancora nel periodo

di “lancio dell’attività”.

Premesso che, per le

società operative, le Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) concernenti

la valutazione dei titoli non quotati prevedono l’utilizzo del metodo di

calcolo misto, che pondera due volte il valore di reddito ed una volta il

valore di sostanza, il fisco rilevava che, per le società di recente

costituzione, fino a che il risultato aziendale non risulta rappresentativo, si

deve procedere ad una valutazione sul solo valore di sostanza. A partire

dall’esercizio 2017, inoltre, la __________ si configurava chiaramente come una

società holding e, anche in questo caso, le Istruzioni della CSI prevedono

un calcolo che considera il solo valore di sostanza.

E. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, __________, per il tramite della

rappresentante __________ insorge contro la decisione su reclamo IC/IFD 2016.

La ricorrente contesta la valutazione operata dall’autorità fiscale (dall’Unità

valutazione titoli dell’UTPG) della __________ al 31.12.2016 basata sul solo

valore di sostanza. La ricorrente afferma di non comprendere per quali ragioni

l’autorità resistente abbia concluso, per l’anno 2016, che la società della

quale è unica azionista possa essere considerata una società di recente

costituzione. Dal conto annuale della __________, chiuso al 31.12.2016, risulta

un volume di affari legato alla vendita di materiale di fr. 2'029'641.24. Sono

state emesse 46 fatture di vendita e sono stati sostenuti costi per l’acquisto

di materiali per un ammontare di fr. 1'865'854.27. Dalla disamina del conto

annuale non si evince inoltre alcuno dei presupposti che possono mettere a

rischio la continuità aziendale. Motivo per il quale la ricorrente chiede di

valutare la società adottando il criterio di calcolo misto (che pondera due

volte il valore di reddito ed una volta il valore di sostanza), in applicazione

del quale il valore della __________ sarebbe di fr. 542'685.- anziché

1'651'210.-.

F. Con osservazioni al

ricorso 16/20.12.2021 l’UT di Lugano trasmette la presa di posizione del

15.12.2021 dell’UTPG (sezione valutazione titoli non quotati). Secondo le

Istruzioni della CSI, si potrebbe procedere con la valutazione secondo il

metodo misto, considerando quindi valore di reddito e di sostanza, solamente a

partire da quando i risultati commerciali diventano rappresentativi. Nel caso della

__________, la prima chiusura contabile è stata effettuata al 31.12.2013 e a

fine 2016 l’operatività principale sarebbe “inequivocabilmente terminata”. Inoltre,

nel 2017 non sarebbe stato realizzato “nemmeno un franco di guadagno”,

motivo per il quale sarebbe lecito pensare che l’attività fosse terminata già

prima del 31.12.2016. La società si occuperebbe pertanto di gestire il proprio

patrimonio e dovrebbe essere valutata secondo il solo valore di sostanza.

L’UTPG ribadisce poi che a suo avviso la continuità aziendale della società è a

rischio, tanto è vero che nel 2017 sarebbe intervenuto un risanamento.

Difficoltà erano state ammesse dallo stesso rappresentante della contribuente,

quando aveva chiesto per il periodo fiscale 2014 una valutazione sul solo

valore di sostanza.

Diritto

1. Il ricorso deve

preliminarmente essere dichiarato irricevibile in quanto presentato in materia

di IFD: l’oggetto del contendere è l’imposta sulla sostanza delle persone

fisiche, imposta non prelevata a livello federale. Motivo per cui, in quanto

presentato anche per l’IFD il ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

2.1.

Regolata dagli art. 13 e

14.

LAID, l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche ha per oggetto la

sostanza netta totale (art. 13 cpv. 1 LAID), che si determina secondo le regole

di stima previste dall’art. 14 LAID. Giusta l’art. 14 cpv. 1 LAID, la sostanza

è stimata al suo valore venale; il valore reddituale può essere preso in

considerazione in modo appropriato. Il valore venale è il valore di mercato

oggettivo ad un momento determinato. Si tratta del valore che un acquirente

pagherebbe normalmente in circostanze normali.

La valutazione secondo il

valore venale è obbligatoria per i Cantoni (sentenza TF 2C_866/2019 del

27.8.2020

consid. 4.1.; sentenza TF 2C_1057/2018 del 7.4.2020 consid. 4.1.). La

LAID non prescrive tuttavia un metodo di valutazione preciso per determinare

tale valore. In questo contesto, i Cantoni dispongono pertanto di un importante

margine di manovra, sia nella scelta del metodo di calcolo applicabile per

determinare il valore venale stesso sia per definire, visto il carattere

potestativo dell’art. 14 cpv. 1 seconda frase LAID, in che misura occorra

considerare anche il valore reddituale (sentenza TF 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017

consid. 4.1.; sentenza TF 2C_328/2019 del 16.9.2019). Se del caso, il valore reddituale

deve essere preso in considerazione “in maniera appropriata” (art. 14 cpv. 2

LAID). Lo stesso non può giustificare qualsiasi discostamento dal valore venale

(sentenza TF 2C_866/2019 del 27.8.2020 consid. 4.1.).

2.2

Secondo la Legge

tributaria ticinese (LT; RL 10.2.1.1), nella versione applicabile alla

fattispecie, l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale

(art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari

(art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le

disposizioni specifiche (art. 41 cpv. 2 LT). Le azioni, partecipazioni a

società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto

di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del

loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

2.3

La Circolare n. 28, che

contiene le istruzioni riguardo alla stima dei titoli non quotati in vista

dell’imposta sulla sostanza, è edita dalla Conferenza svizzera delle imposte,

che raggruppa le amministrazioni fiscali cantonali e l’Amministrazione federale

delle contribuzioni. Essa è stata oggetto di molteplici edizioni, l’ultima

delle quali è datata 28 agosto 2008 (l’ultima attualizzazione risale al

1.12.2021). In base alla giurisprudenza resa dopo l’entrata in vigore della

LAID, prevedendo delle regole unificate di stima dei titoli non quotati in un

ambito nel quale i Cantoni hanno un ampio potere di apprezzamento, le

menzionate istruzioni sono uno strumento di armonizzazione orizzontale, che

concretizza l’art. 14 cpv. 1 LAID (sentenze 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017

consid. 4.1.; 2C_583/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.1.3; 2C_952/2010 del

29.

marzo 2011 consid. 2.1.; 2C_800/2008 del 12 giugno 2009 consid. 5.2., Dzamko-Locher/Teuscher, in:

Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar StHG, 3a ediz., Basilea 2016,

n. 11 ad art. 14 LAID). Nel merito, la giurisprudenza precisa inoltre che

queste istruzioni prendono in considerazione gli elementi determinanti per la

valutazione dei titoli non quotati e sono appropriate per stimare le società in

vista dell’imposizione dei loro azionisti (sentenza 2C_826/2015 del 5 gennaio

2017.

consid. 4.3.; 2C_583/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.1.3 e 2C_504/2009

del 15 aprile 2010 consid. 3.3.).

In quanto direttiva, la

Circolare non costituisce diritto federale o intercantonale, non crea alcun

diritto né alcun obbligo e non vincola il giudice (sentenza TF 2C_866/2019 del

27.8.2020

consid. 4.4).

La Circolare n. 28 CSI è

riconosciuta, secondo giurisprudenza costante, quale metodo adeguato ed

affidabile per la valutazione del valore venale dei titoli non quotati in borsa

(sentenza TF 2C_321/2019 del 1°.10.2019 consid. 2.3.; Sramek, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a

cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4a ed., Muri-Berna 2015,

n. 11 ad art. 50, p. 923). Il Tribunale federale non esclude, tuttavia

che altri metodi di valutazione riconosciuti possano, in maniera isolata, rivelarsi

appropriati (sentenza 2C_953/2019 del 14.4.2020 consid. 4.2.).

In via di principio, è

quindi corretto riferirsi a tale Circolare per la valutazione dei titoli non

quotati (sentenze 2C_1173/2016 del 22.5.2017, 2C_11/2017 dell’11 gennaio 2017 consid.

5.1

e 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.3.; sentenza 2C_328/2019 del

16.9.2019).

3.

3.1.

La contribuente non

contesta, di per sé, l’applicazione della Circolare n. 28 per la commisurazione

delle quote societarie di __________, ma censura unicamente il metodo di

calcolo seguito da parte dell’autorità fiscale basato sul solo valore della sostanza,

anziché il metodo misto (cosiddetto “méthode des practiciens”).

3.2

Il Tribunale federale si è

occupato di un caso in cui i ricorrenti, domiciliati nel Canton Ginevra,

chiedevano di stimare le partecipazioni nella società che detenevano in misura

del 50%, secondo il metodo del valore intrinseco (sentenza TF 2C_328/2019 del

16.9.2019). Le autorità fiscali avevano invece preso in considerazione il

valore di reddito ed il valore intrinseco, seguendo il metodo generale previsto

dalla Circolare n. 28 della CSI (denominato metodo pratico). L’applicazione del

metodo pratico era stato confermato dalle autorità giudiziarie ginevrine ed è

stato poi condivisa dall’Alta Corte svizzera con la seguente motivazione.

Gli insorgenti avevano in

particolar modo censurato un’applicazione arbitraria del diritto cantonale,

argomentando che la legge fiscale ginevrina non avrebbe consentito l’utilizzo

del valore di reddito ai fini della valutazione di un’impresa non quotata in

borsa per valutarne i titoli.

Il

Tribunale federale ha ricordato che, per l’art. 14 cpv. 1 LAID, i Cantoni

dispongono di un ampio margine di manovra nell’elaborazione e nell’applicazione

della loro disciplina legale e ciò sia nella scelta del metodo di calcolo sia

nello stabilire, tenuto conto del carattere potestativo dell’art. 14 cpv. 1

seconda frase LAID, in quale misura il valore di reddito debba essere preso in

considerazione nella stima (sentenza 2C_328/2019 del 16.9.2019 consid. 4.3 con

riferimenti alla giurisprudenza).

L’Alta

Corte svizzera ha quindi esaminato l’art. 49 della legge fiscale ginevrina (Loi

sur l’imposition des personnes physiques [LIPP/GE; RSG D 3 08]). Secondo tale

norma, la sostanza è stimata, in maniera generale, secondo il valore venale. Il

diritto ginevrino non contiene più, dopo l’entrata in vigore della LIPP

(1.1.2010) una disciplina esplicita sulla valutazione fiscale dei titoli non

quotati in borsa. La legge in vigore dal 1.1.2010 si distingue dal precedente

diritto ginevrino in vigore in tale ambito, il quale trattava espressamente

tale questione. In particolare il precedente art. 5 LIPP-III/GE 2000 prevedeva

che le azioni, i certificati di quota delle società cooperative ed altri

diritti di partecipazione non quotati in borsa dovessero essere valutati in

funzione del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco. Inoltre

secondo il Regolamento di applicazione della legge previgente, la Circolare n.

28.

CSI era applicabile unicamente nel caso in cui non derogasse al vecchio art.

5.

LIPP (sentenza 2C_328/2019 del 16.9.2019 consid. 4.4).

Ora, i giudici di Mon

Repos hanno ritenuto che il tenore letterale dell’art. 49 cpv. 2 LIPP/GE,

secondo cui “la valeur fiscale de la fortune mobilière est estimée, en

général, à sa valeur vénale”, non vieta, di principio, la presa in

considerazione del valore di reddito di un bene, prima di stabilirne il valore

fiscale. Inoltre il ricorso al valore venale non vale in maniera assoluta ai

sensi del diritto cantonale, ma unicamente in maniera generale. A ciò va

aggiunto che il valore venale di taluni beni è in ogni caso correlato – in

misura più o meno grande – al reddito che questi possono procurare, in modo tale

che la sua valutazione non possa, per forza di cose, ignorarlo completamente. Inoltre,

dalla disamina dei lavori preparatori della LIPP/GE non emergeva che il

legislatore cantonale avesse avuto l’intenzione d’impedire il ricorso al valore

di reddito per determinare il valore venale dei titoli. L’abbandono della

vecchia disposizione, secondo cui le azioni dovevano essere valutate in

funzione del valore di reddito e del loro valore intrinseco, se del caso sulla

base della Circolare n. 28 CSI, aveva lo scopo di rendere più flessibile la

determinazione del valore fiscale di tali beni mobiliari abbandonando una

disposizione giudicata troppo rigida per il fatto di ricorrere sistematicamente

al valore di reddito. Ciò non significava, secondo i giudici federali, che non

si potesse più prendere in considerazione in maniera appropriata il valore di

reddito al momento della stima del valore venale della sostanza mobiliare di un

contribuente (sentenza 2C_328/2019 del 16.9.2019 consid. 4.6.).

Nel caso di specie il Tribunale

federale ha ritenuto corretta l’applicazione del metodo pratico (“méthode

des practiciens”, cfr. sentenza 2C_583/2013 del 23.12.2013 consid. 3.1.2). Facendo

riferimento alla Circolare n. 28, ha rilevato che si può derogare a tale metodo

di stima, e basarsi solo sul valore intrinseco, unicamente durante l’anno di fondazione

di una società, nel periodo di lancio di un’impresa, oppure se la società è una

“holding pura”, una società di gestione del patrimonio o una società di

finanziamento (cfr. sentenza 2C_328/2019 del 16.9.2019 consid. 6.5, con

riferimento alla Circolare n. 28 CSI, punto 3.4., n. 38).

4.

4.1.

Ritornando al caso che ci

occupa, l’autorità fiscale ha ritenuto che la partecipazione detenuta dalla

ricorrente rientri in uno dei quei casi per i quali la Circolare n. 28 prevede

che non si applichi il metodo misto, ma che si stabilisca il valore della

società sulla sola base del valore intrinseco.

Prima di esaminare la

fattispecie alla luce della Circolare n. 28 della CSI, occorre confrontarsi con

la normativa cantonale.

4.2

Come già ricordato, secondo

la legislazione tributaria ticinese, la sostanza è valutata al suo valore venale,

riservate le disposizioni specifiche (art. 41 cpv. 2 LT).

Per quanto concerne le

azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione

non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro

valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT). Il testo che

concerne la valutazione dei titoli non quotati in borsa corrisponde

sostanzialmente con quello della legge fiscale del Canton Ginevra, prima della

modifica adottata nel 2010 (cfr. sentenza TF 2C_328/2019 del 16.9.2019 consid.

4.4.). Infatti, non si limita a prevedere che la stima sia conforme al valore

venale, ma indica espressamente il modello da seguire per valutare le

partecipazioni.

4.3

Anche altri Cantoni, hanno,

nelle loro rispettive legislazioni tributarie, per quanto riguarda alla

valutazione della sostanza, un testo di legge simile a quello attualmente in

vigore nel Canton Ginevra.

Il Canton

Zurigo, all’art. 39 cpv. 1 del suo Steuergesetz stabilisce, in generale, che “das

Vermögen wird zum Verkehrswert bewertet”. Per i titoli non quotati

si applicano pertanto le Istruzioni della Circolare n. 28 della CSI (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Kommentar

zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 4a ediz., Zurigo, 2021, n. 23

ad § 39, p. 802).

Il Canton

Argovia, all’art. 50 cpv. 1 del proprio Steurgesetz, in merito ai “Wertpapiere

und Forderungen”, ha indicato “Wertpapiere sind nach dem Verkehrswert zu

bewerten. Dieser entspricht dem Kurswert oder, wenn kein solcher besteht, in

der Regel dem inneren Wert”. Anche in questo caso, il valore

intrinseco viene determinato secondo la Circolare n. 28 della CSI (Sramek, op. cit., n. 11 ad art. 50, p.

923).

L’art. 49 cpv. 2 della legge

tributaria del Canton Berna, in merito ai titoli non quotati in borsa, dispone

quanto segue: “Wertpapiere des Privatvermögens ohne regelmässige

Kursnotierung werden nach dem inneren Wert bewertet. Ausserordentliche,

am Stichtag bereits vorhersehbare zukünftige Verhältnisse könner bei der

Ermittlung des Ertragwertes angemessen berücksichtigt werden”. Fino alla fine del 2010, era prevista una valutazione

basata sul solo valore di sostanza per le società immobiliari, finanziarie, di

gestione patrimoniale e holding. L’abrogazione di questa disposizione, fondata

sulla Circolare n. 28, è stata dettata dalla constatazione che si trattava di

una norma troppo rigida (Kästli/Bärtschi,

in: Leuch/Kästli/Langenegger [a cura di], Praxiskommentar zum Berner

Steuergesetz, vol. I, Muri-Berna 2014, p. 600).

4.4

4.4.1

Pur non essendo in

contrasto con la LAID, la normativa ticinese è meno flessibile rispetto alle disposizioni

corrispondenti degli altri Cantoni citati quali esempio, poiché il testo di

legge prevede espressamente che, per la valutazione dei titoli non quotati in

borsa, si debba prendere in considerazione sia il loro valore di reddito sia il

loro valore intrinseco (reddito e sostanza).

4.4.2

Per costante giurisprudenza, una norma va innanzitutto interpretata

secondo il suo tenore letterale (interpretazione letterale). Se il testo legale

non è assolutamente chiaro, o se più interpretazioni si prestano, il giudice è

tenuto a ricercare il vero significato della norma, deducendolo dalle relazioni

che intercorrono tra essa e altre disposizioni legali e dal contesto

legislativo in cui si inserisce (interpretazione sistematica), dal fine che la

norma persegue o dall’interesse tutelato (interpretazione teleologica), nonché

dalla volontà del legislatore (interpretazione storica), così come essa

traspare dai materiali legislativi. Se il testo di legge è chiaro, l’autorità

chiamata ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto se sussistono

motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchi completamente

il vero senso della norma. Simili motivi possono risultare dai materiali

legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra

quest’ultima e altre disposizioni (sentenza CDT n. 80.2007.121 del 22 ottobre

2008, consid. 3.3; DTF 129 I 12 consid. 3.3; 128 II 56 consid. 4, 66 consid. 4a;

128.

I 34 consid. 3b; 126 II 71 consid. 6d p. 80 s.).

4.5

4.5.1

Come visto il margine di

manovra lasciato ai Cantoni dal diritto federale è molto ampio anche per quanto

concerne il metodo di calcolo del valore delle quote sociali.

Il legislatore ticinese ha

codificato in maniera inequivocabile il testo dell’art. 45 cpv. 3 LT: bisogna

tenere in considerazione anche il valore di reddito e non unicamente il valore

di sostanza per stabilire il valore delle azioni di una società non quotata in

borsa.

Motivo per il quale,

diversamente da quanto stabilito dall’autorità fiscale, per la valutazione di __________

bisognerà tenere presente anche il valore di reddito seguendo il metodo

cosiddetto pratico indicato dalla Circolare n. 28.

4.5.2

In generale, il valore

intrinseco si stabilisce facendo capo alla Circolare n. 28 della CSI. Tuttavia,

i principi di valutazione non costituiscono istruzioni vincolanti, anche se

sono ritenuti dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi come ausili e

linee guida di valutazione adeguati e vengono generalmente seguiti. Nel caso

che ci occupa, il testo chiaro della normativa ticinese fa scacco alla

possibilità di potersi dipartire dal valore di reddito per stabilire il valore

societario di __________, restando evidentemente valido il metodo generale

previsto dalla CSI.

5.

Il ricorso, per

quanto concerne l’IFD 2016 è irricevibile. Per quanto concerne l’IC 2016 è

invece accolto. Di conseguenza la decisione su reclamo IC 2016 del 3.11.2016 è

annullata e gli atti sono ritornati all’autorità fiscale affinché determini il

valore di __________ applicando il metodo pratico (o metodo misto).

Non si prelevano tasse di

giustizia e spese processuali. Alla contribuente, patrocinata, vengono

assegnate congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Nella

misura in cui concerne l’IFD, il ricorso è irricevibile.

1.2.

Nella

misura in cui concerne l’IC, il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza la decisione su reclamo IC 2016 è annullata e gli atti sono

ritornati all’autorità fiscale aff__________ in base al metodo misto (o metodo

pratico).

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Alla contribuente,

patrocinata, viene riconosciuta un’indennità di fr. 500.- a titolo di

ripetibili.

4. Contro il presen Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: