80.2021.262
Imposta sulla sostanza: stima azioni non quotate, istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, calcolo sulla sola base del valore di sostanza incompatibile con il diritto cantonale che esige la considerazione del valore di reddito
23 giugno 2022Italiano18 min
reddito imponibile di fr. 83'097.- ed una sostanza imponibile di fr. 10'688'963.-.
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.262
80.2021.263
Lugano
23 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina
Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 1° dicembre 2021 contro la decisione del 3 novembre 2021 in materia di IC
e IFD 2016.
Fatti
Fatti
A. a.
__________ (__________)
cittadina __________ domiciliata a __________ era dipendente della propria
società, la __________, con sede a __________, iscritta a Registro di commercio
dal __________, il cui scopo è, “l'importazione, l'esportazione ed il
commercio di materie prime, semilavorati, cascami e materie gregge in genere,
in particolare di materiali di ogni tipologia per la metallurgia (ecc.)”.
b.
Per
il periodo fiscale 2016, la contribuente presentava la dichiarazione di
tassazione d’imposta per la tassazione ordinaria complementare, dichiarando un
reddito imponibile di fr. 83'097.- ed una sostanza imponibile di fr. 10'688'963.-.
Ai fini del calcolo
dell’imposta sulla sostanza, faceva in particolare valere, per la sua
partecipazione nella __________ (della quale detiene l’intero capitale
azionario), un valore di fr. 200'000.-, aggiungendo al modulo 8, l’indicazione “valore
fiscale non conosciuto”.
B. Con decisione del
17.6.2020 l’Ufficio di tassazione di Lugano (di seguito UT) notificava alla
contribuente la tassazione IC/IFD 2016, commisurando il reddito imponibile in fr.
50'600.- per l’IC (fr. 86'300.- il reddito determinante per l’aliquota) e in
fr. 50'600.- per l’IFD (fr. 94'200.- il reddito determinante per l’aliquota).
La sostanza, ai soli fini IC, veniva accertata in fr. 12'158'000.-. In
particolare, i “titoli e capitali” venivano modificati da fr. 10'718'963.-
a fr. 12'188'963.- con la seguente spiegazione:
“Valore imponibile delle azioni rettificato: - __________
fr. 1'640'000.- e __________ fr. 30'000.-“.
C. Con reclamo
27/28.7.2020 l’allora rappresentante della contribuente, __________, censurava
la decisione IC/IFD 2016 limitatamente al valore delle azioni della __________
ed al metodo di calcolo con il quale era stato ottenuto. La reclamante chiedeva
che fosse applicato il metodo misto e che si prendessero in considerazione, di
conseguenza, gli utili operativi 2015 e 2016 (un utile ed una perdita). A suo
avviso, infatti, la società non era assimilabile ad una “holding pura”,
che passivamente detiene partecipazioni, ma era una società operativa che si
occupa di commercio di materie prime, “principalmente materiali di ogni
tipologia per la metallurgia”. Il valore della __________ per l’anno 2016 ammontava
pertanto a fr. 542'685.-.
D. Con decisione del
3.11.2021, l’UT respingeva il reclamo, facendo riferimento ad un rapporto
allestito dall’”Unità valutazione titoli” dell’Ufficio di tassazione delle
persone giuridiche (UTPG), che aveva stabilito il valore di ogni quota in fr.
8'200.- (ossia, per 200 azioni, fr. 1'640'000.-).
Secondo l’autorità
fiscale, la società, iscritta a registro di commercio il 5.12.2012 (prima
chiusura contabile al 31.12.2013) poteva essere considerata ancora di recente
costituzione e, su richiesta dello stesso rappresentante della contribuente,
era sempre stata valutata sul “solo valore di sostanza” (cfr. reclamo
contro la valutazione al 31.12.2014), poiché sarebbe stata ancora nel periodo
di “lancio dell’attività”.
Premesso che, per le
società operative, le Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) concernenti
la valutazione dei titoli non quotati prevedono l’utilizzo del metodo di
calcolo misto, che pondera due volte il valore di reddito ed una volta il
valore di sostanza, il fisco rilevava che, per le società di recente
costituzione, fino a che il risultato aziendale non risulta rappresentativo, si
deve procedere ad una valutazione sul solo valore di sostanza. A partire
dall’esercizio 2017, inoltre, la __________ si configurava chiaramente come una
società holding e, anche in questo caso, le Istruzioni della CSI prevedono
un calcolo che considera il solo valore di sostanza.
E. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, __________, per il tramite della
rappresentante __________ insorge contro la decisione su reclamo IC/IFD 2016.
La ricorrente contesta la valutazione operata dall’autorità fiscale (dall’Unità
valutazione titoli dell’UTPG) della __________ al 31.12.2016 basata sul solo
valore di sostanza. La ricorrente afferma di non comprendere per quali ragioni
l’autorità resistente abbia concluso, per l’anno 2016, che la società della
quale è unica azionista possa essere considerata una società di recente
costituzione. Dal conto annuale della __________, chiuso al 31.12.2016, risulta
un volume di affari legato alla vendita di materiale di fr. 2'029'641.24. Sono
state emesse 46 fatture di vendita e sono stati sostenuti costi per l’acquisto
di materiali per un ammontare di fr. 1'865'854.27. Dalla disamina del conto
annuale non si evince inoltre alcuno dei presupposti che possono mettere a
rischio la continuità aziendale. Motivo per il quale la ricorrente chiede di
valutare la società adottando il criterio di calcolo misto (che pondera due
volte il valore di reddito ed una volta il valore di sostanza), in applicazione
del quale il valore della __________ sarebbe di fr. 542'685.- anziché
1'651'210.-.
F. Con osservazioni al
ricorso 16/20.12.2021 l’UT di Lugano trasmette la presa di posizione del
15.12.2021 dell’UTPG (sezione valutazione titoli non quotati). Secondo le
Istruzioni della CSI, si potrebbe procedere con la valutazione secondo il
metodo misto, considerando quindi valore di reddito e di sostanza, solamente a
partire da quando i risultati commerciali diventano rappresentativi. Nel caso della
__________, la prima chiusura contabile è stata effettuata al 31.12.2013 e a
fine 2016 l’operatività principale sarebbe “inequivocabilmente terminata”. Inoltre,
nel 2017 non sarebbe stato realizzato “nemmeno un franco di guadagno”,
motivo per il quale sarebbe lecito pensare che l’attività fosse terminata già
prima del 31.12.2016. La società si occuperebbe pertanto di gestire il proprio
patrimonio e dovrebbe essere valutata secondo il solo valore di sostanza.
L’UTPG ribadisce poi che a suo avviso la continuità aziendale della società è a
rischio, tanto è vero che nel 2017 sarebbe intervenuto un risanamento.
Difficoltà erano state ammesse dallo stesso rappresentante della contribuente,
quando aveva chiesto per il periodo fiscale 2014 una valutazione sul solo
valore di sostanza.
Diritto
1. Il ricorso deve
preliminarmente essere dichiarato irricevibile in quanto presentato in materia
di IFD: l’oggetto del contendere è l’imposta sulla sostanza delle persone
fisiche, imposta non prelevata a livello federale. Motivo per cui, in quanto
presentato anche per l’IFD il ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
2.1.
Regolata dagli art. 13 e
14.
LAID, l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche ha per oggetto la
sostanza netta totale (art. 13 cpv. 1 LAID), che si determina secondo le regole
di stima previste dall’art. 14 LAID. Giusta l’art. 14 cpv. 1 LAID, la sostanza
è stimata al suo valore venale; il valore reddituale può essere preso in
considerazione in modo appropriato. Il valore venale è il valore di mercato
oggettivo ad un momento determinato. Si tratta del valore che un acquirente
pagherebbe normalmente in circostanze normali.
La valutazione secondo il
valore venale è obbligatoria per i Cantoni (sentenza TF 2C_866/2019 del
27.8.2020
consid. 4.1.; sentenza TF 2C_1057/2018 del 7.4.2020 consid. 4.1.). La
LAID non prescrive tuttavia un metodo di valutazione preciso per determinare
tale valore. In questo contesto, i Cantoni dispongono pertanto di un importante
margine di manovra, sia nella scelta del metodo di calcolo applicabile per
determinare il valore venale stesso sia per definire, visto il carattere
potestativo dell’art. 14 cpv. 1 seconda frase LAID, in che misura occorra
considerare anche il valore reddituale (sentenza TF 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017
consid. 4.1.; sentenza TF 2C_328/2019 del 16.9.2019). Se del caso, il valore reddituale
deve essere preso in considerazione “in maniera appropriata” (art. 14 cpv. 2
LAID). Lo stesso non può giustificare qualsiasi discostamento dal valore venale
(sentenza TF 2C_866/2019 del 27.8.2020 consid. 4.1.).
2.2
Secondo la Legge
tributaria ticinese (LT; RL 10.2.1.1), nella versione applicabile alla
fattispecie, l’imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale
(art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari
(art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le
disposizioni specifiche (art. 41 cpv. 2 LT). Le azioni, partecipazioni a
società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto
di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del
loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).
2.3
La Circolare n. 28, che
contiene le istruzioni riguardo alla stima dei titoli non quotati in vista
dell’imposta sulla sostanza, è edita dalla Conferenza svizzera delle imposte,
che raggruppa le amministrazioni fiscali cantonali e l’Amministrazione federale
delle contribuzioni. Essa è stata oggetto di molteplici edizioni, l’ultima
delle quali è datata 28 agosto 2008 (l’ultima attualizzazione risale al
1.12.2021). In base alla giurisprudenza resa dopo l’entrata in vigore della
LAID, prevedendo delle regole unificate di stima dei titoli non quotati in un
ambito nel quale i Cantoni hanno un ampio potere di apprezzamento, le
menzionate istruzioni sono uno strumento di armonizzazione orizzontale, che
concretizza l’art. 14 cpv. 1 LAID (sentenze 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017
consid. 4.1.; 2C_583/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.1.3; 2C_952/2010 del
29.
marzo 2011 consid. 2.1.; 2C_800/2008 del 12 giugno 2009 consid. 5.2., Dzamko-Locher/Teuscher, in:
Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar StHG, 3a ediz., Basilea 2016,
n. 11 ad art. 14 LAID). Nel merito, la giurisprudenza precisa inoltre che
queste istruzioni prendono in considerazione gli elementi determinanti per la
valutazione dei titoli non quotati e sono appropriate per stimare le società in
vista dell’imposizione dei loro azionisti (sentenza 2C_826/2015 del 5 gennaio
2017.
consid. 4.3.; 2C_583/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.1.3 e 2C_504/2009
del 15 aprile 2010 consid. 3.3.).
In quanto direttiva, la
Circolare non costituisce diritto federale o intercantonale, non crea alcun
diritto né alcun obbligo e non vincola il giudice (sentenza TF 2C_866/2019 del
27.8.2020
consid. 4.4).
La Circolare n. 28 CSI è
riconosciuta, secondo giurisprudenza costante, quale metodo adeguato ed
affidabile per la valutazione del valore venale dei titoli non quotati in borsa
(sentenza TF 2C_321/2019 del 1°.10.2019 consid. 2.3.; Sramek, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a
cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 4a ed., Muri-Berna 2015,
n. 11 ad art. 50, p. 923). Il Tribunale federale non esclude, tuttavia
che altri metodi di valutazione riconosciuti possano, in maniera isolata, rivelarsi
appropriati (sentenza 2C_953/2019 del 14.4.2020 consid. 4.2.).
In via di principio, è
quindi corretto riferirsi a tale Circolare per la valutazione dei titoli non
quotati (sentenze 2C_1173/2016 del 22.5.2017, 2C_11/2017 dell’11 gennaio 2017 consid.
5.1
e 2C_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.3.; sentenza 2C_328/2019 del
16.9.2019).
3.
3.1.
La contribuente non
contesta, di per sé, l’applicazione della Circolare n. 28 per la commisurazione
delle quote societarie di __________, ma censura unicamente il metodo di
calcolo seguito da parte dell’autorità fiscale basato sul solo valore della sostanza,
anziché il metodo misto (cosiddetto “méthode des practiciens”).
3.2
Il Tribunale federale si è
occupato di un caso in cui i ricorrenti, domiciliati nel Canton Ginevra,
chiedevano di stimare le partecipazioni nella società che detenevano in misura
del 50%, secondo il metodo del valore intrinseco (sentenza TF 2C_328/2019 del
16.9.2019). Le autorità fiscali avevano invece preso in considerazione il
valore di reddito ed il valore intrinseco, seguendo il metodo generale previsto
dalla Circolare n. 28 della CSI (denominato metodo pratico). L’applicazione del
metodo pratico era stato confermato dalle autorità giudiziarie ginevrine ed è
stato poi condivisa dall’Alta Corte svizzera con la seguente motivazione.
Gli insorgenti avevano in
particolar modo censurato un’applicazione arbitraria del diritto cantonale,
argomentando che la legge fiscale ginevrina non avrebbe consentito l’utilizzo
del valore di reddito ai fini della valutazione di un’impresa non quotata in
borsa per valutarne i titoli.
Il
Tribunale federale ha ricordato che, per l’art. 14 cpv. 1 LAID, i Cantoni
dispongono di un ampio margine di manovra nell’elaborazione e nell’applicazione
della loro disciplina legale e ciò sia nella scelta del metodo di calcolo sia
nello stabilire, tenuto conto del carattere potestativo dell’art. 14 cpv. 1
seconda frase LAID, in quale misura il valore di reddito debba essere preso in
considerazione nella stima (sentenza 2C_328/2019 del 16.9.2019 consid. 4.3 con
riferimenti alla giurisprudenza).
L’Alta
Corte svizzera ha quindi esaminato l’art. 49 della legge fiscale ginevrina (Loi
sur l’imposition des personnes physiques [LIPP/GE; RSG D 3 08]). Secondo tale
norma, la sostanza è stimata, in maniera generale, secondo il valore venale. Il
diritto ginevrino non contiene più, dopo l’entrata in vigore della LIPP
(1.1.2010) una disciplina esplicita sulla valutazione fiscale dei titoli non
quotati in borsa. La legge in vigore dal 1.1.2010 si distingue dal precedente
diritto ginevrino in vigore in tale ambito, il quale trattava espressamente
tale questione. In particolare il precedente art. 5 LIPP-III/GE 2000 prevedeva
che le azioni, i certificati di quota delle società cooperative ed altri
diritti di partecipazione non quotati in borsa dovessero essere valutati in
funzione del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco. Inoltre
secondo il Regolamento di applicazione della legge previgente, la Circolare n.
28.
CSI era applicabile unicamente nel caso in cui non derogasse al vecchio art.
5.
LIPP (sentenza 2C_328/2019 del 16.9.2019 consid. 4.4).
Ora, i giudici di Mon
Repos hanno ritenuto che il tenore letterale dell’art. 49 cpv. 2 LIPP/GE,
secondo cui “la valeur fiscale de la fortune mobilière est estimée, en
général, à sa valeur vénale”, non vieta, di principio, la presa in
considerazione del valore di reddito di un bene, prima di stabilirne il valore
fiscale. Inoltre il ricorso al valore venale non vale in maniera assoluta ai
sensi del diritto cantonale, ma unicamente in maniera generale. A ciò va
aggiunto che il valore venale di taluni beni è in ogni caso correlato – in
misura più o meno grande – al reddito che questi possono procurare, in modo tale
che la sua valutazione non possa, per forza di cose, ignorarlo completamente. Inoltre,
dalla disamina dei lavori preparatori della LIPP/GE non emergeva che il
legislatore cantonale avesse avuto l’intenzione d’impedire il ricorso al valore
di reddito per determinare il valore venale dei titoli. L’abbandono della
vecchia disposizione, secondo cui le azioni dovevano essere valutate in
funzione del valore di reddito e del loro valore intrinseco, se del caso sulla
base della Circolare n. 28 CSI, aveva lo scopo di rendere più flessibile la
determinazione del valore fiscale di tali beni mobiliari abbandonando una
disposizione giudicata troppo rigida per il fatto di ricorrere sistematicamente
al valore di reddito. Ciò non significava, secondo i giudici federali, che non
si potesse più prendere in considerazione in maniera appropriata il valore di
reddito al momento della stima del valore venale della sostanza mobiliare di un
contribuente (sentenza 2C_328/2019 del 16.9.2019 consid. 4.6.).
Nel caso di specie il Tribunale
federale ha ritenuto corretta l’applicazione del metodo pratico (“méthode
des practiciens”, cfr. sentenza 2C_583/2013 del 23.12.2013 consid. 3.1.2). Facendo
riferimento alla Circolare n. 28, ha rilevato che si può derogare a tale metodo
di stima, e basarsi solo sul valore intrinseco, unicamente durante l’anno di fondazione
di una società, nel periodo di lancio di un’impresa, oppure se la società è una
“holding pura”, una società di gestione del patrimonio o una società di
finanziamento (cfr. sentenza 2C_328/2019 del 16.9.2019 consid. 6.5, con
riferimento alla Circolare n. 28 CSI, punto 3.4., n. 38).
4.
4.1.
Ritornando al caso che ci
occupa, l’autorità fiscale ha ritenuto che la partecipazione detenuta dalla
ricorrente rientri in uno dei quei casi per i quali la Circolare n. 28 prevede
che non si applichi il metodo misto, ma che si stabilisca il valore della
società sulla sola base del valore intrinseco.
Prima di esaminare la
fattispecie alla luce della Circolare n. 28 della CSI, occorre confrontarsi con
la normativa cantonale.
4.2
Come già ricordato, secondo
la legislazione tributaria ticinese, la sostanza è valutata al suo valore venale,
riservate le disposizioni specifiche (art. 41 cpv. 2 LT).
Per quanto concerne le
azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione
non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro
valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT). Il testo che
concerne la valutazione dei titoli non quotati in borsa corrisponde
sostanzialmente con quello della legge fiscale del Canton Ginevra, prima della
modifica adottata nel 2010 (cfr. sentenza TF 2C_328/2019 del 16.9.2019 consid.
4.4.). Infatti, non si limita a prevedere che la stima sia conforme al valore
venale, ma indica espressamente il modello da seguire per valutare le
partecipazioni.
4.3
Anche altri Cantoni, hanno,
nelle loro rispettive legislazioni tributarie, per quanto riguarda alla
valutazione della sostanza, un testo di legge simile a quello attualmente in
vigore nel Canton Ginevra.
Il Canton
Zurigo, all’art. 39 cpv. 1 del suo Steuergesetz stabilisce, in generale, che “das
Vermögen wird zum Verkehrswert bewertet”. Per i titoli non quotati
si applicano pertanto le Istruzioni della Circolare n. 28 della CSI (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Kommentar
zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 4a ediz., Zurigo, 2021, n. 23
ad § 39, p. 802).
Il Canton
Argovia, all’art. 50 cpv. 1 del proprio Steurgesetz, in merito ai “Wertpapiere
und Forderungen”, ha indicato “Wertpapiere sind nach dem Verkehrswert zu
bewerten. Dieser entspricht dem Kurswert oder, wenn kein solcher besteht, in
der Regel dem inneren Wert”. Anche in questo caso, il valore
intrinseco viene determinato secondo la Circolare n. 28 della CSI (Sramek, op. cit., n. 11 ad art. 50, p.
923).
L’art. 49 cpv. 2 della legge
tributaria del Canton Berna, in merito ai titoli non quotati in borsa, dispone
quanto segue: “Wertpapiere des Privatvermögens ohne regelmässige
Kursnotierung werden nach dem inneren Wert bewertet. Ausserordentliche,
am Stichtag bereits vorhersehbare zukünftige Verhältnisse könner bei der
Ermittlung des Ertragwertes angemessen berücksichtigt werden”. Fino alla fine del 2010, era prevista una valutazione
basata sul solo valore di sostanza per le società immobiliari, finanziarie, di
gestione patrimoniale e holding. L’abrogazione di questa disposizione, fondata
sulla Circolare n. 28, è stata dettata dalla constatazione che si trattava di
una norma troppo rigida (Kästli/Bärtschi,
in: Leuch/Kästli/Langenegger [a cura di], Praxiskommentar zum Berner
Steuergesetz, vol. I, Muri-Berna 2014, p. 600).
4.4
4.4.1
Pur non essendo in
contrasto con la LAID, la normativa ticinese è meno flessibile rispetto alle disposizioni
corrispondenti degli altri Cantoni citati quali esempio, poiché il testo di
legge prevede espressamente che, per la valutazione dei titoli non quotati in
borsa, si debba prendere in considerazione sia il loro valore di reddito sia il
loro valore intrinseco (reddito e sostanza).
4.4.2
Per costante giurisprudenza, una norma va innanzitutto interpretata
secondo il suo tenore letterale (interpretazione letterale). Se il testo legale
non è assolutamente chiaro, o se più interpretazioni si prestano, il giudice è
tenuto a ricercare il vero significato della norma, deducendolo dalle relazioni
che intercorrono tra essa e altre disposizioni legali e dal contesto
legislativo in cui si inserisce (interpretazione sistematica), dal fine che la
norma persegue o dall’interesse tutelato (interpretazione teleologica), nonché
dalla volontà del legislatore (interpretazione storica), così come essa
traspare dai materiali legislativi. Se il testo di legge è chiaro, l’autorità
chiamata ad applicare il diritto può distanziarsene soltanto se sussistono
motivi fondati per ritenere che la sua formulazione non rispecchi completamente
il vero senso della norma. Simili motivi possono risultare dai materiali
legislativi, dallo scopo della norma, come pure dalla relazione tra
quest’ultima e altre disposizioni (sentenza CDT n. 80.2007.121 del 22 ottobre
2008, consid. 3.3; DTF 129 I 12 consid. 3.3; 128 II 56 consid. 4, 66 consid. 4a;
128.
I 34 consid. 3b; 126 II 71 consid. 6d p. 80 s.).
4.5
4.5.1
Come visto il margine di
manovra lasciato ai Cantoni dal diritto federale è molto ampio anche per quanto
concerne il metodo di calcolo del valore delle quote sociali.
Il legislatore ticinese ha
codificato in maniera inequivocabile il testo dell’art. 45 cpv. 3 LT: bisogna
tenere in considerazione anche il valore di reddito e non unicamente il valore
di sostanza per stabilire il valore delle azioni di una società non quotata in
borsa.
Motivo per il quale,
diversamente da quanto stabilito dall’autorità fiscale, per la valutazione di __________
bisognerà tenere presente anche il valore di reddito seguendo il metodo
cosiddetto pratico indicato dalla Circolare n. 28.
4.5.2
In generale, il valore
intrinseco si stabilisce facendo capo alla Circolare n. 28 della CSI. Tuttavia,
i principi di valutazione non costituiscono istruzioni vincolanti, anche se
sono ritenuti dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla prassi come ausili e
linee guida di valutazione adeguati e vengono generalmente seguiti. Nel caso
che ci occupa, il testo chiaro della normativa ticinese fa scacco alla
possibilità di potersi dipartire dal valore di reddito per stabilire il valore
societario di __________, restando evidentemente valido il metodo generale
previsto dalla CSI.
5.
Il ricorso, per
quanto concerne l’IFD 2016 è irricevibile. Per quanto concerne l’IC 2016 è
invece accolto. Di conseguenza la decisione su reclamo IC 2016 del 3.11.2016 è
annullata e gli atti sono ritornati all’autorità fiscale affinché determini il
valore di __________ applicando il metodo pratico (o metodo misto).
Non si prelevano tasse di
giustizia e spese processuali. Alla contribuente, patrocinata, vengono
assegnate congrue ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Nella
misura in cui concerne l’IFD, il ricorso è irricevibile.
1.2.
Nella
misura in cui concerne l’IC, il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo IC 2016 è annullata e gli atti sono
ritornati all’autorità fiscale aff__________ in base al metodo misto (o metodo
pratico).
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Alla contribuente,
patrocinata, viene riconosciuta un’indennità di fr. 500.- a titolo di
ripetibili.
4. Contro il presen Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: