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Decisione

80.2021.265

Procedura: reclamo, reformatio in peius, violazione del diritto di essere sentito del contribuente, annullamento della decisione

18 gennaio 2022Italiano8 min

deduzione delle “spese malattia e infortunio”, non avendo l’autorità fiscale considerato

Source ti.ch

Incarti n.

80.2021.265

80.2021.266

Lugano

18 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale

d'appello

composta dai giudici

Andrea

Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria

Sabina

Ghidossi, vicecancelliera

parti

RI 1

RI 2

entrambi

rappr. da: RA 1

contro

RS

1

oggetto

ricorso

del 3 dicembre 2021 contro le decisioni del 10 novembre 2021 in materia di IC-IFD

2020.

Fatti

Fatti

A. I coniugi RI 1 e RI 2

presentavano la loro dichiarazione di imposta per l’anno 2020 il 31 maggio

2021, indicando un reddito imponibile pari a fr. 182'537.- ed una sostanza

imponibile di fr. 1'054'104.-. In particolare, i contribuenti facevano valere

fr. 22'512.- (e meglio, fr. 12'396.- dopo deduzione della franchigia del 5% del

reddito intermedio II) quali “spese per malattia e infortunio”.

B. Con decisioni di

tassazione IC/IFD 2020 del 25 agosto 2021, l’RS 1 (di seguito: UT) accertava un

reddito imponibile, per l’IC, di fr. 101'200.- (determinante per l’aliquota:

fr. 186'000.-) e per l’IFD, di fr. 191'300.-. La sostanza imponibile

complessiva, ai soli fini di IC, veniva stabilita in fr. 702'000.-

(determinante per l’aliquota: fr. 905'000.-). In particolare, l’UT riconosceva

quale deduzione per “spese malattia e infortunio” unicamente fr. 19'186.-, con

la seguente motivazione:

“22.1 Spese di malattia per __________ rettificate in

fr. 16'155.-, non vengono concesse le spese di viaggio”.

C. Il 6 settembre 2021,

il Dr. RI 1 interponeva reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2020.

Per quanto qui di interesse, egli censurava la decisione dell’UT relativa alla

deduzione delle “spese malattia e infortunio”, non avendo l’autorità fiscale considerato

le “spese di viaggio”. Il reclamante chiedeva poi di poter formulare le

motivazioni oralmente.

D. L’8 settembre 2021,

l’UT formulava una richiesta di documentazione all’attenzione dei contribuenti

e meglio, chiedeva la produzione, entro il 1° ottobre 2021, dei seguenti

documenti:

·

“documentare le spese malattia,

presentati nei conteggi (G totale sfr. 3'030.90; P totale sfr. 16'249.73)

mediante una dichiarazione della Cassa malattia;

·

Vogliate indicarci e documentarci

le ulteriori spese di malattia, chieste in deduzione per totale di sfr.

22'512.--, non presenti nei conteggi indicati al punto precedente”.

L’autorità di tassazione

rendeva attenti i contribuenti che in caso di inosservanza dell’invito, il

reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione già in suo

possesso.

E. Il 20 settembre 2021,

l’UT trasmetteva ai contribuenti la copia delle distinte delle spese da loro

fatte valere (“Eigenl[l]eistung P für Gesundheit 2020”, “Eigenl[l]eistung

G für Gesundheit 2020”; “prima pagina della Dichiarazione d’imposta

delle persone fisiche 2020” e “copia del modulo 6 Spese per malattia e

infortunio”).

F. Con scritto del 25

settembre 2021, il Dr. RI 1 trasmetteva copia di “Eigenleistungen P für

Gesundheit 2020 con le prove dettagliate”. Il contribuente indicava poi che

agli atti non erano presenti quelle “per 2 biglietti FFS […] e quella per un

pagamento alla __________ farmacia del 24.3.2020” e che di conseguenza

avrebbe accettato la riduzione della deduzione per “spese malattia e

infortunio” da fr. 22'512.- a fr. 22'254.-.

G. Il 10 novembre 2021,

l’UT emetteva le decisioni di tassazione dopo reclamo, respingendo il reclamo e

diminuendo a fr. 2'776.- la deduzione per “spese malattia e infortunio”.

L’autorità di tassazione motivava la propria decisione nel modo seguente:

“[…] Sempre nella risposta del 25.9.2021 non vi è

nessuna dichiarazione della cassa malattia. Ne consegue che non è dato a sapere

quali fatture sono state presentate all’assicuratore malattia per il rimborso e

quali potevano, eventualmente, rientrare tra le deduzioni fiscalmente

deducibili. Sulla base della documentazione prodotta si annoverano pagamenti __________

per sfr. 2'775.90 […]. Importo che appare anche sul nuovo conteggio datato

25.9. 2020 “P für Gesundheit 2020”.-

Di conseguenza, l’UT

accertava un reddito imponibile, ai fini di IC, pari a fr. 106'200.-

(determinante per l’aliquota: fr. 195'000.-) e ai fini di IFD, pari a fr.

200'000.-. La sostanza imponibile complessiva non mutava rispetto alle

decisioni di tassazione del 25 agosto 2021.

H. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, l’avv. RA 1 – a nome e per conto dei

contribuenti – insorge contro le decisioni di tassazione dopo reclamo del 10

novembre 2021.

In particolare, i

ricorrenti sostengono una violazione del loro “diritto alla prova”, avendo

l’autorità di tassazione ritenuto che la prova delle spese sanitarie potesse “essere

adottata unicamente (esclusivamente) attraverso la produzione del certificato

della cassa malati” e non essendosi la stessa pronunciata “sulla idoneità

probatoria delle distinte presentate”. Gli insorgenti dichiarano di aver

indicato “l’intera spesa (la loro pagata) per l’assicurazione complementare

e i pagamenti assunti da “__________” (a titolo di riduzione delle spese)”.

Il rappresentante dei ricorrenti

sottolinea infine che “l’autorità ha sempre dedotto le spese mediche sulla

base dei loro precisi conteggi” e che pertanto “mal si comprende perché

ora essa si scosti da questa prassi, senza neppure annunciare preventivamente

il cambiamento”.

I. Il 13 dicembre

2021, l’UT chiede di respingere il ricorso e di addossare le spese a carico dei

ricorrenti, non essendo le “spese per malattia e infortunio” sufficientemente

documentate. Secondo l’autorità di tassazione la documentazione prodotta dai

ricorrenti non permetterebbe di chiarire “1) quale quota è posta a loro

carico e quella a carico della loro cassa malati e 2) quali spese malattia sono

state coperte o non coperte dalla cassa malati”.

Diritto

1. Con le decisioni

impugnate, l’autorità fiscale ha modificato le decisioni di tassazione a

sfavore dei contribuenti, aumentando il reddito imponibile rispetto alla

decisione di tassazione e meglio, avendo ridotto la deduzione per “spese

malattia e infortunio” accertate in precedenza.

Considerandi

2.

L’autorità di

tassazione nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in

sede di tassazione (art. 207 cpv. 1 LT). Non è concesso di ritirare il reclamo

quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente

(art. 207 cpv. 2 LT). L’autorità fiscale prende la sua decisione fondandosi sui

risultati d’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili

e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del

medesimo (art. 208 cpv. 1 LT).

La legge federale

sull’imposta federale diretta contiene disposizioni analoghe (artt. 134 e 135

LIFD). La normativa in questione comporta che l’inchiesta avviata con il

reclamo si estenda all’intera tassazione e non si limiti ai punti fatti valere

dal reclamante. L’autorità di tassazione ha piuttosto il diritto e l’obbligo di

verificare in modo completo la decisione di tassazione impugnata, dal punto di

vista sia dei fatti sia del diritto (cfr. ad esempio sentenza del TF n.

2A.471/2005 del 10 novembre 2006, consid. 3.4.; Locher,

Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015 n. 18 ad

art. 132 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a

cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 4 ad

art. 135 DBG).

3.

Come detto, il

reclamante ha il diritto di essere avvertito della prospettata “reformatio

in peius” e di essere sentito dall’autorità di tassazione prima della

decisione sulla base dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher, op. cit., n. 9 ad

art. 135 LIFD, con riferimento alla sentenza

del TF n. 2C_104/2013 e 105/2013 del 27 settembre 2013, consid. 2.3).

L’insorgente non ha tuttavia il diritto di essere sentito oralmente

dall’autorità fiscale (cfr. quest’ultima sentenza, consid. 2.3. con

riferimenti).

4.

Nella fattispecie,

con il reclamo del 6 settembre 2021, i contribuenti avevano contestato il

mancato riconoscimento della deduzione delle “spese di viaggio (ciff. 22.1)”.

Con scritti dell’8 e del 20 settembre 2021, l’autorità di tassazione formulava

una richiesta di documentazione, senza tuttavia prospettare alcuna modifica

della tassazione a sfavore dei coniugi __________.

5.

5.1.

Non avendo l’autorità di

tassazione concesso ai contribuenti la facoltà di prendere posizione prima

della prospettata “reformatio in peius” e ciò sia in virtù del diritto

di essere sentito sia in applicazione delle disposizioni legali sulla modifica

di tassazione a svantaggio del contribuente, le decisioni impugnate devono

essere annullate, senza che questa Camera possa entrare nel merito della

contestazione relativa alla deduzione per “spese malattia e infortunio”.

5.2

Ora, è vero che i

ricorrenti non contestano tale aspetto della decisione, tuttavia, la violazione

del diritto di essere sentito, essendo di natura formale, implica l’annullamento

della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel

merito (cfr. ad esempio DTF 132 V 287, consid. 5.1.).

6.

Il ricorso è

conseguentemente accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di giustizia né

spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD del 10 novembre

2021 sono annullate e gli atti sono rinviati all’RS 1 perché adotti delle nuove

decisioni.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il prese Copia

per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: La segretaria: