80.2021.265
Procedura: reclamo, reformatio in peius, violazione del diritto di essere sentito del contribuente, annullamento della decisione
18 gennaio 2022Italiano8 min
deduzione delle “spese malattia e infortunio”, non avendo l’autorità fiscale considerato
Source ti.ch
Incarti n.
80.2021.265
80.2021.266
Lugano
18 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Sabina
Ghidossi, vicecancelliera
parti
RI 1
RI 2
entrambi
rappr. da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 3 dicembre 2021 contro le decisioni del 10 novembre 2021 in materia di IC-IFD
2020.
Fatti
Fatti
A. I coniugi RI 1 e RI 2
presentavano la loro dichiarazione di imposta per l’anno 2020 il 31 maggio
2021, indicando un reddito imponibile pari a fr. 182'537.- ed una sostanza
imponibile di fr. 1'054'104.-. In particolare, i contribuenti facevano valere
fr. 22'512.- (e meglio, fr. 12'396.- dopo deduzione della franchigia del 5% del
reddito intermedio II) quali “spese per malattia e infortunio”.
B. Con decisioni di
tassazione IC/IFD 2020 del 25 agosto 2021, l’RS 1 (di seguito: UT) accertava un
reddito imponibile, per l’IC, di fr. 101'200.- (determinante per l’aliquota:
fr. 186'000.-) e per l’IFD, di fr. 191'300.-. La sostanza imponibile
complessiva, ai soli fini di IC, veniva stabilita in fr. 702'000.-
(determinante per l’aliquota: fr. 905'000.-). In particolare, l’UT riconosceva
quale deduzione per “spese malattia e infortunio” unicamente fr. 19'186.-, con
la seguente motivazione:
“22.1 Spese di malattia per __________ rettificate in
fr. 16'155.-, non vengono concesse le spese di viaggio”.
C. Il 6 settembre 2021,
il Dr. RI 1 interponeva reclamo contro le decisioni di tassazione IC/IFD 2020.
Per quanto qui di interesse, egli censurava la decisione dell’UT relativa alla
deduzione delle “spese malattia e infortunio”, non avendo l’autorità fiscale considerato
le “spese di viaggio”. Il reclamante chiedeva poi di poter formulare le
motivazioni oralmente.
D. L’8 settembre 2021,
l’UT formulava una richiesta di documentazione all’attenzione dei contribuenti
e meglio, chiedeva la produzione, entro il 1° ottobre 2021, dei seguenti
documenti:
·
“documentare le spese malattia,
presentati nei conteggi (G totale sfr. 3'030.90; P totale sfr. 16'249.73)
mediante una dichiarazione della Cassa malattia;
·
Vogliate indicarci e documentarci
le ulteriori spese di malattia, chieste in deduzione per totale di sfr.
22'512.--, non presenti nei conteggi indicati al punto precedente”.
L’autorità di tassazione
rendeva attenti i contribuenti che in caso di inosservanza dell’invito, il
reclamo sarebbe stato deciso sulla base della documentazione già in suo
possesso.
E. Il 20 settembre 2021,
l’UT trasmetteva ai contribuenti la copia delle distinte delle spese da loro
fatte valere (“Eigenl[l]eistung P für Gesundheit 2020”, “Eigenl[l]eistung
G für Gesundheit 2020”; “prima pagina della Dichiarazione d’imposta
delle persone fisiche 2020” e “copia del modulo 6 Spese per malattia e
infortunio”).
F. Con scritto del 25
settembre 2021, il Dr. RI 1 trasmetteva copia di “Eigenleistungen P für
Gesundheit 2020 con le prove dettagliate”. Il contribuente indicava poi che
agli atti non erano presenti quelle “per 2 biglietti FFS […] e quella per un
pagamento alla __________ farmacia del 24.3.2020” e che di conseguenza
avrebbe accettato la riduzione della deduzione per “spese malattia e
infortunio” da fr. 22'512.- a fr. 22'254.-.
G. Il 10 novembre 2021,
l’UT emetteva le decisioni di tassazione dopo reclamo, respingendo il reclamo e
diminuendo a fr. 2'776.- la deduzione per “spese malattia e infortunio”.
L’autorità di tassazione motivava la propria decisione nel modo seguente:
“[…] Sempre nella risposta del 25.9.2021 non vi è
nessuna dichiarazione della cassa malattia. Ne consegue che non è dato a sapere
quali fatture sono state presentate all’assicuratore malattia per il rimborso e
quali potevano, eventualmente, rientrare tra le deduzioni fiscalmente
deducibili. Sulla base della documentazione prodotta si annoverano pagamenti __________
per sfr. 2'775.90 […]. Importo che appare anche sul nuovo conteggio datato
25.9. 2020 “P für Gesundheit 2020”.-
Di conseguenza, l’UT
accertava un reddito imponibile, ai fini di IC, pari a fr. 106'200.-
(determinante per l’aliquota: fr. 195'000.-) e ai fini di IFD, pari a fr.
200'000.-. La sostanza imponibile complessiva non mutava rispetto alle
decisioni di tassazione del 25 agosto 2021.
H. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, l’avv. RA 1 – a nome e per conto dei
contribuenti – insorge contro le decisioni di tassazione dopo reclamo del 10
novembre 2021.
In particolare, i
ricorrenti sostengono una violazione del loro “diritto alla prova”, avendo
l’autorità di tassazione ritenuto che la prova delle spese sanitarie potesse “essere
adottata unicamente (esclusivamente) attraverso la produzione del certificato
della cassa malati” e non essendosi la stessa pronunciata “sulla idoneità
probatoria delle distinte presentate”. Gli insorgenti dichiarano di aver
indicato “l’intera spesa (la loro pagata) per l’assicurazione complementare
e i pagamenti assunti da “__________” (a titolo di riduzione delle spese)”.
Il rappresentante dei ricorrenti
sottolinea infine che “l’autorità ha sempre dedotto le spese mediche sulla
base dei loro precisi conteggi” e che pertanto “mal si comprende perché
ora essa si scosti da questa prassi, senza neppure annunciare preventivamente
il cambiamento”.
I. Il 13 dicembre
2021, l’UT chiede di respingere il ricorso e di addossare le spese a carico dei
ricorrenti, non essendo le “spese per malattia e infortunio” sufficientemente
documentate. Secondo l’autorità di tassazione la documentazione prodotta dai
ricorrenti non permetterebbe di chiarire “1) quale quota è posta a loro
carico e quella a carico della loro cassa malati e 2) quali spese malattia sono
state coperte o non coperte dalla cassa malati”.
Diritto
1. Con le decisioni
impugnate, l’autorità fiscale ha modificato le decisioni di tassazione a
sfavore dei contribuenti, aumentando il reddito imponibile rispetto alla
decisione di tassazione e meglio, avendo ridotto la deduzione per “spese
malattia e infortunio” accertate in precedenza.
Considerandi
2.
L’autorità di
tassazione nell’esame del reclamo ha le medesime facoltà che le spettano in
sede di tassazione (art. 207 cpv. 1 LT). Non è concesso di ritirare il reclamo
quando emerge dalle circostanze che la tassazione impugnata era insufficiente
(art. 207 cpv. 2 LT). L’autorità fiscale prende la sua decisione fondandosi sui
risultati d’inchiesta. Può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili
e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del
medesimo (art. 208 cpv. 1 LT).
La legge federale
sull’imposta federale diretta contiene disposizioni analoghe (artt. 134 e 135
LIFD). La normativa in questione comporta che l’inchiesta avviata con il
reclamo si estenda all’intera tassazione e non si limiti ai punti fatti valere
dal reclamante. L’autorità di tassazione ha piuttosto il diritto e l’obbligo di
verificare in modo completo la decisione di tassazione impugnata, dal punto di
vista sia dei fatti sia del diritto (cfr. ad esempio sentenza del TF n.
2A.471/2005 del 10 novembre 2006, consid. 3.4.; Locher,
Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015 n. 18 ad
art. 132 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a
cura di], Kommentar zum DBG, 3a ediz., Basilea 2017, n. 4 ad
art. 135 DBG).
3.
Come detto, il
reclamante ha il diritto di essere avvertito della prospettata “reformatio
in peius” e di essere sentito dall’autorità di tassazione prima della
decisione sulla base dell’art. 29 cpv. 2 Cost. (Locher, op. cit., n. 9 ad
art. 135 LIFD, con riferimento alla sentenza
del TF n. 2C_104/2013 e 105/2013 del 27 settembre 2013, consid. 2.3).
L’insorgente non ha tuttavia il diritto di essere sentito oralmente
dall’autorità fiscale (cfr. quest’ultima sentenza, consid. 2.3. con
riferimenti).
4.
Nella fattispecie,
con il reclamo del 6 settembre 2021, i contribuenti avevano contestato il
mancato riconoscimento della deduzione delle “spese di viaggio (ciff. 22.1)”.
Con scritti dell’8 e del 20 settembre 2021, l’autorità di tassazione formulava
una richiesta di documentazione, senza tuttavia prospettare alcuna modifica
della tassazione a sfavore dei coniugi __________.
5.
5.1.
Non avendo l’autorità di
tassazione concesso ai contribuenti la facoltà di prendere posizione prima
della prospettata “reformatio in peius” e ciò sia in virtù del diritto
di essere sentito sia in applicazione delle disposizioni legali sulla modifica
di tassazione a svantaggio del contribuente, le decisioni impugnate devono
essere annullate, senza che questa Camera possa entrare nel merito della
contestazione relativa alla deduzione per “spese malattia e infortunio”.
5.2
Ora, è vero che i
ricorrenti non contestano tale aspetto della decisione, tuttavia, la violazione
del diritto di essere sentito, essendo di natura formale, implica l’annullamento
della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito (cfr. ad esempio DTF 132 V 287, consid. 5.1.).
6.
Il ricorso è
conseguentemente accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di giustizia né
spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli artt. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni di tassazione dopo reclamo IC/IFD del 10 novembre
2021 sono annullate e gli atti sono rinviati all’RS 1 perché adotti delle nuove
decisioni.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il prese Copia
per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: